gc0222.09 ricorso in cassazione in materia di imposta comu…

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gc0222.09 ricorso in cassazione in materia di imposta comu…
cod. ENTE 10883
DELIBERAZIONE N° 222
COMUNE DI SUZZARA
(X) invio elenco ai Capigruppo consiliari
Provincia di Mantova
COPIA
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
ANNI 2002-2003-2004 - NOMINA DEL LEGALE
L’anno duemilanove, addì dieci del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’ appello risultano:
MELLI WAINER
ALEOTTI PIETRO
AFRICANI IVANO
BASSOLI GIORGIO
BORTOLINI MAURIZIO
DAVOGLIO GIULIO
GUANDALINI PATRIZIO
ONGARI IVAN
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Dr. AVANZINI GABRIELE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MELLI WAINER nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
-PREMESSO :
-che l’Ufficio Tributi riceveva in data 02.07.2005 istanza di rimborso in merito all’imposta
comunale sugli immobili anni 2002-2003-2004 presentata dal CASEIFICIO GAZZINA
NUOVA SOC. AGR. COOPERATIVA con sede in Suzzara;
-che l’Ufficio Tributi in data 28.09.2005 notificava alla cooperativa agricola sopraccitata il
diniego di rimborso dell’imposta comunale sugli immobili versata negli anni 2002-20032004;
-che avverso tali atti di diniego di rimborso, ai sensi degli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n.546/92,
sono stati presentati i relativi ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova,
notificati al Prot. Gen. in data 26.11.2005;
-che la G.C. con deliberazione n. 3 del 17.01.2006 autorizzava il Sindaco a stare in giudizio;
-che la Commissione adita, con sentenza n. 49/03/06 del 26.04.2006, depositata in data
16.05.2006, accoglieva parzialmente i ricorsi ritenendo esonerate dal pagamento
dell’imposta le unità immobiliari adibite alla manipolazione e trasformazione dei prodotti
conferiti censite nella categoria catastale D/1 e D/8 con esclusione delle unità abitative
indicate con categoria catastale A/3;
-che la G.C. con deliberazione n. 115 del 04.07.2006 autorizzava il Sindaco a proporre
ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione
di Brescia per la riforma della sentenza di primo grado;
-che la Commissione adita, con sentenza n. 124/65/09 del 21.05.2009, depositata il
16.07.2009, respingeva l’appello del Comune;
-che sono ancora pendenti i termini per proporre ricorso presso la Corte di Cassazione;
-VISTA l’allegata relazione redatta dal Dirigente Area Risorse Finanziarie, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
-RITENUTO di proporre ricorso dinanzi la Corte di Cassazione per far valere le ragioni del
Comune, autorizzando il Sindaco in rappresentanza di questo Ente, a compiere tutti gli atti
all’uopo necessari;
-RAVVISATA la necessità di avvalersi di un legale patrocinante in cassazione ed a tal fine è
stato interpellato l’Avv. Sergio Trovato dello Studio Legale Tributario omonimo, Avvocato
Tributarista Consulente legale di Amministrazioni Pubbliche, esperto del Sole 24 Ore, autore
di libri e di numerose pubblicazioni in materia tributaria e processuale, con studio legale in
Roma, il quale si è reso disponibile ad assumere tale incarico avvalendosi della
collaborazione dell’Avv. Luciana Cannas;
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-VISTO il preventivo di spesa per gli incarichi di cui sopra che risulta essere pari a euro
7.000,00 per spese ed onorari, comprensivi di IVA e CPA;
-RICHIAMATO l’art. 4 del vigente Regolamento comunale per gli incarichi esterni, il quale
prevede che sono esclusi dall’applicazione del regolamento stesso gli incarichi non aventi
natura discrezionale, previsti da norme di legge, quali la rappresentanza in giudizio ed il
patrocinio dell’Amministrazione;
-VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
-VISTO l’art. 15 del Vigente Regolamento Generale delle Entrate;
-VISTO il D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.i.;
-RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24 marzo 2009, esecutiva, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2009 e
successive deliberazioni di variazione;
-VISTA la propria deliberazione n. 216 del 01.12.2009, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale questa Amministrazione impartisce direttive ai Dirigenti e ai
Responsabili di P.O. in merito al patto di stabilità anno 2009;
-VISTO l’allegato parere favorevole di competenza tecnica e contabile espresso dal
Dirigente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-A voti unanimi;
DELIBERA
1) Di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso
la sentenza n. 124/65/09 del 21.05.2009, depositata il 16.07.2009, resa dalla
Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione di Brescia, concernente
l’appello n. 3426/06 del Comune di Suzzara contro la sentenza n.49/03/2006 emessa
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova sul ricorso proposto dal
CASEIFICIO GAZZINA NUOVA SOC. AGR. COOPERATIVA avverso i dinieghi di
rimborso ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) anni 2002 – 2003 – 2004.
