Legge di bilancio 2017/2a parte
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Legge di bilancio 2017/2a parte
140 16 novembre 2016 Legge di bilancio 2017/ 2a parte La bozza trasmessa al Parlamento Continuiamo l’analisi della bozza della legge di bilancio 2017 con i rimanenti articoli (dal 30 all’art.34) del capitolo “lavoro e pensioni”. Cumulo periodi assicurativi (art.30) Viene modificata la legge 228/2012 ampliandone le possibilità di utilizzo. Dal 2017, con il cumulo si potrà accedere anche alla pensione anticipata. Il cumulo sarà ammesso anche in presenza dei requisiti di anzianità contributiva per il diritto al trattamento pensionistico. Rimane escluso, con il cumulo l’accesso all’opzione donna e ai lavori usuranti. La 228 aveva introdotto il cumulo (gratuito) di tutti i periodi contributivi non coincidenti nelle diverse gestioni pensionistiche, ad esclusione delle casse dei liberi professionisti, per conseguire un unico trattamento pensionistico. Il cumulo della 228 poteva essere utilizzato per accedere all’inabilità, alla pensione ai superstiti e alla pensione di vecchiaia ma solo se non si aveva già maturato il requisito richiesto di 20 anni di contributi presso una delle gestioni pensionistiche da cumulare. La pensione viene liquidata in pro-quota con metodo di calcolo previsto da ogni gestione, Il vantaggio del cumulo risiede nella sua non onerosità e nel mantenimento del metodo di calcolo di ogni gestione, senza il passaggio forzato al metodo contributivo. Le modifiche non riguardano le ricongiunzione, legge 29/1979 e legge 45/1990 (per le casse dei liberi professionisti), che Segue a pag.2 In questo numero: Legge di bilancio 2017/2a parte pag.1-2-3-4 Immigrazione pag.4-5 Cumulo degli spezzoni contributivi Dal 2017, con il cumulo gratuito si potrà accedere a tutte le pensioni, anche alla pensione anticipata. rimangono in essere, sono onerose e continuano, a differenza del cumulo, a non operare nei confronti della gestione separata . Così come rimane inalterata la Totalizzazione di tutti gli spezzoni assicurativi con applicazione, in via generale, del calcolo contributivo e della finestra di 18 mesi per la vecchiaia e di 21 mesi per l’anzianità. L’articolo 30 conferma la possibilità di optare per il cumulo ritirando le domande di totalizzazione se non ancora perfezionate. Per le domande già presentate di ricongiunzione, l’opzione per il cumulo sarà possibile a condizione che non si sia concluso il pagamento dell’intero onere, con restituzione delle rate già versate. Lavoratori precoci (art 31) Lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo. Tali attività sono le stesse 11 elencate all’art.26 per l’accesso all’APE sociale e cioè: Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Conciatori di pelli e di pellicce Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante Conduttori di mezzi pesanti e camion Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza Maestre d’asilo Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. Dal maggio 2017 i lavoratori (vedi aventi diritto) che hanno almeno 12 mesi di contribuzione versati prima del 19 anno di età, potranno accedere alla pensione anticipata con 41 anni di anzianità contributiva, senza penalizzazione, se l’acceso al pensionamento avviene prima dei 62 anni di età. Il requisito dei 41 anni di anzianità contributiva è adeguato alle aspettative di vita (prossimo adeguamento dal 2019). Anni Pensione anticipata Precoci Donne Uomini Donne-Uomini 20162018 41 e 10 mesi 42 e 10 mesi 41 20192020 42 e 3 mesi* 43 e 3 mesi* 41 e 5 mesi* 20212022 42 e 6 mesi* 43 e 6 mesi* 41 e 8 mesi* *Aspettativa di vita come da previsione e quindi in attesa di conferma Il beneficio si applica soltanto ad alcune fattispecie di lavoratori precoci (le stesse casistiche previste per l’APE sociale): Lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione (per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604) e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi; Lavoratori con riconoscimento dell’invalidità civile, superiore e uguale al 74 per cento; Lavoratori che assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge104/92); Lavoratori che rientrano nelle fattispecie previste dalla norma sui lavori usuranti (si veda il seguente articolo 32). Segue a pag.3 2 INCA INFormazione – N.140 Nel caso di accesso alla pensione Anticipata, come previsto per l’APE sociale, i