il principio di trasparenza nell`imposta
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO II facoltà di giurisprudenza - Sede di Milano/Bicocca Corso di laurea in giurisprudenza IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA NELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ Relatore: Ch.mo Prof. Francesco Tesauro Correlatore: Ch.mo Dott. Alberto Gaffuri Tesi di laurea Elena Balbo Matr. n. 546657 Anno accademico 2002-2003 1 INDICE GENERALE Introduzione VI PARTE PRIMA Capitolo I Opzione per la trasparenza 11 1.1. La nuova imposta sul reddito delle società 1.2. Estensione del regime di trasparenza e finalità dell’ istituto 1.3. Combinazione con la participation exemption ed il consolidato fiscale 1.4. Garanzie di adempimento 1.5. Partecipazioni a cascata 1.6. Quando l’utile civilistico è maggiore dell’imponibile fiscale Capitolo II Requisiti soggettivi 27 2.1. Società di capitali 2.2. Imprese partecipate estere 2.3. Un’ulteriore forma di controllo: 2 l’influenza dominante 2.4. Tassazione separata del reddito delle CFC 2.5. Aspetti sanzionatori delle CFC 2.6. Imprese estere collegate 2.7. Società a responsabilità limitata 2.8. Unico azionista e S.r.l. unipersonali 2.9. Temperamenti 2.10. Cause di cassazione dell’opzione PARTE SECONDA Capitolo III Conseguenze dell’opzione nelle Società di capitali 49 3.1. Esercizio dell’opzione 3.2.Periodi d’esercizio non coincidenti 3.3. Irrevocabilità e decadenza 3.4. Rilevanza fiscale della perdita d’esercizio 3.5. Le perdite pregresse 3.6. Distribuzione di utili pregressi e di riserve non costituite da utili 3.7. Ulteriori effetti dell’opzione 3.8. Obblighi di acconto 3.9. Il costo della partecipazione 3 3.10. Il riallineamento dei valori Capitolo IV Conseguenze dell’opzione nelle Società a ristretta base partecipativa 62 4.1. Esercizio dell’opzione 4.2. Irrevocabilità e decadenza dall’opzione 4.3. Rilevanza delle perdite 4.4. Ulteriori effetti dell’opzione Capitolo V Normative a confronto: il decreto di attuazione 68 5.1. Elementi discordanti 5.1.1. Percentuale di partecipazione 5.1.2. segue: adempimento degli obblighi tributari 5.2.Lacune legislative: tipo di partecipazione 5.3. Ulteriore ipotesi di inammissibilità 5.4. Modalità di esercizio dell’opzione 5.5. Scelta di esercizio dell’opzione Conclusioni 77 4 Allegati: Legislazione fondamentale: Allegato A: - Legge delega del 7 aprile 2003 n. 80 82 Allegato B - Decreto Legislativo di attuazione 12 dicembre 2003 n. 344 97 Bibliografia 106 5 Introduzione Un sistema tributario, qualunque sistema, deve presentare i caratteri della chiarezza e della semplicità, per non creare eccessive difficoltà al contribuente, della razionalità, al fine auspicabile e lodevole di combattere il fenomeno dell’elusione fiscale, e della economicità, intesa come costi bassi di gestione per lo Stato. L’attuale panorama tributario si presenta come un agglomerato di regole, emanate di volta in volta per far fronte alle esigenze del momento, come le urgenti necessità di cassa dello Stato, senza ricondurle all’interno di un disegno ben strutturato, chiaro e semplice. Gli interventi sono stati così numerosi ed incontrollati, da rendere il nostro sistema fiscale alquanto complesso e disordinato. Nel corso degli ultimi anni è divenuta impellente la necessità di informare l’intero sistema tributario ai principi della legalità, della capacità contributiva, della prevenzione dalla doppia imposizione giuridica, economica, internazionale, della tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti tra il Fisco ed il contribuente, oltre che, naturalmente, del minimo sacrificio fiscale del contribuente. Senza trascurare l’esigenza di una disciplina comune a tutte le imposte in tema di dichiarazione, accertamento e riscossione. 6 Il legislatore è così, da ultimo, intervenuto con una nuova riforma del sistema tributario, entrata in vigore a partire dal mese di gennaio 2004. In particolare, nuove norme sono state previste per la tassazione dei redditi d’impresa. In questo studio mi prefiggo di approfondire uno degli aspetti innovativi di tale tassazione: la c.d. “trasparenza fiscale”, ossia la tassazione dei redditi direttamente in capo ai soci per mera imputazione, cioè a prescindere dall’effettiva distribuzione degli utili. La tassazione dei redditi in capo alle società è, infatti, da sempre, oggetto di discussione. Le società non sono le beneficiarie ultime del reddito prodotto, il quale viene distribuito ai soci, unici veri beneficiari. La tassazione degli utili societari in capo ai soci, ove si aggiunga alla tassazione dello società, costituisce stesso reddito in capo alle un’indesiderabile doppia imposizione, o una plurima imposizione se il socio è a sua volta una società. Per evitarla occorre tassare questi redditi una sola volta, considerando esaurita la tassazione in capo alla società ovvero tassando gli stessi redditi soltanto in capo ai soci1. La prima ipotesi compromette parzialmente uno dei principi cardine del nostro ordinamento tributario, quello di progressività, 1 F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Vol. 2 parte speciale, 129. 7 proprio solo della tassazione in capo alle persone: i redditi delle società vengono, di fatto, sempre tassati in misura proporzionale. La scelta di tassare i redditi in capo ai soci crea inconvenienti pratici di non minore gravità. La tassazione colpisce una capacità contributiva meramente potenziale, poiché i redditi divengono disponibili sono nel momento e nella misura in cui verranno distribuiti. Attendere la distribuzione consentirebbe ai contribuenti di rinviare indefinitamente il prelievo. Il legislatore ha così previsto che le società di capitali possano optare per il regime di trasparenza fiscale, proprio, sino al 2003, delle sole società di persone. La trasparenza delle società di capitali risponde, però, ad un’esigenza diversa: quella di consentire una sorta di consolidato minor alle società non in possesso dei requisiti quantitativi di partecipazione necessari per accedere al regime del vero e proprio consolidato2. Il regime fiscale in oggetto, obbligatorio per le società di persone, è stato esteso, infatti, alle società di capitali in via solamente opzionale/facoltativa. Ne consegue che l’adozione di tale regime deve essere voluta dalla società partecipata e dai suoi soci. 2 L. Salvini, La tassazione per trasparenza, in Rassegna Tributaria, 5/2003, 1505. 8 Questo studio effettuerà, dapprima, un esame attento e dettagliato circa i requisiti che dette società devono possedere per poter optare per il nuovo regime, e, solo successivamente, verranno prese in esame le modalità di esercizio dell’opzione, mantenendo sempre salda la distinzione tra le società di capitali partecipate da altre società di capitali, e le società a responsabilità limitata partecipate da soci persone fisiche. 9 PARTE PRIMA 10 CAPITOLO PRIMO OPZIONE PER LA TRASPARENZA Sommario: 1.1. La nuova imposta sul reddito delle società - 1.2. Estensione del regime di trasparenza e finalità dell’istituto – 1.3. Combinazione con la participation exemption e il consolidato fiscale – 1.4. Garanzie di adempimento – 1.5. Partecipazioni a cascata – 1.6. Quando l’utile civilistico è maggiore dell’imponibile fiscale. 1.1. La nuova imposta sul reddito delle Società. La legge delega 7 aprile 2003 n. 80, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003 n. 91, ha dato inizio alla tanto annunciata riforma del sistema fiscale statale, in risposta all’esigenza di ridurre la pressione fiscale, nonché razionalizzare e semplificare il nostro sistema tributario, piuttosto complesso. 11 Si è tenuta, peraltro, in considerazione l’esperienza di altri paesi, al fine lodevole ed auspicabile di favorire l’integrazione dei diversi sistemi economici. Il legislatore ha, così, fissato, nella legge delega, i principi generali cardine della riforma, che devono essere precisati nei decreti legislativi di attuazione, da emanarsi entro due anni dall’entrata in vigore della stessa. In particolare, il legislatore ha previsto la riduzione delle imposte statali a cinque principali (imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accise) e la raccolta delle stesse in un unico codice, denominato “fiscale” destinato a diventare il fondamento del nostro ordinamento tributario, ma, soprattutto, ad attribuire stabilità, semplicità, effettiva conoscibilità ed irretroattività alla normativa fiscale. Relativamente all’assolvimento degli obblighi tributari da parte delle società di capitali, il legislatore ha previsto la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)3, con la nuova “imposta sul reddito delle società” (IRES). La disciplina della nuova imposta è contenuta nel decreto legislativo di attuazione 12 dicembre 2003 n. 344 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 190 alla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 3 L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è stata istituita con DPR 29 settembre 1973 n. 598 ed è attualmente regolata dal Testo Unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, agli artt. 86-114. 12 2003 n. 291), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 novembre 2003, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni VI e V della Camera dei deputati resi il 26 ed il 27 novembre, ed il parere della Commissione VI del Senato, reso in data 26 novembre. La bozza del decreto legislativo è stata, in parte, modificata per effetto del recepimento di segnalazioni e suggerimenti da parte di professionisti, imprese e qualsivoglia altro soggetto interessato. L’IRES ha trovato applicazione a partire dall’anno fiscale in corso, relativamente alla dichiarazione dei redditi 2005, e colpisce i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, nuovo Tuir4, ossia le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 4 Nuovo Tuir, art. 115. 13 1.2. Estensione del regime e finalità dell’istituto. Tra gli aspetti innovativi del nuovo tributo, occorre soffermarsi sul riconoscimento, in capo alle società di capitali, della possibilità/facoltà di optare per il regime di trasparenza fiscale, secondo un meccanismo analogo a quello attualmente previsto per le società di persone5. Sotto il profilo della forma giuridica dei soggetti interessati, la norma è tassativa: non sono ammessi altri soggetti IRES diversi da quelli indicati all’art. 115 comma 1 lett. a nuovo Tuir (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazioni residenti nel territorio dello Stato). Il regime non trova, quindi, applicazione nel caso di consorzi (salvo che non assumano la veste di società consortili), di enti commerciali e di stabili organizzazioni6. A tal proposito, va rilevato che l’esclusione dei consorzi non costituiti in forma associativa non sembra avere una fondata spiegazione, dal momento che la medesima attività consortile può essere svolta tanto in forma di società di capitali (art. 2615 ter cod. civ.), nel qual caso la società stessa può beneficiare del regime di 5 Nuovo Tuir, artt. 116,117. 6 L. Lovecchio, Trasparenza come alternativa al consolidato, in “Il Sole 24 ORE”, Dossier 11, dicembre 2003, pag. 135. 14 trasparenza, quanto in forma non societaria (art. 2602 e seg. cod. civ.), restandone esclusa7. La facoltà di ricorrere a tale regime è subordinata al possesso di alcuni requisiti soggettivi, in presenza dei quali la società di capitale partecipata può scegliere se imputare il reddito complessivo direttamente in capo ai soci (società di capitali partecipanti), in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili ed indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli stessi8. In questi casi, l’ente (società di capitale partecipata) è considerato come “trasparente” ai fini dell’imposizione9. Il reddito viene, difatti, determinato in capo alla società di capitali partecipata, che è per questo comunque tenuta alla presentazione della propria dichiarazione, ma viene tassato direttamente (per trasparenza, appunto) in capo ai soci (società di capitali partecipanti) in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione. All’origine dell’introduzione del principio di trasparenza per le società di capitali vi è il tentativo, prefissato dal legislatore, di superare un importante elemento di discrimine esistente fra le società di capitali e le società di persone, parificandone il livello di imposizione. 7 8 L. Salvini, op. cit., pag. 1506. A. Fantozzi e A. Spoto, Prime osservazioni in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali, in “Rivista di diritto Tributario”, vol. XIII, 2003, pag. 685. 9 Falsitta, Manuale di diritto tributario, parte speciale, 2003, p. 373. 