Legge di bilancio 2017/2a parte

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Legge di bilancio 2017/2a parte
140
16 novembre 2016
Legge di bilancio 2017/
2a parte
La bozza trasmessa al Parlamento
Continuiamo l’analisi della bozza della legge di bilancio 2017
con i rimanenti articoli (dal 30 all’art.34) del capitolo “lavoro e
pensioni”.
Cumulo periodi assicurativi (art.30)
Viene modificata la legge 228/2012 ampliandone le
possibilità di utilizzo.
Dal 2017, con il cumulo si potrà accedere anche alla
pensione anticipata. Il cumulo sarà ammesso anche in
presenza dei requisiti di anzianità contributiva per il diritto al
trattamento pensionistico. Rimane escluso, con il cumulo
l’accesso all’opzione donna e ai lavori usuranti.
La 228 aveva introdotto il cumulo (gratuito) di tutti i periodi
contributivi non coincidenti nelle diverse gestioni
pensionistiche, ad esclusione delle casse dei liberi
professionisti, per conseguire un unico trattamento
pensionistico. Il cumulo della 228 poteva essere utilizzato per
accedere all’inabilità, alla pensione ai superstiti e alla
pensione di vecchiaia ma solo se non si aveva già maturato il
requisito richiesto di 20 anni di contributi presso una delle
gestioni pensionistiche da cumulare.
La pensione viene liquidata in pro-quota con metodo di
calcolo previsto da ogni gestione, Il vantaggio del cumulo
risiede nella sua non onerosità e nel mantenimento del
metodo di calcolo di ogni gestione, senza il passaggio forzato
al metodo contributivo.
Le modifiche non riguardano le ricongiunzione, legge 29/1979
e legge 45/1990 (per le casse dei liberi professionisti), che
Segue a pag.2
In questo numero:
Legge di bilancio
2017/2a parte
pag.1-2-3-4
Immigrazione
pag.4-5
Cumulo degli spezzoni contributivi
Dal 2017, con il cumulo gratuito si potrà accedere a tutte le
pensioni, anche alla pensione anticipata.
rimangono in essere, sono onerose e
continuano, a differenza del cumulo, a non
operare nei confronti della gestione
separata .
Così come rimane inalterata la
Totalizzazione di tutti gli spezzoni assicurativi
con applicazione, in via generale, del
calcolo contributivo e della finestra di 18
mesi per la vecchiaia e di 21 mesi per
l’anzianità.

L’articolo 30 conferma la possibilità di
optare per il cumulo ritirando le domande di
totalizzazione se non ancora perfezionate.
Per le domande già presentate di
ricongiunzione, l’opzione per il cumulo sarà
possibile a condizione che non si sia
concluso il pagamento dell’intero onere,
con restituzione delle rate già versate.

Lavoratori precoci (art 31)

Lavoratori dipendenti che svolgono da
almeno 6 anni in via continuativa attività
lavorative per le quali è richiesto un
impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo.
Tali attività sono le stesse 11 elencate
all’art.26 per l’accesso all’APE sociale e
cioè:

Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e
della manutenzione degli edifici
Conduttori di gru, di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni
Conciatori di pelli e di pellicce
Conduttori di convogli ferroviari e personale
viaggiante
Conduttori di mezzi pesanti e camion
Professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
Addetti all'assistenza personale di persone in
condizioni di non autosufficienza
Maestre d’asilo
Facchini, addetti allo spostamento merci ed
assimilati
Personale non qualificato addetto ai servizi
di pulizia
Operatori ecologici e altri raccoglitori e
separatori di rifiuti.
Dal maggio 2017 i lavoratori (vedi aventi
diritto) che hanno almeno 12 mesi di
contribuzione versati prima del 19 anno di
età, potranno accedere alla pensione
anticipata con 41 anni di anzianità
contributiva, senza penalizzazione, se
l’acceso al pensionamento avviene prima
dei 62 anni di età.
Il requisito dei 41 anni di anzianità
contributiva è adeguato alle aspettative di
vita (prossimo adeguamento dal 2019).
Anni
Pensione anticipata
Precoci
Donne
Uomini
Donne-Uomini
20162018
41 e 10
mesi
42 e 10
mesi
41
20192020
42 e 3
mesi*
43 e 3
mesi*
41 e 5 mesi*
20212022
42 e 6
mesi*
43 e 6
mesi*
41 e 8 mesi*
*Aspettativa di vita come da previsione e quindi in attesa di
conferma
Il beneficio si applica soltanto ad alcune
fattispecie di lavoratori precoci (le stesse
casistiche previste per l’APE sociale):
Lavoratori che si trovano in stato di
disoccupazione (per licenziamento,
dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604) e che abbiano concluso


