LA TUTELA DEL CREDITO AZIENDALE CONSULTA DALLE AZIONI

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LA TUTELA DEL CREDITO AZIENDALE CONSULTA DALLE AZIONI
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LA TUTELA DEL CREDITO AZIENDALE
DALLE AZIONI PREVENTIVE
AL RECUPERO DEL CREDITO
(Ed. nov. 2007)
GESTIONE DEL CREDITO COMMERCIALE
Coincide con il ciclo della vendita e si conclude con:
INCASSO o PASSAGGIO A PERDITE
NEGOZIAZIONE
CONTRATTO
ORDINE
FORNITURA
FATTURAZIONE
GESTIONE CREDITO
INCASSO
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
COSTITUITO DALLA CLIENTELA
PERSONALIZZATA
CENTRALIZZATA
INTEGRATA
ANTICIPATA
AFFIDAMENTO
DELLA CLIENTELA
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L’AFFIDAMENTO DELLA CLIENTELA
Definizione dei criteri per la concessione del credito
ai potenziali clienti per di massimizzare le vendite
ed evitare l’assunzione di rischi non necessari
STRUTTURA
MERCATO
INFORMAZIONI
BANCHE
BILANCI D’ESERCIZIO
ESPERIENZA PREGRESSA
Ø ESPOSIZIONE CREDITIZIA MASSIMA
Ø ENTITA’ E TIPOLOGIA DI EVENTUALI GARANZIE
Ø EVENTUALI SOGLIE DI “PREPAGATO”
Ø DILAZIONI DI PAGAMENTO COMMERCIALI
Ø STRUMENTI DI PAGAMENTO
Ø FORME E CONTENUTI CONTRATTUALI
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TRACCIA DI SCHEDA INFORMAZIONI
note
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note
note
Cliente:
Ammontare fido massimo concedibile:
Modalità di pagamento:
Clausole da prevedere in contratto:
Garanzie:
…………………………………………………………………………..
Pregiudizi
Lista nera
Valutaz.
Peso pot.
FONTE
si/no
n.volte affidabilità (a)
su fatt.(b)
STRUTTURA INTERNA
Area Commerciale
Area Finanza
Visita diretta
Altra funzione
FONTI ESTERNE
Clienti
Fornitori
Operatori del settore
Istituti di credito
Agenzie di stampa
Internet
FONTI ESTERNE UFFICIALI
Visura Protesti (CCIAA)
Bilancio (CCIAA)
Visura Camerale (CCIAA)
Assetto Proprietario (CCIAA)
Procedure concorsuali (Reg.Imprese)
Visure ipotecarie (Conservatorie)
Aste mobiliari (Canc.tribunale)
OPERATORI SPECIALIZZATI
Valutazione di specialisti
(a) Punteggio ….. (es.:da 1 non affidabile a 10 max affidabilità)
(b) Peso potenziale su fatturato … (es.: 1 se % su fatturato inferiore, % effettiva se valori superiori)
Note: Riferimento a documenti cartacei o informatici o sintesi della natura dell'informazione.
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SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DA
ELABORATI DI BILANCIO
Il livello A è quello ottimale, il C richiede ulteriori accertamenti; l’analisi
deve riguardare almeno due esercizi.
MCC - RETT. CONSULTA
PUNTI
INDICE
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A = (Capitale Proprio+Pass. Cons)/Att. Immob.te A>=1,25
B = Capitale Proprio/Capitale Investito
B>=15%
C = Oneri Finanziari/Fatturato
C<=2%
D = Cash Flow/Capitale Investito
D>=6%
punteggio >=10
punteggio = 8 oppure 9
punteggio <8
2
1
1<A<1,25
0<A<=1
10%<B<15% 0<B<=10%
2%<C<=3% 3%<C<=4%
4%<D<6% 2%<D<=4%
0
A<=0
B<=0
C>4%
D<=2%
Livello "A"
Livello "B"
Livello "C"
in blu i valori rettificati rispetto al modello originario
Da: http://www.consultabo.it
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LA GESTIONE ESTERNA DEL CREDITO
La gestione del credito commerciale può essere
trasferita, in tutto o in parte, all’esterno
ASSICURAZIONE SUI CREDITI
FACTORING
Trasferisce la valutazione sul Cliente
e il rischio insolvenza.
Trasferisce la valutazione sul Cliente
e la gestione dei mancati pagamenti.
Può arrivare alla gestione di mancati
pagamenti
Può arrivare alla assunzione del
rischio insolvenza
Globalità
Globalità
Analisi dei crediti
Scoperto obbligatorio
Analisi dei crediti
Anticipazione
Franchigia e
massimo indennizzo
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Servizio di incasso
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L’INCASSO DEL CREDITO MATURATO
E’ la forma fisiologica di chiusura della vendita; nel
caso il si accerti il mancato pagamento a scadenza
occorre attivare le procedure di sollecito:
(1)
RILEVAZIONE
DI MANCATO
PAGAMENTO
Contatto telefonico/epistolare
per accertarne le cause
Gestione/risoluzione delle problematiche che
abbiano legittimato il mancato pagamento
VERIFICA INCASSO
(2)
Invio sollecito di pagamento
(3)
Predisposizione lista di controllo solleciti inviati
VERIFICA INCASSO
(4)
INVIO LETTERA DI DIFFIDA LEGALE
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TRACCE DI LETTERE DI SOLLECITO
Primo sollecito
Oggetto – I sollecito di pagamento fattura/ n. ____del_____importo_________scad.__________
Spett.le Società,
Facciamo seguito all’intercorso colloquio telefonico del_____ con il Sig/Dott_____per comunicarVi
come non ci risultino ancora saldati i pagamenti di seguito elencati:
Fattura .n. ____del_____importo_________scad.__________
(2)
Secondo sollecito
(3)
Vi preghiamo di volere cortesemente provvedere al pagamento dell’importo sopra indicato,
ritenendo nulla la presente se nel frattempo aveste già provveduto, mediante bonifico bancario su
__________ c/c _________ abi _______ cab ________.
Oggetto – II sollecito di pagamento fattura/ n.____del_____importo______scad._____
Si porgono con l’occasione distinti saluti.