15 Il criterio di imputazione del reddito per trasparenza è stato circoscritto, sino ad oggi, alle sole società di persone, in ragione del carattere peculiare che lega dette società ai singoli soci (persone fisiche)10. Ciò che caratterizza questo tipo di società, infatti, è la confusione del proprio patrimonio con quello dei soci; la società di persone non è soggetto autonomo IRES ed il reddito societario viene imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili; i quali soci, a prescindere dall’effettiva distribuzione degli utili, sono soggetti ad imposizione IRE. Il disposto dell’art. 2262 c.c. prevede, invero, che “Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”. Nelle società di persone, pertanto, il diritto dei soci alla divisione integrale degli utili si acquista con l’approvazione del bilancio o del rendiconto, ma gli utili si presumono distribuiti ai soci subito dopo la formazione del bilancio, prima della sua approvazione, in virtù del principio di trasparenza proprio delle società di persone. Ecco perché si parla di legame personale ed innegabile esistente fra la società di persone ed i rispettivi soci. 10 Tuir, art. 5. 16 Il regime di trasparenza proprio delle società di persone si fonda, pertanto, su una vera e propria presunzione di riconducibilità del reddito in capo ai soci, derogando in via eccezionale e tassativa alla disciplina civilistica, secondo la quale l’utile rimane nella disponibilità della società fino a che non sia deliberato l’atto di disposizione in occasione del rendiconto annuale. Pertanto, la società non è soggetto passivo dell’imposta, i redditi della società sono, ai fini fiscali, redditi dei soci, e l’imposta colpisce, non la società o l’ente, ma (direttamente) i soci11. Nelle società di capitali, invece, il diritto del socio di percepire la propria quota di utili, proporzionale al conferimento, sorge solo dopo la delibera di distribuzione dei medesimi, assunta dall’assemblea a maggioranza: delibera che corrisponde ad una manifestazione di volontà della collettività organizzata. Viene quindi a mancare quel legale personale proprio solamente delle società di persone. Proprio per questi motivi, per quanto concerne le società di capitali, il regime in esame è stato previsto solamente in via opzionale/agevolativa, e soggiace al regime generale delle opzioni tributarie di cui al D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442, non ritenendo di doverlo applicare in via tassativa ed eccezionale come per le società di persone. 11 F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Vol. 2 parte speciale, 31. 17 Invero, nelle società di capitali, la tassazione avviene una sola volta in capo ai singoli soci (società di capitali partecipanti), e non anche in capo alla società di capitali partecipata, evitando così il problema della doppia imposizione. 1.3. Combinazione con la participation exemption e il consolidato fiscale. Oltre che per fini agevolativi, la previsione di cui all’art. 115 del decreto legislativo di attuazione n. 344/2003 interviene, in favore delle società di capitali, anche quale correttivo agli istituti svantaggiosi legati all’introduzione della participation exemption e all’abolizione del sistema del credito d’imposta sugli utili distribuiti dai soggetti passivi IRPEG. L’istituto della participation exemption, di cui all’art. 87 nuovo Tuir12, prevede l’esenzione dalla tassazione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti, al verificarsi di alcune condizioni: la partecipazione deve essere posseduta per un periodo ininterrotto di almeno un anno e deve risultare iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, la società partecipata 12 L. delega n. 80/2003, art. 4 lett. c, d, e. 18 deve esercitare effettivamente un’attività commerciale, e non deve risiedere in un territorio soggetto a regime fiscale privilegiato. Correlativamente, l’istituto prevede l’indeducibilità delle minusvalenze, sia iscritte che realizzate, e di tutti i costi direttamente connessi con la cessione delle partecipazioni. Il regime fiscale applicabile alle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate per l’esenzione si presenta, quindi, esattamente speculare a quello delle plusvalenze. Così facendo, è stato osservato che il legislatore ha, da un lato, risolto il problema degli utili distribuiti o implicitamente acquistati con il realizzo della partecipazione, risolvendo il problema della doppia imposizione, ma, dall’altro, ha neutralizzato il meccanismo di trasmissione delle perdite alla partecipante per mezzo della svalutazione delle partecipazioni13. Si conviene, pertanto, che la tassazione di gruppo sia stata introdotta al fine principale di ripristinare tale possibilità, poiché in un sistema caratterizzato dalla participation exemption la tassazione di gruppo non ha effetti sostanziali rilevanti, se non quello di rendere nuovamente trasmissibili le perdite delle partecipate. Il regime di trasparenza si pone sicuramente in netta contrapposizione con la logica della participation exemption, ma 13 A. Fantozzi e A. Spoto, Prime osservazioni in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali, in “Rivista di diritto tributario”, settembre 2003, pag. 688 – 689. 19 permette di ripristinare la trasmissione delle perdite in un ambito non coperto dalla tassazione di gruppo. Più precisamente, il nuovo regime di trasparenza fiscale consente di imputare alle società di capitali partecipanti anche la perdita d’esercizio della società di capitali partecipata, compensando in tal modo l’impossibilità, prevista dall’istituto della participation exemption, di trasmettere alle stesse, in quanto non deducibile, la minusvalenza realizzata dalla partecipata a seguito di cessione di una sua eventuale partecipazione. Ecco la ragione per cui, nel caso delle società di capitali, la trasparenza è prevista come correttivo alla participation exemption a favore dei soci, in via opzionale14. Anche l’ulteriore previsione contenuta nella legge delega di riforma del sistema fiscale, di cui all’art. 4 lett. d), consistente nell’abolizione del sistema di credito d’imposta sugli utili distribuiti dai soggetti passivi IRPEG15, può far sorgere, in capo alle società di capitali, notevoli effetti negativi. La disciplina precedente la riforma prevedeva che l’utile di bilancio delle imprese soggette ad imposizione IRPEG, al netto delle imposte (prima imposizione), potesse essere distribuito ai soci oppure accantonato, a discrezione dell’assemblea. 14 A. Vozza, La tassazione per trasparenza delle società di capitali nello schema di riforma del Tuir, in “Il fisco”, n. 44/2003, fasc. n. 1, pag. 6836. 15 Tuir, art. 14. 20 In caso di distribuzione degli utili, i dividendi erano soggetti ad un trattamento fiscale diverso, a seconda che si riferissero a partecipazioni qualificate o non qualificate possedute da persone fisiche, o ad altre partecipazioni: - i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate possedute da persone fisiche erano soggetti a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento; il dichiarante non era tenuto ad effettuare nessuna ulteriore dichiarazione fiscale, ma poteva optare per il regime della dichiarazione, previa richiesta alla società erogante di non effettuare alcuna ritenuta sui dividendi al momento del pagamento, - i dividendi corrisposti a soggetti non residenti erano soggetti a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27 per cento; - i dividendi relativi a partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche ovvero partecipazioni di qualsiasi entità possedute da società o enti non erano soggetti a ritenuta, ma dovevano essere ricompresi nella rispettiva dichiarazione IRPEF ( in caso di persone fisiche) o IRPEG (in caso di società o enti) e pagare la relativa imposta. Al fine di evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, la prima sostenuta dalla società erogante e la seconda dal socio percipiente, il legislatore riconosceva, in capo a quest’ultimo, un credito d’imposta (pari al 51,52 % del dividendo con aliquota IRPEG pari al 34 per cento); in tal modo veniva recuperata la IRPEG pagata dalla società che aveva distribuito il dividendo. 21 Il meccanismo del credito d’imposta sui dividendi induceva, pertanto, a considerare l’imposta pagata dalla società (IRPEG) come una sorta di acconto dell’imposta pagata dai soci (IRPEF) per i propri redditi personali16. Alla luce di quanto sopra, considerati gli effetti negativi legati all’abolizione del meccanismo, prevista dal decreto legislativo di attuazione, in accordo con la legge-delega di riforma del sistema fiscale, il legislatore delegato ha riconosciuto, in capo alle società di capitali, la possibilità/facoltà di ricorrere al regime di trasparenza fiscale, opzione che consente di eliminare la tassazione in capo alle società medesime ed evitare, così, gli effetti della doppia imposizione. 1.4. Garanzie di adempimento. La società di capitali partecipata che opta per il regime di trasparenza fiscale descritto sopra è solamente soggetto di accertamento del reddito prodotto durante il periodo d’esercizio e non è tenuta al pagamento dell’IRES. Il reddito viene, quindi, imputato ai singoli soci (società di capitali partecipanti ex art. 115 comma 1 lett. a nuovo Tuir) in 16 F. Poma, Finanza Pubblica, 1999, p. 280 - 281. 22 proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili, e concorre a formarne il reddito complessivo soggetto a tassazione IRES. Pertanto la società di capitali partecipata è responsabile in solido con le società di capitali partecipanti per le imposte, le sanzioni e gli interessi che ciascuna è tenuta ad adempiere in relazione alla parte di reddito imputato per trasparenza17. La società partecipata deve, quindi, garantire con il proprio patrimonio l’adempimento degli obblighi fiscali, sorti a carico dei rispettivi soci successivamente alla delibera di distribuzione degli utili, assunta dall’assemblea a maggioranza. Anche nel caso di società a responsabilità limitata (società partecipata), la stessa è solidalmente responsabile per l’imposta, gli interessi e le sanzioni derivanti dall’imputazione del reddito direttamente in capo ai soci. La menzione del termine “sanzione”, infine, lascia chiaramente intendere che la responsabilità solidale si estende anche alla fase dell’accertamento e non solo alle imposte risultanti dalla dichiarazione. Questa disposizione è certamente innovativa rispetto al regime di trasparenza ordinario previsto per le società di persone, il quale non prevede alcuna forma di responsabilità a carico della partecipata. 17 Nuovo Tuir, art. 115, comma 8. 23 Essa trova il suo fondamento nell’autonoma personalità giuridica della società partecipata, la quale viene considerata responsabile solidale per il pagamento delle somme dovute dal socio in caso di inadempimento di quest’ultimo ai propri obblighi tributari relativi al reddito imputato per trasparenza. 1.5. Partecipazioni a cascata. Se la società di capitali partecipata sceglie di optare per il regime di trasparenza fiscale, il suo reddito viene imputato ai singoli soci (società di capitali partecipanti, che chiameremo A) in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Dette società (A) sono soggette a tassazione IRES. In realtà si può ben verificare l’ipotesi in cui i soci (A), abbiano come soci altre società di capitali (B). In questo caso i soci (A), in quanto società di capitali e sempre che rispondano a tutti i requisiti previsti dalla legge delega, possono anch’essi optare per il regime di trasparenza fiscale ed imputare il loro reddito complessivo in capo ai rispettivi soci (B), e via di seguito. Quest’ultimi sono tenuti all’adempimento dell’obbligo fiscale, ossia al pagamento dell’imposta IRES, mentre i soci (A) sono solo soggetti di accertamento del reddito imputato ai soci (B). Questo trasferimento di imposizione è possibile fino a quando i soci partecipanti sono società di capitali e non persone fisiche, ove 24 per tutte risultino verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2 art. 115 nuovo Tuir. 1.6. Quando l’utile civilistico è maggiore dell’imponibile fiscale. Un aspetto ancora controverso del regime di trasparenza fiscale delle società di capitali, è quello riguardante la disciplina degli utili distribuiti ai soci per delibera presa a maggioranza dall’assemblea18. Cosa accade, infatti, quando l’utile civilistico realizzato da una società di capitali partecipata, per effetto di agevolazioni fiscali (ad esempio i benefici introdotti dalla Legge Tremonti19), eccede l’imponibile fiscale? Il testo del nuovo Tuir non disciplina espressamente questa eventualità, lasciando, di fatto, esente da qualsiasi tassazione la differenza tra utile civilistico ed imponibile fiscale. Per fare un esempio, qualora l’utile civilistico ammonti a 100 e l’imponibile fiscale sia pari ad 80, solo quest’ultimo viene, secondo le previsioni contenute nel testo del nuovo Tuir, imputato ai soci, a fronte di un utile distribuito agli stessi pari a 100. 