RASSEGNA STAMPA 15 - 21 Novembre 2016

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RASSEGNA STAMPA 15 - 21 Novembre 2016
RASSEGNA STAMPA
15 - 21 Novembre
2016
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Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016
GIUSTIZIA, CAVALLARO: SÌ CODICE GIUSTIZIA TRIBUTARIA, MA SIA DIGITALE
GIUSTIZIA, CAVALLARO: SÌ CODICE GIUSTIZIA TRIBUTARIA, MA SIA DIGITALE
(Public Policy) - Roma, 16 nov - Con il Codice del processo
tributario "si segnala l'opportunità di tenere conto
dell'ormai intervenuta introduzione del processo tributario
telematico, onde evitare la compatibilità degli istituti
processuali con le norme che regolano la digitalizzazione
del processo. Anzi, l'occasione potrebbe essere di
particolare interesse per progettare un codice 'nativo
digitale', cioè ab origine pensato per un uso telematico,
che a regime fra breve diverrà obbligatorio anche per il
processo telematico".
Lo ha detto, in audizione in commissione Giustizia al
Senato, il presidente del Consiglio di presidenza della
Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in merito al Codice
del processo tributario all'esame dei senatori.
È "positiva", ha aggiunto, "la finalità di dotare di un
adeguato e sistematico codice di rito la giurisdizione
tributaria, evitando per quanto possibile i meri rinvii ad
altri ordinamenti processuali". (Public Policy)
@PPolicy_News
SOR
161516 Nov 2016
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Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016
GIUSTIZIA,CAVALLARO: ADEGUARE CODICE TRIBUTARIA A FASE MEDIAZIONE PRE PROCESSO
GIUSTIZIA,CAVALLARO: ADEGUARE CODICE TRIBUTARIA A FASE MEDIAZIONE PRE PROCESSO
(Public Policy) - Roma, 16 nov - "Adeguare" il Codice ad hoc
per la giustizia tributaria "alla fase di mediazione pre
processuale già introdotta nell'ordinamento; trattandosi di
fase obbligatoria dal contenuto deflattivo, meriterebbe
forse di essere regolata nel codice di rito e rideterminata
secondo i criteri di terzietà anche della funzione di
mediazione finalizzata alla conciliazione preventiva della
lite fiscale".
Lo ha detto, in audizione in commissione Giustizia al
Senato, il presidente del Consiglio di presidenza della
Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in merito al Codice
del processo tributario all'esame dei senatori. (Public
Policy)
@PPolicy_News
SOR
161526 Nov 2016
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Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: PIÙ AMPIO STOP IMPUGNAZIONI E COMPITI CORTI
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: PIÙ AMPIO STOP IMPUGNAZIONI E COMPITI CORTI
(Public Policy) - Roma, 16 nov - "Ampliare le preclusioni
impugnatorie di merito, l'area della competenza di
legittimità delle corti tributarie di secondo grado" e "il
regime delle inammissibilità delle impugnazioni di
legittimità innanzi alla Suprema Corte".
Lo ha chiesto, in audizione in commissione Giustizia al
Senato, il presidente del Consiglio di presidenza della
Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in merito al Codice
del processo tributario. (Public Policy)
@PPolicy_News
SOR
161533 Nov 2016
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Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: ANCORA DUBBI SU DIFENSORI
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: ANCORA DUBBI SU DIFENSORI
(Public Policy) - Roma, 16 nov - "Permangono le perplessità,
già manifestate dal Consiglio in altre occasioni, ma
disattese dal legislatore, sulla pletora di soggetti
legittimati alla difesa tecnica del contribuente innanzi
alle Corti tributarie, contraddittoria con l'esigenza di
peculiare qualificazione professionale di tutte le parti del
processo tributario, e non solo dei giudici".
A dirlo, in audizione di fronte alle commissioni Giustizia
e Finanze al Senato, il presidente del Consiglio di
presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in
merito al Codice del processo tributario. (Public Policy)
@PPolicy_News
SOR
161542 Nov 2016
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Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: DISCUTIBILE POTERE CAUTELARE RIMBORSI
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: DISCUTIBILE POTERE CAUTELARE RIMBORSI
(Public Policy) - Roma, 16 nov - "È discutibile il previsto
potere cautelare innominato, anticipatorio della sentenza, a
valere soprattutto per i rimborsi".
A dirlo, in audizione di fronte alle commissioni Giustizia
e Finanze al Senato, il presidente del Consiglio di
presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in
merito al Codice del processo tributario. (Public Policy)
@PPolicy_News
SOR
161546 Nov 2016
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Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: INDIVIDUARE ED ESTENDERE VALORE LITE
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: INDIVIDUARE ED ESTENDERE VALORE LITE
(Public Policy) - Roma, 16 nov - "Il valore della lite
andrebbe individuato ed esteso, anche ai fini delle spese,
laddove il lordo è previsto da tabelle liquidatorie".
A dirlo, in audizione di fronte alle commissioni Giustizia
e Finanze al Senato, il presidente del Consiglio di
presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in
merito al Codice del processo tributario. (Public Policy)
@PPolicy_News
SOR
161549 Nov 2016
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Public Policy, mercoledì 16 novembre 2016
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: TESTIMONIANZA? SOLO SE IMPOSSIBILE PROVA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CAVALLARO: TESTIMONIANZA? SOLO SE IMPOSSIBILE PROVA
(Public Policy) - Roma, 16 nov - "La prova orale", ovvero la
testimonianza, "andrebbe prevista solo quando sia
impossibile o estremamente difficile fornire la prova
documentale. Dovrebbe prevedersi un utilizzo della
dichiarazione testimoniale introdotta nel codice di
procedura penale e comunque confermata dal sistema per
ufficializzare la dichiarazione di terzi".
A dirlo, in audizione di fronte alle commissioni Giustizia
e Finanze al Senato, il presidente del Consiglio di
presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro, in
merito al Codice del processo tributario. (Public Policy)
@PPolicy_News
SOR
161553 Nov 2016
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8
MACERATA
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016
SFERISTERIO MESSI: NON È UN GIUDIZIO NEGATIVO SULLA QUALITÀ ARTISTICA
Le analisi dell’Asur
sono negative
Rientra l’emergenza
acqua potabile
Fondi tagliati alla lirica
«Colpa del regolamento,
meccanismo perverso»
«LA DECURTAZIONE subita dallo Sferisterio non deve essere messa in relazione
agli aspetti artistici e gestionali del Macerata Opera Festival, bensì ai meccanismi
di un regolamento, entrato
in vigore nel 2015, che penalizza l’arena maceratese, non
cogliendone le caratteristiche di teatro lirico all’aperto». Luciano Messi, sovrintendente dello Sferisterio,
conferma che, il taglio di
50mila euro ai fondi Fus
2016, non è dovuto a un giudizio negativo sulla qualità
artistica maceratese, che si
conferma tra le più alte in Italia, ma a un «meccanismo
perverso» per cui le caratteristiche dello Sferisterio rischiano di diventare un limite. «Certe lacune ci penalizzano – continua Messi –, ma
questo lo abbiamo subito segnalato al Ministero. Le critiche, però, sono state condivise anche da altri, tanto che il
decreto doveva restare in vigore solo nel 2015, ma quest’anno si sono sviluppati talmente tanti ricorsi che hanno paralizzato la situazione e
rischiano di far rimanere il
decreto in vigore per il triennio». Una paralisi che ha
spinto lo Sferisterio a premere sul Ministero affinché i
suoi requisiti di unicità vengano valutati, come veniva
fatto negli anni Novanta,
quando «le attività liriche
all’aperto godevano di un
contributo maggiorato del
10%».
Aspetti che poi, fino al 2014,
L’APPELLO
Il sovrintendente
si rivolge ai privati:
servono 150 mecenati
sono stati compresi nella valutazione artistica. «Con la
normativa attuale – spiega
Messi – la valutazione di qualità invece incide solo per 30
punti su 100. Lo Sferisterio
si attesta al terzo posto per valutazione qualitativa, con un
punteggio in crescita, mentre il resto della valutazione
è composto da elementi
quantitativi (numero di reci-
te, giornate lavorate, spettatori) e da altri indicatori di qualità indicizzata (incremento
del pubblico, riempimento
delle sale). A causa del valore
dimensionale della manifestazione, che viene utilizzato
per creare sottogruppi, lo Sferisterio è inquadrato nel secondo gruppo, che comprende nove soggetti, tra cui l’arena esprime i maggiori valori
di quantità (32,74 su 40) e si
inquadra nella media dei valori di qualità indicizzata
(13,91 su 30). Nonostante tutti questi aspetti penalizzanti,
il punteggio complessivo dello Sferisterio è stabile (71,65
contro 71,79). Purtroppo,
poiché l’attività del sottogruppo è aumentata, nel
2016 ogni punto ha un valore economico inferiore di
quasi 700 euro». E, se la battaglia al Ministero è ancora
lunga, per affrontare la prossima stagione Messi lancia
un nuovo appello ai privati.
«Visto che abbiamo risposto
al taglio di 100mila con i cento mecenati, lancerei un appello per aumentarli a 150»,
conclude.
Chiara Sentimenti
L’ARENA
Serata allo Sferisterio (foto Calavita)
Motorino incendiato
«La Cantinetta non c’entra»
«IL MIO locale La Cantinetta non ha nulla a che
fare con l’episodio dell’incendio del motorino». Così
Marco Giuggioloni riferendosi al rogo avvenuto alle
tre tra sabato e domenica davanti al suo locale in borgo San Giuliano. «Non erano tra i miei clienti le persone che hanno dato alle fiamme il motorino - precisa
-. Anzi, se dovessero verificarsi altri episodi del genere, sarò il primo a denunciarli. Dopo i sacrifici fatti
per riaprire il locale, e dopo che ci stiamo impegnando
con iniziative di solidarietà, non accetto che il nome
della Cantinetta finisca in qualcosa di spiacevole».
LA CAMPAGNA IL COMUNE ADERISCE ALL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL CANCRO AL PANCREAS
Lotta ai tumori, il monumento ai caduti si colora di viola
DOMANI il monumento ai caduti in piazza
della Vittoria si vestirà di viola, in occasione
della terza giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas. Anche il Comune di Macerata, concedendo il patrocinio all’iniziativa, ha
aderito alla campagna di sensibilizzazione
«Facciamo luce sul tumore al pancreas», pro-
PIEDIRIPA
mossa dell’associazione no profit Nastro Viola
che ha proposto di illuminare di viola luoghi
pubblici e privati per sensibilizzare l’opinione
pubblica su questa patologia. Novembre è il
mese dedicato alla consapevolezza del tumore
al pancreas. In tutto il mondo si svolgeranno
iniziative allo scopo di divulgare le informazio-
ni su questo tumore ancora oggi così poco conosciuto eppure tanto aggressivo. Il monumento ai caduti diventerà viola grazie all’illuminazione che verrà fornita dallo sponsor I
Guzzini. Per maggiori informazioni www.nastroviola.org o www.worldpancreaticcancerday.org.
LE BUONE notizie possono arrivare anche di lunedì. Dall’altroieri è finalmente rientrata l’emergenza legata all’inquinamento batteriologico dell’acqua a Piediripa
e San Claudio. Dopo quelle
dell’Apm di cui avevamo già parlato domenica, anche i risultati
delle controanalisi effettuate
dall’Asur hanno dato esito positivo, o meglio negativo. L’aumento
della clorazione, il metodo per la
disinfezione, ha riportato tutto
nella normalità, cancellando la
presenza dell’enterococco che era
stato rilevato durante i prelievi
settimanali nella fontanella adiacente la chiesa di San Vincenzo
Maria Strambi. Va ricordato che
la percentuale del batterio (di origine fecale ma non solo) era bassa,
appena 1 ogni 100 ml quando solitamente per acqua inquinata si intende un rapporto di circa
15-20/100. Nel primo pomeriggio
di lunedì, una volta che i Comuni
di Macerata e Corridonia hanno
revocato l’ordinanza che vietava
precauzionalmente l’uso dell’acqua del rubinetto, si è messa in
moto la macchina organizzatrice.
E proprio una vettura munita di
fonica è tornata a transitare per le
vie delle due frazioni avvisando la
popolazione della novità attesa.
Per i quasi cinquemila abitanti
complessivi un gradito ritorno alle abitudini di sempre, anche se
non pochi cittadini (per la serie
«fidarsi è bene, non fidarsi è meglio..») ieri hanno continuato ad
usufruire dell’acqua potabile garantita dalle autobotti che ancora
non erano state portate via. Le
giornate da giovedì a lunedì rimarranno un ricordo particolare,
un disagio tendenzialmente abbinato a tragedie o all’Italia povera
che fu.
Andrea Scoppa
VILLA POTENZA EXPO SPOSI CON LA CROCE ROSSA
TRIBUTARISTI
Un weekend per il fatidico sì
all’insegna della solidarietà
Misure cautelari,
confronto in ateneo
DUE GIORNI dedicati al grande
sì della vita: sabato e domenica il
centro fiere di Villa Potenza ospiterà l’Expo Sposi e arredo casa, ad ingresso gratuito con finalità benefica. Il ricavato dei pasti verrà devoluto alla Croce rossa per le zone colpite dal sisma. «Dobbiamo ringraziare – spiega Gianluca Di Iorio, titolare Cirix e organizzatore – le aziende che hanno donato gli alimenti
per i pasti, alcune direttamente
coinvolte nel terremoto. Il menù ricorderà la tradizione marchigiana
e norcina. Abbiamo pronti 600 pasti». Gli orari saranno per sabato 19
dalle ore 14 alle 24, per domenica
20 dalle ore 9 fino alle 20. Le prime
20 coppie di sposi che prenoteran-
no la cena per sabato avranno la
consumazione offerta dall’organizzazione. Previsti per entrambi i
giorni spettacolo e defilé. «Come
Confesercenti – ha spiegato la direttrice Lucia Biagioli – offriamo un
corso per la professione di wedding
planner. Un’altra attività sarà invece il corso di ricamo, una tradizione antica ma che sta ritrovando la
sua importanza». «Siamo contenti
di partecipare con le nostre ragazze
del settore moda e quello benessere
– spiega Anna Gallina, docente
dell’istituto Frau di Sarnano – e
presenteremo sia abiti completamente realizzati dalle nostre allieve
fin dalla progettazione, sia prodotti
come ad esempio profumi creati
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNi0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjoyODoyMlojIyNWRVI=
dalle ragazze dell’indirizzo benessere. Alcuni dei nostri ragazzi non
rientreranno nelle nostre sedi, per
noi è importante riprendere con la
normalità». «I nostri volontari –
conclude Rosaria Del Balzo Ruiti,
presidente Cri Macerata – aiuteranno in cucina e organizzeranno una
pesca di beneficenza. Le donazioni
saranno usate sia per affrontare
l’emergenza immediata sia per la
stabilizzazione: abbiamo in progetto la realizzazione di ambulatori
mobili che siano immediatamente
in servizio in casi come questi».
Elisa Frare
LE MISURE cautelari reali
in materia tributaria. È il tema che sarà trattato mercoledì 23 nell’Antica biblioteca
dell’Università di Macerata
dalle 15. Relatori saranno Lorenzo Del Federico, Thomas
Tassani e Giuseppe Rivetti.
Interverranno il rettore Francesco Adornato, il presidente
del Consiglio di presidenza
della Giustizia tributaria Mario Cavallaro, i presidenti degli ordini degli avvocati, Maria Cristina Ottavianoni, e
dei commercialisti, Giorgio
Piergiacomi. Seguirà la tavola rotonda con docenti e avvocati, come Valeria Nucera,
Marisa Abbatantuoni, Giuseppe Ripa, Alberto Renda.
LETTERE E COMMENTI 29
Domenica 20 novembre 2016
DE TOMASO
Il fantasma dell’Italicum
>> CONTINUA DALLA PRIMA
E
poi. Per dirla con gli inglesi, i
sistemi elettorali servono a dar
vita a una maggioranza e a un
governo, non a rappresentare i
sentimenti di una comunità.
Il Lettore ci perdoni se l’abbiamo presa
un po’ da lontano, ma volevamo sottolineare l’inutilità e la pericolosità, per
tutti i governi, di un intervento in presa
diretta sulla normativa elettorale.
Alle corte. Se il Sì perderà la sfida
referendaria del 4 dicembre, il presidente del Consiglio non dovrà recriminare sul contenuto della riforma Boschi, ma sulla stesura dell’Italicum, ossia
sulla bozza della nuova legge elettorale,
giudicata a torto o a ragione più inaccettabile del pesante affondo del presidente campano Vincenzo De Luca contro Rosy Bindi.
Non si capirebbe altrimenti l’esito
paradossale del sondaggio pubblicato nei
giorni scorsi dal Sole 24 Ore. Un esito
contraddittorio, in cui pur prevalendo il
Sì su tutti i temi specifici della riforma, il
No è risultato in testa nel giudizio complessivo sulla riforma.
Vediamo in dettaglio domande e risposte. Fiducia al governo solo da parte
della Camera: Sì (53%), No (47%). Nuovo
Senato: Sì (51%), No (49%). La maggioranza delle leggi va approvata solo
dalla Camera: Sì (57%), No (43%). Corsia
preferenziale in Aula per i provvedimenti
del governo: Sì (83%), No (17%). Clausola
di supremazia del governo sulle Regioni:
Sì (52%), No (48%). Giudizio complessivo
sulla riforma costituzionale: positivo
(48%), negativo (52%).
Ricapitolando. Ogni singolo punto della riforma Boschi ottiene il placet della
maggioranza degli intervistati, viceversa il testo nel suo complesso resta al di
sotto del 50%.
Ora. O gli italiani sono così bravi nella
dissimulazione delle proprie intenzioni
BOSCHI La riforma porta il suo nome
di voto da oscurare quei dilettanti degli
americani che hanno votato per Trump
pur dichiarando che avrebbero votato
per la Clinton. Oppure, dietro questo
plateale ossimoro sondaggistico (il Sì
vincente sui singoli quesiti, ma perdente
sul quesito complessivo), si nascondono
altre motivazioni. Una potrebbe riguardare il giudizio negativo sul governo in
carica. Un’altra potrebbe scaturire
dall’insoddisfazione nel Paese, in particolare nel Mezzogiorno, per le difficoltà
economiche e occupazionali. Un’altra
ancora potrebbe essere cercata nell’insofferenza della gente verso la politica in
genere. Ma siccome resta difficilmente
comprensibile lo iato tra i Sì al cuore
della riforma e il No all’intera revisione
costituzionale, l’unica spiegazione plausibile, oltre al giudizio su Renzi e governo, chiama in causa il cosiddetto
Italicum, ossia le nuove regole del voto.
Del resto, il tam tam più ricorrente, in
molti settori del Fronte del No, si fonda
su questo assioma: la riforma costituzionale non è così malvagia, peccato
che è accompagnata da una riforma
elettorale tesa a irrobustire i poteri del
premier. Opinione che è tutta da dimostrare, ma che ha già assunto le
sembianze di un dogma.
Dunque. È l’Italicum a trasformare
parecchi Sì in No. Di qui il paradosso
emerso nel sondaggio del Sole: la riforma
potrebbe pure andare bene, ma il No
diventa inevitabile a causa del discusso
Italicum.
Da più di due mesi Renzi va ripetendo
che l’Italicum non è il vangelo e che lui è
disposto a cambiarlo senza particolari
patemi d’animo. Anticipò questa intenzione in settembre, alla vigilia della
Fiera del Levante, in un’intervista alla
Gazzetta. Nulla da fare.
L’Italicum, pur congelato, aleggia come un fantasma attorno al referendum
anche se non c’entra nulla con l’evento
del 4 dicembre. In diversi strati della
popolazione si è diffusa l’idea che la
riforma costituzionale sia accettabile e
che l’Italicum sia inaccettabile, di conseguenza meglio rimandare al mittente
il lavoro della Boschi. Il che spiegherebbe
perché il No è in vantaggio sul Sì.
