Contratto_multiservizi_ridotto - CGIL-AGB

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Contratto_multiservizi_ridotto - CGIL-AGB
Sintesi del trattamento economico-normativo risultante dal c.c.n.l. 31
maggio 2011 (*) per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e
servizi
integrati/multiservizi,
aderenti
alla
Fise-Confindustria,
Legacoopservizi,
Federlavoro-Confcooperative,
AGCI
SERVIZI,
Unionservizi-Confapi
----------
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO
ASSUNZIONE
Classificazione del personale
I lavoratori sono classificati in 8 livelli, secondo un sistema di inquadramento unico per
operai, impiegati e quadri.
Gli operai sono inseriti nei livelli dal 1° al 6° (1 = operai manovali; 2 = operai comuni; 3 =
operai qualificati; 4 = operai specializzati; 5 = operai provetti; 6 = operai con mansioni
specialistiche). Gli impiegati nei livelli dal 2° al 7° (2 e 3 = impiegati esecutivi; 4 = impiegati
d'ordine; 5 e 6 = impiegati di concetto; 7 = impiegati con funzioni direttive). I quadri nel livello Q.
Si riportano di seguito le declaratorie generali di livello, integrate nel testo contrattuale da
esemplificazioni di profili professionali.
Livello Q
Quadri: lavoratori con mansioni direttive che posseggono, oltre alle caratteristiche indicate
nella declaratoria relativa al 7° livello, esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio
delle funzioni, e che sono preposti ad attività di coordinamento di servizi ed uffici fondamentali
ovvero svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e
realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
Livello 7
Impiegati: lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica
preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e
iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi
e/o obiettivi da conseguire.
Livello 6
Impiegati: lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che
comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale
nonché adeguata esperienza.
Operai: lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni e un elevato
livello di qualificazione e requisiti professionali abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di
decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite.
Livello 5
Impiegati: lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni
di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e
con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnicopratica specialistica.
Operai: lavoratori che, pur lavorando manualmente, svolgono con autonomia operativa,
nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la
conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di
coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi.
Livello 4
Impiegati e operai: lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo
specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono
attività amministrative, commerciali, tecniche; lavoratori adibiti ad operazioni e compiti
(esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari
capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte
da altri lavoratori.
Livello 3
Impiegati ed operai: lavoratori qualificati adibiti ad operazioni di media complessità
(amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali
conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando
lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.
Livello 2
Impiegati: lavoratori che svolgono semplici attività amministrative o tecniche non richiedenti
particolare preparazione, per i primi 18 mesi di effettivo servizio.
Operai: lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad
operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche, anche
con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione; lavoratori che svolgono mansioni
esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di
prodotti chimici.
Livello 1
Operai: lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con
attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo
minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni; lavoratori di prima assunzione nel
settore con mansioni inquadrabili nel 2° livello, per i primi 9 mesi di svolgimento di effettivo
servizio (dopo i quali accedono al 2° livello).
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova, in relazione al livello di inquadramento
contrattuale, è la seguente:
Livelli
Q
7
6
5e4
3e2
Qualifica
Durata
6 mesi
4 mesi
3 mesi
2 mesi
30 gg
2 mesi
26 gg
26 gg
impiegati
operai
impiegati
operai
1
Nota alla tabella
- I giorni si intendono di effettivo lavoro.
Sono esclusi dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa
azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti ovvero in caso di passaggio diretto ed
immediato da altra azienda.
Fermi restando i limiti massimi di durata indicati in tabella, per gli operai assunti con
contratto part-time verticale, il periodo di prova non può in ogni caso superare i 3 mesi.
RETRIBUZIONE
Definizione
Ai fini contrattuali la retribuzione base è costituita dal minimo di retribuzione e dall'indennità
di contingenza; la retribuzione globale mensile è costituita dalla somma della retribuzione base
e di ogni eventuale superminimo o assegno "ad personam", nonchè di ogni altro compenso
comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità (escluse le somme non aventi
carattere retributivo, come ad es. i rimborsi spese).
Retribuzione mensile
Quota oraria e giornaliera
I divisori per ottenere la quota oraria e giornaliera sono, rispettivamente, 173 e 26 (22 in
caso di orario distribuito su 5 giorni).
Minimi tabellari
I valori riportati nelle tabelle che seguono sono riferiti a mese.