18 P. Meneghetti – G. Tosoni, in “ Il Sole 24 ORE”, 20 novembre 2003, p. 19 L.18 ottobre 2001 n. 383, pubblicata su Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001 21. n. 248. 25 I soci percepiscono, così, un surplus pari a 20, esente da qualsivoglia prelievo tributario, ossia un vantaggio senza precedenti nel nostro ordinamento tributario, ma, soprattutto, privo di alcuna giustificazione. 26 CAPITOLO SECONDO REQUISITI SOGGETTIVI Sommario: 2.1. Società di capitali - 2.2. Imprese partecipate estere – 2.3. Un’ulteriore forma di controllo: l’influenza dominante - 2.4. Tassazione separata del reddito delle CFC - 2.5. Aspetti sanzionatori delle CFC – 2.6. Imprese estere collegate – 2.7. Società a responsabilità limitata – 2.8. Unico azionista e S.r.l. unipersonali – 2.9. Temperamenti - 2.10. Cause di cessazione dell’opzione. 2.1. Società di capitali. La possibilità per le società di capitali di optare per il regime di trasparenza fiscale (c.d. consortium relief) è subordinata, secondo la previsione di cui all’art. 115 del decreto legislativo di attuazione 12 27 dicembre 2003, n. 34420, in accordo con quanto previsto dall’art. 4 comma 1 lett. h) della legge delega n. 80/2003, al possesso di alcuni requisiti c.d. soggettivi. Per quanto concerne la società di capitali partecipata, si deve trattare, come già anticipato, di una società di capitali residente nel territorio dello Stato. L’esercizio dell’opzione non è, inoltre, consentito nel caso in cui la società di capitali partecipata ha emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, ultimo comma, del codice civile. Gli strumenti finanziari partecipativi considerati dalla nuova normativa sono quelli diversi dalle azioni, emessi dalla società di capitali partecipata a fronte di apporti, da parte di soci o di terzi, diversi dai conferimenti, costituiti anche da prestazioni d’opera o servizi. Si tratta, in particolare, di strumenti forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ad esclusione del diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti, fatto salvo il diritto di voto su specifici argomenti, ex art. 2351, ultimo comma, del codice civile. L’inapplicabilità del regime non è, invece, espressamente prevista per l’ipotesi di emissione di altri strumenti finanziari partecipativi, diversi da quelli ora indicati, privi di diritti di voto o con diritti di voto limitati, di cui all’art. 2351, comma 2, cod. civ. 20 GU n. 291 del 16-12-2003 - Suppl. Ordinario n.190. 28 Pertanto, poiché la semplice emissione degli strumenti finanziari partecipativi da ultimo descritti non inibisce, di per sé, l’applicazione del regime di trasparenza, tale regime resta applicabile ove tali strumenti siano posseduti da soci che posseggono altri titoli con “voto pieno”, capaci di soddisfare di per sé i requisiti quantitativi di partecipazione di cui all’art. 115, comma 1, nuovo Tuir. L’intenzione del legislatore è quella di precludere, nel rispetto dei requisiti partecipativi previsti dal regime di trasparenza… l’esercizio dell’opzione in caso di emissione di strumenti a fronte dei quali non si ottiene una qualifica di socio21. Infine, l’esercizio dell’opzione non è consentito se la società di capitali partecipata ha esercitato l’opzione di cui agli art. 117 (consolidato nazionale) e 130 (consolidato mondiale) nuovo Tuir. La partecipata, quindi, non deve avere optato per la tassazione di gruppo, né in qualità di controllata né in qualità di controllante. La motivazione che ha indotto il legislatore ad escludere il regime di trasparenza in presenza del consolidato fiscale è piuttosto evidente: il consolidato, infatti, produce effetti sostanzialmente analoghi a quelli che derivano dall’imputazione del reddito per trasparenza. Il relativo capitale sociale deve essere posseduto per intero da altre società di capitali o società cooperative residenti. 21 D. Buono – E. Vaschetto, Il consortium relief, in “Il fisco”, n. 48/2003, fasc. n. 1, 7485. 29 Inoltre ciascun socio (società di capitali partecipante) deve possedere una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea generale di cui all’art. 2346 c.c. e di partecipazione agli utili non inferiore o pari al 10% e o pari o non superiore al 50%. Il legislatore ha, inoltre, previsto la possibilità di imputare il reddito a società di capitali partecipanti che non siano residenti nel territorio nazionale, a condizione, però, che non vi sia alcun obbligo di ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti. Sulla base dell’attuale legislazione fiscale italiana, i Paesi esteri per i quali non viene applicata la ritenuta alla fonte sono esclusivamente quelli appartenenti all’Unione Europea; solo in questi casi si può applicare il regime alternativo di trasparenza fiscale. Il riferimento è in prima battuta ai gruppi di società che rientrano nel campo di applicazione della direttiva “madre – figlia”, nei quali gli utili distribuiti dalla società figlia (residente nel territorio dello Stato), alla società madre (residente in un altro Paese Ue), non scontano alcun prelievo alla fonte sugli utili distribuiti, ai sensi dell’art. 27 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600. Va, peraltro, rilevato che, ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, la ritenuta non deve essere applicata neanche sui dividendi erogati alle società di capitali partecipanti non residenti, ma relativi ad una stabile organizzazione in Italia. Per quanto riguarda le società di capitali partecipanti residenti in tutti gli altri Paesi, compresi quelli che hanno stipulato una 30 convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, il regime di trasparenza fiscale non è concesso, poiché nessun trattato annulla la ritenuta sui dividendi in uscita. Il requisito dell’assenza della ritenuta sui dividendi distribuiti sembra essere giustificato dalla preoccupazione che gli investitori esteri decidano di utilizzare la società trasparente, vale a dire la società partecipata residente nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente per evitare la ritenuta sui dividendi in uscita dallo Stato italiano, in assenza di un trattato che consenta espressamente di evitare la ritenuta sui dividendi distribuiti22. Infatti, in assenza del regime di trasparenza, gli utili realizzati dalla società partecipata sono tassati sia in capo alla società che li realizza (società di capitali partecipata), sia in capo ai soci esteri (società di capitali partecipanti) al momento della loro successiva distribuzione per effetto dell’applicazione della ritenuta alla fonte. In presenza del regime alternativo della trasparenza fiscale, invece, gli utili realizzati dalla società di capitali partecipata residente in Italia sono tassati un sola volta esclusivamente in Italia in capo ai soci esteri (società di capitali partecipanti), che sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, conformemente al criterio di territorialità previsto per i redditi di partecipazione. 22 R. Lupi, La tassazione delle società di capitali nella riforma fiscale, 2003, pag. 186 -187. 31 In proposito, la relazione di accompagnamento cita l’esempio di cui all’art. 27 bis comma 3del DPR n. 600/1973, ossia il caso delle società estere aventi i requisiti per l’applicazione della direttiva madre – figlia23. In assenza del regime per trasparenza, la società partecipata da soci residenti deve pagare l’IRES nella misura del 33 %; lo Stato percepisce, oltre a tale imposta, anche la ritenuta sul dividendo distribuito al socio. Con l’applicazione del regime alternativo di trasparenza, il reddito prodotto dalla società partecipata viene imputato ai soci non residenti, unici obbligati al pagamento dell’imposta; in questo caso lo Stato non percepisce alcunché a titolo di ritenuta sulla distribuzione degli utili. Ecco la ragione per cui il legislatore ha previsto che un socio (società di capitali partecipante) possa far parte della compagine sociale di una società di capitali partecipata, a condizione che nei suoi confronti non si applichi alcun prelievo sui dividendi distribuiti. Soltanto in presenza dei predetti requisiti è possibile imputare il reddito della società partecipata direttamente in capo ai soci (società partecipanti), indipendentemente dall’effettiva percezione e proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione agli utili. 23 A. Fantozzi e A. Spoto, op. cit., pag. 698. 32 22. Imprese partecipate estere. Accanto alla regola ordinaria, prevista per le società di persone, e facoltativa, introdotta dalla legge delega n. 80/2003 per le società di capitali, di optare per il regime di trasparenza fiscale, troviamo una regola speciale ed obbligatoria, a scopo antielusivo, già prevista dal legislatore e contenuta nel Testo Unico. Secondo il disposto di cui all’art. 167 nuovo Tuir24, il regime di trasparenza fiscale trova applicazione anche quando la società partecipata è localizzata in uno dei Paesi o territori caratterizzati da un regime fiscale privilegiato. L’elenco di questi Paesi, c.d. black list25, è contenuto nel Decreto Ministeriale 21 novembre 2001 n. 42926. Si tratta di territori caratterizzati da un livello impositivo sensibilmente inferiore rispetto a quello applicato in Italia, oltre che dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni, e per questo motivo meritevoli dell’espressione “paradisi fiscali”. La normativa tributaria internazionale ne ha individuati trenta, l’ultimo dei quali Israele (a far data dal 1 gennaio 2003); per fare alcuni esempi, tra questi Paesi figurano Gibilterra, Cipro, Filippine, 24 Tuir, art. 127 bis. 25 Art. 127/bis comma IV Testo Unico, introdotto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e successive modificazioni. 26 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12/12/2001 n. 288. 33 Hong Kong, Liechtenstein, Maldive, Malesia, Isole Seychelles, Isole Cayman, Isole Vergini, Isole di Man, Libano, Liberia etc… Il legislatore disciplina la materia delle imprese estere partecipate all’art. 167 nuovo Tuir, corrispondente alle disposizioni di cui all’art. 127 bis Tuir27, secondo le quali se un soggetto residente in Italia detiene il controllo di un’impresa, di una società o di un altro ente residente o localizzato in uno dei Paesi con regime fiscale privilegiato, il reddito prodotto dal soggetto estero partecipato viene imputato ai soggetti residenti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione detenuta, indipendentemente dall’effettiva percezione. L’art. 127 bis Tuir indica tra i soggetti residenti assoggettati al meccanismo di tassazione sopra descritto, i contribuenti Ires di cui all’art. 73 nuovo Tuir, prescindendo quindi da una qualunque limitazione alla sfera puramente imprenditoriale. Per quanto concerne i soggetti esteri partecipati, la norma dispone, invece, l’applicazione della disciplina alle “imprese società o altri enti” residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, così come individuati dall’art. 1 comma 2 del D. M. 21 novembre 2001 n. 429. L’utilizzo del termine “imprese” evidenzia l’intenzione del legislatore di applicare 27 l’art. 127 bis Tuir ai redditi prodotti da Articolo introdotto dalla l. 21 novembre 2000 n. 342, art. 1, comma 1, lett. a. 34 imprese individuali non residenti, mentre la genericità con la quale vengono indicati gli altri soggetti partecipati esprime la volontà di evitare a priori elenchi chiusi28. La definizione recata dalla norma è, pertanto, tale da ricomprendere di fatto qualsiasi soggetto estero controllato, a prescindere dalla sua forma giuridica, purchè evidentemente questo eserciti un’attività di impresa29. Tali disposizioni si applicano anche quando nel paradiso fiscale è presente non già una società controllata dal soggetto residente, ma una stabile organizzazione30 della controllata stessa, collocata in territori caratterizzati da un regime fiscale privilegiato. In tal caso, la tassazione in Italia interessa solamente il reddito prodotto dalle stabili organizzazioni, laddove lo stesso non sia già stato oggetto di imposizione nel Paese della società partecipata. 28 Le black e white lists italiane – Un quadro di sintesi, in “Il fisco“ n. 29/2002 fasc. n. 1, pagg. 4673 – 4679. 29 V. Selvi – S. Rossi, Guida alla riforma fiscake, pag.111. 30 L’art. 164 nuovo Tuir fornisce una nozione di stabile organizzazione che mutua sostanzialmente quella riportata nell’art. 5 del modello di convenzione elaborato dall’Ocse, secondo la quale l’espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività. 