La partita fino al 4 dicembre è ancora
lunga. Tutto può succedere, ma il Fattore
Italicum è destinato a svolgere un ruolo
decisivo. Renzi ha liberato il campo,
aprendo alle modifiche della riforma
elettorale. Ma non basta. Lui dovrebbe
fugare tutti i dubbi sulla questione elettorale. Dovrebbe promuovere, in tal senso, un’iniziativa più forte e più chiara,
che metta definitivamente fuori gioco il
Fattore Italicum, dovrebbe lanciare
un’iniziativa che faccia leva sugli indecisi e su quei sostenitori del No che
avrebbero votato Sì se l’Italicum non
fosse mai partito. Altrimenti. Altrimenti
la rimonta non sarà facile.
Giuseppe De Tomaso
[email protected]
MIRABELLA
Le esternazioni di De Luca
>> CONTINUA DALLA PRIMA
D
iciamo che, pur in assenza di condanne passate in
giudicato, la Bindi aveva dichiarato di ritenere delle
persone non candidabili in base al codice di autoregolamentazione approvato dai partiti. Impresentabile anche la candidatura per la poltrona di governatore della
Campania del detto De Luca, suo compagno di partito. Renzi aveva
detto: «Pronto a scommettere che nessuno verrà eletto». Ha perso
la scommessa. Diciamo pure che il De Luca si infuriò e la spuntò
comunque. Oggi governa la Campania e, prima della prodezza di
cui sopra, la più recente impresa ha attirato molte critiche: ha
stanziato tre milioni di euro per le luminarie natalizie della sua
città: Salerno. Una pacchiana esagerazione in un territorio così
difficile è così bisognevole di altro tipo di luci, magari capaci di
illuminare l'orizzonte della scuola e della cultura o del lavoro.
Comunque, quando si comanda, può capitare che la tentazione
di trasformare il proprio mandato in una esorbitante e continua
campagna elettorale prenda la mano. Ma, anche tentando di
essere indulgenti, non possiamo non indignarci per la frase:
auspicio di uccisione dell'avversaria. I sostenitori dell' ex sindaco
di Salerno si prodigano nel minimizzare la cosa con la scusa
dell'abitudine che sarebbe ben nota di De Luca alla violenza
verbale e al turpiloquio. Una faccenda poco più che goliardica.
A pensarci bene, pur volendo considerare la difesa di ufficio, mi
viene un altro sospetto, un'attenuante generica: l'offensore potrebbe essere la vittima di un luogo comune noto in Italia. Chi non
ricorda la popolarità della considerazione che «comandare è
meglio che fottere»? Comprende il divertimento d'essere triviali e
violenti con l'attenuante del ruolo.
Il termine «fottere» è rifiutato dal mio programma di scrittura
col computer il quale, automaticamente, lo cambia in sfottere.
Com’è pudico il mio programma! Troppo, visto che il termine è
italiano e, sia pur per incerti percorsi, deriva dal latino. E sfottere,
scrutino nel vocabolario, sempre da fottere viene, anche se vuol
dire altro, vuol dire prendersi gioco di qualcuno. Ecco, ci siamo:
De Luca si sarebbe accanito, alla luce della stagionata saggezza
popolaresca, per liberamente dar sfogo alla petulanza dell'animo
plebeo. I detrattori sono considerati anime belle dalla sufficienza
cinica dai difensori di ufficio della volgarità, fraintesa come
sapore aggiunto della genuinità di un popolo che abita solo le loro
teste. Nel linguaggio popolare e non plebeo chi usa la violenza
verbale si chiama «scostumato».
Nel «secolo breve», come lo storico Hobsbawm ha definito il
1900, si cominciò a impensierirsi per la rudezza della contesa
politica. Un ricorso storico agli Italiani ben noto che perdura nel
secolo nuovo.
Recentemente ha avuto successo una locuzione bizzarra che
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxOC0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0yMVQxMjoyNTowN1ojIyNWRVI=
CAMPANIA Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca
consiste nell’indicare in inglese il giorno dedicato a un'istanza
sociale importante, a una protesta, a una rivendicazione, sensibilizzazione, proclamazione, amplificazione, pubblicizzazione.
Il procedimento è semplice, facilitato dalla brevità del termine:
day. Basta aggiungere una parola. Non importa che non sia
inglese. La si traduce. Per cui annoveriamo Victoria-day, Liberation-day, Memory day, negli Stati Uniti il Columbus-day, ma,
anche, parole storpiate in italo-inglese. Ricordiamo il tax-day tra
le giornate più frequentate. Ma, forse ricordo male, forse era il
No-tax-day, più consono agli italiani. Poi c’è la conosciuta assonanza celebrativa del Gay-pride Day. Non so perché non si
preferisca la parola italiana: giorno. Giorno della libertà, dell'equità fiscale, dei lavoratori, della memoria, il Giorno dell’orgoglio di essere omosessuale. Un po’ lungo per lo slogan da ritmare
in coro, ma schietto. Da ultimo è stato proclamato il Vaffa-day. Non
mi dilungo sulla contrazione «Vaffa». È italiana e nota nel mondo.
C'è di che essere orgogliosi del successo popolare dell’idioma
nostro coniugato con quel piccolo, prezioso «day». A pensarci,
tutto sarà cominciato il 6 giugno del 1944, chiamato, in codice,
D-Day, quando cominciò lo sbarco degli Alleati in Normandia e si
cominciò a vedere la vittoria contro il nazifascismo. Quel D-day fu
data fatidica del secolo breve. Oggi si traduce il dialettale «vulèss
accis» e lo si assolve nella traduzione deluchiana e si celebra Il
V-day, cioè il «vaffanculo-day». Nel secolo greve.
Michele Mirabella
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di CARLO CIMINIELLO
Le prostitute tenute
a pagare le tasse
L
a prostituta, ancorché non abituale, è sempre tenuta
al pagamento dell’Irpef sui proventi realizzati. Inoltre, ove ricorra anche l’abitualità dell’attività di meretricio, i relativi corrispettivi devono essere assoggettati alle imposte indirette (Iva) ai sensi dell’art. 5 dpr
633/72, a norma del quale costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’Iva, lo svolgimento per professione abituale «di qualsiasi attività di lavoro autonomo». è quanto
emerge dalla sentenza della Cassazione depositata lo scorso 4
novembre n. 22413/2016 (Presidente: A. Cappabianca; Relatore:
G. Locatelli).
LA VICENDA - L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica nei confronti di una donna che, pur non avendo mai
presentato dichiarazioni dei redditi, risultava intestataria di
numerose autovetture (anche di lusso), acquirente di un appartamento, titolare di vari contratti di locazione immobiliare
e intestataria di ben dieci conti correnti bancari attivi. A seguito delle indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per otto anni di imposta, recuperando redditi diversi per importi annuali varianti da 40 a
100 mila euro. La donna destinataria degli accertamenti li
impugnava dinanzi al giudice tributario, sostenendo la non
tassabilità dei redditi accertati in quanto provento «dell’attività di prostituzione» da lei esercitata.
In primo grado le ragioni della «meretrice» venivano parzialmente accolte, ritenendo i giudici sì tassabili i proventi
realizzati dalla donna, ma soltanto quelli risultanti dai versamenti effettuati in contanti. Escludendo quindi quelli effettuati mediante versamento di assegni. Segnatamente, in relazione a questi ultimi, i giudici ritenevano gli stessi non connessi con l’attività di prostituzione, attribuendo valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa
dall’emittente gli assegni medesimi. In secondo grado la posizione dei giudici in sostanza non cambiava, se non in relazione al quantum dei versamenti mediante assegni recuperati a tassazione. La CTR confermava che il reddito da meretricio non costituisce reddito esente o non imponibile e neppure provento di attività illecita, «ma rientra tra i redditi
diversi, tassabili a norma degli artt. 6 e 67 del D.P.R. 917/86».
Con ricorso principale da parte dell’Agenzia delle Entrate e
ricorso incidentale da parte della contribuente veniva adita la
Suprema Corte di Cassazione che si è espressa nei termini che
seguono.
LA SENTENZA - In primo luogo i giudici hanno accolto le
doglianze dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta in giudizio,
ricordando che la stessa, stante il divieto di assunzione della
prova testimoniale nel processo tributario, ha il valore proprio
degli elementi indizianti, i quali, mentre possono concorrere a
formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione. Se ciò è corretto, del pari, a nostro avviso, anche l’Agenzia delle Entrate
dovrà tener conto di tale assunto, mentre non di rado la stessa
conferisce valenza probatoria proprio alle dichiarazioni di terzi contenute nei processi verbali di constatazione. Dichiarazioni che talvolta vengono impropriamente assurte a mezzo di
prova dell’evasione con conseguente violazione del divieto testimoniale.
Entrando poi nel merito dei proventi da prostituzione, le
ragioni della donna non hanno fatto breccia nelle convinzioni
dei giudici di Cassazione, che hanno corroborato la posizione
del collegio di appello in quanto lo stesso «non ha qualificato i
proventi dell’esercizio dell’attività di prostituzione quale “redditi di impresa”, ma li ha qualificati “quali redditi diversi
derivanti dall’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare”». La pretesa
contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello,
nella parte in cui ha affermato che «la contribuente svolgeva
attività di prostituzione in forma occasionale pur avendo
clienti abituali, è comunque circostanza irrilevante». Difatti,
l’esercizio dell’attività di prostituzione, «occasionale o abituale
che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini Irpef,
trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria
residuale dei redditi diversi prevista dall’art. 6 comma 1 lett. f)
dpr 917/86». Invero, il requisito dell’abitualità è «rilevante ai
diversi fini dell’assoggettamento dei proventi dell’attività di
prostituzione anche alle imposte indirette (Iva) a norma
dell’art. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, secondo cui costituisce
esercizio di arti o professioni, soggette all’Iva, l’esercizio per
professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo».
CONCLUSIONI - L’argomento, che per la sua particolarità
cattura facilmente l’attenzione dell’operatore del diritto, è stato oggetto di diverse pronunce negli ultimi tempi. Secondo un
filone ormai consolidatosi, i proventi dell’attività di prostituzione sono comunque tassabili, sebbene tale attività non sia
attualmente regolamentata dal nostro ordinamento. Del resto
non ci risulta codificata una partita Iva (Cod. Ateco) per il
meretricio e nemmeno si conosce la posizione assicurativa da
attribuirsi. Tant’è che giacciono numerosi disegni di legge in
Parlamento. La questione trova riscontri anche nel diritto internazionale e nelle pronunce della Corte di Giustizia europea,
secondo la quale la prostituzione può qualificarsi in termini di
«prestazioni di servizi retribuita» che rientra nella nozione di
attività economiche, ed è compito del giudice nazionale di
accertare, caso per caso, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta realmente ed
effettivamente come lavoro autonomo senza alcun vincolo di
subordinazione.
A F FA R I L E G A L I
Lunedì 21 Novembre 2016
V
Cassazione tributaria su un caso di impugnazione di un avviso sulle ipocatastali
Il notaio nel contraddittorio
Integrazione per il professionista parte nel giudizio
DI
MARIA DOMANICO
D
ovrà disporsi l’integrazione del contraddittorio per il notaio
rogante che era stato
parte nel giudizio di prime cure.
Così la sezione tributaria della
Cassazione (sentenza n. 20533
del 12 ottobre). Nel fattispecie,
non ci si trovava nell’ipotesi di
cause scindibili perché, come già
sottolineato dalla giurisprudenza della stessa Suprema corte
(Cass. n. 12759 del 2016): «In
tema d’imposta di registro,
ipotecaria e catastale, il notaio
rogante, operando quale mero
responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario e obbligato in solido con i contraenti,
quale fideiussore ex lege, al solo
fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che
non è paritetica, ma secondaria
e dipendente». La controversia
concerneva l’impugnazione di
un avviso di liquidazione con il
quale l’ufficio aveva notificato al
notaio rogante Tizio una richiesta di pagamento delle imposte
ipotecarie e catastali in misura
proporzionale (in luogo di quan-
to già corrisposto nella misura
fissa), relativamente alla registrazione di un atto con il quale
la società Alfa Spa aveva rinunciato a titolo gratuito al diritto
all’usufrutto ad essa spettante
su un fabbricato nei confronti
dei nudi proprietari Beta Spa
e Delta Spa. Con il medesimo
avviso l’ufficio, rilevato che con
la registrazione dell’atto in questione era stato corrisposto un
importo a titolo di imposta di
registro, ma che effettivamente
era dovuta l’imposta sulle donazioni in un importo pari a quello corrisposto (ad erroneo titolo,
secondo l’ufficio), «compensava»
la somma incassata con quella
(che sarebbe stata) correttamente dovuta, correggendo il codice
relativo al pagamento da cod.
9800 (quello «erroneamente»
utilizzato) a cod. 9284 (quello
corrispondente al giusto titolo).
Il notaio rogante e la società
contribuente con unico ricorso
impugnavano l’avviso di liquidazione contestando la pretesa
erariale relativa alle imposte
ipotecarie e catastali chieste
nella misura proporzionale in
luogo di quella in misura fissa e
Assegno divorzile, decide
sproporzione tra i redditi
Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è decisiva la sproporzione dei redditi fra le parti: lo ha ribadito
il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 217/16, intervenendo sulla domanda di riconoscimento dell’assegno di
divorzio ex art. 5 della legge n. 898/1970. A parere dei
giudici della I sezione civile, nel caso di specie, a nulla
rilevava il fatto che mancavano le prove che l’onerato,
cancellato dall’albo degli avvocati, continuava a praticare
la professione forense ed incassava in nero i canoni per
la locazione di un immobile.
In base al dettato normativo, spiegano all’uopo i magistrati, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va
effettuato verificando, innanzitutto, l’inadeguatezza dei
mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di
vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio
e che potrebbe essere presumibilmente portato avanti
in caso di continuazione dello stesso, ovvero che potrebbe essere ragionevolmente rappresentato sulla base di
aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale; detto tenore di vita può infatti desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare
dei loro redditi e disponibilità patrimoniali ed andrebbe
quantificato nella «misura necessaria in relazione alla
situazione economica di ciascuna parte a rendere tendenzialmente possibile il suo mantenimento». Detto altrimenti, sarebbe proprio la nozione stessa di adeguatezza,
continua a spiegare il collegio giudicante, a postulare un
esame comparativo tra la situazione reddituale e patrimoniale attuale di colui che richiede l’assegno e quella
della famiglia con la quale conviveva fino al momento
della cessazione della vita in comune; esame comparativo che dovrebbe tener conto finanche dei miglioramenti
della condizione finanziaria dell’onerato «anche se successivi alla cessazione della convivenza».
Così argomentando, persistendo la sproporzione tra i
redditi delle parti, ha posto a carico dell’uomo l’obbligo
di corrispondere una somma a titolo di assegno divorzile
alla donna, cosa che era stato lo stesso ex coniuge ad ammettere, stante l’offerta
del riconoscimento di un
La sentenza
una tantum, prisul sito www.italia- assegno
ma rifiutato.
oggi.it/docio7
Adelaide
Caravaglios
reclamando il rimborso di quanto pagato a titolo di imposta di
registro, che l’Ufficio aveva dichiarato non dovuta, escludendo
allo stesso tempo che fosse però
dovuta l’imposta sulle donazioni in ragione dell’applicabilità
nella specie del dlgs 346/90, art.
1, comma 4-bis. La Commissione adita accoglieva il ricorso e
disponeva il rimborso di quanto (erroneamente) corrisposto
a titolo di imposta di registro
a favore del notaio rogante.
L’appello dell’Ufficio, notificato
alla sola società contribuente,
era accolto con la sentenza in
epigrafe, la quale riconosceva
che la sentenza di prime cure
era passata in giudicato nei
confronti del notaio rogante e
i relativi effetti dovevano ritenersi estesi ex art. 1306 cc, alla
società contribuente. Avverso
tale sentenza l’amministrazione proponeva ricorso per
cassazione.
SCUOLA E PATOLOGIE DELLO STUDENTE
La palla ai genitori
In assenza di una comunicazione delle difficoltà di apprendimento dello studente non potrà imputarsi alla scuola di non
aver adottato tutte quelle iniziative che possono venire incontro ai bisogni educativi speciali. Così i giudici della prima
sezione del Tar Emilia-Romagna con sentenza n. 803 del 9
settembre. Tizio e Caia impugnavano gli atti in virtù dei quali
l’alunno Tizietto non era stato ammesso alla seconda classe
del liceo per insufficiente valutazione in diverse materie. Si
faceva presente che lo studente soffriva fin dall’infanzia di
una patologia che comporta la comparsa di determinati fenomeni. Il percorso scolastico dello scolaro era stato regolare
fino alla licenza di scuola media inferiore, mentre nell’anno
scolastico 2014/2015 non era stato ammesso alla classe successiva per i pessimi risultati conseguiti. Nell’aprile 2015 a
Tizietto era stato diagnosticato una patologia, comunicata
alla scuola in occasione del colloquio in cui era stata comunicata ai genitori la non ammissione alla classe successiva. Tizietto iniziava un percorso terapeutico e all’inizio del
successivo anno scolastico vi erano tutte le condizioni per
attivare un Piano didattico personalizzato da parte del consiglio di classe. Il profitto nel primo quadrimestre mostrava
insufficienze in sei materie e l’alunno frequentava tutte le
lezioni di recupero pomeridiane e qualche insegnante aveva
somministrato prove con rimedi compensativi. Ad aprile 2016
La sentenza
veniva diagnosticato un’altra patologia.
sul sito www.italiaIl primo dei cinque motivi di ricorso denuncia la mancata
oggi.it/docio7
applicazione da parte dell’Istituto scolastico della direttiva
sui Bisogni educativi speciali (Bes) che devono essere riconosciuti a coloro
che hanno disturbi specifici nell’apprendimento
attraverso la redazione di
piani di studio personalizzati. Si denunciava una
violazione sia della legge
In tema di forniture alla pubblica amministrazione, la
170/2010 sia della legge
pendenza di un giudizio risarcitorio per una precedente
53/2003 poiché soltanto
revoca non rende il ripristino dell’aggiudicazione atto
in due discipline i docendovuto, ma costituisce, semmai, uno degli elementi da
ti hanno somministrato
ponderare in sede di valutazione sul modo di conseguire
verifiche con strumenti
la fornitura ritenuta necessaria. Lo hanno affermato i
compensativi. Infine la
giudici della terza sezione del Consiglio di stato con la
valutazione finale trascusentenza n. 4613 dello scorso 3 novembre. I giudici del
rava, secondo i ricorrenti,
Consiglio di stato hanno, altresì, osservato che, stante il
la possibilità dell’alunno
principio di immodificabilità dell’offerta e il quinquennio
di raggiungere gli obieteventualmente trascorso, sarà onere della stazione aptivi formativi e di seguire
paltante dar conto della ricomprensione delle modifiche
proficuamente il programnell’ambito dell’aggiornamento tecnologico, e sembra
ma di studi dell’anno sucindiscutibile che tale valutazione vada fatta, o comunque
cessivo, ma si era limitata
debba essere adeguatamente esternata. Nel caso sottoa una media aritmetica
posto all’attenzione dei supremi giudici amministrativi, a
dei voti conseguiti, senza
distanza di cinque anni dalla presentazione dell’offerta,
tener conto dei migliorain un settore soggetto a rapida evoluzione/obsolescenza e
menti conseguiti in alcune
con prezzi in tendenziale continua diminuzione (a fronte
materie. Secondo il Tar il
della medesima prestazione), una valutazione aggiornata
ricorso non meritava accoe comparativa della convenienza economica dell’offerglimento. Dalla documenta, a parere dei giudici di palazzo Spada era certamente
tazione trasmessa dalla
necessaria, e, oltre che dell’opportunità di ottenere una
scuola risulta che l’istituto
diminuzione del prezzo dell’8%, di definire la fornitura in
è stato reso edotto della sitempi brevi e di eliminare i rischi altrimenti derivanti dal
tuazione psicologica di Ticontenzioso in essere (elementi favorevoli considerati
zietto solamente alla fine
nel provvedimento), sarebbe stato opportuno prendere
del mese di maggio 2016
in considerazione anche le condizioni economiche ottequando è stata consegnata
nibili sul mercato e rilevabili, anzitutto, dalle forniture
una relazione di una psicopubbliche effettuate in tempi più recenti. Il thema deciloga libero professionista
dendum prendeva le mosse dal fatto che la Ausl aveva
che attestava difficoltà di
espletato una gara per l’affidamento della fornitura in
ordine psicologico senza
noleggio di un sistema RIS/PACS (a supporto dell’attività
far riferimento a particodi gestione, archiviazione, stampa e trasmissione delle
lari patologie. Altri motiimmagini, dei referti e dei dati clinici prodotti dalle Unità
vi vanno a sindacare nel
Operative di Radiologia) per un periodo di 6 anni con
merito le votazioni attriopzione di riscatto, aggiudicandola con deliberazione alla
buite dagli insegnati con
Alfa Spa. A seguito della trasformazione in ambulatori
considerazioni che sono
di alcuni ospedali, con delibera la gara e l’aggiudicazione
inammissibili poiché envenivano revocate. La Alfa impugnava la revoca dinanzi
trano nel merito dell’atto
al Tar, chiedendo il riconoscimento del diritto alla condi giudizio, intangibile da
clusione del contratto nonché la condanna della Ausl
questo giudice.
al risarcimento dei danni.
