gc0222.09 ricorso in cassazione in materia di imposta comu…
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gc0222.09 ricorso in cassazione in materia di imposta comu…
cod. ENTE 10883 DELIBERAZIONE N° 222 COMUNE DI SUZZARA (X) invio elenco ai Capigruppo consiliari Provincia di Mantova COPIA Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNI 2002-2003-2004 - NOMINA DEL LEGALE L’anno duemilanove, addì dieci del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano: MELLI WAINER ALEOTTI PIETRO AFRICANI IVANO BASSOLI GIORGIO BORTOLINI MAURIZIO DAVOGLIO GIULIO GUANDALINI PATRIZIO ONGARI IVAN Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Assente Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Dr. AVANZINI GABRIELE il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, MELLI WAINER nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 2 LA GIUNTA COMUNALE -PREMESSO : -che l’Ufficio Tributi riceveva in data 02.07.2005 istanza di rimborso in merito all’imposta comunale sugli immobili anni 2002-2003-2004 presentata dal CASEIFICIO GAZZINA NUOVA SOC. AGR. COOPERATIVA con sede in Suzzara; -che l’Ufficio Tributi in data 28.09.2005 notificava alla cooperativa agricola sopraccitata il diniego di rimborso dell’imposta comunale sugli immobili versata negli anni 2002-20032004; -che avverso tali atti di diniego di rimborso, ai sensi degli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n.546/92, sono stati presentati i relativi ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, notificati al Prot. Gen. in data 26.11.2005; -che la G.C. con deliberazione n. 3 del 17.01.2006 autorizzava il Sindaco a stare in giudizio; -che la Commissione adita, con sentenza n. 49/03/06 del 26.04.2006, depositata in data 16.05.2006, accoglieva parzialmente i ricorsi ritenendo esonerate dal pagamento dell’imposta le unità immobiliari adibite alla manipolazione e trasformazione dei prodotti conferiti censite nella categoria catastale D/1 e D/8 con esclusione delle unità abitative indicate con categoria catastale A/3; -che la G.C. con deliberazione n. 115 del 04.07.2006 autorizzava il Sindaco a proporre ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia per la riforma della sentenza di primo grado; -che la Commissione adita, con sentenza n. 124/65/09 del 21.05.2009, depositata il 16.07.2009, respingeva l’appello del Comune; -che sono ancora pendenti i termini per proporre ricorso presso la Corte di Cassazione; -VISTA l’allegata relazione redatta dal Dirigente Area Risorse Finanziarie, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; -RITENUTO di proporre ricorso dinanzi la Corte di Cassazione per far valere le ragioni del Comune, autorizzando il Sindaco in rappresentanza di questo Ente, a compiere tutti gli atti all’uopo necessari; -RAVVISATA la necessità di avvalersi di un legale patrocinante in cassazione ed a tal fine è stato interpellato l’Avv. Sergio Trovato dello Studio Legale Tributario omonimo, Avvocato Tributarista Consulente legale di Amministrazioni Pubbliche, esperto del Sole 24 Ore, autore di libri e di numerose pubblicazioni in materia tributaria e processuale, con studio legale in Roma, il quale si è reso disponibile ad assumere tale incarico avvalendosi della collaborazione dell’Avv. Luciana Cannas; 3 -VISTO il preventivo di spesa per gli incarichi di cui sopra che risulta essere pari a euro 7.000,00 per spese ed onorari, comprensivi di IVA e CPA; -RICHIAMATO l’art. 4 del vigente Regolamento comunale per gli incarichi esterni, il quale prevede che sono esclusi dall’applicazione del regolamento stesso gli incarichi non aventi natura discrezionale, previsti da norme di legge, quali la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione; -VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; -VISTO l’art. 15 del Vigente Regolamento Generale delle Entrate; -VISTO il D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.i.; -RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24 marzo 2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2009 e successive deliberazioni di variazione; -VISTA la propria deliberazione n. 216 del 01.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale questa Amministrazione impartisce direttive ai Dirigenti e ai Responsabili di P.O. in merito al patto di stabilità anno 2009; -VISTO l’allegato parere favorevole di competenza tecnica e contabile espresso dal Dirigente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; -A voti unanimi; DELIBERA 1) Di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 124/65/09 del 21.05.2009, depositata il 16.07.2009, resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione di Brescia, concernente l’appello n. 3426/06 del Comune di Suzzara contro la sentenza n.49/03/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova sul ricorso proposto dal CASEIFICIO GAZZINA NUOVA SOC. AGR. COOPERATIVA avverso i dinieghi di rimborso ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) anni 2002 – 2003 – 2004. 