Statuti GEASI
Transcript
Statuti GEASI
Associazione Gruppo Educazione Ambientale della Svizzera Italiana (GEASI) Statuti Art. 1 Nome e sede Il Gruppo Educazione ambientale della Svizzera italiana (qui di seguito GEASI) è un’associazione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero CCS. La sua sede è quella della segreteria. Art. 2 Scopo Il GEASI promuove attivamente la tutela e il rispetto della natura, del paesaggio e dell’ambiente attraverso gli strumenti dell’educazione ambientale, in particolare attraverso la scoperta, la conoscenza e il relazionarsi con la natura. Art. 3 Compiti Per conseguire i suoi scopi il GEASI intende in particolare: •promuovere direttamente e indirettamente l’educazione ambientale rivolta a bambini, giovani, adulti e docenti, allo scopo di permettere loro di scoprire, conoscere e relazionarsi con la natura, •promuovere l’informazione su attività di educazione ambientale, •favorire lo scambio d’informazioni tra gli enti che propongono attività di educazione ambientale, •proporre e promuovere la formazione di docenti e animatori. Art. 4 Mezzi finanziari Le attività del GEASI sono finanziate mediante: •i proventi di attività proprie, •le quote annuali ordinarie versate dai membri, •i contributi supplementari dei membri, •i contributi e i sussidi privati e pubblici, •ogni altro contributo o donazione. Art. 5 Responsabilità Il GEASI risponde con il suo patrimonio unicamente dei propri obblighi. E’ esclusa la responsabilità individuale dei soci. 1 Art. 6 Membri Sono membri del GEASI enti, associazioni, gruppi e membri singoli che ne condividono gli scopi e sono attivi nell’educazione ambientale. Esistono le seguenti categorie di membri: a) b) membri collettivi (enti e associazioni) membri individuali. I membri collettivi mantengono integra la loro autonomia e la fedeltà ai rispettivi statuti. L’adesione di nuovi membri, oltre ai membri fondatori, è decisa, su richiesta, dal Consiglio. L’adesione decade con l’uscita dall’associazione o l’esclusione o il mancato versamento della quota sociale. La dimissione di enti e associazioni dev’essere annunciata alla segreteria per iscritto entro fine settembre per l’anno civile seguente. Art. 7 Diritto di voto Ogni membro collettivo come pure l’insieme dei membri individuali dispone di un voto. Art. 8 Organi Gli organi del GEASI sono: a) b) c) l’Assemblea generale, il Consiglio l’Organo di revisione dei conti. Art. 9 Assemblea generale L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Si riunisce in sessione ordinaria (annualmente entro i primi 6 mesi dell’anno) o straordinaria (su richiesta della maggioranza dei membri secondo il loro diritto di voto ponderato). Le competono: a) b) c) d) e) f) g) l’adozione e la revisione dello statuto, l’elezione del presidente / della presidente e dei membri del Consiglio su proposta delle associazioni, la nomina dell’Organo di revisione, l’ammontare della quota sociale, l’approvazione del rapporto annuale e dei conti dopo verifica del rapporto dell’Organo di revisione, lo scarico al Consiglio per la sua gestione come pure all’Organo di revisione, lo scioglimento dell’associazione. Le cariche durano un biennio e sono cumulabili per un massimo di 6 anni. L’assemblea decide sui temi messi all’ordine del giorno, di regola all’unanimità, altrimenti a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del / della presidente. Per modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione è richiesta una maggioranza qualificata dei ¾ dei presenti rispettivamente la maggioranza assoluta dei membri in base ai loro voti ponderati. 2 Art.10 Consiglio Il Consiglio è composto dai delegati delle associazioni aderenti ai quali si aggiunge, facoltativamente, un membro scelto tra i membri individuali. Al Consiglio competono tutti le decisioni relative all’attuazione degli scopi sociali che non siano attribuiti per statuto o per legge ad altri organi, in particolare: a) b) c) d) e) f) l’invito all’Assemblea generale con un anticipo di almeno 14 giorni e l’indicazione dell’ordine del giorno, la presentazione del rapporto annuale e l’adozione del programma e del preventivo annuale con il piano di finanziamento, la preparazione e l’approvazione del rendiconto finanziario all’attenzione dell’Assemblea, l’accettazione dell’adesione di enti e membri singoli che ne facciano richiesta come pure l’eventuale esclusione di membri che abbiano agito contro gli interessi del GEASI, l’assunzione di collaboratrici o collaboratori, la designazione, in assenza di una segreteria propria, dell’ente chiamato a svolgere le funzioni di segretariato Il consiglio può decidere se almeno un terzo dei diritti di voto sono rappresentati. Decide, di regola, all’unanimità, altrimenti per maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del /della presidente. Il Consiglio può delegare compiti ad un ufficio presidenziale, un Consiglio ristretto, a commissioni interne, gruppi settoriali d’educazione ambientale, ad una segreteria propria o esterna e avvalersi di consulenti esterni. L’approvazione delle partecipazioni finanziarie dei singoli membri che superino la quota sociale è vincolata alla loro esplicita approvazione. Art.11 L’Organo di revisione Esso è composto da un ufficio fiduciario esterno incaricato della revisione. Esso allestisce un rapporto all’attenzione dell’Assemblea circa lo stato patrimoniale e il conto d’esercizio. Art.12 Diritto di firma Il GEASI è rappresentato con firma collettiva di due persone designate dal Consiglio. In assenza di tale decisione il diritto di firma spetta al presidente e al segretario. Art.13 Entrata in vigore Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo l’adozione da parte dell’Assemblea generale costitutiva. Così deciso il 7 giugno 2010 a Rivera 3