Aumentare il numero dei professionisti della salute ben qualificati
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Aumentare il numero dei professionisti della salute ben qualificati
Le autorità federali della Confederazione Svizzera Aumentare il numero dei professionisti della salute ben qualificati per il futuro Berna, 13.12.2013 - In Svizzera continua ad aumentare il numero di anziani e malati cronici. Per garantire un’assistenza sanitaria di elevata qualità anche in futuro servono più operatori ben qualificati. Con la nuova legge sulle professioni sanitarie (LPSan) il Consiglio federale crea le premesse necessarie: oltre a stabilire requisiti uniformi per le singole formazioni delle scuole universitarie professionali, disciplina anche il libero esercizio della professione. L’avamprogetto di legge è stato posto in consultazione dal Consiglio federale fino al 18 aprile 2014. In Svizzera si prospetta una mancanza di professionisti sanitari. Per questo motivo tra le priorità del Consiglio federale in materia di politica sanitaria, «Sanità2020», figura l'aumento del numero dei professionisti del settore sanitario ben qualificati. Sono queste le premesse per garantire alla popolazione anche in futuro un'assistenza sanitaria di elevata qualità, ovunque. Questo aspetto diventa ancora più importante dal momento che, grazie ai progressi della medicina e alle buone condizioni esistenziali, l'aspettativa di vita è in costante aumento. Al contempo aumentano coloro che soffrono di malattie croniche, come diabete o demenza. La nuova legge sulle professioni sanitarie, posta oggi in consultazione dal Consiglio federale, stabilisce i requisiti che le scuole universitarie professionali devono soddisfare per la formazione di infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici e dietisti a livello di bachelor. Disciplina inoltre l'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Solo così il settore sanitario svizzero potrà disporre anche in avvenire di un numero sufficiente di professionisti sanitari ben formati e capaci di collaborare in maniera ottimale. Formazione uniforme, pari requisiti professionali Attualmente gli professionisti sanitari provengono per lo più da scuole universitarie professionali e da scuole specializzate superiori. Nel settore delle cure i due tipi di scuola si equivalgono. Tuttavia, a seconda dei Cantoni, nelle scuole universitarie professionali i cicli di studio per il diploma di bachelor presentano contenuti differenti. La nuova legge, oltre a uniformare questi percorsi formativi, prevede requisiti uniformi per gli professionisti sanitari che esercitano la libera professione. Ciò vale ad esempio per le levatrici indipendenti. Questi requisiti disciplinano per esempio gli obblighi professionali o le misure disciplinari. Indirizzo cui rivolgere domande: Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, tel.031 322 95 05, [email protected] Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, Stefanie Haab, consulente scientifica Diritto, tel. 031 324 90 28, [email protected] Pubblicato da Il Consiglio federale Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it Dipartimento federale dell'interno Internet: http://www.edi.admin.ch Ufficio federale della sanità pubblica Internet: http://www.bag.admin.ch Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Internet: http://www.wbf.admin.ch Le autorità federali della Confederazione Svizzera [email protected] | Basi legali http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) Rapporto esplicativo del 13.12.2013 1/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Sommario 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 Punti essenziali dell’avamprogetto ......................................................................................... 5 Contesto...................................................................................................................................... 5 Sfide di politica sanitaria ........................................................................................................ 5 Attuale situazione giuridica nel settore delle professioni sanitarie ........................................ 9 Riorganizzazione del settore universitario ............................................................................. 9 Disposizioni sull’esercizio della professione e registrazione ............................................... 10 Obiettivi della legge sulle professioni sanitarie ......................................................................... 10 Soluzione proposta e motivazioni ............................................................................................. 11 Confronto giuridico .................................................................................................................... 13 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Titolo, ingresso e spiegazioni in merito ai singoli articoli ................................................. 14 Capitolo 1: Scopo, oggetto e campo d’applicazione ................................................................ 14 Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor ............................... 15 Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio di bachelor ........................................................ 18 Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri .................................................................. 19 Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale ............................................................................................................................ 19 Sezione 1: Esercizio della professione ................................................................................ 19 Sezione 2: Misure disciplinari .............................................................................................. 24 Capitolo 6: Disposizioni finali .................................................................................................... 26 2.5.1 2.5.2 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Ripercussioni .......................................................................................................................... 27 Ripercussioni per la Confederazione ........................................................................................ 27 Ripercussioni per i Cantoni ....................................................................................................... 28 Ripercussioni per le scuole universitarie professionali nel settore di studio sanità e per le scuole specializzate superiori con un ciclo di studio in cure infermieristiche ....................... 28 Ripercussioni per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ............................. 29 Ripercussioni per l’economia .................................................................................................... 29 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 Aspetti giuridici ....................................................................................................................... 30 Costituzionalità e legalità .......................................................................................................... 30 Base legale .......................................................................................................................... 30 Compatibilità con i diritti fondamentali ................................................................................. 31 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ...................................................... 31 Forma dell’atto e delega di competenze legislative .................................................................. 32 5 5.1 5.2 5.3 Considerazioni sulla regolamentazione del livello di master nella legge sulle professioni sanitarie ................................................................................................................................... 32 Contesto.................................................................................................................................... 33 L’esempio dell’infermiere di pratica avanzata (Advanced Practice Nurse, APN) ..................... 34 Schema per il disciplinamento dell’infermiere di pratica avanzata APN .................................. 36 6 Considerazioni sulla necessità di regolamentazione per un registro attivo .................... 42 2/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Compendio Il presente avamprogetto di legge intende promuovere, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità nelle professioni sanitarie insegnate nelle scuole universitarie professionali. Pertanto, la legge fissa una serie di criteri uniformi per quanto riguarda sia la formazione sia l’esercizio di tali professioni. 1 L’avamprogetto di legge poggia sugli articoli 95 capoverso 1 e 97 della Costituzione federale (Cost.) , che conferiscono alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Nel farlo, la Confederazione deve attenersi al principio di libertà economica (art. 94 cpv. 1 Cost.), il che significa che le prescrizioni devono essere giustificate da un interesse pubblico e proporzionate. Nel settore delle professioni sanitarie questo interesse consiste nella protezione della sanità pubblica. Nell’ambito della politica sanitaria la Svizzera si trova ad affrontare importanti sfide. Grazie alle migliori condizioni di vita e alla medicina moderna, l’aspettativa di vita della popolazione è notevolmente aumentata. Ciò porta a cambiamenti demografici ed epidemiologici, accompagnati da un aumento delle persone affette da malattie croniche, complesse o da demenza. Sale quindi il fabbisogno di personale qualificato nei settori delle cure, della terapia, dell’assistenza, della consulenza, della prevenzione e della medicina palliativa. A fronte di questo maggiore fabbisogno si delinea una carenza di professionisti debitamente qualificati. A questo sviluppo occorre contrapporre un perfezionamento dell’assistenza sanitaria in termini di concretezza ed efficienza. Il sistema sanitario svizzero necessita di una politica nazionale coerente, di un chiaro orientamento e di strategie globali sul piano dell’efficienza dei costi. A tal fine, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Sanità2020» del 23 2 gennaio 2013 , che fissa diverse priorità in materia di politica sanitaria. Una di esse è costituita dal presente progetto di legge sulle professioni sanitarie. Esso intende contribuire al conseguimento dell’obiettivo 3.3, vale a dire ad «aumentare il numero dei professionisti della salute ben qualificati». Nell’adeguare il sistema sanitario alle sfide di cui sopra, la formazione dei professionisti che vi operano riveste un ruolo fondamentale. I requisiti che i cicli di studio delle scuole specializzate superiori devono soddisfare sono definiti nella legislazione in materia di formazione professionale (cfr. legge del 3 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, [LFPr] ). I settori della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore e, in particolare, le scuole specializzate superiori poggiano su un partenariato solido ed efficiente tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. È per questo che l’avamprogetto di legge si limita a disciplinare i percorsi formativi delle scuole universitarie professionali. Questi sono, attualmente, i cicli di studio in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e ostetricia. I requisiti per i cicli di studio delle scuole universitarie professionali sono oggi definiti nella legge del 6 4 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP). Questa legge sarà abrogata con l’entrata in vigore della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore 5 6 universitario svizzero (LPSU), che attua il mandato legislativo del nuovo articolo 63a della Costituzione federale. Secondo questo articolo, la Confederazione e i Cantoni devono provvedere insieme alla competitività, al coordinamento e all’elevata qualità del settore universitario svizzero. Lo scopo della LPSU, tuttavia, non è quello di fissare requisiti formativi. Da qui la necessità di elaborare una legge sulle professioni sanitarie che definisca in termini normativi le competenze che i relativi cicli di studio devono trasmettere agli studenti. Fissando un catalogo di competenze generali per tutte le professioni sanitarie si intende garantire che i titolari di un titolo SUP siano in grado di supportare l’evoluzione del sistema sanitario, ad esempio svolgendo al meglio il loro ruolo nel contesto della coo1 2 3 4 5 6 RS 101 www.bag.admin.ch > Temi > Sanità2020 RS 412.10 RS 414.71 FF 2011 6629 Approvato in votazione popolare il 21 maggio 2006. 3/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo perazione interprofessionale e contribuendo così a incrementare l’efficienza. L’avamprogetto delega al Consiglio federale il compito di definire le competenze finali specifiche per ogni singola professione. Come nel diritto vigente, anche la LPSU contempla l’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie professionali. Non è previsto, però, l’accreditamento dei programmi per i cicli di studio delle singole scuole universitarie professionali. Per garantire la protezione della salute ed evitare che con l’abrogazione della LSUP si crei una lacuna normativa, il presente progetto di legge reintroduce l’accreditamento dei programmi per le professioni sanitarie in questione. Dato che nel settore delle professioni sanitarie i potenziali pericoli sono elevati, l’avamprogetto prevede che l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sia soggetto all’obbligo di autorizzazione. Queste autorizzazioni, che dovranno essere rilasciate dai Cantoni, sono volte a garantire che i professionisti che svolgono la loro professione senza sorveglianza specialistica soddisfino i criteri richiesti. Una regolamentazione uniforme a livello nazionale in questo campo rappresenta una novità e crea sicurezza giuridica. Inoltre, l’avamprogetto di legge fissa un catalogo di obblighi professionali, uniformando così i requisiti che i professionisti del settore devono soddisfare nello svolgimento delle loro attività. Sotto il profilo concettuale, l’avamprogetto di legge si rifà alla legge sulle professioni mediche del 23 7 giugno 2006 (LPMed). La LPSU si applica nella misura in cui l’avamprogetto di legge non prevede alcun disciplinamento. Al momento di elaborarlo, inoltre, sono state osservate le disposizioni sulla formazione professionale contenute nella LFPr. Le persone con un titolo di scuola specializzata superiore in cure infermieristiche vantano le competenze professionali necessarie, nell’ottica della sanità pubblica, per ottenere la stessa autorizzazione di esercizio della professione come i diplomati di scuola universitaria professionale in cure infermieristiche. Pertanto, in termini di autorizzazione di esercizio della professione essi sono posti sul medesimo piano dei diplomati SUP. L’avamprogetto di legge è integrato nel sistema formativo vigente e rispetta la coerenza tra i titoli conseguiti al termine di diversi percorsi formativi. Questa coerenza promuove la collaborazione interprofessionale nell’ambito dell’assistenza sanitaria e costituisce un’importante premessa per impostare il relativo sistema secondo le priorità in materia di politica sanitaria fissate dal Consiglio federale. 7 RS 811.11 4/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 1 Punti essenziali dell’avamprogetto 1.1 Contesto 1.1.1 Sfide di politica sanitaria Analisi della situazione e prospettive Nel corso del Ventesimo secolo, come in tutti i Paesi industrializzati anche in Svizzera le conoscenze mediche hanno fatto enormi progressi. Al tempo stesso sono migliorate le condizioni igieniche e socioeconomiche, il che ha determinato un forte aumento della speranza di vita della popolazione svizzera: dal 1900 essa è quasi raddoppiata e negli ultimi 30 anni (1981) è passata da 72,4 a 79,8 anni 8 per gli uomini e da 79,2 a 84,4 anni per le donne. Questo forte aumento è una delle conquiste più importanti della nostra società. Parallelamente, il settore sanitario è stato potenziato sensibilmente fino a diventare un settore economico importante per la Svizzera. La crescita inarrestabile del settore prosegue. Nel 2008 i costi della salute ammontavano a 58,4 miliardi di franchi, pari al 10,7 per cento del prodotto interno lordo della Svizzera. Sempre nel 2008 nel settore sanitario lavoravano circa 541 000 persone o il 13,4 per cento della popolazione attiva. Il dinamismo del settore sanitario è attestato anche dal numero dei lavoratori del settore, che aumenta del 2,5 per cento all’anno, mentre la crescita dell’occupazione generale sfio9 ra appena lo 0,4 per cento. Attualmente, il settore sanitario svizzero è a una svolta e ha davanti a sé grandi sfide. La domanda di prestazioni mediche è in crescita in termini sia quantitativi sia qualitativi. I motivi sono molteplici: si stima che da qui al 2030 la popolazione aumenterà di 1 milione (+13 %) fino a raggiungere 8,8 milioni di abitanti. Contemporaneamente, da qui al 2030 il numero di ultrasessantacinquenni aumenterà di 771 000 (+57,5 %) fino a raggiungere 2 114 900 persone (pari al 25 % della popolazione svizzera). A ciò si aggiungono le sfide dei cambiamenti epidemiologici: forte aumento delle malattie croniche e delle malattie multiple, incremento delle malattie trasmissibili, nuovi rischi sanitari, importanza crescente della salute mentale e delle malattie che portano alla demenza. Altri fattori che influenzano la crescita della domanda sono l’evoluzione della tecnica medica e il progresso scientifico (medicina di punta, tecnica medica, genetica, farmacologia), la diagnosi precoce delle malattie e la crescita esponenziale delle conoscenze mediche (la metà delle conoscenze mediche è sorpassata dopo cinquedieci anni). Inoltre i pazienti meglio informati avanzano esigenze più elevate. L’offerta sanitaria stenta a soddisfare questa domanda in forte crescita, tanto più che la popolazione attiva invecchia anche nelle professioni mediche e sanitarie. L’Osservatorio svizzero della salute (Obsan) fa notare che la capacità di un settore sanitario di adattarsi a questi bisogni crescenti e mutevoli dipende dalla sua capacità di gestire le risorse umane. Stando alle previsioni nazionali e internazionali, in questo settore si sta delineando una penuria di manodopera. Secondo studi svizzeri, entro il 2030 10 dovrebbero essere assunte da 120 000 a 190 000 persone (a seconda dello scenario considerato; tutte le categorie professionali messe assieme). Almeno due terzi di queste persone sono necessarie per compensare i pensionamenti. Il terzo restante serve a far fronte al crescente fabbisogno di cure e prestazioni. Il settore, in cui il 70-80 per cento dei costi è rappresentato dalle spese per il personale, ha quindi un’enorme sfida davanti a sé. Il settore sanitario svizzero in trasformazione Sotto la pressione di queste sfide, il settore sanitario svizzero, finora imperniato prevalentemente sulle cure acute, ha avviato riforme e cambiamenti per migliorare efficacemente la salute della popolazione 8 9 10 UST, Dati e indicatori sulla speranza di vita, www.bfs.admin.ch > Temi > 01-Popolazione > Movimento della popolazione > Dati, indicatori > Decessi, mortalità e speranza di vita > Speranza di vita Gesundheitswesen Schweiz 2010–2012. Eine aktuelle Übersicht, Gerhard Kocher, Willy Oggier (ed.), Verlag Hans Huber, pag. 277. Ageing Workforce in an Ageing Society, Careum Working paper 1, 2009, pag. 9. 5/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo (Health Outcomes) e aumentare durevolmente l’efficienza delle risorse investite. Questi obiettivi sono stati inseriti espressamente nelle quattro aree d’intervento pari opportunità, trasparenza, qualità dell’assistenza e qualità di vita, che formano le priorità del Consiglio federale in materia di politica 11 sanitaria del 23 gennaio 2013. In vari settori si assiste a un vero e proprio cambiamento di paradig12 ma. È quanto confermano anche le pubblicazioni delle Accademie svizzere , in particolare i pareri 13 dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) sulla medicina sostenibile. La medicina preventiva, la medicina riabilitativa e la medicina palliativa contribuiscono ad assicurare la qualità di vita dei pazienti e oggi sono riconosciute, assieme alla medicina curativa, come componenti essenziali dell’offerta di prestazioni. Sono auspicati e rivendicati nuovi modelli di organizzazione per integrare maggiormente le cure, in particolare per far fronte alle sfide legate al previsto forte aumento dei malati cronici e alla loro assistenza – attualmente circa l’80 per cento delle persone d’età superiore ai 65 anni 14 soffre di almeno una malattia cronica – e per garantire la continuità in un’assistenza sempre più frammentata. Anche il rapporto tra il settore stazionario e quello ambulatoriale è in trasformazione. La cosiddetta «svolta verso l’assistenza ambulatoriale» mira a ottimizzare l’assistenza sanitaria e l’allocazione delle risorse. Al tempo stesso questa svolta introduce una serie di novità organizzative nell’assistenza sanitaria. Ripercussioni sulla prassi I cambiamenti del sistema sanitario descritti richiedono modelli più efficaci di collaborazione tra gli operatori sanitari. Sempre più spesso, gli operatori sanitari dovranno collaborare a livello interprofessionale sia nel settore stazionario sia in quello ambulatoriale (reti di cure integrate, organizzazioni Spitex ecc.), in particolare con professionisti del settore medico universitario (p. es. i medici o i farmacisti). In questo modo essi assumeranno più responsabilità, avranno a che fare con situazioni sempre più complesse e dovranno rendere conto della qualità delle loro prestazioni. Ripercussioni sulla formazione Sullo sfondo di queste complesse sfide di politica sanitaria, la qualità della formazione e dell’esercizio della professione degli operatori sanitari diventa un elemento prezioso per promuovere un’assistenza più efficace, più efficiente, adeguata e accessibile e di conseguenza per migliorare la sanità pubblica. Gli operatori devono disporre di una formazione adeguata, che trasmetta loro le competenze necessarie per esercitare la professione nei nuovi modelli di assistenza e per soddisfare i bisogni della popolazione. Il presente avamprogetto di legge sulle professioni sanitarie (LPSan) si fonda quindi su una politica sanitaria che interagisca con la politica della formazione. Aspetti quantitativi: quanti diplomati sono interessati da questo avamprogetto di legge? La LPSan disciplina le seguenti cinque professioni sanitarie: infermiere, fisioterapista, ergoterapista, dietista e levatrice. Ad eccezione della formazione di infermiere, i cicli di studio corrispondenti sono offerti esclusivamente presso le scuole universitarie professionali (SUP). I dati statistici delle SUP mostrano che il numero di diplomati dei cicli di studio nel settore delle professioni sanitarie è in costante crescita dalla loro introduzione (cfr. tab. 1). Le previsioni confermano questa tendenza al rialzo. Il numero annuale di diplomi rilasciati nei cicli di studio nel settore delle professioni sanitarie è, dal 2010, 15 superiore al numero dei diplomi federali di medico .i A ciò si aggiungono i diplomi in cure infermieristiche dei cicli di bachelor e di master presso l’Istituto di scienze infermieristiche dell’Università di Basi- 11 12 13 14 15 Sanità2020 – Politica sanitaria: le priorità del Consiglio federale del 23 gennaio 2013, UFSP, www.bag.admin.ch > Temi > Sanità2020 Accademie svizzere delle scienze; Effizienz, Nutzung und Finanzierung des Gesundheitswesens, 2012. Nachhaltige Medizin, documento di posizione dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), 2012. Neue Versorgungsmodelle und Kompetenzen sind gefragt, Max Giger, Sabina De Geest, Schweizerische Ärztezeitung, 2008; 89: 43, pagg. 1839–1843. Dati UFSP, 2010, concernenti i diplomi in medicina umana. 6/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 16 lea. Il numero stimato di titolari di un diploma di bachelor in Svizzera è tuttavia troppo basso per soddisfare, assieme alle professioni sanitarie disciplinate dalla legge sulla formazione professionale, segnatamente i cicli di studio in cure infermieristiche presso le scuole specializzate superiori, il fabbisogno futuro. Tabella 1. Evoluzione (2006–2012) dei primi diplomi SUP (diploma + bachelor) nitario nonché previsioni relative ai diplomi futuri (a partire dal 2013) Anno Scenario di riferimento Evoluzione dal 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 323 482 527 750 1080 1300 1437 1486 1628 1684 1756 1800 1836 1860 1877 1888 +20 % +33 % +38 % +51 % +56 % +63 % +67 % +70 % +72 % +74 % +75 % 17 nel settore sa- Fonte: UST, Scenari 2012-2021 per le scuole universitarie: studenti e diplomati, risultati dettagliati, www.bfs.admin.ch > Temi > Formazione e scienza > Scenari per il sistema di formazione > Analisi > Previsioni per le SU, le SUP e le ASP per i tre scenari > Totale SUP: previsioni relative agli studenti e ai diplomati: scenario «basso» (in tedesco e francese) (504-b-enshes-c) Nelle cure infermieristiche, il sistema svizzero di formazione prevede vari cicli di formazione per conseguire il titolo di infermiere. Sono offerte formazioni presso scuole universitarie professionali (SUP) del livello terziario A e scuole specializzate superiori (SSS) del livello terziario B. Nella Svizzera romanda gli infermieri sono formati a livello di SUP. Nella Svizzera tedesca e in Ticino le formazioni di infermiere SSS e SUP convivono. Nel 2012, 1109 persone hanno conseguito il titolo di infermiere diplomato SSS, il che dimostra in modo inequivocabile l’importanza di questo diploma. Esercizio della professione Un’ampia maggioranza degli infermieri opera in stabilimenti sanitari, mentre le levatrici o i fisioterapisti sono nettamente più spesso indipendenti. Gli operatori sanitari indipendenti rappresentano solo una parte delle persone che lavorano «sotto la propria responsabilità professionale» secondo la terminologia dell’avamprogetto di legge. Le cifre riportate nella tabella 2 rappresentano quindi solo una parte delle persone attive «sotto la propria responsabilità professionale» (cfr. punto 2.1 relativo all’articolo 1). Non di rado una stessa persona svolge anche più forme di attività lavorativa. Un fisioterapista può ad esempio lavorare come dipendente in uno stabilimento ospedaliero e di riabilitazione e parallelamente come indipendente in uno studio. Talvolta, a titolo accessorio, sono svolte anche attività d’insegnamento. 