2) Di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, ad agire e compiere tutti gli atti necessari, in nome e per conto e nell’interesse del Comune di Suzzara, attribuendo allo stesso ogni più ampio potere di rappresentanza sostanziale e processuale. 3) Di autorizzare ed assegnare l’assistenza e la difesa tecnica all’Avvocato Sergio Trovato con studio legale in Roma, Via Sestio Calvino n. 33 e all’Avvocato Luciana Cannas, quale collaboratrice dello stesso studio, delegando il Sindaco per il conferimento, a mezzo di procura speciale del formale ed espresso mandato di proporre ricorsi, atti e memorie, nonché produrre, eccepire e dedurre, discutere e 4 quanto altro ritenuto utile ed opportuno per il buon esito delle cause, con i più ampi poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. 4) Di autorizzare l’elezione del domicilio del Comune in Roma presso lo studio che verrà indicato dai citati avvocati incaricati. 5) Di imputare la spesa complessiva di €. 7.000,00, IVA e CPA inclusi, per gli incarichi in argomento sull’intervento 1010203 del Bilancio 2009 capitolo n. 114 del PEG 2009 all’oggetto “Spese per liti, arbitraggi, ecc.” ove esiste sufficiente disponibilità (imp. 1502/09). 6) Di darsi atto dell’allegato parere favorevole di competenza tecnica e contabile espresso dal Dirigente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni. 5 Deliberazione di GIUNTA N° 222 del 10/12/2009 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue Il Presidente F.to MELLI WAINER Il Segretario Generale F.to Dr. AVANZINI GABRIELE REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data odierna all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi. Lì, 08/01/2010 Il Segretario Generale F.to Dr. AVANZINI GABRIELE _______________________________________________________________________________________ CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) Si certifica che la suestesa deliberazione e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data Lì, Il Segretario Generale F.to Dr. AVANZINI GABRIELE La presente copia, composta da n. 5 fogli, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il Settore AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa. Il Responsabile di Posizione Organizzativa Area Risorse Finanziarie Prot. N. Suzzara, lì OGGETTO : RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( I.C.I.) ANNI 2002 – 2003 - 2004. ALLA GIUNTA COMUNALE SEDE Premesso: n che l’Ufficio Tributi riceveva in data 02.07.2005 istanza di rimborso in merito all’imposta comunale sugli immobili anni 2002-2003-2004 presentata dal CASEIFICIO GAZZINA NUOVA SOC. AGR. COOPERATIVA con sede in Suzzara; n che l’Ufficio Tributi in data 28.09.2005 notificava alla cooperativa agricola sopraccitata il diniego di rimborso dell’imposta comunale sugli immobili versata negli anni 2002-2003-2004; n che avverso tali atti di diniego di rimborso, ai sensi degli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 546/92, sono stati presentati i relativi ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, notificati al Prot. Gen. in data 26.11.2005; n che la G.C. con deliberazione n. 3 del 17.01.2006 autorizzava il Sindaco a stare in giudizio; n che la Commissione adita, con sentenza n. 49/03/06 del 26.04.2006, depositata in data 16.05.2006, accoglieva parzialmente i ricorsi ritenendo esonerate dal pagamento dell’imposta le unità immobiliari adibite alla manipolazione e trasformazione dei prodotti conferiti censite nella categoria catastale D/1 e D/8 con esclusione delle unità abitative indicate con categoria catastale A/3; n che la G.C. con deliberazione n. 115 del 04.07.2006 autorizzava il Sindaco a proporre ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia per la riforma della sentenza di primo grado; n che la Commissione adita, con sentenza n. 124/65/09 del 21.05.2009, depositata il 16.07.2009, respingeva l’appello del Comune; n che sono ancora pendenti i termini per proporre ricorso presso la Corte di Cassazione; Settore Tributi Piazza Castello n.1 - 46029 Suzzara (MN) – P. iva 00178480208 Tel. 0376-513267 – Fax. 0376-513285 – Mail. [email protected] Per consentire all’Amministrazione Comunale di valutare l’opportunità o meno di proseguire nel contenzioso, si fa presente quanto di seguito