Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali
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Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione Direttore Corrado Sforza Fogliani Anno 2006 ❫ DOTTRINA ATTO DI QUIETANZA E TRANSAZIONE NEL DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI Che non possa «essere attribuito valore di un negozio transattivo alla scrittura privata attestante l’avvenuta consegna di una somma di denaro, qualora dal documento, pur in presenza di espressioni verbali attestanti la volontà di rilasciare quietanza liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l’effetto abdicativo del negozio» (Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2004 n. 13062, in questa Rivista 2005, pag. 45) sembra essere orientamento abbastanza consolidato in sede giurisprudenziale. Si tratta di una affermazione di principio che – se valida in generale e in altri contesti – può anche lasciare perplessi quando la si applichi senza una certa qual prudenza o senza qualche accorgimento interpretativo in campo assicurativo per i rischi di indebite speculazioni cui potrebbe prestarsi: c’è anzi da meravigliarsi che questo fenomeno negativo abbia trovato sin qui modesto riscontro. Transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro (art. 1965 c.c.). Da notare che oggetto della transazione – il quale deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.) – «non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato o può dare luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali» (Cass. civ., sez. lav. 8 luglio 1994 n. 6444). Ne consegue che «intervenuto l’accordo transattivo, resta preclusa la possibilità di stabilire quale fosse realmente la situazione giuridica preesistente essendo questa indagine consentita soltanto ove si alleghi una delle ipotesi di cui agli artt. 1971 e segg. c.c. al fine di contestare la validità della transazione» (Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 1982 n. 2633). Nello stesso senso si sarebbe pronunciata più tardi anche la Sez. II della Corte Suprema (6 ottobre 1999 n. 11117, in Arch. civ. 2000, pag. 939), affermando che «affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia e cioè che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche; oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali». «Senza il reciproco sacrificio, che le parti accettano per eliminare il fastidio, le spese ed il rischio di un processo, non v’è transazione»: scrivono TORRENTE-SCHLESINGER (Manuale di diritto privato 1981, Giuffrè Editore, pag. 617) così continuando «Se, per esempio, una delle parti rinuncia puramente e semplicemente al suo punto di vista ed accetta integralmente quello dell’altra, vi è rinuncia a resistere o ad agire, ma non transazione, perché questa si realizza solo quando vi siano concessioni reciproche, cioè da entrambe le parti». Emblematica anche la illustrazione, da parte di questi Autori, del che cosa si intenda per reciproche concessioni. «Al riguardo – scrivono – occorre tenere presente che una lite sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese in contrasto di cui non è possibile a priori sapere quale sia giuridicamente fondata, e la transazione serve proprio ad evitare che si affronti un giudizio per stabilire quale parte ha ragione e quale torto; conseguentemente, quando diciamo che le parti si fanno reciproche concessioni, dobbiamo riferire questi sacrifici non già alle rispettive situazioni giuridiche (che con la stipulazione della transazione le parti rinunciano definitivamente a far accertare, cosicché non sapremo mai più quali erano effettivamente le situazioni giuridiche affermate dalle parti indipendentemente dal loro reale fondamento)», ma alla lite in corso o eventuale. La transazione riguarda cioè un posterius (le discordanti valutazioni delle parti) e non un prius (il diritto controverso) che non potrà essere preso in considerazione, a meno che una delle parti non fosse consapevole della temerarietà della sua pretesa – il che consente all’altra parte di chiedere l’anARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 dottrina di Edgardo Colombini (*) 3 dottrina 4 nullamento della transazione (art. 1971 c.c.) –, oppure che la transazione fosse relativa ad un contratto illecito ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo, cui consegue la nullità della transazione (art. 1972 c.c. primo comma), o che la richiesta di annullamento provenga dalla parte che ignorava la causa della nullità del titolo (art. 1972 c.c. secondo comma), oppure che la transazione sia stata in tutto o in parte stipulata sulla base di documenti che in seguito siano stati riconosciuti falsi, cui consegue l’annullabilità della transazione (art. 1973 c.c.), oppure che la transazione sia stata effettuata su lite già decisa con sentenza passata in giudicato della quale le parti o una di esse non avevano notizia, cui consegue l’annullabilità della transazione (art. 1974 c.c.), oppure che la transazione sia stata stipulata sulla base di documenti ignoti quando questi siano stati occultati da una delle parti, cui consegue l’annullabilità (art. 1975 c.c. primo comma), oppure che la transazione sia intervenuta su un affare determinato quando da documenti successivamente scoperti si privi che una delle parti non aveva alcun diritto, cui consegue sempre l’annullabilità (art. 1975 c.c. secondo comma). Ipotesi codicistiche di annullabilità di una transazione che abbiano voluto riportare all’attenzione degli operatori del settore per evidenziare come in campo assicurativo ci si trovi su un terreno che non ha proprio molti punti in comune con tutta la casistica che ruota intorno all’istituto della transazione in generale: e questo è importante anche proprio per le successive nostre considerazioni. Dispone poi il codice che la transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350 c.c. (art. 1967 c.c.). Si tratta di forma scritta esclusivamente ad probationem, mentre è ad substantiam solo nel caso previsto dal n. 12 dell’art. 1350 c.c., e cioè quando la transazione ha per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici che trasferiscono la proprietà di beni immobili, che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta, che costituiscono la comunione dei diritti in precedenza indicati, che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili o il diritto di abitazione, che comportano rinuncia ai diritti suindicati, che costituiscono affrancazione del fondo enfiteutico, che costituiscono i contratti di anticresi, che costituiscono locazione di beni immobili per durata superiore ai nove anni, che costituiscono società o associazione con conferimento di godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, che costituiscono rendite perpetue o vitalizi, che procedono a divisioni di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari. Orbene, è proprio sulla forma scritta ad probationem delle transazioni, che non siano quelle preARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 viste dal n. 12 dell’art. 1350 c.c., che desideriamo qui soffermarci per evidenziare come non ci appaia giustificata in campo assicurativo la pretesa di tutte quelle caratteristiche indubbiamente invece qualificanti in altro contesto. Scriveva in proposito la Suprema Corte nella sua sentenza del 4 settembre 1990 n. 9114, Sez. III che «dalla scrittura contenente la transazione – che, al di fuori dei rapporti considerati nell’art. 1350 n. 12 c.c. è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali – devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite». Decisione che ricalcava l’orientamento già espresso in precedenza dalla medesima sezione (6 gennaio 1983 n. 75), la quale aveva affermato che «l’assoggettamento della prova della transazione alla forma scritta a norma dell’art. 1967 c.c. comporta che devono documentalmente risultare tutti gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni e pertanto non può essere attribuito il valore di un atto transattivo alla scrittura privata attestante l’avvenuta consegna di una somma di denaro da parte di un ente assicuratore ai prossimi congiunti della vittima, qualora dal documento, pur in presenza di espressione verbale afferente alla natura transattiva ed alla relativa volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l’effetto abdicativo del negozio, così da delineare l’ambito preclusivo di ulteriori pretese risarcitorie da parte dei soggetti autori della quietanza». Sarebbero seguite altre decisioni nello stesso senso, come quella del 3 marzo 1999 n. 1787 (Cass. civ., Sez. III, in Arch. civ. 2000, pag. 140), ove si leggeva che «la disposizione contenuta nell’art. 1967 c.c., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione. La quietanza sottoscritta dall’assicurato non può quindi essere considerata prova per la parziale desistenza dell’assicuratore da una posizione di maggior resistenza per il fatto che sia stata predisposta dallo stesso assicuratore e contenga l’offerta di un indennizzo parametrato ad invalidità inferiori per durata e gravità rispetto a quelli inizialmente affermati dall’assicurato». Ricorderemo anche – a conferma della continuità storica di questo orientamento – la sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999 della Sez. II della Suprema Corte (in Arch. civ. 2000, pag. 940) che affermava come «per quanto attiene alla prova del rapporto transattivo, l’assoggettamento della transazione alla Divergenza di opinioni che trova però anche una sua spiegazione nella realtà dei fatti. Facciamo il caso di un committente che contesti la imperfetta esecuzione di un’opera e che addivenga ad una riduzione del prezzo della commessa; oppure pensiamo ad una fornitura di materiale difettoso che porti ad una sostituzione dei pezzi avariati con contemporanea riduzione del prezzo; oppure ipotizziamo il caso di una fornitura tardiva con conseguenti contestazioni che si risolvano transattivamente o con una riduzione del prezzo o con la consegna di ulteriori quantitativi di merce a prezzo scontato. È evidente come in tutti questi casi nella transazione che interviene fra le parti sia indispensabile risultino «tutti gli elementi costitutivi di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni, i quali non possono pertanto essere desunti in via di presunzione» (Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2004 n. 13062, in questa Rivista 2005, pag. 46). Ma quando ci si trova di fronte ad un sinistro con responsabilità di un terzo estraneo, quando nell’atto di transazione e quietanza la compagnia di assicurazione abbia ovviamente avuto cura di utilizzare una idonea formulazione (quale, ad esempio, «... dichiara di ricevere ... la somma di ... liquidata, anche in via di transazione, tacitazione definitiva e completa di qualsiasi danno presente o futuro, diretto o indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, spese ed interessi ... e di essere con tale liquidazione pienamente soddisfatto, rinunciando esplicitamente ad ogni ulteriore ragione e pretesa, nonché a qualsiasi azione civile o penale e rilasciando quindi la presente finale definitiva e liberatoria quietanza di pieno saldo») che può pretendersi di più a dimostrazione dell’avvenuto accordo transattivo? Vi è stato un sinistro; da questo è scaturito – quando ne ricorrano i presupposti ai sensi degli artt. 2043 e segg. c.c. – un diritto al risarcimento dei danni subìti; vi sono state richieste ed offerte a seguito di trattative intercorse fra le parti; si è raggiunto l’accordo su una determinata cifra a liquidazione di tutti i danni subìti: a che pro servirebbe la cronistoria sia pur sintetica di tutti questi antefatti all’atto di transazione e quietanza nella formulazione praticamente standardizzata dianzi indicata? Non ci troviamo nella situazione delle ipotesi in precedenza esemplificate per le quali – senza una chiara indicazione degli elementi essenziali dell’accordo intervenuto fra le parti – risulterebbe addirittura incomprensibile – perché senza neppure la possibilità di una spiegazione logica – la fissazione di un prezzo ridotto o la fornitura di altro materiale. In campo assicurativo, quando si parla di transazione, si fa indubbiamente ed esclusivamente riferimento ad una pretesa risarcitoria – da una parte – e ad una per lo più diversa valutazione – sia sotto il profilo responsabilitario che sotto il profilo del quantum – da parte della compagnia di assicuraARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 dottrina prova per iscritto, a norma dell’art. 1967 c.c., comporti che devono risultare documentalmente tutti gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni. Pertanto, non può essere attribuito il valore di un negozio transattivo alla scrittura privata attestante l’avvenuta consegna di una somma di denaro, qualora dal documento, pur in presenza di espressioni verbali afferenti alla volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l’effetto abdicativo del negozio, così da delineare l’ambito preclusivo di ulteriori pretese da parte del soggetto autore della quietanza». Per arrivare poi alla più recente decisione del 14 luglio 2004, richiamata all’inizio di queste nostre considerazioni, secondo la quale mentre «indubbiamente la prova di una transazione, per la quale la forma scritta sia richiesta solo ad probationem, può anche essere fornita in presenza di un documento sottoscritto da una sola parte ove risulti che l’altra ha accettato, anche solo tacitamente, il contratto con l’integrale esecuzione dei relativi patti (cfr. Cass. 14 maggio 1993 n. 5489), quanto precede, peraltro, non esclude che l’assoggettamento della transazione alla prova per iscritto, a norma dell’art. 1967 c.c., comporta che devono risultare documentalmente tutti gli elementi costitutivi di tale negozio, i quali non possono pertanto essere desunti in via di presunzione (Cass. civ. 15 maggio 2001 n. 6662)». Ma di contro a questa corrente di pensiero nella stessa giurisprudenza della Corte Suprema possiamo individuare qualche dissonanza. Scrivevano infatti i Supremi Giudici nella loro sentenza del 4 settembre 1990 n. 9114, Sez. III che «non è, invece, indispensabile che nella scrittura le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che delle rispettive concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall’uno e dall’altro contraente possa essere desunto, sinteticamente ma con certezza e per via logica di consequenzialità, dal nuovo regolamento di interessi concordato in sostituzione di quello anteriore». Così come quando si ebbe a scrivere che «qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem, come per la transazione (art. 1967 c.c.) che non riguardi gli specifici rapporti indicati dall’art. 1350 comma 12 c.c., e lo scritto sia, quindi, requisito di forma della prova, e non dell’atto, è necessario che dal documento risulti l’esistenza, e non anche il contenuto, del contratto, che, a differenza dell’ipotesi in cui la forma è richiesta ad substantiam, può essere accertato dal giudice attraverso la confessione o una quietanza (nella specie «a saldo») contenente la indicazione della causale del versamento» (Cass. civ., Sez. III, 12 agosto 1992 n. 9525). 5 dottrina 6 zione tenuta alla liquidazione del risarcimento del danno. Questi e solo questi sono i poli contrapposti della controversia che non vediamo perché mai debbano essere prospettati nell’atto di transazione e quietanza – formulato così come sopra indicato – acché risultino «documentalmente tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo» (Cass. civ. 15 maggio 2001 n. 6662; Cass. civ. 14 luglio 2004 n. 13062, in Arch. civ. 2005, pag. 45). Sono elementi che stanno costantemente nel rapporto danneggiatodanneggiante e/o sua compagnia di assicurazione e che non hanno necessità di descrizione né s’hanno neppure da dover essere dedotti in via presuntiva. Ed è forse in quest’ottica che si può leggere una recente decisione del Giudice di pace di Palermo (4 marzo 2005, in questa Rivista 2005, pag. 605), il quale – dopo avere ricordato, in linea con l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (per tutte Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2004 n. 13062; Cass. civ. 6662/2001) secondo la quale «in tema di transazione a seguito di incidente stradale, l’assoggettamento della transazione alla prova per iscritto, a norma dell’art. 1967 c.c., comporta che devono risultare documentalmente tutti gli elementi costitutivi di tale negozio» – ritiene di poter affermare che nel caso portato al suo esame risultano sussistere tutti gli elementi necessari alla individuazione dell’esistenza di una vera e propria transazione. E cioè che la stessa «ha ad oggetto una res dubia ricadente su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e dall’altro canto presenta la reciprocità delle concessioni fatta dai contraenti nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro», tenendo sempre presente che «l’oggetto della transazione è la lite che può scaturire dal rapporto fra le parti, lite che le parti stesse intendono eliminare in nuce mediante reciproche concessioni che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese». Ne consegue che «nel caso di specie, risultano sussistere tutti gli elementi sopra descritti, potendo pertanto esprimersi un giudizio positivo in ordine all’attribuzione al concordato C.I.D., prodotto in atti, dell’efficacia propria dell’atto transattivo di quietanza» (ibid. pag. 606). Così schematizzate e semplificate le situazioni in una consolidata decennale prassi ed esperienza assicurativa non possiamo fare a meno di sentirci preoccupati dalle affermazioni giurisprudenziali che abbiamo ricordato e che – se hanno un senso nell’ordinaria casistica dei rapporti interindividuali – possono prestarsi a qualche maliziosa utilizzazione in campo assicurativo. Anzi, ci meravigliamo che non siano stati molti quelli che ne abbiano approfittato a piene mani. Invero potrebbe essere facilitato il compito dalla giurisprudenza citata ai soliti speculatori. Negli atti di transazione e quietanza utilizzati normalmente dalle compagnie di assicurazione non ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 vi è invero traccia di «reciprocità di concessioni» che per essere tali – e godere quindi della approvazione da parte della corrente giurisprudenza – dovrebbero contenere, quanto meno, la indicazione delle pretese dell’una parte e le proposte dell’altra all’avvio della controversia anche stragiudiziale. Qualsiasi danneggiato potrebbe allora così riaprire il caso scatenando che non vi è prova dell’avvenuta transazione, per cui tutto è ancora da discutere. Inutile cercare di nascondersi dietro il dito per sostenere che tanto non può avvenire con una affermazione apodittica. Che vuol dire, infatti, se non che si può ricominciare da capo a pretendere ulteriori esborsi una affermazione lapidaria come quella letta in più di una decisione della Suprema Corte che esclude potersi parlare di negozio transattivo pur di fronte ad un documento «attestante l’avvenuta consegna di una somma di denaro qualora, pur in presenza di espressioni verbali afferenti alla volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, ove non risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l’effetto abdicativo del negozio» (Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 1999 n. 11117, in Arch. civ. 2000, pag. 940)? Qualcuno potrebbe pensare che nel contesto non si menzionava la volontà transattiva e l’intervenuta transazione. A prescindere dal fatto che il mancato richiamo a quell’inciso generalmente ricorrente negli atti predisposti dalle compagnie di assicurazione potrebbe essere dovuto ad una imprecisa od incompleta formulazione dell’affermazione nel testo della massima, sta peraltro di fatto che, anche di fronte alla riconosciuta presenza del richiamo alla volontà transattiva delle parti, la conclusione della Corte Suprema è rimasta la stessa. Come abbiamo già visto (Cass. civ., sez. III, 6 gennaio 1983 n. 75), la motivazione è stata del seguente tenore: «Non può essere attribuito il valore di un atto transattivo alla scrittura privata attestante l’avvenuta consegna di una somma di denaro da parte di un ente assicuratore ai prossimi congiunti della vittima, qualora dal documento pur in presenza di espressione verbale afferente alla natura transattiva ed alla relativa volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l’effetto abdicatico del negozio, così da delineare l’ambito preclusivo di ulteriori pretese risarcitorie da parte dei soggetti autori della quietanza». Che si vuole di più per poter lanciare un grido di allarme? Potrebbe aprirsi un vaso di Pandora e allora non vi sarebbe più certezza su nulla, a meno di ricorrere alla stesura, ogni volta che si liquida un risarcimento di danni da parte delle compagnie di assicurazione, di testi chilometrici descrittivi degli antefatti, degli opposti punti di vista, delle reciproche concessioni (uno sale, l’altro scende) fino ad arri- valere successivamente» (Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995 n. 9101). Decisione, questa, che si rifaceva praticamente ad una più lontana, ove si leggeva che «in tema di transazione sui danni per responsabilità da fatto illecito, quando l’atto contenga una clausola indicante come compreso nella transazione ogni diritto presente e futuro, con dichiarazione del danneggiato