i bonus previsti dal decreto cult-turismo : analisi delle varie

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i bonus previsti dal decreto cult-turismo : analisi delle varie
I BONUS PREVISTI DAL DECRETO CULT-TURISMO :
ANALISI DELLE VARIE TIPOLOGIE
a cura di Celeste Vivenzi
Premessa generale
Il Decreto Cult-Turismo n.83-2014 , convertito nella Legge n.106-2014,
ha introdotto una serie di agevolazioni nell’ambito del patrimonio culturale e
del settore del turismo. Nello specifico sono state introdotte le seguenti
agevolazioni:
- digitalizzazione turistica ;
-riqualificazione delle strutture ricettive ;
-credito d’imposta per il settore cinematografico;
-credito imposta per erogazioni liberali agli Istituiti pubblici che si
occupano di cultura.
BONUS DIGITALIZZAZIONE TURISTICA
I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti :
a)esercizi ricettivi singoli o aggregati
residence, ostelli );
(hotel, alberghi, campeggi,
b) agenzie di viaggio/tour operator qualificate come “incoming” (ovvero
che portano in Italia turisti stranieri).
Le spese agevolabili sono le seguenti : - impianti wi-fi (internet);- siti web
ottimizzati per il sistema mobile (cioè fruibili su smartphone e tablet);“programmi” e “sistemi informatici” per la vendita diretta di servizi e
pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali;- spazi e pubblicità per
la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui
siti e piattaforme informatiche specializzate;- servizi di consulenza per la
comunicazione e il marketing digitale;- strumenti per la promozione
digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per
persone con disabilità;- servizi relativi alla formazione del titolare o del
personale dipendente per le suddette attività.
LA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
Il credito d’imposta spettante è calcolato nella misura del 30% dei costi
agevolabili per i periodi 2014-2015-2016 (periodo di competenza e non di
pagamento) , non può superare il limite di euro 12.500 ( ovvero spesa
massima euro 41.166) nel limite delle risorse stanziate. Il credito si utilizza a
mezzo F24 in compensazione in tre rate annuali e si decade dalla
agevolazione se i beni oggetto degli investimenti agevolati siano destinati ad
altre finalità. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito
IRPEF/IRES ed IRAP e non rileva per il rapporto di deducibilità di interessi
passivi e spese generali.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
L’operatività pratica del bonus richiede l’emanazione di apposito DM da
emanarsi entro il 30/10/2014 che dovrà disciplinare le procedure per
l’accesso all’agevolazione . le soglie massime di spesa per singola voce di
spesa ,le procedure di recupero per credito non spettante.
ESEMPIO PRATICO
Albergo che ha installato un impianto internet wi-fi ed ha speso euro
5.000 nel 2014.Esempi1
Il credito d’imposta spettante è pari ad euro 1.500 ( 30 % di euro 5.000)
utilizzabile in compensazione nel seguente modo :
-euro 500 in compensazione in F24 a decorrere dal 1/01/2015 (l’eventuale
eccedenza non utilizzata sarà fruibile nel 2016);
- le residue 2 rate di euro 500 saranno utilizzabili rispettivamente a
decorrere dal 1/01/2016 e dal 1/01/2017.
BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
Il credito d’imposta spetta a favore delle “imprese alberghiere” esistenti al
1/01/2012 in riferimento alle seguenti spese:
a)manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia;
b) di incremento dell’efficienza energetica;
c) eliminazione delle barriere architettoniche ;
d) ulteriori interventi ( acquisto di mobili e arredi).
I beni agevolati non possono essere ceduti a terzi o destinati a finalità
estranee (autoconsumo, ecc.) prima del 2° periodo d’imposta successivo
a quello dell’acquisto.
IL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è calcolato nel limite del 30% dei costi agevolabili
sostenuti nel triennio 2014, 2015 e 2016 secondo il principio di
competenza non rilevando il pagamento sempre fino a esaurimento delle
risorse destinate .Le spese ammesse non possono superare euro 200.000
(il credito d’imposta massimo spettante non può eccedere l’importo di €
200.000 x 30% = € 60.000) e il credito d’imposta va ripartito in 3 quote
annuali di pari importo ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta
successivo (la quota di 1/3 del credito d'imposta relativo alle spese effettuate
nel 2014 è utilizzabile dal 1/01/2015) esclusivamente in compensazione col
modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate. Analogamente al bonus digitalizzazione, il credito d’imposta
non concorre alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP e non rileva
per il rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali . Come per
il bonus digitalizzazione l’operatività del bonus è subordinata all’emanazione
di apposito Decreto Ministeriale entro il 30/10/2014 .