riportato. Il CASEIFICIO GAZZINA NUOVA SOC. AGR. COOPERATIVA ha richiesto il rimborso della somma pari a € 21.618,18 versata a titolo di ICI sui fabbricati in proprietà negli anni 2002-2003-2004, oltre agli interessi maturati. La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova ha accolto i motivi in ricorso proposti dalla controparte basati principalmente sulla interpretazione della disposizione apportata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23.03.1998, n. 139, il quale con l’art. 2 “Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali” ha sostituito l’Art. 9, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133, inserendo il comma 3 bis “ Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “. In base a tale interpretazione per i fabbricati strumentali alle attività agricole previste dall’art. 29 – ora art. 32 – del TUIR, il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali acquista carattere automatico, non essendo subordinato al verificarsi di nessuna specifica condizione. Pertanto la controparte sostiene l’automatica non assoggettabilità all’I.C.I. dei fabbricati strumentali all’attività agricola. I ricorrenti hanno affermato, altresì, che la riforma apportata dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 la quale, modificando l’art. 2135 del codice civile, ha allargato il concetto di imprenditore agricolo per ricomprendervi le cooperative di imprenditori agricoli ed ha introdotto la definizione di attività connesse all’attività agricola quali “le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali” ha dato la possibilità alle cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento ( quali quelle in esame esercitanti l’attività di lavorazione del latte conferito dai soci e allevamento di suini ) di assumere la qualifica di imprenditore agricolo che esercita una attività connessa all’attività agricola. Conseguentemente, secondo l’impostazione sopraesposta, i fabbricati in proprietà della cooperativa rivestono la qualifica di fabbricati rurali essendo strumentali all’attività agricola e, in quanto tali, non sono assoggettabili all’I.C.I. Il Comune di Suzzara nei due gradi di giudizio ha opposto i motivi di seguito illustrati. In via preliminare si osserva che l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. N. 504/1992 assoggetta espressamente ad imposta “ tutti i fabbricati a qualunque uso destinati, anche strumentali” Trattasi di una disposizione per sua natura sostanziale, avendo ad oggetto l’individuazione del presupposto impositivo ICI , così come sostanziale risulta essere la norma dell’art. 3, che definisce in modo puntuale il soggetto passivo. Sono norme che delineano la natura dell’Ici e la caratterizzano quale imposta reale sul patrimonio immobiliare, in quanto tali, ogni interpretazione estensiva od analogica è esclusa per l’aperto contrasto che ne deriverebbe con il principio costituzionale di riserva di legge, dettato dall’art. 23 della Costituzione. Il decreto istitutivo dell’imposta non contempla in alcun modo casi di esclusione o di esenzione per i fabbricati rurali, così come non prevede alcuna definizione di ruralità. A tal proposito occorre considerare che la legge di imposta non è mutata nel tempo e resta tuttora Settore Tributi Piazza Castello n.1 - 46029 Suzzara (MN) – P. iva 00178480208 Tel. 0376-513267 – Fax. 0376-513285 – Mail. [email protected] priva di disciplina specifica della ruralità, pertanto dovrà escludersi che eventuali variazioni delle norme catastali nel corso del tempo possano in via di fatto modificare la fattispecie impositiva, il presupposto impositivo o la soggettività passiva, restate immutate, senza che il legislatore lo preveda espressamente. In primo luogo si osserva che la tesi sostenuta dai ricorrenti in merito all’interpretazione della norma introdotta col Decreto del Presidente della Repubblica del 23.03.1998, n. 139, non è condivisibile per i seguenti motivi: il riconoscimento della ruralità per detti fabbricati in via automatica non tiene conto del mancato coordinamento fra la innovativa disposizione e la normativa ICI, non rispettando il principio fondamentale dell’ordinamento secondo il quale previsioni agevolative debbono essere di stretta interpretazione ed applicazione, con divieto di estensione analogica quando non previsto; nel comma 3 bis apparentemente manca la connessione diretta con il terreno prevista sia nel comma 3, sia nella precedente versione dell’articolo, in realtà è chiaramente riscontrabile nel rimando all’art. 29 ( ora art. 32 ) del DPR. N. 917/1986 il quale prevede un nesso qualificato tra lo svolgimento dell’attività