Spett.le Società
Facciamo seguito alla nostra comunicazione del________ per sollecitare nuovamente il
pagamento della Fattura.n. ____del_____importo_________scad.__________
Vi preghiamo di volere cortesemente provvedere al pagamento dell’importo sopra
indicato, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, ritenendo nulla la
presente se nel frattempo aveste già provveduto, mediante bonifico bancario su
__________ c/c _________ abi _______ cab ________.
Oggetto - III sollecito di pagamento della/e fattura/e n. ____del_____importo_________scad.__________
Diffida legale
(4)
Si porgono con l’occasione distinti saluti.
Spett.le società
Constatiamo con rammarico che non avete ancora provveduto al pagamento dell’importo di Euro_____ come da nostri
precedente solleciti del_______ e del______.
Stante il Vostro comportamento siamo quindi costretti ad adire le vie legali per il recupero coattivo del nostro credito con
ulteriore aggravio di spese a Vostro carico.
Distinti saluti.
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IL PRECONTENZIOSO LEGALE
E’ il superamento di una soglia di allarme oltre la
quale si attivano procedure volte non solo al recupero
del credito, ma alla ridefinizione dell’intero rapporto.
Definizione piano di
rientro
INVIO
LETTERA DI
DIFFIDA
LEGALE
Blocco
delle
forniture
SI
Verifica del rispetto
dell’impegno e/o del pagamento
pregresso più vecchio
Definizione di
transazione su crediti
NO
Attribuzione di un nuovo
status al cliente
(ridefinizione affidamento)
Sblocco
delle
forniture
AVVIO
CONTENZIOSO LEGALE
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LA TUTELA DEL CREDITO AZIENDALE
Sotto l’aspetto legale
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LA PREVENZIONE
Motivi per cui si forma l’insoluto:
Ø CONTESTAZIONI SUL CONTRATTO
Ø CONTESTAZIONI SULLE PRESTAZIONI
Ø SOPRAVVENUTE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DEL DEBITORE
Ø ERRATA VALUTAZIONE DEL CLIENTE RITENUTO AFFIDABILE
Strumenti di prevenzione:
CLAUSOLE
CONTRATTUALI
NORME DI LEGGE
GARANZIE REALI E
PERSONALI
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PREVENZIONE IN FASE CONTRATTUALE
Patto di Riservato Dominio
Interessi convenzionali
Clausola penale
Termine essenziale
CLAUSOLE
CONTRATTUALI
Clausola risolutiva espressa
Clausola “solve et repete”
Clausola compromissoria
Risarcimento oneri di recupero
Foro competente
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GARANZIE REALI E PERSONALI
Pegno
Ipoteca
GARANZIE
REALI E
PERSONALI
Fidejussione
Avallo
Polizza Fidejussoria
Lettera di patronage
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NORME DI LEGGE
D.Lgs 231/2002
“Lotta ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali”
NORME DI
LEGGE
Legge 192/98
“Disciplina della subfornitura nelle
attività produttive"
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PATTO DI RISERVATO DOMINIO
art. 1523 c.c.: nella vendita a rate con riserva di
proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa
col pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i
rischi dal momento della consegna.
- art. 1524 c.c.: la riserva di proprietà è
opponibile ai creditori del compratore, solo se
risulta da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento
- art. 2704 c.c.: per aversi data certa: o
sottoscrizione autenticata dal notaio o scrittura
privata registrata o altro fatto che stabilisca in
modo egualmente certo l’anteriorità della formazione
del documento.
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RISERVATO DOMINIO Esempi 1
ESEMPI DI CLAUSOLE DI RISERVA DI PROPRIETA’
…
Nel caso in cui i pagamenti debbano essere effettuati – in tutto o in parte –
dopo la consegna, i Prodotti consegnati restano di proprietà del Fornitore
sino al momento del pagamento del prezzo. Il Committente si obbliga a
cedere sin d’ora i crediti nascenti dalla rivendita dei Prodotti. Il Fornitore
si impegna sin d’ora ad accettare la cessione che si intende pro solvendo.
…
…
L’alienazione effettuata con il presente contratto è conclusa con la riserva
della proprietà dei beni venduti fino al completo pagamento del relativo
prezzo. Pertanto, la proprietà di quanto venduto passerà all’acquirente
solo al momento del saldo del prezzo, egli non potrà quindi disporne con
atti di alienazione, donazione, etc…
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RISERVATO DOMINIO Esempi 2
ESEMPI DI CLAUSOLE DI RISERVA DI PROPRIETA’
…
La merce che la parte venditrice si impegna a fornire rimarrà di sua
proprietà fino a quando la parte acquirente non abbia pagato, per intero il
prezzo pattuito, nel termine previsto dal presente contratto.
Se alla scadenza del termine la parte acquirente non abbia corrisposto, in
tutto o in parte, il prezzo pattuito, la parte acquirente potrà riacquistare la
merce fornita. In tal caso, tutte le spese di riconsegna della merce
graveranno sulla parte acquirente ed ogni eventuale contestazione su
spettanze reclamate dalle parti sarà devoluta alla competente autorità
giudiziaria così come individuata all’art….del presente contratto.