di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo di danno, anche se non conosciuto, e di rinunciare quindi ad ogni azione in qualsiasi sede, il danneggiato può, nondimeno, chiedere successivamente il risarcimento dei danni non ancora venuti ad esistenza al momento della transazione, ove si tratti di danni dei quali non si avevano elementi per ritenere, secondo una ragionevole previsione, che si sarebbero potuti verificare» (Cass. civ., sez. III, 7 settembre 1977 n. 3905). Un conto è, quindi, avanzare richieste per nuovi danni in precedenza non esistenti di cui ragionevolmente non si poteva prevedere l’insorgere tutt’altra cosa pretendere di riaprire la discussione su danni già trattati e definiti. Vorremmo, quindi, auspicare una qualche maggior cautela nell’apprezzamento della portata transattiva degli accordi che intervengono fra danneggiati e compagnie di assicurazione per la liquidazione dei sinistri considerando sufficiente l’indicazione della intervenuta volontà transattiva (che implicitamente si riferisce esclusivamente ad una pretesa risarcitoria maggiore delle prospettazioni dell’assicuratore), visto che in questo campo non si possono riscontrare quelle problematiche cui abbiamo fatto accenno in precedenza portando l’esempio di controversie possibili in tutt’altri rapporti fra due soggetti. Fare di tutta l’erba un fascio non è buona cosa perché si possono creare a cascata problemi forse maggiori di quelli ai quali si vuole dare una soluzione. dottrina vare all’accordo intervenuto. A questo si vuol arrivare? Un bel colpo alla celerità del lavoro di liquidazione dei risarcimenti dei danni che traspare essere un elemento caratterizzante di tutta la legislazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; ma anche in tutto il settore assicurativo. Sarebbero in pericolo le stesse liquidazioni dei danni effettuate secondo le procedure previste dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39. La compagnia di assicurazione formula la sua offerta nei termini previsti o dal primo comma o dal terzo comma del predetto articolo. Il danneggiato comunica la sua accettazione – qualora ritenga di farlo – ai sensi del quarto comma e la compagnia di assicurazione provvede al pagamento della somma messa a disposizione entro quindici giorni, ovviamente verso rilascio di una quietanza standardizzata. Ma una volta incassato l’importo – pur avendo firmato la quietanza – un danneggiato scorretto, forte dei precedenti giurisprudenziali dianzi ricordati, potrebbe tornare alla carica con ulteriori richieste solo perché nel documento da lui firmato non era espressamente indicato «su quali contrapposte pretese» veniva ad incidere l’effetto abdicativo del negozio. Il che – si badi – nulla ha a che spartire con la possibilità (prevista anche in giurisprudenza) di richiedere – anche successivamente alla definizione della pendenza – quei danni che non fossero ancora venuti ad esistenza al momento dell’intervenuto accordo, secondo quanto è dato di leggere in alcune decisioni della Suprema Corte: «Nella transazione stipulata dal danneggiato con l’assicuratore della responsabilità civile in cui il danneggiato dichiara di avere accettato la somma corrisposta in via di definizione amichevole del sinistro, non possono essere compresi i danni non ancora manifestatisi, che non potevano essere previsti in mancanza di elementi obiettivi attuali, potendo gli stessi essere fatti * Ispettore assicurativo ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 7 ❫ BARELLI URBANO - Il codice delle libere professioni, Ed. La Tribuna, Piacenza 2005, pp. 1300, € 33,00. MANNA VINCENZO - Art. 201. Notificazione delle violazioni, in Il Vigile urbano, 2004, pag. 55. Il volume raccoglie la normativa generale e particolare relativa a tutte le libere professioni ed è strutturato in tre parti: la prima, riservata alle norme comuni, è consultabile sia sul volume cartaceo che su Cd-Rom e raccoglie i provvedimenti relativi alle associazioni professionali, alla certificazione di qualità, all’esercizio in forma collettiva delle libere professioni, alla formazione e riconoscimento dei diplomi nell’Unione europea, agli ordini e collegi professionali, alla previdenza e alla pubblicità. La seconda parte riunisce tutte le libere professioni ed è consultabile esclusivamente su Cd-Rom. Le voci vanno da agente d’affari ad attuario, avvocato, chimico, dietista, commercialista, enologo, geologo, ingegnere, medico, notaio, odontoiatra, pianificatore territoriale, podologo, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnologo alimentare, veterinario, per un totale di 76 libere professioni. La terza ed ultima parte è dedicata al commento giurisprudenziale ed è consultabile esclusivamente sul volume cartaceo. L’analisi dell’Autore affronta le modifiche intervenute con la conversione del D.L. 151/2003, con attenzione particolare all’art. 201, cui sono stati inseriti ben tre commi: l’1-bis, l’1-ter ed il 5-bis. Così, si sottolinea che l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 93, è possibile a condizione che l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia, ai fini dell’effettuazione di una notifica presso un domicilio legale dichiarato; in secondo luogo si sofferma sui casi di notificazione a trasgressore identificato successivamente e quindi ai casi in cui la contestazione immediata non è necessaria. Infine, un certo rilievo critico, viene dato al comma 5-bis dell’articolo in oggetto, relativo all’ipotesi di contestazione non immediata di violazione a veicolo non identificato ed appartenente a soggetti pubblici istituzionali. Su tale punto si accentra la critica dell’Autore, il quale, per dare forza alla propria opinione, rappresenta le contraddizioni riferite alle varie ipotesi in previsione delle quali è possibile avvalersi della nuova procedura. C.C. PAESINI PAOLO - L’art. 193 del nuovo Codice della strada: un nuovo modello fondamentale di sequestro, in Il Vigile urbano 2004, pag. 11. MAINI STEFANO - Violazioni al codice della strada, in Crocevia 2005, pag. 24. L’intervento costituisce una nota a commento della sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, n. 16073/2004, in tema del sempre dibattuto problema della contestazione differita delle violazioni del codice della strada. In particolare, la sentenza in esame si sofferma sulla fattispecie in cui la mancata immediata contestazione sia dovuta al contestuale impegno, in altra verbalizzazione, da parte dell’organo accertatore. Seppure la questione fosse stata già affrontata, ad esempio, da Cass. n. 7103/2001, la decisione in commento si caratterizza per il suo essere anteriore alla novella legislativa intervenuta nel 2003. L’Autore ne valuta la tenuta alla stregua della nuova disciplina, giungendo ad ammettere che la legittimità del comportamento dell’organo accertatore non possa essere seriamente contestata. In nota si segnalano gli opportuni rimandi e riferimenti a siti Internet in cui è possibile trovare il testo integrale della sentenza. L’intervento in oggetto chiarisce puntualmente la nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in materia di gestione dei sequestri, che rappresenta uno strumento gravido di oneri per le Forze di Polizia, chiamate a darne concreta applicazione. In sostanza, viene sottolineata la nuova funzionalità dell’organo di Polizia, che assurge ad autorità del sequestro, sostituendo, sotto questo aspetto la Prefettura. Questa continua ad essere gerarchicamente sovrapposta all’organo procedente, ma deve limitarsi a sole funzioni di controllo, non di amministrazione-gestione dell’evento. L’ampia analisi si sofferma sulle questioni relative alla demolizione del veicolo sequestrato, nonché della sua restituzione e dell’istituto dell’autocertificazione. Infine, come di buona consuetudine, vengono riportati tutti i modelli relativi alle operazioni di polizia, quali: il verbale di sequestro, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà, l’autorizzazione alla demolizione e radiazione del veicolo, l’atto di restituzione di veicolo all’avente diritto. E.R. E.R. bibliografia BIBLIOGRAFIA E.R. ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 9 ❫ NOTIZIARIO Oggetto: Accordo interassociativo ANFIA-FEDERAICPA-FISE-UNRAE per la gestione dei veicoli fuori uso L’Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli (ADA) che rappresenta 600 della circa 1.600 imprese autorizzate per la demolizione di autoveicoli, denuncia le gravi ripercussioni che avrebbe sulla categoria l’attuazione dell’accordo in oggetto, sottoscritto il 12 maggio u.s., che viene presentato giovedì 27 ottobre alle ore 15.00 presso la sala Istituzioni della Fiera ECOMONDO di Rimini. Tale accordo, comunicato quale «creazione di network autosostenibile, cioè che non comportino costi né per i detentori dei veicoli da demolire, né per le case automobilistiche e per le loro reti commerciali, e allo stesso far sì che l’attività di demolizione dei veicoli sia remunerativa per gli impianti che la praticano all’interno dei network», in realtà è estremamente penalizzante per la rete di demolizione che l’ADA rappresenta in modo significativo e riduttivo della figura e del ruolo dell’autodemolitore. La sottoscrizione di tale accordo e dei relativi consequenziali contratti per le singole imprese, impongono: – l’impossibilità di poter recedere; – il privilegio concesso alle aziende che trattano più di 3.000 autovetture all’anno; – il totale sgravio di responsabilità economica del produttore. Tali clausole non solo escludono da questo mercato le piccole e medie imprese del settore, ma non accolgono il principio cardine della politica europea sui rifiuti che prevede per i beni di consumo l’onere economico a fine vita di chi li ha prodotti. Proprio le difformità riscontrate tra la Direttiva 2000/53/CE sulla gestione dei veicoli fuori uso e il D.L.vo 209/2003 attuativo della stessa, hanno indotto la Commissione Europea ad avviare una procedura d’infrazione, ratificata il 14 dicembre 2004, assegnando due mesi di tempo al Governo italiano per conformarsi ai rilievi effettuati. Nelle 21 pagine emesse da Bruxelles si cassano molti punti del succitato decreto, in particolare quelli in ordine alla «prevenzione», alla «raccolta», alla «frantumazione» e, soprattutto, ai «costi» economici della gestione dei veicoli a fine vita, che devono considerarsi in capo al produttore. L’attività di lobbying delle case automobilistiche ha fatto sì che il governo prendesse tempo, ricevendo quindi nell’agosto scorso la delega dal Parlamento italiano a riscrivere il decreto legislativo attuativo della Direttiva europea, tenendo conto delle osservazioni della Commissione. Di fronte a questa situazione, l’ADA non ha ritenuto di firmare l’accordo interassociativo del 12 maggio, promuovendo iniziative tese a tutelare gli interessi dei suoi soci e dell’intero comparto e avviando, al contempo, un confronto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio affinché i provvedimenti legislativi che dovrebbero intervenire a seguito della cosiddetta Legge Delega Ambientale tengano in considerazione sia la normativa europea di riferimento, sia le legittime aspettative della categoria. Peraltro, offrendo e dimostrando la sua disponibilità, l’ADA intraprendeva una trattativa con i produttori dei veicoli per la sottoscrizione di un protocollo che tenesse conto, oltre che del Decreto attuativo, delle prescrizioni della Direttiva Europea che una legge nazionale non può disattendere, come ha di recente sentenziato la Corte di Giustizia Europea. Purtroppo ha ricevuto in merito risposte elusive che ribadiscono la validità dell’accordo che tiene conto di quanto previsto nel decreto legislativo. Per tutto quanto sopra riportato, si evince come questa battaglia costituisce il momento più significativo e importante dell’attività sindacale dell’ADA, tesa alla valorizzazione del ruolo dell’autodemolitore sia come imprenditore che come operatore ambientale, che l’accordo interassociativo sminuisce, dal momento che molte imprese uscirebbero dal mercato o sarebbero tentate di occultare i rifiuti per gestirli in modo meno oneroso, con tutte le ripercussioni economiche e ambientali che si possono facilmente prevedere. Di qui la scelta di manifestare le ragioni della nostra contrarietà all’accordo in occasione della sua presentazione ad ECOMONDO, vetrina di grande rilievo internazionale per le attività di gestione del ciclo dei rifiuti, che costituiscono il presupposto fondamentale per lo sviluppo sostenibile. notiziario Comunicato stampa ADA (Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli) Alfonso Gifuni Vicepresidente ADA con delega alla Comunicazione ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 11 ❫ CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 31 ottobre 2005, n. 21188. Pres. Losavio - Est. De Chiara - P.M. Apice (diff.) Grieco c. Prefettura di Ancona (Avv. gen. Stato). Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento fuori dalle strisce pedonali - Mancato utilizzo di apposito sottopassaggio - Sottopassaggio a distanza inferiore a cento metri ma non visibile né segnalato - Violazione ex art. 190, comma secondo, c.d.s. - Esclusione. Non sussiste la violazione di cui all’art. 190, secondo comma, c.d.s., nel caso in cui un pedone per attraversare la carreggiata non si sia servito di apposito sottopassaggio situato a distanza inferiore a cento metri, qualora tale sottopassaggio non sia visibile né segnalato. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 190) (1). (1) Qualche utile riferimento si rinviene in Trib. civ. Roma 21 maggio 2003, in questa Rivista 2003, 709, con riguardo a pedone in fase di attraversamento della carreggiata fuori dagli appositi spazi pedonali, trovandosi questi a più di cento metri dal punto di attraversamento. In dottrina, v. il breve commento all’art. 190 c.d.s. contenuto ne Il nuovo codice della strada, di G. BELLAGAMBA e G. CARITI, Ed. Giuffrè, Milano 2003, pp. 478 e 479. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso depositato il 27 febbraio 2001 la sig.ra Antonietta Grieco proponeva opposizione all’ordinanza 18 gennaio 2001, notificatale l’1 febbraio successivo, con cui il Prefetto di Ancona le aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di lire 72.000, oltre spese di notifica, per avere ella, in Falconara Marittima, attraversato la carreggiata stradale senza servirsi degli attraversamenti pedonali, in presenza di apposito sottopassaggio a distanza inferiore ai 100 metri, così violando l’articolo 190, comma 2, del c.d.s. Lamentava (per quanto qui ancora rileva) il difetto di dolo o colpa da parte sua, non essendo il sottopassaggio in questione visibile – né segnalato – dal punto in cui ella aveva attraversato la strada. Resisteva la Prefettura di Ancona a mezzo di funzionario e l’adito Giudice di pace della stessa città, con sentenza del 25 luglio 2001, rigettava l’opposizione osservando che: l’articolo 190, comma 2 c.d.s. non contempla il requisito della visibilità degli attraversamenti pedonali e pone a carico del pedone il dovere di verificarne la presenza entro i 100 metri; del resto, il sottopassaggio in questione era ben noto a tutti gli abitanti di Falconara Marittima ed era, comunque, ben visibile dal punto in cui l’opponente aveva attraversato la strada; inoltre l’opponente, ben conscia della sua omissione, aveva provveduto al pagamento della sanzione otto giorni prima del deposito dell’opposizione. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la sig.ra Grieco, articolando tre motivi illustrati anche da memoria. Il Prefetto intimato non svolge difese. MOTIVI DELLA DECISIONE. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 689/81 e dell’articolo 190, comma 2, c.d.s. Premesso che il sottopassaggio non era visibile dal punto in cui ella si trovava e che la sua esistenza non era in alcun modo segnalata, censura la sentenza impugnata perché, affermando che l’articolo 190, comma 2, c.d.s. non contempla il requisito della visibilità del passaggio pedonale ed impone al pedone l’obbligo di verificarne l’esistenza nell’ambito di 100 metri, si è limitata a prendere in considerazione la fattispecie di illecito così come descritta dalla norma sul piano oggettivo, mentre ha del tutto obliterato il principio della necessità dell’elemento psicologico dell’illecito amministrativo, sancito in generale dall’articolo 3 della legge 689/81. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente deduce che la sentenza non ha, in realtà, indicato alcuna ragione della ritenuta visibilità dell’attraversamento pedonale, invece da escludere in base agli elementi di prova acquisiti; che è arbitrario sostenere che ella doveva necessariamente essere a conoscenza del sottopassaggio in quanto residente in Falconara, città di oltre trentamila abitanti; che l’avvenuto pagamento della sanzione è inidoneo a giustificare la ritenuta infondatezza dell’opposizione, avendo essa eseguito il pagamento in considerazione della esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, che non è sospesa dalla preposizione dell’opposizione (articolo 22, ultimo comma, legge 689/81). Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’articolo 23, comma 12, della legge 689/81, lamenta che il giudice di pace non abbia – come invece gli imponeva la norma invocata, ispirata al principio del favor rei – accolto l’opposizione nel dubbio sulla sussistenza dell’illecito. Il primo motivo è fondato. Effettivamente il giudice di pace basa il rigetto dell’opposizione anzitutto sul rilievo, considerato in sé sufficiente (gli ulteriori argomenti sono configurati come autonomi), che l’articolo 190, comma 2, c.d.s. non prevede la visibilità dell’attraversamento pedonale come elemento della fattispecie ed impone al pedone l’obbligo di verificare l’esistenza dell’attraversamento stesso nell’ambito di 100 metri. Detta tesi, non può, nella sua assolutezza, essere condivisa, perARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 giurisprudenza di legittimità GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 13 giurisprudenza di legittimità ché prende in considerazione esclusivamente l’aspetto oggettivo dell’illecito e trascura del tutto l’elemento psicologico del medesimo, invece essenziale ai sensi della norma generale di cui all’articolo 3 della legge 689/81 e del cui accertamento in concreto, dunque, il giudice di merito deve darsi carico, ove richiestone (come nella specie) con l’opposizione. Agli effetti di tale accertamento, senza dubbio rileva la conoscenza ovvero conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, dei presupposti di fatti dell’illecito, qual è, nella fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 190 c.d.s., l’esistenza di un attraversamento pedonale distante non più di 100 metri; sicché sotto tale profilo – ossia ai fini del giudizio di conoscenza o conoscibilità del presupposto di fatto – certamente rileva anche la visibilità dell’attraversamento, intesa come possibilità, per il pedone, di verificare l’esistenza di esso applicandosi con l’ordinaria diligenza. Fondato è anche il secondo motivo. Il giudice di pace, infatti, non dà minimamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto che l’attraversamento pedonale fosse in concreto visibile dalla opponente. Inoltre l’affermazione che quest’ultima lo conosceva, come tutti gli abitanti di Falconara, è in realtà arbitraria. Del pari arbitrario è, infine, dedurre l’ammissione della colpa dell’opponente dell’avvenuto pagamento, da parte sua, della sanzione (giustamente la ricorrente sottolinea in proposito l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, che non viene sospesa neppure dalla proposizione dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 22, ultimo comma, legge 689/81). Nell’accoglimento dei primi due motivi resta assorbito l’esame del terzo (che presuppone il dubbio sull’elemento psicologico, al cui accertamento dovrà invece procedersi nel giudizio di rinvio). In conclusione, accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e motiverà sulla sussistenza o meno del dolo o della colpa in capo all’opponente. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. (Omissis). 4852, in Arch. civ. 2000, 393 secondo cui, sebbene in tema di responsabilità del medico per danno subìto dal paziente, «la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell’età, dell’attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato; nel procedere alla liquidazione il giudice può ricorrere anche a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari (cosiddette “tabelle”), purché ciò attui in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il caso specifico e motivando congruamente in ordine all’adeguamento del valore medio del punto alle peculiarità del caso anche quando adotti una “tabella” costruita con riferimento ai parametri dell’età e del grado di invalidità del soggetto leso; poiché l’adozione delle cosiddette “tabelle” costituisce di per sè espressione del potere equitativo del giudice, questi non è vincolato all’adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare “tabelle” in uso presso altri uffici; peraltro, poiché il fondamento della “tabella” è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta». Anche la più recente Cass. civ. 11 agosto 2000, n. 10725, in questa Rivista 2001, 514 ribadisce che nell’adozione del criterio tabellare il giudice non è vincolato alle tabelle dei punti in uso presso la propria sede giudiziaria, essendo nel suo potere equitativo adottare quelle in uso presso altri uffici, con l’obbligo, peraltro, in tal caso, di motivare la scelta, avuto riguardo al fatto che la finalità della tabella è quella di uniformare il più possibile i criteri per la liquidazione del danno con riferimento alla media dei precedenti in ciascun ambito giudiziario. In dottrina, sulla liquidazione del danno biologico con riferimento al calcolo tabellare, v. G. D E P AOLA , L. AVIGLIANO, La liquidazione del danno nell’infortunistica stradale, Il Sole 24 Ore, Milano 2004, pp. 32 e ss. Le tabelle aggiornate dei tribunali sono state pubblicate nel Dossier mensile n. 6 del 2005 di Guida al diritto, Il Sole 24 Ore. Occorre inoltre segnalare che in motivazione viene riconosciuto al danneggiato anche il danno morale conseguente alla lesione del bene salute. Tale danno infatti, in seguito alle sentenze Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8828, in questa Rivista 2003, 1060 e Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8827, in Arch. civ. 2004, 162, non è più risarcibile solo limitatamente ai casi in cui sussiste un’ipotesi di reato, come in quello oggetto della sentenza che si annota. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20323. Pres. Vittoria - Est. Segreto - P.M. Ceniccola (conf.) Meie Aurora spa c. M.T. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Il Tribunale di Pesaro, con sentenza depositata il 16 ottobre 1998, condannava Marcantognini Oddo, Lazzari Domenico, Bruno Riccardo e la spa Aurora Assicurazioni al pagamento della somma di lire 264.065.306, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, in favore di T.M. (minore rappresentato dai genitori) a titolo di risarcimento dei danni da questi subìti a seguito di incidente stradale. Avverso questa sentenza proponeva appello il T.M., assumendo che, avendo riportato un’invalidità permanente del 22% doveva essergli riconosciuto anche il risarcimento del danno patrimoniale. I convenuti proponevano a loro volta appello incidentale. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 4 dicembre 2001, condannava i convenuti al pagamento della somma di lire 172.149.125, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dall’evento al saldo Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Danno biologico - Utilizzo di tabelle in uso presso altri uffici giudiziari - Ammissibilità - Limiti. Nella liquidazione equitativa del danno extrapatrimoniale è legittimo il ricorso del giudice alle c.d. «tabelle», siano esse quelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario o quelle adottate presso altri uffici, purché in quest’ultimo caso motivi le ragioni della sua scelta. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 2043; c.c., art. 2059) (1). (1) Il principio espresso nella sentenza in epigrafe trova conferma nella citata sentenza Cass. civ. 19 maggio 1999, n. 14 ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 ❫ TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI 25 maggio 2005, n. 5830. Est. Baldini - Scognamillo (avv. Minucci) c. SAI (avv. Tuccillo) e Bosco. MOLINARI, op. cit. nella nota precedente, si veda anche G. GALLONE, G.B. PETTI, Il danno alla persona e alle cose nell’assicurazione per la R.C.A., Ed Utet, Torino 2005, vol. II. Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al risarcimento - Danno esistenziale. Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Danno biologico - Trasmissibilità iure hereditatis - Sussistenza - Condizioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2002 Carmela Scognamillo, in proprio e nella qualità di tutrice dei minori Antonietta Barletta e Fabio Barletta, conveniva in giudizio Carlo Bosco e la SAI Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore. L’attrice affermava: a) che il giorno 7 ottobre 2000, alle ore 14.00 circa, in Quarto (NA), alla Via Campana, il convenuto Bosco stava viaggiando alla guida del proprio furgone Volkswagen targato MO 645435 ed assicurato con l’altra convenuta SAI Ass.ni spa; b) che il Bosco, marciando ad alta velocità, aveva investito Maria Grazia Scognamillo, pedone intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonale; c) che, in conseguenza dell’investimento, Maria Grazia Scognamillo aveva riportato gravissime lesioni personali, per cui, dopo un calvario ospedaliero durato un mese, era deceduta, lasciando i due figli minorenni Antonio e Fabio Barletta; c) che sul posto erano intervenuti i Carabinieri della stazione di Pozzuoli, che avevano redatto rapporto; d) che la SAI Ass.ni spa, dopo la messa in mora nelle forme di cui all’art. 22 L. 990/69, non aveva adottato alcuna iniziativa risarcitoria; e) che a fronte di ciò, spettava ai minori il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi; f) che i minori, essendo già deceduto il padre 6 anni prima, venivano mantenuti economicamente dalla defunta Maria Grazia Scognamillo, la quale, lavorando come collaboratrice domestica, guadagnava circa 620 € al mese; g) che inoltre la defunta, quale vedova, percepiva ogni anno dal Comune di Quarto un contributo «ex Enaoli», pari, per l’anno 1999, a lire 2.340.000; h) che l’attrice Carmela Scognamillo era stata nominata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, tutrice dei minori. Tanto premesso, l’attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) sentir affermare la responsabilità del convenuto Bosco; 2) per l’effetto sentir condannare la SAI Ass.ni spa, in solido con il Bosco, al risarcimento dei danni rispettivamente patiti e patendi dai minori, danni tutti, sia iure proprio che iure hereditario, patrimoniali, non patrimoniali, biologico, esistenziale, nonché i danni patiti dall’attrice in relazione al rimborso delle spese necessarie per il mantenimento dei minori; danni tutti da liquidarsi per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria ed interessi e con espressa richiesta di condanna ultramassimale della SAI Ass.ni spa, per ritardo colpevole; 3) condannare i convenuti al La modificazione peggiorativa di un interesse giuridico diverso dal bene salute (tutelato direttamente dall’art. 32 della Costituzione e, in caso di sua lesione, risarcito quale danno biologico) e dall’interesse all’integrità morale (ricollegabile all’art. 2 della Costituzione e risarcito quale danno morale soggettivo), qual è la perdita del rapporto parentale e del godimento del congiunto, va risarcita con liquidazione equitativa che tenga conto delle circostanze del caso concreto, e ciò indipendentemente dal riconoscimento del danno morale soggettivo, in quanto ontologicamente differente da esso. (C.c., art. 2059) (1). In caso di morte di un soggetto, cagionata da fatto illecito altrui, i congiunti del defunto acquistano iure hereditatis il diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa limitatamente ai soli danni verificatisi tra il momento dell’illecito e quello del decesso, qualora i due momenti siano separati da un apprezzabile lasso di tempo. La quantificazione di detto pregiudizio deve tener conto dell’entità e intensità della lesione alla salute e del lasso di tempo tra l’evento lesivo e la perdita del bene vita (nella specie, per un periodo «terminale» di trentuno giorni, sono stati liquidati 516,50 € al giorno). (C.c., art. 2059) (2). (1) La massima in epigrafe si rifà ai principi espressi dalle storiche sentenze Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8828, pubblicata in questa Rivista 2003, 1060 e Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8827, in Arch. civ. 2004, 162 alle cui esaurienti note si rinvia. In dottrina, per un’ampia rassegna giurisprudenziale sul danno esistenziale si segnala G. CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, Ed. La Tribuna, Piacenza 2002. Sulla definizione di danno esistenziale v. L. MOLINARI, R.C. Auto. Manuale per la liquidazione del danno, Ed. Cedam, Padova 2005, pp. 389 e ss. (2) La sentenza aderisce a quanto già affermato da Cass. civ. 16 giugno 2003, n. 9620, in questa Rivista 2004, 36; Cass. civ. 24 febbraio 2003, n. 2775, ivi 2003, 569; Cass. civ. 14 marzo 2002, n. 3728, ivi 2003, 154 e Cass. civ. 2 aprile 2001, n. 4783, ivi 2001, 463. In dottrina, oltre ad L. ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 giurisprudenza di merito GIURISPRUDENZA DI MERITO 41 giurisprudenza di merito pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre Iva e Cpa, con attribuzione al difensore avv. Valerio Minucci anticipatario. Instauratosi il contraddittorio, per i convenuti si costituiva in giudizio la SAI Assicurazioni spa, mentre Carlo Bosco rimaneva contumace. In particolare la convenuta SAI Assicurazioni spa eccepiva la nullità dell’atto di citazione ex artt. 164 e 163 n. 3 del c.p.c. per carenza della determinazione e determinabilità della cosa oggetto della pretesa, chiedendo al giudice di fissare un termine perentorio all’attrice per integrare la domanda. Nel merito la convenuta deduceva la mancanza di prova circa la qualità di eredi da parte dei minori, la carenza di titolarità ad ottenere un risarcimento del danno biologico iure hereditario, nonché la carenza di prova relativa all’an debeatur. La convenuta contestava altresì la domanda proposta in proprio da Carmela Scognamillo, in quanto del tutto sfornita di prova; contestava infine la domanda di condanna oltre il massimale di polizza per mala gestio, evidenziando che, in relazione al sinistro in oggetto, erano state da tempo avviate trattative per una bonaria composizione della lite. Tanto premesso, la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) rigettarsi, le domande attoree perché nulle, infondate in fatto ed in diritto e non provate; 2) condannarsi l’attrice al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio. Con note istruttorie (depositate il 26 novembre 2002) ex art. 184 c.p.c., l’attrice produceva in giudizio copia conforme degli atti penali, relativi all’incidente oggetto di causa, e contenenti in particolare consulenza tecnica d’ufficio in sede penale sulla dinamica del sinistro, verbale di ricezione di spontanee dichiarazioni, sentenza penale di patteggiamento, rapporto dei carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente e consulenza medico-legale necroscopica sulle cause della morte della Scognamillo. L’attrice chiedeva altresì ammettersi prova per testi sulle circostanze articolate in citazione, nonché deferirsi interrogatorio formale al convenuto contumace Carlo Bosco. Il giudice ammetteva l’interrogatorio formale e la prova per testi come articolati dall’attrice, nonché la prova contraria richiesta dalla SAI. L’escussione dei testimoni indicati avveniva nelle udienze del 30 ottobre 2003 e del 19 febbraio 2004; all’udienza del 30 ottobre 2003 il giudice dava inoltre atto della mancata risposta del convenuto Bosco all’interrogatorio formale deferito dall’attrice. All’esito, il G.I., all’udienza del 21 dicembre 2004, sulle rassegnate conclusioni, si riservava la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE. – In via preliminare, per quanto concerne l’eccepita nullità della domanda ex artt. 164 e 163 n. 3 c.p.c., per carenza del requisito della determinazione e della determinabilità della cosa oggetto della pretesa, in quanto l’attrice non avrebbe mai inteso precisare la domanda in termini monetari, essa va respinta. Infatti, l’onere della determinazione dell’oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l’atto introduttivo del giudizio, purché l’attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie 42 ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 difese, mentre solo ove manchi la precisa indicazione dei titoli, il petitum non può ritenersi sufficientemente specificato (Cass. 4 agosto 1994, n. 7221). Poiché suddetto onere è stato debitamente assolto dall’attrice (vedi atto di citazione pagg. 3 e 4), il solo fatto che l’attore si sia rimesso non solo nell’atto introduttivo, ma anche in sede di precisazione delle conclusioni alla valutazione equitativa del giudice sul preciso ammontare del danno, non dà luogo alla nullità della domanda per mancata specificazione del petitum. Infatti, poiché detta valutazione equitativa è espressamente prevista dalla legge (art. 1226 c.c., richiamato anche dall’art. 2056 c.c.) nell’ipotesi in cui il danno, pur essendo certo, non è provabile nel suo ammontare (o la prova è difficoltosa), il che si verifica in particolare per i danni non patrimoniali e per quelli, anche patrimoniali, futuri (che, come tali sono inevitabilmente fondati su prognosi) non è possibile sostenere che il solo rimettersi alla valutazione equitativa del giudice per l’ammontare del danno, comporti la nullità della domanda, poiché ciò significherebbe l’inoperatività delle due suddette norme, in quanto, il giudice, prima ancora di procedere alla valutazione equitativa, dovrebbe dichiarare la nullità della domanda per mancata specificazione del petitum (vedi Cass. n. 7507 del 2001). La domanda risulta proponibile, avendo l’attrice regolarmente adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 22 L. n. 990/1969, effettuando richiesta di risarcimento dei danni alla SAI Assicurazioni spa, a mezzo raccomandata a.r. n. 6254 del 21 febbraio 2001, ricevuta il 26 febbraio 2001. Sempre in limine litis, va rilevata che la legittimazione attiva degli attori, quali eredi legittimi di Maria Grazia Scognamillo, risulta documentata dallo stato di famiglia in atti allegato, né la parte convenuta ha dimostrato (come sarebbe stata invece suo onere, avendo sollevato la relativa eccezione) l’esistenza di altri soggetti nei confronti dei quali si sarebbe reso necessaria l’eventuale integrazione del contraddittorio. Del tutta incontroversa è invece la legittimazione passiva di tutte le parti convenute, peraltro risultante dagli atti di causa. Passando, ora, al merito dell’azione risarcitoria, risulta evidente la responsabilità del convenuto Carlo Bosco alla stregua delle risultanze processuali. I testimoni escussi, e presenti al fatto, sono infatti concordi nella descrizione della dinamica dell’incidente, affermando che «la Scognamillo stava attraversando sulle strisce pedonali e, mentre stava per completare l’attraversamento, veniva investita da un furgone rosso, cadendo in terra» (vedi testimonianze di Rosalba Prencipe e di Caterina Todaro nel verbale di udienza del 30 ottobre 2003). Inoltre l’attrice ha prodotto in giudizio, ex art. 184 c.p.c., copia conforme degli atti del processo penale relativi all’incidente in parola. Risultano in particolare agli atti: 1) la consulenza tecnica d’ufficio in cui si legge che il conducente «pur avendo avvistato il pedone invece di arrestarsi per concedere la prescritta precedenza, tentava, senza esito, di schivarlo sterzando verso sinistra»; 2) il verbale di spontanee dichiarazioni, rese dal Bosco ai Carabinieri di Pozzuoli, ove la convenuta dichiarava che, mentre era alla guida del furgone rosso targato N0645435, «giunto all’incrocio di Via Campana con Via Masullo, ho notato una signora attraversare la strada dalla mia sinistra alla mia destra. Nel cercare di darle il tempo di attraversare mi improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume, presumibilmente e secondo il criterio di normalità, il soggetto, venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso a tutte le circostanze del caso concreto nonché alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza (Cass. 2000 n. 1637; 1996 n. 10480). Nel caso in esame risulta (vedi testimonianze concordi sul punto), che la Scognamillo utilizzasse, in quanto vedova, quasi tutto il suo reddito (mediamente 619,75) per il pagamento dell’affitto della casa familiare e per il mantenimento dei due figli minori: Antonietta (nata il 2 dicembre 1987) e Fabio (nato il 5 ottobre 1989). Inoltre la vittima riceveva dal Comune di Quarto, in quanto vedova, un contributo annuale, ammontante, per il 1999, a € 1208,51. Non si ritiene invece doversi considerare quanto elargito dal medesimo Comune per il pagamento delle rette scolastiche dei minori, in quanto questi ultimi, ricorrendone i presupposti, potrebbero ancora goderne, così come sono invece da considerarsi i futuri migliorativi lavorativi, che secondo l’id quod plerumque accidit, avrebbe ottenuto la defunta. È da considerarsi però che, ove raggiunta la maggiore età, i due orfani avrebbero potuto diventare economicamente autosufficienti, affrancandosi dal mantenimento a carico della madre. Nel caso concreto, vista anche la situazione attuale del mondo del lavoro, è desumibile che la defunta avrebbe continuato a provvedere ai figli fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età di ciascuno di loro. Per quanto conceerne la concreta liquidazione del danno patrimoniale futuro conseguente a sinistro stradale, si ben può seguire il criterio equitativo (di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c.), che tenga conto delle peculiarità del caso specifico (Cass. 5 novembre 1994, n. 9179; Cass. 23 giugno 1993, n. 6941). Prendendo, quindi, come parametro di riferimento il reddito della vittima e tenendo conto del fatto che, data la modestia di quest’ultimo, la defunta Scognamillo avrebbe destinato al mantenimento dei figli circa i due terzi di siffatto reddito e fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età di ciascuno di essi, il danno patrimoniale futuro da risarcire va liquidato nei termini seguenti: alla minore Antonietta spetta la somma, in valuta attuale, di € 26.292,36 e al minore Fabio la somma, in valuta attuale, di € 32.865,45. L’attrice chiede poi, a favore dei minori, il risarcimento per il danno non patrimoniale derivante da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, il quale viene fatto rientrare, dalla giurisprudenza, nell’ambito del cd. «danno esistenziale». A tale proposito è utile dire che la figura del danno esistenziale, è nata per dare tutela a tutte quelle ripercussioni esistenziali, discendenti da lesioni di situazioni giuridiche protette dall’ordinamento, ma che sarebbero incorse nelle limitazioni poste dall’art. 2059 c.c. Alla luce, però, della moderna lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., come avallata anche dalla consulta, la norma costituisce il riferimento per l’ammissione a risarcimento per ingiusta lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti, rendendo così inoperante in questi casi la riserva di legge di cui all’art. 185 c.p. L’art. 2059 diviene norma cardine per la tutela di tutti i danni non patrimoniali: quello biologico, quello tradizionale ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 giurisprudenza di merito sono spostata leggermente verso la mia sinistra, quando, dopo aver visto tramite lo specchietto retrovisore se giungessero altre vetture, improvvisamente, nel ritornare con lo sguardo alla strada, c’è stato l’impatto; 3) la sentenza ex art. 448 c.p.p. emessa dal Gip del Tribunale di Napoli relativa al reato di cui all’art. 589 commi 1, 2 e 3 c.p.p., in cui gli veniva applicata la pena di mesi sei di reclusione. A questo proposito va detto che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi a elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva; e ciò anche con riferimento ad una perizia svolta in sede penale e ad una consulenza tecnica svolta in altra sede civile; così come è possibile valutare lo spessore indiziario della richiesta di applicazione della pena; tutto ciò purché le prove siano state ritualmente acquisite al processo (v. Cass. 11 agosto 1999, n. 8585; v. Cass. 2004/4118; Corte d’appello di Salerno sentenza n. 355/01). Oltre tutto il convenuto contumace Carlo Bosco, regolarmente citato, non ha affatto risposto all’interrogatorio formale ritualmente deferito dall’attrice (vedi verbale d’udienza del 30 ottobre 2003). Orbene, ai sensi dell’art. 232, comma primo, c.p.c., il giudice può ritenere come ammessi, valutando ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nell’interrogatorio formale, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo (Cass. 29 aprile 1993, n. 5089). Da quanto detto, emerge che il comportamento del Bosco, oltre ad aver violato il generale dovere di usare la massima prudenza ed accortezza onde evitare incidenti (Cass. 6707/93), ha violato anche specifiche norme del codice della strada, in particolare: 1) l’art. 191 comma 2 c.d.s., per non aver dato la precedenza al pedone; 2) l’art. 141 commi 3 e 4 c.d.s., per non aver rallentato in prossimità dell’incrocio contrassegnato da attraversamento pedonale; 3) l’art. 143 c.d.s. commi 1 e 7, per aver deviato verso sinistra non mantenendosi vicina al margine destro della carreggiata. Risulta quindi evidente la responsabilità esclusiva del Bosco nella verificazione dell’incidente in questione e risulta altresì provata che la morte della Scognamillo sia stata causata esclusivamente da siffatto sinistro (vedi le depositate cartelle cliniche ospedaliere, consulenza del Ctu in sede penale e consulenza medicalegale necroscopica sulle cause della morte della Scognamillo, sempre in sede penale, depositate agli atti). Risolte nei termini di responsabilità esclusiva anzidetti le problematiche relative all’an debeatur, occorre ora procedere alla quantificazione delle diverse voci di danno che risultano integrate, nonché alla quantificazione e liquidazione di suddetti danni. Per prima cosa vanno esaminate le voci di danno spettanti ai minori (rappresentati dall’attrice quale