Angelo Costa
Maria Domanico
Aggiudicazione, ripristino
non è un atto dovuto
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMC0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0yMVQxMjozMzozMlojIyNWRVI=
I M P O S T E E TA S S E
Venerdì 18 Novembre 2016
29
Lo prevede un emendamento segnalato dalla commissione finanze alla legge di bilancio
Per le casse investimenti in pmi
Il vincolo su questi prodotti avrà durata di tre anni
DI
CRISTINA BARTELLI
L
e casse di previdenza
potranno scegliere di
orientare i propri investimenti anche in strumenti finanziari di piccole e
medie imprese quotandi o
quotati in mercati alternativi
o regolamentati da Borsa italiana, con l’effetto che il vincolo a mantenere l’investimento
invece dei cinque anni previsti sarà di tre anni. È questo
un emendamento presentato
dalla VI commissione finanze della camera e segnalato
all’esame della commissione
bilancio sempre della camera alla legge di bilancio 2017.
Il voto sul pacchetto degli
emendamenti segnalati che
sono circa 900 inizierà domenica. Intanto oggi e domani
proseguiranno le riunioni
tra governo e maggioranza.
L’orientamento è di affrontare subito i nodi su pensioni
e Sud e rinviare il capitolo
giochi e famiglia alla seconda
lettura del senato. Domenica
il voto della Commissione
partirà dagli emendamenti
che riguardano le entrate e
dal pacchetto produttività.
Da lunedì si affronterà il capitolo enti locali e previdenza
e martedì la scuola.
L’Ape (anticipo finanziario
a garanzia pensionistica) e
il Rita (rendita integrativa
anticipata) saranno monitorati. Con un emendamento
della XI commissione lavoro,
si prevede che il governo trasmetta alle camere, entro il
10 settembre 2018, una relazione nella quale dà conto dei
risultati delle sperimentazioni relative e formula proposte
in ordine alla loro eventuale
prosecuzione
Modifiche anche alla concessione dell’indennità agli
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme
sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata: accanto al requisito
dello stato di disoccupazione,
avendo i 30 anni di contributi,
è estesa anche a chi abbia cessato definitivamente l’attività
artigianale con chiusura della partita Iva, cancellazione
dall’Albo e dal registro delle
Caselle e generalità vuote
La notifica per sempre ko
Quando sulla ricevuta di ritorno relativa alla notifica
della cartella di pagamento non sia stata barrata alcuna casella e non siano riscontrabili le generalità del
destinatario, la relativa notifica sarà insanabilmente
nulla senza bisogno di querela di falso. Lo hanno stabilito i giudici della sesta sezione della Commissione
tributaria regionale di Roma, depositata in segreteria
il 20 ottobre scorso. La vertenza riguarda un ricorso
presentato avverso una cartella di pagamento relativa
a tributi per gli anni ricompresi tra il 1995 ed il 1997.
Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la
notifica di quanto preteso; di aver avuto notizia della
pretesa erariale solo a seguito di interrogazione presso
il Concessionario della riscossione. La Commissione
provinciale di Roma, dopo aver constatato che, agli atti,
risultava depositata la ricevuta di ritorno attestante
la notifica della cartella, aveva rigettato il ricorso. La
decisione è stata completamente riformata dai giudici
capitolini di secondo grado. «Dall’esame della ricevuta
di ritorno prodotta dall’agente della riscossione», si
legge nella sentenza, «non è dato rilevare quale sia
stato il soggetto che abbia ricevuto effettivamente la
notifica della cartella impugnata; come indicato dal
contribuente ricorrente, la sottoscrizione presente sulla cartolina sembra indicare tutt’altre generalità del
soggetto destinatario dell’atto, e in ogni caso non sono
riferibili a quest’ultimo». Il Collegio aggiunge che, sulla
cartolina, non risulta barrata alcuna casella indicante
la qualifica del soggetto che abbia in concreto ricevuto
l’atto. Nel caso specifico, la Commissione precisa come
sia inammissibile il ricorso alla querela di falso; dice
anche che deve trovare applicazione il principio fissato
dalla cassazione nella sentenza n. 7838/15, secondo cui
la nullità dell’atto di notifica dipende non già dalla illeggibilità della firma (non attribuibile in concreto al contribuente) ma dalla impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario (Cassazione n. 16407/2003)
e ciò anche in assenza di
una barra sulla casella
La testo della
relativa alla qualità del
decisione sul sito
sottoscrittore.
Benito Fuoco
www.italiaoggi.it/
e Nicola Fuoco
© Riproduzione riservata
documenti
imprese artigiane.
Inoltre si amplia l’elenco
dei lavori considerati gravosi
ai fini dell’erogazione delle
nuove misure pensionistiche
di Ape, Ape sociale e Rita: lavoratori marittimi; lavoratori
impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e
smaltimento dell’amianto;
lavoratori in altezza; operai
agricoli; stuntman; operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano
particolari in acciaio ad alte
temperature; operatori socio
sanitari; pescatori imbarcati
a bordo.
Arriva inoltre l’estensione
alle lavoratrici autonome del
congedo per le violenze di genere, nella misura massima
di tre mesi. Durante il periodo
di congedo, si legge nell’emendamento della commissione
lavoro, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire
un’indennità giornaliera pari
all’80% del salario minimo
giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto legge 29
luglio 1981, n. 402. Non solo
arrivano anche misure agevolative per i datori di lavoro
che assumono a tempo indeterminato donne vittime di
violenze di genere e inserite
in percorsi di protezione.
Arriva poi il tetto Isee (indicazione di situazione equivalente) per poter usufruire
del bonus per gli asili nido.
In uno degli emendamenti
segnalati della commissione
XII affari sociali è previsto
che il beneficio è riconosciuto a condizione che il nucleo
familiare di appartenenza
del genitore richiedente sia
in una condizione economica
corrispondente a un valore
dell’indicatore della situazione
economica equivalente (Isee)
non superiore a 25 mila euro
annui. Inoltre sempre per chi
ha un Isee non superiore ai
13 mila euro è prevista la cumulabilità del bonus da 1.000
euro con gli altri esistenti.
Alla disposizione che prevede misure per attrarre investimenti esteri è previsto che chi
volesse godere del permesso
di soggiorno agevolato lo po-
trà avere se uno dei requisiti
sarà un investimento di euro
500 mila nel caso la società
italiana prescelta per attrarre
l’investimento sia una startup
innovativa.
Arrivano poi misure antielusive in tema di raccolta di
tartufi. Un emendamento segnalato della XII commissione affari sociali prevede che i
raccoglitori di tartufo, come i
produttori agricoli, che prevede di avere un volume di affari non superiore ai 7.000 euro
sono esonerati dal versamento
dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili,
compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le
fatture e le bollette doganali.
Intervenendo sempre sulla
disciplina dedicata a questa
categoria di imprenditori è
stabilito inoltre che la ritenuta si applica ai raccoglitori
occasionali che hanno superato, nell’anno solare in corso,
un volume d’affari derivante
dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro.
© Riproduzione riservata
CTR PESCARA: L’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE È NULLO
Niente contraddittorio, addio Iva
Accertamento Iva nullo se l’Agenzia del- plicazione ogni qual volta l’amministrazione
le entrate non consente al contribuente di intenda emettere nei confronti di un soggetto
poter chiarire la propria posizione prima un atto lesivo, sicché il destinatario di tale
dell’emissione dell’atto impositivo. Questo provvedimento, pena la caducazione dell’atto
quanto affermato dalla Commissione tribu- stesso, deve essere messo preventivamente
taria regionale di Pescara, nella sentenza n. in condizione di manifestare utilmente il suo
861/6/2016 del 28/9/2016 in relazione a un punto di vista in ordine agli elementi sui quaavviso di accertamento in materia Iva emes- li l’ufficio intende fondare la propria pretesa.
so Centro operativo di Pescara, nei confronti Tuttavia perché la violazione dell’obbligo di
di una società non residente.
contraddittorio produca la nullità dell’atto è
In tema di contraddittorio non vi è coinci- necessario che l’eventuale attivazione dello
denza tra disciplina europea e disciplina stesso «avrebbe potuto comportare un rinazionale. La prima infatti prevede il con- sultato diverso» (Causa C129-130/13). Al
traddittorio procedimentale quale principio riguardo le citate sezioni unite della Casdi generale applicazione, la seconda invece sazione hanno chiarito che «l’effetto della
quale obbligo gravante sull’amministrazione, nullità dell’atto si verifica allorché, in sede
a pena di nullità dell’atto, limitatamente a giudiziale, risulti che il contraddittorio proquegli atti per cui è esplicitamente previsto cedimentale, se vi fosse stato, non si sareb(Cass. ss.uu. 24823/2015). Nell’ambito dei tri- be risolto in un puro simulacro, ma avrebbe
buti «armonizzati», tra cui l’Iva (che inerendo rivestito una sua ragion d’essere, consenalle competenze dell’Unione, sono investiti tendo al contribuente di addurre elemendalla diretta applicazione del relativo diritto), ti difensivi non del tutto vacui e, dunque,
l’obbligo del contraddittorio assume pertanto non puramente fittizi o strumentali». Nella
rilievo generalizzato. Tale principio è attual- sentenza in commento, i giudici abruzzesi,
mente codificato dall’art. 4 della Carta dei riconoscendo l’applicabilità del generale
diritti fondamentali dell’Unione europea che diritto al contraddittorio di derivazione coprevede «il diritto di ogni persona a essere munitaria, hanno dichiarato l’illegittimità
ascoltata prima che nei suoi confronti ven- degli avvisi di accertamento in quanto l’ecga adottato un provvedimento individuale cezione di omesso contraddittorio sollevata
che le rechi pregiudizio». Il riconoscimento dal contribuente «non appare meramente
e l’essenzialità della tutela del diritto del pretestuosa e tale da configurare, in relacontribuente al contraddittorio preventivo è zione al canone generale di correttezza e
stata peraltro costantemente affermata dal- buona fede […], sviamento dello strumento
la Corte di giustizia. In particolare, i giudici difensivo». Infatti, qualora la società fosse
comunitari hanno avuto modo di sostenere stata ammessa al contraddittorio preventivo
che il diritto inviolabile del contribuente avrebbe potuto sottoporre all’ufficio elementi
al contraddittorio anticipato con l’ammini- importanti che, se fossero stati accettati da
strazione finanziaria costituisce necessaria quest’ultimo, avrebbero potuto comportare
espressione di un più ampio
degli esiti dell’azione impoprincipio di diritto (e di civiltà
sitiva almeno parzialmente
La sentenza sul
giuridica), vale a dire il diritdiversi da quelli che poi hansito
www.italiaogto alla difesa (C276/12; C129no portato al contenzioso.
190/13; C395/00 e C349/07).
Claudia Marinozzi
gi.it/documenti
Tale diritto deve trovare ap© Riproduzione riservata
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I M P O S T E E TA S S E
Sabato 19 Novembre 2016
33
La Commissione regionale del Lazio si esprime sui ritardi della pubblica amministrazione
La p.a. è lumaca? È un’esimente
Alla società non si applicano le sanzioni tributarie
DI
I
Pagina a cura
GIOVANNI CATALDI
l ritardo nei pagamenti
da parte della pubblica amministrazione è
una esimente all’applicazione delle sanzioni
tributarie.
È l’importante principio
espresso dalla Commissione tributaria regionale del
Lazio, sentenza 26 maggio
2016, n. 4203.
Una società ricorreva
presso la Commissione tributaria provinciale di Latina impugnando una cartella
di pagamento notificata a seguito dell’omesso versamento di ritenute per lavoratori
dipendenti e per lavoratori
autonomi (ex art. 36-bis, dpr
n. 633 del 1973).
La ricorrente rilevava la
non applicabilità delle sanzioni poiché gli omessi versamenti erano scaturiti da
una contingente situazione
di difficoltà economico finanziaria dovuta ai ritardati pagamenti da parte delle
Regione Lazio per prestazioni in precedenza erogate. Invocava quindi la sussistenza
della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma
5, dlgs n. 472 del 1997 (i.e.
causa di forza maggiore).
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il
ricorso.
La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle
entrate, la quale riteneva
non sussistente la causa di
forza maggiore poiché l’Ente
pubblico, seppure in ritardo,
aveva provveduto ai versamenti e in secondo luogo,
perché è da ritenersi insito
nell’attività imprenditoriale il rischio di omissioni o
ritardi nei pagamenti.
La Commissione tributaria regionale, in primis evidenziava la buona fede e il
comportamento collaborativo del contribuente che aveva regolarmente presentato
la dichiarazione dei redditi
quantificando correttamente le imposte e le ritenute
dovute benché non versate.
Tale modus operandi evidenziava l’assenza di intenti evasivi, a maggior ragione
in presenza di una regolare
tenuta delle scritture contabili e avuto riguardo dell’assolvimento di tutti gli adempimenti dichiarativi.
I Giudici ritenevano invece sussistente una causa di
forza maggiore e l’assoluta
assenza di colpevolezza,
condizione necessaria ai
sensi dell’art. 5, dlgs n. 472
del 1997 ai fini dell’irrogazione delle sanzioni.
In particolare era stato
dimostrato che la Regione
Lazio aveva, in modo reiterato, adempiuto alle proprie
obbligazioni in ritardo. E la
crisi economico finanziaria
della società era stata aggravata da ulteriori vicen-
BREVI
Le imprese italiane hanno bisogno
di una marcia in più per compensare
i maggiori costi e gli oneri burocratici
che zavorrano la loro concorrenzialità rispetto a chi opera in altri sistemi
economico/amministrativi: una
ricerca Irs - Istituto per la ricerca
sociale mette in evidenza l’impatto
economico, organizzativo e concorrenziale di uno strumento disponibile
da quasi 100 anni ma non ancora
adottato sistematicamente. Si tratta
delle norme tecniche consensuali (le
cosiddette «norme Uni»), il cui uso
può fare aumentare fino a un massimo del 14,1% il fatturato, investendo
ogni anno al massimo lo 0,002% del
fatturato stesso per l’acquisto e lo
0,007% per la formazione e/o consulenza necessarie al loro migliore
utilizzo. È quanto emerge da uno
studio sui benefici economici della
normazione, presentato ieri a Milano.
La ricerca analizza in particolare tre
de giudiziarie sempre riconducibili a ritardi, anche
burocratici, della Regione
Lazio.
Si riteneva che l’inosservanza dal pagamento delle
imposte era stato cagionato esclusivamente da una
«forza esterna» al soggetto
obbligato e quindi veniva
meno il presupposto per
l’irrogazione delle sanzioni,
in applicazione dell’art. 6,
comma 5, dlgs. n. 472 del
1997 che prevede la non
punibilità di «(…) chi ha
commesso il fatto per forza
maggiore (…)».
La Commissione tributaria regionale di Roma rigettando il ricorso, ha qualificato come forza maggiore
l’impossibilità del versamento del tributo per causa imputabile a terzi, che
se non costituisce chiaramente motivo di esclusione
dal pagamento del tributo,
rappresenta ipotesi idonea
all’esclusione dall’applicazione delle sanzioni, a maggior ragione in presenza di
un comportamento collaborativo, caratterizzato da
buona fede e non finalizzato all’evasione delle imposte
da parte del contribuente.
Accertamento fiscale
illegittimo se non motivato
È illegittimo l’accertamento se l’autorizzazione del pm
all’accesso presso l’abitazione, dal quale sono emersi
elementi probatori idonei all’istruzione dell’atto impositivo, non motiva circa i «gravi indizi dell’illecito
fiscale» previsti dall’art. 52 del dpr n. 633 del 1972.
È il principio espresso dalla Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna, sentenza 24 maggio
2016, n. 1417.
L’Agenzia delle entrate di Rimini, sulla base degli elementi probatori desunti da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, notificava
ad una società un avviso di accertamento. In detto
verbale, i cui rilievi venivano integralmente trasposti
nell’atto impositivo, veniva evidenziato come mediante l’accesso presso l’abitazione della madre del rappresentante legale della società, autorizzato dal pm
ai sensi dell’art. 52 del dpr n. 633 del 1972, fosse stata
rinvenuta documentazione extracontabile riguardante
la società. In sostanza, gli elementi documentali reperiti presso l’abitazione di un soggetto terzo rispetto
alla contribuente società sono stati posti alla base
del pvc prima e dell’atto impositivo poi. Impugnava
l’avviso di accertamento la società, eccependo l’illegittimità dell’autorizzazione del pm all’accesso presso
l’abitazione per carenza di motivazione con riguardo
alla sussistenza dei gravi indizi di violazioni tributarie
(ex art. 52 del dpr n. 633 del 1972), e in secondo luogo
contestando che la documentazione acquisita fosse
riconducibile alla ricorrente.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il
ricorso per difetto di prova relativamente al secondo
motivo. La contribuente proponeva appello incidentale presso la Commissione tributaria regionale ecce© Riproduzione riservata
pendo nuovamente l’illegittimità dell’autorizzazione.