16 17 Gesundheitswesen Schweiz 2010–2012. Eine aktuelle Übersicht, Gerhard Kocher, Willy Oggier (ed.), Verlag Hans Huber, pag. 278. Le colonne relative all’evoluzione dal 2010 sono state calcolate dagli autori. 7/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo La svolta verso l’assistenza ambulatoriale imboccata dal settore sanitario si riflette nel numero crescente di operatori indipendenti: tra il 2004 e il 2012 il loro numero è aumentato del 29,6 per cento (cfr. tab. 2). I dati sugli infermieri nella tabella 2 comprendono sia i diplomi SSS che i diplomi SUP. L’espressione «nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» secondo l’articolo 10, inoltre, non coincide con la nozione di «indipendente» della seguente statistica SASIS (in merito alla differenza cfr. le considerazioni al punto 2 relative agli articoli 1 e 10). Tabella 2. Evoluzione del numero di lavoratori indipendenti nelle cinque professioni SUP (compresi i diplomi di infermiere SSS) a livello svizzero Prestatori di servizi Infermieri Fisioterapisti Ergoterapisti Levatrici Dietisti Totale Numero di operatori indipendenti 31.12.2004 31.12.2011 31.12.2012 Evoluzione 2004–2011 Evoluzione 2004–2012 1250 1697 1682 15 % +35,8 % +34,6 % 5060 6007 6264 58 % +18,8 % +23,8 % 611 853 896 8% +39,6 % +46,7 % 1121 1539 1627 15 % +37,3 % +45,2 % 374 426 432 4% +13,9 % +15,5 % 8416 10 522 10 901 100 % +25,1 % +29,6 % Fonte: statistica SASIS dei numeri RCC attivi secondo la categoria professionale, Santésuisse, stato 31.12.2012 Il numero di operatori che fatturano prestazioni LAMal con il proprio numero RCC in base ai dati statistici di SASIS (filiale di Santésuisse per l’attribuzione e la gestione del numero di registro dei codici creditori – RCC). Se un fisioterapista con un proprio numero RCC assume quattro fisioterapisti come dipendenti, questi ultimi fatturano le loro prestazioni con il numero RCC del fisioterapista datore di lavoro. Nella tabella figura quindi un unico operatore. Questi dati attestano il dinamismo di queste professioni e la loro importanza nella catena dell’assistenza sanitaria. L’esercizio della professione in ambito ambulatoriale è destinato ad aumentare tra l’altro a causa dell’evoluzione strutturale e delle riforme del finanziamento in corso. Questa tendenza è rilevabile anche a livello internazionale. Masterplan «Formazioni professionali sanitarie» L’avamprogetto di legge sulle professioni sanitarie fa parte del Masterplan «Formazioni professionali 18 19 sanitarie» , elaborato dal Dipartimento federale dell’economia d’intesa con l’Ufficio federale della 20 sanità pubblica (UFSP), l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia , i Cantoni (Conferenza dei direttori della pubblica educazione [CDPE] e Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità [CDS]) e l’organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario (OdASanté). L’obiettivo del Masterplan «Formazioni professionali sanitarie» è di aumentare il numero di diplomi nel settore sanitario grazie alla collaborazione tra i partner e nel rispetto delle varie competenze e attuare le misure necessarie in merito alle tre priorità «offerta di posti di tirocinio e di pratica rispondente al fabbisogno», «realizzazione della sistematica delle formazioni» e «misure concernenti la forza lavoro estera» entro il 2015. A tal fine è necessario coordinare i vari progetti secondo le tre priorità, garantire la trasparenza e la chiarezza della comunicazione, valutare i progressi compiuti e informare periodicamente su tali progressi. La legge sulle professioni sanitarie è uno di questi progetti del Masterplan «Formazioni professionali sanitarie» e costituisce inoltre una delle priorità di politica 21 sanitaria menzionate espressamente dal Consiglio federale. 18 SEFRI, Rapport du DFE «Formation aux professions des soins» del marzo 2010, www.sbfi.admin.ch > Temi > Formazione professionale > Formazioni sanitarie > Masterplan Formazioni professionali sanitarie > Documenti 19 Dal 1.1.2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 20 Dal 1.1.2013 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 21 Sanità2020, Politica sanitaria: le priorità del Consiglio federale, pag.12, UFSP, www.bag.admin.ch > Temi > Sanità2020 8/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 1.1.2 Attuale situazione giuridica nel settore delle professioni sanitarie Titoli della formazione professionale In virtù dell’articolo 63 Cost. la Confederazione ha la competenza di emanare prescrizioni per l’intero settore della formazione professionale. In base ad essa, la Confederazione disciplina le formazioni per le professioni del settore sanitario attraverso la LFPr, l’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla forma22 zione professionale (OFPr), l’ordinanza dell’11 marzo 2005 del Dipartimento federale dell’economica, della formazione e della ricerca (DEFR) concernente le esigenze minime per il ricono23 scimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERicSSS) e le ordinanze in materia di formazione dell’ufficio competente. Vi rientrano le formazioni professionali di base del livello secondario II, gli esami federali di professione e gli esami professionali superiori nonché i cicli di formazione e postdiploma delle scuole specializzate superiori. Titoli delle scuole universitarie professionali e delle scuole universitarie I cicli di studio delle SUP in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e ostetrica rientrano oggi nel campo d’applicazione della LSUP e sono iscritti nell’ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universita24 rie professionali . Nel campo specifico della sanità anche le scuole universitarie offrono cicli di studio. Questi ultimi rientrano nel campo d’applicazione della legge dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle universi25 tà (LAU). Sulla base delle prescrizioni della LSUP, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH) ha elaborato un catalogo di competenze finali sia generiche sia specialistiche per le singole professioni sanitarie (cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dieteti26 ca e ostetrica) . Queste competenze finali vengono oggi utilizzate dalle scuole universitarie professionali a titolo di riferimento per lo sviluppo dei propri cicli di studio. 1.1.3 Riorganizzazione del settore universitario Dal 2006 il settore universitario è retto dall’articolo 63a della Costituzione federale («articolo sulle scuole universitarie»), che conferisce a Confederazione e Cantoni il compito di coordinare insieme il sistema universitario svizzero e di garantirne la qualità. La nuova LPSU mette in atto questo mandato legislativo fissando le basi su cui edificare il coordinamento e la promozione e provvedendo a instaurare uno spazio universitario competitivo, ben orchestrato e di elevata qualità. 27 La LPSU, approvata dal Parlamento il 30 settembre 2011 , entrerà in vigore al più presto nel 2015 e sostituirà contemporaneamente sia la LSUP sia la LAU, limitata fino alla fine del 2016. Ne risultano nuove responsabilità e competenze in termini di disciplinamento e accreditamento dei cicli di studio sinora retti dalla LSUP. Con la nuova LPSU e la simultanea abrogazione della LSUP, la Confederazione perde la competenza normativa di definire i requisiti dei cicli di studio attinenti al settore sanitario offerti dalle scuole universitarie professionali. 22 23 24 25 26 27 RS 412.101 RS 412.103.1 RS 414.712 RS 414.20 Rapporto finale del 25 giugno 2009 in merito al progetto concernente le competenze finali nelle professioni sanitarie SUP (in tedesco e francese). FF 2011 6629 9/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 1.1.4 Disposizioni sull’esercizio della professione e registrazione Nelle professioni sanitarie non universitarie i Cantoni hanno la facoltà, per motivi di protezione della salute e tutela dei pazienti, di vincolare l’esercizio dell’attività al possesso di un diploma professionale corrispondente. Nell’ambito della formazione professionale di base, degli esami federali di professione e degli esami professionali superiori, alcuni Cantoni si sono avvalsi di questa facoltà disciplinando l’esercizio delle professioni in questione. Quasi tutti i Cantoni hanno disciplinato il libero esercizio della professione per i cinque cicli di studio SUP in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e ostetricia. La maggior parte di essi vincola il libero esercizio professionale al possesso di un diploma professionale corrispondente. Nel campo delle cure infermieristiche esiste un’autorizzazione cantonale generica all’esercizio della professione che non opera una distinzione secondo i cicli di studio. Per i titolari di un diploma SUP e per quelli di un titolo SSS valgono le medesime condizioni di autorizzazione. Entrambi i titoli di formazione abilitano al libero esercizio della professione. Oggi, inoltre, le leggi cantonali definiscono obblighi professionali diversi per chi intende svolgere la sua attività da libero professionista. L’attuale diritto federale non offre una base legale che contempli la possibilità di registrare le persone autorizzate dai Cantoni a esercitare la loro professione. Oggi, su incarico della Conferenza svizzera 28 dei direttori cantonali della sanità (CDS) e in base a una convenzione intercantonale , la Croce Rossa Svizzera tiene un registro intercantonale dei titolari di diplomi svizzeri ed esteri dei livelli secondario II, terziario B e A. Le autorizzazioni di esercizio della professione, tuttavia, non vi figurano. 1.2 Obiettivi della legge sulle professioni sanitarie Requisiti uniformi a livello svizzero per la formazione e l’accreditamento dei cicli di studio Con il disciplinamento uniforme dei requisiti per la formazione e l’accreditamento obbligatorio dei programmi si intende garantire che nelle professioni sanitarie contemplate dalla LPSan (cicli di studio in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e ostetricia ed eventuali altri) valgano in tutta la Svizzera i medesimi standard. In tal modo si possono migliorare la sicurezza dei pazienti e dei loro familiari e la qualità dell’assistenza sanitaria. L’avamprogetto di legge si integra nel sistema formativo svizzero e mantiene intatta la coerenza con le professioni mediche disciplinate nella LPMed (medici, farmacisti, ecc.), con i partner diretti (Cantoni, OdASanté e associazioni professionali), con le professioni sanitarie disciplinate nella LFPr (p. es. soccorso sanitario, cure infermieristiche SSS) e con le formazioni professionali di base (p. es. operatore sociosanitario). Attraverso l’armonizzazione con altri gruppi professionali, l’avamprogetto di legge contribuisce indirettamente a definire il ruolo delle professioni sanitarie all’interno del relativo sistema. Per le singole professioni sanitarie sono d’importanza fondamentale le competenze sociali, personali e specialistiche trasmesse nel corso della formazione. Le competenze generiche richieste sono formulate in modo tale da promuovere una collaborazione efficiente sia con i colleghi dello stesso ramo sia con altri gruppi di professionisti e da ridurre la tendenza verso una «ghettizzazione professionale». Inoltre, per esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale, i professionisti del settore sanitario devono vantare solide competenze specialistiche. La LPSan delega al Consiglio federale il compito di definirle. Garantire il riconoscimento dei titoli di formazione L’introduzione di chiare competenze disciplinate a livello nazionale crea trasparenza in merito alle qualifiche professionali acquisite nei relativi cicli di studio. Esse costituiscono una premessa essenzia28 Convenzione intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei titoli di studio. 10/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo le per il riconoscimento dei titoli di studio esteri e per la mobilità intercantonale dei titolari di un diploma svizzero. Esercizio della professione regolamentato in modo uniforme a livello nazionale La LPSan uniforma i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale e prevede, infine, un catalogo di obblighi professionali e una serie di misure disciplinari. Per l’esercizio della professione nel settore privato senza responsabilità professionale propria non vi è l’impellente necessità di un intervento a livello federale. Questo compito spetta ai Cantoni. Non compete alla Confederazione, inoltre, disciplinare le attività di diritto pubblico. Accesso alla professione equivalente per infermieri SUP e SSS (bachelor) Nell’ottica dell’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è un esplicito obiettivo di politica della sanità quello di equiparare il diploma SSS in cure infermieristiche al diploma di bachelor rilasciato dalle SUP nello stesso settore di studio. Entrambe le formazioni trasmettono competenze che garantiscono un esercizio professionale di alta qualità e che sono richieste sul mercato del lavoro. Le offerte formative su entrambi i livelli ampliano il campo di reclutamento di professionisti del settore sanitario e consentono di sfruttare il potenziale delle giovani leve, argomento prioritario proprio nell’ottica di contrastare il fenomeno della carenza di personale qualificato. La legge sulle professioni sanitarie equipara i due diplomi in relazione: - al rilascio dell’autorizzazione di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale; agli obblighi professionali e alle relative misure disciplinari. Anche in futuro gli operatori di entrambi i cicli di formazione potranno sviluppare le loro offerte nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto del quadro normativo prestabilito. Nel documento «Rahmenlehrplan Pflege», pubblicato il 4 settembre 2007 da OdASanté e dall’Associazione svizzera dei centri di formazione sociosanitaria (ASCFC) e approvato dalla SEFRI, le organizzazioni del mondo del lavoro e le scuole interessate hanno definito i requisiti per i cicli di studio in cure infermieristiche. In sede di riconoscimento dei cicli di studio, la SEFRI verifica il rispetto di queste prescrizioni. 1.3 Soluzione proposta e motivazioni Oltre alla soluzione proposta con l’avamprogetto di legge, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) hanno esaminato l’eventualità di un disciplinamento globale, ossia di fissare in un atto normativo separato i requisiti per tutte le formazioni del settore sanitario, dal livello secondario II a quello universitario, nonché i criteri per l’esercizio delle relative professioni. All’interno del sistema formativo questo approccio garantirebbe la massima coerenza per quanto riguarda le professioni sanitarie. Sarebbe però estremamente oneroso e metterebbe in dubbio le procedure di cooperazione tra i partner della formazione ai sensi della LFPr instaurate poco tempo fa nella formazione professionale. È probabile che si verrebbero a creare diverse incertezze circa i futuri requisiti. Alla luce dell’incombente carenza di personale qualificato questo fatto sarebbe controproducente. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il DEFR e il DFI di elaborare congiuntamente per le professioni sanitarie una regolamentazione uniforme dei requisiti di formazione ed esercizio professionale a livello di scuole universitarie tenendo conto delle disposizioni vigenti, in particolare nella formazione professionale superiore e nelle professioni mediche universitarie. 11/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo La LPSan disciplina i cicli di studio delle scuole universitarie professionali in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e ostetrica. Rientrano nel suo campo d’applicazione 29 anche i titoli delle scuole specializzate superiori attinenti al settore sanitario . Per quanto riguarda le professioni sanitarie insegnate nelle scuole universitarie professionali, l’avamprogetto di legge si riallaccia alla LPMed. Anch’esso, infatti, definisce i requisiti per i cicli di studio e per il loro accreditamento e disciplina l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. L’avamprogetto di legge definisce a livello nazionale e in modo uniforme le competenze generiche che devono essere acquisite al termine dei cicli di studio del settore sanitario offerti dalle SUP. Le competenze professionali vengono elaborate dal Consiglio federale in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate e poi fissate in un’ordinanza. Questa regolamentazione a livello di ordinanza consente un adattamento più rapido dei cicli di studio a un eventuale cambiamento delle esigenze del mondo del lavoro. Come già menzionato al punto 1.1.2, sia le competenze generiche sia quelle specialistiche sono già state elaborate dalla KFH come base per i cicli di studio offerti oggi dalle scuole universitarie professionali. Esse sono confluite nei lavori preliminari al progetto di legge e costituiranno un elemento chiave al momento di elaborare l’ordinanza del Consiglio federale. Il riconoscimento dei titoli di studio esteri è oggi disciplinato nella LSUP. La futura disposizione dell’articolo 70 LPSU valevole per le scuole universitarie professionali per determinare l’equivalenza dei titoli di studio esteri non è una base legale sufficientemente solida per garantire l’equivalenza di tali titoli con un diploma SUP svizzero nelle professioni sanitarie regolamentate. Pertanto, il riconoscimento dei titoli di studio esteri nelle professioni sanitarie insegnate nelle scuole universitarie professionali va regolamentato in una legge speciale, ossia nella LPSan. Lo strumento dell’accreditamento dei programmi serve a garantire la qualità dei cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma riconosciuto. In tale sede si esamina se nel contesto dei cicli di studio vengono raggiunti gli obiettivi fissati dalla legge. L’obbligo di accreditamento è già oggi previsto dalla LSUP. Con l’entrata in vigore della LPSU sarà però abrogato. La LPSU sancisce unicamente l’obbligo di un accreditamento istituzionale. Nel settore delle professioni sanitarie, tuttavia, continua a sussistere la necessità di una verifica dei cicli di studio, motivo per cui il presente progetto di legge statuisce l’obbligo di accreditamento dei cicli di studio. Quest’obbligo è tanto più importante se si considera che, contrariamente alle professioni mediche universitarie, quelle sanitarie non sono oggetto di una verifica per mezzo di un esame federale. L’accreditamento dei programmi garantisce pertanto che i cicli di studio in questione siano in linea con i requisiti specifici postulati nella LPSan. Dato che nel settore delle professioni sanitarie vi è un elevato potenziale di pericoli per i pazienti, l’avamprogetto di legge prevede che l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sia soggetto all’obbligo di autorizzazione. Il concetto di «esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale» è più ampio rispetto a quello di «libero esercizio della professione». Vi rientrano infatti anche le persone che detengono una responsabilità professionale in un rapporto di lavoro da dipendenti. Grazie al disciplinamento dei criteri di autorizzazione a livello federale saranno applicate in tutta la Svizzera le medesime norme. L’esercizio della professione senza responsabilità professionale rientrerà anche in futuro nella competenza normativa dei Cantoni, dato che un intervento federale non sarebbe adeguato. Pertanto, continueranno a essere i Cantoni a disciplinare l’esercizio della professione negli ospedali retti dal diritto pubblico. Mediante un elenco esaustivo di obblighi professionali, la LPSan fissa per tutta la Svizzera i medesimi requisiti. Tali obblighi sono sostanzialmente analoghi a quelli cantonali già esistenti. Le misure disciplinari previste sono volte, tra l’altro, a sanzionare le violazioni di tali obblighi. 29 Cfr. punto 1.1.4 per la collocazione di questi titoli. 12/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo L’avamprogetto di legge tiene conto della particolare situazione nel settore delle cure infermieristiche, dove sia le SUP sia le SSS offrono cicli di studio. Entrambi i titoli sono adatti per esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale. Sono dunque equiparati sotto il profilo dell’esercizio della professione. È per questo che per essi devono valere i medesimi obblighi professionali. Per il rilascio delle autorizzazioni di esercizio della professione e per l’accreditamento dei cicli di studio l’avamprogetto di legge prevede una serie di disposizioni transitorie. Queste ultime sono frutto di una ponderazione tra il mantenimento dei diritti acquisiti da un lato e gli obiettivi perseguiti dalla legge dall’altro. Sotto il profilo del rilascio delle autorizzazioni di esercizio della professione, l’equiparazione degli attuali diplomi SUP ai futuri diplomi SSS, conseguiti secondo le disposizioni della presente legge, appare logica. Questo discorso vale anche per i diplomi degli attuali cicli di studio SSS riconosciuti. I cicli di studio Advanced Nursing Practice (ANP) delle università di Basilea e Losanna si collocano al livello master. L’integrazione di queste offerte formative nel campo d’applicazione della LPSan è strettamente connessa alla questione di un disciplinamento del livello master mediante tale legge (a questo proposito cfr. spiegazioni al punto 5). In un’ottica di politica sanitaria è immaginabile l’allestimento di un registro attivo delle professioni sanitarie. La decisione se allestire un tale registro e in quale forma sarà presa sulla base dei risultati della consultazione (v. in merito le spiegazioni al punto 6). Si può affermare, in sintesi, che il quadro normativo previsto costituisce un’importante premessa per un orientamento efficiente del sistema sanitario alle sfide di carattere politico che lo attendono. Le disposizioni previste promuovono la qualità nell’esercizio delle professioni sanitarie insegnate presso le scuole universitarie professionali e sono pertanto nell’interesse della sanità pubblica. Nel rispetto del principio di proporzionalità, la nuova legge si limita a fissare le norme strettamente necessarie al raggiungimento del suo scopo. - - - 1.4 La regolamentazione dell’esercizio della professione nelle cinque professioni sanitarie non è un fatto nuovo e non rappresenta un intervento sproporzionato nella libertà economica 30. Essa disciplina a livello federale quello che già viene fatto nei Cantoni in maniera parzialmente diversa. La nuova normativa sull’esercizio della professione rispetta il principio secondo cui il diploma di livello bachelor è il titolo di qualifica professionale. L’avamprogetto di legge mantiene intatta l’autonomia delle scuole universitarie e prevede unicamente le norme strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi predefiniti. Per quanto riguarda i cicli di studio, l’avamprogetto di legge non genera costi supplementari rispetto all’attuale regolamentazione. L’accreditamento dei programmi delle scuole universitarie professionali esiste già oggi. I profili di competenza previsti creano trasparenza tanto per i datori di lavoro quanto per i professionisti del settore sanitario. L’obbligo di autorizzazione per l’esercizio delle professioni sanitarie non comporta nuovi costi. Nei Cantoni esistono già oggi procedure di autorizzazione a pagamento. Confronto giuridico Il disciplinamento delle professioni sanitarie è considerato uno strumento essenziale per garantire la qualità delle prestazioni e la sicurezza dei pazienti. Il World Health Report 2006, che si occupa principalmente delle risorse di personale nel settore sanitario (su tutte le categorie), sottolinea quanto sia importante una tale normativa. Anche le sfide che le autorità devono affrontare a seguito dei flussi migratori mondiali dei professionisti del settore sanitario depongono a favore dell’istituzione di un quadro normativo che consenta di verificare le qualifiche, di regolamentare l’equipollenza dei diplomi e di garantire la qualità della formazione 30 Sulla proporzionalità del progetto di legge cfr. punto 5.1. 13/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo attraverso prescrizioni sull’accreditamento. Questa tendenza è riscontrabile in tutto il mondo. I lavori della Second World Health Profession Conference on Regulation del 2010 evidenziano che la consapevolezza sulla necessità di un dialogo e di un coordinamento internazionale più intenso è in aumento. Dal raffronto dei contesti normativi nelle professioni sanitarie svolto da International Council of Nurses emerge che le possibilità di regolamentazione dell’esercizio della professione sono molteplici. Le varianti scelte dipendono da numerosi fattori specifici, diversi da Paese a Paese. Anche le autorità di regolamentazione variano a seconda del Paese: possono essere autorità o servizi governativi (p. es. ministeri della salute), organismi professionali o una loro combinazione. Il più delle volte le disposizioni dei vari contesti normativi interessano i seguenti aspetti: autorità direttive, istanze e modalità di accreditamento (istituzionale e/o dei programmi), definizione dei titoli di diploma, obbligo di perfezionamento, registro, misure disciplinari, organi e procedure d’impugnazione. 