Riordino della normativa in materia di servizi per il

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Riordino della normativa in materia di servizi per il
D.LGS. 150/2015
SERVIZI PER IL LAVORO E
POLITICHE ATTIVE
» Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
Il D.Lgs. 150/2015, in attuazione della delega di cui alla Legge 183/2014 (art. 1, comma 3), ha riordinato ed in parte innovato la
materia dei servizi per il lavoro e le c.d. “politiche attive”, cioè delle attività ad interesse pubblico finalizzate al collocamento o
ricollocamento dei disoccupati e dei percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Da una parte (Capo I) vengono normate la “Rete per i servizi e le politiche del lavoro”, cioè viene definito il modello
organizzativo per l’erogazione dei servizi per il lavoro e le misure di politica attiva; dall’altra (Capo II), si procede a definire i
principi di base per l’effettiva erogazione di tali servizi e delle misure di politica attiva.
Infine, il decreto provvede ad un riordino complessivo del sistema di incentivi all’occupazione e alla ridefinizione dei criteri di
fruizione degli stessi (Capo III), prevedendo le necessarie abrogazioni e norme di coordinamento fra nuova e vecchia disciplina
(Capo IV).
MODELLO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE
L’organizzazione per le politiche del lavoro è incentrata sulla Rete Nazionale per le Politiche del Lavoro (RNPL), che viene
definita come l’insieme dei soggetti pubblici e privati abilitati all’erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro
(art. 1 e ss.). Essa è costituita da:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL);
STRUTTURE REGIONALI (e DELLE PROVINCE AUTONOME) PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO;
INPS;
INAIL;
AGENZIE PER IL LAVORO;
FONDI INTERPROFESSIONALI;
FONDI BILATERALI;
ISFOL1 e ITALIA LAVORO;
CAMERE DI COMMERCIO;
UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO.
L’ANPAL, istituita dal 01.01.2016, svolge in particolare la funzione di coordinamento della Rete, mentre al Ministero del Lavoro
compete il ruolo di c.d. “indirizzo politico” (da esprimersi con apposito decreto che definisca: linee di indirizzo triennali, obbiettivi
annuali, livelli essenziali delle prestazioni). Il Ministero inoltre ha funzioni di vigilanza sull’ANPAL stessa.
Più in dettaglio, l’ANPAL (art. 9) sovraintende e coordina le attività in materia di: assicurazione sociale per l’impiego;
collocamento disabili; PAL con specifico riferimento ai disoccupati che percepiscono la relativa indennità; standard di servizio
per le misure PAL; assegno di ricollocazione; rete EURES; metodologie di profilazione degli utenti delle PAL; gestione dell’albo
nazionale dei soggetti abilitati all’erogazione delle PAL; sviluppo e implementazione del sistema informativo unitario delle PAL;
gestione dei programmi operativi e formativi finanziati dall’UE sulle materie di competenza; assistenza e consulenza nelle crisi
aziendali per imprese con più sedi provinciali, regionali o nazionali ed eventuale gestione dei programmi di ricollocazione e
rimpiego del personale; vigilanza sui fondi interprofessionali 2; gestione del repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione.
1 Con l’introduzione dell’ANPAL, l’ISFOL subirà una modifica delle proprie funzioni (art. 10): all’Istituto in particolare saranno affidati a) lo studio, ricerca, monitoraggio e
valutazione degli esiti delle politiche nazionali e regionali in materia di istruzione, formazione professionale, formazione degli apprendisti, formazione continua, alternanza
lavoro/ formazione, percorsi d’integrazione lavorativa di personale disabile, inclusione sociale dei soggetti con maggiori difficoltà, contrasto alla povertà; b) lo studio, ricerca,
monitoraggio e valutazione delle politiche per il lavoro e i relativi servizi (ivi compreso il raggiungimento degli obbiettivi prefissati da parte dell’ANPAL); c) lo studio, ricerca,
monitoraggio e valutazione del terzo settore; d) la gestione dei progetti comunitari in materia di istruzione, formazione e ricerca anche in collaborazione con istituzioni
pubbliche, università o privati.
2 L’art. 17 precisa: “L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, … La vigilanza sulla gestione dei
fondi è esercitata dall’ANPAL, …, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
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autorizzata a tutte le attività di somministrazione di lavoro con provvedimento del Ministero del Lavoro del 13/12/2004 prot. 1182 - Registro Imprese Modena n° 49583/1999, Capitale Sociale: 7.000.000
€. Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Saratoga Italia s.r.l. con sede in via F. Lamborghini, 89-91, 41126 Modena - C.F./P.I.02399490354 - R.E.A. MO - 391940.