35 2.3. Un’ulteriore forma di controllo: l’influenza dominante. Il controllo esercitato dalle società partecipanti, residenti nel territorio nazionale, sulla società partecipata, residente in un “paradiso fiscale”, può derivare non solo dalla detenzione di partecipazioni della società estera31, come sopra analizzato, ma anche da un’influenza dominante sulla stessa32. Se si verifica quest’ultima ipotesi, sorge il problema di stabilire se possa trovare applicazione il regime della trasparenza fiscale, e quindi se sia possibile imputare il reddito della società residente in un “paradiso fiscale” in capo alle società residenti in Italia. Il richiamo all’art. 2359 c.c.33, effettuato dall’art. 127/bis Tuir, sembra dare una risposta positiva a tale quesito. L’articolo richiamato, infatti, ricomprende nella nozione di società controllate, sia “le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria”, sia “le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria”, sia, infine, “le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”34. 31 Tuir, art. 127/bis, comma 1. 32 Tuir, art. 127/bis, comma 3. 33 Articolo così sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, art. 1. 34 Art. 2359 c.c., comma 1. 36 Il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 127/bis porta a includere nel concetto di controllo anche le forme di controllo per influenza dominante attuate attraverso particolari vincoli contrattuali, (generalmente contratti di agenzia, concessione di vendita in esclusione, franchising o cessione di know-how e brevetti)35. Relativamente a tale ultima forma di controllo occorre, però, fare una precisazione. Qualora l’influenza dominante della società italiana derivi esclusivamente da particolari vincoli contrattuali, ma il rapporto societario partecipativo sia residuale o addirittura assente, risulta difficile credere nell’intento elusivo della società italiana di collocare il proprio reddito (bassissimo se non addirittura assente) in un territorio a fiscalità privilegiata. In questo caso probabilmente non troverà applicazione l’art. 127/bis Tuir, venendo meno il presupposto fondamentale, ossia la localizzazione di redditi in un paese a fiscalità privilegiata, e, pertanto non sarà possibile estendere la disciplina del regime di trasparenza. Nell’ambito di tale disciplina, la legge delega n. 80/200336 introduce nel nostro ordinamento tributario la possibilità in capo alle società di capitali partecipate estere, controllate da altre società di 35 A. Iorio, Per le “Cfc” un debutto semplificato, in “Il Sole 24 ORE”, venerdì 21 settembre 2001, p. 21. 36 Nuovo Tuir, art. 115, comma 2. 37 capitali partecipanti residenti in Italia, di optare per il regime di trasparenza fiscale. Naturalmente l’esercizio dell’opzione sarà subordinato al possesso di tutti i requisiti previsti dal legislatore al comma 1 dell’art. 115 nuovo Tuir, a condizione che non vi sia, per tali soggetti, alcun obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. 2.4. Tassazione separata del reddito delle CFC. Le modalità di tassazione dell’utile prodotto dalla CFC sono disciplinate dall’art. 167 nuovo Tuir, il quale prevede che detto utile sia assoggettato a tassazione in capo al soggetto residente che esercita il controllo, secondo il meccanismo della c.d. “tassazione separata”. Più precisamente, la tassazione in esame si riferisce al periodo di imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, e avviene in base ad un’aliquota media riferita al reddito complessivo netto del contribuente relativo al periodo di imposta in cui viene imputato per trasparenza il reddito della CFC, aliquota ce non può comunque essere inferiore al 27 per cento. 38 2.5. Aspetti sanzionatori delle CFC. L’omessa presentazione della dichiarazione IRES da parte delle società partecipanti, ovvero l’omessa ricomprensione, nella base imponibile, dei redditi prodotti dalla società partecipata estera residente in un “paradiso fiscale” (c.d. infedele dichiarazione), attribuiti per trasparenza ex art. 127 bis Tuir, produce, in capo alle società medesime, effetti sanzionatori di notevole entità. L’art.1 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 prevede, in tali casi, l’applicazione di una “sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili…Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi… ”. L’ulteriore previsione sanzionatoria di natura penale, di cui agli artt. 4 – 5 del del D. Lgs.10 marzo 2000 n. 74, prevede la reclusione da uno a tre anni nel caso di omessa o infedele dichiarazione. L’art. 19 dello stesso D. Lgs. n. 74/2000, prevede, però, “quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo 39 II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa”, l’applicazione della disposizione speciale. Si pone, così, il problema di stabilire quale sanzione, amministrativa o penale, sia da considerare speciale, tale da escludere l’applicazione dell’altra. La soluzione preferita in dottrina è quella di considerare speciale la sanzione amministrativa, in considerazione dello specifico riferimento, contenuto nell’art. 1 D. Lgs. n. 471/1997, ai redditi prodotti all’estero oggetto delle violazioni in esame. L’orientamento giurisprudenziale sembra non condividere la tesi dottrinale, sostenendo la prevalenza della norma penale su quella amministrativa. In particolare, la Cassazione Penale ritiene che “una norma penale è speciale nei confronti di un’altra solo se ha tutti i requisiti di quest’ultima con l’aggiunta di uno o più elementi propri o specializzanti”37, elementi che, nel caso di disposizioni penali tributarie, sono sempre presenti nel dolo specifico della finalità di evadere e nelle soglie di punibilità38. Il fatto che i redditi non dichiarati siano stati prodotti all’estero, non comporta alcuna modifica ai presupposti ed alle modalità di applicazione della sanzione penale e, quindi, non costituisce un elemento in più ma un appesantimento della pena prevista. 37 Sent. Cass. sez. III del 16 dicembre 1994. 38 C. Carpentieri, op. cit., pag. 29. 40 Per tali motivi, secondo l’orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi considerata di concorso delle due sanzioni, resta applicabile la sola sanzione penale. 2.6. Imprese estere collegate. Secondo la previsione di cui all’art. 168 nuovo Tuir, le disposizioni in materia di imprese estere controllate, di cui all’art. 167 schema nuovo Tuir, trova applicazione anche nell’ipotesi di società estere collegate, dettando una disciplina differente per quanto concerne le modalità di determinazione del reddito prodotto dalle medesime e da imputare per trasparenza al socio controllante residente nel territorio dello Stato. In particolare, il soggetto partecipante residente in Italia deve detenere una partecipazione non inferiore al 20% degli utili dell’impresa, società o altro ente residente in un “paradiso fiscale”, ridotta al 10% nel caso di partecipazione agli utili di società partecipate estere quotate in borsa. Il rapporto di collegamento con la società di capitali estera partecipata viene espresso esclusivamente in termini di partecipazione agli utili, e non con riferimento ai voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, non rilevando, pertanto, la sussistenza di un’influenza notevole laddove alla stessa non sia associata la detenzione della partecipazione non inferiore al 20 o al 10 per cento. 41 Il regime di trasparenza sarà, invece, escluso per le partecipazioni in soggetti non residenti nei paradisi fiscali relativamente a loro redditi derivanti da stabili organizzazioni collocate in territori caratterizzati da un regime fiscale privilegiato, contrariamente a quanto concesso alle imprese estere controllate, ex art. 169 nuovo Tuir. Anche in questo caso, le disposizioni attuative della normativa in esame devono essere stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia. 2.7. Società a responsabilità limitata. Il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere al regime di trasparenza fiscale, proprio attualmente delle sole società di persone, anche in capo alle società a ristretta base proprietaria partecipate da sole persone fisiche39. La relativa disciplina rimanda espressamente alle modalità e alle condizioni di tassazione trasparente previste per le società di capitali partecipate da altre società di capitali, salvo alcune deroghe che esamineremo di seguito. - In primis la società a ristretta base proprietaria partecipata può optare per il regime solo se trattasi di società a responsabilità limitata 39 Nuovo Tuir, art. 116. 42 (S.r.l.) o Società Cooperativa a responsabilità limitata, con un volume di ricavi (c.d. volume d’affari) inferiore alle soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, ossia non superiore ad euro 5.164.568,99. Naturalmente anche le società non comprese negli studi di settore possono ricorrere al regime di trasparenza fiscale qualora il rispettivo volume d’affari risulti inferiore al limite di cui sopra: il riferimento agli studi è, infatti, previsto solo ed esclusivamente al fine di determinare la soglia e non per individuarne i soggetti destinatari. - Nel caso di S.r.l. i soci devono essere persone fisiche in numero non superiore a 10, mentre, nell’ipotesi di Società Cooperative a responsabilità limitata, il numero non deve essere superiore a 20. - Relativamente alla quota di partecipazione in assemblea ed agli utili, il legislatore ha espressamente escluso l’applicazione, in questi casi, della previsione di cui all’art. 115 comma 1 schema nuovo Tuir, relativa alle società di capitali residenti partecipate da altre società di capitali residenti, per cui la stessa può essere inferiore alla soglia del 10%. Sembra, inoltre, possibile, in ragione di tale esclusione, l’esercizio dell’opzione di trasparenza fiscale da parte di S.r.l. o Società cooperative a responsabilità limitata (Società partecipate) che emettono strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346 ultimo 43 comma del codice civile, a differenza di quanto concesso alle società di capitali. 2.8. Unico azionista e S.r.l. unipersonali. L’art. 115 nuovo Tuir prevede, per potere ricorrere al regime di trasparenza fiscale, che i soci/società di capitali partecipanti, posseggano una percentuale di partecipazione in assemblea ed agli utili uguale o non inferiore al 10% e uguale o non superiore al 50%. Da un’attenta lettura dell’art. 115 nuovo Tuir, si evince chiaramente che il legislatore, da un lato, non ha ammesso una percentuale di partecipazione agli utili inferiore al 10%, e, dall’altro, con l’espressione “…al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1 lett. a)…” e la previsione di un limite massimo di partecipazione, ha escluso una percentuale di partecipazione massima del 100%. Il regime, quindi, non può trovare applicazione nell’ipotesi di società di capitali facenti capo ad un unico azionista. Quanto alla disciplina prevista per le società a responsabilità limitata, l’art. 116 nuovo Tuir, come già anticipato, richiama espressamente le modalità e le condizioni di cui all’art. 115, relativo alle società di capitali, con l’esclusione del comma 1. Per l’applicazione del regime di trasparenza fiscale in capo alle S.r.l., quindi, non è richiesta una percentuale di diritti di voto e di 44 partecipazione agli utili uguale o non inferiore al 10 % e uguale o non superiore al 50%, né viene esclusa una partecipazione del 100%. Per tali motivi, si ritiene possibile applicare il regime della trasparenza fiscale anche alle società a responsabilità limitata unipersonali, la cui compagine sociale sia composta, cioè, da un'unica persona fisica. 2.9. Temperamenti. Il legislatore ha disciplinato espressamente le ipotesi in cui la società di capitali non può optare per il regime di trasparenza fiscale40. Più precisamente, l’esercizio dell’opzione non è possibile qualora la società partecipata ha emesso strumenti finanziari di cui all’art. 2346 del codice civile, in violazione dell’art. 115 comma 1 decreto legislativo di attuazione. E ancora, quando la società di capitali partecipata esercita l’opzione di cui all’art. 117 nuovo Tuir, relativa al consolidato nazionale, o all’art. 130 nuovo Tuir, relativa al consolidato mondiale. In materia di imprese partecipate estere, le disposizioni di cui all’art. 127/bis comma V Tuir non trovano applicazione ex art. 167 40 Nuovo Tuir, art. 115 comma 1, lett. a e b. 45 nuovo Tuir, quando il soggetto partecipante residente nel territorio dello Stato dimostra che la società partecipata non residente esercita effettivamente un’attività industriale o commerciale o di prestazione di servizi, come sua principale attività, nello Stato in cui ha sede, e che dalla partecipazione in detta società non consegue il trasferimento del relativo reddito in Paesi o territori caratterizzati da un regime fiscale privilegiato. Le nuove disposizioni di cui all’articolo non si applicano, invece, a partecipazioni in società che non svolgono attività commerciale ed in trust. L’estensione della disciplina anche a tali enti, infatti, mal si concilierebbe con quanto previsto dall’art. 127 bis comma V. Relativamente ai trust, non rientrando nella definizione di impresa, società, ente, vengono automaticamente esclusi dalla disciplina della CFC41. 