Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali

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Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali
Archivio giuridico
della circolazione
e dei sinistri stradali
rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione
Direttore
Corrado Sforza Fogliani
Anno 2006
❫
DOTTRINA
ATTO DI QUIETANZA E TRANSAZIONE NEL DIRITTO
DELLE ASSICURAZIONI
Che non possa «essere attribuito valore di un
negozio transattivo alla scrittura privata attestante
l’avvenuta consegna di una somma di denaro, qualora dal documento, pur in presenza di espressioni
verbali attestanti la volontà di rilasciare quietanza
liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese
e su quali diritti viene ad incidere l’effetto abdicativo del negozio» (Cass. civ., Sez. III, 14 luglio
2004 n. 13062, in questa Rivista 2005, pag. 45)
sembra essere orientamento abbastanza consolidato
in sede giurisprudenziale.
Si tratta di una affermazione di principio che –
se valida in generale e in altri contesti – può anche
lasciare perplessi quando la si applichi senza una
certa qual prudenza o senza qualche accorgimento
interpretativo in campo assicurativo per i rischi di
indebite speculazioni cui potrebbe prestarsi: c’è
anzi da meravigliarsi che questo fenomeno negativo abbia trovato sin qui modesto riscontro.
Transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una
lite già incominciata o prevengono una lite che può
sorgere tra di loro (art. 1965 c.c.).
Da notare che oggetto della transazione – il
quale deve essere possibile, lecito, determinato o
determinabile (art. 1346 c.c.) – «non è il rapporto o
la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato o
può dare luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare
un regolamento di interessi sulla base di un quid
medium tra le prospettazioni iniziali» (Cass. civ.,
sez. lav. 8 luglio 1994 n. 6444). Ne consegue che
«intervenuto l’accordo transattivo, resta preclusa la
possibilità di stabilire quale fosse realmente la situazione giuridica preesistente essendo questa indagine consentita soltanto ove si alleghi una delle
ipotesi di cui agli artt. 1971 e segg. c.c. al fine di
contestare la validità della transazione» (Cass. civ.,
Sez. III, 27 aprile 1982 n. 2633).
Nello stesso senso si sarebbe pronunciata più
tardi anche la Sez. II della Corte Suprema (6 ottobre
1999 n. 11117, in Arch. civ. 2000, pag. 939), affermando che «affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa
abbia ad oggetto una res dubia e cioè che cada su
un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione
delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che,
nell’intento di far cessare la situazione di dubbio
venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano
delle concessioni reciproche; oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle
parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar
luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione
delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium
tra le prospettazioni iniziali».
«Senza il reciproco sacrificio, che le parti accettano per eliminare il fastidio, le spese ed il rischio
di un processo, non v’è transazione»: scrivono
TORRENTE-SCHLESINGER (Manuale di diritto privato 1981, Giuffrè Editore, pag. 617) così continuando «Se, per esempio, una delle parti rinuncia
puramente e semplicemente al suo punto di vista ed
accetta integralmente quello dell’altra, vi è rinuncia
a resistere o ad agire, ma non transazione, perché
questa si realizza solo quando vi siano concessioni
reciproche, cioè da entrambe le parti».
Emblematica anche la illustrazione, da parte di
questi Autori, del che cosa si intenda per reciproche
concessioni.
«Al riguardo – scrivono – occorre tenere presente che una lite sussiste o può sorgere quando si
contrappongono pretese in contrasto di cui non è
possibile a priori sapere quale sia giuridicamente
fondata, e la transazione serve proprio ad evitare
che si affronti un giudizio per stabilire quale parte
ha ragione e quale torto; conseguentemente,
quando diciamo che le parti si fanno reciproche
concessioni, dobbiamo riferire questi sacrifici non
già alle rispettive situazioni giuridiche (che con la
stipulazione della transazione le parti rinunciano
definitivamente a far accertare, cosicché non sapremo mai più quali erano effettivamente le situazioni giuridiche affermate dalle parti indipendentemente dal loro reale fondamento)», ma alla lite in
corso o eventuale.
La transazione riguarda cioè un posterius (le discordanti valutazioni delle parti) e non un prius (il
diritto controverso) che non potrà essere preso in
considerazione, a meno che una delle parti non
fosse consapevole della temerarietà della sua pretesa – il che consente all’altra parte di chiedere l’anARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
dottrina
di Edgardo Colombini (*)
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dottrina
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nullamento della transazione (art. 1971 c.c.) –, oppure che la transazione fosse relativa ad un contratto
illecito ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo, cui consegue la nullità della transazione (art. 1972 c.c. primo comma), o che la richiesta di annullamento provenga dalla parte che
ignorava la causa della nullità del titolo (art. 1972
c.c. secondo comma), oppure che la transazione sia
stata in tutto o in parte stipulata sulla base di documenti che in seguito siano stati riconosciuti falsi, cui
consegue l’annullabilità della transazione (art. 1973
c.c.), oppure che la transazione sia stata effettuata su
lite già decisa con sentenza passata in giudicato
della quale le parti o una di esse non avevano notizia, cui consegue l’annullabilità della transazione
(art. 1974 c.c.), oppure che la transazione sia stata
stipulata sulla base di documenti ignoti quando questi siano stati occultati da una delle parti, cui consegue l’annullabilità (art. 1975 c.c. primo comma),
oppure che la transazione sia intervenuta su un affare determinato quando da documenti successivamente scoperti si privi che una delle parti non aveva
alcun diritto, cui consegue sempre l’annullabilità
(art. 1975 c.c. secondo comma).
Ipotesi codicistiche di annullabilità di una transazione che abbiano voluto riportare all’attenzione
degli operatori del settore per evidenziare come in
campo assicurativo ci si trovi su un terreno che non
ha proprio molti punti in comune con tutta la casistica che ruota intorno all’istituto della transazione
in generale: e questo è importante anche proprio per
le successive nostre considerazioni.
Dispone poi il codice che la transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12
dell’art. 1350 c.c. (art. 1967 c.c.).
Si tratta di forma scritta esclusivamente ad probationem, mentre è ad substantiam solo nel caso
previsto dal n. 12 dell’art. 1350 c.c., e cioè quando
la transazione ha per oggetto controversie relative ai
rapporti giuridici che trasferiscono la proprietà di
beni immobili, che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il
diritto di superficie, il diritto del concedente e
dell’enfiteuta, che costituiscono la comunione dei
diritti in precedenza indicati, che costituiscono o
modificano servitù prediali, il diritto di uso su beni
immobili o il diritto di abitazione, che comportano
rinuncia ai diritti suindicati, che costituiscono affrancazione del fondo enfiteutico, che costituiscono
i contratti di anticresi, che costituiscono locazione
di beni immobili per durata superiore ai nove anni,
che costituiscono società o associazione con conferimento di godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove
anni o per un tempo indeterminato, che costituiscono rendite perpetue o vitalizi, che procedono a
divisioni di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari.
Orbene, è proprio sulla forma scritta ad probationem delle transazioni, che non siano quelle preARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
viste dal n. 12 dell’art. 1350 c.c., che desideriamo
qui soffermarci per evidenziare come non ci appaia
giustificata in campo assicurativo la pretesa di tutte
quelle caratteristiche indubbiamente invece qualificanti in altro contesto.
Scriveva in proposito la Suprema Corte nella sua
sentenza del 4 settembre 1990 n. 9114, Sez. III che
«dalla scrittura contenente la transazione – che, al di
fuori dei rapporti considerati nell’art. 1350 n. 12 c.c.
è richiesta solo ad probationem e non esige formule
sacramentali – devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle
parti di comporre una controversia in atto o prevista,
la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche
concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente
cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite».
Decisione che ricalcava l’orientamento già
espresso in precedenza dalla medesima sezione (6
gennaio 1983 n. 75), la quale aveva affermato che
«l’assoggettamento della prova della transazione
alla forma scritta a norma dell’art. 1967 c.c. comporta che devono documentalmente risultare tutti
gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso
quello della reciprocità delle concessioni e pertanto
non può essere attribuito il valore di un atto transattivo alla scrittura privata attestante l’avvenuta
consegna di una somma di denaro da parte di un
ente assicuratore ai prossimi congiunti della vittima,
qualora dal documento, pur in presenza di espressione verbale afferente alla natura transattiva ed alla
relativa volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese e su
quali diritti viene ad incidere l’effetto abdicativo del
negozio, così da delineare l’ambito preclusivo di ulteriori pretese risarcitorie da parte dei soggetti autori della quietanza».
Sarebbero seguite altre decisioni nello stesso
senso, come quella del 3 marzo 1999 n. 1787 (Cass.
civ., Sez. III, in Arch. civ. 2000, pag. 140), ove si
leggeva che «la disposizione contenuta nell’art.
1967 c.c., per cui la transazione deve essere provata
per iscritto, non consente che elementi costitutivi
del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità
delle concessioni), siano desunti per presunzione.
La quietanza sottoscritta dall’assicurato non può
quindi essere considerata prova per la parziale desistenza dell’assicuratore da una posizione di maggior resistenza per il fatto che sia stata predisposta
dallo stesso assicuratore e contenga l’offerta di un
indennizzo parametrato ad invalidità inferiori per
durata e gravità rispetto a quelli inizialmente affermati dall’assicurato».
Ricorderemo anche – a conferma della continuità
storica di questo orientamento – la sentenza n.
11117 del 6 ottobre 1999 della Sez. II della Suprema
Corte (in Arch. civ. 2000, pag. 940) che affermava
come «per quanto attiene alla prova del rapporto
transattivo, l’assoggettamento della transazione alla
Divergenza di opinioni che trova però anche una
sua spiegazione nella realtà dei fatti.
Facciamo il caso di un committente che contesti
la imperfetta esecuzione di un’opera e che addivenga ad una riduzione del prezzo della commessa;
oppure pensiamo ad una fornitura di materiale difettoso che porti ad una sostituzione dei pezzi avariati con contemporanea riduzione del prezzo; oppure ipotizziamo il caso di una fornitura tardiva con
conseguenti contestazioni che si risolvano transattivamente o con una riduzione del prezzo o con la
consegna di ulteriori quantitativi di merce a prezzo
scontato.
È evidente come in tutti questi casi nella transazione che interviene fra le parti sia indispensabile
risultino «tutti gli elementi costitutivi di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni, i quali non possono pertanto essere desunti in via di presunzione» (Cass. civ., Sez. III, 14
luglio 2004 n. 13062, in questa Rivista 2005, pag.
46).
Ma quando ci si trova di fronte ad un sinistro con
responsabilità di un terzo estraneo, quando nell’atto
di transazione e quietanza la compagnia di assicurazione abbia ovviamente avuto cura di utilizzare
una idonea formulazione (quale, ad esempio, «... dichiara di ricevere ... la somma di ... liquidata, anche
in via di transazione, tacitazione definitiva e completa di qualsiasi danno presente o futuro, diretto o
indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, spese ed
interessi ... e di essere con tale liquidazione pienamente soddisfatto, rinunciando esplicitamente ad
ogni ulteriore ragione e pretesa, nonché a qualsiasi
azione civile o penale e rilasciando quindi la presente finale definitiva e liberatoria quietanza di
pieno saldo») che può pretendersi di più a dimostrazione dell’avvenuto accordo transattivo?
Vi è stato un sinistro; da questo è scaturito –
quando ne ricorrano i presupposti ai sensi degli artt.
2043 e segg. c.c. – un diritto al risarcimento dei
danni subìti; vi sono state richieste ed offerte a seguito di trattative intercorse fra le parti; si è raggiunto l’accordo su una determinata cifra a liquidazione di tutti i danni subìti: a che pro servirebbe la
cronistoria sia pur sintetica di tutti questi antefatti
all’atto di transazione e quietanza nella formulazione praticamente standardizzata dianzi indicata?
Non ci troviamo nella situazione delle ipotesi in
precedenza esemplificate per le quali – senza una
chiara indicazione degli elementi essenziali dell’accordo intervenuto fra le parti – risulterebbe addirittura incomprensibile – perché senza neppure la possibilità di una spiegazione logica – la fissazione di
un prezzo ridotto o la fornitura di altro materiale.
In campo assicurativo, quando si parla di transazione, si fa indubbiamente ed esclusivamente riferimento ad una pretesa risarcitoria – da una parte
– e ad una per lo più diversa valutazione – sia sotto
il profilo responsabilitario che sotto il profilo del
quantum – da parte della compagnia di assicuraARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
dottrina
prova per iscritto, a norma dell’art. 1967 c.c., comporti che devono risultare documentalmente tutti gli
elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso
quello della reciprocità delle concessioni. Pertanto,
non può essere attribuito il valore di un negozio
transattivo alla scrittura privata attestante l’avvenuta consegna di una somma di denaro, qualora dal
documento, pur in presenza di espressioni verbali
afferenti alla volontà di rilasciare ampia quietanza
liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese
e su quali diritti viene ad incidere l’effetto abdicativo del negozio, così da delineare l’ambito preclusivo di ulteriori pretese da parte del soggetto autore
della quietanza».
Per arrivare poi alla più recente decisione del 14
luglio 2004, richiamata all’inizio di queste nostre
considerazioni, secondo la quale mentre «indubbiamente la prova di una transazione, per la quale la
forma scritta sia richiesta solo ad probationem, può
anche essere fornita in presenza di un documento
sottoscritto da una sola parte ove risulti che l’altra
ha accettato, anche solo tacitamente, il contratto
con l’integrale esecuzione dei relativi patti (cfr.
Cass. 14 maggio 1993 n. 5489), quanto precede, peraltro, non esclude che l’assoggettamento della
transazione alla prova per iscritto, a norma dell’art.
1967 c.c., comporta che devono risultare documentalmente tutti gli elementi costitutivi di tale negozio, i quali non possono pertanto essere desunti in
via di presunzione (Cass. civ. 15 maggio 2001 n.
6662)».
Ma di contro a questa corrente di pensiero nella
stessa giurisprudenza della Corte Suprema possiamo individuare qualche dissonanza.
Scrivevano infatti i Supremi Giudici nella loro
sentenza del 4 settembre 1990 n. 9114, Sez. III che
«non è, invece, indispensabile che nella scrittura le
parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che
delle rispettive concessioni sia fatta una precisa e
dettagliata indicazione, essendo sufficiente che il
complesso dei diritti abdicati dall’uno e dall’altro
contraente possa essere desunto, sinteticamente ma
con certezza e per via logica di consequenzialità,
dal nuovo regolamento di interessi concordato in
sostituzione di quello anteriore».
Così come quando si ebbe a scrivere che «qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem,
come per la transazione (art. 1967 c.c.) che non riguardi gli specifici rapporti indicati dall’art. 1350
comma 12 c.c., e lo scritto sia, quindi, requisito di
forma della prova, e non dell’atto, è necessario che
dal documento risulti l’esistenza, e non anche il
contenuto, del contratto, che, a differenza dell’ipotesi in cui la forma è richiesta ad substantiam, può
essere accertato dal giudice attraverso la confessione o una quietanza (nella specie «a saldo») contenente la indicazione della causale del versamento» (Cass. civ., Sez. III, 12 agosto 1992 n.
9525).
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dottrina
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zione tenuta alla liquidazione del risarcimento del
danno. Questi e solo questi sono i poli contrapposti
della controversia che non vediamo perché mai debbano essere prospettati nell’atto di transazione e
quietanza – formulato così come sopra indicato –
acché risultino «documentalmente tutti gli elementi
costitutivi del negozio transattivo» (Cass. civ. 15
maggio 2001 n. 6662; Cass. civ. 14 luglio 2004 n.
13062, in Arch. civ. 2005, pag. 45). Sono elementi
che stanno costantemente nel rapporto danneggiatodanneggiante e/o sua compagnia di assicurazione e
che non hanno necessità di descrizione né s’hanno
neppure da dover essere dedotti in via presuntiva.
Ed è forse in quest’ottica che si può leggere una
recente decisione del Giudice di pace di Palermo (4
marzo 2005, in questa Rivista 2005, pag. 605), il
quale – dopo avere ricordato, in linea con l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione (per tutte Cass. civ., Sez. III, 14 luglio
2004 n. 13062; Cass. civ. 6662/2001) secondo la
quale «in tema di transazione a seguito di incidente
stradale, l’assoggettamento della transazione alla
prova per iscritto, a norma dell’art. 1967 c.c., comporta che devono risultare documentalmente tutti
gli elementi costitutivi di tale negozio» – ritiene di
poter affermare che nel caso portato al suo esame risultano sussistere tutti gli elementi necessari alla individuazione dell’esistenza di una vera e propria
transazione. E cioè che la stessa «ha ad oggetto una
res dubia ricadente su un rapporto giuridico avente,
almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e dall’altro canto presenta la reciprocità delle
concessioni fatta dai contraenti nell’intento di far
cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra
di loro», tenendo sempre presente che «l’oggetto
della transazione è la lite che può scaturire dal rapporto fra le parti, lite che le parti stesse intendono
eliminare in nuce mediante reciproche concessioni
che possono consistere anche in una bilaterale e
congrua riduzione delle opposte pretese».
Ne consegue che «nel caso di specie, risultano
sussistere tutti gli elementi sopra descritti, potendo
pertanto esprimersi un giudizio positivo in ordine
all’attribuzione al concordato C.I.D., prodotto in
atti, dell’efficacia propria dell’atto transattivo di
quietanza» (ibid. pag. 606).
Così schematizzate e semplificate le situazioni in
una consolidata decennale prassi ed esperienza assicurativa non possiamo fare a meno di sentirci preoccupati dalle affermazioni giurisprudenziali che
abbiamo ricordato e che – se hanno un senso
nell’ordinaria casistica dei rapporti interindividuali
– possono prestarsi a qualche maliziosa utilizzazione in campo assicurativo. Anzi, ci meravigliamo
che non siano stati molti quelli che ne abbiano approfittato a piene mani.
Invero potrebbe essere facilitato il compito dalla
giurisprudenza citata ai soliti speculatori.
Negli atti di transazione e quietanza utilizzati
normalmente dalle compagnie di assicurazione non
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
vi è invero traccia di «reciprocità di concessioni»
che per essere tali – e godere quindi della approvazione da parte della corrente giurisprudenza – dovrebbero contenere, quanto meno, la indicazione
delle pretese dell’una parte e le proposte dell’altra
all’avvio della controversia anche stragiudiziale.
Qualsiasi danneggiato potrebbe allora così riaprire il caso scatenando che non vi è prova dell’avvenuta transazione, per cui tutto è ancora da discutere.
Inutile cercare di nascondersi dietro il dito per
sostenere che tanto non può avvenire con una affermazione apodittica.
Che vuol dire, infatti, se non che si può ricominciare da capo a pretendere ulteriori esborsi una affermazione lapidaria come quella letta in più di una
decisione della Suprema Corte che esclude potersi
parlare di negozio transattivo pur di fronte ad un documento «attestante l’avvenuta consegna di una
somma di denaro qualora, pur in presenza di espressioni verbali afferenti alla volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, ove non risulti su quali
contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l’effetto abdicativo del negozio» (Cass. civ.,
sez. III, 6 ottobre 1999 n. 11117, in Arch. civ. 2000,
pag. 940)?
Qualcuno potrebbe pensare che nel contesto non
si menzionava la volontà transattiva e l’intervenuta
transazione. A prescindere dal fatto che il mancato
richiamo a quell’inciso generalmente ricorrente negli atti predisposti dalle compagnie di assicurazione
potrebbe essere dovuto ad una imprecisa od incompleta formulazione dell’affermazione nel testo della
massima, sta peraltro di fatto che, anche di fronte
alla riconosciuta presenza del richiamo alla volontà
transattiva delle parti, la conclusione della Corte Suprema è rimasta la stessa. Come abbiamo già visto
(Cass. civ., sez. III, 6 gennaio 1983 n. 75), la motivazione è stata del seguente tenore: «Non può essere attribuito il valore di un atto transattivo alla
scrittura privata attestante l’avvenuta consegna di
una somma di denaro da parte di un ente assicuratore ai prossimi congiunti della vittima, qualora dal
documento pur in presenza di espressione verbale
afferente alla natura transattiva ed alla relativa volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, non
risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti
viene ad incidere l’effetto abdicatico del negozio,
così da delineare l’ambito preclusivo di ulteriori
pretese risarcitorie da parte dei soggetti autori della
quietanza».
Che si vuole di più per poter lanciare un grido di
allarme?
Potrebbe aprirsi un vaso di Pandora e allora non
vi sarebbe più certezza su nulla, a meno di ricorrere
alla stesura, ogni volta che si liquida un risarcimento di danni da parte delle compagnie di assicurazione, di testi chilometrici descrittivi degli antefatti, degli opposti punti di vista, delle reciproche
concessioni (uno sale, l’altro scende) fino ad arri-
valere successivamente» (Cass. civ., sez. III, 29
agosto 1995 n. 9101).
