Aumentare il numero dei professionisti della salute ben qualificati

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Aumentare il numero dei professionisti della salute ben qualificati
Le autorità federali della Confederazione Svizzera
Aumentare il numero dei professionisti della salute ben
qualificati per il futuro
Berna, 13.12.2013 - In Svizzera continua ad aumentare il numero di anziani e malati
cronici. Per garantire un’assistenza sanitaria di elevata qualità anche in futuro servono
più operatori ben qualificati. Con la nuova legge sulle professioni sanitarie (LPSan) il
Consiglio federale crea le premesse necessarie: oltre a stabilire requisiti uniformi per le
singole formazioni delle scuole universitarie professionali, disciplina anche il libero
esercizio della professione. L’avamprogetto di legge è stato posto in consultazione dal
Consiglio federale fino al 18 aprile 2014.
In Svizzera si prospetta una mancanza di professionisti sanitari. Per questo motivo tra le priorità
del Consiglio federale in materia di politica sanitaria, «Sanità2020», figura l'aumento del numero
dei professionisti del settore sanitario ben qualificati. Sono queste le premesse per garantire alla
popolazione anche in futuro un'assistenza sanitaria di elevata qualità, ovunque. Questo aspetto
diventa ancora più importante dal momento che, grazie ai progressi della medicina e alle buone
condizioni esistenziali, l'aspettativa di vita è in costante aumento. Al contempo aumentano coloro
che soffrono di malattie croniche, come diabete o demenza.
La nuova legge sulle professioni sanitarie, posta oggi in consultazione dal Consiglio federale,
stabilisce i requisiti che le scuole universitarie professionali devono soddisfare per la formazione
di infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici e dietisti a livello di bachelor. Disciplina inoltre
l'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Solo
così il settore sanitario svizzero potrà disporre anche in avvenire di un numero sufficiente di
professionisti sanitari ben formati e capaci di collaborare in maniera ottimale.
Formazione uniforme, pari requisiti professionali
Attualmente gli professionisti sanitari provengono per lo più da scuole universitarie professionali
e da scuole specializzate superiori. Nel settore delle cure i due tipi di scuola si equivalgono.
Tuttavia, a seconda dei Cantoni, nelle scuole universitarie professionali i cicli di studio per il
diploma di bachelor presentano contenuti differenti. La nuova legge, oltre a uniformare questi
percorsi formativi, prevede requisiti uniformi per gli professionisti sanitari che esercitano la libera
professione. Ciò vale ad esempio per le levatrici indipendenti. Questi requisiti disciplinano per
esempio gli obblighi professionali o le misure disciplinari.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, tel.031 322 95 05, [email protected]
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, Stefanie Haab, consulente
scientifica Diritto, tel. 031 324 90 28, [email protected]
Pubblicato da
Il Consiglio federale
Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it
Dipartimento federale dell'interno
Internet: http://www.edi.admin.ch
Ufficio federale della sanità pubblica
Internet: http://www.bag.admin.ch
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
Internet: http://www.wbf.admin.ch
Le autorità federali della Confederazione Svizzera
[email protected] | Basi legali
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Avamprogetto di legge federale sulle
professioni sanitarie (LPSan)
Rapporto esplicativo del 13.12.2013
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Sommario
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
Punti essenziali dell’avamprogetto ......................................................................................... 5
Contesto...................................................................................................................................... 5
Sfide di politica sanitaria ........................................................................................................ 5
Attuale situazione giuridica nel settore delle professioni sanitarie ........................................ 9
Riorganizzazione del settore universitario ............................................................................. 9
Disposizioni sull’esercizio della professione e registrazione ............................................... 10
Obiettivi della legge sulle professioni sanitarie ......................................................................... 10
Soluzione proposta e motivazioni ............................................................................................. 11
Confronto giuridico .................................................................................................................... 13
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Titolo, ingresso e spiegazioni in merito ai singoli articoli ................................................. 14
Capitolo 1: Scopo, oggetto e campo d’applicazione ................................................................ 14
Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor ............................... 15
Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio di bachelor ........................................................ 18
Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri .................................................................. 19
Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità
professionale ............................................................................................................................ 19
Sezione 1: Esercizio della professione ................................................................................ 19
Sezione 2: Misure disciplinari .............................................................................................. 24
Capitolo 6: Disposizioni finali .................................................................................................... 26
2.5.1
2.5.2
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5.
Ripercussioni .......................................................................................................................... 27
Ripercussioni per la Confederazione ........................................................................................ 27
Ripercussioni per i Cantoni ....................................................................................................... 28
Ripercussioni per le scuole universitarie professionali nel settore di studio sanità e per
le scuole specializzate superiori con un ciclo di studio in cure infermieristiche ....................... 28
Ripercussioni per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ............................. 29
Ripercussioni per l’economia .................................................................................................... 29
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
Aspetti giuridici ....................................................................................................................... 30
Costituzionalità e legalità .......................................................................................................... 30
Base legale .......................................................................................................................... 30
Compatibilità con i diritti fondamentali ................................................................................. 31
Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ...................................................... 31
Forma dell’atto e delega di competenze legislative .................................................................. 32
5
5.1
5.2
5.3
Considerazioni sulla regolamentazione del livello di master nella legge sulle professioni
sanitarie ................................................................................................................................... 32
Contesto.................................................................................................................................... 33
L’esempio dell’infermiere di pratica avanzata (Advanced Practice Nurse, APN) ..................... 34
Schema per il disciplinamento dell’infermiere di pratica avanzata APN .................................. 36
6
Considerazioni sulla necessità di regolamentazione per un registro attivo .................... 42
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Compendio
Il presente avamprogetto di legge intende promuovere, nell’interesse della sanità pubblica, la
qualità nelle professioni sanitarie insegnate nelle scuole universitarie professionali. Pertanto,
la legge fissa una serie di criteri uniformi per quanto riguarda sia la formazione sia l’esercizio
di tali professioni.
1
L’avamprogetto di legge poggia sugli articoli 95 capoverso 1 e 97 della Costituzione federale (Cost.) ,
che conferiscono alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività
economica privata. Nel farlo, la Confederazione deve attenersi al principio di libertà economica (art. 94
cpv. 1 Cost.), il che significa che le prescrizioni devono essere giustificate da un interesse pubblico e
proporzionate. Nel settore delle professioni sanitarie questo interesse consiste nella protezione della
sanità pubblica.
Nell’ambito della politica sanitaria la Svizzera si trova ad affrontare importanti sfide. Grazie alle migliori
condizioni di vita e alla medicina moderna, l’aspettativa di vita della popolazione è notevolmente aumentata. Ciò porta a cambiamenti demografici ed epidemiologici, accompagnati da un aumento delle
persone affette da malattie croniche, complesse o da demenza. Sale quindi il fabbisogno di personale
qualificato nei settori delle cure, della terapia, dell’assistenza, della consulenza, della prevenzione e
della medicina palliativa. A fronte di questo maggiore fabbisogno si delinea una carenza di professionisti debitamente qualificati. A questo sviluppo occorre contrapporre un perfezionamento
dell’assistenza sanitaria in termini di concretezza ed efficienza. Il sistema sanitario svizzero necessita
di una politica nazionale coerente, di un chiaro orientamento e di strategie globali sul piano
dell’efficienza dei costi. A tal fine, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Sanità2020» del 23
2
gennaio 2013 , che fissa diverse priorità in materia di politica sanitaria. Una di esse è costituita dal
presente progetto di legge sulle professioni sanitarie. Esso intende contribuire al conseguimento
dell’obiettivo 3.3, vale a dire ad «aumentare il numero dei professionisti della salute ben qualificati».
Nell’adeguare il sistema sanitario alle sfide di cui sopra, la formazione dei professionisti che vi operano riveste un ruolo fondamentale. I requisiti che i cicli di studio delle scuole specializzate superiori
devono soddisfare sono definiti nella legislazione in materia di formazione professionale (cfr. legge del
3
13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, [LFPr] ). I settori della formazione professionale di
base e della formazione professionale superiore e, in particolare, le scuole specializzate superiori
poggiano su un partenariato solido ed efficiente tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni del
mondo del lavoro. È per questo che l’avamprogetto di legge si limita a disciplinare i percorsi formativi
delle scuole universitarie professionali. Questi sono, attualmente, i cicli di studio in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e ostetricia.
I requisiti per i cicli di studio delle scuole universitarie professionali sono oggi definiti nella legge del 6
4
ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP). Questa legge sarà abrogata con l’entrata
in vigore della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore
5
6
universitario svizzero (LPSU), che attua il mandato legislativo del nuovo articolo 63a della Costituzione federale. Secondo questo articolo, la Confederazione e i Cantoni devono provvedere insieme
alla competitività, al coordinamento e all’elevata qualità del settore universitario svizzero. Lo scopo
della LPSU, tuttavia, non è quello di fissare requisiti formativi. Da qui la necessità di elaborare una
legge sulle professioni sanitarie che definisca in termini normativi le competenze che i relativi cicli di
studio devono trasmettere agli studenti. Fissando un catalogo di competenze generali per tutte le professioni sanitarie si intende garantire che i titolari di un titolo SUP siano in grado di supportare
l’evoluzione del sistema sanitario, ad esempio svolgendo al meglio il loro ruolo nel contesto della coo1
2
3
4
5
6
RS 101
www.bag.admin.ch > Temi > Sanità2020
RS 412.10
RS 414.71
FF 2011 6629
Approvato in votazione popolare il 21 maggio 2006.
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perazione interprofessionale e contribuendo così a incrementare l’efficienza. L’avamprogetto delega al
Consiglio federale il compito di definire le competenze finali specifiche per ogni singola professione.
Come nel diritto vigente, anche la LPSU contempla l’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie professionali. Non è previsto, però, l’accreditamento dei programmi per i cicli di studio delle singole scuole universitarie professionali. Per garantire la protezione della salute ed evitare che con
l’abrogazione della LSUP si crei una lacuna normativa, il presente progetto di legge reintroduce
l’accreditamento dei programmi per le professioni sanitarie in questione.
Dato che nel settore delle professioni sanitarie i potenziali pericoli sono elevati, l’avamprogetto prevede che l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sia
soggetto all’obbligo di autorizzazione. Queste autorizzazioni, che dovranno essere rilasciate dai Cantoni, sono volte a garantire che i professionisti che svolgono la loro professione senza sorveglianza
specialistica soddisfino i criteri richiesti. Una regolamentazione uniforme a livello nazionale in questo
campo rappresenta una novità e crea sicurezza giuridica. Inoltre, l’avamprogetto di legge fissa un
catalogo di obblighi professionali, uniformando così i requisiti che i professionisti del settore devono
soddisfare nello svolgimento delle loro attività.
Sotto il profilo concettuale, l’avamprogetto di legge si rifà alla legge sulle professioni mediche del 23
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giugno 2006 (LPMed). La LPSU si applica nella misura in cui l’avamprogetto di legge non prevede
alcun disciplinamento. Al momento di elaborarlo, inoltre, sono state osservate le disposizioni sulla
formazione professionale contenute nella LFPr. Le persone con un titolo di scuola specializzata superiore in cure infermieristiche vantano le competenze professionali necessarie, nell’ottica della sanità
pubblica, per ottenere la stessa autorizzazione di esercizio della professione come i diplomati di scuola universitaria professionale in cure infermieristiche. Pertanto, in termini di autorizzazione di esercizio
della professione essi sono posti sul medesimo piano dei diplomati SUP. L’avamprogetto di legge è
integrato nel sistema formativo vigente e rispetta la coerenza tra i titoli conseguiti al termine di diversi
percorsi formativi. Questa coerenza promuove la collaborazione interprofessionale nell’ambito
dell’assistenza sanitaria e costituisce un’importante premessa per impostare il relativo sistema secondo le priorità in materia di politica sanitaria fissate dal Consiglio federale.
7
RS 811.11
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
1
Punti essenziali dell’avamprogetto
1.1
Contesto
1.1.1
Sfide di politica sanitaria
Analisi della situazione e prospettive
Nel corso del Ventesimo secolo, come in tutti i Paesi industrializzati anche in Svizzera le conoscenze
mediche hanno fatto enormi progressi. Al tempo stesso sono migliorate le condizioni igieniche e socioeconomiche, il che ha determinato un forte aumento della speranza di vita della popolazione svizzera: dal 1900 essa è quasi raddoppiata e negli ultimi 30 anni (1981) è passata da 72,4 a 79,8 anni
8
per gli uomini e da 79,2 a 84,4 anni per le donne. Questo forte aumento è una delle conquiste più
importanti della nostra società.
Parallelamente, il settore sanitario è stato potenziato sensibilmente fino a diventare un settore economico importante per la Svizzera. La crescita inarrestabile del settore prosegue. Nel 2008 i costi della
salute ammontavano a 58,4 miliardi di franchi, pari al 10,7 per cento del prodotto interno lordo della
Svizzera. Sempre nel 2008 nel settore sanitario lavoravano circa 541 000 persone o il 13,4 per cento
della popolazione attiva. Il dinamismo del settore sanitario è attestato anche dal numero dei lavoratori
del settore, che aumenta del 2,5 per cento all’anno, mentre la crescita dell’occupazione generale sfio9
ra appena lo 0,4 per cento.
Attualmente, il settore sanitario svizzero è a una svolta e ha davanti a sé grandi sfide. La domanda di
prestazioni mediche è in crescita in termini sia quantitativi sia qualitativi. I motivi sono molteplici: si
stima che da qui al 2030 la popolazione aumenterà di 1 milione (+13 %) fino a raggiungere 8,8 milioni
di abitanti. Contemporaneamente, da qui al 2030 il numero di ultrasessantacinquenni aumenterà di
771 000 (+57,5 %) fino a raggiungere 2 114 900 persone (pari al 25 % della popolazione svizzera). A
ciò si aggiungono le sfide dei cambiamenti epidemiologici: forte aumento delle malattie croniche e
delle malattie multiple, incremento delle malattie trasmissibili, nuovi rischi sanitari, importanza crescente della salute mentale e delle malattie che portano alla demenza. Altri fattori che influenzano la
crescita della domanda sono l’evoluzione della tecnica medica e il progresso scientifico (medicina di
punta, tecnica medica, genetica, farmacologia), la diagnosi precoce delle malattie e la crescita esponenziale delle conoscenze mediche (la metà delle conoscenze mediche è sorpassata dopo cinquedieci anni). Inoltre i pazienti meglio informati avanzano esigenze più elevate.
L’offerta sanitaria stenta a soddisfare questa domanda in forte crescita, tanto più che la popolazione
attiva invecchia anche nelle professioni mediche e sanitarie. L’Osservatorio svizzero della salute (Obsan) fa notare che la capacità di un settore sanitario di adattarsi a questi bisogni crescenti e mutevoli
dipende dalla sua capacità di gestire le risorse umane. Stando alle previsioni nazionali e internazionali, in questo settore si sta delineando una penuria di manodopera. Secondo studi svizzeri, entro il 2030
10
dovrebbero essere assunte da 120 000 a 190 000 persone (a seconda dello scenario considerato;
tutte le categorie professionali messe assieme). Almeno due terzi di queste persone sono necessarie
per compensare i pensionamenti. Il terzo restante serve a far fronte al crescente fabbisogno di cure e
prestazioni. Il settore, in cui il 70-80 per cento dei costi è rappresentato dalle spese per il personale,
ha quindi un’enorme sfida davanti a sé.
Il settore sanitario svizzero in trasformazione
Sotto la pressione di queste sfide, il settore sanitario svizzero, finora imperniato prevalentemente sulle
cure acute, ha avviato riforme e cambiamenti per migliorare efficacemente la salute della popolazione
8
9
10
UST, Dati e indicatori sulla speranza di vita, www.bfs.admin.ch > Temi > 01-Popolazione > Movimento della popolazione >
Dati, indicatori > Decessi, mortalità e speranza di vita > Speranza di vita
Gesundheitswesen Schweiz 2010–2012. Eine aktuelle Übersicht, Gerhard Kocher, Willy Oggier (ed.), Verlag Hans Huber,
pag. 277.
Ageing Workforce in an Ageing Society, Careum Working paper 1, 2009, pag. 9.
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(Health Outcomes) e aumentare durevolmente l’efficienza delle risorse investite. Questi obiettivi sono
stati inseriti espressamente nelle quattro aree d’intervento pari opportunità, trasparenza, qualità
dell’assistenza e qualità di vita, che formano le priorità del Consiglio federale in materia di politica
11
sanitaria del 23 gennaio 2013. In vari settori si assiste a un vero e proprio cambiamento di paradig12
ma. È quanto confermano anche le pubblicazioni delle Accademie svizzere , in particolare i pareri
13
dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) sulla medicina sostenibile. La medicina preventiva, la medicina riabilitativa e la medicina palliativa contribuiscono ad assicurare la qualità di vita
dei pazienti e oggi sono riconosciute, assieme alla medicina curativa, come componenti essenziali
dell’offerta di prestazioni. Sono auspicati e rivendicati nuovi modelli di organizzazione per integrare
maggiormente le cure, in particolare per far fronte alle sfide legate al previsto forte aumento dei malati
cronici e alla loro assistenza – attualmente circa l’80 per cento delle persone d’età superiore ai 65 anni
14
soffre di almeno una malattia cronica – e per garantire la continuità in un’assistenza sempre più
frammentata. Anche il rapporto tra il settore stazionario e quello ambulatoriale è in trasformazione. La
cosiddetta «svolta verso l’assistenza ambulatoriale» mira a ottimizzare l’assistenza sanitaria e
l’allocazione delle risorse. Al tempo stesso questa svolta introduce una serie di novità organizzative
nell’assistenza sanitaria.
Ripercussioni sulla prassi
I cambiamenti del sistema sanitario descritti richiedono modelli più efficaci di collaborazione tra gli
operatori sanitari. Sempre più spesso, gli operatori sanitari dovranno collaborare a livello interprofessionale sia nel settore stazionario sia in quello ambulatoriale (reti di cure integrate, organizzazioni
Spitex ecc.), in particolare con professionisti del settore medico universitario (p. es. i medici o i farmacisti). In questo modo essi assumeranno più responsabilità, avranno a che fare con situazioni sempre
più complesse e dovranno rendere conto della qualità delle loro prestazioni.
Ripercussioni sulla formazione
Sullo sfondo di queste complesse sfide di politica sanitaria, la qualità della formazione e dell’esercizio
della professione degli operatori sanitari diventa un elemento prezioso per promuovere un’assistenza
più efficace, più efficiente, adeguata e accessibile e di conseguenza per migliorare la sanità pubblica.
Gli operatori devono disporre di una formazione adeguata, che trasmetta loro le competenze necessarie per esercitare la professione nei nuovi modelli di assistenza e per soddisfare i bisogni della popolazione. Il presente avamprogetto di legge sulle professioni sanitarie (LPSan) si fonda quindi su una
politica sanitaria che interagisca con la politica della formazione.
Aspetti quantitativi: quanti diplomati sono interessati da questo avamprogetto di legge?
La LPSan disciplina le seguenti cinque professioni sanitarie: infermiere, fisioterapista, ergoterapista,
dietista e levatrice. Ad eccezione della formazione di infermiere, i cicli di studio corrispondenti sono
offerti esclusivamente presso le scuole universitarie professionali (SUP). I dati statistici delle SUP
mostrano che il numero di diplomati dei cicli di studio nel settore delle professioni sanitarie è in costante crescita dalla loro introduzione (cfr. tab. 1). Le previsioni confermano questa tendenza al rialzo. Il
numero annuale di diplomi rilasciati nei cicli di studio nel settore delle professioni sanitarie è, dal 2010,
15
superiore al numero dei diplomi federali di medico .i A ciò si aggiungono i diplomi in cure infermieristiche dei cicli di bachelor e di master presso l’Istituto di scienze infermieristiche dell’Università di Basi-
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12
13
14
15
Sanità2020 – Politica sanitaria: le priorità del Consiglio federale del 23 gennaio 2013, UFSP, www.bag.admin.ch > Temi >
Sanità2020
Accademie svizzere delle scienze; Effizienz, Nutzung und Finanzierung des Gesundheitswesens, 2012.
Nachhaltige Medizin, documento di posizione dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), 2012.
Neue Versorgungsmodelle und Kompetenzen sind gefragt, Max Giger, Sabina De Geest, Schweizerische Ärztezeitung,
2008; 89: 43, pagg. 1839–1843.
Dati UFSP, 2010, concernenti i diplomi in medicina umana.
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lea. Il numero stimato di titolari di un diploma di bachelor in Svizzera è tuttavia troppo basso per
soddisfare, assieme alle professioni sanitarie disciplinate dalla legge sulla formazione professionale,
segnatamente i cicli di studio in cure infermieristiche presso le scuole specializzate superiori, il fabbisogno futuro.
Tabella 1. Evoluzione (2006–2012) dei primi diplomi SUP (diploma + bachelor)
nitario nonché previsioni relative ai diplomi futuri (a partire dal 2013)
Anno
Scenario di riferimento
Evoluzione dal 2010
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
323
482
527
750
1080
1300
1437
1486
1628
1684
1756
1800
1836
1860
1877
1888
+20 %
+33 %
+38 %
+51 %
+56 %
+63 %
+67 %
+70 %
+72 %
+74 %
+75 %
17
nel settore sa-
Fonte: UST, Scenari 2012-2021 per le scuole universitarie: studenti e diplomati, risultati dettagliati, www.bfs.admin.ch > Temi >
Formazione e scienza > Scenari per il sistema di formazione > Analisi > Previsioni per le SU, le SUP e le ASP per i tre scenari >
Totale SUP: previsioni relative agli studenti e ai diplomati: scenario «basso» (in tedesco e francese) (504-b-enshes-c)
Nelle cure infermieristiche, il sistema svizzero di formazione prevede vari cicli di formazione per conseguire il titolo di infermiere. Sono offerte formazioni presso scuole universitarie professionali (SUP)
del livello terziario A e scuole specializzate superiori (SSS) del livello terziario B. Nella Svizzera romanda gli infermieri sono formati a livello di SUP. Nella Svizzera tedesca e in Ticino le formazioni di
infermiere SSS e SUP convivono.
Nel 2012, 1109 persone hanno conseguito il titolo di infermiere diplomato SSS, il che dimostra in modo inequivocabile l’importanza di questo diploma.
Esercizio della professione
Un’ampia maggioranza degli infermieri opera in stabilimenti sanitari, mentre le levatrici o i fisioterapisti
sono nettamente più spesso indipendenti. Gli operatori sanitari indipendenti rappresentano solo una
parte delle persone che lavorano «sotto la propria responsabilità professionale» secondo la terminologia dell’avamprogetto di legge. Le cifre riportate nella tabella 2 rappresentano quindi solo una parte
delle persone attive «sotto la propria responsabilità professionale» (cfr. punto 2.1 relativo all’articolo 1).
Non di rado una stessa persona svolge anche più forme di attività lavorativa. Un fisioterapista può ad
esempio lavorare come dipendente in uno stabilimento ospedaliero e di riabilitazione e parallelamente
come indipendente in uno studio. Talvolta, a titolo accessorio, sono svolte anche attività
d’insegnamento.
16
17
Gesundheitswesen Schweiz 2010–2012. Eine aktuelle Übersicht, Gerhard Kocher, Willy Oggier (ed.), Verlag Hans Huber,
pag. 278.
Le colonne relative all’evoluzione dal 2010 sono state calcolate dagli autori.
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La svolta verso l’assistenza ambulatoriale imboccata dal settore sanitario si riflette nel numero crescente di operatori indipendenti: tra il 2004 e il 2012 il loro numero è aumentato del 29,6 per cento
(cfr. tab. 2). I dati sugli infermieri nella tabella 2 comprendono sia i diplomi SSS che i diplomi SUP.
L’espressione «nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» secondo l’articolo 10,
inoltre, non coincide con la nozione di «indipendente» della seguente statistica SASIS (in merito alla
differenza cfr. le considerazioni al punto 2 relative agli articoli 1 e 10).
Tabella 2. Evoluzione del numero di lavoratori indipendenti nelle cinque professioni SUP (compresi i diplomi di infermiere SSS) a livello svizzero
Prestatori
di servizi
Infermieri