I Giudici dell’Appello, richiamando le sentenze delle
La sentenza
SS.UU. della Cassazione nn. 16424, 18017 e 18018
sul sito www.italiadel 2002, hanno ribadito che in ragione dell’invasività della specifica attività istruttoria posta in essere,
oggi.it/documenti
una deroga al principio
di inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost.
può essere attuata solo
ove sussistano, ab origine, i gravi indizi di
settori: quello degli ascensori (dove novembre dalle 16 presso la sede dell’asviolazione di norme
la produzione non può prescindere sociazione (sala Einaudi, Palazzo Bertributarie dei quali si
dalla normazione tecnica, anche eu- nini al Corso, via Borgognona 47).
deve dare opportuno
ropea, e in Italia ne sono installati
rilievo nella motivazioquasi un milione), quello delle mac- Con l’inserimento del ddl di bilancio,
ne dell’autorizzazione.
chine utensili per la lavorazione dei oltre che di dati e di grafici di sintesi, si
Nel caso di specie tale
metalli e quello dell’arredamento per arricchisce di contenuti e di funzionalielemento mancava del
case e uffici (entrambi caratterizzati tà «Bilancio Aperto», l’app realizzata in
luglio dalla Ragioneria generale dello
tutto, poiché l’autorizda un fortissimo «Made in Italy»).
stato in collaborazione con Sogei (partzazione si fondava in
primis su non meglio
L’obbligo di esporre la tabella dei ner tecnologico del Mef) con l’obiettivo
specificate segnalazio«giochi proibiti» prevista dalle norme di rendere accessibile a tutti i cittadini,
ni anonime, difettando
di pubblica sicurezza non solo agli addetti ai lavori, il bilanil requisito della «gravale per tutti i locali, cio dello Stato italiano. Lo ha reso noto
vità degli indizi» che
gli esercizi e i circoli ieri la stessa Ragioneria.
la norma impone, con
privati a prescindere
conseguente illegittimo
«dal fatto che all’in- La Commissione tributaria regioaccesso, inutilizzabilità
terno del locale si pra- nale della Lombardia ha accolto gli
dei riscontri probatori
tichino o meno detti appelli proposti da Baxter World Trade
e nullità dell’atto acgiochi». È quanto ri- Corporation e dalla consociata Bieffe
certativo. Si aggiunge,
badisce, come riporta Medital Spa aventi ad oggetto un cona fortiori, che trattanAgipronews, la Terza tenzioso fiscale in materia di transfer
dosi di attività ispetsezione penale della pricing. I giudici d’appello, riformando
tiva posta in essere
Corte di cassazione, la decisione di primo grado, hanno
presso l’abitazione di
che con una sentenza ha accolto il ri- annullato gli atti fiscali impugnati,
un soggetto «esterno»
corso della Procura di Asti, annullando accertando l’erroneità delle ragioni
e terzo alla società acl’assoluzione del titolare di un circolo di erariali in merito alla determinazione
certata, occorreva una
poker live e rinviando la questione alla del valore normale delle transazioni
infragruppo e riconoscendo invece la
motivazione «rafforzaCorte d’appello di Torino.
correttezza dell’operato delle società.
ta» dell’autorizzazione,
idonea a equilibrare le
«Le nuove soluzioni di finanziamento Baxter World Trade Corporation e
esigenze istruttorie da
immobiliare. Il rent to buy, il leasing im- Bieffe Medital, parti del gruppo mulun lato e le tutele che la
mobiliare abitativo, il prestito vitalizio tinazionale farmaceutico Baxter, sono
costituzione garantisce
ipotecario e il ‘‘patto marciano’’». Questo state assistite da Foglia Cisternino &
dall’altro (i.e. inviolail tema del convegno organizzato da Partners con un team composto dai soci
bilità del domicilio).
Confedilizia che si terrà mercoledì 30 Giuliano Foglia e Duccio Casciani.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMyMC0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0yMVQxMjozMjoyMFojIyNWRVI=
LAVO RO E PREVIDENZA
Mercoledì 16 Novembre 2016
39
I chiarimenti del ministero del lavoro per le aree di crisi industriale
ELEZIONI CNI
Cigs, termini ampliati
Vince
la lista
Zambrano
Accordo sottoscrivibile anche dopo il 31/12
DI
deroga alle norme ordinarie, possa essere concessa
nel limite massimo di spesa
di 216 milioni di euro «per
l’anno 2016».
DANIELE CIRIOLI
C
igs a maglie larghe
nelle aree di crisi
industriale. Nei casi
di sospensione o riduzione d’orario di lavoro
con inizio entro quest’anno,
la cassa integrazione straordinaria verrà concessa
anche se l’accordo in sede
ministeriale viene sottoscritto dopo il 31 dicembre
2016 e/o anche se la domanda è presentata oltre l’anno
2016. Lo precisa il ministero
del lavoro nella circolare n.
35/2016 correggendo le precedenti indicazioni fornite
con la circolare n. 30/2016
(si veda ItaliaOggi del 15
ottobre) in merito al trattamento d’integrazione salariale introdotto dal dlgs n.
185/2016 (correttivo Jobs
act) a favore delle imprese
operanti in un’area di crisi industriale complessa
(l’elenco dei territori è pubblicato su ItaliaOggi del 15
ottobre).
La questione. I nuovi
BREVI
Al 14 novembre sono
16.429 i contratti aziendali e territoriali depositati che prevedono
premi di produttività.
Ad annunciarlo tramite
una nota diffusa ieri, il
ministero del lavoro. Nel
dettaglio, il dicastero di
via Veneto ha sottolineato come delle «16.429
dichiarazioni compilate, 11.307 si riferiscono a
contratti sottoscritti nel
2015. Inoltre, 12.877 si
propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 9.553 di redditività, 7.377 di qualità. Per
quanto riguarda, invece,
le misure previste dagli
accordi depositati: 1.736
prevedono un piano di
partecipazione e 3.113
prevedono misure di
welfare aziendale».
«Il terzo settore alla
prova dei decreti attuativi» è il titolo del convegno organizzato dal
Cndcec, in programma
a Roma il prossimo 17
novembre presso il Bernini Bristol, in Piazza
Barberini 23. I lavori
saranno aperti alle ore
10.30 da un intervento
del presidente nazionale della categoria,
Gerardo Longobardi.
A seguire una tavola
rotonda alla quale parteciperanno esponenti
del mondo politico e
istituzionale.
Giuliano Poletti,
ministro del lavoro
chiarimenti riguardano l’applicazione della norma del
comma 11-bis dell’art. 44
del dlgs n. 148/2015, aggiunto dal dlgs n. 185/2016, nella
parte in cui dispone che la
nuova cassa integrazione
salariale straordinaria, in
DALL’UNCAT
Giurisdizione
tributaria
da tutelare
Conservare i pregi della
giurisdizione tributaria, in
particolare per quanto attiene la celerità, e curarne
invece gli aspetti critici,
introducendo un giudice
togato e a tempo pieno, e
sottraendo completamente il processo alla gestione
di una delle parti in causa.
Queste le linee di condotta
che dovrebbero essere seguite per dare inizio all’iter
di riforma del processo tributario ad avviso dell’Uncat
(Unione nazionale camere
avvocati tributaristi), presieduta da Bruno Lo Giudice. «Solo quando i processi
civili saranno veloci come
il processo tributario potrà
avere un senso pensare a
una riunificazione delle due
giurisdizioni», ha precisato
Lo Giudice tramite una nota
diffusa ieri, «fino a quel momento, però, proprio la difesa di quell’esigenza di celerità che certamente è molto
importante impone la difesa da parte dell’Uncat della
giurisdizione tributaria la
quale, nei gradi di merito»,
ha concluso il presidente,
«già soddisfa tale esigenza
nella maggior parte dei casi
o almeno a confronto con
tutte le altre giurisdizioni
italiane».
I chiarimenti. Nelle
prime istruzioni (circolare n. 30/2016), a proposito
della durata della Cigs, il
ministero aveva previsto la
possibilità di concedere il
trattamento per la durata
di 12 mesi anche oltre il 31
dicembre 2016, a patto però
sia di stipulare l’accordo, sia
di presentare la domanda e
iniziare le sospensioni o le
riduzioni di orario di lavoro
entro il 31 dicembre 2016.
In merito a tale previsione il ministero dice di aver
ricevuto numerose manifestazioni di difficoltà nel rispettare i limiti temporali
da parte delle imprese, delle
parti sociali e delle regioni,
ragione per cui ha deciso di
rettificare le indicazioni. Con
il nuovo indirizzo il ministero
stabilisce che, in considerazione della specialità della disposizione e della complessità
del procedimento per la concessione della Cigs, al fine di
garantire una effettiva fruibilità da parte delle imprese, in
caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nell’anno
2016 è possibile concedere la
cassa integrazione straordinaria anche se l’accordo in
sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31 dicembre
2016 e anche se l’istanza è
presentata oltre tale data.
Per le medesime motivazioni,
infine, il ministero ritiene che
in caso d’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel
2016, sia possibile concedere
il trattamento sino al limite
massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016,
e fermo restando il limite
di spesa complessivo (euro
216 milioni) e quello delle
risorse assegnate alla singola regione.
DI
BEATRICE MIGLIORINI
Armando Zambrano verso
la riconferma per la guida
del Consiglio nazionale
degli ingegneri per il quinquennio 2016-2021. Sono,
infatti, stati eletti tutti i
15 componenti della squadra OfficinaCni, da lui capeggiata. Formalmente,
la nomina dovrebbe arrivare entro la fine del mese
dopo che il nuovo consiglio si sarà riunito per
assegnare l’incarico. Tra
i nuovi consiglieri eletti
Stefano Calzolari, Felice
Monaco, Roberto Orvieto,
Domenico Perrini, Luca
Scappini e Remo Vaudano.
Confermati, invece, Giovanni Cardinale, Gaetano
Fede, Michele Lapenna,
Massimo Mariani, Gianni
Massa, Raffaele Solustri,
Angelo Valsecchi. Come
La circolare sul
sito www.italiaoggi.it/documenti
Psicologi, mercato proficuo
nonostante la concorrenza
È proficuo il mercato della psicologia professionale, in Italia: il valore annuale complessivo
si aggirava nel 2014 sugli «800 milioni di euro»,
avendo compiuto un (consistente) balzo in avanti
rispetto alla performance del 1996, quando era
pari a 110 milioni. Nonostante le cifre considerevoli, però, la categoria fa i conti con la «salita
in auge» di figure nuove come il «counselor», il
«life coach», o il «personal trainer» che offrono
alla clientela prestazioni della stessa matrice di
chi ha seguito un corso di laurea e si è iscritto a
un apposito albo.
Sono gli esiti di un’indagine promossa dall’Enpap
(l’Ente di previdenza e assistenza degli psicologi), iniziativa scaturita, ha premesso il presidente
Felice Damiano Torricelli, dalla «esigenza di migliorare i trattamenti pensionistici» degli iscritti,
giacché il metodo contributivo cui sono sottoposti prevede accantonamenti e conseguenti assegni
«proporzionali ai redditi percepiti», e la Cassa «ha
il dovere di impegnarsi per rendere più dignitoso
possibile l’importo» delle prestazioni, individuando strade per incrementare i guadagni.
Pertanto, l’ammontare di 800 milioni del giro d’affari del comparto «si evince dal complesso» delle
entrate di chi versa i contributi, considerando
che il contributo soggettivo (la quota che paga
il professionista) fornito all’Enpap «corrisponde
al 10% del reddito netto degli psicologi nel corso
degli anni». Se, dunque, da un lato è apprezzabile
che la società, pur afflitta da quasi un decennio di
crisi economica, continui ad avvalersi dei servizi
di assistenza e di supporto psicologico, dall’altro
la categoria subisce la competizione di personale
con preparazione e competenze differenti.
Del resto, i dati sui redditi ne testimoniano le
difficoltà: nel 2014 l’intera platea di psicologi che
esercitano la libera attività (poco più di 51.000
professionisti) presentava entrate medie nette di
13.360 euro all’anno e un chiaro divario di genere, con 15.984 euro per la componente maschile e
10.875 per quella «rosa» (si veda ItaliaOggi del
16 aprile 2016).
Simona D’Alessio
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNS0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjozMToxMVojIyNWRVI=
Armando Zambrano
componente della sezione
B dell’albo, infine, è stato
eletta Ania Lopez. «Dopo
il riconoscimento che abbiamo ottenuto da parte
della categoria con queste elezioni», ha spiegato
a ItaliaOggi Zambrano,
«ci apprestiamo a portare
avanti con convinzione i
prossimi cinque anni all’insegna della continuità con
in lavoro svolto in precedenza». E gli obiettivi della nuova governance sono
chiari. «Come prima cosa»,
ha precisato Zambrano,
«vogliamo assolutamente
portare avanti una riorganizzazione interna che ci
permetta di offrire maggiori servizi agli iscritti
sul territorio. In secondo
luogo», ha proseguito Zambrano, «è nostra intenzione fare in modo che il Cni
resti quell’interlocutore
privilegiato con il mondo delle istituzioni che è
stato fino ad ora, in modo
da poter lavorare per garantire sempre più tutele
per i liberi professionisti.
A tutto questo, poi», ha
concluso, «continueremo
ad affiancare un impegno
di costante miglioramento
dell’offerta formativa e dei
percorsi universitari».
34
Mercoledì 16 Novembre 2016
I M P O S T E E TA S S E
Dopo le ultime modifiche al decreto fiscale si completa il quadro della dichiarazione
L’integrativa al gran completo
Gli errori commessi avranno spazio nel contenzioso
la correzione a favore del conDUILIO LIBURDI
tribuente può essere effettuauadro completo sulla di- ta spontaneamente mediante
chiarazione integrativa una dichiarazione integrativa
a favore del contribuen- ovvero in un momento succeste: le modifiche apporta- sivo a fronte dell’attività di acte alla disciplina Iva nonché la certamento da parte dell’ufficio
possibilità di evidenziare anche ovvero, anche, in sede di contenin sede contenziosa gli errori zioso. Se rispetto all’intervento
commessi, rendono preciso il dell’ufficio, il concetto è di fatto
principio introdotto dalle nuove quello della autotutela (che podisposizioni di legge. È questo trà essere totale o parziale), è
quanto può essere rilevato alla evidente come la questione fonluce della nuova formulazione, damentale attiene alla possibilità di far valere
dopo gli emendaeventuali errori
menti, dell’articolo
commessi anche
5 del dl n. 193 del
Il principio
in sede ammini2016 che ha introbeneficia
strativa o contendotto, come noto,
anche delle
ziosa. Si pensi,
il principio della
modifiche
per esempio, alla
dichiarazione inapportate
possibilità che
tegrativa a favore
sull’Iva
avverso una codel contribuente
municazione di
nel caso in cui, in
irregolarità o un
sede di prima dichiarazione, siano stati com- avviso di accertamento, anche
messi degli errori che hanno in sede di reclamo o di adesione,
danneggiato il contribuente si prospetti l’avvenuto errore
nella dichiarazione originaria.
stesso.
La possibilità di far va- Di fatto, quindi, il nuovo sistelere l’errore in sede con- ma si delinea con:
- la possibilità di far valere
tenziosa. L’emendamento ha
introdotto una disposizione che, gli errori commessi a proprio
sostanzialmente, è di chiusura danno con una dichiarazione
del sistema. Infatti, sia il nuovo integrativa da presentare encomma 8-bis dell’articolo 2 del tro il termine di presentazione
dpr n. 322 del 1998 che il nuovo della dichiarazione successiva
comma 6-quinquies dell’articolo ed immediato utilizzo in com8 del medesimo dpr prevedono pensazione del credito;
- decorso questo termine,
esplicitamente che resta ferma
in ogni caso per il contribuente, fermo restando il principio di
la possibilità di far valere, an- integrazione della dichiarache in sede di accertamento o zione, la compensazione della
di giudizio, eventuali errori di differenza slitta a un momento
fatto o di diritto, che abbiano successivo;
- in caso di contestazione da
inciso sulla obbligazione tributaria, determinando l’indicazio- parte dell’Agenzia delle enne di un maggior imponibile, di trate o comunque di richiesta
un maggior debito di imposta o istruttoria o anche in sede concomunque di un minor credito o tenziosa, potrà essere sempre
di una minore eccedenza detrai- fatto valere l’errore commesso
bile. Detto che dunque le norme a proprio danno e anche in
coprono di fatto tutti i settori assenza di una presentazione
impositivi, l’intervento aggiun- della dichiarazione integrativa.
tivo rispetto alla prima stesura Appare infatti evidente come
della norma si pone in linea con questa possibilità «postuma»,
la nota sentenza della Corte di prescinda dalla presentazione
cassazione a sezioni unite che della dichiarazione integratiha fissato esattamente questo va.
La specificazione sugli
principio. In concreto, dunque,
DI
Q
errori di competenza. La
nuova formulazione della norma preserva comunque quanto
evidenziato dall’amministrazione finanziaria nella circolare
n. 31 del 2013. In altri termini, laddove l’errore commesso
abbia in primis una matrice
civilistica in quanto attinente
all’errore contabile sulla competenza, viene mantenuto l’impianto della correzione interna
e dell’integrazione dell’ultima
dichiarazione. In modo tale
che l’ultima dichiarazione rappresenti ancora, come spiegato
dall’Agenzia delle entrate, la
modalità concreta con la quale
procedere immediatamente in
compensazione con la differenza a proprio favore. Più in generale, inoltre, va segnalato come
dopo l’emendamento sia scomparsa la parte della norma che
obbligava a evidenziare nella
dichiarazione corrente il credito
già utilizzato in compensazione
come derivante dalla dichiarazione integrativa.
Il contenuto della correzione. Il nuovo comma 8
dell’articolo 2 è stato leggermente modificato e ora afferma
come la dichiarazione integrativa si possa presentare per
correggere errori o omissioni,
compresi quelli che abbiano
determinato l’indicazione di un
maggiore o minore imponibile,
o, comunque, di un maggiore
o minore debito di imposta. Il
rinvio letterale non è più dunque al maggiore o minore reddito ma alla differenza di imponibile e, dunque, in tale ipotesi
potrebbe anche rientrare la
differenza in relazione alla
perdita dichiarata nella prima dichiarazione e poi corretta
computando elementi inizialmente non considerati. Fermo
restando che, anche sulla base
della precedente locuzione, l’introduzione del principio della
rettificabilità a favore del contribuente dovrebbe includere
tutte quelle posizioni che comportano una seconda dichiarazione «migliore» rispetto a
quella originaria.
RAPPRESENTAZIONE NELLA COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE
Commercialisti vs tributaristi
«Un passo avanti nella progressiva erosione sociazioni sottolineando che tali soggetti sono
delle competenze dei commercialisti, una beffa indicati come «professionisti di cui alla norma
che si aggiunge ai nuovi aggravi di obblighi e Uni 11511 certificati e qualificati ai sensi della
adempimenti contenuti nel decreto fiscale». Lo legge 2013 n. 4». La novità rilevante del provaffermano le associazioni dei commercialisti vedimento, si sottolinea, non è tanto quella
(Adc, Aidc, Anc, Andoc , Unagraco, Ungdcec, dell’accesso agli uffici (già stabilito nella legUnico) in una nota che fa riferimento alle ge di Stabilità 2014), ma la possibilità per i
nuove competenze attribuite ai tributaristi. tributaristi di rappresentare il cliente in sede
«Apprendiamo che le commissioni congiun- di composizione stragiudiziale. «Assistiamo,
te finanze e bilancio della camera dei depu- ancora una volta, ad aperture nei confronti di
tati hanno approvato lo scorso 10 novembre operatori che non possono garantire, al pari dei
professionisti iscritti all’ordine,
un emendamento al decreto
adeguati livelli di preparaziolegge fiscale 193/2016 (art.
Il
testo
del
dl
ne atti ad assicurare al contri6-bis), nel quale si prevede
fi
scale
sul
sito
buente le competenze e le tutele
l’aggiunta di soggetti ammessi a rappresentare e assistere
www.italiaoggi.it/ necessarie alla corretta interlocuzione con l’amministrazione»,
i contribuenti presso gli uffici
documenti
conclude la nota.
finanziari», affermano le as-
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNi0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjozNToyN1ojIyNWRVI=
Cessione intersocietaria
per le perdite fiscali
Via alla cessione intersocietaria delle perdite fiscali.
Per le società fra le quali vi sia una percentuale di diritto di voto e di partecipazione agli utili non inferiore
al 20% è consentita la cessione delle perdite fiscali
realizzate nei primi tre esercizi. Lo prevede Il disegno
di legge di bilancio 2017, all’esame della camera.
La cessione deve essere perfezionata con le modalità
dettate per la cessione dei crediti d’imposta dall’art.
43-bis del dpr 602/1973, il quale richiede, inter alia,
che l’atto di cessione sia notificato all’amministrazione
finanziaria.