2) Di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, ad agire e
compiere tutti gli atti necessari, in nome e per conto e nell’interesse del Comune di
Suzzara, attribuendo allo stesso ogni più ampio potere di rappresentanza sostanziale
e processuale.
3) Di autorizzare ed assegnare l’assistenza e la difesa tecnica all’Avvocato Sergio
Trovato con studio legale in Roma, Via Sestio Calvino n. 33 e all’Avvocato Luciana
Cannas, quale collaboratrice dello stesso studio, delegando il Sindaco per il
conferimento, a mezzo di procura speciale del formale ed espresso mandato di
proporre ricorsi, atti e memorie, nonché produrre, eccepire e dedurre, discutere e
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quanto altro ritenuto utile ed opportuno per il buon esito delle cause, con i più ampi
poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4) Di autorizzare l’elezione del domicilio del Comune in Roma presso lo studio che verrà
indicato dai citati avvocati incaricati.
5) Di imputare la spesa complessiva di €. 7.000,00, IVA e CPA inclusi, per gli incarichi in
argomento sull’intervento 1010203 del Bilancio 2009 capitolo n. 114 del PEG 2009
all’oggetto “Spese per liti, arbitraggi, ecc.” ove esiste sufficiente disponibilità (imp.
1502/09).
6) Di darsi atto dell’allegato parere favorevole di competenza tecnica e contabile
espresso dal Dirigente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i..
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
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Deliberazione di GIUNTA N° 222 del 10/12/2009
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to MELLI WAINER
Il Segretario Generale
F.to Dr. AVANZINI GABRIELE
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data odierna
all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi.
Lì,
08/01/2010
Il Segretario Generale
F.to Dr. AVANZINI GABRIELE
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa e’ divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data
Lì,
Il Segretario Generale
F.to Dr. AVANZINI GABRIELE
La presente copia, composta da n. 5 fogli, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il Settore
AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Risorse Finanziarie
Prot. N.
Suzzara, lì
OGGETTO : RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI ( I.C.I.) ANNI 2002 – 2003 - 2004.
ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE
Premesso:
n che l’Ufficio Tributi riceveva in data 02.07.2005 istanza di rimborso in merito
all’imposta comunale sugli immobili anni 2002-2003-2004 presentata dal CASEIFICIO
GAZZINA NUOVA SOC. AGR. COOPERATIVA con sede in Suzzara;
n che l’Ufficio Tributi in data 28.09.2005 notificava alla cooperativa agricola
sopraccitata il diniego di rimborso dell’imposta comunale sugli immobili versata
negli anni 2002-2003-2004;
n che avverso tali atti di diniego di rimborso, ai sensi degli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n.
546/92, sono stati presentati i relativi ricorsi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Mantova, notificati al Prot. Gen. in data 26.11.2005;
n che la G.C. con deliberazione n. 3 del 17.01.2006 autorizzava il Sindaco a stare in
giudizio;
n che la Commissione adita, con sentenza n. 49/03/06 del 26.04.2006, depositata in
data 16.05.2006, accoglieva parzialmente i ricorsi ritenendo esonerate dal
pagamento dell’imposta le unità immobiliari adibite alla manipolazione e
trasformazione dei prodotti conferiti censite nella categoria catastale D/1 e D/8
con esclusione delle unità abitative indicate con categoria catastale A/3;
n che la G.C. con deliberazione n. 115 del 04.07.2006 autorizzava il Sindaco a
proporre ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia – Sezione di Brescia per la riforma della sentenza di primo grado;
n che la Commissione adita, con sentenza n. 124/65/09 del 21.05.2009, depositata il
16.07.2009, respingeva l’appello del Comune;
n che sono ancora pendenti i termini per proporre ricorso presso la Corte di
Cassazione;
Settore Tributi
Piazza Castello n.1 - 46029 Suzzara (MN) –
P. iva 00178480208
Tel. 0376-513267 – Fax. 0376-513285 – Mail. [email protected]
Per consentire all’Amministrazione Comunale di valutare l’opportunità o meno di
proseguire nel contenzioso, si fa presente quanto di seguito riportato.