Fisioterapisti
Ergoterapisti
Levatrici
Dietisti
Totale
Numero di operatori indipendenti
31.12.2004
31.12.2011
31.12.2012
Evoluzione
2004–2011
Evoluzione
2004–2012
1250
1697
1682
15 %
+35,8 %
+34,6 %
5060
6007
6264
58 %
+18,8 %
+23,8 %
611
853
896
8%
+39,6 %
+46,7 %
1121
1539
1627
15 %
+37,3 %
+45,2 %
374
426
432
4%
+13,9 %
+15,5 %
8416
10 522
10 901
100 %
+25,1 %
+29,6 %
Fonte: statistica SASIS dei numeri RCC attivi secondo la categoria professionale, Santésuisse, stato 31.12.2012
Il numero di operatori che fatturano prestazioni LAMal con il proprio numero RCC in base ai dati statistici di SASIS (filiale di
Santésuisse per l’attribuzione e la gestione del numero di registro dei codici creditori – RCC). Se un fisioterapista con un proprio
numero RCC assume quattro fisioterapisti come dipendenti, questi ultimi fatturano le loro prestazioni con il numero RCC del
fisioterapista datore di lavoro. Nella tabella figura quindi un unico operatore.
Questi dati attestano il dinamismo di queste professioni e la loro importanza nella catena
dell’assistenza sanitaria. L’esercizio della professione in ambito ambulatoriale è destinato ad aumentare tra l’altro a causa dell’evoluzione strutturale e delle riforme del finanziamento in corso. Questa tendenza è rilevabile anche a livello internazionale.
Masterplan «Formazioni professionali sanitarie»
L’avamprogetto di legge sulle professioni sanitarie fa parte del Masterplan «Formazioni professionali
18
19
sanitarie» , elaborato dal Dipartimento federale dell’economia d’intesa con l’Ufficio federale della
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sanità pubblica (UFSP), l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia , i Cantoni
(Conferenza dei direttori della pubblica educazione [CDPE] e Conferenza delle direttrici e dei direttori
cantonali della sanità [CDS]) e l’organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario
(OdASanté). L’obiettivo del Masterplan «Formazioni professionali sanitarie» è di aumentare il numero
di diplomi nel settore sanitario grazie alla collaborazione tra i partner e nel rispetto delle varie competenze e attuare le misure necessarie in merito alle tre priorità «offerta di posti di tirocinio e di pratica
rispondente al fabbisogno», «realizzazione della sistematica delle formazioni» e «misure concernenti
la forza lavoro estera» entro il 2015. A tal fine è necessario coordinare i vari progetti secondo le tre
priorità, garantire la trasparenza e la chiarezza della comunicazione, valutare i progressi compiuti e
informare periodicamente su tali progressi. La legge sulle professioni sanitarie è uno di questi progetti
del Masterplan «Formazioni professionali sanitarie» e costituisce inoltre una delle priorità di politica
21
sanitaria menzionate espressamente dal Consiglio federale.
18
SEFRI, Rapport du DFE «Formation aux professions des soins» del marzo 2010, www.sbfi.admin.ch > Temi > Formazione
professionale > Formazioni sanitarie > Masterplan Formazioni professionali sanitarie > Documenti
19
Dal 1.1.2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
20
Dal 1.1.2013 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
21
Sanità2020, Politica sanitaria: le priorità del Consiglio federale, pag.12, UFSP, www.bag.admin.ch > Temi > Sanità2020
8/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
1.1.2
Attuale situazione giuridica nel settore delle professioni sanitarie
Titoli della formazione professionale
In virtù dell’articolo 63 Cost. la Confederazione ha la competenza di emanare prescrizioni per l’intero
settore della formazione professionale. In base ad essa, la Confederazione disciplina le formazioni per
le professioni del settore sanitario attraverso la LFPr, l’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla forma22
zione professionale
(OFPr), l’ordinanza dell’11 marzo 2005 del Dipartimento federale
dell’economica, della formazione e della ricerca (DEFR) concernente le esigenze minime per il ricono23
scimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERicSSS) e le ordinanze in materia di formazione dell’ufficio competente. Vi rientrano le formazioni professionali di base del livello secondario II, gli esami federali di professione e gli esami professionali superiori nonché i cicli di formazione e postdiploma delle scuole specializzate superiori.
Titoli delle scuole universitarie professionali e delle scuole universitarie
I cicli di studio delle SUP in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e
ostetrica rientrano oggi nel campo d’applicazione della LSUP e sono iscritti nell’ordinanza del DEFR
del 2 settembre 2005 concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universita24
rie professionali . Nel campo specifico della sanità anche le scuole universitarie offrono cicli di studio.
Questi ultimi rientrano nel campo d’applicazione della legge dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle universi25
tà (LAU).
Sulla base delle prescrizioni della LSUP, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH) ha elaborato un catalogo di competenze finali sia generiche sia specialistiche per
le singole professioni sanitarie (cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dieteti26
ca e ostetrica) . Queste competenze finali vengono oggi utilizzate dalle scuole universitarie professionali a titolo di riferimento per lo sviluppo dei propri cicli di studio.
1.1.3
Riorganizzazione del settore universitario
Dal 2006 il settore universitario è retto dall’articolo 63a della Costituzione federale («articolo sulle
scuole universitarie»), che conferisce a Confederazione e Cantoni il compito di coordinare insieme il
sistema universitario svizzero e di garantirne la qualità. La nuova LPSU mette in atto questo mandato
legislativo fissando le basi su cui edificare il coordinamento e la promozione e provvedendo a instaurare uno spazio universitario competitivo, ben orchestrato e di elevata qualità.
27
La LPSU, approvata dal Parlamento il 30 settembre 2011 , entrerà in vigore al più presto nel 2015 e
sostituirà contemporaneamente sia la LSUP sia la LAU, limitata fino alla fine del 2016. Ne risultano
nuove responsabilità e competenze in termini di disciplinamento e accreditamento dei cicli di studio
sinora retti dalla LSUP. Con la nuova LPSU e la simultanea abrogazione della LSUP, la Confederazione perde la competenza normativa di definire i requisiti dei cicli di studio attinenti al settore sanitario
offerti dalle scuole universitarie professionali.
22
23
24
25
26
27
RS 412.101
RS 412.103.1
RS 414.712
RS 414.20
Rapporto finale del 25 giugno 2009 in merito al progetto concernente le competenze finali nelle professioni sanitarie SUP (in
tedesco e francese).
FF 2011 6629
9/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
1.1.4
Disposizioni sull’esercizio della professione e registrazione
Nelle professioni sanitarie non universitarie i Cantoni hanno la facoltà, per motivi di protezione della
salute e tutela dei pazienti, di vincolare l’esercizio dell’attività al possesso di un diploma professionale
corrispondente.
Nell’ambito della formazione professionale di base, degli esami federali di professione e degli esami
professionali superiori, alcuni Cantoni si sono avvalsi di questa facoltà disciplinando l’esercizio delle
professioni in questione. Quasi tutti i Cantoni hanno disciplinato il libero esercizio della professione per
i cinque cicli di studio SUP in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica
e ostetricia. La maggior parte di essi vincola il libero esercizio professionale al possesso di un diploma
professionale corrispondente.
Nel campo delle cure infermieristiche esiste un’autorizzazione cantonale generica all’esercizio della
professione che non opera una distinzione secondo i cicli di studio. Per i titolari di un diploma SUP e
per quelli di un titolo SSS valgono le medesime condizioni di autorizzazione. Entrambi i titoli di formazione abilitano al libero esercizio della professione. Oggi, inoltre, le leggi cantonali definiscono obblighi
professionali diversi per chi intende svolgere la sua attività da libero professionista.
L’attuale diritto federale non offre una base legale che contempli la possibilità di registrare le persone
autorizzate dai Cantoni a esercitare la loro professione. Oggi, su incarico della Conferenza svizzera
28
dei direttori cantonali della sanità (CDS) e in base a una convenzione intercantonale , la Croce Rossa
Svizzera tiene un registro intercantonale dei titolari di diplomi svizzeri ed esteri dei livelli secondario II,
terziario B e A. Le autorizzazioni di esercizio della professione, tuttavia, non vi figurano.
1.2
Obiettivi della legge sulle professioni sanitarie
Requisiti uniformi a livello svizzero per la formazione e l’accreditamento dei cicli di studio
Con il disciplinamento uniforme dei requisiti per la formazione e l’accreditamento obbligatorio dei programmi si intende garantire che nelle professioni sanitarie contemplate dalla LPSan (cicli di studio in
cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e ostetricia ed eventuali altri)
valgano in tutta la Svizzera i medesimi standard. In tal modo si possono migliorare la sicurezza dei
pazienti e dei loro familiari e la qualità dell’assistenza sanitaria. L’avamprogetto di legge si integra nel
sistema formativo svizzero e mantiene intatta la coerenza con le professioni mediche disciplinate nella
LPMed (medici, farmacisti, ecc.), con i partner diretti (Cantoni, OdASanté e associazioni professionali),
con le professioni sanitarie disciplinate nella LFPr (p. es. soccorso sanitario, cure infermieristiche
SSS) e con le formazioni professionali di base (p. es. operatore sociosanitario). Attraverso
l’armonizzazione con altri gruppi professionali, l’avamprogetto di legge contribuisce indirettamente a
definire il ruolo delle professioni sanitarie all’interno del relativo sistema. Per le singole professioni
sanitarie sono d’importanza fondamentale le competenze sociali, personali e specialistiche trasmesse
nel corso della formazione. Le competenze generiche richieste sono formulate in modo tale da promuovere una collaborazione efficiente sia con i colleghi dello stesso ramo sia con altri gruppi di professionisti e da ridurre la tendenza verso una «ghettizzazione professionale». Inoltre, per esercitare la
loro professione sotto la propria responsabilità professionale, i professionisti del settore sanitario devono vantare solide competenze specialistiche. La LPSan delega al Consiglio federale il compito di
definirle.
Garantire il riconoscimento dei titoli di formazione
L’introduzione di chiare competenze disciplinate a livello nazionale crea trasparenza in merito alle
qualifiche professionali acquisite nei relativi cicli di studio. Esse costituiscono una premessa essenzia28
Convenzione intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei titoli di studio.
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
le per il riconoscimento dei titoli di studio esteri e per la mobilità intercantonale dei titolari di un diploma
svizzero.
Esercizio della professione regolamentato in modo uniforme a livello nazionale
La LPSan uniforma i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di esercizio della professione nel settore
privato sotto la propria responsabilità professionale e prevede, infine, un catalogo di obblighi professionali e una serie di misure disciplinari. Per l’esercizio della professione nel settore privato senza
responsabilità professionale propria non vi è l’impellente necessità di un intervento a livello federale.
Questo compito spetta ai Cantoni. Non compete alla Confederazione, inoltre, disciplinare le attività di
diritto pubblico.
Accesso alla professione equivalente per infermieri SUP e SSS (bachelor)
Nell’ottica dell’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è un esplicito obiettivo di politica della sanità quello di equiparare il diploma SSS in cure infermieristiche al diploma di bachelor rilasciato dalle SUP nello stesso settore di studio. Entrambe le formazioni trasmettono competenze che garantiscono un esercizio professionale di alta qualità e che sono
richieste sul mercato del lavoro. Le offerte formative su entrambi i livelli ampliano il campo di reclutamento di professionisti del settore sanitario e consentono di sfruttare il potenziale delle giovani leve,
argomento prioritario proprio nell’ottica di contrastare il fenomeno della carenza di personale qualificato. La legge sulle professioni sanitarie equipara i due diplomi in relazione:
-
al rilascio dell’autorizzazione di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria
responsabilità professionale;
agli obblighi professionali e alle relative misure disciplinari.
Anche in futuro gli operatori di entrambi i cicli di formazione potranno sviluppare le loro offerte
nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto del quadro normativo prestabilito. Nel documento
«Rahmenlehrplan Pflege», pubblicato il 4 settembre 2007 da OdASanté e dall’Associazione svizzera
dei centri di formazione sociosanitaria (ASCFC) e approvato dalla SEFRI, le organizzazioni del mondo
del lavoro e le scuole interessate hanno definito i requisiti per i cicli di studio in cure infermieristiche. In
sede di riconoscimento dei cicli di studio, la SEFRI verifica il rispetto di queste prescrizioni.
1.3
Soluzione proposta e motivazioni
Oltre alla soluzione proposta con l’avamprogetto di legge, il Dipartimento federale dell’economia, della
formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) hanno esaminato
l’eventualità di un disciplinamento globale, ossia di fissare in un atto normativo separato i requisiti per
tutte le formazioni del settore sanitario, dal livello secondario II a quello universitario, nonché i criteri
per l’esercizio delle relative professioni. All’interno del sistema formativo questo approccio garantirebbe la massima coerenza per quanto riguarda le professioni sanitarie. Sarebbe però estremamente
oneroso e metterebbe in dubbio le procedure di cooperazione tra i partner della formazione ai sensi
della LFPr instaurate poco tempo fa nella formazione professionale. È probabile che si verrebbero a
creare diverse incertezze circa i futuri requisiti. Alla luce dell’incombente carenza di personale qualificato questo fatto sarebbe controproducente. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il DEFR e il DFI
di elaborare congiuntamente per le professioni sanitarie una regolamentazione uniforme dei requisiti
di formazione ed esercizio professionale a livello di scuole universitarie tenendo conto delle disposizioni vigenti, in particolare nella formazione professionale superiore e nelle professioni mediche universitarie.
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
La LPSan disciplina i cicli di studio delle scuole universitarie professionali in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, alimentazione e dietetica e ostetrica. Rientrano nel suo campo d’applicazione
29
anche i titoli delle scuole specializzate superiori attinenti al settore sanitario .
Per quanto riguarda le professioni sanitarie insegnate nelle scuole universitarie professionali,
l’avamprogetto di legge si riallaccia alla LPMed. Anch’esso, infatti, definisce i requisiti per i cicli di studio e per il loro accreditamento e disciplina l’esercizio della professione nel settore privato sotto la
propria responsabilità professionale.
L’avamprogetto di legge definisce a livello nazionale e in modo uniforme le competenze generiche che
devono essere acquisite al termine dei cicli di studio del settore sanitario offerti dalle SUP. Le competenze professionali vengono elaborate dal Consiglio federale in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate e poi fissate in un’ordinanza.
Questa regolamentazione a livello di ordinanza consente un adattamento più rapido dei cicli di studio
a un eventuale cambiamento delle esigenze del mondo del lavoro. Come già menzionato al punto
1.1.2, sia le competenze generiche sia quelle specialistiche sono già state elaborate dalla KFH come
base per i cicli di studio offerti oggi dalle scuole universitarie professionali. Esse sono confluite nei
lavori preliminari al progetto di legge e costituiranno un elemento chiave al momento di elaborare
l’ordinanza del Consiglio federale.
Il riconoscimento dei titoli di studio esteri è oggi disciplinato nella LSUP. La futura disposizione
dell’articolo 70 LPSU valevole per le scuole universitarie professionali per determinare l’equivalenza
dei titoli di studio esteri non è una base legale sufficientemente solida per garantire l’equivalenza di tali
titoli con un diploma SUP svizzero nelle professioni sanitarie regolamentate. Pertanto, il riconoscimento dei titoli di studio esteri nelle professioni sanitarie insegnate nelle scuole universitarie professionali
va regolamentato in una legge speciale, ossia nella LPSan.
Lo strumento dell’accreditamento dei programmi serve a garantire la qualità dei cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma riconosciuto. In tale sede si esamina se nel contesto dei cicli di
studio vengono raggiunti gli obiettivi fissati dalla legge. L’obbligo di accreditamento è già oggi previsto
dalla LSUP. Con l’entrata in vigore della LPSU sarà però abrogato. La LPSU sancisce unicamente
l’obbligo di un accreditamento istituzionale. Nel settore delle professioni sanitarie, tuttavia, continua a
sussistere la necessità di una verifica dei cicli di studio, motivo per cui il presente progetto di legge
statuisce l’obbligo di accreditamento dei cicli di studio. Quest’obbligo è tanto più importante se si considera che, contrariamente alle professioni mediche universitarie, quelle sanitarie non sono oggetto di
una verifica per mezzo di un esame federale. L’accreditamento dei programmi garantisce pertanto che
i cicli di studio in questione siano in linea con i requisiti specifici postulati nella LPSan.
Dato che nel settore delle professioni sanitarie vi è un elevato potenziale di pericoli per i pazienti,
l’avamprogetto di legge prevede che l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria
responsabilità professionale sia soggetto all’obbligo di autorizzazione. Il concetto di «esercizio della
professione sotto la propria responsabilità professionale» è più ampio rispetto a quello di «libero esercizio della professione». Vi rientrano infatti anche le persone che detengono una responsabilità professionale in un rapporto di lavoro da dipendenti.
Grazie al disciplinamento dei criteri di autorizzazione a livello federale saranno applicate in tutta la
Svizzera le medesime norme. L’esercizio della professione senza responsabilità professionale rientrerà anche in futuro nella competenza normativa dei Cantoni, dato che un intervento federale non sarebbe adeguato. Pertanto, continueranno a essere i Cantoni a disciplinare l’esercizio della professione
negli ospedali retti dal diritto pubblico.
Mediante un elenco esaustivo di obblighi professionali, la LPSan fissa per tutta la Svizzera i medesimi
requisiti. Tali obblighi sono sostanzialmente analoghi a quelli cantonali già esistenti. Le misure disciplinari previste sono volte, tra l’altro, a sanzionare le violazioni di tali obblighi.
29
Cfr. punto 1.1.4 per la collocazione di questi titoli.
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
L’avamprogetto di legge tiene conto della particolare situazione nel settore delle cure infermieristiche,
dove sia le SUP sia le SSS offrono cicli di studio. Entrambi i titoli sono adatti per esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale. Sono dunque equiparati sotto il profilo dell’esercizio
della professione. È per questo che per essi devono valere i medesimi obblighi professionali.
Per il rilascio delle autorizzazioni di esercizio della professione e per l’accreditamento dei cicli di studio
l’avamprogetto di legge prevede una serie di disposizioni transitorie. Queste ultime sono frutto di una
ponderazione tra il mantenimento dei diritti acquisiti da un lato e gli obiettivi perseguiti dalla legge
dall’altro. Sotto il profilo del rilascio delle autorizzazioni di esercizio della professione, l’equiparazione
degli attuali diplomi SUP ai futuri diplomi SSS, conseguiti secondo le disposizioni della presente legge,
appare logica. Questo discorso vale anche per i diplomi degli attuali cicli di studio SSS riconosciuti.
I cicli di studio Advanced Nursing Practice (ANP) delle università di Basilea e Losanna si collocano al
livello master. L’integrazione di queste offerte formative nel campo d’applicazione della LPSan è strettamente connessa alla questione di un disciplinamento del livello master mediante tale legge (a questo proposito cfr. spiegazioni al punto 5).
In un’ottica di politica sanitaria è immaginabile l’allestimento di un registro attivo delle professioni sanitarie. La decisione se allestire un tale registro e in quale forma sarà presa sulla base dei risultati della
consultazione (v. in merito le spiegazioni al punto 6).
Si può affermare, in sintesi, che il quadro normativo previsto costituisce un’importante premessa per
un orientamento efficiente del sistema sanitario alle sfide di carattere politico che lo attendono. Le
disposizioni previste promuovono la qualità nell’esercizio delle professioni sanitarie insegnate presso
le scuole universitarie professionali e sono pertanto nell’interesse della sanità pubblica. Nel rispetto
del principio di proporzionalità, la nuova legge si limita a fissare le norme strettamente necessarie al
raggiungimento del suo scopo.
-
-
-
1.4
La regolamentazione dell’esercizio della professione nelle cinque professioni sanitarie non è
un fatto nuovo e non rappresenta un intervento sproporzionato nella libertà economica 30. Essa
disciplina a livello federale quello che già viene fatto nei Cantoni in maniera parzialmente diversa.
La nuova normativa sull’esercizio della professione rispetta il principio secondo cui il diploma
di livello bachelor è il titolo di qualifica professionale.
L’avamprogetto di legge mantiene intatta l’autonomia delle scuole universitarie e prevede unicamente le norme strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi predefiniti.
Per quanto riguarda i cicli di studio, l’avamprogetto di legge non genera costi supplementari rispetto all’attuale regolamentazione. L’accreditamento dei programmi delle scuole universitarie
professionali esiste già oggi. I profili di competenza previsti creano trasparenza tanto per i datori di lavoro quanto per i professionisti del settore sanitario.
L’obbligo di autorizzazione per l’esercizio delle professioni sanitarie non comporta nuovi costi.
Nei Cantoni esistono già oggi procedure di autorizzazione a pagamento.
Confronto giuridico
Il disciplinamento delle professioni sanitarie è considerato uno strumento essenziale per garantire la
qualità delle prestazioni e la sicurezza dei pazienti. Il World Health Report 2006, che si occupa principalmente delle risorse di personale nel settore sanitario (su tutte le categorie), sottolinea quanto sia
importante una tale normativa.
Anche le sfide che le autorità devono affrontare a seguito dei flussi migratori mondiali dei professionisti
del settore sanitario depongono a favore dell’istituzione di un quadro normativo che consenta di verificare le qualifiche, di regolamentare l’equipollenza dei diplomi e di garantire la qualità della formazione
30
Sulla proporzionalità del progetto di legge cfr. punto 5.1.
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
attraverso prescrizioni sull’accreditamento. Questa tendenza è riscontrabile in tutto il mondo. I lavori
della Second World Health Profession Conference on Regulation del 2010 evidenziano che la consapevolezza sulla necessità di un dialogo e di un coordinamento internazionale più intenso è in aumento.
Dal raffronto dei contesti normativi nelle professioni sanitarie svolto da International Council of Nurses
emerge che le possibilità di regolamentazione dell’esercizio della professione sono molteplici. Le varianti scelte dipendono da numerosi fattori specifici, diversi da Paese a Paese. Anche le autorità di
regolamentazione variano a seconda del Paese: possono essere autorità o servizi governativi (p. es.
ministeri della salute), organismi professionali o una loro combinazione. Il più delle volte le disposizioni
dei vari contesti normativi interessano i seguenti aspetti: autorità direttive, istanze e modalità di accreditamento (istituzionale e/o dei programmi), definizione dei titoli di diploma, obbligo di perfezionamento, registro, misure disciplinari, organi e procedure d’impugnazione.
2
Titolo, ingresso e spiegazioni in merito ai singoli articoli
Titolo
Il titolo del progetto circoscrive l’oggetto della legge, ossia le professioni sanitarie, distinguendole dalle
professioni mediche disciplinate nella LPMed.
Ingresso
L’ingresso rimanda all’articolo 95 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la facoltà di
emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. L’avamprogetto si basa inoltre
sull’articolo 97 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione prende provvedimenti a tutela dei
consumatori.
2.1
Capitolo 1: Scopo, oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
Scopo e oggetto
Secondo il capoverso 1 la LPSan promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie professionali al livello di
bachelor nonché la qualità dell’esercizio della professione da parte di chi ha concluso tale formazione.
A tal fine, la formazione delle persone che esercitano una professione ai sensi della presente legge
deve soddisfare determinati requisiti. La legge prevede inoltre che l’esercizio di tali professioni sotto la
propria responsabilità professionale sia sottoposto a una sorveglianza adeguata. In altri termini: la
qualità della formazione e dell’esercizio della professione possono influenzare notevolmente il livello di
salute della popolazione. L’interesse sovraordinato della sanità pubblica giustifica pertanto la promozione della formazione e dell’esercizio della professione.
Il capoverso 2 elenca, alle lettere a-d, la materia che la legge intende disciplinare. Essa comprende: le
competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor, l’accreditamento dei cicli di studio di
bachelor, il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l’esercizio della professione nel settore privato
sotto la propria responsabilità professionale.
Il termine usato alla lettera d, ossia «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria
responsabilità professionale» è in relazione con le competenze legislative della Confederazione (art.
95 cpv. 1 Cost.). L’esercizio dell’attività economica privata di cui all’articolo 95 capoverso 1 Cost. consiste in attività lavorative finalizzate alla realizzazione di un utile o di un reddito ai sensi del diritto privato. Vi rientrano le attività (principali e accessorie) svolte in qualità sia di dipendenti (ossia da impiegati di un’impresa privata) sia d’indipendenti. Un’attività economica non è più considerata privata ai
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
sensi degli articoli 27 e 95 Cost. se viene esercitata da enti statali o istituiti dallo Stato e soggetti al
diritto pubblico. Nell’avamprogetto di legge l’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 10 è limitato
alle persone che esercitano la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.
Art. 2
Professioni sanitarie
L’articolo 2 elenca le professioni sanitarie rientranti nel campo d’applicazione della presente legge.
Sono queste le professioni di:
-
infermiere;
-
fisioterapista;
-
ergoterapista;
-
levatrice;
-
dietista.
A questo elenco è possibile aggiungere altre professioni. La premessa è che siano insegnate presso
31
le scuole universitarie professionali , che l’esercizio dell’attività professionale sotto la propria respon32
sabilità professionale esiga una regolamentazione nell’interesse della sanità pubblica o che si tratti