Decisione, questa, che si rifaceva praticamente
ad una più lontana, ove si leggeva che «in tema di
transazione sui danni per responsabilità da fatto illecito, quando l’atto contenga una clausola indicante come compreso nella transazione ogni diritto
presente e futuro, con dichiarazione del danneggiato di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo di danno, anche se non conosciuto, e di
rinunciare quindi ad ogni azione in qualsiasi sede,
il danneggiato può, nondimeno, chiedere successivamente il risarcimento dei danni non ancora venuti
ad esistenza al momento della transazione, ove si
tratti di danni dei quali non si avevano elementi per
ritenere, secondo una ragionevole previsione, che si
sarebbero potuti verificare» (Cass. civ., sez. III, 7
settembre 1977 n. 3905).
Un conto è, quindi, avanzare richieste per nuovi
danni in precedenza non esistenti di cui ragionevolmente non si poteva prevedere l’insorgere tutt’altra
cosa pretendere di riaprire la discussione su danni
già trattati e definiti.
Vorremmo, quindi, auspicare una qualche maggior cautela nell’apprezzamento della portata transattiva degli accordi che intervengono fra danneggiati e compagnie di assicurazione per la
liquidazione dei sinistri considerando sufficiente
l’indicazione della intervenuta volontà transattiva
(che implicitamente si riferisce esclusivamente ad
una pretesa risarcitoria maggiore delle prospettazioni dell’assicuratore), visto che in questo campo
non si possono riscontrare quelle problematiche cui
abbiamo fatto accenno in precedenza portando
l’esempio di controversie possibili in tutt’altri rapporti fra due soggetti.
Fare di tutta l’erba un fascio non è buona cosa
perché si possono creare a cascata problemi forse
maggiori di quelli ai quali si vuole dare una soluzione.
dottrina
vare all’accordo intervenuto. A questo si vuol arrivare? Un bel colpo alla celerità del lavoro di liquidazione dei risarcimenti dei danni che traspare
essere un elemento caratterizzante di tutta la legislazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore; ma anche in tutto il settore assicurativo.
Sarebbero in pericolo le stesse liquidazioni dei
danni effettuate secondo le procedure previste
dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39.
La compagnia di assicurazione formula la sua
offerta nei termini previsti o dal primo comma o dal
terzo comma del predetto articolo.
Il danneggiato comunica la sua accettazione –
qualora ritenga di farlo – ai sensi del quarto comma
e la compagnia di assicurazione provvede al pagamento della somma messa a disposizione entro
quindici giorni, ovviamente verso rilascio di una
quietanza standardizzata.
Ma una volta incassato l’importo – pur avendo
firmato la quietanza – un danneggiato scorretto,
forte dei precedenti giurisprudenziali dianzi ricordati, potrebbe tornare alla carica con ulteriori richieste solo perché nel documento da lui firmato
non era espressamente indicato «su quali contrapposte pretese» veniva ad incidere l’effetto abdicativo del negozio.
Il che – si badi – nulla ha a che spartire con la
possibilità (prevista anche in giurisprudenza) di richiedere – anche successivamente alla definizione
della pendenza – quei danni che non fossero ancora
venuti ad esistenza al momento dell’intervenuto accordo, secondo quanto è dato di leggere in alcune
decisioni della Suprema Corte: «Nella transazione
stipulata dal danneggiato con l’assicuratore della
responsabilità civile in cui il danneggiato dichiara
di avere accettato la somma corrisposta in via di definizione amichevole del sinistro, non possono essere compresi i danni non ancora manifestatisi, che
non potevano essere previsti in mancanza di elementi obiettivi attuali, potendo gli stessi essere fatti
* Ispettore assicurativo
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
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La terza ed ultima parte è dedicata al commento
giurisprudenziale ed è consultabile esclusivamente sul
volume cartaceo.
L’analisi dell’Autore affronta le modifiche intervenute con la conversione del D.L. 151/2003, con attenzione particolare all’art. 201, cui sono stati inseriti
ben tre commi: l’1-bis, l’1-ter ed il 5-bis. Così, si sottolinea che l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 93, è
possibile a condizione che l’intestatario dichiari un
domicilio legale presso una persona fisica residente in
Italia, ai fini dell’effettuazione di una notifica presso
un domicilio legale dichiarato; in secondo luogo si
sofferma sui casi di notificazione a trasgressore identificato successivamente e quindi ai casi in cui la contestazione immediata non è necessaria. Infine, un certo
rilievo critico, viene dato al comma 5-bis dell’articolo
in oggetto, relativo all’ipotesi di contestazione non
immediata di violazione a veicolo non identificato ed
appartenente a soggetti pubblici istituzionali. Su tale
punto si accentra la critica dell’Autore, il quale, per
dare forza alla propria opinione, rappresenta le contraddizioni riferite alle varie ipotesi in previsione delle
quali è possibile avvalersi della nuova procedura.
C.C.
PAESINI PAOLO - L’art. 193 del nuovo Codice della
strada: un nuovo modello fondamentale di sequestro, in Il Vigile urbano 2004, pag. 11.
MAINI STEFANO - Violazioni al codice della strada, in
Crocevia 2005, pag. 24.
L’intervento costituisce una nota a commento della
sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, n.
16073/2004, in tema del sempre dibattuto problema
della contestazione differita delle violazioni del codice della strada. In particolare, la sentenza in esame si
sofferma sulla fattispecie in cui la mancata immediata
contestazione sia dovuta al contestuale impegno, in altra verbalizzazione, da parte dell’organo accertatore.
Seppure la questione fosse stata già affrontata, ad
esempio, da Cass. n. 7103/2001, la decisione in commento si caratterizza per il suo essere anteriore alla novella legislativa intervenuta nel 2003. L’Autore ne valuta la tenuta alla stregua della nuova disciplina,
giungendo ad ammettere che la legittimità del comportamento dell’organo accertatore non possa essere
seriamente contestata. In nota si segnalano gli opportuni rimandi e riferimenti a siti Internet in cui è possibile trovare il testo integrale della sentenza.
L’intervento in oggetto chiarisce puntualmente la
nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, poi convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326,
in materia di gestione dei sequestri, che rappresenta uno
strumento gravido di oneri per le Forze di Polizia, chiamate a darne concreta applicazione. In sostanza, viene
sottolineata la nuova funzionalità dell’organo di Polizia,
che assurge ad autorità del sequestro, sostituendo, sotto
questo aspetto la Prefettura. Questa continua ad essere
gerarchicamente sovrapposta all’organo procedente, ma
deve limitarsi a sole funzioni di controllo, non di amministrazione-gestione dell’evento. L’ampia analisi si sofferma sulle questioni relative alla demolizione del veicolo sequestrato, nonché della sua restituzione e
dell’istituto dell’autocertificazione.
Infine, come di buona consuetudine, vengono riportati tutti i modelli relativi alle operazioni di polizia, quali:
il verbale di sequestro, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà, l’autorizzazione alla demolizione e radiazione del veicolo, l’atto di restituzione
di veicolo all’avente diritto.
E.R.
E.R.
bibliografia
BIBLIOGRAFIA
E.R.
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
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NOTIZIARIO
Oggetto: Accordo interassociativo ANFIA-FEDERAICPA-FISE-UNRAE per la gestione dei veicoli
fuori uso
L’Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli
(ADA) che rappresenta 600 della circa 1.600 imprese
autorizzate per la demolizione di autoveicoli, denuncia le gravi ripercussioni che avrebbe sulla categoria
l’attuazione dell’accordo in oggetto, sottoscritto il 12
maggio u.s., che viene presentato giovedì 27 ottobre
alle ore 15.00 presso la sala Istituzioni della Fiera
ECOMONDO di Rimini.
Tale accordo, comunicato quale «creazione di
network autosostenibile, cioè che non comportino costi né per i detentori dei veicoli da demolire, né per le
case automobilistiche e per le loro reti commerciali, e
allo stesso far sì che l’attività di demolizione dei veicoli sia remunerativa per gli impianti che la praticano
all’interno dei network», in realtà è estremamente penalizzante per la rete di demolizione che l’ADA rappresenta in modo significativo e riduttivo della figura
e del ruolo dell’autodemolitore.
La sottoscrizione di tale accordo e dei relativi consequenziali contratti per le singole imprese, impongono:
– l’impossibilità di poter recedere;
– il privilegio concesso alle aziende che trattano
più di 3.000 autovetture all’anno;
– il totale sgravio di responsabilità economica del
produttore.
Tali clausole non solo escludono da questo mercato
le piccole e medie imprese del settore, ma non accolgono il principio cardine della politica europea sui rifiuti che prevede per i beni di consumo l’onere economico a fine vita di chi li ha prodotti.
Proprio le difformità riscontrate tra la Direttiva
2000/53/CE sulla gestione dei veicoli fuori uso e il
D.L.vo 209/2003 attuativo della stessa, hanno indotto
la Commissione Europea ad avviare una procedura
d’infrazione, ratificata il 14 dicembre 2004, assegnando due mesi di tempo al Governo italiano per
conformarsi ai rilievi effettuati.
Nelle 21 pagine emesse da Bruxelles si cassano
molti punti del succitato decreto, in particolare quelli
in ordine alla «prevenzione», alla «raccolta», alla
«frantumazione» e, soprattutto, ai «costi» economici
della gestione dei veicoli a fine vita, che devono considerarsi in capo al produttore.
L’attività di lobbying delle case automobilistiche
ha fatto sì che il governo prendesse tempo, ricevendo
quindi nell’agosto scorso la delega dal Parlamento italiano a riscrivere il decreto legislativo attuativo della
Direttiva europea, tenendo conto delle osservazioni
della Commissione.
Di fronte a questa situazione, l’ADA non ha ritenuto di firmare l’accordo interassociativo del 12 maggio, promuovendo iniziative tese a tutelare gli interessi dei suoi soci e dell’intero comparto e avviando,
al contempo, un confronto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio affinché i provvedimenti legislativi che dovrebbero intervenire a seguito della cosiddetta Legge Delega Ambientale
tengano in considerazione sia la normativa europea di
riferimento, sia le legittime aspettative della categoria.
Peraltro, offrendo e dimostrando la sua disponibilità, l’ADA intraprendeva una trattativa con i produttori dei veicoli per la sottoscrizione di un protocollo
che tenesse conto, oltre che del Decreto attuativo,
delle prescrizioni della Direttiva Europea che una
legge nazionale non può disattendere, come ha di recente sentenziato la Corte di Giustizia Europea. Purtroppo ha ricevuto in merito risposte elusive che ribadiscono la validità dell’accordo che tiene conto di
quanto previsto nel decreto legislativo.
Per tutto quanto sopra riportato, si evince come
questa battaglia costituisce il momento più significativo e importante dell’attività sindacale dell’ADA,
tesa alla valorizzazione del ruolo dell’autodemolitore
sia come imprenditore che come operatore ambientale, che l’accordo interassociativo sminuisce, dal momento che molte imprese uscirebbero dal mercato o
sarebbero tentate di occultare i rifiuti per gestirli in
modo meno oneroso, con tutte le ripercussioni economiche e ambientali che si possono facilmente prevedere.
Di qui la scelta di manifestare le ragioni della nostra contrarietà all’accordo in occasione della sua presentazione ad ECOMONDO, vetrina di grande rilievo
internazionale per le attività di gestione del ciclo dei
rifiuti, che costituiscono il presupposto fondamentale
per lo sviluppo sostenibile.
notiziario
Comunicato stampa ADA (Associazione Nazionale
Demolitori Autoveicoli)
Alfonso Gifuni
Vicepresidente ADA con delega alla Comunicazione
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. I, 31 ottobre 2005, n. 21188.
Pres. Losavio - Est. De Chiara - P.M. Apice (diff.) Grieco c. Prefettura di Ancona (Avv. gen. Stato).
Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento
fuori dalle strisce pedonali - Mancato utilizzo di
apposito sottopassaggio - Sottopassaggio a distanza inferiore a cento metri ma non visibile né
segnalato - Violazione ex art. 190, comma secondo, c.d.s. - Esclusione.
Non sussiste la violazione di cui all’art. 190, secondo comma, c.d.s., nel caso in cui un pedone per
attraversare la carreggiata non si sia servito di apposito sottopassaggio situato a distanza inferiore a
cento metri, qualora tale sottopassaggio non sia visibile né segnalato. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s.,
art. 190) (1).
(1) Qualche utile riferimento si rinviene in Trib. civ.
Roma 21 maggio 2003, in questa Rivista 2003, 709, con riguardo a pedone in fase di attraversamento della carreggiata
fuori dagli appositi spazi pedonali, trovandosi questi a più di
cento metri dal punto di attraversamento. In dottrina, v. il
breve commento all’art. 190 c.d.s. contenuto ne Il nuovo codice della strada, di G. BELLAGAMBA e G. CARITI, Ed. Giuffrè, Milano 2003, pp. 478 e 479.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso depositato il 27 febbraio 2001 la sig.ra Antonietta Grieco
proponeva opposizione all’ordinanza 18 gennaio
2001, notificatale l’1 febbraio successivo, con cui il
Prefetto di Ancona le aveva intimato il pagamento
della sanzione amministrativa di lire 72.000, oltre
spese di notifica, per avere ella, in Falconara Marittima, attraversato la carreggiata stradale senza servirsi
degli attraversamenti pedonali, in presenza di apposito
sottopassaggio a distanza inferiore ai 100 metri, così
violando l’articolo 190, comma 2, del c.d.s. Lamentava (per quanto qui ancora rileva) il difetto di dolo o
colpa da parte sua, non essendo il sottopassaggio in
questione visibile – né segnalato – dal punto in cui ella
aveva attraversato la strada.
Resisteva la Prefettura di Ancona a mezzo di funzionario e l’adito Giudice di pace della stessa città, con
sentenza del 25 luglio 2001, rigettava l’opposizione
osservando che: l’articolo 190, comma 2 c.d.s. non
contempla il requisito della visibilità degli attraversamenti pedonali e pone a carico del pedone il dovere di
verificarne la presenza entro i 100 metri; del resto, il
sottopassaggio in questione era ben noto a tutti gli abitanti di Falconara Marittima ed era, comunque, ben visibile dal punto in cui l’opponente aveva attraversato
la strada; inoltre l’opponente, ben conscia della sua
omissione, aveva provveduto al pagamento della sanzione otto giorni prima del deposito dell’opposizione.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la
sig.ra Grieco, articolando tre motivi illustrati anche da
memoria. Il Prefetto intimato non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE. – Con il primo motivo
la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’articolo 3 della legge 689/81 e dell’articolo 190,
comma 2, c.d.s. Premesso che il sottopassaggio non
era visibile dal punto in cui ella si trovava e che la sua
esistenza non era in alcun modo segnalata, censura la
sentenza impugnata perché, affermando che l’articolo
190, comma 2, c.d.s. non contempla il requisito della
visibilità del passaggio pedonale ed impone al pedone
l’obbligo di verificarne l’esistenza nell’ambito di 100
metri, si è limitata a prendere in considerazione la fattispecie di illecito così come descritta dalla norma sul
piano oggettivo, mentre ha del tutto obliterato il principio della necessità dell’elemento psicologico
dell’illecito amministrativo, sancito in generale
dall’articolo 3 della legge 689/81.
Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente deduce che la sentenza non ha,
in realtà, indicato alcuna ragione della ritenuta visibilità dell’attraversamento pedonale, invece da escludere in base agli elementi di prova acquisiti; che è arbitrario sostenere che ella doveva necessariamente
essere a conoscenza del sottopassaggio in quanto residente in Falconara, città di oltre trentamila abitanti;
che l’avvenuto pagamento della sanzione è inidoneo a
giustificare la ritenuta infondatezza dell’opposizione,
avendo essa eseguito il pagamento in considerazione
della esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, che non
è sospesa dalla preposizione dell’opposizione (articolo 22, ultimo comma, legge 689/81).
Con il terzo motivo, denunciando violazione
dell’articolo 23, comma 12, della legge 689/81, lamenta che il giudice di pace non abbia – come invece
gli imponeva la norma invocata, ispirata al principio
del favor rei – accolto l’opposizione nel dubbio sulla
sussistenza dell’illecito.
Il primo motivo è fondato.
Effettivamente il giudice di pace basa il rigetto
dell’opposizione anzitutto sul rilievo, considerato in
sé sufficiente (gli ulteriori argomenti sono configurati
come autonomi), che l’articolo 190, comma 2, c.d.s.
non prevede la visibilità dell’attraversamento pedonale come elemento della fattispecie ed impone al pedone l’obbligo di verificare l’esistenza dell’attraversamento stesso nell’ambito di 100 metri. Detta tesi,
non può, nella sua assolutezza, essere condivisa, perARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
giurisprudenza di legittimità
GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ
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giurisprudenza di legittimità
ché prende in considerazione esclusivamente l’aspetto
oggettivo dell’illecito e trascura del tutto l’elemento
psicologico del medesimo, invece essenziale ai sensi
della norma generale di cui all’articolo 3 della legge
689/81 e del cui accertamento in concreto, dunque, il
giudice di merito deve darsi carico, ove richiestone
(come nella specie) con l’opposizione. Agli effetti di
tale accertamento, senza dubbio rileva la conoscenza
ovvero conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza,
dei presupposti di fatti dell’illecito, qual è, nella fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 190 c.d.s., l’esistenza di un attraversamento pedonale distante non più
di 100 metri; sicché sotto tale profilo – ossia ai fini del
giudizio di conoscenza o conoscibilità del presupposto
di fatto – certamente rileva anche la visibilità dell’attraversamento, intesa come possibilità, per il pedone,
di verificare l’esistenza di esso applicandosi con l’ordinaria diligenza.
Fondato è anche il secondo motivo.
Il giudice di pace, infatti, non dà minimamente
conto delle ragioni per cui ha ritenuto che l’attraversamento pedonale fosse in concreto visibile dalla opponente. Inoltre l’affermazione che quest’ultima lo conosceva, come tutti gli abitanti di Falconara, è in realtà
arbitraria. Del pari arbitrario è, infine, dedurre l’ammissione della colpa dell’opponente dell’avvenuto pagamento, da parte sua, della sanzione (giustamente la
ricorrente sottolinea in proposito l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, che non viene sospesa neppure
dalla proposizione dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 22, ultimo comma, legge 689/81).
Nell’accoglimento dei primi due motivi resta assorbito l’esame del terzo (che presuppone il dubbio
sull’elemento psicologico, al cui accertamento dovrà
invece procedersi nel giudizio di rinvio).
In conclusione, accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, al
giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al
principio di diritto sopra enunciato e motiverà sulla
sussistenza o meno del dolo o della colpa in capo
all’opponente.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità. (Omissis).
4852, in Arch. civ. 2000, 393 secondo cui, sebbene in tema
di responsabilità del medico per danno subìto dal paziente,
«la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal
giudice con ricorso al metodo equitativo, tenendo conto delle
circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell’età, dell’attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato; nel procedere alla
liquidazione il giudice può ricorrere anche a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro
il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media
dei precedenti giudiziari (cosiddette “tabelle”), purché ciò attui in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il caso specifico e motivando congruamente in ordine all’adeguamento del valore medio del punto alle
peculiarità del caso anche quando adotti una “tabella” costruita con riferimento ai parametri dell’età e del grado di invalidità del soggetto leso; poiché l’adozione delle cosiddette
“tabelle” costituisce di per sè espressione del potere equitativo del giudice, questi non è vincolato all’adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può
adottare “tabelle” in uso presso altri uffici; peraltro, poiché il
fondamento della “tabella” è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve
congruamente motivare le ragioni della sua scelta». Anche la
più recente Cass. civ. 11 agosto 2000, n. 10725, in questa Rivista 2001, 514 ribadisce che nell’adozione del criterio tabellare il giudice non è vincolato alle tabelle dei punti in uso
presso la propria sede giudiziaria, essendo nel suo potere
equitativo adottare quelle in uso presso altri uffici, con l’obbligo, peraltro, in tal caso, di motivare la scelta, avuto riguardo al fatto che la finalità della tabella è quella di uniformare
il più possibile i criteri per la liquidazione del danno con riferimento alla media dei precedenti in ciascun ambito giudiziario. In dottrina, sulla liquidazione del danno biologico con
riferimento al calcolo tabellare, v. G. D E P AOLA , L.
