Corte di Cassazione Terza civile Data: 02.12.2014

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Corte di Cassazione Terza civile Data: 02.12.2014
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti
dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
18, (ovvero, oggi, dell'art. 144 cod. ass.) è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno,
a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa
tanto dal conducente, quanto dal proprietario.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13403/2008 proposto da:
D.C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell'avvocato RASTELLO
NICOLA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente contro
I.C.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato CAVUOTO CARMELA, giusta procura in calce al controricorso;
H.D.I. ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. Dott. P.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA 21, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE
FORGIONE, che la rappresenta e difende in calce al controricorso
- controricorrenti avverso la sentenza n. 448/2007 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 22/03/2007, R.G.N.
3470/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l'Avvocato NICOLA RASTELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Terza civile Data: 02.12.2014 Numero: 25421
ESTREMI: Corte di Cassazione Terza civile Data: 02.12.2014 Numero: 25421
Svolgimento del processo
1. Nel 2003 la sig.a D.C.D. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Benevento il sig. I.C.M. e la società HDI
Assicurazioni s.p.a., esponendo che:
-) il ___ si era verificato un sinistro stradale che coinvolse tre veicoli:
- l'autoveicolo Fiat Punto targato ____, condotto da I. C.M. e di proprietà del medesimo, assicurato contro i rischi
della responsabilità civile dalla HDI s.p.a.;
- un autoveicolo Fiat Tipo non meglio precisato;
- l'autoveicolo Mini Cooper targato ____, di proprietà dell'attrice e da questa condotto;
-) la responsabilità del sinistro andava ascritta a I.C. M., per avere urtato a tergo il veicolo Fiat Tipo,
sospingendolo contro l'autoveicolo dell'attrice
chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro sopra
descritto.
2. Il Giudice di pace di Benevento con sentenza 27.6.2005 n. 611 rigettò la domanda, per difetto di prova.
La sentenza venne impugnata dalla soccombente D.C.D.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza 22.3.2007 n. 448, dichiarò nulla la sentenza di primo grado per difetto di
integrazione del contraddittorio nei confronti dell'"assicurato", così definendo il contraente della polizza che non
sia anche proprietario del veicolo.
Rimise, per conseguenza, la causa dinanzi al Giudice di pace.
3. La sentenza d'appello è stata impugnata da D.C.D. per un motivo.
Hanno resistito con controricorso sia I.C.M., sia la HDI. 4. La causa, chiamata all'udienza del 31.1.2014, con
ordinanza 2.4.2014 n. 7756 è stata rinviata a nuovo ruolo, a causa d'un vizio della notifica dell'avviso d'udienza
al difensore del controricorrente I.C.M.. Rinnovato l'atto viziato, la causa è stata quindi discussa all'udienza del
10.10.2014.
Motivazione
1. Questioni preliminari.
1.1. Va preliminarmente esaminata, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., comma 2, l'eccezione di inammissibilità del
ricorso, sollevata da ambo i controricorrenti.
Tale eccezione è motivata col rilievo che la copia notificata del ricorso non sarebbe sottoscritta dal difensore
della ricorrente.
1.2. L'eccezione è infondata.
Quando, infatti, l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e
l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la
mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, quando la
predetta copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato
speciale. Tra questi elementi va compresa l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di
notificazione (così Sez. 1, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011, Rv. 617087, e Sez. 3, Sentenza n. 3791 del
18/02/2014, Rv. 629643, le quali hanno superato ed abbandonato il diverso e più antico orientamento invocato
dai controricorrenti).
Nel caso di specie l'originale del ricorso è debitamente sottoscritto dal difensore, e nella copia notificata vi è
l'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa la richiesta di notificazione: sono, dunque, soddisfatti i requisiti indicati
dalla giurisprudenza appena ricordata ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di
violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3. Si assumono violati l'art. 1891 c.c.; L. 24 dicembre 1969, n. 990,
artt. 18 e 23.
Espone, al riguardo, che nel giudizio di risarcimento del danno, proposto dalla vittima di un sinistro
stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario è solo il proprietario
del veicolo che ha causato il danno, e non anche il contraente della polizza, come erroneamente ritenuto
dal Tribunale.
2.2. Il motivo è manifestamente fondato.
La L. 24 dicembre 1969, n. 90, art. 18, (applicabile ratione temporis, oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144
cod. ass.) stabilisce che nel giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti
dell'assicuratore del responsabile debba essere convenuto anche il responsabile civile.
