n°137-26 ottobre 2016
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n°137-26 ottobre 2016
137 26 ottobre 2016 Pensioni In questo numero: Dal verbale di sintesi alla legge di stabilità 2017 Il Governo ha varato il disegno di legge stabilità 2017, il testo al momento non esiste. Queste prime valutazioni tecniche, quindi, sono tratte, dal sito del Governo, dalla lettura della stampa specialistica e dalle interviste rilasciate dal ministro Poletti. Del verbale di sintesi, in legge di stabilità, sembrerebbe siano stati recepiti tutti i provvedimenti a favore dei già pensionati (aumento 14ma e no tax area) e così pure per i pensionandi (gratuità ricongiunzione, riduzione requisiti per precoci e lavori usuranti). A riguardo dell’Anticipo pensionistico, la nota negativa è l’aumentato requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso all’APE Sociale (30-36 anni di anzianità contributiva), rispetto a quanto stabilito nel verbale di sintesi (20 anni). L’intervento sulle pensioni sarà di 7 miliardi in tre anni. 14 mensilità (somma aggiuntiva) Oggi, come noto, viene erogata ai pensionati con più di 64 anni, con un reddito non superiore alla somma di 1,5 volte il TM e l’importo del valore della 14ma. Dal 2017 è previsto l’incremento del valore nella misura del 30%, ma solo per chi già la percepisce, e l’aumento del reddito di riferimento (2 volte il TM, pari nel 2016 a 13.049,14 €). Per questa nuova platea il valore della 14ma rimane uguale a quello attuale. Di seguito pubblichiamo la tabella con i nuovi importi Segue a pag.2 Pensioni: dal verbale di sintesi alla legge di stabilità 2017 pag.1-2-3 Immigrazione pag.4 No tax area: dal 2017 la parte non tassata della pensione sale a 8.125 euro come per i lavoratori dipendenti. 14ma mensilità: l’importo aumenta del 30% e limite pari a TMx2 applicando l’aumento del 30% sul valore della 14ma del 2016 (fino a 1,5 volte il TM), per le pensioni del Fpld: anzianità contributiva 14ma +30% fino a 15 anni 437 oltre 15 fino a 25 anni 546 oltre 25 anni 655 Limite di reddito personale (TMx1,5) Limite massimo reddito personale 10.122,86 9.786,86 10.206,86 10.290,86 Oltre il limite massimo di reddito, la 14ma non spetta. Entro il primo limite di reddito, la 14ma spetta per intero. No tax area La no tax-area è quella porzione di reddito su cui, per effetto delle varie detrazioni, non si paga l’IRPEF (nazionale, regionale e comunale). Oggi, per effetto della Legge di Stabilità 2016 è stabilita in: 8.000 euro per i lavoratori dipendenti 8.000 euro per i pensionati oltre i 75 anni 7.750 euro per i pensionati fi no a 75 anni Dal 2017 la Legge di Stabilità uniforma la no tax-area dei pensionati ad un valore di 8.125 euro come per i lavoratori dipendenti, incrementando così l’importo non tassato della pensione anche a chi ha meno di 75 anni. “Ricongiunzione” gratuita dal 2017 Viene di fatto superata la legge 122/2010, che aveva reso onerosa qualsiasi tipo di ricongiunzione. Tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno diritto al cumulo gratuito dei contributi ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia. Si tratterebbe di un'opzione con caratteristiche simili in parte al cumulo e alla totalizzazione già esistenti, con liquidazione della pensione pro quota da parte delle gestioni a cui l’interessato è o stato iscritto. Superfluo, forse, dire della positività della norma che va a vantaggio di tutti quei 2 lavoratori, e sono tanti, che hanno carriere lavorative spezzettate in più gestioni assicurative. Maggiori dettagli si potranno avere quando verrà diffuso il testo della futura legge di stabilità. Di sicuro, se non necessitate, è opportuno soprassedere dal presentare domande di ricongiunzione, rinviandole all’inizio del 2017. Lavoratori precoci Sono i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione versati prima del 19 anno di età. Previsto accesso alla pensione anticipata con 41 anni di anzianità contributiva, senza penalizzazione se l’acceso al pensionamento avviene prima dei 62 anni (cancellata in via strutturale). L’anticipo, rispetto ai normali requisiti della pensione anticipata, è di 1anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Il beneficio si applica soltanto ad alcune fattispecie di lavoratori precoci: disoccupati (che hanno esaurito ogni forma di ammortizzatore sociale); lavoratori disabili con invalidità superiore al 74%; lavoratori che assistono familiari con handicap in situazione di gravità; lavoratori addetti a lavorazione gravose. L’elencazione delle lavorazioni gravose (edili, infermieri…) sarà definita nei prossimi incontri tra Governo e Sindacato confederale. Lavorazioni usuranti Sono tali le attività lavorative come quelle svolte in gallerie, cave, miniere, ad alte temperature, in cassoni, in spazi ristretti o correlate all’amianto. Così come le produzioni attraverso la catena di montaggio, gli autisti di mezzi pubblici di trasporto. Segue a pag.3 INCA INFormazione – N.137 E’ lavoro usurante anche quello notturno svolto per almeno 64 notti l’anno con beneficio pensionistico crescente all’aumentare della quantità di lavoro