AVIGLIANO, La liquidazione del danno nell’infortunistica
stradale, Il Sole 24 Ore, Milano 2004, pp. 32 e ss. Le tabelle
aggiornate dei tribunali sono state pubblicate nel Dossier
mensile n. 6 del 2005 di Guida al diritto, Il Sole 24 Ore. Occorre inoltre segnalare che in motivazione viene riconosciuto
al danneggiato anche il danno morale conseguente alla lesione del bene salute. Tale danno infatti, in seguito alle sentenze
Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8828, in questa Rivista 2003,
1060 e Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8827, in Arch. civ.
2004, 162, non è più risarcibile solo limitatamente ai casi in
cui sussiste un’ipotesi di reato, come in quello oggetto della
sentenza che si annota.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20323.
Pres. Vittoria - Est. Segreto - P.M. Ceniccola (conf.) Meie Aurora spa c. M.T.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Il Tribunale di
Pesaro, con sentenza depositata il 16 ottobre 1998,
condannava Marcantognini Oddo, Lazzari Domenico,
Bruno Riccardo e la spa Aurora Assicurazioni al pagamento della somma di lire 264.065.306, oltre interessi
dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, in
favore di T.M. (minore rappresentato dai genitori) a
titolo di risarcimento dei danni da questi subìti a
seguito di incidente stradale.
Avverso questa sentenza proponeva appello il
T.M., assumendo che, avendo riportato un’invalidità
permanente del 22% doveva essergli riconosciuto anche il risarcimento del danno patrimoniale.
I convenuti proponevano a loro volta appello incidentale.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 4
dicembre 2001, condannava i convenuti al pagamento
della somma di lire 172.149.125, oltre rivalutazione
monetaria secondo gli indici Istat dall’evento al saldo
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione
- Invalidità personale - Danno biologico - Utilizzo
di tabelle in uso presso altri uffici giudiziari - Ammissibilità - Limiti.
Nella liquidazione equitativa del danno extrapatrimoniale è legittimo il ricorso del giudice alle c.d.
«tabelle», siano esse quelle in uso presso il proprio
ufficio giudiziario o quelle adottate presso altri uffici, purché in quest’ultimo caso motivi le ragioni
della sua scelta. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 2043;
c.c., art. 2059) (1).
(1) Il principio espresso nella sentenza in epigrafe trova
conferma nella citata sentenza Cass. civ. 19 maggio 1999, n.
14
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
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TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
25 maggio 2005, n. 5830.
Est. Baldini - Scognamillo (avv. Minucci) c. SAI (avv.
Tuccillo) e Bosco.
MOLINARI, op. cit. nella nota precedente, si veda anche G.
GALLONE, G.B. PETTI, Il danno alla persona e alle cose
nell’assicurazione per la R.C.A., Ed Utet, Torino 2005, vol.
II.
Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al risarcimento - Danno
esistenziale.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione
- Invalidità personale - Danno biologico - Trasmissibilità iure hereditatis - Sussistenza - Condizioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2002 Carmela Scognamillo, in proprio e nella qualità di tutrice dei minori
Antonietta Barletta e Fabio Barletta, conveniva in giudizio Carlo Bosco e la SAI Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore. L’attrice
affermava: a) che il giorno 7 ottobre 2000, alle ore
14.00 circa, in Quarto (NA), alla Via Campana, il convenuto Bosco stava viaggiando alla guida del proprio
furgone Volkswagen targato MO 645435 ed assicurato
con l’altra convenuta SAI Ass.ni spa; b) che il Bosco,
marciando ad alta velocità, aveva investito Maria Grazia Scognamillo, pedone intento ad attraversare la
strada sulle strisce pedonale; c) che, in conseguenza
dell’investimento, Maria Grazia Scognamillo aveva
riportato gravissime lesioni personali, per cui, dopo un
calvario ospedaliero durato un mese, era deceduta,
lasciando i due figli minorenni Antonio e Fabio Barletta; c) che sul posto erano intervenuti i Carabinieri
della stazione di Pozzuoli, che avevano redatto rapporto; d) che la SAI Ass.ni spa, dopo la messa in mora
nelle forme di cui all’art. 22 L. 990/69, non aveva
adottato alcuna iniziativa risarcitoria; e) che a fronte di
ciò, spettava ai minori il risarcimento di tutti i danni
patiti e patendi; f) che i minori, essendo già deceduto
il padre 6 anni prima, venivano mantenuti economicamente dalla defunta Maria Grazia Scognamillo, la
quale, lavorando come collaboratrice domestica, guadagnava circa 620 € al mese; g) che inoltre la defunta,
quale vedova, percepiva ogni anno dal Comune di
Quarto un contributo «ex Enaoli», pari, per l’anno
1999, a lire 2.340.000; h) che l’attrice Carmela Scognamillo era stata nominata dal Giudice Tutelare del
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
tutrice dei minori. Tanto premesso, l’attrice chiedeva
accogliersi le seguenti conclusioni: 1) sentir affermare
la responsabilità del convenuto Bosco; 2) per l’effetto
sentir condannare la SAI Ass.ni spa, in solido con il
Bosco, al risarcimento dei danni rispettivamente patiti
e patendi dai minori, danni tutti, sia iure proprio che
iure hereditario, patrimoniali, non patrimoniali, biologico, esistenziale, nonché i danni patiti dall’attrice in
relazione al rimborso delle spese necessarie per il
mantenimento dei minori; danni tutti da liquidarsi per
equivalente pecuniario giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria ed interessi e con espressa richiesta di condanna ultramassimale della SAI Ass.ni spa,
per ritardo colpevole; 3) condannare i convenuti al
La modificazione peggiorativa di un interesse
giuridico diverso dal bene salute (tutelato direttamente dall’art. 32 della Costituzione e, in caso di
sua lesione, risarcito quale danno biologico) e
dall’interesse all’integrità morale (ricollegabile
all’art. 2 della Costituzione e risarcito quale danno
morale soggettivo), qual è la perdita del rapporto
parentale e del godimento del congiunto, va risarcita con liquidazione equitativa che tenga conto
delle circostanze del caso concreto, e ciò indipendentemente dal riconoscimento del danno morale
soggettivo, in quanto ontologicamente differente da
esso. (C.c., art. 2059) (1).
In caso di morte di un soggetto, cagionata da fatto
illecito altrui, i congiunti del defunto acquistano iure
hereditatis il diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa limitatamente ai
soli danni verificatisi tra il momento dell’illecito e
quello del decesso, qualora i due momenti siano separati da un apprezzabile lasso di tempo. La quantificazione di detto pregiudizio deve tener conto dell’entità e intensità della lesione alla salute e del lasso di
tempo tra l’evento lesivo e la perdita del bene vita
(nella specie, per un periodo «terminale» di trentuno
giorni, sono stati liquidati 516,50 € al giorno). (C.c.,
art. 2059) (2).
(1) La massima in epigrafe si rifà ai principi espressi dalle storiche sentenze Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8828, pubblicata in questa Rivista 2003, 1060 e Cass. civ. 31 maggio
2003, n. 8827, in Arch. civ. 2004, 162 alle cui esaurienti note
si rinvia. In dottrina, per un’ampia rassegna giurisprudenziale sul danno esistenziale si segnala G. CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, Ed. La Tribuna, Piacenza
2002. Sulla definizione di danno esistenziale v. L.
MOLINARI, R.C. Auto. Manuale per la liquidazione del danno, Ed. Cedam, Padova 2005, pp. 389 e ss.
(2) La sentenza aderisce a quanto già affermato da Cass.
civ. 16 giugno 2003, n. 9620, in questa Rivista 2004, 36;
Cass. civ. 24 febbraio 2003, n. 2775, ivi 2003, 569; Cass. civ.
14 marzo 2002, n. 3728, ivi 2003, 154 e Cass. civ. 2 aprile
2001, n. 4783, ivi 2001, 463. In dottrina, oltre ad L.
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
giurisprudenza di merito
GIURISPRUDENZA DI MERITO
41
giurisprudenza di merito
pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre Iva e Cpa, con attribuzione al difensore avv.
Valerio Minucci anticipatario. Instauratosi il contraddittorio, per i convenuti si costituiva in giudizio la SAI
Assicurazioni spa, mentre Carlo Bosco rimaneva contumace. In particolare la convenuta SAI Assicurazioni
spa eccepiva la nullità dell’atto di citazione ex artt. 164
e 163 n. 3 del c.p.c. per carenza della determinazione
e determinabilità della cosa oggetto della pretesa, chiedendo al giudice di fissare un termine perentorio
all’attrice per integrare la domanda. Nel merito la convenuta deduceva la mancanza di prova circa la qualità
di eredi da parte dei minori, la carenza di titolarità ad
ottenere un risarcimento del danno biologico iure hereditario, nonché la carenza di prova relativa all’an
debeatur. La convenuta contestava altresì la domanda
proposta in proprio da Carmela Scognamillo, in quanto
del tutto sfornita di prova; contestava infine la
domanda di condanna oltre il massimale di polizza per
mala gestio, evidenziando che, in relazione al sinistro
in oggetto, erano state da tempo avviate trattative per
una bonaria composizione della lite. Tanto premesso,
la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) rigettarsi, le domande attoree perché nulle,
infondate in fatto ed in diritto e non provate; 2) condannarsi l’attrice al pagamento delle spese diritti ed
onorari di giudizio. Con note istruttorie (depositate il
26 novembre 2002) ex art. 184 c.p.c., l’attrice produceva in giudizio copia conforme degli atti penali, relativi all’incidente oggetto di causa, e contenenti in particolare consulenza tecnica d’ufficio in sede penale
sulla dinamica del sinistro, verbale di ricezione di
spontanee dichiarazioni, sentenza penale di patteggiamento, rapporto dei carabinieri intervenuti sul luogo
dell’incidente e consulenza medico-legale necroscopica sulle cause della morte della Scognamillo.
L’attrice chiedeva altresì ammettersi prova per testi
sulle circostanze articolate in citazione, nonché deferirsi interrogatorio formale al convenuto contumace
Carlo Bosco. Il giudice ammetteva l’interrogatorio formale e la prova per testi come articolati dall’attrice,
nonché la prova contraria richiesta dalla SAI. L’escussione dei testimoni indicati avveniva nelle udienze del
30 ottobre 2003 e del 19 febbraio 2004; all’udienza del
30 ottobre 2003 il giudice dava inoltre atto della mancata risposta del convenuto Bosco all’interrogatorio
formale deferito dall’attrice. All’esito, il G.I.,
all’udienza del 21 dicembre 2004, sulle rassegnate
conclusioni, si riservava la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE. – In via preliminare, per
quanto concerne l’eccepita nullità della domanda ex
artt. 164 e 163 n. 3 c.p.c., per carenza del requisito
della determinazione e della determinabilità della cosa
oggetto della pretesa, in quanto l’attrice non avrebbe
mai inteso precisare la domanda in termini monetari,
essa va respinta. Infatti, l’onere della determinazione
dell’oggetto della domanda può ritenersi assolto anche
in difetto di quantificazione monetaria della pretesa
dedotta con l’atto introduttivo del giudizio, purché
l’attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la
stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di
formulare in modo immediato ed esauriente le proprie
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ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
difese, mentre solo ove manchi la precisa indicazione
dei titoli, il petitum non può ritenersi sufficientemente
specificato (Cass. 4 agosto 1994, n. 7221). Poiché suddetto onere è stato debitamente assolto dall’attrice
(vedi atto di citazione pagg. 3 e 4), il solo fatto che
l’attore si sia rimesso non solo nell’atto introduttivo,
ma anche in sede di precisazione delle conclusioni alla
valutazione equitativa del giudice sul preciso ammontare del danno, non dà luogo alla nullità della domanda
per mancata specificazione del petitum. Infatti, poiché
detta valutazione equitativa è espressamente prevista
dalla legge (art. 1226 c.c., richiamato anche dall’art.
2056 c.c.) nell’ipotesi in cui il danno, pur essendo
certo, non è provabile nel suo ammontare (o la prova
è difficoltosa), il che si verifica in particolare per i
danni non patrimoniali e per quelli, anche patrimoniali,
futuri (che, come tali sono inevitabilmente fondati su
prognosi) non è possibile sostenere che il solo rimettersi alla valutazione equitativa del giudice per
l’ammontare del danno, comporti la nullità della
domanda, poiché ciò significherebbe l’inoperatività
delle due suddette norme, in quanto, il giudice, prima
ancora di procedere alla valutazione equitativa,
dovrebbe dichiarare la nullità della domanda per mancata specificazione del petitum (vedi Cass. n. 7507 del
2001). La domanda risulta proponibile, avendo
l’attrice regolarmente adempiuto alle prescrizioni di
cui all’art. 22 L. n. 990/1969, effettuando richiesta di
risarcimento dei danni alla SAI Assicurazioni spa, a
mezzo raccomandata a.r. n. 6254 del 21 febbraio 2001,
ricevuta il 26 febbraio 2001. Sempre in limine litis, va
rilevata che la legittimazione attiva degli attori, quali
eredi legittimi di Maria Grazia Scognamillo, risulta
documentata dallo stato di famiglia in atti allegato, né
la parte convenuta ha dimostrato (come sarebbe stata
invece suo onere, avendo sollevato la relativa eccezione) l’esistenza di altri soggetti nei confronti dei
quali si sarebbe reso necessaria l’eventuale integrazione del contraddittorio. Del tutta incontroversa è
invece la legittimazione passiva di tutte le parti convenute, peraltro risultante dagli atti di causa. Passando,
ora, al merito dell’azione risarcitoria, risulta evidente
la responsabilità del convenuto Carlo Bosco alla stregua delle risultanze processuali. I testimoni escussi, e
presenti al fatto, sono infatti concordi nella descrizione
della dinamica dell’incidente, affermando che «la Scognamillo stava attraversando sulle strisce pedonali e,
mentre stava per completare l’attraversamento, veniva
investita da un furgone rosso, cadendo in terra» (vedi
testimonianze di Rosalba Prencipe e di Caterina
Todaro nel verbale di udienza del 30 ottobre 2003).
Inoltre l’attrice ha prodotto in giudizio, ex art. 184
c.p.c., copia conforme degli atti del processo penale
relativi all’incidente in parola. Risultano in particolare
agli atti: 1) la consulenza tecnica d’ufficio in cui si
legge che il conducente «pur avendo avvistato il
pedone invece di arrestarsi per concedere la prescritta
precedenza, tentava, senza esito, di schivarlo sterzando
verso sinistra»; 2) il verbale di spontanee dichiarazioni, rese dal Bosco ai Carabinieri di Pozzuoli, ove la
convenuta dichiarava che, mentre era alla guida del
furgone rosso targato N0645435, «giunto all’incrocio
di Via Campana con Via Masullo, ho notato una
signora attraversare la strada dalla mia sinistra alla mia
destra. Nel cercare di darle il tempo di attraversare mi
improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di
costume, presumibilmente e secondo il criterio di normalità, il soggetto, venuto meno prematuramente
avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che
faccia ricorso a tutte le circostanze del caso concreto
nonché alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza (Cass. 2000 n. 1637;
1996 n. 10480). Nel caso in esame risulta (vedi testimonianze concordi sul punto), che la Scognamillo utilizzasse, in quanto vedova, quasi tutto il suo reddito
(mediamente 619,75) per il pagamento dell’affitto
della casa familiare e per il mantenimento dei due figli
minori: Antonietta (nata il 2 dicembre 1987) e Fabio
(nato il 5 ottobre 1989). Inoltre la vittima riceveva dal
Comune di Quarto, in quanto vedova, un contributo
annuale, ammontante, per il 1999, a € 1208,51. Non
si ritiene invece doversi considerare quanto elargito
dal medesimo Comune per il pagamento delle rette
scolastiche dei minori, in quanto questi ultimi, ricorrendone i presupposti, potrebbero ancora goderne,
così come sono invece da considerarsi i futuri migliorativi lavorativi, che secondo l’id quod plerumque
accidit, avrebbe ottenuto la defunta. È da considerarsi
però che, ove raggiunta la maggiore età, i due orfani
avrebbero potuto diventare economicamente autosufficienti, affrancandosi dal mantenimento a carico della
madre. Nel caso concreto, vista anche la situazione
attuale del mondo del lavoro, è desumibile che la
defunta avrebbe continuato a provvedere ai figli fino
al raggiungimento del venticinquesimo anno di età di
ciascuno di loro. Per quanto conceerne la concreta
liquidazione del danno patrimoniale futuro conseguente a sinistro stradale, si ben può seguire il criterio
equitativo (di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c.), che tenga
conto delle peculiarità del caso specifico (Cass. 5
novembre 1994, n. 9179; Cass. 23 giugno 1993, n.
6941). Prendendo, quindi, come parametro di riferimento il reddito della vittima e tenendo conto del fatto
che, data la modestia di quest’ultimo, la defunta Scognamillo avrebbe destinato al mantenimento dei figli
circa i due terzi di siffatto reddito e fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età di ciascuno di
essi, il danno patrimoniale futuro da risarcire va liquidato nei termini seguenti: alla minore Antonietta
spetta la somma, in valuta attuale, di € 26.292,36 e al
minore Fabio la somma, in valuta attuale, di €
32.865,45. L’attrice chiede poi, a favore dei minori, il
risarcimento per il danno non patrimoniale derivante
da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del
rapporto parentale, il quale viene fatto rientrare, dalla
giurisprudenza, nell’ambito del cd. «danno esistenziale». A tale proposito è utile dire che la figura del
danno esistenziale, è nata per dare tutela a tutte quelle
ripercussioni esistenziali, discendenti da lesioni di
situazioni giuridiche protette dall’ordinamento, ma
che sarebbero incorse nelle limitazioni poste dall’art.
2059 c.c. Alla luce, però, della moderna lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., come avallata anche dalla consulta, la norma costituisce il riferimento per l’ammissione a risarcimento per ingiusta
lesione dei valori della persona costituzionalmente
garantiti, rendendo così inoperante in questi casi la
riserva di legge di cui all’art. 185 c.p. L’art. 2059
diviene norma cardine per la tutela di tutti i danni non
patrimoniali: quello biologico, quello tradizionale
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
giurisprudenza di merito
sono spostata leggermente verso la mia sinistra,
quando, dopo aver visto tramite lo specchietto retrovisore se giungessero altre vetture, improvvisamente,
nel ritornare con lo sguardo alla strada, c’è stato
l’impatto; 3) la sentenza ex art. 448 c.p.p. emessa dal
Gip del Tribunale di Napoli relativa al reato di cui
all’art. 589 commi 1, 2 e 3 c.p.p., in cui gli veniva
applicata la pena di mesi sei di reclusione. A questo
proposito va detto che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche
prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e
anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle
parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi
a elementi di convincimento, ma anche di attribuire
loro valore di prova esclusiva; e ciò anche con riferimento ad una perizia svolta in sede penale e ad una
consulenza tecnica svolta in altra sede civile; così
come è possibile valutare lo spessore indiziario della
richiesta di applicazione della pena; tutto ciò purché le
prove siano state ritualmente acquisite al processo (v.
Cass. 11 agosto 1999, n. 8585; v. Cass. 2004/4118;
Corte d’appello di Salerno sentenza n. 355/01). Oltre
tutto il convenuto contumace Carlo Bosco, regolarmente citato, non ha affatto risposto all’interrogatorio
formale ritualmente deferito dall’attrice (vedi verbale
d’udienza del 30 ottobre 2003). Orbene, ai sensi
dell’art. 232, comma primo, c.p.c., il giudice può ritenere come ammessi, valutando ogni altro elemento
probatorio, i fatti dedotti nell’interrogatorio formale,
qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo (Cass. 29 aprile 1993, n. 5089). Da
quanto detto, emerge che il comportamento del Bosco,
oltre ad aver violato il generale dovere di usare la massima prudenza ed accortezza onde evitare incidenti
(Cass. 6707/93), ha violato anche specifiche norme
del codice della strada, in particolare: 1) l’art. 191
comma 2 c.d.s., per non aver dato la precedenza al
pedone; 2) l’art. 141 commi 3 e 4 c.d.s., per non aver
rallentato in prossimità dell’incrocio contrassegnato
da attraversamento pedonale; 3) l’art. 143 c.d.s.
commi 1 e 7, per aver deviato verso sinistra non mantenendosi vicina al margine destro della carreggiata.
Risulta quindi evidente la responsabilità esclusiva del
Bosco nella verificazione dell’incidente in questione e
risulta altresì provata che la morte della Scognamillo
sia stata causata esclusivamente da siffatto sinistro
(vedi le depositate cartelle cliniche ospedaliere, consulenza del Ctu in sede penale e consulenza medicalegale necroscopica sulle cause della morte della Scognamillo, sempre in sede penale, depositate agli atti).