La norma, si osserva obiter dictum, ha portata generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta: quella
ordinaria prevista dall'art. 144 cod. ass., quella prevista dall'art. 149 cod. ass. nel caso di risarcimento diretto;
quella prevista dall'art. 141 cod. ass. nel caso di danni al trasportato. Essa infatti ha la funzione di rendere
opponibile all'assicurato l'accertamento della sua I condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso
dell'assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo
danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l'indennizzo.
2.3. Per costante ed unanime orientamento di questa Corte il "responsabile" di cui è menzione nella L. n. 990 del
1969, art. 18, (ovvero, oggidì, nell'art. 144 cod. ass.) è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il
danno, di cui all'art. 2054, comma 3, c.c.: solo questi, infatti, può essere agevolmente individuato in base ai
pubblici registri (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 11885 del 22/05/2007, Rv. 597644; Sez. 3, Sentenza n. 2665
del 08/02/2006, Rv. 591196; Sez. 3, Sentenza n. 1976 del 24/02/1998, Rv. 512982).
A tale regola si può fare eccezione nei soli casi previsti dalla legge, ovvero:
- quando il veicolo sia dato in usufrutto, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'usufruttuario (art. 2054,
comma 3, c.c.);
- quando il veicolo sia stato venduto prima del sinistro con patto di riservato dominio, nel qual caso litisconsorte
necessario sarà l'acquirente (art. 2054 c.c., comma 3;
- quando il veicolo sia stato concesso in leasing, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'utilizzatore (art. 91
C.d.S.);
- quando il veicolo abbia circolato prohibente domino, nel qual caso litisconsorte necessario sarà il conducente,
non essendo configurabile in tal caso una responsabilità civile del proprietario (combinato disposto dell'art. 2054,
comma 3, ultimo periodo, e art. 122, comma 3, cod. ass.).
2.4. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, era stato chiamato a giudicare una fattispecie in cui la
persona che aveva stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione
del veicolo Fiat Punto targato (OMISSIS) non ne era nè proprietaria, nè conducente al momento del sinistro.
Ricorrendo tale ipotesi, secondo il Tribunale dovrebbe essere obbligatoriamente convenuto in giudizio anche il
contraente, per "rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore ai fini dell'opponibilità all'assicurato
dell'accertamento della responsabilità".
2.5. Così statuendo, il Tribunale ha violato la L. n. 990 del 1969, art. 18, oltre che alcune elementari nozioni di
diritto assicurativo.
La partecipazione del contraente la polizza (che il Tribunale designa con l'erronea dizione di "assicurato") al
giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile è infatti del tutto inutile,
giacchè mai il contraente, quando non sia stato proprietario o conducente del veicolo, può trovarsi esposto
all'azione di regresso dell'assicuratore.
"Assicurato", ai sensi dell'art. 1904 c.c., è il titolare dell'interesse esposto al rischio.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'interesse protetto dal contratto è quello a non patire un
depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi.
Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di "assicurato" può essere
rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del
mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall'art. 2054 c.c., comma 3.
Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà
stipulato un'assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato; ed
un'assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti.
Nell'uno come nell'altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal
contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non
essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di "assicurato" ai sensi dell'art. 1904 c.c., nè
pertanto trovarsi esposto all'eventuale regresso dell'assicuratore.
V'è da aggiungere, per completezza, che in teoria il contratto di assicurazione potrebbe espressamente attribuire
all'assicuratore un diritto di "regresso" nei confronti del contraente, anche quando la polizza sia stata stipulata
per conto altrui: tale pattuizione, ovviamente lecita ex art. 1322 c.c., non avrebbe però nulla a che vedere con
l'istituto di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 18, e costituirebbe una garanzia atipica assimilabile alla fideiussione:
con la conseguenza che il contraente, in quanto coobbligato solidale con la persona responsabile ad assicurata
rispetto alla pretesa di regresso dell'assicuratore, in mancanza di una norma ad hoc non potrebbe mai essere
ritenuto litisconsorte necessario.
2.7. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, il
quale nel decidere la controversia si atterrà al seguente principio di diritto:
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti
dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
18, (ovvero, oggi, dell'art. 144 cod. ass.) è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno,
a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa
tanto dal conducente, quanto dal proprietario.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.
PQM
la Corte di cassazione:
-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Benevento in persona di
differente magistrato;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10
ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014