Il CASEIFICIO GAZZINA NUOVA SOC. AGR. COOPERATIVA ha richiesto il rimborso della
somma pari a € 21.618,18 versata a titolo di ICI sui fabbricati in proprietà negli anni
2002-2003-2004, oltre agli interessi maturati.
La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova ha accolto i motivi in ricorso
proposti dalla controparte basati principalmente sulla interpretazione della
disposizione apportata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23.03.1998, n.
139, il quale con l’art. 2 “Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali” ha
sostituito l’Art. 9, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito
nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133, inserendo il comma 3 bis “ Ai fini fiscali deve
riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui
all’art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “. In base a tale
interpretazione per i fabbricati strumentali alle attività agricole previste dall’art. 29 –
ora art. 32 – del TUIR, il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali acquista carattere
automatico, non essendo subordinato al verificarsi di nessuna specifica condizione.
Pertanto la controparte sostiene l’automatica non assoggettabilità all’I.C.I. dei
fabbricati strumentali all’attività agricola.
I ricorrenti hanno affermato, altresì, che la riforma apportata dal Decreto Legislativo
18 maggio 2001, n. 228 la quale, modificando l’art. 2135 del codice civile, ha
allargato il concetto di imprenditore agricolo per ricomprendervi le cooperative di
imprenditori agricoli ed ha introdotto la definizione di attività connesse all’attività
agricola quali “le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali” ha dato la
possibilità alle cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento ( quali
quelle in esame esercitanti l’attività di lavorazione del latte conferito dai soci e
allevamento di suini ) di assumere la qualifica di imprenditore agricolo che esercita
una attività connessa all’attività agricola. Conseguentemente, secondo l’impostazione
sopraesposta, i fabbricati in proprietà della cooperativa rivestono la qualifica di
fabbricati rurali essendo strumentali all’attività agricola e, in quanto tali, non sono
assoggettabili all’I.C.I.
Il Comune di Suzzara nei due gradi di giudizio ha opposto i motivi di seguito illustrati.
In via preliminare si osserva che l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. N. 504/1992 assoggetta
espressamente ad imposta “ tutti i fabbricati a qualunque uso destinati, anche
strumentali” Trattasi di una disposizione per sua natura sostanziale, avendo ad
oggetto l’individuazione del presupposto impositivo ICI , così come sostanziale risulta
essere la norma dell’art. 3, che definisce in modo puntuale il soggetto passivo. Sono
norme che delineano la natura dell’Ici e la caratterizzano quale imposta reale sul
patrimonio immobiliare, in quanto tali, ogni interpretazione estensiva od analogica è
esclusa per l’aperto contrasto che ne deriverebbe con il principio costituzionale di
riserva di legge, dettato dall’art. 23
della Costituzione. Il decreto istitutivo
dell’imposta non contempla in alcun modo casi di esclusione o di esenzione per i
fabbricati rurali, così come non prevede alcuna definizione di ruralità. A tal proposito
occorre considerare che la legge di imposta non è mutata nel tempo e resta tuttora
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priva di disciplina specifica della ruralità, pertanto dovrà escludersi che eventuali
variazioni delle norme catastali nel corso del tempo possano in via di fatto modificare
la fattispecie impositiva, il presupposto impositivo o la soggettività passiva, restate
immutate, senza che il legislatore lo preveda espressamente.
In primo luogo si osserva che la tesi sostenuta dai ricorrenti in merito
all’interpretazione della norma introdotta col Decreto del Presidente della Repubblica
del 23.03.1998, n. 139, non è condivisibile per i seguenti motivi: il riconoscimento
della ruralità per detti fabbricati in via automatica non tiene conto del mancato
coordinamento fra la innovativa disposizione e la normativa ICI, non rispettando il
principio fondamentale dell’ordinamento secondo il quale previsioni agevolative
debbono essere di stretta interpretazione ed applicazione, con divieto di estensione
analogica quando non previsto; nel comma 3 bis apparentemente manca la
connessione diretta con il terreno prevista sia nel comma 3, sia nella precedente
versione dell’articolo, in realtà è chiaramente riscontrabile nel rimando all’art. 29 (
ora art. 32 ) del DPR. N. 917/1986 il quale prevede un nesso qualificato tra lo
svolgimento dell’attività agricola e il terreno. Pertanto si ritiene che lo svolgimento
delle attività agricole comprese nell’art. 29 non possa prescindere dal possesso di un
fondo ( terreno ) su cui esercitare l’attività stessa. La stessa circolare Ministero
Finanze n. 50/E del 20.03.2000, citata dalla controparte, afferma che “il reddito
attribuito al fabbricato rurale non ha rilevanza autonoma ma rileva esclusivamente il
reddito dominicale dei terreni in quanto comprensivo della redditività delle
costruzioni rurali asservite “.
