Legge di Stabilità 2016: maxi ammortamento auto

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Legge di Stabilità 2016: maxi ammortamento auto
Fiscal Approfondimento
La circolare di aggiornamento professionale
N. 42
17.11.2015
Legge di Stabilità 2016: maxi
ammortamento auto aziendali
A cura di Pasquale Pirone
Categoria: Auto
Sottocategoria: Imposte dirette
Sulla base del modello francese, il legislatore italiano introduce nel nostro ordinamento il c.d. “maxi
ammortamento” che si sostanzia nella possibilità, per le imprese e professionisti che acquistano beni
strumentali nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016, di maggiorare le ordinarie quote di ammortamento
nella misura del 40%.
Tra i beni per i quali è previsto usufruire del super ammortamento vi rientrano anche le auto aziendali,
compresi gli acquisti di autovetture a deducibilità ridotta (articolo 164, TUIR). Tuttavia, si tratta di una
categoria di beni che più di tutte merita un approfondimento sul tema poiché assoggettati a particolari
limiti di deducibilità fissati dal legislatore. Le misure esposte nella seguente fiscal sono da considerarsi
al “condizionale”, in quanto il disegno di Legge di Stabilità 2016 (in cui dette misure sono contenute)
deve essere ancora approvato in via definitiva dal parlamento, per cui qualcosa potrebbe ancora
cambiare.
Premessa
Il disegno di Legge di Stabilità 2016 (in questi giorni al vaglio del parlamento)
introduce il c.d. “maxi ammortamento” per gli investimenti effettuati tra il 15
ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.
L’agevolazione consiste nella maggiorazione, del costo sostenuto per
l’acquisto del bene, nella misura del 40%, arrivando così a dedurre, al termine
del periodo di ammortamento, il 140% del costo di acquisto.
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Dalla misura sono esclusi i fabbricati e i beni con coefficiente di
ammortamento inferiore al 6,5% e altri beni specificamente individuati dalla
stessa Legge di Stabilità 2016.
La misura si applica agli acquisti effettuati nel periodo 15/10/2015 –
31/12/2016.
A tal fine dovrebbe applicarsi la regola generale del TUIR secondo cui a
rilevare è la data di consegna o spedizione del bene o la data dell’effetto
traslativo o costitutivo del diritto reale. Quindi, ad esempio un bene
acquistato (e pagato) il 1° ottobre 2015 ma consegnato dopo il 15 ottobre
2015 è beneficiario del maxi ammortamento. Non dovrebbe rilevare
nemmeno la data di entrata in funzione del bene. Ciò sta, dunque, a
significare che ad esempio un bene consegnato il 30 novembre 2016 ed
entrato in funzione nell’esercizio 2017 sarà comunque destinatario del
maxi ammortamento a decorrere dallo stesso esercizio di entrata in
funzione (2017).
La misura agevolativa del maxi ammortamento vale anche per le auto
aziendali di qualsiasi categoria e quindi:
 auto strumentali e veicoli a uso pubblico;
 auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti;
 auto non aziendali;
 auto di agenti e rappresentanti.
L’agevolazione in questione opererebbe sotto due punti di vista:
 aumento nella misura del 40% del costo effettivo rilevante per la
deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing;
 incremento nella stessa misura della soglia di costo fiscale rilevante
per le autovetture a deducibilità limitata, cui fa riferimento l’articolo
164, lettera b, del TUIR.
Stesso trattamento è da riservarsi anche per i canoni di leasing, mentre
nessun bonus sarebbe previsto per le auto in noleggio a lungo termine.
Nessuna modifica è invece prevista, come chiarito dalla relazione ministeriale
allegata allo stesso disegno di Legge Stabilità 2016, per le percentuali di
deducibilità, che restano invariate (art. 164 lett. b) e b.bis) TUIR):
 20% per auto non assegnate;
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 70% per auto assegnate ai dipendenti;
 80% per gli agenti e rappresentanti;
 100% per auto strumentali e veicoli a uso pubblico.