tutrice) iure proprio in conseguenza dell’evento letale. L’attrice richiede a tal proposito il risarcimento dei danni patrimoniali morali ed esistenziali (per perdita del rapporto parentale) subìti dai minori. Cominciamo dal danno patrimoniale. Si tratta dei danni patrimoniali futuri (lucro cessante), che si concretano nella perdita di quei contributi e di quelle utilità economiche, che, sia in relazione ad i precetti normativi, sia per la pratica di vita 43 giurisprudenza di merito 44 morale soggettivo, e tutti quei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto, di cui in concreto venga provata la lesione. È in questa ultima categoria che ora va inquadrato il cd. «danno esistenziale», nelle sue varie sfaccettature (così Corte cost., sent. 2003 n. 233; Cass. 2003 n. 8827 e 8828). Nello specifico, l’attrice, chiedendo il risarcimento del danno subìto iure proprio dai minori in conseguenza della uccisione della madre per la definitiva perdita del rapporto parentale, lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.» (Cass. 2003 n. 8827). Il danno in questione, però, non coincide con la lesione dell’interesse protetto. Esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione costituiscono perciò conseguenza della lesione dell’interesse protetto. Si tratta dunque di un cd. «danno conseguenza». Trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso impossibile sarà consentito, per la sua liquidazione, il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire (Cass. 2004 n. 4118). Nel caso in esame dagli atti di causa (vedi stato di famiglia della defunta e testimonianze a verbale), risulta infatti che i figli della vittima avevano all’epoca dell’incidente rispettivamente 1 e 13 anni, che la Scognamillo, di anni 48, rappresentava l’unico genitore loro rimasto e che i figli vivevano stabilmente con quest’ultima; risulta inoltre che, a seguito dell’incidente, i minori sono stati affidati alla zia, odierna attrice, per cui presumibile che essi abbiano dovuto subire anche il distacco dalla casa ove erano abituati a vivere. Venendo ora alla liquidazione del suddetto danno, essa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.). Per cui, tenuto conto di tutte le circostanze appena esposte il danno viene liquidato, in valuta attuale, nella somma di € 112.000 ciascuno, per un totale di € 224.000. Ai minori va liquidato anche il danno morale soggettivo, risarcibile, come detto in precedenza senza più soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 all’art. 185 c.p. (vedi anche Cass. 12124/03). Esso, in quanto ontologicamente diverso dal danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest’ultimo senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento. Ma va altresì precisato che, poiché la riparazione del pregiudizio effettivamente subìto costituisce nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, il giudice, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento (Cass. 2004 n. 4118; Cass. 2003 n. 8827 e n. 8828). Ciò posto, tenuto conto dello stretto vincolo affettivo e parentale esistente tra i minori e la vittima, nonché dell’età della stessa al momento del decesso in relazione all’aspettativa di vita di questa, si ritiene di dover liquidare in via equitativa a titolo di danno morale, ed in valuta attuale, la somma di 56.000 per ciascuno degli istanti, per un totale di € 112.000. Passiamo ora ad esaminare le voci di danno spettanti ai minori iure hereditatis. Cominciando dal danno biologico, va premesso che si ritiene di aderire alla tesi, secondo cui: «In caso di morte di un soggetto, cagionata dal fatto illecito altrui, i congiunti del defunto acquistano iure hereditatis il diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa limitatamente ai soli danni verificatisi tra il momento dell’illecito e quello del decesso, qualora i due momenti siano separati da un apprezzabile lasso di tempo», per cui «il credito trasmissibile agli eredi è esclusivamente quello da danno biologico subìto per l’effettiva durata della sopravvivenza» (vedi Cass. 1996 n. 2117; Cass. 2003 n. 9620 e Cass. 2003 n. 2775). Se la morte è stata cagionata da lesioni, l’unico danno che risulta risarcibile è quindi quello correlato all’inabilità temporanea, in quanto, per definizione, non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente. Nel quantificare detto danno biologico cd. «terminale», il giudice deve però tener conto che esso è di tale intensità da condurre a morte un soggetto in un limitato, seppur apprezzabile, lasso di tempo. Si deve tener conto in particolare di due fattori: 1) l’entità e l’intensità della lesione alla salute, che nel caso in questione vanno valutate nella massima espressione, in quanto hanno avuto come esito la morte; 2) il lasso di tempo tra l’evento lesivo e la perdita del bene vita (Cass. 2003 n. 7632). È di questi fattori che si ritiene di dover tener conto nell’applicazione dei criteri di liquidazione tabellari, al fine di ottenere la necessaria personalizzazione degli stessi, costituita dall’adeguamento al caso concreto (Cass. 2003 n. 3414). Considerato dunque che in questo caso il danno alla salute ha raggiunto quantitativamente la misura del 100% (come risulta dalle cartelle cliniche e dalla Ctu in sede penale), come nel caso di inabilità temporanea assoluta, ma che ad essa, invece della guarigione e della stabilizzazione dei postumi, è conseguita la morte; considerato il lasso di tempo, di giorni 31, intercorso: la liquidazione va fatta nei termini di seguito esposti. In base alle Tabelle del Tribunale di Milano i minori avrebbero diritto a € 51,65 per ogni giorno di generale sentimento di solidarietà che unisce coloro che sono legati da vincoli di affetto e parentela. In relazione infine alla richiesta di condanna ultramassimale nei confronti dell’impresa assicuratrice va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore per mala gestio (cioè per colpevole ritardo nella corresponsione dell’indennità o comunque nel mettere a disposizione il massimale di polizza) è configurabile solamente nei confronti dell’assicurato, mentre, nei riguardi del terzo danneggiato, in caso di esercizio di azione diretta (art. 18 L. n. 990/1969), a carico dell’assicuratore è viceversa configurabile l’eventuale ritardo ingiustificato nell’adempimento della sua obbligazione in favore di siffatto terzo, con pagamento degli interessi legali e dell’eventuale maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c. Interessi e maggior danno non vanno rapportati però alle somme liquidate come danno originario, bensì al massimale di polizza in quanto, entro tale ammontare l’obbligo dell’assicuratore deriva dall’art. 1917 c.c., onde il colpevole ritardo nel versamento dell’indennizzo assume rilievo autonomo ex art. 1224 c.c., solo se la somma spettante in via definitiva al danneggiato superi il massimale stesso; la condanna dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1224 c.c., non determina, in ogni caso, per i danneggiati un credito aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla condanna pronunciata contro il danneggiante, la quale non incontra il limite del massimale (Cass. 2002 n. 2190). Ciò detto, la richiesta va accolta. Il limite del massimale, infatti, costituendo un’eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato, va provata dall’impresa assicuratrice (Cass. 1999 n. 6933). Nel caso in esame la S.A.I. Assicurazioni spa si è limitata a contrastare, in comparsa di risposta, l’asserto attoreo relativo alla presunta mala gestio della società assicuratrice; solo in comparsa conclusionale, la convenuta SAI ha indicato, senza tra l’altro provarlo, quale fosse «il residuo massimale catastrofale». A fronte di ciò il risarcimento viene ammesso anche al di là dell’eventuale limite del massimale. In conclusione alla minore Antonietta spetta la complessiva somma di € 206.610,735, di cui € 194.292,36 spettanti iure proprio ed € 12.318,375 spettanti iure hereditario; al minore Fabio spetta invece la complessiva somma di € 213.183,875, di cui € 200.865,5 spettanti iure proprio ed € 12.318,375 spettanti iure hereditario. In applicazione dell’orientamento assunto dalla Suprema Corte (Sezioni unite, sent. 17 febbraio 1995, n. 1712 e più di recente tra le altre: Cass. 9517/02) spettano ai minori gli interessi legali inizialmente calcolati, sull’importo risultante dalla «devalutazione» in base agli indici Istat, rispettivamente al 7 ottobre 2000, data del sinistro (per le voci di danno spettanti iure hereditatis) e al 7 novembre 2000 data del decesso (per le voci di danno spettanti iure proprio), della somma testè liquidata, e, quindi, anno per anno, ed a partire rispettivamente dal 7 ottobre 2000 e 7 novembre 2000 fino al momento della presente sentenza, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella sopra precisata; oltre ai successivi interessi al tasso legale sull’importo totale così risultante al momento testè indicato sino al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza. (Omissis). ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 giurisprudenza di merito invalidità temporanea assoluta, per un totale di € 1.601,15 (51,65 × 31 gg.). Per quanto appena esposto, questo giudice ritiene doversi apportare un correttivo in aumento ai predetti valori, quantificando il danno di € 516,5 (C 51,65 10) per ogni giorno, per un totale di € 16.011,5. Ai minori spetta, a titolo di danno biologico iure hereditatis, la somma, in valuta attuale, di € 16.011,5, nella misura del 50% ciascuna (€ 8.005,75). I minori hanno poi diritto, iure hereditatis, al risarcimento del danno morale «terminale» subìto dalla madre. Anche in questo caso vanno considerate le particolarità del caso concreto, ed in particolare le gravi sofferenze patite dalla vittima ed il lasso temporale durante il quale esse sono state patite (Cass. 2003 n. 11003). Tali danni possono dunque essere quantificati equitativamente, nella misura di 1/2 del danno biologico, per un ammontare di € 8.005,75, nella misura del 50% ciascuno € 4.002,875. L’attrice chiede inoltre che venga riconosciuto ai minori, iure hereditatis, il danno esistenziale subìto dalla madre. La pretesa deve essere disattesa. In base a quanto detto in precedenza, il danno esistenziale va inquadrato nella lesione di quegli interessi costituzionalmente protetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla lesione biologica e dal patema d’animo e che vanno concretamente provati. Nel caso in esame non risulta la prova di ulteriori lesioni a beni costituzionalmente protetti, se non quelle appena valutate. Inoltre della specificità e dell’intensità delle lesioni subìte dalla vittima nel caso concreto, si è dato debitamente conto nella liquidazione del danno biologico e di quella morale, per cui un’ulteriore valutazione di essi, porterebbe ad un indebito sovrapporsi delle voci di danno (Cass. 2003 n. 8827). Per quanto concerne infine il danno patrimoniale da lucro cessante, spettante iure successionis ai minori, esso è costituito dalla mancata percezione di reddito subìta dalla vittima. Esso, può essere quantificato in misura corrispondente al reddito medio da questa percepito, secondo quanto risulta dalle testimonianze, come collaboratrice domestica durante il periodo di inabilità temporanea e che quindi va liquidato in € 619,75, sempre nella misura del 50% ciascuna (€ 309,875). Va infine rigettata la pretesa dell’attrice in proprio, in relazione al danno emergente, costituito dalle spese di funerale e di lutto e da quelle necessarie per il mantenimento dei due ragazzi. Per ciò che concerne le spese funerarie e di lutto, la domanda non può essere accolta, in quanto formulata tardivamente, solo in sede di comparsa conclusionale. Per ciò che concerne le spese di mantenimento dei minori, la situazione economica degli stessi è stata già debitamente considerata in sede di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante ad essi spettante. All’attrice, infatti, quale tutrice, spetta amministrare i beni dei minori, traendo da essi (con le prescritte deliberazioni ed autorizzazioni del giudice tutelare), quanto serve per il mantenimento e l’istruzione di questi ultimi (artt. 357 e 374 c.c.). Senza contare inoltre, che l’ufficio tutelare è gratuito per natura e che il tutore, potrebbe comunque sempre rivolgersi al giudice tutelare per ottenere, in presenza di particolari circostanze, un’equa indennità (art. 379 c.c.). Qualunque altra contribuzione aggiuntiva elargita dall’attrice ai nipoti va inquadrata invece non in un pregiudizio risarcibile, ma nel più 45 giurisprudenza di merito In effetti la mancata possibilità di accesso ai documenti richiesti, pur prevista dalla legge, non ha consentito al ricorrente di esporre i motivi di difesa in sede di audizione inerenti alla descrizione dei fatti in base ai quali era stata rilevata la violazione rendendo impossibile la difesa del ricorrente in sede di audizione. La mancata messa a disposizione degli atti di fatto non ha consentito al ricorrente di esporre le ragioni per cui aveva richiesto l’audizione e le proprie difese in ordine ai fatti e alle circostanze che avevano determinato l’accertamento della violazione a lui ascritta. Peraltro la inadempienza della Prefettura è stata confermata dalla sentenza del TAR del Piemonte n. 1365/05 che ha accolto il ricorso di Rosso Roberto avverso il silenzio-rifiuto con intimazione alla Prefettura di mettere a disposizione gli atti punto 3 – «l’esponente risulta titolare di un interesse giuridicamente qualificato ad opporsi al verbale di contestazione elevato a suo carico dall’organo accertatore e l’interesse all’accesso documentale si fonda su tale posizione oggettiva» – e conseguentemente condannando la Prefettura alle spese del grado di giudizio. Per contro il Prefetto di Torino, assente al processo, con gli atti prodotti confermava la legittimità del provvedimento ma non consentiva la valutazione di eventuali altri elementi contrastanti in ordine ai motivi esposti circa la illegittimità del provvedimento sollevata rispetto a tali circostanze. Nella nota di costituzione e risposta, infatti, la Prefettura non entra nel merito delle eccezioni sollevate limitandosi a sostenere che «la grave negligenza» dell’Amministrazone aveva già comportato un risarcimento economico con la sentenza del TAR e che il ricorrente dovrebbe ritenersi soddisfatto e «non si comprendeva la ragione dell’ulteriore ricorso in sede giurisdizionale». Invero la natura dell’eccezione è riferibile al procedimento illegittimo e non già al merito della violazione che, se legittimamente seguito, da una parte avrebbe consentito al ricorrente di esporre compiutamente le proprie ragioni e le proprie difese e dall’altra alla Prefettura di pronunciarsi legittimamente in merito al ricorso tenendo conto delle osservazioni e difese del ricorrente. Si deve pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso di Rosso Roberto e dichiarare illegittimo il provvedimento prefettizio. In ordine alle spese di causa il giudice ritiene che le stesse debbano essere compensate in quanto nessun onere particolare risulta essere dimostrato dal ricorrente né, d’altra parte, pur avendo richiesto la condanna alle spese, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente non ha insistito sulla pronuncia sulle stesse. (Omissis). GIUDICE DI PACE CIVILE DI CAPACCIO 7 agosto 2005, n. 1341. Est. Corrente - Nunziata (avv. Vitagliano) c. Cattolica (avv. Amatruda) e Marano. Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Composizione bonaria della vertenza entro il termine di sessanta giorni - Spese legali - Diritto al rimborso - Sussistenza. 56 ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 Le spese legali sostenute dal danneggiato per l’assistenza alla fase stragiudiziale nella procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale sono a carico dell’assicurazione del danneggiante, anche se la composizione della vicenda – a mezzo offerta di pagamento – avviene entro il termine di cui all’art. 22 L. 990/69. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione regolarmente notificato l’8 luglio e il 9 luglio 2004, Nunziata Giuseppe conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Capaccio, Marano Pasquale e la Compagnia Cattolica Assicurazioni, in persona del legale rapp.te pro tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro, all’ulteriore risarcimento della somma di euro 217,64, oltre alle spese legali, per i danni patrimoniali sofferti in occasione dell’incidente stradale verificatosi il 2 febbraio 2004, alle ore 16,00 circa, in Capaccio (SA), alla contrada Fuscillo, all’interno dell’Azienda Agricola «S. Antonio», tra la vettura Citroen Xsara Picasso, con targa BP 595 WY, di proprietà dell’attore, che era in sosta, e la macchina agricola Fiat 640/8 con targa SA 8647, di proprietà e condotta da Marano Pasquale e assicurata per la r.c.a. con la Compagnia Cattolica Assicurazioni. L’attore riferiva, laconicamente, che la propria vettura, che era in sosta, veniva attinta nella parte laterale posteriore sinistra dalla predetta macchina agricola riportando danni per euro 882,64. Riferiva, altresì, che la Compagnia convenuta aveva offerto, in data 18 marzo 2004, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 665,00. Chiedeva, quindi, il risarcimento per la differenza e il pagamento delle spese legali. Incardinatosi il giudizio, si costituiva la sola Compagnia Cattolica Assicurazioni che contestava l’an debeatur e il quantum debeatur, perché esagerato e non documentato, e riferiva che la Compagnia aveva inviato offerta di risarcimento, nella fase stragiudiziale, comprensiva di spese legali. Assunta la prova per testi, la causa era rinviata all’udienza del 14 febbraio 2005, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione per essere, poi, trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. – In via preliminare va dichiarata la proponibilità e la procedibilità della domanda avendo parte attrice messo in mora la Compagnia convenuta e proposto la domanda giudiziale ampiamente dopo lo spirare dei sessanta giorni previsti dalla legge 990/69. Sempre preliminarmente va dichiarata la legittimazione attiva di Nunziata Giuseppe, perché proprietario della Citroen Xsara Picasso con targa BP 595 WY, e la legittimazione passiva di Marano Pasquale e della Compagnia Cattolica Assicurazioni spa, rispettivamente proprietario e società garante per la r.c.a. della macchina agricola Fiat 640/8 con targa SA 8647. Va poi dichiarata la contumacia di Marano Pasquale perché regolarmente convenuto in giudizio e non comparso. Nel merito, poi, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento. Non vi è dubbio alcuno che la responsabilità del fatto sia da ricondurre alla condotta di guida colposa, imprudente e priva di perizia automobilistica del conducente della macchina agricola Fiat 640/8 con targa SA 8647, assicurata per la r.c.a. con la Compagnia Cattolica Assicurazioni. mento dell’assegno trasmesso a Nunziata Giuseppe, a ristoro dei danni, nulla riferisce in merito agli onorari dovuti al legale del Nunziata per la gestione della pratica nella fase stragiudiziale. Pertanto, l’importo offerto di euro 665,00 deve ritenersi inviato esclusivamente a ristoro dei danni alla vettura Citroen Xsara Picasso. In tale misura, inoltre, detto importo è ritenuto congruo ex art. 1226 del codice civile. Dalla documentazione versata in atti si ritiene, infatti, che il danno non è superiore alla somma di euro 665,00. D’altra parte, però, la Compagnia Cattolica avrebbe dovuto rimettere a Nunziata Giuseppe anche un importo per il pagamento degli onorari dell’avv. Vitagliano, onorari che, diversamente, graverebbero ingiustamente sull’attore. Detti onorari, per la fase stragiudiziale, si ritiene equo quantificato in euro 300,00 comprensivi di iva e cassa. Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo. (Omissis). giurisprudenza di merito L’istruttoria della causa ha dimostrato, oltre ogni dubbio, che il 2 febbraio 2004, alle ore 16,00 circa, in Capaccio (SA), alla contrada Fuscillo, all’interno dell’Azienda Agricola «S. Antonio», la vettura Citroen Xsara Picasso, con targa BP 595 WY, di proprietà dell’attore, che era in sosta, era attinta nella parte laterale posteriore sinistra dalla macchina agricola Fiat 640/8 con targa SA 8647. La versione dell’incidente prospettata dalla parte attrice trova riscontro sostanziale nelle dichiarazioni dei due testi escussi che hanno riferito di un’errata manovra di ingresso nel piazzale dell’Azienda Agricola «S. Antonio» da parte del conducente della macchina agricola, errata manovra che determinava l’investimento ed il danneggiamento della Citroen Xsara Picasso dell’attore. Riguardo al quantum debeatur, vera ragione della causa, va osservato che, diversamente da quanto riferito in comparsa di costituzione e risposta dalla Compagnia convenuta, la lettera di accompagna- CHI PAGA L’AVVOCATO? La pronuncia del giudice capaccese riprende il principio recentemente ribadito dal Supremo Collegio, secondo cui, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale di cui alla L. 990/69 e sue modificazioni, il danneggiato ha piena facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di ottenere dall’assicurazione del responsabile il rimborso delle relative spese legali. Il concetto appena espresso è di pregnante attualità alla vigilia della promulgazione del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, il «Codice delle Assicurazioni Private», che al titolo X, capo IV (composto da otto articoli che regolano le procedure liquidative), annovera l’art. 149, rubricato «Procedura di Risarcimento Diretto» (si parla più correttamente di risarcimento e non di indennizzo, come era stato inizialmente ipotizzato), con il quale si introducono rilevanti mutamenti alla disciplina previgente. In questa norma è previsto che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati debbano rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’articolo non fa alcun espresso riferimento ad una esclusione delle spettanze per l’assistenza tecnica, legale o peritale, prestata al danneggiato, anche se tale intento negativo si potrebbe desumere dai lavori preparatori della legge nonché dalla ratio dell’intero provvedimento, che è stato veemente compulsato dalle varie associazioni dei consumatori che hanno intravisto, tra le cause predominanti dell’aumento del costo delle polizze, le spese accessorie costituite dagli oneri per assistenza, tecnica e/o legale, prestata al danneggiato. Per il vero, la Commissione Finanze della Camera, nel giugno 2005, aveva esaminato la possibile adozione di un testo che regolasse la materia – senza giungere alla totale abrogazione della legge 990/69 e di gran parte della L. 57/2001 – che, tra le varie disposizioni modificative, prevedeva, all’art. 7, la «Procedura rapida per il risarcimento del danno e indennizzo diretto». In tale norma, al comma 22, veniva riportato che, una volta esperita la procedura diretta, «qualora l’assicuratore non osservi i termini, le procedure e le modalità indicate dal presente articolo, l’assicurato può avvalersi della consulenza e dell’assistenza di uno o più professionisti di propria fiducia, i cui compensi professionali sono imputati all’impresa assicuratrice». Al contrario, nel nuovo testo unico di cui al D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 tale clausola non è stata ribadita, ma taluni vorrebbero far discendere la non ripetibilità delle spese legali dal combinato disposto degli artt. 148 («Procedura di risarcimento»), n. 11, e 149 («Procedura di risarcimento diretto») sulla premessa che al comma n. 11 dell’art. 148 (che regola la normale procedura nei casi non previsti dall’azione di risarcimento diretto) viene espressamente sancito: «L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto». Ora, poiché al successivo articolo 149 tale precisazione non appare, viene sostenuto che deve intendersi esclusa la possibilità di un intervento di un patrocinatore (i cui oneri siano poi a carico dell’assicurazione). A parere di altri, invece, e tale interpretazione è a mio avviso da condividere pienamente, è più agevole intendere l’art. 149 come norma integrativa speciale dell’art. 148; pertanto, mentre nell’art. 149 verrebbe meramente esplicitato come accedere alla procedura diretta, per quant’altro (termini dilatori, dovere di sottoporsi a visita medica e conseguenze in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo), resterebbe fermo quanto dettato dalla precedente disposizione generale. Alla luce di ciò, in assenza di una espressa previsione legislativa che escluda la possibilità per il danneggiato di farsi assistere da un professionista a spese dell’asARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 57 giurisprudenza di merito 58 sicurazione alla quale sia stata rivolta l’istanza risarcitoria, è lecito ritenere che detti oneri economici debbano ricadere sulla compagnia. D’altra parte, la questione delle spettanze legali in siffatta materia è stata oggetto di svariate pronunce giurisdizionali fin dagli anni immediatamente successivi all’avvento dell’assicurazione obbligatoria. Già nel lontano 1973, con la sentenza n. 24, resa in relazione alla causa Esposito/Minucci (sorta per il danneggiamento, ad opera dell’Esposito, di una bicicletta condotta dal sottoscritto, allora dodicenne!), la Corte Costituzionale sancì l’obbligo del rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 22 L. 990/69 anche nei casi di azioni giudiziarie esperite nei soli confronti del responsabile civile e non anche della compagnia, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., nonché, analogamente, nel caso di azione riconvenzionale proposta dal convenuto (principi tuttora vigenti). La Consulta precisò che, diversamente, un immediato esercizio dell’azione giudiziaria avrebbe pregiudicato preminenti esigenze di interesse sociale ma, al tempo stesso, sottolineò la indefettibile necessità di una «sicura ed efficace protezione dei diritti dello stesso danneggiato». È di palmare evidenza che, all’epoca della pronuncia, la procedura de qua era alquanto semplificata; non era ancora in vigore la «miniriforma» di cui al D.L. n. 857/ 76 convertito nella L. n. 39/1977 né esisteva quel coacervo di norme per la liquidazione del danno alla persona con la possibilità di applicazione dei previsti aumenti discrezionali dell’ammontare del risarcimento per peculiarità soggettive dell’avente diritto. La dottrina e gran parte della giurisprudenza ritennero, dopo questa pronuncia, che se l’accordo tra assicuratore e danneggiato interveniva bonariamente entro lo spatium deliberandi dei sessanta giorni, alcuna spettanza era dovuta al professionista che aveva assistito il danneggiato (v. Cass. n. 255/1981). Al contrario, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 11606 del 31 maggio 2005 (che ha statuito il già citato principio secondo cui «nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle spese legali»), ha posto a base della sua ratio decidendi la complessità e la molteplicità dei principi regolatori della materia del danno da circolazione stradale stabilendo la necessità dell’intervento di un professionista che assista il danneggiato anche nella fase stragiudiziale, e ciò sia per dirimere eventuali divergenze su un punto della controversia, sia per garantire già in fase stragiudiziale la regolarità del contraddittorio – con innegabile richiamo all’art. 3 della Costituzione – sia, infine, alla luce della circostanza che l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche connesse al caso concreto. Pertanto, da una lettura del nuovo «Codice delle Assicurazioni Private», non sembra che siano ravvisabili i presupposti per poter dissentire da tale orientamento, in quanto la normativa di cui al citato D.L.vo è alquanto contorta e lacunosa e l’utente, per potersi confrontare in misura paritetica con il suo conARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 traddittore, è indiscutibilmente bisognevole di un ausilio tecnico. A questo punto non resta che attendere l’atto regolamentare del Presidente della Repubblica – di cui all’art. 150 del medesimo D.L.vo – per conoscere la definitiva portata letterale del provvedimento, ma va aggiunto che il fondamentale principio di uguaglianza e il correlativo diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione (rispetto al quale il contraddittorio tra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto), secondo svariate pronunce della Consulta possono essere limitati solo a tassativa condizione che a tale compressione corrisponda un miglioramento di interessi superiori, quali quelli connessi a preminenti ragioni di sistema o ragioni sociali; a ben vedere, questo sinallagma, nel caso concreto, è ben meno che certo, poiché è alquanto ipotetico che l’alto costo delle polizze sia determinato dalle «spese accessorie» costituite dalle spettanze legali, così come non è affatto certo che detto costo, eliminati i compensi tecnici e/o legali, «diminuirà» – come pomposamente annunciato – «del 15%» (non è dato sapere come si è giunti a tale scrupolosa misura percentuale). Piuttosto – ma tutto ciò è ignoto alle associazioni dei consumatori che tanto si battono per elidere gli interventi dei professionisti – c’è da chiedersi quanto abbia finora inciso, e quanto continui ad incidere, sui premi, la sfiancante inerzia delle compagnie assicuratrici che spesso costringe alla proposizione di giudizi del tutto inutili ovvero alla prosecuzione di giudizi dall’esito scontato, quanto abbia inciso e tuttora incida il comportamento di organismi quali la Consap che, sebbene gestisca un’impresa dalle funzioni eminentemente solidaristiche e sociali quale è il «Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada» e goda dei contributi che le imprese di assicurazione sono tenute a versarle annualmente, riesce ad essere assalita da innumerevoli azioni esecutive grazie al proprio contegno. C’è da chiedersi, infine, quanto incida, su tutto ciò, la mancanza di adozione di seri provvedimenti da parte dell’ISVAP, altro organismo i cui componenti, spesse volte, provengono dalla stessa ANIA (o viceversa). Paolo Minucci Avvocato, foro di Napoli GIUDICE DI PACE CIVILE DI CARINOLA 18 febbraio 2005. Est. Tudino - M.E c. Comune di Mondragone. Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Transito con semaforo rosso - Rilevamento mediante apparecchiatura FTR Velomatic - Su tratto stradale non rientrante fra quelli individuati dal Prefetto - Nullità del verbale. È nullo il verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 146, comma terzo, c.s., transito con semaforo rosso, rilevata mediante apparecchiatura FTR Velomatic, qualora tale accertamento seppure effettuato in assenza dell’organo di Polizia stradale ma con strumento debitamente omologato, non sia tuttavia avvenuto su tratto stradale rientrante tra quelli individuati con decreto prefettizio. ❫ MASSIMARIO DI LEGITTIMITÀ Appello civile - Poteri del collegio - Appello avverso sentenze non definitive - Acquisizione della documentazione prodotta in primo grado. In base all’art. 123 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. è obbligatorio per il giudice dell’impugnazione avverso sentenza non definitiva, che per decidere nel merito ritenga necessaria l’acquisizione di documentazione – prodotta da una delle parti e depositata nel proprio fascicolo nel giudizio pendente per l’emissione della sentenza definitiva – ordinare alla parte di produrre copia della suddetta documentazione. * Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2005, n. 4267, Un Sindacale Territoriale Gorizia Cisl c. Donda. (C.p.c., art. 347; att. c.p.c., art. 123 bis). [RV579889] Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado. Nell’ipotesi in cui si sia verificata la morte della parte in primo grado ed il processo sia interrotto, ai sensi dell’art. 299 c.p.c., come nel caso di interruzione per morte o impedimento del procuratore, la sentenza che sia stata eventualmente pronunciata successivamente all’evento interruttivo è nulla; Peraltro, essendo tale nullità soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi d’impugnazione, deve essere dedotta dalla parte interessata con l’appello che, avendo la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio, non può limitarsi – a pena di inammissibilità per difetto di interesse e mancata corrispondenza al modello legale di detta impugnazione – alla sola richiesta di nullità della sentenza impugnata, ma deve investire della richiesta di decisione nel merito il giudice d’appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., deve dichiarare l’invalidità della sentenza di primo grado e pronunciare sul merito della controversia (sulla base di tale principio la Corte di cassazione ha cassato senza rinvio – atteso che il processo non avrebbe potuto proseguire – la sentenza d’appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e aveva deciso la causa nel merito, nonostante in appello fosse stata censurata solo la nullità della sentenza). * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5896, Calò c. Rete Ferroviaria Italiana Spa. (C.p.c., art. 299; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV580262] Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Limite legale minimo di durata della reclusione - Possibilità di superarlo per effetto della diminuzione connessa al rito. Anche in caso di applicazione della pena su richiesta, la reclusione non può avere durata inferiore al limite minimo di quindici giorni, fissato dall’art. 23 c.p., di talchè va considerata illegittima la sentenza che recepisca la pattuizione di una pena ridotta oltre il limite indicato in applicazione della diminuente di cui all’art. 444 c.p.p. * Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 4917 (ud. 3 dicembre 2003), P.G. in proc. Pianezza. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 23). [RV229995] Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Inammissibilità della richiesta in Cassazione. È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all’art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all’art. 446, comma primo c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione. * Cass. pen., sez. V, 3 novembre 2004, n. 42635 (ud. 4 ottobre 2004), Collodo ed altri. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5). [RV229904] Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Cattiva gestione della lite. In tema d’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio cosiddetta impropria nei confronti del danneggiato (legittimato ad esercitare l’azione diretta nei suoi confronti ed a costituirlo in mora ex artt. 18 e 22 legge n. 990 del 1969) ritrae disciplina e contenuto dall’art. 1224 c.c., trattandosi d’obbligazione accessoria nascente dal ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, sicché non è necessario che, per non incorrere in preclusioni, il danneggiato proponga già in primo grado – nell’ambito dell’azione diretta – anche una domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, essendo al riguardo sufficiente, atteso il carattere accessorio di tale azione, che, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore, gli richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c. ovvero l’integrale risarcimento del danno. massimario di legittimità I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione. * Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2004, n. 23697, Uniass Assicurazioni Spa c. Tufano ed altri. (C.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV579555] Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa Periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 142/92. Ai sensi dell’art. 4, lett. a) legge 24 dicembre 1969 n. 900 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile), applicabile nella fattispecie, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall’art. 28 legge 19 febbraio 1992, n. 142 (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 301 del 1996), va escluso dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro; per l’esistenza di un’intima connessione fra il diniego di risarcibilità a favore del coniuge trasportato (con) titolarità, in capo al medesimo in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, che lo attrae nell’area dei soggetti responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell’art. 2054 c.c. (ordinanza Corte cost. n. 76 del 1997 e n. 261 del 2000). * Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2283, Trusiani c. Assitalia Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4; L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 28). [RV579853] ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 63 massimario di legittimità Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Persone trasportate. In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla modifica apportata dall’art. 1 del D.L. n. 857 nel 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, nel secondo comma dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 deve attribuirsi l’effetto della estensione dell’assicurazione obbligatoria ai danni prodotti alle persone dei trasportati quale regola generale. * Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23294, Festinese ed altro c. Polaris Assic. Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 1; D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 1; c.c., art. 2054). [RV579570] Avvocato - Giudizi disciplinari - Decisioni del Consiglio nazionale forense - Impugnazioni. Poiché le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (Nella specie, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, con il quale il ricorrente, pur denunciando violazione di legge in relazione a numerose disposizioni del codice deontologico, ha omesso ogni indicazione sia circa l’interpretazione data dalla sentenza impugnata delle disposizioni del codice deontologico, sia su quale fosse la corretta interpretazione delle medesime disposizioni, così limitandosi ad assumere un apprezzamento delle emergenze istruttorie diverso da quello compiuto dal Consiglio Nazionale Forense, in particolare quanto alla provenienza dalla parte personalmente della richiesta di documentazione, non adempiuta dal professionista sanzionato disciplinarmente). * Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4802, Passarello c. Proc. Gen. Corte Cassazione ed altro. (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56; L. 22 gennaio 1934, n. 37; c.p.c., art. 360). [RV579800] Avvocato - Onorari - Procedimento di liquidazione Opposizione a decreto ingiuntivo. Le decisioni sulle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di onorari professionali dovuti agli avvocati hanno valore di ordinanza, e come tali sono impugnabili solo a mezzo di ricorso «straordinario» per cassazione ex art. 111 Cost., solo nelle ipotesi in cui sia controverso soltanto il quantum dei compensi dovuti al professionista, mentre hanno valore di sentenza, e come tali sono appellabili, qualora nell’opposizione si facciano valere anche altre ragioni di merito (quali, come nella specie, il difetto di legittimazione passiva). * Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578, Alongi c. Gigli. (C.p.c., art. 633; L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29; L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 30). [RV580106] Avvocato - Onorari - Procedimento di liquidazione Parere del consiglio dell’ordine. In tema di onorari di avvocato, l’art. 26 della legge n. 794 del 1942 prevede, su accordo dell’avvocato e del cliente, una sorta di «arbitraggio» all’esito del quale il parere sulla parcella degli onorari reso dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati determina quantitativamente, con efficacia vincolante, l’oggetto dell’obbligazione del cliente. A tal fine, oltre alla conclusione dell’accordo, è necessaria la comunicazione dello stesso al suddetto organo forense, giacché in mancanza di tale comunicazione il parere non ha efficacia vincolante. (Nella specie la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la natura vin- 64 ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 colante del parere, atteso che non poteva considerarsi rituale comunicazione, ai sensi della disposizione citata, l’invio da parte del nuovo difensore del cliente ad un componente del Consiglio dell’ordine forense, già incaricato di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, di una missiva finalizzata a rendergli nota la mancata accettazione delle richieste del professionista e la decisione di attendere, prima di provvedere al pagamento, le determinazioni del Consiglio). * Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2005, n. 6657, Galasso c. Annecchino. (L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 26). [RV580133] Avvocato - Onorari - Valore della causa - Determinazione. Ai fini della liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, la regola posta dall’art. 6 della tariffa professionale, secondo la quale, nelle cause per pagamento di somme o liquidazione di danni, in parziale deroga al principio della determinazione del valore della controversia sulla base della domanda (art. 10 c.p.c.), si deve aver riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata, se maggiore, va interpretata nel senso che la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento al momento della domanda medesima. Ne consegue che non sono computabili la rivalutazione, gli interessi, le spese ed i danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado. Infatti la ratio della norma consiste nell’evitare che il soccombente debba sopportare un ingiusto aumento dell’importo da rifondere alla parte vincitrice esclusivamente a causa dell’esagerata richiesta esposta da costui nell’atto introduttivo del giudizio, pur essendo possibile che il soggetto vincitore debba corrispondere per onorario al proprio difensore una somma superiore a quella che ha diritto di ottenere a titolo di rifusione ex art. 91 c.p.c. dal soccombente, mentre non è ipotizzabile un’interpretazione che consenta l’ipotesi contraria, e cioè il conseguimento di somme superiori rispetto a quelle dovute dal vincitore al proprio difensore. * Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2274, Com. Termini Imerese c. Igar Imp. Gestione Alberghi Ristoranti. (C.p.c., art. 10; D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 6; D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6). [RV579533] Cassazione civile - Ammissibilità del ricorso - Riproponibilità del ricorso inammissibile - Limiti. La riproposizione di un ricorso per cassazione inammissibile per mancata produzione della relata di notificazione e, quindi, per inesistenza della notificazione, è possibile, fino a quando non sia intervenuta la prima declaratoria della inammissibilità, entro il termine di impugnazione lungo, in quanto deve escludersi che in tal caso possa essersi verificata la decorrenza del termine breve, supponendo essa la sussistenza di una valida notificazione del ricorso. * Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 2005, n. 677, Massagrande c. Rossetti ed altro. (C.p.c., art. 327; c.p.c., art. 387). [RV579879] Cassazione civile - Controricorso - Notificazione - Perfezionamento. In tema di notificazione degli atti processuali, in base al principio secondo cui il procedimento notificatorio si perfeziona, per quanto riguarda il richiedente, alla data di affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario (non potendo ricadere sul notificante le conseguenze di un ritardo a lui non imputabile: v. Corte Cost. n. 477 del 2002), deve ritenersi tempestivo il controricorso per cassazione che, consegnato all’ufficiale giudiziario entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., sia stato notificato oltre detto termine a causa dell’erroneità dell’indirizzo del destinatario, qualora tale errata indicazione sia contenuta nel ricorso per cassazione, essendo il ritardo dovuto a fatto non ascrivibile al controricorrente. * Cass. civ., sez. V, 23 marzo 2005, n. 6316, Com. Vasto c. Arcidiocesi Chieti Vasto. (C.p.c., art. 330; c.p.c., art. 370). [RV580299] ❫ I. Delib. (CIPE) 18 marzo 2005, n. 24. 