ESEMPIO PRATICO
Esempio2
ALBERGO CHE RISTRUTTURA
EFFETTUATA 50.000 EURO.
LA SALA DA PRANZO :SPESA
Il credito d’imposta spettante è pari a EURO 15.000 ( 30%) di cui: EURO
5.000 utilizzabili in compensazione in F24 a decorrere dal 1/01/2015 e le
residue 2 rate di euro 5.000 saranno utilizzabili rispettivamente a decorrere
dal 1/01/2016 e dal 1/01/2017.
BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE
Il credito d’imposta spetta alle imprese di esercizio cinematografico
considerate PMI secondo la disciplina UE ovvero che hanno i seguenti
requisiti:- dipendenti inferiori a 250 ; ricavi inferiori a 50 milioni di euro ;
attivo inferiore a 43 milioni di euro. Il credito spetta per le spese
sostenute a titolo di ripristino, restauro e per l'adeguamento strutturale delle
sale di proiezione nella misura del 30% dei costi agevolabili sostenuti nel
periodo 2015-2016 ,secondo il principio di competenza e non di cassa, nel
limite massimo di euro 100.000 e fino a esaurimento degli stanziamenti
effettuati . Il credito d’imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo
ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo (la quota di
1/3 del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 è utilizzabile
dal 1/01/2015) esclusivamente in compensazione con il modello F24
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Analogamente al bonus digitalizzazione, il credito d’imposta non concorre
alla formazione del reddito IRPEF/IRES ed IRAP e non rileva per il rapporto
di deducibilità di interessi passivi e spese generali . Come per il bonus
digitalizzazione l’operatività del bonus è subordinata all’emanazione di
apposito Decreto Ministeriale entro il 30/10/2014 e non è cumulabile con
altri contributi per il realizzo di nuove sale o per il ripristino di sale inattive e
acquisto di impianti e apparecchiature di proiezione digitale.
CREDITO IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI AGLI ENTI CHE SI
OCCUPANO DI CULTURA
Il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali in denaro destinate a :
a)interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici
a sostegno degli “istituti e dei luoghi della cultura” di
appartenenza pubblica;
b)realizzazione di nuove strutture o
restauro/potenziamento delle
fondazioni lirico sinfoniche e degli enti e istituzioni pubbliche che senza
fini di lucro svolgono attività esclusivamente nell’ambito dello spettacolo.
SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA
Dal punto di vista soggettivo il credito d’imposta spetta a tutti i soggetti che
effettuano le erogazioni liberali a prescindere dalla loro natura o forma
giuridica (ditta individuale, società di capitale o di persone, enti non
commerciali, ecc.). L'erogazione va effettuata, a pena di decadenza,
esclusivamente tramite strumenti “tracciabili” ( bonifico bancario o
postale, carte di credito/prepagate, bancomat o assegni). Il soggetto
beneficiario delle erogazioni deve comunicare mensilmente al Ministero dei
beni culturali le erogazioni ricevute nel mese di riferimento e pubblicare sul
proprio sito web l'elenco delle erogazioni ricevute e la loro destinazione.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA E UTILIZZO
Il credito d’imposta spetta nella percentuale del 65% delle erogazioni
effettuate nel 2014 e 2015 e del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016 ;
non può superare il 15% del reddito imponibile per i soggetti non titolari
di reddito d’impresa e il 5‰ dei ricavi per i soggetti titolari di reddito
d’impresa. Il credito d’imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo
ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24; non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP e non
rileva per il rapporto di deducibilità dal reddito d’impresa di interessi
passivi/spese generali . Il credito va indicato nel quadro RU di UNICO e
non è soggetto al divieto di compensazione (art. 31 DL 78/2010) e al divieto
di utilizzo in presenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo di importo
superiore a euro 1.500.
ESEMPIO PRATICO
Esempio1
Persona fisica che effettua una erogazione liberale di euro 500. Il credito
spettante è di euro 325 di cui 1/3 utilizzabile nel modello unico 2015 ,1/3 in
unico 2016 e 1/3 in Unico 2017.
CELESTE VIVENZI