2 Titolo, ingresso e spiegazioni in merito ai singoli articoli Titolo Il titolo del progetto circoscrive l’oggetto della legge, ossia le professioni sanitarie, distinguendole dalle professioni mediche disciplinate nella LPMed. Ingresso L’ingresso rimanda all’articolo 95 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la facoltà di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. L’avamprogetto si basa inoltre sull’articolo 97 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori. 2.1 Capitolo 1: Scopo, oggetto e campo d’applicazione Art. 1 Scopo e oggetto Secondo il capoverso 1 la LPSan promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie professionali al livello di bachelor nonché la qualità dell’esercizio della professione da parte di chi ha concluso tale formazione. A tal fine, la formazione delle persone che esercitano una professione ai sensi della presente legge deve soddisfare determinati requisiti. La legge prevede inoltre che l’esercizio di tali professioni sotto la propria responsabilità professionale sia sottoposto a una sorveglianza adeguata. In altri termini: la qualità della formazione e dell’esercizio della professione possono influenzare notevolmente il livello di salute della popolazione. L’interesse sovraordinato della sanità pubblica giustifica pertanto la promozione della formazione e dell’esercizio della professione. Il capoverso 2 elenca, alle lettere a-d, la materia che la legge intende disciplinare. Essa comprende: le competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor, l’accreditamento dei cicli di studio di bachelor, il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Il termine usato alla lettera d, ossia «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» è in relazione con le competenze legislative della Confederazione (art. 95 cpv. 1 Cost.). L’esercizio dell’attività economica privata di cui all’articolo 95 capoverso 1 Cost. consiste in attività lavorative finalizzate alla realizzazione di un utile o di un reddito ai sensi del diritto privato. Vi rientrano le attività (principali e accessorie) svolte in qualità sia di dipendenti (ossia da impiegati di un’impresa privata) sia d’indipendenti. Un’attività economica non è più considerata privata ai 14/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo sensi degli articoli 27 e 95 Cost. se viene esercitata da enti statali o istituiti dallo Stato e soggetti al diritto pubblico. Nell’avamprogetto di legge l’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 10 è limitato alle persone che esercitano la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Art. 2 Professioni sanitarie L’articolo 2 elenca le professioni sanitarie rientranti nel campo d’applicazione della presente legge. Sono queste le professioni di: - infermiere; - fisioterapista; - ergoterapista; - levatrice; - dietista. A questo elenco è possibile aggiungere altre professioni. La premessa è che siano insegnate presso 31 le scuole universitarie professionali , che l’esercizio dell’attività professionale sotto la propria respon32 sabilità professionale esiga una regolamentazione nell’interesse della sanità pubblica o che si tratti di professioni attinenti a un campo professionale già contemplato dalla LPSan (cure infermieristiche). Una tale aggiunta renderebbe necessaria una revisione della legge. 2.2 Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor Introduzione Al livello di bachelor gli studenti conseguono un titolo di qualifica professionale. La legge richiede che essi dispongano di conoscenze, attitudini e capacità che li abilitino all’esercizio della relativa professione. La descrizione delle competenze elencate agli articoli 3 e 4 è tratta dai risultati dello studio Projekt Abschlusskompetenzen FH-Gesundheitsberufe della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie 33 professionali svizzere (KFH) . Le competenze finali generiche descritte nel progetto sono state raggruppate in un articolo 3 (esperienza e competenze metodologiche) e un articolo 4 (competenze sociali e personali). Le competenze finali richieste al livello di bachelor per tutti i cicli di studio sono suddivise in competenze generiche (art. 3), competenze sociali e personali (art. 4) e competenze professionali (art. 5). Questi tre elementi costituiscono insieme le competenze di livello bachelor ritenute necessarie per garantire la qualità e tutelare la sanità pubblica. Nella formulazione delle competenze generiche sono confluite considerazioni di politica sanitaria e aspettative sul comportamento professionale auspicato. Alla luce del fatto che la futura assistenza sanitaria necessita di una mobilizzazione di team interprofessionali (p. es. per affrontare l’aumento dei 31 32 33 Si sta esaminando, al momento, se offrire cicli di studio in osteopatia presso le scuole universitarie professionali. La Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) offre un ciclo di studio in tecniche di radiologia medica. Non esiste al momento una normativa che disciplini l’esercizio della relativa professione sotto la propria responsabilità professionale. La LPSan, pertanto, non contiene alcuna disposizione al riguardo. Progetto Abschlusskompetenzen FH-Gesundheitsberufe, Cécile Ledergerber, Jacques Mondoux, Beat Sottas, 25 maggio 2009, http://www.kfh.ch/uploads/dkfh/doku/1_KFH___Projekt_Abschlusskompetenzen_FH_Gesundheitsberufe_Abschlussbericht. pdf. 15/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo malati cronici), i professionisti del settore devono vantare competenze generiche comuni. Devono essere in grado di cooperare con persone che esercitano altre professioni sanitarie ai sensi della pre34 sente legge e professioni mediche . Pertanto, le competenze generiche sono formulate in modo da essere in linea con gli obiettivi formativi della LPMed e da gettare le basi legali necessarie per promuovere una cultura di cooperazione condivisa Art. 3 Competenze generiche In virtù delle competenze di cui all’articolo 3, le persone che hanno concluso un ciclo di studio in una professione sanitaria devono essere capaci di assumersi la responsabilità professionale. In qualità di operatori del sistema sanitario, i professionisti del settore devono essere in grado di fornire servizi sanitari di elevata qualità sotto la propria responsabilità e in conformità con i principi della 35 buona prassi professionale (lett. a). Alla luce della quantità di nuovo sapere che si genera costantemente e della sua continua evoluzione è assolutamente indispensabile che i professionisti del settore siano in grado di attuare nuove scoperte scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità. È così che si possono aggiornare di continuo conoscenze e attitudini nell’ottica di un apprendimento permanente (lett. b). Per apprendimento permanente s’intende, secondo la definizione data dalla Commissione europea, «qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale». Inoltre, i professionisti devono essere in grado di valutare l’efficacia, la pertinenza e l’economicità delle proprie prestazioni e agire di conseguenza (lett. c). Questa competenza – come quella di cui alla lettera g – è sovraprofessionale e riprende le disposizioni corrispondenti della LPMed. Ciò contribuisce a una comprensione condivisa, facilita la cooperazione interprofessionale e aumenta l’efficienza delle prestazioni sanitarie. Quanto alla perizia professionale e alla competenza metodologica si tratta innanzitutto di conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell’individuo e di singoli gruppi della popolazione. Inoltre, i professionisti del settore devono essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorarne la qualità di vita (lett. d). L’assistenza e il trattamento medico di persone con sfondo 36 migratorio richiedono conoscenze specifiche (p. es. competenze transculturali ). Lo stesso discorso vale per l’assistenza alle persone affette da malattie mentali e ai loro famigliari o per il lavoro con i giovani con problemi di salute, ecc. I professionisti del settore devono inoltre disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi (lett. e). Devono conoscere i processi cognitivi, decisionali e operativi che si svolgono durante la visita e il trat37 tamento dei pazienti (clinical reasoning ) ed essere in grado di adottare provvedimenti che confluiscano sistematicamente nell’assistenza e nella cura dei pazienti, tenendo debitamente conto dell’interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell’ambito curativo (lett. f). L’obiettivo del clinical reasoning è quello di capire meglio la situazione clinica dei pazienti e, quindi, di prendere le 38 decisioni migliori per loro . Per poter esercitare la loro professione correttamente, i professionisti del settore devono conoscere le basi legali del sistema di sicurezza sociale e del sistema sanitario svizzeri (lett. g). 34 35 36 37 38 Queste professioni sono oggetto della LPMed (RS 811.11). «Best Practice kann als direkter Rückgriff auf eine solide Evidenzbasis oder als Entscheidungsfindung aufgrund von evidenzbasierten Empfehlungen definiert werden» (Perleth, Jakubowksi & Busse, 2000, pag. 741). Cfr. strategia federale «Migration und Gesundheit 2008–2013», www.bag.admin.ch > Temi > Politica della sanità > Migrazione e salute > Assistenza sanitaria e formazione. Clinical Reasoning: Fundament der klinischen Praxis und Brücke zwischen den Ansätzen der Manuellen Therapie. Teil 1. Manuelle Therapie, Jones M. A., 1997, pag. 6. Clinical Reasoning in the Health Professions, Higgs J. & Jones M., 2000, pag.11. 16/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Inoltre, devono essere in grado di spiegare e documentare il proprio operato in maniera chiara e pertinente (lett. h). La capacità di informare in maniera pertinente, esaustiva e chiara rappresenta una competenza fondamentale. Chi svolge la propria professione da libero professionista deve poter documentare la sua parte di assistenza interprofessionale in maniera ineccepibile. Se lavorano su delega o dietro prescrizione medica, gli operatori sanitari devono informare il medico responsabile nel migliore dei modi. Nelle professioni sanitarie, come in altre professioni, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) che consentono di registrare elettronicamente e digitalizzare le informazioni mediche saranno all’ordine del giorno in futuro. Le applicazioni eHealth, introdotte a sostegno dei processi di assistenza esistenti, permettono di accedere rapidamente ai dati dei pazienti e garantiscono così un impiego efficiente dei mezzi e un’assistenza ottimale. Se usati adeguatamente, questi strumenti hanno un’incidenza positiva sulla qualità dell’assistenza sanitaria e sul controllo dei costi. È importante, pertanto, che i professionisti del settore conoscano queste applicazioni informatiche di gestione dei pazienti e delle cure (lett. h). Inoltre, essi devono avere familiarità con i metodi di ricerca del settore sanitario e della prassi fondata su basi scientifiche (evidence based practice) ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca (lett. i). Art. 4 Competenze sociali e personali In analogia alla LPMed è stato inserito nell’avamprogetto di legge un articolo separato sulle competenze sociali e personali. I professionisti del settore sanitario devono comportarsi in maniera adeguata sotto il profilo umano, etico e personale e vantare capacità comunicative e cooperative corrispondenti. Devono essere in grado di collaborare a livello interprofessionale, adeguarsi, integrarsi, associarsi e imporsi. Inoltre, devono assumersi responsabilità e svolgere compiti formativi e gestionali (p. es. in strutture ospedaliere, organizzazioni Spitex, case per partorienti, organizzazioni di ergoterapia ambulanti). Per soddisfare tutti questi criteri, i titolari di un diploma di bachelor di una professione sanitaria devono aver compreso l’aspetto etico della loro professione e comportarsi di conseguenza. Pertanto, i cicli di studio non devono soltanto sensibilizzare gli studenti a valori e principi etici, ma anche abilitarli ad assumere la propria responsabilità nei confronti dell’individuo, della società e dell’ambiente (lett. a). I professionisti del settore sanitario devono soddisfare elevate esigenze anche sotto il profilo della loro personalità, in quanto devono assumersi la responsabilità etica anche al momento di prendere decisioni basate su un’analisi tra costi e utile e, in particolare, in presenza di risorse limitate. Devono essere autocritici e capaci di farsi un’opinione personale. Queste capacità presuppongono un’integrità e una consapevolezza tali da consentire loro di riconoscere i propri punti di forza e le proprie carenze e di rispettare i limiti della loro attività (lett. b). Durante i loro cicli di formazione, inoltre, gli studenti devono imparare a tutelare il diritto all’autodeterminazione dei pazienti (lett. c). A tal fine è necessario che conoscano tali diritti. Al termine della formazione, infine, gli studenti devono essere in grado di instaurare con i pazienti e i loro familiari un rapporto professionale e adeguato alle circostanze (lett. d). È proprio nell’assistenza alle persone con sfondo migratorio o a gruppi sociali più deboli che le competenze chiave nel campo della comunicazione rivestono un’importanza fondamentale al fine di garantire a questi gruppi le medesime cure di alto livello come al resto della popolazione. Art. 5 Competenze professionali specifiche Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, le competenze professionali che deve possedere chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor. Il termine «organizzazioni del mondo del lavoro» non si riferisce unicamente all’OdASanté, ma anche alle associazioni professionali interessate. Con il coinvolgi- 17/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo mento di queste organizzazioni, attive in tutta la Svizzera, si intende collocare l’avamprogetto di legge in una prospettiva nazionale. Ciò significa, concretamente, che per ogni ciclo di studio disciplinato dalla LPSan dovranno essere fissate a livello di ordinanza le relative competenze professionali del livello bachelor. Le competenze professionali approfondiscono determinati aspetti del profilo richiesto. Nell’interesse della sistematica e della comparabilità e nei limiti del possibile, le competenze professionali sono state strutturate in maniera possibilmente analoga per tutte le professioni. In tal modo diventano più chiari e comprensibili i rapporti tra le varie professioni sanitarie. È compito delle scuole universitarie professionali far confluire le competenze fissate agli articoli 3-5 nei curricoli dei relativi cicli di studio e provvedere a un’armonizzazione, sempre rispettando l’autonomia dei singoli istituti. 2.3 Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio di bachelor Art. 6 Scopo dell’accreditamento e obbligo di accreditamento L’accreditamento è uno strumento fondamentale ai fini della garanzia della qualità nelle scuole universitarie. Esso consiste in una procedura formale, trasparente e regolare volta a verificare il rispetto dei requisiti qualitativi minimi in base a criteri predefiniti, anche chiamati «standard di qualità» (SQ). Secondo la LPSan (cpv. 2), i cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma di bachelor nelle professioni sanitarie devono essere accreditati (cpv. 2). Tale accreditamento pone l’accento su una verifica dei contenuti e della qualità, in considerazione della tutela della salute e dei pazienti ai sensi della LPSan e dei requisiti di politica della formazione ai sensi della LPSU. Le scuole universitarie professionali che offrono questi cicli di studio e altri istituti universitari sono inoltre soggetti all’obbligo di accreditamento istituzionale, che secondo la LPSU è una premessa per l’accreditamento dei relativi programmi. Art. 7 Condizioni per l’accreditamento Secondo il capoverso 1, le condizioni per l’accreditamento di un ciclo di studio sono due: oltre all’accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale che lo offre, esso deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 31 LPSU, ossia garantire che l’insegnamento sia di elevata qualità e che il programma di studi possa essere portato a termine (lett. a). Inoltre, il ciclo di studio deve trasmettere agli studenti le competenze definite nella presente legge per la professione sanitaria da essi scelta e verificarle di conseguenza (lett. b). Art. 8 Procedura La procedura di accreditamento è retta dagli articoli 32–35 LPSU (cpv. 1). Viene dunque svolta dall’Agenzia svizzera di accreditamento, che presenta una sua proposta al Consiglio svizzero di accreditamento, cui spetta prendere una decisione sulla base di tale proposta. La durata dell’accreditamento deve essere fissata dal Consiglio delle scuole universitarie. In linea di massima, la procedura di accreditamento è finanziata attraverso la riscossione di emolumenti. Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per la verifica delle condizioni di cui all’articolo 7 lettera b. Esso sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. Queste disposizioni possono riguardare, ad esempio, la composizione del gruppo di esperti e del Consiglio di accreditamento. 18/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 2.4 Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri Art. 9 Secondo il capoverso 1, un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di studio di una scuola universitaria professionale svizzera (diploma di bachelor) è stabilita da un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un’organizzazione sopranazionale (cpv. 1 lett. a) o se l’equipollenza è comprovata nel caso specifico (cpv. 1 lett. b). La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è un accordo ai sensi del capoverso 1 lettera a. Essa prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche di infermieri responsabili dell’assistenza generale e levatrici acquisite in uno Stato membro dell’UE. Le altre professioni sanitarie (fisioterapia, ergoterapia nonché alimentazione e dietetica) sono soggette alla cosiddetta regola generale. Il riconoscimento dei titoli esteri viene effettuato, su richiesta, di caso in caso. Ai fini dell’esercizio della professione in Svizzera, un titolo di studio estero riconosciuto equipollente esplica il medesimo effetto per l’esercizio della professione in Svizzera di un titolo di scuola universitaria professionale svizzera (cpv. 2). La SEFRI è competente per il riconoscimento. Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative agli emolumenti (cpv. 3). Attualmente, in base all’articolo 7 capoverso 5 LSUP e all’articolo 67 LFPr, il Consiglio federale ha delegato questo compito alla CRS. Secondo il capoverso 4, in presenza di sostanziali differenze tra la formazione nazionale e quella assolta in uno Stato membro dell’UE sono necessarie misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento). Sono considerate differenze sostanziali la diversa durata della formazione, altri contenuti o requisiti della pratica. I particolari saranno disciplinati dal Consiglio federale in un’ordinanza. Chi possiede un titolo di studio riconosciuto equipollente può richiedere un’autorizzazione cantonale di esercizio della professione ai sensi dell’articolo 10. 2.5 Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale 2.5.1 Sezione 1: Esercizio della professione Art. 10 Obbligo di autorizzazione Per le professioni sanitarie che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è soggetto ad autorizzazione. Il rilascio delle autorizzazioni di esercizio e la vigilanza sono di competenza del Cantone sul cui territorio s’intende esercitare l’attività. In futuro, la LPSan disciplinerà quindi l’attività lavorativa nel settore privato per tutte le persone che operano sotto la propria responsabilità professionale. La limitazione all’attività sotto la propria responsabilità professionale scaturisce dal principio di proporzionalità. L’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività nel settore privato costituisce una grave ingerenza nella libertà economica, che non può andare oltre quanto necessario per tutelare gli obiettivi della LPSan, segnatamente la protezione della sanità pubblica e dei pazienti. Per le persone che lavorano sotto sorveglianza bisogna partire dal presupposto che la sorveglianza assicuri un controllo sufficiente per garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità delle prestazioni in modo tale da rendere superflua un’autorizzazione supplementare. Secondo l’avamprogetto, le persone che operano in uno stabilimento organizzato in base al diritto privato e non sottostanno alla sorveglianza di un altro professionista dello stesso settore sono invece sottoposte all’obbligo di autorizzazione. L’espressione «sotto la propria responsabilità profes- 19/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo sionale» comprende anche i dipendenti con funzioni direttive. Questa concezione unitaria in tutta la Svizzera garantisce che la responsabilità per il trattamento sia assunta da un operatore qualificato. Art. 11 Condizioni d’autorizzazione Al capoverso 1 sono descritte le condizioni professionali e personali per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, l’autorizzazione deve essere negata. La LPSan disciplina in modo esaustivo a livello federale le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio della professione. Secondo la lettera a, in primo luogo il richiedente deve essere in possesso di un diploma di bachelor del ciclo di studio corrispondente di una scuola universitaria professionale o di un titolo di studio estero riconosciuto equipollente. Quale condizione personale, la lettera b impone al richiedente di avere una buona reputazione o, in generale, di essere degno di fiducia. Il Cantone competente è libero di stabilire come intende verificare questa condizione. Il richiedente deve inoltre offrire la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione, il che può essere dimostrato mediante un certificato medico. L’autorità di vigilanza controlla infine se il richiedente padroneggia una lingua ufficiale del Cantone in cui intende esercitare l’attività (lett. c), tenendo conto del principio di proporzionalità. L’autorità di vigi39 lanza può orientarsi al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Un livello adeguato è la prova di conoscenze linguistiche corrispondenti al livello B2 (utente indipendente). I Cantoni prevedono unicamente un’autorizzazione cantonale generale «cure infermieristiche», che non fa alcuna distinzione a seconda del ciclo di studio, ma stabilisce condizioni identiche per i diplomati SUP e SSS. Questa regolamentazione è prevista anche nella LPSan. Per gli infermieri, l’autorizzazione all’esercizio della professione è quindi concessa anche a persone in possesso di un titolo di studio in cure infermieristiche rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di studio corrispondente riconosciuto a livello federale o di un titolo estero ritenuto equipollente (cpv. 2). Il capoverso 3 è una conseguenza dell’unificazione delle condizioni per l’autorizzazione a livello federale. Secondo questa disposizione, in linea di massima ogni persona che dispone già di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione soddisfa le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione in un altro Cantone. Occorre tener presente che secondo la legge federale sul mer40 cato interno (LMI) una persona che dispone già di un’autorizzazione cantonale e vuole operare in un altro Cantone ha diritto a una procedura di autorizzazione rapida e gratuita (art. 3 cpv. 4 LMI). Oggi per l’autorizzazione a esercitare una professione nel settore privato o una professione indipendente (a seconda della terminologia utilizzata) numerosi Cantoni chiedono due anni di pratica professionale dopo il termine della formazione. La LPSan non prevede invece due anni di pratica professionale per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. 41 Nell’ambito dell’accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS , la Svizze42 ra ha infatti recepito la direttiva dell’UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali . Quest’ultima si applica a tutte le professioni regolamentate e disciplina il riconoscimento dei diplomi di formazione esteri (riconoscimento automatico ed esame nel singolo caso, cfr. punto 1.6.2 nonché commento dell’articolo 9 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPSan). Una volta riconosciuto un diploma, secondo gli articoli 1 e 4 della direttiva i suoi titolari sono autorizzati ad accedere alla professione e lo Stato ospi- 39 40 41 42 Cfr. A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue); www.sprachenportfolio.ch RS 943.02 RS 0.632.31 Direttiva 2005/36/CE 20/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 43 tante non può richiedere formazioni, stage o esperienze professionali supplementari. Se quale condizione per esercitare la professione, la LPSan chiedesse due anni di esperienza professionale, questa disposizione non potrebbe essere applicata ai titolari di diplomi esteri riconosciuti equipollenti. Essa sarebbe quindi applicabile solo agli svizzeri e comporterebbe una discriminazione a livello nazionale. Indipendentemente dalle condizioni per l’autorizzazione all’esercizio della professione, tuttavia, per le professioni disciplinate dalla LPSan l’affiliazione a un regime assicurativo secondo l’articolo 55 della direttiva 2005/36/CE può essere subordinata a un’esperienza professionale. I due anni di pratica pro44 fessionale sotto sorveglianza (art. 45, 46–49 e 50a OAMal ) quale condizione per l’affiliazione a un regime assicurativo sono quindi compatibili con la direttiva 2005/36/CE. Resta pertanto possibile chiedere agli operatori sanitari con un titolo di formazione estero riconosciuto in Svizzera due anni di pratica professionale per l’affiliazione a un regime assicurativo. Di fatto l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è quindi meno attrattivo per le persone che non dispongono di due anni di pratica professionale. Art. 12 Restrizioni dell’autorizzazione e oneri Capoverso 1: per garantire un’assistenza medica di qualità accessibile a tutti, i Cantoni possono rilasciare un’autorizzazione vincolata a restrizioni. Sono ammesse restrizioni di carattere professionale (p. es. limitazione a una determinata professione sanitaria), temporale (in particolare un’autorizzazione di durata limitata) o territoriale (p. es. limitazione a un determinato Comune). Un Cantone ha la possibilità, ad esempio, di rilasciare a una levatrice un’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale limitata territorialmente a una regione di montagna o a una regione periferica con difficoltà di accesso a un ospedale o a una casa per partorienti o con una densità di levatrici così bassa da non poter garantire la qualità e la sicurezza dell’assistenza. I Cantoni possono inoltre vincolare le autorizzazioni a oneri. Le disposizioni della LPSan concernenti le possibilità di vincolare l’autorizzazione a restrizioni o oneri vanno viste come una lex specialis rispetto alla LMI. Se un’autorizzazione è vincolata a restrizioni o oneri, secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b LMI ciò deve essere giustificato da un interesse pubblico preponderante. L’unica opzione è data dall’assicurazione di un’assistenza di qualità affidabile. Inoltre secondo l’articolo 3 LMI una restrizione o riserva cantonale deve applicarsi nella stessa misura 45 agli offerenti locali (lett. a) e rispettare il principio di proporzionalità (lett. c). Art. 13 Revoca dell’autorizzazione Capoverso 1: per la revoca amministrativa di un’autorizzazione si applicano i principi generali del diritto amministrativo, in particolare il principio di proporzionalità e la garanzia del diritto di essere sentiti. Il capoverso 2 prevede uno scambio di informazioni tra i Cantoni coinvolti in caso di revoca dell’autorizzazione. Art. 14 Obbligo di annunciarsi Le persone che hanno acquisito le loro qualifiche professionali all’estero e che, secondo l’allegato III 46 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (accordo sulla libera circo43 44 45 46 Koordinationsgruppe auf dem Gebiet der Anerkennung der Berufsqualifikationen, Richtlinie 2005/36/EG – Erläuterungen zur Funktionsweise der sektoralen Regelungen – Grundsätze/Begriffe, Bruxelles, 3 marzo 2008, punto 5. RS 832.102 DTF 134 II 329, consid. 