Principi e buone pratiche per il libero esercizio dell`Arte di

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Principi e buone pratiche per il libero esercizio dell`Arte di
Principi Generali della regolamentazione delle attività
espressive di strada nelle città italiane.
A cura della FNAS/Agis – Federazione Nazionale Arte di Strada
1. L’espressione artistica di strada è un valore che deve essere riconosciuto e promosso
Perché ci permette di rendere vivi gli spazi sociali. Perché rappresenta un modo di integrare e
promuovere il patrimonio storico e architettonico della città. Perché una strada nella quale c’è uno
spettacolo è anche una strada più sicura per i cittadini. L’abrogazione dell’Ex Art. 121 TULPS nei
contenuti specifici relativi alle attività espressive di strada, ha dimostrato che l’inquadramento del
fenomeno nel novero delle leggi di pubblica sicurezza, era improprio.
2. Libertà delle attività espressive.
La città, ancorché gravata da sempre maggiori problemi organizzativi, non può derogare alla sua
prima funzione che è quella di SPAZIO SOCIALE deputato ad accogliere la libera espressione di
tutti, cittadini e non cittadini, artisti e improvvisatori. La libertà di espressione è un principio chiave
della nostra costituzione. Un regolamento per il libero esercizio delle arti di strada in città, deve
servire a governare la legittima esigenza di esprimersi di ciascuno. Siamo contrari all’istituzione di
albi professionali. Siamo contrari alla delega della gestione degli spazi ad un singolo organismo o
associazione. Le attività a carattere professionale hanno bisogno di una politica culturale, la strada
ha bisogno solo di garanzie di accesso a tutti e di soluzione ai problemi logistici. Le attività
espressive di strada SONO LIBERE e come tali devono essere sottratte alla concessione del suolo
pubblico.
3. Il libero esercizio dell’Arte di Strada ha bisogno di regole
Il libero esercizio dell’Arte di Strada ha bisogno di regole perché le regole difendono la possibilità per
tutti di accedere e per la città di maturare un rapporto positivo e non conflittuale con chi in strada
propone attività artistiche. Queste regole però devono essere scritte insieme a chi pratica l’arte di
strada e non contro.
4. L’Arte di Strada esercitata liberamente non è un’attività economica.
Da parte degli artisti non ci deve essere la richiesta di un titolo d’accesso, ma il cappello non può
essere considerato attività commerciale (non deve essere richiesta una licenza di esercizio).
Ritrattisti e musicisti che vendono i propri CD, vanno inquadrati tra le attività commerciali definite
dalla Legge 633/72 come “vendita di opere d’ingegno a carattere creativo”.
5. L’attività espressiva deve essere compatibile con la città.
Gli artisti e le compagnie che intendono esercitare liberamente l’arte di strada, devono rispettare la
regolamentazione oraria, le norme di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale,
devono rispettare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare, le attività commerciali. Il libero
esercizio dell’arte di strada deve esprimersi attraverso modeste attrezzature mobili. Per le grandi
città è necessario tipicizzare le attività e differenziare la loro distribuzione in base alle caratteristiche
delle singole piazze, dei quartieri, delle principali aree pedonali (es. interventi musicali e non
musicali, etc...).
6. Gestire le attività espressive in una città
Gestire le attività espressive in una città significa per un’amministrazione fare un minimo
investimento di risorse ed energie. Minimo ma ineludibile. Le attività di strada non devono essere
sottoposte a procedure di concessione. Nelle grandi città è però impossibile evitare i problemi di
un’utenza sempre più pressante, senza un sistema di REGISTRAZIONE / PRENOTAZIONE.
7. Vigilare e tutelare senza perseguire e discriminare
Sanzionare l’attività impropria nel senso della limitazione dei diritti di espressione.
Sanzionare le attività illegali con gli strumenti penali e amministrativi esistenti.
Tutelare il bene collettivo quando questo viene compromesso.
Bozza di delibera comunale
Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada.
L’amministrazione comunale di ___________,
considerato:
1. che sempre un maggiore numero di persone si dedicano all'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada;
2. che dette persone con le loro esibizioni altro non fanno che moltiplicare e arricchire le occasioni di incontro,
comunicazione e socializzazione negli spazi urbani;
3. che in assenza di una regolamentazione organica del fenomeno di queste forme artistiche è frequente il
ripetersi di interventi repressivi
4.che è volontà di questa amministrazione comunale riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzare
l'espressione artistica in tutte le sue forme;
nel rispetto della normativa vigente e limitatamente ai propri poteri, con voti___________
DELIBERA:
Art. 1
(Princìpi)
Il Comune di ___________riconosce e valorizza le espressioni artistiche di strada quale momento di
aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di
sviluppo del turismo culturale, dichiara il proprio territorio ospitale verso dette espressioni artistiche.
Art. 2
(Modalità)
E’ vietato il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul proprio territorio
limitatamente alle seguenti piazze___________ e nei seguenti orari________ , fermo restando che gli artisti di
strada interessati rispettino le seguenti prescrizioni:
a) Non venga esercitato il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art 61, comma 12, lettera f, DM 4
Agosto 1988 n° 375; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica);
b) Non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e
non vengano ostacolate altre attività commerciali.
c) Non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di
amplificazione purchè le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio.
In ogni caso non si possono superare i limiti di legge.
d) Non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito
esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la
possibilità di ottenere libere offerte.
Art. 3
(Occupazione del suolo pubblico)
L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo
pubblico. L’artista, ovvero il gruppo artistico, si avvarrà di modeste attrezzature mobili e non potrà impegnare lo
spazio oltre il tempo necessario all'esibizione.
Art. 4
(Responsabilità)
L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o
privata che possano essere causati dalla sua esibizione.
L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti
da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle
elementari norme di si urezza.