N.RF208 Anno 2012 OGGETTO L`esenzione Iva

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N.RF208 Anno 2012 OGGETTO L`esenzione Iva
Anno 2012
N.RF208
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
PRESTAZIONI SANITARIE ED ESENZIONE IVA - MASSOFISIOTERAPISTI
RIFERIMENTI
ART. 10 N. 18 DPR 633/72 - RM 96/2012; CM 4/2005; RM 174/2005
CIRCOLARE DEL
23/10/2012
Sintesi: le prestazioni in ambito sanitario risultano essere esenti Iva se soddisfano i requisiti:
L'esenzione Iva configura un regime agevolativo per quelle operazioni che rivestono una
particolare utilità dal punto di vista sociale, a fronte della quale il legislatore ritiene opportuno
non gravare il contribuente dell'imposta.
Art. 10, n.18) Dpr 633/72: sono esenti Iva “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
Tale articolo deriva dal recepimento nella normativa nazionale di quanto previsto a livello
comunitario, che prevede che i paesi membri (art. 13 IV Direttiva, come interpretato dalla corte Ue
sent. 20/11/2003 n. C-212/01, C-307/01 e 14/09/2000 n. C-348/98):
 possono esentare le prestazioni rese nell'esercizio di professioni mediche e paramediche
 queste ultime vanno definite dagli Stati membri interessati, del rispetto del principio della
"finalità principale" della prestazione; se essa è mirata:
- a garantire, conservare o ripristinare la salute (anche per il tramite della prevenzione): è
ammessa l'esenzione
- in qualsiasi altro caso (parere; perizia; ecc.): non è ammessa l'esenzione.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella CM 4/2005 e nella successiva RM 174/05.
FINALITA' PRINCIPALE DELLA PRESTAZIONE
SCOPO TERAPEUTICO
SCOPO NON TERAPEUTICO
Garantire, conservare o ripristinare la salute della persona
Fornire un parere prima di assumere una decisione mediante l’esame fisico del paziente o della sua cartella clinica
prestazioni di diagnosi, cura, riabilitazione o prevenzione della salute
Soddisfacimento di una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale di altri soggetti o per altre finalità non connesse con la tutela della salute. ESENZIONE IVA
IMPONIBILITA' IVA
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- soggettivi: sono rese da soggetti abilitati (medici, paramedici ed ausiliari della professione, ecc.)
- oggettivi: sono finalizzate alla tutela della salute delle persone, anche in termini di prevenzione.
Sono pertanto assoggettate ad Iva le prestazioni di natura peritale rese per riconoscere un diritto (ad un
beneficio di legge o ad un indennizzo).
In relazione poi all'attività di massofisioterapista, la RM 96/2012 ha poi chiarito che l'esenzione si applica
ai soli tecnici con formazione triennale che hanno conseguito il diploma anteriormente al 17 marzo 1999.
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Escluse da Iva: non rilevano ai fini Iva (per carenza dei presupposti) le prestazioni, obbligatorie per
legge per le quali non è prevista l’erogazione di un corrispettivo (dichiarazioni di nascita, ecc).
INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONI CON DIRITTO ALL'ESENZIONE IVA
Secondo i principi comunitari, l’individuazione delle professioni ed arti sanitarie che danno
diritto all’esenzione è demandata ai singoli Stati (tale potere è per altro soggetto al vaglio della
Corte UE al fine di garantire la libera concorrenza delle professioni mediche in ambito Ue).
QUALIFICHE PROFESSIONALI
L’esenzione dall’IVA va applicata esclusivamente alle prestazioni compiute dai soggetti che
rivestono le necessarie qualifiche professionali.