Risolte nei termini di responsabilità esclusiva anzidetti
le problematiche relative all’an debeatur, occorre ora
procedere alla quantificazione delle diverse voci di
danno che risultano integrate, nonché alla quantificazione e liquidazione di suddetti danni. Per prima cosa
vanno esaminate le voci di danno spettanti ai minori
(rappresentati dall’attrice quale tutrice) iure proprio in
conseguenza dell’evento letale. L’attrice richiede a tal
proposito il risarcimento dei danni patrimoniali morali
ed esistenziali (per perdita del rapporto parentale)
subìti dai minori. Cominciamo dal danno patrimoniale. Si tratta dei danni patrimoniali futuri (lucro cessante), che si concretano nella perdita di quei contributi e di quelle utilità economiche, che, sia in relazione
ad i precetti normativi, sia per la pratica di vita
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giurisprudenza di merito
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morale soggettivo, e tutti quei pregiudizi diversi ed
ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione
di un interesse costituzionalmente protetto, di cui in
concreto venga provata la lesione. È in questa ultima
categoria che ora va inquadrato il cd. «danno esistenziale», nelle sue varie sfaccettature (così Corte cost.,
sent. 2003 n. 233; Cass. 2003 n. 8827 e 8828). Nello
specifico, l’attrice, chiedendo il risarcimento del
danno subìto iure proprio dai minori in conseguenza
della uccisione della madre per la definitiva perdita del
rapporto parentale, lamenta l’incisione di un interesse
giuridico diverso sia dal bene salute (la cui tutela ex art.
32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si
esprime mediante il risarcimento del danno biologico),
sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela,
ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata una
ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il
risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in
quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità
della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà
nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della
libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici
della persona umana nell’ambito di quella peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui
tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.» (Cass.
2003 n. 8827). Il danno in questione, però, non coincide con la lesione dell’interesse protetto. Esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non
economico, ma personale costituito dalla irreversibile
perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva
preclusione delle reciproche relazioni interpersonali,
secondo le varie modalità con le quali normalmente si
esprimono nell’ambito del nucleo familiare; perdita,
privazione e preclusione costituiscono perciò conseguenza della lesione dell’interesse protetto. Si tratta
dunque di un cd. «danno conseguenza». Trattandosi di
pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal
danno morale soggettivo contingente), dovendosi aver
riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che
l’illecito ha invece reso impossibile sarà consentito,
per la sua liquidazione, il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire (Cass. 2004
n. 4118). Nel caso in esame dagli atti di causa (vedi
stato di famiglia della defunta e testimonianze a verbale), risulta infatti che i figli della vittima avevano
all’epoca dell’incidente rispettivamente 1 e 13 anni,
che la Scognamillo, di anni 48, rappresentava l’unico
genitore loro rimasto e che i figli vivevano stabilmente
con quest’ultima; risulta inoltre che, a seguito
dell’incidente, i minori sono stati affidati alla zia,
odierna attrice, per cui presumibile che essi abbiano
dovuto subire anche il distacco dalla casa ove erano
abituati a vivere. Venendo ora alla liquidazione del
suddetto danno, essa, vertendosi in tema di lesione di
valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a
valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.). Per cui,
tenuto conto di tutte le circostanze appena esposte il
danno viene liquidato, in valuta attuale, nella somma di
€ 112.000 ciascuno, per un totale di € 224.000. Ai
minori va liquidato anche il danno morale soggettivo,
risarcibile, come detto in precedenza senza più soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
all’art. 185 c.p. (vedi anche Cass. 12124/03). Esso, in
quanto ontologicamente diverso dal danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, può essere
riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a
quest’ultimo senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento. Ma va altresì precisato che, poiché la riparazione del pregiudizio effettivamente subìto
costituisce nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, il giudice, nel caso di attribuzione congiunta del
danno morale soggettivo e del danno da perdita del
rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il
primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché,
diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento (Cass. 2004 n. 4118; Cass. 2003
n. 8827 e n. 8828). Ciò posto, tenuto conto dello stretto
vincolo affettivo e parentale esistente tra i minori e la
vittima, nonché dell’età della stessa al momento del
decesso in relazione all’aspettativa di vita di questa, si
ritiene di dover liquidare in via equitativa a titolo di
danno morale, ed in valuta attuale, la somma di 56.000
per ciascuno degli istanti, per un totale di € 112.000.
Passiamo ora ad esaminare le voci di danno spettanti
ai minori iure hereditatis. Cominciando dal danno biologico, va premesso che si ritiene di aderire alla tesi,
secondo cui: «In caso di morte di un soggetto, cagionata dal fatto illecito altrui, i congiunti del defunto
acquistano iure hereditatis il diritto al risarcimento del
danno biologico sofferto dal proprio dante causa limitatamente ai soli danni verificatisi tra il momento
dell’illecito e quello del decesso, qualora i due
momenti siano separati da un apprezzabile lasso di
tempo», per cui «il credito trasmissibile agli eredi è
esclusivamente quello da danno biologico subìto per
l’effettiva durata della sopravvivenza» (vedi Cass.
1996 n. 2117; Cass. 2003 n. 9620 e Cass. 2003 n.
2775). Se la morte è stata cagionata da lesioni, l’unico
danno che risulta risarcibile è quindi quello correlato
all’inabilità temporanea, in quanto, per definizione,
non è in questo caso concepibile un danno biologico da
invalidità permanente. Nel quantificare detto danno
biologico cd. «terminale», il giudice deve però tener
conto che esso è di tale intensità da condurre a morte
un soggetto in un limitato, seppur apprezzabile, lasso
di tempo. Si deve tener conto in particolare di due fattori: 1) l’entità e l’intensità della lesione alla salute,
che nel caso in questione vanno valutate nella massima
espressione, in quanto hanno avuto come esito la
morte; 2) il lasso di tempo tra l’evento lesivo e la perdita del bene vita (Cass. 2003 n. 7632). È di questi fattori che si ritiene di dover tener conto nell’applicazione
dei criteri di liquidazione tabellari, al fine di ottenere
la necessaria personalizzazione degli stessi, costituita
dall’adeguamento al caso concreto (Cass. 2003 n.
3414). Considerato dunque che in questo caso il danno
alla salute ha raggiunto quantitativamente la misura del
100% (come risulta dalle cartelle cliniche e dalla Ctu
in sede penale), come nel caso di inabilità temporanea
assoluta, ma che ad essa, invece della guarigione e
della stabilizzazione dei postumi, è conseguita la
morte; considerato il lasso di tempo, di giorni 31, intercorso: la liquidazione va fatta nei termini di seguito
esposti. In base alle Tabelle del Tribunale di Milano i
minori avrebbero diritto a € 51,65 per ogni giorno di
generale sentimento di solidarietà che unisce coloro
che sono legati da vincoli di affetto e parentela. In relazione infine alla richiesta di condanna ultramassimale nei confronti dell’impresa assicuratrice va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria della
r.c.a., la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore per mala gestio (cioè per colpevole ritardo nella
corresponsione dell’indennità o comunque nel mettere
a disposizione il massimale di polizza) è configurabile
solamente nei confronti dell’assicurato, mentre, nei riguardi del terzo danneggiato, in caso di esercizio di
azione diretta (art. 18 L. n. 990/1969), a carico dell’assicuratore è viceversa configurabile l’eventuale ritardo
ingiustificato nell’adempimento della sua obbligazione in favore di siffatto terzo, con pagamento degli
interessi legali e dell’eventuale maggior danno ai sensi
dell’art. 1224 c.c. Interessi e maggior danno non
vanno rapportati però alle somme liquidate come
danno originario, bensì al massimale di polizza in
quanto, entro tale ammontare l’obbligo dell’assicuratore deriva dall’art. 1917 c.c., onde il colpevole ritardo
nel versamento dell’indennizzo assume rilievo autonomo ex art. 1224 c.c., solo se la somma spettante in
via definitiva al danneggiato superi il massimale
stesso; la condanna dell’assicuratore ai sensi dell’art.
1224 c.c., non determina, in ogni caso, per i danneggiati un credito aggiuntivo rispetto a quello derivante
dalla condanna pronunciata contro il danneggiante, la
quale non incontra il limite del massimale (Cass. 2002
n. 2190). Ciò detto, la richiesta va accolta. Il limite del
massimale, infatti, costituendo un’eccezione in senso
proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto
dal danneggiato, va provata dall’impresa assicuratrice
(Cass. 1999 n. 6933). Nel caso in esame la S.A.I. Assicurazioni spa si è limitata a contrastare, in comparsa
di risposta, l’asserto attoreo relativo alla presunta mala
gestio della società assicuratrice; solo in comparsa
conclusionale, la convenuta SAI ha indicato, senza tra
l’altro provarlo, quale fosse «il residuo massimale catastrofale». A fronte di ciò il risarcimento viene ammesso anche al di là dell’eventuale limite del massimale. In conclusione alla minore Antonietta spetta la
complessiva somma di € 206.610,735, di cui €
194.292,36 spettanti iure proprio ed € 12.318,375
spettanti iure hereditario; al minore Fabio spetta invece la complessiva somma di € 213.183,875, di cui
€ 200.865,5 spettanti iure proprio ed € 12.318,375
spettanti iure hereditario. In applicazione dell’orientamento assunto dalla Suprema Corte (Sezioni unite,
sent. 17 febbraio 1995, n. 1712 e più di recente tra le
altre: Cass. 9517/02) spettano ai minori gli interessi legali inizialmente calcolati, sull’importo risultante
dalla «devalutazione» in base agli indici Istat, rispettivamente al 7 ottobre 2000, data del sinistro (per le
voci di danno spettanti iure hereditatis) e al 7 novembre 2000 data del decesso (per le voci di danno spettanti iure proprio), della somma testè liquidata, e,
quindi, anno per anno, ed a partire rispettivamente dal
7 ottobre 2000 e 7 novembre 2000 fino al momento
della presente sentenza, sulle somme di volta in volta
risultanti dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
oltre ai successivi interessi al tasso legale sull’importo
totale così risultante al momento testè indicato sino al
saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza. (Omissis).
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
giurisprudenza di merito
invalidità temporanea assoluta, per un totale di €
1.601,15 (51,65 × 31 gg.). Per quanto appena esposto,
questo giudice ritiene doversi apportare un correttivo
in aumento ai predetti valori, quantificando il danno di
€ 516,5 (C 51,65 10) per ogni giorno, per un totale
di € 16.011,5.
Ai minori spetta, a titolo di danno biologico iure
hereditatis, la somma, in valuta attuale, di € 16.011,5,
nella misura del 50% ciascuna (€ 8.005,75). I minori
hanno poi diritto, iure hereditatis, al risarcimento del
danno morale «terminale» subìto dalla madre. Anche
in questo caso vanno considerate le particolarità del
caso concreto, ed in particolare le gravi sofferenze patite dalla vittima ed il lasso temporale durante il quale
esse sono state patite (Cass. 2003 n. 11003). Tali danni
possono dunque essere quantificati equitativamente,
nella misura di 1/2 del danno biologico, per un ammontare di € 8.005,75, nella misura del 50% ciascuno
€ 4.002,875. L’attrice chiede inoltre che venga riconosciuto ai minori, iure hereditatis, il danno esistenziale subìto dalla madre. La pretesa deve essere disattesa. In base a quanto detto in precedenza, il danno
esistenziale va inquadrato nella lesione di quegli interessi costituzionalmente protetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla lesione biologica e dal
patema d’animo e che vanno concretamente provati.
Nel caso in esame non risulta la prova di ulteriori
lesioni a beni costituzionalmente protetti, se non
quelle appena valutate. Inoltre della specificità e
dell’intensità delle lesioni subìte dalla vittima nel caso
concreto, si è dato debitamente conto nella liquidazione del danno biologico e di quella morale, per cui
un’ulteriore valutazione di essi, porterebbe ad un indebito sovrapporsi delle voci di danno (Cass. 2003 n.
8827). Per quanto concerne infine il danno patrimoniale da lucro cessante, spettante iure successionis ai
minori, esso è costituito dalla mancata percezione di
reddito subìta dalla vittima. Esso, può essere quantificato in misura corrispondente al reddito medio da
questa percepito, secondo quanto risulta dalle testimonianze, come collaboratrice domestica durante il periodo di inabilità temporanea e che quindi va liquidato
in € 619,75, sempre nella misura del 50% ciascuna (€
309,875). Va infine rigettata la pretesa dell’attrice in
proprio, in relazione al danno emergente, costituito
dalle spese di funerale e di lutto e da quelle necessarie
per il mantenimento dei due ragazzi. Per ciò che concerne le spese funerarie e di lutto, la domanda non può
essere accolta, in quanto formulata tardivamente, solo
in sede di comparsa conclusionale. Per ciò che concerne le spese di mantenimento dei minori, la situazione economica degli stessi è stata già debitamente
considerata in sede di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante ad essi spettante. All’attrice, infatti, quale tutrice, spetta amministrare i beni dei minori, traendo da essi (con le prescritte deliberazioni ed
autorizzazioni del giudice tutelare), quanto serve per il
mantenimento e l’istruzione di questi ultimi (artt. 357
e 374 c.c.). Senza contare inoltre, che l’ufficio tutelare
è gratuito per natura e che il tutore, potrebbe comunque sempre rivolgersi al giudice tutelare per ottenere,
in presenza di particolari circostanze, un’equa indennità (art. 379 c.c.). Qualunque altra contribuzione aggiuntiva elargita dall’attrice ai nipoti va inquadrata invece non in un pregiudizio risarcibile, ma nel più
45
giurisprudenza di merito
In effetti la mancata possibilità di accesso ai documenti richiesti, pur prevista dalla legge, non ha consentito al ricorrente di esporre i motivi di difesa in sede
di audizione inerenti alla descrizione dei fatti in base
ai quali era stata rilevata la violazione rendendo impossibile la difesa del ricorrente in sede di audizione.
La mancata messa a disposizione degli atti di fatto
non ha consentito al ricorrente di esporre le ragioni per
cui aveva richiesto l’audizione e le proprie difese in ordine ai fatti e alle circostanze che avevano determinato
l’accertamento della violazione a lui ascritta.
Peraltro la inadempienza della Prefettura è stata
confermata dalla sentenza del TAR del Piemonte n.
1365/05 che ha accolto il ricorso di Rosso Roberto avverso il silenzio-rifiuto con intimazione alla Prefettura
di mettere a disposizione gli atti punto 3 – «l’esponente
risulta titolare di un interesse giuridicamente qualificato ad opporsi al verbale di contestazione elevato a
suo carico dall’organo accertatore e l’interesse all’accesso documentale si fonda su tale posizione oggettiva» – e conseguentemente condannando la Prefettura
alle spese del grado di giudizio.
Per contro il Prefetto di Torino, assente al processo,
con gli atti prodotti confermava la legittimità del provvedimento ma non consentiva la valutazione di eventuali altri elementi contrastanti in ordine ai motivi
esposti circa la illegittimità del provvedimento sollevata rispetto a tali circostanze.
Nella nota di costituzione e risposta, infatti, la Prefettura non entra nel merito delle eccezioni sollevate limitandosi a sostenere che «la grave negligenza»
dell’Amministrazone aveva già comportato un risarcimento economico con la sentenza del TAR e che il ricorrente dovrebbe ritenersi soddisfatto e «non si comprendeva la ragione dell’ulteriore ricorso in sede
giurisdizionale».
Invero la natura dell’eccezione è riferibile al procedimento illegittimo e non già al merito della violazione che, se legittimamente seguito, da una parte
avrebbe consentito al ricorrente di esporre compiutamente le proprie ragioni e le proprie difese e dall’altra
alla Prefettura di pronunciarsi legittimamente in merito al ricorso tenendo conto delle osservazioni e difese
del ricorrente.
Si deve pertanto concludere per l’accoglimento del
ricorso di Rosso Roberto e dichiarare illegittimo il
provvedimento prefettizio.
In ordine alle spese di causa il giudice ritiene che le
stesse debbano essere compensate in quanto nessun
onere particolare risulta essere dimostrato dal ricorrente né, d’altra parte, pur avendo richiesto la condanna alle spese, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente non ha insistito sulla pronuncia sulle
stesse. (Omissis).
GIUDICE DI PACE CIVILE DI CAPACCIO
7 agosto 2005, n. 1341.
Est. Corrente - Nunziata (avv. Vitagliano) c. Cattolica
(avv. Amatruda) e Marano.
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Composizione bonaria della vertenza entro il termine di sessanta giorni - Spese legali - Diritto al
rimborso - Sussistenza.
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ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
Le spese legali sostenute dal danneggiato per
l’assistenza alla fase stragiudiziale nella procedura
per il risarcimento del danno da circolazione stradale sono a carico dell’assicurazione del danneggiante, anche se la composizione della vicenda – a
mezzo offerta di pagamento – avviene entro il termine di cui all’art. 22 L. 990/69. (L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 22).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione regolarmente notificato l’8 luglio e il 9 luglio
2004, Nunziata Giuseppe conveniva in giudizio,
innanzi al Giudice di Pace di Capaccio, Marano
Pasquale e la Compagnia Cattolica Assicurazioni, in
persona del legale rapp.te pro tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro, all’ulteriore risarcimento
della somma di euro 217,64, oltre alle spese legali, per
i danni patrimoniali sofferti in occasione dell’incidente
stradale verificatosi il 2 febbraio 2004, alle ore 16,00
circa, in Capaccio (SA), alla contrada Fuscillo,
all’interno dell’Azienda Agricola «S. Antonio», tra la
vettura Citroen Xsara Picasso, con targa BP 595 WY,
di proprietà dell’attore, che era in sosta, e la macchina
agricola Fiat 640/8 con targa SA 8647, di proprietà e
condotta da Marano Pasquale e assicurata per la r.c.a.
con la Compagnia Cattolica Assicurazioni. L’attore
riferiva, laconicamente, che la propria vettura, che era
in sosta, veniva attinta nella parte laterale posteriore
sinistra dalla predetta macchina agricola riportando
danni per euro 882,64. Riferiva, altresì, che la Compagnia convenuta aveva offerto, in data 18 marzo 2004,
a titolo di risarcimento danni, la somma di euro
665,00. Chiedeva, quindi, il risarcimento per la differenza e il pagamento delle spese legali.
Incardinatosi il giudizio, si costituiva la sola Compagnia Cattolica Assicurazioni che contestava l’an debeatur e il quantum debeatur, perché esagerato e non
documentato, e riferiva che la Compagnia aveva inviato offerta di risarcimento, nella fase stragiudiziale,
comprensiva di spese legali. Assunta la prova per testi,
la causa era rinviata all’udienza del 14 febbraio 2005,
per la precisazione delle conclusioni e per la discussione per essere, poi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE. – In via preliminare va
dichiarata la proponibilità e la procedibilità della
domanda avendo parte attrice messo in mora la Compagnia convenuta e proposto la domanda giudiziale
ampiamente dopo lo spirare dei sessanta giorni previsti
dalla legge 990/69. Sempre preliminarmente va dichiarata la legittimazione attiva di Nunziata Giuseppe, perché proprietario della Citroen Xsara Picasso con targa
BP 595 WY, e la legittimazione passiva di Marano
Pasquale e della Compagnia Cattolica Assicurazioni
spa, rispettivamente proprietario e società garante per
la r.c.a. della macchina agricola Fiat 640/8 con targa
SA 8647. Va poi dichiarata la contumacia di Marano
Pasquale perché regolarmente convenuto in giudizio e
non comparso. Nel merito, poi, la domanda attorea è
fondata e merita accoglimento. Non vi è dubbio alcuno
che la responsabilità del fatto sia da ricondurre alla
condotta di guida colposa, imprudente e priva di perizia automobilistica del conducente della macchina
agricola Fiat 640/8 con targa SA 8647, assicurata per
la r.c.a. con la Compagnia Cattolica Assicurazioni.
mento dell’assegno trasmesso a Nunziata Giuseppe, a
ristoro dei danni, nulla riferisce in merito agli onorari
dovuti al legale del Nunziata per la gestione della pratica nella fase stragiudiziale. Pertanto, l’importo
offerto di euro 665,00 deve ritenersi inviato esclusivamente a ristoro dei danni alla vettura Citroen Xsara
Picasso. In tale misura, inoltre, detto importo è ritenuto congruo ex art. 1226 del codice civile. Dalla
documentazione versata in atti si ritiene, infatti, che il
danno non è superiore alla somma di euro 665,00.