integralmente la prestazione per la
disoccupazione da almeno tre mesi;
Lavoratori con riconoscimento
dell’invalidità civile, superiore e uguale
al 74 per cento;
Lavoratori che assistono, al momento
della richiesta, e da almeno sei mesi il
coniuge o un parente di primo grado
convivente con handicap in situazione
di gravità (articolo 3, comma 3,
legge104/92);
Lavoratori che rientrano nelle fattispecie
previste dalla norma sui lavori usuranti (si
veda il seguente articolo 32).
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
Segue a pag.3
2
INCA INFormazione – N.140
Nel caso di accesso alla pensione Anticipata,
come previsto per l’APE sociale, i termini di
pagamento del TRF e TFS dei dipendenti
pubblici, inizieranno a decorrere da
quando gli interessati avrebbero maturato il
diritto a prestazione con i requisiti previsti
dall’ articolo 24, legge n.
214/2011(Anticipata o Vecchiaia).
Le modalità di attuazione delle disposizioni
riguardanti i lavoratori precoci, nel rispetto
dei limiti di spesa annuali previsti, saranno
disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Non cumulabilità: dalla decorrenza, il
trattamento pensionistico ottenuto come
lavoratore precoce, non è cumulabile con
redditi da lavoro, subordinato o autonomo,
per un periodo di tempo pari alla differenza
tra l’anzianità contributiva per l’accesso
alla normale pensione Anticipata (per 20162018, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e
10 mesi per gli uomini) e l’anzianità
contributiva(41 anni) al momento del
pensionamento come precoce.
Quindi, fino al 31.12.2018 per le donne
l’incumulabilità è per 10 mesi, per gli uomini
di 1 anno e 10 mesi.
Maggiorazioni anzianità contributiva: sono
applicabili le maggiorazioni previste dal
comma 3 dell’art 80, legge 388/2000 in
favore dei lavoratori sordomuti, degli invalidi
per qualsiasi causa con un’invalidità
superiore al 74 per cento o ascritta alle
prime quattro categorie della tabella A…(è
pensionistico crescente all’aumentare della
quantità di lavoro notturno.
Oggi:

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

Per le pensioni aventi decorrenza entro il
2017, richiesto l’impegno in attività usuranti
per 7 anni nell’ultimo decennio, compreso
ultimo anno prima del pensionamento,
Per le pensioni aventi decorrenza dal 2018,
richiesta attività usurante per almeno il 50%
della vita lavorativa.
Finestra mobile 12 (fpld)-18 mesi (gestioni
autonomi dove l’età maggiorata di 1 unità e
quindi anche la quota);
Requisiti adeguati alle attese di vita
La bozza della legge di stabilità 2017
elimina alcuni vincoli:




Elimina la finestra mobile
Elimina, in via transitoria l’adeguamento dei
requisiti alle aspettative di vita previste per
gli anni 2019,2021,2023 e 2025
Elimina il vincolo di aver svolto attività
usurante nell’ultimo anno di lavoro prima del
pensionamento.
Elimina, per le decorrenze delle pensioni, i
riferimenti agli anni 2017 e 2018, perciò, i
nuovi requisiti prevedono:
o L’impegno in attività usuranti per 7 anni
nell’ultimo decennio, ovvero…
o L’impegno in attività usurante per
almeno il 50% della vita lavorativa.
Riportiamo la tabella con requisiti di
accesso (sistema quote), previsti per il 20162018 che, con le modifiche apportate, non
saranno adeguati alle attese di vita
quantomeno fino al 2025 (pensioni da
liquidare nel fpld; per le pensioni autonome
l’età e la quota sono maggiorate di una
unità):
riconosciuta, a domanda, per ogni anno di
lavoro…, il beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto
alla pensione e dell’anzianità contributiva. Il
beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di
cinque anni di contribuzione figurativa).
Requisito contributivo minimo:35 anni
Età
Quota
Lavori usuranti (art. 32)
61 anni e 7 mesi
97,6
Sono usuranti le attività lavorative come
quelle svolte in gallerie, cave, miniere, ad
alte temperature, in cassoni, in spazi ristretti
o correlate all’amianto, le produzioni
attraverso la catena di montaggio, gli autisti
di mezzi pubblici di trasporto. E’ lavoro
usurante anche quello notturno svolto per
almeno 64 notti l’anno con beneficio
Lavori faticosi e pesanti e Lavoro notturno per
l’intero anno o per 78 o più gg/anno
Lavoro notturno da 72 a 77 gg/anno
62 anni e 7 mesi
98,6
Lavoro notturno da 64 a 71 gg/anno
63 anni e 7 mesi
99,6