2.10. Cause di cessazione dell’opzione. Esaminiamo ora le cause di cessazione del regime di trasparenza fiscale previste per le società a responsabilità limitata o società cooperative a responsabilità limitata42: 41 D. Deotto, Il “controllo” finisce sotto tiro, in “Il Sole 24 ORE”, giovedì 20 settembre 2001, p. 21. 42 Nuovo Tuir, art. 116, comma 1. 46 - relativamente alla compagine sociale, quando il numero dei soci della S.r.l. diviene superiore a 10 o, nel caso di S.Coop.r.l., superiore a 20, o quando i soci non sono più solo persone fisiche, ma anche enti commerciali o altro; - quando la società partecipata realizza un volume d’affari superiore alle soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, ossia superiore ad euro 5.164.568,99; - infine, quando la società partecipata, acquista partecipazioni in regime di participation exemption, ex art. 87 nuovo Tuir. In tutti questi casi, il regime della trasparenza viene meno dall’inizio dell’esercizio in corso per la S.r.l. o Società Cooperativa a responsabilità limitata. 47 PARTE SECONDA 48 CAPITOLO TERZO CONSEGUENZE DELL’OPZIONE NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI Sommario: 3.1. Esercizio dell’opzione – 3.2. Periodi d’esercizio non coincidenti - 3.3. Irrevocabilità e decadenza dall’opzione – 3.4. Rilevanza fiscale della perdita d’esercizio - 3.5. Le perdite pregresse – 3.6. Distribuzione di utili pregressi e di riserve non costituite da utili – 3.7. Ulteriori effetti dell’opzione – 3.8. Obblighi di acconto - 3.9. Il costo della partecipazione – 3.10. Il riallineamento dei valori. 3.1. Esercizio dell’opzione. Nel caso in cui la società di capitali partecipata scelga di optare per il regime di trasparenza fiscale, il reddito prodotto nel corso dell’esercizio viene imputato nei periodi d’imposta delle società di 49 capitali partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata43, proporzionalmente partecipazione agli utili44 ed alla rispettiva indipendentemente quota di dall’effettiva distribuzione. Il reddito della società di capitali “trasparente” viene, quindi, imputato alle società di capitali partecipanti che possiedono partecipazioni al momento della chiusura dell’esercizio della società partecipata; pertanto, alla società che, nell’ultimo giorno dell’anno, acquista una partecipazione in una società “trasparente” con esercizio chiuso al 31 dicembre, si imputa (pro quota) il reddito prodotto dalla partecipata durante l’intero anno45. La scelta di esercitare l’opzione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi sociali della società di capitali partecipata, secondo modalità ancora da definire e che saranno contenute in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. A seguito di tale imputazione, il reddito complessivo della società di capitali partecipata viene tassato in capo alle società di capitali partecipanti, e non in capo alla partecipata che lo ha realizzato. 43 Nuovo Tuir, art. 115 comma 4. 44 Nuovo Tuir, art. 115 comma 1. 45 A. Vozza, op. cit., pag. 6839-6840. 50 L’unico criterio da seguire relativamente all’imputazione del reddito, in base al disposto di cui all’art. 115 nuovo Tuir, risulta essere quello della percentuale di partecipazione agli utili, mentre non sembrano rilevare le altre situazioni partecipative (ad esempio in assemblea o al capitale). 3.2. Periodi d’esercizio non coincidenti. Un elemento distintivo del regime di trasparenza fiscale delle società di capitali rispetto all’istituto del consolidato nazionale, è la possibilità di ricorrere a tale regime anche qualora i periodi d’imposta delle società partecipata e delle società partecipanti non siano tra loro coincidenti. Il comma 3 dell’art. 115 nuovo Tuir prevede, infatti, che l’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata…, rendendo possibile l’imputazione del reddito della partecipata anche nel caso in cui il relativo periodo d’imposta non coincida con i periodi d’esercizio delle partecipanti. In tal caso, si verifica una rilevante conseguenza di ordine finanziario: l’imputazione del reddito alle società di capitali partecipanti, determina una diversa imputazione temporale del reddito prodotto dalla società di capitali partecipata, con la conseguenza che anche il pagamento dell’imposta slitterà ad un 51 momento successivo, corrispondente alla scadenza per il versamento delle imposte della società di capitali partecipante, rispetto al momento in cui sarebbero state pagate dalla società di capitali partecipata. Ad esempio, se la società di capitali partecipata chiude il proprio esercizio il 30 giugno, mentre le società di capitali partecipanti chiudono il proprio esercizio il 31 dicembre, a seguito dell’esercizio dell’opzione di trasparenza fiscale, il pagamento delle imposte deve essere effettuato entro il termine in cui la società di capitali partecipante è tenuta ad effettuare il pagamento. 3.3. Irrevocabilità e decadenza dall’opzione. L’opzione per la trasparenza fiscale è irrevocabile per tre esercizi sociali della società di capitali partecipata e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi46. L’opzione può, pertanto, essere esercitata anche il 31 dicembre per l’esercizio in corso, corrispondente al primo esercizio in cui si applica il nuovo regime. L’introduzione di un lasso temporale minimo di validità dell’opzione si riconduce probabilmente alla volontà del legislatore di 46 Nuovo Tuir, art. 115 comma 4. 52 garantire un periodo sufficientemente lungo e stabile di applicazione del sistema alternativo di tassazione, anche al fine di evitare patologiche pianificazioni fiscali. Ad esempio, l’entrare nel regime di trasparenza ogni volta che la società partecipata produce perdite che – una volta attribuite – possono essere spese nel quinquennio successivo per neutralizzare eventuali utili prodotti dalla partecipante47. Allo scadere del triennio, se continuano a sussistere i requisiti richiesti dalla norma in esame, l’opzione può essere rinnovata per i successivi tre anni. Il regime continua a spiegare i suoi effetti anche nell’ipotesi in cui nuovi soci entrino a far parte della compagine sociale, come nel caso in cui un socio (società di capitali partecipante) decida di cedere la sua intera partecipazione ad un'altra società di capitali. Naturalmente i nuovi soci devono risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dal legislatore per l’applicazione del regime. La previsione triennale del regime alternativo di tassazione non ha, comunque, natura perentoria, poichè si interrompe immediatamente se vengono a mancare le condizioni per l’esercizio dell’opzione. Ad esempio, quando la quota di partecipazione di un socio (società di capitali partecipante) scende al di sotto del 10% o 47 D. Buono – E. Vaschetto, op. cit., pag. 7488. 53 persone fisiche entrano a far parte della compagne sociale della partecipata. In tali ipotesi l’opzione cessa di esistere dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società di capitali partecipata48. 3.4. Rilevanza fiscale della perdita d’esercizio. Una questione di particolare interesse, in relazione al nuovo regime di trasparenza introdotto per le società di capitali, è quello concernente la rilevanza fiscale di eventuali perdite. Alcuni autori hanno osservato49 che l’art. 115 comma 1 nuovo Tuir fa espresso riferimento all’imputazione del solo “reddito” complessivo prodotto della società di capitali partecipata. In realtà, la nozione di reddito imputabile ricomprende sia il reddito positivo che quello negativo (perdita d’esercizio), e, conseguentemente, il regime alternativo di tassazione deve potersi applicare anche nel caso di risultato negativo d’esercizio. Soltanto un’interpretazione di questo tipo risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore con legge delega n. 80/2003 di riforma del sistema fiscale, ossia quella di parificare il sistema impositivo tra le società di persone e le società di capitali. 48 Nuovo Tuir, art. 115 comma 6. 49 P. Bartoli, in “Fisco oggi”, giovedì 14 agosto 2003. 54 La perdita d’esercizio prodotta dalla società di capitali partecipata ed imputata ai soci (società di capitali partecipanti) non costituisce un’entità distinta rispetto al loro reddito complessivo, bensì concorre a formare il reddito stesso. Per effetto di tale imputazione, quindi, le società di capitali partecipanti possono rischiare, a loro volta, di chiudere con una perdita fiscale il periodo d’esercizio in cui percepiscono, in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili/perdite, la perdita della società di capitali partecipata, oppure di chiudere con una perdita maggiore rispetto a quella che deriva loro da altri redditi. 3.5. Le perdite pregresse. Le eventuali perdite prodotte dalla società di capitali partecipata nei periodi d’esercizio precedenti al primo periodo in cui viene esercitata l’opzione, possono essere compensate con il reddito complessivo, che verrà imputato alle società di capitali partecipanti, prodotto nell’esercizio in cui è stato applicato il regime di trasparenza. Le condizioni e i termini da rispettare per poter effettuare detta compensazione sono quelli di cui all’art. 102 Tuir50. 50 Nuovo Tuir, art. 84. 55 Nel caso in cui esistano eventuali perdite pregresse in capo alle società di capitali partecipanti, le stesse possono essere portate in riduzione del loro reddito complessivo, comprensivo di quella quota di reddito della società di capitali partecipata, imputata per trasparenza. 3.6. Distribuzione di utili pregressi e di riserve non costituite da utili. La previsione contenuta all’art. 115 comma 5 nuovo Tuir disciplina espressamente la distribuzione delle riserve costituite con utili relativi a precedenti esercizi e delle riserve di cui all’art. 47 comma 5 Tuir, stabilendo che tale distribuzione non modifica il regime in capo ai soci. Nel primo caso, gli utili relativi ad esercizi precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione per il regime di trasparenza fiscale, poiché già tassati in capo alla società di capitali partecipata (società a ristretta base partecipativa), concorrono a formare il reddito dei soci, secondo le regole ordinarie, ossia al momento della loro distribuzione e con l’applicazione delle disposizioni concernenti la parziale esclusione dalla tassazione. Nel secondo caso, invece, le riserve di capitale ed affini distribuite non sono tassate, ma l’importo ricevuto deve essere portato in riduzione del valore fiscale della partecipazione. 56 Lo stesso comma disciplina anche l’ordine di distribuzione delle riserve o di un loro eventuale utilizzo a copertura di eventuali perdite. In primo luogo il legislatore ha stabilito che durante il periodo d’esercizio dell’opzione, fatta salva una specifica volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili formatisi negli esercizi soggetti al regime di trasparenza. In caso di copertura di perdite, invece, si considerano prioritariamente utilizzati i medesimi utili. Nel primo caso, relativamente alla distribuzione di utili, la norma contiene una presunzione relativa, tale da poter essere superata da una espressa manifestazione di volontà assembleare. Nel secondo caso, invece, si ha una presunzione di grado assoluto, sulla quale, dunque, non incide una eventuale diversa volontà assembleare. Il legislatore non detta, invece, alcuna regola relativamente alle riserve che si sono formate negli esercizi in cui il regime è stato applicato, e che vengono distribuite negli esercizi successivi alla cessazione del regime. Ne deriva che la distribuzione di tali riserva non influenza in alcun modo il reddito. 57 3.7. Ulteriori effetti dell’opzione. La preferenza per questo regime alternativo di tassazione comporta, oltre all’imputazione del reddito positivo o negativo in capo alle Società di capitali partecipanti, anche l’imputazione/ripartizione tra i soci delle ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della Società partecipata, dei relativi crediti d’imposta e degli acconti versati, in base alla rispettiva quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione51. Gli importi di cui sopra vengono, quindi, scomputati dalla imposta che ciascun socio deve pagare. 