n°137-26 ottobre 2016

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n°137-26 ottobre 2016
137
26 ottobre 2016
Pensioni
In questo numero:
Dal verbale di sintesi alla legge di stabilità 2017
Il Governo ha varato il disegno di legge stabilità 2017, il testo
al momento non esiste. Queste prime valutazioni tecniche,
quindi, sono tratte, dal sito del Governo, dalla lettura della
stampa specialistica e dalle interviste rilasciate dal ministro
Poletti.
Del verbale di sintesi, in legge di stabilità, sembrerebbe siano
stati recepiti tutti i provvedimenti a favore dei già pensionati
(aumento 14ma e no tax area) e così pure per i pensionandi
(gratuità ricongiunzione, riduzione requisiti per precoci e lavori
usuranti).
A riguardo dell’Anticipo pensionistico, la nota negativa è
l’aumentato requisito contributivo minimo richiesto per
l’accesso all’APE Sociale (30-36 anni di anzianità
contributiva), rispetto a quanto stabilito nel verbale di sintesi
(20 anni).
L’intervento sulle pensioni sarà di 7 miliardi in tre anni.
14 mensilità (somma aggiuntiva)
Oggi, come noto, viene erogata ai pensionati con più di 64
anni, con un reddito non superiore alla somma di 1,5 volte il
TM e l’importo del valore della 14ma.
Dal 2017 è previsto l’incremento del valore nella misura del
30%, ma solo per chi già la percepisce, e l’aumento del
reddito di riferimento (2 volte il TM, pari nel 2016 a 13.049,14 €).
Per questa nuova platea il valore della 14ma rimane uguale a
quello attuale.
Di seguito pubblichiamo la tabella con i nuovi importi
Segue a pag.2
Pensioni: dal verbale di
sintesi alla legge di
stabilità 2017
pag.1-2-3
Immigrazione
pag.4
No tax area: dal 2017 la parte non tassata della pensione sale a
8.125 euro come per i lavoratori dipendenti.
14ma mensilità: l’importo aumenta del 30% e limite pari a TMx2
applicando l’aumento del 30% sul valore
della 14ma del 2016 (fino a 1,5 volte il TM),
per le pensioni del Fpld:
anzianità
contributiva
14ma
+30%
fino a 15 anni
437
oltre 15 fino a 25
anni
546
oltre 25 anni
655
Limite di
reddito
personale
(TMx1,5)
Limite
massimo
reddito
personale
10.122,86
9.786,86
10.206,86
10.290,86
Oltre il limite massimo di reddito, la 14ma non spetta.
Entro il primo limite di reddito, la 14ma spetta per
intero.
No tax area
La no tax-area è quella porzione di reddito
su cui, per effetto delle varie detrazioni, non
si paga l’IRPEF (nazionale, regionale e
comunale).
Oggi, per effetto della Legge di Stabilità
2016 è stabilita in:
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8.000 euro per i lavoratori dipendenti
8.000 euro per i pensionati oltre i 75 anni
7.750 euro per i pensionati fi no a 75 anni
Dal 2017 la Legge di Stabilità uniforma la no
tax-area dei pensionati ad un valore di
8.125 euro come per i lavoratori dipendenti,
incrementando così l’importo non tassato
della pensione anche a chi ha meno di 75
anni.
“Ricongiunzione” gratuita dal 2017
Viene di fatto superata la legge 122/2010,
che aveva reso onerosa qualsiasi tipo di
ricongiunzione.
Tutti gli iscritti presso due o più forme di
assicurazione obbligatoria avranno diritto al
cumulo gratuito dei contributi ai fini della
pensione anticipata e di vecchiaia. Si
tratterebbe di un'opzione con
caratteristiche simili in parte al cumulo e alla
totalizzazione già esistenti, con liquidazione
della pensione pro quota da parte delle
gestioni a cui l’interessato è o stato iscritto.
Superfluo, forse, dire della positività della
norma che va a vantaggio di tutti quei
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lavoratori, e sono tanti, che hanno carriere
lavorative spezzettate in più gestioni
assicurative.
Maggiori dettagli si potranno avere quando
verrà diffuso il testo della futura legge di
stabilità.
Di sicuro, se non necessitate, è opportuno
soprassedere dal presentare domande di
ricongiunzione, rinviandole all’inizio del
