Ipotesi di Protocollo di Intesa per la gestione del

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Ipotesi di Protocollo di Intesa per la gestione del
CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA
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PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ASSISTENZA
SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI
RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE (RM)
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PROTOCOLLO D'INTESA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
CON DISABILITA’.
Indice:
- Soggetti Coinvolti;
- Premesse e contesto di riferimento;
- Finalità;
- Obbiettivi;
- Procedure;
- Competenze dell’Istituzione Scolastica;
- Competenze dell’Ente Locale;
- Competenze della ASL;
- Competenze dell’Ente Gestore;
- Rapporti con le Famiglie;
- Assenze e sostituzioni;
- Durata del Protocollo;
- Norma Finale.
ART. 1
SOGGETTI COINVOLTI
La presente intesa per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è stata concordata tra i se­
guenti soggetti :
- Comune di Albano Laziale;
- ASL RM H2;
- Le Scuole del territorio di Albano Laziale e le altre scuole coinvolte.
ART. 2
PREMESSA E CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso
l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di soste­
gno, alle quali concorrono a livello territoriale,con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il
Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica ed i servizi territoriali hanno pertanto il com­
pito di prendere in carico e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva dell’alun­
no con disabilità. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la
piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale eliminando tutti i possibili ostacoli
e le barriere fisiche e culturali che possano frapporsi tra la vita sociale e la partecipazione completa
della persona con disabilità.
Scuole, Comuni e ASL pianificano annualmente gli interventi necessari per l’inserimento degli
alunni disabili nella scuola, ciascuno sulla base delle proprie competenze istituzionali, delle risorse
disponibili e con una tempistica il più possibile funzionale alla programmazione scolastica. Si pro­
gettano percorsi educativi, si lavora sull’accoglienza, si cerca di creare per l’alunno disabile la con­
dizione idonea per esprimere il meglio di sé.
Per gli alunni disabili vengono attuate forme di recupero e di insegnamento, mediante una organiz­
zazione didattica diversa, individualizzata e personalizzata che preveda anche la formazione di
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gruppi di alunni nel rispetto delle capacità, degli interessi, delle attitudini e dei tempi di ciascuno al
fine di garantire agli alunni in difficoltà il raggiungimento degli obbiettivi programmati.
I genitori hanno la responsabilità di attivare e richiedere gli interventi più opportuni per affrontare le
problematiche dei figli con disabilità , la scuola ed i servizi socio-sanitari hanno il dovere di indiriz­
zare ed accompagnare i genitori nella formulazione della richiesta di aiuto specialistico.
Il presente protocollo intende garantire il diritto alla frequenza, all’educazione ed all’istruzione de­
gli alunni disabili nelle scuole.
ART. 3
FINALITÀ
Le finalità del presente protocollo sono le seguenti:
- Garantire all’alunno con disabilità ed alla sua famiglia una reale e positiva accoglienza du­
rante il percorso scolastico e formativo, in modo che quanto prima e consapevolmente pos­
sano essere attivi e partecipi nel processo di sviluppo ed integrazione;
- Facilitare la realizzazione unitaria di interventi che favoriscano la piena attuazione del diritto
allo studio di alunni con disabilità e la loro integrazione nel contesto scolastico e sociale, se­
condo la capacità di ciascuno, attraverso la definizione dei reciproci rapporti di collaborazio­
ne e di responsabilità;
- Garantire nel territorio di riferimento, il coordinamento e l’unitarietà tra il profilo educativo
e quello sanitario e sociale, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all’orientamen­
to scolastico e professionale delle persone con disabilità frequentanti scuole ed istituti di
ogni ordine e grado;
- Garantire la continuità del progetto individualizzato a sostegno del percorso evolutivo della
persona con disabilità;
- Garantire la continuità educativa tra i diversi gradi di istruzione e di formazione attraverso il
passaggio delle informazioni, l’aggiornamento della documentazione, l’orientamento educa­
tivo e la predisposizione delle condizioni per la successiva accoglienza;
- Garantire all’alunno con disabilità e alla sua famiglia l’autonomia delle scelte tra i diversi
gradi e opportunità scolastiche e formative attraverso il pieno ascolto delle persone e delle
loro esigenze, il corretto passaggio delle informazioni e il coinvolgimento partecipato.