termini di pagamento del TRF e TFS dei dipendenti pubblici, inizieranno a decorrere da quando gli interessati avrebbero maturato il diritto a prestazione con i requisiti previsti dall’ articolo 24, legge n. 214/2011(Anticipata o Vecchiaia). Le modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti i lavoratori precoci, nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti, saranno disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non cumulabilità: dalla decorrenza, il trattamento pensionistico ottenuto come lavoratore precoce, non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo pari alla differenza tra l’anzianità contributiva per l’accesso alla normale pensione Anticipata (per 20162018, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini) e l’anzianità contributiva(41 anni) al momento del pensionamento come precoce. Quindi, fino al 31.12.2018 per le donne l’incumulabilità è per 10 mesi, per gli uomini di 1 anno e 10 mesi. Maggiorazioni anzianità contributiva: sono applicabili le maggiorazioni previste dal comma 3 dell’art 80, legge 388/2000 in favore dei lavoratori sordomuti, degli invalidi per qualsiasi causa con un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A…(è pensionistico crescente all’aumentare della quantità di lavoro notturno. Oggi: Per le pensioni aventi decorrenza entro il 2017, richiesto l’impegno in attività usuranti per 7 anni nell’ultimo decennio, compreso ultimo anno prima del pensionamento, Per le pensioni aventi decorrenza dal 2018, richiesta attività usurante per almeno il 50% della vita lavorativa. Finestra mobile 12 (fpld)-18 mesi (gestioni autonomi dove l’età maggiorata di 1 unità e quindi anche la quota); Requisiti adeguati alle attese di vita La bozza della legge di stabilità 2017 elimina alcuni vincoli: Elimina la finestra mobile Elimina, in via transitoria l’adeguamento dei requisiti alle aspettative di vita previste per gli anni 2019,2021,2023 e 2025 Elimina il vincolo di aver svolto attività usurante nell’ultimo anno di lavoro prima del pensionamento. Elimina, per le decorrenze delle pensioni, i riferimenti agli anni 2017 e 2018, perciò, i nuovi requisiti prevedono: o L’impegno in attività usuranti per 7 anni nell’ultimo decennio, ovvero… o L’impegno in attività usurante per almeno il 50% della vita lavorativa. Riportiamo la tabella con requisiti di accesso (sistema quote), previsti per il 20162018 che, con le modifiche apportate, non saranno adeguati alle attese di vita quantomeno fino al 2025 (pensioni da liquidare nel fpld; per le pensioni autonome l’età e la quota sono maggiorate di una unità): riconosciuta, a domanda, per ogni anno di lavoro…, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa). Requisito contributivo minimo:35 anni Età Quota Lavori usuranti (art. 32) 61 anni e 7 mesi 97,6 Sono usuranti le attività lavorative come quelle svolte in gallerie, cave, miniere, ad alte temperature, in cassoni, in spazi ristretti o correlate all’amianto, le produzioni attraverso la catena di montaggio, gli autisti di mezzi pubblici di trasporto. E’ lavoro usurante anche quello notturno svolto per almeno 64 notti l’anno con beneficio Lavori faticosi e pesanti e Lavoro notturno per l’intero anno o per 78 o più gg/anno Lavoro notturno da 72 a 77 gg/anno 62 anni e 7 mesi 98,6 Lavoro notturno da 64 a 71 gg/anno 63 anni e 7 mesi 99,6 3 INCA INFormazione – N.140 No tax area pensionati (art.33) La no tax-area è quella porzione di reddito su cui, per effetto delle varie detrazioni, non si paga l’IRPEF (nazionale, regionale e comunale). Dal 2017 la Legge di Stabilità uniforma la no tax-area dei pensionati ad un valore di 8.125 euro come per i lavoratori dipendenti, incrementando così l’importo non tassato della pensione anche a chi ha meno di 75 anni. 700 Lavoratori in congedo straordinario nel 2011 per assistere figli con handicap in situazione di gravità Non oltre il 6 gennaio 2019 800 Lavoratori a tempo determinato, anche in somministrazione, cessati tra il 2007 e il 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato Non oltre il 6 gennaio 2018 Ottava salvaguardia (art.34) La presentazione delle istanze da parte dei lavoratori sono da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 e a ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (istanza alla DTL o all’INPS, requisiti di accesso e regime delle decorrenze vigenti ante-Fornero). I soggetti tutelati: Contributo