Dal 1° aprile 2013
Livelli
Minimo
Contingenza
Indennità di funzione
E.d.r. confederale
Q
7
6
5
4
4, par. 125
3
2, par. 115
2
1
1.330,50
1.215,60
1.052,30
846,68
774,11
755,98
713,64
695,51
659,21
604,78
532,06
532,06
524,77
518,53
517,50
517,50
515,42
513,96
513,96
512,71
25,82
-
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Note alle tabelle
- Indennità di funzione: spetta al personale con qualifica di quadro ed è utile a tutti gli effetti contrattuali.
- E.d.r. confederale: spetta ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992.
- Liv. 4, par. 125: si tratta degli operai addetti alle cabine e linee di verniciatura in forza al 1° giugno 2001.
- Liv. 2, par. 115: operai addetti ad attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario.
- Indennità di contingenza: con riferimento ai livv. 4 - par. 125 e 2 - par. 115, per i valori dell'indennità di contingenza,
non riportati dal c.c.n.l., si presume debba farsi riferimento a quelli, rispettivamente, dei livv. 4 e 2.
Aumenti periodici di anzianità
Scatti biennali - Impiegati
Per ciascun biennio di servizio prestato presso la stessa impresa ogni impiegato ha diritto
ad un aumento in misura pari al 6,25% del minimo di retribuzione in vigore al momento della
maturazione dello scatto e dell'indennità di contingenza in vigore al 1° agosto 1983 (pari ad €
279,60).
L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il
biennio.
Ogni impiegato può maturare un massimo di 8 aumenti, fino al limite del 50% del minimo di
retribuzione del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza in vigore al 1° agosto
1983.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi
aumenti di merito, né viceversa.
In caso di passaggio di livello l'importo degli aumenti maturati viene mantenuto in cifra.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio è utile ai fini della maturazione
del nuovo aumento.
Per gli impiegati in forza al 31 maggio 2011 l'E.d.a.r. - la cui erogazione cessa dal 1°
giugno 2011 - viene mantenuto come elemento economico ad personam, che verrà assorbito al
raggiungimento del primo scatto di anzianità successivo alla sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo (3 agosto 2011).
Anzianità forfettaria di settore - Operai
Per gli operai, in sostituzione degli scatti biennali, è prevista l'erogazione di un'anzianità
forfettaria di settore stabilita in un'unica quota fissa nelle seguenti misure:
Livelli
Importi mensili
6
5
4
3
2
1
51,06
41,08
39,66
36,53
34,39
32,67
Per effetto della cessazione, dal 1° giugno 2011, dell'erogazione dell'E.d.a.r., il valore
dell'anzianità forfettaria di settore per gli operai viene così elevato:
Livelli
Importi dal 1.6.2011
6
5
4
4, par. 125
3
2, par. 115
2
1
82,99
66,77
63,15
62,59
58,18
55,50
54,39
51,02
Tali incrementi non vengono corrisposti per i primi 4 anni di anzianità nel settore,
L'erogazione degli stessi è prevista a partire dal 5° anno di anzianità senza interruzione del
rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto. Dietro richiesta del lavoratore,
l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio maturata presso l'impresa.
Gli importi corrisposti al titolo indicato sono utili ai fini del computo dei seguenti istituti:
lavoro straordinario, ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, malattia e
infortunio, indennità di mancato preavviso, trattamento di fine rapporto.
Per gli operai in forza al 31 maggio 2011 che non percepiscono l'indennità forfettaria di
settore, l'E.d.a.r. viene mantenuto come elemento economico "ad personam", che verrà
assorbito al
raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore.
Elementi retributivi ultramensili
Mensilità aggiuntive
Tredicesima
Va corrisposta entro il 20 dicembre, nella misura di una mensilità della retribuzione globale
mensile, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini la
frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).
Quattordicesima
Va corrisposta entro il 15 luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione globale
mensile, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini la
frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).
Ai lavoratori che effettuano le pulizie con l'impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o
DURATA DELLA PRESTAZIONE
Orario giornaliero e settimanale
Orario normale
La durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali, normalmente distribuite su 5 giorni
consecutivi.
In relazione alle esigenze aziendali può essere concordata con le R.S.A. la distribuzione
dell'orario settimanale su 6 giorni. In tal caso le prestazioni svolte nel sesto giorno sono
compensate con la retribuzione globale oraria e una maggiorazione del 25% computata sul
minimo di retribuzione e l'indennità di contingenza.
Ferma restando la maggiorazione del 25% della retribuzione base per la prestazione svolta
nel sesto giorno, a far data dal 31 maggio 2011 può essere concordata, con accordi di secondo
livello, la non applicazione della percentuale stessa qualora la prestazione in sesta giornata sia
stabilita in attuazione di un aumento strutturale dell'orario contrattuale individuale concordato tra
le parti, superiore alla prestazione minima prevista per il part-time; in caso di successiva
riduzione dell'orario la maggiorazione verrà nuovamente applicata.