ART. 4
OBBIETTIVI
Gli Enti sottoscrittori della presente Intesa, allo scopo di attuare la piena integrazione, nei servizi
educativi e scolastici delle scuole pubbliche (statali e paritarie) di ogni ordine e grado, nonché degli
asili nido, degli alunni disabili assicurano l’espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, come
previsto, tra l’altro, nella Circolare Ministeriale del 30 novembre 2001 e si impegnano, inoltre, a
perseguire la massima integrazione tra le funzioni, le risorse e le competenze reciproche.
Il presente protocollo persegue la finalità dell’integrazione scolastica dei soggetti disabili definen­
dola nel quadro complessivo della programmazione unitaria e coordinata dei servizi scolastici inte­
grati con quelli sanitari, socio assistenziali e ricreativi, nonché nel quadro dei rapporti di concerta­
zione e cooperazione tra gli attori istituzionali della programmazione coordinata con riferimento al
progetto didattico, riabilitativo e di socializzazione individuale che è lo sviluppo del piano educati­
vo individualizzato (PEI).
L’obbiettivo dell’integrazione è perseguito:
- assicurando il diritto all’istruzione, educazione e integrazione del bambino diversamente
abile con la predisposizione, attuazione e verifica congiunta del progetto educativo, riabilita­
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tivo, socio assistenziale e di socializzazione, agevolando forme di integrazione tra attività
scolastiche ed altre attività extrascolastiche presenti sul territorio;
definendo progetti educativi sulla base della diagnosi funzionale e sul profilo dinamico fun­
zionale di ogni soggetto diversamente abile e da realizzare, in via prioritaria, nell’ambito
scolastico e dove necessario nell’ambito domiciliare;
prevedendo la creazione di percorsi e/o laboratori dedicati agli alunni, il cui PEI contenga
tra gli obbiettivi individuati dalla scuola, lo sviluppo delle autonomie personali, sociali ed
individuali e l’acquisizione di competenze a livello cognitivo e relazionale; tali percorsi/ la­
boratori saranno organizzati in via sperimentale, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal
POF, come previsto dall’autonomia scolastica ( DPR275/99);
individuando le rispettive competenze degli enti sottoscrittori ed i correlativi impegni finan­
ziari per i servizi da approntare;
assicurando il personale necessario al progetto di integrazione, come previsto dalla normati­
va vigente;
utilizzando il GLHI come supporto di consulenza ai diversi attori sottoscrittori;
riconoscendo e agevolando il ruolo della famiglia, degli organismi non lucrativi di utilità so­
ciale, degli organismi della cooperazione e del volontariato, delle fondazioni e degli enti di
promozione sociale;
attivando i gruppi di lavoro scolastici ai sensi dell’art. 15 della legge 104/92;
proponendo e attivando una rete di progetti più vasti per una reale integrazione scolastica e
sociale degli alunni disabili;
prevedendo nell’elaborazione dei PEI e dei POF di Istituto una modalità organizzativa ade­
guata ai percorsi proposti che preveda anche la formazione di gruppi di alunni, nel rispetto
delle capacità, degli interessi e delle attitudini degli alunni disabili.
ART 5
PROCEDURE
I SERVIZI SOCIALI competenti in base all’ambito territoriale di residenza su richiesta certificata
dei familiari dell’alunno disabile, attiveranno le necessarie forme di assistenza agli alunni residenti
nel loro territorio, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
Saranno seguiti anche gli alunni residenti frequentanti Scuole non appartenenti all’ambito territoria­
le di residenza.
In casi particolari, il Servizio Sociale del Comune di Albano Laziale segnalerà ai Comuni di resi­
denza le richieste effettuate dai genitori di alunni residenti in altri ambiti territoriali.
La regolamentazione dell’assistenza educativa scolastica va collocata all’interno di una più ampia
intesa tra Scuola, Comuni e ASL che regoli il ruolo e il coordinamento tra i diversi enti coinvolti in
materia di integrazione scolastica di minori con disabilità. Il lavoro di assistenza educativa scolasti­
ca non può infatti prescindere dal funzionamento di altri ambiti di intervento che vedono coinvolti a
diverso titolo la Scuola, i Servizi ASL ed i Comuni.
Il Dirigente Scolastico deve inoltrare prima dell’inizio dell’anno scolastico una richiesta al Servizio
Sociale dell’Ente Locale di residenza comunicando il numero di bambini iscritti a scuola ed in pos­
sesso della certificazione con la specifica richiesta di AEC specificando il fabbisogno di ore di assi­
stenza. (La richiesta va inoltrata al Comune per l’asilo nido, scuola dell’infanzia, elementare e se­
condaria di I° grado; alla Provincia per l’assistenza specialistica dei disabili delle scuole secondarie
di II° grado e per l’assistenza LIS o l’assistenza degli ipovedenti anche per l’asilo nido, la scuola
materna, elementare e media).