Sia la società partecipata sia quella partecipante dovrebbero poter assumere tanto il ruolo di cedente
quanto quello di cessionario. Invece, non appare chiaro
se la nuova disposizione sia applicabile alle stabili organizzazioni italiane di società Ue/See; la loro esclusione potrebbe comportare una illegittima violazione
del principio di non discriminazione e della libertà di
stabilimento di cui, rispettivamente, agli artt. 18 e 49
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e
agli artt. 4 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico
europeo.
La cessione, che deve avere a oggetto l’integrale ammontare di tali perdite fiscali, è consentita solo qualora (a) le azioni della cessionaria, o della società che
controlla direttamente o indirettamente la cessionaria,
siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema
multilaterale di negoziazione di uno degli stati membri
dell’Ue/See con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni
(dovrebbe potersi includere anche il Liechtenstein)
e (b) la società cedente non svolga in via prevalente
attività immobiliare.
Ulteriori condizioni richieste sono (a) la sussistenza
di identità dell’esercizio sociale della cedente e della
cessionaria; la sussistenza del requisito partecipativo del 20% al termine del periodo d’imposta in cui è
posta in essere la cessione e (c) il perfezionamento
della cessione entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
A seguito della cessione, le perdite fiscali continueranno a godere in capo al cessionario del medesimo regime
di riportabilità che era previsto in capo al cedente,
ossia continueranno a essere considerate quali perdite
illimitatamente riportabili purché si riferiscano a una
nuova attività produttiva ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del Tuir (i.e. la cedente non sia stata costituita
a seguito di una operazione straordinaria).
Inoltre, è previsto l’obbligo in capo alla cessionaria
di remunerare la cedente in relazione al vantaggio fiscale ricevuto; tale remunerazione non assume alcuna
rilevanza fiscale né in capo al cedente né in capo al
cessionario.
Dal tenore letterale si dovrebbe desumere che tale remunerazione non debba essere, in ogni caso, inferiore
al vantaggio fiscale ricevuto, determinato applicando,
all’ammontare delle perdite acquisite, l’aliquota Ires
relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente. Tuttavia, occorre
rilevare che, qualora le perdite cedute siano generate
da società costituite a decorrere dal periodo d’imposta
2017, tale disposizione potrebbe dar luogo a discutibili
vantaggi fiscali, non tenendo in opportuna considerazione la diversa misura dell’aliquota complessiva applicabile a decorrere dal medesimo periodo d’imposta alle
società industriali (24%) e agli enti finanziari (27,5%).
In principio, il medesimo tema si dovrebbe porre tutte
le volte in cui tra cedente e cessionario sia riscontrabile un differenziale tra le aliquote Ires.
Infine, nonostante l’oscuro tenore letterale del comma
5, lo stesso dovrebbe potersi interpretare nel senso di
escludere la cessione delle perdite fiscali generatesi
in periodi di imposta durante i quali la cedente partecipasse ai regimi della trasparenza e del consolidato
fiscale (nazionale e mondiale).
Alberto Fuccio e Raffaele Villa
© Riproduzione riservata
Altro servizio sul ddl Bilancio a pag. 36
18
Giovedì 17 Novembre 2016
COMMENTI & ANALISI
Nel welfare la carenza di risorse non
è affatto un alibi. Bisogna organizzarsi
CONTRARIAN
DOVE SARÀ IL FOCUS
DEL NUOVO PIANO
DI MEDIOBANCA
E Mediobanca presenta oggi il nuovo piano
industriale 2016-2019, che evidenzierà in
modo più marcato il progressivo cambiamento
di pelle di Piazzetta Cuccia e la sempre
maggiore focalizzazione sui nuovi business
voluta dall’ad Alberto Nagel. Gli analisti di
Icbpi si aspettano infatti che il nuovo piano
si concentri su una più efficiente allocazione
del capitale, con un’ulteriore spinta sul retail e
sull’asset management. «Mentre la redditività
del core business (Cib) dipenderà in larga
misura dalle condizioni di mercato, le strategie
del management sul capitale saranno ancora
influenzate, come per l’intero settore bancario
italiano, dall’attuale revisione normativa»,
precisano gli
analisti di Icbpi.
Il focus sarà
naturalmente
anche sul
trattamento
prudenziale
della
partecipazione
del 13% in
Generali.
Alberto
A questo
Nagel
gli analisti
di Equita
aggiungono un
MEDIOBANCA
focus crescente
quotazioni in euro
su CheBanca!,
7,1
come asset
6,7
gatherer
di nuova
6,3
generazione;
IERI
una spinta
5,9
sul credito al
6,96 €
consumo, anche
-1,49%
5,5
con eventuali
16 ago ’16
16 nov ’16
acquisizioni;
indicazioni
sui progetti di crescita nell’alternative asset
management e un’accelerazione dei ricavi esteri.
In ogni caso le stime aggiornate lo scorso 2
novembre da Kepler Cheuvreux non assumono
alcuna acquisizione o cessione di azioni Generali
(la compagnia contribuisce al 44% dell’utile
netto rispetto al 42% dello scorso anno). «Non
ci aspettiamo alcun cambiamento drastico di
strategia da parte di Mediobanca, anche se il
management ha ribadito l’intenzione di cedere
il 3% della sua attuale quota del 13% nel Leone,
senza dare una specifica scadenza», affermano
gli analisti della banca d’affari. In particolare,
gli esperti per l’esercizio 2019 si aspettano un
utile netto a 777 milioni (+11% su base annua,
750 milioni la stima per il 2017 dai 590 milioni
del 2015) il che implica un Rote dell’8,3%, a
fronte di ricavi complessivi pari a 2,45 miliardi di
euro (1,909 miliardi nel 2017), un rapporto cost/
income del 42% e un costo del rischio di 90bps.
«Ci aspettiamo anche un payout ratio del 39%,
un dividendo a fine piano di 0,35 euro per azione
(a 0,32 euro nel 2018, a 0,30 euro nel 2017 e a
0,27 euro quest’anno dai 0,25 euro del 2015,
ndr), il che implica un rendimento superiore al
5%», prevedono a Kepler Cheuvreux. Gli analisti
di Kepler Cheuvreux hanno un rating buy e un
target price a 7,4 euro su Mediobanca, prezzo
obiettivo che deriva per un 51% dal valore del
core business, per un 41% dal fair value della
partecipazione del 13% in Generali (10% sulla
base del target price sulla compagnia a 13,7
euro e 3% sulla base del prezzo di mercato) e
per un 8% dagli altri investimenti. Anche Equita
consiglia l’acquisto (buy) dell’azione con un
target price a 7,9 euro, mentre Icbpi ha ribadito
neutral con un prezzo obiettivo a 7,3 euro.
(riproduzione riservata)
S
enza evocare profezie su conflitti
tra generazioni, fare welfare in
carenza di risorse richiede alcune scelte. La prima possibilità è
quella di restituire ai singoli le proprie responsabilità, arretrando le
protezioni sociali offerte nel secolo
del progresso. In questa direzione
sembra muoversi il Giappone, dove si sta immaginando la fine delle
pensioni di vecchiaia e si chiede ai
giovani di concentrare i propri studi
universitari su scienza, tecnologia e
matematica, ma anche l’Inghilterra,
che consente ai pensionandi di ritirare
i propri contributi previdenziali per
farne l’uso che ritengono più utile.
Che cosa accadrà se di questi contributi viene fatto un cattivo uso, o per
dirla più semplicemente, se ci saranno molte persone che sopravvivranno
al proprio reddito?
La semplice diminuzione delle protezioni pubbliche che scarica le incertezze sui cittadini non sembra un
modello convincente, dato che la logica conseguenza è quella di delegare
le politiche sociali al mercato privato,
che non ha finora dimostrato di essere
solidamente orientato all’equità. Una
seconda strada invita invece a realizzare antidoti, che si situano in due
categorie principali non disgiunte: i
welfare generativi e i welfare di comunità. Il welfare generativo consiste
nella creazione di circolarità nell’assistenza, ossia nel chiedere a chi ottiene benefici di restituire in qualche
modo quanto ricevuto mettendo a
disposizione le proprie energie per
la comunità. In questa prospettiva,
l’utente dei servizi diviene anch’esso
produttore di benessere, apportando
tempo, risorse, energie, competenze
di Alessandro Rosina
e Sergio Sorgi
ed esperienze utili per altri.
Un’altra forma interessante è rappresentata dalla cosiddetta premialità,
un modo di incentivare buone pratiche nei cittadini per via razionale o
psicologica. Ne sono esempio le deduzioni o detrazioni fiscali, che riconoscono la valenza di alcuni comportamenti e li incentivano o supportano.
Diverso è il tema dell’influenza positiva attuata per via comportamentale. Diversi studi evidenziano che si
possono incentivare comportamenti
virtuosi partendo dalle predisposizioni psicologiche degli utenti. Tra
obbligatorietà e laissez-faire vi sono
da qualche anno in corso sistemi di
spinta gentile (nudge) che, senza obbligare i cittadini ad assumere comportamenti virtuosi ne sostengono gli
sforzi: sono meccanismi che adoperano l’inerzia decisionale dei cittadini a loro favore o attribuendo rating
di cittadino virtuoso e vantaggi a chi
mette in atto comportamenti utili alla
collettività. (…) Il modo più naturale
per ampliare i supporti in assenza di
risorse consiste tuttavia nel welfare
di comunità, un’alleanza forte tra
componenti della società che si basa
sul concetto di network. I welfare in
rete aggregano le componenti della
società interessate a costruire benessere nei propri utenti. Tipicamente
ne fanno parte le pubbliche amministrazioni, il terzo settore, le imprese
(storicamente coinvolte nel benessere dei propri lavoratori dai tempi
di Olivetti, Enrico Mattei, Pirelli), la
famiglia, le associazioni e il mercato
finanziario, assicurativo e previdenziale. Ognuno di questi soggetti può
interpretare la propria partecipazione al network in due dimensioni:
societaria e comunitaria. Il welfare
societario è un’alleanza tattica, che
massimizza i benefici per ogni soggetto istituzionale che partecipa. Il
welfare di comunità, strategico, mette al centro dei propri risultati l’utente, sapendo che questo orientamento alla persona darà benessere, per
riflesso, all’intera società e dunque
anche alle componenti della rete. Il
welfare di comunità è solidaristico,
mutualistico e sottintende il valore
che deriva dal mettere in comune
le responsabilità del benessere. Se
ci sono pochi figli, un welfare promozionale e prospettico aiuterà le
coppie a poter fare scelte desiderate
di procreazione, facilitandone le decisioni e la gestione familiare in un
contesto favorevole. Se il mercato
del lavoro sottoutilizza l’esperienza
dei senior, un welfare attento metterà
in atto provvedimenti atti a facilitare
la permanenza dei senior nel mondo
del lavoro, mediante forme di parttime agevolato o rivedendo il rapporto tra reddito e produttività in età
avanzate. Se, come accade, il lavoro
femminile è poco agevolato e mal
pagato, si interverrà con politiche
di conciliazione che, per esempio,
rendano asincroni gli orari di inizio
scuola, inizio del lavoro e fruizione
di servizi pubblici. Insomma, serve
un nuovo welfare che non arretri,
non chiuso in difesa, ma in grado di
porsi in felice sintonia con le trasformazioni in corso.
* brano tratto dal saggio Il Futuro
che (non) c’è, Bocconi Editore
Fiscalisti arruolati nella lotta all’evasione
T
ira una brutta aria per i professionisti del Fisco. Gli Stati europei
non sono ancora riusciti a superare la crisi del 2008 che ha provocato
una forte dilatazione del debito pubblico nella quasi totalità di essi. Non
possono tagliare la spesa pubblica
(per non aggravare la recessione),
hanno quindi un bisogno disperato
di aumentare le entrate tributarie: da
qui la campagna condotta in modo
deciso già da qualche anno contro i
paradisi fiscali, che ha già smantellato il tradizionale segreto bancario
di piazzeforti come la Svizzera. La
trasparenza bancaria, la costruzione
di enormi banche dati in grado di
segnalare tutte le transazioni economiche dei cittadini e delle imprese,
lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie diverse, la
fatturazione elettronica, sono altrettanti passi avanti nella lotta a evasione ed elusione. Ma non basta. Anche
perché l’accumulo di quantità enormi
di informazioni, per ora, sembra essere più un deterrente che un’azione di contrasto reale. Molti dei dati
contenuti nell’anagrafe tributaria
sono imprecisi. Forse manca ancora
la capacità di utilizzare a fondo tali
strumenti. Il direttore dell’Agenzia
delle Entrate, Rossella Orlandi, al Festival dell’economia di Trento del 4
giugno ha riconosciuto: è un mito che
l’Agenzia possa sconfiggere evasio-
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNi0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjozMzozNVojIyNWRVI=
di Marino Longoni
ne ed elusione pigiando il tasto di un
computer, e «con 11 mila addetti ai
controlli è umanamente impossibile
controllare 40 milioni di dichiarazioni fiscali». Da qui la scelta di puntare
in modo deciso sulla compliance.
L’amministrazione finanziaria sta
riducendo il numero di accertamenti
per puntare su alert preventivi e avvisi
bonari. Da tempo, in realtà, la politica
fiscale sta cercando in diversi modi
di arruolare o intimorire coloro che
sono sempre stati al fianco dei contribuenti, i professionisti, blandendoli
o accusandoli di essere gli ispiratori
dell’evasione. Commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, sono il
perno di questa nuova strategia. Non
a caso sono stati obbligati a trasmettere masse sempre più pervasive di dati sui contribuenti: invio online della
dichiarazione dei redditi, spesometro
trimestrale, comunicazioni trimestrali
Iva, fatturazione elettronica, sono solo gli ultimi passi in questa direzione.
Ma anche quando l’anagrafe tributaria sarà in grado di monitorare ogni
singolo movimento del contribuente,
nulla potrà contro le complesse operazioni finanziarie tipiche delle grandi imprese, perciò il passo successivo
sarà responsabilizzare i professionisti
sulle eventuali mancanze commesse
dai clienti. Qualcosa in tal senso è già
stato fatto con il 730 online.
Anche la giurisprudenza è sempre
più convinta sul rendere responsabile
il consulente dell’azienda per l’evasione o l’elusione da questa commessa. Ora anche la Commissione Ue ha
aperto una consultazione per trovare
il modo di dissuadere gli intermediari
dal progettare operazioni fiscali elusive. Il dato di partenza è che l’elusione
ha sottratto, nel 2013, 50-70 miliardi
di euro dalle casse degli Stati europei.
Misure più severe contro gli intermediari sono state già chieste da Parlamento europeo, Ecofin e Ocse. Obiettivo della Commissione Ue è ora creare deterrenti efficaci per evitare che i
consulenti fiscali propongano schemi
di pianificazione fiscale aggressivi.
Pierre Moscovici, commissario per
gli Affari economici e finanziari, ha
dichiarato: «Piani di finanziamento aggressivi e strutture societarie
opache non sono frutto del caso». Il
messaggio è chiaro: commercialisti
e avvocati vanno disincentivati dal
prendersi troppo a cuore l’interesse
delle società. In pratica si punterà a
creare un conflitto d’interesse tra il
professionista e il suo cliente, come
già fatto con la disciplina antiriciclaggio. In altri termini, se gli Stati
non riescono più a controllare i contribuenti, ci pensino i professionisti.
(riproduzione riservata)
Giovedì
17 Novembre 2016
www.ilsole24ore.com
@ 24NormeTributi
IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
t
LE NOVITÀ NELLA REDAZIONE DEI BILANCI
LEGGE «DOPO DI NOI»
Cagnoni e Germani u pagina 52
Mauro Pizzin u pagina 53
Piani personalizzati
per i disabili gravi
Passività potenziali
in nota integrativa
SPECIALE DECRETO FISCALE. Modificata la sanatoria delle cartelle che riguarderà anche i ruoli 2016 e potrà essere divisa in cinque rate
Più tempo per la rottamazione
Slitta al 31 marzo il termine per la presentazione dell’istanza di adesione
Luigi Lovecchio
pEstensione ai ruoli 2016, dif-
ferimento del termine per la
domanda di rottamazione alla
fine di marzo 2017 e allungamento a cinque rate della tempistica del pagamento delle
somme dovute. L’emendamento inserito in sede di conversione del Dl n. 193/2016, approvato
ieri dalla Camera, ridisegna le
scadenze della definizione dei
ruoli di Equitalia. Si prevede
inoltre la possibilità per Regioni e enti locali di approvare appositi regolamenti per rottamare le entrate riscosse tramite ingiunzioni fiscali.
La prima novità importante
riguarda l’inclusione nella sanatoria di tutti i carichi affidati a
Equitalia entro la fine di quest’anno. Allo scopo di agevolare
il debitore nella individuazione
delle partite definibili, si prevede che Equitalia con avviso inviato per posta ordinaria avverte l’interessato dell’esistenza di
partite affidate per le quali non è
stata ancora notificata la cartella
di pagamento ovvero trasmessa
la raccomandata informativa
che segue gli accertamenti esecutivi ovvero ancora notificato
l’avviso di addebito. Questa innovazione si rende necessaria
per il fatto che, per le partite affidate alla fine di quest’anno,
l’agente della riscossione non ha
ovviamente ancora potuto eseguire gli adempimenti di sua
competenza e potrebbe non farlo neppure entro la nuova scadenza di marzo prossimo. Si dispone anche, ad ogni buon conto, che i dati necessari per la definizione sono messi a
disposizione dei debitori sia
presso gli uffici di Equitalia che
nell’area dedicata del sito istituzionale. La consultazione di tali
fonti sarà importante anche per
stabilire con certezza la data di
trasmissione del carico da definire, che non si ricava dalla cartella di pagamento.
L’inclusione delle partite 2016
comporta lo spostamento in
avanti di tutte le scadenze. Pertanto, la domanda di rottamazione potrà essere presentata o
integrata entro la fine di marzo
2017, la comunicazione di Equitalia che conterrà l’indicazione
delle somme da versare sarà recapitata entro la fine di maggio
2017. Il numero massimo di rate
è stato portato a cinque e il relativo calendario è stato stabilito
con maggiore precisione. Per
l’anno 2017, le scadenze sono luglio, settembre e novembre; nell’anno 2018, i termini di pagamento sono aprile e settembre.
Si prevede inoltre che, in caso di presentazione della domanda, sono sospesi tutti i pagamenti delle rate in scadenza
dal 1° gennaio 2017 fino alla data
della prima o unica rata della
rottamazione. Inoltre, in caso
di decadenza della sanatoria, è
ancora possibile dilazionare il
debito residuo, qualora alla data di presentazione della domanda non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica
della cartella di pagamento,
dell’accertamento esecutivo o
dell’avviso di addebito.
Vengono escluse dalla sanatoria tutte le sanzioni diverse da
quelle tributarie o correlate ad
obblighi previdenziali e assistenziali (ad esempio le sanzioni
per violazioni amministrative).
L’altra grossa novità riguarda
gli enti, soprattutto Comuni, che
non si avvalgono di Equitalia per
la riscossione coattiva. In tale
ipotesi, si hanno 60 giorni di
tempo per approvare un apposito regolamento che disciplini le
modalità di definizione delle ingiunzioni di pagamento ancora
non riscosse. Lo sconto è rappresentato dalle sole sanzioni, e
non anche dagli interessi di mora. Il regolamento locale stabilisce la scadenza delle rate, che
non possono andare oltre il 30
settembre 2017, nonché modalità e termini con i quali il debitore
manifesta la volontà di avvalersi
della sanatoria.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNi0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjoyODo1M1ojIyNWRVI=
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Contenzioso. Possibilità di pagamento rateizzato
Accise, liti ante 2010
sanabili versando
l’80% del dovuto
Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi
Le principali novità
pLa conversione del decreto
01 I CARICHI COMPRESI
Possono essere definiti tutti i
carichi affidati a Equitalia entro
la fine di quest’anno
nei mesi di aprile e settembre
2018. Il 70% dell’importo
complessivo deve essere pagato
entro l’anno prossimo
02 LA SCADENZA
L’istanza deve essere presentata
entro il 31 marzo 2017
05 DILAZIONI IN CORSO
Con riferimento ai debiti oggetto
di definizione, è sospeso il
pagamento delle rate che
scadono dal primo gennaio 2017
sino al termine di versamento
della prima rata della sanatoria.