Pag. 1 – Servizi per il lavoro e politiche attive
D.LGS. 150/2015
SERVIZI PER IL LAVORO E
POLITICHE ATTIVE
Essa, inoltre, effettua il monitoraggio e la valutazione della gestione delle politiche attive e dei relativi risultati, sia nei confronti
del pubblico che del privato, essendo tenuta a produrre annualmente un rapporto sullo stato dell’arte delle misure deliberate a
livello nazionale e regionale (art. 16).
Il sistema di gestione delle PAL prevede una convenzione fra Ministero del lavoro e Regioni (o Province autonome) che
garantisce il livello minimo delle prestazioni e i conseguenti obblighi nella gestione dei servizi mediante: strutture territoriali
aperte al pubblico (Centri per l’impiego); misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali; gestione del
collocamento disabili (L. 68/1999); identificazione della strategia regionale per l’occupazione; accreditamento degli enti di
formazione; disponibilità dei servizi di PAL sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla Regione (o Provincia autonoma) di
residenza3.
I soggetti privati possono accreditarsi 4 per l’erogazione delle PAL presso ciascuna Regione o Provincia autonoma secondo
specifici regolamenti, che devono rispettare alcuni requisiti fondamentali: coerenza con il regime di accreditamento per le
agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro5, solidità economica e organizzativa minima; interconnessione al sistema informativo unitario della PAL; raccordo col
sistema regionale di accreditamento per la formazione professionale.
Le agenzie per il lavoro che lo richiedano all’ANPAL sono accreditate alla gestione delle politiche attive su base nazionale.
I soggetti accreditati sono iscritti in apposito Albo gestito dall’ANPAL stessa. Allo stesso modo compete all’ANPAL la gestione
dell’Albo nazionale degli enti di formazione accreditati a livello regionale (o dalle Province autonome).
SISTEMA INFORMATIVO
Uno degli elementi qualificanti del modello di organizzazione definito dal decreto è quello sulla condivisione di informazioni e
dati, che deve essere assicurata dal c.d. “Sistema informativo unitario delle politiche attive” (art. 13). Tale sistema avrà la
funzione specifica di raccogliere tutti i dati inerenti:
»
»
»
»
ammortizzatori sociali (L. 92/2012);
comunicazioni obbligatorie (D.Lgs. 297/2002);
servizi per il lavoro e le politiche attive;
formazione professionale.
Grazie al sistema informativo unitario, sarà di fatto semplificata la gestione degli adempimenti per i datori di lavoro ed in
particolare le comunicazioni di assunzione/ trasformazione/ cessazione dovranno essere comunicate telematicamente
all’ANPAL, la quale, per quanto di competenza, condividerà le informazioni direttamente con gli altri enti interessati (CPI,
Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro).
Le informazioni contenute nel sistema informativo unitario costituiscono la base del fascicolo elettronico del lavoratore, cioè
del documento telematico che contiene per ciascun lavoratore 6: periodi lavorativi, situazione contributiva e assicurativa ai fini
dell’accesso agli ammortizzatori sociali, percorsi educativi e formativi.
3 L’art. 34 prevede contestualmente l’abrogazione della previgente normativa di cui al D.LGS.. 469/1997 in materia di attribuzioni alle Regioni (e Province autonome) delle
competenze in materia di PAL.
4 Art. 7 D.LGS. 276/2003.
5 Art. 4 e art. 6 D.LGS. 276/2003.
6 Il Decreto (art. 34) abroga contestualmente il “libretto formativo” del lavoratore di cui all’art. 2, comma 1 del D.LGS. 276/2003.
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SERVIZI PER IL LAVORO E
POLITICHE ATTIVE
SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
Al centro del sistema di gestione delle politiche attive il decreto pone i Centri per l’impiego (CPI).
Infatti, ciascun individuo disoccupato (che il decreto differenzia in modo netto dall’inoccupato per il fatto di essere
immediatamente disponibile all’attività lavorativa 7), dopo essersi iscritto nell’apposito portale 8, è soggetto ad una specifica
“profilazione” da parte del CPI. Tale profilazione di fatto serve a classificare automaticamente il disoccupato in funzione del suo
livello di effettiva occupabilità 9.