1º Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 262 del 10 novembre 2005). 1. (Approvazione progetto definitivo). 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e dell’art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/ 2004, è approvato – con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della localizzazione dell’opera, il progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l’autostrada A4 (caselli di Ospitaletto e Brescia Est), l’autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilità d’accesso all’aeroporto di Montichiari», ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell’opera. L’approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere (prestazioni e attività) previste nel progetto approvato. 1. 2. Le prescrizioni citate al punto 1.1., cui è condizionata l’approvazione del progetto, sono riportate nella parte 1ª dell’allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da sviluppare in sede di progettazione esecutiva, prescrizioni da adottare in fase di cantierizzazione e altre. Le varianti derivanti dall’attuazione delle suddette prescrizioni sono approvate dall’Autorità espropriante ai fini della pubblica utilità. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al menzionato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1. 3. È altresì approvato il programma della risoluzione delle interferenze predisposto dal soggetto aggiudicatore, come sintetizzato nel cronoprogramma che costituisce l’allegato 3 alla relazione istruttoria. 2. (Attribuzione CUP). L’approvazione del progetto definitivo di cui al punto 1.1. è subordinata all’assegnazione del CUP (codice unico di progetto), che dovrà essere richiesto dal soggetto aggiudicatore entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Il CUP, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l’intervento di cui alla presente delibera. 3. (Copertura finanziaria). In considerazione dell’incremento di costo rispetto alle previsioni del piano economicofinanziario vigente, le modalità della copertura finanziaria dell’opera, che sarà integralmente assicurata dalla Società concessionaria, saranno ridefinite in occasione della revisione quinquennale del piano medesimo, prevista per l’anno in corso. L’atto aggiuntivo alla vigente convenzione, con il quale verrà concordata tra le parti detta revisione, verrà approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente in materia. 4. (Clausole finali). 4. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera. 4. 2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell’inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull’avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato. 4. 3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 4. 4. In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovrà essere stipulato apposito protocollo d’intesa tra la Prefettura competente UTG, l’ANAS e la società concessionaria, mirato a potenziare l’attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell’allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata Prefettura. legislazione e prassi amministrativa LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA ALLEGATO 1 PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1. Prescrizioni. 1.1. Prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo. 1.1.1. Prescrizioni di carattere progettuale. In riferimento alla pk 73+500 della linea AV/AC, il raccordo autostradale prevede l’inserimento di due gallerie artificiali stradali (rampe sud di svincolo della S.P. 19) che sottopassano il Posto di Movimento di Travagliato. Poiché lo stesso Posto di Movimento è stato soppresso, non si ritiene più necessario lo spostamento di tali gallerie di 300 m. Pur tuttavia si dovranno adottare soluzioni atte ad ottimizzare l’impatto sul territorio; alla pk 75+320 della linea AV/AC è previsto un sottopasso 5.00 × 5.00 m: si prescrive al progetto esecutivo del Raccordo autostradale di inserire il relativo sottopasso non ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 77 legislazione e prassi amministrativa 78 previsto, al fine di garantire l’accessibilità alla località Fiorita; alla pk 77+900 della linea AV/AC, dove è previsto lo svincolo tra il Raccordo autostradale e la S.P. IX, si prescrive di rivedere l’andamento plano-altimetrico delle rampe dello svincolo al fine di renderle compatibili con le quote della linea ferroviaria AV/AC; la soluzione definitiva del nodo in località Cascina Campagnola, a livelli sfalsati, dovrà essere concertata tra società Autostrade Centro Padane, TAV e BRE.BE.MI. con una tempistica compatibile con il cronoprogramma procedurale di approvazione del progetto in esame, così da coniugare le esigenze infrastrutturali delle tre iniziative. La proposta progettuale dovrà comunque contemplare anche la possibilità di realizzare la bretella di relazione dei flussi di traffico proveniente da nord (Valtrompia) e diretti ad est, in modo di consentire il collegamento diretto con l’ipotizzata area di scambio intermodale gomma/ferro di Ospitaletto/Travagliato; in Comune di Flero la larghezza dei sottopassi dovrà essere ampliata fino a consentire la circolazione nei due sensi di marcia in sicurezza; in Comune di Flero la larghezza del sottopasso di Coler dovrà consentire di mantenere la pista ciclabile; in Comune di Poncarale il casello dovrà essere realizzato prioritariamente rispetto al resto del raccordo autostradale; dovranno essere mantenute le piste ciclabili che collegano i Comuni di Flero e Poncarale; in Comune di Montirone il sottopasso per la nuova strada che porta alla località Pradossi deve essere progettato ad una altezza idonea al passaggio di mezzi pesanti ed agricoli; in Comune di Montirone l’accesso alla proprietà Ravelli Officine Meccaniche (sulla S.P. 23) e ai terreni agricoli interclusi dovrà essere realizzato utilizzando e potenziando una strada già esistente sul retro della officina; in Comune di Montirone va collegato alla viabilità esistente il sottopasso di collegamento tra gli abitati di Belleguardo e di Belleguardello; in Comune di Castenedolo il tratto di viabilità provinciale (S.P. 37) compreso tra la bretella di sfioccamento verso la ex S.S. 668 a sud ed il raccordo autostradale verso la ex S.S. 236 a nord dovrà essere realizzato con piattaforma tipo B a (2+2) corsie di marcia (D.M. 5 novembre 2001); la possibilità di realizzare in corrispondenza del nuovo casello di Poncarale, tra il raccordo autostradale e la A21, un’area di parcheggio attrezzata con servizi all’utenza; in Comune di Montirone si dovrà spostare verso Est (limitatamente a pochi metri) la rotatoria di interconnessione tra il raccordo autostradale e la strada comunale Ghedi-Borgosatollo, in modo tale da ridurre l’interferenza sulle residenze dell’area e garantire al contempo il mantenimento degli accessi che attualmente insistono sulla strada comunale. 1.1.2. Opere connesse e misure compensative. In Comune di Castanedolo si dovrà verificare tecnicamente la possibilità di realizzare una controstrada laterale all’ex S.S. 236 in località Bodea a servizio dell’adiacente zona produttiva con una nuova intersezione a rotatoria in corrispondenza della via Colombo anche in ragione della vicinanza con l’altra intersezione, al fine di migliorarne le condizioni di accessibilità e sicurezza; si dovrà verificare tecnicamente la possibilità di modificare, in relazione anche allo sviluppo del progetto della linea ferroviaria AC/AV, la viabilità secondaria in corrispondenza del depuratore comunale e delle Cascine Quarti di Sopra e Quarti di Sotto, al fine di consentire una migliore accessibilità e sicurezza alle cascine suddette e ai Comuni di Montirone e Borgosatollo; si dovranno verificare tecnicamente soluzioni migliorative del tracciato della strada secondaria in località Fornasette; valutando, altresì, la possibilità di allungamento della galleria, mantenendo, pertanto, il tracciato originale della strada di accesso alla cascina Dossi; in Comune di Castenedolo si dovrà inserire una interconnessione fra la S.P. 37 ed il ramo di collegamento fra il racARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 cordo autostradale e la stessa S.P. 37, tale da garantire un’adeguata gestione dei flussi che la interessano (anche in ragione delle previsioni di evoluzione della mobilità dell’area e delle caratteristiche funzionali degli assi collegati) la cui soluzione progettuale circa la collocazione dovrà essere concordata con la T.A.V. e gli Enti locali; dovrà essere verificata la possibilità di dare attuazione alla realizzazione della strada poderale (tipo F2) che collega la Cascina Fornasette con la strada comunale sul confine Ghedi/Castenedolo, fra Fenil Nuovo e Quarti di Sotto in coerenza, per quanto riguarda il sovrappasso del raccordo autostradale, con le indicazioni contenute nel progetto definitivo pubblicato nel giugno 2003 (progetto originale); si dovrà realizzare un sottopasso carrabile di collegamento tra le località Cascina Nuova e Cascina Cucco, lungo l’asse di via Chiesa Vecchia (con contestuale eliminazione del sovrappasso previsto in progetto); l’accessibilità delle aree agricole presenti nell’area sudovest del Comune di Flero è già garantita da quella esistente e di progetto; tuttavia si dovranno verificare eventuali ottimizzazioni in tal senso, le quali dovranno essere oggetto di coordinamento con T.A.V.; in Comune di Flero si dovrà definire un adeguato manufatto di sottopasso (ovvero, qualora gli approfondimenti di ordine tecnico lo rendessero necessario, di un sovrappasso) utile a garantire la continuità di Via Coler. Il manufatto dovrà avere caratteristiche geometriche tali da consentire la circolazione dei mezzi agricoli e di quelli pesanti; in Comune di Flero si dovrà verificare la possibilità tecnica di eliminazione del sottopasso previsto ad est di via Caselle e sostituzione funzionale di questo collegamento con un adeguato manufatto che garantisca la continuità di via Caselle; in Comune di Flero, si dovrà verificare la possibilità tecnica di realizzare, un adeguato sistema per l’accessibilità dei mezzi agricoli da via Caselle alle aree agricole ubicate a nord del raccordo autostradale e ad est di via Caselle; in Comune di Travagliato si dovrà realizzare un nuovo sottopasso carrabile lungo via Castrezzato-via Foresta nei pressi della Cascina del Lupo. 1.1.3. Prescrizioni di carattere ambientale. Elementi di carattere generale. Si dovranno indicare le modalità di gestione delle aree di compensazione, sia attraverso convenzioni, che dovranno essere perfezionate prima dell’inizio dei lavori, o, diversamente, attraverso l’assunzione della gestione diretta da parte del gestore dell’infrastruttura (prevedendo in tal caso l’adeguata copertura economica); si dovranno sviluppare le misure di mitigazione e compensazioni relative agli ambiti di intervento prioritario, come previste nel SIA, dettagliandone i costi analitici; si dovranno inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell’appaltatore dell’infrastruttura (capitolati di appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione dell’attività di cantiere; si dovrà approfondire il problema relativo agli effetti del drenaggio, sia temporaneo che permanente, sulla stabilità degli edifici che insistono su terreni che risentono degli effetti della diminuzione della pressione interstiziale, con particolare riferimento alla zona di Capriano del Colle-Flero, e adottare le necessarie soluzioni di carattere costruttivo; si dovrà anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell’infrastruttura; in riferimento alla linea ferroviaria AC/AV si dovrà tenere conto, per quanto di pertinenza, delle eventuali modifiche al progetto della linea ferroviaria di cui sopra risultanti dal completamento del relativo iter procedurale di approvazione, attualmente in corso; si dovranno prevedere le misure e gli accorgimenti di carattere costruttivo necessari alla mitigazione degli effetti combinati determinati da entrambe le infrastrutture, da valutarsi mediante appropriati studi e simu- denza delle cascine e dei nuclei storici ubicati in prossimità del tracciato: cascina Nuova, cascina Cucco, cascina Ventura, cascina Colombaia, cascina Castelletto, cascina Volti, cascina Martora, Fienile Castrina, Fienile nuovo, cascina San Giorgio, Fienili Belasi, cascina dell’Ora, villa Malfatto, Fienile Vasterone, Fienile Bona, Fienile Emilia, Fienil del Papa, cascina Quarti di Sopra e cascina Quarti di Sotto, cascina Novara, cascina Rodrenga, cascina Bodea e cascina Zimbello; nuclei di Navate, Belleguardo, Belleguardello e Caselle; per quanto riguarda i «corridoi verdi» previsti sui terreni agricoli, gli interventi dovranno confermare la trama storica principale, mediante l’inserimento di strutture lineari realizzate con piantumazione a filare, evitando un’eccessiva parcellizzazione del tessuto agrario; in prossimità dell’attraversamento del Fiume Mella dovranno essere previste idonee opere di mitigazione, in considerazione sia dell’avvicinamento della sede stradale alla Cascina S. Giorgio che dei collegamenti pedonali e ciclabili già esistenti lungo il Fiume e di connessione alla località Fenili Belasi; considerato che in località Fascia d’Oro (intersezione S.S. n. 236 Goitese) il progetto prevede un nodo molto prossimo ad un recente svincolo con raccordo per la zona dell’aeroporto di Montichiari, si ritiene opportuno verificare, in fase di progettazione esecutiva, l’eventualità di attestarsi sulle strutture in essere, salvaguardando altresì il manufatto della Cascina Zimbello; riguardo ai tratti in rilevato si ritiene opportuno, ove possibile, il rimodellamento delle scarpate ricorrendo a pendenze limitate, con raccordi che consentano una migliore e più dolce congiunzione con il piano di campagna. A tal fine si dovrà prevedere l’utilizzo di materiale vegetale che, oltre a consentire una migliore mitigazione del tracciato stradale, permette un miglior consolidamento dei pendii; relativamente all’area collinare del Monte Netto, tra i Comuni di Poncarale e Capriano del Colle, si ritiene indispensabile che venga sviluppato un progetto di dettaglio relativo alla ricomposizione paesaggistica, che preveda la messa a dimora di nuclei misti arborei-arbustivi in grado di raggiungere una sorta di continuità con la vegetazione delle gallerie naturali attigue, e quindi di incrementare il carattere di naturalità dell’area; nella progettazione delle opere «a verde» dovrà valutarsi la possibilità di realizzare vaste macchie boscate a margine del tracciato, evitando ad esempio la collocazione di essenze arboree «a sesto di impianto» rigito e predefinito; nelle aree d’interferenza con le altre infrastrutture esistenti e/o di interconnessione si dovrà evitare che il progetto produca ambiti residuali non risolti sotto il profilo della qualità dell’intervento. Per quanto riguarda le piante arboree, arbustive ed erbacee messe a dimora, si dovrà prevedere l’impiego di specie autoctone e di pregio; le barriere antirumore previste sui tratti in viadotto dovranno preferibilmente essere integrate nel sistema di protezione laterale delle corsie, onde limitarne la complessiva estensione. Tali barriere dovranno essere realizzate anche con materiale trasparente, al fine di evitare un effetto tunnel a chi percorra la strada e, nello stesso tempo, garantire la visione delle aree a margine del tracciato; le barriere antirumore previste sui tratti non in viadotto dovranno essere realizzate con pannelli trasparenti ed accompagnate dalla realizzazione delle opere di mascheramento con essenze arboree (dettagliatamente indicate nella tavola di progetto). In tal modo si ottengono positivi effetti paesistici poiché per chi si trova nelle aree a margine del tracciato la percezione dello stesso è mediata/mascherata dalla vegetazione, mentre chi percorre la strada intravede la vegetazione oltre la pennellatura, evitando in tal modo l’effetto tunnel; le scarpate laterali dei rilevati sui lati aperti (escluse quindi le porzioni inercluse fra AC/AV e nuovo raccordo) dovranno presentare pendenze meno accentuate di quelle proposte, onde garantire un raccordo meno acclive con il piano campagna esistente. ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 legislazione e prassi amministrativa lazioni modellistiche da sviluppare con il proponente della suddetta linea ferroviaria ed in particolare: a) si dovrà contenere la sistemazione ambientale delle zone chiuse fra le due infrastrutture (intercluse), con una soluzione realizzativa e gestionale assunta in accordo con il proponente della linea ferroviaria di cui sopra, corredata da un accordo relativo alla gestione ed alla manutenzione; b ) si dovrà prevedere la omogeneizzazione della scansione degli elementi strutturali e degli elementi formali delle opere d’arte delle due infrastrutture, con particolare riferimento ai viadotti denominati «Viadotto zona industriale» (raccordo autostradale) e «Viadotto Mella» (Linea AV/AC Milano-Verona); dovrà essere condotta una verifica coordinata delle interazioni plano-altimetriche nel tratto di affiancamento del raccordo autostradale con la linea ferroviaria AC/AV Milano-Venezia, assumendo come riferimento il tracciato così come approvato in sede di C.I.P.E. nell’ambito della procedura prevista dal D.L.vo n. 190/02. La verifica dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali: – massima integrazione delle due infrastrutture; – risoluzione delle criticità connesse alla viabilità provinciale interferita; – ottimizzazione dell’inserimento ambientale delle due infrastrutture, con particolare riferimento alle aree intercluse di risulta, per le quali dovrà essere redatto un progetto di riqualificazione ambientale coordinato, che tenga conto di quanto indicato nei successivi punti del presente paragrafo e nel paragrafo B.4 della d.g.r. 18 luglio 2003, n. 13714, relativa al progetto preliminare della linea ferroviaria AC/AV Milano-Venezia, tratta Milano-Verona; dovrà essere individuata una fascia di territorio congrua rispetto all’asse infrastrutturale, in cui prevedere i necessari interventi di riorganizzazione fondiaria, di ricomposizione della maglia viaria minore e poderale, di mitigazione e compensazione degli impatti; si dovrà prevedere il mantenimento della continuità dei percorsi pedonali e ciclabili intercettati dall’infrastruttura, individuando il possibile sviluppo di nuovi tracciati di collegamento con la rete di percorsi esistente; con riferimento agli svincoli ed alle bretelle di collegamento, la progettazione esecutiva dovrà tendere, in linea generale, alla minimizzazione delle superfici delle aree intercluse generate, limitando la creazione di tare colturali non più utilizzabili e la creazione di ambiti residuali non risolti sotto il profilo della qualità dell’intervento. Tali aree dovranno essere utilizzate per la realizzazione delle necessarie opere di mitigazione ambientale. Atmosfera. Con riferimento alla fase di cantierizzazione, si dovrà tenere conto dell’attraversamento di territori inseriti nelle zone definite critiche o zone soggette a risanamento relativamente alla qualità dell’aria, come indicato dalla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, adottando i necessari sistemi di misurazione e monitoraggio delle emissioni di polveri (PM 10 e PM 2.5) e di benzene in accordo con ciascun Dipartimento dell’ARPA competente per territorio. Paesaggio. In linea generale, tutti gli interventi di inserimento ambientale e mitigazione paesistica dovranno assumere come riferimento quanto contenuto nel redigendo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nei singoli strumenti urbanistici comunali; relativamente al passaggio in prossimità dei centri abitati (Ospitaletto, Travagliato, Flero, Poncarale e Borgosatollo), è consigliabile che per l’abbattimento del rumore si preveda l’utilizzo, ove le condizioni lo consentano, di macchie arboree-arbustive ad integrazione/mascheramento di «barriere trasparenti»; relativamente al tema dei percorsi ciclopedonali, dovrà