LA COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO IN
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LA COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO IN
LA COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA Principi essenziali del Reg.to Cee 1191/1969 • • • • Il regolamento comunitario 1191/1969, all’11° considerando statuisce il principio per il quale “il mantenimento di un onere di servizio pubblico definito nel presente regolamento, deciso dalle Autorità competenti, comporta l’obbligo di compensare gli oneri che ne derivano per le imprese di trasporto”. Al 14° considerando si dispone che “La compensazione degli oneri che conseguono, per le imprese di trasporto, dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere effettuata secondo metodi comuni” Si ha compensazione ove l’imposizione dell’obbligo di servizio determini uno svantaggio per l’Azienza. Ai sensi dell’art.5 del regolamento un onere di esercizio e di trasporto implica svantaggi per l’impresa qualora in caso di eliminazione dell’obbligo la diminuzione delle spese per l’azienda sia superiore alla diminuzione degli introiti. 1 Tipologia degli obblighi di servizio pubblico: Gli obblighi di servizio pubblico si distinguono in: 1. obblighi di esercizio, relativi alla garanzia di continuità, regolarità e capacità di un servizio; 2. obblighi di trasporto, consistente nell’obbligo di accettare incondizionatamente la domanda di trasporto a condizioni determinate; 3. obbligo tariffario, consistente nell’imposizione di una tariffa in contrasto con gli interessi commerciali specialmente nei confronti di categorie determinate di persone. 2 Gli oneri di servizio pubblico per la giurisprudenza Sebbene in passato il Consiglio di Stato abbia più volte riconosciuto che spettasse alle imprese di trasporto la compensazione degli oneri di servizio pubblico, nelle ultime pronunce i giudici Amministrativi, pur senza esprimersi sulla fondatezza della domanda declinano la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario. L’inversione di rotta è dovuta ad alcune pronunce della Corte di Cassazione che hanno affermato il principio per il quale le compensazioni ex Reg.to Cee 1191/69, essendo pretese di carattere economico, debbano considerasi riconducibili a indennità, canoni e corrispettivi per i quali deve riconoscersi la giurisdizione del Giudice Ordinario (come disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 che pronunciandosi sulla illegittimità costituzionale dell’art. 33 d.lgs. 80/98, ha ritenuto di sottrarre dalla giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici le materie relative a indennità, canoni e corrispettivi) 3 Sentenza n. 5043/2006 del Consiglio di Stato • Il Consiglio di Stato ha sancito il principio in virtù del quale i metodi di contribuzione previsti dalla L.151/81 e dalle relative norme regionali non esauriscono gli obblighi derivanti alle Autorità competenti dalla vigenza sul territorio dello Stato membro del regolamento 1191. • Ne consegue che le Imprese devono ritenersi titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla compensazione. 4 Sentenza n. 6697/2007 del Consiglio di Stato • La decisione ribadisce il principio della spettanza del riconoscimento della compensazione anche nel caso in cui il servizio di trasporto sia disciplinato in contratti di esercizio c.d.ponte atti concessori e non soltanto con concessioni. •La peculiarità della decisione è quella di chiarire come la compensazione debba essere riconosciuta indipendentemente dalla circostanza che sia stato stipulato un contratto-ponte. In questo caso, infatti, il rapporto concessorio non è venuto meno e all’Impresa non può riconoscersi alcuna potestà contrattuale. 