Resta fermo l’obbligo di pagare
le rate in scadenza tra il 1°
ottobre e la fine di dicembre
2016
03 LA COMUNICAZIONE
La comunicazione con
l’indicazione dell’importo del
debito e delle singole rate deve
arrivare entro il 31 maggio 2017
04 NUMERO E SCADENZA RATE
Il numero massimo di rate è 5.
Tre scadono nei mesi di luglio,
settembre e novembre 2017, due
06 ENTRATE ESCLUSE
Non possono essere definite le
somme dovute a titolo di
sanzioni diverse da quelle
tributarie e connesse a
contributi previdenziali e
assistenziali
07 OBBLIGHI INFORMATIVI
L’agente della riscossione avvisa
il debitore, con posta ordinaria,
dell’esistenza di debiti per i quali
non è stata ancora notificata la
cartella, l’avviso di addebito
ovvero la raccomandata
informativa prevista in caso di
accertamento esecutivo. In ogni
caso, il debitore può ottenere
tutte le notizie per la definizione
recandosi presso gli sportelli di
Equitalia oppure accedendo
all’area dedicata del sito
08 LA DECADENZA
È confermato che la
rottamazione decade con il
ritardato, omesso o insufficiente
versamento di una sola rata. In
tale eventualità, riprendono le
azioni di Equitalia e il debito
residuo non può più essere
rateizzato
09 INGIUNZIONI DEI COMUNI
I comuni che riscuotono con
ingiunzione possono adottare un
regolamento entro 60 giorni che
disciplini modalità e termini
della definizione. Lo sconto è
rappresentato dalle sanzioni
I vincoli. Se si decade dalla definizione agevolata l’importo residuo non può più essere dilazionato
Il 70% del debito va pagato entro il 2017
pLa strada della rottamazione
resta molto stretta, sia sotto il
profilo della durata della dilazione concessa, sia sotto l’aspetto
del rigore della disciplina della
decadenza. Sotto il primo punto
di vista, l’allungamento delle scadenze a settembre 2018 si rivela
molto al di sotto delle attese. Tanto più che il 70% del debito complessivo deve essere comunque
pagato entro la fine dell’anno
prossimo. Si sarebbe dovuto, invece, prevedere quantomeno
una dilazione più ampia per i debiti di importo maggiore.
L’adesione va quindi valutata
molto attentamente, poiché se si
decade dalla definizione il debito residuo non può più essere dilazionato. L’unica eccezione è
rappresentata dal caso in cui
l’importo definito è contenuto in
una cartella o avviso esecutivo o
avviso di addebito notificato prima di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Si pensi all’ipotesi in cui sia ritenuto sussistente il pericolo per la riscossione delle entrate erariali. In tale
eventualità, l’affidamento del
carico tributario può avvenire
prima del termine ordinario.
Si decade dalla rottamazione
se non si versa una qualsiasi delle rate, anche per un solo giorno
di ritardo, o se il pagamento è insufficiente. Non trova applicazione neppure l’istituto del lieve inadempimento che tollera
ritardi non superiori a sette
giorni e omissioni non superiori
al 3% del valore della rata. In
questa eventualità, viene meno
lo stralcio di sanzioni e interessi
e Equitalia riprende le azioni
esecutive sospese.
Ne consegue che chi ha dilazioni molto ampie, pari a esempio a 6
o 10 anni, dovrà considerare bene
la convenienza alla definizione
agevolata. Va in proposito ricordato che le dilazioni ordinarie decadono con il mancato pagamento di 8 o 5 rate, a seconda della data
di concessione della stessa. Inoltre, se si decade si può sempre essere riammessi versando l’importo delle quote scadute.
Anche in considerazione del
rigore delle regole sulla decadenza della rottamazione è indispensabile chiarire con urgenza il momento in cui la sanatoria si inten-
LA PAROLA
CHIAVE
Lieve inadempimento
7Nella procedura di definizione
agevolata delle cartelle non trova
applicazione l’istituto del lieve
inadempimento: si tratta di una
regola che prevede la tolleranza
per i ritardi non superiori a sette
giorni e omissioni non superiori al
3% del valore della rata. A
introdurre il «lieve
inadempimento» è stato il decreto
legislativo 159/2015. Secondo la
circolare n. 17/E/2016
il lieve inadempimento ricorre ogni
qualvolta ritardi di breve durata
ovvero errori di limitata entità nel
versamento delle somme dovute
non comportano per il contribuente
la perdita dei benefici e quindi, a
seconda dei casi, non precludono il
perfezionamento degli istituti
definitori né determinano la
decadenza dalla rateazione
de perfezionata. Al momento di
presentazione della domanda, infatti, il debitore non ha ancora
certezza del costo della definizione. Soprattutto se ci sono giudizi
pendenti il rischio dell’errore è
consistente. L’entità del debito si
conosce ufficialmente solo dopo
la comunicazione di Equitalia.
Deve pertanto essere dichiarato
apertamente che il debitore può
sempre ripensarci prima di pagare la prima rata.
Potrebbe essere utilmente valorizzata, a tal fine, la disposizione che sospende tutti i pagamenti in scadenza dal 1° gennaio 2017
sino al termine di versamento
della prima rata. In questo modo,
se il contribuente si accorge di
non poter far fronte alle somme
della sanatoria può riprendere il
pagamento della dilazione originaria, senza che nel frattempo
egli possa essere considerato
moroso. Al contrario, una volta
versata la prima o unica rata, per
espressa previsione di legge, la
rateazione pregressa decade irreversibilmente.
L.Lo.
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legge 193/2016 concede ai contribuenti una sanatoria per la
definizione delle liti pendenti
in materia di accise e Iva afferente. La sanatoria ha per oggetto le pretese che sono in contenzioso per rilievi relativi ad anni
anteriori al 2010. Il contribuente potrà attivare una transazione con l’agenzia delle Dogane,
pagando una somma ridotta fino all’80% a titolo di imposta,
senza applicazione di interessi,
more o sanzioni.
La disposizione segue una serie di novità che, non solo con il
Dl in esame, il legislatore ha inteso apportare al regime nazionale
delle accise e consentirà di sgravare dal ruolo una ingente mole
di contenziosi attualmente pendenti dinanzi i giudizi di merito e
di legittimità.
L’art. 5 bis del Dl fiscale dispone infatti che l’agenzia delle Dogane è autorizzata a definire
con transazioni, da ultimarsi
entro il 30 settembre 2017, le liti
fiscali pendenti alla data di conversione del decreto ed aventi
ad oggetto il recupero dell’accisa su prodotti energetici, alcol e
bevande alcoliche.
Anzitutto, dunque, la norma
precisa il perimetro oggettivo
della sanatoria, sia dal punto di
vista dei tributi in gioco, sia dal
punto di vista dell’istituto giuridico che consente la definizione
dei contesti in essere, sebbene
già in questa fase sorgono alcuni
dubbi interpretativi.
Per quanto attiene le imposte,
queste sono individuate nelle accise(enellarelativaIva)gravanti
su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Sebbene non ne
sia ben chiara la ratio, forse collegata a ragioni di cassa, restano
dunque escluse, a quanto pare, le
accise gravanti su altri prodotti
sottoposti ad accisa, come i tabacchi o l’energia elettrica.
In secondo luogo, la norma
concede la possibilità di abbattimento dell’accisa e dell’Iva relativa, confermandosi qui un discusso tema per cui non sempre
l’accertamento della prima comporta, di per sé, la pretesa della
seconda, restando i due tributi,
comunque, riferiti a due quadri
giuridici separati con presupposti applicativi distinti e non sempre convergenti.
Inoltre, la disposizione in esame attribuisce la possibilità, alle
Dogane, di procedere con la definizione di transazioni che si innestanonelcorsodiungiudizio.Così facendo ripercorre con non pochenovitàdisostanzaprecedenti
iniziative di definizione di liti
pendenti che avevano già superato il vaglio della Corte di giustizia e della Corte costituzionale.
La sanatoria, poi, è soggetta ad
ulteriori articolazioni.
Anzitutto, le imposte oggetto
del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010, innestandosi dunque l’agevolazione solo
con riferimento a contenziosi
già in essere e tuttavia anche di
recente introduzione, atteso il
termine prescrizionale quinquennale che, di norma, governa il sistema delle accise.
In secondo luogo, ed è questo
un ulteriore punto chiave, nell’ambito della transazione è data
la facoltà, per il soggetto passivo
d’imposta, di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento,entrosessantagiornidalla
stipula della transazione, oppure
in forma rateizzata, di un importo
almeno pari al 20% dell’accisa e
della relativa imposta sul valore
aggiunto per cui è causa, senza
corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
Anche qui, appare forse troppo variabile e discrezionale il potere di transazione delle parti
(specie di quella pubblica), al
momento disancorato da parametri applicativi oggettivi che
rendano il contribuente edotto
circa il quantum pagabile.
In chiusura, è bene precisare
che, in caso di transazione, i giudizi sono sospesi e il pagamento
determina l’estinzione delle liti
fiscali pendenti in ogni stato e
grado di giudizio. Al contempo,
in caso di attivazione di un procedimento penale parallelo a
quello tributario, la sanatoria è
attivabile solo in assenza di condanna passata in giudicato in cui
sia riconosciuto dolo o colpa grave del contribuente.
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Norme e tributi 15
Il Sole 24 Ore
Sabato 19 Novembre 2016 - N. 318
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Persone fisiche. L’apertura delle Entrate con la circolare 43/E di ieri che menziona anche le spese di ristrutturazione ed ecobonus
Box auto, l’atto notorio salva il bonus
Possibile rimediare alla mancanza o all’errore nei bonifici per l’acquisto del garage dall’impresa
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi
pDetrazione fiscale sull’acqui-
sto di box auto da impresa costruttrice possibile anche in assenza di bonifico bancario o postale. A chiarirlo è la circolare 43/
E/2016 di ieri nella quale le Entrate forniscono le istruzioni da seguire per conservare il diritto all’agevolazione, anche se il pagamento non è stato disposto mediante bonifico, o se quest’ultimo
è stato effettuato in modo non
corretto.
Dichiarazione di atto notorio
Nel documento di prassi l’Agenzia chiarisce che, pure in assenza
di pagamento mediante bonifico
bancario o postale, l’agevolazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir può essere ugualmente mantenuta quando il pagamento attestato dall’atto notarile (che dovrà altresì
certificare anche il vincolo pertinenziale) risulta accompagnato oltre che dalla apposita certificazione inerente il costo di realizzazione del box anche da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cedente
che sostiene che i corrispettivi
accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
Allo stesso modo è possibile
usufruire dell’agevolazione anche in caso di bonifico bancario/
postale errato, ossia compilato in
modo tale da non consentire all’istituto di credito di effettuare la
ritenuta d’acconto dell’8 per
cento. Anche in questo caso basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le
somme e di averle incluse nel reddito dell’impresa.
Alla luce di quanto qui chiarito
risulta così superato il precedente intervento di prassi contenuto
nella risoluzione 55/E del 2012,
secondo cui la non completa
compilazione del bonifico tale
da non consentire il rispetto da
parte delle banche e di Poste italiane dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25
del Dl 78 del 2010, pregiudicava
in maniera definitiva il riconoscimento della detrazione, salva
l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in
modo corretto.
La circolare 43/E di ieri richiama anche i pagamenti dei «lavori
di ristrutturazione e di riqualificazione energetica», salvando la
detrazione quando il bonifico
usato per i pagamenti è stato
compilato in modo tale da non
consentire alle banche e alle Poste di applicare la ritenuta. Si
tratterebbe di un chiarimento di
portata generale, peraltro inserito in un documento di prassi
“concentrato” su un’agevolazione specifica, con probabili ricadute positive anche per il contenzioso in essere.
Il pagamento prima del rogito
La circolare 43/E/2016 in questione chiarisce inoltre che il beneficio fiscale può altresì essere riconosciuto anche per i pagamenti
effettuati con bonifico bancario
corretto, dal promissario acquirente prima ancora dell’atto notarile, pur in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che
indichi il vincolo pertinenziale.
Il tutto a condizione che tale
vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione
dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.
Risulta così, anche in questo
caso, superato il precedente
pLe testate on line godono, a
La spesa agevolabile
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QUOTIDIANO DEL FISCO
La nuova sfida
degli avvisi telematici
di Benedetto Santacroce
«La giungla normativa che caratterizza l’ordinamento tributario
italiano necessiterebbe un intervento di semplificazione ampio e
sistematico, anche per ripristinare
alcuni diritti fondamentali che per
far fronte al dilagare di un’evasione fiscale preoccupante sono stati
inopinatamente calpestati. Al
In breve
CIRCOLARE INAIL
Sospensione premi
in zone terremotate
È stata pubblicata ieri la
circolare Inail 41/16 con i
chiarimenti sulla
sospensione dei premi per i
datori di lavoro privati e i
lavoratori autonomi
operanti nei Comuni
interessati dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016
indicati nell’allegato 1 del Dl
189/2016 (si veda l’articolo
più ampio pubblicato sul sito
del Sole 24 Ore nella sezione
“Norme & Tributi”). Nel
documento sono indicate,
tra l’altro, le modalità di
presentazione delle
domande di sospensione e le
tipologie di versamenti e
adempimenti sospesi.
CONFPROFESSIONI
Dote di 1,5 miliardi
per le imprenditrici
Operativo il protocollo tra
dipartimento Pari
opportunità, ministero dello
Sviluppo economico, Abi,
Confprofessioni e
associazioni imprenditoriali
che dà il via a tre linee di
finanziamento per agevolare
i rapporti tra le banche, le
imprese femminili e le libere
professioniste. Il protocollo
prevede che 47 istituti di
credito aderenti mettano a
disposizione un plafond da
1,5 miliardi destinato a
finanziamenti per realizzare
nuovi investimenti materiali
e immateriali (linea
“Investiamo nelle donne”);
per favorire la costituzione
di nuove imprese o l’avvio
della libera professione
(“Donne in start up”); per
sostenere la ripresa delle
Pmi e delle lavoratrici
autonome che, per la crisi,
attraversano una
momentanea situazione di
difficoltà(“Donne in
ripresa”).
INPS
Assegni familiari,
così l’autorizzazione
Con il messaggio 4638/16 di
ieri l’Inps fornisce alcuni
chiarimenti sulle domande
di autorizzazione per la
percezione dell’assegno per
il nucleo familiare (Anf).
L’Istituto precisa che
l’autorizzazione (Mod. Anf
43) per l’erogazione degli
Anf è rilasciata dall’Inps al
richiedente esclusivamente
se sia un lavoratore
dipendente e la prestazione
familiare vada corrisposta
dal datore di lavoro, che
anticipa gli importi. In tutti i
casi di pagamento diretto
della prestazione da parte
dell’Inps il lavoratore non
deve presentare invece
alcuna richiesta di
autorizzazione.
contrario, le semplificazioni
introdotte in sede di conversione
del Dl 193/2016 sono dei piccoli
interventi chirurgici che rispondono, però, all’esigenza immediata di
consentire un riequilibrio del
rapporto fisco-contribuente con lo
scopo principale di eliminare
presunzioni e adempimenti che
non sono più in linea con l’attuale
quadro normativo (...)
Sul piano delle comunicazioni tra
fisco e contribuenti la previsione di
estendere a tutti gli atti di accertamento del fisco l’utilizzo della Pec,
semplifica notevolmente l’attività
dell’amministrazione finanziaria
che può ricorrere in modo più
ampio all’utilizzo di documenti
informatici. Questa regola, però,
impone ai contribuenti operatori
economici (imprese, società e
professionisti) di gestire in modo
più attento e puntuale la propria
casella di Pec per evitare di perdersi qualche termine».
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
La versione integrale dell’analisi
INFORMAZIONE PROMOZIONALE
GLUTEN FREE EXPO – Salone internazionale dei prodotti senza glutine – Rimini Fiera 19/22 novembre 2016
Apre a Rimini l’unico salone internazionale dedicato ai prodotti senza glutine
A Gluten Free Expo sono presenti i maggiori leader del settore food senza glutine che coprono tutta la filiera produttiva: dalle materie prime, alle attrezzature, dai
semilavorati ai prodotti finiti. Gluten Free Expo anche quest’anno si conferma come una manifestazione dal forte carattere internazionale, non solo per la presenza
di espositori provenienti da tutto il mondo, ma anche per quanto riguarda i professionisti. Infatti, è stato attivato il programma di incoming che porterà più di 242
incontri B2B con buyers provenienti da tutta Europa ed è stata confermata anche la presenza di delegazioni estere da tutto il mondo. - www.glutenfreeexpo.eu
NONNA ANITA: il nuovo dolcissimo brand “free from” FOODNESS, il wellness in una tazzina
Gruppo Eurovo lancia sul mercato italiano la prima linea di preparati per
dolci senza glutine, senza olio di palma, senza grassi idrogenati, con già
all’interno le uova da allevamento a terra
Dall’esperienza del Gruppo
Eurovo, leader nel settore
uova e ovoprodotti, nasce
Nonna Anita, il brand di preparati per dolci “free from”,
con all’interno già uova da
allevamento a terra. Nonna
Anita assicura la rapidità e
la semplicità di esecuzione
delle ricette, perché i suoi
preparati per dolci non hanno bisogno di altri ingredienti: solo di acqua, olio oppure panna e
sono gli unici sul mercato italiano a contenere al loro interno già uova di galline
allevate a terra. Nonna Anita è attenta alla
sicurezza alimentare e si rivolge a chi soffre di intolleranze. Dieci referenze, delle
27 che compongono la linea,
sono iscritte nel Registro
Nazionale dei Prodotti Destinati ad un’Alimentazione
Particolare, ovvero rientrano tra i prodotti rimborsabili
dal Sistema Sanitario Nazionale. In Italia 6,8 milioni
di persone consumano cibi
“free from“ ed ogni anno il
numero di diagnosi e di intolleranze e allergie aumenta
esponenzialmente. Nonna Anita sarà presente al Gluten Free Expo di Rimini con
show-cooking dove si potrà verificare la
semplicità e la facilità delle preparazioni.
Viva la Nonna Gluten Free!
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SALUMIFICIO LOVISON, da quattro generazioni
salumi friulani solo di altissima qualità
Dal 1903 lavora carni fresche di suino provenienti da allevamenti selezionati
nel Friuli Venezia Giulia. Diete esclusive di cereali e vegetali OGM free
L’esperienza di quattro generazioni e
l’amore per le cose ben fatte, sono ingredienti unici che fanno del Salumificio
Lovison il riferimento dei salumi friulani.
Le carni provengono da maiali nati esclusivamente in Friuli Venezia Giulia, allevati
e macellati secondo una consolidata tradizione entro 20 km dall’azienda.
I maiali sono allevati nel rispetto delle
normative sul benessere animale, seguendo una dieta esclusiva di cereali e
vegetali OGM free. La lavorazione delle
carni avviene ‘a caldo’ entro due ore dalla macellazione, ai tagli selezionati vengono, quindi, aggiunte le spezie secondo ricette esclusive della casa. I salumi
Lovison vengono ancora legati a mano
con cura dai norcini. Il processo di asciu-
Buono, sano ed ecosostenibile scelto dai migliori Chef italiani
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Foodness, forte di un’esperienza pluri-decennale
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un brand che ha fatto del
“free from” la sua filosofia
proponendo prodotti liberi
da OGM, da grassi idrogenati, da olio di palma e dove possibile dal
glutine e dal lattosio. Innovazione, qualità
e attenzione al consumatore: i valori di un
marchio che dalla colazione alla pausa
pomeridiana, propone il wellness per il
consumo “fuori casa”, con una gamma
completa di prodotti buoni, funzionali per
il corpo e accessibili a tutti, compreso chi
soffre di intolleranze alimentari.