5.4 RS 0.142.112.681 21/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 47 lazione delle persone) o secondo l’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva 48 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono appellarsi alla direttiva 2005/36/CE possono esercitare la loro professione sanitaria in Svizzera secondo la presente legge senza alcuna autorizzazione come prestatori di servizi per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile (cpv. 1). La Svizzera può prevedere un obbligo di obbligo di annuncio. La Svizzera si è avvalsa di questa possibilità nelle professioni sanitarie regolamentate e ha sancito un obbligo di annuncio (cpv. 2). L’obbligo di annuncio si applica alle persone fisiche che esercitano la professione regolamentata sotto la propria responsabilità professionale. La corrispondente procedura 49 di dichiarazione è disciplinata nella legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate 50 (LDPS) e nella relativa ordinanza . Secondo l’articolo 1 capoverso 3 LDPS, il Consiglio federale de51 termina le professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione . Il capoverso 3 permette ai titolari di un’autorizzazione cantonale di esercitare la loro professione in altri Cantoni per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile. A tal fine è sufficiente un annuncio all’autorità cantonale competente. Le restrizioni e riserve concernenti l’autorizzazione si applicano anche a questa attività. Se l’attività è svolta per più tempo occorre richiedere un’autorizzazione del Cantone competente. Questa disposizione mira a evitare l’aggiramento di oneri e restrizioni attraverso l’esercizio della professione sanitaria in un altro Cantone. Art. 15 Obblighi professionali Nei Cantoni gli obblighi professionali sono disciplinati in modo eterogeneo. In alcuni Cantoni un aspetto può essere considerato una condizione per il rilascio dell’autorizzazione, in altri un obbligo professionale. Nel definire gli obblighi professionali, il presente avamprogetto ha tenuto conto sia delle regolamentazioni cantonali vigenti, sia dell’auspicio di una certa coerenza con gli obblighi professionali delle professioni mediche universitarie nonché di eventuali esigenze particolari delle professioni sanitarie. Gli obblighi professionali di cui all’articolo 15 si applicano alle persone che esercitano una professione sanitaria soggetta ad autorizzazione secondo la presente legge nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. L’elenco è esaustivo. Lettera a: l’obbligo di esercitare la professione in modo accurato e con diligenza rientra espressamente tra gli obblighi professionali delle professioni mediche universitarie (art. 40 lett. a LPMed), ma solo una minoranza delle regolamentazioni cantonali vigenti lo sancisce per le professioni contemplate dalla LPSan. Essendo legato anche all’organizzazione dell’assistenza sanitaria, questo obbligo professionale deve continuare a essere concretizzato dai Cantoni, in modo tale da poter tener conto delle condizioni locali. La clausola generale scelta lascia ai Cantoni un certo margine di manovra nell’attuazione. L’esercizio accurato e diligente della professione può comprendere ad esempio l’obbligo di informare le autorità in caso di decesso non naturale (quest’obbligo è già previsto in 18 Cantoni). I Cantoni possono anche prevedere l’obbligo di prestare assistenza e partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali. Lettera b: attualmente, in 16 dei 26 Cantoni le persone con un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sono tenute ad approfondire e ampliare continuamente le loro competenze generiche e professionali. In cinque dei 16 Cantoni quest’obbligo è imposto anche agli operatori sanitari senza autorizzazione all’esercizio della professione. In un Cantone, l’obbligo si applica unicamente 47 48 49 50 51 RS 0.632.31 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali RS 935.01; FF 2012 8563 Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS): RS 935.011 Art. 1 cpv. 3 LDPS 22/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo alle levatrici con un’autorizzazione all’esercizio della professione. Nove Cantoni non prevedono alcuna prescrizione in materia. Unificare questa condizione a livello federale è quindi logico. Lettera c: il rispetto dei limiti delle competenze acquisite nell’ambito dei cicli di studio nonché nell’ambito dell’apprendimento permanente assume particolare rilievo per le persone che operano sotto la propria responsabilità professionale. È estremamente importante che questi operatori possano valutare correttamente le loro conoscenze, abilità o capacità in situazioni concrete. Lettera d: in primo piano vi è il diritto dei pazienti all’autodeterminazione. I pazienti hanno diritto all’informazione: solo se dispongono di tutte le informazioni necessarie sul trattamento proposto sono infatti in grado di approvare o respingere liberamente il trattamento. Lettera e: può essere utile che le persone che esercitano una professione sanitaria pubblicizzino la loro specializzazione. La pubblicità non deve però essere ingannevole o invadente. Questo obbligo professionale è previsto in circa la metà dei Cantoni, ma è formulato in modo eterogeneo e i singoli requisiti variano. 52 Lettera f: l’articolo 321 CP elenca i professionisti che sottostanno a un segreto professionale penalmente rilevante, tra cui figurano i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici come pure i loro ausiliari. Con l’introduzione della LPSan si prevede di inserire all’articolo 321 CP anche le altre professioni sanitarie (cfr. art. 24 Modifica di altri atti normativi). Lettera g: anche nelle professioni sanitarie vi è il pericolo che siano effettuati trattamenti non secondo la buona prassi professionale. Occorre pertanto concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale o fornire una garanzia finanziaria equivalente (ad esempio un importo bloccato su un conto) commisurata al genere e all’entità dei rischi (p. es. errore medico). Attualmente 21 Cantoni prevedono una prescrizione in tal senso. Lettera h: la disposizione sancisce l’obbligo di tutelare l’interesse dei pazienti anche nell’ambito della collaborazione con altri professionisti del settore sanitario. Art. 16 Autorità di vigilanza cantonale Il rispetto degli obblighi professionali deve essere assicurato da autorità disciplinari. L’avamprogetto prescrive ai Cantoni l’istituzione di un’autorità di vigilanza (cpv. 1). L’organizzazione e la composizione di tale autorità nonché il disciplinamento della procedura spettano ai Cantoni. Le autorità cantonali di vigilanza sono abilitate ad adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente legge nonché delle relative disposizioni di esecuzione (cpv. 2). Secondo l’articolo 86 53 capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza vanno impugnate davanti a un tribunale cantonale prima di poter presentare ricorso al Tribunale federale. Art. 17 Assistenza amministrativa Questa disposizione serve a identificare e chiarire rapidamente i casi disciplinari e ad assicurare l’informazione reciproca delle autorità cantonali competenti. Le autorità di vigilanza cantonali hanno l’obbligo di notificare tali casi al servizio competente. 52 53 RS 311.0 RS 173.110 23/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 2.5.2 Sezione 2: Misure disciplinari Art. 18 Misure disciplinari Parallelamente al disciplinamento esaustivo degli obblighi professionali a livello federale, il presente avamprogetto unifica il diritto disciplinare. In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni di esecuzione sono previste misure unitarie. Le disposizioni di esecuzione comprendono sia le ordinanze federali sia le disposizioni cantonali che i Cantoni possono emanare in particolare in virtù dell’articolo 12 (riserve associate all’autorizzazione). Le misure disciplinari possono essere ordinate in aggiunta alle sanzioni penali. Se constata la violazione di un obbligo, nel scegliere il genere e l’entità della sanzione l’autorità di vigilanza deve tener conto del principio di proporzionalità: in altre parole, la gravità della sanzione deve essere adeguata e necessaria in relazione allo scopo perseguito. L’effetto della sanzione imposta alla persona interessata deve essere commisurato all’interesse pubblico di rispettare la norma giuridica violata (obbligo professionale, disposizione di esecuzione). Tale interesse dipende in particolare da ciò che intendeva proteggere tale obbligo professionale o disposizione di esecuzione. La violazione di una prescrizione di esecuzione cantonale che persegue unicamente scopi organizzativi, ad esempio, assume minor rilievo della violazione di una disposizione di esecuzione volta ad assicurare l’assistenza in regioni periferiche o in orari marginali. Occorre però basarsi sull’interesse pubblico sottostante anche per gli obblighi professionali della presente legge. In caso di violazione della clausola generale (l’esercizio accurato e coscienzioso della professione di cui all’art. 15 lett. a) le autorità di vigilanza non sono tenute a sanzionare ogni comportamento non accurato, il che equivarrebbe a un controllo generale della qualità dell’esercizio della professione. Per lo Stato non sussiste alcun obbligo di vigilare sul rispetto degli obblighi di diligenza e delle norme deontologiche nell’ambito di ciascun contratto di trattamento (mandato). La violazione di un obbligo professionale è però grave quando diminuisce la fiducia del pubblico nell’integrità o nella competenza professionale degli operatori sanitari, compromette la sicurezza o la qualità dell’assistenza o addirittura mette in pericolo o lede direttamente la salute di singole persone. Secondo il capoverso 1 sono previste le seguenti misure disciplinari. Lettera a: la misura disciplinare meno severa prevista è l’avvertimento. L’avvertimento è una punizione disciplinare che raccomanda al destinatario di astenersi in futuro da un determinato comportamento. Il 54 Tribunale federale ha approvato il carattere disciplinare dell’avvertimento , rilevando che i destinatari possono percepire l’avvertimento come una misura severa tanto quanto l’ammonimento. Se non fosse stato riconosciuto il carattere disciplinare dell’avvertimento, le persone che considerano ingiustificata la sanzione non avrebbero alcuna possibilità di ricorso. Lettera b: la seconda misura disciplinare in ordine di severità è l’ammonimento. Lettera c: una multa è adeguata, ad esempio in alternativa a un avvertimento o a un ammonimento, quando un operatore sanitario viola l’obbligo dell’apprendimento permanente (art. 15 lett. b) o di pubblicità non ingannevole (art. 15 lett. e). L’importo massimo della multa di 20 000 franchi è giustificato dalla grande responsabilità nei confronti dei pazienti delle persone che operano nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. La multa è commisurata alla colpa e alla situazione finanziaria dell’interessato nel singolo caso. Lettere d ed e: il divieto di esercizio della professione temporaneamente (fino a sei anni) o, in caso di infrazioni particolarmente gravi, definitivamente rappresenta la misura disciplinare più severa. Il divieto definitivo di esercitare la professione può essere pronunciato solo se, in base a una valutazione globale dell’attività professionale svolta fino a quel momento da una persona, non vi è un’altra sanzione atta 55 a garantire un comportamento corretto in futuro. 54 55 DTF 103 Ia 428 DTF 106 Ia 100 24/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Secondo il capoverso 2, chi non adempie l’obbligo di apprendimento permanente secondo l’articolo 15 lettera b o viola l’obbligo di pubblicità non ingannevole secondo l’articolo 15 lettera e può essere punito con un avvertimento, un ammonimento o una multa disciplinare. In questi casi, il capoverso 2 esclude il divieto di esercitare la professione temporaneamente o definitivamente, poiché queste misure sarebbero sproporzionate. Il divieto di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa (cpv. 3). Secondo il capoverso 4, se necessario l’autorità di vigilanza può, a titolo cautelare, imporre all’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale restrizioni amministrative, vincolarla a oneri o ritirarla. Una misura cautelare durante la procedura disciplinare può essere adottata solo se è giustificata da motivi plausibili, ad esempio se l’emanazione di un divieto di esercitare la professione è molto probabile e un divieto di esercitare la professione già durante la procedura disciplinare è adeguato nell’interesse pubblico. Un esempio sono gli attentati all’integrità sessuale di pazienti o clienti. Art. 19 Procedimento disciplinare in un altro Cantone Un’autorità di vigilanza può avviare un procedimento disciplinare contro una persona che dispone di una o di più autorizzazioni di altri Cantoni. Il capoverso 1 prevede che l’autorità di vigilanza che avvia un procedimento disciplinare contro una persona che dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione di un altro Cantone informi l’autorità di vigilanza del Cantone che ha rilasciato tale autorizzazione. Il capoverso 2 prevede un obbligo di consultazione: se un’autorità cantonale di vigilanza ha l’intenzione di ritirare l’autorizzazione di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, e che la persona è anche titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone, essa deve consultare l’autorità di vigilanza dell’altro Cantone. Questo sistema mira a garantire che le autorità di vigilanza dei Cantoni che hanno rilasciato l’autorizzazione siano informate in merito a eventuali procedure disciplinari per le quali è prevista la misura disciplinare più severa. In questo modo dovrebbe essere rafforzata la collaborazione tra le autorità di vigilanza e garantita una prassi il più possibile unitaria. Art. 20 Effetti del divieto di esercizio della professione In seguito all’unificazione degli obblighi professionali e delle misure disciplinari a livello federale, un divieto di esercitare la professione ordinato da un’autorità cantonale di vigilanza è applicabile sull’intero territorio svizzero (cpv. 1). Siccome le decisioni disciplinari cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale, nell’esecuzione cantonale si tiene conto di eventuali divergenze . Un divieto di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale invalida automaticamente – e cioè senza ulteriori decisioni – tutte le autorizzazioni cantonali (cpv. 2). Art. 21 Prescrizione Il capoverso 1 prevede un termine di prescrizione relativo di due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza è venuta a conoscenza dei fatti contestati. Questo termine deve far sì che i fatti contestati di cui l’ufficio competente è venuto a conoscenza sia perseguito, e che prontamente si chiariscano i fatti e le conseguenze e venga presa una decisione in merito. Visto che risulta breve – soprattutto per i casi più complessi – il termine di prescrizione è interrotto da ogni atto istruttorio o processuale intrapreso non solo dall’autorità di vigilanza, bensì anche da un’autorità di perseguimento penale o da un tribunale (cpv. 2). 25/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Il limite di prescrizione assoluto per il perseguimento disciplinare è di dieci anni a decorrere dall’avvenimento dei fatti contestati (cpv. 3). In caso di reato è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale (cpv. 4). Lo scopo dei divieti di esercitare la professione è di prevenire future minacce alla sanità pubblica. Le autorità di vigilanza che intendono appurare se una persona rappresenta una minaccia per la sanità pubblica devono formulare una previsione sul comportamento futuro di tale persona. A tal fine può essere utile osservare il comportamento della persona in questione sull’arco di un periodo più lungo. Il capoverso 5 consente pertanto alle autorità di vigilanza di tener conto, nel valutare il pericolo di ricaduta di una persona, di fatti già prescritti secondo i capoversi precedenti. I fatti prescritti non devono però influenzare l’entità della sanzione (p. es. l’importo della multa), poiché ciò violerebbe le disposizioni relative alla prescrizione. Essi devono unicamente facilitare la scelta della misura disciplinare adatta. Determinante è la valutazione del pericolo rappresentato da una persona per la sanità pubblica in futuro (pericolo di ricaduta). 2.6 Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 22 Vigilanza La vigilanza sull’esecuzione della LPSan compete al Consiglio federale. L’attuazione della legge spetta alle scuole universitarie professionali per quanto concerne la formazione e ai Cantoni per quanto riguarda l’esercizio della professione. Art. 23 Esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione. Art. 24 Modifica di altri atti normativi Gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti nonché i loro ausiliari sottostanno al segreto professionale (cfr. art. 15 lett. f). Per questo motivo sono inseriti nella cerchia dei detentori di segreti 56 tutelati dal diritto penale. L’elenco di cui all’articolo 321 capoverso 1 del Codice penale (CP) è pertanto completato con l’aggiunta di «infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti nonché dietisti». La stessa modifica è apportata anche all’articolo 171 capoverso 1 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 57 58 2007 (CPP) e all’articolo 75 lettera b della Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (CPM). Inoltre per unificare le disposizioni relative al diritto di non deporre, all’articolo 75 lettera b CPM sono aggiunti i consulenti in brevetti e i difensori, già menzionati all’articolo 321 capoverso 1 CP e all’articolo 171 capoverso 1 CPP. Art. 25 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie si basano su una ponderazione tra la garanzia dei diritti acquisiti e gli obiettivi della legge di vincolare l’esercizio della professione a diplomi corrispondenti ben definiti. Chi al momento dell’entrata in vigore della legge è già in possesso di un’autorizzazione all’esercizio di una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale conformemente al diritto cantonale deve poter continuare a esercitare tale professione nel suo Cantone anche se non dispone della formazione richiesta dalla presente legge. Spetterà al Cantone verificare il rispet56 57 58 RS 311.0 RS 312.0 RS 322.1 26/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo to di tali condizioni nel singolo caso, tenendo conto della situazione giuridica vigente finora e dell’autorizzazione rilasciata. Se dopo l’entrata in vigore della LPSan una persona richiede una nuova autorizzazione all’esercizio di una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, ad esempio perché si trasferisce in un altro Cantone, deve dimostrare il soddisfacimento delle condizioni secondo la LPSan (cpv. 1). Per le persone che prima dell’entrata in vigore della LPSan secondo il diritto cantonale non avevano bisogno di alcuna autorizzazione per esercitare una professione sanitaria nel settore privato ed esercitano un’attività soggetta ad autorizzazione secondo il nuovo diritto, il capoverso 2 prevede un termine transitorio di cinque anni. Questo termine deve dare agli interessati tempo a sufficienza per acquisire eventuali qualifiche professionali mancanti e richiedere un’autorizzazione corrispondente o riorganizzarsi. Capoverso 3: i diplomi SUP e SSS riconosciuti finora in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, levatrici nonché alimentazione e dietetica sono equiparati ai diplomi di bachelor a livello di scuola professionale superiore nell’ambito dell’esame del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione. A differenza dei settori fisioterapia, ergoterapia, levatrici nonché alimentazione e dietetica, nelle cure infermieristiche continueranno a essere offerti cicli di studio e diplomi SSS riconosciuti a livello federale. Restano riconosciuti non solo i diplomi in cure infermieristiche SSS conseguiti finora, bensì anche i diplomi in cure infermieristiche conseguiti in futuro presso scuole specializzate superiori (cfr. art. 11 cpv. 2). Secondo il capoverso 4, i cicli di studio presso scuole universitarie professionali accreditati secondo il diritto previgente restano accreditati per sette anni dall’entrata in vigore della LPSU. Art. 26 Referendum ed entrata in vigore Dato che si tratta di una legge federale, la LPSan sottostà a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. (cpv.1). Il Consiglio federale determina la data di entrata in vigore, coordinandola con l’emanazione della normativa di esecuzione (cpv. 2). 3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione Mediante leggi speciali e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa oggi contributi alle scuole universitarie professionali conformemente all’articolo 18 segg. della legge sulle scuole universi59 tarie professionali vigente (LSUP) e, in futuro, dell’articolo 50 segg. della legge del 30 settembre 60 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario (LPSU) . Il fattore determinante per il finanziamento da parte della Confederazione è soprattutto il numero degli studenti. Nelle professioni sanitarie l’evoluzione prevista dei diplomi di livello bachelor è raffigurata alla tabella 1 (punto 1.1.1). Come spiegato al punto 1.1.1, l’atteso aumento del numero degli studenti è necessario per affrontare le future sfide nel campo dell’assistenza sanitaria. Come dimostrano i tassi di crescita recenti e attuali, tale aumento previsto è influenzato soltanto indirettamente dalla LPSan. Il riconoscimento dei titoli di studio esteri rimane di competenza della SEFRI. Non vi è pertanto alcun cambiamento in questo ambito, a parte la suddetta registrazione dei titoli di studio esteri nel GesReg. 59 60 RS 414.71 La LPSU entrerà in vigore presumibilmente nel 2015. In quel momento la LSUP sarà interamente o parzialmente abrogata. 27/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 3.2 Ripercussioni per i Cantoni I Cantoni disciplinano già oggi l’esercizio delle cinque professioni oggetto della LPSan. Quanto all’esercizio delle relative professioni, non dovrebbero intervenire grandi cambiamenti a corto termine né sul piano della formazione né su quello dell’esecuzione del rilascio delle autorizzazioni. Per i Cantoni ha incidenza sui costi in particolare il numero degli studenti. La gestione dei posti di formazione e di stage compete in larga misura agli organi cantonali preposti al settore formativo e sanitario nonché, nella pratica, alle singole istituzioni di diritto sia pubblico sia privato. Per far fronte alle sfide che incombono sul settore dell’assistenza sanitaria e soddisfare il fabbisogno di personale qualificato, è auspicabile un aumento del numero degli studenti. La LPSan, tuttavia, non può influire su quest’evoluzione, se non in maniera indiretta. A seconda delle disposizioni cantonali vigenti, i Cantoni prevedono ulteriori compiti esecutivi per quanto riguarda l’esercizio nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale delle cinque professioni sanitarie in questione. La nuova disposizione sull’autorizzazione di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale potrebbe indurre i Cantoni a modificare le proprie legislazioni e costringerli, eventualmente, a rilasciare autorizzazioni in situazioni in cui finora ciò non era necessario. Anche in futuro le procedure e gli emolumenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di una professione saranno disciplinati a livello cantonale. Per i professionisti del settore sanitario attivi in ambito pubblico o per quelli che lavorano nel settore privato, ma sotto sorveglianza, la competenza rimane dei soli Cantoni. Il fatto che gli obblighi professionali e le misure disciplinari siano oggi disciplinati a livello cantonale comporta requisiti e norme diverse da Cantone a Cantone, il che crea incomprensione e addirittura confusione nei professionisti del settore sanitario attivi in più Cantoni e non promuove certo la sicurezza giuridica. L’introduzione di obblighi professionali e misure disciplinari uniformi a livello federale inciderà positivamente sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni e contribuirà ad aumentare la certezza del diritto. Spetterà anche in futuro agli organi di sorveglianza cantonali verificare il rispetto di questi requisiti. Se in alcuni Cantoni queste attività di verifica, tendenzialmente più ampie, dovessero comportare oneri maggiori, tali Cantoni avrebbero la possibilità di coprire i costi supplementari riscuotendo emolumenti. Per i Comuni, l’approvazione della nuova legge non comporta cambiamenti sostanziali. 