3
INCA INFormazione – N.140
No tax area pensionati (art.33)
La no tax-area è quella porzione di reddito
su cui, per effetto delle varie detrazioni, non
si paga l’IRPEF (nazionale, regionale e
comunale).
Dal 2017 la Legge di Stabilità uniforma la no
tax-area dei pensionati ad un valore di
8.125 euro come per i lavoratori dipendenti,
incrementando così l’importo non tassato
della pensione anche a chi ha meno di 75
anni.
700
Lavoratori in congedo
straordinario nel 2011 per
assistere figli con
handicap in situazione di
gravità
Non oltre
il 6 gennaio
2019
800
Lavoratori a tempo
determinato, anche
in somministrazione,
cessati tra il 2007 e il
2011 e non rioccupati
a tempo
indeterminato
Non oltre
il 6 gennaio
2018
Ottava salvaguardia (art.34)
La presentazione delle istanze da parte dei
lavoratori sono da effettuare entro il termine
di decadenza di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di Bilancio
2017 e a ciascuna categoria di lavoratori
salvaguardati, si applicano le specifiche
procedure previste nei precedenti
provvedimenti in materia di salvaguardia
(istanza alla DTL o all’INPS, requisiti di
accesso e regime delle decorrenze vigenti
ante-Fornero).
I soggetti tutelati:
Contributo per il
permesso di soggiorno
L’ottavo provvedimento di salvaguardia
consentirà a 27.700 persone di andare in
pensione con i requisiti ante 2012.
L’intervento riguarda categorie di lavoratori
già tutelati dagli interventi di salvaguardia
precedenti, ma nella maggior parte dei
casi estende il tempo utile per raggiungere
la decorrenza della pensione.
L’ottava salvaguardia non prevede un
ampliamento numerico dei salvaguardati,
ma viene finanziata con i risparmi delle
operazioni precedenti, che hanno registrato
numeri effettivi inferiori alle previsioni.
Numeri
previsti
Lavoratori tutelati
Decorrenza
(entro)
8000
Lavoratori in mobilità
o trattamento
speciale edile cessati
dall’attività entro il
2012
Entro 36 mesi
dalla fine della
mobilità o
trattamento
edile (il requisito
Contributori volontari
autoriz. prima del
4/12/2011 con almeno un
contributo volontario al
6/12/2011
Non oltre
il 6 gennaio
2019
Contributori volontari
autoriz. prima del
4/12/2011, con
almeno un contributo
da lavoro tra il 2007 e
il 2013 e non
impiegati a tempo
indet. al 30/11/ 2013
Non oltre
il 6 gennaio
2018
Esodati entro il 2012 o
licenziati tra il 2007 e il
2011
Non oltre
il 6 gennaio
2019
9200
1200
7800
si può
perfezionare
anche con VV.)
Richieste di rimborso bloccate dal
Ministero
Con la circolare del 28.10.2016, il Ministero
dell'Interno dispone che il modulo per
richiedere il rimborso del contributo per il
rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno sarà
reso disponibile solo dopo l'adozione del
decreto che definirà gli importi dei
contributi.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/circolare-interno-28-10-2016richieste-rimborso.pdf
Minori
La Camera approva il DDL
Il 26 ottobre 2016, la Camera ha approvato
il DDL contenente “Disposizioni in materia di
misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati”. Il testo è stato trasmesso al
Senato per l'ulteriore esame.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/11/DDL-MINORI-approvatocamera.pdf
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INCA INFormazione – N.140
Lavoratori stagionali
Pubblicato il Dlgs 203/2016
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2016
è stato pubblicato il Decreto Legislativo n°
203 del 29.10.2016 che recepisce la Direttiva
2014/36/Ue sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di impiego in qualità di lavoratori
stagionali. Il Dlgs entrerà in vigore il
24.11.2016.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/09/16G00217/s
g%20;jsessionid=m2l8w31smOKuMLjWm6plmw__.ntc-as3guri2b
Convenzione ItaliaJugoslavia
Messaggio dell'INPS
Con il messaggio n. 3726 del 19 settembre
2016, l'Inps interviene per fornire alcuni
chiarimenti in merito all'applicazione
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia
in materia di assicurazioni sociali in relazione
ad alcune disposizioni dei Regolamenti
comunitari, in modo particolare per ciò che
concerne la totalizzazione multipla e il diritto
all'esercizio del diritto di opzione.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/messaggio-inps-19-09-2016-3726accordo-italia-jugoslavia.pdf
Protezione
internazionale
Direttiva del Ministro dell'Interno
sull'accoglienza
Con la direttiva dell'11.10.2016, il Ministro
dell'Interno ha fornito le linee per la
realizzazione di interventi concernenti
l'accoglienza dei migranti che giungono in
Italia. In particolare la Direttiva prevede
l'applicazione di una clausola di
salvaguardia che esenta i Comuni che
aderiscono alla rete SPRAR o che intendono
aderirvi, dall'attivazione di ulteriori forme di
accoglienza.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/direttiva-ripartizione-richiedentiasilo.pdf
Carta cultura giovani
Pubblicato il DPCM
Nella Gazzetta Ufficiale n° 243 del
17.10.2016 è stato pubblicato il DPCM
15.09.2016 n° 187 , regolamento recante i
criteri e le modalità di attribuzione e di
utilizzo della Carta elettronica, prevista
dall'articolo 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e successive
modificazioni, entrato in vigore a partire dal
1.11.2016. L'art. 3 del DPCM prevede che la
Carta venga concessa ai residenti nel
territorio nazionale in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso
di validità, che compiono diciotto anni di
età nell'anno 2016.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/DPCM-15-09-2016-187.pdf
Carta d'identità
elettronica
Nuove disposizioni del Ministero
Con la circolare n° 18 del 19.10.2016, il
Dipartimento per gli affari internazionali –
Direzione centrale per i servizi demografici
del Ministero dell'Interno ha fornito nuove
istruzioni in merito al rilascio della carta di
identità elettronica.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/circolare-interno-19-10-2016-n.-18carta-identità-elettronica.pdf
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
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Sezione previdenza [email protected]
Sezione immigrazione [email protected]
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INCA INFormazione – N.140