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IL PARODI, prodotti di qualità superiore
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Materie prime selezionatissime, passione per la qualità senza compromessi
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sima di fibre.
CREMA SPALMABILE: di
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di prodotti d’eccellenza da
cui nasce così il gusto speciale che unisce gourmet e
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Consumare cibi salutari senza rinunciare al gusto e alla bontà si può
BIA Italian Food, gli specialisti del Couscous
Azienda leader a livello europeo
nella produzione di couscous e a
livello mondiale di biologico, Bia
Spa è una realtà dinamica con
sede ad Argenta, in provincia di
Ferrara, che in poco più di 10 anni
è diventata leader di mercato.
Prodotto della tradizione magrebina il couscous è ormai un cibo
cosmopolita protagonista di mille piatti gustosi, sani e nutrienti.
Con impianti tecnologici all’avanguardia,
Bia ha trasformato un prodotto in un processo, realizzando quasi 30 tipologie di
couscous: dal convenzionale all’integrale,
dal kamut al farro e quinoa, dai 4 cereali
all’orzo, dai senza glutine alla linea benessere ricca di fibre e/o proteine, ricavata da
materie prime come lenticchie e ceci. Cinque le referenze senza glutine presentate
Il brand di Olibar srl tra i primi ad affermare la filosofia del “free from” nel
canale ho.re.ca. – Massima attenzione verso il consumatore
Il sapore unico di FELICIA a Gluten Free Expo
gatura e stagionatura segue i tempi e le
modalità della tradizione friulana arricchita dalla centenaria esperienza dell’azienda. Tutti i prodotti Lovison sono certificati
AIC con marchio Spiga Barrata.
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A darne prova sono le referenze di
Andriani Spa, che ha fatto dell’innovazione tecnologica l’elemento distintivo
della produzione di pasta senza glutine
di qualità Felicia. Nella formulazione
delle proprie ricette dal sapore unico,
il brand utilizza ingredienti provenienti
da coltivazioni biologiche come riso
integrale, mais, quinoa, grano saraceno, lenticchie e piselli. La vasta gamma
Felicia, incentrata su cereali che rappresentano al contempo elementi tradizionali
e innovativi, è adatta per essere consumata non solo da chi è sensibile al glutine,
ma anche da chi è attento alla propria
alimentazione e pratica una dieta sana ed
equilibrata. - www.glutenfreefelicia.com
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Orsell presenta i nuovi prodotti GlutenTox®Pro e GlutenTox®Home
Leader nella diagnostica agro-alimentare, ORSELL Srl propone GlutenTox®Pro
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GlutenTox®Pro determina la presenza di
glutine in alimenti e bevande (sia materie prime che prodotti finiti), in acque di
lavaggio e superfici. Può lavorare a 5,
10, 20 e 40 ppm ed è approvato AOAC.
GlutenTox®Home è pensato per il privato
non sicuro di ciò che mangia (in vacanza,
a scuola, in viaggio per lavoro, al ristorante, a un matrimonio).
www.orsell.it - Hall A7 Stand 8A
parità di requisiti, della stessa
tutela riservata alla stampa.
Così, per garantire la libertà di
stampa, non si può preventivamente impedire che resti su internet un articolo per il solo
dubbio che sia diffamante: per
le Sezioni unite civili della Cassazione (sentenza 23469) l’articolo 21 della Costituzione va applicato anche al giornale o al periodico pubblicato, in esclusiva
o meno, in forma telematica . La
garanzia scatta solo se il giornale o il periodico on line hanno gli
stessi tratti che caratterizzano il
giornale o il periodico su carta.
Perché il diritto all’onore
faccia un passo indietro rispetto alla libertà di stampa, riguardo all’applicazione di misure
cautelari urgenti, occorre che il
giornale telematico abbia una
testata, sia diffuso e aggiornato
con regolarità e organizzato in
una struttura con un direttore
responsabile. La testata web
deve avere una redazione e un
editore iscritto nel registro degli operatori della comunicazione, «finalizzata all’attività
professionale di informazione
diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti
professionalmente qualificati». Se questi requisiti ci sono, il
giornale telematico - nel caso si
contesti un contenuto diffamatorio - non può essere «oggetto
in tutto o in parte di un provvedimento cautelare preventivo
o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne
impedisca o limiti la diffusione». Ciò vale solo nel caso in cui
si invochi una misura cautelare
preventiva, non in casi diversi
regolati da norme specifiche,
come quella sulla protezione
dei dati personali.
Per la lesione all’onore, però,
la tutela piena e il risarcimento
sono subordinati alla pronuncia del giudice che dovrà essere
«almeno esecutiva , se non definitiva ed irretrattabile». La
priorità tra i due diritti fondamentali, libertà di stampa e reputazione, può essere ribaltata
solo dal magistrato che avrà conosciuto in modo non sommario la vicenda.
La par condicio tra testate
web e carta è già stata affermata
dalle Sezioni unite penali (sentenza 31022 del 2015) e in molte
pronunce sia della Corte dell’unione europea sia della Corte dei diritti dell’Uomo. Proprio i giudici di Strasburgo hanno valorizzato il grande contributo dato da Internet
migliorare l’accesso del pubblico alle notizie. Le Sezioni unite
sono consapevoli che il rove-
scio della medaglia della diffusione globale è un rischio amplificato di attentare a diritti e a
libertà fondamentali, come
quello alla vita privata. Ma proprio nella capacità di diffusione
del mezzo sta la sua forza rivoluzionaria e limitarlo in via cautelare equivarrebbe a sterilizzarlo o svuotarlo dei suoi contenuti e delle sue potenzialità.
I giudici escludono che si
possa trattare in via interpretativa la libertà di stampa in mo-
NIENTE «SEQUESTRO»
Per le sezioni Unite civili
la tutela dell’articolo 21 della
Costituzione va assicurata se la
testata telematica ha gli stessi
requisiti di quella su carta
do peggiore rispetto al passato
solo perché ora è tecnicamente
più facile avvalersene. Le Sezioni unite affermano il principio nell’interesse della legge
(articolo 363 del Codice di procedura civile). Una funzione di
nomofilachia esercitata su
input del procuratore generale, dopo che un Tribunale aveva deciso in senso opposto su
due richieste di rimuovere un
articolo dal web, con provvedimento d’urgenza.
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MASSIMA
La tutela costituzionale assicurata
(...) alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato (...) con
mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti
del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia
caratterizzato da una testata,
diffuso o aggiornato con regolarità,
organizzato in una struttura con un
direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato (...),
finalizzata all’attività professionale
di informazione diretta al pubblico,
cioè di raccolta, commento e
divulgazione di notizie di attualità e
di informazioni da parte di soggetti
professionalmente qualificati.
Pertanto, nel caso in cui sia dedotto
il contenuto diffamatorio di notizie
ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con
mezzo telematico non può essere
oggetto, in tutto o in parte, di
provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma
restando la tutela eventualmente
concorrente prevista in tema di
protezione dei dati personali.
Cassazione, sentenza 23469/2016
Cassazione/2. Non basta condividere il primo grado
Anche la sentenza
d’appello va motivata
Laura Ambrosi
pÈ viziata da omessa motiva-
Novità nelle analisi alimentari: GLUTENTOX®
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e lenticchie e grano saraceno. Tutti i Biacouscous sono buoni, sani ed ecosostenibili e possono essere preparati in 5 minuti,
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No all’oscuramento
preventivo del pezzo
nella testata web
Patrizia Maciocchi
orientamento di prassi (risoluzione 38/E del 2008 e circolare 55/
E del 2002) il quale subordinava
l’agevolazione sui pagamenti anticipati (prima del giorno del rogito) alla presenza di un preliminare registrato.
Va inoltre ribadito che l’agevolazione in questione spetta solo per
le spese di realizzazione del box
pertinenziale (che di solito non
coincidono con il prezzo di vendita applicato) che come riferito
dovranno essere debitamente attestate dal venditore con un documento ad hoc.
La detrazione in commento
spetta anche nell’ipotesi in cui il
box acquistato sia pertinenza della seconda abitazione, nonché
nell’ ipotesi di acquisto di più box
asserviti a un solo immobile.
Infine è il caso di ricordare che
nell’ipotesi in cui si decida di realizzare in “economia” un nuovo
box o posto auto pertinenziale
alla propria abitazione la detrazione (circolare 24/E/2004)
spetta ugualmente e si applica su
tutte le spese sostenute per la costruzione.
Cassazione/1. Diffamazione verificata dal giudice
zione la sentenza della Commissione tributaria regionale
che si limita alla acritica condivisione delle conclusioni del
primo giudice senza dettagliarne le ragioni. Conferma
quest’orientamento la Cassazione con la sentenza n. 23484
depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate notificava a una società immobiliare
un avviso di accertamento con il
quale rettificava i ricavi derivanti dalla vendita di alcuni immobili. La contribuente impugnava
l’atto lamentando vizi di legittimità e di merito. Sia la Ctp sia la
Ctr rigettavano il ricorso e in particolare i giudici regionali rilevavano che correttamente in primo grado l’atto impositivo era
statoritenutocorrispondentealle previsioni normative e quindi
le censure della società erano infondate. Contro la decisione, la
contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando un’omessa
motivazione.
La Suprema Corte, riformando la decisione, ha rilevato che
effettivamente i giudici di seconde cure si erano limitati ad affer-
mazioni generiche che esternavano un’acritica condivisione
dell’operato della Ctp. Nella decisione era stato infatti genericamente affermato che l’ufficio
aveva proceduto secondo legge,
senza indicare la legge di riferimento; erano stati ritenuti insussistenti i vizi sollevati dalla contribuente, senza indicare quali
fossero nello specifico; erano
state richiamate perizie tecniche e un sopralluogo, senza precisarelafonteditaledocumentazione e i dati utili da queste desumibili ai fini della decisione.
Mancava, così, una spiegazione sulla fondatezza e sull’iter
logico seguito dai giudici per
giungere a condividere le conclusioni della Ctp. Peraltro, tali
giustificazioni erano oltremodo
necessarie alla luce delle dettagliate critiche mosse dall’appellante. La Cassazione ha così rinviato ad altra sezione della Ctr.
La decisione è interessante poiché richiama l’attenzione sull’esigenza di “rispondere” compiutamente alle eccezioni formulate nell’appello. A maggior
ragione, forse, quando intendano confermare il primo grado.
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Norme e tributi 51
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 16 Novembre 2016 - N. 315
FISCO E SENTENZE
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Redditi d’impresa. La presenza nella catena partecipativa di un soggetto non white list sterilizza tutto il conferimento
Il socio black list blocca l’Ace
Le Entrate scelgono la soluzione più restrittiva rispetto a quella proporzionale
Riscossione. Le regole per l’Agenzia quando agisce per conto di amministrazioni straniere
Un avviso trasparente
per i debiti tributari esteri
Enrico Holzmiller
Luca Miele
pLa
presenza nella catena
partecipativa di un socio black
list, anche di minoranza, è sufficiente, ai fini del calcolo dell’agevolazione Ace, a sterilizzare in capo al soggetto conferitario italiano l’intero importo
del conferimento ricevuto. La
risposta dell’agenzia delle Entrate a un interpello sul tema
della norma antielusiva specifica Ace rende oltremodo penalizzante la disciplina dei conferimenti indirettamente provenienti da fonte black list. Si pensi ai casi molto diffusi di catene
societarie con soggetto italiano
controllato da una holding white listed a sua volta partecipata,
tra l’altro, da un socio black list.
L’articolo 10, comma 3, lettera d, del Dm 14 marzo 2012 prevede la sterilizzazione del beneficio Ace in ipotesi di conferimenti provenienti da soggetti
localizzati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ai fini fiscali. La circolare
21/E/2015 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che per individuare i conferimenti “provenienti” occorre procedere secondo un approccio di «look
through» risalendo la catena
societaria sino alla “cima”.
Il quesito
Il dubbio riguardava il quantum del conferimento da sterilizzare; più precisamente ci si è
chiesti se fosse possibile fare riferimento a criteri di proporzionalità. In altre parole, laddove non sia possibile una ricostruzione analitica del flusso di
denaro proveniente dal socio
black list, anche di minoranza, è
possibile fare riferimento a criteri di proporzionalità al fine di
attribuire rilevanza al “peso”
effettivo dei soci black list nella
compagine della società confe-
rente? La risposta positiva appare ragionevole in quanto in
caso contrario la sola presenza
nella catena partecipativa di un
socio black, a prescindere dall’entità della partecipazione e a
prescindere dal suo contributo
al conferimento, determina la
sterilizzazione del beneficio in
capo al conferitario italiano per
l’intero importo del conferimento ricevuto.
Risposta negativa
La risposta all’interpello è tuttavia negativa. Pertanto, se non
è possibile individuare i flussi di
denaro proveniente da soggetti
non white listed, il conferitario
REGOLE ESTESE
Per le quotate all’estero
il «look through approach»
si applica sui sottoscrittori
oltre la soglia per l’obbligo
di comunicazione
deve sterilizzare l’intero conferimento ricevuto dal soggetto
non residente. In sostanza, qualora il conferitario non sia in
grado di individuare in modo
analitico le somme di denaro
provenienti da soggetti conferenti residenti in paesi non white listed, esso non potrà limitare
la sterilizzazione del conferimento ricevuto in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta dal medesimo soggetto non white listed.
Si tratta di una applicazione
della normativa Ace in chiave
antielusiva molto rigida e che
certo non “aiuta” il flusso di capitali da parte degli investitori
esteri. Si è determinato un assetto normativo e di prassi amministrativa del beneficio secondo cui l’applicazione del
«look through approach» non
consente di fermarsi lungo la
catena di controllo della eventuale holding white listed
quando si incontra una partecipazione di minoranza e ciò
rende spesso ingestibile dal
punto di vista pratico l’applicazione dell’agevolazione.
Inoltre, in caso di partecipazione indiretta di una società
black list, nessun criterio proporzionale è consentito in modo da limitare la sterilizzazione del conferimento in capo al
soggetto italiano.
In sintesi
Chiarimento sulle quotate
La risposta all’interpello reca
anche un chiarimento in relazione al caso di società conferente quotata nei mercati borsistici. L’agenzia ha già chiarito
che l’approccio «look through» non si applica alle società
quotate italiane aventi sottoscrittori esteri che partecipino
la società in misura pari o inferiore al 2% (ora 3%). Quindi,
l’indagine sui sottoscrittori
esteri deve essere esperita solo
fra quelli che partecipano la società conferente in misura superiore al 3 per cento. Tale
chiarimento, reso nella circolare 21/E/2015, è ora esteso dall’interpello anche alle società
quotate in mercati regolamentati non italiani; in altre parole,
ai fini dell’applicazione della
disposizione antielusiva di cui
all’articolo 10, comma 3, lettera
d), nella individuazione di soggetti non white listed nell’ambito della catena societaria, la
società deve limitare l’analisi
ai soci sottoscrittori di quote di
partecipazioni eccedenti la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione. Ad
esempio, il 3% previsto dalla
normativa inglese.
01 L’INTERPELLO
La richiesta all’agenzia delle
Entrate riguardava l’entità
del conferimento da
sterilizzare ai fini Ace nel caso
catene partecipative in cui
sono presenti soci black list,
anche di minoranza. In
particolare si chiedeva se,
quando non sia possibile una
ricostruzione analitica del
flusso di denaro proveniente
da quel socio, è possibile fare
riferimento a criteri di
proporzionalità per attribuire
rilevanza al “peso” effettivo
dei soci black list nella
compagine della conferente
02 LA RISPOSTA
Le Entrate hanno risposto
negativamente al quesito,
offrendo così
un’interpretazione restrittiva
al problema. Perciò se non è
possibile individuare i flussi
di denaro proveniente da
soggetti non white listed, il
conferitario deve sterilizzare
l’intero conferimento
ricevuto dal soggetto non
residente
03 MERCATI ESTERI
Nell’interpello si chiarisce
anche che ai fini
dell’applicazione del «look
through approach», nella
individuazione di soggetti
non white listed nell’ambito
della catena societaria, la
società deve limitare l’analisi
ai soci sottoscrittori di quote
di partecipazioni eccedenti la
soglia rilevante ai fini degli
obblighi di comunicazione,
come, ad esempio, il 3%
previsto dalla normativa
inglese
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Concordato Preventivo,
Accordi di Ristrutturazione
Problemi Operativi ed Interpretativi
a un anno dalla Conversione del D.L 83/2015 in Legge 132/2015
Milano, 28 Novembre 2016
Hotel Principe di Savoia
anche in Videoconferenza
Intervengono:
Dott. Mauro Vitiello · Presidente Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo
Dott. Ignazio Arcuri · Studio Arcuri Dottori Commercialisti, Milano
Avv. Salvatore Sanzo · SeAS Lex, Studio Legale Sanzo e Associati,
Gestore Organismo di Composizione della Crisi (OCC), Milano
Programma:
t Mutamento genetico della Procedura del Concordato Preventivo
– Approvazione per voto espresso
– Concordato Liquidatorio e Percentuale minima vincolante superiore al 20%
– Proposta “chiusa” e Offerte Concorrenti
t Nuovi contenuti necessari del Piano e della Proposta di Concordato
t Nuovi contenuti delle Attestazioni del Professionista
t Continuità Aziendale e Finanziamenti Autoliquidanti
t Approfondimento. Il compito del Consulente del Debitore in Crisi: Piano Concordatario
e Finanziamenti Interinali; possibile deroga al principio della Garanzia Patrimoniale;
Procedimento per l’Erogazione; Garanzie per gli Intermediari Finanziari
t Concordato Preventivo tra Tutela dei Creditori Chirografari e Proposte Concorrenti dei Creditori
– Nuovo ruolo del Commissario Giudiziale e nuovi Contenuti della Relazione ex art. 172 L. Fall.
t Commissario Giudiziale ed Esecuzione della Proposta di Concordato Concorrente
t Concordato Preventivo Conservativo dell’Azienda
– Proposta di Concordato aperta alle Offerte Concorrenti
– Commissario Giudiziale e Gara Competitiva
t Accordi di Ristrutturazione ex art. 182-bis, dopo l’introduzione della Convenzione di Moratoria
e degli Accordi con gli Intermediari Finanziari
Quote di Partecipazione:
t In Sala a Milano
t Online (singola postazione)
t Online (modalità riunione)
* Più IVA ai sensi di legge
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNS0xMS0yMDE2IyMjMjAxNi0xMS0xN1QxMjoyOTo1NVojIyNWRVI=
€ 590,00 *
€ 590,00 *
€ 990,00 *
pNel caso in cui l’agenzia del-
Presentata domanda di accreditamento
agli Ordini competenti:
la partecipazione in Sala è utile
ai fini della Formazione continua
di Avvocati e Dottori Commercialisti
QUOTIDIANO DEL FISCO
Immobili all’estero,
senza modifiche
niente monitoraggio
«Niente più indicazione degli
immobili detenuti all’estero ai
fini del monitoraggio fiscale,
qualora non siano intervenute
variazioni nel corso del periodo
d’imposta. È una delle modifiche introdotte nel decreto
fiscale (Dl 193/2016) durante
l’esame presso le commissioni
Finanze e Bilancio della Camera. Nel caso in cui non vi siano,
quindi, variazioni, non vi è più
l’obbligo di indicare in dichiarazione i fabbricati ma la norma
specifica, letteralmente, che
sono «fatti salvi i versamenti
sull’imposta sul valore degli
immobili situati all’estero». In
altre parole rimane fermo
l’obbligo di indicazione in
dichiarazione dei versamenti
relativi all’imposta sul valore
degli immobili situati all’estero
(Ivie), ma ciò comporta la
compilazione comunque della
dichiarazione».