3.8. Obblighi di acconto. L’art. 115, comma 7, nuovo Tuir prevede espressamente che, nel primo esercizio di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. L’uso del termine anche lascia presupporre che tali obblighi possano fare capo sia alla società di capitali partecipata sia alle società di capitali partecipanti, con riguardo agli stessi redditi da imputare per trasparenza. 51 Nuovo Tuir, art. 115 comma 3. 58 A tal proposito occorre fare una precisazione: se la scelta di esercizio dell’opzione viene effettuata prima della scadenza prevista per il pagamento dell’acconto, detto pagamento può sicuramente essere effettuato già dalle società di capitali partecipanti, cui viene imputato il reddito per trasparenza alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata. In caso contrario, è presumibile che il pagamento dell’acconto venga effettuato dalla società di capitali partecipata, con successiva detrazione dell’importo dalle imposte dovute dalle società di capitali partecipanti. 3.9. Il costo della partecipazione. Il costo della partecipazione in società di capitali di cui all’art. 73 comma 1 lett. a nuovo Tuir, è aumentato o diminuito in relazione ai redditi o alle perdite imputate ai soci, e altresì diminuito degli utili distribuiti fino a concorrenza dei redditi imputati52. La previsione consente di evitare gli effetti di una doppia imposizione nel caso di cessione di partecipazioni i cui utili siano stati già tassati, ovvero un doppio vantaggio nel caso di partecipazioni le cui perdite sia state dedotte in regime di trasparenza fiscale. 52 Nuovo Tuir, art. 115 ultimo comma. 59 3.10. Il riallineamento dei valori. Il patrimonio netto di una società di capitali può subire, nel succedersi degli esercizi di attività, variazioni per effetto di perdite realizzate, rettifiche di valore, svalutazioni o rivalutazioni. Di conseguenza, una riduzione del patrimonio netto di una società di capitali partecipata da altre società di capitali determina, in capo alle medesime, una svalutazione del valore della partecipazione. Un esempio servirà a meglio comprendere la questione. Consideriamo una società di capitali partecipante che ha acquisito una partecipazione del 30 per cento nella società partecipata, il cui patrimonio netto ammonta a 1.000 euro, al costo di 300 euro. Per effetto di una perdita conseguita dalla società partecipata, che ne ha ridotto il patrimonio netto da 1.000 euro ad 800, la società partecipante decide di procedere alla svalutazione del valore della partecipazione in oggetto, portando detta svalutazione (pari a 60 euro) a riduzione del proprio reddito imponibile. La società partecipante decide di mantenere il nuovo valore della partecipazione anche successivamente, quando il valore del patrimonio netto della società partecipata ritorna al valore originario di 1.000 euro. 60 Nel primo esercizio in cui viene applicato il regime di trasparenza, l’art. 115 comma 11 del decreto legislativo prevede l’obbligo, a carico della società partecipante, di procedere al riallineamento dei valori relativi alla quota di partecipazione. Lo stesso comma dispone che la rettifica dei valori patrimoniali della società partecipata sia attuato secondo le modalità previste dall’articolo 130 nuovo Tuir, in materia di consolidato fiscale. In primo luogo il valore degli elementi patrimoniali della partecipata deve essere ridotto in misura proporzionale alla differenza tra il il valore contabile ed il valore effettivo del patrimonio netto della partecipata (nel nostro esempio del 20 per cento). Di conseguenza gli elementi reddituali della società di capitali partecipata, (ad esempio gli ammortamenti e gli accantonamenti) devono essere ricalcolati sulla base dei nuovi valori. Il maggior reddito, che deriva dalla rideterminazione degli elementi reddituali della società di capitali partecipata, si aggiunge a quello già imputato ordinariamente alla società di capitali partecipante. 61 CAPITOLO QUARTO CONSEGUENZE DELL’OPZIONE NELLE SOCIETA’ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA Sommario: 4.1. Esercizio dell’opzione – 4.2. Irrevocabilità e decadenza dall’opzione – 4.3. Rilevanza delle perdite – 4.4. Ulteriori effetti dell’opzione 4.1. Esercizio dell’opzione. Le modalità trasparenza di applicazione del regime alternativo di previsto per le società di capitali, di cui all’art. 115 nuovo Tuir, sono valide anche alle società a ristretta base partecipativa, in virtù del richiamo di cui all’art. 116, tenendo, tuttavia, in considerazione le differenze relative alla particolare costituzione 62 della compagine sociale (persone fisiche) ed alla percentuale di partecipazione agli utili. Conseguentemente, la società a responsabilità limitata (o società cooperativa a responsabilità limitata) che opta per l’imputazione del reddito prodotto durante il proprio periodo d’esercizio direttamente in capo ai soci, che abbiamo detto dover essere persone fisiche in numero non superiore a dieci (non superiore a venti nel caos di S. Coop. r.l.)), è obbligata ad esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale entro e non oltre il termine di chiusura del primo esercizio in cui sarà applicato il suddetto regime alternativo di tassazione. L’imputazione del reddito complessivo della società a ristretta base partecipativa in capo ai soci avviene in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dall’effettiva distribuzione, molto probabilmente secondo le medesime modalità previste attualmente per la partecipazione in società di persone. Oltre a ricorrere tutti i requisiti soggettivi previsti dal legislatore53, di cui al capitolo secondo, è ovviamente necessaria la previsione positiva dei redditi imponibili futuri. La decisione di optare per tale regime alternativo di tassazione deve inoltre, essere comunicata all’Amministrazione finanziaria entro 53 Nuovo Tuir, art. 116. 63 la chiusura del primo dei tre esercizi, secondo modalità ancora da definirsi e che saranno contenute in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 4.2. Irrevocabilità e decadenza dall’opzione. L’opzione per la trasparenza fiscale, come già anticipato, è irrevocabile per tre esercizi sociali della società a responsabilità limitata. Il regime continua a spiegare i suoi effetti e, quindi, resta valido anche nell’ipotesi in cui nuovi soci, sempre persone fisiche, entrino a far parte della compagine sociale, nel rispetto di tutti requisiti previsti dal legislatore all’art. 116 del decreto legislativo di attuazione n. 344/2003. L’opzione per la trasparenza cessa immediatamente se i nuovi soci sono società di capitali (società per azioni o società in accomandita per azioni), ovvero nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all’articolo 87 nuovo Tuir. L’istituto della participation exemption prevede, infatti, l’esenzione delle plusvalenze realizzate unicamente dalle società, mentre l’erogazione dell’utile (plusvalenze) ai soci (persone fisiche) genera comunque un imponibile pari al 40 per cento. 64 Questa norma di chiusura è diretta ad impedire che i soci persone fisiche possano fruire dei vantaggi riservati alle sole società di capitali. Se l’opzione per la trasparenza fosse possibile anche in questi casi, con il trasferimento ai soci del reddito prodotto dalla società partecipata, alla determinazione del quale non concorre la plusvalenza realizzata, la società avrebbe la possibilità di distribuire l’intero utile di esercizio, comprensivo della plusvalenza, senza che lo stesso sia assoggettato ad alcun prelievo fiscale. In questo senso, l’esclusione di cui sopra evita che si possa trasferire al socio il beneficio della participation exemption tramite una società a responsabilità limitata “trasparente”. Relativamente alla quota di partecipazione in assemblea ed agli utili, come già anticipato, non è richiesto che i soci abbiano percentuali di partecipazione agli utili e di diritti di voto in assemblea pari o superiori al 10 %, come previsto, invece, per le società di capitali2. Il regime della trasparenza fiscale, quindi, continua ad esplicare i suoi effetti anche se il nuovo socio si trova in possesso di una quota di partecipazione inferiore al 10% o superiore al 50 %, ovvero quando tutti i soci decidano di cedere le rispettive quote di partecipazione ad un unico nuovo socio. 2 Nuovo Tuir, art. 115 comma 1. 65 4.3. Rilevanza delle perdite. Sempre in virtù del richiamo contenuto nell’art. 116 nuovo Tuir, le previsioni di cui all’art. 115 comma 5 trovano applicazione anche nell’ipotesi di società a ristretta base partecipativa. La perdita d’esercizio della società a responsabilità limitata (o società Cooperativa a responsabilità limitata) è imputata ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione, e concorre a formare il loro reddito complessivo. Le eventuali perdite fiscali pregresse della partecipata, sono portate in riduzione del reddito prodotto dalla stessa nel primo periodo d’esercizio dell’opzione. 4.4. Ulteriori effetti dell’opzione. Anche le ulteriori disposizioni di cui all’art. 115 nuovo Tuir, trovano applicazione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base partecipativa. In particolare, trovano applicazione le previsioni relative allo scomputo da parte dei soci delle ritenute, dei crediti d’imposta e degli acconti della società partecipata, al mantenimento dell’originario regime fiscale delle riserve costituite con utili di precedenti esercizi o delle riserve di capitali o “affini”, alla presunzione semplice sull’ordine di distribuzione delle riserve della società partecipata, alla 66 presunzione assoluta sull’ordine di utilizzo delle riserve a copertura delle perdite della società partecipata, al costo della partecipazione. . 67 CAPITOLO QUINTO NORMATIVE A CONFRONTO: IL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE Sommario: 5.1. Elementi discordanti – 5.1.1. percentuale di partecipazione - 5.1.2. Adempimento degli obblighi tributari – 5.2. Lacune legislative: tipo di partecipazione – 5.3. Ulteriore ipotesi di inammissibilità – 5.4. Modalità di esercizio dell’opzione – 5.5. Scelta di esercizio dell’opzione. 5.1. Elementi discordanti. Il decreto legislativo di attuazione n. 344/2003, nel disciplinare la materia della tassazione per trasparenza, risulta essere molto più ampio della legge delega n. 80/2003. 68 Il legislatore delegato ha cercato di colmare le lacune del testo di legge delega, alquanto stringato, ed ha, inoltre, introdotto alcuni elementi di novità rispetto alla disciplina espressa del delegante. 5.1.1. Percentuale di partecipazione. Un primo elemento di discordanza è quello relativo alla percentuale di partecipazione che il socio (società di capitali partecipante) deve possedere per poter optare per il regime di trasparenza. Il testo della legge delega prevede una percentuale di partecipazione non inferiore al 10%, mentre il decreto legislativo introduce anche un limite massimo del 50%, stabilendo che tutti i soci devono possedere “una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile e di partecipazione di agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento”. Il disposto dell’art. 115 comma 1 del decreto legislativo di attuazione, nel disciplinare la percentuale di partecipazione necessaria per fruire del regime di trasparenza, appare alquanto rigoroso, poiché stabilisce che il requisito deve sussistere ininterrottamente dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione sino al termine del periodo di opzione. 69 Di conseguenza, la presenza all’interno del gruppo, anche per un giorno solo, di un socio privo di una percentuale di partecipazione rispondente ai requisiti prescritti dalla norma, comporta la perdita di efficacia dell’opzione sin dall’inizio del periodo d’imposta. 5.1.2. …segue: adempimento degli obblighi tributari. Il legislatore delegante prevede che la società di capitali partecipata sia responsabile in solido con le società di capitali partecipanti per le imposte, le sanzioni e gli interessi che ciascuna è tenuta ad adempiere in relazione alla parte di reddito imputato per trasparenza54. L’estensione della responsabilità anche alle sanzioni non è espressamente disciplinata dalla legge delega n. 80/2003, la quale fa espresso riferimento solo all’adempimento degli obblighi tributari, ossia all’obbligazione per l’imposta. A meno di ritenere che la solidarietà attinente all’adempimento degli obblighi suddetti ricomprenda anche le conseguenze derivanti dall’inadempimento, per l’appunto quelle sanzionatorie55. 54 Art. 115, comma 8, nuovo Tuir. 55 L. Salvini, op. cit., pag. 1517. 