Verranno organizzati dei gruppi di lavoro in primis tra il Comune di Albano Laziale e il UONPI
della ASL RM H2. In occasione di questo primo incontro di progettazione verranno comunicate il
numero di richieste e le ore di AEC erogate dal Comune. In base alle indicazioni fornite dal Servi­
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zio UONPI della ASL e dalle altre strutture sanitarie pubbliche ed in base alla disponibilità econo­
mica dell’Ente Comunale verranno effettuate le assegnazioni dei pacchetti di servizio AEC in favo­
re delle varie scuole e l’assegnazione del numero di assistenti AEC necessari per plesso scolastico
in relazione al numero dei bambini iscritti ed alla gravità delle varie situazioni. Il Servizio Sanitario
Nazionale competente, fornirà indicazioni in merito ai casi più gravi per i quali sarà necessario pre­
vedere il rapporto 1 ad 1 e l’assegnazione di un assistente AEC specifico, per tutti gli altri casi la ri­
sorsa degli assistenti AEC sarà a disposizione del plesso scolastico e verrà gestita, su indicazione
del Servizio Sanitario Nazionale competente, direttamente dalle scuole in autonomia a seconda del­
le esigenze organizzative.
Verrà a questo punto organizzato un secondo incontro di progettazione al quale parteciperanno i Di­
rigenti scolastici, il Comune, L’Ente Gestore e il Servizio Sanitario Nazionale competente per la
condivisione e restituzione alle scuole del lavoro effettuato nel primo incontro di progettazione, che
verrà poi ratificato nel primo GLHI utile.
Tutte le istituzioni presenti in base alla diagnosi funzionale dell’alunno e agli obbiettivi didattici fis­
sati nei PEI, provvederanno ad individuare per ogni istituto scolastico le modalità di attuazione dei
percorsi/laboratori dedicati agli alunni con particolari bisogni educativi.
All’erogazione del servizio di assistenza scolastica provvedono i diversi soggetti che collaborano si­
nergicamente:
- il Comune in base alle richieste certificate di AEC avanzate dai familiari degli alunni disabili, e
alle richieste presentate dalle scuole, definisce le risorse complessive, intrattiene i rapporti con la
Ditta/Società che eroga il servizio di assistenza scolastica, verifica e controlla l’efficacia e l’effi­
cienza del servizio;
- il Servizio Sanitario Nazionale competente, definisce le diagnosi e i progetti riabilitativi di ciascun
alunno che verranno inviati alle Scuole e all’Ente Comunale, effettua congiuntamente al Comune, il
monitoraggio degli standard di qualità effettiva del servizio in sede di GLH,fornisce indicazioni
sull’ assegnazioni dei pacchetti di servizio AEC in favore delle varie scuole e l’assegnazione del nu­
mero di assistenti AEC necessari per plesso scolastico in relazione al numero dei bambini iscritti ed
alla gravità delle varie situazioni. Il Servizio Sanitario Nazionale competente fornirà, inoltre, indica­
zioni in merito ai casi più gravi per i quali sarà necessario prevedere il rapporto 1 ad 1 e l’assegna­
zione di un assistente AEC specifico, per tutti gli altri casi la risorsa degli assistenti AEC sarà a di­
sposizione del plesso scolastico e verrà gestita sempre su indicazione del Servizio Sanitario Nazio­
nale competente ma in autonomia da parte delle scuole a seconda delle esigenze organizzative.
Infine il Servizio Sanitario Nazionale competente fornisce indicazione per la creazione dei gruppi di
alunni che parteciperanno ai percorsi o laboratori ed effettua le consegne agli operatori AEC;
- la Scuola, organizza e coordina, seguendo le indicazioni fornite dalla Servizio Sanitario Nazionale
competente, al proprio interno, con flessibilità, il servizio sulla base del “pacchetto di servizio”
(monte-ore) a sua disposizione, tenuto conto delle reali esigenze presenti, della possibilità di otti­
mizzare l’impiego delle risorse e della complessità del profilo professionale del personale AEC.
Fornisce, inoltre, spazi idonei (se presenti nei plessi dell’istituto) per la realizzazione di eventuali la­
boratori attuati in via sperimentale secondo i tempi e le modalità così come previsto dall’autonomia
scolastica e individua i referenti del sostegno che si occuperanno dei laboratori in collaborazione
con gli operatori AEC.