essere garantita la continuità ciclopedonale dell’itinerario Navate/Sabbioneta/Castrina in Comune di Lograto e dovrà essere posta particolare attenzione nella progettazione della viabilità d’accesso e dei percorsi ciclopedonali in corrispon- 79 legislazione e prassi amministrativa 80 Geologia, idrogeologia ed acque superficiali. Dovrà essere assicurata, sia per quanto concerne le opere stradali che relativamente all’ubicazione dei previsti cantieri, la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate, ed in particolare dei pozzi pubblici e privati destinati ad uso idropotabile esistenti nel territorio. A tale scopo dovrà comunque essere predisposta una precisa indagine idrogeologica che valuti le eventuali interferenze dell’opera in questione con i pozzi situati nelle immediate adiacenze del tracciato stradale; il Proponente dovrà redigere la valutazione di compatibilità idraulica di tutte le nuove opere di attraversamento con luce netta complessiva superiore a 6 m., degli elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel «Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po-PAI» e del reticolo idrografico minore, individuato dai comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Allegato B della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/77868. Tale valutazione dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della «Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B», in ottemperanza alle disposizioni del PAI riportate all’art. 19, primo comma, delle N.T.A. e secondo le metodologie di studio contenute negli Allegati 3 e 4 alla d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645; le successive fasi progettuali dovranno contenere una raccolta dei dati di qualità dei corsi d’acqua superficiali limitrofi ai cantieri, in sezioni che verranno localizzate in funzione della presenza e tipologia degli «scarichi di acque reflue domestiche e industriali» originati dai cantieri stessi, indicando le specifiche misure per il loro smaltimento e di eventuali «acque di prima pioggia», nonché gli interventi e le modalità dirette a renderli conformi alle disposizioni di legge (D.L.vo n. 152/99 e succ. mod., L.R. n. 62/85 e succ. mod.); la progettazione esecutiva dovrà assicurare, sia per quanto concerne le opere stradali che relativamente all’ubicazione dei previsti cantieri, la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate, ed in particolare dei pozzi pubblici e privati destinati ad uso idropotabile esistenti nel territorio. A tale scopo, dovrà essere predisposta una precisa indagine idrogeologica che valuti le eventuali interferenze dell’opera in questione con i pozzi situati nelle immediate adiacenze del tracciato stradale; dovrà essere predisposta una valutazione di compatibilità idraulica di tutte le nuove opere di attraversamento con luce netta complessiva superiore a 6 m., degli elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazioni delle fasce fluviali del «Piano di stralcio per l’assetto idrografico del fiume Po.PAI» e del reticolo idrografico minore, individuato dai Comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Allegato B della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/77868. Tale valutazione dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della «Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B», in ottemperanza alle disposizioni del PAI riportate all’art. 19, comma 1, delle N.T.A. e secondo le metodologie di studio contenute negli Allegati 3 e 4 alla d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645; dovrà essere predisposta una valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della predetta direttiva, per l’attraversamento del fiume Mella interessato dalle fasce fluviali dei PAI; le valutazioni di compatibilità idraulica dovranno essere sottoposte al parere delle Autorità competenti, secondo le disposizioni di cui al punto 1.3 della citata direttiva e dell’art. 38 del N.T.A. del PAI. Fase di esercizio. Dovranno essere previsti sistemi mobili di rilevamento degli inquinanti al fine di verificare l’influenza degli inquinanti emessi (polveri PM10 e PM2.5 e Benzene) sia durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico sia durante i normali periodi di non superamento degli standard di qualità dell’aria. ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 I dati dovranno essere trasmessi all’ARPA territorialmente competente al fine di validarli e definire i metodi d’archiviazione. Relativamente alla strumentazione di monitoraggio dei laboratori mobili, dovranno essere concordati con la stessa ARPA la tipologia e le caratteristiche della strumentazione da utilizzare, i manuali di gestione e tutte le procedure necessarie al completamento del monitoraggio; dovrà essere predisposto ed attuato un dettagliato programma di monitoraggio acustico post operam con indicazione di tempi, localizzazioni e modalità dei rilievi fonometrici da realizzare al fine di valutare i livelli di immissione di rumore in corrispondenza dei recettori, con specifica attenzione a quelli residenziali e particolarmente sensibili, al fine di valutare l’efficacia delle opere di mitigazione previste per conseguire gli obiettivi di cui sopra nonché di consentire il dimensionamento, laddove necessario, di ulteriori interventi mitigativi; dovrà essere, infine, prevista la manutenzione delle opere di mitigazione acustica, con sostituzione delle parti usurate o danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell’efficacia dell’azione mitigante; negli ambiti caratterizzati da alta densità di allevamenti zootecnici dovrà essere garantita la mitigazione del rumore anche in prossimità degli allevamenti esistenti; dovrà essere attuato un programma di monitoraggio ante e post operam per individuare e valutare gli impatti diretti ed indiretti sugli ecosistemi e sulle specie, in particolare faunistiche, sensibili e autoctone; il monitoraggio dovrà essere finalizzato alla valutazione, in termini di qualità ambientale complessiva, degli interventi di mitigazione e compensazione. Si raccomanda di fare riferimento al «Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette» approvato con d.g.r. 20 aprile 2001, n. 4345, per la progettazione degli interventi di mitigazione sulla componente fauna, ed alle disposizioni regionali in materia di ingegneria naturalistica (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740). Rumore e vibrazioni. Si dovrà verificare, con riferimento all’attraversamento dei Comuni che non hanno ancora provveduto alla zonizzazione acustica, il rispetto dei limiti previsti per la classe IV ipotizzata nel SIA aggiornando gli interventi di mitigazione in accordo con il D.P.R. 30 maggio 2004, n. 142, sul rumore relativo alle infrastrutture stradali; si dovrà garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614 ai fini della riduzione delle vibrazioni; relativamente alla componente rumore si dovrà aggiornare il progetto di monitoraggio ambientale prevedendo la caratterizzazione ante operam attraverso il monitoraggio diretto, come indicato nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatte dalla Commissione Speciale VIA; in mancanza di riferimenti specifici, le mitigazioni dovranno perseguire l’obiettivo del rispetto dei limiti di classificazione acustica, purché la classificazione medesima sia conforme ai criteri definiti dalla Regione Lombardia con la legge regionale n. 13/01 e dettagliati nella DGR VII/9776: ciò in applicazione del principio della compatibilità dei livelli di rumore con la destinazione d’uso dei recettori; in quei casi in cui per ragioni tecniche o economiche non sia possibile o conveniente mitigare alla sorgente o lungo il percorso di propagazione per assicurare il rispetto dei limiti di immissione di rumore, potrà essere ritenuta accettabile, in alternativa, la mitigazione con opere di fonoisolamento al recettore, valutata la sensibilità dello stesso, a condizione di assicurare all’interno dell’ambiente abitativo livelli di rumore compatibili con la sua fruizione nonché un adeguato ricambio di aria e raffrescamento; ciò per analogia con quanto disposto dal D.P.R. n. 459/98 che disciplina l’inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario; andrà analizzata in dettaglio la situazione dei recettori, intesi come edifici e piani degli edifici, con valutazione degli attuali livelli di immissione, stime dei livelli di immissione rettive della Regione Lombardia sull’Ingegneria Naturalistica (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740); con riferimento alla fascia della bassa pianura, costituita in gran parte da terreni agricoli che presentano segni evidenti della centuriazione di epoca romana, gli interventi di mitigazione potranno confermare e sottolineare la trama storica o gli eventuali tracciati storici anche mediante l’inserimento di strutture lineari realizzate con piantumazione a filare; con riferimento alle interferenze fra il progetto in esame ed il tracciato AC/AV, si dovranno redigere specifici Piani di inserimento territoriale e mitigazione ambientale delle due infrastrutture, da redigersi in forma coordinata fra soc. Autostrade Centro Padane ed R.F.I./TAV, che approfondiscano le tematiche relative ai seguenti ambiti territoriali specifici: a) attraversamento della zona industriale di Capriano del Colle e relativo spostamento di due fabbricati privati interferiti a sud dal corridoio infrastrutturale: in tale ambito il Piano di inserimento territoriale dovrà tendere all’ottimizzazione del passaggio delle due infrastrutture, ad armonizzare le scelte architettoniche relative a pile ed impalcati dei viadotti, alla riqualificazione e valorizzazione delle aree sottostanti e dei coni visuali di pregio eventualmente interferiti; b) attraversamento del centro abitato di Flero; inserimento territoriale delle due infrastrutture e revisione della soluzione progettuale relativa allo svincolo; c) territorio comunale di Castenedolo: inserimento territoriale della variante prescritta nell’allegato A della D.G.R. VII/14837 del 31 ottobre 2003, relativa allo spostamento della S.P. 19 a nord del tracciato della linea AC/AV (cosiddetta variante «Montichiari»), e coordinamento con quanto corso di definizione per il Piano d’Area di Montichiari; le opere di mitigazione ambientale, con particolare riferimento ai tratti in corrispondenza di centri abitati, nuclei abitati sparsi e recettori sensibili in genere, dovranno essere oggetto di apposito accordo con le relative Amministrazioni Comunali, che definisca anche le procedure di monitoraggio dei principali parametri ambientali interferiti, in modo da permettere il confronto ante-operam/post-operam; si dovranno indicare gli interventi di ripristino delle superfici a verde ed i reimpianti arborei. In particolare, si dovrà prevedere la sistemazione a verde delle aree occupate dai cantieri dismessi, delle scarpate e dei suoli comunque denudati nel corso dei lavori. Laddove la definizione del tracciato comporti l’inevitabile abbattimento di vegetazione naturale preesistente, dovranno essere previste misure compensative del danno determinato, mediante opere di riforestazione o di ricostruzione di cenosi vegetali tipiche, su superfici almeno equivalenti a quelle oggetto di alterazione. Tutela degli ecosistemi e della fauna. Gli interventi di mitigazione previsti all’interno dello s.i.a. dovranno essere oggetto di specifica progettazione in termini tipologici e di localizzazione lungo il tracciato stradale; relativamente agli aspetti progettuali legati alla realizzazione dei passaggi per la fauna selvatica, si suggerisce che la progettazione di maggior dettaglio sia elaborata in coerenza con quanto indicato nella «Direttiva sui passaggi per la fauna selvatica» pubblicata in data 11 novembre 2001 dal Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni (ATEC) della Conferazione elvetica; le fasce alberate lungo il percorso dovranno essere progettate in modo da garantire l’innalzamento del volo dell’avifauna migratrice ben al di sopra dell’infrastruttura; dovrà essere prevista la realizzazione di fasce della larghezza media di 30 m. per tutto lo sviluppo dell’infrastruttura, finalizzate alla formazione di corridoi di interconnessione con il progetto di rete ecologica provinciale. La realizzazione potrà comportare larghezze differenziate, in relazione alle varie situazioni territoriali e con particolare riferimento alle aree di cantiere, per un ambito di pari superficie. Nella realizzazione delle fasce di cui sopra dovranno essere tenute in considerazione le diverse zone fitoclimatiche e dovrà essere garantita l’irrigazione costante e la maARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 legislazione e prassi amministrativa previsti post operam in assenza di mitigazioni e post operam con mitigazioni dimensionate per conseguire gli obiettivi di cui sopra; si potrà valutare, laddove appaia opportuno in base ad un’analisi costi benefici, se mitigare ulteriormente per conseguire l’obiettivo, qualitativamente più significativo, di contenimento dell’incremento del livello equivalente di immissione post operam rispetto all’ante operam, al fine di non peggiorare eccessivamente il clima acustico in corrispondenza dei recettori; dovranno essere verificati alcuni edifici che dalle ortofoto risultano prossimi al tracciato e che non sono indicati come recettori; dovranno essere approfondite le valutazioni progettuali delle mitigazioni dei livelli di rumore per i recettori residenziali in corrispondenza dei quali non risulta conseguito, con la prevista barriera, l’obiettivo del rispetto dei limiti di rumore della classe IV. In prima istanza si dovrà valutare la possibilità di conseguire l’obiettivo con una barriera diversamente dimensionata e solo successivamente, se non fosse possibile mitigare lungo il percorso di propagazione, si dovrà valutare l’alternativa della mitigazione con interventi diretti di fonoisolamento al recettore. Gli interventi al recettore dovranno conseguire livelli di rumore negli ambienti compatibili con la loro funzione e garantire adeguate condizioni di ventilazione e raffrescamento; in quelle situazioni, evidenziate nella documentazione integrativa, per le quali il contributo congiunto della linea AC/AV è stato ritenuto significativo e quindi tale da richiedere, come detto nelle schede di censimento dei relativi recettori, una valutazione degli effetti combinati, si dovrà approfondire la valutazione degli effetti, in particolare sotto il profilo della stima del livello di immissione di rumore al recettore complessivamente prodotto dalle due infrastrutture e della ottimizzazione delle misure di mitigazione; prima dell’entrata in esercizio dell’infrastruttura dovrà essere definito ed inviato, per le misure di adeguatezza, ai Comuni ed alle strutture dell’ARPA territorialmente competenti, un programma dettagliato di monitoraggio con puntuale indicazione della posizione dei rilievi fonometrici e descrizione delle modalità di misura. Il monitoraggio dovrà consentire di valutare in particolare l’efficacia degli interventi di mitigazione previsti e, se necessario, di progettarne ulteriori; le relazioni contenenti gli esiti delle attività di monitoraggio e l’eventuale indicazione degli ulteriori interventi di mitigazione che, a seguito degli esiti del monitoraggio risultassero necessari, dovranno essere inviate ai Comuni ed alle strutture dell’ARPA territorialmente competenti; il gestore dovrà garantire la manutenzione delle opere di mitigazione, provvedendo alla sostituzione delle parti usurate o danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da assicurare il perdurare nel tempo della efficacia dell’azione mitigante; la valutazione delle vibrazioni dovrà essere conforme, oltre alla normativa tedesca DIN 4150 come indicato nella relazione prodotta tra 9614 e ISO 2631, anche con riferimento alle norme UNI 9614 e ISO 2631. Misure di compensazione ambientale. Il dimensionamento delle aree destinate alle misure di compensazione, che in linea generale dovranno interessare una superficie complessiva congrua rispetto a quella occupata dall’infrastruttura; si dovrà prevedere la localizzazione delle aree da rinaturalizzare, a seguito di valutazioni intese puntuali con i Consorzi di bonifica; si dovrà prevedere la cronoprogrammazione delle misure di compensazione, da ultimarsi, di norma, prima dell’entrata in esercizio della nuova infrastruttura stradale. Mitigazione ambientale e paesistica. Le opere di mitigazione paesistica dovranno prevedere un’implementazione della rete diffusa di siepi e di filari tale da consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica diffusa. Tutte le opere dovranno essere eseguite con riferimento alle recenti di- 81 legislazione e prassi amministrativa 82 nutenzione delle aree verdi, soprattutto nella fase di semina e di impianto e attecchimento delle essenze arboree; relativamente ai corridoi ecologici, si dovrà prevedere la realizzazione di attraversamenti polivalenti almeno ogni 5 km. (verde+piste ciclopedonali); le linee elettriche ad alta tensione, interferite o di nuova realizzazione, dovranno essere dotate di accorgimenti atti a limitare i danni all’avifauna (ad esempio spirali colorate), in particolare in prossimità della rete idrica maggiore e degli elementi della rete idrica minore a maggiore valenza naturale. Agricoltura. Dovranno essere affrontati i molteplici aspetti connessi alla progettazione delle misure di minimizzazione e compensazione degli impatti; a tal fine il Proponente dovrà elaborare il progetto di dettaglio delle suddette misure, in collaborazione con i Consorzi di bonifica, per «ricucire» reti ecologiche e idrauliche in modo idoneo al ripristino della piena efficienza funzionale. Dovranno inoltre essere definite, attraverso specifici capitolati, le modalità di esecuzione, manutenzione e monitoraggio delle misure; le interferenze idrauliche ed irrigue ed i frazionamenti dei mappali dovranno essere identificati su supporto catastale oltre che restituiti nello stato di fatto in opportuna scala (rilievo plani-altimetrico); le nuove opere idrauliche-irrigue necessarie per risolvere le interferenze causate dall’infrastruttura dovranno uniformarsi alle norme ed alle direttive di polizia idraulica di cui al R.D. n. 368 dell’8 maggio 1904 alla D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, dirette a tutelare ed a conservare l’efficienza e la funzionalità di impianti ad elevato interesse pubblico, quali quelli idrovori, irrigui e di scolo; il Proponente dovrà prevedere: – l’esclusione, di norma, di manufatti a botte - sifone; – una viabilità accessoria che garantisca la possibilità di ispezione e manutenzione delle opere progettate e l’accesso ai fondi ed alla rete irrigua minore; – la realizzazione di sottopassi o sovrapassi di grandi dimensioni associati ai manufatti idraulici più importanti, per costituire passaggi ecologici e collegamento alla viabilità di servizio della rete irriguo-idraulica; – l’irrigazione dei terreni frazionati; – le nuove opere di colo dei terreni e di collegamento necessarie per evitare il ristagno delle acque; – le necessarie opere di ripiantumazione lungo gli argini dei nuovi canali; nella progettazione dei sottopassaggi e sovrapassaggi destinati al transito dei mezzi agricoli utilizzati per le lavorazioni dei campi si dovrà prevedere, laddove possibile, la realizzazione di passaggi da adattare e accomunare alle esigenze della rete ecologica (passaggi faunistici) e della rete idrica; si dovranno mantenere, in Comune di Castenedolo, i collegamenti agricoli della Strada Comunale «del Carbone», mediante adeguati interventi infrastrutturali atti a garantirne la continuità. 1.1.4. Tutela archeologica ed architettonica. I lavori di sbancamento e scavo di qualunque tipo ed entità dovranno essere preceduti da ricognizioni di superficie, da eventuali sondaggi mirati nei settori in cui si evidenzino situazioni che richiedano approfondimenti, e dovranno comunque essere effettuati sotto l’assistenza costante di ditta archeologica specializzata; le due opere, AC/AV ed il tracciato autostradale corrono affiancati dal Comune di Travagliato a quello di Castenedolo. Poiché il percorso dell’opera oggetto della presente istruttoria è ubicato in trincea, e, pertanto, sufficientemente al di sotto del piano di campagna, si dovranno prevedere opportuni interventi di schermatura al fine di ridurre ulteriormente l’impatto visivo. Provincia di Brescia - Comune Cazzago S. Martino. In riferimento alla Cascina Campagnola, identificata al n. 7, si dovrà verificare una soluzione progettuale che ottimizzi ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 lo svincolo che si sovrappone alla Cascina in modo da tutelare quanto più possibile il manufatto architettonico. Travagliato. In riferimento alla Cascina Volti, al n. 11, si dovrà mantenere una congrua distanza fra la cascina e la scarpa dell’asse stradale attualmente esistente; la vegetazione a protezione deve essere prevista anche ad alto fusto. Raccordo con la strada provinciale n. 9 (fraz. di Pontegatello). Il tracciato dovrà essere maggiormente spostato verso il corso del fiume Mella ed il tratto della strada provinciale a nord di Pontegatello dovrà essere mantenuto in esercizio, anche solo come percorso ciclo-pedonale da collegarsi a quello esistente lungo il greto del fiume, a questo proposito la proposta di massima per uno scavalcamento del raccordo (in prossimità della rotonda) con una «passerella leggera» è da ritenersi autorizzabile. Si ritiene peraltro vincolante la prescrizione di assoluto divieto a concedere il posizionamento di cartelli pubblicitari, di qualsiasi dimensione, lungo i fianchi del tracciato viario. Capriano del Colle. In riferimento alla Cascina S. Giorgio al n. 16, si dovranno adottare tutte le misure di salvaguardia possibili per ridurre l’impatto delle infrastrutture sul complesso della Cascina. Castenedolo. In riferimento alla Cascina Rodenga al n. 26, vincolata ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.L.vo 42/04, si dovranno adottare tutte le misure possibili, necessarie alla tutela del manufatto architettonico; in riferimento alla Cascina senza nome, nei pressi della Cascina Roberte al n. 28 dovrà essere aumentata la distanza dal tracciato autostradale previsto a solo 28 mt. per garantire un contesto minimo che non privi totalmente la cascina del percorso d’accesso. A tal fine, si dovrà intervenire mediante la riduzione dell’ingombro della scarpata sostituendo, ove possibile, la stessa. 