3.3 Ripercussioni per le scuole universitarie professionali nel settore di studio sanità e per le scuole specializzate superiori con un ciclo di studio in cure infermieristiche Attualmente, i requisiti della formazione nelle professioni sanitarie sono disciplinati nella LFPr e nella LSUP. La LSUP sarà sostituita prossimamente dalla LPSU. La LPSU stessa non stabilisce requisiti relativi ai contenuti e alla garanzia della qualità dei singoli cicli dei settori di studio. Per garantire la protezione della salute e dei pazienti, l’abrogazione della LSUP ha pertanto reso necessaria una LPSan che disciplini i requisiti della formazione. I requisiti giuridici relativi ai cicli di studio riprendono ampiamente le competenze finali per le professioni sanitarie SUP, elaborate nel 2009 dalla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH) su mandato dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnolo- 28/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 61 gia (UFFT) . Nel frattempo, le scuole universitarie professionali hanno adeguato i loro programmi di studio nel settore di studio sanità. Al momento è difficile valutare se le disposizioni previste dalla LPSan avranno ripercussioni dirette sui costi della formazione, ad esempio per via di moduli d’insegnamento aggiunti o eliminati. Siccome la regolamentazione agli articoli 3 e 4 LPSan è sostanzialmente coordinata con i risultati del progetto «competenze finali per le professioni sanitarie SUP», l’attuazione non dovrebbe comportare una spesa ingente per le SUP. Se aumenta l’attrattiva dei cicli di studio, è prevedibile un incremento del numero di studenti. Tale evoluzione è più che auspicabile per far fronte alla penuria di manodopera, anche se i costi complessivi nel settore di studio sanità dovessero lievitare leggermente. Nel 2012 sono stati rilasciati circa 62 1400 diplomi di bachelor SUP nelle professioni sanitarie secondo la LPSan. L’ipotesi di una riduzione dei costi per studente in caso di aumento del numero di studenti va sempre presa con prudenza, poiché non di rado nella struttura dei costi si verificano effetti soglia per motivi di infrastruttura o insegnanti supplementari. In relazione all’accreditamento, secondo la LSUP le scuole universitarie professionali sono tenute a far accreditare i loro cicli di studio. Quando la LSUP sarà sostituita dalla LPSU, resterà solo l’obbligo di accreditamento istituzionale; l’accreditamento dei programmi diventerà facoltativo. Con l’obbligo di accreditamento dei cicli di studio a livello SUP, la LPSan garantisce la continuità. Per i cicli di formazione SSS in cure infermieristiche resta applicabile il riconoscimento dei cicli di formazione secondo la 63 LFPr e l’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERicSSS). 3.4 Ripercussioni per l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie La LPSan unifica i requisiti delle formazioni nelle professioni sanitarie a livello di bachelor. La LPSan non avrà alcuna ripercussione sulle formazioni e sui diplomi richiesti attualmente per l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale. Non cambierà nulla neanche in relazione alla possibilità di fatturare le prestazioni di queste professioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La legge non contiene neanche prescrizioni sul numero di studenti da formare in futuro in queste professioni. Non vi è quindi alcun motivo di ritenere che i costi della salute a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria subiranno delle modifiche a causa del presente progetto di legge. In caso di analisi dei costi bisognerebbe inoltre tener presente che i requisiti della formazione posti alle scuole potrebbero tradursi in un miglioramento dello stato di salute della popolazione, dal momento che la sicurezza dei pazienti e la qualità dei servizi miglioreranno. 3.5. Ripercussioni per l’economia In futuro i lavoratori nelle cinque professioni sanitarie (infermieri, levatrici, fisioterapisti, ergoterapisti e dietisti) che intendono esercitare l’attività nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale saranno sottoposti alle stesse condizioni, indipendentemente dal Cantone. Questo disciplinamento rappresenta una semplificazione rispetto alla situazione attuale. Lo stesso effetto si ottiene anche con 61 62 63 Dal 1.1.2013 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Ossia diplomi di bachelor of science SUP in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, levatrici nonché alimentazione e dietetica. RS 412.101.61 29/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo la regolamentazione unitaria sull’intero territorio nazionale degli obblighi professionali e delle misure disciplinari. Tutto ciò contribuisce a rafforzare la trasparenza, assicura standard di qualità unitari in tutta la Svizzera e agevola la mobilità professionale degli operatori sanitari. La LPSan non prevede alcuna disposizione sulla retribuzione degli operatori sanitari. Inoltre l’obbligo di autorizzazione per l’esercizio della professione si riferisce all’operatore stesso e non allo stabilimento che lo assume. Promuovendo la qualità della formazione e dell’esercizio della professione nell’interesse della sanità pubblica, la LPSan va a beneficio dei pazienti e delle persone del loro ambiente. Anche se non vi è alcun motivo di ritenere che l’elaborazione della LPSan provocherà un aumento dei costi della salute, non è possibile dare un giudizio definitivo. L’obiettivo della LPSan è fornire un contributo per migliorare lo stato di salute della popolazione, coordinare maggiormente l’assistenza, diminuire gli errori, consentire una ripresa del lavoro più rapida e stabile dopo un infortunio o una malattia, e di conseguenza contribuire ad aumentare la produttività dell’economia. Assicurando una qualità unitaria delle formazioni nelle professioni sanitarie secondo la LPSan, la Confederazione sostiene la mobilità e la libera circolazione delle persone a livello nazionale e internazionale. A ciò si unisce anche l’intenzione di contribuire a prolungare la permanenza sul mercato del lavoro degli operatori sanitari. Gli accertamenti effettuati finora nell’ambito dell’analisi d’impatto della regolamentazione mostrano che la legge non dovrebbe avere altre conseguenze finanziarie dirette per la collettività. 4 Aspetti giuridici 4.1 Costituzionalità e legalità 4.1.1 Base legale Il presente atto normativo poggia innanzitutto sull’articolo 95 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la facoltà di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Va anche considerato l’articolo 97 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori. Il base all’articolo 95 capoverso 1 Cost., la Confederazione può dunque disciplinare l’accesso ad attività professionali esercitate nel settore privato e prescrivere, in particolare, attestati di capacità motivati da riflessioni di polizia economica. Il disciplinamento delle professioni in questione non è un atto fine a sé stesso, bensì volto a tutelare interessi di carattere sanitario. Questa protezione può essere raggiunta facendo dipendere l’autorizzazione all’esercizio delle professioni in questione dall’adempimento di determinati requisiti formativi e obblighi professionali univoci. Se sono date le premesse per il disciplinamento dell’attività economica privata, la Confederazione ha la facoltà di definire le condizioni per l’accesso e l’esercizio di una determinata professione. Tra queste condizioni figurano anche i requisiti formativi che i cicli di studio delle università, delle scuole universitarie professionali o delle scuole specializzate superiori devono soddisfare. La Confederazione può inoltre disporre un obbligo di accreditamento per i cicli di studio che portano al conseguimento di determinati diplomi (accreditamento dei programmi). Tuttavia, il legislatore deve ancora sintonizzare l’articolo 95 capoverso 1 Cost. con l’articolo 63a Cost. Il presente progetto di legge garantisce che la procedura di accreditamento prevista sia in linea con la LPSU, pur fissando premesse proprie per l’accreditamento dei cicli di studio. In tal modo si intende garantire che chi esercita una professione sanitaria disponga delle competenze richieste. Il programma quadro d’insegnamento in cure infermieristiche e il riconoscimento del ciclo di studio in cure infer- 30/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo mieristiche conformemente all’OERic-SSS garantiscono, senza bisogno di ulteriori disposizioni speciali, che i titolari del relativo diploma SSS posseggano le competenze necessarie per esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale. L’articolo 95 Cost. (attività economica privata) non contempla il disciplinamento dell’attività professionale nel settore pubblico. In questo caso la responsabilità di adottare le misure necessarie nell’interesse della sanità pubblica ricade sui Cantoni. L’avamprogetto di legge si basa inoltre sull’articolo 97 capoverso 1 Cost. Questo riferimento s’impone, in quanto la protezione dei consumatori contro prestazioni offerte da persone insufficientemente qualificate costituisce un obiettivo fondamentale della LPSan e il disciplinamento della formazione e quello dell’esercizio professionale sono misure volte a raggiungerlo. 4.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali Come tutte le altre attività economiche private, anche l’esercizio di una professione sanitaria rientra nel campo di tutela della libertà economica (art. 27 cpv. 1 Cost.). Le limitazioni a tale libertà devono poggiare su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico e proporzionate allo scopo. Questa base legale viene istituita con il presente progetto di legge. L’interesse pubblico per il disciplinamento delle professioni sanitarie deriva dal diritto della popolazione di essere protetta da prestatori di servizi insufficientemente qualificati sul piano professionale. Le restrizioni alla libertà economica si limitano a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo dell’atto normativo in questione. Il disciplinamento di attività economiche private esercitate sotto la propria responsabilità professionale costituisce in questo caso un intervento necessario. Nell’ottica attuale, per contro, sarebbe sproporzionato estendere questo disciplinamento anche alle attività economiche private che non vengono esercitate sotto la propria responsabilità professionale, anche se in virtù dell’articolo 95 capoverso 1 Cost. la Confederazione avrebbe la competenza di farlo. 4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Con la firma dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, la Svizzera si è impegnata a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, 64 dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) disciplina appunto la libera circolazione delle persone. Il principio della non discriminazione, fissato nell’ALC in termini generici e specificato mediante diverse disposizioni particolari dell’accordo, esige che le Parti contraenti eliminino tutte le regolamentazioni che possano costituire un ostacolo alla realizzazione della libera circolazione delle persone. Un tale ostacolo potrebbe consistere nella regolamentazione nazionale dell’esercizio di determinate professioni. Nel campo delle professioni sanitarie esistono oggi disposizioni a livello cantonale che vincolano l’esercizio della professione al possesso di determinate qualifiche professionali. L’avamprogetto di legge prevede che l’esercizio delle professioni sanitarie nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sia soggetto all’obbligo di autorizzazione. Per l’esercizio di tali professioni si richiedono un determinato titolo di formazione nonché la padronanza di una lingua ufficiale del relativo Cantone. Questo progetto rappresenta dunque una regolamentazione dell’esercizio della professione ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS. Per non ostacolare la libera circolazione delle persone attraverso una tale regolamentazione e non compromettere al tempo stesso la qualità delle attività professionali svolte, la Svizzera ha ripreso 64 RS 0.142.112.681 31/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 65 – nel contesto dell’ALC e della Convenzione AELS – la direttiva dell’UE relativa al riconoscimento 66 delle qualifiche professionali , che si applica a tutte le professioni regolamentate. Per alcune professioni, come ad esempio quelle di infermiere o di levatrice, la direttiva prevede il riconoscimento automatico, in quanto le relative formazioni sono coordinate. Per le altre professioni contemplate dal progetto di legge e non riconosciute automaticamente valgono le disposizioni generali dell’accordo, che concernono la durata e i contenuti della formazione nonché la comprova della pratica professionale. Se la durata o i contenuti della formazione variano in misura sostanziale, gli Stati hanno la possibilità di imporre misure compensative sotto forma di un percorso formativo di adattamento o di un esame attitudinale (cfr. art. 9 cpv. 2 LPSan). Nel contesto della LPSan viene pertanto applicato il sistema di riconoscimento dell’UE. Il disciplinamento proposto è quindi compatibile con gli impegni della Svizzera derivanti dall’Accodo sulla libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS. 4.3 Forma dell’atto e delega di competenze legislative L’avamprogetto comprende importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’avamprogetto contiene norme di delega per l’emanazione di disposizioni da parte del Consiglio federale. La delega di competenze legislative viene effettuata in modo restrittivo e si limita alle norme che presentano un grado di concretizzazione troppo elevato da essere fissate in un testo di legge. Inoltre, essa promuove una gestione flessibile delle formazioni e consente così di reagire prontamente a eventuali nuove esigenze nel campo dell’assistenza sanitaria. I casi in cui si delegano competenze legislative sono i seguenti: - art. 5: Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, le competenze professionali che deve possedere chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor. - art. 8 cpv. 2: Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per la verifica delle premesse di cui all’articolo 7 lettera b. Esso sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. - art. 9 cpv. 4: La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per il riconoscimento. Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative agli emolumenti. - art. 23: 5 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione. Considerazioni sulla regolamentazione del livello di master nella legge sulle professioni sanitarie Resta da chiarire se la LPSan deve disciplinare anche il livello di master, oltre al livello di bachelor. Per rispondere a questo interrogativo bisogna chiedersi se per garantire la sicurezza dei pazienti e l’assistenza sanitaria sia necessario un obbligo di autorizzazione per l’attività lavorativa nel settore privato di un infermiere di pratica avanzata APN ed eventualmente di altre professioni, come i fisioterapisti e gli ergoterapisti, i dietisti e le levatrici a livello di master. 65 66 RS 632.31 Direttiva 2005/36/CE 32/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Se fosse riconosciuta la necessità di un obbligo di autorizzazione, sarebbe logico stabilire nella LPSan i requisiti della formazione e dell’esercizio della professione anche a livello di master. 5.1 Contesto Mandato del Consiglio federale Il Consiglio federale ha assegnato al Dipartimento federale dell’economia (DFE, dal 1° gennaio 2013 DEFR) e al DFI il mandato di elaborare un avamprogetto da porre in consultazione sulla regolamentazione unitaria dei requisiti della formazione e dell’esercizio della professione per le professioni sanitarie del livello terziario A. Dal mandato non emergono indicazioni concrete concernenti i livelli di bachelor e di master. La formazione a livello di master Secondo l’articolo 5 capoverso 4 LSUP, l’ammissione al livello di master presuppone il conseguimento di un diploma di bachelor o di un diploma equipollente. L’evoluzione del paesaggio svizzero della formazione mostra che nel settore sanitario stanno prendendo piede i cicli di studio a livello di master: la formazione accademica in cure infermieristiche è iniziata nel 1996 con un ciclo di studio di master in scienze infermieristiche nell’ambito di una collaborazione tra l’università di Maastricht (in Olanda) e l’ex scuola dei quadri per le cure infermieristiche della CRS di Aarau. L’università di Basilea offre un ciclo di studio di master in cure infermieristiche dal 2000. La HES-SO propone un ciclo di studio di master in cure infermieristiche in collaborazione con l’università di Losanna dal 2009 e dal 2010 sono offerti cicli di studio di master in cure infermieristiche 67 anche presso le scuole universitarie professionali di diritto pubblico (ZFH/BFH/FHO ) e la scuola universitaria professionale privata Kalaidos. Fino al 2012 in Svizzera avevano completato un ciclo di studio di master in cure infermieristiche 277 persone. A queste persone si aggiunge un numero elevato di infermieri che hanno conseguito un titolo di master in cure infermieristiche all’estero. L’esiguo numero di diplomi di master in cure infermieristiche conseguiti finora in Svizzera è dovuto al fatto che, fatta eccezione per l’università di Basilea, i cicli di studio sono offerti da poco tempo. Nel settore della fisioterapia, la BFH e la Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) offrono un ciclo di studio di master comune. Anche per l’ergoterapia è stato approvato un ciclo di studio di master presso la ZHAW. Per le levatrici nonché nel settore dell’alimentazione e della dietetica attualmente in Svizzera non è offerto alcun ciclo di studio di master. Fabbisogno di assistenza nel settore sanitario svizzero L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) indica che in Europa l’86 per cento circa dei decessi e 68 il 77 per cento del carico di malattia sono provocati da malattie croniche non trasmissibili . Le ripercussioni economiche di questa evoluzione sono notevoli: le malattie croniche causano un calo della produttività, invalidità e pensionamenti anticipati. Nel suo rapporto, lo European Observatory on Health 69 Systems and Policies descrive strategie per far fronte a queste sfide. Oggi, l’assistenza sanitaria si concentra sull’intervento a breve termine in situazioni acute. L’assistenza ai malati cronici richiede invece un accompagnamento sull’arco di anni o decenni, con il coinvolgimento della rete sociale del 70 paziente. Per i prossimi anni, l’Osservatorio svizzero della salute (OBSAN) prevede un numero cre67 68 69 70 Kooperationsstudiengang ZFH/BFH/FHO Organizzazione mondiale della sanità, Ufficio regionale per l’Europa: www.euro.who.int/Health topics > Disease prevention > Tobacco > Noncommunicable diseases top of world’s agenda European Observatory on Health Systems and Policies: Tackling Chronic Disease in Europe. Strategies, Interventions and Challenges, 2010, pag. 1 segg. Höpflinger, F., Bayer-Oglesby, L. & Zumbrunn, A.: Pflegebedürftigkeit und Langzeitpflege im Alter. Aktualisierte Szenarien für die Schweiz, Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2011, pag. 7 33/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 71 scente di uomini e donne anziani bisognosi di cure. Lo studio SwissAgeCare , commissionato dall’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio, mostra che più della metà delle persone d’età superiore a 85 anni che vivono a casa è fortemente limitata nelle attività giornaliere ed è curata dai congiunti. Per far sì che possano continuare a essere assistite a casa, queste persone e i loro congiunti hanno bisogno di un’assistenza che risponda alla loro situazione specifica, mirando a un’organizzazione il più possibile autonoma della vita, al mantenimento della qualità di vita e alla prevenzione di complicazioni. La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e l’UFSP rilevano che, su questo sfondo, il bisogno di prestazioni da parte di medici (di famiglia) e infermieri è destinato ad aumentare, anche e soprattutto nel settore ambulatoriale. L’assistenza medica di base subirà dei cambiamenti. Tra le risposte figurano nuovi modelli di assistenza, che non si limitano tuttavia all’assistenza di anziani e malati cronici, ma garantiscono un’assistenza globale. Questi modelli di 72 assistenza si distinguono per le cure integrate, orientate verso i bisogni dei pazienti . La loro attuazione richiederà un aumento del personale di cura altamente qualificato. Fabbisogno di competenza nelle professioni sanitarie Qui di seguito è descritto, prendendo spunto dal settore delle cure infermieristiche, il possibile contributo dei titolari di diplomi di master nelle professioni sanitarie alla risposta alle sfide del sistema sanitario attraverso l’assunzione di ruoli più ampi. Le seguenti considerazioni si basano sul settore delle cure infermieristiche, dove, vista la grandezza relativa di questo gruppo professionale, sono già state maturate esperienze ed esiste un abbozzo di profilo professionale. Anche le altre professioni sanitarie a livello di SUP si schierano però a favore di un inserimento del livello di master nella LPSan. L’associazione physioswiss e gli offerenti di formazioni propongono la regolamentazione del profilo professionale dell’Extended Scope Physiotherapist. Anche la questione della regolamentazione di queste attività professionali va sottoposta a una riflessione approfondita. Rappresentanti degli ergoterapisti, dei dietisti nonché delle levatrici argomentano dicendo che i requisiti dell’assistenza sanitaria impongono l’elaborazione e la regolamentazione di profili professionali a livello di master. Per queste professioni, la riflessione è precoce, dal momento che non sono ancora offerti cicli di studio di master. 5.2 L’esempio dell’infermiere di pratica avanzata (Advanced Practice Nurse, APN) 73 Un infermiere di pratica avanzata APN (Advanced Practice Nurse ) è un infermiere che, grazie a una formazione di master in scienze infermieristiche, dispone di competenza clinica in una determinata disciplina. La sua specializzazione gli consente di assumere la gestione infermieristica nell’elaborazione e nell’attuazione di piani di assistenza per gruppi di pazienti specifici con bisogni di cura complessi. L’infermiere di pratica avanzata APN elabora linee guida e standard, assicurando così l’efficacia, l’efficienza e la qualità dell’assistenza infermieristica. Collabora con altri specialisti 74 dell’équipe interdisciplinare e coinvolge i congiunti curanti . 71 72 73 74 Spitex Verband Schweiz: SwissAgeCare-2010. Wer pflegt und betreut ältere Menschen daheim? pag. 7 Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e Ufficio federale della sanità pubblica: Neue Versorgungsmodelle für die medizinische Grundversorgung, 2012, pag. 4 seg. L’International Council of Nurses definisce un APN (advanced practice nurse) come segue: «registered nurse who has acquired the expert knowledge base, complex decision-making skills and clinical competencies for expanded practice, the characteristics of which are shaped by the context and/or country in which s/he is credential to practice. A master level degree is recommended for entry level». In Svizzera sono formati APN all’Università di Basilea dal 2001. Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri ASI, SwissANP, Associazione svizzera per le scienze infermieristiche VFP, Institut universitaire de formation et de recherche en soins – IUFRS: Reglementierung der Pflegexpertin APN. Zusammenfassung der Gründe für die separate Reglementierung, 2012, pag. 1 34/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Analogamente ai profili a livello di bachelor, anche i profili professionali a livello di master si basano su competenze generiche e professionali. Qui di seguito sono descritte, partendo dall’esempio dell’infermiere di pratica avanzata APN, le attività svolte da operatori con un diploma di master nell’ambito delle competenze generiche. Il profilo professionale dell’infermiere di pratica avanzata APN Gli infermieri di pratica avanzata APN lavorano in organizzazioni del settore sanitario e operano in tutti i settori dell’assistenza (cure acute, cure di lunga durata, Spitex, psichiatria ecc.). Effettuano, sotto la 75 propria responsabilità, una valutazione clinica approfondita di situazioni di cura complesse e predispongono le misure corrispondenti, ad esempio in relazione alle cure palliative e alla gestione del 76 dolore . Svolgono compiti di coordinamento e di direzione in équipe interdisciplinari. Abbinando formazione scientifica e attività nella prassi clinica, applicano le conoscenze scientifiche nella pratica e 77 avviano ricerche in scienze infermieristiche partendo dagli interrogativi che sorgono nella pratica . Per garantire la protezione dei pazienti e la qualità dell’assistenza, queste attività professionali richiedono conoscenze e competenze differenziate, che vanno al di là delle altre professioni mediche e sanitarie soggette ad autorizzazione oggi. Risultati delle esperienze con gli infermieri di pratica avanzata APN Per ora mancano indagini sistematiche sull’attività degli infermieri di pratica avanzata in Svizzera. Il numero esiguo di diplomi di master conferma che la qualifica a livello di master non rappresenta il diploma classico per l’esercizio della professione. Le esperienze negli stabilimenti del settore sanitario mostrano tuttavia che la competenza estesa e approfondita degli infermieri di pratica avanzata APN migliora i risultati dei trattamenti, la soddisfazione dei pazienti e la soddisfazione nei confronti del lavoro. Nelle cure extraospedaliere, l’infermiere di pratica avanzata APN assume la direzione nell’assistenza agli anziani e ai loro congiunti. Elabora programmi educativi per i pazienti e i loro congiunti, registra gli effetti collaterali che si manifestano nell’ambito delle terapie farmacologiche e valuta i possibili rischi, come carenza nutrizionale e pericolo di cadute. Grazie a interventi precoci evita il ricovero in ospedale e consente a persone anziane di essere assistite a domicilio anche in caso di gravi disturbi della salute. L’applicazione delle conoscenze scientifiche degli infermieri di pratica avanzata APN contribuisce a 78 ridurre la durata di degenza nella pratica . L’istituzione di orari di consultazione ha permesso di prevenire l’insorgenza di complicazioni e nuovi ricoveri in ospedale di pazienti che avevano subito un trapianto di rene. In una casa di cura, grazie al miglioramento della qualità delle cure il ricorso a infermieri di pratica avanzata APN si è tradotto in un aumento della soddisfazione nei confronti del lavoro e di conseguenza in una riduzione del tasso di fluttuazione. Anche nel settore ambulatoriale vi sono progetti pilota che fanno leva sull’impiego di infermieri di pratica avanzata APN. Malati cronici possono essere assistiti da infermieri di pratica avanzata APN sotto la propria responsabilità nell’ambito dell’assistenza medica ambulatoriale in base a percorsi di trattamento strutturati. Quale anello di collegamento tra medici di base, assistenti di studio medico e infermieri qualificati Spitex, gli infermieri di pratica avanzata APN coordinano e ottimizzano il 75 76 77 78 Sotto la guida di un’infermiera di pratica avanzata APN, all’interno di un’équipe interdisciplinare è stato ad esempio elaborato un programma che trasmette ai pazienti nel primo anno dopo un trapianto di rene le conoscenze necessarie per gestire autonomamente i sintomi, i farmaci e l’igiene. Ciò ha portato ad esempio all’introduzione di una medicazione efficace delle ferite su bambini ustionati e di un centro di ricerca corrispondente in un ospedale universitario pediatrico. Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri ASI, SwissANP, Associazione svizzera per le scienze infermieristiche VFP, Institut universitaire de formation et de recherche en soins – IUFRS: Pflegeexpertinnen APN für die Schweiz, Stellungnahme vom 5. März 2013. Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri ASI, SwissANP, Associazione svizzera per le scienze infermieristiche VFP, Institut universitaire de formation et de recherche en soins – IUFRS: Pflegeexpertinnen APN für die Schweiz, Stellungnahme vom 5. Februar 2013, esempio dell’università di Basilea. 35/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo trattamento. In qualità di interlocutori delle case per anziani e delle case di cura locali, assicurano lo smistamento in caso di problemi di salute degli abitanti. Gli infermieri di pratica avanzata APN sono in grado di predisporre, interpretare e svolgere sotto la propria responsabilità determinati test diagnostici, sgravando così i medici. In questo modo non svolgono attività al posto del medico, ma le completano efficacemente. 5.3 Schema per il disciplinamento dell’infermiere di pratica avanzata APN La LPSan si fonda sugli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 Cost. L’articolo 95 capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione la facoltà di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Sulla scorta di questo articolo, la LPSan prevede segnatamente la regolamentazione dei requisiti relativi ai singoli cicli di studio nonché un obbligo di autorizzazione per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, il che equivale da un lato a un’interferenza nella libertà economica secondo l’articolo 27 Cost. e dall’altro a un’interferenza nel sistema universitario secondo l’articolo 63a Cost. Un’ingerenza nella libertà economica è giustificata solo se serve a un interesse pubblico preponderante ed è proporzionata allo scopo. Anche una deroga alla ripartizione delle competenze nel settore universitario prevista dalla Cost. deve essere giustificata da un interesse pubblico e proporzionata allo scopo. È incontestabile che sussista un interesse pubblico rilevante alla protezione della sanità pubblica e di conseguenza alla promozione della qualità della formazione e dell’esercizio della professione. Tale interesse pubblico può legittimare restrizioni alla libertà economica nonché deroghe all’attribuzione delle competenze stabilita per il sistema universitario, a condizione che le misure previste siano proporzionate. La regolamentazione del livello di master nella LPSan sarebbe quindi giustificata se nella pratica fossero necessarie competenze rilevanti per la protezione dei pazienti e la qualità dell’assistenza di cui dispongono unicamente i diplomati del livello di master e non quelli del livello di bachelor. Il legislatore dovrebbe inoltre essere convinto del fatto che nell’interesse della sanità pubblica i requisiti della formazione a livello di master e l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale necessitino di un disciplinamento nella LPSan. In linea di massima, il livello di master dovrebbe essere disciplinato nella LPSan in base allo stesso schema previsto per il livello di bachelor. In base a questo schema nella LPSan dovrebbero essere descritti i singoli profili professionali il cui esercizio presuppone il completamento del ciclo di studio di master corrispondente. La condizione per l’ammissione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sarebbe pertanto un diploma corrispondente a livello di master. Dovrebbero poi essere stabilite le competenze generiche da trasmettere nell’ambito di questi cicli di studio e le condizioni per l’accreditamento dei cicli di studio di master. Tra le professioni sanitarie nella LPSan andrebbe ad esempio menzionato il profilo professionale dell’infermiere di pratica avanzata APN. Il disciplinamento del livello di master nella LPSan s’impone se: l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale presuppone competenze rilevanti per la protezione dei pazienti, la protezione della salute e la qualità dell’assistenza non trasmesse a livello di bachelor; tali attività tracciano un profilo professionale ben definito e di conseguenza l’esercizio della professione presuppone un diploma a livello di master. Attività professionali rilevanti per la protezione dei pazienti, la protezione della salute e la qualità dell’assistenza Le attività professionali di un infermiere di pratica avanzata APN ruotano attorno a una valutazione clinica approfondita di situazioni di cura complesse nonché alla predisposizione e all’adozione, sotto la propria responsabilità, di misure corrispondenti. L’infermiere di pratica avanzata APN ordina test dia- 36/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo gnostici su pazienti con un quadro clinico stabile, interpreta i risultati, adatta la medicazione o altre terapie necessarie. Il sistema sanitario stazionario e ambulatoriale ha bisogno di specialisti che assumano la gestione del caso e chiariscano percorsi di trattamento e cura corrispondenti. In dettaglio, ciò significa che l’infermiere di pratica avanzata APN: effettua una valutazione clinica approfondita dello stato di salute in situazioni di cura complesse, predispone interventi basati sull’evidenza, valuta i risultati specifici della cura in base a criteri scientifici e avvia lo scambio di informazioni con medici e altri gruppi professionali che partecipano all’assistenza sanitaria; formula diagnosi di cura e predispone o adotta le misure corrispondenti (p. es. rischio d’infezione accresciuto, disturbi della deglutizione, rischio di ferite, rischio di avvelenamento in seguito all’assunzione di farmaci scorretti); negozia obiettivi di trattamento e di cura in un’équipe interprofessionale tenendo conto degli standard terapeutici nazionali e internazionali (p. es. evidence based nursing, disease management) e assume la leadership nella cura (raccomandazioni di trattamento e di cura basate sull’evidenza, percorsi di trattamento interdisciplinari, gestione dell’équipe di cura e del caso); ordina test diagnostici su pazienti con un quadro clinico stabile, interpreta i risultati, adatta la medicazione o predispone altre terapie necessarie; nei confronti dei medici assume un ruolo sostitutivo oltre che complementare; assume compiti di direzione in équipe interprofessionali; le conoscenze scientifiche sono tradotte nella pratica; risponde a domande tecniche in qualità di persona di riferimento per le équipe e gli stabilimenti e propone ai pazienti soluzioni adeguate ed efficienti (p. es. nurse case management); si assume la responsabilità per la garanzia della qualità dell’organizzazione dell’assistenza e l’elaborazione di linee guida e standard clinici e partecipa allo sviluppo della gestione degli errori; elabora, applica e valuta strategie per assicurare cure infermieristiche che rispondano ai bisogni, tenendo conto delle condizioni quadro attuali e delle sfide future. Domande sul campo professionale di un infermiere di pratica avanzata APN Riconosce nell’infermiere di pratica avanzata APN un profilo professionale che si distingua chiaramente dalle attività di un infermiere SSS/SUP (bachelor)? Oggi questi campi professionali sono già coperti da specialisti con il profilo professionale dell’infermiere di pratica avanzata APN? Quale formazione hanno le persone che operano in queste aree d’intervento? Domande sulla necessità di una regolamentazione La cosa principale da chiedersi è se gli infermieri di pratica avanzata APN operano in aree d’intervento che si distinguono sostanzialmente da quelli degli infermieri SUP a livello di bachelor e degli infermieri SSS. In caso affermativo, bisogna chiedersi se dal punto di vista della protezione dei pazienti e della salute queste aree d’intervento richiedono un’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale come infermiere di pratica avanzata APN e quali difficoltà potrebbero sorgere in caso di mancata regolamentazione. 37/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Esercizio della professione di infermieri di pratica avanzata APN L’attuale assenza di disciplinamento dell’esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN comporta delle restrizioni? Quali aspetti dell’esercizio della professione sono interessati da queste restrizioni, segnatamente nell’ambito dell’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale? Il potenziale degli infermieri di pratica avanzata APN è sfruttato appieno in Svizzera? Mancano disciplinamenti giuridici che consentano un maggior sfruttamento delle competenze acquisite a livello di master nell’esercizio della professione? Protezione della salute e dei pazienti contro libertà economica e autonomia delle scuole universitarie Ritiene che sia necessario, per motivi di protezione della salute e dei pazienti, subordinare a un’autorizzazione l’esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale? Ritiene necessario e proporzionato un disciplinamento dell’esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN alla luce della libertà economica? Ritiene necessario e proporzionato un disciplinamento del livello di master e di conseguenza un’ingerenza nell’autonomia delle scuole universitarie? Vi sono altre possibilità di regolamentazione? Possibile regolamentazione partendo dall’esempio dell’infermiere di pratica avanzata APN Con il coinvolgimento degli ambienti interessati abbiamo cercato di elaborare una regolamentazione partendo dall’esempio dell’infermiere di pratica avanzata APN. Esempio di schema per la regolamentazione del livello di master nella LPSan Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 1 Scopo e oggetto La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità: a. della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie nonché la qualità dell’esercizio della professione da parte di chi ha concluso una tale formazione; b. dell’esercizio della professione da parte dei titolari di un diploma rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale. 2 A tale scopo essa disciplina in particolare: a. le competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor o di master; b. l’accreditamento dei cicli di studio; c. il riconoscimento dei titoli di studio esteri; d. l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Art. 2 Professioni sanitarie Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge le professioni di: a. infermiere; b. fisioterapista; c. ergoterapista; 38/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo d. levatrice; e. dietista; f. infermiere di pratica avanzata APN; g. ... Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor o di master Art. 3 Competenze generiche 1 Le persone che hanno concluso un ciclo di studio bachelor o master devono disporre in particolare delle seguenti conoscenze, abilità e capacità: a. essere in grado di fornire sotto la propria responsabilità e in conformità con i principi della buona prassi professionale servizi sanitari di elevata qualità; b. essere in grado di attuare, nell’esercizio della loro professione, le nuove scoperte scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie abilità e capacità e di aggiornarle di continuo nell’ottica di un apprendimento permanente; c. essere in grado di valutare se le prestazioni che forniscono sono efficaci, adeguate ed economiche e di comportarsi di conseguenza; d. conoscere i fattori che contribuiscono a mantenere e promuovere la salute dell’individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorarne la qualità di vita; e. disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi; f. conoscere i processi cognitivi, decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l’interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell’ambito curativo e tenerne debitamente conto al momento di adottare i propri provvedimenti; g. conoscere le basi legali del sistema di sicurezza sociale e del sistema sanitario svizzeri ed essere in grado di attuare tali conoscenze nell’esercizio della professione; h. essere in grado di spiegare e documentare il proprio operato in maniera chiara e pertinente e conoscere le applicazioni informatiche di gestione dei pazienti e delle cure; i. avere familiarità con i metodi di ricerca del settore sanitario e della prassi basata sull’evidenza ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca. 2 Le persone che hanno concluso un ciclo di studio di master ampliano e approfondiscono le conoscenze, l’abilità e le capacità acquisite a livello di bachelor: a. hanno la capacità di effettuare sotto la propria responsabilità una valutazione clinica approfondita di situazioni di cura complesse nel loro campo professionale e di predisporre o adottare misure corrispondenti; b. hanno la capacità di assumere compiti di coordinamento e di direzione in équipe interdisciplinari; c. sono in grado di avviare progetti di ricerca di orientamento clinico, valutarli, trasferire le conoscenze nella pratica e trasmettere il loro sapere ad altri. Art. 4 Competenze sociali e personali 1 I cicli di studio bachelor e master concorrono a sviluppare le competenze sociali e personali degli studenti nell’ottica delle loro future sfide professionali. 2 Nell’esercizio della loro professione, le persone che hanno concluso un ciclo di studio bachelor o master devono essere in grado, in particolare: a. di assumere la propria responsabilità nei confronti dell’individuo, della società e dell’ambiente nel rispetto di principi etici; b. di riconoscere i propri punti di forza e le proprie carenze e di rispettare i limiti della loro attività; c. di tutelare il diritto all’autodeterminazione dei pazienti; d. di instaurare con i pazienti e i loro familiari un rapporto professionale e adeguato alle circostanze. Art. 5 Competenze professionali specifiche Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, le competenze professionali che devono possedere coloro che hanno concluso un ciclo di studio di bachelor o di master. 39/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Principali competenze professionali per la futura ordinanza relativa alla legge sulle professioni sanitarie (OPSan) conformemente all’art. 5 LPSan Competenze professionali degli infermieri APN a. b. c. d. e. f. Essere in grado di formulare diagnosi di cura e predisporre o adottare le misure corrispondenti (p. es. rischio d’infezione accresciuto, disturbi della deglutizione, rischio di ferite, rischio di avvelenamento in seguito all’assunzione di farmaci scorretti) Essere in grado di ordinare test diagnostici su pazienti con un quadro clinico stabile, interpretare i risultati, adattare la medicazione o predisporre altre terapie necessarie Essere in grado di negoziare obiettivi di trattamento e di cura in un’équipe interprofessionale tenendo conto degli standard terapeutici nazionali e internazionali (p. es. evidence based nursing, disease management) e assumere la direzione nella cura (raccomandazioni di trattamento e di cura basate sull’evidenza, percorsi di trattamento interdisciplinari, gestione dell’équipe di cura e del caso) Essere in grado di rispondere a domande tecniche in qualità di persona di riferimento per le équipe e gli stabilimenti e proporre ai pazienti soluzioni adeguate ed efficienti (p. es. nurse case management) Essere in grado di assumersi la responsabilità per la garanzia della qualità dell’organizzazione dell’assistenza e l’elaborazione di linee guida e standard clinici e partecipare allo sviluppo della gestione degli errori Essere in grado di elaborare, applicare e valutare strategie per assicurare cure infermieristiche che rispondano ai bisogni, tenendo conto delle condizioni quadro attuali e delle sfide future Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio Art.6 1 Scopo dell’accreditamento e obbligo di accreditamento Lo scopo dell’accreditamento è di verificare se: a. sono rispettati i requisiti contenutistici e strutturali dei cicli di studio; b. vengono trasmesse agli studenti le competenze necessarie all’esercizio della professione secondo la presente legge. 2 I cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma di bachelor o di master nelle professioni sanitarie 79 devono essere accreditati conformemente alla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e alla presente legge. Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri Art. 9 1 Un titolo di studio estero viene riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di studio di una scuola universitaria svizzera (diploma di bachelor o di master): a. è stabilita in un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un’organizzazione sopranazionale; o b. è comprovata nel caso specifico in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche in esso contenute. 2 Un titolo di studio estero riconosciuto equipollente esplica il medesimo effetto per l’esercizio della professione in Svizzera di un titolo di scuola universitaria svizzera. 3 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per il riconoscimento. Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. 4 Se un titolo di studio estero non può essere riconosciuto equipollente, sono necessarie delle misure compensative. Il Consiglio federale regola le modalità. 79 FF 2011 6629 40/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale Sezione 1: Esercizio della professione Art. 11 Condizioni d’autorizzazione 1 L’autorizzazione a esercitare una professione sanitaria di cui all’articolo 2 lettere a–e è rilasciata se la persona richiedente: a. possiede un diploma di bachelor del ciclo di studio corrispondente di una scuola universitaria professionale oppure un titolo di studio estero ritenuto equipollente; b. è degna di fiducia e offre la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio professionale ineccepibile; e c. padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale è richiesta l’autorizzazione. L’autorizzazione viene concessa anche alle persone che possiedono, anziché il diploma di cui al capoverso 1 lettera a, un titolo in cure infermieristiche rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di studio corrispondente riconosciuto a livello federale o un titolo estero ritenuto equipollente. 3 L’autorizzazione a esercitare una professione sanitaria di cui all’articolo 2 lettere f ... è rilasciata se la persona richiedente: 2 a. possiede un diploma di master del ciclo di studio di una scuola universitaria accreditata istituzionalmente oppure un titolo di studio estero riconosciuto equipollente; b. soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–c. Chi dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi della presente legge soddisfa, in linea di principio, le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione in un altro Cantone. È fatto salvo l’articolo 12. […] 4 Capitolo 6: Disposizioni finali […] Art. 24 Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 80 1. Codice penale Art. 321 cpv. 1 prima frase 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale 81 in virtù del Codice delle obbligazioni , i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 82 2. Codice di procedura penale Art. 171 cpv. 1 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima. 3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979 80 81 82 83 RS 311.0 RS 220 RS 312.0 41/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Art. 75 lett. b Possono rifiutare di testimoniare: b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto; 6 Considerazioni sulla necessità di regolamentazione per un registro attivo Tenuto conto delle priorità di sanità pubblica definite dal Consiglio federale il 23 gennaio 2013 e delle discussioni nel gruppo di gestione strategica e nel gruppo di accompagnamento del presente avamprogetto, si pone la domanda sulla necessità e sull’eventuale forma della regolamentazione di un registro attivo per le professioni sanitarie disciplinate nella legge. In analogia al registro delle professioni mediche MedReg, potrebbero essere iscritti nel registro i diplomi di formazione e le autorizzazioni all’esercizio della professione e questi dati potrebbero essere resi pubblicamente accessibili. Il registro potrebbe servire alle autorità cantonali come banca dati in cui iscrivere tutte le infrazioni disciplinari secondo la LPSan. In questo modo garantirebbe la protezione dei pazienti e la trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica e tra le autorità cantonali. La necessità di un tale registro andrebbe valutata anche nell’ottica della strategia eHealth. Inoltre un tale registro risulterebbe utile anche a fini statistici e potrebbe servire in particolare da base per il monitoraggio delle professioni sanitarie, come previsto nel Masterplan ««Formazioni professionali sanitarie» e come richiesto dalla CDS e dalla OdaSanté nel rapporto nazionale sul fabbisogno di effettivi nelle professioni sanitarie. Domande sulla necessità di regolamentazione e proposta: 83 Siete dell’avviso che sia necessario un registro per le professioni sanitarie disciplinate dalla legge LPsan? Siete dell’avviso che la Confederazione debba delegare l’istituzione di un registro ai Cantoni definendone soltanto il quadro normativo e che vi debba pertanto essere unicamente un registro a livello cantonale? Siete dell’avviso che con la legge sulle professioni sanitarie debba essere creato un registro nazionale e che vi debba pertanto essere unicamente un registro a livello federale? RS 322.1 42/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo Una possibile regolamentazione del registro potrebbe avere il seguente tenore: Proposta di regolamentazione per un registro delle professioni sanitarie nella LPSan Capitolo 1: disposizioni generali Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità: a. della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie professionali al livello di bachelor nonché la qualità dell’esercizio della professione da parte di chi ha concluso tale formazione; b. dell’esercizio della professione da parte dei titolari di un diploma rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale. 2 A tale scopo essa disciplina in particolare: a. le competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor; b. l’accreditamento dei cicli di studio di bachelor; c. il riconoscimento dei titoli di studio esteri; d. l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale; e. il registro delle professioni sanitarie (registro). Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale Sezione 1: Esercizio della professione Art. 14 Obbligo di annunciarsi 1 I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 84 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) oppure 85 dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio 86 (AELS), alla Direttiva 2005/36/CE , possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi. 2 I prestatori di servizi devono annunciarsi secondo la procedura prevista dalla legge federale 14 dicembre 87 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. 3 I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza chiederne l’autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri legati all’autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all’autorità cantonale competente. 4 L’autorità cantonale competente li iscrive nel registro. Capitolo 6: Registro Art. 22 Competenza e scopo 1 Il Dipartimento dell’interno (DFI) tiene un registro delle professioni sanitarie. 2 Tale registro serve: a. all’informazione e alla tutela dei pazienti; b. alla garanzia della qualità; c. a scopi statistici; d. all’informazione di servizi svizzeri ed esteri; e e. alla semplificazione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione. 84 85 86 87 RS 0.142.112.681.1 RS 0.632.31 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato III, sezione A n. 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. RS 935.01 43/44 Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo 3 Il Consiglio federale può delegare a terzi la gestione del registro. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Art. 23 Contenuto 1 Devono essere registrati: a. i titolari di un diploma di bachelor ai sensi della presente legge e di titoli esteri riconosciuti equipollenti; b. i titolari di un diploma in cure infermieristiche rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale e di titoli esteri riconosciuti equivalenti; c. i titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione rilasciata conformemente all’articolo 10; d. le persone che si sono annunciate secondo l’articolo 14. 2 Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento del suo scopo. Vi rientrano anche i dati personali degni di 88 particolare protezione di cui all’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione del dati (LPD). 3 Il Consiglio federale fissa le modalità di trattamento dei dati personali registrati. Art. 24 Obbligo di comunicare 1 Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio al DFI ogni rilascio, rifiuto o modifica di un’autorizzazione all’esercizio della professione, in particolare qualsiasi restrizione all’esercizio della professione nonché qualsiasi misura disciplinare. 2 Le scuole universitarie professionali notificano al DFI ogni rilascio di un diploma di bachelor. Le scuole specializzate superiori notificano al DFI ogni diploma rilasciato al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale. 3 La SEFRI notifica al DFI i titoli esteri riconosciuti. Art. 25 Comunicazione dei dati 1 I dati relativi a misure disciplinari nonché i motivi di rifiuto o di revoca di un’autorizzazione secondo l’articolo 13 sono consultabili soltanto dalle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione. 2 Su richiesta, il DFI comunica alle autorità responsabili di un procedimento disciplinare in corso i dati concernenti le restrizioni soppresse e i divieti temporanei di esercizio della professione recanti la menzione «cancellato». 