di professioni attinenti a un campo professionale già contemplato dalla LPSan (cure infermieristiche).
Una tale aggiunta renderebbe necessaria una revisione della legge.
2.2
Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di
bachelor
Introduzione
Al livello di bachelor gli studenti conseguono un titolo di qualifica professionale. La legge richiede che
essi dispongano di conoscenze, attitudini e capacità che li abilitino all’esercizio della relativa professione.
La descrizione delle competenze elencate agli articoli 3 e 4 è tratta dai risultati dello studio Projekt
Abschlusskompetenzen FH-Gesundheitsberufe della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie
33
professionali svizzere (KFH) . Le competenze finali generiche descritte nel progetto sono state raggruppate in un articolo 3 (esperienza e competenze metodologiche) e un articolo 4 (competenze sociali e personali).
Le competenze finali richieste al livello di bachelor per tutti i cicli di studio sono suddivise in competenze generiche (art. 3), competenze sociali e personali (art. 4) e competenze professionali (art. 5). Questi tre elementi costituiscono insieme le competenze di livello bachelor ritenute necessarie per garantire la qualità e tutelare la sanità pubblica.
Nella formulazione delle competenze generiche sono confluite considerazioni di politica sanitaria e
aspettative sul comportamento professionale auspicato. Alla luce del fatto che la futura assistenza
sanitaria necessita di una mobilizzazione di team interprofessionali (p. es. per affrontare l’aumento dei
31
32
33
Si sta esaminando, al momento, se offrire cicli di studio in osteopatia presso le scuole universitarie professionali.
La Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) offre un ciclo di studio in tecniche di radiologia medica. Non
esiste al momento una normativa che disciplini l’esercizio della relativa professione sotto la propria responsabilità professionale. La LPSan, pertanto, non contiene alcuna disposizione al riguardo.
Progetto Abschlusskompetenzen FH-Gesundheitsberufe, Cécile Ledergerber, Jacques Mondoux, Beat Sottas, 25 maggio
2009,
http://www.kfh.ch/uploads/dkfh/doku/1_KFH___Projekt_Abschlusskompetenzen_FH_Gesundheitsberufe_Abschlussbericht.
pdf.
15/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
malati cronici), i professionisti del settore devono vantare competenze generiche comuni. Devono
essere in grado di cooperare con persone che esercitano altre professioni sanitarie ai sensi della pre34
sente legge e professioni mediche . Pertanto, le competenze generiche sono formulate in modo da
essere in linea con gli obiettivi formativi della LPMed e da gettare le basi legali necessarie per promuovere una cultura di cooperazione condivisa
Art. 3
Competenze generiche
In virtù delle competenze di cui all’articolo 3, le persone che hanno concluso un ciclo di studio in una
professione sanitaria devono essere capaci di assumersi la responsabilità professionale.
In qualità di operatori del sistema sanitario, i professionisti del settore devono essere in grado di fornire servizi sanitari di elevata qualità sotto la propria responsabilità e in conformità con i principi della
35
buona prassi professionale (lett. a).
Alla luce della quantità di nuovo sapere che si genera costantemente e della sua continua evoluzione
è assolutamente indispensabile che i professionisti del settore siano in grado di attuare nuove scoperte scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità. È così che si possono
aggiornare di continuo conoscenze e attitudini nell’ottica di un apprendimento permanente (lett. b). Per
apprendimento permanente s’intende, secondo la definizione data dalla Commissione europea,
«qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale».
Inoltre, i professionisti devono essere in grado di valutare l’efficacia, la pertinenza e l’economicità delle
proprie prestazioni e agire di conseguenza (lett. c). Questa competenza – come quella di cui alla lettera g – è sovraprofessionale e riprende le disposizioni corrispondenti della LPMed. Ciò contribuisce a
una comprensione condivisa, facilita la cooperazione interprofessionale e aumenta l’efficienza delle
prestazioni sanitarie.
Quanto alla perizia professionale e alla competenza metodologica si tratta innanzitutto di conoscere i
fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell’individuo e di singoli gruppi
della popolazione. Inoltre, i professionisti del settore devono essere in grado di adottare provvedimenti
atti a migliorarne la qualità di vita (lett. d). L’assistenza e il trattamento medico di persone con sfondo
36
migratorio richiedono conoscenze specifiche (p. es. competenze transculturali ). Lo stesso discorso
vale per l’assistenza alle persone affette da malattie mentali e ai loro famigliari o per il lavoro con i
giovani con problemi di salute, ecc.
I professionisti del settore devono inoltre disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi (lett. e).
Devono conoscere i processi cognitivi, decisionali e operativi che si svolgono durante la visita e il trat37
tamento dei pazienti (clinical reasoning ) ed essere in grado di adottare provvedimenti che confluiscano sistematicamente nell’assistenza e nella cura dei pazienti, tenendo debitamente conto
dell’interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell’ambito curativo (lett. f). L’obiettivo
del clinical reasoning è quello di capire meglio la situazione clinica dei pazienti e, quindi, di prendere le
38
decisioni migliori per loro .
Per poter esercitare la loro professione correttamente, i professionisti del settore devono conoscere le
basi legali del sistema di sicurezza sociale e del sistema sanitario svizzeri (lett. g).
34
35
36
37
38
Queste professioni sono oggetto della LPMed (RS 811.11).
«Best Practice kann als direkter Rückgriff auf eine solide Evidenzbasis oder als Entscheidungsfindung aufgrund von evidenzbasierten Empfehlungen definiert werden» (Perleth, Jakubowksi & Busse, 2000, pag. 741).
Cfr. strategia federale «Migration und Gesundheit 2008–2013», www.bag.admin.ch > Temi > Politica della sanità > Migrazione e salute > Assistenza sanitaria e formazione.
Clinical Reasoning: Fundament der klinischen Praxis und Brücke zwischen den Ansätzen der Manuellen Therapie. Teil 1.
Manuelle Therapie, Jones M. A., 1997, pag. 6.
Clinical Reasoning in the Health Professions, Higgs J. & Jones M., 2000, pag.11.
16/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Inoltre, devono essere in grado di spiegare e documentare il proprio operato in maniera chiara e pertinente (lett. h). La capacità di informare in maniera pertinente, esaustiva e chiara rappresenta una
competenza fondamentale. Chi svolge la propria professione da libero professionista deve poter documentare la sua parte di assistenza interprofessionale in maniera ineccepibile. Se lavorano su delega o dietro prescrizione medica, gli operatori sanitari devono informare il medico responsabile nel
migliore dei modi. Nelle professioni sanitarie, come in altre professioni, le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC) che consentono di registrare elettronicamente e digitalizzare le informazioni mediche saranno all’ordine del giorno in futuro. Le applicazioni eHealth, introdotte a sostegno dei
processi di assistenza esistenti, permettono di accedere rapidamente ai dati dei pazienti e garantiscono così un impiego efficiente dei mezzi e un’assistenza ottimale. Se usati adeguatamente, questi
strumenti hanno un’incidenza positiva sulla qualità dell’assistenza sanitaria e sul controllo dei costi. È
importante, pertanto, che i professionisti del settore conoscano queste applicazioni informatiche di
gestione dei pazienti e delle cure (lett. h).
Inoltre, essi devono avere familiarità con i metodi di ricerca del settore sanitario e della prassi fondata
su basi scientifiche (evidence based practice) ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca
(lett. i).
Art. 4
Competenze sociali e personali
In analogia alla LPMed è stato inserito nell’avamprogetto di legge un articolo separato sulle competenze sociali e personali. I professionisti del settore sanitario devono comportarsi in maniera adeguata
sotto il profilo umano, etico e personale e vantare capacità comunicative e cooperative corrispondenti.
Devono essere in grado di collaborare a livello interprofessionale, adeguarsi, integrarsi, associarsi e
imporsi. Inoltre, devono assumersi responsabilità e svolgere compiti formativi e gestionali (p. es. in
strutture ospedaliere, organizzazioni Spitex, case per partorienti, organizzazioni di ergoterapia ambulanti).
Per soddisfare tutti questi criteri, i titolari di un diploma di bachelor di una professione sanitaria devono
aver compreso l’aspetto etico della loro professione e comportarsi di conseguenza. Pertanto, i cicli di
studio non devono soltanto sensibilizzare gli studenti a valori e principi etici, ma anche abilitarli ad
assumere la propria responsabilità nei confronti dell’individuo, della società e dell’ambiente (lett. a).
I professionisti del settore sanitario devono soddisfare elevate esigenze anche sotto il profilo della loro
personalità, in quanto devono assumersi la responsabilità etica anche al momento di prendere decisioni basate su un’analisi tra costi e utile e, in particolare, in presenza di risorse limitate. Devono essere autocritici e capaci di farsi un’opinione personale. Queste capacità presuppongono un’integrità e
una consapevolezza tali da consentire loro di riconoscere i propri punti di forza e le proprie carenze e
di rispettare i limiti della loro attività (lett. b).
Durante i loro cicli di formazione, inoltre, gli studenti devono imparare a tutelare il diritto
all’autodeterminazione dei pazienti (lett. c). A tal fine è necessario che conoscano tali diritti.
Al termine della formazione, infine, gli studenti devono essere in grado di instaurare con i pazienti e i
loro familiari un rapporto professionale e adeguato alle circostanze (lett. d). È proprio nell’assistenza
alle persone con sfondo migratorio o a gruppi sociali più deboli che le competenze chiave nel campo
della comunicazione rivestono un’importanza fondamentale al fine di garantire a questi gruppi le medesime cure di alto livello come al resto della popolazione.
Art. 5
Competenze professionali specifiche
Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, le competenze professionali che deve possedere chi ha
concluso un ciclo di studio di bachelor. Il termine «organizzazioni del mondo del lavoro» non si riferisce unicamente all’OdASanté, ma anche alle associazioni professionali interessate. Con il coinvolgi-
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mento di queste organizzazioni, attive in tutta la Svizzera, si intende collocare l’avamprogetto di legge
in una prospettiva nazionale.
Ciò significa, concretamente, che per ogni ciclo di studio disciplinato dalla LPSan dovranno essere
fissate a livello di ordinanza le relative competenze professionali del livello bachelor. Le competenze
professionali approfondiscono determinati aspetti del profilo richiesto. Nell’interesse della sistematica
e della comparabilità e nei limiti del possibile, le competenze professionali sono state strutturate in
maniera possibilmente analoga per tutte le professioni. In tal modo diventano più chiari e comprensibili
i rapporti tra le varie professioni sanitarie.
È compito delle scuole universitarie professionali far confluire le competenze fissate agli articoli 3-5 nei
curricoli dei relativi cicli di studio e provvedere a un’armonizzazione, sempre rispettando l’autonomia
dei singoli istituti.
2.3
Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio di bachelor
Art. 6
Scopo dell’accreditamento e obbligo di accreditamento
L’accreditamento è uno strumento fondamentale ai fini della garanzia della qualità nelle scuole universitarie. Esso consiste in una procedura formale, trasparente e regolare volta a verificare il rispetto dei
requisiti qualitativi minimi in base a criteri predefiniti, anche chiamati «standard di qualità» (SQ).
Secondo la LPSan (cpv. 2), i cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma di bachelor
nelle professioni sanitarie devono essere accreditati (cpv. 2). Tale accreditamento pone l’accento su
una verifica dei contenuti e della qualità, in considerazione della tutela della salute e dei pazienti ai
sensi della LPSan e dei requisiti di politica della formazione ai sensi della LPSU. Le scuole universitarie professionali che offrono questi cicli di studio e altri istituti universitari sono inoltre soggetti
all’obbligo di accreditamento istituzionale, che secondo la LPSU è una premessa per l’accreditamento
dei relativi programmi.
Art. 7
Condizioni per l’accreditamento
Secondo il capoverso 1, le condizioni per l’accreditamento di un ciclo di studio sono due: oltre
all’accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale che lo offre, esso deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 31 LPSU, ossia garantire che l’insegnamento sia di elevata qualità
e che il programma di studi possa essere portato a termine (lett. a). Inoltre, il ciclo di studio deve trasmettere agli studenti le competenze definite nella presente legge per la professione sanitaria da essi
scelta e verificarle di conseguenza (lett. b).
Art. 8
Procedura
La procedura di accreditamento è retta dagli articoli 32–35 LPSU (cpv. 1). Viene dunque svolta
dall’Agenzia svizzera di accreditamento, che presenta una sua proposta al Consiglio svizzero di accreditamento, cui spetta prendere una decisione sulla base di tale proposta. La durata
dell’accreditamento deve essere fissata dal Consiglio delle scuole universitarie. In linea di massima, la
procedura di accreditamento è finanziata attraverso la riscossione di emolumenti.
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per la verifica delle
condizioni di cui all’articolo 7 lettera b. Esso sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.
Queste disposizioni possono riguardare, ad esempio, la composizione del gruppo di esperti e del
Consiglio di accreditamento.
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2.4
Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri
Art. 9
Secondo il capoverso 1, un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di
studio di una scuola universitaria professionale svizzera (diploma di bachelor) è stabilita da un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un’organizzazione sopranazionale (cpv.
1 lett. a) o se l’equipollenza è comprovata nel caso specifico (cpv. 1 lett. b).
La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è un accordo ai sensi del capoverso 1 lettera a. Essa prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche di infermieri responsabili dell’assistenza generale e
levatrici acquisite in uno Stato membro dell’UE. Le altre professioni sanitarie (fisioterapia, ergoterapia
nonché alimentazione e dietetica) sono soggette alla cosiddetta regola generale. Il riconoscimento dei
titoli esteri viene effettuato, su richiesta, di caso in caso.
Ai fini dell’esercizio della professione in Svizzera, un titolo di studio estero riconosciuto equipollente
esplica il medesimo effetto per l’esercizio della professione in Svizzera di un titolo di scuola universitaria professionale svizzera (cpv. 2). La SEFRI è competente per il riconoscimento. Il Consiglio federale
può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative agli emolumenti (cpv. 3). Attualmente, in base
all’articolo 7 capoverso 5 LSUP e all’articolo 67 LFPr, il Consiglio federale ha delegato questo compito
alla CRS.
Secondo il capoverso 4, in presenza di sostanziali differenze tra la formazione nazionale e quella assolta in uno Stato membro dell’UE sono necessarie misure compensative (prova attitudinale o tirocinio
di adattamento). Sono considerate differenze sostanziali la diversa durata della formazione, altri contenuti o requisiti della pratica. I particolari saranno disciplinati dal Consiglio federale in un’ordinanza.
Chi possiede un titolo di studio riconosciuto equipollente può richiedere un’autorizzazione cantonale di
esercizio della professione ai sensi dell’articolo 10.
2.5
Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la
propria responsabilità professionale
2.5.1
Sezione 1: Esercizio della professione
Art. 10
Obbligo di autorizzazione
Per le professioni sanitarie che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, l’esercizio
della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è soggetto ad autorizzazione. Il rilascio delle autorizzazioni di esercizio e la vigilanza sono di competenza del Cantone
sul cui territorio s’intende esercitare l’attività.
In futuro, la LPSan disciplinerà quindi l’attività lavorativa nel settore privato per tutte le persone che
operano sotto la propria responsabilità professionale. La limitazione all’attività sotto la propria responsabilità professionale scaturisce dal principio di proporzionalità. L’obbligo di autorizzazione per
l’esercizio di un’attività nel settore privato costituisce una grave ingerenza nella libertà economica, che
non può andare oltre quanto necessario per tutelare gli obiettivi della LPSan, segnatamente la protezione della sanità pubblica e dei pazienti. Per le persone che lavorano sotto sorveglianza bisogna
partire dal presupposto che la sorveglianza assicuri un controllo sufficiente per garantire la sicurezza
dei pazienti e la qualità delle prestazioni in modo tale da rendere superflua un’autorizzazione supplementare. Secondo l’avamprogetto, le persone che operano in uno stabilimento organizzato in base al
diritto privato e non sottostanno alla sorveglianza di un altro professionista dello stesso settore sono
invece sottoposte all’obbligo di autorizzazione. L’espressione «sotto la propria responsabilità profes-
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
sionale» comprende anche i dipendenti con funzioni direttive. Questa concezione unitaria in tutta la
Svizzera garantisce che la responsabilità per il trattamento sia assunta da un operatore qualificato.
Art. 11
Condizioni d’autorizzazione
Al capoverso 1 sono descritte le condizioni professionali e personali per l’esercizio della professione
nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Se una di queste condizioni non è
soddisfatta, l’autorizzazione deve essere negata. La LPSan disciplina in modo esaustivo a livello federale le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio della professione.
Secondo la lettera a, in primo luogo il richiedente deve essere in possesso di un diploma di bachelor
del ciclo di studio corrispondente di una scuola universitaria professionale o di un titolo di studio estero
riconosciuto equipollente.
Quale condizione personale, la lettera b impone al richiedente di avere una buona reputazione o, in
generale, di essere degno di fiducia. Il Cantone competente è libero di stabilire come intende verificare
questa condizione. Il richiedente deve inoltre offrire la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio
ineccepibile della professione, il che può essere dimostrato mediante un certificato medico.
L’autorità di vigilanza controlla infine se il richiedente padroneggia una lingua ufficiale del Cantone in
cui intende esercitare l’attività (lett. c), tenendo conto del principio di proporzionalità. L’autorità di vigi39
lanza può orientarsi al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Un livello adeguato è la
prova di conoscenze linguistiche corrispondenti al livello B2 (utente indipendente).
I Cantoni prevedono unicamente un’autorizzazione cantonale generale «cure infermieristiche», che
non fa alcuna distinzione a seconda del ciclo di studio, ma stabilisce condizioni identiche per i diplomati SUP e SSS. Questa regolamentazione è prevista anche nella LPSan. Per gli infermieri,
l’autorizzazione all’esercizio della professione è quindi concessa anche a persone in possesso di un
titolo di studio in cure infermieristiche rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un
ciclo di studio corrispondente riconosciuto a livello federale o di un titolo estero ritenuto equipollente
(cpv. 2).
Il capoverso 3 è una conseguenza dell’unificazione delle condizioni per l’autorizzazione a livello federale. Secondo questa disposizione, in linea di massima ogni persona che dispone già di
un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione soddisfa le condizioni per il rilascio di
un’autorizzazione in un altro Cantone. Occorre tener presente che secondo la legge federale sul mer40
cato interno (LMI) una persona che dispone già di un’autorizzazione cantonale e vuole operare in un
altro Cantone ha diritto a una procedura di autorizzazione rapida e gratuita (art. 3 cpv. 4 LMI).
Oggi per l’autorizzazione a esercitare una professione nel settore privato o una professione indipendente (a seconda della terminologia utilizzata) numerosi Cantoni chiedono due anni di pratica professionale dopo il termine della formazione. La LPSan non prevede invece due anni di pratica professionale per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.
41
Nell’ambito dell’accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS , la Svizze42
ra ha infatti recepito la direttiva dell’UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali .
Quest’ultima si applica a tutte le professioni regolamentate e disciplina il riconoscimento dei diplomi di
formazione esteri (riconoscimento automatico ed esame nel singolo caso, cfr. punto 1.6.2 nonché
commento dell’articolo 9 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPSan). Una volta riconosciuto un diploma, secondo gli
articoli 1 e 4 della direttiva i suoi titolari sono autorizzati ad accedere alla professione e lo Stato ospi-
39
40
41
42
Cfr. A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue); www.sprachenportfolio.ch
RS 943.02
RS 0.632.31
Direttiva 2005/36/CE
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43
tante non può richiedere formazioni, stage o esperienze professionali supplementari. Se quale condizione per esercitare la professione, la LPSan chiedesse due anni di esperienza professionale, questa disposizione non potrebbe essere applicata ai titolari di diplomi esteri riconosciuti equipollenti.
Essa sarebbe quindi applicabile solo agli svizzeri e comporterebbe una discriminazione a livello nazionale.
Indipendentemente dalle condizioni per l’autorizzazione all’esercizio della professione, tuttavia, per le
professioni disciplinate dalla LPSan l’affiliazione a un regime assicurativo secondo l’articolo 55 della
direttiva 2005/36/CE può essere subordinata a un’esperienza professionale. I due anni di pratica pro44
fessionale sotto sorveglianza (art. 45, 46–49 e 50a OAMal ) quale condizione per l’affiliazione a un
regime assicurativo sono quindi compatibili con la direttiva 2005/36/CE. Resta pertanto possibile chiedere agli operatori sanitari con un titolo di formazione estero riconosciuto in Svizzera due anni di pratica professionale per l’affiliazione a un regime assicurativo. Di fatto l’esercizio della professione nel
settore privato sotto la propria responsabilità professionale è quindi meno attrattivo per le persone che
non dispongono di due anni di pratica professionale.
Art. 12
Restrizioni dell’autorizzazione e oneri
Capoverso 1: per garantire un’assistenza medica di qualità accessibile a tutti, i Cantoni possono rilasciare un’autorizzazione vincolata a restrizioni. Sono ammesse restrizioni di carattere professionale (p.
es. limitazione a una determinata professione sanitaria), temporale (in particolare un’autorizzazione di
durata limitata) o territoriale (p. es. limitazione a un determinato Comune). Un Cantone ha la possibilità, ad esempio, di rilasciare a una levatrice un’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore
privato sotto la propria responsabilità professionale limitata territorialmente a una regione di montagna
o a una regione periferica con difficoltà di accesso a un ospedale o a una casa per partorienti o con
una densità di levatrici così bassa da non poter garantire la qualità e la sicurezza dell’assistenza. I
Cantoni possono inoltre vincolare le autorizzazioni a oneri.
Le disposizioni della LPSan concernenti le possibilità di vincolare l’autorizzazione a restrizioni o oneri
vanno viste come una lex specialis rispetto alla LMI. Se un’autorizzazione è vincolata a restrizioni o
oneri, secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b LMI ciò deve essere giustificato da un interesse pubblico preponderante. L’unica opzione è data dall’assicurazione di un’assistenza di qualità affidabile.
Inoltre secondo l’articolo 3 LMI una restrizione o riserva cantonale deve applicarsi nella stessa misura
45
agli offerenti locali (lett. a) e rispettare il principio di proporzionalità (lett. c).
Art. 13
Revoca dell’autorizzazione
Capoverso 1: per la revoca amministrativa di un’autorizzazione si applicano i principi generali del diritto amministrativo, in particolare il principio di proporzionalità e la garanzia del diritto di essere sentiti.
Il capoverso 2 prevede uno scambio di informazioni tra i Cantoni coinvolti in caso di revoca
dell’autorizzazione.
Art. 14
Obbligo di annunciarsi
Le persone che hanno acquisito le loro qualifiche professionali all’estero e che, secondo l’allegato III
46
dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (accordo sulla libera circo43
44
45
46
Koordinationsgruppe auf dem Gebiet der Anerkennung der Berufsqualifikationen, Richtlinie 2005/36/EG – Erläuterungen zur
Funktionsweise der sektoralen Regelungen – Grundsätze/Begriffe, Bruxelles, 3 marzo 2008, punto 5.
RS 832.102
DTF 134 II 329, consid. 5.4
RS 0.142.112.681
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lazione delle persone) o secondo l’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
48
dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono appellarsi alla direttiva 2005/36/CE
possono esercitare la loro professione sanitaria in Svizzera secondo la presente legge senza alcuna
autorizzazione come prestatori di servizi per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile (cpv. 1). La
Svizzera può prevedere un obbligo di obbligo di annuncio.
La Svizzera si è avvalsa di questa possibilità nelle professioni sanitarie regolamentate e ha sancito un
obbligo di annuncio (cpv. 2). L’obbligo di annuncio si applica alle persone fisiche che esercitano la
professione regolamentata sotto la propria responsabilità professionale. La corrispondente procedura
49
di dichiarazione è disciplinata nella legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione
e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate
50
(LDPS) e nella relativa ordinanza . Secondo l’articolo 1 capoverso 3 LDPS, il Consiglio federale de51
termina le professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione .
Il capoverso 3 permette ai titolari di un’autorizzazione cantonale di esercitare la loro professione in altri
Cantoni per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile. A tal fine è sufficiente un annuncio
all’autorità cantonale competente. Le restrizioni e riserve concernenti l’autorizzazione si applicano
anche a questa attività. Se l’attività è svolta per più tempo occorre richiedere un’autorizzazione del
Cantone competente. Questa disposizione mira a evitare l’aggiramento di oneri e restrizioni attraverso
l’esercizio della professione sanitaria in un altro Cantone.
Art. 15
Obblighi professionali
Nei Cantoni gli obblighi professionali sono disciplinati in modo eterogeneo. In alcuni Cantoni un aspetto può essere considerato una condizione per il rilascio dell’autorizzazione, in altri un obbligo professionale. Nel definire gli obblighi professionali, il presente avamprogetto ha tenuto conto sia delle regolamentazioni cantonali vigenti, sia dell’auspicio di una certa coerenza con gli obblighi professionali