1.2. Prescrizioni in fase di cantierizzazione. Le aree di cantiere particolarmente rumorose dovranno essere collocate il più lontano possibile dagli edifici a destinazione residenziale prevedendo, se del caso, la posa in opera di schermature mobili; la viabilità di cantiere dovrà essere pianificata nel dettaglio in modo da minimizzare le interferenze con quella esistente. In particolare, si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, anche mediante opportuna scelta e verifica – in accordo con i Comuni – degli itinerari dei mezzi d’opera; si dovrà comunque garantire che il transito delle macchine e dei mezzi d’opera non interessi le strade attraversanti i centri abitati, eventualmente prevedendo la realizzazione di varianti stradali; dovranno essere identificati eventuali siepi e filari arborei da sopprimere temporaneamente che, a lavori terminati, dovranno essere ricostruiti in funzione delle ubicazioni originarie; dovranno essere garantite l’irrigazione costante e la manutenzione delle «fasce tampone», soprattutto nelle fasi di attecchimento della vegetazione; il progetto di recupero dovrà essere definito di concerto con le Amministrazioni locali interessate; relativamente agli aspetti di tutela delle acque superficiali e sotterranee: a) l’eventuale localizzazione delle aree di cantiere in zone di rispetto di pozzi per uso potabile dovrà essere subordinata ad una verifica della compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; b) dovrà essere garantita la funzionalità della rete irrigua e dei relativi manufatti prevedendo, se del caso, le necessarie opere provvisionali. Tali opere, in sede di maggior dettaglio progettuale, dovranno consentire il sufficiente adacquamento dei terreni durante la stagione irrigua (indicativamente 5 aprile-20 settembre e 10 novembre-28 febbraio) e il regolare sgrondo delle acque meteoriche durante tutto l’anno; relativamente alle modalità di esecuzione dei lavori si raccomanda: pestio) e risvoltati a 45º in sommità per un tratto pari a 80 cm.; in caso di attraversamento del corpo ferroviario, le scarpate del rilevato stradale, in prossimità della sede ferroviaria, dovranno essere sagomate al fine di garantire la stabilità globale con coefficiente di sicurezza opportuno. La scarpata di rilevato dovrà avere pendenza 3/2 e, nel caso di rilevati alti (H>6.00 m.), si dovranno realizzare banche di larghezza minima di 2.00 m. ogni 6.00 m. di altezza del rilevato; le banche saranno inclinate del 3% ed avranno altezza minima pari ad 1.00 m. 2. Raccomandazioni. Si raccomanda di sviluppare con maggiore dettaglio in ogni singola area caratterizzata da elevata esposizione visuale lo studio e l’aspetto dell’opera per la corretta definizione di tutti i particolari estetici e decorativi; qualificare e quantizzare il grado di interferenza segnalato dalla SIA relativamente ai beni lambiti dall’opera o le cui aree di pertinenza risultano interferite, e prevedere gli eventuali provvedimenti da sottoporre agli organi competenti; assicurare che la realizzazione dell’infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS); evidenziare gli interventi eventualmente necessari sul reticolo viario esistente direttamente connesso alla prevista infrastruttura; adottare per il sistema di illuminazione, nel proseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza della circolazione, tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che eliminino quanto più possibile le dispersioni verso l’alto e verso le aree limitrofe e l’intorno territoriale. legislazione e prassi amministrativa a) l’utilizzo di sostanze poco impattanti sulla falda, come biopolimeri, in sostituzione dei fanghi di perforazione e di altri additivi per la realizzazione delle opere di fondazione profonde; b) di prevedere una postazione di lavaggio delle ruote e dell’esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali; c) di utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l’impiego di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione; d) l’umidificazione del materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e lo stoccaggio dei materiali da cantiere allo stato solido polverulento in sili; e) la movimentazione del materiale mediante trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d’emissione di 10 mg/Nmc e dotati di sistemi di controllo dell’efficienza (pressostati con dispositivo d’allarme); eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco di ridotte dimensioni granulometriche, dovranno essere opportunamente dotate di carter; f) l’utilizzo di gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche e le minime emissioni in atmosfera; g) la schermatura dell’impianto di betonaggio, al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri; al fine di garantire la tutela di suolo e sottosuolo, il Proponente dovrà assumere precisi impegni circa la verifica dell’assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e, se necessario, procedere a lavori ultimati a tempestiva bonifica, prima della sistemazione finale; il Proponente, con la collaborazione dei Consorzi interessati, dovrà provvedere alla stesura delle testimoniali sullo stato di consistenza dei manufatti stradali (ponti, sottopassi, ecc.), delle sponde e dei manufatti dei canali, interferiti ed interessati dal transito dei mezzi di cantiere, al fine di consentire il puntuale ripristino delle opere eventualmente danneggiate. In fase esecutiva si dovrà effettuare un approfondimento in merito alla gestione delle attività di cantiere con particolare attenzione al problema della movimentazione dei mezzi pesanti, per i quali dovrà essere escluso l’impiego di percorsi viabilistici che implichino un rilevante impatto sugli abitanti. Nel caso in cui questo impatto risultasse inevitabile, dovranno essere adottate tutte le misure mitigative utili a limitarlo. Tenendo conto della conformazione finale di proprietà dei fondi, dovrà inoltre essere garantita l’accessibilità a tutti i fondi interclusi dalla realizzazione degli interventi. 1.3. Altre prescrizioni. Si dovrà escludere la possibilità di utilizzo dell’area di stoccaggio temporaneo denominata «A»; si dovranno adeguare gli elaborati in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento; la piattaforma stradale delle opere sovrapassanti la sede ferroviaria AC/AV dovrà essere corredata di barriere di sicurezza situate ai margini della banchina per il contenimento dei veicoli sviati. Lo sviluppo longitudinale delle barriere dovrà essere esteso al di là della sede ferroviaria per una lunghezza non inferiore a 20 m., per proteggere la sede stessa dalla caduta accidentale dei veicoli; i tipi di barriera dovranno rispettare le norme di cui al D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni. Esse dovranno essere del tipo bordo ponte di categoria H4; gli impalcati dovranno essere muniti di parapetti con rete di protezione per il contenimento di piccoli oggetti che dovessero fuoriuscire dagli automezzi o per la deterrenza di atti di vandalismo; tali parapetti dovranno essere di tipo cieco per l’altezza di 1.00 m., saranno sormontati dalle necessarie reti di protezione dell’altezza di 2.60 m. (dal paino del cal- ALLEGATO 2 LINEE GUIDA DELLO STIPULANDO PROTOCOLLO D’INTESA TRA PREFETTURA, ANAS E CONCESSIONARIA Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d’intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori. In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida: necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell’opera, anche sotto il profilo antimafia, del concessionario, il quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all’esecuzione dell’opera: ciò nella convinzione che il concessionario, figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia; necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall’esecuzione dei lavori dell’Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell’impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia); necessità, anche questa mutuata dall’esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell’aggiudiARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 83 legislazione e prassi amministrativa cazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l’impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa; necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell’impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e concessionario – d’intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relative alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall’art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa; necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera a qualunque titolo fino a completamento dell’esecuzione dell’opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio; necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, Tipo di targa che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, «offerta di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l’obbligo di denuncia del fatto all’Autorità Giudiziaria; necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia. II. D.M. (Min. trasp.) 18 luglio 2005. Prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 236 del 10 ottobre 2005). 1. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente: Costo di produzione Quota di maggiorazione Prezzo di vendita comprensive dei tasselli autoadesivi Euro 25,19 Euro 12,60 Euro 37,79 per le Province di Aosta, Bolzano, Trento: . . . . Euro 27,55 Euro 13,78 Euro 41,33 comprensive dei tasselli autoadesivi Euro 24,96 Euro 12,48 Euro 37,44 per le Province di Aosta, Bolzano, Trento: Euro 27,33 Euro 13,67 Euro 41,00 Euro 20,01 Euro 10,01 Euro 30,02 targa anteriore + targa posteriore Euro 20,01 Euro 10,01 Euro 30,02 Rimorchi Euro 11,66 Euro 5,83 Euro 17,49 Ripetitrici Euro 14,93 Euro 7,47 Euro 22,40 targa anteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi Euro 13,42 Euro 6,71 Euro 20,13 per le Province di Aosta, Bolzano, Trento Euro 14,61 Euro 7,31 Euro 21,92 Euro 11,09 Euro 5,55 Euro 16,64 Posteriore Euro 11,09 Euro 5,55 Euro 16,64 Rimorchi Euro 11,66 Euro 5,83 Euro 17,49 AUTOVEICOLI: targa anteriore + targa posteriore di formato A targa anteriore + targa posteriore di formato B Escursionisti: esteri targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi CC, CD, NU MOTOVEICOLI: Escursionisti esteri comprensive dei bollini autoadesivi MACCHINE AGRICOLE: 84 ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 Euro 11,09 Euro 5,55 Euro 16,64 Semoventi Euro 11,09 Euro 5,55 Euro 16,64 Trainate Euro 11,66 Euro 5,83 Euro 17,49 Ripetitrici Euro 11,09 Euro 5,55 Euro 16,64 Euro 11,09 Euro 5,55 Euro 16,64 Euro 7,63 Euro 3,82 Euro 11,45 MACCHINE OPERATRICI: TARGHE PROVA: nuovo tipo CONTRASSEGNI CICLOMOTORI: Posteriore 2. 1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore. 2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al titolo II, categoria VII, capitolo 2371 e, per un terzo, al titolo II, categoria VII, capitolo 2458, dello stato di previsione dell’entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al capitolo 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all’art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 263 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, per le attività previste dall’art. 208, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. III. Delib. (CIPE) 29 luglio 2005, n. 93. Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 263 dell’11 novembre 2005). 1. (Approvazione progetto preliminare). 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato – con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio il progetto preliminare del «collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e di Milano». È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-regione sulla localizzazione dell’opera. 1. 2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l’importo di 1.580 Euro, di cui alla precedente «presa d’atto», costituisce il limite di spesa stimato dell’intervento: detto importo è superiore a quello riportato nei documenti programmatici citati in premessa, perché è al lordo dei presumibili ribassi d’asta sulle voci a base d’appalto ed è comprensivo – oltre che delle opere compensative indicate nel quadro economico – anche dei sovraccosti assunti prudenzialmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’importo complessivo di 714 Euro. 1. 3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l’approvazione del progetto e da recepire in sede di redazione del progetto definitivo, sono riportate nella prima parte dell’allegato, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte dell’allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. legislazione e prassi amministrativa Ripetitrici 2. (Ulteriori adempimenti istruttori). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Regione Lombardia, entro il mese di settembre 2005, sottoporrà a questo Comitato una relazione istruttoria nella quale, nell’ambito del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2, esporrà dettagliatamente le categorie di sovraccosti di cui alla «presa d’atto», precisando in particolare: la recepibilità delle richieste avanzate in sede istruttoria dai vari soggetti istituzionali e dalla concessionaria in termini di compatibilità con la vigente normativa; la differibilità di alcuni interventi e di alcune delle misure proposte. In particolare il predetto Ministero, giusta la riserva formulata nella relazione istruttoria, effettuerà – in contraddittorio con RFI spa e Anas spa – un’analisi più approfondita dei sovraccosti concernenti l’affiancamento della linea ferroviaria AV/AC «Milano-Verona», individuando le opere relative alla risoluzione delle interferenze con detta linea da considerare ricomprese nel progetto della medesima e quindi incluse nel finanziamento posto a carico di Infrastrutture spa con il decreto interministeriale 24 novembre 2004, meglio specificato in premessa. Il predetto Ministero, d’intesa con la regione Lombardia, verificherà inoltre quali, tra le opere viabilistiche accessorie e tra le altre misure ricomprese nel progetto complessivo approvato con la presente delibera e da considerare improcrastinabili, presentino un’autonomia che ne consenta l’attuazione a cura di soggetto diverso dalla concessionaria, individuando lo strumento dell’Accordo di programma quale modalità a garanzia dell’effettiva realizzazione delle stesse. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuterà d’intesa con la regione interessata le possibili alternative per fronteggiare le spese aggiuntive di cui sopra e formulerà le conseguenti proposte. Le soluzioni sottoposte a questo Comitato dovranno essere coerenti con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. In particolare, per gli oneri relativi ai sovraccosti che rimarranno a carico della concessionaria, ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni occorrerà assicurare l’equilibrio del piano economico finanziario della concessione, a tal fine potendo anche utilizzarsi, nei limiti consentiti dalle norme italiane e comunitarie, la proroga del termine di scadenza della concessione, gli incrementi delle tariffe di pedaggio, ed il vaARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 85 ❫ I. II. Circolare (Min. trasp.) 10 ottobre 2005, Prot. n. 3461MOT2/U. Organismi notificati ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. Circolare (Min. trasp.) 6 ottobre 2005, n. 4/2005/CC, prot. n. 3163/ATM681: Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori. In ottemperanza con le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, a seguito dell’attività di valutazione ancora in corso da parte della Commissione preposta a tale compito ed istituita con decreto dirigenziale 2 aprile 2003, il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ha provveduto alla designazione di alcuni organismi, risultati in possesso dei requisiti, per lo svolgimento delle attività previste agli articoli 8 e 9, conformemente con le procedure di cui all’allegato IV del sopra richiamato decreto legislativo. Si acclude alla presente comunicazione l’elenco aggiornato degli organismi non dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento notificati ed autorizzati o che sono in corso di ottenimento della notifica da parte dei competenti organi comunitari, che si aggiungono agli Uffici della Motorizzazione Civile ed ai Centri Prove Autoveicoli rispettivamente già autorizzati e notificati. Allegato alla circolare 10 ottobre 2005, prot. n. 3461MOT2/U ELENCO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI ED AUTORIZZATI NON DIPENDENTI DALLO STATO, CON SEDE SUL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2002 N. 23 AGGIORNATO AL 10 OTTOBRE 2005 Organismi notificati Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - Dipartimento Omologazione e Certificazione (ISPESL) Via Urbana, 167 - 00184 Roman. notifica 0100 Consorzio Europeo Certificazione Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)n. notifica 1131 Certification Safety Institute spa Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI)n. notifica 0497 European Certifying Organization spa Via Mengolina, 31 - 48018 Faenza (RA)n. notifica 0714 Consorzio Italcert Viale Sarca, 336 - 20216 Milanon. notifica 0426 Istituto Giordano spa Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)n. notifica 0407 Ecosim srl Via Traversa Fiorentina, 10 - 50047 Praton. notifica 1091 Icepi srl Via P. Belizzi, 29/31/33 - 29100 Piacenza (comunicato concernente il decreto in corso di pubblicazione)n. notifica 0066 Organismi autorizzati Com’è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2005, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 che ha dato attuazione, dal giorno successivo alla sua pubblicazione, alle disposizioni contenute nel D.L.vo 22 dicembre 2000 n. 395, così come modificato dal D.L.vo 28 dicembre 2001 n. 478. Il Comitato Centrale ha intrapreso – unitamente alla Direzione Generale A.P.C. – un’attività di disamina, alla luce delle disposizioni recentemente entrate in vigore, della normativa concernente l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci, che dovrà concretizzarsi nell’emanazione di precise disposizioni applicative. Nel frattempo, anche al fine di corrispondere a numerose richieste avanzate dagli Organismi preposti alla tenuta degli Albi provinciali, il Comitato Centrale, d’intesa con la suindicata Direzione Generale A.P.C. e nell’ambito di quanto normativamente previsto dalla legge 1 marzo 2005, n. 32, in tema di garanzia dell’uniformità della regolamentazione e delle procedure in materia di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, reputa soggette alle nuove disposizioni le istanze di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori presentate a partire dal 17 agosto 2005. Conseguentemente, si ritiene che gli Uffici in indirizzo debbano applicare la disciplina normativa previgente all’entrata in vigore del succitato D.M. 28 aprile 2005, n. 161, per tutte le domande di iscrizione all’Albo presentate entro la data del 16 agosto 2005. circolari CIRCOLARI III. Circolare (Ag. entr.) 5 ottobre 2005, n. 43/E. Tasse automobilistiche - Gestione delle procedure di interpello. Si riporta qui di seguito il contenuto della nota prot. 18818/2004/DPF/UFF del 29 luglio 2004, nella quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale ha escluso la competenza dell’Agenzia delle Entrate sugli interpelli in materia di tasse automobilistiche posti nelle regioni a statuto ordinario: «In riferimento all’istanza di interpello indicata in oggetto, con la quale il contribuente chiede se la propria autovettura possa fruire dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche in armonia a quanto previsto dall’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la scrivente declina la propria competenza alla trattazione della procedura. Infatti, come prescritto dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e come ampiamente illustrato nella Risoluzione n. 1/Uff del 23 gennaio 2002, le procedure di interpello devono essere istruite dall’ente impositore, nel caso di specie dalla regione cui è affidata la gestione del tributo. Questa impostazione è d’altronde coerente con l’assetto del nostro orARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006 115