L’agevolazione del maxi ammortamento rileva per i beni “nuovi” acquistati.
Al
riguardo
dovrebbe
trovare
applicazione
il
chiarimento
fornito
dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 90/E secondo cui il requisito
della novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga
presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a
condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato.
Veicoli a
deducibilità
integrale
L'art. 164, co. 1, lett. a), TUIR riconosce l'integrale rilevanza fiscale dei
componenti negativi di reddito, afferenti:
 i veicoli adibiti ad uso pubblico;
 gli aeromobili da turismo;
 le navi e le imbarcazioni da diporto;
 le autovetture e gli autocaravan di cui all'art. 54, co. 1, lett. a) e m),
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 i ciclomotori e motocicli:
 destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni
strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Tale disposizione non è, pertanto, invocabile dagli esercenti arti e professioni
(C.M. 48/E/1998, par. 2.1.2.1).
Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che tale condizione di
deducibilità è soddisfatta per “i veicoli senza i quali l'attività stessa non può
essere esercitata” (C.M. 37/E/1997, par. 2): i principi contenuti in tali
documenti di prassi sono stati, poi, confermati dalla C.M. 11/E/2007 (par.
8.2.).
A questo proposito, è stato, tuttavia, osservato che il requisito della
strumentalità dovrebbe essere inteso in senso più ampio, ovvero anche:
 “nei casi in cui un bene sia strumento solo indiretto, ma pur sempre
necessario, per la produzione dei ricavi: si pensi, ad esempio, agli
autoveicoli impiegati da un'impresa di ristorazione che offre servizi a
domicilio o, ancora, agli autoveicoli impiegati da un'impresa che
fornisce assistenza per la manutenzione e riparazione di computer,
registratori di cassa” (Circolare Assonime 20 maggio 1997, n. 60).
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Per le auto strumentali, dunque, il legislatore consente la deduzione integrale
del costo di acquisito senza limiti in merito all’importo.
Ad esempio, per un costo di acquisto pari a 25.000 è consentito dedurre
l’intero importo (o meglio quota di ammortamento) nella misura del 100%.
La misura agevolativa del maxi ammortamento si traduce in una maggiore
deduzione nella misura del 40% del costo effettivo sostenuto per l’acquisto
dell’auto con un rientro in 5 esercizi (o 24 mesi se l’auto è presa in leasing).
 Autovettura strumentale di costo pari a 25.000
Maxi ammortamento = 25.000 + 40% = 35.000
Quota ammortamento = 35.000 x 25% = 8.750 di cui:
 6.250 quota ordinaria (25.000 x 25%)
 2.500 maggior ammortamento (6.250 x 40%)
Quota deducibile = 8.750
Ai sensi del comma 2 art. 102 TUIR, per il primo esercizio il coefficiente di
ammortamento (25%) è ridotto alla metà (12,5%) per cui l’ammortamento
si esaurisce in 5 esercizi. Ciò vale anche per le altre casistiche esaminate
nel prosieguo della presente fiscal.
Veicoli a
deducibilità
limitata
L'art. 164, co. 1, lett. b), TUIR prevede, in via residuale, i criteri di rilevanza
fiscale dei componenti negativi di reddito relativi ai veicoli diversi da quelli
strumentali o ad uso pubblico.
I costi relativi a tali beni, se differenti da quelli assegnati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta e da quelli di agenti e
rappresentanti, sono:
 soggetti alla percentuale di deducibilità del 20%.
I limiti fissati con riferimento al riconoscimento fiscale del costo di acquisto,
da assoggettare al predetto coefficiente, pari a:
 € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad Euro
25.823
con
riguardo
agli
esercenti
attività
di
agenzia
o
rappresentanza di commercio, soggetti alla quota di deducibilità
dell'80%);
 € 4.131,66 per i motocicli;
 € 2.065,83 per i ciclomotori.