5 Sentenze nn. 4682/2009 e 4684/2009 del Consiglio di Stato - La sentenza 4682/2009 è stata resa in un giudizio che ha visto l’intervento dell’Ass.Tra. patrocinata da questo studio. - Le decisioni ribadiscono il principio già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 438/2003 per il quale non deve proporsi a pena di decadenza la domanda di soppressione dell’obbligo di servizio (art. 4 Reg.to Ce). Essa è prevista soltanto ove vi fosse un obbligo di soppressione del servizio. Per quanto attiene agli obblighi di servizio del TpL il Regolamento lascia agli Stati la facoltà di adottare tale scelta. - In Italia il legislatore non si è avvalso della facoltà di sopprimere gli obblighi di servizio per il TPL, ma sia con la L. 59/97 che con il dlgs 422/97, ha stabilito che i contratti di servizio devono tener conto delle compensazioni, pertanto, l’imposizione degli obblighi deve essere compensata, a prescindere dalla domanda di soppressione. 6 Corte di Giustizia Europea decisione del 7 maggio 2009 - la Corte europea ha ribadito che la finalità del Reg.to Cee 1191/69 è quella di abolire gli obblighi di servizio per il trasporto pubblico mentre ha lasciato agli Stati membri la facoltà di scegliere se operare tale mantenimento per il trasporto urbano, extraurbano e regionale di passeggeri. Ove tale soppressione non sia avvenuta soccorre l’obbligo di compensazione. 7 Sentenza n. 977/2010 del Tar Torino - la decisione oltre a ribadire la spettanza delle compensazioni in caso di imposizione degli obblighi di servizio da parte degli Enti nell’ambito dei rapporti di concessione, conferma la non necessaria preventiva istanza di soppressione dell’obbligo ai fini del riconoscimento e impone che la compensazione avvenga secondo i criteri di cui al Reg.to Cee al fine di evitare la sovrapposizione dei finanziamenti pubblici e l’individuazione di aiuti di stato ex Sentenza Altmark della Corte di giustizia Ce 8 Consiglio di Stato sentenze nn. 6419/2009 – 5952/2009 - 5951/2009 - Le decisioni attengono a giudizi avviati da questo studio dinanzi al Tar Napoli - In esse il Consiglio di Stato ha sostenuto che gli oneri di servizio pubblico oggetto di compensazione siano da equipararsi ai corrispettivi e, pertanto, sulla base della decisione n. 15216/2006 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. - Attualmente le predette decisioni sono state impugnate da questo studio dinanzi alla Corte di Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione. L’udienza di discussione è fissata per il 15 novembre p.v. 9 Ordinanze SS.UU. Corte di Cassazione a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione incidentale nei giudizi Tar Veneto • Nell’ambito di alcuni giudizi proposti da aziende venete dinanzi al Tar Venezia la Regione Veneto ha attivato regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle SS.UU. della Cassazione. • Le Sezioni Unite hanno sciolto il nodo sulla giurisdizione con distinte ordinanze dell’1.1.2001 e del 4.3.2011 nelle quali hanno confermato la propria tesi circa la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario laddove la domanda abbia natura economica riconducibile a indennità, canoni e corrispettivi e manchi la discrezionalità dell’Amministrazione nella determinazione del suo ammontare. • Analogamente viene disposto in via incidentale per la revisione dei contratti di trasporto. 10 Effetti delle ordinanze SS.UU. Cassazione dell’11.1.2011 e del 4.3.2011 • A seguito delle ordinanze in epigrafe i giudizi avviati da questo studio in tema di oneri di servizio pubblico dinanzi al Tar Venezia sono stati così distinti: 1. GIUDIZI RELATIVI A ONERI DA TARIFFE AGEVOLATE GIA’ QUANTIFICATI E OGGETTO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI ENTI IMPOSITORI PER I QUALI LA P.A. NON HA PIU’ ALCUNA DISCREZIONALITA’ I GIUDIZI SONO STATI RIASSUNTI DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO 11 Effetti delle ordinanze SS.UU. Cassazione dell’11.1.2011 e del 4.3.2011 2. GIUDIZI RELATIVI AGLI ONERI DI SERVIZIO PER I QUALI LE AMMINISTRAZIONI HANNO UN POTERE DISCREZIONALE NEL RICONOSCIMENTO E NON HANNO ANCORA EFFETTUATO UN’ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA AL RIFIUTO/ACCOGLIMENTO Si ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo Sono stati attivati ulteriori giudizi di regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle SS.UU. L’udienza non è ancora fissata. 12