3 Tutti gli altri dati sono liberamente consultabili in Internet. 4 Il Consiglio federale può disporre che determinati dati siano accessibili soltanto su richiesta qualora l’accesso pubblico tramite Internet non sia indispensabile nell’interesse della sanità pubblica. Art. 26 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro 1 Le restrizioni sono eliminate dal registro cinque anni dopo la loro soppressione. 2 Gli avvertimenti, gli ammonimenti e le multe sono eliminati dal registro cinque anni dopo che sono stati pronunciati. 3 L’iscrizione nel registro di un divieto temporaneo di esercizio della professione è provvista della menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione. 4 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un’autorità ne notifica il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici o scientifici. Art. 27 Regime degli emolumenti e finanziamento 1 La persona che viene iscritta nel registro è soggetta al pagamento di un emolumento. 2 Il Consiglio federale disciplina i particolari del regime degli emolumenti ai sensi della presente legge, in particolare il loro importo. 3 Esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. 4 Un’eventuale differenza tra gli emolumenti riscossi e i costi effettivi risultanti dalla tenuta dei registri è assunta in parti uguali da Confederazione e Cantoni. 88 RS 235.1 44/44 Legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) Avamprogetto del ... L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del ...2, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 1 2 Scopo e oggetto La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità: a. della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie professionali al livello di bachelor nonché la qualità dell’esercizio della professione da parte di chi ha concluso tale formazione; b. dell’esercizio della professione da parte dei titolari di un diploma rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale. A tale scopo essa disciplina in particolare: a. le competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor; b. l’accreditamento dei cicli di studio di bachelor; c. il riconoscimento dei titoli di studio esteri; d. l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Art. 2 Professioni sanitarie Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge le professioni di: 1 2 a. infermiere; b. fisioterapista; c. ergoterapista; d. levatrice; e. dietista. RS 101 FF ... 2013–...... Legge sulle professioni sanitarie Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor Art. 3 Competenze generiche Le persone che hanno concluso un ciclo di studio di bachelor devono disporre in particolare delle seguenti conoscenze, attitudini e capacità: a. essere in grado di fornire servizi sanitari di elevata qualità sotto la propria responsabilità e in conformità con i principi della buona prassi professionale; b. essere in grado, nell’esercizio della loro professione, di attuare nuove scoperte scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell’ottica di un apprendimento permanente; c. essere in grado di valutare l’efficacia, la pertinenza e l’economicità delle proprie prestazioni e agire di conseguenza; d. conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell’individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorarne la qualità di vita; e. disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi; f. conoscere i processi cognitivi, decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l’interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell’ambito curativo e tenerne debitamente conto al momento di adottare i propri provvedimenti; g. conoscere le basi legali del sistema di sicurezza sociale e del sistema sanitario svizzeri ed essere in grado di attuare tali conoscenze nell’esercizio della professione; h. essere in grado di spiegare e documentare il proprio operato in maniera chiara e pertinente e conoscere le applicazioni informatiche di gestione dei pazienti e delle cure; i. avere familiarità con i metodi di ricerca del settore sanitario e della prassi fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca. Art. 4 Competenze sociali e personali 1 I cicli di studio bachelor concorrono a sviluppare le competenze sociali e personali degli studenti nell’ottica del loro futuro impegno professionale. 2 Nell’esercizio della loro professione, le persone che hanno concluso un ciclo di studio di bachelor devono essere in grado, in particolare: a. 2 di assumere la propria responsabilità nei confronti dell’individuo, della società e dell’ambiente nel rispetto dei principi etici; Legge sulle professioni sanitarie b. di riconoscere i propri punti di forza e le proprie carenze e di rispettare i limiti della loro attività; c. di tutelare il diritto all’autodeterminazione dei pazienti; d. di instaurare con i pazienti e i loro familiari un rapporto professionale e adeguato alle circostanze. Art. 5 Competenze professionali specifiche Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, le competenze professionali che deve possedere chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor. Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio di bachelor Art. 6 1 Scopo dell’accreditamento e obbligo di accreditamento Lo scopo dell’accreditamento è di verificare se: a. sono rispettati gli standard per la definizione del contenuto e della struttura dei cicli di studio; b. vengono trasmesse agli studenti le competenze necessarie all’esercizio della professione secondo la presente legge. 2 I cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma di bachelor nelle professioni sanitarie devono essere accreditati conformemente alla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero3 (LPSU) e alla presente legge. Art. 7 Condizioni per l’accreditamento Un ciclo di studio è accreditato se: a. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 31 LPSU4; e b. trasmette agli studenti le competenze definite nella presente legge per la professione sanitaria da essi scelta e le verifica di conseguenza. Art. 8 1 Procedura La procedura di accreditamento è retta dagli articoli 32–35 LPSU5. 2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per la verifica delle premesse di cui all’articolo 7 lettera b. Esso sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. 3 4 5 FF 2011 6629 FF 2011 6629 FF 2011 6629 3 Legge sulle professioni sanitarie Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri Art. 9 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di studio di una scuola universitaria professionale svizzera (diploma di bachelor): a. è stabilita da un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un’organizzazione sopranazionale; o b. è comprovata nel caso specifico in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche in esso contenute. 2 Un titolo di studio estero riconosciuto equipollente esplica il medesimo effetto per l’esercizio della professione in Svizzera di un titolo di scuola universitaria professionale svizzera. 3 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per il riconoscimento. Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative agli emolumenti. 4 Se un titolo di studio estero non può essere riconosciuto equipollente sono necessarie misure compensative. Il Consiglio federale disciplina i particolari. Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale Sezione 1: Esercizio della professione Art. 10 Obbligo di autorizzazione Per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è necessaria l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio si intende esercitarla. Art. 11 1 2 Condizioni d’autorizzazione L’autorizzazione è rilasciata se la persona richiedente: a. possiede un diploma di bachelor di una scuola universitaria professionale nel ciclo di studio corrispondente oppure un titolo di studio estero riconosciuto equipollente; b. è degna di fiducia e offre la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; e c. padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale è richiesta l’autorizzazione. L’autorizzazione è concessa anche alle persone che possiedono, anziché il diploma di cui al capoverso 1 lettera a, un titolo in cure infermieristiche rilasciato da una 4 Legge sulle professioni sanitarie scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di studio corrispondente riconosciuto a livello federale o un titolo estero riconosciuto equipollente. 3 Chi dispone dell’autorizzazione di esercizio della professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in un altro Cantone. È fatto salvo l’articolo 12. Art. 12 Restrizione dell’autorizzazione e oneri I Cantoni possono vincolare l’autorizzazione di esercizio della professione a determinate restrizioni di natura tecnica, temporale o territoriale, oppure a oneri, sempre che questo sia necessario a garantire un’assistenza sanitaria di qualità elevata. Art. 13 Revoca dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata. 2 Se l’autorizzazione è revocata a una persona che possiede anche un’autorizzazione di un altro Cantone, l’autorità competente per la revoca lo notifica all’autorità di vigilanza di tale Cantone. Art. 14 Obbligo di annunciarsi 1 I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) oppure dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), alla Direttiva 2005/36/CE8, possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi. 2 I prestatori di servizi devono annunciarsi secondo la procedura prevista dalla legge federale 14 dicembre 20129 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. 3 I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza chiederne l’autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri legati all’autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all’autorità cantonale competente. 6 7 8 9 RS 0.142.112.681.1 RS 0.632.31 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato III, sezione A n. 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. RS 935.01 5 Legge sulle professioni sanitarie Art. 15 Obblighi professionali Le persone che esercitano una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale osservano i seguenti obblighi professionali: a. esercitare l’attività professionale in modo accurato e con diligenza; b. approfondire ed estendere di continuo le proprie competenze grazie all’apprendimento permanente; c. rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito dei cicli di studio e di quelle acquisite conformemente alla lettera b; d. tutelare i diritti dei pazienti; e. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente; f. osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti; g. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi o fornire una garanzia finanziaria equivalente; h. tutelare, in caso di collaborazione con altri professionisti del settore sanitario, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari. Art. 16 Autorità di vigilanza cantonale 1 Ogni Cantone designa un’autorità (autorità di vigilanza) incaricata di vigilare sulle persone che esercitano sul suo territorio una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale secondo la presente legge. 2 L’autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali. Art. 17 Assistenza amministrativa Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali notificano senza indugio alla competente autorità di vigilanza i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali. Sezione 2: Misure disciplinari Art. 18 Misure disciplinari 1 In caso di violazione delle disposizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive, l’autorità di vigilanza cantonale può ordinare le seguenti misure disciplinari: 6 a. un avvertimento; b. un ammonimento; Legge sulle professioni sanitarie c. una multa fino a 20 000 franchi; d. un divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale per al massimo sei anni (divieto temporaneo di esercizio); e. un divieto definitivo di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità per l’intero campo di attività o per una parte di esso. 2 In caso di violazione degli obblighi professionali di cui all’articolo 15 lettere b ed e possono essere disposte soltanto le misure disciplinari di cui al capoverso 1 lettere a–c. 3 Il divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa. 4 Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione di esercizio della professione, vincolarla a oneri o sospenderla. Art. 19 Procedimento disciplinare in un altro Cantone 1 L’autorità di vigilanza che avvia un procedimento disciplinare contro il titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l’autorità di vigilanza di tale Cantone. 2 Se intende ordinare un divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale a un titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone, essa sente l’autorità di vigilanza di tale Cantone. Art. 20 1 Effetti del divieto di esercizio della professione Un divieto di esercizio della professione vale per l’intero territorio della Svizzera. 2 Esso invalida qualsiasi autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Art. 21 Prescrizione 1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati. 2 Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, dall’autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati interrompe il termine di prescrizione. 3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dall’avvenimento dei fatti contestati. 4 Qualora la violazione degli obblighi costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale. 5 L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare. 7 Legge sulle professioni sanitarie Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 22 Vigilanza Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge. Art. 23 Esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione. Art. 24 Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice penale10 Art. 321 cpv. 1, primo periodo 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni11, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. … 2. Codice di procedura penale12 Art. 171 cpv. 1 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima. 10 11 12 8 RS 311.0 RS 220 RS 312.0 Legge sulle professioni sanitarie 3. Procedura penale militare del 23 marzo 197913 Art. 75 lett. b Possono rifiutare di testimoniare: b. Art. 25 gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto; Disposizioni transitorie 1 Le autorizzazioni all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale rilasciate in conformità al diritto Cantonale prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono valide nel rispettivo Cantone. 2 Le persone che prima dell’entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre dell’autorizzazione di cui all’articolo 10 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. 3 Per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio della professione, i titoli conformi al diritto previgente sono considerati equipollenti ai titoli di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 se rilasciati da scuole universitarie professionali o da scuole specializzate superiori al termine di un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale. 4 I cicli di studio che sono stati accreditati secondo il diritto previgente sono considerati accreditati fino a sette anni dall’entrata in vigore della LPSU14. Art. 26 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. ... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, … La cancelliera della Confederazione, … 13 14 RS 322.1 FF 2011 6629 9 Dipartimento federale dell’interno DFI Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Berna, Destinatari: i partiti politici le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna le associazioni mantello dell’economia le cerchie interessate Avamprogetto concernente la legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) Avvio della procedura di consultazione Gentili Signore e Signori, il 23 gennaio 2013, il Consiglio federale aveva adottato la strategia Sanità20201 con le sue priorità in materia di politica sanitaria. Nel relativo rapporto è inclusa la LPSan come misura prioritaria per attuare l’obiettivo 3.3, ossia «aumentare il numero dei professionisti della salute ben qualificati». Attualmente, sul piano federale, la formazione delle professioni sanitarie non universitarie è disciplinata nella legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr) e nella legge del del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali 3 (LSUP). La LSUP sarà abrogata e sostituita, presumibilmente all’inizio del 2015, dalla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Nella LPSU (così come finora nella LSUP), è previsto un accreditamento istituzionale delle scuole universitarie professionali, ma non l’accreditamento dei programmi dei cicli di studio di singoli settori. Per evitare che si creino delle lacune disciplinatorie nel settore della sanità dovute all’abrogazione della LSUP, il presente avamprogetto prescrive l’accreditamento dei programmi per le professioni sanitarie contemplate dalla legge (infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici e dietisti). In considerazione delle sfide in materia di politica sanitaria e dei mutamenti in corso nel sistema sanitario e per assicurare e promuovere un’assistenza sanitaria di elevata qualità, vi sottoponiamo l’avamprogetto della legge federale sulle professioni sanitarie, che prevede prescrizioni unitarie nel campo della formazione e dell’esercizio professionale. Per le formazioni nelle professioni sanitarie non universitarie al di fuori del settore delle SUP non vi è un’ulteriore necessità disciplinatoria. La Confederazione disciplina queste formazioni nel quadro del diritto della formazione professionale 4. 1 http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=it 2 RS 412.10 3 RS 414.71 4 I requisiti dei cicli di studio per cure SSS sono disciplinati ad esempio in modo esaustivo nell’ordinanza del DEFR dell’ 11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) e nel piano quadro della formazione per infermieri. Nella LPSan non è necessario un maggior disciplinamento riguardo al rilascio dell’autorizzazione d’esercizio professionale. L’avamprogetto s’ispira concettualmente alla legge del 23 giugno 20065 sulle professioni mediche (LPMed). La LPSan disciplina segnatamente le competenze di chi ha concluso un ciclo di studi di bachelor, il riconoscimento dei titoli di studio esteri, l’accreditamento dei cicli di studio di bachelor e l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. I diplomati di scuole specializzate superiori nel settore delle cure dispongono anche delle competenze professionali necessarie per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Pertanto i titoli infermieristici a livello di SSS sono equiparati ai titoli delle scuole universitarie professionali (bachelor) con riferimento all’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, agli obblighi professionali e alle misure disciplinari. In allegato vi facciamo pervenire l’avamprogetto della legge sulle professioni sanitarie, incluso il rapporto esplicativo, affinché possiate esprimere il vostro parere in merito. Trovate inoltre allegate due tabelle che vi faciliteranno il compito di rispondere alle domande poste nel capitolo 5 del rapporto esplicativo in merito a un eventuale disciplinamento del livello di master e alle domande poste nel capitolo 6 relative all’allestimento di un registro attivo delle professioni sanitarie. All’indirizzo qui indicato potete scaricare ulteriori esemplari della documentazione sulla procedura di consultazione: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html Vi saremmo grati se ci inviaste il vostro parere entro il 18 aprile 2014 al seguente indirizzo: Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Unità di direzione politica della sanità, Segretariato, 3003 Berna. Vi preghiamo di inviare una copia del vostro parere anche per posta elettronica a: - [email protected] - Airelle Buff, [email protected] - Stefanie Haab, [email protected] 5 RS 811.11 2/6 Ringraziandovi sin d’ora per la vostra collaborazione, vi porgiamo distinti saluti. Dipartimento federale dell’interno Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca Alain Berset Johann N. Schneider-Amman Allegati: - Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i) - Questionario sul livello master - Questionario sul registro - Elenco dei destinatari (d, f, i) 3/6 Domande relative al 5° capitolo del rapporto esplicativo «Considerazioni sulla regolamentazione del livello di master nella legge sulle professioni sanitarie» Vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande relative alle considerazioni sulla regolamentazione del livello di master nella legge sulle professioni sanitarie Organizzazione: Data: ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... N° 1 Domanda Siete in grado di riconoscere nell’infermiere di pratica avanzata APN (infermiere APN) un profilo professionale che si distingue nettamente dalle attività sottoposte all’obbligo di autorizzazione di un infermiere diplomato SSS/SUP (bachelor)? 2a Questi ambiti professionali d’intervento sono già esercitati oggi da professionisti con un profilo professionale di infermiere APN? 2b Di quale formazione dispongono le persone attive in questi ambiti d’intervento? 3a Il fatto che oggi manchi un disciplinamento dell’esercizio della professione di infermiere APN ha un effetto limitante? 3b Quali aspetti dell’esercizio della professione, segnatamente nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, sono toccati da questa limitazione? 4a Il potenziale di infermieri APN in Svizzera viene sfruttato pienamente? sì no Osservazioni 4b Mancano disciplinamenti legali che permettono un più ampio sfruttamento delle competenze a livello di master acquisite nell’esercizio della professione? 5 Ritenete necessario, per motivi di protezione della salute e dei pazienti, far dipendere da un’autorizzazione l’esercizio della professione di infermiere APN nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale? 6. Ritenete che un disciplinamento dell’esercizio della professione di infermiere APN sia necessario e proporzionato alla luce della libertà economica? 7 Ritenete necessario e proporzionato un disciplinamento del livello di master e quindi un’ingerenza nell’autonomia delle scuole universitarie professionali? 8 Vi sono altre possibilità di disciplinamento per il livello master? 5/6 Domande relative al 6° capitolo del rapporto esplicativo «Considerazioni sulla necessità di regolamentazione per un registro attivo» Vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande relative alle considerazioni sulla necessità di regolamentazione per un registro attivo Organizzazione: Data: ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... N° 1 Domanda Siete dell’avviso che sia necessario un registro per le professioni sanitarie disciplinate dalla legge LPSan? 2 Siete dell’avviso che la Confederazione debba delegare l’istituzione di un registro ai Cantoni definendone soltanto il quadro normativo e che vi debba pertanto essere unicamente un registro a livello cantonale? 3 Siete dell’avviso che con la legge sulle professioni sanitarie debba essere creato un registro nazionale e che vi debba pertanto essere unicamente un registro a livello federale? sì no Osservazioni 6/6 Liste der Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires Elenco dei destinatari Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) Inhalt 1. 2. 3. 4. 5. Kantone / Cantons / Cantoni ............................................................................................... 2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale .................................................................................................................................. 4 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna ............................................................................... 5 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia......................................................................................................................... 6 Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten / Liste des destinataires supplémentaires / Elenco di ulteriori destinatari .............................................................. 