agricola e il terreno. Pertanto si ritiene che lo svolgimento delle attività agricole comprese nell’art. 29 non possa prescindere dal possesso di un fondo ( terreno ) su cui esercitare l’attività stessa. La stessa circolare Ministero Finanze n. 50/E del 20.03.2000, citata dalla controparte, afferma che “il reddito attribuito al fabbricato rurale non ha rilevanza autonoma ma rileva esclusivamente il reddito dominicale dei terreni in quanto comprensivo della redditività delle costruzioni rurali asservite “. E’ di tutta evidenza che la presenza di un terreno agricolo è condizione inderogabile, senza la quale non può operare la finzione giuridica di ritenere assolta l’obbligazione tributaria, così come non si può prescindere da un rapporto di asservimento che lega la costruzione al fondo. Né può sostenersi la tesi che il fabbricato della cooperativa risulti asservito ai terreni agricoli dei soci in quanto manca la necessaria coincidenza soggettiva trattandosi di soggetti giuridici distinti. Manca, altresì, la necessaria esistenza di un vincolo di pertinenzialità/strumentalità che stabilisca in modo durevole la destinazione funzionale del fabbricato a servizio del fondo. In effetti affinché si costituisca un rapporto pertinenziale tra unità immobiliari occorre una inequivoca manifestazione di volontà da parte di colui che ha il potere di disporre delle due cose mentre non può sussistere vincolo pertinenziale fra due cose dotate di autonomia funzionale essendo necessaria la subordinazione della pertinenza alla cosa principale. In secondo luogo si osserva che il DPR N.139/1998 al comma 3 bis riconosce la ruralità solo a quei fabbricati “strumentali alle attività agricole di cui all’art. 29 del Tuir “, la norma fa riferimento alla nozione fiscale di attività agricola e non a quella civilistica, di cui all’art. 2135 Cod. Civ. Questo rilievo porta a concludere che nessuna influenza hanno le modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 il quale, tra l’altro, all’art. 10, comma 2, fa salve le disposizioni dettate dal Tuir. Va considerato, altresì, che il legislatore ha introdotto dei limiti riferiti alla natura giuridica del soggetto che pone in essere le attività di cui all’art. 29, ovvero dei limiti soggettivi. Le cooperative agricole, anche possedendo del terreno, risulterebbero comunque escluse dal campo di applicazione dell’art. 29 per il combinato disposto degli artt. 24,29,51 e 87 del Tuir in quanto la loro attività è da qualificarsi come commerciale. Pertanto la qualifica soggettiva rende di per sé inapplicabile ogni istituto agevolativo previsto per il reddito agrario, proprio perché l’ordinamento Settore Tributi Piazza Castello n.1 - 46029 Suzzara (MN) – P. iva 00178480208 Tel. 0376-513267 – Fax. 0376-513285 – Mail. [email protected] tributario considera il reddito prodotto da tali soggetti come commerciale e quindi non abbisognevole di una particolare tutela in sede tributaria. Ne discende che i fabbricati strumentali alle attività poste in essere dai soggetti di cui all’art. 87, tra cui le società cooperative, sono a tutti gli effetti beni strumentali per l’esercizio dell’impresa commerciale, e in quanto tali, non essendo “strumentali ad attività agricola”, non possono considerarsi costruzioni rurali. In terzo luogo dall’esame della fattispecie in oggetto, occorre rilevare che gli immobili di proprietà delle cooperative risultano iscritti nel catasto edilizio urbano già dal 30.06.1987, data dell’impianto meccanografico, con attribuzione della categoria D, pertanto deve ritenersi che al momento dell’entrata in vigore della normativa ICI non avessero caratteristiche rurali, ne discende che tali immobili non sono stati accatastati a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 557/1993, convertito dalla Legge n. 133/1994 che ha decretato l’accatastamento al catasto ( unico ) dei fabbricati anche dei fabbricati rurali, ma risultavano già iscritti al catasto fabbricati non presentando alcun carattere di ruralità. E’ di tutta evidenza come tali fabbricati non abbiano mai rivestito la qualifica di “fabbricato rurale “ . E’ da rilevare, altresì, come nel caso in esame la dissociazione soggettiva tra la proprietà del fabbricato e del terreno, sia ulteriormente aggravata dalla coincidenza solo eventuale della proprietà del terreno in capo ai soci, in quanto come espressamente indicato nello Statuto Sociale: “ possono essere soci cooperatori ordinari tutti gli allevatori di bovine da latte, siano essi proprietari, affittuari, mezzadri, conduttori in genere di poderi dotati di stalla e situati nella zona in cui ha sede la società nonché le