L’individuazione e l’assegnazione del “pacchetto di servizio” (monte ore) e del numero di assistenti
AEC a ciascuna Scuola da parte del Comune avviene in forma concordata, tra l’Ente Territoriale e il
Servizio Sanitario Nazionale competente, tenendo conto delle richieste espresse dalla scuola ad ini­
zio anno scolastico, dei percorsi/laboratori, delle risorse disponibili, delle ore di sostegno e del nu­
mero di minori che partecipano ai percorsi personalizzati.
Nella fase di stesura dei progetti finalizzati a formulare al Comune la richiesta di assistenza educati­
va ovvero la richiesta del pacchetto di servizio (monte ore) e del numero di assistenti AEC sulla
base delle indicazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale competente, la scuola dovrà tenere
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conto dell’esperienza maturata nel corso degli anni rispetto alla gestione del monte orario e dovrà
tenere conto dei percorsi/laboratori.
La responsabilità della gestione educativa degli alunni disabili spetta primariamente ai docenti di
classe e al docente di sostegno, cui compete di approntare, insieme a tutte le altre risorse professio­
nali specifiche disponibili (AEC, assistenti di base, educatori, personale del servizio sanitario nazio­
nale competente, ecc.), un progetto educativo-riabilitativo finalizzato al raggiungimento delle mas­
sime potenzialità del soggetto in difficoltà, tenuto conto delle abilità residue indicate nella diagnosi
iniziale prioritariamente consegnata alle scuole.
Ai fini di una efficace redazione dei progetti, si sottolinea che un reale percorso di autonomizzazio­
ne e di socializzazione deve necessariamente prevedere momenti nei quali l'alunno sperimenta punti
di riferimento e situazioni relazionali diversificate con tutte le figure educative coinvolte (risorse:
docenti di classe, insegnante di sostegno, AEC, assistenti di base, educatori, personale Servizio Sa­
nitario Nazionale competente ecc.).
I progetti, dovranno essere inviati al Servizio Sociale del Comune, che sarà responsabile del moni­
toraggio.
Nel caso in cui si verifichino, anche in corso d’anno, situazioni di inefficienza o di scarsa qualità del
servizio, le Scuole ne informeranno tempestivamente il Comune, che assumerà i necessari provvedi­
menti.
In ogni caso la Scuola deve dotarsi, al proprio interno, di un coordinamento degli interventi di inte­
grazione, che sarà competente per la gestione e il monitoraggio dei progetti e/o dell’andamento dei
percorsi/laboratori; tale coordinamento sarà l’unico referente del Servizio Sociale del Comune.
Nel rispetto del Dlgs 196/03, il Responsabile della tutela della privacy è il Dirigente Scolastico o un
suo delegato con nomina formale da comunicare sia ai genitori che al Comune di residenza ed al
Servizio Sanitario Nazionale competente di appartenenza.
Sarà cura del Dirigente o Suo Delegato nei rapporti istituzionali con il Servizio Sociale provvedere
a trasmettere ed utilizzare i codici identificativi per ciascun alunno (art.10 comma 6 D.L.196/2003 e
s.m.i.)
- la Ditta/Società eroga il servizio, gestisce il personale, ne garantisce la formazione e garantisce il
mantenimento degli standard di qualità.
ART. 6
COMPETENZE
6.1.“COMPETENZE ISTITUZIONE SCOLASTICA”
La Scuola si impegna a garantire, in base alle normative vigenti, in primis l’assistenza di base agli
alunni portatori di handicap. In particolare tramite proprio personale (collaboratori scolastici) deve
provvedere all’assistenza materiale degli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne
alle strutture scolastiche e nell’uscita dalla stesse oltre agli spostamenti all’interno degli edifici.
Inoltre, le attività di ausilio materiale, le attività di cura alla persona, quelle dell’uso dei servizi
igienici e della cura dell’igiene personale verranno svolte dal personale scolastico all’interno delle
mansioni affidate nella contrattazione decentrata che assegna le funzioni aggiuntive ai sensi della
normativa vigente al comparto scuola. I dirigenti scolastici dovranno in via prioritaria assegnare tali
funzioni al personale che si dichiara disponibile a svolgere le funzioni di assistenza di cui al
paragrafo precedente.
La scuola dovrà iscrivere nelle classi di ogni ordine e grado gli studenti disabili, per cui vengano
predisposti progetti necessari all’accoglienza e all’integrazione, anche attraverso attività di
sperimentazione metodologica e didattica (laboratori) come esplicitato nelle linee di indirizzo di
ogni POF.
