Principi e buone pratiche per il libero esercizio dell`Arte di
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Principi e buone pratiche per il libero esercizio dell`Arte di
Principi Generali della regolamentazione delle attività espressive di strada nelle città italiane. A cura della FNAS/Agis – Federazione Nazionale Arte di Strada 1. L’espressione artistica di strada è un valore che deve essere riconosciuto e promosso Perché ci permette di rendere vivi gli spazi sociali. Perché rappresenta un modo di integrare e promuovere il patrimonio storico e architettonico della città. Perché una strada nella quale c’è uno spettacolo è anche una strada più sicura per i cittadini. L’abrogazione dell’Ex Art. 121 TULPS nei contenuti specifici relativi alle attività espressive di strada, ha dimostrato che l’inquadramento del fenomeno nel novero delle leggi di pubblica sicurezza, era improprio. 2. Libertà delle attività espressive. La città, ancorché gravata da sempre maggiori problemi organizzativi, non può derogare alla sua prima funzione che è quella di SPAZIO SOCIALE deputato ad accogliere la libera espressione di tutti, cittadini e non cittadini, artisti e improvvisatori. La libertà di espressione è un principio chiave della nostra costituzione. Un regolamento per il libero esercizio delle arti di strada in città, deve servire a governare la legittima esigenza di esprimersi di ciascuno. Siamo contrari all’istituzione di albi professionali. Siamo contrari alla delega della gestione degli spazi ad un singolo organismo o associazione. Le attività a carattere professionale hanno bisogno di una politica culturale, la strada ha bisogno solo di garanzie di accesso a tutti e di soluzione ai problemi logistici. Le attività espressive di strada SONO LIBERE e come tali devono essere sottratte alla concessione del suolo pubblico. 3. Il libero esercizio dell’Arte di Strada ha bisogno di regole Il libero esercizio dell’Arte di Strada ha bisogno di regole perché le regole difendono la possibilità per tutti di accedere e per la città di maturare un rapporto positivo e non conflittuale con chi in strada propone attività artistiche. Queste regole però devono essere scritte insieme a chi pratica l’arte di strada e non contro. 4. L’Arte di Strada esercitata liberamente non è un’attività economica. Da parte degli artisti non ci deve essere la richiesta di un titolo d’accesso, ma il cappello non può essere considerato attività commerciale (non deve essere richiesta una licenza di esercizio). Ritrattisti e musicisti che vendono i propri CD, vanno inquadrati tra le attività commerciali definite dalla Legge 633/72 come “vendita di opere d’ingegno a carattere creativo”. 5. L’attività espressiva deve essere compatibile con la città. Gli artisti e le compagnie che intendono esercitare liberamente l’arte di strada, devono rispettare la regolamentazione oraria, le norme di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale, devono rispettare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare, le attività commerciali. Il libero esercizio dell’arte di strada deve esprimersi attraverso modeste attrezzature mobili. Per le grandi città è necessario tipicizzare le attività e differenziare la loro distribuzione in base alle caratteristiche delle singole piazze, dei quartieri, delle principali aree pedonali (es. interventi musicali e non musicali, etc...). 6. Gestire le attività espressive in una città Gestire le attività espressive in una città significa per un’amministrazione fare un minimo investimento di risorse ed energie. Minimo ma ineludibile. Le attività di strada non devono essere sottoposte a procedure di concessione. Nelle grandi città è però impossibile evitare i problemi di un’utenza sempre più pressante, senza un sistema di REGISTRAZIONE / PRENOTAZIONE. 7. Vigilare e tutelare senza perseguire e discriminare Sanzionare l’attività impropria nel senso della limitazione dei diritti di espressione. Sanzionare le attività illegali con gli strumenti penali e amministrativi esistenti. Tutelare il bene collettivo quando questo viene compromesso. Bozza di delibera comunale Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada. L’amministrazione comunale di ___________, considerato: 1. che sempre un maggiore numero di persone si dedicano all'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada; 2. che dette persone con le loro esibizioni altro non fanno che moltiplicare e arricchire le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione negli spazi urbani; 3. che in assenza di una regolamentazione organica del fenomeno di queste forme artistiche è frequente il ripetersi di interventi repressivi 4.che è volontà di questa amministrazione comunale riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzare l'espressione artistica in tutte le sue forme; nel rispetto della normativa vigente e limitatamente ai propri poteri, con voti___________ DELIBERA: Art. 1 (Princìpi) Il Comune di ___________riconosce e valorizza le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale, dichiara il proprio territorio ospitale verso dette espressioni artistiche. Art. 2 (Modalità) E’ vietato il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul proprio territorio limitatamente alle seguenti piazze___________ e nei seguenti orari________ , fermo restando che gli artisti di strada interessati rispettino le seguenti prescrizioni: a) Non venga esercitato il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art 61, comma 12, lettera f, DM 4 Agosto 1988 n° 375; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica); b) Non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività commerciali. c) Non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge. d) Non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte. Art. 3 (Occupazione del suolo pubblico) L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico. L’artista, ovvero il gruppo artistico, si avvarrà di modeste attrezzature mobili e non potrà impegnare lo spazio oltre il tempo necessario all'esibizione. Art. 4 (Responsabilità) L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di si urezza.