D’altra parte, però, la Compagnia Cattolica avrebbe
dovuto rimettere a Nunziata Giuseppe anche un
importo per il pagamento degli onorari dell’avv. Vitagliano, onorari che, diversamente, graverebbero ingiustamente sull’attore. Detti onorari, per la fase stragiudiziale, si ritiene equo quantificato in euro 300,00
comprensivi di iva e cassa. Le spese di lite vengono
liquidate come in dispositivo. (Omissis).
giurisprudenza di merito
L’istruttoria della causa ha dimostrato, oltre ogni dubbio, che il 2 febbraio 2004, alle ore 16,00 circa, in
Capaccio (SA), alla contrada Fuscillo, all’interno
dell’Azienda Agricola «S. Antonio», la vettura
Citroen Xsara Picasso, con targa BP 595 WY, di proprietà dell’attore, che era in sosta, era attinta nella
parte laterale posteriore sinistra dalla macchina agricola Fiat 640/8 con targa SA 8647. La versione
dell’incidente prospettata dalla parte attrice trova
riscontro sostanziale nelle dichiarazioni dei due testi
escussi che hanno riferito di un’errata manovra di
ingresso nel piazzale dell’Azienda Agricola «S. Antonio» da parte del conducente della macchina agricola,
errata manovra che determinava l’investimento ed il
danneggiamento della Citroen Xsara Picasso
dell’attore. Riguardo al quantum debeatur, vera
ragione della causa, va osservato che, diversamente da
quanto riferito in comparsa di costituzione e risposta
dalla Compagnia convenuta, la lettera di accompagna-
CHI PAGA L’AVVOCATO?
La pronuncia del giudice capaccese riprende il
principio recentemente ribadito dal Supremo Collegio,
secondo cui, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale di cui alla L.
990/69 e sue modificazioni, il danneggiato ha piena
facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di
fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di ottenere dall’assicurazione del responsabile il
rimborso delle relative spese legali.
Il concetto appena espresso è di pregnante attualità
alla vigilia della promulgazione del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, il «Codice delle Assicurazioni Private», che al titolo X, capo IV (composto da otto articoli che regolano le procedure liquidative), annovera
l’art. 149, rubricato «Procedura di Risarcimento Diretto» (si parla più correttamente di risarcimento e non
di indennizzo, come era stato inizialmente ipotizzato),
con il quale si introducono rilevanti mutamenti alla disciplina previgente. In questa norma è previsto che in
caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed
assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dal
quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro
conducenti, i danneggiati debbano rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’articolo non fa alcun espresso riferimento ad una esclusione delle spettanze per l’assistenza tecnica, legale o
peritale, prestata al danneggiato, anche se tale intento
negativo si potrebbe desumere dai lavori preparatori
della legge nonché dalla ratio dell’intero provvedimento, che è stato veemente compulsato dalle varie associazioni dei consumatori che hanno intravisto, tra le
cause predominanti dell’aumento del costo delle polizze, le spese accessorie costituite dagli oneri per assistenza, tecnica e/o legale, prestata al danneggiato.
Per il vero, la Commissione Finanze della Camera, nel
giugno 2005, aveva esaminato la possibile adozione di
un testo che regolasse la materia – senza giungere alla
totale abrogazione della legge 990/69 e di gran parte
della L. 57/2001 – che, tra le varie disposizioni modificative, prevedeva, all’art. 7, la «Procedura rapida
per il risarcimento del danno e indennizzo diretto». In
tale norma, al comma 22, veniva riportato che, una
volta esperita la procedura diretta, «qualora l’assicuratore non osservi i termini, le procedure e le modalità
indicate dal presente articolo, l’assicurato può avvalersi della consulenza e dell’assistenza di uno o più
professionisti di propria fiducia, i cui compensi professionali sono imputati all’impresa assicuratrice».
Al contrario, nel nuovo testo unico di cui al D.L.vo
7 settembre 2005, n. 209 tale clausola non è stata ribadita, ma taluni vorrebbero far discendere la non ripetibilità delle spese legali dal combinato disposto degli artt. 148 («Procedura di risarcimento»), n. 11, e
149 («Procedura di risarcimento diretto») sulla premessa che al comma n. 11 dell’art. 148 (che regola la
normale procedura nei casi non previsti dall’azione di
risarcimento diretto) viene espressamente sancito:
«L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria
relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella
quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto». Ora, poiché al
successivo articolo 149 tale precisazione non appare,
viene sostenuto che deve intendersi esclusa la possibilità di un intervento di un patrocinatore (i cui oneri
siano poi a carico dell’assicurazione).
A parere di altri, invece, e tale interpretazione è a
mio avviso da condividere pienamente, è più agevole
intendere l’art. 149 come norma integrativa speciale
dell’art. 148; pertanto, mentre nell’art. 149 verrebbe
meramente esplicitato come accedere alla procedura
diretta, per quant’altro (termini dilatori, dovere di sottoporsi a visita medica e conseguenze in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo), resterebbe fermo
quanto dettato dalla precedente disposizione generale.
Alla luce di ciò, in assenza di una espressa previsione
legislativa che escluda la possibilità per il danneggiato
di farsi assistere da un professionista a spese dell’asARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
57
giurisprudenza di merito
58
sicurazione alla quale sia stata rivolta l’istanza risarcitoria, è lecito ritenere che detti oneri economici debbano ricadere sulla compagnia.
D’altra parte, la questione delle spettanze legali in
siffatta materia è stata oggetto di svariate pronunce
giurisdizionali fin dagli anni immediatamente successivi all’avvento dell’assicurazione obbligatoria. Già
nel lontano 1973, con la sentenza n. 24, resa in relazione alla causa Esposito/Minucci (sorta per il danneggiamento, ad opera dell’Esposito, di una bicicletta condotta dal sottoscritto, allora dodicenne!), la Corte
Costituzionale sancì l’obbligo del rispetto del termine
dilatorio previsto dall’art. 22 L. 990/69 anche nei casi
di azioni giudiziarie esperite nei soli confronti del responsabile civile e non anche della compagnia, ai sensi
degli artt. 2043 e 2054 c.c., nonché, analogamente, nel
caso di azione riconvenzionale proposta dal convenuto
(principi tuttora vigenti). La Consulta precisò che, diversamente, un immediato esercizio dell’azione giudiziaria avrebbe pregiudicato preminenti esigenze di interesse sociale ma, al tempo stesso, sottolineò la
indefettibile necessità di una «sicura ed efficace protezione dei diritti dello stesso danneggiato». È di palmare evidenza che, all’epoca della pronuncia, la procedura de qua era alquanto semplificata; non era
ancora in vigore la «miniriforma» di cui al D.L. n. 857/
76 convertito nella L. n. 39/1977 né esisteva quel coacervo di norme per la liquidazione del danno alla persona con la possibilità di applicazione dei previsti aumenti discrezionali dell’ammontare del risarcimento
per peculiarità soggettive dell’avente diritto. La dottrina e gran parte della giurisprudenza ritennero, dopo
questa pronuncia, che se l’accordo tra assicuratore e
danneggiato interveniva bonariamente entro lo spatium deliberandi dei sessanta giorni, alcuna spettanza
era dovuta al professionista che aveva assistito il danneggiato (v. Cass. n. 255/1981). Al contrario, la Corte
di Cassazione, nella recente sentenza n. 11606 del 31
maggio 2005 (che ha statuito il già citato principio secondo cui «nella speciale procedura per il risarcimento
del danno da circolazione stradale, introdotta con
legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni,
il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di
difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere
da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle spese
legali»), ha posto a base della sua ratio decidendi la
complessità e la molteplicità dei principi regolatori
della materia del danno da circolazione stradale stabilendo la necessità dell’intervento di un professionista
che assista il danneggiato anche nella fase stragiudiziale, e ciò sia per dirimere eventuali divergenze su un
punto della controversia, sia per garantire già in fase
stragiudiziale la regolarità del contraddittorio – con innegabile richiamo all’art. 3 della Costituzione – sia, infine, alla luce della circostanza che l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche
tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche connesse al
caso concreto. Pertanto, da una lettura del nuovo «Codice delle Assicurazioni Private», non sembra che siano ravvisabili i presupposti per poter dissentire da tale
orientamento, in quanto la normativa di cui al citato
D.L.vo è alquanto contorta e lacunosa e l’utente, per
potersi confrontare in misura paritetica con il suo conARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
traddittore, è indiscutibilmente bisognevole di un ausilio tecnico.
A questo punto non resta che attendere l’atto regolamentare del Presidente della Repubblica – di cui
all’art. 150 del medesimo D.L.vo – per conoscere la
definitiva portata letterale del provvedimento, ma va
aggiunto che il fondamentale principio di uguaglianza
e il correlativo diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3 e
24, comma secondo, della Costituzione (rispetto al
quale il contraddittorio tra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto), secondo svariate pronunce
della Consulta possono essere limitati solo a tassativa
condizione che a tale compressione corrisponda un miglioramento di interessi superiori, quali quelli connessi
a preminenti ragioni di sistema o ragioni sociali; a ben
vedere, questo sinallagma, nel caso concreto, è ben
meno che certo, poiché è alquanto ipotetico che l’alto
costo delle polizze sia determinato dalle «spese accessorie» costituite dalle spettanze legali, così come non
è affatto certo che detto costo, eliminati i compensi tecnici e/o legali, «diminuirà» – come pomposamente annunciato – «del 15%» (non è dato sapere come si è
giunti a tale scrupolosa misura percentuale).
Piuttosto – ma tutto ciò è ignoto alle associazioni
dei consumatori che tanto si battono per elidere gli interventi dei professionisti – c’è da chiedersi quanto abbia finora inciso, e quanto continui ad incidere, sui
premi, la sfiancante inerzia delle compagnie assicuratrici che spesso costringe alla proposizione di giudizi
del tutto inutili ovvero alla prosecuzione di giudizi
dall’esito scontato, quanto abbia inciso e tuttora incida
il comportamento di organismi quali la Consap che,
sebbene gestisca un’impresa dalle funzioni eminentemente solidaristiche e sociali quale è il «Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada» e goda dei contributi
che le imprese di assicurazione sono tenute a versarle
annualmente, riesce ad essere assalita da innumerevoli
azioni esecutive grazie al proprio contegno. C’è da
chiedersi, infine, quanto incida, su tutto ciò, la mancanza di adozione di seri provvedimenti da parte
dell’ISVAP, altro organismo i cui componenti, spesse
volte, provengono dalla stessa ANIA (o viceversa).
Paolo Minucci
Avvocato, foro di Napoli
GIUDICE DI PACE CIVILE DI CARINOLA
18 febbraio 2005.
Est. Tudino - M.E c. Comune di Mondragone.
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni
amministrative - Contestazione - Non immediata
- Transito con semaforo rosso - Rilevamento mediante apparecchiatura FTR Velomatic - Su tratto
stradale non rientrante fra quelli individuati dal
Prefetto - Nullità del verbale.
È nullo il verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 146, comma terzo, c.s., transito
con semaforo rosso, rilevata mediante apparecchiatura FTR Velomatic, qualora tale accertamento seppure effettuato in assenza dell’organo di Polizia
stradale ma con strumento debitamente omologato,
non sia tuttavia avvenuto su tratto stradale rientrante tra quelli individuati con decreto prefettizio.
❫
MASSIMARIO DI LEGITTIMITÀ
Appello civile - Poteri del collegio - Appello avverso
sentenze non definitive - Acquisizione della documentazione prodotta in primo grado.
† In base all’art. 123 bis delle disposizioni di attuazione
del c.p.c. è obbligatorio per il giudice dell’impugnazione avverso sentenza non definitiva, che per decidere nel merito ritenga
necessaria l’acquisizione di documentazione – prodotta da una
delle parti e depositata nel proprio fascicolo nel giudizio pendente per l’emissione della sentenza definitiva – ordinare alla
parte di produrre copia della suddetta documentazione.
* Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2005, n. 4267, Un Sindacale
Territoriale Gorizia Cisl c. Donda. (C.p.c., art. 347; att. c.p.c.,
art. 123 bis). [RV579889]
Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della
causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado.
† Nell’ipotesi in cui si sia verificata la morte della parte in
primo grado ed il processo sia interrotto, ai sensi dell’art. 299
c.p.c., come nel caso di interruzione per morte o impedimento
del procuratore, la sentenza che sia stata eventualmente pronunciata successivamente all’evento interruttivo è nulla; Peraltro,
essendo tale nullità soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi d’impugnazione, deve essere dedotta
dalla parte interessata con l’appello che, avendo la funzione di
richiesta di prosecuzione del giudizio, non può limitarsi – a pena
di inammissibilità per difetto di interesse e mancata corrispondenza al modello legale di detta impugnazione – alla sola richiesta di nullità della sentenza impugnata, ma deve investire della
richiesta di decisione nel merito il giudice d’appello, il quale,
non rientrando la suddetta nullità fra quelle di cui agli artt. 353
e 354 c.p.c., deve dichiarare l’invalidità della sentenza di primo
grado e pronunciare sul merito della controversia (sulla base di
tale principio la Corte di cassazione ha cassato senza rinvio – atteso che il processo non avrebbe potuto proseguire – la sentenza
d’appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo
grado e aveva deciso la causa nel merito, nonostante in appello
fosse stata censurata solo la nullità della sentenza).
* Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5896, Calò c. Rete
Ferroviaria Italiana Spa. (C.p.c., art. 299; c.p.c., art. 353; c.p.c.,
art. 354). [RV580262]
Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Limite legale minimo di durata della reclusione - Possibilità di superarlo per effetto della
diminuzione connessa al rito.
† Anche in caso di applicazione della pena su richiesta, la
reclusione non può avere durata inferiore al limite minimo di
quindici giorni, fissato dall’art. 23 c.p., di talchè va considerata
illegittima la sentenza che recepisca la pattuizione di una pena
ridotta oltre il limite indicato in applicazione della diminuente di
cui all’art. 444 c.p.p.
* Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 4917 (ud. 3 dicembre 2003), P.G. in proc. Pianezza. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 23).
[RV229995]
Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Inammissibilità della richiesta in
Cassazione.
† È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di
applicazione della pena formulata in base all’art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto
tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all’art. 446, comma primo c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo
grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione.
* Cass. pen., sez. V, 3 novembre 2004, n. 42635 (ud. 4 ottobre 2004), Collodo ed altri. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446;
L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5). [RV229904]
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Cattiva gestione della lite.
† In tema d’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio cosiddetta impropria nei confronti del danneggiato (legittimato
ad esercitare l’azione diretta nei suoi confronti ed a costituirlo in mora ex artt. 18 e 22 legge n. 990 del 1969) ritrae
disciplina e contenuto dall’art. 1224 c.c., trattandosi d’obbligazione accessoria nascente dal ritardo nell’adempimento
di un’obbligazione pecuniaria, sicché non è necessario che,
per non incorrere in preclusioni, il danneggiato proponga già
in primo grado – nell’ambito dell’azione diretta – anche una
domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, essendo al riguardo sufficiente, atteso il carattere accessorio di tale azione, che, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore, gli richieda anche gli interessi
ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c. ovvero
l’integrale risarcimento del danno.
massimario di legittimità
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione.
I titoli sono stati elaborati dalla redazione.
* Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2004, n. 23697, Uniass Assicurazioni Spa c. Tufano ed altri. (C.c., art. 1224; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22).
[RV579555]
Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa Periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n.
142/92.
† Ai sensi dell’art. 4, lett. a) legge 24 dicembre 1969 n.
900 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile), applicabile nella fattispecie, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall’art. 28 legge 19 febbraio 1992, n. 142 (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale
con sentenza n. 301 del 1996), va escluso dal diritto ai benefici
derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro; per l’esistenza di un’intima connessione fra il diniego di
risarcibilità a favore del coniuge trasportato (con) titolarità, in
capo al medesimo in regime di comunione dei beni, del diritto
sul veicolo, che lo attrae nell’area dei soggetti responsabili per
la circolazione dei veicoli ai sensi dell’art. 2054 c.c. (ordinanza
Corte cost. n. 76 del 1997 e n. 261 del 2000).
* Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2283, Trusiani c. Assitalia Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4; L. 19
febbraio 1992, n. 142, art. 28). [RV579853]
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
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massimario di legittimità
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Persone trasportate.
† In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla modifica apportata dall’art. 1 del D.L. n. 857 nel
1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, nel secondo comma
dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 deve attribuirsi l’effetto
della estensione dell’assicurazione obbligatoria ai danni prodotti alle persone dei trasportati quale regola generale.
* Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23294, Festinese
ed altro c. Polaris Assic. Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 1; L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 1; D.L. 23 dicembre
1976, n. 857, art. 1; c.c., art. 2054). [RV579570]
Avvocato - Giudizi disciplinari - Decisioni del Consiglio
nazionale forense - Impugnazioni.
† Poiché le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in
materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite
della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56, comma terzo, del
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza,
eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto,
l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la
scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo
in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento
di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (Nella specie, la
Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, con
il quale il ricorrente, pur denunciando violazione di legge in relazione a numerose disposizioni del codice deontologico, ha
omesso ogni indicazione sia circa l’interpretazione data dalla
sentenza impugnata delle disposizioni del codice deontologico,
sia su quale fosse la corretta interpretazione delle medesime disposizioni, così limitandosi ad assumere un apprezzamento delle
emergenze istruttorie diverso da quello compiuto dal Consiglio
Nazionale Forense, in particolare quanto alla provenienza dalla
parte personalmente della richiesta di documentazione, non
adempiuta dal professionista sanzionato disciplinarmente).
* Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4802, Passarello c.
Proc. Gen. Corte Cassazione ed altro. (R.D.L. 27 novembre 1933,
n. 1578, art. 56; L. 22 gennaio 1934, n. 37; c.p.c., art. 360).
[RV579800]
Avvocato - Onorari - Procedimento di liquidazione Opposizione a decreto ingiuntivo.
† Le decisioni sulle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di onorari professionali dovuti agli avvocati hanno valore di
ordinanza, e come tali sono impugnabili solo a mezzo di ricorso
«straordinario» per cassazione ex art. 111 Cost., solo nelle ipotesi
in cui sia controverso soltanto il quantum dei compensi dovuti al
professionista, mentre hanno valore di sentenza, e come tali sono
appellabili, qualora nell’opposizione si facciano valere anche altre ragioni di merito (quali, come nella specie, il difetto di legittimazione passiva).
* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578, Alongi c. Gigli.
(C.p.c., art. 633; L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29; L. 13 giugno
1942, n. 794, art. 30). [RV580106]
Avvocato - Onorari - Procedimento di liquidazione Parere del consiglio dell’ordine.
† In tema di onorari di avvocato, l’art. 26 della legge n. 794
del 1942 prevede, su accordo dell’avvocato e del cliente, una sorta di «arbitraggio» all’esito del quale il parere sulla parcella degli
onorari reso dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati determina
quantitativamente, con efficacia vincolante, l’oggetto dell’obbligazione del cliente. A tal fine, oltre alla conclusione dell’accordo, è necessaria la comunicazione dello stesso al suddetto organo
forense, giacché in mancanza di tale comunicazione il parere non
ha efficacia vincolante. (Nella specie la Corte di cassazione ha
confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la natura vin-
64
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
colante del parere, atteso che non poteva considerarsi rituale comunicazione, ai sensi della disposizione citata, l’invio da parte
del nuovo difensore del cliente ad un componente del Consiglio
dell’ordine forense, già incaricato di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, di una missiva finalizzata a rendergli nota
la mancata accettazione delle richieste del professionista e la decisione di attendere, prima di provvedere al pagamento, le determinazioni del Consiglio).
* Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2005, n. 6657, Galasso c. Annecchino. (L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 26). [RV580133]
Avvocato - Onorari - Valore della causa - Determinazione.
† Ai fini della liquidazione degli onorari difensivi a carico
della parte soccombente, la regola posta dall’art. 6 della tariffa
professionale, secondo la quale, nelle cause per pagamento di
somme o liquidazione di danni, in parziale deroga al principio
della determinazione del valore della controversia sulla base della domanda (art. 10 c.p.c.), si deve aver riguardo alla somma in
concreto attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata,
se maggiore, va interpretata nel senso che la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento al momento
della domanda medesima. Ne consegue che non sono computabili la rivalutazione, gli interessi, le spese ed i danni successivi
alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado. Infatti la ratio della norma consiste nell’evitare che il soccombente
debba sopportare un ingiusto aumento dell’importo da rifondere
alla parte vincitrice esclusivamente a causa dell’esagerata richiesta esposta da costui nell’atto introduttivo del giudizio, pur essendo possibile che il soggetto vincitore debba corrispondere per
onorario al proprio difensore una somma superiore a quella che
ha diritto di ottenere a titolo di rifusione ex art. 91 c.p.c. dal soccombente, mentre non è ipotizzabile un’interpretazione che consenta l’ipotesi contraria, e cioè il conseguimento di somme superiori rispetto a quelle dovute dal vincitore al proprio difensore.
* Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2274, Com. Termini
Imerese c. Igar Imp. Gestione Alberghi Ristoranti. (C.p.c., art.
10; D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 6; D.M. 5 ottobre 1994,
n. 585, art. 6). [RV579533]
Cassazione civile - Ammissibilità del ricorso - Riproponibilità del ricorso inammissibile - Limiti.