70 5.2. Lacune legislative: tipo di partecipazione. La legge delega si limita a determinare la misura della partecipazione, che deve essere, secondo la stessa, non inferiore al 10%, senza, però, specificare il tipo di partecipazione. Il decreto legislativo di attuazione non solo introduce un limite massimo di partecipazione del 50%, ma precisa, inoltre, che il requisito deve sussistere sia in termini di diritto di voto sia in termini di partecipazione agli utili. Tuttavia, il legislatore delegato non specifica, probabilmente per pura dimenticanza, se il diritto di voto deve essere quello esercitatile in assemblea ordinaria o meno. La questione si presenta alquanto delicata, soprattutto in considerazione delle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario56, entrata anch’essa in vigore a partire dal mese di gennaio 2004. Il nuovo ordinamento societario prevede, infatti, l’esistenza di azioni con diritto di voto pieno, azioni con diritto di voto limitato, oppure azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, o ancora azioni che attribuiscono diritti patrimoniali senza poteri amministrativi e così via. 56 Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366. 71 Da un lato, quindi, il legislatore delegato ha precisato il tipo di partecipazione che deve possedere il socio (diritti di voto), ma, dall’altro, ha omesso di chiarire che tipo di diritto di voto deve possedere il socio (Società di capitali), per soddisfare i requisiti previsti dalla legge ed accedere, così, al regime alternativo di tassazione per trasparenza. Rimane, quindi, da chiarire se il legislatore delegato ha inteso riferirsi ad un diritto pieno o meno. 5.3. Ulteriore ipotesi di inammissibilità. Il legislatore delegante subordinava la possibilità di ricorrere al regime di tassazione per trasparenza, in presenza di società di capitali partecipanti non residenti nel territorio dello Stato, ad un’unica condizione, e cioè che nei loro confronti non venisse applicato alcun prelievo sugli utili distribuiti. Il decreto legislativo di attuazione prevede un’ulteriore ipotesi di inammissibilità al regime fiscale in esame, non contemplata nella legge delega n. 80/2003, applicabile sia in presenza di società di capitali partecipanti residenti che non residenti. L’ipotesi è quella contenuta all’art. 115 comma 1 nuovo Tuir, in cui si legge che l’esercizio dell’opzione non è consentito nel caso in cui la società di capitali partecipata abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, ultimo comma, del codice civile, o nel 72 caso in cui la stessa eserciti l’opzione del consolidato nazionale e mondiale. Il comma in esame si riferisce solo alle società di capitali partecipate da altre società di capitali residenti nel territorio dello Stato. Il secondo comma, relativo invece alle società di capitali partecipanti non residenti, richiama espressamente il primo facendo propria la disciplina ivi contenuta, ed estendendo così le ipotesi di inammissibilità proprie delle società di capitali partecipate da sole società di capitali residenti a quelle partecipate anche da società non residenti. 5.4. Modalità di esercizio dell’opzione. La legge delega n. 80/2003 non contiene alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dell’opzione, a differenza del decreto legislativo di attuazione n. 344/2003. Il legislatore delegato disciplina puntualmente la materia al comma 4 dell’art. 115 nuovo Tuir. Il disposto dell’articolo in esame prevede che l’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 73 Ancora, al comma successivo, il legislatore delegato prevede che l‘esercizio dell’opzione non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all’art. 47 comma 5. Infine il comma 6 fa riferimento all’ipotesi di cessazione dell’opzione, ipotesi che si verifica quando vengono a mancare le condizioni per l’esercizio dell’opzione. In questo caso il regime di trasparenza fiscale non trova più applicazione a partire dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società partecipata. Il legislatore delegato, quindi, disciplina, anche se non dettagliatamente, le modalità di esercizio dell’opzione, a differenza della legge delega n. 80/2003, la quale tace completamente in merito. 5.5. Scelta di esercizio dell’opzione. L’opzione per la trasparenza fiscale è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere comunicata, come già anticipato, all’Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi sociali della società partecipata, secondo le modalità che saranno previste da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 74 Ma, esattamente, quale soggetto deve effettuare la scelta? La società di capitali partecipata, oppure le società di capitali partecipanti (che possono essere residenti e/o non residenti)? Il testo della legge delega n. 80/2003 per la riforma del sistema fiscale statale, non fornisce alcuna indicazione in merito al soggetto che deve esercitare la scelta di optare per il regime di trasparenza fiscale. La risposta, prima dell’entrata in vigore del decreto di attuazione, sembrava essere solo una: l’esercizio dell’opzione è posto in capo alla sola società partecipata, e le società partecipanti devono adeguarsi alle scelte della partecipata. Il legislatore delegante, infatti, non prevede alcun obbligo di esercizio dell’opzione congiunto. A tal proposito si osserva che una tale interpretazione - la possibilità che l’obbligazione tributaria di un soggetto (società di capitali partecipante) possa conseguire alla manifestazione di volontà di un altro soggetto (società di capitale partecipata) costituisce un unicum nel nostro ordinamento, e solleva dubbi di costituzionalità della norma in esame57. Il decreto legislativo di attuazione n. 44/2003 prevede, invece, che la scelta di esercizio dell’opzione “deve essere esercitata da tutte le società”58. 57 L. Salvini, op. cit., pag. 1511. 58 Nuovo Tuir, art. 115, comma 4. 75 La scelta di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale, quindi, deve essere esercitata congiuntamente da tutte le società di capitali partecipanti e dalla società di capitali partecipata59. Nel caso di società a ristretta base partecipativa, l’opzione deve essere esercitata congiuntamente da tutti i soci (persone fisiche) e dalla società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata partecipata. E’, quindi, opportuno, che la scelta di esercizio dell’opzione sia deliberata dall’assemblea dei soci di ciascuna società di capitali (partecipata e partecipanti) all’unanimità60. Occorre, inoltre, che lo statuto preveda espressamente, ove si deliberi di accedere al regime di trasparenza, la creazione di patti tra i soci aventi ad oggetto l’impegno di ciascuno di mantenere le condizione per poter accedere al regime61. 59 V. Selvi – S. Rossi, Guida alla riforma fiscale, 2003 pag. 69. 60 L. Salvini, op. cit., pag. 1512. 61 L. Salvini, op. cit., pag. 1512. 76 Conclusioni L’estensione del regime di trasparenza alle società di capitali ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento a partire dal mese di gennaio 2004, e le disposizioni che si occupano del nuovo regime sono quelle di cui agli articoli 115 e 116 nuovo Tuir. Il regime in esame presenta numerose affinità con un altro istituto introdotto dalla riforma: il c.d. “consolidato”, previsto per la tassazione di gruppo. A differenza di quanto previsto per il consolidato nazionale, però, l’opzione per la trasparenza può essere esercitata anche nel caso in cui tra società partecipata e società partecipanti non vi sia coincidenza dei periodi di imposta, giacchè, ai fini dell’imputazione del reddito, i periodi d’imposta delle società partecipanti devono essere semplicemente in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata62. Come già analizzato in questo scritto, l’istituto si riferisce alle sole società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative o di mutua assicurazione), ma trova un’applicazione differente per le società di capitali partecipate da altre società di capitali, e per le società a responsabilità limitata partecipate da persone fisiche. 62 Art. 115, comma 3, nuovo Tuir. 77 Anche le finalità dell’istituto della partecipazione sono differenti a seconda dei soggetti interessati. Per quanto riguarda le società di capitali partecipate da altre società di capitali, l’imputazione del reddito prodotto dalla società di capitali partecipata direttamente in capo alle società di capitali partecipanti, consente l’eliminazione della doppia imposizione sugli utili societari, per la parte corrispondente al 5 per cento dei dividendi distribuiti dalla partecipata. Alle società di capitali che non esercitano l’opzione in oggetto, si applicano, infatti, le regole ordinarie che, a seguito della riforma, prevedono la tassazione del reddito in capo alla società pari al 33 per cento, ed un’ulteriore tassazione, benché parziale (5 per cento), in capo ai soci sul dividendo percepito, considerato che la nuova disciplina prevede una esenzione solo parziale del 95 per cento. L’istituto consente, inoltre, a dette società, di compensare gli utili e le perdite d’esercizio della società di capitali partecipata direttamente con il reddito imponibile delle partecipanti, operazione società di capitali che permette di attenuare gli effetti negativi conseguenti alla indeducibilità delle svalutazioni sulle partecipazioni.. Per quanto concerne, invece, le società a ristretta base partecipativa, quali le società a responsabilità limitata i cui soci siano 78 persone fisiche in numero non superiore a dieci, o le società cooperative a responsabilità limitata con un numero di soci (persone fisiche) non superiore a venti, l’introduzione del regime di trasparenza sembra rispondere maggiormente all’esigenza di equiparare dette società alle società di persone o agli imprenditori individuali. Il passaggio alla nuova imposta sul reddito delle società (Ires) peserà moltissimo sulle società a responsabilità limitata che non sceglieranno di optare per il regime di trasparenza, poiché comporterà un aggravio fiscale in capo ai soci (persone fisiche). Un semplice esempio servirà a comprendere meglio l’entità di tale aggravio. La società a responsabilità limitata (o società cooperativa a responsabilità limitata) partecipata che non opta per il regime di trasparenza è soggetta a tassazione Ires nella misura del 33 per cento, quindi ad una tassazione inferiore (un punto percentuale) rispetto al regime precedente la riforma, ma i soci (persone fisiche) sono soggetti ad imposizione su una quota pari al 40 per cento del dividendo distribuito, senza attribuzione di alcun credito d’imposta. L’abrogazione del meccanismo del credito d’imposta comporta, pertanto, una sia pur parziale doppia imposizione sul reddito in capo alla società ed ai soci. 79 La scelta di optare per il regime di trasparenza conviene sicuramente alle s.r.l. (o s.coop.r.l.), in quanto il reddito prodotto dalla società partecipata viene imputato per trasparenza in capo ai soci, indipendentemente dall’effettiva distribuzione, ed i soci sono i soli ad essere soggetti all’imposizione (che, in attuazione della legge delega n. 80/2003, sarà pari al 23 per cento in caso di reddito fino a 10.000 euro, ovvero al 33 per cento per la quota eccedente i 100.000 euro). In questo caso non vi è alcuna doppia imposizione, neppure parziale dello stesso reddito in capo alla società e in capo ai soci. Il nuovo regime produrrà effetti negativi non solo in capo alle società a responsabilità limitata o società responsabilità limitata che non sceglieranno di trasparenza, ma anche e cooperative optare per a la coattivamente nei confronti di quelle società a ristretta base partecipativa che non potranno effettuare la scelta e godere del regime alternativo di tassazione, perché non presenteranno tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter optare per il nuovo regime. Ad esempio le piccole società a responsabilità limitata con più di dieci soci (venti nell’ipotesi di società cooperative a responsabilità limitata). 80 La situazione resta invariata, invece, per le società di persone, in quanto il reddito prodotto dalle stesse è, regolarmente, attribuito per trasparenza ai soci, i quali sono soggetti a tassazione Irpef. Considerati i numerosi vantaggi legati all’introduzione del regime, è presumile che le società di capitali, con i requisiti previsti dalla legge, opteranno sicuramente per il nuovo regime. . 