notturno. Oggi: richiesto l’impegno in attività usuranti per 7 anni nell’ultimo decennio, compreso ultimo anno prima del pensionamento; Finestra mobile 12 (fpld)-18 mesi (gestioni autonomi dove l’età maggiorata di 1 unità e quindi anche la quota); Requisiti adeguati alle attese di vita. Riportiamo la tabella con requisiti di accesso (sistema quote) validi nel 2016 per le pensioni da liquidare nel fpld: Lavori faticosi e pesanti e Lavoro notturno per l’intero anno o per 78 o più gg/anno Età Quota 61 anni e 7 mesi 97,6 Lavoro notturno da 72 a 77 gg/anno 62 anni e 7 mesi 98,6 Lavoro notturno da 64 a 71 gg/anno 63 anni e 7 mesi 99,6 La legge di stabilità 2017 elimina alcuni vincoli: Elimina la finestra mobile Elimina l’adeguamento dei requisiti alle aspettative di vita Elimina il vincolo di aver svolto attività usurante nell’ultimo anno di lavoro prima del pensionamento. APE-anticipo pensionistico A partire dal maggio 2017 con una sperimentazione biennale, consentirà l'uscita dal lavoro agli over 63enni prima del raggiungimento del requisito di vecchiaia (esclusa la pensione anticipata), con un massimo di tre anni e 7 mesi di anticipo rispetto all’età anagrafica senza distinzione di genere. Saranno interessati i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici e gli autonomi. La pensione di vecchiaia verrà erogata in anticipo sotto forma di prestito garantito dalle banche ed erogato al lavoratore 3 dall'Inps che dovrà essere rimborsato a rate in vent'anni, interessi compresi. I lavoratori che già aderiscono a forme di previdenza complementare di natura contrattuale, potranno sostenere il rimborso del prestito pensionistico, con la Rita (Rendita temporanea anticipata) usufruendo della tassazione agevolata prevista per le rendite (9-15%, con iscrizione minima al Fondo di 15 anni). Sono previsti tre tipi di anticipo: Ape sociale, Ape volontaria, Ape aziendale APE sociale Il rimborso ventennale del prestito sarà interamente a carico dello Stato. Potranno accedervi solo i lavoratori con un reddito pensionistico non superiore a 1.500 euro lorde al mese. Oltre tale soglia l’interessato sarà chiamato a contribuire in parte al rimborso del prestito (0,5% per ogni anno di anticipo?). All’APE sociale potranno accedere: con almeno 30 anni di contributi Disoccupati che hanno esaurito ogni ammortizzatore sociale (compreso ASDI ?); Lavoratori disabili (dal 75%); Lavoratori familiari di disabili con handicap in situazione di gravità con almeno 30 anni di contributi; con almeno 36 anni di contributi Lavoratori in attività gravose negli ultimi sei anni. (Attività da definire, vedi lavoratori precoci). APE volontaria l’adesione è volontaria, richiesti almeno 20 anni di contribuzione. La rata del rimborso sarà determinata dalla quantità degli anni/mesi di anticipo (onere medio per ogni anno di anticipo del 4,5%?). APE aziendale Per fronteggiare situazioni di crisi, l’accesso all’APE potrà essere previsto da accordi tra le parti. L’impresa dovrebbe sostenere i costi del rimborso attraverso un versamento all’Inps di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro. Richiesti almeno 20 di contribuzione. INCA INFormazione – N.137 Caporalato in agricoltura Approvato definitivamente il disegno di legge Il 18 ottobre 2016, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge, già approvato dal Senato (A.C. 4008), che mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura. Il provvedimento è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento approvato si caratterizza, in primo luogo, per la riformulazione del delitto di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all'art. 603-bis del codice penale. In particolare, la nuova formulazione della fattispecie penale, punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato: riscrive la condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di "necessità"); rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione nè il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento); sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche - ma non necessariamente - con l'utilizzo di caporalato) con le modalità sopraindicate (ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno). http://www.camera.it/leg17/522?tema=contrasto_del lo_sfruttamento_del_lavoro_in_agricoltura Distacco transnazionale Il Dlgs n. 136/2016 di recepimento della Direttiva 2014/67 E’ entrato in vigore il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 recante “Attuazione della direttiva 2014/67 concernente l’applicazione della direttiva 96/71 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)”. L'Area Contrattazione - Area Politiche europee ed internazionali - Ufficio giuridico e vertenze della Cgil Nazionale pubblica una prima nota di commento al decreto curata da Andrea Allamprese e Giovanni Orlandini. http://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2016/10/Allegato-2-Nota-CGILdecreto-legitslativo-136-2016-x-def..pdf Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: Sezione previdenza [email protected] Sezione immigrazione [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.137