E’ di tutta evidenza che la presenza di un terreno agricolo è condizione
inderogabile, senza la quale non può operare la finzione giuridica di ritenere
assolta l’obbligazione tributaria, così come non si può prescindere da un rapporto
di asservimento che lega la costruzione al fondo.
Né può sostenersi la tesi che il fabbricato della cooperativa risulti asservito ai terreni
agricoli dei soci in quanto manca la necessaria coincidenza soggettiva trattandosi di
soggetti giuridici distinti. Manca, altresì, la necessaria esistenza di un vincolo di
pertinenzialità/strumentalità che stabilisca in modo durevole la destinazione
funzionale del fabbricato a servizio del fondo. In effetti affinché si costituisca un
rapporto pertinenziale tra unità immobiliari occorre una inequivoca manifestazione di
volontà da parte di colui che ha il potere di disporre delle due cose mentre non può
sussistere vincolo pertinenziale fra due cose dotate di autonomia funzionale essendo
necessaria la subordinazione della pertinenza alla cosa principale.
In secondo luogo si osserva che il DPR N.139/1998 al comma 3 bis riconosce la ruralità
solo a quei fabbricati “strumentali alle attività agricole di cui all’art. 29 del Tuir “, la
norma fa riferimento alla nozione fiscale di attività agricola e non a quella civilistica,
di cui all’art. 2135 Cod. Civ. Questo rilievo porta a concludere che nessuna influenza
hanno le modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 il
quale, tra l’altro, all’art. 10, comma 2, fa salve le disposizioni dettate dal Tuir. Va
considerato, altresì, che il legislatore ha introdotto dei limiti riferiti alla natura
giuridica del soggetto che pone in essere le attività di cui all’art. 29, ovvero dei limiti
soggettivi. Le cooperative agricole, anche possedendo del terreno, risulterebbero
comunque escluse dal campo di applicazione dell’art. 29 per il combinato disposto
degli artt. 24,29,51 e 87 del Tuir in quanto la loro attività è da qualificarsi come
commerciale. Pertanto la qualifica soggettiva rende di per sé inapplicabile ogni
istituto agevolativo previsto per il reddito agrario, proprio perché l’ordinamento
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tributario considera il reddito prodotto da tali soggetti come commerciale e quindi
non abbisognevole di una particolare tutela in sede tributaria.
Ne discende che i fabbricati strumentali alle attività poste in essere dai soggetti di
cui all’art. 87, tra cui le società cooperative, sono a tutti gli effetti beni
strumentali per l’esercizio dell’impresa commerciale, e in quanto tali, non
essendo “strumentali ad attività agricola”, non possono considerarsi costruzioni
rurali.
In terzo luogo dall’esame della fattispecie in oggetto, occorre rilevare che gli
immobili di proprietà delle cooperative risultano iscritti nel catasto edilizio urbano
già dal 30.06.1987, data dell’impianto meccanografico, con attribuzione della
categoria D, pertanto deve ritenersi che al momento dell’entrata in vigore della
normativa ICI non avessero caratteristiche rurali, ne discende che tali immobili non
sono stati accatastati a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1 del D.L. n.
557/1993, convertito dalla Legge n. 133/1994 che ha decretato l’accatastamento al
catasto ( unico ) dei fabbricati anche dei fabbricati rurali, ma risultavano già iscritti
al catasto fabbricati non presentando alcun carattere di ruralità.
E’ di tutta evidenza come tali fabbricati non abbiano mai rivestito la qualifica di
“fabbricato rurale “ .