Qualora la merce fornita sia stata utilizzata dalla parte acquirente per la
fabbricazione di altri prodotti, la parte venditrice potrà rivalersi anche su
questi, secondo le modalità che saranno precisate dall’autorità giudiziaria
adita.
…
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INTERESSI CONVENZIONALI
Possono essere pattuiti contrattualmente in deroga
alla previsione di del D.Lgs 231/02 “Lotta ai ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali”
Di norma vengono pattuiti per semplificare i
conteggi in caso di ritardi di breve periodo,
ma anche per rendere meno vistosa la misura
del tasso di interesse effettivamente
applicato.
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INTERESSI CONVENZIONALI Esempio
ESEMPI DI CLAUSOLE DI INTERESSE CONVENZIONALE
…..
In caso di ritardato pagamento il Cliente sarà tenuto a corrispondere al
creditore gli interessi convenzionali al tasso del ….% mese o frazione di
mese decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo
effettivo del prezzo .
….
Le parti, per quanto riguarda le modalità di pagamento, in deroga a quanto
stabilito dall’art. 4 comma 2, lettera a )D.Lgs n. 231/2002, stabiliscono
concordemente, ricorrendo le seguenti ragioni oggettive…, che il
pagamento avvenga il….
Stabiliscono altresì che in caso di ritardato pagamento rispetto al suddetto
termine, in deroga a quanto dispone l’art. 5 del D.Lgs n. 231/2002 dal
giorno successivo alla scadenza come sopra indicata inizieranno a
decorrere interessi di mora al saggio del….%.
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CLAUSOLA PENALE
definizione: Art. 1382 c.c.: quando si conviene che, in caso
d’inadempimento o di ritardo dell’adempimento, uno dei
contraenti è tenuto a una determinata prestazione
promessa, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla
prestazione promessa, se non è stata convenuta la
risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente
dalla prova del danno Non è clausola vessatoria
(non necessaria doppia sottoscrizione)
Attenzione: si distingue dalla
CAPARRA
CONFIRMATORIA
PENITENZIALE
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CAPARRA
CONFIRMATORIA
art. 1385 c.c. è una quantità di danaro o di cose fungibili che
un contraente versa all’altro nella fase della stipula del
contratto. Se l’obbligazione viene regolarmente adempiuta, la
caparra può essere, alternativamente,restituita o imputata
come acconto, diversamente se chi ha versato la caparra non
esegue la propria prestazione, questa viene trattenuta e
l’altra parte potrà recedere dal contratto; infine in caso di
inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra, a
favore di chi l’ha prestata è previsto il diritto di recesso dal
contratto e di norma il versamento del doppio della caparra.
PENITENZIALE
corrispettivo del recesso, in quanto parte recedente perde la
caparra o restituisce il doppio di quanto ricevuto.
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CLAUSOLA PENALE Esempio
ESEMPIO DI CLAUSOLA PENALE
….
Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle merce nei termini sopra
indicati all’art….., il fornitore verserà al committente ai sensi dell’art.1382
c.c. e seguenti una penale di €….., salvo il maggior danno derivante dal
ritardo (oppure escluso il maggior danno)
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TERMINE ESSENZIALE
definizione: art. 1457 c.c. se il termine fissato per la
prestazione di una delle parti deve considerarsi
essenziale nell’interesse dell’altra, questa salvo patto
o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione
nonostante la scadenza del termine, deve darne
notizia all’altra parte entro 3 giorni.
In mancanza il contratto si intende risolto di
diritto anche se non è stata espressamente
pattuita la risoluzione.
N.B.: Il creditore della prestazione potrà ovviamente
accettare anche un eventuale adempimento tardivo e
rinunciare agli effetti della risoluzione di diritto ritenendo
magari più conforme ai propri interessi l’esecuzione del
contratto che non la risoluzione dello stesso.
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TERMINE ESSENZIALE Esempio
ESEMPI DI CLAUSOLA DI TERMINE ESSENZIALE
….
Il pagamento dell’importo (o la consegna del prodotto) previsto all’art….
(nell’ordine di acquisto) in forza del presente contratto dovrà avvenire entro
il giorno…. Tale termine è da considerarsi essenziale ai sensi dell’art 1475
c.c., pertanto, in caso di inosservanza, il presente contratto si intenderà
risolto di diritto
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CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
definizione: art. 1456 c.c. i contraenti possono
convenire espressamente che il contratto si risolva nel
caso che una determinata obbligazione non sia
adempiuta secondo le modalità stabilite.
vanno specificate le ipotesi che
danno origine alla risoluzione
è necessaria la doppia sottoscrizione
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CLAUSOLA RISOLUTIVA Esempio
ESEMPI DI CLAUSOLA RISOLUTIVA
….
Ove il Fornitore/committente/etc non adempia alla seguente obbligazione
(oppure ad una delle seguenti obbligazioni…) la società…avrà facoltà di
risolvere il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da
inviarsi a mezzo raccomandata a.r.
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CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
definizione: art. 1462c.c. La clausola con la quale si
stabilisce che una delle parti non può opporre
eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione
NULLITA’
non ha effetto
per
le eccezioni di:
ANNULLABILITA’
RESCISSIONE DEL
CONTRATTO
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CLAUSOLA SOLVE ET REPETE Esempio
ESEMPI DI CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
….
