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RAPPORTO DI ATTIVITA’
1° GENNAIO – 15 NOVEMBRE 2010
“LA
SEDE”
“UN’EUROPA ACCESSIBILE”
INFORMARE
RAPPRESENTARE
DIFENDERE
CONFCOMMERCIO INTERNATIONAL ASBL
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELLE IMPRESE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO
30, AVENUE MARNIX – B-1000 BRUXELLES – TEL. +32 2 289 62 30 – FAX +32 2 289 62 35
i
ii
INDICE
pagine
Indice
i-v
I. MISSIONE
01
II. RAPPORTO DI ATTIVITA’ (01-01-2010 – 15.11.2010)
07
INTRODUZIONE GENERALE
09
ALLEGATO 1: Proposte ancora previste entro fine 2010
11
A. AFFARI INTERNI
B. AFFARI MARITTIMI E PESCA
C. AGENDA DIGITALE
D. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
E. ALLARGAMENTO E POLITICA DI VICINATO
F. AMBIENTE
G. AZIONE PER IL CLIMA
H. COMMERCIO
I. ENERGIA
L. FISCALITA’, UNIONE DOGANALE
M. GIUSTIZIA, DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA
N. INDUSTRIA E IMPRENDITORIA
O. ISTRUZIONE, CULTURA, MULTILINGUISMO E GIOVENTU’
P. MERCATO INTERNO E SERVIZI
Q. OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INTEGRAZIONE
R. POLITICA REGIONALE
S. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
T. RICERCA E INNOVAZIONE
U. SALUTE E POLITICA DEI CONSUMATORI
V. TRASPORTI
VARIE
ALLEGATO 2: “Strategia Ue 2020”
19-26
ALLEGATO 3: Tabella Richieste 01.01.2010-15.11.2010
27-28
ALLEGATO 4:Tabella Eventi 01.01.2010-31.12.2010
29
i
III. SCHEDE OPERATIVE
31
A. AFFARI INTERNI
- Permesso unico di residenza e lavoro
- Occupazione cittadini paesi terzi in situazione irregolare: sanzioni
- Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo
- Politica europea dei visti
- Lavoro stagionale
33
B. AFFARI MARITTIMI E PESCA
- Politica marittima europea
39
C. AGENDA DIGITALE
- Programma di sostegno alla Nuove tecnologie dell’Informazione (CIP)
- RFID – Tecnologia dell’identificazione a radio frequenza
- Iniziativa faro Strategia 2020 “Un’Agenda Digitale europea”
- La banda larga in Europa
- Programma sulla politica dello spettro radio
40
D. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
- Prezzi dei prodotti alimentari
- Politica europea sulla qualità dei prodotti agricoli
49
E. AMBIENTE
- RAEE
- Piano d’azione “Produzione e consumo sostenibili” e “Politica industriale
sostenibile”
53
F. AZIONE PER IL CLIMA
57
- Analisi delle politiche necessarie ad implementare la riduzione del 30% delle
emissioni di CO2 e valutazione della situazione delle industrie ad alta intensità
energetica
G. COMMERCIO
59
- Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG): 2009-2011
- “Made in”
- “Made in” – Parlamento europeo
- Denominazione dei tessili e etichettatura dei prodotti tessili
- Contraffazione nel commercio internazionale: impatto
- La Politica Commerciale, componente centrale della Strategia Europa 2020”
H. CONCORRENZA
68
- Regolamento generale di esenzione per categoria
- Regolamento sull’aplicazione delle norme della concorrenza agli accordi
verticali e pratiche concordate
- Regolamento sull’applicazione delle norme antitrust al settore automobilistico
- Revisione delle regole applicabili agli accordi di cooperazione orizzontale –
Consultazione
ii
I. ENERGIA
77
- Etichettatura dei prodotti energetici
- Rendimento energetico nell’edilizia
-Pacchetto di misure sull’implementazione di uno schema di sostenibilità sui
biocarburanti
L. FISCALITÀ, UNIONE DOGANALE
81
- Direttiva IVA in materia di fatturazione
- Frode carosello
- Sistema comune d’IVA
- Meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni
- Proposta di Direttiva in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota
normale minima da applicare dal 2011
- Cooperazione amministrativa e lotta alla frode in materia di IVA
- Dogane: Piano d’azione doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni
dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012
- Protezione diritti proprietà intellettuale: Accordo Ue-Cina
- Codice doganale
M. GIUSTIZIA, DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA
93
- Piano d’azione programma di Stoccolma
- Regolamento Bruxelles I
- Quadro di riferimento comune dei contratti (Common Frame of Reference)
- Viaggi tutto compreso
- Strategia per la parità di genere
N. INDUSTRIA E IMPRENDITORIA
103
- “Small Business Act”
- Attuazione dello “Small Business Act” – Prima valutazione
- Riesame dello ‘Small Business Act’ per l’Europa
- ‘Mantenere le Promesse’ – Riduzione degli oneri amministrativi
- Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione)
- CSR
- Revisione della politica comunitaria a favore dell’innovazione
- Nuovo quadro politico per il turismo europeo
- Iniziativa faro Strategia 2020 “Unione dell’Innovazione”
- Elaborazione di un programma che succede all’attuale Programma quadro per
la Competitività e l’Innovazione 2007-2013 (CIP) – Consultazione pubblica
-Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione – Riconoscere il
ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità
-Legiferare con Intelligenza nell’Unione europea
O. MERCATO INTERNO E SERVIZI
- Atto per il mercato unico (Single Market Act)
- Esercizio di sorveglianza del mercato del commercio e della distribuzione
(Retail Market Monitoring)
- Direttiva Servizi
121
iii
- Copyright nell’economia della conoscenza
- Rafforzare l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato
interno
- Esenzione delle micro entità dall’obbligo della refazione dei conti annuali
- SEPA (inserite alcune modifiche)
- Servizi di pagamento
- Carte di pagamento
- Libro Verde sull’estensione degli appalti elettronici nell’UE
- Libro Verde sulla politica di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi
P. ISTRUZIONE, CULTURA, MULTILINGUISMO E GIOVENTÙ
- Iniziativa faro Strategia 2020 “Youth on the Move”
146
Q. OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INTEGRAZIONE
- Dialogo sociale
- Agenda sociale rinnovata
- Organizzazione orario di lavoro
- Strumento di microfinanziamento Progress
- Congedo parentale
- Libro verde sulle pensioni
148
R. POLITICA REGIONALE
162
- Microcredito: JASMINE
- Rapporto strategico del 2010 sulla Politica di Coesione EU
- Proposte sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il Fondo di Coesione
- Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell’ambito di
Europa 2020
S. SALUTE E CONSUMATORI
170
- Diritti dei consumatori
- Ricorsi collettivi dei consumatori
- Direttiva Giocattoli
- Consumer Market Scoreboard – quarta edizione
- Sicurezza generale dei prodotti
- Comunicazione sull’applicazione dell’acquis dei consumatori
- Informazioni alimentari ai consumatori
- Strategia europea sulla salute animale
- Benessere animale: etichettatura
- Strategia europea sull’alimentazione, sovrappeso e obesità
- Strategia europea per ridurre i danni dovuti all’alcool
- Sanità pubblica: programma d’azione Ue (2008-2013)
- Prodotti del tabacco: consultazione sulla revisione della direttiva 2001/37/CEE
T. TRASPORTI E MOBILITA’
- Pacchetto trasporti sostenibili
- Orario di lavoro degli autotrasportatori
- Piano d’azione sulla mobilità urbana
- Diritto dei passeggeri
191
iv
- Libro Verde sul futuro delle Reti Transeuropee di Trasporto
- Comunicazione “un futuro sostenibile per i trasporti”
- Programma d’azione per la sicurezza stradale
U. VARIE
- “Legiferare con intelligenza” nell’Unione europea
208
v
vi
I. MISSIONE
Tre grandi fasi:
INFORMARE
RAPPRESENTARE
DIFENDERE
INFORMARE:
o
Operare un’analisi mirata sulle politiche e azioni comunitarie che interessano i
nostri settori avendo a mente che l’adozione della normativa comunitaria richiede
mediamente due anni per il recepimento in sede nazionale;
o
Trasferire questa analisi mirata in modo generale e specifico per settori;
o
Sensibilizzare i destinatari sulla necessità di reagire all’informazione.
RAPPRESENTARE:
o
Evidenziare le esigenze del nostro sistema d’imprese in riferimento alle politiche
europee;
o
Sensibilizzare le Istituzioni comunitarie sulle specificità del nostro sistema di
rappresentanza di interessi;
o
Svolgere azione pro attiva per promuovere queste specificità.
DIFENDERE:
o
Svolgere un’azione di lobby costruttiva verso le Istituzioni europee che può essere
effettuata in modo diretto oppure mediata con altre istanze nazionali attraverso le
organizzazioni europee di settore;
o
Essere costruttivi, azione pro attiva, per mediare gli interessi specifici dei nostri
settori con l’interesse generale dell’Ue.
1
MODALITA’ DI INTERVENTO
MONITORARE:
o L’informazione tematica sulle politiche dell’Unione che devono essere oggetto di
lobby.
Esempio: Politica economica e monetaria, sociale, fiscale, ambientale, trasporto,
consumatori, fondi strutturali, coesione economica e sociale, Pmi, strumenti
finanziari, concorrenza, politica della salute e sicurezza alimentare, commercio
internazionale…
TRADURRE:
o Il
monitoraggio
in
un’informazione
mirata,
a
supporto
di
documenti
per
l’elaborazione dell’azione di lobby.
Azione congiunta:
Confcommercio International – Confcommercio – Associazioni di categoria
FORMARE:
o Da Bruxelles al territorio e vice versa.
ATTIVARE LA LOBBY PRESSO
o Le Istituzioni comunitarie: - Commissione europea - Parlamento europeo - Consiglio
dell’Ue (tramite la Rappresentanza permanente d’Italia);
o Organi consultivi: Comitato economico e sociale europeo - Comitato delle Regioni;
o La rappresentanza europea del commercio: partecipazione attiva e continuativa alle
11 commissioni politiche e ai gruppi di lavoro specifici che trattano le tematiche
comunitarie di interesse generale per il commercio;
o La rappresentanza europea del turismo: Hotrec – Ectaa – Etin
o La rappresentanza europea della terza età: Piattaforma europea AGE.
2
AZIONI DI SUPPORTO SPECIFICO:
o Per la costituzione di organizzazioni europee di categoria;
o Per Associazioni di categoria;
o Per facilitare la realizzazione di progetti.
STRUMENTI:
o Newsletter;
o Informazione puntuale sui dossier che necessitano tempi di reazione rapidi per
rispondere allo scadenziario comunitario (risposta ai Libri verdi sui dibattiti di
orientamento generale che la Commissione europea intende avviare su specifiche
politiche comunitarie);
o Schede tematiche sui programmi di finanziamento e sulle politiche specifiche per il
nostro settore (es. turismo, Pmi, accesso al credito, Fondi strutturali, Aiuti di Stato);
o Seminari di formazione, informazione e assistenza al sistema confederale;
o Sito Internet sulle attività delle Istituzioni europee.
CONCLUSIONI
Per
un’adeguata
difesa
in
sede
europea
degli
interessi
rappresentati
dalla
Confcommercio, occorre:
o Considerare che l’80% della legislazione economica che riguarda l’impresa è di
derivazione comunitaria e che i nostri settori sono interessati dalla stragrande
maggioranza delle politiche Ue;
o Prendere in conto la necessità di agire nella fase iniziale della consultazione e del
processo legislativo;
o Rafforzare il collegamento tra l’operatività della sede di Bruxelles e quella di
Confcommercio, sia a livello di struttura che di commissioni consiliari;
o Agire con la consapevolezza che il quadro normativo europeo, una volta definito,
dovrà essere comunque recepito entro due anni nell’ordinamento giuridico nazionale;
ORGANIGRAMMA:
3
Presidente
Amministratore delegato
Assemblea Generale
Tesoriere
Consiglio d’Amministrazione
Direttore generale
Segreteria
Quadro
Funzionario
Funzionario
Funzionario
Funzionario
Funzionario
4
Presidenza
Consiglio d’Amministrazione – Assemblea Generale
Presidente:
Alberto Marchiori
Amministratore delegato:
Ugo Margini
Tesoriere:
Aldo Poli
Amministratori:
Pierluigi Bernasconi
Carlo Costa
Giovanni Da Pozzo
Guido Pomini.
Direttore generale:
Quadro:
Giacomo Regaldo
Marisa Ameli
Funzionari:
Giulia Baldoni
Marta Pavlovich
9 Ambiente /Energia
9 Concorrenza
9 Nuove Tecnologie dell’Informazione
9 Consumatori/Mercato interno
9 Regionale e strumenti finanziari
9 Giustizia, Libertà, Sicurezza
Elena Lazzarotto
Chiara Sandon
9 Commercio Internazionale
9 Fiscalità
9 PMI
9 MI: appalti/proprietà intelletuale
9 Legislazione alimentare
9 Sistemi di pagamento
Rosella Marasco
9 Occupazione e Affari Sociali
9 Turismo
9 Trasporti
Segreteria:
Daniela Daidone
5
PRESENZA CONFEDERALE NELLE STRUTTURE EUROPEE
EUROCOMMERCE:
o Associazione europea del Commercio rappresentativa dei 27 paesi della Ue. La
costituzione
di
Eurocommerce
è
stata
fortemente
voluta
e
sostenuta
da
Confcommercio. Svolge azione di lobby ed è formata da Organizzazioni nazionali
come membri effettivi e da imprese singole e associazioni di settore come membri
affiliati;
o NOVEMBRE 2010: IN FASE DI RINNOVO. Il Consiglio di Amministrazione è
costituito da 82 membri di cui 7 italiani, 5 Confcommercio e 2 Federdistribuzione:
BONETTI, Giorgio- GALIMBERTI, Paolo – MAFFIZZOLI Maria Simonetta MASSOLETTI, Carlo - PRESTIFILIPPO, Maurizio - BORLETTI, Maurizio –
RAVASIO Vittorio.
o Il Comitato di direzione (steering committee) è costituito da 21 membri di cui 2
italiani,
1
Confcommercio
e
1
Federdistribuzione:
DONINOTTI,
David
-
BORLETTI, Maurizio.
COMITATO ECONOMICO SOCIALE EUROPEO (CESE):
o Organo consultivo delle Istituzioni europee composto da rappresentanti delle
Organizzazioni nazionali socioeconomiche;
o Il Cese esprime pareri sulle proposte legislative dell’Ue e ha facoltà di proporre
pareri di iniziativa su temi socioeconomici di interesse specifico;
o Consigliere: ROTTI, Claudio
HOTREC:
o Associazione europea degli alberghi e pubblici esercizi: Federalberghi e Fipe.
ORGANIZZAZIONI
SPECIFICHE
DI
CATEGORIA
NEL
SETTORE
ALIMENTARE E NON ALIMENTARE:
o Esempio: settore auto, carne, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, trasporti, ecc.
6
II. RAPPORTO DI ATTIVITA’ 01.01.2010 – 15.11.2010
7
8
INTRODUZIONE GENERALE
Il Rapporto di Attività della Confcommercio International del 2010 si basa sui lavori
delle Istituzioni europee prendendo in conto le proposte di specifico interesse
per i settori da noi rappresentati e dei mutamenti nell’ambito della società e
sugli orientamenti politici presi dalle Presidenze del Consiglio europeo nel
corso dei 18 mesi di programmazione di Spagna, Belgio e Ungheria (01.01.2010
– 30.06.2011).
Elemento centrale dell'azione è informare, influenzare e attivare un'efficace azione di
lobby presso le Istituzioni dell'Unione europea: Consiglio dei Ministri, Parlamento
europeo, Commissione europea (Istituzione avente iniziativa legislativa), e presso gli
Organi consultivi chiamati ad esprimere pareri sulle proposte legislative, sulle iniziative
e sui programmi comunitari (Comitato Economico e Sociale Europeo, Comitato delle
Regioni).
Questo è il quadro istituzionale di riferimento dell'azione della Confcommercio
International.
In considerazione della variegata rappresentanza dell'attività imprenditoriale
italiana del settore terziario che si riconduce alla Confcommercio, di cui Confcommercio
International è l'espressione in sede europea, le politiche dell'Unione europea di
nostro interesse sono molteplici e richiedono interventi di monitoraggio a
tutto campo.
Il Commercio, il Turismo, i Servizi di mercato e più in generale la rappresentanza
orizzontale degli interessi delle PMI sono infatti interessati da una moltitudine di
politiche che impattano a vario titolo su questi settori.
Dossier
specifici
sulle
politiche
comunitarie
sono
trattati
da
Confcommercio
International attraverso le attività di monitoraggio legislativo, redazione di una
newsletter, prese di posizione, presentazione di emendamenti, contatti con
funzionari della Commissione europea, del PE, del Consiglio e della
Rappresentanza, incontri con europarlamentari, partecipazione alle riunioni
delle commissioni parlamentari, a quelle delle organizzazioni europee del
commercio e del turismo e a quelle organizzate in sede Confederale,
partecipazione a conferenze e workshop.
9
10
ALLEGATO I: PROPOSTE ANCORA PREVISTE ENTRO FINE 2010
A. AFFARI INTERNI
1. Comunicazione su un approccio globale dei dati “Passenger Name Record” (PNR) ai
Paesi terzi
2. Relazione sull’immigrazione e l’asilo (attuazione del Patto europeo a partire dal
2011 e sul Programma di Stoccolma)
3. Libro verde sul diritto di riunificazione familiare
4. Proposta legislativa relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto
dei diritti di proprietà intellettuale (sostituisce la proposta COM 2006)
5.
Proposta di modifica della Direttiva 2003/86/CE sul diritto di riunificazione
familiare
6. Codice europeo sull’immigrazione
7. Proposta di revisione della Direttiva 2006/24/CE (conservazione dei dati)
B. AFFARI MARITTIMI E PESCA
8. Proposte sulla riforma della politica comune della pesca
C. AGENDA DIGITALE
9. Futuro del servizio universale e diritti degli utenti
10. Direttiva sulla firma digitale
D. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
11
11. Proposte legislative a seguito della Comunicazione della Commissione sulla PAC
post 2013
12. Pacchetto di proposte sulla politica di qualità dei prodotti agricoli
E. ALLARGAMENTO E POLITICA DI VICINATO
13. Pacchetto annuale sulla politica europea di vicinato
F. AMBIENTE
14. Valutazione finale sul 6° Programma d’Azione in materia ambientale
15. Tabella di marcia su un’Europa nel 2020 a basse emissioni di carbonio e che utilizza
risorse efficienti
16. Direttiva sull’efficienza idrica degli edifici
G. AZIONE PER IL CLIMA
17. Possibile iniziativa della Commissione per superare l’obiettivo del 20% (dal 20 al
30%)
18. Comunicazione sulla tabella di marcia per un’economia a basse emissioni di
carbonio entro il 2050
19. Rapporto e possible proposta di revisione dal regolamento relative ai gas fluorurati
ad effetto serra
H. COMMERCIO
12
20. Proposta
di
Regolamento
sull’applicazione
del
sistema
delle
preferenze
generalizzate (SPG) - 1 gennaio 2014
21. Proposta di Regolamento che prolunga la validità dell’attuale Sistema delle
Preferenze Generalizzate (SPG)
22. Proposta di Regolamento che istituisce delle misure transitorie per accordi
internazionali di investimento tra gli Stati membri e i paesi terzi
23. Proposta di Regolamento che adatta la procedura legislativa nel settore della
politica commerciale alla luce dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
24. Accordo commerciale anti-contraffazione (Decisione del Consiglio per autorizzare la
firma e la conclusione dell’accordo)
25. Relazione sulle barriere al commercio e agli investimenti
I. ENERGIA
26. Comunicazione sul Piano d’Azione rivisto sull’efficienza energetica
27. Piano d’Azione sull’energia 2011-2020
28. Tabella di marcia per un sistema energetico a basse emissioni di carbonio entro il
2050
29. Comunicazione sulle iniziative regionali in materia energetica
30. Proposta legislativa sulle “reti intelligenti”
31. Proposta sulla trasparenza e l’integrità del trading dei mercati all’ingrosso
dell’energia
L. FISCALITA’, UNIONE DOGANALE
32. Comunicazione sulla futura strategia IVA sulla base di un Libro Verde che
funzionale ad una revisione sistematica del sistema IVA
33. Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici
34. Proposta sul trattamento IVA dei voucher
35. Libro verde su una nuova strategia relativa all’IVA
36. Proposta di Direttiva per stabilire una base imponibile consolidata comune
dell’imposta sulle società (ACCIS)
13
37. Iniziativa legislativa sulla connessione tra i registri delle imprese
38. Revisione del Regolamento relativo le azioni doganali contro i beni sospetti di
infrangere alcuni diritti di proprietà intellettuale
M. GIUSTIZIA, DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA
39. Revisione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze
ed i circuiti tutto compreso
40. Strumento legislativo sul Quadro comune di riferimento
41. Comunicazione sulla strategia per la protezione dei dati
42. Modifica della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali
N. INDUSTRIA E IMPRENDITORIA
43. Comunicazione sulla revisione a metà percorso dello Small Business Act
44. Proposta di decisone del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Programma quadro per la competitività e l’innovazione 2014-2020 (CIP II)
45. Proposta per il sostegno alle PMI sui mercati fuori Ue
46. Comunicazione sulla Responsabilità sociale delle imprese (CSR)
47. Comunicazione su un quadro di riferimento per una rinnovata politica europea del
turismo
O. ISTRUZIONE, CULTURA, MULTILINGUISMO E GIOVENTU’
48. Libro verde sul potenziale rapresentato dalle industrie culturali e creative
49. Comunicazione su un nuovo impulso per una cooperazione europea per la
formazione professionale
50. Proposta di Raccomandazione del Consiglio sulla promozione della mobilità
dell’apprendimento dei giovani
14
51. Comunicazione sull’iniziativa per le nuove competenze europee
52. Proposta di Raccomandazione del Consiglio sull’apprendimento informale e non
formale.