E’ da rilevare, altresì, come nel caso in esame la dissociazione soggettiva tra la
proprietà del fabbricato e del terreno, sia ulteriormente aggravata dalla coincidenza
solo eventuale della proprietà del terreno in capo ai soci, in quanto come
espressamente indicato nello Statuto Sociale: “ possono essere soci cooperatori
ordinari tutti gli allevatori di bovine da latte, siano essi proprietari, affittuari,
mezzadri, conduttori in genere di poderi dotati di stalla e situati nella zona in cui ha
sede la società nonché le persone giuridiche aventi per scopo la produzione di latte
ovvero che comunque dimostrino di avere la disponibilità del latte.” La complessa
varietà di soggetti interessati si completa con la previsione di soci sovventori, soci di
partecipazione cooperativa, tra i quali possono figurare enti o aziende dotati di
personalità giuridica. Questa pluralità di soggetti giuridici comporta una tale
frammentazione della soggettività passiva che risulta estremamente difficile e
complesso risalire ai titolari di diritti reali sui terreni agricoli. A ciò si aggiunga che i
terreni oggetto di conduzione agricola da parte dei soci, potrebbero essere ubicati in
comuni diversi da quello ove insiste il fabbricato, ciascuno dei quali è ente impositore
autonomo.
Ne consegue che risulta assai arduo affermare l’esistenza di un vincolo di
strumentalità/pertinenzialità tra i fabbricati della cooperativa e i terreni agricoli
condotti dai soci.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sezione di Brescia, ha respinto
l’appello presentato dal Comune sostenendo che l’art. 42/bis del D.L. 22 ottobre 2007
n. 159 convertito in Legge n. 222/2007 ha novellato il comma 3 bis dell’art. 9 del D.L.
30/12/1993 n. 557 convertito in Legge n. 133/1994 in base al quale i fabbricati
strumentali di proprietà delle cooperative agricole di lavorazione e trasformazione di
prodotti agricoli sono esonerati dall’I.C.I. e tale norma va intesa come norma di
interpretazione autentica. La stessa Commissione ha ritenuto, altresì, che la norma
preclusiva del diritto al rimborso dell’imposta versata per gli anni precedenti al 2008
si ponesse in contrasto con i principi costituzionali previsti agli artt. 3, 24, 102, 113.
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Successivamente all’emissione della sentenza della CTR, la Corte Costituzionale con
sentenza n. 227/2009 del 07.07.2009 ha dichiarato l’incostituzionalità della norma
che stabiliva la preclusione al diritto di rimborso per l’imposta versata dalle
cooperative agricole per le annualità precedenti al 2008, accogliendo la tesi delle
commissioni tributarie.
La Corte Costituzionale, ai fini del proprio giudizio, ha ritenuto ininfluente la natura
innovativa o interpretativa del dell’art. 42 bis del D.L.159/2007 poiché nel frattempo
il legislatore ha modificato ancora una volta la norma. Con il comma 1-bis dell’art. 23
del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14 ha
stabilito che “ l’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 504/1992 deve intendersi nel
senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari anche iscritte o iscrivibili
nel catasto fabbricati per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del
decreto legge 557/1993, convertito nella Legge n. 133/1994”, qualificando la stessa
come norma di interpretazione autentica.
A questo punto il contenzioso sembrava chiuso in via definitiva ma nella stessa data il
07.07.2009 la Corte di Cassazione con sentenza n.18565/09 stabiliva “ deve essere
affermato il seguente principio di diritto: in tema di imposta comunale sugli
immobili, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale con
l’attribuzione della relativa categoria ( A6 o D10 ) non è soggetto all’imposta.
L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata
specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la
ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad
ICI”.
Sulla base del principio affermato dai giudici delle sezioni unite della Cassazione, i
fabbricati oggetto di contenzioso, in proprietà al CASEIFICIO GAZZINA NUOVA SOC.
AGR. COOPERATIVA, non essendo accatastati in categoria D10, non rivestono la
qualifica di fabbricati rurali.
Si riapre dunque la dibattuta questione che torna ad intricarsi, alcuni commentatori
ritengono che la definizione della norma come norma di interpretazione autentica sia
una forzatura del legislatore; altri sostengono che la Consulta non si è pronunciata
sulla costituzionalità della soggezione all’ICI dei fabbricati rurali ma solo sulla norma
che negava i rimborsi; altri ancora ritengono che quest’ultima sentenza fa incombere
sui Comuni che abbandonano il contenzioso, il pericolo di danno erariale.
Sulla base di queste ultime considerazioni l’Amministrazione Comunale può valutare
l’opportunità di proseguire nel contenzioso proponendo ricorso presso la Corte di
Cassazione, avvalendosi di un avvocato patrocinante in Cassazione, ribadendo la
conformità alle norme di legge degli atti disposti e richiedere la condanna della
controparte alla refusione delle spese processuali.
Il Dirigente
Area Risorse Finanziarie
( Dott.ssa Marisa Masseni )
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