2017.
Lavoratori precoci
Sono i lavoratori che hanno almeno 12 mesi
di contribuzione versati prima del 19 anno di
età.
Previsto accesso alla pensione anticipata
con 41 anni di anzianità contributiva, senza
penalizzazione se l’acceso al
pensionamento avviene prima dei 62 anni
(cancellata in via strutturale).
L’anticipo, rispetto ai normali requisiti della
pensione anticipata, è di 1anno e 10 mesi
per gli uomini e di 10 mesi per le donne.
Il beneficio si applica soltanto ad alcune
fattispecie di lavoratori precoci:
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disoccupati (che hanno esaurito ogni
forma di ammortizzatore sociale);
lavoratori disabili con invalidità superiore
al 74%;
lavoratori che assistono familiari con
handicap in situazione di gravità;
lavoratori addetti a lavorazione gravose.
L’elencazione delle lavorazioni gravose
(edili, infermieri…) sarà definita nei prossimi
incontri tra Governo e Sindacato
confederale.
Lavorazioni usuranti
Sono tali le attività lavorative come quelle
svolte in gallerie, cave, miniere, ad alte
temperature, in cassoni, in spazi ristretti o
correlate all’amianto. Così come le
produzioni attraverso la catena di
montaggio, gli autisti di mezzi pubblici di
trasporto.
Segue a pag.3
INCA INFormazione – N.137
E’ lavoro usurante anche quello notturno
svolto per almeno 64 notti l’anno con
beneficio pensionistico crescente
all’aumentare della quantità di lavoro
notturno. Oggi:
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richiesto l’impegno in attività usuranti per
7 anni nell’ultimo decennio, compreso
ultimo anno prima del pensionamento;
Finestra mobile 12 (fpld)-18 mesi (gestioni
autonomi dove l’età maggiorata di 1
unità e quindi anche la quota);
Requisiti adeguati alle attese di vita.
Riportiamo la tabella con requisiti di
accesso (sistema quote) validi nel 2016 per
le pensioni da liquidare nel fpld:
Lavori faticosi e pesanti e Lavoro notturno per
l’intero anno o per 78 o più gg/anno
Età
Quota
61 anni e 7 mesi
97,6
Lavoro notturno da 72 a 77 gg/anno
62 anni e 7 mesi
98,6
Lavoro notturno da 64 a 71 gg/anno
63 anni e 7 mesi
99,6
La legge di stabilità 2017 elimina alcuni
vincoli:
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Elimina la finestra mobile
Elimina l’adeguamento dei requisiti alle
aspettative di vita
Elimina il vincolo di aver svolto attività
usurante nell’ultimo anno di lavoro prima
del pensionamento.
APE-anticipo pensionistico
A partire dal maggio 2017 con una
sperimentazione biennale, consentirà
l'uscita dal lavoro agli over 63enni prima del
raggiungimento del requisito di vecchiaia
(esclusa la pensione anticipata), con un
massimo di tre anni e 7 mesi di anticipo
rispetto all’età anagrafica senza distinzione
di genere.
Saranno interessati i lavoratori dipendenti
sia privati che pubblici e gli autonomi.
La pensione di vecchiaia verrà erogata in
anticipo sotto forma di prestito garantito
dalle banche ed erogato al lavoratore
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dall'Inps che dovrà essere rimborsato a rate
in vent'anni, interessi compresi.
I lavoratori che già aderiscono a forme di
previdenza complementare di natura
contrattuale, potranno sostenere il rimborso
del prestito pensionistico, con la Rita
(Rendita temporanea anticipata)
usufruendo della tassazione agevolata
prevista per le rendite (9-15%, con iscrizione
minima al Fondo di 15 anni).
Sono previsti tre tipi di anticipo: Ape sociale,
Ape volontaria, Ape aziendale
APE sociale
Il rimborso ventennale del prestito sarà
interamente a carico dello Stato. Potranno
accedervi solo i lavoratori con un reddito
pensionistico non superiore a 1.500 euro
lorde al mese. Oltre tale soglia l’interessato
sarà chiamato a contribuire in parte al
rimborso del prestito (0,5% per ogni anno di
anticipo?).
All’APE sociale potranno accedere:
con almeno 30 anni di contributi