P. MERCATO INTERNO E SERVIZI
53. Legislazione sulla data di scadenza per la migrazione al SEPA (Single Euro
Payments Area)
54. Revisione della direttiva sugli enti pensionistici aziendali e professionali
55. Comunicazione sulla fatturazione digitale
56. Libro bianco sul rilancio del mercato interno
57. Comunicazione sugli appalti pubblici con particolare attenzione su come sostenere
le priorità di “Europa 2020”: innovazione, investimenti a bassa emissione di
carbonio, affari sociali, efficienza energetica, ecc.
58. Misure a seguito della consultazione “Prestare e prendere in prestito in modo
responsabile”
59. Direttiva quadro sul funzionamento delle società di gestione collettiva dei diritti
d’autore
60. Comunicazione sulle sanzioni
61. Comunicazione e Relazione sui risultati del recepimento della Direttiva Servizi e il
suo “processo di valutazione reciproca”
62. Revisione del Regolamento sul marchio comunitario
63. Revisione della Direttiva sull’intermediazione assicurativa
Q. OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INTEGRAZIONE
64. Proposta legislativa sul Fondo sociale europeo 2014-2020
65. Comunicazione su una Strategia europea della disabilità 2010 – 2020
66. Proposte sulla riconciliazione vita lavorativa e vita familiare
67. Proposta sull’attuazione della direttiva sui lavoratori distaccati
15
R. POLITICA REGIONALE
68. Comunicazione su “rafforzare il contributo della Politica di Coesione verso lo
sviluppo di una conoscenza basata sull’innovazione economica e regionale”
S. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
69. Proposta per un nuovo quadro finanziario multiannuale
T. RICERCA E INNOVAZIONE
70. Comunicazione su una bio-economia intelligente e sostenibile
71. Proposta della Commissione sull’8° Programma Quadro
U. SALUTE E POLITICA DEI CONSUMATORI
72. Libro verde sull’utilizzo di risoluzioni alternative delle controversie nell’UE
73. Raccomandazione della Commissione su una metodologia armonizzata per
classificare e riportare i reclami dei consumatori nell’UE
74. Quadro di valutazione del mercato dei consumatori – Rendere i mercati funzionali
ai consumatori
75. Legge sulla salute degli animali
76. Revisione della Direttiva generale sulla sicurezza alimentare
77. Revisione del Regolamento 882/2004 sui controlli ufficiali lungo la catena
alimentare
78. Relazione sull’attuazione del regolamento relativo ai trasporti degli animali
79. Comunicazione sulla seconda strategia per la protezione e la salute degli animali
(2011-2015).
16
V. TRASPORTI
80. Pacchetto trasporti sostenibili: Piano strategico per le tecnologie dei trasporti
81. Comunicazione sui diritti dei passeggeri
82. Pacchetto e-mobility. Comunicazione sul mercato del trasporto stradale delle merci
83. Pacchetto trasporto sostenibile: revisione delle linee guida TEN-T
17
18
ALLEGATO 2
“Strategia Ue 2020”
La “Strategia Europa 2020” è stata definitivamente adottata dal Consiglio
europeo nel corso del mese di giugno 2010.
Gli Stati membri dovranno, tenendo conto dei lavori del Consiglio europeo,
predisporre i PROGRAMMI NAZIONALI di riforma.
Questi programmi, definiti con la consultazione delle parti interessate,
dovranno essere presentati nel corso dell’autunno 2010.
Entro ottobre, la Commissione presenterà le
attuare la nuova strategia.
AZIONI RICHIESTE A LIVELLO
UE per
Le iniziative che saranno prese a livello comunitario e nazionale per
implementare la strategia pongono in evidenza la necessità di uno stretto
collegamento tra l’azione di difesa dei nostri interessi in sede comunitaria e
nazionale.
In questa prospettiva la creazione nell’ambito della Confcommercio – Imprese
per l’Italia - di una “TASK FORCE” PERMANENTE SULL’EUROPA 2020 potrebbe
essere un utile strumento di lavoro per l’adeguata tutela e il futuro degli
interessi da noi rappresentanti.
LA STRATEGIA IN SINTESI:
1. “Strategia Europa 2020”: priorità, obiettivi e iniziative faro
Il 3 marzo scorso, la Commissione europea ha infine proposto la “Strategia Europa 2020:
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” il cui obiettivo è far
uscire l’UE dalla crisi e preparare l’economia europea per il prossimo decennio. La
Commissione ha individuato tre priorità da attuare mediante iniziative concrete
promosse a livello europeo e nazionale. Queste priorità si rafforzano a vicenda e
delineano il quadro dell’economia di mercato sociale europea per il XXI secolo:
. una crescita intelligente - promuovere la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la
società digitale;
. una crescita sostenibile - rendere la nostra produzione più efficiente sotto il profilo
delle risorse e rilanciare contemporaneamente la nostra competitività;
· una crescita inclusiva - incentivare la partecipazione al mercato del lavoro,
l'acquisizione di competenze e la lotta alla povertà.
La Commissione europea ha proposto di fissare cinque obiettivi principali per il
2020, connessi tra di loro, rappresentativi delle tre priorità e soprattutto misurabili.
Gli obiettivi quantificati permetteranno infatti di tener conto delle situazioni di partenza
dei 27 Stati membri e di misurare concretamente i progressi compiuti. Per garantire che
ciascuno Stato membro adatti la strategia Europa 2020 alla sua situazione specifica, la
Commissione ha proposto che i traguardi dell’UE (elencati sotto) vengano in seguito
19
tradotti in obiettivi e percorsi nazionali:
. il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e 64 anni
dovrebbe passare dall’attuale 69% ad almeno il 75%, anche mediante una maggior
partecipazione delle donne e dei lavoratori più anziani e una migliore integrazione dei
migranti nella popolazione attiva;
· Il tasso di investimento in R&S dovrebbe passare dall’attuale 1.9% del PIL europeo
al 3%;
· Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli
del 1990 o del 30% (nel caso in cui anche gli altri paesi sviluppati si impegnino ad
analoghe riduzioni e i PVS contribuiscano in funzione delle loro rispettive responsabilità
e capacità); fissazione al 20% della quota delle fonti di energia rinnovabile nel nostro
consumo finale di energia; miglioramento del 20% dell’efficienza energetica;
· Un obiettivo in termini di livello d’istruzione che affronti il problema dell’abbandono
scolastico1;
· Riduzione del numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà
nazionali (che corrisponde al 60% del reddito medio disponibile in ciascun Stato
membro)2;
Per raggiungere concretamente questi traguardi e riflettere adeguatamente i tre motori
di crescita descritti (priorità), la Commissione propone un programma Europa 2020 che
consta di sette iniziative faro. La realizzazione delle iniziative richiederà interventi a
tutti i livelli: UE, Stati membri, autorità locali e regionali.
Crescita intelligente: 3 iniziative faro
“L'Unione dell'Innovazione”
Riorientare la politica in materia di R&S e innovazione in funzione delle sfide principali,
colmando al tempo stesso il divario tra scienza e mercato per trasformare le invenzioni
in prodotti:
LIVELLO UE
a. Definizione di un programma strategico per la ricerca incentrato su sicurezza
energetica, trasporti, cambiamento climatico, salute e invecchiamento;
b. Miglioramento del contesto generale per l’innovazione delle imprese (creando il
brevetto unico europeo, agevolando l’accesso delle PMI al capitale, modernizzando il
quadro europeo per i diritti d’autore);
c. Potenziamento del ruolo pro-innovazione degli strumenti dell’UE (fondi strutturali,
fondi di sviluppo rurale, programma quadro di R&S, CIP) e della BEI;
d. Rafforzamento dei legami tra il settore delle imprese e dell’istruzione;
e. Promozione di partenariati per la conoscenza e rafforzamento dei legami tra
istruzione, settore delle imprese, ricerca e innovazione; stimolo dell’imprenditoria e
sostegno alle giovani imprese innovative.
1 Nell’ambito del Consiglio europeo di primavera (25 e 26 marzo 2010), i Capi di Stato e di Governo hanno
deciso di fissare le percentuali numeriche dell’obiettivo nel prossimo Consiglio di giugno 2010, diversamente da
quello che la Commissione europea aveva stabilito nella sua proposta.
2 Idem.
20
LIVELLO NAZIONALE
- riforma dei sistemi di R&S e innovazione nazionali (e regionali) per favorire l’eccellenza
e la specializzazione intelligente, intensificazione della cooperazione tra università,
centri di ricerca e imprese;
- conferimento di un carattere prioritario alla spesa per la conoscenza, anche utilizzando
incentivi fiscali e altri strumenti finanziari per promuovere maggiori investimenti
provati nella R&S.
“Youth on the move”
Migliorare la qualità e l'attrattiva internazionale degli istituti europei di insegnamento
superiore promuovendo la mobilità di studenti e giovani professionisti. Per esempio, i
posti vacanti in tutti gli Stati membri dovrebbero essere più accessibili in tutta Europa e
le qualifiche e l'esperienza professionali dovrebbero essere debitamente riconosciute:
LIVELLO UE
a. Integrazione e potenziamento dei programmi per la mobilità, le università e i
ricercatori (Erasmus, Marie Curie, Tempus);
b. Modernizzazione dei programmi dell’istruzione superiore;
c. Promozione dell’imprenditoria mediante programmi di mobilità per i giovani
professionisti;
d. Riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale.
LIVELLO NAZIONALE
- garanzie di investimenti efficienti nei sistemi d’istru-zione e formazione a tutti i livelli
(dalla scuola materna all’insegnamento superiore);
- promozione dell’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro mediante un’azione
integrata che comprenda orientamento, consulenza e apprendistati.
“Un'agenda europea del digitale”
Trarre vantaggi socioeconomici sostenibili da un mercato unico del digitale basato
sull'internet superveloce. Nel 2013 tutti gli europei - famiglie e imprese - dovrebbero
avere accesso all’Internet ad alta velocità:
LIVELLO UE
a. Creazione di un quadro giuridico stabile tale da incentivare gli investimenti in
un’infrastruttura aperta e competitiva per l’Internet ad alta velocità e nei servizi
collegati;
b. Incentivi agli investimenti in infrastrutture competitive e aperte per l’Internet ad alta
velocità;
c. Agevolazione dell’uso dei fondi strutturali dell’UE per la realizzazione dell’agenda;
d. Creazione di un vero mercato unico dei servizi on-line;
e. Promozione di azioni per l’alfabetizzazione digitale dei cittadini.
LIVELLO NAZIONALE
21
- elaborazione di strategie operative per l’Internet ad alta velocità e orientamento dei
finanziamenti pubblici, compresi i fondi strutturali, verso settori non totalmente coperti
da investimenti privati;
- promozione della diffusione e dell’uso dei moderni servizi ondine (e-government, servizi
sanitari online, demotica, competenze digitali, sicurezza, ecc.).
Crescita sostenibile: 2 iniziative faro
“Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”
Favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse,
sostenibile e competitiva, sfruttare il ruolo guida dell’Europa per sviluppare nuovi
processi e tecnologie, comprese le tecnologie verdi, accelerare la diffusione delle reti
intelligenti che utilizzano le TIC, sfruttare le reti su scala europea e aumentare i
vantaggi competitivi delle imprese, specie dell’industria manifatturiera e delle PMI, e
fornire assistenza ai consumatori per valutare l’efficienza sotto il profilo delle risorse;
incrementare l’uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il settore dei
trasporti e promuovere una maggiore sicurezza energetica:
LIVELLO UE
a. Mobilitazione degli strumenti finanziari dell’UE (BEI, fondi strutturali, programma
quadro R&S, ecc.) nell’ambito di una strategia di finanziamento coerente che metta
insieme fondi pubblici e privati dell’UE e nazionali;
b. Modernizzazione e decarbonizzazione del settore dei trasporti (gestione intelligente
del traffico, infrastrutture di mobilità elettrica, ottimizzazione della logistica,
introduzione di auto elettriche e ibride);
c. Potenziamento delle reti transeuropee nel settore dell’energia;
d. Attuazione di un piano d’azione riveduto in materia di efficienza energetica.
LIVELLO NAZIONALE
- uso di strumenti basati sul mercato, come incentivi fiscali e appalti per adeguare i
metodi di produzione e di consumo;
- accento sulla dimensione urbana dei trasporti, responsabile di gran parte delle gestioni
e delle emissioni;
- uso della normativa, degli standard di rendimento per gli edifici e degli strumenti
basati sul mercato, come la fiscalità, le sovvenzioni e gli appalti, per ridurre l’uso di
energia e delle risorse e utilizzo dei fondi strutturali per investire nell’efficienza
energetica degli edifici pubblici e in un riciclaggio più efficiente.
“Una politica industriale per l’era della globalizzazione”
Aiutare la base industriale e in particolare le PMI dell'UE; promuovere la competitività
delle industrie primarie, manifatturiere e terziarie europee, stimolare l'imprenditoria e
sviluppare nuove competenze. Questa iniziativa potrebbe creare milioni di nuovi posti di
lavoro:
LIVELLO UE
22
a. Miglioramento del clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, riducendo i costi
delle transazioni commerciali in Europa, promuovendo i cluster di imprese e rendendo
più accessibili i finanziamenti;
b. Promozione di azioni in materia di reti di trasporti e logistica per assicurare alle
industrie di tutta l’Unione un accesso effettivo al mercato unico e al mercato
internazionale;
c. Ristrutturazione dei settori in difficoltà;
d. Riesame della regolamentazione per favorire la transizione dei settori terziario e
manifatturiero verso un uso più efficiente delle risorse, compreso un riciclaggio più
efficace;
e. Sviluppo della competitività del settore turistico europeo.
LIVELLO NAZIONALE
- miglioramento del clima imprenditoriale, specialmente per le PMI innovative, anche
utilizzando gli appalti pubblici per sostenere gli incentivi all’innovazione;
- riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e miglioramento della qualità
normativa applicabile alle imprese.
Crescita inclusiva: 2 iniziative faro
“Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro”
Porre le basi della modernizzazione del mercato del lavoro: consentire alle persone di
migliorare le proprie competenze lungo tutto l’arco della vita al fine di aumentare la
partecipazione al mercato del lavoro e conciliare meglio l’offerta e la domanda di lavoro,
anche tramite la mobilità dei lavoratori:
LIVELLO UE
a. Attuazione del programma “flessicurezza” in collaborazione con le parti sociali;
b. Adeguamento del quadro legislativo ai modelli di lavoro in evoluzione (orari,
lavoratori distaccati, ecc.) e ai nuovi rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
c. Rafforzamento del dialogo sociale a tutti i livelli (UE, nazionale/regionale, settoriale e
aziendale);
d. Applicazione dei principi della formazione continua mediante percorsi
apprendimento flessibili; istruzione e formazione professionale più attraenti;
di
e. Attuazione del riconoscimento delle qualifiche.
LIVELLO NAZIONALE
- attuazione dei percorsi nazionali di flessicurezza;
- riesame e monitoraggio regolare dell’efficienza dei sistemi fiscali e previdenziali per
rendere il lavoro redditizio, con particolare attenzione alle persone poco qualificate;
abolizione delle misure che scoraggiano il lavoro autonomo;
23
- sviluppo di partenariati tra il settore dell’istruzione/formazione e il mondo del lavoro,
in particolare associando la parti sociali alla pianificazione dell’istruzione e della
formazione.
“Piattaforma europea contro la povertà”
Garantire coesione economica, sociale e territoriale in modo tale che i benefici della
crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà
e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla
società:
LIVELLO UE
a. Elaborazione e attuazione di programmi volti a promuovere l’inclusione sociale per le
categorie più vulnerabili (offerte di istruzione, formazione e occupazione alle comunità
svantaggiate); lotta contro la discriminazione e definizione di un’agenda per
l’integrazione dei migranti;
b. Valutazione dell’adeguatezza e sostenibilità dei regimi pensionistici e di protezione
sociale e riflessione sull’ottimizzazione dell’accesso ai sistemi sanitari.
LIVELLO NAZIONALE
- definizione e attuazione di misure incentrate sulla situazione specifica delle categorie
particolarmente a rischio (famiglie monoparentali, donne anziane, minoranze, Rom,
disabili e senzatetto);
- utilizzo appieno di regimi previdenziali e pensionistici per garantire un sufficiente
sostegno al reddito e un accesso adeguato all’assistenza sanitaria.
2. Riflessione sugli anelli mancanti e le strozzature dell’Ue
La strategia contiene inoltre una breve riflessione della Commissione sulle fragilità e le
imperfezioni che tuttora caratterizzano l’UE e che rischierebbero, col tempo, di
invalidare il programma Europa 2020. A seguito di questa riflessione, la Commissione
ha infine concluso che, perché l’Europa possa vantare una strategia di successo, sarà in
primo luogo necessario correggere e potenziare le politiche e gli strumenti di
cui l’UE già dispone: il mercato unico, il bilancio, la politica di coesione e l’agenda
economica esterna dell’UE.
Un mercato unico, aperto e più forte è indispensabile per la crescita e la creazione
di posti di lavoro. Le tendenze attuali, tuttavia, denotano un rallentamento
dell’integrazione e una certa insoddisfazione nei confronti di un mercato interno ancora
troppo frammentato e disomogeneo: spesso le imprese e i cittadini hanno ancora a che
fare con 27 sistemi giuridici diversi per la stessa transazione, soprattutto se si
considerano le transazioni on-line che l’avvento di Internet e delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione ha comportato. Inoltre, la piena attuazione della
direttiva sui servizi contribuirebbe ad aumentare gli scambi di servizi commerciali del
45% e gli investimenti esteri diretti del 25%, con un conseguente incremento del PIL
compreso tra lo 0,5% e l’1,5%. Infine, la semplificazione del diritto societario, la
riduzione degli oneri amministrativi e la rimozione degli ostacoli fiscali, sono misure
intraprese dalla Commissione per promuovere l’imprenditoria e garantire alle PMI un
accesso più agevolato al mercato unico.
24
La realizzazione degli obiettivi Europa 2020 presuppone un contesto normativo che
renda i mercati finanziari efficienti e sicuri . L’UE dovrà combinare finanziamenti
pubblici e privati - anche attraverso l’operato della BEI e del Fondo europeo per gli
investimenti - per incoraggiare gli investimenti necessari. La coesione economica, sociale
e territoriale rimarrà al centro della strategia Europa 2020 per garantire che tutte le
energie e tutte le capacità vengano mobilitate e orientate verso la realizzazione delle
priorità della strategia.
La politica di coesione e i fondi strutturali sono meccanismi fondamentali per
realizzare le priorità di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli Stati
membri e nelle regioni. Una volta concordate le priorità, la Commissione intende
integrarle nelle sue proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale. La
Commissione proporrà inoltre misure volte a sviluppare soluzioni di finanziamento
innovative per sostenere gli obiettivi di Europa 2020, in particolare in cooperazione con
la BEI, il FEI e il settore privato, per rispondere alle esigenze non ancora soddisfatte
delle imprese.