Si conviene che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1462 c.c., la Committente
non potrà opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare il pagamento del
prezzo così come indicato nell’ordine di Acquisto confermato con le
modalità di cui al punto …. La limitazione in oggetto comprende sia le
eccezioni in senso tecnico, sia le domande riconvenzionali. A titolo
esemplificativo è precluso alla Committente opporre le eccezioni di cui agli
artt. 1460 e 1461 c.c., o chiedere la risoluzione del contratto per
inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, al fine di
evitare o ritardare il pagamento.
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CLAUSOLA COMPROMISSORIA,ISTAT …
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
definizione: clausola con la quale si deroga la competenza
del Giudice Ordinario a favore dell’arbitro
effettiva utilità in caso di appalto per la
messa in opera di costosi e complessi
manufatti con più soggetti giuridici coinvolti:
il contenzioso rischierebbe di bloccare
l’intera opera.
CLAUSOLA ISTAT
definizione: è quella clausola che nei contratti di
durata (es. contratto di locazione), stabilisce
l’automatico adeguamento del canone al costo della
vita, dato appunto dall’indice ISTAT
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CLAUSOLA COMPROMISSORIA Esempio
ESEMPI DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA
…..
16.1. Per ogni controversia nascente dal presente contratto le parti si sottoporranno al
tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio, artigianato, industria e
agricoltura della provincia ove ha sede il Subfornitore.
16.2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti si impegnano sin d'ora a deferire
la controversia ad un collegio arbitrale che deciderà secondo le norme di procedura civile
in modo rituale. La sede dell’arbitrato viene convenzionalmente fissata in …………..
16.3. Il collegio sarà composto da tre arbitri. Due arbitri saranno scelti dalle parti; essi, di
comune accordo, eleggeranno il terzo, che assumerà le funzioni di presidente del collegio.
In caso di mancato accordo sulla scelta del terzo arbitro provvederà il Presidente del
Tribunale di ……… su ricorso della parte più diligente; il Presidente del Tribunale
nominerà anche il secondo arbitro nel caso di mancata nomina oltre il termine di 30 giorni
dalla comunicazione di nomina del primo arbitro effettuata dalla parte che rimette la
controversia in arbitrato.
16.4. Gli arbitri dovranno rendere il lodo entro 90 giorni a far data dalla nomina del terzo
arbitro.
16.5. Per ogni controversia non rimettibile per legge in arbitri è competente il Foro di …..
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CLAUSOLA DI OBBLIGATORIETÀ AL
RISARCIMENTO DEGLI ONERI DI
RECUPERO
Definizione: E’ una clausola con la quale ai sensi del D.lgs.
231/2002 viene stabilita l’obbligatorietà da parte del
cliente, in caso di mora, di far fronte ai costi di recupero
eventualmente affrontati dal creditore.
ESEMPIO DI CLAUSOLA DI OBBLIGO DI RISARCIMENTO ONERI DI RECUPERO
…..
In caso di mora, il Cliente si obbliga a saldare un costo fisso di sollecito di pagamento nella
misura massima di Euro 100,00, oltre ad una percentuale del credito insoluto, nella misura
massima del 22%.
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FORO COMPETENTE
Si indica il Foro della sede del creditore
o uno a lui più comodo
ESEMPI DI ELEZIONE DEL FORO COMPETENTE
….
In ordine a qualunque controversia tra le parti derivante dal
presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di…
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QUADRO D’INSIEME DELLE CLAUSOLE
schema per distinguere cosa conviene a chi vende beni e a chi servizi
Aziende che
vendono beni
Aziende che
vendono servizi
vessatorietà
X
-
SI’
Interessi
Interessi
convenzionali
convenzionali
XX
XX
NO
ClausolaClausola
penale penale
XX
XX
NO
Termine
Termine
essenziale
essenziale
X
Y
SI’
Clausola
Clausolarisolutiva
risolutivaespressa
espressa
X
Y
SI’/NO *
Clausola
Clausola
“solve
“solve
et et
repete”
repete”
XX
XX
SI’
XX
XX
SI’
Clausola
Clausola
compromissoria
compromissoria
Y
Y
SI’
Clausola Clausola
istat
istat
-
Y
NO
XX
XX
SI’
Clausola
Patto
Patto
di di
riservato
riservato
dominio
dominio
Foro esclusivamente competente
Clausola obbligatorietà del
pagamento oneri di recupero
(legenda: XX = indispensabile; X = molto utile;
Y = utile; - = inutile
* non è vessatoria nei casi di risoluzione per inadempimento, ma lo è fuori da queste ipotesi.
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QUADRO D’INSIEME DELLE CLAUSOLE
schema per distinguere cosa conviene a chi vende beni e a chi servizi
Contratto
Aziende che
di
vendono
fornitura
beni
Contratto
Aziende che
di
vendono
appalto
servizi
X
-
Contratto
vessatorietà
di
locaz.comm.le
SI’
Interessi
Interessi
convenzionali
convenzionali
XX
XX
NO
XX
ClausolaClausola
penale penale
XX
XX
NO
X
Termine
Termine
essenziale
essenziale
X
Y
X
SI’
Y
Clausola
Clausolarisolutiva
risolutivaespressa
espressa
X
Y
X
SI’/NO
X *
Clausola
Clausola
“solve
“solve
et et
repete”
repete”
XX
XX
SI’
X
XX
XX
SI’
X
Clausola
Clausola
compromissoria
compromissoria
Y
-
Y
-
SI’
-
Clausola Clausola
istat
istat
-
Y
NO
XX
XX
XX
XX
SI’
Clausola
Patto
Patto
di di
riservato
riservato
dominio
dominio
Foro esclusivamente competente
Clausola obbligatorietà del
pagamento oneri di recupero
(legenda: XX = indispensabile; X = molto utile;
Y = utile; - = inutile
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LE GARANZIE REALI
sono lo strumento previsto dalla legge per consentire al creditore
di porre un vincolo su uno o più beni del debitore, assicurandosi in
tal modo una prelazione, opponibile anche a terzi, sul bene oggetto
della garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito.