Disoccupati che hanno esaurito ogni
ammortizzatore sociale (compreso ASDI ?);
Lavoratori disabili (dal 75%);
Lavoratori familiari di disabili con
handicap in situazione di gravità con
almeno 30 anni di contributi;
con almeno 36 anni di contributi

Lavoratori in attività gravose negli
ultimi sei anni. (Attività da definire,
vedi lavoratori precoci).
APE volontaria
l’adesione è volontaria, richiesti almeno 20
anni di contribuzione. La rata del rimborso
sarà determinata dalla quantità degli
anni/mesi di anticipo (onere medio per ogni
anno di anticipo del 4,5%?).
APE aziendale
Per fronteggiare situazioni di crisi, l’accesso
all’APE potrà essere previsto da accordi tra
le parti. L’impresa dovrebbe sostenere i
costi del rimborso attraverso un versamento
all’Inps di una contribuzione correlata alla
retribuzione percepita prima della
cessazione del rapporto di lavoro. Richiesti
almeno 20 di contribuzione.
INCA INFormazione – N.137

Caporalato in
agricoltura
Approvato definitivamente il
disegno di legge
Il 18 ottobre 2016, la Camera dei deputati
ha approvato definitivamente il disegno di
legge, già approvato dal Senato (A.C.
4008), che mira a garantire una maggiore
efficacia all'azione di contrasto del c.d.
caporalato, introducendo significative
modifiche al quadro normativo penale e
prevedendo specifiche misure di supporto
dei lavoratori stagionali in agricoltura. Il
provvedimento è in attesa della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento approvato si caratterizza,
in primo luogo, per la riformulazione del
delitto di Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro, già inserito all'art.
603-bis del codice penale.
In particolare, la nuova formulazione della
fattispecie penale, punita con la reclusione
da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000
euro per ogni lavoratore reclutato:

riscrive la condotta illecita del caporale,
ovvero di chi recluta manodopera per
impiegarla presso terzi in condizioni di
sfruttamento, approfittando dello stato
di bisogno (è soppresso il riferimento allo
stato di "necessità"); rispetto alla
fattispecie vigente, è introdotta una
fattispecie-base che prescinde da
comportamenti violenti, minacciosi o
intimidatori (non compare più il richiamo
allo svolgimento di un'attività
organizzata di intermediazione nè il
riferimento all'organizzazione dell'attività
lavorativa caratterizzata da
sfruttamento);
sanziona il datore di lavoro che utilizza,
assume o impiega manodopera
reclutata anche mediante l'attività di
intermediazione (ovvero anche - ma
non necessariamente - con l'utilizzo di
caporalato) con le modalità
sopraindicate (ovvero sfruttando i
lavoratori ed approfittando del loro stato
di bisogno).
http://www.camera.it/leg17/522?tema=contrasto_del
lo_sfruttamento_del_lavoro_in_agricoltura
Distacco
transnazionale
Il Dlgs n. 136/2016 di recepimento
della Direttiva 2014/67
E’ entrato in vigore il decreto legislativo
17 luglio 2016, n. 136 recante
“Attuazione della direttiva 2014/67
concernente l’applicazione della
direttiva 96/71 relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione
di servizi e recante modifica del
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del
mercato interno («regolamento IMI»)”.
L'Area Contrattazione - Area Politiche
europee ed internazionali - Ufficio
giuridico e vertenze della Cgil Nazionale
pubblica una prima nota di commento
al decreto curata da Andrea
Allamprese e Giovanni Orlandini.
http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/Allegato-2-Nota-CGILdecreto-legitslativo-136-2016-x-def..pdf
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
Sezione previdenza [email protected]
Sezione immigrazione [email protected]
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