i bonus previsti dal decreto cult-turismo : analisi delle varie
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i bonus previsti dal decreto cult-turismo : analisi delle varie
I BONUS PREVISTI DAL DECRETO CULT-TURISMO : ANALISI DELLE VARIE TIPOLOGIE a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Il Decreto Cult-Turismo n.83-2014 , convertito nella Legge n.106-2014, ha introdotto una serie di agevolazioni nell’ambito del patrimonio culturale e del settore del turismo. Nello specifico sono state introdotte le seguenti agevolazioni: - digitalizzazione turistica ; -riqualificazione delle strutture ricettive ; -credito d’imposta per il settore cinematografico; -credito imposta per erogazioni liberali agli Istituiti pubblici che si occupano di cultura. BONUS DIGITALIZZAZIONE TURISTICA I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti : a)esercizi ricettivi singoli o aggregati residence, ostelli ); (hotel, alberghi, campeggi, b) agenzie di viaggio/tour operator qualificate come “incoming” (ovvero che portano in Italia turisti stranieri). Le spese agevolabili sono le seguenti : - impianti wi-fi (internet);- siti web ottimizzati per il sistema mobile (cioè fruibili su smartphone e tablet);“programmi” e “sistemi informatici” per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali;- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività. LA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d’imposta spettante è calcolato nella misura del 30% dei costi agevolabili per i periodi 2014-2015-2016 (periodo di competenza e non di pagamento) , non può superare il limite di euro 12.500 ( ovvero spesa massima euro 41.166) nel limite delle risorse stanziate. Il credito si utilizza a mezzo F24 in compensazione in tre rate annuali e si decade dalla agevolazione se i beni oggetto degli investimenti agevolati siano destinati ad altre finalità. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP e non rileva per il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali. DISPOSIZIONI ATTUATIVE L’operatività pratica del bonus richiede l’emanazione di apposito DM da emanarsi entro il 30/10/2014 che dovrà disciplinare le procedure per l’accesso all’agevolazione . le soglie massime di spesa per singola voce di spesa ,le procedure di recupero per credito non spettante. ESEMPIO PRATICO Albergo che ha installato un impianto internet wi-fi ed ha speso euro 5.000 nel 2014.Esempi1 Il credito d’imposta spettante è pari ad euro 1.500 ( 30 % di euro 5.000) utilizzabile in compensazione nel seguente modo : -euro 500 in compensazione in F24 a decorrere dal 1/01/2015 (l’eventuale eccedenza non utilizzata sarà fruibile nel 2016); - le residue 2 rate di euro 500 saranno utilizzabili rispettivamente a decorrere dal 1/01/2016 e dal 1/01/2017. BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE Il credito d’imposta spetta a favore delle “imprese alberghiere” esistenti al 1/01/2012 in riferimento alle seguenti spese: a)manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; b) di incremento dell’efficienza energetica; c) eliminazione delle barriere architettoniche ; d) ulteriori interventi ( acquisto di mobili e arredi). I beni agevolati non possono essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee (autoconsumo, ecc.) prima del 2° periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto. IL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è calcolato nel limite del 30% dei costi agevolabili sostenuti nel triennio 2014, 2015 e 2016 secondo il principio di competenza non rilevando il pagamento sempre fino a esaurimento delle risorse destinate .Le spese ammesse non possono superare euro 200.000 (il credito d’imposta massimo spettante non può eccedere l’importo di € 200.000 x 30% = € 60.000) e il credito d’imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo (la quota di 1/3 del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 è utilizzabile dal 1/01/2015) esclusivamente in compensazione col modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Analogamente al bonus digitalizzazione, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP e non rileva per il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali . Come per il bonus digitalizzazione l’operatività del bonus è subordinata all’emanazione di apposito Decreto Ministeriale entro il 30/10/2014 . ESEMPIO PRATICO Esempio2 ALBERGO CHE RISTRUTTURA EFFETTUATA 50.000 EURO. LA SALA DA PRANZO :SPESA Il credito d’imposta spettante è pari a EURO 15.000 ( 30%) di cui: EURO 5.000 utilizzabili in compensazione in F24 a decorrere dal 1/01/2015 e le residue 2 rate di euro 5.000 saranno utilizzabili rispettivamente a decorrere dal 1/01/2016 e dal 1/01/2017. BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE Il credito d’imposta spetta alle imprese di esercizio cinematografico considerate PMI secondo la disciplina UE ovvero che hanno i seguenti requisiti:- dipendenti inferiori a 250 ; ricavi inferiori a 50 milioni di euro ; attivo inferiore a 43 milioni di euro. Il credito spetta per le spese sostenute a titolo di ripristino, restauro e per l'adeguamento strutturale delle sale di proiezione nella misura del 30% dei costi agevolabili sostenuti nel periodo 2015-2016 ,secondo il principio di competenza e non di cassa, nel limite massimo di euro 100.000 e fino a esaurimento degli stanziamenti effettuati . Il credito d’imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo (la quota di 1/3 del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 è utilizzabile dal 1/01/2015) esclusivamente in compensazione con il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Analogamente al bonus digitalizzazione, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP e non rileva per il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali . Come per il bonus digitalizzazione l’operatività del bonus è subordinata all’emanazione di apposito Decreto Ministeriale entro il 30/10/2014 e non è cumulabile con altri contributi per il realizzo di nuove sale o per il ripristino di sale inattive e acquisto di impianti e apparecchiature di proiezione digitale. CREDITO IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI AGLI ENTI CHE SI OCCUPANO DI CULTURA Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali in denaro destinate a : a)interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici a sostegno degli “istituti e dei luoghi della cultura” di appartenenza pubblica; b)realizzazione di nuove strutture o restauro/potenziamento delle fondazioni lirico sinfoniche e degli enti e istituzioni pubbliche che senza fini di lucro svolgono attività esclusivamente nell’ambito dello spettacolo. SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA Dal punto di vista soggettivo il credito d’imposta spetta a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a prescindere dalla loro natura o forma giuridica (ditta individuale, società di capitale o di persone, enti non commerciali, ecc.). L'erogazione va effettuata, a pena di decadenza, esclusivamente tramite strumenti “tracciabili” ( bonifico bancario o postale, carte di credito/prepagate, bancomat o assegni). Il soggetto beneficiario delle erogazioni deve comunicare mensilmente al Ministero dei beni culturali le erogazioni ricevute nel mese di riferimento e pubblicare sul proprio sito web l'elenco delle erogazioni ricevute e la loro destinazione. MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA E UTILIZZO Il credito d’imposta spetta nella percentuale del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e 2015 e del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016 ; non può superare il 15% del reddito imponibile per i soggetti non titolari di reddito d’impresa e il 5‰ dei ricavi per i soggetti titolari di reddito d’impresa. Il credito d’imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24; non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP e non rileva per il rapporto di deducibilità dal reddito d’impresa di interessi passivi/spese generali . Il credito va indicato nel quadro RU di UNICO e non è soggetto al divieto di compensazione (art. 31 DL 78/2010) e al divieto di utilizzo in presenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo di importo superiore a euro 1.500. ESEMPIO PRATICO Esempio1 Persona fisica che effettua una erogazione liberale di euro 500. Il credito spettante è di euro 325 di cui 1/3 utilizzabile nel modello unico 2015 ,1/3 in unico 2016 e 1/3 in Unico 2017. CELESTE VIVENZI