PEGNO
SU BENI MOBILI
SU CREDITI E ALTRI DIRITTI
IPOTECA
SU BENI MOBILI ISCRITTI NEI
PUBBLICI REGISTRI
SU BENI IMMOBILI
diritto reale che attribuisce al creditore il potere di espropriare il
bene sul quale l’ipoteca è costituita, anche nei confronti di un
eventuale terzo acquirente del bene stesso e di essere soddisfatto
con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione
GIUDIZIALE
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VOLONTARIA
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LE GARANZIE PERSONALI
sono garanzie sull’intero patrimonio del garante
FIDEJUSSIONE
art. 1936 c.c. è un contratto con il quale un soggetto, detto
fideiussore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui
obbligandosi personalmente verso il creditore.
AVALLO
art. 35 LC è una dichiarazione cambiaria con cui un soggetto
(avvallante) garantisce il pagamento della cambiale per un altro soggetto
cambiario (avallato). Può garantire tutta o solo una parte della somma
LETTERA DI PATRONAGE
è una dichiarazione con la quale un soggetto, normalmente una società,
assicura l’ente finanziatore, (ad es. una banca), che un altro soggetto,
che in genere è una società controllata o collegata, è solvibile e
rimborserà il credito.
FORTE
DEBOLE
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GARANZIE PERSONALI Esempi
TRACCIA DI FIDEJUSSIONE
…vi sarà pertanto consentito un pagamento dilazionato …(n. giorni) della
Vostra obbligazione risultante dal presente contratto. Tale disponibilità è
tuttavia subordinata al rilascio, da parte Vostra di un’idonea garanzia
fideiussoria che dovrà essere rilasciata da una Banca ed alle condizioni di
seguito specificate…
La Banca Y nella persona dei sottoscrittori Signori Z si impegna a pagare alla
Società X entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di detta richiesta,
incondizionatamente a prima richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata
A.R. della Società X con rinuncia espressa alla preventiva escussione e cioè
senza alcuna necessità di procedimenti legali o giudiziari di qualsiasi genere e
nonostante ogni e qualsiasi obiezione, contestazione od eccezione da parte dei
Signori Z, ogni ammontare fino alla concorrenza massima di euro XXX che la
Società X dichiari essergli dovuta dai Signori Z in adempimento delle
obbligazioni indicate nel preliminare di compravendita descritto nella
premessa.
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GARANZIE PERSONALI Esempi
TRACCIA DI LETTERA DI PATRONAGE
Spett.le…
Con la presente veniamo a informarVi della nostra conoscenza in ordine al
credito da Voi concesso alla società…per l’importo di Euro….. Vi
confermiamo che la nostra società detiene l’intero pacchetto azionario (o il
pacchetto azionario di maggioranza) della società suddetta e che è nostra
intenzione attivarci per quanto necessario affinché la società… adempia ad
ogni suo obbligo, derivante dalla concessione del credito nei Vostri
confronti.
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D.Lgs 231/2002
recepisce la direttiva n. 2000/35/CE “lotta contro i ritardi nei pagamenti
nelle transazioni commerciali”
Oggetto: le “transazioni commerciali”: e cioè i contratti tra imprese
(professionisti inclusi) o tra imprese e pubbliche amministrazioni che
comporti “la consegna di merci o la prestazione
di servizi contro il pagamento
PEGNO
di un prezzo (sono esclusi i pagamenti fatti dai consumatori)
NON
SI
APPLICA:
Ø debiti oggetto di procedure concorsuali
Ø richieste di interessi inferiori a 5 euro
Ø pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore
ART. 4/5
decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno del mancato
e dovuto pagamento e la determinazione del loro tasso
ART. 6
ART. 9
diritto al risarcimento dei costi di
recupero sia giudiziari che stragiudiziali
accelerazione della procedura per l’ottenimento di
un titolo esecutivo per i crediti non contestati
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39
D.Lgs 231/2002 Art.4/5
DECORRENZA AUTOMATICA DEGLI INTERESSI (Art.4)
Se il termine di pagamento non è stabilito nel contratto, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, gli interessi decorrono dal seguente
termine legale di TRENTA GIORNI da:
a)
data di ricevimento della fattura
b)
data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi,
quando non e' certa la data di ricevimento della fattura;
data di ricevimento delle merci o prestazione dei servizi, quando la data
di ricevimento fattura anteriore a quella del ricevimento delle merci o
della prestazione dei servizi;
c)
d)
data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla
legge o dal contratto qualora la ricezione fattura sia anteriore.
MISURA DEGLI INTERESSI (Art.5)
E’ pari, per ogni semestre, al Saggio di Riferimento pubblicato sulla G.U.
maggiorato di sette punti percentuali; attualmente: 4,07% + 7% = 11,07%
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40
Legge 192/98
“legge sulla subfornitura”
con questa legge vengono sancite una serie di norme imperative la cui
violazione determina la nullità dei contratti stipulati in difformità
COSTITUZIONE IN MORA
è l’atto formale con cui un creditore intima al debitore di adempiere
all’obbligazione dovuta ex art. 1219 c.c.
interessi legali, salvo il risarcimento del maggior danno
EFFETTI:
interrompe la prescrizione
il debitore resta responsabile del mancato adempimento anche se
la prestazione diviene impossibile per causa a lui non imputabile
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41
RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE
IL TITOLO ESECUTIVO
PERMETTE DI PROCEDERE ALLA ESECUZIONE FORZATA
apposta in calce a un provvedimento del giudice lo
qualifica come titolo esecutivo.
i provvedimenti sono: sentenza di condanna di primo
grado, decreto ingiuntivo, ordinanza
la sua apposizione implica il pagamento della tassa di
registro senza il quale non si può mettere in
esecuzione il titolo.