La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due
frazioni.
Il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo continuativo fatte salve le attività
caratterizzate da 2 frazioni di lavoro giornaliere. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero
di 8 ore consecutive.
La durata media settimanale della prestazione lavorativa, comprensiva dello straordinario,
viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 12 mesi con
accordi di secondo livello in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività
lavorativa, nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali.
Interruzione del lavoro
In caso di interruzione della prestazione normale per le ore perdute per le quali gli operai
non vengono trattenuti a disposizione, è corrisposto per la prima giornata di sospensione il 70%
del minimo di retribuzione.
Addetti a mansioni discontinue ex ipotesi di accordo 3 dicembre 2003 : sono
considerati discontinui i lavoratori a tempo pieno non aventi,
nell'espletamento della mansione, carattere di continuità e specificatamente:
- i custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;
- i custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;
- il personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;
- il personale addetto al carico e scarico nell'attività interna di servizi;
- il personale addetto al controllo degli impianti e delle aree.
L'orario di lavoro è di 45 ore settimanali: a partire dalla 46ª ora si applica la
maggiorazione per lavoro straordinario.
L'orario di lavoro è tuttavia quello della generalità dei lavoratori (40 ore
settimanali) nel caso in cui lo svolgimento di più mansioni discontinue annulli
i tempi intermedi di sosta. Tale norma non si applica nel caso di lavoro
occasionale o sporadico.
Riduzione annua
L'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore annue, mediante la concessione, di norma, di
corrispondenti giornate di riposo.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro.
E' previsto un limite al lavoro straordinario di 150 ore annue pro-capite.
Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali
(non cumulabili tra di loro, né con quelle per lavoro notturno e festivo, né con la maggiorazione
prevista per le prestazioni svolte nel 6° giorno) calcolate sulla quota oraria del minimo di
retribuzione e dell'indennità di contingenza.
Lavoro straordinario
diurno
notturno
festivo
notturno festivo
%
25
50
65
75
Lavoro notturno
Agli effetti legali è considerato lavoro notturno quello effettivamente prestato tra le ore 22 e
le ore 5, e lavoratore notturno colui che - con riferimento all'orario giornaliero - svolga in via non
eccezionale e in regime di normale continuativa assegnazione almeno tre ore di lavoro nel
periodo tra le ore 22 e le ore 5, e che - con riferimento all'orario complessivo annuale - svolga in
via non eccezionale la propria prestazione per almeno tre ore tra le ore 22 e le ore 5, per un
minimo di 80 giorni lavorativi annui (da riproporzionare per i lavoratori in part-time verticale o
misto).
Non si considera lavoro notturno agli effetti di legge - ma dà diritto alle maggiorazioni
contrattuali previste per il lavoro notturno - quello prestato in relazione ai seguenti casi
eccezionali:
- vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
- necessità di rimpiazzo per breve periodo di personale assente per malattia, infortunio,
causa di forza maggiore, ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura;
- esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore;
in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il suddetto limite viene calcolato
come media nell'arco di un trimestre (salvo diversa regolamentazione a livello aziendale).
In caso di inidoneità al lavoro notturno dichiarata dal medico competente, e in mancanza di
soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore può essere anche spostato a mansioni di
livello inferiore.
Agli effetti retributivi si considera notturno il lavoro eseguito dalle 22 alle 6.
Per le prestazioni di lavoro notturno sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali
(non cumulabile con quelle per lavoro straordinario e festivo, né con la maggiorazione prevista
per le prestazioni svolte nel 6° giorno) calcolate sulla quota oraria del minimo di retribuzione e
dell'indennità di contingenza.
Lavoro notturno
compreso in turni avvicendati
non compreso in turni avvicendati
%
20
30
Nota alla tabella
- Maggiorazioni: le maggiorazioni di cui sopra sono utili ai fini dei vari istituti contrattuali (ferie, festività, mensilità
aggiuntive, t.f.r., indennità di mancato preavviso, trattamento per malattia e infortunio) solo in caso di prestazione
notturna continuativa.
Lavoro festivo
Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 50% (non cumulabile con
quelle per lavoro straordinario e notturno, né con la maggiorazione prevista per le prestazioni
svolte nel 6° giorno) calcolata sulla quota oraria del minimo di retribuzione e dell'indennità di
contingenza.
Flessibilità
Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, l'orario di
lavoro settimanale può essere realizzato come media plurisettimanale nell'arco di 12 mesi,
entro i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e minimi di 35 ore settimanali.