Tutti gli strumenti della politica economica esterna dovranno essere utilizzati per
stimolare la crescita europea mediante la partecipazione ai mercati aperti ed equi di
tutto il mondo. Ciò vale per gli aspetti esterni delle politiche interne dell’UE (energia,
trasporti, agricoltura, R&S, ecc.) e in particolare per il commercio e il coordinamento
delle politiche macroecnomiche internazionali. In sede OMC sarà necessario migliorare
l’accesso al mercato per le imprese dell’UE e garantire loro migliori condizioni di parità
rispetto ai concorrenti esterni.
3. Governance e struttura della “Strategia europea 2020”
Perché la strategia Europa 2020 abbia successo e sia garantita la piena realizzazione
degli obiettivi entro i termini prestabiliti, la Commissione ritiene indispensabile stabilire
un solido quadro di governance e meccanismi di controllo efficaci.
Governance
- Il Consiglio europeo, una volta che avrà approvato la strategia, sarà responsabile
anche del controllo globale. Il Consiglio dovrà garantire l’integrazione delle politiche e
l’interdipendenza tra gli Stati membri dell’UE;
- Le differenti formazioni del Consiglio dell’UE dovranno occuparsi dell’attuazione
del programma Europa 2020, ovvero delle misure previste dalle sette iniziative faro, e
del raggiungimento degli obiettivi nei settori di cui sono responsabili;
- La Commissione europea, alla quale si devono le proposte iniziali, sarà responsabile
del monitoraggio annuale della strategia in base ad alcuni indicatori. Nel quadro di
questo processo, la Commissione presenterà raccomandazioni o avvertimenti politici e
formulerà proposte politiche per il raggiungimento degli obiettivi della strategia;
- Il Parlamento europeo svolgerà un ruolo importante nella strategia, non solo in
qualità di colegislatore, ma anche in quanto forza trainante per la mobilitazione dei
cittadini e dei parlamenti nazionali. Il Parlamento potrà formulare opinioni e
trasmetterle al Consiglio europeo di primavera, incaricato dell’adozione della strategia
Europa 2020;
- Le autorità nazionali, regionali, locali e la società civile sono anch’esse invitate
a contribuire attivamente al processo di elaborazione dei programmi nazionali.
25
Struttura
Per quanto riguarda la struttura della strategia Europa 2020, la Commissione
europea ha proposto di associare l’approccio tematico ad una vigilanza più
mirata a livello di singoli paesi.
L’approccio tematico farà sì che l’attenzione si concentri sul raggiungimento dei cinque
obiettivi principali attraverso la realizzazione delle sette iniziative faro (che
richiederanno un’azione da parte dell’UE e dei suoi Stati membri).
Le relazioni sui singoli paesi aiuterà gli Stati membri a ripristinare la stabilità
macroeconomica e a riportare le economie alla sostenibilità in materia di crescita e
finanze pubbliche. Le relazioni e le valutazioni concernenti la strategia Europa 2020 e
quelle relative al patto di stabilità e crescita (PSC) verranno elaborate simultaneamente
in modo da unificare mezzi e obiettivi, pur mantenendo gli strumenti separati. Ciò
significa che gli Stati membri dovranno proporre allo stesso tempo i programmi annuali
di stabilità e di convergenza e i programmi di riforma volti a definire le misure da
adottare al fine di riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e
nella realizzazione del programma (iniziative faro).
La Strategia Europa 2020 assumerà ufficialmente la forma di un ristretto numero di
orientamenti integrati (che integreranno gli orientamenti in materia di occupazione e
gli indirizzi di massima per le politiche economiche), che andranno a sostituire i 24
orientamenti esistenti. Questi orientamenti rispecchieranno le decisioni del Consiglio
europeo e integreranno gli obiettivi concordati. Gli orientamenti integrati dovrebbero
essere approvati a livello politico dal Consiglio europeo di giugno prima di essere
adottati dal Consiglio, previo parere del Parlamento europeo. Una volta adottati, gli
orientamenti dovrebbero rimanere prevalentemente immutati fino al 2014, affinché
l’attenzione resti concentrata sulla loro attuazione.
Vigilanza degli Stati membri
Agli Stati membri verranno rivolte raccomandazioni politiche dal Consiglio, tanto
nel contesto dell’ela-borazione di relazioni per paese, quanto nel contesto dell’approccio
tematico della strategia Europa 2020 (l’idea di creare un sistema sanzionatorio è stata
successivamente abbandonata).
Nel quadro di vigilanza dei singoli paesi, le raccomandazioni saranno formulate sotto
forma di pareri sui programmi di stabilità/convergenza e saranno accompagnate da
raccomandazioni formulate nell’ambito degli indirizzi di massima per le politiche
economiche (art 121, §2 del Trattato FUE). La parte tematica dovrebbe includere
raccomandazioni in materia di occupazione (art. 148) e raccomandazioni per paese
relative ad altre tematiche specifiche.
Le raccomandazioni dovranno indicare un lasso di tempo entro il quale si ritiene che lo
Stato membro interessato debba agire. Lo Stato membro sarà pertanto tenuto ad
indicare le azioni che intende intraprendere per attuare la raccomandazione. Nel caso in
cui uno Stato membro, al termine del periodo indicato, non abbia adeguatamente reagito
alla raccomandazione politica del Consiglio, la Commissione potrà formulare un
avvertimento politico (art. 121, §4).
26
ALLEGATO 3
RICHIESTE 01.01.2010-15.11.2011 (Ascom, Unioni,
Associazioni di categoria)
Assocoral: Richiesta sulla la protezione dei coralli di Torre del Greco nel quadro della
Convenzione CITES
Aice: Richiesta per progetti/bandi nel settore ambientale
Fondo Est: ricerca di un’Associazione europea dei fondi sanitari integrativi
Ascom Pordenone: Individuare possibilità di investimento in Albania nei seguenti
settori : Centri turistici, Edilizia Residenziale, Formazione (operatori economici e del
settore turistico);
Ascom Ravenna: Sostegno alla progettazione e realizzazione dell’iniziativa condotta da
alcune donne imprenditrici nella scambio di migliori pratiche nel settore della parità di
genere. Sostegno all’organizzazione di un incontro a Berlino presso il Ministero della
Famiglia.
Fipe: Richiesta di informazioni alla Commissione europea sulla comunicazione dei
regimi di autorizzazione da parte dell’Italia, relativa al recepimento della direttiva
servizi. FIPE (dott. Fiore).
Ascom Udine: seminario sulla direttiva servizi (presentazione power point).
AIR:
- Supporto al Presidenti Bianchi per Progetto LIFE presso Commissione europea
e RPUE;
- Richiesta del Presidente Bianchi su bando di bonifica ex SISAS
Ascom Pavia (Fondazione Banca del Monte di Lombardia) per consulenza su
progetto Marco Polo (bando della Commissione europea 2010 per la sostenibilità del
trasporto merci) richiesta contatti con l’help desk della Commissione europea da parte
della dott.sa Giuliana Mancini – aprile 2010.
Unione di Milano: informazioni specifiche sulla normativa comunitaria relativa alle
emissioni inquinanti dei veicoli commerciali (Euro V e VI)
Ascom Parma: informazioni e ricerca documentazione europea sui varchi elettronici e i
pedaggi urbani nelle città europee, soprattutto in città paragonabili per dimensioni alla
realtà parmense
Ente bilaterale del terziario di Perugia: richiesta di collaborazione e ricerca partner
europei attraverso EuroCommerce in vista della presentazione di un progetto finanziato
dal bando comunitario Relazioni Industriali e dialogo sociale
Confturismo: organizzazione visita Confturismo a Bruxelles. Incontro del Presidente
Bernabò Bocca e dei Presidenti e Direttori delle Federazioni aderenti con i membri
italiani della commissione parlamentare trasporti e turismo del Parlamento europeo e
con il Commissario europeo e Vice-Presidente della Commissione europea Antonio
Tajani, responsabile della politica del turismo – settembre 2010
27
Ascom Ferrara: richiesta di un parere sulla fattibilità di un progetto europeo promosso
dall’associazione dei giovani imprenditori di Ferrata volto alla promozione di un
gemellaggio tra Ferrara e Amsterdam
Federaicpa: Convegno AICI a Stresa: la nuova disciplina antitrust dell’Ue sulla
distribuzione automobilistica (power point).
Assintel: Partecipazione all’evento "Implementing e-CF into ICT SMEs" su richiesta di
Assintel
Conftrasporto:
- richiesta dossier sul distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di
servizi nell’UE e nella fattispecie del distacco in Italia di lavoratori rumeni
(autotrasportatori) da parte di un’agenzia interinale rumena;
- richiesta di verifiche presso la Commissione europea della normativa e
giurisprudenza comunitaria o eventuali procedure di infrazione in corso in
materia di concorrenza e libertà di stabilimento che si applica al caso specifico
dei noleggiatori auto con conducente e servizi con taxi;
- organizzazione di una cena di lavoro con i membri italiani della commissione
trasporti e turismo del Parlamento europeo (l’incontro si è svolto in data 20
settembre 2010 presso il ristorante del Parlamento europeo a Strasburgo)
Ascom Ferrara: informazioni sui finanziamenti comunitari dedicati al turismo –
richiesta da parte della dott.sa Silvia Felloni – giugno 2010.
Federdistribuzione: Incontro richiesto da Federdistribuzione per MediaMarket con
Rappresentanza Permanente (dott. Piccarreta) e Commissione europea (dott.
Abbamonte) sulle questioni legate alla proposta di direttiva sui diritti dei consumatori
(in particolare sul tema del regresso e delle garanzie).
FIDA: - Incontro con dott. Gomez e Christel Delberghe (EuroCommerce) per eventuale
partecipazione della FIDA all’evento di EuroCommerce del 12 gennaio 2011
sulla filiera alimentare in Europa;
- Richiesta di recapiti a livello europeo per adesione al progetto di FIDA sul VII
Programma Quadro.
Andec: supporto sulla questione RAEE
Terziario Donne Pordenone: Richiesta sulle lobbies europee delle donne (cosa
fanno?); azioni di Confcommercio International in materia; dati comparativi riguardanti
l'imprenditoria femminile in europa (rapporti donne lavoratrici sul totale donne
popolazione ecc.); fondi / bandi che possano essere usati dalle donne imprenditrici per
favorire gli scambi culturali/di esperienze?
28
ALLEGATO 4
TABELLA EVENTI 01.01.2010 –12.2010
Anno 2010
ASSOCIAZIONE
NOTA
16 febbraio
Consiglio di Amministrazione/Assemblea generale
CONF.INT.
22/23 febbraio
Visita gruppo studenti Università di Bologna
CONF.INT
17 marzo
Incontro di Federdistribuzione (Bernasconi) con
Presidente Eurocommerce
CONF.INT –
EUROCOMMERCE
25/26 maggio
Ascom Parma e Pordenone incontrano Atrium
(Bruxelles)
CONF.INT. - ATRIUM
6/7 giugno
Delegazione Conf.Int. incontra il Presidente del
CdCdF (Gérard Atlan) a Parigi
CONF.INT
22 luglio
Consiglio di Amministrazione
CONF.INT
10 settembre
Consiglio di Amministrazione incontra a Roma
tutti i rappresentanti Confcommercio delegati
all’Europa (Iniziativa di Massoletti e Taranto)
CONF.INT –
CONFCOMMERCIO
20/21 settembre
Conftrasporto incontra i deputati europei a
Strasburgo
CONF. INT.
13 ottobre
Commissione consiliare Innovazione (Roma)
CONFCOMMERCIO CONF.INT.
25 ottobre
50&Più a Bruxelles: formazione sull’Ue
CONF.INT
9 novembre
Commissione consiliare Trasporti (Roma)
CONFCOMMERCIO CONF.INT.
16 novembre
Confturismo incontra i deputati europei e il
Commissario europeo Antonio Tajani
CONF.INT.
26 novembre
Commissione consiliare Filiare agroalimentare
(Roma)
CONFCOMMERCIO CONF.INT.
30 novembre
Consiglio di Amministrazione
CONF.INT
2 dicembre
Commissione consiliare Innovazione (Roma)
CONFCOMMERCIO CONF.INT.
29
30
III. SCHEDE OPERATIVE
31
32
A. AFFARI INTERNI
Richiesta permesso unico di residenza e lavoro
Data di pubblicazione: 23 ottobre 2007 (Proposta – Com-2007-638)
Competenza: DG Affari Interni
Obiettivi:
Il Consiglio ha tenuto, il 6 aprile 2009, un dibattito politico su una proposta volta ad
introdurre una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare in uno Stato membro ed un
insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente
nell'UE. Lo scambio di opinioni si e incentrato principalmente sul campo di applicazione
della direttiva ed è stato condotto sulla scorta di un testo di compromesso della
presidenza. La proposta è volta a semplificare le procedure di ammissione a fini di
lavoro, contribuendo in tal modo ad un miglior controllo dell'immigrazione.
A tal fine, essa prevede un sistema di "sportello unico" per i cittadini di paesi terzi che
desiderano risiedere e lavorare in uno Stato membro. Prevede una procedura unica di
domanda, semplificando, abbreviando e accelerando in tal modo la procedura, sia per i
datori di lavoro, sia per i migranti. La proposta non definisce le condizioni in base alle
quali un cittadino di un paese terzo può essere ammesso, che rimangono prerogativa dei
singoli Stati membri. Se concesso, il permesso di soggiorno e lavoro dovrebbe essere
rilasciato mediante un unico atto. Il "permesso unico" adotterà il formato armonizzato
UE attualmente utilizzato per i permessi di soggiorno.
Nel riconoscere che i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente contribuiscono
all'economia europea allo stesso modo dei cittadini UE, la proposta concede inoltre diritti
socio-economici di base su un piano di parità con i cittadini UE. La parità di trattamento
includerebbe anche le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,
l'istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche, la sicurezza
sociale, il trasferimento all'estero delle pensioni, ecc. La proposta è stata oggetto di ampi
dibattiti .
Il prossimo apputamento è previsto nell’ambito della sessione plenaria del 15 dicembre
2010.
Riferimento:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/criminal/eurojust/doc/com_2007_638_en.pdf.
33
Occupazione di cittadini di paesi terzi in posizione
irregolare: sanzioni
Data di pubblicazione: 30 giugno 2009, Direttiva (Guue)
Competenza: D.G. Affari interni
Obiettivi: Il 18 maggio 2009, il Consiglio ha adottato la direttiva volta a lottare contro
l'immigrazione illegale, vietando l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e
irregolare e fissando norme minime comuni concernenti le sanzioni e misure applicabili
negli Stati membri dell'UE nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto. Le
nuove norme sono destinate a porre fine agli abusi commessi da datori di lavoro senza
scrupoli che concludono con persone in soggiorno irregolare contratti di lavoro che
prevedono bassi salari e cattive condizioni di lavoro. La direttiva fa obbligo ai datori di
lavoro dell'UE di:
- chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l'impiego, possieda un
permesso di soggiorno valido, o un'altra autorizzazione di soggiorno;
- tenere, almeno per la durata dell'impiego, una copia o registrazione del permesso di
soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorita competenti
degli Stati membri, a fini di un'eventuale ispezione;
- informare, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, le autorità competenti
designate dagli Stati membri dell’inizio dell’impiego di un cittadino di un paese terzo.
In caso di violazione del divieto, il datore di lavoro è passibile di sanzioni finanziarie, il
cui importo aumenta in funzione del numero di cittadini di paesi terzi assunti
illegalmente; nonchè del pagamento dei costi di rimpatrio, nei casi in cui siano effettuate
procedure di rimpatrio. Altre sanzioni potranno anche essere applicate nei confronti dei
datori di lavoro di lavoratori in situazione irregolare, quali l'esclusione dal beneficio del
finanziamento pubblico e dalla partecipazione ad appalti pubblici.
La direttiva costituisce una tappa importante nella concretizzazione dell'impegno del
Consiglio europeo a favore di norme chiare, trasparenti ed eque destinate a rafforzare la
cooperazione tra gli Stati membri dell'UE nella lotta contro l'occupazione illegale, nel
rispetto dei diritti umani e delle liberta fondamentali delle persone interessate.
La nuova normativa, che è conforme ai principi della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Ue, rafforzerà la sicurezza giuridica per tutte le parti interessate.
La direttiva risponde anche alla preoccupazione di garantire che gli immigranti possano
vivere con dignità nell'UE e godere degli stessi diritti dei cittadini dei paesi che li
accolgono. Favorendo il dialogo e la cooperazione con i paesi di origine, l'UE riconosce
che le migrazioni sono una fonte di prosperità sia per i paesi terzi che per l'Europa e
contribuiscono in modo positivo al rafforzamento della diversita culturale. E’ per questo
motivo che l'UE incoraggia la collaborazione con i paesi di origine e i paesi di
destinazione affinche i flussi migratori corrispondano alla capacità di accoglienza dei
paesi di destinazione.
Riferimento:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:IT:PDF
34
Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo
Data di pubblicazione:
16 ottobre 2008
Competenza:
Consiglio europeo
Obiettivi:
Il Consiglio europeo ha adottato il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo. Il patto ha
rappresentato una delle priorità dichiarate della presidenza francese per disporre di una
base per un'effettiva politica europea comune di immigrazione e asilo a fronte delle sfide
degli anni futuri e dell'esigenza di solidarietà e cooperazione nella gestione dei flussi
migratori.
Il patto propone cinque impegni politici principali:
– organizzare l'immigrazione legale tenendo conto di priorità, esigenze e capacità
d'accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro e favorire l'integrazione;
– combattere l'immigrazione clandestina, in particolare provvedendo al rimpatrio nel
paese d'origine o verso un paese di transito degli stranieri in posizione irregolare;
– rafforzare l'efficacia dei controlli alle frontiere;
– costruire un'Europa dell'asilo;
– creare un partenariato globale con i paesi d'origine e di transito favorendo le sinergie
tra le migrazioni e lo sviluppo.
Ognuno di questi impegni si traduce in obiettivi concreti e strategici. Tali principi
integreranno anche il futuro programma di lavoro dell’Unione europea, che sarà
proposto dalla Commissione nel maggio 2009 per essere finalizzato sotto presidenza
svedese (luglio – dicembre 2009). L’attuazione del Patto è oggetto di un dibattito annuale
a partire dal Consiglio europeo di giugno 2010.
35
Politica europea dei visti
Data di pubblicazione: Regolamento 12044/2009, Guue L336, 18 dicembre 2009
Competenza: DG Affari interni
Titolo: Modifica del regolamento del Consiglio 539/2001.
Stato dell’arte
Il regolamento 539/2001 stabilisce l'elenco di paesi i cui cittadini devono essere in
possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri. Ai fini del regolamento per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o
decisione presa da uno Stato membro, necessaria per l'ingresso nel suo territorio, per:
- un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la
cui durata globale non sia superiore a tre mesi;
- il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il
transito nella zona internazionale degli aeroporti e i trasferimenti tra aeroporti di uno
Stato membro.
Nello stabilire gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto e
di quelli i cui cittadini ne sono esenti, la Commissione procede ponderando, caso per
caso, i vari criteri attinenti in particolare all'immigrazione clandestina, all'ordine
pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Ue con i paesi terzi, pur tenendo
conto delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità.
Rispetto ai paesi terzi, tali criteri possono mutare nel tempo, pertanto la composizione
dell’elenco negativo e positivo deve essere riesaminata periodicamente. Di conseguenza,
dalla sua adozione il regolamento (CE) n. 539/2001 è stato sottoposto a cinque interventi
di modifica. In considerazione dei cambiamenti della situazione di alcuni paesi dei
Balcani occidentali, si è resa necessaria una nuova revisione degli elenchi, in
particolare per quanto riguarda l’elenco positivo.
L’Ue, pertanto, ha stabilito che dal 19 Dicembre 2009 i cittadini di Serbia, Montenegro
ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia potranno circolare senza richiedere il visto
d’ingresso nell’area Schengen (tutti gli Stati membri Ue ad eccezione di Regno Unito e
Irlanda, più Svizzera, Norvegia e Islanda). Le nuove disposizioni si applicano
esclusivamente a chi viaggia nei Paesi dell’area Schenghen fino ad un massimo di 90
giorni. I residenti in Kosovo non possono viaggiare all’interno dell’Ue senza un visto di
ingresso. Dal 5 aprile 2010 si applica inoltre il nuovo codice dei visti dell’UE
approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE lo scorso giugno (2009).
Il codice dei visti riunisce tutte le disposizioni vigenti in materia di visti e introduce
norme comuni sulle condizioni e sulle procedure di rilascio dei visti per soggiorni brevi
(inferiori a 90 giorni) all’interno dell’area Schengen. La legislazione in materia di rilascio
di permessi di soggiorno per periodi più lunghi rimane di competenza dello Stato
membro.