SOGGETTI ABILITATI AD APPLICARE L'ESENZIONE IVA (DM 17/05/2012)  Medici (anche operanti nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro)  Esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate nell’art. 99, R.D. n. 1265/1934 (anche se svolte senza prescrizione medica)  Odontoiatri (ex L. n. 409/1985) Es.: ottici e optometristi, odontotecnici Hanno conseguito una laurea ma non "in medicina" (tranne il "chirurgo dentista") e non possono dunque definirsi "medici"  Biologi  Psicologi  Operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel DM 29/03/2001 Min. Sanità, quando eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali che individuano i rispettivi profili (anche se svolte senza prescrizione medica) cd. "paramedici"
ATTIVITÀ CD. "PARAMEDICHE" (DM 29/03/2001) Profess. infermieristiche e professione ostetrica (art. 2)
a) infermiere b) ostetrica/o c) infermiere pediatrico Professioni sanitarie riabilitative (art. 3) a) podologo b) fisioterapista c) logopedista d) ortottista ‐ assistente di oftalmologia e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva f) tecnico della riabilitazione psichiatrica g) terapista occupazionale h) educatore professionale Professioni tecnico sanitarie (art. 4) 1.1 area tecnico‐diagnostica: a) tecnico audiometrista b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica c) tecnico sanitario di radiologia medica d) tecnico di neurofisiopatologia 1.2 area tecnico‐assistenziale: a) tecnico ortopedico b) tecnico audioprotesista c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare d) igienista dentale e) dietista Professioni tecniche della prevenzione (art. 5) a) tecnico della prevenzione nell'ambiente di lavoro b) assistente sanitario CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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All'interno delle "professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo
unico delle leggi sanitarie" richiamate dall'art. 10 p.to 18 Dpr 633/72, è stato emanato il DM
17/05/2012 per la "Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto").
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PERSONALE PARAMEDICO - ESERCENTI ARTI AUSILIARIE
Non hanno conseguito una laurea quinquennale (e dunque non possono definirsi "medico"), ma solo
un corso di specializzazione (non è quindi abilitato a diagnosticare malattie e/o prescriverne terapie, né
è abilitato all'uso di "farmaci").
Inoltre, oltre all'attività in qualità di lavoratori dipendenti:
 "esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria": possono esercitare una attività di impresa (es.:
ottici/optometristi per la vendita di occhiali da vista o lenti a contatto; gli odontotecnici per la
produzione di protesi dentarie; ecc.)
 personale paramedico: può esercitare invece esclusivamente un'attività di lavoro autonomo
professionale.
PRESTAZIONI SANITARIE ABUSIVE
Le prestazioni per cure mediche e paramediche rese nell’esercizio di professioni ed arti
sanitarie sottoposte a vigilanza, se sono svolte in modo abusivo (quindi, senza il possesso
della relativa abilitazione professionale) sono imponibili ai fini IVA.
PRESTAZIONI DEI MASSO-FISIOTERAPISTI
Con la recente RM 96/2012, l’Agenzia delle Entrate affronta nuovamente il caso di un
contribuente che esercita l'attività di massofisioterapista in possesso di un titolo conseguito in
base ad un corso di formazione biennale.
A tal fine l'Agenzia (a conferma di quanto già sostenuto nella RM 70/2007):
a) premette che il titolo di massofisioterapista:
 può essere conseguito attraverso due percorsi formativi:
 corso di formazione specifica triennale
 corso di formazione biennale
 non rientra tra le professioni "paramediche" individuate nel DM 29/03/2001
b) nella considerazione, tuttavia, che il DM 27/07/2000 ha equiparato (in via transitoria) il
diploma universitario di fisioterapista (attività paramedica ex DM 29/03/2001) al titolo di
massofisioterapista conseguito in base al corso triennale di formazione (e non in base a
quello biennale) anteriormente al 17 marzo 1999
c) conclude che l'esenzione Iva:
 è applicabile ai soli massofisioterapisti con formazione triennale che hanno
conseguito il diploma anteriormente al 17 marzo 1999
 non è applicabile in qualsiasi altro caso
con diploma triennale
ESENTI IVA
con diploma biennale
IMPONIBILI IVA
DIPLOMATI ANTE 17/03/1999
PRESTAZIONI DEI MASSO‐FISIOTERAPISTI DIPLOMATI POST 17/03/1999
IMPONIBILI IVA
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In entrambi i casi non è più prevista la prescrizione medica per poter applicare l'esenzione
(considerata l'abrogazione di tale previsione contenuta nel previgente DM 21/01/1994).
