Scheda informativa - Associazioni di Promozione Sociale

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Scheda informativa - Associazioni di Promozione Sociale
LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DI CUI ALLA L N. 383/2000
COS’È
QUALE LEGGE SI
APPLICA
SCOPO
Sono considerate Associazioni di Promozione Sociale (APS) le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. (Per Associazione si
intende il contratto con il quale i contraenti, chiamati soci, si accordano per raggiungere uno scopo comune di pubblica utilità, e comunque non
economico, attraverso la creazione di un’organizzazione democratica, composta tipicamente da Assemblea, Consiglio Direttivo e Presidente, che
agisca per il raggiungimento, appunto, dello scopo comune).
Le Associazioni di Promozione Sociale sono disciplinate dalla Legge 7 dicembre 2000, numero 383
L’APS si caratterizza per avere uno scopo di UTILITÀ SOCIALE (l’attività viene rivolta nei confronti prevalentemente di chi è socio; in
genere l’APS svolge attività di tipo culturale e ricreativa; alcune APS sono attive anche nel campo della tutela dei diritti e dell’educazione).
Le regole di funzionamento dell’APS, come per tutte le associazioni, sono contenute all’interno dello STATUTO
SOCIALE.
MODALITÀ
OPERATIVA
RAPPORTI
DELL’ODV CON I
PROPRI SOCI
L’APS si basa, in modo PREVALENTE(= il numero dei volontari attività deve essere superiore al numero degli eventuali lavoratore e/o
collaboratisi + il numero di ore di volontariato generate dai volontari deve essere superiore al numero di ore di lavoro eventualmente retribuite),
sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’APS può assumere, IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (quando sia necessario per il regolare funzionamento dell’Associazione o
sia necessario per qualificarne o specializzarne l’attività) lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
ANCHE RICORRENDO A PROPRI ASSOCIATI.
Non è permesso NESSUN RAPPORTO PATRIMONIALE PROFESSIONALE, di alcun tipo, TRA SOCIO E ASSOCIAZIONE. Al
volontario possono essere soltanto RIMBORSATE dall'organizzazione di appartenenza le SPESE EFFETTIVAMENTE
SOSTENUTE per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
TUTTI I SOCI HANNO UGUALI DIRITTI (diritto di essere convocato e di partecipare all’Assemblea e di esprimere un voto + diritto di candidarsi
alle cariche sociali + diritto di difendersi se colpito da un provvedimento disciplinare o se ne viene proposta l’esclusione dall’associazione + diritto
di partecipare alla vista associativa + diritto di informarsi ed essere informato sull’attività dell’Associazione+ usufruire dei servizi eventualmente
organizzati dall’Associazione) E DOVERI (dovere di partecipare, nei limiti del tempo disponibile, alla vita associativa + dovere di pagare la quota
associativa annuale, se deliberata dall’Assemblea dei soci + dovere di non arrecare danno all’Associazione + dovere di comportarsi con
correttezza nei confronti degli altri soci e dell’Associazione stessa + pagare il prezzo dei servizi eventualmente organizzati dall’Associazione).
Le possibili entrate di una APS sono descritte dall’art. 4 L n. 383/2000 in combinato disposto con l’art. 148 del Testo
Unico Imposte sui Redditi (TUIR).
Le APS sono caratterizzate da una MAGGIOR LIBERTA nello svolgere attività commerciale rispetto ad altri soggetti
associativi (in particolare, i servizi resi dietro pagamento di specifico corrispettivo sono “DECOMMERCIALIZZATI” nel momento in cui sono rivolti
esclusivamente nei confronti dei soci).
I restanti canali di finanziamento sono quelli tipici di un’associazione (le agevolazioni fiscali per queste tipologie di entrate sono
però meno appetibili rispetto alle OdV). Di conseguenza l’APS si finanzia combinando ATTIVITÀ COMMERCIALI (che vengono
esentate dal pagamento delle imposte solo se dirette esclusivamente ai propri soci) con modalità di SOVVENZIONAMENTO (chiedendo ciò
FONTI DI
FINANZIAMENTO
PRIVILEGIATE
(NON ASSOGGETTATE,
TENDENZIALMENTE, AD
IMPOSIZIONE FISCALE)
finanziamenti e donazioni senza offrire niente in cambio).
In sostanza l’APS può finanziarsi attraverso:
1)
quote sociali
2)
finanziamenti pubblici (ad es. 5 x 1000)
3)
contributi privati (ad esempio bandi delle fondazioni bancarie)
4)
donazioni e lasciti testamentari (per cui è possibile garantire la detraibilità del 19%, entro un massimo di € 1500 circa di donato, per
somme donate con bonifico o altro canale tracciabile)
5)
servizi a pagamento diretti esclusivamente soci (se l’APS aderisce ad un circuito riconosciuto dal Ministero degli Interni con
apposito decreto, può organizzare anche un circolo sociale con Bar)
Se l’APS si finanzia utilizzando esclusivamente queste modalità, NON È ASSOGGETTATA A TASSAZIONE (se invece l’APS
decide di finanziarsi anche mediante attività commerciali rivolte a non soci, dovrà pagare le tasse dovute e controllare che le entrate commerciali
derivanti da servizi offerti a non soci non superino il 51% di tutte le entrate in un determinato esercizio sociale)
ATTENZIONE! Per godere di tali agevolazioni l’APS deve essere iscritto nell’apposito REGISTRO REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE O ADERIRE AD UN CIRCUITO ISCRITTO AL REGISTRO NAZIONALE.
CSVM Centro di Servizio per il Volontariato Mantovano
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