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La problematica del rispetto di tali soglie, ai fini dell'applicazione del vigente
coefficiente di deducibilità, si pone, naturalmente, soltanto se il costo
sostenuto eccede i predetti limiti. Diversamente, per oneri inferiori la quota
percentuale di rilevanza fiscale deve essere applicata sull'intero costo.
Il disegno di Legge Stabilità 2016, con riferimento al nuovo “maxi
ammortamento” incrementa del 40% anche i predetti limiti.
La conseguenza di ciò è che:
1) se il costo effettivo di acquisto dell’auto è inferiore al limite, il maxi
ammortamento del 40% si applica al costo effettivo di acquisto;
2) se il costo effettivo è superiore al limite, il maxi ammortamento del
40% si applica a tale limite.
ESEMPIO 1 (Auto non strumentale e non assegnata al dipendente con costo
di acquisto inferiore al limite)
 Costo autovettura pari a 15.000 (quindi inferiore a 18.076)
Maxi ammortamento = 15.000 + 40% = 21.000
Quota ammortamento = 21.000 x 25% = 5.250 di cui:
 quota ordinaria 3.750 (15.000 x 25%);
 quota maggior ammortamento 1.500 (3.750 x 40%).
Quota deducibile = 5.250 x 20% = 1.050 di cui:
 quota ordinaria deducibile 750 (3.750 x 20%);
 quota maggior ammortamento deducibile 300 (1.500 x 20%).
ESEMPIO 2 (Auto non strumentale e non assegnata al dipendente con costo
di acquisto superiore al limite)
 Costo autovettura pari a 30.000 (quindi superiore a 18.076). In tal
caso la quota ordinaria di ammortamento è da calcolare sul limite
massimo e cioè su 18.076.
 Quota ordinaria annua di ammortamento (coefficiente 25 per
cento) pari a 4.519 € (deducibile al 20% e quindi 903,80).
Poiché il costo di acquisto è superiore a 18.076, il maxi ammortamento è
da calcolare sul 40% di 18.076 vale a dire 7.230 su cui poi applicare il
coefficiente del 25%. Quindi, quota maggior ammortamento pari a 1.807,5
(deducibile al 20% e quindi 361,50).
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Quanto affermato equivale anche a dire che:
Maxi ammortamento = 18.076 + 40% = 25.306,40;
Quota ammortamento = 25.306,40 x 25% = 6.326,50 (cioè 4.519 +
1.807,50);
Quota deducibile = 6.326,50 x 20% = 1.265,30 (cioè 903,80 + 361,50).
Veicolo
assegnato al
dipendente
La concessione al lavoratore subordinato in uso promiscuo, ipotesi
contemplata dalla successiva lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 164, TUIR,
ricorre quando il relativo utilizzo è previsto per scopi aziendali e personali:
l'ulteriore vincolo della "maggior parte del periodo d'imposta" indica che
l'assegnazione deve avvenire per un arco temporale non inferiore a 184 giorni.
La C.M. 48/E/1998 (par. 2.1.2.1) ha, infatti, chiarito che si considera:
 “dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo
d'imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che
compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro”:
 l'uso da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea
documentazione,
connotata
del
requisito
di
certezza,
come
l'esistenza di una specifica clausola nel contratto di lavoro
subordinato.
Qualora siano soddisfatte tali condizioni, la società deduce, senza alcun limite
massimo, i costi sostenuti nella misura del 70%.
In termini di maxi ammortamento, questi è sempre pari al 40% del costo
effettivo di acquisto dell’auto.
ESEMPIO (Auto assegnata al dipendente)
 Costo autovettura pari a 20.000
Maxi ammortamento = 20.000 + 40% = 28.000
Quota ammortamento = 28.000 x 25% = 7.000 di cui:
 quota ordinaria 5.000 (20.000 x 25%);
 quota maggior ammortamento 2.000 (5.000 x 40%).
Quota deducibile = 7.000 x 70% = 4.900 di cui:
 quota ordinaria deducibile 3.500 (5.000 x 70%);
 quota maggior ammortamento deducibile 1.400 (2.000 x 70%).