Una volta effettuata l’iscrizione il disoccupato è tenuto a recarsi al CPI al fine di stipulare il c.d. “patto di servizio
personalizzato”10. A tal fine il disoccupato può scegliere un qualsiasi CPI sul territorio nazionale, fatta eccezione che per il
caso in cui sia percettore di misure di sostegno al reddito, nel qual caso il CPI competente sarà esclusivamente quello di
domicilio della domanda presentata all’INPS per NAPSI, ASDI, o DIS-COLL.
Il patto deve contenere, in funzione del profilo di occupabilità del soggetto, le attività di ricerca attiva da implementare, le
modalità per darne effettiva prova, nonché la dichiarazione di disponibilità a: rafforzare le proprie competenze di ricerca attiva
del lavoro (ad esempio, come preparare un cv o affrontare un colloquio di lavoro); partecipare ad attività di formazione, di
riqualificazione o altre iniziative di politica attiva; accettare offerte di lavoro “congrue” 11.
Il mancato espletamento di questa procedura comporta la perdita dello status di disoccupazione (art. 20, comma 1).
Il CPI è tenuto nei confronti di tutti i disoccupati e dei percettori di ammortizzatori sociali a (art. 18): orientamento di base e
specialistico individualizzato (bilancio di competenze e analisi dei fabbisogni formativi); supporto nella ricerca di lavoro, anche
nel caso di autoimpiego; avviamento ad attività formative finalizzate alla qualificazione e riqualificazione professionale;
accompagnamento dell’individuo all’occupazione, anche mediante l’assegno di ricollocazione (cfr. paragrafo seguente);
promozione di esperienze di lavoro finalizzate all’aumento delle competenze (in primo luogo tirocini); supporto nella gestione
degli incentivi legati al lavoro autonomo, alla mobilità territoriale e alla conciliazione fra tempi di lavoro e famiglia (cura dei
minori e/ o di soggetti non autosufficienti); promozione di lavori “socialmente utili” per coloro che usufruiscono di sostegni al
reddito.
Le attività suddette possono essere svolte anche da privati accreditati in ragione di costi standard definiti dall’ANPAL, fermo
restando che sono di competenza regionale esclusiva (e quindi dei CPI) la profilazione, la stesura del patto di servizio
personalizzato e anche l’eventuale attribuzione dell’assegno di ricollocazione.
Art. 19: “1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi d’impiego che dichiarano, in forma telematica, …, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate col centro per l’impiego…” 2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 181/2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo. 3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto
di lavoro subordinato fino a sei mesi…”
Il principio è rafforzato dal comma 7 dello stesso art. 19 che, al fine di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupati di persone che non si siano dichiarate
immediatamente disponibili a una nuova occupazione, precisa che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, le norme nazionali o regionali e i regolamenti
comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione s’intendono riferite alla condizione di non occupazione.”
In merito al Circ. Min. Lavoro n. 34 del 23.12.2.15 ha precisato che la disoccupazione si qualifica per un elemento “soggettivo” (essere privi d’impiego) e uno “oggettivo” (dare
disponibilità immediata a svolgere attività lavorativa o a partecipare a misure di politica attiva), ma che questo non significa in nessun caso che i servizi per la ricerca di
occupazione siano limitati a tale categoria, essendo fruibili da coloro che ne facciano richiesta “anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente
remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché sono alla ricerca di un’occupazione più confacente alle proprie aspettative”.
Ai sensi della medesima circolare n. 34 “…la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa in forma subordinata,
parasubordinata o autonoma, ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore a quello minimo escluso da imposizione” (8.000 euro
per lavoro subordinato e parasubordinato; 4.800 per quello autonomo).
8 L’iscrizione è ammessa anche se il rapporto di lavoro non è ancora cessato, ma il lavoratore è in periodo di preavviso (art. 19, comma 5). L’iscrizione e la c.d. DID
(dichiarazione di immediata disponibilità) saranno sottoscritte presso i CPI o attraverso i sistemi telematici regionali, se esistenti, fino alla piena operatività del portale nazionale.
9 L’aggiornamento della profilazione avviene ai sensi del Decreto ogni 90 gg. (art. 19, comma 6).
10 Il lavoratore deve recarsi autonomamente al CPI entro 30 gg. (art. 20, comma 1), oppure deve essere convocato direttamente dal CPI entro un termine da definirsi con
apposito decreto (art. 2, comma 1). La norma non definisce la durata del patto, per cui allo stato attuale in attesa di chiarimenti, è logico supporre che la sua durata possa
comunque essere al massimo entro i limiti temporali del periodo di disoccupazione.