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non
saranno retribuite come lavoro supplementare o straordinario sino a concorrenza degli orari da
compensare. I lavoratori interessati al regime di flessibilità percepiranno infatti la retribuzione
relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore
prestazione.
Riposo settimanale
In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, i due giorni di riposo devono
comprendere la domenica, salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di
quelli di attività a ciclo continuo.
Al verificarsi di esigenze tecniche, produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo
domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana.
La programmazione dei riposi è portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno
15 giorni di anticipo.
In caso di prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno, la domenica è
considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il
riposo compensativo. Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo
dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio
prestabilito almeno sei giorni prima - sempreché tale spostamento non comporti il superamento
del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore ha diritto ad una indennità pari
al 7% di una quota giornaliera della retribuzione (minimo e indennità di contingenza).
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno
di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.
Il lavoratore ha diritto ad avere ogni 7 giorni un periodo di riposo di almeno 24 ore
consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo
giornaliero. Detto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni.
In tali casi, il trattamento economico per le giornate lavorative svolte sarà quello del lavoro
straordinario festivo.
Festività
In aggiunta alle festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge è considerato
festivo il giorno di Pasqua e quello della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove ha sede l'unità
produttiva, nonché i giorni di riposo compensativo per lavoro domenicale.
In caso di coincidenza di una festività con la domenica ai lavoratori viene corrisposta, in
aggiunta al normale trattamento economico, un'ulteriore quota giornaliera della retribuzione
globale mensile.
Ex festività
Per le prestazioni effettuate nelle festività abolite per effetto del combinato disposto della L.
n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985, vengono riconosciuti permessi compensativi retribuiti.
Detti permessi devono essere usufruiti entro l'anno di maturazione e, se non fruiti, al
lavoratore sarà corrisposta una quota giornaliera di retribuzione globale mensile per ogni ex
festività lavorata.
In caso di coincidenza delle ex festività con la giornata di riposo settimanale e per la
giornata del 4 novembre viene erogato il trattamento economico previsto per le festività
coincidenti con la domenica.
Ferie
Per ogni anno di servizio spetta il seguente periodo di ferie, espresso in giorni lavorativi,
frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a tal fine considerando
come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni):
Orario settimanale
Durata/giorni
su 5 giorni
22
su 6 giorni
26
Per ogni anno solare, due settimane devono essere concesse nel periodo dal 1° giugno al
30 settembre (escluso settore disinfezione, disinfestazione e derattizzazione).
Le 4 ex festività religiose e quelle nazionali e infrasettimanali, se cadenti nel periodo feriale,
danno luogo al prolungamento dello stesso.
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Trasferimento
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con il
preavviso di 1 mese.
Oltre al rimborso delle spese di trasferimento (viaggio, trasporto per sè e per i familiari,
effetti familiari), spetta un'indennità nelle seguenti misure:
- al lavoratore senza carico di famiglia, 1/3 della retribuzione globale mensile;
- al lavoratore con familiari a carico, 2/3 della retribuzione globale mensile oltre a 1/15 per
ogni familiare a carico che con lui si trasferisca.
Al lavoratore il quale, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di
lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, spetta il rimborso di tale
indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
ASSENZA
Malattia
Conservazione del posto
In caso di malattia i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di
12 mesi. Ai fini del raggiungimento di tale limite massimo si sommano le assenze nell'arco di 36
mesi.
I 36 mesi in parola possono essere raggiunti anche attraverso più rapporti di lavoro
consecutivi nel settore; a tal fine il datore di lavoro è obbligato, al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di
giornate di malattia indennizzate nei periodi di lavoro precedenti sino ad un massimo di tre anni.
Superato il periodo di conservazione del posto, è prevista la concessione, per una sola
volta nell'arco di durata del rapporto con la stessa impresa, di un periodo massimo di 4 mesi di
aspettativa (non retribuita e non utile per alcun istituto contrattuale).
Per i rapporti a tempo determinato il periodo di conservazione del posto è limitato alla
durata del contratto.
Trattamento economico
Operai
Gli operai hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per
conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza delle
seguenti aliquote della retribuzione globale netta:
Durata dell'assenza
dal 1° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno
%
100
50
Impiegati
Gli impiegati non in prova hanno diritto ad un trattamento economico interamente a carico
dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione base:
Durata dell'assenza
primi 5 mesi
7 mesi successivi
%
100
50
Nel caso di festività nazionali ed infrasettimanali o ex festività cadenti durante il periodo di
assenza per malattia, l'impresa corrisponde la differenza tra il trattamento erogato dagli istituti
previdenziali e l'intero compenso per festività.