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La scuola inoltre provvederà ad organizzare l’attività educativa e didattica secondo il criterio della
flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi e dei gruppi, in relazione al piano
dell’offerta formativa ( POF) e al PEI dell’alunno;
Resta, poi, compito della scuola chiedere apposito personale docente di sostegno in numero
adeguato alle esigenze didattiche e stendere, nell’ambito della propria autonomia in collaborazione
con gli specialisti e i genitori degli alunni, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in cui vengano,
tra l’altro, individuati tutti gli interventi integrati ed equilibrati predisposti per l’alunno portatore di
handicap in un tempo determinato.
E’ necessario poi che la scuola attivi idonee forme di verifica in ordine al grado di realizzazione del
PEI per fare in modo che ogni intervento destinato all’alunno in situazione di handicap sia correlato
alle effettive potenzialità.
Rimane inoltre compito specifico del dirigente scolastico formalizzare prima dell’inizio dell’anno
scolastico una richiesta al Servizio Sociale dell’Ente Locale di residenza comunicando il numero di
bambini iscritti a scuola ed in possesso della certificazione con la specifica richiesta di AEC specifi­
cando il fabbisogno di ore di assistenza. (La richiesta va inoltrata al Comune per l’asilo nido, scuola
dell’infanzia, elementare e secondaria di I° grado; alla Provincia per l’assistenza specialistica dei di­
sabili delle scuole secondarie di II° grado e per l’assistenza LIS o l’assistenza degli ipovedenti an­
che per l’asilo nido, la scuola materna, elementare e media).
La scuola infine su indicazione della Servizio Sanitario Nazionale competente, gestirà direttamente
la risorsa AEC, in autonomia a seconda delle esigenze organizzative.
6.2 “COMPETENZE DELL’ENTE LOCALE”
Resta all’Ente Locale il compito di fornire, ai propri residenti, l’assistenza specialistica da svolgersi
con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola con l’obiettivo di realizzare
l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13 della Legge n.104/92.
Si tratta di figure quali quella dell’educatore professionale, dell’assistente educativo, che svolgano
assistenza specialistica nei casi di particolare deficit sulla base di progetti individuali.
L’individuazione delle reali necessità in ordine a ciascun alunno verranno individuate all’interno dei
GLH.
Resta inteso che le figure previste dal presente articolo devono essere figure con competenze
diverse da quelle dell’insegnante di sostegno scolastico e pertanto non dovranno, in nessun modo,
sostituirne l’intervento.
L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per
gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle
rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente
perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall' art. 13, comma 1, lettera A, della l.
104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali. Essi dovranno costituire, in un
sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e
responsabilità, anche dopo l'attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi
territoriali ai sensi del d. lgs.112/98, lo strumento più efficace per un'attività coordinata e finalizzata
a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.
Il Comune, per favorire l’effettiva integrazione e favorire i flussi di comunicazione tra i diversi
attori coinvolti, programma e coordina annualmente degli incontri di progettazione ai quali
parteciperanno il Comune, la Servizio Sanitario Nazionale competente, la Scuola e la Società o
Ditta che gestisce il servizio, per rappresentare e discutere in una logica sinergica, nel rispetto delle
reciproche competenze, ogni singolo caso.
Rimane all’Ente Locale la regia in merito alla programmazione e alla realizzazione di interventi e
servizi sulla base di quanto sancito dalla Legge 328/2000, e il compito di fornire l'assistenza
specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come
secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale
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prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Tali interventi, così
come esplicitato nel protocollo d’intesa, saranno attuati nelle modalità concordate con ogni singola
Istituzione Scolastica del territorio.