11 art. 25: “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua su proposta dell’ANPAL sulla base dei seguenti principi: a)
coerenza con le esperienze e le competenze maturate; b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese precedente, …”.
7
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Pag. 3 – Servizi per il lavoro e politiche attive
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POLITICHE ATTIVE
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
A favore dei soggetti che percepiscono la NASPI, disoccupati da oltre 4 mesi, è riconosciuto l’assegno di ricollocazione, cioè
una somma graduata in ragione del profilo di occupabilità del soggetto, che questi può spendere a sua discrezione presso i CPI
o i privati accreditati al fine di ottenere un’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro 12, che deve prevedere:
»
l’affiancamento di un tutor;
»
il programma specifico per la ricerca di lavoro con la definizione di eventuali percorsi di riqualificazione mirati alla ricerca di
un’occupazione in un’area territoriale predefinita;
»
l’obbligo del disoccupato di attenersi alle indicazioni del tutor e di rispettare il programma;
»
l’obbligo del disoccupato di accettare eventuali offerte di lavoro “congrue”.
L’attivazione dei servizi coperti dall’assegno di ricollocazione (per un durata massima di 6 mesi, prorogabili di altri 6 fino a
esaurimento delle somme) deve avvenire al massimo entro due mesi dalla concessione dello stesso, a pena di decadenza dallo
stato di disoccupazione, oltre che dell’assegno medesimo.
Durante il periodo in cui il disoccupato gode dei servizi a lui resi per effetto dell’assegno di ricollocazione è sospeso il patto di
servizio personalizzato con il CPI.
Ove il lavoratore trovasse occupazione nel periodo di godimento dell’assegno, durante la prova o per la durata del contratto in
caso di CTD, il servizio viene sospeso e può essere ripreso ove la cessazione del rapporto di lavoro stesso avvenga entro 6
mesi.
Ammontare e modalità di erogazione e gestione dell’assegno di ricollocazione sono definiti dall’ANPAL, previa approvazione
del Ministero del Lavoro.
L’ANPAL stessa, inoltre, ha il compito di monitorare la gestione dell’assegno da parte dei soggetti che erogano il servizio,
segnalando anomalie e richiedendo correttivi, che se non implementati entro un anno dalla segnalazione possono comportare
la revoca della facoltà di operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione.
CONDIZIONALITÀ DEL SOSTEGNO AL REDDITO
Elemento fondamentale per sostenere le politiche attive per il lavoro è il meccanismo di condizionalità rafforzato introdotto dal
Decreto per l’erogazione di sostegno al reddito, sia per soggetti disoccupati che occupati 13.
In primo luogo viene definita la regola base per cui la richiesta di ASPI, NASPI o DISS-COLL, nonché la richiesta di indennità di
mobilità effettuate all’INPS equivalgono a dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego. Tali soggetti sono tenuti a
contattare i CPI entro 15 gg. dalla data di presentazione della domanda di sostegno al reddito (oppure vengono convocati) al
fine di stipulare il patto di servizio personalizzato (che è condizione necessaria anche per l’eventuale richiesta di ASDI).
Al fine di assicurare il rispetto del patto di servizio personalizzato, l’art. 21, comma 7 e ss., prevede una serie di sanzioni
progressive a carico del disoccupato che ne disattenda, senza giustificato motivo, le previsioni, che possono anche arrivare
Nel caso in cui il disoccupato decida di spendere l’assegno presso un soggetto privato accreditato ha l’obbligo di darne immediata notizia al CPI.
L’art. 34 del Decreto abroga e sostituisce di fatto la previgente normativa sui casi in cui non sono ammessi gli incentivi e sulla condizionalità introdotta dalla Legge Fornero
(L. 92/2012, art. 4, comma 12 e comma 40-45).
12
13
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alla revoca dello stato di disoccupazione nei casi più gravi14 (in tali casi il soggetto non potrà procedere a una nuova iscrizione
prima di 2 mesi).
Nel caso di percettori di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (CIG, CIGS, intervento dei fondi bilaterali di
solidarietà contratto di solidarietà “difensiva”), coloro che abbiano riduzioni di orario maggiori del 50% sono tenuti alla
sottoscrizione del patto di servizio personalizzato analogamente ai disoccupati e parimenti sono sottoposti ad un analogo
sistema sanzionatorio.
Inoltre, i lavoratori che percepiscano un sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a
svolgere attività di pubblica utilità a favore della comunità territoriale d’appartenenza: l’impegno può avvenire entro limiti orari
predefiniti e comunque secondo modalità compatibili con lo svolgimento del rapporto di lavoro in corso 15.