Il modulo uniforme di domanda di visto è stato snellito. Il contenuto delle singole caselle
è stato chiarito, a vantaggio sia dei richiedenti che del personale consolare.
36
Ulteriori categorie di persone beneficeranno della concessione gratuita del visto, e i
diritti per i visti dei minori tra i sei e i dodici anni sono stati ridotti a 35 euro (l'importo
generale dei diritti rimane di 60 euro).
I cittadini di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso accordi di facilitazione del visto
continueranno a pagare 35 euro per i diritti di visto.
Il codice aumenta la trasparenza e la certezza del diritto. Impone l'obbligo di motivare il
rifiuto del visto e riconosce il diritto di ricorso contro le decisioni negative.
Infine, il codice rafforza il ruolo delle delegazioni dell'Unione nel coordinamento della
cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito della "cooperazione locale Schengen" nei
paesi terzi. In tal modo contribuisce anche a una maggiore armonizzazione delle
procedure.
I cittadini di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso accordi di facilitazione del visto
continueranno a pagare 35 euro per i diritti di visto.
Il codice aumenta la trasparenza e la certezza del diritto. Impone l'obbligo di motivare il
rifiuto del visto e riconosce il diritto di ricorso contro le decisioni negative.
Infine, il codice rafforza il ruolo delle delegazioni dell'Unione nel coordinamento della
cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito della "cooperazione locale Schengen" nei
paesi terzi. In tal modo contribuisce anche a una maggiore armonizzazione delle
procedure.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0001:0003:IT:PDF
37
Lavoro stagionale
Data di pubblicazione:
Proposta di direttiva, 13 luglio 2010, COM (2010) 379
Competenza:
DG Affari interni
Obiettivi:
La Commissione europea ha presentato il 13 luglio 2010 una proposta di direttiva sul
lavoro stagionale che istituisce una procedura comune per l’ingresso e il soggiorno
nell’Unione dei lavoratori stagionali che sono cittadini di paesi terzi, ne
definisce i diritti e prevede nel contempo incentivi alla migrazione circolare per impedire
che il soggiorno temporaneo diventi permanente. La proposta riguarda i cittadini di
paesi terzi che entrano negli Stati membri UE per esercitare un lavoro stagionale nel
territorio sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra
il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro.
In particolare la proposta:
- stabilisce una procedura semplificata per l'ammissione di lavoratori stagionali
cittadini di paesi terzi, sulla base di definizioni e criteri comuni, come l'esistenza di un
contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro che specifichi la retribuzione;
- fissa un periodo standard di soggiorno per lavoro stagionale nell’UE (sei mesi
per anno di calendario);
- prevede un permesso di lavoro multistagionale di tre stagioni consecutive o una
procedura di reingresso agevolata per gli anni successivi;
- definisce le disposizioni giuridiche applicabili alle condizioni di lavoro dei
lavoratori stagionali;
- riconosce ai lavoratori stagionali un trattamento uguale a quello riservato ai
cittadini degli Stati membri in determinati settori (libertà di associazione e di
adesione a organizzazioni di lavoratori, sistemi di sicurezza sociale, pagamento delle
pensioni legali, accesso a beni e servizi, ecc.);
- lascia agli Stati membri la facoltà di esaminare la situazione dei loro mercati
del lavoro per decidere le quote di ammissione dei lavoratori stagionali; la
proposta non dà luogo a un diritto di ammissione.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=199533
38
B. AFFARI MARITTIMI E PESCA
Politica marittima dell’UE
Data di pubblicazione:
21 gennaio 2009, COM(2009) 8
Competenza:
Direzione Generale Trasporti e mobilità
Obiettivi:
La navigazione è sempre stata uno dei fattori determinanti della crescita economica e
della prosperità dell’Europea: ogni anno oltre 400 milioni di passeggeri transitano nei
porti europei e la navigazione a corto raggio rappresenta il 40% del trasporto merci.
L'80% degli scambi commerciali mondiali avviene per mare e la crescita economica ha
incrementato sempre più la domanda di servizi di trasporto marittimo. Tuttavia alla fine
del 2008 anche questo settore ha cominciato a risentire le conseguenze della crisi
finanziaria che ha colpito l'economia reale. La Commissione europea ha pertanto deciso
di definire una strategia politica adeguata per garantire che il sistema di trasporto
marittimo dell'UE continui a mantenere lo stesso livello di prestazioni e a contribuire al
recupero dell'economia mondiale.
La comunicazione è finalizzata ad illustrare i principali obiettivi strategici del sistema di
trasporto marittimo europeo da oggi fino al 2018 e a individuare i settori principali in cui
l'intervento dell'UE rafforzerà la competitività del settore potenziandone nel contempo il
rendimento dal punto di vista ambientale. L'obiettivo dell’Ue e degli Stati membri è
quello di incentivare una navigazione intra-europea e internazionale sicura, protetta ed
efficiente su oceani e mari puliti, la competitività a lungo termine sui mercati mondiali
del settore europeo della navigazione e delle industrie marittime connesse e
l'adattamento dell'intero sistema di trasporto via mare alle sfide che si profilano per il
XXI secolo.
Le soluzioni proposte s'ispirano ad un approccio integrato alla politica marittima e sono
fondate sui valori essenziali dello sviluppo sostenibile, della crescita economica e della
liberalizzazione dei mercati secondo i principi di una concorrenza leale e norme sociali ed
ambientali elevate.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0008:FIN:IT:PDF
39
C. AGENDA DIGITALE
Programma di sostegno
dell’Informazione nel CIP
alle
Nuove
Tecnologie
Data di pubblicazione:
21 gennaio 2010
Competenza:
DG Infso
Contesto:
L’iniziativa i2010 promuove un’economia digitale aperta, innovativa e competitiva e
enfatizza il ruolo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) in
quanto motore per l’inclusione e la qualità della vita. In quanto elemento chiave della
rinnovata partnership di Lisbona per la crescita e l’occupazione, l’i2010 contribuisce alla
creazione di un approccio integrato alle politiche relative alla società dell’informazione e
ai mezzi di comunicazione audiovisivi.
Obiettivi e azioni:
Il Programma di sostegno delle Nuove Tecnologie di Informazione nel CIP mira a
stimolare l’innovazione e la competitività nonché ad accelerare lo sviluppo di una società
dell’informazione sostenibile, competitiva, innovativa ed inclusiva. Il Programma
sostiene le attività che accelerano l’innovazione e l’implementazione delle TIC basate su
servizi e sistemi attraverso un utilizzo migliore e più diffuso delle TIC ed uno
sfruttamento del digitale da parte di cittadini e governi. Il Programma di lavoro del 2010
descrive i temi, gli obiettivi e le azioni che verranno sostenute nel Programma,
conformemente ai bandi e agli appalti previsti per il 2010. Il Programma di lavoro per il
2010 si focalizza su 6 temi, quali:
1. TIC per economia a basse emissioni di carbonio e mobilità intelligente
L’obiettivo è duplice: trovare soluzioni innovative sulle TIC che riducono il consumo
idrico ed energetico nelle abitazioni, nonché aiutare a creare consenso sul potenziale
delle TIC nel promovere l’efficienza del consumo idrico. Il finanziamento disponibile è
pari a 19 milioni di EUR.
2. Librerie digitali
L’obiettivo é sostenere le librerie digitali, promuovendo l’accesso, l’utilizzo e la
conservazione del vario patrimonio culturale e scientifico dell’Europa in un ambiente
virtuale. Inotre, promuove esperimenti con accesso aperto all’informazione scientifica ed
esplora nuovi paradigmi per accedere ed utlizzare tali informazioni. Il finanziamento
disponibile è pari a 30 milioni di EUR.
3. TIC per salute e inclusione
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Questo tema sostiene l’iniziativa eInclusion nonché l’esigenza per l’Ue di rafforzare la
cooperazione tra Stati membri per quanto riguarda l’eHealth. Il finanziamento
disponibile è pari a 14 milioni di EUR.
4. Innovazione aperta per futuri servizi legati ad Internet nelle città
intelligenti
Le città (o le aree urbane) si trovano costantemente a far fronte ad importanti sfide che
necessitano di soluzioni innovative (in particolare basate sulle TIC) al fine di
promuovere la qualità e l’efficienza delle loro infrastrutture e servizi. Alla luce di ciò,
l’obiettivo è assicurare una più vasta implementazione di piattaforme aperte per la
fornitura di servizi basati su Internat nelle città. Il finanziamento disponibile è pari a 15
milioni di EUR.
5. TIC per servizi pubblici per cittadini e imprese
Quetso tema sostiene la politica europea per l’eGovernment e ha un duplice obiettivo: da
una parte promuovere l’efficienza e l’efficacia delle amministrazioni pubbliche e
facilitare le interazione di cittadini ed imprese con loro, dall’altra aprire nuove
opportunità di mercato per soluzioni innovative basate sulle TIC per quanto riguarda
governi e amministrazioni. Il finanziamento disponibile è pari a 13 milioni di EUR.
6. Web multilingue
L’obiettivo è la creazione di uno mercato unico digitale pan-Europeo tramite la
promozione di comunicazione, collaborazione e partecipazione multilingue basate sulle
TIC. Il finanziamento disponibile è pari a 16 milioni di EUR.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/ict_psp_wp2010_final.pdf
41
RFID – Tecnologia
frequenza
dell’identificazione
a
radio
Data di pubblicazione: 12 maggio 2009, Raccomandazione della Commissione
Competenza: DG Infso
Contesto: La tecnologia dell’identificazione a radio frequenza (RFID) rappresenta un
metodo di scambio di informazioni tra un marcatore (radioetichetta), che può essere
incorporato in qualsiasi oggetto, ed un lettore, ossia un dispositivo senza fili che può
individuare queste informazioni attraverso le radiofrequenze. La Commissione ha
adottato una serie di raccomandazioni dirette a garantire che chiunque partecipi alla
progettazione o alla gestione di tecnologie che prevedono l’uso di chip intelligenti rispetti
il diritto fondamentale di ogni individuo alla privacy e alla protezione dei dati personali,
previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 14
dicembre 2007. La raccomandazione, che è stata elaborata consultando tutti i soggetti
interessati, comprese le industrie fornitrici e utilizzatrici, gli organismi di
standardizzazione, le organizzazioni dei consumatori, le associazioni della società civile e
i sindacati, risponde a queste aspettative e mira a creare delle condizioni di parità per
l’industria europea nel rispetto della privacy dei singoli cittadini.
Principi: I chip intelligenti, o etichette radio, possono, ed è quanto avviene già adesso,
avere un impatto enorme sulle attività di un’impresa, sui servizi pubblici e prodotti di
consumo, da una maggiore efficienza del riciclaggio o dei prodotti sanitari al minor
tempo speso ai caselli dei pedaggi o nell’attesa del bagaglio negli aeroporti. Per essere
certa che l’Europa sia pronta a questi cambiamenti, la Commissione ha stabilito nella
raccomandazione i seguenti principi sulla protezione della privacy e dei dati personali in
occasione del loro utilizzo:
¾ I consumatori devono sapere se i prodotti che essi acquistano nei negozi contengono o
no chip intelligenti. Quando i consumatori acquistano prodotti che contengono chip
intelligenti,
questi
ultimi
devono
essere
disattivati
automaticamente,
immediatamente e gratuitamente nel punto di vendita, a meno che il consumatore
chieda esplicitamente di mantenere il chip in funzione. Possono essere concesse delle
deroghe, ad esempio per evitare di imporre un onere inutile ai dettaglianti, ma solo
dopo aver proceduto ad una valutazione dell’impatto del chip sulla privacy.
¾ Le imprese o le autorità pubbliche che utilizzano chip intelligenti devono informare
in modo semplice e chiaro i consumatori in modo che quest’ultimi possano rendersi
conto se i loro dati personali verranno utilizzati, che tipo di dati verrà raccolto (ad
esempio nome, indirizzo o data di nascita) e a che scopo. Devono inoltre predisporre
una etichettatura chiara che identifichi i dispositivi che “leggono” le informazioni
immagazzinate nei chip intelligenti e mettere a disposizione dei cittadini dei centri
dove poter ottenere maggiori informazioni.
¾ Le associazioni e le organizzazioni di dettaglianti devono sensibilizzare i consumatori
sui prodotti che contengono chip intelligenti attraverso un simbolo comune europeo
che segnali la presenza di un chip intelligente in un prodotto.
¾ Le imprese e le autorità pubbliche devono effettuare valutazioni di impatto sulla
protezione dei dati e la privacy prima di utilizzare chip intelligenti. Tali valutazioni,
effettuate sotto la vigilanza delle autorità nazionali per la protezione dei dati, devono
assicurare che i dati personali siano sicuri e ben protetti.
Riferimenti: http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm
42
Iniziativa faro Strategia 2020 “Un’Agenda Digitale
europea”
Data di pubblicazione: 19 maggio 2010, COM(2010) 245; corrigendum 28 agosto 2010,
COM(2010)245 definitivo/2.
Competenza: DG Infso, Commissario Neelie Kroes
Contesto:
L'agenda digitale europea è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, e
mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020. L'agenda si
prefigge di tracciare la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico
delle TIC, in particolare di internet, che costituisce il supporto essenziale delle attività
socioeconomiche, che si tratti di creare relazioni d'affari, lavorare, giocare, comunicare o
esprimersi liberamente. Il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'agenda
stimolerà l'innovazione e la crescita economica e migliorerà la vita quotidiana dei
cittadini e delle imprese. La crisi ha vanificato anni di progressi economici e sociali e ha
messo in luce le carenze strutturali dell'economia europea. Oggi l'Europa deve mirare
innanzitutto a rimettersi in piedi. Per assicurare un futuro sostenibile, bisogna guardare
sin d’ora oltre il breve termine; di fronte all'invecchiamento della popolazione e alla
concorrenza mondiale abbiamo tre possibilità: lavorare più duramente, più a lungo o in
modo più intelligente.
Obiettivi e azioni:
Sette obiettivi:
1. Un nuovo mercato unico per sfruttare i benefici apportati dall'era digitale
I cittadini dovrebbero poter usufruire di servizi commerciali e prodotti di
intrattenimento culturale su base transnazionale. Ma i mercati dell'UE sono ancora
segmentati da barriere che impediscono l'accesso a servizi di telecomunicazione e digitali
e a contenuti offerti su scala europea. La Commissione intende aprire l'accesso a
contenuti legittimi in rete semplificando i meccanismi esistenti di liberatoria del diritto
d'autore, rilascio transfrontaliero di licenze e gestione dei diritti.
2. Migliorare la definizione e l'interoperabilità delle norme TIC
Per facilitare la creatività, l'aggregazione e l'innovazione da parte dei cittadini, abbiamo
bisogno di prodotti e servizi TIC aperti e interoperabili.
3. Migliorare il tasso di fiducia e la sicurezza
I cittadini europei non faranno ricorso a tecnologie delle quali non si fidano - devono
sentirsi a proprio agio e sicuri quando accedono a servizi online. Una risposta europea
meglio coordinata ai ciberattacchi e norme più rigorose in merito alla protezione dei dati
personali costituiscono parte della soluzione a questo problema.
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4. Aumentare l'accesso a internet veloce e superveloce per i cittadini europei
L'obiettivo per il 2020 è di offrire l'accesso a internet a velocità pari o superiori a 30 Mbp
a tutti i cittadini europei, nonché connessioni a 100 Mbp ed oltre alla metà delle famiglie
europee. L'internet superveloce è un requisito essenziale per una crescita economica
forte, per la creazione di nuovi posti di lavoro e di prosperità, ma anche per garantire che
i cittadini possano accedere ai contenuti e ai servizi che desiderano.
5. Incrementare la ricerca di punta e l'innovazione nelle TIC
L'Europa deve investire di più nel settore R&S e deve facilitare il concretizzarsi sul
mercato delle migliori idee prodotte in Europa.
6. Fornire a tutti i cittadini europei competenze digitali e servizi online
accessibili
Oltre la metà dei cittadini europei (250 milioni) si collega ogni giorno a internet, ma un
altro 30% non lo ha mai fatto. Tutti, vecchi e giovani e a prescindere dall'estrazione
sociale, hanno diritto ad accedere alla conoscenza e alle competenze necessarie a far
parte dell'era digitale, dato che ormai, e sempre in maggior misura, il commercio, i
servizi pubblici, quelli sociali e sanitari, l'istruzione e la vita politica sono reperibili in
rete.
7. Realizzare una strategia europea per il digitale
La sfida più ardua è quella di garantire l'adozione e l'attuazione in tempi brevi delle
misure necessarie per raggiungere gli obiettivi elencati. Vari Commissari europei
lavoreranno in sinergia con le istituzioni dell'Unione europea e con le parti interessate
per trasformare l'Agenda del digitale in realizzazioni concrete.
Riferimenti: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF
44
La banda larga in Europa: investire nella crescita
indotta dalla tecnologia digitale
Data di pubblicazione: 20 settembre 2010, COM(2010) 472.
Competenza: DG Infso, Commissario Neelie Kroes
Contesto:
La Commissione europea ha presentato le iniziative destinate a incentivare gli investimenti
pubblici e privati nelle reti veloci e ultraveloci a banda larga, basilari per tener fede agli
impegni assunti nell'ambito dell'agenda digitale europea di dare a tutti gli europei l'accesso a
connessioni internet di base in banda larga entro il 2013 e in banda larga ultraveloce entro il
2020. Nella sua comunicazione la Commissione invita gli Stati membri a elaborare
programmi operativi, con misure di attuazione concrete, per le reti a banda larga veloci e
superveloci, fornisce orientamenti su come ridurre i costi di investimento e indica in che
modo le autorità pubbliche possono sostenere gli investimenti per la banda larga, ad esempio
utilizzando meglio i finanziamenti dell'UE. Annuncia inoltre gli strumenti di finanziamento
della banda larga previsti dalla stessa Commissione e dalla Banca europea per gli
investimenti (BEI). La comunicazione fa parte del pacchetto di misure per la banda larga
presentato oggi dalla Commissione.
Obiettivi:
La comunicazione illustra la politica e le misure pratiche di cui dispongono la
Commissione e gli Stati membri per innescare la realizzazione di investimenti
dell'ordine di 180-270 miliardi di euro, necessari per portare la banda larga ad alta
velocità in tutte le famiglie europee entro il 2020. Per raggiungere questo obiettivo la
Commissione:
• invita tutti gli Stati membri ad adottare un programma operativo per la
banda larga, dotato di misure di attuazione concrete, in particolare per quanto
riguarda i necessari finanziamenti. Benché molti Stati membri già posseggano una
strategia nazionale in materia di banda larga, la Commissione li invita tutti a dotarsi
di piani pienamente operativi per le reti ad alta velocità, con misure concrete di
attuazione per realizzarne gli obiettivi;
• incoraggia le autorità regionali e locali a promuovere gli investimenti
riducendone i costi; si stima che circa l'80% dei costi legati allo sviluppo della nuova
infrastruttura sia costituito dai costi di opere di ingegneria civile, che si possono
ridurre considerevolmente attraverso una buona pianificazione territoriale, un
coordinamento delle misure e la creazione di un adeguato assetto regolamentare;
• annuncia gli strumenti di finanziamento della banda larga che saranno
proposti dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli
investimenti. Le proposte concrete di nuovi strumenti saranno rese pubbliche entro
la primavera del 2011. La BEI concede già prestiti per un valore di 2 miliardi di euro,
in media all'anno, per progetti economicamente sostenibili a favore della banda larga.
È previsto un aumento della partecipazione della BEI ai progetti per la banda larga: la
Banca sta infatti rifocalizzando la propria politica di prestiti sulle priorità della
strategia Europa 2020. La partecipazione della BEI avrà un effetto catalizzatore sulle
altre banche che forniranno finanziamenti supplementari per la banda larga e che
potrebbero sostenere investimenti lordi di circa 15 volte superiori al contributo iniziale
della BEI stessa;
45
• incoraggia investimenti diretti nell'infrastruttura da parte delle autorità
pubbliche, in linea con le regole in materia di aiuti di Stato;
• incoraggia a sviluppare la banda larga attraverso l'utilizzo ottimale degli
stanziamenti dei Fondi strutturali e dello sviluppo rurale;
• mira ad accelerare la diffusione delle tecnologie senza fili che offrono connessioni in
banda larga ancora più veloci dell'obiettivo dell'agenda digitale (30 Mb/s) e meno care
delle connessioni su linea fissa. Per contribuire a accelerare questo processo la
Commissione ha adottato il programma sulla politica dello spettro radio insieme alla
comunicazione sulla banda larga.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0472:FIN:IT:PDF
46
Programma sulla politica dello spettro radio
Data di pubblicazione: proposta di Decisione, 20 settembre 2010, COM(2010) 471.