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Veicolo
assegnato
all’amministratore
Nel caso di assegnazione in uso, a uno dei componenti dell'organo di
gestione, di un'autovettura di proprietà della società, o di cui questa ha la
disponibilità a diverso titolo (leasing, noleggio, ecc.), deriva la deducibilità dei
componenti negativi di reddito ad esso relativi: nelle ipotesi di uso
esclusivamente personale od aziendale, sono previste regole analoghe a
quelle stabilite per il lavoratore dipendente.
Agenti e
rappresentanti
I limiti alla deducibilità del costo di acquisto, previsti dall’art. 164, TUIR, per le
autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli degli agenti e
rappresentanti di commercio, sono due:
•
uno in percentuale, pari all’80%;
•
un altro riferito ad un “tetto” di spesa come evidenziato di seguito:
 autovetture 25.822,84;
 autocaravan 18.075,99;
 motocicli 4.131,66;
 ciclomotori 2.065,8.
Dunque, anche in tal caso, la problematica del rispetto delle soglie, ai fini
dell'applicazione
del
vigente
coefficiente
di
deducibilità,
si
pone,
naturalmente, soltanto se il costo sostenuto eccede i predetti limiti.
Diversamente, per oneri inferiori la quota percentuale di rilevanza fiscale deve
essere applicata sull'intero costo.
Il disegno di Legge di Stabilità 2016, ai fini del maxi ammortamento,
incrementa del 40% anche i predetti limiti, con la conseguenza che:
1) se il costo effettivo di acquisto dell’auto è inferiore al limite, il maxi
ammortamento del 40% si applica al costo effettivo di acquisto;
2) se il costo effettivo è superiore al limite, il maxi ammortamento del
40% si applica a tale limite.
ESEMPIO 1 (Auto dell’agente o rappresentante con costo di acquisto
inferiore al limite)
 Costo autovettura pari a 16.000 (quindi inferiore a 25.823)
Maxi ammortamento = 16.000 + 40% = 22.400
Quota ammortamento = 22.400 x 25% = 5.600 di cui:
 quota ordinaria 4.000 (16.000 x 25%);
 quota maggior ammortamento 1.600 (4.000 x 40%).
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Quota deducibile = 5.600 x 80% = 4.480 di cui:
 quota ordinaria deducibile cioè 3.200 (4.000 x 80%);
 quota maggior ammortamento deducibile 1.280 (1.600 x 80%).
ESEMPIO 2 (Auto dell’agente o rappresentante con costo di acquisto
superiore al limite)
 Costo autovettura pari a 32.000 (quindi superiore a 25.823). In tal
caso la quota ordinaria di ammortamento è da calcolare sul limite
massimo e cioè su 25.823.
 Quota ordinaria annua di ammortamento (coefficiente 25 per
cento) 6.455,75 € (deducibile all’80% e quindi 5.164,60).
Poiché il costo di acquisto è superiore a 25.823, il maxi ammortamento è
fissato al 40% di 25.823 vale a dire 10.329 su cui si applica il coefficiente
del 25%. Quindi, quota maggior ammortamento pari a 2.582,25 (deducibile
all’80% e quindi 2.065,80).
Quanto affermato equivale anche a dire che:
Maxi ammortamento = 25.823 + 40% = 36.152,20;
Quota ammortamento = 36.152,20 x 25% = 9.038 (cioè 6.455,75 +
2.582,25);
Quota deducibile = 9.038 x 80% = 7.230,40 (cioè 5.164,60 + 2.065,80).
Locazione e
noleggio
I medesimi principi devono essere applicati nei casi locazione o noleggio,
assumendo come costo di riferimento quello non eccedente i seguenti limiti:
 € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
 € 774,69 per i motocicli;
 € 413,17 per i ciclomotori.
L'eventuale
eccedenza
imputata
a
conto
economico
è,
pertanto,
definitivamente indeducibile, mentre l'ammontare che non supera le predette
soglie - ragguagliato al periodo di utilizzo del bene nel periodo d'imposta rileva soltanto per il 20%.