Il TITOLO ESECUTIVO ha una validità di 10 anni
FORMULA
ESECUTIVA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
credito per
fornitura di
merci/vendita
1)
Copia fattura/e
2)
Copie bolle di consegna sottoscritte e/o
3)
Copia riconoscimento del debito (es.: fax/mail/
lettera dove il debitore riconosce non aver pagato)
In mancanza di 2) o 3) estratto scritture contabili
autenticato dal notaio
Copia del contratto (se esiste)
4)
5)
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42
RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE
IL TITOLO ESECUTIVO
COSTI
SPESE
per l’ottenimento
VIVE per l’ottenimento
di un DECRETO
di un
INGIUNTIVO
TITOLO ESECUTIVO
Contributo
unificato
Contributo unificato
Credito di
di
euro 2.000
2.000
35,00
35,00
Iscrizione a ruolo
Iscrizione a ruolo
Copie autentiche per notifica
Copie autentiche per notifica
Notifica
Notifica
Imposta registrazione decreto
Imposta registrazione decreto
Credito di
di
euro 20.000
20.000
85,00
85,00
8,00
8,00
8,00
8,00
14,46
14,46
14,46
14,46
10,00
10,00
10,00
10,00
171,00
171,00
171,00
171,00
TOTALE
230,00
280,00
TOTALE
230,00
280,00
SPESE LEGALI PER L’ATTIVITÀ DELL’AVVOCATO
Per il solo ottenimento del D.I.
600,00
1.000,00
Per l’intera procedura esecutiva
Credito di
di
euro 50.000
50.000
170,00
170,00
8,00
8,00
14,46
14,46
10,00
10,00
171,00
171,00
375,00
375,00
1.300,00
La determinazione del costo delle spese legali
varia a seconda del legale e della procedura
scelta, pertanto risulta difficile e può variare dai
2.000 ai 5.000 euro (comprensivi dei costi per
l’ottenimento del D.I.)
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43
RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE
IL GIUDICE COMPETENTE
se il contratto non contiene una CLAUSOLA COMPROMISSORIA o una CLAUSOLA
DI COMPETENZA ESCLUSIVA scelta dalle parti si individua in base a:
MATERIA E VALORE
VALORE DELLA CAUSA
MATERIA
Fino a 2.582,28 euro
Fino a 15.493,71 euro
Giudice di pace
Danni provocati da incidenti stradali
Oltre 2.582,28 euro
Qualsiasi valore
GIUDICE COMPETENTE
Giudice di pace
Tribunale
Lavoro (Obbligazioni inerenti il rapporto
di lavoro)
Tribunale in funzione di Giudice
del Lavoro
TERRITORIO
FORO GENERALE
Persone fisiche
Luogo di residenza del convenuto
Persone giuridiche
Luogo dove ha sede la società
FORO FACOLTATIVO
Luogo dove è sorta o deve
essere eseguita l’obbligazione
Obbligazioni
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44
RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE
IL PRECETTO
È L’ATTO CON IL QUALE SI INTIMA AL DEBITORE IL PAGAMENTO
NECESSITA DEL TITOLO ESECUTIVO
INTIMA IL PAGAMENTO DI QUANTO INDICATO NEL TITOLO (DI
NORMA CAPITALE+SPESE+INTERESSI) ENTRO UN TERMINE DI 10
GIORNI
CONTIENE L’AVVERTIMENTO CHE IN MANCANZA SI PROCEDERÀ A
ESECUZIONE FORZATA
IL PRECETTO HA UNA VALIDITÀ DI 90 GIORNI
ATTENZIONE:
TUTTI GLI ATTI VANNO NOTIFICATI
A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO
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RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE
IL PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE
CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’
Ex art. 633 c.p.c.
DIRITTO ALLA CONSEGNA DI COSA MOBILE DETERMINATA
CREDITO DI UNA CERTA QUANTITA’ DI COSE FUNGIBILI
CREDITO DI SOMMA IN DENARO LIQUIDA ED ESIGIBILE
Prova scritta ex art. 634 c.p.c.
Onorari e spese ex art. 636 c.p.c.