81 ALLEGATO A Legge 7 aprile 2003 n. 80 82 Legge 7 aprile 2003, n.80 Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (Approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati il 26 marzo 2003 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2003, n.91) - omissis Art. 4. (Imposta sul reddito delle società) 1. Nel rispetto dei princìpi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell’Unione europea, la riforma dell’imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l’imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un’unica base imponibile per il gruppo d’imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall’esercizio dell’opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente 83 controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo, riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell’esercizio dell’opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi princìpi per le fattispecie di cui alla lettera i), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all’utilizzo di perdite fiscali anteriori all’ingresso nel gruppo e regolamentazione dell’attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta 84 eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dell’opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando per la determinazione e i criteri la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l’opzione garantiscono solidalmente tra loro l’adempimento degli obblighi tributari dell’ente o società controllante; b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un’unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell’opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità 85 dell’esercizio dell’opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell’opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all’estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l’utilizzo del credito per imposte pagate all’estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all’estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l’applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e 86 dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali; c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un’effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis; nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due; d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 87 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio in occasione dello Stato, anche della liquidazione, ferma rimanendo l’applicabilità dell’articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni; e) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l’esenzione di cui alla lettera c); indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l’esenzione di cui alla stessa lettera c); f) riformulazione dell’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il prorata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e d); previsione di un nuovo prorata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l’esenzione di cui alla stessa lettera 88 c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell’opzione di cui alla lettera h); per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata o nella società il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dell’opzione di cui alla lettera h) potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui al secondo periodo della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera g); g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui 89 all’articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito e dell’imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l’indebitamento dell’impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e eventualmente differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell’onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione, assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d’impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell’utile dell’esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell’indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate, intendendo per tale quello 90 derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie, ottengono lo stesso risultato ecomomico; computo ad incremento dell’indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile o alternativamente assimilazione della remunerazione di tali rapporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore; h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si 91 applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita l’opzione garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione di un’opzione analoga a quella di cui alla presente lettera per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell’ambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell’opzione di cui alla presente lettera o), se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in società con i requisiti per l’esenzione di cui alla lettera c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita l’opzione ad una società di persone; i) deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell’attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d’imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell’utile; nel caso di incapienza dell’imponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dell’utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei 92 necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite; l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all’estero di cui all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all’indietro del credito per imposte pagate all’estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi; m) abolizione dell’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma; n) opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la 93 determinazione forfetaria dell’imposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dall’utilizzazione delle navi indicate nell’articolo 8bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di un’imposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1) l’identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante «Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo» COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell’Unione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno commisurati in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l’individuazione di diverse fasce di tonnellaggio di modo che l’importo unitario per tonnellata diminuisca con l’aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell’Unione europea; irrevocabilità dell’opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società, il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti, e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la 94 disciplina del valore normale prevista dall’articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato; o) riformulazione dell’articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l’imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l’ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell’imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l’imputazione del maggiore tra l’utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale; p) mantenimento della soglia di fatturato per l’applicazione degli studi di settore; q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni; 95 r) per i previsione costi di e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, criteri di effettiva semplificazione, anche con l’introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. s) introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l’innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione. 2. Sull’imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste un’aliquota unica del 33 per cento. - omissis - 96 ALLEGATO B Decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 . 97 DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344 Gazzetta Ufficiale N. 291 del 16 Dicembre 2003 Riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato «fiscale»; Visti gli articoli da 2 a 7 della citata legge n. 80 del 2003, i quali dispongono, tra l'altro, che il codice fiscale e' articolato in una parte generale ed in una parte speciale, quest'ultima dedicata alle cinque imposte: sul reddito, sul reddito delle societa', sul valore aggiunto, sui servizi, accisa; Considerato di dover dare avvio all'attuazione della legge n. 80 del 2003 a partire dalla imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 4; 98 Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni di attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 80 del 2003, per quanto riguarda l'imponibile ai fini dell'imposizione sul reddito delle societa', con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) ad o) dello stesso comma 1, nonche', per connessione di materia,di emanare disposizioni di attuazione dell'articolo3,comma1, lettera c), numeri 5) e 6), della medesima legge n. 80 del 2003, per quanto riguarda l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito; Considerata la necessita', in attesa della piena attuazione della predetta delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma del sistema fiscale statale, di procedere,nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi sopra citati, alla modificazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi direttamente funzionali alla prima fase di attuazione della medesima delega, nonche', per esigenze sistematiche, di disporre la rinumerazione delle norme del predetto testo unico; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003; Acquisiti i pareri resi disgiuntamente dalle Commissioni VI e V della Camera dei deputati, rispettivamente, in data 26 e 27 novembre 2003, ed il parere della Commissione VI del Senato della Repubblica, reso in data 26 novembre 2003, che fa proprie integralmente le osservazioni della Commissione V; 99 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale 1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera capitale sociale a), al cui partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitatile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. I requisiti di cui al periodo precedente devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui la societa' partecipata: 100 a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile; b) eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130. 2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. 3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata. 4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e comunicata 101 all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve costituite esercizi o con utili di precedenti riserve di cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validita' dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta' assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della societa' partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1o2. 102 7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa' partecipata, sia per i soci. 8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito. 9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129. 10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 11. Il socio imputazione ridetermina rettificando i il reddito valori imponibile patrimoniali oggetto della di societa' partecipata secondo le modalita' previste dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal 103 socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti. 12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. Art. 116. Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria 1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. L'opzione non puo' essere esercitata,o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87. 104 2. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. 105 BIBLIOGRAFIA P. Bartoli, La tassazione per trasparenza delle società di capitali, in “Fisco Oggi”, 14 agosto 2003 Benazzi, Il principio di trasparenza si estende alle società di capitali, in “Corriere Tributario”, n. 2/2003 D. Buono – E. Vaschetto, Il consortium relief, in “Il fisco”, n. 48/2003, fasc. n. 1 D. Deotto, Il “controllo” finisce sotto tiro, in “Il sole 24 ORE”, 20 settembre 2001 pag. 21 G. Falsitta, Manuale di diritto tributario: Il sistema delle imposte in Italia, Padova, 2003 pagg. 64 – 76, 373 A. Iorio, Per le “Cfc” un debutto semplificato, in “Il Sole 24 ORE”, 21 settembre 2001 pag. 21 P. Meneghetti e G. Tosoni, La trasparenza salva l’esenzione, in “Il Sole 24 ORE”, 20 novembre 2003 pag. 21 106 F. Poma, Finanza pubblica, Milano, 1999 pagg. 274 – 281 L. Salvini, La tassazione per trasparenza, in “Rassegna tributaria”, n. 5/2003 V. Selvi – S. Rossi, Guida alla riforma fiscale, Roma, 2003 pag. 69 F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Vol. 2 parte speciale, Torino, 2004 pagg. 129 - 130 F. Tesauro, Codice tributario, Milano, 2003 A. Vozza, La tassazione per trasparenza delle società di capitali nello schema di riforma del Tuir, in “Il fisco”, n. 44/2003, fasc. n. 1. Le black e white lists italiane – Un quadro di sintesi in “Il fisco“ n. 29/2002 fasc. n. 1, pagg. 4673 – 4679 107