Statuti GEASI

Transcript

Statuti GEASI
Associazione Gruppo Educazione Ambientale della Svizzera
Italiana (GEASI)
Statuti
Art. 1 Nome e sede
Il Gruppo Educazione ambientale della Svizzera italiana (qui di seguito GEASI) è
un’associazione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile
svizzero CCS. La sua sede è quella della segreteria.
Art. 2 Scopo
Il GEASI promuove attivamente la tutela e il rispetto della natura, del paesaggio e
dell’ambiente attraverso gli strumenti dell’educazione ambientale, in particolare
attraverso la scoperta, la conoscenza e il relazionarsi con la natura.
Art. 3 Compiti
Per conseguire i suoi scopi il GEASI intende in particolare:
•promuovere direttamente e indirettamente l’educazione ambientale rivolta a bambini,
giovani, adulti e docenti, allo scopo di permettere loro di scoprire, conoscere e
relazionarsi con la natura,
•promuovere l’informazione su attività di educazione ambientale,
•favorire lo scambio d’informazioni tra gli enti che propongono attività di educazione
ambientale,
•proporre e promuovere la formazione di docenti e animatori.
Art. 4 Mezzi finanziari
Le attività del GEASI sono finanziate mediante:
•i proventi di attività proprie,
•le quote annuali ordinarie versate dai membri,
•i contributi supplementari dei membri,
•i contributi e i sussidi privati e pubblici,
•ogni altro contributo o donazione.
Art. 5 Responsabilità
Il GEASI risponde con il suo patrimonio unicamente dei propri obblighi. E’ esclusa la
responsabilità individuale dei soci.
1
Art. 6 Membri
Sono membri del GEASI enti, associazioni, gruppi e membri singoli che ne condividono
gli scopi e sono attivi nell’educazione ambientale. Esistono le seguenti categorie di
membri:
a)
b)
membri collettivi (enti e associazioni)
membri individuali.
I membri collettivi mantengono integra la loro autonomia e la fedeltà ai rispettivi statuti.
L’adesione di nuovi membri, oltre ai membri fondatori, è decisa, su richiesta, dal
Consiglio.
L’adesione decade con l’uscita dall’associazione o l’esclusione o il mancato versamento
della quota sociale. La dimissione di enti e associazioni dev’essere annunciata alla
segreteria per iscritto entro fine settembre per l’anno civile seguente.
Art. 7 Diritto di voto
Ogni membro collettivo come pure l’insieme dei membri individuali dispone di un voto.
Art. 8 Organi
Gli organi del GEASI sono:
a)
b)
c)
l’Assemblea generale,
il Consiglio
l’Organo di revisione dei conti.
Art. 9 Assemblea generale
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Si riunisce in sessione
ordinaria (annualmente entro i primi 6 mesi dell’anno) o straordinaria (su richiesta della
maggioranza dei membri secondo il loro diritto di voto ponderato). Le competono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
l’adozione e la revisione dello statuto,
l’elezione del presidente / della presidente e dei membri del Consiglio su
proposta delle associazioni,
la nomina dell’Organo di revisione,
l’ammontare della quota sociale,
l’approvazione del rapporto annuale e dei conti dopo verifica del rapporto
dell’Organo di revisione,
lo scarico al Consiglio per la sua gestione come pure all’Organo di revisione,
lo scioglimento dell’associazione.
Le cariche durano un biennio e sono cumulabili per un massimo di 6 anni.
L’assemblea decide sui temi messi all’ordine del giorno, di regola all’unanimità, altrimenti
a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del / della presidente.
Per modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione è richiesta una maggioranza
qualificata dei ¾ dei presenti rispettivamente la maggioranza assoluta dei membri in
base ai loro voti ponderati.
2
Art.10 Consiglio
Il Consiglio è composto dai delegati delle associazioni aderenti ai quali si aggiunge,
facoltativamente, un membro scelto tra i membri individuali.
Al Consiglio competono tutti le decisioni relative all’attuazione degli scopi sociali che non
siano attribuiti per statuto o per legge ad altri organi, in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
l’invito all’Assemblea generale con un anticipo di almeno 14 giorni e l’indicazione
dell’ordine del giorno,
la presentazione del rapporto annuale e l’adozione del programma e del preventivo
annuale con il piano di finanziamento,
la preparazione e l’approvazione del rendiconto finanziario all’attenzione
dell’Assemblea,
l’accettazione dell’adesione di enti e membri singoli che ne facciano richiesta come
pure l’eventuale esclusione di membri che abbiano agito contro gli interessi del
GEASI,
l’assunzione di collaboratrici o collaboratori,
la designazione, in assenza di una segreteria propria, dell’ente chiamato a svolgere
le funzioni di segretariato
Il consiglio può decidere se almeno un terzo dei diritti di voto sono rappresentati. Decide,
di regola, all’unanimità, altrimenti per maggioranza semplice; in caso di parità decide il
voto del /della presidente.
Il Consiglio può delegare compiti ad un ufficio presidenziale, un Consiglio ristretto, a
commissioni interne, gruppi settoriali d’educazione ambientale, ad una segreteria propria
o esterna e avvalersi di consulenti esterni.
L’approvazione delle partecipazioni finanziarie dei singoli membri che superino la quota
sociale è vincolata alla loro esplicita approvazione.
Art.11 L’Organo di revisione
Esso è composto da un ufficio fiduciario esterno incaricato della revisione. Esso
allestisce un rapporto all’attenzione dell’Assemblea circa lo stato patrimoniale e il conto
d’esercizio.
Art.12 Diritto di firma
Il GEASI è rappresentato con firma collettiva di due persone designate dal Consiglio. In
assenza di tale decisione il diritto di firma spetta al presidente e al segretario.
Art.13 Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo l’adozione da parte dell’Assemblea generale costitutiva.
Così deciso il 7 giugno 2010 a Rivera
3