Anche ai fini della detrazione Irpef la prescrizione non è più obbligatoria (potendosi procedere ad una
autocertificazione - v. Info Fisco 120/2012).
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PRONTUARIO DELLE PRESTAZIONI MEDICHE
CERTIFICATI ESENTI IVA (marca da bollo di € 1.81 se > € 77.47) Finalizzate a garantire, mantenere o ristabilire la salute delle persone (anche ai fini di prevenzione) ‐ certificato di ammissione dei minori a colonie e centri estivi ‐ certificato di avvenuta vaccinazione ‐ certificato di esonero temporaneo dalle lezioni di educazione fisica ‐ certificato INAIL (per stabilirne l’idoneità fisica a svolgere determinate mansioni o a rientrare al lavoro) ‐ certificato per attività sportive non agonistiche (cd. "di buona salute") ‐ certificato di idoneità a viaggiare ‐ certificato per dieta personalizzata per la mensa ‐ certificato per l'ammissione in case di riposo o simili ‐ certificato per l'esercizio dell'attività venatoria (porto d'armi) ‐ visite fiscali (per conto dell'INPS, INAIL o del datore di lavoro ‐ RM 7/2006 e 36/2006) ‐ visite mediche per il rilascio o il rinnovo della patente (inclusa idoneità fisica alla guida dei soggetti disabili) - Prestazioni rese dai medici competenti nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Prestazioni mediche di chirurgia estetica (anche se solo a fini estetici ‐ diritto al benessere psicofisico) - Controlli medici regolari istituiti dai datori di lavoro o dalle compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per accertare la presenza di virus, infezioni o altre malattie CERTIFICATI SOGGETTI AD IVA (aliquota 21%) 
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Natura di perizia (finalizzata a certificare uno status per l'accesso a benefici economici o indennizzi) Consulenze medico legali sullo stato di salute di persone miranti all’attribuzione di una pensione o assegno di invalidità ordinaria o civile o di una pensione di guerra (certificato di invalidità) Esami finalizzati a liquidare l’entità dei danni in giudizio (es.: prestazione dei medici legali come consulenti tecnici d’ufficio presso i tribunali) Esami medici finalizzati all'assunzione o all'assegnazione a determinate mansioni di lavoratori dipendenti (certificato di idoneità a svolgere generica attività lavorativa); certificato per permettere ad una compagnia di assicurazione di stabilire il premio da richiedere ad un assicurato o di liquidare un danno Prestazioni mediche miranti a stabilire con analisi biologiche le affinità genetiche di individui al fine dell’accertamento della paternità (es: esame del DNA) Accertamenti medico legali svolti dall’INAIL (in base a convenzioni stipulate con aziende a titolo oneroso) in relazione alle istanze di riconoscimento delle cause di servizio presentate dai lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni, stati di infermità, inabilità assoluta o permanente Parere medico per sostenere o invalidare una richiesta di riconoscimento di una pensione di invalidità certificato di inabilità per delega a riscuotere la pensione certificato di inabilità temporanea per mancata comparizione (alla Autorità giudiziaria; per le Agenzia viaggi) Prestazioni rese nell’esercizio di professioni sanitarie non riconosciute dal legislatore nazionale (es.: prestazioni di kinesiologi, chiropratici, osteopati e naturopati non rese sotto la direzione tecnico sanitaria di un medico ‐ RM 233/97‐; operatori di shiatsu e yoga, ecc.) Prestazioni sanitarie svolte abusivamente CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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‐ certificato per vacanze/soggiorno di studio