† La riproposizione di un ricorso per cassazione inammissibile per mancata produzione della relata di notificazione e,
quindi, per inesistenza della notificazione, è possibile, fino a
quando non sia intervenuta la prima declaratoria della inammissibilità, entro il termine di impugnazione lungo, in quanto deve
escludersi che in tal caso possa essersi verificata la decorrenza
del termine breve, supponendo essa la sussistenza di una valida
notificazione del ricorso.
* Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 2005, n. 677, Massagrande
c. Rossetti ed altro. (C.p.c., art. 327; c.p.c., art. 387).
[RV579879]
Cassazione civile - Controricorso - Notificazione - Perfezionamento.
† In tema di notificazione degli atti processuali, in base al
principio secondo cui il procedimento notificatorio si perfeziona,
per quanto riguarda il richiedente, alla data di affidamento
dell’atto all’ufficiale giudiziario (non potendo ricadere sul notificante le conseguenze di un ritardo a lui non imputabile: v. Corte
Cost. n. 477 del 2002), deve ritenersi tempestivo il controricorso
per cassazione che, consegnato all’ufficiale giudiziario entro il
termine di cui all’art. 370 c.p.c., sia stato notificato oltre detto termine a causa dell’erroneità dell’indirizzo del destinatario, qualora tale errata indicazione sia contenuta nel ricorso per cassazione, essendo il ritardo dovuto a fatto non ascrivibile al
controricorrente.
* Cass. civ., sez. V, 23 marzo 2005, n. 6316, Com. Vasto c.
Arcidiocesi Chieti Vasto. (C.p.c., art. 330; c.p.c., art. 370).
[RV580299]
❫
I.
Delib. (CIPE) 18 marzo 2005, n. 24. 1º Programma delle
opere strategiche (legge n. 443/2001), Raccordo
autostradale Ospitaletto-Montichiari (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 262 del 10 novembre 2005).
1. (Approvazione progetto definitivo). 1. 1. Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 4 e dell’art. 16 del decreto legislativo n.
190/2002, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/
2004, è approvato – con le prescrizioni e le raccomandazioni
proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della
localizzazione dell’opera, il progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l’autostrada A4 (caselli di Ospitaletto e
Brescia Est), l’autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale)
e la viabilità d’accesso all’aeroporto di Montichiari», ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell’opera.
L’approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere (prestazioni e attività) previste
nel progetto approvato.
1. 2. Le prescrizioni citate al punto 1.1., cui è condizionata l’approvazione del progetto, sono riportate nella parte 1ª
dell’allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da sviluppare in sede
di progettazione esecutiva, prescrizioni da adottare in fase di
cantierizzazione e altre.
Le varianti derivanti dall’attuazione delle suddette prescrizioni sono approvate dall’Autorità espropriante ai fini
della pubblica utilità.
Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato
allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non
poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire
al menzionato Ministero di esprimere le proprie valutazioni
e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
1. 3. È altresì approvato il programma della risoluzione
delle interferenze predisposto dal soggetto aggiudicatore,
come sintetizzato nel cronoprogramma che costituisce l’allegato 3 alla relazione istruttoria.
2. (Attribuzione CUP). L’approvazione del progetto definitivo di cui al punto 1.1. è subordinata all’assegnazione
del CUP (codice unico di progetto), che dovrà essere richiesto dal soggetto aggiudicatore entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
Il CUP, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato
nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l’intervento di cui alla presente delibera.
3. (Copertura finanziaria). In considerazione dell’incremento di costo rispetto alle previsioni del piano economicofinanziario vigente, le modalità della copertura finanziaria
dell’opera, che sarà integralmente assicurata dalla Società
concessionaria, saranno ridefinite in occasione della revisione quinquennale del piano medesimo, prevista per l’anno in
corso. L’atto aggiuntivo alla vigente convenzione, con il
quale verrà concordata tra le parti detta revisione, verrà approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente in materia.
4. (Clausole finali). 4. 1. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo
Comitato, la conservazione dei documenti componenti il
progetto definitivo approvato con la presente delibera.
4. 2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell’inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero
sull’avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.
4. 3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di
espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003
sopra richiamata.
4. 4. In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del
coordinatore del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovrà essere
stipulato apposito protocollo d’intesa tra la Prefettura competente UTG, l’ANAS e la società concessionaria, mirato a
potenziare l’attività di monitoraggio al fine di prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il
protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell’allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.
Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni
formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata Prefettura.
legislazione e prassi amministrativa
LEGISLAZIONE E PRASSI
AMMINISTRATIVA
ALLEGATO 1
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
1. Prescrizioni.
1.1. Prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo.
1.1.1. Prescrizioni di carattere progettuale.
In riferimento alla pk 73+500 della linea AV/AC, il raccordo autostradale prevede l’inserimento di due gallerie artificiali stradali (rampe sud di svincolo della S.P. 19) che sottopassano il Posto di Movimento di Travagliato. Poiché lo
stesso Posto di Movimento è stato soppresso, non si ritiene
più necessario lo spostamento di tali gallerie di 300 m. Pur
tuttavia si dovranno adottare soluzioni atte ad ottimizzare
l’impatto sul territorio;
alla pk 75+320 della linea AV/AC è previsto un sottopasso 5.00 × 5.00 m: si prescrive al progetto esecutivo del
Raccordo autostradale di inserire il relativo sottopasso non
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
77
legislazione e prassi amministrativa
78
previsto, al fine di garantire l’accessibilità alla località Fiorita;
alla pk 77+900 della linea AV/AC, dove è previsto lo
svincolo tra il Raccordo autostradale e la S.P. IX, si prescrive
di rivedere l’andamento plano-altimetrico delle rampe dello
svincolo al fine di renderle compatibili con le quote della linea ferroviaria AV/AC;
la soluzione definitiva del nodo in località Cascina Campagnola, a livelli sfalsati, dovrà essere concertata tra società
Autostrade Centro Padane, TAV e BRE.BE.MI. con una tempistica compatibile con il cronoprogramma procedurale di
approvazione del progetto in esame, così da coniugare le esigenze infrastrutturali delle tre iniziative.
La proposta progettuale dovrà comunque contemplare
anche la possibilità di realizzare la bretella di relazione dei
flussi di traffico proveniente da nord (Valtrompia) e diretti ad
est, in modo di consentire il collegamento diretto con l’ipotizzata area di scambio intermodale gomma/ferro di Ospitaletto/Travagliato;
in Comune di Flero la larghezza dei sottopassi dovrà essere ampliata fino a consentire la circolazione nei due sensi
di marcia in sicurezza;
in Comune di Flero la larghezza del sottopasso di Coler
dovrà consentire di mantenere la pista ciclabile;
in Comune di Poncarale il casello dovrà essere realizzato
prioritariamente rispetto al resto del raccordo autostradale;
dovranno essere mantenute le piste ciclabili che collegano i Comuni di Flero e Poncarale;
in Comune di Montirone il sottopasso per la nuova strada
che porta alla località Pradossi deve essere progettato ad una
altezza idonea al passaggio di mezzi pesanti ed agricoli;
in Comune di Montirone l’accesso alla proprietà Ravelli
Officine Meccaniche (sulla S.P. 23) e ai terreni agricoli interclusi dovrà essere realizzato utilizzando e potenziando una
strada già esistente sul retro della officina;
in Comune di Montirone va collegato alla viabilità esistente il sottopasso di collegamento tra gli abitati di Belleguardo e di Belleguardello;
in Comune di Castenedolo il tratto di viabilità provinciale
(S.P. 37) compreso tra la bretella di sfioccamento verso la ex
S.S. 668 a sud ed il raccordo autostradale verso la ex S.S. 236
a nord dovrà essere realizzato con piattaforma tipo B a (2+2)
corsie di marcia (D.M. 5 novembre 2001);
la possibilità di realizzare in corrispondenza del nuovo
casello di Poncarale, tra il raccordo autostradale e la A21,
un’area di parcheggio attrezzata con servizi all’utenza;
in Comune di Montirone si dovrà spostare verso Est (limitatamente a pochi metri) la rotatoria di interconnessione
tra il raccordo autostradale e la strada comunale Ghedi-Borgosatollo, in modo tale da ridurre l’interferenza sulle residenze dell’area e garantire al contempo il mantenimento degli accessi che attualmente insistono sulla strada comunale.
1.1.2. Opere connesse e misure compensative.
In Comune di Castanedolo si dovrà verificare tecnicamente la possibilità di realizzare una controstrada laterale
all’ex S.S. 236 in località Bodea a servizio dell’adiacente
zona produttiva con una nuova intersezione a rotatoria in corrispondenza della via Colombo anche in ragione della vicinanza con l’altra intersezione, al fine di migliorarne le condizioni di accessibilità e sicurezza;
si dovrà verificare tecnicamente la possibilità di modificare, in relazione anche allo sviluppo del progetto della linea
ferroviaria AC/AV, la viabilità secondaria in corrispondenza
del depuratore comunale e delle Cascine Quarti di Sopra e
Quarti di Sotto, al fine di consentire una migliore accessibilità e sicurezza alle cascine suddette e ai Comuni di Montirone e Borgosatollo;
si dovranno verificare tecnicamente soluzioni migliorative del tracciato della strada secondaria in località Fornasette;
valutando, altresì, la possibilità di allungamento della galleria, mantenendo, pertanto, il tracciato originale della strada di
accesso alla cascina Dossi;
in Comune di Castenedolo si dovrà inserire una interconnessione fra la S.P. 37 ed il ramo di collegamento fra il racARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
cordo autostradale e la stessa S.P. 37, tale da garantire
un’adeguata gestione dei flussi che la interessano (anche in
ragione delle previsioni di evoluzione della mobilità
dell’area e delle caratteristiche funzionali degli assi collegati)
la cui soluzione progettuale circa la collocazione dovrà essere concordata con la T.A.V. e gli Enti locali;
dovrà essere verificata la possibilità di dare attuazione
alla realizzazione della strada poderale (tipo F2) che collega
la Cascina Fornasette con la strada comunale sul confine
Ghedi/Castenedolo, fra Fenil Nuovo e Quarti di Sotto in coerenza, per quanto riguarda il sovrappasso del raccordo autostradale, con le indicazioni contenute nel progetto definitivo pubblicato nel giugno 2003 (progetto originale);
si dovrà realizzare un sottopasso carrabile di collegamento tra le località Cascina Nuova e Cascina Cucco, lungo l’asse
di via Chiesa Vecchia (con contestuale eliminazione del sovrappasso previsto in progetto);
l’accessibilità delle aree agricole presenti nell’area sudovest del Comune di Flero è già garantita da quella esistente
e di progetto;
tuttavia si dovranno verificare eventuali ottimizzazioni in
tal senso, le quali dovranno essere oggetto di coordinamento
con T.A.V.;
in Comune di Flero si dovrà definire un adeguato manufatto di sottopasso (ovvero, qualora gli approfondimenti di
ordine tecnico lo rendessero necessario, di un sovrappasso)
utile a garantire la continuità di Via Coler. Il manufatto dovrà
avere caratteristiche geometriche tali da consentire la circolazione dei mezzi agricoli e di quelli pesanti;
in Comune di Flero si dovrà verificare la possibilità tecnica di eliminazione del sottopasso previsto ad est di via Caselle e sostituzione funzionale di questo collegamento con un
adeguato manufatto che garantisca la continuità di via Caselle;
in Comune di Flero, si dovrà verificare la possibilità tecnica di realizzare, un adeguato sistema per l’accessibilità dei
mezzi agricoli da via Caselle alle aree agricole ubicate a nord
del raccordo autostradale e ad est di via Caselle;
in Comune di Travagliato si dovrà realizzare un nuovo
sottopasso carrabile lungo via Castrezzato-via Foresta nei
pressi della Cascina del Lupo.
1.1.3. Prescrizioni di carattere ambientale.
Elementi di carattere generale.
Si dovranno indicare le modalità di gestione delle aree di
compensazione, sia attraverso convenzioni, che dovranno essere perfezionate prima dell’inizio dei lavori, o, diversamente, attraverso l’assunzione della gestione diretta da parte del
gestore dell’infrastruttura (prevedendo in tal caso l’adeguata
copertura economica);
si dovranno sviluppare le misure di mitigazione e compensazioni relative agli ambiti di intervento prioritario, come
previste nel SIA, dettagliandone i costi analitici;
si dovranno inserire nei documenti progettuali relativi
agli oneri contrattuali dell’appaltatore dell’infrastruttura (capitolati di appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione
degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione dell’attività di cantiere;
si dovrà approfondire il problema relativo agli effetti del
drenaggio, sia temporaneo che permanente, sulla stabilità degli edifici che insistono su terreni che risentono degli effetti
della diminuzione della pressione interstiziale, con particolare riferimento alla zona di Capriano del Colle-Flero, e adottare le necessarie soluzioni di carattere costruttivo;
si dovrà anticipare, per quanto possibile, la realizzazione
delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell’infrastruttura;
in riferimento alla linea ferroviaria AC/AV si dovrà tenere conto, per quanto di pertinenza, delle eventuali modifiche al progetto della linea ferroviaria di cui sopra risultanti
dal completamento del relativo iter procedurale di approvazione, attualmente in corso; si dovranno prevedere le misure
e gli accorgimenti di carattere costruttivo necessari alla mitigazione degli effetti combinati determinati da entrambe le
infrastrutture, da valutarsi mediante appropriati studi e simu-
denza delle cascine e dei nuclei storici ubicati in prossimità
del tracciato: cascina Nuova, cascina Cucco, cascina Ventura, cascina Colombaia, cascina Castelletto, cascina Volti, cascina Martora, Fienile Castrina, Fienile nuovo, cascina San
Giorgio, Fienili Belasi, cascina dell’Ora, villa Malfatto, Fienile Vasterone, Fienile Bona, Fienile Emilia, Fienil del Papa,
cascina Quarti di Sopra e cascina Quarti di Sotto, cascina
Novara, cascina Rodrenga, cascina Bodea e cascina Zimbello; nuclei di Navate, Belleguardo, Belleguardello e Caselle;
per quanto riguarda i «corridoi verdi» previsti sui terreni
agricoli, gli interventi dovranno confermare la trama storica
principale, mediante l’inserimento di strutture lineari realizzate con piantumazione a filare, evitando un’eccessiva parcellizzazione del tessuto agrario;
in prossimità dell’attraversamento del Fiume Mella dovranno essere previste idonee opere di mitigazione, in considerazione sia dell’avvicinamento della sede stradale alla
Cascina S. Giorgio che dei collegamenti pedonali e ciclabili
già esistenti lungo il Fiume e di connessione alla località Fenili Belasi;
considerato che in località Fascia d’Oro (intersezione
S.S. n. 236 Goitese) il progetto prevede un nodo molto prossimo ad un recente svincolo con raccordo per la zona dell’aeroporto di Montichiari, si ritiene opportuno verificare, in fase
di progettazione esecutiva, l’eventualità di attestarsi sulle
strutture in essere, salvaguardando altresì il manufatto della
Cascina Zimbello;
riguardo ai tratti in rilevato si ritiene opportuno, ove possibile, il rimodellamento delle scarpate ricorrendo a pendenze limitate, con raccordi che consentano una migliore e più
dolce congiunzione con il piano di campagna. A tal fine si
dovrà prevedere l’utilizzo di materiale vegetale che, oltre a
consentire una migliore mitigazione del tracciato stradale,
permette un miglior consolidamento dei pendii;
relativamente all’area collinare del Monte Netto, tra i Comuni di Poncarale e Capriano del Colle, si ritiene indispensabile che venga sviluppato un progetto di dettaglio relativo
alla ricomposizione paesaggistica, che preveda la messa a dimora di nuclei misti arborei-arbustivi in grado di raggiungere una sorta di continuità con la vegetazione delle gallerie
naturali attigue, e quindi di incrementare il carattere di naturalità dell’area;
nella progettazione delle opere «a verde» dovrà valutarsi
la possibilità di realizzare vaste macchie boscate a margine
del tracciato, evitando ad esempio la collocazione di essenze
arboree «a sesto di impianto» rigito e predefinito; nelle aree
d’interferenza con le altre infrastrutture esistenti e/o di interconnessione si dovrà evitare che il progetto produca ambiti residuali non risolti sotto il profilo della qualità dell’intervento. Per quanto riguarda le piante arboree, arbustive ed
erbacee messe a dimora, si dovrà prevedere l’impiego di specie autoctone e di pregio;
le barriere antirumore previste sui tratti in viadotto dovranno preferibilmente essere integrate nel sistema di protezione laterale delle corsie, onde limitarne la complessiva
estensione. Tali barriere dovranno essere realizzate anche
con materiale trasparente, al fine di evitare un effetto tunnel
a chi percorra la strada e, nello stesso tempo, garantire la visione delle aree a margine del tracciato;
le barriere antirumore previste sui tratti non in viadotto
dovranno essere realizzate con pannelli trasparenti ed accompagnate dalla realizzazione delle opere di mascheramento con essenze arboree (dettagliatamente indicate nella tavola di progetto). In tal modo si ottengono positivi effetti
paesistici poiché per chi si trova nelle aree a margine del
tracciato la percezione dello stesso è mediata/mascherata
dalla vegetazione, mentre chi percorre la strada intravede la
vegetazione oltre la pennellatura, evitando in tal modo l’effetto tunnel;
le scarpate laterali dei rilevati sui lati aperti (escluse quindi le porzioni inercluse fra AC/AV e nuovo raccordo) dovranno presentare pendenze meno accentuate di quelle proposte, onde garantire un raccordo meno acclive con il piano
campagna esistente.
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
legislazione e prassi amministrativa
lazioni modellistiche da sviluppare con il proponente della
suddetta linea ferroviaria ed in particolare:
a) si dovrà contenere la sistemazione ambientale delle
zone chiuse fra le due infrastrutture (intercluse), con una soluzione realizzativa e gestionale assunta in accordo con il
proponente della linea ferroviaria di cui sopra, corredata da
un accordo relativo alla gestione ed alla manutenzione;
b ) si dovrà prevedere la omogeneizzazione della scansione degli elementi strutturali e degli elementi formali delle
opere d’arte delle due infrastrutture, con particolare riferimento ai viadotti denominati «Viadotto zona industriale»
(raccordo autostradale) e «Viadotto Mella» (Linea AV/AC
Milano-Verona);
dovrà essere condotta una verifica coordinata delle interazioni plano-altimetriche nel tratto di affiancamento del
raccordo autostradale con la linea ferroviaria AC/AV Milano-Venezia, assumendo come riferimento il tracciato così
come approvato in sede di C.I.P.E. nell’ambito della procedura prevista dal D.L.vo n. 190/02.
La verifica dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali:
– massima integrazione delle due infrastrutture;
– risoluzione delle criticità connesse alla viabilità provinciale interferita;
– ottimizzazione dell’inserimento ambientale delle due
infrastrutture, con particolare riferimento alle aree intercluse
di risulta, per le quali dovrà essere redatto un progetto di riqualificazione ambientale coordinato, che tenga conto di
quanto indicato nei successivi punti del presente paragrafo e
nel paragrafo B.4 della d.g.r. 18 luglio 2003, n. 13714, relativa al progetto preliminare della linea ferroviaria AC/AV
Milano-Venezia, tratta Milano-Verona;
dovrà essere individuata una fascia di territorio congrua
rispetto all’asse infrastrutturale, in cui prevedere i necessari
interventi di riorganizzazione fondiaria, di ricomposizione
della maglia viaria minore e poderale, di mitigazione e compensazione degli impatti;
si dovrà prevedere il mantenimento della continuità dei
percorsi pedonali e ciclabili intercettati dall’infrastruttura,
individuando il possibile sviluppo di nuovi tracciati di collegamento con la rete di percorsi esistente;
con riferimento agli svincoli ed alle bretelle di collegamento, la progettazione esecutiva dovrà tendere, in linea generale, alla minimizzazione delle superfici delle aree intercluse generate, limitando la creazione di tare colturali non
più utilizzabili e la creazione di ambiti residuali non risolti
sotto il profilo della qualità dell’intervento. Tali aree dovranno essere utilizzate per la realizzazione delle necessarie opere di mitigazione ambientale.
Atmosfera.
Con riferimento alla fase di cantierizzazione, si dovrà tenere conto dell’attraversamento di territori inseriti nelle zone
definite critiche o zone soggette a risanamento relativamente
alla qualità dell’aria, come indicato dalla d.g.r. 19 ottobre
2001, n. 6501, adottando i necessari sistemi di misurazione
e monitoraggio delle emissioni di polveri (PM 10 e PM 2.5)
e di benzene in accordo con ciascun Dipartimento dell’ARPA competente per territorio.