L’impiego in lavoro socialmente utile, infine, è ammesso anche per disoccupati ultrasessantenni, che non abbiano ancora
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, entro un limite massimo di 20 ore settimanali. In questo caso al lavoratore
competerà un importo pari assegno sociale da parte dell’INPS 16.
COLLOCAMENTO DEI DISABILI
“In quanto compatibili” le norme del D.Lgs. 150/2015 si applicano anche al collocamento c.d. “mirato” di cui alla L. 68/1999 (art.
18, comma 3).
Come precisato anche dalla Circ. Min. Lavoro n. 34 del 23.12.2015, ciò comporta che anche chi sia iscritto alle liste del
collocamento mirato è tenuto alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (che naturalmente dovrà tener conto
dell’effettiva capacità lavorativa e quindi della compatibilità delle attività proposte e delle offerte di lavoro CON l’effettivo grado
di disabilità della persona) e soggiace ai meccanismi di condizionalità previsti per le misure di sostegno al reddito previste dal
D.Lgs. 150/2015.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
Il Decreto (art. 29, 30 e 31) pone le basi per una razionalizzazione degli incentivi all’occupazione, da un parte ridefinendo le
modalità di classificazione e di finanziamento degli stessi, dall’altra dettando i principi base per la loro fruizione.
La norma definisce in modo molto puntuale la nozione di incentivi all’occupazione, come quei “benefici normativi o economici
riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori” (art. 30, comma 2).
Il riconoscimento del benefico avviene “di norma” mediante conguaglio sui contributi previdenziali 17.
14 Per i percettori di ASPI, NASPI, DIS-COLL ed indennità di mobilità la mancata presentazione agli appuntamenti previsti per la stipula del patto di servizio personalizzato e poi
a quelli previsti dal patto stesso una volta sottoscritto, comporta una riduzione della prestazione da un minimo del 25% di una mensilità la prima volta, ad una mensilità intera la
seconda, fino alla completa decadenza alla terza. In quest’ultimo caso il soggetto decade anche dallo stato di disoccupazione.
L’assenza da iniziative di orientamento per il rafforzamento delle competenze nella ricerca di lavoro o di quelle formative e di riqualificazione e di politica attiva previste dal
patto di servizio personalizzato comportano la decurtazione di una mensilità e, in caso di recidiva, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
In caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro “congrua” è prevista la decadenza dalla prestazione (ma non dallo stato di disoccupazione).
I percettori di ASDI (Decreto Min.Lav. 29 ottobre 2015 in attuazione del D.LGS. 22/2015) al termine del periodo di NASPI sono sottoposti ad analogo regime sanzionatorio con
decadimento progressivo delle prestazioni nei termini già indicati e con concessione dei soli incrementi per carichi familiari. Nel caso di mancata accettazione di offerta congrua
di lavoro, inoltre, oltre al decadimento dalla prestazione i percettori di ASDI decadono anche dalla disoccupazione.
15 Cfr. Circ. Min. Lavoro n. 35 del 28/12/2015.
16 L’assegno sociale non è compatibile con i trattamenti pensionistici di invalidità, di vecchiaia, dei superstiti di lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di pensionamento anticipato. I percettori di pensione d’invalidità possono
optare per l’assegno sociale o la pensione, mentre sono sempre cumulabili i trattamenti di invalidità civile e la pensione concessa per infermità durante il servizio di leva (art.
26, comma 7).
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Pag. 5 – Servizi per il lavoro e politiche attive
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SERVIZI PER IL LAVORO E
POLITICHE ATTIVE
Allo scopo di assicurare trasparenza e coordinamento degli strumenti incentivanti, l’ANPAL è tenuta alla creazione di un
repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, nel quale, per ogni “schema incentivante” dovranno essere contenute le
seguenti informazioni:
»
categorie di lavoratori interessati;
»
categorie di datori di lavoro interessati;
»
modalità di corresponsione dell’incentivo;
»
importo e durata dell’incentivo;
»
ambito territoriale interessato;
»
conformità alle norme in materia di aiuti di stato.
Per la gestione del repertorio è richiesto alle Regioni e Province autonome l’obbligo di comunicare all’ANPAL tutte le
agevolazioni che intendano introdurre nei propri territori di riferimento.