delle professioni mediche universitarie nonché di eventuali esigenze particolari delle professioni sanitarie. Gli obblighi professionali di cui all’articolo 15 si applicano alle persone che esercitano una professione sanitaria soggetta ad autorizzazione secondo la presente legge nel settore privato sotto la
propria responsabilità professionale. L’elenco è esaustivo.
Lettera a: l’obbligo di esercitare la professione in modo accurato e con diligenza rientra espressamente tra gli obblighi professionali delle professioni mediche universitarie (art. 40 lett. a LPMed), ma solo
una minoranza delle regolamentazioni cantonali vigenti lo sancisce per le professioni contemplate
dalla LPSan. Essendo legato anche all’organizzazione dell’assistenza sanitaria, questo obbligo professionale deve continuare a essere concretizzato dai Cantoni, in modo tale da poter tener conto delle
condizioni locali. La clausola generale scelta lascia ai Cantoni un certo margine di manovra
nell’attuazione. L’esercizio accurato e diligente della professione può comprendere ad esempio
l’obbligo di informare le autorità in caso di decesso non naturale (quest’obbligo è già previsto in
18 Cantoni). I Cantoni possono anche prevedere l’obbligo di prestare assistenza e partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali.
Lettera b: attualmente, in 16 dei 26 Cantoni le persone con un’autorizzazione cantonale all’esercizio
della professione sono tenute ad approfondire e ampliare continuamente le loro competenze generiche e professionali. In cinque dei 16 Cantoni quest’obbligo è imposto anche agli operatori sanitari
senza autorizzazione all’esercizio della professione. In un Cantone, l’obbligo si applica unicamente
47
48
49
50
51
RS 0.632.31
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
RS 935.01; FF 2012 8563
Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni
regolamentate (ODPS): RS 935.011
Art. 1 cpv. 3 LDPS
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alle levatrici con un’autorizzazione all’esercizio della professione. Nove Cantoni non prevedono alcuna
prescrizione in materia. Unificare questa condizione a livello federale è quindi logico.
Lettera c: il rispetto dei limiti delle competenze acquisite nell’ambito dei cicli di studio nonché
nell’ambito dell’apprendimento permanente assume particolare rilievo per le persone che operano
sotto la propria responsabilità professionale. È estremamente importante che questi operatori possano
valutare correttamente le loro conoscenze, abilità o capacità in situazioni concrete.
Lettera d: in primo piano vi è il diritto dei pazienti all’autodeterminazione. I pazienti hanno diritto
all’informazione: solo se dispongono di tutte le informazioni necessarie sul trattamento proposto sono
infatti in grado di approvare o respingere liberamente il trattamento.
Lettera e: può essere utile che le persone che esercitano una professione sanitaria pubblicizzino la
loro specializzazione. La pubblicità non deve però essere ingannevole o invadente. Questo obbligo
professionale è previsto in circa la metà dei Cantoni, ma è formulato in modo eterogeneo e i singoli
requisiti variano.
52
Lettera f: l’articolo 321 CP elenca i professionisti che sottostanno a un segreto professionale penalmente rilevante, tra cui figurano i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici come pure i loro ausiliari.
Con l’introduzione della LPSan si prevede di inserire all’articolo 321 CP anche le altre professioni sanitarie (cfr. art. 24 Modifica di altri atti normativi).
Lettera g: anche nelle professioni sanitarie vi è il pericolo che siano effettuati trattamenti non secondo
la buona prassi professionale. Occorre pertanto concludere un’assicurazione di responsabilità civile
professionale o fornire una garanzia finanziaria equivalente (ad esempio un importo bloccato su un
conto) commisurata al genere e all’entità dei rischi (p. es. errore medico). Attualmente 21 Cantoni
prevedono una prescrizione in tal senso.
Lettera h: la disposizione sancisce l’obbligo di tutelare l’interesse dei pazienti anche nell’ambito della
collaborazione con altri professionisti del settore sanitario.
Art. 16
Autorità di vigilanza cantonale
Il rispetto degli obblighi professionali deve essere assicurato da autorità disciplinari. L’avamprogetto
prescrive ai Cantoni l’istituzione di un’autorità di vigilanza (cpv. 1). L’organizzazione e la composizione
di tale autorità nonché il disciplinamento della procedura spettano ai Cantoni. Le autorità cantonali di
vigilanza sono abilitate ad adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni
della presente legge nonché delle relative disposizioni di esecuzione (cpv. 2). Secondo l’articolo 86
53
capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), le decisioni delle
autorità cantonali di vigilanza vanno impugnate davanti a un tribunale cantonale prima di poter presentare ricorso al Tribunale federale.
Art. 17
Assistenza amministrativa
Questa disposizione serve a identificare e chiarire rapidamente i casi disciplinari e ad assicurare
l’informazione reciproca delle autorità cantonali competenti. Le autorità di vigilanza cantonali hanno
l’obbligo di notificare tali casi al servizio competente.
52
53
RS 311.0
RS 173.110
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2.5.2
Sezione 2: Misure disciplinari
Art. 18
Misure disciplinari
Parallelamente al disciplinamento esaustivo degli obblighi professionali a livello federale, il presente
avamprogetto unifica il diritto disciplinare. In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni di esecuzione sono previste misure unitarie. Le
disposizioni di esecuzione comprendono sia le ordinanze federali sia le disposizioni cantonali che i
Cantoni possono emanare in particolare in virtù dell’articolo 12 (riserve associate all’autorizzazione).
Le misure disciplinari possono essere ordinate in aggiunta alle sanzioni penali.
Se constata la violazione di un obbligo, nel scegliere il genere e l’entità della sanzione l’autorità di
vigilanza deve tener conto del principio di proporzionalità: in altre parole, la gravità della sanzione
deve essere adeguata e necessaria in relazione allo scopo perseguito. L’effetto della sanzione imposta alla persona interessata deve essere commisurato all’interesse pubblico di rispettare la norma
giuridica violata (obbligo professionale, disposizione di esecuzione). Tale interesse dipende in particolare da ciò che intendeva proteggere tale obbligo professionale o disposizione di esecuzione. La violazione di una prescrizione di esecuzione cantonale che persegue unicamente scopi organizzativi, ad
esempio, assume minor rilievo della violazione di una disposizione di esecuzione volta ad assicurare
l’assistenza in regioni periferiche o in orari marginali. Occorre però basarsi sull’interesse pubblico sottostante anche per gli obblighi professionali della presente legge. In caso di violazione della clausola
generale (l’esercizio accurato e coscienzioso della professione di cui all’art. 15 lett. a) le autorità di
vigilanza non sono tenute a sanzionare ogni comportamento non accurato, il che equivarrebbe a un
controllo generale della qualità dell’esercizio della professione. Per lo Stato non sussiste alcun obbligo
di vigilare sul rispetto degli obblighi di diligenza e delle norme deontologiche nell’ambito di ciascun
contratto di trattamento (mandato). La violazione di un obbligo professionale è però grave quando
diminuisce la fiducia del pubblico nell’integrità o nella competenza professionale degli operatori sanitari, compromette la sicurezza o la qualità dell’assistenza o addirittura mette in pericolo o lede direttamente la salute di singole persone.
Secondo il capoverso 1 sono previste le seguenti misure disciplinari.
Lettera a: la misura disciplinare meno severa prevista è l’avvertimento. L’avvertimento è una punizione
disciplinare che raccomanda al destinatario di astenersi in futuro da un determinato comportamento. Il
54
Tribunale federale ha approvato il carattere disciplinare dell’avvertimento , rilevando che i destinatari
possono percepire l’avvertimento come una misura severa tanto quanto l’ammonimento. Se non fosse
stato riconosciuto il carattere disciplinare dell’avvertimento, le persone che considerano ingiustificata
la sanzione non avrebbero alcuna possibilità di ricorso.
Lettera b: la seconda misura disciplinare in ordine di severità è l’ammonimento.
Lettera c: una multa è adeguata, ad esempio in alternativa a un avvertimento o a un ammonimento,
quando un operatore sanitario viola l’obbligo dell’apprendimento permanente (art. 15 lett. b) o di pubblicità non ingannevole (art. 15 lett. e). L’importo massimo della multa di 20 000 franchi è giustificato
dalla grande responsabilità nei confronti dei pazienti delle persone che operano nel settore privato
sotto la propria responsabilità professionale. La multa è commisurata alla colpa e alla situazione finanziaria dell’interessato nel singolo caso.
Lettere d ed e: il divieto di esercizio della professione temporaneamente (fino a sei anni) o, in caso di
infrazioni particolarmente gravi, definitivamente rappresenta la misura disciplinare più severa. Il divieto
definitivo di esercitare la professione può essere pronunciato solo se, in base a una valutazione globale dell’attività professionale svolta fino a quel momento da una persona, non vi è un’altra sanzione atta
55
a garantire un comportamento corretto in futuro.
54
55
DTF 103 Ia 428
DTF 106 Ia 100
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Secondo il capoverso 2, chi non adempie l’obbligo di apprendimento permanente secondo l’articolo 15
lettera b o viola l’obbligo di pubblicità non ingannevole secondo l’articolo 15 lettera e può essere punito con un avvertimento, un ammonimento o una multa disciplinare. In questi casi, il capoverso 2 esclude il divieto di esercitare la professione temporaneamente o definitivamente, poiché queste misure
sarebbero sproporzionate.
Il divieto di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale
può essere cumulato con la multa (cpv. 3).
Secondo il capoverso 4, se necessario l’autorità di vigilanza può, a titolo cautelare, imporre
all’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale restrizioni amministrative, vincolarla a oneri o ritirarla. Una misura cautelare durante la procedura disciplinare può essere adottata solo se è giustificata da motivi plausibili, ad esempio se
l’emanazione di un divieto di esercitare la professione è molto probabile e un divieto di esercitare la
professione già durante la procedura disciplinare è adeguato nell’interesse pubblico. Un esempio sono
gli attentati all’integrità sessuale di pazienti o clienti.
Art. 19
Procedimento disciplinare in un altro Cantone
Un’autorità di vigilanza può avviare un procedimento disciplinare contro una persona che dispone di
una o di più autorizzazioni di altri Cantoni. Il capoverso 1 prevede che l’autorità di vigilanza che avvia
un procedimento disciplinare contro una persona che dispone di un’autorizzazione all’esercizio della
professione di un altro Cantone informi l’autorità di vigilanza del Cantone che ha rilasciato tale autorizzazione.
Il capoverso 2 prevede un obbligo di consultazione: se un’autorità cantonale di vigilanza ha
l’intenzione di ritirare l’autorizzazione di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria
responsabilità professionale, e che la persona è anche titolare di un’autorizzazione rilasciata da un
altro Cantone, essa deve consultare l’autorità di vigilanza dell’altro Cantone. Questo sistema mira a
garantire che le autorità di vigilanza dei Cantoni che hanno rilasciato l’autorizzazione siano informate
in merito a eventuali procedure disciplinari per le quali è prevista la misura disciplinare più severa. In
questo modo dovrebbe essere rafforzata la collaborazione tra le autorità di vigilanza e garantita una
prassi il più possibile unitaria.
Art. 20
Effetti del divieto di esercizio della professione
In seguito all’unificazione degli obblighi professionali e delle misure disciplinari a livello federale, un
divieto di esercitare la professione ordinato da un’autorità cantonale di vigilanza è applicabile
sull’intero territorio svizzero (cpv. 1). Siccome le decisioni disciplinari cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale, nell’esecuzione cantonale si tiene conto di eventuali divergenze .
Un divieto di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale
invalida automaticamente – e cioè senza ulteriori decisioni – tutte le autorizzazioni cantonali (cpv. 2).
Art. 21
Prescrizione
Il capoverso 1 prevede un termine di prescrizione relativo di due anni a decorrere dalla data in cui
l’autorità di vigilanza è venuta a conoscenza dei fatti contestati. Questo termine deve far sì che i fatti
contestati di cui l’ufficio competente è venuto a conoscenza sia perseguito, e che prontamente si chiariscano i fatti e le conseguenze e venga presa una decisione in merito.
Visto che risulta breve – soprattutto per i casi più complessi – il termine di prescrizione è interrotto da
ogni atto istruttorio o processuale intrapreso non solo dall’autorità di vigilanza, bensì anche da
un’autorità di perseguimento penale o da un tribunale (cpv. 2).
25/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Il limite di prescrizione assoluto per il perseguimento disciplinare è di dieci anni a decorrere
dall’avvenimento dei fatti contestati (cpv. 3). In caso di reato è applicabile il termine di prescrizione più
lungo previsto dal diritto penale (cpv. 4).
Lo scopo dei divieti di esercitare la professione è di prevenire future minacce alla sanità pubblica. Le
autorità di vigilanza che intendono appurare se una persona rappresenta una minaccia per la sanità
pubblica devono formulare una previsione sul comportamento futuro di tale persona. A tal fine può
essere utile osservare il comportamento della persona in questione sull’arco di un periodo più lungo. Il
capoverso 5 consente pertanto alle autorità di vigilanza di tener conto, nel valutare il pericolo di ricaduta di una persona, di fatti già prescritti secondo i capoversi precedenti. I fatti prescritti non devono però
influenzare l’entità della sanzione (p. es. l’importo della multa), poiché ciò violerebbe le disposizioni
relative alla prescrizione. Essi devono unicamente facilitare la scelta della misura disciplinare adatta.
Determinante è la valutazione del pericolo rappresentato da una persona per la sanità pubblica in
futuro (pericolo di ricaduta).
2.6
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 22
Vigilanza
La vigilanza sull’esecuzione della LPSan compete al Consiglio federale. L’attuazione della legge spetta alle scuole universitarie professionali per quanto concerne la formazione e ai Cantoni per quanto
riguarda l’esercizio della professione.
Art. 23
Esecuzione
Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.
Art. 24
Modifica di altri atti normativi
Gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti nonché i loro ausiliari sottostanno al segreto
professionale (cfr. art. 15 lett. f). Per questo motivo sono inseriti nella cerchia dei detentori di segreti
56
tutelati dal diritto penale. L’elenco di cui all’articolo 321 capoverso 1 del Codice penale (CP) è pertanto completato con l’aggiunta di «infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti nonché dietisti». La stessa
modifica è apportata anche all’articolo 171 capoverso 1 del Codice di procedura penale del 5 ottobre
57
58
2007 (CPP) e all’articolo 75 lettera b della Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (CPM).
Inoltre per unificare le disposizioni relative al diritto di non deporre, all’articolo 75 lettera b CPM sono
aggiunti i consulenti in brevetti e i difensori, già menzionati all’articolo 321 capoverso 1 CP e
all’articolo 171 capoverso 1 CPP.
Art. 25
Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie si basano su una ponderazione tra la garanzia dei diritti acquisiti e gli obiettivi della legge di vincolare l’esercizio della professione a diplomi corrispondenti ben definiti.
Chi al momento dell’entrata in vigore della legge è già in possesso di un’autorizzazione all’esercizio di
una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale conformemente al diritto cantonale deve poter continuare a esercitare tale professione nel suo Cantone anche
se non dispone della formazione richiesta dalla presente legge. Spetterà al Cantone verificare il rispet56
57
58
RS 311.0
RS 312.0
RS 322.1
26/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
to di tali condizioni nel singolo caso, tenendo conto della situazione giuridica vigente finora e
dell’autorizzazione rilasciata.
Se dopo l’entrata in vigore della LPSan una persona richiede una nuova autorizzazione all’esercizio di
una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, ad esempio
perché si trasferisce in un altro Cantone, deve dimostrare il soddisfacimento delle condizioni secondo
la LPSan (cpv. 1).
Per le persone che prima dell’entrata in vigore della LPSan secondo il diritto cantonale non avevano
bisogno di alcuna autorizzazione per esercitare una professione sanitaria nel settore privato ed esercitano un’attività soggetta ad autorizzazione secondo il nuovo diritto, il capoverso 2 prevede un termine
transitorio di cinque anni. Questo termine deve dare agli interessati tempo a sufficienza per acquisire
eventuali qualifiche professionali mancanti e richiedere un’autorizzazione corrispondente o riorganizzarsi.
Capoverso 3: i diplomi SUP e SSS riconosciuti finora in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia,
levatrici nonché alimentazione e dietetica sono equiparati ai diplomi di bachelor a livello di scuola professionale superiore nell’ambito dell’esame del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
A differenza dei settori fisioterapia, ergoterapia, levatrici nonché alimentazione e dietetica, nelle cure
infermieristiche continueranno a essere offerti cicli di studio e diplomi SSS riconosciuti a livello federale. Restano riconosciuti non solo i diplomi in cure infermieristiche SSS conseguiti finora, bensì anche i
diplomi in cure infermieristiche conseguiti in futuro presso scuole specializzate superiori (cfr. art. 11
cpv. 2).
Secondo il capoverso 4, i cicli di studio presso scuole universitarie professionali accreditati secondo il
diritto previgente restano accreditati per sette anni dall’entrata in vigore della LPSU.
Art. 26
Referendum ed entrata in vigore
Dato che si tratta di una legge federale, la LPSan sottostà a referendum facoltativo secondo l’articolo
141 capoverso 1 lettera a Cost. (cpv.1). Il Consiglio federale determina la data di entrata in vigore,
coordinandola con l’emanazione della normativa di esecuzione (cpv. 2).
3
Ripercussioni
3.1
Ripercussioni per la Confederazione
Mediante leggi speciali e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa oggi contributi alle
scuole universitarie professionali conformemente all’articolo 18 segg. della legge sulle scuole universi59
tarie professionali vigente (LSUP) e, in futuro, dell’articolo 50 segg. della legge del 30 settembre
60
2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario (LPSU) . Il fattore determinante
per il finanziamento da parte della Confederazione è soprattutto il numero degli studenti. Nelle professioni sanitarie l’evoluzione prevista dei diplomi di livello bachelor è raffigurata alla tabella 1 (punto
1.1.1). Come spiegato al punto 1.1.1, l’atteso aumento del numero degli studenti è necessario per
affrontare le future sfide nel campo dell’assistenza sanitaria. Come dimostrano i tassi di crescita recenti e attuali, tale aumento previsto è influenzato soltanto indirettamente dalla LPSan.
Il riconoscimento dei titoli di studio esteri rimane di competenza della SEFRI. Non vi è pertanto alcun
cambiamento in questo ambito, a parte la suddetta registrazione dei titoli di studio esteri nel GesReg.
59
60
RS 414.71
La LPSU entrerà in vigore presumibilmente nel 2015. In quel momento la LSUP sarà interamente o parzialmente abrogata.
27/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
3.2
Ripercussioni per i Cantoni
I Cantoni disciplinano già oggi l’esercizio delle cinque professioni oggetto della LPSan. Quanto
all’esercizio delle relative professioni, non dovrebbero intervenire grandi cambiamenti a corto termine
né sul piano della formazione né su quello dell’esecuzione del rilascio delle autorizzazioni.
Per i Cantoni ha incidenza sui costi in particolare il numero degli studenti. La gestione dei posti di formazione e di stage compete in larga misura agli organi cantonali preposti al settore formativo e sanitario nonché, nella pratica, alle singole istituzioni di diritto sia pubblico sia privato.
Per far fronte alle sfide che incombono sul settore dell’assistenza sanitaria e soddisfare il fabbisogno
di personale qualificato, è auspicabile un aumento del numero degli studenti. La LPSan, tuttavia, non
può influire su quest’evoluzione, se non in maniera indiretta.
A seconda delle disposizioni cantonali vigenti, i Cantoni prevedono ulteriori compiti esecutivi per quanto riguarda l’esercizio nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale delle cinque professioni sanitarie in questione. La nuova disposizione sull’autorizzazione di esercizio della professione
sotto la propria responsabilità professionale potrebbe indurre i Cantoni a modificare le proprie legislazioni e costringerli, eventualmente, a rilasciare autorizzazioni in situazioni in cui finora ciò non era
necessario. Anche in futuro le procedure e gli emolumenti per il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio di una professione saranno disciplinati a livello cantonale. Per i professionisti del settore
sanitario attivi in ambito pubblico o per quelli che lavorano nel settore privato, ma sotto sorveglianza,
la competenza rimane dei soli Cantoni.
Il fatto che gli obblighi professionali e le misure disciplinari siano oggi disciplinati a livello cantonale
comporta requisiti e norme diverse da Cantone a Cantone, il che crea incomprensione e addirittura
confusione nei professionisti del settore sanitario attivi in più Cantoni e non promuove certo la sicurezza giuridica. L’introduzione di obblighi professionali e misure disciplinari uniformi a livello federale inciderà positivamente sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni e contribuirà ad aumentare la certezza del diritto. Spetterà anche in futuro agli organi di sorveglianza cantonali verificare il rispetto di
questi requisiti. Se in alcuni Cantoni queste attività di verifica, tendenzialmente più ampie, dovessero
comportare oneri maggiori, tali Cantoni avrebbero la possibilità di coprire i costi supplementari riscuotendo emolumenti.
Per i Comuni, l’approvazione della nuova legge non comporta cambiamenti sostanziali.
3.3
Ripercussioni per le scuole universitarie professionali nel settore di
studio sanità e per le scuole specializzate superiori con un ciclo di
studio in cure infermieristiche
Attualmente, i requisiti della formazione nelle professioni sanitarie sono disciplinati nella LFPr e nella
LSUP. La LSUP sarà sostituita prossimamente dalla LPSU. La LPSU stessa non stabilisce requisiti
relativi ai contenuti e alla garanzia della qualità dei singoli cicli dei settori di studio. Per garantire la
protezione della salute e dei pazienti, l’abrogazione della LSUP ha pertanto reso necessaria una
LPSan che disciplini i requisiti della formazione.
I requisiti giuridici relativi ai cicli di studio riprendono ampiamente le competenze finali per le professioni sanitarie SUP, elaborate nel 2009 dalla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH) su mandato dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnolo-
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
61
gia (UFFT) . Nel frattempo, le scuole universitarie professionali hanno adeguato i loro programmi di
studio nel settore di studio sanità.
Al momento è difficile valutare se le disposizioni previste dalla LPSan avranno ripercussioni dirette sui
costi della formazione, ad esempio per via di moduli d’insegnamento aggiunti o eliminati. Siccome la
regolamentazione agli articoli 3 e 4 LPSan è sostanzialmente coordinata con i risultati del progetto
«competenze finali per le professioni sanitarie SUP», l’attuazione non dovrebbe comportare una spesa ingente per le SUP.
Se aumenta l’attrattiva dei cicli di studio, è prevedibile un incremento del numero di studenti. Tale
evoluzione è più che auspicabile per far fronte alla penuria di manodopera, anche se i costi complessivi nel settore di studio sanità dovessero lievitare leggermente. Nel 2012 sono stati rilasciati circa
62
1400 diplomi di bachelor SUP nelle professioni sanitarie secondo la LPSan. L’ipotesi di una riduzione dei costi per studente in caso di aumento del numero di studenti va sempre presa con prudenza,
poiché non di rado nella struttura dei costi si verificano effetti soglia per motivi di infrastruttura o insegnanti supplementari.
In relazione all’accreditamento, secondo la LSUP le scuole universitarie professionali sono tenute a far
accreditare i loro cicli di studio. Quando la LSUP sarà sostituita dalla LPSU, resterà solo l’obbligo di
accreditamento istituzionale; l’accreditamento dei programmi diventerà facoltativo. Con l’obbligo di
accreditamento dei cicli di studio a livello SUP, la LPSan garantisce la continuità. Per i cicli di formazione SSS in cure infermieristiche resta applicabile il riconoscimento dei cicli di formazione secondo la
63
LFPr e l’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERicSSS).
3.4
Ripercussioni per l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie
La LPSan unifica i requisiti delle formazioni nelle professioni sanitarie a livello di bachelor. La LPSan
non avrà alcuna ripercussione sulle formazioni e sui diplomi richiesti attualmente per l’esercizio della
professione sotto la propria responsabilità professionale. Non cambierà nulla neanche in relazione alla
possibilità di fatturare le prestazioni di queste professioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie. La legge non contiene neanche prescrizioni sul numero di studenti da formare
in futuro in queste professioni. Non vi è quindi alcun motivo di ritenere che i costi della salute a carico
dell’assicurazione malattie obbligatoria subiranno delle modifiche a causa del presente progetto di
legge.
In caso di analisi dei costi bisognerebbe inoltre tener presente che i requisiti della formazione posti alle
scuole potrebbero tradursi in un miglioramento dello stato di salute della popolazione, dal momento
che la sicurezza dei pazienti e la qualità dei servizi miglioreranno.
3.5.
Ripercussioni per l’economia
In futuro i lavoratori nelle cinque professioni sanitarie (infermieri, levatrici, fisioterapisti, ergoterapisti e
dietisti) che intendono esercitare l’attività nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale saranno sottoposti alle stesse condizioni, indipendentemente dal Cantone. Questo disciplinamento
rappresenta una semplificazione rispetto alla situazione attuale. Lo stesso effetto si ottiene anche con
61
62
63
Dal 1.1.2013 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Ossia diplomi di bachelor of science SUP in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, levatrici nonché alimentazione e
dietetica.
RS 412.101.61
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
la regolamentazione unitaria sull’intero territorio nazionale degli obblighi professionali e delle misure
disciplinari. Tutto ciò contribuisce a rafforzare la trasparenza, assicura standard di qualità unitari in
tutta la Svizzera e agevola la mobilità professionale degli operatori sanitari.
La LPSan non prevede alcuna disposizione sulla retribuzione degli operatori sanitari. Inoltre l’obbligo
di autorizzazione per l’esercizio della professione si riferisce all’operatore stesso e non allo stabilimento che lo assume.
Promuovendo la qualità della formazione e dell’esercizio della professione nell’interesse della sanità
pubblica, la LPSan va a beneficio dei pazienti e delle persone del loro ambiente.