Paesaggio.
In linea generale, tutti gli interventi di inserimento ambientale e mitigazione paesistica dovranno assumere come
riferimento quanto contenuto nel redigendo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nei singoli strumenti
urbanistici comunali;
relativamente al passaggio in prossimità dei centri abitati
(Ospitaletto, Travagliato, Flero, Poncarale e Borgosatollo), è
consigliabile che per l’abbattimento del rumore si preveda
l’utilizzo, ove le condizioni lo consentano, di macchie arboree-arbustive ad integrazione/mascheramento di «barriere
trasparenti»;
relativamente al tema dei percorsi ciclopedonali, dovrà
essere garantita la continuità ciclopedonale dell’itinerario
Navate/Sabbioneta/Castrina in Comune di Lograto e dovrà
essere posta particolare attenzione nella progettazione della
viabilità d’accesso e dei percorsi ciclopedonali in corrispon-
79
legislazione e prassi amministrativa
80
Geologia, idrogeologia ed acque superficiali.
Dovrà essere assicurata, sia per quanto concerne le opere
stradali che relativamente all’ubicazione dei previsti cantieri,
la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate, ed in
particolare dei pozzi pubblici e privati destinati ad uso idropotabile esistenti nel territorio. A tale scopo dovrà comunque
essere predisposta una precisa indagine idrogeologica che
valuti le eventuali interferenze dell’opera in questione con i
pozzi situati nelle immediate adiacenze del tracciato stradale;
il Proponente dovrà redigere la valutazione di compatibilità idraulica di tutte le nuove opere di attraversamento con
luce netta complessiva superiore a 6 m., degli elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce
fluviali nel «Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po-PAI» e del reticolo idrografico
minore, individuato dai comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Allegato B della d.g.r. 25 gennaio 2002, n.
7/77868. Tale valutazione dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della «Direttiva contenente i criteri per la
valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture
pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e
B», in ottemperanza alle disposizioni del PAI riportate
all’art. 19, primo comma, delle N.T.A. e secondo le metodologie di studio contenute negli Allegati 3 e 4 alla d.g.r. 29
ottobre 2001, n. 7/6645;
le successive fasi progettuali dovranno contenere una raccolta dei dati di qualità dei corsi d’acqua superficiali limitrofi
ai cantieri, in sezioni che verranno localizzate in funzione
della presenza e tipologia degli «scarichi di acque reflue domestiche e industriali» originati dai cantieri stessi, indicando
le specifiche misure per il loro smaltimento e di eventuali
«acque di prima pioggia», nonché gli interventi e le modalità
dirette a renderli conformi alle disposizioni di legge (D.L.vo
n. 152/99 e succ. mod., L.R. n. 62/85 e succ. mod.);
la progettazione esecutiva dovrà assicurare, sia per quanto concerne le opere stradali che relativamente all’ubicazione
dei previsti cantieri, la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate, ed in particolare dei pozzi pubblici e privati
destinati ad uso idropotabile esistenti nel territorio. A tale
scopo, dovrà essere predisposta una precisa indagine idrogeologica che valuti le eventuali interferenze dell’opera in questione con i pozzi situati nelle immediate adiacenze del tracciato stradale;
dovrà essere predisposta una valutazione di compatibilità
idraulica di tutte le nuove opere di attraversamento con luce
netta complessiva superiore a 6 m., degli elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazioni delle fasce fluviali del «Piano di stralcio per l’assetto idrografico del fiume
Po.PAI» e del reticolo idrografico minore, individuato dai
Comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Allegato
B della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/77868. Tale valutazione
dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della «Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse
pubblico all’interno delle fasce A e B», in ottemperanza alle
disposizioni del PAI riportate all’art. 19, comma 1, delle
N.T.A. e secondo le metodologie di studio contenute negli
Allegati 3 e 4 alla d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645;
dovrà essere predisposta una valutazione di compatibilità
idraulica, ai sensi della predetta direttiva, per l’attraversamento del fiume Mella interessato dalle fasce fluviali dei
PAI;
le valutazioni di compatibilità idraulica dovranno essere
sottoposte al parere delle Autorità competenti, secondo le disposizioni di cui al punto 1.3 della citata direttiva e dell’art.
38 del N.T.A. del PAI.
Fase di esercizio.
Dovranno essere previsti sistemi mobili di rilevamento
degli inquinanti al fine di verificare l’influenza degli inquinanti emessi (polveri PM10 e PM2.5 e Benzene) sia durante
gli episodi acuti di inquinamento atmosferico sia durante i
normali periodi di non superamento degli standard di qualità
dell’aria.
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
I dati dovranno essere trasmessi all’ARPA territorialmente competente al fine di validarli e definire i metodi d’archiviazione.
Relativamente alla strumentazione di monitoraggio dei
laboratori mobili, dovranno essere concordati con la stessa
ARPA la tipologia e le caratteristiche della strumentazione
da utilizzare, i manuali di gestione e tutte le procedure necessarie al completamento del monitoraggio;
dovrà essere predisposto ed attuato un dettagliato programma di monitoraggio acustico post operam con indicazione di tempi, localizzazioni e modalità dei rilievi fonometrici da realizzare al fine di valutare i livelli di immissione di
rumore in corrispondenza dei recettori, con specifica attenzione a quelli residenziali e particolarmente sensibili, al fine
di valutare l’efficacia delle opere di mitigazione previste per
conseguire gli obiettivi di cui sopra nonché di consentire il
dimensionamento, laddove necessario, di ulteriori interventi
mitigativi;
dovrà essere, infine, prevista la manutenzione delle opere
di mitigazione acustica, con sostituzione delle parti usurate o
danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori,
in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell’efficacia
dell’azione mitigante;
negli ambiti caratterizzati da alta densità di allevamenti
zootecnici dovrà essere garantita la mitigazione del rumore
anche in prossimità degli allevamenti esistenti;
dovrà essere attuato un programma di monitoraggio ante
e post operam per individuare e valutare gli impatti diretti ed
indiretti sugli ecosistemi e sulle specie, in particolare faunistiche, sensibili e autoctone; il monitoraggio dovrà essere finalizzato alla valutazione, in termini di qualità ambientale
complessiva, degli interventi di mitigazione e compensazione. Si raccomanda di fare riferimento al «Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna
selvatica nelle aree protette» approvato con d.g.r. 20 aprile
2001, n. 4345, per la progettazione degli interventi di mitigazione sulla componente fauna, ed alle disposizioni regionali in materia di ingegneria naturalistica (d.g.r. 29 febbraio
2000, n. 6/48740).
Rumore e vibrazioni.
Si dovrà verificare, con riferimento all’attraversamento
dei Comuni che non hanno ancora provveduto alla zonizzazione acustica, il rispetto dei limiti previsti per la classe IV
ipotizzata nel SIA aggiornando gli interventi di mitigazione
in accordo con il D.P.R. 30 maggio 2004, n. 142, sul rumore
relativo alle infrastrutture stradali; si dovrà garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614 ai fini della riduzione delle vibrazioni;
relativamente alla componente rumore si dovrà aggiornare il progetto di monitoraggio ambientale prevedendo la caratterizzazione ante operam attraverso il monitoraggio diretto, come indicato nelle linee guida per il monitoraggio
ambientale redatte dalla Commissione Speciale VIA;
in mancanza di riferimenti specifici, le mitigazioni dovranno perseguire l’obiettivo del rispetto dei limiti di classificazione acustica, purché la classificazione medesima sia
conforme ai criteri definiti dalla Regione Lombardia con la
legge regionale n. 13/01 e dettagliati nella DGR VII/9776:
ciò in applicazione del principio della compatibilità dei livelli
di rumore con la destinazione d’uso dei recettori;
in quei casi in cui per ragioni tecniche o economiche non
sia possibile o conveniente mitigare alla sorgente o lungo il
percorso di propagazione per assicurare il rispetto dei limiti
di immissione di rumore, potrà essere ritenuta accettabile, in
alternativa, la mitigazione con opere di fonoisolamento al recettore, valutata la sensibilità dello stesso, a condizione di assicurare all’interno dell’ambiente abitativo livelli di rumore
compatibili con la sua fruizione nonché un adeguato ricambio di aria e raffrescamento; ciò per analogia con quanto disposto dal D.P.R. n. 459/98 che disciplina l’inquinamento
acustico derivante dal traffico ferroviario;
andrà analizzata in dettaglio la situazione dei recettori, intesi come edifici e piani degli edifici, con valutazione degli
attuali livelli di immissione, stime dei livelli di immissione
rettive della Regione Lombardia sull’Ingegneria Naturalistica (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740);
con riferimento alla fascia della bassa pianura, costituita
in gran parte da terreni agricoli che presentano segni evidenti
della centuriazione di epoca romana, gli interventi di mitigazione potranno confermare e sottolineare la trama storica
o gli eventuali tracciati storici anche mediante l’inserimento
di strutture lineari realizzate con piantumazione a filare;
con riferimento alle interferenze fra il progetto in esame
ed il tracciato AC/AV, si dovranno redigere specifici Piani
di inserimento territoriale e mitigazione ambientale delle due
infrastrutture, da redigersi in forma coordinata fra soc. Autostrade Centro Padane ed R.F.I./TAV, che approfondiscano
le tematiche relative ai seguenti ambiti territoriali specifici:
a) attraversamento della zona industriale di Capriano
del Colle e relativo spostamento di due fabbricati privati interferiti a sud dal corridoio infrastrutturale: in tale ambito il
Piano di inserimento territoriale dovrà tendere all’ottimizzazione del passaggio delle due infrastrutture, ad armonizzare
le scelte architettoniche relative a pile ed impalcati dei viadotti, alla riqualificazione e valorizzazione delle aree sottostanti e dei coni visuali di pregio eventualmente interferiti;
b) attraversamento del centro abitato di Flero; inserimento territoriale delle due infrastrutture e revisione della
soluzione progettuale relativa allo svincolo;
c) territorio comunale di Castenedolo: inserimento territoriale della variante prescritta nell’allegato A della D.G.R.
VII/14837 del 31 ottobre 2003, relativa allo spostamento
della S.P. 19 a nord del tracciato della linea AC/AV (cosiddetta variante «Montichiari»), e coordinamento con quanto
corso di definizione per il Piano d’Area di Montichiari;
le opere di mitigazione ambientale, con particolare riferimento ai tratti in corrispondenza di centri abitati, nuclei
abitati sparsi e recettori sensibili in genere, dovranno essere
oggetto di apposito accordo con le relative Amministrazioni
Comunali, che definisca anche le procedure di monitoraggio
dei principali parametri ambientali interferiti, in modo da
permettere il confronto ante-operam/post-operam;
si dovranno indicare gli interventi di ripristino delle superfici a verde ed i reimpianti arborei. In particolare, si dovrà
prevedere la sistemazione a verde delle aree occupate dai
cantieri dismessi, delle scarpate e dei suoli comunque denudati nel corso dei lavori. Laddove la definizione del tracciato
comporti l’inevitabile abbattimento di vegetazione naturale
preesistente, dovranno essere previste misure compensative
del danno determinato, mediante opere di riforestazione o di
ricostruzione di cenosi vegetali tipiche, su superfici almeno
equivalenti a quelle oggetto di alterazione.
Tutela degli ecosistemi e della fauna.
Gli interventi di mitigazione previsti all’interno dello
s.i.a. dovranno essere oggetto di specifica progettazione in
termini tipologici e di localizzazione lungo il tracciato stradale;
relativamente agli aspetti progettuali legati alla realizzazione dei passaggi per la fauna selvatica, si suggerisce che la
progettazione di maggior dettaglio sia elaborata in coerenza
con quanto indicato nella «Direttiva sui passaggi per la fauna
selvatica» pubblicata in data 11 novembre 2001 dal Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e
delle Comunicazioni (ATEC) della Conferazione elvetica;
le fasce alberate lungo il percorso dovranno essere progettate in modo da garantire l’innalzamento del volo
dell’avifauna migratrice ben al di sopra dell’infrastruttura;
dovrà essere prevista la realizzazione di fasce della larghezza media di 30 m. per tutto lo sviluppo dell’infrastruttura, finalizzate alla formazione di corridoi di interconnessione con il progetto di rete ecologica provinciale. La
realizzazione potrà comportare larghezze differenziate, in
relazione alle varie situazioni territoriali e con particolare riferimento alle aree di cantiere, per un ambito di pari superficie. Nella realizzazione delle fasce di cui sopra dovranno
essere tenute in considerazione le diverse zone fitoclimatiche e dovrà essere garantita l’irrigazione costante e la maARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
legislazione e prassi amministrativa
previsti post operam in assenza di mitigazioni e post operam
con mitigazioni dimensionate per conseguire gli obiettivi di
cui sopra; si potrà valutare, laddove appaia opportuno in base
ad un’analisi costi benefici, se mitigare ulteriormente per
conseguire l’obiettivo, qualitativamente più significativo, di
contenimento dell’incremento del livello equivalente di immissione post operam rispetto all’ante operam, al fine di non
peggiorare eccessivamente il clima acustico in corrispondenza dei recettori;
dovranno essere verificati alcuni edifici che dalle ortofoto risultano prossimi al tracciato e che non sono indicati
come recettori;
dovranno essere approfondite le valutazioni progettuali
delle mitigazioni dei livelli di rumore per i recettori residenziali in corrispondenza dei quali non risulta conseguito, con
la prevista barriera, l’obiettivo del rispetto dei limiti di rumore della classe IV. In prima istanza si dovrà valutare la
possibilità di conseguire l’obiettivo con una barriera diversamente dimensionata e solo successivamente, se non fosse
possibile mitigare lungo il percorso di propagazione, si dovrà valutare l’alternativa della mitigazione con interventi diretti di fonoisolamento al recettore. Gli interventi al recettore
dovranno conseguire livelli di rumore negli ambienti compatibili con la loro funzione e garantire adeguate condizioni
di ventilazione e raffrescamento;
in quelle situazioni, evidenziate nella documentazione
integrativa, per le quali il contributo congiunto della linea
AC/AV è stato ritenuto significativo e quindi tale da richiedere, come detto nelle schede di censimento dei relativi recettori, una valutazione degli effetti combinati, si dovrà approfondire la valutazione degli effetti, in particolare sotto il
profilo della stima del livello di immissione di rumore al recettore complessivamente prodotto dalle due infrastrutture e
della ottimizzazione delle misure di mitigazione;
prima dell’entrata in esercizio dell’infrastruttura dovrà
essere definito ed inviato, per le misure di adeguatezza, ai
Comuni ed alle strutture dell’ARPA territorialmente competenti, un programma dettagliato di monitoraggio con puntuale indicazione della posizione dei rilievi fonometrici e descrizione delle modalità di misura. Il monitoraggio dovrà
consentire di valutare in particolare l’efficacia degli interventi di mitigazione previsti e, se necessario, di progettarne
ulteriori;
le relazioni contenenti gli esiti delle attività di monitoraggio e l’eventuale indicazione degli ulteriori interventi di
mitigazione che, a seguito degli esiti del monitoraggio risultassero necessari, dovranno essere inviate ai Comuni ed alle
strutture dell’ARPA territorialmente competenti;
il gestore dovrà garantire la manutenzione delle opere di
mitigazione, provvedendo alla sostituzione delle parti usurate o danneggiate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da assicurare il perdurare nel tempo della efficacia dell’azione mitigante;
la valutazione delle vibrazioni dovrà essere conforme, oltre alla normativa tedesca DIN 4150 come indicato nella relazione prodotta tra 9614 e ISO 2631, anche con riferimento
alle norme UNI 9614 e ISO 2631.
Misure di compensazione ambientale.
Il dimensionamento delle aree destinate alle misure di
compensazione, che in linea generale dovranno interessare
una superficie complessiva congrua rispetto a quella occupata dall’infrastruttura;
si dovrà prevedere la localizzazione delle aree da rinaturalizzare, a seguito di valutazioni intese puntuali con i Consorzi di bonifica; si dovrà prevedere la cronoprogrammazione delle misure di compensazione, da ultimarsi, di norma,
prima dell’entrata in esercizio della nuova infrastruttura stradale.
Mitigazione ambientale e paesistica.
Le opere di mitigazione paesistica dovranno prevedere
un’implementazione della rete diffusa di siepi e di filari tale
da consentire un miglioramento complessivo della diversità
biologica e della connettività ecologica diffusa. Tutte le opere dovranno essere eseguite con riferimento alle recenti di-
81
legislazione e prassi amministrativa
82
nutenzione delle aree verdi, soprattutto nella fase di semina
e di impianto e attecchimento delle essenze arboree;
relativamente ai corridoi ecologici, si dovrà prevedere la
realizzazione di attraversamenti polivalenti almeno ogni 5
km. (verde+piste ciclopedonali);
le linee elettriche ad alta tensione, interferite o di nuova
realizzazione, dovranno essere dotate di accorgimenti atti a
limitare i danni all’avifauna (ad esempio spirali colorate), in
particolare in prossimità della rete idrica maggiore e degli
elementi della rete idrica minore a maggiore valenza naturale.
Agricoltura.
Dovranno essere affrontati i molteplici aspetti connessi
alla progettazione delle misure di minimizzazione e compensazione degli impatti; a tal fine il Proponente dovrà elaborare
il progetto di dettaglio delle suddette misure, in collaborazione con i Consorzi di bonifica, per «ricucire» reti ecologiche e idrauliche in modo idoneo al ripristino della piena efficienza funzionale. Dovranno inoltre essere definite,
attraverso specifici capitolati, le modalità di esecuzione, manutenzione e monitoraggio delle misure;
le interferenze idrauliche ed irrigue ed i frazionamenti dei
mappali dovranno essere identificati su supporto catastale oltre che restituiti nello stato di fatto in opportuna scala (rilievo
plani-altimetrico);
le nuove opere idrauliche-irrigue necessarie per risolvere
le interferenze causate dall’infrastruttura dovranno uniformarsi alle norme ed alle direttive di polizia idraulica di cui
al R.D. n. 368 dell’8 maggio 1904 alla D.G.R. 7/7868 del 25
gennaio 2002 e dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, dirette
a tutelare ed a conservare l’efficienza e la funzionalità di impianti ad elevato interesse pubblico, quali quelli idrovori, irrigui e di scolo;
il Proponente dovrà prevedere:
– l’esclusione, di norma, di manufatti a botte - sifone;
– una viabilità accessoria che garantisca la possibilità di
ispezione e manutenzione delle opere progettate e l’accesso
ai fondi ed alla rete irrigua minore;
– la realizzazione di sottopassi o sovrapassi di grandi dimensioni associati ai manufatti idraulici più importanti, per
costituire passaggi ecologici e collegamento alla viabilità di
servizio della rete irriguo-idraulica;
– l’irrigazione dei terreni frazionati;
– le nuove opere di colo dei terreni e di collegamento necessarie per evitare il ristagno delle acque;
– le necessarie opere di ripiantumazione lungo gli argini
dei nuovi canali;
nella progettazione dei sottopassaggi e sovrapassaggi destinati al transito dei mezzi agricoli utilizzati per le lavorazioni dei campi si dovrà prevedere, laddove possibile, la realizzazione di passaggi da adattare e accomunare alle
esigenze della rete ecologica (passaggi faunistici) e della rete
idrica;
si dovranno mantenere, in Comune di Castenedolo, i collegamenti agricoli della Strada Comunale «del Carbone»,
mediante adeguati interventi infrastrutturali atti a garantirne
la continuità.
1.1.4. Tutela archeologica ed architettonica.
I lavori di sbancamento e scavo di qualunque tipo ed entità dovranno essere preceduti da ricognizioni di superficie,
da eventuali sondaggi mirati nei settori in cui si evidenzino
situazioni che richiedano approfondimenti, e dovranno comunque essere effettuati sotto l’assistenza costante di ditta
archeologica specializzata;
le due opere, AC/AV ed il tracciato autostradale corrono
affiancati dal Comune di Travagliato a quello di Castenedolo. Poiché il percorso dell’opera oggetto della presente istruttoria è ubicato in trincea, e, pertanto, sufficientemente al di
sotto del piano di campagna, si dovranno prevedere opportuni interventi di schermatura al fine di ridurre ulteriormente
l’impatto visivo.
Provincia di Brescia - Comune Cazzago S. Martino.
In riferimento alla Cascina Campagnola, identificata al n.
7, si dovrà verificare una soluzione progettuale che ottimizzi
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
lo svincolo che si sovrappone alla Cascina in modo da tutelare quanto più possibile il manufatto architettonico.
Travagliato.
In riferimento alla Cascina Volti, al n. 11, si dovrà mantenere una congrua distanza fra la cascina e la scarpa dell’asse stradale attualmente esistente; la vegetazione a protezione
deve essere prevista anche ad alto fusto.