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Leasing
I limiti di costo fiscale stabiliti per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 164, co. 1,
lett. b), TUIR rilevano anche per quelli utilizzati in locazione finanziaria, ai fini
della deducibilità dei canoni di competenza, che non devono essere
considerati, proporzionalmente, per l'importo corrispondente al costo dei
veicoli eccedente le predette soglie.
In altri termini, il costo deducibile deriva dal prodotto di tre componenti:
 l'importo dei canoni imputati a conto economico, in base al principio
di competenza, senza, quindi, includere il prezzo stabilito per il
riscatto;
 il rapporto tra il limite di costo di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), TUIR e
quello sostenuto dal concedente (al lordo dell'Iva eventualmente
indetraibile);
 il corrispondente coefficiente di deducibilità, che nel caso di imprese
e professionisti, come già illustrato, è pari al 20%.
Interessi passivi
La previsione della disciplina speciale contenuta nell'art. 164, TUIR
comporta l'inapplicabilità dell'art. 102, co. 7, TUIR nella parte in cui è
stabilito che gli interessi passivi impliciti dei canoni di leasing partecipano,
unitamente a tutti gli altri oneri finanziari, al procedimento di verifica della
loro rilevanza tributaria (cd. test di deducibilità in base al Rol), stabilito, ai
fini della determinazione del reddito imponibile Ires, dall'art. 96, TUIR (C.M.
47/E/2008, par. 5.3).
Conseguentemente, gli oneri finanziari sostenuti in base a contratti di
finanziamento relativi ai veicoli di cui all'art. 164, TUIR, sono deducibili congiuntamente, nel caso del leasing, alla quota capitale - nelle seguenti
misure alternative:
 100% se i beni sono destinati a essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
 70% qualora i cespiti siano stati concessi ai dipendenti, in uso
promiscuo, per la maggior parte del periodo d'imposta;
 20% per i veicoli a deducibilità limitata diversi dai precedenti.
Leasing
Le regole sopraesposte si applicano anche ai canoni di leasing.
 Veicolo non assegnato, avente costo di 30.000 euro, acquisito in
leasing nel 2016 per 48 mesi (periodo minimo di deduzione fiscale).
 Il canone mensile è (in ipotesi) di 675 euro (totale dei canoni 32.400
euro).
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 Il canone fiscale va ragguagliato a un costo di 18.076 euro ed è
dunque pari a [675 x (18.076/30.000)] = 406,71 euro al mese
(deducibili al 20 per cento).
 Il bonus comporta un maggior canone fiscale pari al 40% di questo
importo e, dunque, a 162,68 euro mensili, pure deducibili al 20 per
cento.
In questo modo la società potrà dedurre ogni mese il 20% di un supercanone pari a (406,71+162,68) = 569,39 euro. Al termine del leasing, il
maggior canone portato in deduzione per l’incentivo 40% sarà di [(162,68 x
48) x 20%] = 1.561,72 euro.
Per le auto strumentali e per le auto assegnate le deduzione dei canoni
avviene in un arco temporale di 24 mesi.
Resta fermo il regime per le autovetture condotte in noleggio a lungo
termine. Saranno, infatti, le società concedenti (per le quali tali veicoli
costituiscono beni strumentali a deducibilità integrale) a fruire del maxi
ammortamento al 40 per cento.
In caso di vendita
anticipata
Nell’introdurre il “maxi ammortamento” il legislatore italiano si è ispirato al
modello francese, il quale prevede la regola secondo cui, qualora il bene
oggetto della misura dovesse essere ceduto prima della fine del processo di
ammortamento, la deduzione dell’ammortamento aggiuntivo del 40% cessa,
con la conseguenza che:
1) per le quote già imputate a conto economico e già dedotte non si avrà
nessuna conseguenza;
2) nell’esercizio di cessione la quota del maggior ammortamento è da
ragguagliare ai giorni di possesso.
Se confermato nell’approvazione della Legge di Stabilità 2016, tali regole
saranno da applicarsi anche per il maxi ammortamento italiano.
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