In campo finanziario, si prevede la costituzione di un piano gestionale per il finanziamento di politiche attive di lavoro,
istituito c/o il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (D.Lgs. 185/2008), ove far affluire risorse già previste dalle norme
previgenti 18.
La fruizione degli incentivi viene sottoposta dalla nuova normativa ad una serie di principi generali.
Nello specifico:
1)
non spettano gli incentivi se l’assunzione o la somministrazione avviene in virtù di un obbligo di legge o contratto previgente;
2)
non spettano gli incentivi se l’assunzione o la somministrazione avviene in violazione del diritto di precedenza;
3)
non spettano gli incentivi se l’assunzione o la somministrazione avviene presso datori di lavoro in cui siano in atto sospensioni di
lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, fatti salvi casi di assunzioni di lavoratori con inquadramenti diversi da quelli sospesi o
effettuate in unità produttive differenti da quelle in cui è attiva la sospensione;
4)
non spettano per lavoratori licenziati nei 6 mesi prima dell’assunzione o della somministrazione, laddove al momento del
licenziamento fossero rinvenibili assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro, o comunque
se quest’ultimo risulti con un rapporto di collegamento o di controllo rispetto al precedente datore di lavoro.
Inoltre:
1)
ai fini del godimento della determinazione del diritto a usufruire degli incentivi si cumulano i periodi di lavoro diretto e
somministrato a favore dello stesso soggetto utilizzatore19;
2)
l’eventuale incentivo concesso per assunzioni e trasformazioni di lavoratori somministrati è trasferito all’utilizzatore 20 (quindi il
costo del lavoro a carico dell’utilizzatore dovrà essere decurtato del valore dell’incentivo, se spettante).
Dal punto di vista procedurale, infine, vengono definiti i criteri di calcolo per incentivi connessi ad incrementi occupazionali 21 e le
sanzioni per il ritardo nell’invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie per l’avvio o modifica del rapporto di lavoro (diretto
o somministrato) in relazione alla concessione degli incentivi: in quest’ultimo caso l’incentivo spettante non viene erogato per
tutto il periodo di ritardo, cioè fino all’effettiva comunicazione.
17 Pertanto, stando al dettato letterale e in assenza di specifiche ministeriali, non sono tali eventuali disposizioni di natura fiscale e neanche la contribuzione agevolata per gli
apprendisti (CFR. E. Massi, Diritto & Pratica del Lavoro 42/2015).
18 Art. 1 D.L. 76/2013; Art. 32, comma 5, D.LGS. 150/2015.
19 La stessa cosa avviene se fra differenti utilizzatori si hanno assetti proprietari “sostanzialmente” coincidenti ovvero rapporti di collegamento o controllo (art. 31, comma 2).
20 Se l’incentivo è soggetto al regime c.d. “de minimis” il beneficio viene computato direttamente in capo all’utilizzatore (art. 31, comma1, lettera e).
21 L’incremento occupazionale netto si calcola mensilmente, prendendo a riferimento il n° di lavoratori del mese con la media dei 12 mesi precedenti (esclusi coloro che
abbiano abbandonato il posto di lavoro per dimissioni, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario, licenziamento per giusta causa).
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autorizzata a tutte le attività di somministrazione di lavoro con provvedimento del Ministero del Lavoro del 13/12/2004 prot. 1182 - Registro Imprese Modena n° 49583/1999, Capitale Sociale: 7.000.000
€. Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Saratoga Italia s.r.l. con sede in via F. Lamborghini, 89-91, 41126 Modena - C.F./P.I.02399490354 - R.E.A. MO - 391940.
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D.LGS. 150/2015
SERVIZI PER IL LAVORO E
POLITICHE ATTIVE
Nell’ambito degli incentivi all’occupazione il Decreto ridefinisce anche alcune regole per l’apprendistato di 1° livello e per quello
di alta formazione e ricerca, stabilendo “a titolo sperimentale” dal 24/09/2015 al 31/12/2016 le seguenti agevolazioni: a)
esenzione dal contributo d’accesso alla NASPI in caso di cessazione dell’apprendista per cause differenti dalle dimissioni o in
caso di recesso alla fine del periodo di formazione; b) riduzione dei contributi dal 10% al 5% per datori di lavoro con più di 9
dipendenti; c) sgravio contributivo integrale dei contributi a carico del datore di lavoro per finanziare la NASPI e dello 0,30% di
cui all’art. 25 L. 845/1978.
I benefici di cui sopra cessano a termine del periodo formativo dell’apprendista 22.
22
Cfr. Art. 32, comma 2.
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