Anche se non vi è alcun motivo di ritenere che l’elaborazione della LPSan provocherà un aumento dei
costi della salute, non è possibile dare un giudizio definitivo. L’obiettivo della LPSan è fornire un contributo per migliorare lo stato di salute della popolazione, coordinare maggiormente l’assistenza, diminuire gli errori, consentire una ripresa del lavoro più rapida e stabile dopo un infortunio o una malattia,
e di conseguenza contribuire ad aumentare la produttività dell’economia.
Assicurando una qualità unitaria delle formazioni nelle professioni sanitarie secondo la LPSan, la Confederazione sostiene la mobilità e la libera circolazione delle persone a livello nazionale e internazionale. A ciò si unisce anche l’intenzione di contribuire a prolungare la permanenza sul mercato del
lavoro degli operatori sanitari.
Gli accertamenti effettuati finora nell’ambito dell’analisi d’impatto della regolamentazione mostrano che
la legge non dovrebbe avere altre conseguenze finanziarie dirette per la collettività.
4
Aspetti giuridici
4.1
Costituzionalità e legalità
4.1.1
Base legale
Il presente atto normativo poggia innanzitutto sull’articolo 95 capoverso 1 Cost., che conferisce alla
Confederazione la facoltà di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Va
anche considerato l’articolo 97 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.
Il base all’articolo 95 capoverso 1 Cost., la Confederazione può dunque disciplinare l’accesso ad attività professionali esercitate nel settore privato e prescrivere, in particolare, attestati di capacità motivati
da riflessioni di polizia economica. Il disciplinamento delle professioni in questione non è un atto fine a
sé stesso, bensì volto a tutelare interessi di carattere sanitario. Questa protezione può essere raggiunta facendo dipendere l’autorizzazione all’esercizio delle professioni in questione dall’adempimento di
determinati requisiti formativi e obblighi professionali univoci.
Se sono date le premesse per il disciplinamento dell’attività economica privata, la Confederazione ha
la facoltà di definire le condizioni per l’accesso e l’esercizio di una determinata professione. Tra queste
condizioni figurano anche i requisiti formativi che i cicli di studio delle università, delle scuole universitarie professionali o delle scuole specializzate superiori devono soddisfare. La Confederazione può
inoltre disporre un obbligo di accreditamento per i cicli di studio che portano al conseguimento di determinati diplomi (accreditamento dei programmi).
Tuttavia, il legislatore deve ancora sintonizzare l’articolo 95 capoverso 1 Cost. con l’articolo 63a Cost.
Il presente progetto di legge garantisce che la procedura di accreditamento prevista sia in linea con la
LPSU, pur fissando premesse proprie per l’accreditamento dei cicli di studio. In tal modo si intende
garantire che chi esercita una professione sanitaria disponga delle competenze richieste. Il programma quadro d’insegnamento in cure infermieristiche e il riconoscimento del ciclo di studio in cure infer-
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mieristiche conformemente all’OERic-SSS garantiscono, senza bisogno di ulteriori disposizioni speciali, che i titolari del relativo diploma SSS posseggano le competenze necessarie per esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale.
L’articolo 95 Cost. (attività economica privata) non contempla il disciplinamento dell’attività professionale nel settore pubblico. In questo caso la responsabilità di adottare le misure necessarie
nell’interesse della sanità pubblica ricade sui Cantoni.
L’avamprogetto di legge si basa inoltre sull’articolo 97 capoverso 1 Cost. Questo riferimento s’impone,
in quanto la protezione dei consumatori contro prestazioni offerte da persone insufficientemente qualificate costituisce un obiettivo fondamentale della LPSan e il disciplinamento della formazione e quello
dell’esercizio professionale sono misure volte a raggiungerlo.
4.1.2
Compatibilità con i diritti fondamentali
Come tutte le altre attività economiche private, anche l’esercizio di una professione sanitaria rientra
nel campo di tutela della libertà economica (art. 27 cpv. 1 Cost.). Le limitazioni a tale libertà devono
poggiare su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico e proporzionate allo scopo.
Questa base legale viene istituita con il presente progetto di legge. L’interesse pubblico per il disciplinamento delle professioni sanitarie deriva dal diritto della popolazione di essere protetta da prestatori
di servizi insufficientemente qualificati sul piano professionale. Le restrizioni alla libertà economica si
limitano a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo dell’atto normativo in questione. Il
disciplinamento di attività economiche private esercitate sotto la propria responsabilità professionale
costituisce in questo caso un intervento necessario. Nell’ottica attuale, per contro, sarebbe sproporzionato estendere questo disciplinamento anche alle attività economiche private che non vengono
esercitate sotto la propria responsabilità professionale, anche se in virtù dell’articolo 95 capoverso 1
Cost. la Confederazione avrebbe la competenza di farlo.
4.2
Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Con la firma dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, la Svizzera si è impegnata a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
64
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) disciplina appunto la libera circolazione delle
persone. Il principio della non discriminazione, fissato nell’ALC in termini generici e specificato mediante diverse disposizioni particolari dell’accordo, esige che le Parti contraenti eliminino tutte le regolamentazioni che possano costituire un ostacolo alla realizzazione della libera circolazione delle persone. Un tale ostacolo potrebbe consistere nella regolamentazione nazionale dell’esercizio di determinate professioni. Nel campo delle professioni sanitarie esistono oggi disposizioni a livello cantonale
che vincolano l’esercizio della professione al possesso di determinate qualifiche professionali.
L’avamprogetto di legge prevede che l’esercizio delle professioni sanitarie nel settore privato sotto la
propria responsabilità professionale sia soggetto all’obbligo di autorizzazione. Per l’esercizio di tali
professioni si richiedono un determinato titolo di formazione nonché la padronanza di una lingua ufficiale del relativo Cantone. Questo progetto rappresenta dunque una regolamentazione dell’esercizio
della professione ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione
AELS. Per non ostacolare la libera circolazione delle persone attraverso una tale regolamentazione e
non compromettere al tempo stesso la qualità delle attività professionali svolte, la Svizzera ha ripreso
64
RS 0.142.112.681
31/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
65
– nel contesto dell’ALC e della Convenzione AELS – la direttiva dell’UE relativa al riconoscimento
66
delle qualifiche professionali , che si applica a tutte le professioni regolamentate.
Per alcune professioni, come ad esempio quelle di infermiere o di levatrice, la direttiva prevede il riconoscimento automatico, in quanto le relative formazioni sono coordinate. Per le altre professioni contemplate dal progetto di legge e non riconosciute automaticamente valgono le disposizioni generali
dell’accordo, che concernono la durata e i contenuti della formazione nonché la comprova della pratica professionale. Se la durata o i contenuti della formazione variano in misura sostanziale, gli Stati
hanno la possibilità di imporre misure compensative sotto forma di un percorso formativo di adattamento o di un esame attitudinale (cfr. art. 9 cpv. 2 LPSan). Nel contesto della LPSan viene pertanto
applicato il sistema di riconoscimento dell’UE. Il disciplinamento proposto è quindi compatibile con gli
impegni della Svizzera derivanti dall’Accodo sulla libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS.
4.3
Forma dell’atto e delega di competenze legislative
L’avamprogetto comprende importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, secondo l’articolo
164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
L’avamprogetto contiene norme di delega per l’emanazione di disposizioni da parte del Consiglio federale. La delega di competenze legislative viene effettuata in modo restrittivo e si limita alle norme che
presentano un grado di concretizzazione troppo elevato da essere fissate in un testo di legge. Inoltre,
essa promuove una gestione flessibile delle formazioni e consente così di reagire prontamente a eventuali nuove esigenze nel campo dell’assistenza sanitaria.
I casi in cui si delegano competenze legislative sono i seguenti:
- art. 5:
Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, le competenze professionali che deve possedere chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor.
- art. 8 cpv. 2:
Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per la verifica delle premesse di cui all’articolo 7 lettera b. Esso sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.
- art. 9 cpv. 4: La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per il riconoscimento. Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi.
Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative agli emolumenti.
- art. 23:
5
Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione.
Considerazioni sulla regolamentazione del livello di master nella legge
sulle professioni sanitarie
Resta da chiarire se la LPSan deve disciplinare anche il livello di master, oltre al livello di bachelor.
Per rispondere a questo interrogativo bisogna chiedersi se per garantire la sicurezza dei pazienti e
l’assistenza sanitaria sia necessario un obbligo di autorizzazione per l’attività lavorativa nel settore
privato di un infermiere di pratica avanzata APN ed eventualmente di altre professioni, come i fisioterapisti e gli ergoterapisti, i dietisti e le levatrici a livello di master.
65
66
RS 632.31
Direttiva 2005/36/CE
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Se fosse riconosciuta la necessità di un obbligo di autorizzazione, sarebbe logico stabilire nella LPSan
i requisiti della formazione e dell’esercizio della professione anche a livello di master.
5.1
Contesto
Mandato del Consiglio federale
Il Consiglio federale ha assegnato al Dipartimento federale dell’economia (DFE, dal 1° gennaio 2013
DEFR) e al DFI il mandato di elaborare un avamprogetto da porre in consultazione sulla regolamentazione unitaria dei requisiti della formazione e dell’esercizio della professione per le professioni sanitarie del livello terziario A.
Dal mandato non emergono indicazioni concrete concernenti i livelli di bachelor e di master.
La formazione a livello di master
Secondo l’articolo 5 capoverso 4 LSUP, l’ammissione al livello di master presuppone il conseguimento
di un diploma di bachelor o di un diploma equipollente.
L’evoluzione del paesaggio svizzero della formazione mostra che nel settore sanitario stanno prendendo piede i cicli di studio a livello di master: la formazione accademica in cure infermieristiche è
iniziata nel 1996 con un ciclo di studio di master in scienze infermieristiche nell’ambito di una collaborazione tra l’università di Maastricht (in Olanda) e l’ex scuola dei quadri per le cure infermieristiche
della CRS di Aarau. L’università di Basilea offre un ciclo di studio di master in cure infermieristiche dal
2000. La HES-SO propone un ciclo di studio di master in cure infermieristiche in collaborazione con
l’università di Losanna dal 2009 e dal 2010 sono offerti cicli di studio di master in cure infermieristiche
67
anche presso le scuole universitarie professionali di diritto pubblico (ZFH/BFH/FHO ) e la scuola universitaria professionale privata Kalaidos. Fino al 2012 in Svizzera avevano completato un ciclo di studio di master in cure infermieristiche 277 persone. A queste persone si aggiunge un numero elevato di
infermieri che hanno conseguito un titolo di master in cure infermieristiche all’estero. L’esiguo numero
di diplomi di master in cure infermieristiche conseguiti finora in Svizzera è dovuto al fatto che, fatta
eccezione per l’università di Basilea, i cicli di studio sono offerti da poco tempo.
Nel settore della fisioterapia, la BFH e la Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften
(ZHAW) offrono un ciclo di studio di master comune. Anche per l’ergoterapia è stato approvato un
ciclo di studio di master presso la ZHAW. Per le levatrici nonché nel settore dell’alimentazione e della
dietetica attualmente in Svizzera non è offerto alcun ciclo di studio di master.
Fabbisogno di assistenza nel settore sanitario svizzero
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) indica che in Europa l’86 per cento circa dei decessi e
68
il 77 per cento del carico di malattia sono provocati da malattie croniche non trasmissibili . Le ripercussioni economiche di questa evoluzione sono notevoli: le malattie croniche causano un calo della
produttività, invalidità e pensionamenti anticipati. Nel suo rapporto, lo European Observatory on Health
69
Systems and Policies descrive strategie per far fronte a queste sfide. Oggi, l’assistenza sanitaria si
concentra sull’intervento a breve termine in situazioni acute. L’assistenza ai malati cronici richiede
invece un accompagnamento sull’arco di anni o decenni, con il coinvolgimento della rete sociale del
70
paziente. Per i prossimi anni, l’Osservatorio svizzero della salute (OBSAN) prevede un numero cre67
68
69
70
Kooperationsstudiengang ZFH/BFH/FHO
Organizzazione mondiale della sanità, Ufficio regionale per l’Europa: www.euro.who.int/Health topics > Disease prevention
> Tobacco > Noncommunicable diseases top of world’s agenda
European Observatory on Health Systems and Policies: Tackling Chronic Disease in Europe. Strategies, Interventions and
Challenges, 2010, pag. 1 segg.
Höpflinger, F., Bayer-Oglesby, L. & Zumbrunn, A.: Pflegebedürftigkeit und Langzeitpflege im Alter. Aktualisierte Szenarien
für die Schweiz, Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2011, pag. 7
33/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
71
scente di uomini e donne anziani bisognosi di cure. Lo studio SwissAgeCare , commissionato
dall’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio, mostra che più della metà delle
persone d’età superiore a 85 anni che vivono a casa è fortemente limitata nelle attività giornaliere ed è
curata dai congiunti. Per far sì che possano continuare a essere assistite a casa, queste persone e i
loro congiunti hanno bisogno di un’assistenza che risponda alla loro situazione specifica, mirando a
un’organizzazione il più possibile autonoma della vita, al mantenimento della qualità di vita e alla prevenzione di complicazioni.
La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e l’UFSP rilevano
che, su questo sfondo, il bisogno di prestazioni da parte di medici (di famiglia) e infermieri è destinato
ad aumentare, anche e soprattutto nel settore ambulatoriale. L’assistenza medica di base subirà dei
cambiamenti. Tra le risposte figurano nuovi modelli di assistenza, che non si limitano tuttavia
all’assistenza di anziani e malati cronici, ma garantiscono un’assistenza globale. Questi modelli di
72
assistenza si distinguono per le cure integrate, orientate verso i bisogni dei pazienti . La loro attuazione richiederà un aumento del personale di cura altamente qualificato.
Fabbisogno di competenza nelle professioni sanitarie
Qui di seguito è descritto, prendendo spunto dal settore delle cure infermieristiche, il possibile contributo dei titolari di diplomi di master nelle professioni sanitarie alla risposta alle sfide del sistema sanitario attraverso l’assunzione di ruoli più ampi.
Le seguenti considerazioni si basano sul settore delle cure infermieristiche, dove, vista la grandezza
relativa di questo gruppo professionale, sono già state maturate esperienze ed esiste un abbozzo di
profilo professionale. Anche le altre professioni sanitarie a livello di SUP si schierano però a favore di
un inserimento del livello di master nella LPSan. L’associazione physioswiss e gli offerenti di formazioni propongono la regolamentazione del profilo professionale dell’Extended Scope Physiotherapist.
Anche la questione della regolamentazione di queste attività professionali va sottoposta a una riflessione approfondita. Rappresentanti degli ergoterapisti, dei dietisti nonché delle levatrici argomentano
dicendo che i requisiti dell’assistenza sanitaria impongono l’elaborazione e la regolamentazione di
profili professionali a livello di master. Per queste professioni, la riflessione è precoce, dal momento
che non sono ancora offerti cicli di studio di master.
5.2
L’esempio dell’infermiere di pratica avanzata (Advanced Practice
Nurse, APN)
73
Un infermiere di pratica avanzata APN (Advanced Practice Nurse ) è un infermiere che, grazie a una
formazione di master in scienze infermieristiche, dispone di competenza clinica in una determinata
disciplina. La sua specializzazione gli consente di assumere la gestione infermieristica
nell’elaborazione e nell’attuazione di piani di assistenza per gruppi di pazienti specifici con bisogni di
cura complessi. L’infermiere di pratica avanzata APN elabora linee guida e standard, assicurando così
l’efficacia, l’efficienza e la qualità dell’assistenza infermieristica. Collabora con altri specialisti
74
dell’équipe interdisciplinare e coinvolge i congiunti curanti .
71
72
73
74
Spitex Verband Schweiz: SwissAgeCare-2010. Wer pflegt und betreut ältere Menschen daheim? pag. 7
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e Ufficio federale della sanità pubblica: Neue Versorgungsmodelle für die medizinische Grundversorgung, 2012, pag. 4 seg.
L’International Council of Nurses definisce un APN (advanced practice nurse) come segue: «registered nurse who has
acquired the expert knowledge base, complex decision-making skills and clinical competencies for expanded practice, the
characteristics of which are shaped by the context and/or country in which s/he is credential to practice. A master level degree is recommended for entry level». In Svizzera sono formati APN all’Università di Basilea dal 2001.
Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri ASI, SwissANP, Associazione svizzera per le scienze infermieristiche VFP, Institut universitaire de formation et de recherche en soins – IUFRS: Reglementierung der Pflegexpertin APN. Zusammenfassung der Gründe für die separate Reglementierung, 2012, pag. 1
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Analogamente ai profili a livello di bachelor, anche i profili professionali a livello di master si basano su
competenze generiche e professionali. Qui di seguito sono descritte, partendo dall’esempio
dell’infermiere di pratica avanzata APN, le attività svolte da operatori con un diploma di master
nell’ambito delle competenze generiche.
Il profilo professionale dell’infermiere di pratica avanzata APN
Gli infermieri di pratica avanzata APN lavorano in organizzazioni del settore sanitario e operano in tutti
i settori dell’assistenza (cure acute, cure di lunga durata, Spitex, psichiatria ecc.). Effettuano, sotto la
75
propria responsabilità, una valutazione clinica approfondita di situazioni di cura complesse e predispongono le misure corrispondenti, ad esempio in relazione alle cure palliative e alla gestione del
76
dolore . Svolgono compiti di coordinamento e di direzione in équipe interdisciplinari. Abbinando formazione scientifica e attività nella prassi clinica, applicano le conoscenze scientifiche nella pratica e
77
avviano ricerche in scienze infermieristiche partendo dagli interrogativi che sorgono nella pratica . Per
garantire la protezione dei pazienti e la qualità dell’assistenza, queste attività professionali richiedono
conoscenze e competenze differenziate, che vanno al di là delle altre professioni mediche e sanitarie
soggette ad autorizzazione oggi.
Risultati delle esperienze con gli infermieri di pratica avanzata APN
Per ora mancano indagini sistematiche sull’attività degli infermieri di pratica avanzata in Svizzera. Il
numero esiguo di diplomi di master conferma che la qualifica a livello di master non rappresenta il
diploma classico per l’esercizio della professione. Le esperienze negli stabilimenti del settore sanitario
mostrano tuttavia che la competenza estesa e approfondita degli infermieri di pratica avanzata APN
migliora i risultati dei trattamenti, la soddisfazione dei pazienti e la soddisfazione nei confronti del lavoro. Nelle cure extraospedaliere, l’infermiere di pratica avanzata APN assume la direzione
nell’assistenza agli anziani e ai loro congiunti. Elabora programmi educativi per i pazienti e i loro congiunti, registra gli effetti collaterali che si manifestano nell’ambito delle terapie farmacologiche e valuta
i possibili rischi, come carenza nutrizionale e pericolo di cadute. Grazie a interventi precoci evita il
ricovero in ospedale e consente a persone anziane di essere assistite a domicilio anche in caso di
gravi disturbi della salute.
L’applicazione delle conoscenze scientifiche degli infermieri di pratica avanzata APN contribuisce a
78
ridurre la durata di degenza nella pratica .
L’istituzione di orari di consultazione ha permesso di prevenire l’insorgenza di complicazioni e nuovi
ricoveri in ospedale di pazienti che avevano subito un trapianto di rene. In una casa di cura, grazie al
miglioramento della qualità delle cure il ricorso a infermieri di pratica avanzata APN si è tradotto in un
aumento della soddisfazione nei confronti del lavoro e di conseguenza in una riduzione del tasso di
fluttuazione. Anche nel settore ambulatoriale vi sono progetti pilota che fanno leva sull’impiego di infermieri di pratica avanzata APN. Malati cronici possono essere assistiti da infermieri di pratica avanzata APN sotto la propria responsabilità nell’ambito dell’assistenza medica ambulatoriale in base a
percorsi di trattamento strutturati. Quale anello di collegamento tra medici di base, assistenti di studio
medico e infermieri qualificati Spitex, gli infermieri di pratica avanzata APN coordinano e ottimizzano il
75
76
77
78
Sotto la guida di un’infermiera di pratica avanzata APN, all’interno di un’équipe interdisciplinare è stato ad esempio elaborato un programma che trasmette ai pazienti nel primo anno dopo un trapianto di rene le conoscenze necessarie per gestire
autonomamente i sintomi, i farmaci e l’igiene.
Ciò ha portato ad esempio all’introduzione di una medicazione efficace delle ferite su bambini ustionati e di un centro di
ricerca corrispondente in un ospedale universitario pediatrico.
Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri ASI, SwissANP, Associazione svizzera per le scienze infermieristiche VFP, Institut universitaire de formation et de recherche en soins – IUFRS: Pflegeexpertinnen APN für die Schweiz, Stellungnahme vom 5. März 2013.
Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri ASI, SwissANP, Associazione svizzera per le scienze infermieristiche VFP, Institut universitaire de formation et de recherche en soins – IUFRS: Pflegeexpertinnen APN für die Schweiz, Stellungnahme vom 5. Februar 2013, esempio dell’università di Basilea.
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
trattamento. In qualità di interlocutori delle case per anziani e delle case di cura locali, assicurano lo
smistamento in caso di problemi di salute degli abitanti.
Gli infermieri di pratica avanzata APN sono in grado di predisporre, interpretare e svolgere sotto la
propria responsabilità determinati test diagnostici, sgravando così i medici. In questo modo non svolgono attività al posto del medico, ma le completano efficacemente.
5.3
Schema per il disciplinamento dell’infermiere di pratica avanzata APN
La LPSan si fonda sugli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 Cost. L’articolo 95 capoverso 1
Cost. conferisce alla Confederazione la facoltà di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Sulla scorta di questo articolo, la LPSan prevede segnatamente la regolamentazione
dei requisiti relativi ai singoli cicli di studio nonché un obbligo di autorizzazione per l’esercizio della
professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, il che equivale da un lato
a un’interferenza nella libertà economica secondo l’articolo 27 Cost. e dall’altro a un’interferenza nel
sistema universitario secondo l’articolo 63a Cost.
Un’ingerenza nella libertà economica è giustificata solo se serve a un interesse pubblico preponderante ed è proporzionata allo scopo. Anche una deroga alla ripartizione delle competenze nel settore
universitario prevista dalla Cost. deve essere giustificata da un interesse pubblico e proporzionata allo
scopo. È incontestabile che sussista un interesse pubblico rilevante alla protezione della sanità pubblica e di conseguenza alla promozione della qualità della formazione e dell’esercizio della professione. Tale interesse pubblico può legittimare restrizioni alla libertà economica nonché deroghe
all’attribuzione delle competenze stabilita per il sistema universitario, a condizione che le misure previste siano proporzionate. La regolamentazione del livello di master nella LPSan sarebbe quindi giustificata se nella pratica fossero necessarie competenze rilevanti per la protezione dei pazienti e la qualità
dell’assistenza di cui dispongono unicamente i diplomati del livello di master e non quelli del livello di
bachelor. Il legislatore dovrebbe inoltre essere convinto del fatto che nell’interesse della sanità pubblica i requisiti della formazione a livello di master e l’esercizio della professione nel settore privato sotto
la propria responsabilità professionale necessitino di un disciplinamento nella LPSan.
In linea di massima, il livello di master dovrebbe essere disciplinato nella LPSan in base allo stesso
schema previsto per il livello di bachelor. In base a questo schema nella LPSan dovrebbero essere
descritti i singoli profili professionali il cui esercizio presuppone il completamento del ciclo di studio di
master corrispondente.
La condizione per l’ammissione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sarebbe pertanto un diploma corrispondente a livello di master. Dovrebbero
poi essere stabilite le competenze generiche da trasmettere nell’ambito di questi cicli di studio e le
condizioni per l’accreditamento dei cicli di studio di master. Tra le professioni sanitarie nella LPSan
andrebbe ad esempio menzionato il profilo professionale dell’infermiere di pratica avanzata APN.
Il disciplinamento del livello di master nella LPSan s’impone se:
 l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale
presuppone competenze rilevanti per la protezione dei pazienti, la protezione della salute e la
qualità dell’assistenza non trasmesse a livello di bachelor;
 tali attività tracciano un profilo professionale ben definito e di conseguenza l’esercizio della
professione presuppone un diploma a livello di master.
Attività professionali rilevanti per la protezione dei pazienti, la protezione della salute e la qualità dell’assistenza
Le attività professionali di un infermiere di pratica avanzata APN ruotano attorno a una valutazione
clinica approfondita di situazioni di cura complesse nonché alla predisposizione e all’adozione, sotto la
propria responsabilità, di misure corrispondenti. L’infermiere di pratica avanzata APN ordina test dia-
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
gnostici su pazienti con un quadro clinico stabile, interpreta i risultati, adatta la medicazione o altre
terapie necessarie.
Il sistema sanitario stazionario e ambulatoriale ha bisogno di specialisti che assumano la gestione del
caso e chiariscano percorsi di trattamento e cura corrispondenti. In dettaglio, ciò significa che
l’infermiere di pratica avanzata APN:

effettua una valutazione clinica approfondita dello stato di salute in situazioni di cura complesse, predispone interventi basati sull’evidenza, valuta i risultati specifici della cura in base a criteri scientifici e avvia lo scambio di informazioni con medici e altri gruppi professionali che partecipano all’assistenza sanitaria;

formula diagnosi di cura e predispone o adotta le misure corrispondenti (p. es. rischio
d’infezione accresciuto, disturbi della deglutizione, rischio di ferite, rischio di avvelenamento in
seguito all’assunzione di farmaci scorretti);

negozia obiettivi di trattamento e di cura in un’équipe interprofessionale tenendo conto degli
standard terapeutici nazionali e internazionali (p. es. evidence based nursing, disease
management) e assume la leadership nella cura (raccomandazioni di trattamento e di cura
basate sull’evidenza, percorsi di trattamento interdisciplinari, gestione dell’équipe di cura e del
caso);

ordina test diagnostici su pazienti con un quadro clinico stabile, interpreta i risultati, adatta la
medicazione o predispone altre terapie necessarie; nei confronti dei medici assume un ruolo
sostitutivo oltre che complementare;

assume compiti di direzione in équipe interprofessionali; le conoscenze scientifiche sono tradotte nella pratica;

risponde a domande tecniche in qualità di persona di riferimento per le équipe e gli stabilimenti e propone ai pazienti soluzioni adeguate ed efficienti (p. es. nurse case management);

si assume la responsabilità per la garanzia della qualità dell’organizzazione dell’assistenza e
l’elaborazione di linee guida e standard clinici e partecipa allo sviluppo della gestione degli errori;

elabora, applica e valuta strategie per assicurare cure infermieristiche che rispondano ai bisogni, tenendo conto delle condizioni quadro attuali e delle sfide future.
Domande sul campo professionale di un infermiere di pratica avanzata APN

Riconosce nell’infermiere di pratica avanzata APN un profilo professionale che si distingua
chiaramente dalle attività di un infermiere SSS/SUP (bachelor)?

Oggi questi campi professionali sono già coperti da specialisti con il profilo professionale
dell’infermiere di pratica avanzata APN? Quale formazione hanno le persone che operano in
queste aree d’intervento?
Domande sulla necessità di una regolamentazione
La cosa principale da chiedersi è se gli infermieri di pratica avanzata APN operano in aree d’intervento
che si distinguono sostanzialmente da quelli degli infermieri SUP a livello di bachelor e degli infermieri
SSS.
In caso affermativo, bisogna chiedersi se dal punto di vista della protezione dei pazienti e della salute
queste aree d’intervento richiedono un’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato
sotto la propria responsabilità professionale come infermiere di pratica avanzata APN e quali difficoltà
potrebbero sorgere in caso di mancata regolamentazione.
37/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Esercizio della professione di infermieri di pratica avanzata APN

L’attuale assenza di disciplinamento dell’esercizio della professione di infermiere di pratica
avanzata APN comporta delle restrizioni? Quali aspetti dell’esercizio della professione sono
interessati da queste restrizioni, segnatamente nell’ambito dell’esercizio della professione nel
settore privato sotto la propria responsabilità professionale?

Il potenziale degli infermieri di pratica avanzata APN è sfruttato appieno in Svizzera? Mancano disciplinamenti giuridici che consentano un maggior sfruttamento delle competenze acquisite a livello di master nell’esercizio della professione?
Protezione della salute e dei pazienti contro libertà economica e autonomia delle scuole universitarie

Ritiene che sia necessario, per motivi di protezione della salute e dei pazienti, subordinare a
un’autorizzazione l’esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale?

Ritiene necessario e proporzionato un disciplinamento dell’esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN alla luce della libertà economica?

Ritiene necessario e proporzionato un disciplinamento del livello di master e di conseguenza
un’ingerenza nell’autonomia delle scuole universitarie?

Vi sono altre possibilità di regolamentazione?
Possibile regolamentazione partendo dall’esempio dell’infermiere di pratica avanzata APN
Con il coinvolgimento degli ambienti interessati abbiamo cercato di elaborare una regolamentazione
partendo dall’esempio dell’infermiere di pratica avanzata APN.
Esempio di schema per la regolamentazione del livello di master nella LPSan
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
1
Scopo e oggetto
La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità:
a.
della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie nonché la qualità
dell’esercizio della professione da parte di chi ha concluso una tale formazione;
b.
dell’esercizio della professione da parte dei titolari di un diploma rilasciato da una scuola specializzata
superiore al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale.
2
A tale scopo essa disciplina in particolare:
a.
le competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor o di master;
b.
l’accreditamento dei cicli di studio;
c.
il riconoscimento dei titoli di studio esteri;
d.
l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.
Art. 2
Professioni sanitarie
Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge le professioni di:
a.
infermiere;
b.
fisioterapista;
c.
ergoterapista;
38/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
d.
levatrice;
e.
dietista;
f.
infermiere di pratica avanzata APN;
g.
...
Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor o di master
Art. 3
Competenze generiche
1
Le persone che hanno concluso un ciclo di studio bachelor o master devono disporre in particolare delle seguenti conoscenze, abilità e capacità:
a.
essere in grado di fornire sotto la propria responsabilità e in conformità con i principi della buona prassi
professionale servizi sanitari di elevata qualità;
b.
essere in grado di attuare, nell’esercizio della loro professione, le nuove scoperte scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie abilità e capacità e di aggiornarle di continuo nell’ottica di un apprendimento permanente;
c.
essere in grado di valutare se le prestazioni che forniscono sono efficaci, adeguate ed economiche e di
comportarsi di conseguenza;
d.
conoscere i fattori che contribuiscono a mantenere e promuovere la salute dell’individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorarne la qualità di vita;
e.
disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi;
f.
conoscere i processi cognitivi, decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché
l’interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell’ambito curativo e tenerne debitamente
conto al momento di adottare i propri provvedimenti;
g.
conoscere le basi legali del sistema di sicurezza sociale e del sistema sanitario svizzeri ed essere in grado di attuare tali conoscenze nell’esercizio della professione;
h.
essere in grado di spiegare e documentare il proprio operato in maniera chiara e pertinente e conoscere
le applicazioni informatiche di gestione dei pazienti e delle cure;
i.
avere familiarità con i metodi di ricerca del settore sanitario e della prassi basata sull’evidenza ed essere
in grado di partecipare a progetti di ricerca.
2
Le persone che hanno concluso un ciclo di studio di master ampliano e approfondiscono le conoscenze, l’abilità
e le capacità acquisite a livello di bachelor:
a.
hanno la capacità di effettuare sotto la propria responsabilità una valutazione clinica approfondita di situazioni di cura complesse nel loro campo professionale e di predisporre o adottare misure corrispondenti;
b.
hanno la capacità di assumere compiti di coordinamento e di direzione in équipe interdisciplinari;
c.
sono in grado di avviare progetti di ricerca di orientamento clinico, valutarli, trasferire le conoscenze nella
pratica e trasmettere il loro sapere ad altri.
Art. 4
Competenze sociali e personali
1
I cicli di studio bachelor e master concorrono a sviluppare le competenze sociali e personali degli studenti
nell’ottica delle loro future sfide professionali.
2
Nell’esercizio della loro professione, le persone che hanno concluso un ciclo di studio bachelor o master devono essere in grado, in particolare:
a.
di assumere la propria responsabilità nei confronti dell’individuo, della società e dell’ambiente nel rispetto
di principi etici;
b.
di riconoscere i propri punti di forza e le proprie carenze e di rispettare i limiti della loro attività;
c.
di tutelare il diritto all’autodeterminazione dei pazienti;
d.
di instaurare con i pazienti e i loro familiari un rapporto professionale e adeguato alle circostanze.
Art. 5
Competenze professionali specifiche
Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie e le organizzazioni del mondo del
lavoro interessate, le competenze professionali che devono possedere coloro che hanno concluso un ciclo di
studio di bachelor o di master.
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Principali competenze professionali per la futura ordinanza relativa alla legge sulle professioni sanitarie (OPSan) conformemente all’art. 5 LPSan
Competenze professionali degli infermieri APN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Essere in grado di formulare diagnosi di cura e predisporre o adottare le misure corrispondenti (p. es. rischio d’infezione accresciuto, disturbi della deglutizione, rischio di ferite, rischio di avvelenamento in seguito all’assunzione di farmaci scorretti)
Essere in grado di ordinare test diagnostici su pazienti con un quadro clinico stabile, interpretare i risultati, adattare la medicazione o predisporre altre terapie necessarie
Essere in grado di negoziare obiettivi di trattamento e di cura in un’équipe interprofessionale tenendo conto degli standard terapeutici nazionali e internazionali (p. es. evidence
based nursing, disease management) e assumere la direzione nella cura (raccomandazioni di trattamento e di cura basate sull’evidenza, percorsi di trattamento interdisciplinari,
gestione dell’équipe di cura e del caso)
Essere in grado di rispondere a domande tecniche in qualità di persona di riferimento per
le équipe e gli stabilimenti e proporre ai pazienti soluzioni adeguate ed efficienti (p. es.
nurse case management)
Essere in grado di assumersi la responsabilità per la garanzia della qualità
dell’organizzazione dell’assistenza e l’elaborazione di linee guida e standard clinici e partecipare allo sviluppo della gestione degli errori
Essere in grado di elaborare, applicare e valutare strategie per assicurare cure infermieristiche che rispondano ai bisogni, tenendo conto delle condizioni quadro attuali e delle sfide future
Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio
Art.6
1
Scopo dell’accreditamento e obbligo di accreditamento
Lo scopo dell’accreditamento è di verificare se:
a.
sono rispettati i requisiti contenutistici e strutturali dei cicli di studio;
b.
vengono trasmesse agli studenti le competenze necessarie all’esercizio della professione secondo la
presente legge.
2
I cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma di bachelor o di master nelle professioni sanitarie
79
devono essere accreditati conformemente alla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e alla presente legge.
Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri
Art. 9
1
Un titolo di studio estero viene riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di studio di una scuola universitaria svizzera (diploma di bachelor o di master):
a.
è stabilita in un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un’organizzazione
sopranazionale; o
b.
è comprovata nel caso specifico in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche in esso contenute.
2
Un titolo di studio estero riconosciuto equipollente esplica il medesimo effetto per l’esercizio della professione
in Svizzera di un titolo di scuola universitaria svizzera.
3
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per il riconoscimento.
Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro
prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
4
Se un titolo di studio estero non può essere riconosciuto equipollente, sono necessarie delle misure compensative. Il Consiglio federale regola le modalità.
79
FF 2011 6629
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Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale
Sezione 1: Esercizio della professione
Art. 11 Condizioni d’autorizzazione
1
L’autorizzazione a esercitare una professione sanitaria di cui all’articolo 2 lettere a–e è rilasciata se la persona
richiedente:
a.
possiede un diploma di bachelor del ciclo di studio corrispondente di una scuola universitaria professionale oppure un titolo di studio estero ritenuto equipollente;
b.
è degna di fiducia e offre la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio professionale ineccepibile; e
c. padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale è richiesta l’autorizzazione.
L’autorizzazione viene concessa anche alle persone che possiedono, anziché il diploma di cui al capoverso 1
lettera a, un titolo in cure infermieristiche rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di
studio corrispondente riconosciuto a livello federale o un titolo estero ritenuto equipollente.
3
L’autorizzazione a esercitare una professione sanitaria di cui all’articolo 2 lettere f ... è rilasciata se la persona
richiedente:
2
a.
possiede un diploma di master del ciclo di studio di una scuola universitaria accreditata istituzionalmente
oppure un titolo di studio estero riconosciuto equipollente;
b. soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–c.
Chi dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi della presente legge soddisfa, in linea
di principio, le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione in un altro Cantone. È fatto salvo l’articolo 12.
[…]
4
Capitolo 6: Disposizioni finali
[…]
Art. 24 Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
80
1. Codice penale
Art. 321 cpv. 1 prima frase
1
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale
81
in virtù del Codice delle obbligazioni , i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il
personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli
ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui
hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria.
82
2. Codice di procedura penale
Art. 171 cpv. 1
1
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli infermieri di pratica
avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro
confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.
3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979
80
81
82
83
RS 311.0
RS 220
RS 312.0
41/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Art. 75 lett. b
Possono rifiutare di testimoniare:
b.
gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i
farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti, su segreti loro confidati in
ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola
dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del
segreto;
6
Considerazioni sulla necessità di regolamentazione per un registro
attivo
Tenuto conto delle priorità di sanità pubblica definite dal Consiglio federale il 23 gennaio 2013 e delle
discussioni nel gruppo di gestione strategica e nel gruppo di accompagnamento del presente avamprogetto, si pone la domanda sulla necessità e sull’eventuale forma della regolamentazione di un registro attivo per le professioni sanitarie disciplinate nella legge.
In analogia al registro delle professioni mediche MedReg, potrebbero essere iscritti nel registro i diplomi di formazione e le autorizzazioni all’esercizio della professione e questi dati potrebbero essere
resi pubblicamente accessibili. Il registro potrebbe servire alle autorità cantonali come banca dati in cui
iscrivere tutte le infrazioni disciplinari secondo la LPSan. In questo modo garantirebbe la protezione
dei pazienti e la trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica e tra le autorità cantonali. La necessità di un tale registro andrebbe valutata anche nell’ottica della strategia eHealth. Inoltre un tale registro
risulterebbe utile anche a fini statistici e potrebbe servire in particolare da base per il monitoraggio
delle professioni sanitarie, come previsto nel Masterplan ««Formazioni professionali sanitarie» e come
richiesto dalla CDS e dalla OdaSanté nel rapporto nazionale sul fabbisogno di effettivi nelle professioni sanitarie.
Domande sulla necessità di regolamentazione e proposta:
83

Siete dell’avviso che sia necessario un registro per le professioni sanitarie disciplinate dalla
legge LPsan?

Siete dell’avviso che la Confederazione debba delegare l’istituzione di un registro ai Cantoni
definendone soltanto il quadro normativo e che vi debba pertanto essere unicamente un registro a livello cantonale?