Michele Brusaterra
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
La versione integrale
dell’approfondimento
le Entrate proceda nei confronti di un soggetto nazionale in nome e per conto di una amministrazione finanziaria estera, deve attenersi alle modalità
operative per la riscossione disciplinate dalla convenzione di
Strasburgo del 25 gennaio 1988.
La normativa nazionale, espressamente richiamata dalla succitata convenzione internazionale, prevede che l’atto notificato
debba rendere edotto il soggetto nazionale destinatario delle
motivazioni per le quali l’amministrazione italiana procede per
la riscossione di un debito tributario estero, atteso che il
contribuente italiano ha il diritto di verificare da dove scaturisca la pretesa erariale. Questo,
in sintesi, è il contenuto della
sentenza 5812/2016, emessa dalla Ctr di Milano e depositata l’11
novembre.
La materia in contenzioso
La vicenda trae origine da un invito al pagamento notificato
dalla direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate a una società di capitali italiana, su richiesta dell’amministrazione
finanziaria islandese, formulata nell’ambito della mutua assistenza tra paesi aderenti alla
convenzione Ocse/Coe, secondo le modalità operative
per la riscossione disciplinate
dalla convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988, ratificata
dall’Italia con legge 10 febbraio
2005 n° 19 (articolo 11: «Lo Stato
richiesto adotta … le misure necessarie al recupero dei crediti
tributari … come se si trattasse
di crediti tributari propri»). In
particolare, con nota ufficiale,
l’amministrazione finanziaria
islandese attestava di aver formulato tale richiesta in base ad
un titolo esecutivo e definitivo,
al fine di riscuotere le imposte
pretese per una annualità non
prescritta.
La società ricorrente si era
vista rigettare il ricorso nel primo grado di giudizio, che la Ctr
riforma a favore della contribuente.
La competenza degli uffici
In primo luogo, la Commissione
in appello ha valutato la competenza della direzione provinciale all’emissione dell’atto contestato, partendo proprio dall’articolo 11 della legge 19/2015: in base
a tale disposizione e richiamando alcune sentenze di legittimità
(Cassazione 5826/94, 2646/84,
4277/80) i giudici lombardi con-
PROCEDURE DA RISPETTARE
Se nella motivazione c’è
il riferimento a un altro atto
le Entrate sono obbligate
ad allegarlo come prevede
lo Statuto del contribuente
vengono che la “competenza”
dell’ufficio assume valenza funzionale ed inderogabile, a pena
di nullità assoluta, rilevabile anche d’Ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
Ciò anche con riguardo al recupero dei crediti esteri, contrariamente a quanto sostenuto
dall’ufficio nelle relative controdeduzioni.
Sulla base di questo presupposto, la Commissione ha verificato quindi come era strutturata
la competenza degli uffici nell’anno oggetto di pretesa erariale (2009). In base all’articolo 27,
comma 3, del Dl 185/2009 e al
provvedimento direttoriale del
6 aprile 2009, risultava così determinata: le direzioni regionali
per i contribuenti con volumi
d’affari, ricavi o compensi non
inferiori a 100 milioni di euro; le
direzioni provinciali, per i contribuenti sotto tale limite.
Poiché la società ricorrente
risultava avere, nel periodo contestato, un volume d’affari superiore ai 100 milioni, l’emissione
dell’atto da parte di una direzione provinciale è stato considerato nullo ab origine.
Comunicazione insufficiente
Ancor più interessante pare essere il riferimento riguardante
le modalità di “comunicazione”
delle motivazioni sottostanti la
pretesa erariale.
I giudici lombardi infatti hanno rilevato che la normativa nazionale impone all’ufficio di rendere edotto il contribuente del
come e del perché l’amministrazione finanziaria italiana procede per la riscossione di un debito
tributario estero, nonché della
natura e delle caratteristiche del
debito stesso e del relativo titolo
esecutivo, atteso che il contribuente ha il diritto di verificare
da dove scaturisce la pretesa, potendo muovere contestazioni,
sia pure nel ristretto ambito delle
questioni devolute alla giurisdizione tributaria italiana.
La motivazione recata nell’avviso di pagamento, invece, si
fondava interamente su un mero richiamo alla nota ufficiale
emanata dal Fisco islandese,
senza che tale atto fosse allegato,
in spregio ai dettami dell’articolo 7, legge 212/2000 (Statuto del
contribuente) che testualmente
recita: «Se nella motivazione si
fa richiamo ad altro atto questo
deve essere allegato all’atto che
lo richiama», a nulla valendo
l’eccezione dell’ufficio, secondo
cui il contribuente avrebbe potuto comunque contattare l’amministrazione finanziaria straniera per ottenere informazioni
circa il debito fiscale.
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50 Norme e tributi
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 16 Novembre 2016 - N. 315
FISCO
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Dl fiscale/2. Solo il prossimo anno l’adempimento sarà semestrale, poi diventerà trimestrale - Primo invio il 25 luglio
Comunicati i dati di tutte le fatture
Tra le informazioni: nome e codice dei contribuenti, imponibile e tipo di operazione
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
pCorrezione dei termini di
trasmissione delle comunicazioni obbligatorie Iva, rimodulazione dei profili sanzionatori, anticipazione di un anno
della soppressione della comunicazione black-list: queste le
principali novità apportate, in
sede di conversione, all’articolo 4 del Dl 193/2016 con cui si
punta a contrastare l’evasione
Iva attraverso un’anticipazione
dei controlli rispetto al mo-
mento di presentazione della
dichiarazione annuale.
Queste misure sono completate dalla riduzione di due anni
dei termini di accertamento in
caso di opzione per la trasmissione dei dati di tutte le fatture e, sussistendone i requisiti, anche dei
corrispettivi: per beneficiare di
quest’agevolazione continua ad
essere obbligatorio, tuttavia, garantire la tracciabilità piena di
tutti i pagamenti, effettuati e ricevuti, per un importo pari o superiore a 30 euro. Per sostenere
l’adeguamento tecnologico necessario, il credito di imposta di
50 euro viene esteso anche a coloro che esercitano l’opzione per
la trasmissione telematica dei
dati di fatturazione.
Dal 1° gennaio 2017 l’elenco
clienti e fornitori, cosiddetto
spesometro, è abrogato e sostituito dall’obbligo di trasmissione delle comunicazioni trime-
strali dei dati delle fatture,
emesse e ricevute, e delle liquidazioni periodiche Iva.
Il nuovo articolo 21 del Dl
78/2010 impone infatti di trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre
di riferimento, e di quelle ricevute
e registrate comprese le bollette
doganali, nonché i dati delle relative variazioni. I dati, da trasmettere in forma analitica, comprendono almeno dati identificativi
dei soggetti coinvolti, data e numero, base imponibile, aliquota
LA STRATEGIA
L’obiettivo è contrastare
l’evasione
e anticipare i controlli
rispetto alla presentazione
della dichiarazione
applicata, imposta e tipologia di
operazione. La seconda comunicazione trimestrale, da trasmettere con le stesse tempistiche di
quella dei dati delle fatture, riguarda i dati delle liquidazioni periodiche Iva: vanno cioè comunicati i dati contabili riepilogativi
delle liquidazioni anche se a credito. La trasmissione periodica di
entrambe le comunicazioni obbligatorie deve essere effettuata
entro l’ultimo giorno del secondo
mese successivo ad ogni trimestre, con l’eccezione dei dati e delle liquidazioni relative al secondo
trimestre i quali vanno trasmessi
entro il 16 settembre di ogni anno,
invece che entro il termine il 31
agosto. Inoltre, solamente per il
2017 e unicamente per le comunicazioni dei dati delle fatture, la
prima trasmissione dell’intero
semestre gennaio-giugno andrà
effettuata entro il 25 luglio 2017.
Le deroghe alla scadenza del 31
agosto di ogni anno previste per le
comunicazioni obbligatorie dei
dati e delle liquidazioni relative al
secondo semestre determinano
un disallineamento temporale rispetto all’analoga trasmissione
opzionale dei dati delle fatture di
cui al Dlgs 127/2016.
L’opzione, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2016, garantisce di per sé l’esonero dall’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati di fattura secondo quanto previsto dall’articolo
3, comma 1, lettera a) del decreto 127/2015. Non esercitare
l’opzione entro il prossimo 31
dicembre 2016 determina, invece, per i contribuenti la perdita dei benefici del rimborso
prioritario Iva e della riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento.
In caso di incoerenza dei dati
trasmessi, o di disallineamento
tra i dati comunicati e i versamen-
ti effettuati, il contribuente, informato degli esiti, potrà fornire i
chiarimenti necessari oppure
versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso. In
sede di conversione del Dl 193 del
2016 sono state ridotte le correlate sanzioni originariamente previste. Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture è
introdotta una sanzione di 2 euro
per ogni fattura, sino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre.
La sanzione sarà ridotta alla
metà, entro il limite di 500 euro, in
caso di trasmissione ovvero di
correzione dei dati effettuate entro i 15 giorni successivi all’originaria scadenza. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni, la sanzione va da 500 euro a 2.000 euro,
riducibili alla metà in caso di trasmissione o correzione effettuate
entro i 15 giorni successivi.
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Dichiarazioni rettificative a favore. Per le correzioni contabili di competenza
Il credito è subito compensabile
Gian Paolo Ranocchi
pVia libera alla compensazio-
ne immediata dei crediti derivanti
dalle rettificative a favore in presenza di correzioni contabili di
competenza. Sembra questo l’effetto di un emendamento approvato all’articolo 5 del Dl 193/2016,
che integra il comma 8-bis,articolo 2, Dpr 322/1998.
Prima del varo del Dl 193/2016
l’Agenzia aveva già sdoganato la
possibilità di utilizzare in compensazione il credito emerso a seguito
didichiarazionirettificativeafavore relative a periodi d’imposta antecedenti a quello individuato per
l’intervento nel “termine breve”
(quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo a quello oggetto di integrazione). La circolare
31/E/2013 aveva infatti illustrato le
modalità da seguire per gestire fiscalmentelacorrezionedeglierrori contabili commessi nella redazione del bilancio, tenendo conto
della necessità di evitare una doppia tassazione e di rispettare la
competenza economica. Ipotizzando l’emersione nel periodo
«n+3» di un costo di competenza
dell’anno N, occorre:
e rilevare la componente econo-
mica nell’anno di emersione dell’errore con sterilizzazione della
stessa tramite una variazione in
aumento in DR;
rimputare la citata componente
al periodo di effettiva competenza
con rettifica “in house” della dichiarazione originaria;
t riliquidare tutti i periodi d’imposta interessati dalle modifiche
tramite la gestione del prospetto
contenuto nel quadro RS in modo da trascinare il credito fino all’ultima dichiarazione emendabile nel cosiddetto termine “breve” e conseguente presentazione della correttiva.
Si presenta ora il problema di
comprenderecomeilsistematracciatoconlacircolare31/Esiponerispetto alle modifiche apportate dal
Dl 193/2016. Prima dell’emendamento, infatti, le due diverse procedure previste per la rettifiche dichiarative a favore oltre il termine
breve in conseguenza di errori
contabili, sembrava si ponessero
in via alternativa. Con il trascinamento previsto dalla circolare 31/
E/2013, infatti, il credito che emerge dalla correzione “interna” della
dichiarazione originaria e che in
conclusione del processo monitorato nel quadro RS emerge dalla
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALL. n. 734/14 R.F.
G.D. Dott. Claudio Tedeschi – Curatore: Avv. Raffaele Cappiello.
Il curatore fallimentare Avv. Raffaele Cappiello, con studio in Roma alla Via San Sebastianello 6, tel. 06/6793523; fax
06/6793540; mail [email protected], PEC [email protected],
AVVISA
di aver ricevuto offerte irrevocabili di acquisto per i beni immobili di seguito descritti e, pertanto, in conformità al programma
di liquidazione approvato,
INVITA
a presentare offerte irrevocabili di acquisto migliorative di quelle già pervenute.
Lotto 1: N. 2 immobili siti in Bologna,
con accessi da Via Clavature n. 1/c e Via De’ Musei 7-9/A, attualmente
condotti in locazione, unitamente ad altre porzioni immobiliari intestate
ad altri soggetti, da società commerciale esercente attività ristorativa,
consistenti in locale deposito di circa 4 mq e in un locale a destinazione commerciale di circa 190 mq; durata del contratto 6+6, scadenza
6 luglio 2020, canone annuale € 20.400,00 oltre IVA soggetto a rivalutazione. La procedura ha già ricevuto offerta irrevocabile di acquisto per
€ 308.744,00.
Lotto 2: N. 2 immobili siti in Riccione,
Viale Milano 54, attualmente liberi, entrambi porzione di un unico edificio
a destinazione alberghiera (ex Hotel Sixty), cat. 4 stelle, consistenti in
un locale commerciale di 180 mq piano terra e 130 mq piano interrato
ed in una struttura ricettiva di cinque piani, per 40 stanze doppie, oltre
tutti i beni mobili in essa contenuti. L’immobile presenta vizi catastali
meglio descritti nelle perizie, che dovranno essere regolarizzati a cura
e spese dell’aggiudicatario. La procedura ha già ricevuto offerta irrevocabile di acquisto per € 2.650.518,00.
Entrambi i compendi immobiliari sono meglio descritti nelle perizie redatte dalla Tecnocasa Advisory Group e nei
Report due diligence urbanistico-catastali redatti dalla De Marinis, De Pinedo & Partners s.r.l., pubblicati sul sito
www.astegiudiziarie.it.
Le offerte dovranno essere presentate presso lo studio del Curatore in Roma, Via San Sebastianello 6, entro e non oltre il
20 dicembre 2016, ore 12.00, redatte in conformità al regolamento di vendita, unitamente ad assegno circolare a cauzione
di importo pari al 10% del prezzo offerto. In caso di ricezione offerte migliorative rispetto a quelle già pervenute tutte le
offerte verranno messe a gara davanti al Curatore, presso il suo studio, in data da definirsi, con rilanci minimi di € 10.000,00.
Fermo restando il rispetto, qualora applicabili, di quanto disposto dall’art. 59 del Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42/2014)
in tema di prelazione artistica e dall’art. 38 della l. 392/78 in tema di prelazione urbana del conduttore, gli atti di trasferimento,
allegati in bozza, saranno redatti dal dott. Federico Basile, con studio in Roma, Viale Liegi 1, all’uopo nominato dal G.D.
ex art. 104-ter, 3° co., l.f. Onorari del notaio rogante gli atti di trasferimento, come da allegato preventivo, di € 2300 oltre
IVA per gli immobili di cui al Lotto 1 ed € 9000 oltre IVA per gli immobili di cui al Lotto 2; onorari notarili, imposte connesse
al trasferimento, costi cancellazione iscrizioni indicate nelle relazioni notarili, che verranno cancellate con decreto del G.D.
ex art. 108, 2° co., l.f., e costi di trascrizione tutti a carico dell’acquirente.
Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il Curatore tel. 06/6793523; fax 06/6793540; mail [email protected];
PEC [email protected] oltre che sul sito www.astegiudiziarie.it (vendite immobiliari – Cod. A364916 e
A364917), ove è pubblicata tutta la documentazione di interesse.
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rettificativa inviata telematicamente, è immediatamente fruibile
in compensazione. Nel caso in cui,
invece, la rettificativa a favore sia
gestita emendando la dichiarazione originaria come previsto
dal nuovo comma 8-bis, articolo 2,
Dpr 322/1998, il credito può essere
usato in compensazione in via postergata per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d’imposta successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Con l’emendamento approvato
viene ora previsto che in presenza
di errori contabili di competenza,
resta sempre ferma l’utilizzabilità
immediata in compensazione ex
articolo 17 del Dlgs 241/1997 del
credito che scaturisce dalla rettifi-
cativa. L’inciso, collocato all’inizio
del secondo periodo del nuovo
comma 8-bis, articolo 2, sembra infatti voglia fissare una regola generale a prescindere dal momento in
cui si interviene rispetto alla dichiarazione da emendare (termine breve o termine lungo). In pratica, quindi, in questi casi non opererebbe mai la postergazione dell’utilizzo del credito e ci sarebbe la
copertura normativa alla soluzione riconosciuta dalla prassi con la
circolare 31/E/2013.
Se è così si tratta di vedere comunque come il sistema di controllo automatizzato potrà riconoscere la genesi del credito senza
anomalie che potrebbero condurre ad un avviso bonario.
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Rappresentanza. Per rappresentare il cliente
Per i tributaristi
l’auto-procura
con «bollino» Uni
Federica Micardi
pI tributaristi iscritti a un’associazione registrata presso il
ministero, che hanno l’attestato
di qualità e ottengono la certificazione Uni 11511 potranno autenticare da soli la procura necessaria a rappresentare e assistere i clienti presso gli uffici finanziari senza dover ricorrere
all’autentica notarile.
Lo prevede un emendamento al decreto fiscale, Dl 193/2016,
approvato giovedì scorso dalle
Commissioni congiunte Finanze e Bilancio della Camera.
L’emendamento modifica
l’articolo 63 del Dpr 600/73; si
tratta dell’articolo che disciplina la «Rappresentanza e assistenza dei contribuenti» in caso di accertamento fiscale, un
articolo già oggetto di modifiche in passato (tre dal 2005 a oggi, quattro se si include quest’ultimo emendamento).
Itributaristiiscrittiadassociazioni registrate presso il ministero dello Sviluppo economico ex
lege 4/2013 sono circa 13mila
(quelli che operano con il codice
Ateco 692013 circa 40mila) e la
norma appena introdotta potrebbe, secondo il presidente
dell’Istituto nazionale tributaristi Riccardo Alemanno, riguardare circa il 30 per cento.
La possibilità di “autentica”
infatti, è già riconosciuta dal Dpr
600/73 a diversi soggetti: i laureati in economia o giurisprudenza da almeno due anni, i revisori
legali in attività da cinque anni, i
dipendenti della Pa che hanno
svolto l’attività di ragioniere per
almeno dieci anni.
«La novità – sottolinea Alemanno – è che viene identificato un percorso nuovo per arrivare alla possibilità di autenticare in proprio e che si richiama
alla normativa Uni: la nuova
norma in pratica dice che il tributarista che ora ha bisogno
dell’autentica notarile può “fare da solo” se si iscrive a un’associazione riconosciuta, che rilascia l’attestato di qualità – attestato annuale che comporta
l’obbligatorietà della polizza, la
formazione continua e il rispetto del codice etico – e poi consegue la certificazione Uni 11511,
che è una certificazione terza».
La nuova norma non è piaciuta alle associazioni sindacali dei
commercialisti. In un comunicato congiunto diffuso ieri Adc,
Aidc, Anc, Andoc, Unagraco,
Ungdcec e Unico parlano di «un
L’ITER
Non si passa più dal notaio
con l’appartenenza
a un’associazione,
l’attestato di qualità
e la certificazione Uni
passo avanti nella progressiva
erosione delle competenze dei
commercialisti». Per le sigle sindacali si tratta di «aperture nei
confronti di operatori che non
possono garantire, al pari dei
professionisti iscritti all’Ordine,
adeguati livelli di preparazione
atti ad assicurare al contribuente le competenze e le tutele necessarie alla corretta interlocuzione con l’amministrazione».
Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc)ricorda che già
nella legge di Stabilità per il 2014
era prevista la rappresentanza
presso gli uffici finanziari dei tributaristi, ma con dei limiti; ora il
livello si è alzato e, secondo Cuchel, rischia di essere il «preludio al contenzioso tributario» .
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