Il Comune partecipa in collaborazione con gli altri attori coinvolti alla programmazione ed alla
effettiva realizzazione dei laboratori scolastici in favore di alunni disabili, fornendo personale AEC
adeguato di supporto alle insegnanti di sostegno;
6.3 “COMPETENZE DELLA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COMPETENTE”
−individuazione dell’alunno come persona disabile (ai sensi dell’art. 3 Legge 104/92), al fine di
assicurare l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione scolastica,
attraverso appropriato iter diagnostico sulla base delle certificazioni prodotte dal Servizio
Sanitario Nazionale competente o da strutture convenzionate
−formulazione della diagnosi funzionale;
− formulazione, congiuntamente con i docenti curriculari e gli insegnanti specializzati che seguono
l’alunno, del profilo dinamico-funzionale;
− certificazione delle richieste di insegnante di sostegno didattico, dell’assistente di base e di quello
specialistico;
− fornire indicazioni in merito all’assegnazioni dei pacchetti di servizio AEC in favore delle varie
scuole e all’assegnazione del numero di assistenti AEC necessari per plesso scolastico in relazione
al numero dei bambini iscritti ed alla gravità delle varie situazioni. Il Servizio Sanitario Nazionale
competente fornirà, inoltre, indicazioni in merito ai casi più gravi per i quali sarà necessario pre­
vedere il rapporto 1 ad 1 e l’assegnazione di un assistente AEC specifico, mentre per tutti gli altri
casi la risorsa degli assistenti AEC sarà a disposizione del plesso scolastico e verrà gestita sempre
su indicazione del Servizio Sanitario Nazionale competente ma in autonomia da parte delle scuole
a seconda delle esigenze organizzative
−partecipazione, ai gruppi H, ed agli incontri di programmazione per la valutazione, integrazione e
coordinamento degli interventi rivolti all’alunno diversamente abile;
− verifica periodica, per quanto di competenza, degli effetti degli interventi messi in atto.
6.4 “COMPETENZE DELL’ENTE GESTORE”
L’Ente gestore si impegna a:
−Fornire assistenti AEC in possesso del diploma di scuola media superiore e di specializzazione
dell’handicap, acquisita attraverso la frequenza di un corso gestito dall’Università, o da Enti
Pubblici/Privati con riconoscimento della Regione o del Ministero della Pubblica Istruzione o
personale con licenza di scuola media inferiore, un corso di qualifica professionale ed esperienza
lavorativa nel settore pluriennale.
− Organizzare il servizio e garantire sostituzioni in caso di assenza del personale;
−Fornire annualmente l’elenco degli operatori e i loro curricula, e garantire corsi di aggiornamento
professionale ai propri assistenti.
ART. 7
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Di norma compete alle scuole tenere i contatti con le famiglie. Per altro in un clima di massima
collaborazione, ogni Ente sottoscrittore della presente intesa è disponibile a interloquire con le
famiglie (Scuola, Comune, Servizio Sanitario Nazionale competente).
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ART 8
ASSENZE E SOSTITUZIONI
In caso di assenza o malattia dell’assistente educatore la Ditta/Società che gestisce il servizio per
conto del Comune garantisce la sostituzione immediata dello stesso, in ogni caso entro e non oltre il
giorno successivo.
La scuola dovrà concordare con l’amministrazione Comunale le modalità di accompagnamento
degli alunni seguiti in AEC presso i servizi di fisioterapia e neurologia per le famiglie che ne fanno
richiesta.
ART 9
DURATA DEL PROTOCOLLO
Il presente protocollo d’intesa ha una durata triennale dalla data della sottoscrizione, rimane in
vigore fino al rinnovo dello stesso ed è suscettibile di eventuali emendamenti, aggiornamenti,
integrazioni o modifiche. L’eventuale recesso di uno o più partner non pregiudica la revoca del
presente atto. Le parti comunque si impegnano a fare in modo che si possa mettere in atto un
processo di costante verifica dell’intesa che possa produrre ove se ne ravvisasse la necessità
eventuali modifiche od integrazioni alla stessa. L’attività di vigilanza verrà espletata attraverso la
periodica verifica dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione raccolti dai servizi sociali
del Comune, previo raccordo con tutti gli Enti interessati.
ART. 10
NORMA FINALE
Per tutto ciò che non risulta disciplinato dalla presente intesa, restano valide le norme nazionali e
regionali di settore e i relativi decreti e circolari attuativi richiamate in premessa dalla parti e ogni
altra norma vigente.
In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue:
Il Sindaco del Comune di Albano Laziale o suo delegato
___________________________
Il Direttore Generale dell’ASL di Albano Laziale o suo delegato ___________________________
Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Albano L.
___________________________
Il Responsabile del Servizio U.T.R. RM H2
___________________________
Dirigente Istituto Comprensivo di Pavona “Antonio Gramsci”
___________________________
Dirigente Istituto Comprensivo di Albano - Loc. Cecchina
___________________________
Dirigente Istituto Comprensivo scolastico di Albano Laziale 1°
___________________________
Dirigente Scuola Parificata V. Fratelli Cervi
___________________________
Dirigente Scuola Parificata Suore Oblate
___________________________
Dirigente Direzione Didattica di Ariccia
___________________________
Dirigente Asilo Nido V. Pompeo Magno
___________________________
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