7 Stand:18.11.2013 1/16 1. Kantone / Cantons / Cantoni Abk. Abrév. Abbrev. AG Adressaten / Destinataires / Destinatari Staatskanzlei des Kantons Aargau Chancellerie d'Etat du canton d’Argovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia Regierungsgebäude 5000 Aarau [email protected] Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Chancellerie d’Etat du canton d’Appenzell RhodesIntérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Chancellerie d’Etat du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieur Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno Marktgasse 2 9050 Appenzell [email protected] BE Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d’Etat du canton de Berne Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna Postgasse 68 Postfach 840 3000 Bern 8 [email protected] BL Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Chancellerie d’Etat du canton de Bâle-Campagne Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Campagna Rathausstrasse 2 4410 Liestal [email protected] BS Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Chancellerie d’Etat du canton de Bâle-Ville Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Città Rathaus Marktplatz 9 4001 Basel [email protected] FR Staatskanzlei des Kantons Freiburg Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg [email protected] [email protected] GE Staatskanzlei des Kantons Genf Chancellerie d’Etat du canton de Genève Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra Rue de l’Hôtel de Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] GL Staatskanzlei des Kantons Glarus Chancellerie d’Etat du canton de Glaris Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona Rathaus 8750 Glarus [email protected] GR Standeskanzlei des Kantons Graubünden Chancellerie d’Etat du canton des Grisons Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni Reichsgasse 35 7001 Chur [email protected] AI AR Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau [email protected] 2/16 JU Staatskanzlei des Kantons Jura Chancellerie d’Etat du canton du Jura Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont [email protected] LU Staatskanzlei des Kantons Luzern Chancellerie d’Etat du canton de Lucerne Cancelleria dello Stato del Cantone di Lucerna Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern [email protected] NE Staatskanzlei des Kantons Neuenburg Chancellerie d’Etat du canton de Neuchâtel Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel NW Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Chancellerie d’Etat du canton de Nidwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Nidvaldo Château Rue de la Collégiale 12 2001 Neuchâtel [email protected] Dorfplatz 2 6371 Stans [email protected] OW Staatskanzlei des Kantons Obwalden Chancellerie d’Etat du canton d’Obwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo Rathaus Postfach 1562 6061 Sarnen [email protected] SG Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Chancellerie d’Etat du canton de St-Gall Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo Regierungsgebäude 9001 St. Gallen [email protected] SH Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Chancellerie d’Etat du canton de Schaffhouse Cancelleria dello Stato del Cantone di Sciaffusa Beckenstube 7 8200 Schaffhausen [email protected] SO Staatskanzlei des Kantons Solothurn Chancellerie d’Etat du canton de Soleure Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn [email protected] SZ Staatskanzlei des Kantons Schwyz Chancellerie d’Etat du canton de Schwyz Cancelleria dello Stato del Cantone di Svitto Regierungsgebäude Postfach 1260 6431 Schwyz [email protected] TG Staatskanzlei des Kantons Thurgau Chancellerie d’Etat du canton de Thurgovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Turgovia Schlossmühlestrasse 9 8510 Frauenfeld [email protected] TI Staatskanzlei des Kantons Tessin Chancellerie d’Etat du canton du Tessin Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Residenza Governativa 6501 Bellinzona [email protected] UR Standeskanzlei des Kantons Uri Chancellerie d’Etat du canton d’Uri Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri Rathausplatz 1 Postfach 6460 Altdorf [email protected] VD Staatskanzlei des Kantons Waadt Chancellerie d’Etat du canton de Vaud Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud Place du Château 4 1014 Lausanne [email protected] VS Staatskanzlei des Kantons Wallis Chancellerie d’Etat du canton du Valais Cancelleria dello Stato del Cantone del Vallese Palais du Gouvernement Place du Planta 3 1950 Sion [email protected] 3/16 ZG Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d’Etat du canton de Zoug Cancelleria dello Stato del Cantone di Zugo Seestrasse 2 Postfach 156 6301 Zug [email protected] ZH Staatskanzlei des Kantons Zürich Chancellerie d’Etat du canton de Zurich Cancelleria dello Stato del Cantone di Zurigo Kaspar Escher-Haus Neumühlequai 10, Postfach 8090 Zürich [email protected] Konferenz der Kantonsregierungen Conférence des gouvernements cantonaux Conferenza dei governi cantonali Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 [email protected] KdK CdC CdC 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale Abk. Abrév. Abbrev. BDP PBD PBD Adressaten / Destinataires / Destinatari Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz Parti bourgeois-démocratique Suisse Partito borghese-democratico Svizzero Generalsekretariat BDP Postfach 119 3000 Bern 6 [email protected] CVP PDC PPD Christlichdemokratische Volkspartei Parti démocrate-chrétien Partito popolare democratico Generalsekretariat Klaraweg 6 Postfach 5835 3001 Bern [email protected] Christlichsoziale Partei Obwalden Parti chrétien-social Obwald Partito sociale cristiano Obvaldo c/o Herr Walter Wyrsch Sagenstrasse 2 6055 Alpnach Dorf [email protected] CSPO PCSO PCSO Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Parti chrétien-social Haut-Valais Partito sociale cristiano Alto Vallese Geschäftsstelle CSPO Postfach 132 3980 Visp [email protected] EVP PEV PEV Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti evangélique suisse Partito evangelico svizzero Nägeligasse 9 Postfach 294 3000 Bern 7 [email protected] FDP PLR PLR FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern [email protected] [email protected] GPS PES Grüne Partei der Schweiz Parti écologiste suisse Waisenhausplatz 21 3011 Bern CSP OW PCS OW PCS OW 4/16 PES Partito ecologista svizzero GLP PVL PVL Grünes Bündnis GB (Miglied GPS) Alliance Verte AVeS (membre du PES) Alleanza Verde AVeS (membro del PES) Grünliberale Partei Parti vert-libéral Partito verde liberale Postfach 367 3000 Bern 7 [email protected] Lega Liga der Tessiner Ligue des Tessinois Lega dei Ticinesi CP 4562 6904 [email protected] MCR Bürgerbewegung der Romandie Mouvement Citoyens Romands Movimento Cittadini della Romandia c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17 [email protected] SVP UDC UDC Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern [email protected] SPS PSS PSS Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero Zentralsekretariat Spitalgasse 34 Postfach 7876 3001 Bern [email protected] [email protected] 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna Abk. Abrév. Abbrev. SGV ACS ACS Adressaten / Destinataires / Destinatari Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri Geschäftsstelle Solothurnstrasse 22 Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl [email protected] SSV UVS UCS Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern [email protected] SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna Seilerstrasse 4 Postfach 7836 3001 Bern [email protected] 5/16 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia Abk. Abrév. Abbrev. economiesuisse Adressaten / Destinataires / Destinatari Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich [email protected] [email protected] sgv usam usam Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri Geschäftsstelle Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern [email protected] SAV UPS USI Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich [email protected] SBV USP USC Schweizerischer Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg [email protected] SBV ASB ASB Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione svizzera dei banchieri Postfach 4182 4002 Basel [email protected] SGB USS USS Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 [email protected] KV Schweiz SEC Suisse SIC Svizzera Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio Haus-Huberstrasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich [email protected] [email protected] Travail.Suisse Travail.Suisse Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern [email protected] 6/16 5. Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten / Liste des destinataires supplémentaires / Elenco di ulteriori destinatari Abk. Abrév. Abbrev. Adressaten / Destinataires / Destinatari Angestellte Schweiz Employés Suisse Impiegati Svizzera e-mediat AG e-mediat SA e-mediat SpA Geschäftsstelle Rigiplatz1 Postfach 754 8024 Zürich [email protected] Untermattweg 8 3027 Bern [email protected] Stiftung Refdata Fondation Refdata Fondazione Refdata Stiftung Patientensicherheit Schweiz Fondation sicurité des patients suisse Fondazione sicurezza dei pazienti svizzera Forum Gesundheit Schweiz Forum Santé pour Tous Forum Salute per Tutti ACSI ASD ASK AAMS AAMS Verband Konsumentinnen und Konsumenten der italienischen Schweiz Association consommatrices et consommateurs de la Suisse italienne Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana Arbeitgeberverband der Schweizer Dentalbranche Association patronale suisse de la branche dentaire Associazione padronale svizzera del ramo dell’odontoiatria Allianz Schweizer Krankenversicherer Alliance des assureurs maladie suisses Alleanza degli assicuratori malattia svizzeri Geschäftsstelle Frau Carmen Balmer Baarerstrasse 2 6304 Zug [email protected] Asylstrasse 77 8032 Zürich [email protected] Postfach 511 3000 Bern 7 contact@forumgesundheitschw eiz.ch via Polar 46 Casella postale 165 6932 Breganzona [email protected] asd c/o Curaden AG Amlehnhalde 22 6011 Kriens [email protected] Waisenhausplatz 25 3011 Bern [email protected] ASPS Association Spitex privée Suisse ASSH Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften Académie suisse des sciences humaines et sociales Accademia svizzera di scienze umane e sociali Uferweg 15 3000 Bern 13 [email protected] Hirschengraben 11 Postfach 8160 3001 Bern [email protected] 7/16 BFH Berner Fachhochschule BFH BGS Schweizerischer Verband Bildungszentren Gesundheit und Soziales Association suisse des centres de formation professionnelle de la santé et du social Associazione Svizzera dei centri di formazione della sanità e del sociale ASCFS ASCFS ChiroSuisse CRUS CURA FUTURA CURAVIVA dentalhygienists ChiroSuisse - Schweizerischen ChiropraktorenGesellschaft ChiroSuisse - Association suisse des chiropraticiens ChiroSuisse - Associazione svizzera dei chiropratici Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten Conférence des Recteurs des Universités Suisses Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere Curafutura – Die innovativen Krankenversicherer Curafutura – Les assureurs-maladie innovants Curafutura – Gli assicuratori-malattia innovativi Verband Heime und Institutionen Schweiz Association des homes et institutions sociales suisses Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri Swiss Dental Hygienists DVSP Dachverband Schweizerischer Patientenstellen Fédération suisse des patients Federazione svizzera dei pazienti EDK CDIP CDPE Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) EVS ASE ASE ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz Association Suisse des Ergothérapeutes Associazione Svizzera degli Ergoterapisti Rektorat Herrn Prof. Dr. Herbert Binggeli Falkenplatz 24 3012 Bern [email protected] c/o Careum Bildungszentrum Gloriastrasse 16 8006 Zürich [email protected] Zentralsekretariat Sulgenauweg 38 3007 Bern [email protected] Generalsekretariat Postfach 607 3000 Bern 9 [email protected] Gutenbergstrasse 14 3011 Bern [email protected] Zieglerstrasse 53 Postfach 1003 3000 Bern 14 [email protected] Zentralsekretariat Stadthof Bahnhofstrasse 7b 6210 Sursee [email protected] Postgebäude Schaffhauserplatz Hofwiesenstrasse 3 8042 Zürich [email protected] Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 660 3000 Bern 7 [email protected] Geschäftsstelle Altenbergstrasse 29 PF 686 3000 Bern 8 [email protected] 8/16 FDK CDF CDF FHNW Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW FHO Fachhochschule Ostschweiz FHO FHZ Fachhochschule Zentralschweiz FHZ FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses Federazione dei medici svizzeri FRC Föderation der Konsumenten der Romandie Fédération romande des consommateurs Federazione dei consumatori della Romandia FSP Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen Fédération suisse des psychologues Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi GDK CDS CDS Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren (GDK) Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) GELIKO Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz Conférence nationale suisse des ligues de la santé Conferenza nazionale svizzera delle leghe per la salute Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7 [email protected] Direktionspräsidium Herr Prof. Dr. Crispino Bergamaschi Bahnhofstrasse 6, PF 235 5210 Windisch [email protected] Direktion Herr Dr. Albin Reichlin Bogenstrasse 7 9000 St. Gallen [email protected] c/o Hochschule Luzern Rektorat Herr Prof. Dr. Markus Hodel Werftestrasse 4 Postfach 2969 6002 Luzern [email protected] FMH Generalsekretariat Elfenstrasse 18 Postfach 300 3000 Bern 15 [email protected] Rue de Genève 17 Case postale 6151 1002 Lausanne [email protected] Choisystrasse 11 Postfach 510 3000 Bern 14 [email protected] Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 684 3000 Bern 7 [email protected] Geschäftsstelle Josefstrasse 92 8005 Zürich [email protected] 9/16 GF CH H+ HÄ CH Gesundheitsförderung Schweiz Promotion Santé Suisse Promozione Salute Svizzera H+ Die Spitäler der Schweiz H+ Les Hôpitaux de Suisse H+ Gli Ospedali Svizzeri Hausärzte Schweiz – Berufsverband der Haus- und Kinderärztinnen Schweiz Médecins de famille Suisse – Association des médecins de famille et de l'enfance Suisse Medici di famiglia Svizzera – Associazione dei medici di famiglia e dell'infanzia Svizzera Dufourstrasse 30 Postfach 311 3000 Bern 6 Av. de la Gare 52 1003 Lausanne [email protected] office.lausanne@promotionsant e.ch Lorrainestrasse 4A 3013 Bern [email protected] Geschäftsstelle Effingerstrasse 54 Postfach 6052 3001 Bern [email protected] HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO IG Swiss ANP GIC Swiss ANP GIC Swiss ANP Interessengruppe SBK für Advanced Nursing Practice in der Schweiz Groupe d’intérêt commun ASI Advanced Nursing Practice en Suisse Gruppo di interesse comune ASI Advanced Nursing Practice in Svizzera luciana [email protected] Frau Rosemarie S. Völkle Administrative Mitarbeiterin von Frau Prof. Dr. Rebecca Spirig UniversitätsSpital Zürich Rämistr. 100 8091 Zürich Interessengemeinschaft Geburtshäuser Schweiz Association suisse des maisons de naissance Associazione Svizzera delle case della nascita [email protected] Madame Barblina Ley chemin de la Bergerie 41 1806 St-Légier Institut für Sozial- und Präventivmedizin Genf Institut de médecine sociale et préventive de Genève Istituto di medicina sociale e preventiva di Ginevra [email protected] CMU Rue Michel Servet 1 1211 Genève 4 IGGH-CH IMSP ISPM BE ISPM ZH Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Zurich Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Zurigo Luciana Vaccaro Rue de la Jeunesse 1 Case postale 2800 Delémont [email protected] Finkenhubelweg 11 3012 Bern [email protected] Hirschengraben 84 8001 Zürich [email protected] 10/16 IUMSP K/SBL Kalaidos kf Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Lausanne Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne Istituto universitario di medicina sociale e preventiva di Losanna Biopôle 2 Route de la Corniche 10 1010 Lausanne Konferenz der Schweizerischen Berufsverbände der Logopädinnen und Logopäden Conférence des associations professionnelles suisses des logopédistes Conferenza delle Associazioni professionali svizzere dei logopedisti K/SBL c/o Geschäftsleitung DLV Bluntschlisteig 1 8002 Zürich Stiftung Kalaidos Fachhochschule Fondation Kalaidos haute école spécialisée Fondazione Kalaidos scuola universitaria professionale Rektorat Herr Dr. Jakob Limacher Jungholzstrasse 43 8050 Zürich Konsumentenforum Forum des consommateurs Forum dei consumatori KFH Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz Conférence des Recteurs des Hautes Ecoles Spécialisées Suisses Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere KHM Kollegium für Hausarztmedizin (KHM) Collège de médecine de premier recours (MPR) Collegio di medicina di base (CMB) KKA Konferenz der kantonalen Ärztegesellschaften (KKA) Conférence des sociétés cantonales de médecine (CCM) Conferenza delle società mediche cantonali (CMC) Konferenz HF Conférence ES Conferenza SSS LRG Konferenz der Höheren Fachschulen Conférence des écoles supérieures Conferenza delle scuole specializzate superiori HES Les Roches-Gruyère [email protected] [email protected] [email protected] Geschäftsstelle kf Belpstrasse 11 3007 Bern [email protected] Generalsekretariat Falkenplatz 9 Postfach 710 3000 Bern 9 [email protected] Herr Dr. med. Ueli Grüninger Landhausweg 26 3007 Bern [email protected] Freiestrasse 138 8032 Zürich [email protected] Generalsekretariat Konferenz HF Frau Dr. Eva DesarzensWunderlin Zieglerstrasse 29 3007 Bern [email protected] Comité de Direction Monsieur Michael Huckaby, Président Rue de l'Ondine 20 1630 Bulle [email protected] 11/16 OAQ OdA MM OdASanté palliative ch PH CH pharmaSuisse Physioswiss Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der schweizerischen Hochschulen Organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses Organo di accreditamento et di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie Falkenplatz 9 Postfach 7456 3001 Bern Organisation der Arbeitswelt Medizinischer Masseure Organizzazione del mondo di lavoro dei massaggiatori medicali Organisation du monde de travail des masseurs médicaux Stadthof Bahnhofstrasse 7b CH-6210 Sursee Nationale Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé Organisazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario Geschäftsstelle Seilerstrasse 22 3011 Bern Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung Société suisse de médecine et de soins palliatifs Associazione Svizzera per la medicina, la cura e l’accompagnamento palliativi Geschäftsführer Walter Brunner Bubenbergplatz 11 3011 Bern Public Health Schweiz Santé publique Suisse Salute pubblica Svizzera Effingerstrasse 54 Postfach 8172 3001 Bern Schweizerischer Apothekerverband Société suisse des pharmaciens Società svizzera dei farmacisti Schweizer Physiotherapie Verband Association suisse de physiothérapie Associazione svizzera di fisioterapia PKS CPS CPS Privatkliniken Schweiz Cliniques privées suisses Cliniche private svizzere Radix RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX Fondation suisse pour la santé RADIX Fondazione svizzera per la salute RVK Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer Fédération des petits et moyens assureurs-maladie Associazione dei piccoli e medi assicuratori malattia SAMW ASSM ASSM santésuisse Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) Académie suisse des sciences médicales (ASSM) Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) santésuisse [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Stationsstrasse 12 3097 Bern – Liebefeld [email protected] Stadthof Centralstrasse 8b 6210 Sursee [email protected] Worbstrasse 52 3074 Muri / Bern [email protected] Stampfenbachstrasse 161 8006 Zürich [email protected] Haldenstrasse 25 6006 Luzern [email protected] Generalsekretariat Petersplatz 13 4051 Basel [email protected] Römerstrasse 20 4500 Solothurn [email protected] 12/16 SBBK CSFP CSFP SBK ASI ASI SBV TOA senesuisse Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz Conférence suisse des offices de la formation professionnelle Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale Schweizerischer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI) Schweizerischer Berufsverband dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF Techniciens en salle d'opération diplômés ES Tecnici di sala operatoria diplomati SSS Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz Association d’établissements économiquement indépendants pour personnes âgées Suisse Associazione delle istituzioni svizzere private di cura per anziani SHV FSSF FSL Schweizerischer Hebammenverband Fédération suisse des sages-femmes Federazione svizzera delle levatrici SIWF ISFM ISFM Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue Istituto svizzero per la formazione medica SKS Stiftung für Konsumentenschutz Fondation pour la protection des consommateurs Fondazione per la protezione dei consumatori SMIFK CIMS CIMS Schweizerische Medizinische Interfakultätskommission Commission interfacultés médicales suisse Commissione interfacoltaria medica svizzera SODK CDAS CDOS Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali Spitex Spitex Verband Schweiz Association suisse des services d’aide et de soins à domicile Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio SBBK-Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 660 3000 Bern 7 [email protected] Geschäftsstelle Schweiz Choisystrasse 1 Postfach 8124 3008 Bern [email protected] Zentralsekretariat Stadelhoferstr. 42 8001 Zürich [email protected] Geschäftsstelle Kapellenstrasse 14 Postfach 5236 3001 Bern [email protected] Geschäftsstelle Rosenweg 25 C Postfach 3000 Bern 23 [email protected] c/o FMH Elfenstrasse 18 Postfach 300 3000 Bern 15 [email protected] Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 [email protected] Sekretariat SMIFK Herr Hanspeter Kuhn Elfenstrasse 18 Postfach 170 3000 Bern [email protected] Generalsekretariat Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7 [email protected] Sulgenauweg 38 Postfach 1074 3000 Bern 23 [email protected] 13/16 SPO OSP OSP Schweizerische Stiftung Patientenschutz SPO Fondation Organisation suisse des patients OSP Fondazione Organizzazione svizzera dei pazienti OSP SRK CRS CRS Schweizerisches Rotes Kreuz Croix-Rouge suisse Croce Rossa svizzera SUK CUS CUS Schweizerische Universitätskonferenz Conférence universitaire suisse Conferenza universitaria svizzera SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI SVAT Schweizerischer Verband der Aktivierungsfachfrauen/männer Association suisse des specialistes en activation diplomé(e)s Associazione svizzera degli specialisti in attivazione diplomati SVBG FSAS FSAS Geschäftsstelle Häringstrasse 20 8001 Zürich [email protected] Rainmattstrasse 10 3001 Bern [email protected] Sennweg 2 Postfach 576 3000 Bern 9 [email protected] Direzione Signor Franco Gervasoni Le Gerre 6928 Manno [email protected] Geschäftsstelle Bahnhofstrasse 7b 6210 Sursee [email protected] Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen Fédération suisse des Associations professionnelles du domaine de la Santé Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie Altenbergstrasse 29 Postfach 686 3000 Bern Schweizerischer Verband dipl. Ernährungsberater/innen HF/FH Association Suisse des Diététiciens-ne-s diplômé-e-s ES/HES Associazione svizzera delle/dei dietiste/i diplomate/i SSS/SUP Geschäftsstelle Altenbergstrasse 29 PF 686 3000 Bern 8 SVMTRA ASTRM AVTRM Schweizerische Vereinigung der Fachleute für med. tech. Radiologie Association suisse des techniciens en radiologie médicale Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica Geschäftsstelle Stadthof Bahnhofstrasse 7b 6210 Sursee SVMTT ASMTT ASMTT Schweizerischer Verband der med.-technischen und med.-therapeutischen Gesundheitsberufe Association suisse des professions médico-technique et médico thérapeutiques de la santé Associazione svizzera delle professioni sanitarie medicotechniche e medico-terapeutiche SVDE ASDD ASDD SVO FSO FSO Schweizerischer Verband der Osteopathen Fédération suisse des Ostéopathes Federazione Svizzera degli Osteopati [email protected] [email protected] [email protected] Stadthof Bahnhofstrasse 7b 6210 Sursee [email protected] Secrétariat FSO-SVO 2 route du Lac 1094 Paudex [email protected] 14/16 SVPL ASDSI ASCSI SVV ASA ASA Swiss TPH Schweizerische Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen und -leiter Association suisse des directrices et directeurs des services infirmiers Associazione svizzera dei capi servizio cure infermieristiche Geschäftsstelle 3000 Bern Schweizerischer Versicherungsverband Association suisse d'assurances Associazione svizzera d'assicurazioni Conrad-Ferdinand-MeyerStrasse 14 Postfach 4288 8022 Zürich Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut der Universität Basel Institut Tropical et Santé Pubblique Suisse Istituto svizzero tropicale e di salute pubblica [email protected] [email protected] Direktion Socinstrasse 57 4051 Basel SWTR CSST CSST Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat Conseil suisse de la science et de la technologie Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia [email protected] Geschäftsstelle Hallwylstrasse 15 3003 Bern Uni BE Universität Bern Université de Berne Università di Berna [email protected] Generalsekretariat Hochschulstrasse 4 3012 Bern Uni BS Universität Basel Université de Bâle Università di Basilea [email protected] Generalsekretariat Petersgraben 35 4003 Basel Uni FR Universität Freiburg Université de Fribourg Università di Friburgo [email protected] Rektorat Av. Europe 20 1700 Freiburg Uni GE Universität Genf Université de Genève Università di Givevra Uni LU Universität Luzern Université de Lucerne Università di Lucerna Uni NE Universität Neuenburg Université de Neuchâtel Università di Neuchâtel [email protected] Rectorat de l'Université de Genève Uni Dufour 24, rue du Général-Dufour 1211 Genève 4 [email protected] Rektorat Frohburgstrasse 3 Postfach 4466 6002 Luzern [email protected] Rectorat Avenue du 1er-Mars 26 2000 Neuchâtel [email protected] 15/16 Uni SG Universität St. Gallen Université de Saint-Gall Università di San Gallo Uni TI Universität der italienischen Schweiz USI Université de la Suisse italienne USI Università della Svizzera italiana USI Generalsekretariat Frau Hildegard Kölliker Dufourstrasse 50 9000 St. Gallen [email protected] Presidenza Via Lambertenghi 10 A 6904 Lugano [email protected] Uni VD Universität Lausanne Université de Lausanne Università di Losanna Uni ZH Universität Zürich Université de Zurich Università di Zurigo [email protected] Generalsekretariat Herr Dr. Kurt Reimann Künstlergasse 15 8001 Zürich Schweizerischer Verein für Pflegewissenschaft Association pour les Sciences Infirmieres Associazione svizzera per le scienze infermieristiche [email protected] Geschäftsleitung Frau Eliane Huwiler Karl Koch-Strasse 6 4310 Rheinfelden VFP APSI APSI VKS AMCS AMCS Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz Association des médecins cantonaux de la Suisse Associazione dei medici cantonali della Svizzera VLSS AMDHS AMDOS Verein der Leitenden Spitalärztinnen und –ärzte der Schweiz Association des médecins dirigeants d‘hôpitaux de Suisse Associazione dei medici dirigenti ospedalieri in Svizzera VRS ASA ASS Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz Association Suisse des Ambulanciers Associazione Svizzera Soccorritori VSS UNES USU Verband der Schweizer Studierendenschaften Union des Etudiant-e-s de Suisse Unione Svizzera degli Universitari ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Haute école zurichoise en sciences appliquées Scuola universitaria di scienze applicate Secrétariat général UNIL - Centre Unicentre - bureau 307 1015 Lausanne eliane.huwiler@pflegeforschung -vfp.ch Herr Dr. med. Chung-Yol Lee 1, chemin des Pensionnats 1700 Fribourg [email protected] Sekretariat Bolligenstrasse 52 3006 Bern [email protected] Geschäftsstelle Stadthof Bahnhofstrasse 7b CH-6210 Sursee [email protected] Laupenstrasse 2 3008 Bern [email protected] Rektorat Herr Prof. Dr. Jean-Marc Piveteau Gertrudstrasse 15 8401 Winterthur [email protected] 16/16