Infortunio sul lavoro
Gli operai soggetti all'assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all'indennità erogata
dall'INAIL, ad un trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza dell'intera
retribuzione a partire dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio e fino alla
guarigione clinica.
Gli impiegati non in prova hanno diritto, oltre all'indennità erogata dall'INAIL, a un
trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza dell'intera retribuzione per 5
mesi e della metà di essa per 7 mesi.
Nel caso di festività nazionali ed infrasettimanali o ex festività cadenti durante il periodo di
assenza per infortunio, l'impresa corrisponde la differenza tra il trattamento erogato dagli istituti
previdenziali e l'intero compenso per festività.
Maternità
Per i primi 5 mesi di assenza spetta alle sole impiegate:
- un'integrazione dell'indennità di maternità anticipata dal datore di lavoro per conto
dell'INPS, fino al raggiungimento della intera retribuzione, per i primi 4 mesi di assenza;
- il trattamento economico previsto dalla legge, per il mese successivo.
Nel caso di festività nazionali ed infrasettimanali o ex festività cadenti durante il periodo di
assenza, l'impresa corrisponde la differenza tra il trattamento erogato dagli istituti previdenziali
e l'intero compenso per festività.
Servizio militare
Il periodo di servizio militare è utile ai soli fini dell'indennità di anzianità.
Congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale ha la durata di 15 giorni lavorativi (15 giorni di calendario per i
lavoratori assunti a partire dal 1° giugno 2001).
Per gli impiegati la relativa retribuzione è completamente a carico del datore di lavoro; per
gli operai il datore di lavoro deve corrispondere un'integrazione dell'assegno per congedo
matrimoniale erogato dall'INPS, fino al raggiungimento della normale retribuzione.
Diritto allo studio
Partecipazione a corsi
I lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato che frequentano corsi regolari di
studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali,
parificate o legalmente riconosciute e abilitate al rilascio di titoli di studio legali, possono
usufruire di permessi retribuiti, a carico del monte ore costituito presso ogni azienda in misura
pari a 10 ore annue per dipendente, per un massimo di 150 ore "pro capite" per triennio,
utilizzabili anche in un solo anno, purchè le ore di corso siano in rapporto di almeno 2:1 con
quelle richieste come permesso.
Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% della
forza occupata.
Lavoratori studenti
I lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole statali, parificate o legalmente
riconosciute hanno diritto a permessi retribuiti, nella misura indicata, per il conseguimento dei
seguenti titoli di studio:
- diploma di licenza elementare, 5 giorni;
- diploma di licenza media inferiore, 8 giorni;
- diploma di licenza media superiore, 10 giorni.
Hanno altresì diritto a 2 giorni di permesso retribuito per ogni esame universitario.
Permessi
Per giustificati motivi possono essere concessi brevi permessi, con facoltà di non
corrispondere la retribuzione.
In occasione della nascita di un figlio il lavoratore ha diritto a un giorno di permesso
retribuito.
In caso di decesso di un genitore, del coniuge, di un figlio o di un fratello vengono concessi
3 giorni di permesso retribuito cui si aggiungono 2 giorni di permesso non retribuito se l'evento
si è verificato fuori della provincia in cui è ubicata la sede di lavoro. Se l'evento luttuoso si
verifica nel corso della prestazione lavorativa, al lavoratore è concesso altresì di assentarsi
immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giornaliera.
Per quanto riguarda i permessi per familiari di portatori di handicap, il testo contrattuale
prevede specifiche modalità di utilizzo.
.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Formalità
Sia il licenziamento che le dimissioni debbono essere comunicati per iscritto.
Periodo
Operai
La durata del periodo di preavviso è di 15 giorni di calendario (7 giorni in caso di
dimissioni).
Impiegati
Anni di servizio
fino al 5°
dal 6° al 10°
oltre il 10°
Mesi
Quadri e 7° livello
6° livello
altri livelli
2 e 1/2
3 e 1/2
4 e 1/2
1 e 1/2
2
2 e 1/2
1
1 e 1/2
2
In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà.
Per tutti i lavoratori il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Trattamento di fine rapporto
La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 i seguenti elementi
della retribuzione considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297: minimi di
retribuzione, indennità di contingenza, scatti biennali (impiegati) e incremento automatico
(operai), eventuali aumenti di merito e/o superminimi, tredicesima e quattordicesima mensilità,
elementi derivanti da accordi integrativi, indennità aventi carattere non occasionale.
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