Competenza: DG Infso, Commissario Neelie Kroes
Contesto:
La Commissione europea ha proposto un programma strategico quinquennale per
pianificare e armonizzare l'uso dello spettro radio nella UE. La proposta prevede
interventi per promuovere una gestione efficiente dello spettro e, più in particolare, per
garantire che sia messo a disposizione spettro sufficiente per la banda larga wireless. La
banda larga wireless è essenziale per garantire a tutti i cittadini la disponibilità della
banda larga entro il 2013, uno degli obiettivi fondamentali dell'Agenda digitale per
l'Europa. Un uso più efficiente e competitivo dello spettro all'interno della UE favorirà
inoltre lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi a beneficio sia dei consumatori che
della competitività dell'Europa nel suo complesso.
Misure previste dal programma:
• Gestione efficiente dello spettro: Il programma prevede che lo spettro sia gestito
sulla base di principi quali l'efficienza e la flessibilità dello spettro, la neutralità della
tecnologia e del servizio e la concorrenza. Saranno peraltro promossi l'uso collettivo e
lo scambio dello spettro, incoraggiando anche la convergenza delle condizioni e delle
procedure di autorizzazione per le frequenze negoziabili in tutta Europa. Il piano
chiederà agli Stati membri di promuovere e mantenere una concorrenza efficace tra gli
operatori economici e di evitare l'accumulo delle frequenze. La Commissione propone
di stilare un inventario degli usi attuali dello spettro, delle tecnologie e delle
applicazioni per assicurare la trasparenza nonché di individuare le inefficienze e far
fronte alle esigenze future.
• Servizi wireless e uso delle apparecchiature a livello transfrontaliero: La
Commissione ha proposto di rafforzare il coordinamento a livello UE su certi aspetti
della politica dello spettro che risultano essenziali per garantire l'adeguato
funzionamento del mercato interno della UE. Per migliorare la flessibilità e l'efficienza
nell'uso dello spettro, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere un
coordinamento ottimale di armonizzazione e normalizzazione per garantire che i
servizi e le applicazioni wireless possano essere utilizzati senza interruzione al di là
delle frontiere. I prodotti che si basano sullo spettro (quali applicazioni mediche e
apparecchiature per l'assistenza ai disabili, etichette wireless di identificazione dei
prodotti da utilizzare negli esercizi commerciali e nei trasporti e applicazioni per
l'intrattenimento, quali la televisione mobile e i libri elettronici senza fili) dovrebbero
basarsi sugli stessi standard tecnici e utilizzare la stessa banda di frequenze in tutta
la UE. In questo modo si potrebbero ridurre i costi per i fabbricanti e garantire loro
nuove opportunità commerciali in tutto il mercato unico della UE e i consumatori
potrebbero disporre di un migliore accesso a un'ampia gamma di prodotti e servizi.
• Riservare lo spettro alla ricerca e al risparmio energetico: Poiché lo spettro è
una risorsa scarsa e limitata, il programma mira a garantirne la disponibilità per
priorità strategiche, quali la ricerca, l'osservazione della terra, Galileo, la protezione
dell'ambiente, la lotta contro i cambiamenti climatici, la protezione civile e gli
interventi in caso di calamità e i trasporti. Gli Stati membri, ad esempio, dovrebbero
proteggere le frequenze radio necessarie a monitorare l'atmosfera e la superficie
47
terrestri e mettere lo spettro a disposizione delle tecnologie wireless che sono
finalizzate a migliorare il risparmio di energia, come le reti e i sistemi di misurazione
intelligenti.
• Aspetti internazionali: La proposta include principi per rafforzare il ruolo della UE
nei negoziati multilaterali, ad esempio nell'ambito dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni e nelle conferenze mondiali sulle radiocomunicazioni. La
Commissione offre inoltre un sostegno agli Stati membri della UE nei negoziati
bilaterali con paesi terzi in materie relative allo spettro (problemi di coordinamento e
di interferenze dannose).
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0471:FIN:IT:PDF
48
D. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
I prezzi dei prodotti alimentari in Europa
Data di pubblicazione: Comunicazione del 28 ottobre 2009 – COM(2009) 591 def.
Contesto
La Commissione ha seguito l’andamento dei prezzi dei generi alimentari nell’ambito di
un esercizio di monitoraggio del mercato avviato con il riesame del mercato unico del
2007, a seguito della Dichiarazione scritta del 10 ottobre 2007 con cui il Parlamento
europeo aveva richiesto uno studio e delle soluzioni all’abuso di potere dei grandi
supermercati operanti nell’Ue. Nel dicembre 2008, la Commissione ha pubblicato una
relazione intermedia dal titolo “I prezzi dei prodotti alimentari in Europa”3 con
una tabella di marcia indicante gli assi principali dell’intervento politico.
La catena di approvvigionamento alimentare comprende importanti settori –
agricoltura, industria della trasformazione alimentare e distribuzione – che
rappresentano da soli il 7% dell’occupazione in Europa e che hanno un impatto diretto su
tutti i cittadini, in quanto la spesa alimentare incide in media per il 16% sui bilanci delle
famiglie. Un funzionamento efficiente della catena di approvvigionamento alimentare è
quindi essenziale per assicurare prodotti di qualità, sicuri e a prezzi abbordabili.
La comunicazione – accompagnata da sei documenti di lavoro – mette in luce
significative tensioni nelle relazioni contrattuali tra operatori della catena, dovute
alla loro diversità come pure alle differenze di potere contrattuale. Essa evidenzia
inoltre la mancanza di trasparenza dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento
alimentare come pure un’accresciuta volatilità dei prezzi delle materie prime agricole.
Dimostra infine che il mercato interno dei prodotti alimentari è tuttora frammentato tra
prodotti e Stati membri.
Obiettivi
Al fine di risolvere i problemi identificati e migliorare il funzionamento della catena, la
Commissione propone di:
• promuovere relazioni sostenibili e basate sul mercato tra gli operatori della catena di
approvvigionamento alimentare;
• favorire l’integrazione del mercato interno dei generi alimentari e la competitività di
tutti i settori all’interno della catena di approvvigionamento alimentare.
Iter Procedurale
La Commissione riferirà sull’andamento di queste proposte entro la fine del 2010.
Poiché il coinvolgimento di tutti gli operatori e degli Stati membri è essenziale ai fini
della riuscita di tali iniziative, la Commissione propone di ampliare la partecipazione, lo
status e il mandato del Gruppo ad alto livello sulla competitività del settore
3 Tale comunicazione rappresenta un elemento costitutivo del più ampio esercizio di sorveglianza del mercato
(Internal Market Review), di cui si attende la pubblicazione da parte della Commissione che riesaminerà,
tra l’altro, le norme che hanno un'incidenza sul funzionamento dei mercati al dettaglio. – COM(2008) 821
definitivo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0821:FIN:IT:PDF
49
agroalimentare per farne un forum di discussione sulla catena di approvvigionamento
alimentare.
Il Parlamento europeo aveva adottato, il 26 marzo 2009, una Risoluzione sui prezzi
dei prodotti alimentari in Europa4, in cui l’allora relatrice, Katarina Batzeli (PSE,
Grecia), aveva identificato, tra i fattori che influenzano il meccanismo di trasmissione
dei prezzi e il divario tra il prezzo alla produzione e il prezzo al consumo, il
comportamento commerciale dei dettaglianti, il maggiore coinvolgimento degli
intermediari, la speculazione sui generi alimentari considerati come merce, l’aumento
della quota di costi non agricoli (in particolare l’energia e la manodopera), i quadri
legislativi e normativi nazionali.
Il nuovo relatore designato al Parlamento – il francese José Bové del Gruppo
Verde/Alleanza libera europea – ha presentato il 24 agosto 2010 la sua Relazione
d’iniziativa sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della
filiera alimentare in Europa, che è stata approvata il 7 settembre in sessione
Plenaria5.
Alla luce di questa approvazione, i deputati chiedono alla Commissione:
¾ nuove regole per assicurare il rispetto della concorrenza: i deputati
domandano la preparazione di codici di buone prassi commerciali per la filiera
alimentare, che comprendano meccanismi di denuncia e sanzioni per le prassi sleali e
chiedono alla Commissione di presentare una proposta per la creazione di un
meccanismo per il monitoraggio delle relazioni tra dettaglianti e fornitori. Inoltre, la
risoluzione invita la Commissione ad analizzare il possibile uso indebito dei marchi
privati (prodotti "a marchio proprio") e a far partire il progetto pilota relativo alla
realizzazione di un Osservatorio europeo dei prezzi e margini agricoli. I deputati
chiedono dunque alla Commissione di proporre una nuova legislazione per limitare in
maniera efficace le posizioni dominanti lungo l'intera filiera alimentare, nonché al
fine di rafforzare il potere negoziale degli agricoltori, e di rendere pubblico l'elenco
delle aziende che non rispettano le norme;
¾ obbligo di trasparenza per le aziende più grandi: La Commissione è invitata a
proporre l'obbligo per i maggiori commercianti, trasformatori, grossisti e distributori
europei di presentare una relazione annuale sulle loro quote di mercato, in modo da
permettere a tutti i partner di mercato di stimare le tendenze dell'evoluzione della
domanda, dell'offerta e dei prezzi nella filiera alimentare. In particolare, i deputati
chiedono di monitorare attentamente l'industria di trasformazione dei prodotti
alimentari che in alcuni paesi registra il margine di profitto più elevato nella filiera
alimentare. Inoltre, i deputati chiedono alla Commissione di presentare al
Parlamento, prima della fine del 2010, una relazione che contenga dati sugli abusi di
potere d'acquisto nell'UE. Il Parlamento chiede anche di migliorare lo strumento
europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari per renderlo più facile da
utilizzare e per includere un maggior numero di prodotti e una migliore
comparabilità tra i prezzi;
¾ contratti giusti e stop ai pagamenti in ritardo. I deputati ritengono che i
contratti standard potrebbero rivelarsi strumenti utili a combattere eventuali
pratiche commerciali e propongono la loro obbligatorietà per taluni settori. In
particolare, la Commissione dovrebbe esaminare gli effetti dei contratti imposti dagli
acquirenti che potrebbero indebolire la concorrenza e le posizioni negoziali degli
Risoluzione sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa, adottata il 26 marzo 2009, 2008/2175(INI):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090191+0+DOC+XML+V0//IT
4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20100302&language=IT&ring=A7-2010-0225
5
50
agricoltori. Il Parlamento chiede inoltre una proposta legislativa che riduca i tempi di
pagamento nella filiera alimentare a un massimo di 30 giorni per tutti i prodotti.
L'Aula ha anche respinto un emendamento, per un solo voto, che chiedeva un
trattamento preferenziale alle organizzazioni e alle cooperative agricole in
occasione dell'aggiudicazione di appalti pubblici nella filiera alimentare. Infine, i
deputati esprimono la loro preoccupazione per il problema dell'enorme quantità di
rifiuti alimentari e chiedono di lanciare una campagna di sensibilizzazione in merito
al valore essenziale del cibo.
Aggiornamenti
Il Gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare è stato
trasformato in Forum ad alto livello per un migliore funzionamento della filiera
alimentare con Decisione della Commissione del 30 luglio 20106. Il Forum ha un
mandato di 2 anni che terminerà il 31 dicembre 2012 ed è stato lanciato il 16 novembre
2010. E’ composto da 45 membri in rappresentanza degli operatori della filiera
alimentare (autorità nazionali competenti, imprese dell’industria, del commercio e della
distribuzione, associazioni e federazioni in rappresentanza dei settori dell’ agricoltura,
dell’industria agroalimentare, del commercio e della distribuzione, organizzazioni non
governative esperte della filiera). Compito del Forum è l’attuazione delle 30
Raccomandazioni elaborate dal Gruppo ad alto livello7 , riportate anche nella
relazione finale di quest’ultimo8 , e delle iniziative proposte dalla Commissione nella sua
comunicazione.
La Commissione ha previsto una struttura a tre livelli che, oltre al Forum ad alto livello,
comprende: il gruppo Sherpa (che rispecchia la composizione del Forum e ha il compito
di preparare le discussioni, le prese di posizione e di raccomandare azioni e/o misure
politiche al Forum); i gruppi di lavoro, o piattaforme di esperti, che si
concentreranno sulle questioni emblematiche che richiedono una specifica esperienza, e
dove il coinvolgimento di una vasta gamma di soggetti interessati – rappresentati o
meno nel Forum ad alto livello – è incoraggiata, al fine di dare impulso a un processo in
senso ascendente.
Riferimenti
Testo della Comunicazione “Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa” e i
sei documenti di lavoro correlati:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0591:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/structural_reforms/article16028_en.htm
Relazione d’iniziativa – Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale – sulle
entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera
alimentare in Europa”, relatore José Bové:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-20100225&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:210:0004:0005:IT:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_recommendations
_hlg_17_03_09_en.pdf
8http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_report_hlg_17_03
_09_en.pdf
6
7
51
La politica europea di qualità dei prodotti agricoli
Data di pubblicazione: 28.05.2009 – Comunicazione della Commissione – Com/09/234.
Competenza: Commissione europea – Dg Agricoltura e sviluppo rurale
Obiettivi:
- Attuare iniziative intese a migliorare la comunicazione sulla qualità dei prodotti
agricoli e che aiutino a ristabilire un collegamento tra agricoltori e consumatori;
- Rendere piu’ comprensibili ai fini dell’utilizzo per I cittadini i sistemi di etichettatura
in materia di qualità e dare maggiore coerenza alla politica comunitaria in tale
ambito.
- Sono queste le principali raccomandazioni contenute nella suddetta comunicazione.
Gli agricoltori europei rispettano alcuni dei requisiti di produzione più rigorosi del
mondo per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, il benessere degli animali nonché
l’uso di antiparassitari e di medicinali veterinari. Oltre a ciò, utilizzano la competenza
e la perizia di cui dispongono per dare ai prodotti qualità specifiche che ne aumentano
il valore. Ma gli agricoltori ottengono la giusta ricompensa per il loro lavoro? I
consumatori ricevono informazioni accurate sulle caratteristiche dei prodotti e sulle
modalità di produzione?
Nella comunicazione la Commissione propone in particolare di:
- estendere l’etichettatura che identifica il luogo in cui è stato ottenuto il prodotto
agricolo;
- esaminare l’opportunità di introdurre specifici termini riservati facoltativi per
“prodotto di montagna” e “prodotto tradizionale”. Quest’ultimo potrebbe sostituire
l’attuale regime delle “specialità tradizionali garantite”;
- istituire un unico registro per tutte le indicazioni geografiche (per i vini, le bevande
alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari), preservando la specificità di ciascun
regime;
- migliorare il mercato unico per i prodotti interessati da sistemi di etichettatura, in
particolare per i prodotti biologici;
- aumentare a livello internazionale la tutela delle indicazioni geografiche e contribuire
allo sviluppo di disposizioni internazionali per le norme di commercializzazione e i
prodotti biologici;
- elaborare orientamenti in materia di “buone pratiche” per i sistemi di certificazione
privati, al fine di ridurre la potenziale confusione dei consumatori e gli oneri
amministrativi per gli agricoltori.
Stato dell’arte: In attesa del parere del PE in 1 lettura (ex procedura di codecisione).
Riferimenti: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=198313
52
E. AMBIENTE
RAEE
Data di pubblicazione: 3 dicembre 2008, Proposta di direttiva, COM(2008) 810/4
Competenza: DG Ambiente, Commissario Janez Potočnik
Contesto:
La Direttiva RAEE9 è entrata in vigore il 13 febbraio 2003. Nei primi anni di attuazione
una serie di difficoltà tecniche, legali e amministrative si sono tradotte in costi inattesi
per gli attori del mercato e le amministrazioni. La Direttiva è stata cosi inclusa nel
programma della Commissione per l’aggiornamento e la semplificazione.
RELAZIONE DELL’ONOREVOLE FLORENZ:
Punti positivi:
•
•
•
La Commissione Ambiente del Parlamento europeo ha confermato la proposta della
Commissione europea riguardo al momento dell’immissione sul mercato di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), preferendo prendere in
considerazione il mercato comunitario anziché quello nazionale. Il concetto di
mercato comunitario incoraggia infatti i produttori a creare prodotti più ecocompatibili, mentre le regole nazionali eliminano tutti gli incentivi dal momento che
la responsabilità finale viene di fatto trasferita dal produttore al distributore quando
i beni vengono spostati da un Paese ad un altro.
La Commissione europea e la Commissione Ambiente del Parlamento europeo si sono
espresse a favore dell’armonizzazione della registrazione e dei requisiti di
informazione nonché dell’interoperabilità dei registri nazionali. Tutti i registri
nazionali in Europa, quantomeno, dovranno in futuro essere tenuti a richiedere agli
operatori di fornire gli stessi dati. Una tale armonizzazione non deve tuttavia portare
ad una vasta applicazione europea delle pratiche più burocratiche.
La Commissione Ambiente del Parlamento ha cancellato la “visibile fee”, ovvero la
possibilità per i produttori di mostrare agli acquirenti i costi di raccolta, trattamento
e smaltimento delle AEE.
Punti critici:
•
La Commissione Ambiente del Parlamento ha chiesto di modificare l’attuale sistema
di ritiro nonché di estendere il campo di applicazione della direttiva a rifiuti di
dimensioni molto piccole. L’attuale sistema di ritiro è adattato ai diversi Stati
membri e sta funzionando bene. Inoltre, il sistema di ritiro 1:0 è spesso già utilizzato,
così come il ritiro di apparecchiature che non sono state vendute dal distributore.
9 Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione relativa all'Articolo 9.
53
•
•
D’ogni modo, questa iniziativa volontaria deve rimanere tale. Da un punto di vista
economico, per i commercianti, specie per i piccoli negozi, non è sempre possibile
ritirare apparecchiature, dal momento che ció presuppone di disporre dello spazio per
il deposito delle apparecchiature stesse.
La Commissione Ambiente del Parlamento chiede la separazione delle
apparecchiature riutilizzabili dai RAEE raccolti distintamente nei punti di raccolta
(ad es. i negozi), prima di ogni trasporto. Questo potrebbe portare a situazioni in cui
il distributore che vende cellulari dovrebbe smontare gli apparecchi prima del loro
trasporto.
“Visibile fee”: la Commissione Ambiente del Parlamento ne ha chiesto l’eliminazione.
CONSIGLIO:
Punti positivi:
•
Nel testo del Consiglio del 14 settembre non viene inserito quanto previsto dall’
emendamento 47 della Commissione Ambiente del Parlamento, non facendo
riferimento nell’art. 12 (finanziamento RAEE) al principio del “chi inquina paga” –
produttori, commercianti e consumatori – per promuovere ulteriormente la
percentuale di RAEE.
•
L’art. 14 del testo del Consiglio (informazioni per gli utilizzatori) non fa riferimento a
quanto previsto dall’emendamento 53 della Commissione Ambiente del Parlamento,
che non prevede alcun obbligo di comprare un nuovo prodotto dello stesso tipo al
momento della consegna di un’AEE.
Punti critici:
•
L’art. 14 (informazioni per gli utilizzatori) prevede il mantenimento della “visible
fee”.
Stato di avanzamento:
In data 22 giugno la Commissione Ambiente del Parlamento ha adottato il rapporto del
relatore Florenz.
In data 21 settembre, la revisione delle direttive RAEE e RoHS é stata discussa in sede
di Consiglio. I Ministri sono stati invitati a discutere il campo di applicazione di
entrambe le direttive; la maggioranza si è espressa in favore di un campo di applicazione
separato che tenga conto delle differenti basi legali e dei differenti obiettivi. La
Commissione, da parte sua, ha sottolineato che la proposta di mantenere lo stesso campo
di applicazione per entrambe le direttive e di armonizzarle in Europa è dipesa dalla
volontà di promuovere la loro implementazione nonché aumentarne la certezza legale.
Calendario: L’accordo politico in sede di Consiglio è previsto per il mese di dicembre,
mentre il voto in plenaria in occasione della sessione parlamentare del 2 febbraio 2011.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0810:FIN:IT:PDF
54
Piano d’azione “Produzione e consumo sostenibili” e
“Politica industriale sostenibile”
REAP (Retailer’s Environnemental Action Programme)
Data di pubblicazione: 16 luglio 2008, COM (2008) 397
Competenza:DG Ambiente, Commissario Janez Potočnik
Contesto:
Le sfide chiave previste dal Piano d’azione europeo su consumo e produzione sostenibili
(CPS) prevedono la promozione della prestazione ambientale dei prodotti attraverso il
loro ciclo di vita, la stimolazione della domanda di migliori prodotti nonché la produzione
di tecnologie. I dettaglianti europei concordano nel ritenere che il raggiungimento di
produzione e consumo sostenibili sia la sfida chiave del futuro.