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46
RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE
IL PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE
In possesso di una CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’ il creditore
chiede, con RICORSO al giudice competente, l’emanazione di un decreto
ingiuntivo nei confronti del proprio debitore
Il giudice, se il credito è fondato su prova scritta, accoglie il
ricorso e concede il DECRETO INGIUNTIVO
Immediatamente
esecutivo
Prova scritta:
Ø Assegno
Ø Cambiale
Ø Atto notarile
Ø Pericolo nel ritardo
Non immediatamente
esecutivo
Prova scritta:
Ø Telegrammi
Per i crediti di
Ø Promesse unilaterali
somministrazione di
Ø Polizze
merci e servizi, a
Ø Fatture
meno che non vi sia
pericolo nel ritardo
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47
RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE
L’ESPROPRIAZIONE
IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DELLA RICHIESTA INDICATA
NELL’ATTO DI PRECETTO SI DOVRA’ PROCEDERE A ESPROPRIAZIONE:
MOBILIARE
- su beni presso l’abitazione del debitore/sede dell’azienda
- beni in altri luoghi a lui appartenenti
- beni sulla persona del debitore stesso
IMMOBILIARE
- sugli immobili intestati al debitore
DI CREDITI
- presso terzi su crediti che il debitore abbia con terzi,
generalmente una banca/inps/fornitori/
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48
RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE
L’ESECUZIONE FORZATA
VANTAGGI
PROBLEMI
SU ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
- costo contenuto
- scarsa possibilità di trovare beni pignorabili
- scarsa possibilità di ricavarne con la vendita il
reale valore e ottenere il pagamento del debito
SU ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
- fino a un certo importo è
praticamente certo il recupero
totale del credito
- funziona come deterrente per
il debitore
- costi enormi (es.: la sola pubblicità dell’avviso
dell’asta supera i 2.500 euro)
- in caso di asta deserta il prezzo base dovrà
essere abbassato notevolmente
- lungaggine della procedura
SU ESPROPRIAZIONE DI CREDITI
- spese relativamente contenute
- certezza del recupero del
credito
- difficoltà di reperire informazioni su
eventuali crediti del debitore
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MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA
GARANZIA PATRIMONIALE
AZIONE SURROGATORIA
Deroga al principio per cui il creditore non può sostituirsi al debitore né
nell’amministrazione dei suoi beni né nell’esercizio dei sui diritti e neppure
può ingerirsi in tale amministrazione o esercizio.
AZIONE REVOCATORIA
Ha lo scopo di rendere inefficaci gli atti aventi certe caratteristiche,
compiuti dal debitore che abbiano danneggiato il creditore.
SEQUESTRO CONSERVATIVO
Ha lo scopo di evitare che il debitore disponga dei propri beni in pregiudizio
del creditore.
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50
L’AZIONE SURROGATORIA
Presupposti dell’AZIONE SURROGATORIA:
a) inerzia del debitore che crei pericolo per il diritto del creditore
b) titolarità di un diritto di credito verso il debitore
c) titolarità in capo al debitore di un diritto o di un’azione verso un
terzo (con natura patrimoniale)
d) pericolo di danno che metta oggettivamente in pericolo il
patrimonio del debitore.
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51
L’AZIONE REVOCATORIA
Presupposti dell’AZIONE REVOCATORIA:
a) compiuto atto di disposizione del proprio patrimonio dal debitore
b) esistenza di un pregiudizio per il creditore
c) il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l’atto arrecava
al creditore o l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di
pregiudicarne il soddisfacimento
d) il terzo fosse a conoscenza del pregiudizio
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52
IL SEQUESTRO CONSERVATIVO
Presupposti del SEQUESTRO CONSERVATIVO:
a) Il c.d. “FUMUS BONI IURIS”
b) Il c.d. “PERICULUM IN MORA”
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53
IL FALLIMENTO
SOGGETTI
gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i
piccoli imprenditori.
Un imprenditore non può definirsi “piccolo” quando indipendentemente dal fatto che
eserciti la propria attività commerciale in forma individuale o collettiva abbia
alternativamente: -effettuato investimenti in azienda per un capitale di valore
superiore a Euro 300.000,00;
-realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla
media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata
inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a Euro
200.000,00
Presupposto del FALLIMENTO
Stato di insolvenza dell’imprenditore
Può essere richiesto dai creditori, dall’imprenditore stesso e dal pubblico ministero
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54
EFFETTI SUL CREDITORE DEL FALLITO
I CREDITORI DEL FALLITO DIVENTANO CREDITORI DEL FALLIMENTO
Con il deposito di un’istanza di ammissione al passivo che si propone con ricorso
da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno 30 giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
N.B. e’ possibile depositare istanza di insinuazione passiva tardiva. In questo
caso si instaura un procedimento di cognizione.
Va garantita la “PAR CONDICIO CREDITORUM”
-
crediti accertati con la procedura fallimentare
blocco azioni esecutive in corso
blocco possibilità di azioni esecutive
sospensione corso interessi legali e convenzionali
debiti a termine si considerano scaduti
è ammessa la compensazione tra il credito di un terzo e il credito del fallito
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55
LA REVOCATORIA FALLIMENTARE
Sono soggetti a revoca – presunzione assoluta (no prova contraria):
a) atti a titolo gratuito
b) atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, salvo che l’altra parte
non provi che non conosceva lo stato d’insolvenza
Sono revocabili – presunzione relativa (ammessa prova contraria):
a) atti a titolo oneroso compiuti entro l’anno del fallimento
b) atti compiuti dal coniuge del fallito.
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56
LA REVOCATORIA FALLIMENTARE
Sono soggetti a revoca – presunzione assoluta (no prova contraria):
a) atti a titolo gratuito
b) atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, salvo che l’altra parte
non provi che non conosceva lo stato d’insolvenza
Sono revocabili – presunzione relativa (ammessa prova contraria):
a) atti a titolo oneroso compiuti entro l’anno del fallimento
b) atti compiuti dal coniuge del fallito.
Termini per la revocatoria
Con mezzi normali
6 mesi (dal 17.3.2005, 12 prima)
Pagamenti
Atti a titolo
oneroso
Atti a titolo
gratuito
Con mezzi anormali
1 anno (dal 17.3.2005, 2 prima)
Anticipati
2 anni
In generale
6 mesi (dal 17.3.2005, 12 prima)
Prestazioni notevolmente
sproporzionate
1 anno (dal 17.3.2005, 2 prima)
In generale
2 anni
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57
IL CONCORDATO PREVENTIVO
CONCORDATO PREVENTIVO
è una proposta che il debitore rivolge ai propri creditori per cercare di evitare il
fallimento sulla base di un piano.