Siete dell’avviso che con la legge sulle professioni sanitarie debba essere creato un registro
nazionale e che vi debba pertanto essere unicamente un registro a livello federale?
RS 322.1
42/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Una possibile regolamentazione del registro potrebbe avere il seguente tenore:
Proposta di regolamentazione per un registro delle professioni sanitarie nella LPSan
Capitolo 1: disposizioni generali
Art. 1
Scopo e oggetto
1
La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità:
a. della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie professionali al livello
di bachelor nonché la qualità dell’esercizio della professione da parte di chi ha concluso tale formazione;
b. dell’esercizio della professione da parte dei titolari di un diploma rilasciato da una scuola specializzata
superiore al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale.
2
A tale scopo essa disciplina in particolare:
a. le competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor;
b. l’accreditamento dei cicli di studio di bachelor;
c. il riconoscimento dei titoli di studio esteri;
d. l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale;
e. il registro delle professioni sanitarie (registro).
Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale
Sezione 1: Esercizio della professione
Art. 14
Obbligo di annunciarsi
1
I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21
84
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) oppure
85
dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio
86
(AELS), alla Direttiva 2005/36/CE , possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in
qualità di prestatori di servizi.
2
I prestatori di servizi devono annunciarsi secondo la procedura prevista dalla legge federale 14 dicembre
87
2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
3
I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare la loro professione nel settore privato sotto la propria
responsabilità professionale in un altro Cantone senza chiederne l’autorizzazione per un periodo massimo di 90
giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri legati all’autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale
attività. Essi devono annunciarsi all’autorità cantonale competente.
4
L’autorità cantonale competente li iscrive nel registro.
Capitolo 6: Registro
Art. 22
Competenza e scopo
1
Il Dipartimento dell’interno (DFI) tiene un registro delle professioni sanitarie.
2
Tale registro serve:
a. all’informazione e alla tutela dei pazienti;
b. alla garanzia della qualità;
c. a scopi statistici;
d. all’informazione di servizi svizzeri ed esteri; e
e. alla semplificazione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione.
84
85
86
87
RS 0.142.112.681.1
RS 0.632.31
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato III, sezione A n. 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
RS 935.01
43/44
Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
3
Il Consiglio federale può delegare a terzi la gestione del registro. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti
per le loro prestazioni.
Art. 23
Contenuto
1
Devono essere registrati:
a. i titolari di un diploma di bachelor ai sensi della presente legge e di titoli esteri riconosciuti equipollenti;
b. i titolari di un diploma in cure infermieristiche rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di
un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale e di titoli esteri riconosciuti equivalenti;
c. i titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione rilasciata conformemente all’articolo 10;
d. le persone che si sono annunciate secondo l’articolo 14.
2
Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento del suo scopo. Vi rientrano anche i dati personali degni di
88
particolare protezione di cui all’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione del
dati (LPD).
3
Il Consiglio federale fissa le modalità di trattamento dei dati personali registrati.
Art. 24
Obbligo di comunicare
1
Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio al DFI ogni rilascio, rifiuto o modifica di
un’autorizzazione all’esercizio della professione, in particolare qualsiasi restrizione all’esercizio della professione
nonché qualsiasi misura disciplinare.
2
Le scuole universitarie professionali notificano al DFI ogni rilascio di un diploma di bachelor. Le scuole specializzate superiori notificano al DFI ogni diploma rilasciato al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale.
3
La SEFRI notifica al DFI i titoli esteri riconosciuti.
Art. 25
Comunicazione dei dati
1
I dati relativi a misure disciplinari nonché i motivi di rifiuto o di revoca di un’autorizzazione secondo l’articolo 13
sono consultabili soltanto dalle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione.
2
Su richiesta, il DFI comunica alle autorità responsabili di un procedimento disciplinare in corso i dati concernenti le restrizioni soppresse e i divieti temporanei di esercizio della professione recanti la menzione «cancellato».
3
Tutti gli altri dati sono liberamente consultabili in Internet.
4
Il Consiglio federale può disporre che determinati dati siano accessibili soltanto su richiesta qualora l’accesso
pubblico tramite Internet non sia indispensabile nell’interesse della sanità pubblica.
Art. 26
Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro
1
Le restrizioni sono eliminate dal registro cinque anni dopo la loro soppressione.
2
Gli avvertimenti, gli ammonimenti e le multe sono eliminati dal registro cinque anni dopo che sono stati pronunciati.
3
L’iscrizione nel registro di un divieto temporaneo di esercizio della professione è provvista della menzione
«cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.
4
Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un’autorità ne notifica il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici o scientifici.
Art. 27
Regime degli emolumenti e finanziamento
1
La persona che viene iscritta nel registro è soggetta al pagamento di un emolumento.
2
Il Consiglio federale disciplina i particolari del regime degli emolumenti ai sensi della presente legge, in particolare il loro importo.
3
Esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.
4
Un’eventuale differenza tra gli emolumenti riscossi e i costi effettivi risultanti dalla tenuta dei registri è assunta
in parti uguali da Confederazione e Cantoni.
88
RS 235.1
44/44
Legge federale sulle professioni sanitarie
(LPSan)
Avamprogetto
del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale 1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
1
2
Scopo e oggetto
La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità:
a.
della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie professionali al livello di bachelor nonché la qualità dell’esercizio
della professione da parte di chi ha concluso tale formazione;
b.
dell’esercizio della professione da parte dei titolari di un diploma rilasciato
da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di formazione in
cure infermieristiche riconosciuto a livello federale.
A tale scopo essa disciplina in particolare:
a.
le competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor;
b.
l’accreditamento dei cicli di studio di bachelor;
c.
il riconoscimento dei titoli di studio esteri;
d.
l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità
professionale.
Art. 2
Professioni sanitarie
Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge le professioni di:
1
2
a.
infermiere;
b.
fisioterapista;
c.
ergoterapista;
d.
levatrice;
e.
dietista.
RS 101
FF ...
2013–......
Legge sulle professioni sanitarie
Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di
bachelor
Art. 3
Competenze generiche
Le persone che hanno concluso un ciclo di studio di bachelor devono disporre in
particolare delle seguenti conoscenze, attitudini e capacità:
a.
essere in grado di fornire servizi sanitari di elevata qualità sotto la propria
responsabilità e in conformità con i principi della buona prassi professionale;
b.
essere in grado, nell’esercizio della loro professione, di attuare nuove scoperte scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell’ottica di un apprendimento permanente;
c.
essere in grado di valutare l’efficacia, la pertinenza e l’economicità delle
proprie prestazioni e agire di conseguenza;
d.
conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell’individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di
adottare provvedimenti atti a migliorarne la qualità di vita;
e.
disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi,
diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi;
f.
conoscere i processi cognitivi, decisionali e operativi caratteristici del settore
sanitario nonché l’interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell’ambito curativo e tenerne debitamente conto al momento di adottare
i propri provvedimenti;
g.
conoscere le basi legali del sistema di sicurezza sociale e del sistema sanitario svizzeri ed essere in grado di attuare tali conoscenze nell’esercizio della
professione;
h.
essere in grado di spiegare e documentare il proprio operato in maniera chiara e pertinente e conoscere le applicazioni informatiche di gestione dei pazienti e delle cure;
i.
avere familiarità con i metodi di ricerca del settore sanitario e della prassi
fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca.
Art. 4
Competenze sociali e personali
1
I cicli di studio bachelor concorrono a sviluppare le competenze sociali e personali
degli studenti nell’ottica del loro futuro impegno professionale.
2
Nell’esercizio della loro professione, le persone che hanno concluso un ciclo di
studio di bachelor devono essere in grado, in particolare:
a.
2
di assumere la propria responsabilità nei confronti dell’individuo, della società e dell’ambiente nel rispetto dei principi etici;
Legge sulle professioni sanitarie
b.
di riconoscere i propri punti di forza e le proprie carenze e di rispettare i limiti della loro attività;
c.
di tutelare il diritto all’autodeterminazione dei pazienti;
d.
di instaurare con i pazienti e i loro familiari un rapporto professionale e adeguato alle circostanze.
Art. 5
Competenze professionali specifiche
Il Consiglio federale disciplina, in collaborazione con le scuole universitarie professionali e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, le competenze professionali che deve possedere chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor.
Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio di bachelor
Art. 6
1
Scopo dell’accreditamento e obbligo di accreditamento
Lo scopo dell’accreditamento è di verificare se:
a.
sono rispettati gli standard per la definizione del contenuto e della struttura
dei cicli di studio;
b.
vengono trasmesse agli studenti le competenze necessarie all’esercizio della
professione secondo la presente legge.
2
I cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma di bachelor nelle
professioni sanitarie devono essere accreditati conformemente alla legge federale del
30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario
svizzero3 (LPSU) e alla presente legge.
Art. 7
Condizioni per l’accreditamento
Un ciclo di studio è accreditato se:
a.
sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 31 LPSU4; e
b.
trasmette agli studenti le competenze definite nella presente legge per la professione sanitaria da essi scelta e le verifica di conseguenza.
Art. 8
1
Procedura
La procedura di accreditamento è retta dagli articoli 32–35 LPSU5.
2
Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per la verifica delle
premesse di cui all’articolo 7 lettera b. Esso sente dapprima il Consiglio delle scuole
universitarie.
3
4
5
FF 2011 6629
FF 2011 6629
FF 2011 6629
3
Legge sulle professioni sanitarie
Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri
Art. 9
1
Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di
studio di una scuola universitaria professionale svizzera (diploma di bachelor):
a.
è stabilita da un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un’organizzazione sopranazionale; o
b.
è comprovata nel caso specifico in base al livello, ai contenuti e alla durata
del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche in esso contenute.
2
Un titolo di studio estero riconosciuto equipollente esplica il medesimo effetto per
l’esercizio della professione in Svizzera di un titolo di scuola universitaria professionale svizzera.
3
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è
competente per il riconoscimento. Il Consiglio federale può delegare questo compito
a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative agli emolumenti.
4
Se un titolo di studio estero non può essere riconosciuto equipollente sono necessarie misure compensative. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la
propria responsabilità professionale
Sezione 1: Esercizio della professione
Art. 10
Obbligo di autorizzazione
Per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità
professionale è necessaria l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio si intende
esercitarla.
Art. 11
1
2
Condizioni d’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata se la persona richiedente:
a.
possiede un diploma di bachelor di una scuola universitaria professionale nel
ciclo di studio corrispondente oppure un titolo di studio estero riconosciuto
equipollente;
b.
è degna di fiducia e offre la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio
ineccepibile della professione; e
c.
padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale è richiesta l’autorizzazione.
L’autorizzazione è concessa anche alle persone che possiedono, anziché il diploma
di cui al capoverso 1 lettera a, un titolo in cure infermieristiche rilasciato da una
4
Legge sulle professioni sanitarie
scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di studio corrispondente riconosciuto a livello federale o un titolo estero riconosciuto equipollente.
3
Chi dispone dell’autorizzazione di esercizio della professione secondo la presente
legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in
un altro Cantone. È fatto salvo l’articolo 12.
Art. 12
Restrizione dell’autorizzazione e oneri
I Cantoni possono vincolare l’autorizzazione di esercizio della professione a determinate restrizioni di natura tecnica, temporale o territoriale, oppure a oneri, sempre
che questo sia necessario a garantire un’assistenza sanitaria di qualità elevata.
Art. 13
Revoca dell’autorizzazione
1
L’autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.
2
Se l’autorizzazione è revocata a una persona che possiede anche un’autorizzazione
di un altro Cantone, l’autorità competente per la revoca lo notifica all’autorità di
vigilanza di tale Cantone.
Art. 14
Obbligo di annunciarsi
1
I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi
dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) oppure
dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell’Associazione
europea di libero scambio (AELS), alla Direttiva 2005/36/CE8, possono esercitare
senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi.
2
I prestatori di servizi devono annunciarsi secondo la procedura prevista dalla legge
federale 14 dicembre 20129 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
3
I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare la loro professione nel
settore privato sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza
chiederne l’autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le
restrizioni e gli oneri legati all’autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a
tale attività. Essi devono annunciarsi all’autorità cantonale competente.
6
7
8
9
RS 0.142.112.681.1
RS 0.632.31
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la
Svizzera secondo l’allegato III, sezione A n. 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
RS 935.01
5
Legge sulle professioni sanitarie
Art. 15
Obblighi professionali
Le persone che esercitano una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale osservano i seguenti obblighi professionali:
a.
esercitare l’attività professionale in modo accurato e con diligenza;
b.
approfondire ed estendere di continuo le proprie competenze grazie all’apprendimento permanente;
c.
rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito dei cicli di studio e
di quelle acquisite conformemente alla lettera b;
d.
tutelare i diritti dei pazienti;
e.
praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente;
f.
osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;
g.
concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi o fornire una garanzia finanziaria equivalente;
h.
tutelare, in caso di collaborazione con altri professionisti del settore sanitario, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente
da vantaggi finanziari.
Art. 16
Autorità di vigilanza cantonale
1
Ogni Cantone designa un’autorità (autorità di vigilanza) incaricata di vigilare sulle
persone che esercitano sul suo territorio una professione sanitaria nel settore privato
sotto la propria responsabilità professionale secondo la presente legge.
2
L’autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi
professionali.
Art. 17
Assistenza amministrativa
Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali notificano
senza indugio alla competente autorità di vigilanza i fatti che potrebbero costituire
una violazione degli obblighi professionali.
Sezione 2: Misure disciplinari
Art. 18
Misure disciplinari
1
In caso di violazione delle disposizioni della presente legge o delle sue disposizioni
esecutive, l’autorità di vigilanza cantonale può ordinare le seguenti misure disciplinari:
6
a.
un avvertimento;
b.
un ammonimento;
Legge sulle professioni sanitarie
c.
una multa fino a 20 000 franchi;
d.
un divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria
responsabilità professionale per al massimo sei anni (divieto temporaneo di
esercizio);
e.
un divieto definitivo di esercizio della professione nel settore privato sotto la
propria responsabilità per l’intero campo di attività o per una parte di esso.
2
In caso di violazione degli obblighi professionali di cui all’articolo 15 lettere b ed e
possono essere disposte soltanto le misure disciplinari di cui al capoverso 1 lettere
a–c.
3
Il divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa.
4
Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di vigilanza può imporre restrizioni
all’autorizzazione di esercizio della professione, vincolarla a oneri o sospenderla.
Art. 19
Procedimento disciplinare in un altro Cantone
1
L’autorità di vigilanza che avvia un procedimento disciplinare contro il titolare di
un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l’autorità di vigilanza di
tale Cantone.
2
Se intende ordinare un divieto di esercizio della professione nel settore privato
sotto la propria responsabilità professionale a un titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone, essa sente l’autorità di vigilanza di tale Cantone.
Art. 20
1
Effetti del divieto di esercizio della professione
Un divieto di esercizio della professione vale per l’intero territorio della Svizzera.
2
Esso invalida qualsiasi autorizzazione all’esercizio della professione nel settore
privato sotto la propria responsabilità professionale.
Art. 21
Prescrizione
1
Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui
l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati.
2
Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza,
dall’autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati
interrompe il termine di prescrizione.
3
Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere
dall’avvenimento dei fatti contestati.
4
Qualora la violazione degli obblighi costituisca reato, è applicabile il termine di
prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.
5
L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona
oggetto di un procedimento disciplinare.
7
Legge sulle professioni sanitarie
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 22
Vigilanza
Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge.
Art. 23
Esecuzione
Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione.
Art. 24
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale10
Art. 321 cpv. 1, primo periodo
1
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori
tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni11, i medici, i
dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i
fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui
hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte,
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. …
2. Codice di procedura penale12
Art. 171 cpv. 1
1
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i
dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i
fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro
professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.
10
11
12
8
RS 311.0
RS 220
RS 312.0
Legge sulle professioni sanitarie
3. Procedura penale militare del 23 marzo 197913
Art. 75 lett. b
Possono rifiutare di testimoniare:
b.
Art. 25
gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i
medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, il personale di cura, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti come pure gli ausiliari di questi professionisti, su segreti loro confidati in ragione della loro
professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato
li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto;
Disposizioni transitorie
1
Le autorizzazioni all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria
responsabilità professionale rilasciate in conformità al diritto Cantonale prima
dell’entrata in vigore della presente legge rimangono valide nel rispettivo Cantone.
2
Le persone che prima dell’entrata in vigore della presente legge secondo il diritto
cantonale non necessitavano di un’autorizzazione all’esercizio della professione nel
settore privato sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre
dell’autorizzazione di cui all’articolo 10 entro cinque anni dall’entrata in vigore
della presente legge.
3
Per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio della professione, i titoli conformi
al diritto previgente sono considerati equipollenti ai titoli di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 se rilasciati da scuole universitarie professionali o da
scuole specializzate superiori al termine di un ciclo di formazione riconosciuto a
livello federale.
4
I cicli di studio che sono stati accreditati secondo il diritto previgente sono considerati accreditati fino a sette anni dall’entrata in vigore della LPSU14.
Art. 26
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
...
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, …
La cancelliera della Confederazione, …
13
14
RS 322.1
FF 2011 6629
9
Dipartimento federale dell’interno DFI
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della
ricerca DEFR
Berna,
Destinatari:
i partiti politici
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell’economia
le cerchie interessate
Avamprogetto concernente la legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan)
Avvio della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il 23 gennaio 2013, il Consiglio federale aveva adottato la strategia Sanità20201 con
le sue priorità in materia di politica sanitaria. Nel relativo rapporto è inclusa la LPSan
come misura prioritaria per attuare l’obiettivo 3.3, ossia «aumentare il numero dei
professionisti della salute ben qualificati».
Attualmente, sul piano federale, la formazione delle professioni sanitarie non universitarie è disciplinata nella legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr) e nella legge del del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali 3
(LSUP). La LSUP sarà abrogata e sostituita, presumibilmente all’inizio del 2015, dalla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del
settore universitario svizzero (LPSU). Nella LPSU (così come finora nella LSUP), è
previsto un accreditamento istituzionale delle scuole universitarie professionali, ma
non l’accreditamento dei programmi dei cicli di studio di singoli settori. Per evitare
che si creino delle lacune disciplinatorie nel settore della sanità dovute
all’abrogazione della LSUP, il presente avamprogetto prescrive l’accreditamento dei
programmi per le professioni sanitarie contemplate dalla legge (infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici e dietisti).
In considerazione delle sfide in materia di politica sanitaria e dei mutamenti in corso
nel sistema sanitario e per assicurare e promuovere un’assistenza sanitaria di elevata qualità, vi sottoponiamo l’avamprogetto della legge federale sulle professioni sanitarie, che prevede prescrizioni unitarie nel campo della formazione e dell’esercizio
professionale. Per le formazioni nelle professioni sanitarie non universitarie al di fuori
del settore delle SUP non vi è un’ulteriore necessità disciplinatoria. La Confederazione disciplina queste formazioni nel quadro del diritto della formazione professionale 4.
1 http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=it
2 RS 412.10
3 RS 414.71
4 I requisiti dei cicli di studio per cure SSS sono disciplinati ad esempio in modo esaustivo nell’ordinanza del DEFR dell’ 11
marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole
specializzate superiori (OERic-SSS) e nel piano quadro della formazione per infermieri. Nella LPSan non è necessario un maggior disciplinamento riguardo al rilascio dell’autorizzazione d’esercizio professionale.
L’avamprogetto s’ispira concettualmente alla legge del 23 giugno 20065 sulle professioni mediche (LPMed). La LPSan disciplina segnatamente le competenze di chi ha
concluso un ciclo di studi di bachelor, il riconoscimento dei titoli di studio esteri,
l’accreditamento dei cicli di studio di bachelor e l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.
I diplomati di scuole specializzate superiori nel settore delle cure dispongono anche
delle competenze professionali necessarie per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Pertanto i titoli infermieristici a
livello di SSS sono equiparati ai titoli delle scuole universitarie professionali (bachelor) con riferimento all’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, agli obblighi professionali e alle misure disciplinari.
In allegato vi facciamo pervenire l’avamprogetto della legge sulle professioni sanitarie, incluso il rapporto esplicativo, affinché possiate esprimere il vostro parere in merito. Trovate inoltre allegate due tabelle che vi faciliteranno il compito di rispondere alle
domande poste nel capitolo 5 del rapporto esplicativo in merito a un eventuale disciplinamento del livello di master e alle domande poste nel capitolo 6 relative
all’allestimento di un registro attivo delle professioni sanitarie.
All’indirizzo qui indicato potete scaricare ulteriori esemplari della documentazione
sulla procedura di consultazione: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html
Vi saremmo grati se ci inviaste il vostro parere entro il 18 aprile 2014 al seguente
indirizzo:
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Unità di direzione politica della sanità,
Segretariato, 3003 Berna.
Vi preghiamo di inviare una copia del vostro parere anche per posta elettronica a:
- [email protected]
- Airelle Buff, [email protected]
- Stefanie Haab, [email protected]
5 RS 811.11
2/6
Ringraziandovi sin d’ora per la vostra collaborazione, vi porgiamo distinti saluti.
Dipartimento federale dell’interno
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
Alain Berset
Johann N. Schneider-Amman
Allegati:
- Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Questionario sul livello master
- Questionario sul registro
- Elenco dei destinatari (d, f, i)
3/6
Domande relative al 5° capitolo del rapporto esplicativo «Considerazioni sulla regolamentazione del livello di master nella legge
sulle professioni sanitarie»
Vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande relative alle considerazioni sulla regolamentazione del livello di master nella legge sulle professioni sanitarie
Organizzazione:
Data:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
N°
1
Domanda
Siete in grado di riconoscere nell’infermiere di pratica
avanzata APN (infermiere APN) un profilo professionale
che si distingue nettamente dalle attività sottoposte
all’obbligo di autorizzazione di un infermiere diplomato
SSS/SUP (bachelor)?
2a
Questi ambiti professionali d’intervento sono già esercitati oggi da professionisti con un profilo professionale di
infermiere APN?
2b
Di quale formazione dispongono le persone attive in
questi ambiti d’intervento?
3a
Il fatto che oggi manchi un disciplinamento
dell’esercizio della professione di infermiere APN ha un
effetto limitante?
3b
Quali aspetti dell’esercizio della professione, segnatamente nel settore privato sotto la propria responsabilità
professionale, sono toccati da questa limitazione?
4a
Il potenziale di infermieri APN in Svizzera viene sfruttato
pienamente?
sì
no
Osservazioni
4b
Mancano disciplinamenti legali che permettono un più
ampio sfruttamento delle competenze a livello di master
acquisite nell’esercizio della professione?
5
Ritenete necessario, per motivi di protezione della salute e dei pazienti, far dipendere da un’autorizzazione
l’esercizio della professione di infermiere APN nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale?
6.
Ritenete che un disciplinamento dell’esercizio della professione di infermiere APN sia necessario e proporzionato alla luce della libertà economica?
7
Ritenete necessario e proporzionato un disciplinamento
del livello di master e quindi un’ingerenza
nell’autonomia delle scuole universitarie professionali?
8
Vi sono altre possibilità di disciplinamento per il livello
master?
5/6
Domande relative al 6° capitolo del rapporto esplicativo «Considerazioni sulla necessità di regolamentazione per un registro attivo»
Vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande relative alle considerazioni sulla necessità di regolamentazione per un registro attivo
Organizzazione:
Data:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
N°
1
Domanda
Siete dell’avviso che sia necessario un registro per le
professioni sanitarie disciplinate dalla legge LPSan?
2
Siete dell’avviso che la Confederazione debba delegare
l’istituzione di un registro ai Cantoni definendone soltanto il quadro normativo e che vi debba pertanto essere
unicamente un registro a livello cantonale?
3
Siete dell’avviso che con la legge sulle professioni sanitarie debba essere creato un registro nazionale e che vi
debba pertanto essere unicamente un registro a livello
federale?
sì
no
Osservazioni
6/6
Liste der Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires
Elenco dei destinatari
Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)
Inhalt
1.
2.
3.
4.
5.
Kantone / Cantons / Cantoni ............................................................................................... 2
In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques
représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea
federale .................................................................................................................................. 4
Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete
/ associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne
qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni,
delle città e delle regioni di montagna ............................................................................... 5
Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali
dell'economia......................................................................................................................... 6
Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten / Liste des destinataires
supplémentaires / Elenco di ulteriori destinatari .............................................................. 7
Stand:18.11.2013
1/16
1. Kantone / Cantons / Cantoni
Abk.
Abrév.
Abbrev.
AG
Adressaten / Destinataires / Destinatari
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Chancellerie d'Etat du canton d’Argovie
Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia
Regierungsgebäude
5000 Aarau
[email protected]
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Chancellerie d’Etat du canton d’Appenzell RhodesIntérieures
Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Chancellerie d’Etat du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieur
Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno
Marktgasse 2
9050 Appenzell
[email protected]
BE
Staatskanzlei des Kantons Bern
Chancellerie d’Etat du canton de Berne
Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna
Postgasse 68
Postfach 840
3000 Bern 8
[email protected]
BL
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Chancellerie d’Etat du canton de Bâle-Campagne
Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Campagna
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
[email protected]
BS
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Chancellerie d’Etat du canton de Bâle-Ville
Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Città
Rathaus
Marktplatz 9
4001 Basel
[email protected]
FR
Staatskanzlei des Kantons Freiburg
Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg
Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg
[email protected]
[email protected]
GE
Staatskanzlei des Kantons Genf
Chancellerie d’Etat du canton de Genève
Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra
Rue de l’Hôtel de Ville 2
Case postale 3964
1211 Genève 3
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
GL
Staatskanzlei des Kantons Glarus
Chancellerie d’Etat du canton de Glaris
Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona
Rathaus
8750 Glarus
[email protected]
GR
Standeskanzlei des Kantons Graubünden
Chancellerie d’Etat du canton des Grisons
Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni
Reichsgasse 35
7001 Chur
[email protected]
AI
AR
Regierungsgebäude
Postfach
9102 Herisau
[email protected]
2/16
JU
Staatskanzlei des Kantons Jura
Chancellerie d’Etat du canton du Jura
Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
[email protected]
LU
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Chancellerie d’Etat du canton de Lucerne
Cancelleria dello Stato del Cantone di Lucerna
Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern
[email protected]
NE
Staatskanzlei des Kantons Neuenburg
Chancellerie d’Etat du canton de Neuchâtel
Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel
NW
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Chancellerie d’Etat du canton de Nidwald
Cancelleria dello Stato del Cantone di Nidvaldo
Château
Rue de la Collégiale 12
2001 Neuchâtel
[email protected]
Dorfplatz 2
6371 Stans
[email protected]
OW
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Chancellerie d’Etat du canton d’Obwald
Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo
Rathaus
Postfach 1562
6061 Sarnen
[email protected]
SG
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Chancellerie d’Etat du canton de St-Gall
Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo
Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
[email protected]
SH
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Chancellerie d’Etat du canton de Schaffhouse
Cancelleria dello Stato del Cantone di Sciaffusa
Beckenstube 7
8200 Schaffhausen
[email protected]
SO
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Chancellerie d’Etat du canton de Soleure
Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta
Rathaus
Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
[email protected]
SZ
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Chancellerie d’Etat du canton de Schwyz
Cancelleria dello Stato del Cantone di Svitto
Regierungsgebäude
Postfach 1260
6431 Schwyz
[email protected]
TG
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Chancellerie d’Etat du canton de Thurgovie
Cancelleria dello Stato del Cantone di Turgovia
Schlossmühlestrasse 9
8510 Frauenfeld
[email protected]
TI
Staatskanzlei des Kantons Tessin
Chancellerie d’Etat du canton du Tessin
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Residenza Governativa
6501 Bellinzona
[email protected]
UR
Standeskanzlei des Kantons Uri
Chancellerie d’Etat du canton d’Uri
Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri
Rathausplatz 1
Postfach
6460 Altdorf
[email protected]
VD
Staatskanzlei des Kantons Waadt
Chancellerie d’Etat du canton de Vaud
Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud
Place du Château 4
1014 Lausanne
[email protected]
VS
Staatskanzlei des Kantons Wallis
Chancellerie d’Etat du canton du Valais
Cancelleria dello Stato del Cantone del Vallese
Palais du Gouvernement
Place du Planta 3
1950 Sion
[email protected]
3/16
ZG
Staatskanzlei des Kantons Zug
Chancellerie d’Etat du canton de Zoug
Cancelleria dello Stato del Cantone di Zugo
Seestrasse 2
Postfach 156
6301 Zug
[email protected]
ZH
Staatskanzlei des Kantons Zürich
Chancellerie d’Etat du canton de Zurich
Cancelleria dello Stato del Cantone di Zurigo
Kaspar Escher-Haus
Neumühlequai 10, Postfach
8090 Zürich
[email protected]
Konferenz der Kantonsregierungen
Conférence des gouvernements cantonaux
Conferenza dei governi cantonali
Sekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 444
3000 Bern 7
[email protected]
KdK
CdC
CdC
2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à
l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale
Abk.
Abrév.
Abbrev.
BDP
PBD
PBD
Adressaten / Destinataires / Destinatari
Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz
Parti bourgeois-démocratique Suisse
Partito borghese-democratico Svizzero
Generalsekretariat BDP
Postfach 119
3000 Bern 6
[email protected]
CVP
PDC
PPD
Christlichdemokratische Volkspartei
Parti démocrate-chrétien
Partito popolare democratico
Generalsekretariat
Klaraweg 6
Postfach 5835
3001 Bern
[email protected]
Christlichsoziale Partei Obwalden
Parti chrétien-social Obwald
Partito sociale cristiano Obvaldo
c/o Herr Walter Wyrsch
Sagenstrasse 2
6055 Alpnach Dorf
[email protected]
CSPO
PCSO
PCSO
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis
Parti chrétien-social Haut-Valais
Partito sociale cristiano Alto Vallese
Geschäftsstelle CSPO
Postfach 132
3980 Visp
[email protected]
EVP
PEV
PEV
Evangelische Volkspartei der Schweiz
Parti evangélique suisse
Partito evangelico svizzero
Nägeligasse 9
Postfach 294
3000 Bern 7
[email protected]
FDP
PLR
PLR
FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR. I Liberali Radicali
Sekretariat Fraktion und Politik
Neuengasse 20
Postfach 6136
3001 Bern
[email protected]
[email protected]
GPS
PES
Grüne Partei der Schweiz
Parti écologiste suisse
Waisenhausplatz 21
3011 Bern
CSP OW
PCS OW
PCS OW
4/16
PES
Partito ecologista svizzero
GLP
PVL
PVL
Grünes Bündnis GB (Miglied GPS)
Alliance Verte AVeS (membre du PES)
Alleanza Verde AVeS (membro del PES)
Grünliberale Partei
Parti vert-libéral
Partito verde liberale
Postfach 367
3000 Bern 7
[email protected]
Lega
Liga der Tessiner
Ligue des Tessinois
Lega dei Ticinesi
CP 4562
6904
[email protected]
MCR
Bürgerbewegung der Romandie
Mouvement Citoyens Romands
Movimento Cittadini della Romandia
c/o Mouvement Citoyens
Genevois (MCG)
CP 340
1211 Genève 17
[email protected]
SVP
UDC
UDC
Schweizerische Volkspartei
Union Démocratique du Centre
Unione Democratica di Centro
Generalsekretariat
Postfach 8252
3001 Bern
[email protected]
SPS
PSS
PSS
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Parti socialiste suisse
Partito socialista svizzero
Zentralsekretariat
Spitalgasse 34
Postfach 7876
3001 Bern
[email protected]
[email protected]
3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au
niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di
montagna
Abk.
Abrév.
Abbrev.
SGV
ACS
ACS
Adressaten / Destinataires / Destinatari
Schweizerischer Gemeindeverband
Association des Communes Suisses
Associazione dei Comuni Svizzeri
Geschäftsstelle
Solothurnstrasse 22
Postfach
3322 Urtenen-Schönbühl
[email protected]
SSV
UVS
UCS
Schweizerischer Städteverband
Union des villes suisses
Unione delle città svizzere
Monbijoustrasse 8
Postfach 8175
3001 Bern
[email protected]
SAB
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Groupement suisse pour les régions de montagne
Gruppo svizzero per le regioni di montagna
Seilerstrasse 4
Postfach 7836
3001 Bern
[email protected]
5/16
4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie
qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia
Abk.
Abrév.
Abbrev.
economiesuisse
Adressaten / Destinataires / Destinatari
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich
[email protected]
[email protected]
sgv
usam
usam
Schweizerischer Gewerbeverband
Union suisse des arts et métiers
Unione svizzera delle arti e mestieri
Geschäftsstelle
Schwarztorstrasse 26
Postfach
3001 Bern
[email protected]
SAV
UPS
USI
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori
Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich
[email protected]
SBV
USP
USC
Schweizerischer Bauernverband
Union suisse des paysans
Unione svizzera dei contadini
Haus der Schweizer Bauern
Laurstrasse 10
5200 Brugg
[email protected]
SBV
ASB
ASB
Schweizerische Bankiervereinigung
Association suisse des banquiers
Associazione svizzera dei banchieri
Postfach 4182
4002 Basel
[email protected]
SGB
USS
USS
Schweizerischer Gewerkschaftsbund
Union syndicale suisse
Unione sindacale svizzera
Monbijoustrasse 61
Postfach
3000 Bern 23
[email protected]
KV Schweiz
SEC Suisse
SIC Svizzera
Kaufmännischer Verband Schweiz
Société suisse des employés de commerce
Società svizzera degli impiegati di commercio
Haus-Huberstrasse 4
Postfach 1853
8027 Zürich
[email protected]
[email protected]
Travail.Suisse
Travail.Suisse
Hopfenweg 21
Postfach 5775
3001 Bern
[email protected]
6/16
5. Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten / Liste des destinataires
supplémentaires / Elenco di ulteriori destinatari
Abk.
Abrév.
Abbrev.
Adressaten / Destinataires / Destinatari
Angestellte Schweiz
Employés Suisse
Impiegati Svizzera
e-mediat AG
e-mediat SA
e-mediat SpA
Geschäftsstelle
Rigiplatz1
Postfach 754
8024 Zürich
[email protected]
Untermattweg 8
3027 Bern
[email protected]
Stiftung Refdata
Fondation Refdata
Fondazione Refdata
Stiftung Patientensicherheit Schweiz
Fondation sicurité des patients suisse
Fondazione sicurezza dei pazienti svizzera
Forum Gesundheit Schweiz
Forum Santé pour Tous
Forum Salute per Tutti
ACSI
ASD
ASK
AAMS
AAMS
Verband Konsumentinnen und Konsumenten der
italienischen Schweiz
Association consommatrices et consommateurs de la
Suisse italienne
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera
italiana
Arbeitgeberverband der Schweizer Dentalbranche
Association patronale suisse de la branche dentaire
Associazione padronale svizzera del ramo
dell’odontoiatria
Allianz Schweizer Krankenversicherer
Alliance des assureurs maladie suisses
Alleanza degli assicuratori malattia svizzeri
Geschäftsstelle
Frau Carmen Balmer
Baarerstrasse 2
6304 Zug
[email protected]
Asylstrasse 77
8032 Zürich
[email protected]
Postfach 511
3000 Bern 7
contact@forumgesundheitschw
eiz.ch
via Polar 46
Casella postale 165
6932 Breganzona
[email protected]
asd
c/o Curaden AG
Amlehnhalde 22
6011 Kriens
[email protected]
Waisenhausplatz 25
3011 Bern
[email protected]
ASPS
Association Spitex privée Suisse
ASSH
Schweizerische Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Uferweg 15
3000 Bern 13
[email protected]
Hirschengraben 11
Postfach 8160
3001 Bern
[email protected]
7/16
BFH
Berner Fachhochschule BFH
BGS
Schweizerischer Verband Bildungszentren Gesundheit
und Soziales
Association suisse des centres de formation
professionnelle de la santé et du social
Associazione Svizzera dei centri di formazione della
sanità e del sociale
ASCFS
ASCFS
ChiroSuisse
CRUS
CURA FUTURA
CURAVIVA
dentalhygienists
ChiroSuisse - Schweizerischen ChiropraktorenGesellschaft
ChiroSuisse - Association suisse des chiropraticiens
ChiroSuisse - Associazione svizzera dei chiropratici
Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten
Conférence des Recteurs des Universités Suisses
Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere
Curafutura – Die innovativen Krankenversicherer
Curafutura – Les assureurs-maladie innovants
Curafutura – Gli assicuratori-malattia innovativi
Verband Heime und Institutionen Schweiz
Association des homes et institutions sociales suisses
Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri
Swiss Dental Hygienists
DVSP
Dachverband Schweizerischer Patientenstellen
Fédération suisse des patients
Federazione svizzera dei pazienti
EDK
CDIP
CDPE
Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK)
Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP)
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE)
EVS
ASE
ASE
ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz
Association Suisse des Ergothérapeutes
Associazione Svizzera degli Ergoterapisti
Rektorat
Herrn Prof. Dr. Herbert Binggeli
Falkenplatz 24
3012 Bern
[email protected]
c/o Careum Bildungszentrum
Gloriastrasse 16
8006 Zürich
[email protected]
Zentralsekretariat
Sulgenauweg 38
3007 Bern
[email protected]
Generalsekretariat
Postfach 607
3000 Bern 9
[email protected]
Gutenbergstrasse 14
3011 Bern
[email protected]
Zieglerstrasse 53
Postfach 1003
3000 Bern 14
[email protected]
Zentralsekretariat
Stadthof
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
[email protected]
Postgebäude Schaffhauserplatz
Hofwiesenstrasse 3
8042 Zürich
[email protected]
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 660
3000 Bern 7
[email protected]
Geschäftsstelle
Altenbergstrasse 29
PF 686
3000 Bern 8
[email protected]
8/16
FDK
CDF
CDF
FHNW
Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und
Finanzdirektoren
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des
finances
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle
finanze
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
FHO
Fachhochschule Ostschweiz FHO
FHZ
Fachhochschule Zentralschweiz FHZ
FMH
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Fédération des médecins suisses
Federazione dei medici svizzeri
FRC
Föderation der Konsumenten der Romandie
Fédération romande des consommateurs
Federazione dei consumatori della Romandia
FSP
Föderation der Schweizer Psychologinnen und
Psychologen
Fédération suisse des psychologues
Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi
GDK
CDS
CDS
Schweizerische Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren
(GDK)
Conférence suisse des directrices et directeurs
cantonaux de la santé (CDS)
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori
cantonali della sanità (CDS)
GELIKO
Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz
Conférence nationale suisse des ligues de la santé
Conferenza nazionale svizzera delle leghe per la salute
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3000 Bern 7
[email protected]
Direktionspräsidium
Herr Prof. Dr. Crispino
Bergamaschi
Bahnhofstrasse 6, PF 235
5210 Windisch
[email protected]
Direktion
Herr Dr. Albin Reichlin
Bogenstrasse 7
9000 St. Gallen
[email protected]
c/o Hochschule Luzern
Rektorat
Herr Prof. Dr. Markus Hodel
Werftestrasse 4
Postfach 2969
6002 Luzern
[email protected]
FMH Generalsekretariat
Elfenstrasse 18
Postfach 300
3000 Bern 15
[email protected]
Rue de Genève 17
Case postale 6151
1002 Lausanne
[email protected]
Choisystrasse 11
Postfach 510
3000 Bern 14
[email protected]
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 684
3000 Bern 7
[email protected]
Geschäftsstelle
Josefstrasse 92
8005 Zürich
[email protected]
9/16
GF CH
H+
HÄ CH
Gesundheitsförderung Schweiz
Promotion Santé Suisse
Promozione Salute Svizzera
H+ Die Spitäler der Schweiz
H+ Les Hôpitaux de Suisse
H+ Gli Ospedali Svizzeri
Hausärzte Schweiz – Berufsverband der Haus- und
Kinderärztinnen Schweiz
Médecins de famille Suisse – Association des médecins
de famille et de l'enfance Suisse
Medici di famiglia Svizzera – Associazione dei medici di
famiglia e dell'infanzia Svizzera
Dufourstrasse 30
Postfach 311
3000 Bern 6
Av. de la Gare 52
1003 Lausanne
[email protected]
office.lausanne@promotionsant
e.ch
Lorrainestrasse 4A
3013 Bern
[email protected]
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 54
Postfach 6052
3001 Bern
[email protected]
HES-SO
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO
IG Swiss ANP
GIC Swiss ANP
GIC Swiss ANP
Interessengruppe SBK für Advanced Nursing Practice in
der Schweiz
Groupe d’intérêt commun ASI Advanced Nursing Practice
en Suisse
Gruppo di interesse comune ASI Advanced Nursing
Practice in Svizzera
luciana [email protected]
Frau Rosemarie S. Völkle
Administrative Mitarbeiterin von
Frau Prof. Dr. Rebecca Spirig
UniversitätsSpital Zürich
Rämistr. 100
8091 Zürich
Interessengemeinschaft Geburtshäuser Schweiz
Association suisse des maisons de naissance
Associazione Svizzera delle case della nascita
[email protected]
Madame Barblina Ley
chemin de la Bergerie 41
1806 St-Légier
Institut für Sozial- und Präventivmedizin Genf
Institut de médecine sociale et préventive de Genève
Istituto di medicina sociale e preventiva di Ginevra
[email protected]
CMU
Rue Michel Servet 1
1211 Genève 4
IGGH-CH
IMSP
ISPM BE
ISPM ZH
Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität
Bern
Institut de médecine sociale et préventive de l'Université
de Berne
Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di
Berna
Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität
Zürich
Institut de médecine sociale et préventive de l'Université
de Zurich
Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di
Zurigo
Luciana Vaccaro
Rue de la Jeunesse 1
Case postale
2800 Delémont
[email protected]
Finkenhubelweg 11
3012 Bern
[email protected]
Hirschengraben 84
8001 Zürich
[email protected]
10/16
IUMSP
K/SBL
Kalaidos
kf
Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität
Lausanne
Institut universitaire de médecine sociale et préventive de
Lausanne
Istituto universitario di medicina sociale e preventiva di
Losanna
Biopôle 2
Route de la Corniche 10
1010 Lausanne
Konferenz der Schweizerischen Berufsverbände der
Logopädinnen und Logopäden
Conférence des associations professionnelles suisses
des logopédistes
Conferenza delle Associazioni professionali svizzere dei
logopedisti
K/SBL
c/o Geschäftsleitung DLV
Bluntschlisteig 1
8002 Zürich
Stiftung Kalaidos Fachhochschule
Fondation Kalaidos haute école spécialisée
Fondazione Kalaidos scuola universitaria professionale
Rektorat
Herr Dr. Jakob Limacher
Jungholzstrasse 43
8050 Zürich
Konsumentenforum
Forum des consommateurs
Forum dei consumatori
KFH
Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz
Conférence des Recteurs des Hautes Ecoles
Spécialisées Suisses
Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie
Professionali Svizzere
KHM
Kollegium für Hausarztmedizin (KHM)
Collège de médecine de premier recours (MPR)
Collegio di medicina di base (CMB)
KKA
Konferenz der kantonalen Ärztegesellschaften (KKA)
Conférence des sociétés cantonales de médecine (CCM)
Conferenza delle società mediche cantonali (CMC)
Konferenz HF
Conférence ES
Conferenza SSS
LRG
Konferenz der Höheren Fachschulen
Conférence des écoles supérieures
Conferenza delle scuole specializzate superiori
HES Les Roches-Gruyère
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Geschäftsstelle kf
Belpstrasse 11
3007 Bern
[email protected]
Generalsekretariat
Falkenplatz 9
Postfach 710
3000 Bern 9
[email protected]
Herr Dr. med. Ueli Grüninger
Landhausweg 26
3007 Bern
[email protected]
Freiestrasse 138
8032 Zürich
[email protected]
Generalsekretariat Konferenz
HF
Frau Dr. Eva DesarzensWunderlin
Zieglerstrasse 29
3007 Bern
[email protected]
Comité de Direction
Monsieur Michael Huckaby,
Président
Rue de l'Ondine 20
1630 Bulle
[email protected]
11/16
OAQ
OdA MM
OdASanté
palliative ch
PH CH
pharmaSuisse
Physioswiss
Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der
schweizerischen Hochschulen
Organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes
écoles suisses
Organo di accreditamento et di garanzia della qualità
delle istituzioni universitarie
Falkenplatz 9
Postfach 7456
3001 Bern
Organisation der Arbeitswelt Medizinischer Masseure
Organizzazione del mondo di lavoro dei massaggiatori
medicali
Organisation du monde de travail des masseurs
médicaux
Stadthof
Bahnhofstrasse 7b
CH-6210 Sursee
Nationale Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit
Organisation faîtière nationale du monde du travail en
santé
Organisazione mantello del mondo del lavoro per il
settore sanitario
Geschäftsstelle
Seilerstrasse 22
3011 Bern
Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin,
Pflege und Begleitung
Société suisse de médecine et de soins palliatifs
Associazione Svizzera per la medicina, la cura e
l’accompagnamento palliativi
Geschäftsführer Walter Brunner
Bubenbergplatz 11
3011 Bern
Public Health Schweiz
Santé publique Suisse
Salute pubblica Svizzera
Effingerstrasse 54
Postfach 8172
3001 Bern
Schweizerischer Apothekerverband
Société suisse des pharmaciens
Società svizzera dei farmacisti
Schweizer Physiotherapie Verband
Association suisse de physiothérapie
Associazione svizzera di fisioterapia
PKS
CPS
CPS
Privatkliniken Schweiz
Cliniques privées suisses
Cliniche private svizzere
Radix
RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung
RADIX Fondation suisse pour la santé
RADIX Fondazione svizzera per la salute
RVK
Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer
Fédération des petits et moyens assureurs-maladie
Associazione dei piccoli e medi assicuratori malattia
SAMW
ASSM
ASSM
santésuisse
Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW)
Académie suisse des sciences médicales (ASSM)
Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)
santésuisse
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stationsstrasse 12
3097 Bern – Liebefeld
[email protected]
Stadthof
Centralstrasse 8b
6210 Sursee
[email protected]
Worbstrasse 52
3074 Muri / Bern
[email protected]
Stampfenbachstrasse 161
8006 Zürich
[email protected]
Haldenstrasse 25
6006 Luzern
[email protected]
Generalsekretariat
Petersplatz 13
4051 Basel
[email protected]
Römerstrasse 20
4500 Solothurn
[email protected]
12/16
SBBK
CSFP
CSFP
SBK
ASI
ASI
SBV TOA
senesuisse
Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz
Conférence suisse des offices de la formation
professionnelle
Conferenza svizzera degli uffici della formazione
professionale
Schweizerischer Berufsverband der Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner (SBK)
Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI)
Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri
(ASI)
Schweizerischer Berufsverband dipl. Fachfrauen/-männer
Operationstechnik HF
Techniciens en salle d'opération diplômés ES
Tecnici di sala operatoria diplomati SSS
Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters- und
Pflegeeinrichtungen Schweiz
Association d’établissements économiquement
indépendants pour personnes âgées Suisse
Associazione delle istituzioni svizzere private di cura per
anziani
SHV
FSSF
FSL
Schweizerischer Hebammenverband
Fédération suisse des sages-femmes
Federazione svizzera delle levatrici
SIWF
ISFM
ISFM
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und
Fortbildung SIWF
Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et
continue
Istituto svizzero per la formazione medica
SKS
Stiftung für Konsumentenschutz
Fondation pour la protection des consommateurs
Fondazione per la protezione dei consumatori
SMIFK
CIMS
CIMS
Schweizerische Medizinische Interfakultätskommission
Commission interfacultés médicales suisse
Commissione interfacoltaria medica svizzera
SODK
CDAS
CDOS
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und
Sozialdirektoren
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des
affaires sociales
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle
opere sociali
Spitex
Spitex Verband Schweiz
Association suisse des services d’aide et de soins à
domicile
Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a
domicilio
SBBK-Sekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 660
3000 Bern 7
[email protected]
Geschäftsstelle Schweiz
Choisystrasse 1
Postfach 8124
3008 Bern
[email protected]
Zentralsekretariat
Stadelhoferstr. 42
8001 Zürich
[email protected]
Geschäftsstelle
Kapellenstrasse 14
Postfach 5236
3001 Bern
[email protected]
Geschäftsstelle
Rosenweg 25 C
Postfach
3000 Bern 23
[email protected]
c/o FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
3000 Bern 15
[email protected]
Monbijoustrasse 61
Postfach
3000 Bern 23
[email protected]
Sekretariat SMIFK
Herr Hanspeter Kuhn
Elfenstrasse 18
Postfach 170
3000 Bern
[email protected]
Generalsekretariat
Speichergasse 6
Postfach
3000 Bern 7
[email protected]
Sulgenauweg 38
Postfach 1074
3000 Bern 23
[email protected]
13/16
SPO
OSP
OSP
Schweizerische Stiftung Patientenschutz SPO
Fondation Organisation suisse des patients OSP
Fondazione Organizzazione svizzera dei pazienti OSP
SRK
CRS
CRS
Schweizerisches Rotes Kreuz
Croix-Rouge suisse
Croce Rossa svizzera
SUK
CUS
CUS
Schweizerische Universitätskonferenz
Conférence universitaire suisse
Conferenza universitaria svizzera
SUPSI
Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana SUPSI
SVAT
Schweizerischer Verband der Aktivierungsfachfrauen/männer
Association suisse des specialistes en activation
diplomé(e)s
Associazione svizzera degli specialisti in attivazione
diplomati
SVBG
FSAS
FSAS
Geschäftsstelle
Häringstrasse 20
8001 Zürich
[email protected]
Rainmattstrasse 10
3001 Bern
[email protected]
Sennweg 2
Postfach 576
3000 Bern 9
[email protected]
Direzione
Signor Franco Gervasoni
Le Gerre
6928 Manno
[email protected]
Geschäftsstelle
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
[email protected]
Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im
Gesundheitswesen
Fédération suisse des Associations professionnelles du
domaine de la Santé
Federazione svizzera delle associazioni professionali
sanitarie
Altenbergstrasse 29
Postfach 686
3000 Bern
Schweizerischer Verband dipl. Ernährungsberater/innen
HF/FH
Association Suisse des Diététiciens-ne-s diplômé-e-s
ES/HES
Associazione svizzera delle/dei dietiste/i diplomate/i
SSS/SUP
Geschäftsstelle
Altenbergstrasse 29
PF 686
3000 Bern 8
SVMTRA
ASTRM
AVTRM
Schweizerische Vereinigung der Fachleute für med. tech.
Radiologie
Association suisse des techniciens en radiologie
médicale
Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica
Geschäftsstelle
Stadthof
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
SVMTT
ASMTT
ASMTT
Schweizerischer Verband der med.-technischen und
med.-therapeutischen Gesundheitsberufe
Association suisse des professions médico-technique et
médico thérapeutiques de la santé
Associazione svizzera delle professioni sanitarie medicotechniche e medico-terapeutiche
SVDE
ASDD
ASDD
SVO
FSO
FSO
Schweizerischer Verband der Osteopathen
Fédération suisse des Ostéopathes
Federazione Svizzera degli Osteopati
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stadthof
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
[email protected]
Secrétariat FSO-SVO
2 route du Lac
1094 Paudex
[email protected]
14/16
SVPL
ASDSI
ASCSI
SVV
ASA
ASA
Swiss TPH
Schweizerische Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen
und -leiter
Association suisse des directrices et directeurs des
services infirmiers
Associazione svizzera dei capi servizio cure
infermieristiche
Geschäftsstelle
3000 Bern
Schweizerischer Versicherungsverband
Association suisse d'assurances
Associazione svizzera d'assicurazioni
Conrad-Ferdinand-MeyerStrasse 14
Postfach 4288
8022 Zürich
Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut der
Universität Basel
Institut Tropical et Santé Pubblique Suisse
Istituto svizzero tropicale e di salute pubblica
[email protected]
[email protected]
Direktion
Socinstrasse 57
4051 Basel
SWTR
CSST
CSST
Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat
Conseil suisse de la science et de la technologie
Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia
[email protected]
Geschäftsstelle
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Uni BE
Universität Bern
Université de Berne
Università di Berna
[email protected]
Generalsekretariat
Hochschulstrasse 4
3012 Bern
Uni BS
Universität Basel
Université de Bâle
Università di Basilea
[email protected]
Generalsekretariat
Petersgraben 35
4003 Basel
Uni FR
Universität Freiburg
Université de Fribourg
Università di Friburgo
[email protected]
Rektorat
Av. Europe 20
1700 Freiburg
Uni GE
Universität Genf
Université de Genève
Università di Givevra
Uni LU
Universität Luzern
Université de Lucerne
Università di Lucerna
Uni NE
Universität Neuenburg
Université de Neuchâtel
Università di Neuchâtel
[email protected]
Rectorat de l'Université de
Genève
Uni Dufour
24, rue du Général-Dufour
1211 Genève 4
[email protected]
Rektorat
Frohburgstrasse 3
Postfach 4466
6002 Luzern
[email protected]
Rectorat
Avenue du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
[email protected]
15/16
Uni SG
Universität St. Gallen
Université de Saint-Gall
Università di San Gallo
Uni TI
Universität der italienischen Schweiz USI
Université de la Suisse italienne USI
Università della Svizzera italiana USI
Generalsekretariat
Frau Hildegard Kölliker
Dufourstrasse 50
9000 St. Gallen
[email protected]
Presidenza
Via Lambertenghi 10 A
6904 Lugano
[email protected]
Uni VD
Universität Lausanne
Université de Lausanne
Università di Losanna
Uni ZH
Universität Zürich
Université de Zurich
Università di Zurigo
[email protected]
Generalsekretariat
Herr Dr. Kurt Reimann
Künstlergasse 15
8001 Zürich
Schweizerischer Verein für Pflegewissenschaft
Association pour les Sciences Infirmieres
Associazione svizzera per le scienze infermieristiche
[email protected]
Geschäftsleitung
Frau Eliane Huwiler
Karl Koch-Strasse 6
4310 Rheinfelden
VFP
APSI
APSI
VKS
AMCS
AMCS
Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der
Schweiz
Association des médecins cantonaux de la Suisse
Associazione dei medici cantonali della Svizzera
VLSS
AMDHS
AMDOS
Verein der Leitenden Spitalärztinnen und –ärzte der
Schweiz
Association des médecins dirigeants d‘hôpitaux de
Suisse
Associazione dei medici dirigenti ospedalieri in Svizzera
VRS
ASA
ASS
Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz
Association Suisse des Ambulanciers
Associazione Svizzera Soccorritori
VSS
UNES
USU
Verband der Schweizer Studierendenschaften
Union des Etudiant-e-s de Suisse
Unione Svizzera degli Universitari
ZHAW
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Haute école zurichoise en sciences appliquées
Scuola universitaria di scienze applicate
Secrétariat général
UNIL - Centre
Unicentre - bureau 307
1015 Lausanne
eliane.huwiler@pflegeforschung
-vfp.ch
Herr Dr. med. Chung-Yol Lee
1, chemin des Pensionnats
1700 Fribourg
[email protected]
Sekretariat
Bolligenstrasse 52
3006 Bern
[email protected]
Geschäftsstelle
Stadthof
Bahnhofstrasse 7b
CH-6210 Sursee
[email protected]
Laupenstrasse 2
3008 Bern
[email protected]
Rektorat
Herr Prof. Dr. Jean-Marc
Piveteau
Gertrudstrasse 15
8401 Winterthur
[email protected]
16/16