Azioni e obiettivi:
Il REAP fornisce una base per facilitare sia il dialogo con la Commissione europea e altri
stakeholder, come produttori e organizzazioni chiave di consumatori, sia azioni da parte
di membri del settore distributivo. Ciò sarà possibile attraverso la creazione di:
•
•
Un Forum dei dettaglianti (Retail Forum);
Una Matrice di Punti d’azione ambientale (MAP)
Confcommercio ha ufficialmente aderito al REAP il 22 ottobre 2009 con l’obiettivo di
aumentare la sensibilità dei propri membri per quanto riguarda il risparmio energetico e
l’efficienza energetica. La DG Ambiente ha incaricato un gruppo di consulenti esterni di
monitorare il rispetto degli impegni che i vari membri si sono assunti al momento
dell’adesione al REAP. Il monitoraggio degli impegni avverrà annualmente, e verrà reso
pubblico in occasione del Retail Forum annuale, che si svolge generalmente nel mese di
luglio. L’11 marzo 2010 Confcommercio ha voluto offrire il proprio contributo al lavori
del REAP redigendo la brochure intitolata “L’audit energetico nelle imprese del
commercio”, la quale, sulla base degli studi effettuati dall’Università La Sapienza di
Roma, riporta schematicamente una serie di interventi e linee d’azione per il risparmio
energetico valide per la gran parte delle imprese del commercio. La Guida è disponibile
sul
nostro
sito
associativo
al
seguente
link:
http://www.confcommercio.it/home/riservato/docs/energia/09.doc_asc1738.doc
Forum dei dettaglianti
L’obiettivo è di perseguire quanto previsto dal Piano di azione sul consumo e produzione
sostenibili contribuendo volontariamente a ridurre l’impronta ecologica del settore dei
dettaglianti e della sua catena di approvvigionamento, promuovendo prodotti più
sostenibili, ed informando meglio i consumatori. Il Forum mira a sviluppare una
migliore comprensione delle misure tali da promuovere produzione e consumo sostenibili
attraverso il settore dei dettaglianti, nonché l’esistenza di barrire e differenze (ad es.,
istituzionali, amministrative fallimenti di mercato, ecc…) e a comprendere cosa le
55
autorità pubbliche e altri stakeholders possono fare per farvi fronte. Per semplificare, la
piattaforma servirà a:
-
identificare le opportunità e le barriere (legislative e non solo) che promuovono ed
intralciano produzione e consumo sostenibili;
condividere buone pratiche,
identificare le sfide chiave;
scrivere rapporti sulle azioni.
Il MAP
Il MAP rappresenta una sintesi dinamica delle azioni ed iniziative dei dettaglianti. I
membri possono attuare azioni ulteriori, e i nuovi membri possono proporre nuove azioni
ed iniziative in qualsiasi momento. Le azioni sono raggruppate in tre categorie:
1) Cosa vendiamo: azioni finalizzate alla vendita di prodotti e servizi dalle migliori
prestazioni;
2) Come vendiamo: azioni finalizzate a limitare gli impatti ambientali delle azioni di
distribuzione dei dettaglianti (negozi, centri di distribuzione, trasporto di merci)
nonché gli impatti ambientali delle operazioni lungo tutta la catena di
approvvigionamento;
3) Come comunichiamo: azioni finalizzate ad informare ed influenzare il consumatore in
modo tale che possa fare le migliori scelte per quanto riguarda il consumo e l’utilizzo
di prodotti e servizi sostenibili.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0397:FIN:IT:PDF
56
F. AZIONE PER IL CLIMA
Comunicazione sull’analisi delle politiche necessarie
ad implementare la riduzione del 30% delle emissioni
di CO2 e valutazione della situazione delle industrie ad
alta intensità energetica
Data di pubblicazione: 26 maggio 2010, COM(2010) 265.
Competenza: DG Clima, Commissario Connie Hedegaard
Contesto:
La Commissione europea ha presentato un’analisi dei costi, dei benefici e delle possibili
opzioni per portare dal 20% al 30% l’obiettivo di ridurre, a determinate condizioni, le
emissioni di gas a effetto serra dell’UE rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Ha
inoltre esaminato le misure adottate a sostegno delle industrie ad alta intensità
energetica onde evitare il rischio di fughe di carbonio, come disposto dalla direttiva sul
sistema di scambio delle quote di emissione (direttiva ETS).
Costo per il raggiungimento degli obiettivi:
Dal 2008 i costi assoluti per raggiungere entro il 2020 l’obiettivo del 20% sono scesi da
70 a 48 miliardi di euro (pari allo 0,32% del PIL) l’anno. Ciò è dovuto a diversi fattori: il
rallentamento della crescita economica ha ridotto le emissioni e l’aumento dei prezzi
dell’energia ha stimolato l’efficienza energetica e ridotto la domanda di energia; inoltre il
prezzo del carbonio è sceso al di sotto del livello previsto nel 2008 a causa del riporto
delle quote UE-ETS non utilizzate nel periodo di recessione. Nel contempo, però, la
riduzione dei costi assoluti avviene nel contesto di una crisi economica che ha
notevolmente ridotto la capacità degli imprenditori di reperire gli investimenti necessari
per innovarsi a breve termine. Nel 200710 l’UE si è impegnata a portare al 30% la
riduzione delle emissioni entro il 2020 se le altre grandi economie accetteranno di dare
un equo contributo nell’ambito di un accordo globale sui cambiamenti climatici. I costi
connessi alla realizzazione dell’obiettivo del 30% sono attualmente stimati a 81 miliardi
di euro l’anno da qui al 2020, il che corrisponde ad un aumento di 11 miliardi di euro
rispetto al costo stimato due anni fa per l’obiettivo del 20%. L’obiettivo del 30%
costerebbe 33 miliardi di euro (0,2% del PIL) in più rispetto alla stima attuale del costo
per il conseguimento dell’obiettivo del 20%.
Misure proposte:
La comunicazione prospetta una serie di opzioni per il conseguimento dell’obiettivo del
30% nell’ambito del sistema UE-ETS e negli altri settori:
• riduzione del numero di quote messe all’asta nell’ambito dell’UE-ETS;
10
Conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007.
57
• regolamento volto a promuovere una maggiore efficienza energetica;
• uso oculato degli strumenti fiscali;
• finanziamento della politica di coesione dell’UE riorientato verso investimenti verdi;
• miglioramento dell’integrità ambientale dei crediti internazionali di carbonio
riconosciuti nell’ambito dell’UE-ETS.
La Commissione ha esaminato la situazione delle industrie ad alta intensità energetica
per quanto riguarda il rischio di fuga di carbonio (rilocalizzazione della produzione
dall’UE verso paesi in cui esistono vincoli meno rigorosi in materia di emissioni di
carbonio). La conclusione principale è che le misure vigenti volte ad evitare fughe di
carbonio da tali industrie (quote gratuite e accesso ai crediti internazionali) continuano
ad essere giustificate. Essa rivela inoltre che l’innalzamento dell’obiettivo al 30%, se gli
altri paesi attuano i loro impegni di riduzione nell’ambito dell’accordo di Copenaghen,
avrebbe un impatto esiguo in termini di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,
sempre che vengano mantenute le misure esistenti. La Commissione continuerà a
monitorare attentamente il rischio di fughe di carbonio, soprattutto in relazione a paesi
terzi che non hanno ancora adottato misure volte a limitare le emissioni. Tra le misure
che meritano di essere ulteriormente esaminate figura l’inclusione delle importazioni nel
sistema UE-ETS.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/2010-05-26communication.pdf
58
G. COMMERCIO
Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) –
1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011
Data di pubblicazione: 6 agosto 2008, Regolamento (CE) del Consiglio N° 732/2008.
Competenza: Commissione europea – DG Commercio
Obiettivi:
Il Regolamento disciplina le regole relative all’applicazione del nuovo S.P.G. per il
triennio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011. Lo scopo è quello di aiutare la crescita dei
Paesi in Via di Sviluppo (PVS) agevolando le loro esportazioni. Pertanto per stimolare
l’export da tali paesi, l’Unione Europea incentiva le importazioni di beni originari di
questi mercati abbassando, o addirittura annullando, i dazi doganali che invece gravano
sulla stessa tipologia di prodotto quando lo stesso proviene da altri paesi non SPG.
L'SPG interessa pertanto determinati paesi e territori elencati nell'allegato I del
presente regolamento. I prodotti interessati dall'SPG sono, a loro volta, elencati
nell'allegato II. L'SPG prevede tre regimi. Le preferenze tariffarie variano pertanto in
funzione del regime cui sono soggetti i paesi beneficiari, e cioè: - il regime generale; - il
regime speciale per i paesi meno sviluppati; - il regime speciale di incentivazione per lo
sviluppo sostenibile e il buon governo, che interessa i paesi vulnerabili (SPG Plus).
Regole generali:
Il nuovo Regolamento conferma il sistema delle preferenze generalizzate legandole alla
“sensibilità” dei prodotti; ci sono al momento due categorie: - prodotti “sensibili” e
prodotti “non sensibili”. Il nuovo regolamento conferma il regime speciale di
incentivazione per “lo sviluppo sostenibile ed il buon governo”, detto SPG PLUS, che
consente ad alcuni Paesi in via di sviluppo di godere della esenzione tariffaria, per i dazi
ad valorem, per tutti i prodotti, sensibili e non. Sono ovviamente esclusi dalla riduzione i
prodotti per i quali è prevista espressamente l’esclusione dal sistema SPG.
Stato dell’arte:
La Commissione europea nel suo programma di lavoro per l’anno 2010 ha annunciato di
estendere il sistema delle preferenze generalizzate – che dovrebbe normalmente espiare
nel 2011 – ad altri due anni fino al 2013. Nel settembre 2010, la Commissione europea
ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica lanciata per il prossimo GSP.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:211:0001:0039:IT:PDF
59
“Made in”
Data di pubblicazione: 16 dicembre 2005 – Proposta di Regolamento del Consiglio (Com-2005-661)
Competenza: Commissione europea - DG Commercio
Contesto:
Nel dicembre del 2003 la Commissione ha sottoposto all’attenzione del comitato
dell’articolo 133 del Consiglio un documento di lavoro sull’eventuale introduzione di un
sistema di marchio di origine europeo. Questi Stati membri e i settori in questione
hanno manifestato una crescente preoccupazione in merito alla percentuale in continuo
aumento di prodotti importati provvisti di marchi di origine ingannevoli e/o fraudolenti.
Sono state quindi avanzate diverse richieste volte all’introduzione di norme che
impongano un marchio di origine sulle importazioni e/o sui prodotti dell'Ue. Nella prima
metà del 2004, la Commissione ha avviato una consultazione su questo argomento cui
hanno partecipato i principali attori interessati (industria, sindacati, consumatori e altre
istituzioni): i risultati della consultazione sono stati discussi in sede di comitato
dell’articolo 133 nel luglio dello stesso anno. Il comitato dell’articolo 133 ha invitato la
Commissione a svolgere ulteriori consultazioni in merito alla fattibilità di un sistema di
marchio di origine applicabile a categorie selezionate di prodotti importati, come pure in
merito ad altre opzioni possibili, e a presentare al Consiglio le sue conclusioni e una
raccomandazione. Tra il settembre del 2004 e l’aprile del 2005 si sono quindi svolte
nuove consultazioni sulla questione. Attualmente la Comunità europea non dispone di
alcuna normativa sull’impiego di un marchio di origine (“Made in”/“Fabbricato in”) per i
prodotti industriali. Una recente direttiva intesa ad armonizzare il controllo all’interno
del mercato in materia di pratiche commerciali sleali si concentra anche su esempi di
uso ingannevole delle indicazioni di origine. Tale direttiva, tuttavia, non definisce il
significato di “Made in/“Fabbricato in”, né conferisce alle autorità doganali il potere di
effettuare controlli. Le norme sull’impiego volontario di marchi di origine in vigore in
alcuni Stati membri sono, inoltre, diverse da Stato a Stato. La situazione attuale pone la
Comunità europea in condizioni di svantaggio rispetto ai suoi partner commerciali, i
quali pongono ’obbligo di un marchio di origine sulle importazioni. I principali partner
commerciali della CE11 hanno già reso obbligatoria l'apposizione di un marchio di origine
sulle merci importate: gli esportatori della Comunità europea devono rispettare tale
obbligo e sono tenuti ad apporre il marchio sui loro prodotti. La proposta servirà
pertanto a creare parità di condizioni tra la Comunità e i suoi partner commerciali
grazie all’adozione di una legislazione equivalente.
Obiettivi: Il progetto di regolamento propone l’introduzione di un sistema di marchio di
origine obbligatorio per un certo numero di settori ed è applicabile esclusivamente alle
merci importate. Il regolamento opta per una definizione del paese di origine basata
sulle norme di origine non preferenziale della Comunità europea, applicate per altri fini
doganali. Il regolamento dà altresì facoltà alla Commissione di includere o eliminare i
settori in questione.
Settori di applicazione della Proposta di Regolamento:
Cuoi in crosta e cuoi finiti, Tacchi, suole, nastri/cinghie, parti, sintetici, Oggetti di
selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di
budella. Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria,
11
Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti
60
pellicce artificiali e oggetti di pellicce Artificiali, Materie tessili e loro manufatti,
Calzature, ghette ed oggetti simili. Prodotti ceramici. Oggetti di vetro per la tavola, la
cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, di cristallo
o al piombo. Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli
placcati o ricoperti di metalli preziosi, Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose
(gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite. Mobili, mobili
medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili, apparecchi per l’illuminazione, insegne
luminose ed oggetti simili, costruzioni prefabbricate, Scope e spazzole, anche costituenti
parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano,
diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di
spazzolificio. tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie
flessibili.
Stato dell’Arte:
Blocco del dossier al Consiglio dell’Ue. Il PE ha pubblicato una Proposta di
Risoluzione Comune sul marchio d’origine12. Dall’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona13, il Consiglio e il Parlamento europeo sono su un piano di parità in materia di
politica commerciale comune. Per la futura regolamentazione sul marchio d’origine si
applicherà, pertanto, la procedura legislativa ordinaria (ex procedura di codecisione)
prevista all’articolo 207 del trattato di Lisbona. Il PE invita la Commissione a
mantenere inalterata la sua proposta e a ripresentarla al Pe a norma dell’art. 207 del
trattato di Lisbona immediatamente dopo l’entrata in vigora del trattato stesso.
Ultimi aggiornamenti:
Il 29 settembre 2010 la commissione “Commercio Internazionale” del Parlamento
europeo ha votato in 1° lettura la Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'indicazione del paese di origine di taluni
prodotti importati da paesi terzi. Il 21 Ottobre 2010, il PE nell’ambito della sua sessione
plenaria ha adottato in via definitiva la risoluzione con 525 voti in favore, 49 contrari e
44 astensioni.
Prossime tappe:
Perché il progetto di regolamento diventi legge, il testo deve ora essere approvato dal
Consiglio, dove alcuni Stati membri si oppongono all'idea di una legislazione europea sul
"Made in". Una volta che il testo è stato concordato fra Parlamento e Consiglio, le nuove
regole entreranno in vigore in tutta l'Unione un anno dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale dell'UE. Dopo 5 anni, il regolamento, secondo un emendamento
approvato dalla Aula, scade e toccherà a Parlamento, Commissione e Consiglio decidere
se prorogarlo modificarlo.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0661:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-20090142+0+DOC+PDF+V0//IT
Versione provvisoria del testo del PE (21 ottobre 2010):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20100383+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
12
13
RC/797309IT.doc del 23-11-2009
01.12.2009
61
‘Made in’ – Parlamento europeo
Data di pubblicazione:
21 Ottobre 2010 – Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati
da paesi terzi, P7_TA(2010)0383
Competenza:
PE - Procedura legislativa ordinaria (ex-codecisione) – 1° lettura
Obiettivi:
Il regolamento si applica ai prodotti destinati al consumatore finale ad esclusione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura e dei prodotti alimentari o derrate alimentari. I
beni di consumo finale su cui sarà obbligatorio apporre il marchio sono quelli elencati
nell’allegato della proposta di regolamento ed importati dai paesi terzi, ad eccezione
delle merci originarie del territorio dell’unione europea, della Turchia e delle Parti
contraenti dell’accordo SEE. I prodotti elencati nell’allegato riguardano – per esempio occhiali, prodotti tessili e farmaceutici, utensili, viti, rubinetti e mobili. Il campo di
applicazione del regolamento puo’ essere esteso dalla Commissione, previa approvazione
del Parlamento europeo e del Consiglio.
“Made in” – Lingua di dicitura. L’origine delle merci è indicata dalla dicitura
“Fabbricato in” accompagnata dal nome del paese di origine. Il marchio puo’ essere
redatto e apposto in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo
tale da risultare facilmente comprensibile per i consumatori finali in cui le merci devono
essere commercializzate, oppure in lingua inglese utilizzando la dizione “made in” e il
nome inglese del paese di origine.
Sanzioni. La proposta di base della Commissione non prevede un sistema di sanzioni
armonizzato a livello europeo. Allo stato attuale, le disposizioni nazionali sono diverse. I
deputati hanno richiesto alla Commissione europea di proporre livelli minimi comuni
per le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della proposta di
regolamento. In tal modo gli Stati membri potranno stabilire – sulla base dei livelli
minimi comuni proposti dalla Commissione – norme sulle sanzioni applicabili alle
violazioni delle disposizioni della proposta di regolamento e prendere tutte le misure
necessarie per garantirne l’attuazione.
Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione europea attua uno
studio sugli effetti del regolamento.
Riferimenti:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20100383+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
62
Denominazione e etichettatura dei prodotti tessili
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2009 – Proposta di Regolamento – Com/2009/31
Competenza: Commissione europea - DG Commercio
Contesto:
Nel corso degli ultimi anni, l'idea di una revisione della legislazione relativa alle
denominazioni tessili è emersa in seguito all'esperienza derivante dalle regolari
modifiche tecniche volte a introdurre nuove denominazioni di fibra nelle direttive
vigenti. Tale esperienza ha mostrato che era possibile semplificare il contesto giuridico
esistente producendo effetti positivi potenziali per le parti private interessate e le
amministrazioni pubbliche. Di conseguenza, la revisione di questa legislazione intende
semplificare e migliorare il quadro regolamentare esistente relativo allo sviluppo e
all'utilizzazione di nuove fibre, al fine di promuovere l'innovazione nel settore tessile e
dell'abbigliamento e di consentire agli utilizzatori e ai consumatori di fibre di beneficiare
più rapidamente dei prodotti innovativi. Inoltre, la revisione proposta migliorerà la
trasparenza del procedimento mediante il quale nuove fibre sono aggiunte all'elenco
delle denominazioni armonizzate di fibre.
Obiettivo:
Revisione della legislazione dell’UE relativa alle denominazioni e all’etichettatura dei
prodotti tessili : Direttiva 96/74/CE, 96/73/CE e 73/44/CEE. Le principali modifiche della
legislazione vigente posso essere riassunte come segue:
Facilitare il procedimento legislativo per adeguare la legislazione al progresso
Tecnico. Trasformare la direttiva 96/74/CE in un regolamento. La legislazione UE
sulle denominazioni e l'etichettatura dei prodotti tessili dev'essere adeguata ogni volta
che una nuova denominazione di fibra è aggiunta all'elenco delle denominazioni
armonizzate; tali modifiche sono di natura puramente tecnica e possono essere
introdotte più semplicemente sotto forma di regolamento, riducendo l'onere
amministrativo per le autorità nazionali. Abrogare le direttive relative ai metodi e
trasformarle in un allegato tecnico. I metodi di quantificazione sono uno strumento
essenziale che consente di verificare le informazioni che figurano sull'etichetta di
composizione, che deve anche essere aggiornata per tenere conto delle nuove
denominazioni delle fibre. Tenuto conto del loro contenuto tecnico particolareggiato,
l'adeguamento di tali metodi uniformi può essere meglio realizzato sotto forma di
allegati del regolamento principale. Per questo motivo l'articolo 22 abroga le direttive
96/73/CE e 73/44/CEE e il regolamento proposto comprende un allegatoVIII che
stabilisce metodi di analisi uniformi utilizzati per le prove ufficiali.