per il permesso di soggiorno L’ottavo provvedimento di salvaguardia consentirà a 27.700 persone di andare in pensione con i requisiti ante 2012. L’intervento riguarda categorie di lavoratori già tutelati dagli interventi di salvaguardia precedenti, ma nella maggior parte dei casi estende il tempo utile per raggiungere la decorrenza della pensione. L’ottava salvaguardia non prevede un ampliamento numerico dei salvaguardati, ma viene finanziata con i risparmi delle operazioni precedenti, che hanno registrato numeri effettivi inferiori alle previsioni. Numeri previsti Lavoratori tutelati Decorrenza (entro) 8000 Lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile cessati dall’attività entro il 2012 Entro 36 mesi dalla fine della mobilità o trattamento edile (il requisito Contributori volontari autoriz. prima del 4/12/2011 con almeno un contributo volontario al 6/12/2011 Non oltre il 6 gennaio 2019 Contributori volontari autoriz. prima del 4/12/2011, con almeno un contributo da lavoro tra il 2007 e il 2013 e non impiegati a tempo indet. al 30/11/ 2013 Non oltre il 6 gennaio 2018 Esodati entro il 2012 o licenziati tra il 2007 e il 2011 Non oltre il 6 gennaio 2019 9200 1200 7800 si può perfezionare anche con VV.) Richieste di rimborso bloccate dal Ministero Con la circolare del 28.10.2016, il Ministero dell'Interno dispone che il modulo per richiedere il rimborso del contributo per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno sarà reso disponibile solo dopo l'adozione del decreto che definirà gli importi dei contributi. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/circolare-interno-28-10-2016richieste-rimborso.pdf Minori La Camera approva il DDL Il 26 ottobre 2016, la Camera ha approvato il DDL contenente “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Il testo è stato trasmesso al Senato per l'ulteriore esame. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/DDL-MINORI-approvatocamera.pdf 4 INCA INFormazione – N.140 Lavoratori stagionali Pubblicato il Dlgs 203/2016 Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n° 203 del 29.10.2016 che recepisce la Direttiva 2014/36/Ue sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Il Dlgs entrerà in vigore il 24.11.2016. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/09/16G00217/s g%20;jsessionid=m2l8w31smOKuMLjWm6plmw__.ntc-as3guri2b Convenzione ItaliaJugoslavia Messaggio dell'INPS Con il messaggio n. 3726 del 19 settembre 2016, l'Inps interviene per fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali in relazione ad alcune disposizioni dei Regolamenti comunitari, in modo particolare per ciò che concerne la totalizzazione multipla e il diritto all'esercizio del diritto di opzione. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/messaggio-inps-19-09-2016-3726accordo-italia-jugoslavia.pdf Protezione internazionale Direttiva del Ministro dell'Interno sull'accoglienza Con la direttiva dell'11.10.2016, il Ministro dell'Interno ha fornito le linee per la realizzazione di interventi concernenti l'accoglienza dei migranti che giungono in Italia. In particolare la Direttiva prevede l'applicazione di una clausola di salvaguardia che esenta i Comuni che aderiscono alla rete SPRAR o che intendono aderirvi, dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/direttiva-ripartizione-richiedentiasilo.pdf Carta cultura giovani Pubblicato il DPCM Nella Gazzetta Ufficiale n° 243 del 17.10.2016 è stato pubblicato il DPCM 15.09.2016 n° 187 , regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, entrato in vigore a partire dal 1.11.2016. L'art. 3 del DPCM prevede che la Carta venga concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compiono diciotto anni di età nell'anno 2016. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/DPCM-15-09-2016-187.pdf Carta d'identità elettronica Nuove disposizioni del Ministero Con la circolare n° 18 del 19.10.2016, il Dipartimento per gli affari internazionali – Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno ha fornito nuove istruzioni in merito al rilascio della carta di identità elettronica. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/circolare-interno-19-10-2016-n.-18carta-identità-elettronica.pdf Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: Sezione previdenza [email protected] Sezione immigrazione [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 5 INCA INFormazione – N.140