Raccordo con la strada provinciale n. 9 (fraz. di Pontegatello).
Il tracciato dovrà essere maggiormente spostato verso il
corso del fiume Mella ed il tratto della strada provinciale a
nord di Pontegatello dovrà essere mantenuto in esercizio, anche solo come percorso ciclo-pedonale da collegarsi a quello
esistente lungo il greto del fiume, a questo proposito la proposta di massima per uno scavalcamento del raccordo (in
prossimità della rotonda) con una «passerella leggera» è da
ritenersi autorizzabile. Si ritiene peraltro vincolante la prescrizione di assoluto divieto a concedere il posizionamento di
cartelli pubblicitari, di qualsiasi dimensione, lungo i fianchi
del tracciato viario.
Capriano del Colle.
In riferimento alla Cascina S. Giorgio al n. 16, si dovranno adottare tutte le misure di salvaguardia possibili per ridurre l’impatto delle infrastrutture sul complesso della Cascina.
Castenedolo.
In riferimento alla Cascina Rodenga al n. 26, vincolata ai
sensi dell’art. 10, comma 1, D.L.vo 42/04, si dovranno adottare tutte le misure possibili, necessarie alla tutela del manufatto architettonico;
in riferimento alla Cascina senza nome, nei pressi della
Cascina Roberte al n. 28 dovrà essere aumentata la distanza
dal tracciato autostradale previsto a solo 28 mt. per garantire
un contesto minimo che non privi totalmente la cascina del
percorso d’accesso. A tal fine, si dovrà intervenire mediante
la riduzione dell’ingombro della scarpata sostituendo, ove
possibile, la stessa.
1.2. Prescrizioni in fase di cantierizzazione.
Le aree di cantiere particolarmente rumorose dovranno
essere collocate il più lontano possibile dagli edifici a destinazione residenziale prevedendo, se del caso, la posa in opera
di schermature mobili;
la viabilità di cantiere dovrà essere pianificata nel dettaglio in modo da minimizzare le interferenze con quella esistente. In particolare, si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, anche mediante opportuna scelta
e verifica – in accordo con i Comuni – degli itinerari dei mezzi d’opera; si dovrà comunque garantire che il transito delle
macchine e dei mezzi d’opera non interessi le strade attraversanti i centri abitati, eventualmente prevedendo la realizzazione di varianti stradali;
dovranno essere identificati eventuali siepi e filari arborei
da sopprimere temporaneamente che, a lavori terminati, dovranno essere ricostruiti in funzione delle ubicazioni originarie; dovranno essere garantite l’irrigazione costante e la
manutenzione delle «fasce tampone», soprattutto nelle fasi di
attecchimento della vegetazione;
il progetto di recupero dovrà essere definito di concerto
con le Amministrazioni locali interessate;
relativamente agli aspetti di tutela delle acque superficiali
e sotterranee:
a) l’eventuale localizzazione delle aree di cantiere in
zone di rispetto di pozzi per uso potabile dovrà essere subordinata ad una verifica della compatibilità dell’intervento con
lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;
b) dovrà essere garantita la funzionalità della rete irrigua
e dei relativi manufatti prevedendo, se del caso, le necessarie
opere provvisionali. Tali opere, in sede di maggior dettaglio
progettuale, dovranno consentire il sufficiente adacquamento
dei terreni durante la stagione irrigua (indicativamente 5 aprile-20 settembre e 10 novembre-28 febbraio) e il regolare
sgrondo delle acque meteoriche durante tutto l’anno;
relativamente alle modalità di esecuzione dei lavori si
raccomanda:
pestio) e risvoltati a 45º in sommità per un tratto pari a 80
cm.;
in caso di attraversamento del corpo ferroviario, le scarpate del rilevato stradale, in prossimità della sede ferroviaria,
dovranno essere sagomate al fine di garantire la stabilità globale con coefficiente di sicurezza opportuno. La scarpata di
rilevato dovrà avere pendenza 3/2 e, nel caso di rilevati alti
(H>6.00 m.), si dovranno realizzare banche di larghezza minima di 2.00 m. ogni 6.00 m. di altezza del rilevato; le banche saranno inclinate del 3% ed avranno altezza minima pari
ad 1.00 m.
2. Raccomandazioni.
Si raccomanda di sviluppare con maggiore dettaglio in
ogni singola area caratterizzata da elevata esposizione visuale lo studio e l’aspetto dell’opera per la corretta definizione
di tutti i particolari estetici e decorativi;
qualificare e quantizzare il grado di interferenza segnalato dalla SIA relativamente ai beni lambiti dall’opera o le
cui aree di pertinenza risultano interferite, e prevedere gli
eventuali provvedimenti da sottoporre agli organi competenti;
assicurare che la realizzazione dell’infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche
dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile,
la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS);
evidenziare gli interventi eventualmente necessari sul reticolo viario esistente direttamente connesso alla prevista infrastruttura;
adottare per il sistema di illuminazione, nel proseguire gli
obiettivi tecnici operativi e di sicurezza della circolazione,
tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di
schermatura che eliminino quanto più possibile le dispersioni verso l’alto e verso le aree limitrofe e l’intorno territoriale.
legislazione e prassi amministrativa
a) l’utilizzo di sostanze poco impattanti sulla falda,
come biopolimeri, in sostituzione dei fanghi di perforazione
e di altri additivi per la realizzazione delle opere di fondazione profonde;
b) di prevedere una postazione di lavaggio delle ruote
e dell’esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale
polveroso lungo i percorsi stradali;
c) di utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo
la capacità.
Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l’impiego
di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del
numero di veicoli in circolazione;
d) l’umidificazione del materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e lo stoccaggio dei materiali da cantiere allo stato solido polverulento in sili;
e) la movimentazione del materiale mediante trasporti
pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire
valori d’emissione di 10 mg/Nmc e dotati di sistemi di controllo dell’efficienza (pressostati con dispositivo d’allarme);
eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o
secco di ridotte dimensioni granulometriche, dovranno essere opportunamente dotate di carter;
f) l’utilizzo di gruppi elettrogeni e gruppi di produzione
di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche e le minime emissioni in atmosfera;
g) la schermatura dell’impianto di betonaggio, al fine di
contenere le emissioni diffuse di polveri;
al fine di garantire la tutela di suolo e sottosuolo, il Proponente dovrà assumere precisi impegni circa la verifica
dell’assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e, se necessario, procedere a lavori ultimati a tempestiva
bonifica, prima della sistemazione finale;
il Proponente, con la collaborazione dei Consorzi interessati, dovrà provvedere alla stesura delle testimoniali sullo
stato di consistenza dei manufatti stradali (ponti, sottopassi,
ecc.), delle sponde e dei manufatti dei canali, interferiti ed interessati dal transito dei mezzi di cantiere, al fine di consentire il puntuale ripristino delle opere eventualmente danneggiate.
In fase esecutiva si dovrà effettuare un approfondimento
in merito alla gestione delle attività di cantiere con particolare attenzione al problema della movimentazione dei mezzi
pesanti, per i quali dovrà essere escluso l’impiego di percorsi
viabilistici che implichino un rilevante impatto sugli abitanti.
Nel caso in cui questo impatto risultasse inevitabile, dovranno essere adottate tutte le misure mitigative utili a limitarlo.
Tenendo conto della conformazione finale di proprietà dei
fondi, dovrà inoltre essere garantita l’accessibilità a tutti i
fondi interclusi dalla realizzazione degli interventi.
1.3. Altre prescrizioni.
Si dovrà escludere la possibilità di utilizzo dell’area di
stoccaggio temporaneo denominata «A»;
si dovranno adeguare gli elaborati in conformità alle specifiche del Sistema Cartografico di Riferimento;
la piattaforma stradale delle opere sovrapassanti la sede
ferroviaria AC/AV dovrà essere corredata di barriere di sicurezza situate ai margini della banchina per il contenimento
dei veicoli sviati. Lo sviluppo longitudinale delle barriere
dovrà essere esteso al di là della sede ferroviaria per una lunghezza non inferiore a 20 m., per proteggere la sede stessa
dalla caduta accidentale dei veicoli;
i tipi di barriera dovranno rispettare le norme di cui al
D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni.
Esse dovranno essere del tipo bordo ponte di categoria
H4;
gli impalcati dovranno essere muniti di parapetti con rete
di protezione per il contenimento di piccoli oggetti che dovessero fuoriuscire dagli automezzi o per la deterrenza di atti
di vandalismo; tali parapetti dovranno essere di tipo cieco
per l’altezza di 1.00 m., saranno sormontati dalle necessarie
reti di protezione dell’altezza di 2.60 m. (dal paino del cal-
ALLEGATO 2
LINEE GUIDA DELLO STIPULANDO PROTOCOLLO
D’INTESA TRA PREFETTURA, ANAS
E CONCESSIONARIA
Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19
marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d’intesa
dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori.
In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:
necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell’opera, anche sotto il profilo antimafia, del concessionario, il quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli
antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle
imprese che a qualunque titolo partecipano all’esecuzione
dell’opera: ciò nella convinzione che il concessionario, figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere
parte attiva anche del processo di verifica antimafia;
necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall’esecuzione dei lavori
dell’Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti
ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli
a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per
loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione
criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza
la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell’impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale,
le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in
capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
necessità, anche questa mutuata dall’esperienza TAV, di
sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell’aggiudiARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
83
legislazione e prassi amministrativa
cazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la
possibilità di estromettere l’impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a
tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell’impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e concessionario – d’intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da
applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni
preventive dei dati relative alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall’art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
necessità di controllare gli assetti societari delle imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera a qualunque titolo fino
a completamento dell’esecuzione dell’opera stessa attraverso
una costante attività di monitoraggio;
necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti,
Tipo di targa
che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase
di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, «offerta di
protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla
Prefettura, fermo restando l’obbligo di denuncia del fatto
all’Autorità Giudiziaria;
necessità di disporre con cadenza periodica (di norma
trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle
procedure di monitoraggio antimafia.
II.
D.M. (Min. trasp.) 18 luglio 2005. Prezzo di vendita delle
targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 236 del 10 ottobre 2005).
1. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore
e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:
Costo di produzione
Quota di maggiorazione
Prezzo di vendita
comprensive dei tasselli
autoadesivi
Euro 25,19
Euro 12,60
Euro 37,79
per le Province di Aosta,
Bolzano, Trento: . . . .
Euro 27,55
Euro 13,78
Euro 41,33
comprensive dei tasselli
autoadesivi
Euro 24,96
Euro 12,48
Euro 37,44
per le Province di Aosta,
Bolzano, Trento:
Euro 27,33
Euro 13,67
Euro 41,00
Euro 20,01
Euro 10,01
Euro 30,02
targa anteriore + targa
posteriore
Euro 20,01
Euro 10,01
Euro 30,02
Rimorchi
Euro 11,66
Euro 5,83
Euro 17,49
Ripetitrici
Euro 14,93
Euro 7,47
Euro 22,40
targa anteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi
Euro 13,42
Euro 6,71
Euro 20,13
per le Province di Aosta,
Bolzano, Trento
Euro 14,61
Euro 7,31
Euro 21,92
Euro 11,09
Euro 5,55
Euro 16,64
Posteriore
Euro 11,09
Euro 5,55
Euro 16,64
Rimorchi
Euro 11,66
Euro 5,83
Euro 17,49
AUTOVEICOLI:
targa anteriore + targa
posteriore di formato A
targa anteriore + targa
posteriore di formato B
Escursionisti: esteri
targa anteriore + targa
posteriore comprensive dei
bollini autoadesivi
CC, CD, NU
MOTOVEICOLI:
Escursionisti esteri
comprensive dei bollini
autoadesivi
MACCHINE AGRICOLE:
84
ARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
Euro 11,09
Euro 5,55
Euro 16,64
Semoventi
Euro 11,09
Euro 5,55
Euro 16,64
Trainate
Euro 11,66
Euro 5,83
Euro 17,49
Ripetitrici
Euro 11,09
Euro 5,55
Euro 16,64
Euro 11,09
Euro 5,55
Euro 16,64
Euro 7,63
Euro 3,82
Euro 11,45
MACCHINE OPERATRICI:
TARGHE PROVA:
nuovo tipo
CONTRASSEGNI
CICLOMOTORI:
Posteriore
2. 1. Il versamento del costo di produzione, nonché della
quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto
targhe veicoli a motore.
2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al titolo II, categoria VII, capitolo 2371 e, per un terzo,
al titolo II, categoria VII, capitolo 2458, dello stato di previsione dell’entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al capitolo 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all’art. 101,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
dell’art. 263 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, per le attività
previste dall’art. 208, comma 2 del decreto legislativo n. 285
del 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
III.
Delib. (CIPE) 29 luglio 2005, n. 93. Primo programma
delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Collegamento autostradale di connessione tra le
città di Milano e Brescia (Gazzetta Ufficiale Serie
gen. - n. 263 dell’11 novembre 2005).
1. (Approvazione progetto preliminare). 1. 1. Ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002,
nonché ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato – con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – anche
ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio il progetto
preliminare del «collegamento autostradale di connessione
tra le città di Brescia e di Milano».
È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-regione sulla localizzazione
dell’opera.
1. 2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l’importo di 1.580 Euro, di cui alla
precedente «presa d’atto», costituisce il limite di spesa stimato dell’intervento: detto importo è superiore a quello riportato nei documenti programmatici citati in premessa, perché è al lordo dei presumibili ribassi d’asta sulle voci a base
d’appalto ed è comprensivo – oltre che delle opere compensative indicate nel quadro economico – anche dei sovraccosti
assunti prudenzialmente dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nell’importo complessivo di 714 Euro.
1. 3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata
l’approvazione del progetto e da recepire in sede di redazione del progetto definitivo, sono riportate nella prima parte
dell’allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte
dell’allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di
non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni,
fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni
e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
legislazione e prassi amministrativa
Ripetitrici
2. (Ulteriori adempimenti istruttori). Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Regione Lombardia, entro il mese di settembre 2005, sottoporrà a questo
Comitato una relazione istruttoria nella quale, nell’ambito
del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2, esporrà dettagliatamente le categorie di sovraccosti di cui alla «presa
d’atto», precisando in particolare:
la recepibilità delle richieste avanzate in sede istruttoria
dai vari soggetti istituzionali e dalla concessionaria in termini di compatibilità con la vigente normativa;
la differibilità di alcuni interventi e di alcune delle misure proposte.
In particolare il predetto Ministero, giusta la riserva formulata nella relazione istruttoria, effettuerà – in contraddittorio con RFI spa e Anas spa – un’analisi più approfondita
dei sovraccosti concernenti l’affiancamento della linea ferroviaria AV/AC «Milano-Verona», individuando le opere
relative alla risoluzione delle interferenze con detta linea da
considerare ricomprese nel progetto della medesima e quindi
incluse nel finanziamento posto a carico di Infrastrutture spa
con il decreto interministeriale 24 novembre 2004, meglio
specificato in premessa.
Il predetto Ministero, d’intesa con la regione Lombardia,
verificherà inoltre quali, tra le opere viabilistiche accessorie
e tra le altre misure ricomprese nel progetto complessivo approvato con la presente delibera e da considerare improcrastinabili, presentino un’autonomia che ne consenta l’attuazione a cura di soggetto diverso dalla concessionaria,
individuando lo strumento dell’Accordo di programma quale
modalità a garanzia dell’effettiva realizzazione delle stesse.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuterà
d’intesa con la regione interessata le possibili alternative per
fronteggiare le spese aggiuntive di cui sopra e formulerà le
conseguenti proposte. Le soluzioni sottoposte a questo Comitato dovranno essere coerenti con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
In particolare, per gli oneri relativi ai sovraccosti che rimarranno a carico della concessionaria, ai sensi dell’art. 19,
comma 2-bis della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni occorrerà assicurare l’equilibrio del
piano economico finanziario della concessione, a tal fine potendo anche utilizzarsi, nei limiti consentiti dalle norme italiane e comunitarie, la proroga del termine di scadenza della
concessione, gli incrementi delle tariffe di pedaggio, ed il vaARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
85
❫
I.
II.
Circolare (Min. trasp.) 10 ottobre 2005, Prot. n. 3461MOT2/U. Organismi notificati ed autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.
23.
Circolare (Min. trasp.) 6 ottobre 2005, n. 4/2005/CC, prot.
n. 3163/ATM681: Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.
In ottemperanza con le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, a seguito dell’attività di valutazione ancora in corso da parte della Commissione preposta
a tale compito ed istituita con decreto dirigenziale 2 aprile
2003, il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ha provveduto
alla designazione di alcuni organismi, risultati in possesso
dei requisiti, per lo svolgimento delle attività previste agli articoli 8 e 9, conformemente con le procedure di cui all’allegato IV del sopra richiamato decreto legislativo.
Si acclude alla presente comunicazione l’elenco aggiornato degli organismi non dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento notificati ed autorizzati o che sono in corso di ottenimento della notifica da parte
dei competenti organi comunitari, che si aggiungono agli Uffici della Motorizzazione Civile ed ai Centri Prove Autoveicoli rispettivamente già autorizzati e notificati.
Allegato alla circolare 10 ottobre 2005, prot. n. 3461MOT2/U
ELENCO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI ED
AUTORIZZATI NON DIPENDENTI DALLO STATO,
CON SEDE SUL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2002 N. 23
AGGIORNATO AL 10 OTTOBRE 2005
Organismi notificati
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro - Dipartimento Omologazione e Certificazione
(ISPESL)
Via Urbana, 167 - 00184 Roman. notifica 0100
Consorzio Europeo Certificazione
Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)n. notifica 1131
Certification Safety Institute spa
Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI)n. notifica 0497
European Certifying Organization spa
Via Mengolina, 31 - 48018 Faenza (RA)n. notifica 0714
Consorzio Italcert
Viale Sarca, 336 - 20216 Milanon. notifica 0426
Istituto Giordano spa
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)n. notifica
0407
Ecosim srl
Via Traversa Fiorentina, 10 - 50047 Praton. notifica 1091
Icepi srl
Via P. Belizzi, 29/31/33 - 29100 Piacenza
(comunicato concernente il decreto in corso di pubblicazione)n. notifica 0066
Organismi autorizzati
Com’è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto
2005, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 aprile
2005, n. 161 che ha dato attuazione, dal giorno successivo alla sua pubblicazione, alle disposizioni contenute nel D.L.vo
22 dicembre 2000 n. 395, così come modificato dal D.L.vo
28 dicembre 2001 n. 478.
Il Comitato Centrale ha intrapreso – unitamente alla Direzione Generale A.P.C. – un’attività di disamina, alla luce
delle disposizioni recentemente entrate in vigore, della normativa concernente l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci, che dovrà concretizzarsi nell’emanazione di
precise disposizioni applicative.
Nel frattempo, anche al fine di corrispondere a numerose
richieste avanzate dagli Organismi preposti alla tenuta degli
Albi provinciali, il Comitato Centrale, d’intesa con la suindicata Direzione Generale A.P.C. e nell’ambito di quanto
normativamente previsto dalla legge 1 marzo 2005, n. 32, in
tema di garanzia dell’uniformità della regolamentazione e
delle procedure in materia di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, reputa soggette alle nuove disposizioni le istanze di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori presentate a
partire dal 17 agosto 2005.
Conseguentemente, si ritiene che gli Uffici in indirizzo
debbano applicare la disciplina normativa previgente all’entrata in vigore del succitato D.M. 28 aprile 2005, n. 161, per
tutte le domande di iscrizione all’Albo presentate entro la
data del 16 agosto 2005.
circolari
CIRCOLARI
III.
Circolare (Ag. entr.) 5 ottobre 2005, n. 43/E. Tasse automobilistiche - Gestione delle procedure di interpello.
Si riporta qui di seguito il contenuto della nota prot.
18818/2004/DPF/UFF del 29 luglio 2004, nella quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le
Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale ha escluso la
competenza dell’Agenzia delle Entrate sugli interpelli in materia di tasse automobilistiche posti nelle regioni a statuto ordinario:
«In riferimento all’istanza di interpello indicata in oggetto, con la quale il contribuente chiede se la propria autovettura possa fruire dell’esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche in armonia a quanto previsto dall’art. 63
della legge 21 novembre 2000, n. 342, la scrivente declina la
propria competenza alla trattazione della procedura.
Infatti, come prescritto dall’art. 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212 e come ampiamente illustrato nella Risoluzione
n. 1/Uff del 23 gennaio 2002, le procedure di interpello devono essere istruite dall’ente impositore, nel caso di specie
dalla regione cui è affidata la gestione del tributo. Questa impostazione è d’altronde coerente con l’assetto del nostro orARCH. GIUR. CIRC. E SIN. STRAD. 01/2006
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