Abbreviare i tempi tra la presentazione di una domanda e l'adozione di una
nuova denominazione di fibra. Al fine di consentire ai fabbricanti, agli utilizzatori e
ai consumatori di fibre di beneficiare più rapidamente dell'utilizzazione di nuove fibre e
di prodotti innovativi, è opportuno che le nuove denominazioni di fibre siano adottate più
rapidamente dalla legislazione dell'UE. Oltre al tempo guadagnato grazie alla
trasformazione della direttiva 96/74/CE in regolamento, il tempo necessario per l'esame
tecnico delle domande di nuove denominazioni di fibre potrebbe essere abbreviato se le
domande presentate dai fabbricanti fossero più esatte e complete tenuto conto dei
requisiti da rispettare.
Requisiti minimi applicabili alle domande di una nuova denominazione di fibra. Un
nuovo articolo (articolo 6) stabilisce la procedura che dev'essere seguita dal fabbricante
63
che richiede l'aggiunta di una nuova denominazione di fibra agli allegati tecnici del
regolamento. Il fabbricante deve presentare un fascicolo di domanda alla Commissione,
prendendo in considerazione i requisiti minimi previsti nell'allegato II.
Relazione sull'attuazione del regolamento. L'articolo 21 prevede che dopo cinque anni la
Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del regolamento. La relazione
sarà incentrata sulla valutazione dell'esperienza acquisita per quanto riguarda le
domande di nuove denominazioni di fibre ricevute nel corso di tale periodo ed esaminerà
se sia possibile ottenere ulteriori risparmi di tempo sottoponendo a revisione le
procedure proposte.
Stato dell’arte:
2° lettura (ex-procedura di codecisione).
Il 18 maggio 2010 nell’ambito della sessione plenaria del PE è stata approvata la
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento relativa
alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili. Lo scorso 13 settembre,
il Consiglio ha raggiunto a maggioranza qualificata un accordo politico su un progetto di
regolamento volto a rivedere il sistema instaurato dall'UE per la descrizione
normalizzata delle fibre e l'etichettatura dei prodotti tessili. La delegazione italiana ha
votato contro. La posizione del Consiglio sarà trasmessa al Parlamento europeo per una
seconda lettura.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0031:FIN:IT:PDF
64
Contraffazione
sul commercio internazionale: impatto
Data di adozione: 18 dicembre 2008, Risoluzione A6-0447/2008
Competenza: Parlamento europeo
Contesto: La risoluzione del PE sottolinea anzitutto che l'economia Ue si è specializzata
in produzioni di elevata qualità, ad alto valore aggiunto, spesso protette da marchi,
brevetti o indicazioni geografiche, che, per loro natura, «sono tra i più suscettibili di
essere contraffatti». Chiede quindi di definire una linea politica «chiara, strutturata e
ambiziosa» che, accanto alle iniziative in materia doganale, coordini e indirizzi le azioni
"esterne" dell’UE in materia di lotta alla contraffazione e alla pirateria. Anche perché,
secondo il relatore, il mercato della contraffazione è stimato in 500 miliardi €, ossia il 710% del commercio mondiale.
Obiettivi: Garantire il rispetto delle norme internazionali. Il Pe chiede alla
Commissione di perseverare in sede di Consiglio TRIPs14 affinché le norme minime
introdotte negli ordinamenti nazionali «siano accompagnate da effettive misure di
attuazione e di repressione delle violazioni». Occorre inoltre valutare l'eventuale
necessità di modificare ulteriormente detto accordo, «allo scopo di creare un giusto
bilanciamento tra gli interessi dei titolari e quelli dei potenziali utilizzatori dei DPI»
(diritti delle proprietà intellettuali), tenendo in considerazione il diverso livello di
sviluppo e distinguendo tra paesi produttori, di transito e di utilizzo di beni contraffatti e
piratati. I deputati si dicono poi convinti che il rafforzamento della lotta alla
contraffazione passi anche attraverso un ricorso più frequente e mirato all'organo
di soluzione delle controversie dell'OMC il quale «può garantire una migliore tutela
dell'industria e dei consumatori europei mediante il consolidamento di una
giurisprudenza che rafforzi il contenuto e la portata dell'accordo TRIPs». Ritengono
inoltre necessario attuare specifiche iniziative a favore di una più diffusa educazione dei
consumatori, sia in Europa che nei PVS, per evitare i rischi connessi ai prodotti
contraffatti potenzialmente pericolosi. Nel rammentare che in varie economie emergenti
la produzione di beni contraffatti «ha raggiunto dimensioni allarmanti», il Pe sollecita
speciali misure per potenziare il coordinamento tra le dogane e gli organi giudiziari
e di polizia dei paesi interessati, nonché per favorire l'armonizzazione delle normative
con quelle dell'UE. Chiede inoltre di proseguire i programmi di assistenza tecnica «che
hanno contribuito al rafforzamento dei DPI nei paesi emergenti e in via di sviluppo» e di
elaborare un protocollo in materia di contraffazione aggiuntivo alla Convenzione
internazionale sulla criminalità organizzata. Al riguardo, nel rilevare che il 60% delle
merci contraffatte confiscate dalle autorità doganali dell'Ue è prodotto in Cina, il Pe
invita la Commissione, congiuntamente con le autorità cinesi, «a elaborare con la
massima urgenza un piano di azione per la lotta alla contraffazione». D'altro canto, nota
con rammarico che la protezione dei DPI in Turchia «non è ancora all'altezza degli
standard Ue e necessita quindi di essere rivista» e rammenta che la Turchia «sarà un
candidato credibile all'adesione soltanto se sarà in grado di recepire l'acquis comunitario
e di garantire il rispetto pieno dei DPI entro i suoi confini». Più in generale, il
Parlamento raccomanda che venga instaurato un incisivo meccanismo di monitoraggio
in merito alle possibili violazioni dei DPI tutelati nei diversi accordi, abbinato a
strumenti di incentivo commerciale che premino un concreto impegno nella lotta alla
contraffazione e alla pirateria. In tale contesto, è del parere che, nei casi di violazione
particolarmente grave della proprietà intellettuale, ad esempio quelli che costituiscono
una seria minaccia per la sicurezza e la salute pubblica, debba essere presa in debita
14
Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
65
considerazione la possibilità di una temporanea sospensione delle preferenze
tariffarie, come previsto dal regolamento SPG.
Verso un accordo anticontraffazione, purché si rispetti la privacy. Il Pe invita la
Commissione a negoziare con i paesi terzi la creazione di task force operative per la
lotta alla contraffazione e chiede di procedere a tale attività anche attraverso accordi
bilaterali, regionali e plurilaterali per l'avvicinamento delle legislazioni, prevedendo
anche efficienti sistemi di soluzione delle controversie e sanzioni in caso di mancato
rispetto delle obbligazioni. In tale ambito, i deputati reputano indispensabile che
l'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) in corso di negoziato sia valutato a
livello sociale e di libertà civili e, in tale ambito, sottolineano che «l'uso personale senza
fini di lucro va distinto dalla commercializzazione in modo fraudolento e intenzionale dei
prodotti contraffatti e piratati». Chiedono quindi alla Commissione di garantire che
l'ACTA «non fornirà alle autorità pubbliche l'autorizzazione di accedere a computer
privati». All'ACTA partecipano l'UE, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Corea, il
Messico, il Marocco, la Nuova Zelanda, Singapore, la Svizzera e gli USA. I deputati
ritengono però necessario compiere sforzi volti a includere le economie emergenti,
quali la Cina, l'India e il Brasile e i blocchi commerciali regionali come Mercosur,
CARICOM e ASEAN, invitandoli a impegnarsi fin d'ora a garantire il rispetto dei DPI
sul loro territorio.
Armonizzare norme e sanzioni penali nell'UE e migliorare il coordinamento
doganale. Il Pe chiede un maggiore impegno per la repressione del fenomeno della
contraffazione e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, anche perché nota che,
all'interno dell'UE, manca una definizione armonizzata dei termini "contraffazione" e
"pirateria" e che quelle degli Stati membri sono diverse tra loro. Invita poi la
Commissione a compiere ogni sforzo necessario per concordare sanzioni minime
comuni nel diritto penale europeo contro le violazioni gravi dei diritti di proprietà
intellettuale, e la sollecita a prendere in considerazione le specificità dell'uso di Internet
come vettore nella diffusione di prodotti contraffatti. I deputati raccomandano poi un
migliore coordinamento delle procedure doganali nell'UE al fine di restringere in
modo sostanziale l'accesso al mercato unico dei prodotti contraffatti e piratati.
Aiutare le PMI a difendersi dalla pirateria. Il Pe ritiene che una migliore
collaborazione con i paesi terzi possa garantire un più efficace scambio di informazioni,
un migliore uso delle risorse disponibili e una maggiore incisività delle iniziative di
contrasto alla contraffazione. Invita quindi la Commissione a rendere il "Market access
team" nelle delegazioni Ue un tangibile punto di riferimento per le imprese comunitarie
(in particolare le PMI) che lamentino violazioni della proprietà intellettuale e a creare
un helpdesk per le PMI che fornisca loro assistenza tecnica nelle procedure di gestione
delle merci contraffatte. Ricorda poi l'importanza di disporre di un brevetto
comunitario che permetta alle imprese innovatrici di proteggere quanto più possibile le
proprie invenzioni e di beneficiarne in maggiore misura. Richiama quindi l'attenzione
sull'importanza di armonizzare i diritti di proprietà intellettuale e i brevetti nazionali e
comunitari di proprietà industriale nella lotta contro la contraffazione e invita gli Stati
membri a incoraggiare le aziende a proteggere i loro servizi e prodotti mediante la
registrazione di marchi, disegni, brevetti, ecc. Considerando essenziale che le PMI siano
messe nelle condizioni di poter validamente difendere i loro diritti specialmente per
quanto riguarda le violazioni dei DPI nei paesi terzi, i deputati reputano infine
necessario, ai fini della tracciabilità, incoraggiare le iniziative dell'industria volte a
utilizzare moderne tecnologie che permettano di distinguere più efficacemente i prodotti
originali da quelli contraffatti.
Riferimenti:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20080634+0+DOC+WORD+V0//IT
66
Commercio, Crescita e Affari Internazionali – La
Politica commerciale come componente centrale della
Strategia ‘Europa 2020’
Data di pubblicazione: 9 Novembre 2010, Com-2010-612/3
Competenza: Commissione europea – DG Commercio
Contesto: La Comunicazione è un elemento essenziale della dimensione esterna della
strategia ‘Europa 2020’ ed illustra come la politica commerciale e degli investimenti
debbano contribuire alla realizzazione di questo obiettivo ed alle politiche esterne
comunitarie in generale. Essa è corredata da altri due documenti: la relazione "I
progressi realizzati nella strategia globale dell'Europa 2006-2010" rivede i progressi
raggiunti negli ultimi cinque anni con una maggiore apertura commerciale tra l'UE e i
suoi partner commerciali; il documento di lavoro "Il commercio come motore della
prosperità" illustra il contributo che il commercio sostenibile, intelligente e inclusivo può
dare alla crescita e alla creazione di occupazione e esamina le più importanti barrire che
rimangono per il commercio di beni e servizi e per gli investimenti.
Obiettivi: Il documento illustra i tre benefici del commercio per l'Europa: una maggiore
crescita economica, più posti di lavoro e più possibilità di scelta per i consumatori a
prezzi più bassi. La Commissione intende usare la politica commerciale per superare
l'attuale crisi e creare condizioni che favoriscano una forte economia UE. In particolare
la Commissione propone di:
- completare la sua ambiziosa agenda di negoziati in seno all'OMC e con i principali
partner commerciali come l'India e il Mercosur. Il completamento di quest'agenda
aumenterebbe il PIL europeo di oltre l'un percento all'anno;
- approfondire le relazioni commerciali con altri partner strategici come USA, Cina,
Russia e Giappone, concentrandosi sulle barriere commerciali non tariffarie;
- aiutare le imprese europee ad accedere ai mercati globali mediante l'istituzione di un
meccanismo con i nostri partner commerciali per ripristinare un equilibrio tra i mercati
aperti nell'UE (ad esempio gli appalti pubblici) e i mercati più chiusi;
- avviare negoziati su misure globali di investimento con alcuni dei nostri partner
principali;
- garantire un commercio equo e la difesa dei nostri diritti, traducendo le promesse su
carta in benefici concreti;
- garantire che il commercio rimanga inclusivo in modo che ne beneficiano in tanti e non
solo pochi eletti. Noi illustreremo come il commercio può continuare a sostenere lo
sviluppo quando istituiamo un nuovo insieme di regole per le preferenze commerciali per
i paesi in via di sviluppo.
Tali priorità riflettono le preoccupazioni dei cittadini in tutta l'UE. Secondo un'indagine
Eurobarometro sul commercio internazionale pubblicata oggi, due terzi dei cittadini
europei ritengono che l'UE ha tratto beneficio dal commercio internazionale. Inoltre la
maggioranza è fiduciosa che i prodotti e i servizi europei possono competere con successo
nel mercato globale.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/trade/trade-growth-and-jobs/
jobs/public-opinion/
-
http://ec.europa.eu/trade/trade-growth-and-
67
H. CONCORRENZA
Regolamento generale di esenzione per categoria
Data di pubblicazione: Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione - Guue L 214/3
- 9 agosto 2008. Scadenza: 31 dicembre 2013
Competenza: DG Concorrenza
Contesto:
Il Regolamento generale di esenzione per categoria armonizza e racchiude in un unico
testo le norme precedentemente contenute in quattro distinti regolamenti15 e amplia le
categorie di aiuti di Stato che beneficiano dell'esenzione dall'obbligo di notifica
preventiva alla Commissione europea – ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato –
in quanto ritenuti compatibili con il mercato comune dall'art. 87, paragrafo 3, purché
soddisfino le condizioni indicate dal Regolamento stesso. Le categorie di aiuti a cui si
applica il Regolamento sono elencate all’art. 1: - aiuti a finalità regionale; - aiuti agli
investimenti e all'occupazione a favore delle PMI; - aiuti alla costituzione di imprese a
partecipazione femminile; - aiuti per la tutela dell'ambiente; - aiuti alle PMI per servizi
di consulenza e partecipazione a fiere commerciali; - aiuti sotto forma di capitale di
rischio; - aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; - aiuti alla formazione; - aiuti a favore
di lavoratori svantaggiati e disabili.
Gli aiuti previsti possono essere cumulati con altri aiuti disposti nel medesimo o con
aiuti di importanza minore (de minimis), ovvero con altri finanziamenti della Comunità
relativi agli stessi costi, purché il cumulo non porti al superamento dei limiti di intensità
agevolativa o degli importi di aiuto più elevati stabiliti da questo Regolamento generale
di esenzione. Sono specificate eccezioni per gli aiuti in favore dei lavoratori disabili, per
gli aiuti sotto forma di capitale di rischio e per le imprese innovative.
Il Regolamento generale di esenzione non si applica ad alcuni specifici settori quali:
le attività connesse all’esportazione – come la costituzione e la gestione di una rete di
distribuzione –, la pesca, l’acquacoltura, la produzione primaria di prodotti agricoli, la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, i settori dell’industria
siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche. Non si applica, inoltre, né
alle imprese in difficoltà né a quelle cui sia stato prescritto di restituire aiuti illegali
precedentemente concessi.
Sono esclusi anche gli aiuti regionali destinati a settori specifici di attività economiche
nell’ambito manifatturiero o dei servizi. Tuttavia, tra questi settori specifici non rientra
quello del turismo, in forza del ruolo importante che esso svolge nelle economie
nazionali e dell’effetto positivo che esercita sullo sviluppo regionale. Sono pertanto
esentati dall’obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche,
Il Regolamento 68/01 in materia di aiuti alla formazione; il Regolamento 70/01 concernete l’applicazione
degli artt.87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato per le PMI; il Regolamento 2204/02 riguardante gli aiuti
all’occupazione; il Regolamento 1628/06 inerente l’applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato
per investimenti a finalità regionale.
15
68
comprendenti servizi di alloggio, di ristorazione, di agenzie di viaggio e tour operator,
come anche attività creative, artistiche e d’intrattenimento, culturali e sportive.
I regimi esentati in base ai Regolamenti ormai decaduti continueranno a beneficiare
dell'esenzione fino alla fine dell'anno, periodo nel corso del quale sarà possibile
continuare a concedere aiuti conformi alle vecchie regole.
Resta fermo che le misure di aiuto non comprese in questo Regolamento generale, o che
eccedono per limiti di importo o per altre caratteristiche, resteranno soggette alla
tradizionale procedura della notifica.
Obiettivi
Secondo il principio in materia, enunciato all’art. 88 comma 3, gli aiuti di Stato devono
essere notificati alla Commissione per garantire che contribuiscano al raggiungimento di
obiettivi stabiliti di comune accordo e per evitare che abbiano effetti distorsivi sulla
concorrenza. Attraverso questo Regolamento, la Commissione vuole fare in modo che gli
aiuti “chiaramente compatibili” vengano approvati il più rapidamente possibile. Questa
nuova normativa prevede, dunque, l'approvazione automatica di intere categorie di
aiuti, senza bisogno di preventiva notifica. Ciò significa che gli Stati membri possono
concedere aiuti in tempi più brevi e che vengono ridotti gli oneri amministrativi a carico
delle autorità pubbliche, dei beneficiari e della Commissione.
Il Consiglio dei Ministri dell'UE16 ha autorizzato la Commissione ad adottare questo
genere di Regolamenti. La semplificazione burocratica raggiunta grazie alla nuova
disciplina garantisce norme semplici e trasparenti per i beneficiari e per gli Stati
membri. Questi ultimi vengono cosi’ incoraggiati a concentrare le loro risorse statali su
aiuti che comporteranno vantaggi reali per la creazione di posti di lavoro e la
competitività dell'Europa.
In particolare sulle PMI
Il Regolamento prevede misure di incentivo facilitate soprattutto per le PMI, che – come
riportato nel “Considerando” 54 – svolgono un ruolo determinante nella creazione di
posti di lavoro e vengono considerate, più in generale, un fattore di stabilità sociale e di
dinamismo economico. Tuttavia, il loro sviluppo puo’ essere ostacolato da fallimenti del
mercato che portano le PMI ad avere difficoltà di accesso al capitale, al capitale di
rischio e ai prestiti. Il Regolamento generale di esenzione prevede due principali
categorie di aiuti a favore delle PMI: quelli per l’investimento e l’occupazione (art. 15)
e quelli per la consulenza e la partecipazione a fiere (artt. 26 e 27).
La prima categoria di aiuti contiene particolari specifiche per le PMI: si tratta di veri e
propri aiuti agli investimenti per i quali come costi ammissibili possono essere presi in
considerazione alternativamente i costi per gli investimenti materiali e immateriali
ovvero i costi salariali stimati per i posti di lavoro direttamente creati dall’investimento,
calcolati su un periodo di due anni. In tal modo, a livello comunitario, si intende evitare
di distorcere le scelte dell’impresa tra lavoro e capitale, lasciando alla discrezionalità dei
singoli Stati membri le scelte politiche attinenti la tipologia di costi eleggibili da
agevolare.
Rispetto al passato, sono state incrementate le intensità previste, ossia il rapporto tra
i costi ammissibili agevolabili e quelli ammissibili totali: si segnala la maggiorazione dal
15 al 20% per le piccole imprese e dal 7,5 al 10% per le medie. La ratio di questa
distinzione si rinviene nel fatto che i fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle
PMI in generale, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole
imprese (ad es. riguardo la difficoltà di accesso ai finanziamenti).
Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del
trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.
16
69
Per quanto riguarda gli aiuti per la consulenza, l’intensità massima è fissata al 50% dei
costi per i servizi forniti da consulenti esterni, purché tali servizi non rivestano il
carattere di attività continuativa o periodica, né siano relativi agli usuali costi operativi
dell’impresa, quali i servizi di consulenza fiscale abituale, i normali servizi legali o
pubblicitari. Anche nel caso degli aiuti destinati alla partecipazione a fiere l’intensità
massima consentita non può superare il 50% dei costi sostenuti per l’affitto,
l’allestimento e la gestione dello stand per la prima partecipazione dell’impresa ad una
determinata fiera o esposizione.
Particolare attenzione viene poi riservata all’imprenditoria femminile. Sono previsti,
infatti, aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile,
laddove una o più donne siano proprietarie di almeno il 51% del capitale della piccola
impresa interessata e la direzione della stessa sia affidata ad una donna.
Gli aiuti in questione possono arrivare al massimo ad un milione di euro per impresa,
con un’intensità di aiuto rientrante nel 15% dei costi ammissibili dei primi 5 anni dalla
costituzione dell’impresa stessa.