persone giuridiche aventi per scopo la produzione di latte ovvero che comunque dimostrino di avere la disponibilità del latte.” La complessa varietà di soggetti interessati si completa con la previsione di soci sovventori, soci di partecipazione cooperativa, tra i quali possono figurare enti o aziende dotati di personalità giuridica. Questa pluralità di soggetti giuridici comporta una tale frammentazione della soggettività passiva che risulta estremamente difficile e complesso risalire ai titolari di diritti reali sui terreni agricoli. A ciò si aggiunga che i terreni oggetto di conduzione agricola da parte dei soci, potrebbero essere ubicati in comuni diversi da quello ove insiste il fabbricato, ciascuno dei quali è ente impositore autonomo. Ne consegue che risulta assai arduo affermare l’esistenza di un vincolo di strumentalità/pertinenzialità tra i fabbricati della cooperativa e i terreni agricoli condotti dai soci. La Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sezione di Brescia, ha respinto l’appello presentato dal Comune sostenendo che l’art. 42/bis del D.L. 22 ottobre 2007 n. 159 convertito in Legge n. 222/2007 ha novellato il comma 3 bis dell’art. 9 del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito in Legge n. 133/1994 in base al quale i fabbricati strumentali di proprietà delle cooperative agricole di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli sono esonerati dall’I.C.I. e tale norma va intesa come norma di interpretazione autentica. La stessa Commissione ha ritenuto, altresì, che la norma preclusiva del diritto al rimborso dell’imposta versata per gli anni precedenti al 2008 si ponesse in contrasto con i principi costituzionali previsti agli artt. 3, 24, 102, 113. Settore Tributi Piazza Castello n.1 - 46029 Suzzara (MN) – P. iva 00178480208 Tel. 0376-513267 – Fax. 0376-513285 – Mail. [email protected] Successivamente all’emissione della sentenza della CTR, la Corte Costituzionale con sentenza n. 227/2009 del 07.07.2009 ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che stabiliva la preclusione al diritto di rimborso per l’imposta versata dalle cooperative agricole per le annualità precedenti al 2008, accogliendo la tesi delle commissioni tributarie. La Corte Costituzionale, ai fini del proprio giudizio, ha ritenuto ininfluente la natura innovativa o interpretativa del dell’art. 42 bis del D.L.159/2007 poiché nel frattempo il legislatore ha modificato ancora una volta la norma. Con il comma 1-bis dell’art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14 ha stabilito che “ l’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 504/1992 deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del decreto legge 557/1993, convertito nella Legge n. 133/1994”, qualificando la stessa come norma di interpretazione autentica. A questo punto il contenzioso sembrava chiuso in via definitiva ma nella stessa data il 07.07.2009 la Corte di Cassazione con sentenza n.18565/09 stabiliva “ deve essere affermato il seguente principio di diritto: in tema di imposta comunale sugli immobili, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale con l’attribuzione della relativa categoria ( A6 o D10 ) non è soggetto all’imposta. L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI”. Sulla base del principio affermato dai giudici delle sezioni unite della Cassazione, i fabbricati oggetto di contenzioso, in proprietà al CASEIFICIO GAZZINA NUOVA SOC. AGR. COOPERATIVA, non essendo accatastati in categoria D10, non rivestono la qualifica di fabbricati rurali. Si riapre dunque la dibattuta questione che torna ad intricarsi, alcuni commentatori ritengono che la definizione della norma come norma di interpretazione autentica sia una forzatura del legislatore; altri sostengono che la Consulta non si è pronunciata sulla costituzionalità della soggezione all’ICI dei fabbricati rurali ma solo sulla norma che negava i rimborsi; altri ancora ritengono che quest’ultima sentenza fa incombere sui Comuni che abbandonano il contenzioso, il pericolo di danno erariale. Sulla base di queste ultime considerazioni l’Amministrazione Comunale può valutare l’opportunità di proseguire nel contenzioso proponendo ricorso presso la Corte di Cassazione, avvalendosi di un avvocato patrocinante in Cassazione, ribadendo la conformità alle norme di legge degli atti disposti e richiedere la condanna della controparte alla refusione delle spese processuali. Il Dirigente Area Risorse Finanziarie ( Dott.ssa Marisa Masseni ) Settore Tributi Piazza Castello n.1 - 46029 Suzzara (MN) – P. iva 00178480208 Tel. 0376-513267 – Fax. 0376-513285 – Mail. [email protected]