Sono interessati: impresa individuale o collettiva che esercita attività commerciale.
NO piccoli imprenditori.
N:B. disciplina modificata con il DL 35/2005 cov. In L80/2005
NOVITA’:
Ø Eliminati i requisiti personali e patrimoniali per accedere al concordato, sono
ammesse: imprese commerciali di fatto e irregolari e associazioni che esercitano
attività commerciale
Ø La percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari è stata
eliminata, la maggioranza richiesta è stata ridotta, i poteri del tribunale
ridimensionati e la procedura semplificata
Ø Non è più necessario che l’azienda abbia tenuto una contabilità regolare (non è
più richiesta la “meritevolezza”)
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58
IL CONCORDATO STRAGIUDIZIALE
CONCORDATO STRAGIUDIZIALE
contratto atipico finalizzato al salvataggio economico dell’azienda che si basa su
clausole di remissione totale o parziale del debito d’impresa.
Fine: cercare con il consenso dei creditori di salvare l’azienda attraverso una seire
di accordi a contenuto dilatorio e/o remissorio
Forma: scritta, la proposta deve contenere i seguenti elementi minimi:
1) esplicito riferimento al fatto che si tratta di un concordato stragiudiziale
2) indicazione della percentuale di pagamento del credito
3) la clausola c.d. di tacitazione dei creditori, con cui si dichiara che non
avranno più null’altro a pretendere
4) l’indicazione che tale proposta è stata formulata a tutti i creditori con i
quali si sta cercando o si è già raggiunto un accordo in tal senso.
Nota bene: in mancanza,se non riesce il risanamento e insorge l’insolvenza si rischia
l’assoggettamento dei pagamenti ricevuti alla revocatoria fallimentare e il concorso
in reato di bancarotta semplice
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LA TUTELA DEL CREDITO AZIENDALE
Sotto l’aspetto fiscale
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60
IL CREDITO COMMERCIALE E IL FISCO
I CRITERI BASE DEL BILANCIO
il criterio della COMPETENZA
in pratica:
Ø i crediti sono ricavi
Ø le svalutazioni e le perdite sono costi
la svalutazione nel bilancio CIVILE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
stima della % di presumibile realizzo
la coerenza nel tempo: regole e % ripetute (scaduti %, al legale%..)
la tecnica del fondo (il credito resta in bilancio)
il fondo svalutazione crediti C.C. e il fondo svalutazione crediti (“generico”)
la accettabilità dell’inquinamento fiscale
i fondi si mantengono sdoppiati
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61
IL CREDITO COMMERCIALE E IL FISCO
I CRITERI DEL FISCO
la svalutazione FISCALE (art. 106 DPR 917/86)
Ø la % (0,5%), la base di calcolo ed il tetto (5%)
Ø l’utilizzo (perdita del credito) e lo storno (eccedenza)
Ø il funzionamento del fondo sdoppiato C.C. e “generico” (0,5%)
le PERDITE accettate dal fisco
Ø RINUNCIA di crediti di modico importo (R.M. 6 agosto 1976 n. 9124)
* la logica del fisco e l’importanza di una azione continua e documentata
Ø RINUNCIA di crediti al legale con esito negativo
* sempre sufficiente la lettera del legale?
Ø perdite su PROCEDURE CONCORSUALI
* il momento (Cass. 3/8/2005 n. 16330) e complicazioni se prima del 30/04
* le procedure: fallimento (% stimata/riparto), concordato (% “garantita”)
* se ammessi alla procedura lo stralcio sarà sempre parziale, lasciando:
- sempre l’Iva
- la % stimata (valutazioni in assenza di privilegio) o “garantita”
* stralcio integrale se non insinuati (antieconomicità Iva/azione legale)
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IL CREDITO COMMERCIALE E IL FISCO
LA CESSIONE DELL’INSOLUTO
la “PULIZIA” del bilancio
Ø la cessione PRO SOLUTO determina la perdita fiscalmente certa dell’insoluto
Ø la procedura risolve l’impossibilità di dedurre le perdite fiscalmente più
incerte (crediti esteri, insoluti di importi considerevoli …)
Ø il Fisco (Cass. 23/5/2002 n. 7555) richiede che la cessione sia sempre
preceduta dalla perdita: una lettera di sollecito inevasa proverà l’insolvenza
la PROCEDURA e le tutele
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
la clusola pro soluto
la cessione gratuita del credito e l’addebito delle spese di procedura
le società di factoring serie
obbligatorio costruirsi sempre un fascicolo di prova della perdita
sconsigliato lo stralcio non documentabile
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63
IL CREDITO COMMERCIALE E IL FISCO
IL RECUPERO DELL’IVA
le condizioni per la NOTA di CREDITO (art. 26 DPR 633/72)
Ø FALLIMENTO
* corretta fatturazione e registrazione dell’operazione
* insinuazione allo stato passivo fallimentare (ammissione tra i creditori)
* esito negativo: mancato pagamento di tutto o parte del credito
* termine per la emissione:
- dalla scadenza di 10 gg dalla data di deposito del piano di riparto
- al 31/12 del 2° secondo anno successivo o, se precedente, chiusura
della procedura
Ø ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
* differente il termine iniziale della emissione della nota di credito
Ø PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE
* il ricavato insufficiente dalla vendita di beni sequestrati determina il diritto
alla emissione della nota di credito
* ma l’azione deve essere stata promossa autonomamente da ciascun creditore
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