La Commissione è giunta alla conclusione che, riguardo la creazione di nuove imprese, i
tassi risultano inferiori alla media in particolare per le donne, rispetto agli uomini, e che
queste ultime risentono più facilmente dei fallimenti del mercato, specialmente sotto il
versante dell’accesso al finanziamento. I suddetti aiuti dovrebbero quindi permettere di
raggiungere un’uguaglianza uomo-donna reale, più che formale, riducendo di fatto le
disparità esistenti in campo imprenditoriale.
Aiuti per la tutela ambientale
La sezione 4 del presente Regolamento è interamente dedicata agli aiuti volti al
raggiungimento di un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità
dell’ambiente.
In virtù di tale ratio, vengono dunque elargiti aiuti agli investimenti in misure di
risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento, nell’impiego di fonti
energetiche rinnovabili e, ancora, aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.
Si vuole in questo modo promuovere lo sviluppo sostenibile consentendo alle imprese –
che in normali condizioni di mercato potrebbero non avere interesse a ridurre
l’inquinamento, a causa di un conseguente aumento dei costi – di andare oltre le norme
comunitarie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela in assenza di una
normativa comunitaria di riferimento.
A tal proposito, sono previsti anche aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi,
intesi, appunto, al superamento/innalzamento delle norme comunitarie adottate, purché
la loro acquisizione avvenga prima che le nuove norme in questione diventino
applicabili.
Ulteriori aiuti consentono poi alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che
innalzano il livello di tutela ambientale, già adottate e non ancora entrate in vigore,
sempreché gli investimenti in questione siano stati realizzati ed ultimati almeno un
anno prima del termine perentorio per l’entrata in vigore delle norme.
Riferimenti
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/index_en.html
70
Regolamento sull’applicazione delle norme della
concorrenza agli accordi verticali e pratiche
concordate
Data di pubblicazione e scadenza: Regolamento (UE) N. 330/2010 - Guue L102/ 23 aprile
2010. Entrata in vigore: 1° giugno 2010 – Scadenza: 31 maggio 2022.
Contesto
In considerazione dell’esperienza complessivamente positiva fatta con l’applicazione del
precedente Regolamento CE di esenzione per categoria N. 2790/1999, sulle restrizioni
verticali, scaduto il 31 maggio 2010, e dell’ulteriore esperienza avuta dalla sua adozione,
la Commissione ha ritenuto opportuno adottare un nuovo regolamento d’esenzione per
categoria. Dopo una consultazione17 delle parti interessate – scaduta il 28 settembre
2009 –, su un Progetto di regolamento relativo alla revisione delle norme applicabili al
settore, la DG Concorrenza ha adottato il Regolamento (UE) N. 330/2010, corredato
dalle relative linee direttrici. Secondo le reazioni prevalenti, il Regolamento di esenzione
per categoria è stato un successo in quanto ha ridotto i costi di conformità e la
burocrazia garantendo nel contempo che i consumatori traessero beneficio dalla
concorrenza a livello di scelta e di prezzi. Come le vecchie disposizioni, il nuovo
Regolamento mira a ridurre gli oneri normativi per le imprese senza potere di mercato,
in particolare per le PMI.
Ambito di applicazione
L’esenzione prevista dal Regolamento si applica alle intese tra due o più imprese
operanti ciascuna, ai fini dell’accordo, a un diverso livello della catena di produzione o di
distribuzione e riguardanti le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare,
vendere o rivendere determinati beni o servizi (“accordi verticali”), qualora tali
condizioni costituiscano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di
applicazione dell’articolo 101 paragrafo 1 del trattato (“restrizioni verticali”).
Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento anche gli accordi verticali
conclusi tra un’associazione di imprese e i suoi membri o i suoi fornitori, a condizione che
tutti i membri siano distributori al dettaglio di beni e che nessuno dei singoli membri
dell’associazione, insieme alle imprese ad esso collegate, realizzi un fatturato annuo
complessivo superiore a 50 milioni di euro.
Sono altresì coperte dal Regolamento le intese relative alla cessione o all’utilizzo di
diritti di proprietà intellettuale riguardanti l’uso, la vendita o la rivendita dei beni o
servizi forniti, nella misura in cui: non costituiscano l’oggetto primario degli accordi;
siano direttamente collegate all’uso, alla vendita o alla rivendita di beni o servizi da
parte dell’acquirente o dei suoi clienti; non abbiano lo stesso oggetto di restrizioni
verticali non esentate dal Regolamento stesso.
L’esenzione non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti, a
meno che imprese concorrenti concludano tra loro un accordo verticale non reciproco e in
presenza di una delle seguenti condizioni:
a) il fornitore è un produttore e un distributore di beni, mentre l’acquirente è un
distributore e non un’impresa concorrente a livello della produzione, oppure
b) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale,
mentre l’acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del dettaglio e non fornisce
Indirizzo della consultazione pubblica:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_vertical_agreements/index.html
17
71
servizi concorrenti al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del
contratto.
Il presente Regolamento non si applica, inoltre, agli accordi verticali oggetto di altri
regolamenti di esenzione per categoria, salvo che in essi sia diversamente disposto.
Contenuti
Il Regolamento e le relative linee direttrici tengono conto dello sviluppo di Internet,
negli ultimi 10 anni, come forza trainante per le vendite on-line e per il commercio
transfrontaliero, una tendenza che la Commissione intende promuovere in quanto
aumenta la scelta dei consumatori e la concorrenza basata sui prezzi. Il principio di
base è sempre la libertà per le imprese di decidere in che modo vengono distribuiti i loro
prodotti, a condizione che gli accordi non prevedano la fissazione dei prezzi o altre
restrizioni fondamentali e che sia i produttori che i distributori non detengano una
quota di mercato superiore al 30%. Questo non significa che gli accordi tra le imprese
con quote di mercato più elevate siano illegali, ma soltanto che esse devono valutare se i
loro accordi contengono clausole restrittive e se queste siano giustificate.
Una volta autorizzati, i distributori devono essere liberi di vendere sui loro siti
Internet come fanno nei loro negozi tradizionali e punti vendita fisici, senza limitazioni
riguardo alle quantità, ai prezzi e all’ubicazione dei clienti. Per distribuzione selettiva
si intende che i produttori non possono limitare le quantità vendute su Internet o
applicare prezzi più elevati per i prodotti da vendere on-line. Le linee direttrici
chiariscono inoltre il concetto di vendite "attive" e "passive" per la distribuzione
esclusiva.
I produttori possono naturalmente scegliere i distributori sulla base di standard di
qualità per la presentazione dei prodotti, indipendentemente dal fatto che essi operino
off-line o on-line. Possono decidere di vendere soltanto a rivenditori che hanno uno o più
negozi “non virtuali” in modo che i consumatori possano fisicamente vedere e provare i
loro prodotti. Tuttavia, la Commissione presterà in questo contesto una particolare
attenzione ai mercati concentrati ai quali non possono avere accesso i rivenditori – online o tradizionali – che applicano sconti.
Riferimenti
Regolamento (UE) N. 330/2010:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:IT:PDF
Linee direttrici che accompagnano il documento:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:IT:PDF
Sito della DG Concorrenza sugli accordi verticali:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html
72
Regolamento sull’applicazione delle norme antitrust al
settore automobilistico
Data di pubblicazione: Regolamento (UE) N. 461/2010 della Commissione - Guue
L129/52, 28 maggio 2010.
Contesto
A partire dalla metà degli anni Ottanta, il settore automobilistico, che comprende
autovetture e veicoli commerciali, è oggetto di specifici Regolamenti di esenzione per
categoria, il più recente dei quali era il Regolamento (CE) N. 1400/2002 della
Commissione, adottato nel luglio 2002 ed applicabile dal 1° ottobre 2003. Il suddetto
Regolamento è scaduto il 31 maggio 2010 e le parti interessate sono state
praticamente unanimi nel ritenere che il settore dovesse continuare a beneficiare di
un’esenzione per categoria, generale o specifica, anche dopo tale data.
Per definire l’adeguato campo di applicazione dell’esenzione per categoria applicabile al
settore automobilistico, la Commissione deve tenere conto delle condizioni della
concorrenza sui mercati rilevanti e del fatto che è necessario operare una distinzione di
base tra i mercati della vendita di autoveicoli nuovi e i mercati dei servizi di
riparazione e manutenzione e/o della distribuzione dei pezzi di ricambio.
Il 21 dicembre 2009 la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica. Dopo aver
analizzato i contributi ricevuti, il 27 maggio 2010 la Commissione ha presentato il
nuovo Regolamento (UE) N. 461/2010, corredato da linee direttrici, sull'applicazione
delle nome di concorrenza al settore automobilistico. Le nuove norme entrano in vigore il
1° giugno 2010 per quanto riguarda i mercati della riparazione e della manutenzione e
il 1° giugno 2013 per quanto riguarda i mercati della vendita degli autoveicoli e
saranno valide fino al 31 maggio 2023. La Commissione controlla il funzionamento del
presente regolamento e redige una relazione in merito, al più tardi entro il 31 maggio 2021.
Contenuti
• Le nuove norme introducono un limite di quota di mercato del 30% al di là del
quale gli accordi tra produttori e riparatori autorizzati non saranno più coperti da
un'esenzione per categoria;
• le disposizioni del presente Regolamento si allineano al quadro generale
(Regolamento di esenzione per categoria riguardo alle restrizioni verticali n.
330/2010, adottato il 20 aprile). In tal modo sarà più facile per la Commissione
combattere eventuali abusi a danno dei consumatori, come il rifiuto di consentire
l'accesso alle informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, e aumenterà la
concorrenza tra i riparatori autorizzati e quelli indipendenti;
• secondo la Commissione, le nuove norme miglioreranno l'accesso dei riparatori a
pezzi di ricambio alternativi il cui costo incide significativamente sul costo delle
riparazioni;
• i produttori di automobili non potranno più subordinare l'applicazione della garanzia
al fatto che il cambio dell'olio e altri servizi automobilistici siano effettuati
esclusivamente nelle officine autorizzate. Naturalmente, i produttori possono esigere
che le riparazioni coperte dalla garanzia – e a carico del produttore – siano realizzate
nell'ambito della rete di officine autorizzate.;
• la Commissione propone di semplificare le norme relative alla distribuzione delle
automobili e di trattare la distribuzione come qualsiasi altro mercato. L'attuale
modello di distribuzione continuerà ad essere oggetto di esenzioni nella maggior parte
dei casi, ma saranno eliminate alcune disposizioni settoriali che si sono rivelate
inefficaci quando non controproducenti. Il nuovo regime consentirà ai produttori di
automobili una maggiore flessibilità nell'organizzazione di diverse reti in cui
73
coesistano concessionari multimarche con concessionari impegnati a promuovere
esclusivamente le marche di un solo produttore.
Riferimenti:
Regolamento (ue) n. 461/2010:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0052:0057:IT:PDF
Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di
autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:138:0016:0027:IT:PDF
74
Revisione delle regole applicabili agli accordi di
cooperazione orizzontale – Consultazione
Contesto
Attualmente, due regolamenti di esenzione per categoria, accompagnati dalle
relative “linee direttrici sulla cooperazione orizzontale”, forniscono indicazioni per
la valutazione degli accordi di cooperazione fra concorrenti, ovvero di cooperazione
orizzontale:
•
•
il Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, relativo ad accordi in
materia di ricerca e sviluppo (R&S) e
il Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione relativo ad accordi di
specializzazione.
I due regolamenti esentano gli accordi di R&S e gli accordi di specializzazione e
produzione in comune dal divieto generale dell'UE relativo a pratiche commerciali
restrittive, a condizione che questi accordi soddisfino tutte le condizioni stabilite dai
regolamenti. Le linee direttrici sulla cooperazione orizzontale forniscono un quadro
analitico per la valutazione delle tipologie più comuni di accordi di cooperazione
orizzontale, quali gli accordi di ricerca e sviluppo, di produzione, di acquisto, di
commercializzazione e di normazione tecnica.
Dato che i due regolamenti in vigore scadono il 31 dicembre 2010, nel dicembre 2008
la Commissione ha cominciato a rivedere le norme applicabili agli accordi di
cooperazione orizzontale, svolgendo un'ampia consultazione delle imprese europee e
delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Dalla consultazione è
emerso che il funzionamento del sistema attuale era considerato soddisfacente ma alcuni
aspetti erano da migliorare. A tal fine, le linee direttrici sulla cooperazione orizzontale
sono state ampiamente rivedute onde aiutare le imprese a valutare con maggiore
certezza se un accordo limita o meno la concorrenza e, in caso affermativo, se può
beneficiare di un'esenzione.
Consultazione
La DG Concorrenza ha lanciato una consultazione pubblica, dal 4 maggio al 25 giugno
2010, per raccogliere il parere delle parti interessate sulla revisione di questi
regolamenti e delle linee direttrici. L'obiettivo dei tre nuovi testi proposti dalla
Commissione è aggiornare e chiarire ulteriormente l'applicazione delle norme di
concorrenza in questo ambito, assicurando che continuino a essere pertinenti nella
mutevole economia odierna. Dopo la consultazione pubblica, la Commissione adotterà i
testi definitivi alla fine dell'anno.
Una questione fondamentale affrontata sono gli accordi per la definizione di
standard. Gli standard sono sempre più importanti per facilitare l'innovazione
(soprattutto nel settore delle tecnologie informatiche), ma per assicurare una
concorrenza efficace è fondamentale che il processo per la loro definizione sia efficiente,
aperto e trasparente. In particolare, la revisione del capitolo sulla normazione tecnica,
sulla scorta dell'esperienza recentemente acquisita in materia, mira a garantire che la
definizione degli standard avvenga in maniera tale che i benefici specifici da essa
derivanti si concretizzino e siano trasferiti ai consumatori europei.
Altre proposte importanti di cambiamenti da apportare all'insieme di norme esistenti
sono:
75
Nelle linee direttrici:
- l'introduzione di un capitolo sulla valutazione dello scambio di informazioni fra
imprese;
- orientamenti sui termini standard nel capitolo relativo alla normazione tecnica;
- chiarimenti sull'applicazione delle norme di concorrenza agli accordi conclusi fra
imprese comuni e le rispettive società madri.
Nei due regolamenti:
- diffusione di pertinenti diritti di proprietà intellettuale e adeguamento delle
restrizioni fondamentali (nel regolamento di esenzione per categoria relativo agli
accordi di R&S);
- introduzione di una seconda soglia relativa alla quota di mercato per accordi di
specializzazione e produzione in comune per quanto riguarda i prodotti utilizzati per
consumo interno (nel regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di
specializzazione);
- chiarimenti sul concetto di "concorrenti potenziali" e introduzione di un arco di
tempo di tre anni per ingressi futuri sul mercato (in entrambi i regolamenti).
Riferimenti
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html
76
I. ENERGIA
Etichettatura dei prodotti energetici
Data di pubblicazione: Direttiva, 2010/30/Ue – Guue L153 / 18.06.2010
Contesto:
La rifusione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente
l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici,
mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e che abroga la
direttiva 79/530/CEE, di seguito "direttiva sull'etichettatura energetica", è finalizzata ad
estenderne l'ambito di applicazione, che attualmente è limitato agli apparecchi
domestici, per permettere l'etichettatura di tutti i prodotti che incidono sul consumo
energetico, compresi i prodotti di uso domestico, commerciale e industriale, e alcuni
prodotti che non consumano energia, come gli infissi, che hanno un notevole potenziale
di risparmio energetico se utilizzati o installati (sono invece esclusi i mezzi di trasporto).
La Direttiva si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto sul consumo di energia
e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso. La Direttiva non riguarda: - i
prodotti usati; - i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone.
Con il voto dell'Assemblea del 19 maggio 2010, le etichette poste sugli elettrodomestici
come frigoriferi, lavatrici e forni dovranno fornire maggiori informazioni sul consumo
energetico. Il Parlamento ha approvato un nuovo formato per l'etichetta di efficienza
energetica dell'Unione europea che aggiunge alcune classi "più" alla comune scala dei
colori. In futuro, qualsiasi pubblicità sui prezzi o l'efficienza degli elettrodomestici, dovrà
indicare la classe energetica del prodotto.
L'attuale etichetta energetica fornisce già un aiuto ai consumatori nel valutare i costi di
funzionamento per frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugabiancheria, lavastoviglie,
forni e condizionatori d'aria. I produttori sono, attualmente, obbligati a indicare il
consumo annuo di energia, dall'apparecchio a basso (verde scuro classe "A") o alto
consumo (rosso classe "G"). A seconda del tipo di prodotto, l'etichetta indica anche la
quantità di acqua utilizzata, il livello di rumorosità o di produzione di calore.
Adozione della rifusione della direttiva:
Sette classi, sette colori - Nuovi indici di valore. Con la nuova legislazione, il
formato dell'etichetta tiene conto di tre nuove categorie energetiche che riflettono il
progresso tecnologico, ma continua a mantenere fermo a 7 il numero delle classi.
L'attuale scala va da "A" a "G". In futuro potrà evolvere come segue:
- Se un nuovo prodotto consuma meno energia di quelli esistenti, la classificazione è
rivista in "A+" per cui la classe di minore efficienza energetica diventerà "F"
- Se un nuovo prodotto consuma ancora meno energia di quelli esistenti, la
classificazione sarà rivista in "A++" e la classe di minore efficienza energetica sarà "E"
- Infine, se un nuovo prodotto consuma ancora meno energia, sarà qualificato
come "A+++" e la classe di minore efficienza energetica sarà "D"
77
La scala cromatica - dal verde scuro per i dispositivi a maggiore efficienza energetica al
rosso per quelli con minore funzionalità - sarà adeguata di conseguenza così da avere la
maggior efficienza segnalata con il verde scuro e la più bassa con il rosso.
La classe energetica e il dispositivo specifico da etichettare saranno determinati da un
gruppo di lavoro della Commissione europea.
La pubblicità degli elettrodomestici deve indicare l'efficienza energetica.
Qualsiasi pubblicità che citi il consumo di energia o il prezzo di un modello specifico di
un elettrodomestico deve indicarne anche la classe energetica. La diffusione di queste
informazioni dovrebbe aiutare il consumatore a compiere una scelta basata sul
potenziale risparmio energetico, in funzione di un taglio alla bolletta nel lungo periodo.
Disposizioni analoghe saranno applicate a qualsiasi documentazione come manuali e
opuscoli di produzione, siano essi cartacei o consultabili online.
Etichetta energetica per infissi e altri prodotti a risparmio energetico. In futuro
l'etichetta sarà applicata anche a prodotti che consumano energia per uso commerciale e
industriale come celle frigorifere, vetrine, dispositivi da cucina, motori industriali e
distributori automatici. Inoltre l'obbligo di etichettatura sarà imposto a quei prodotti,
compresi quelli da costruzione che non consumano energia ma "hanno un significativo,
diretto o indiretto, impatto" sul risparmio energetico come l'istallazione di vetri, telai o
porte esterne, dice la versione finale del testo.
Stato di avanzamento:
Nel mese di settembre la Commissione europea ha proposto i quattro regolamenti di
attuazione, ai sensi della Direttiva 2010/30, sull’etichettatura energetica, proponendo
etichette energetiche riviste per frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici. Inoltre, la
Commissione ha proposto per la prima volta un’etichettatura energetica per le
televisioni.
Uno studio del 2009 del Centro Comune di Ricerca (CCR) ha stimato che le
apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione dei quattro regolamenti
attuativi rappresentano circa il 30% della bolletta energetica di una famiglia. Le sole
televisioni rappresentano quasi il 10% di tali bollette.
Cosi come gli altri prodotti previsti dalla direttiva, ora anche i produttori di televisioni
dovranno dichiarare l’efficienza energetica dei loro prodotti facendo riferimento alla
scala “da A a G”. L’etichettatura dovrà essere mostrata in modo chiaro, anche nelle
pubblicità.
Da quando l’etichettatura energetica è stata introdotta nel 1992, frigoriferi/freezer,
lavastoviglie e lavatrici hanno costantemente migliorato la loro efficienza energetica. La
Commissione europea sottolinea che il 90% delle apparecchiature attualmente vendute
nell’UE appartengono alla classe “A” – ovvero la più efficiente dal punto di vista
energetico. Ad esempio, un frigorifero/freezer della classe “A+++” dovrebbe usare circa
60% di energia in meno rispetto ad un “A”. Per lavastoviglie e lavatrici, la differenza tra
“A+++” e “A” è del 30%.
In base alla procedura di scrutinio, laddove non ci fossero obiezioni da parte di
Parlamento e Consiglio, i quattro regolamenti potrebbero essere pubblicati in Gazzetta
Ufficiale dopo almeno tre mesi, ed entrerebbero quindi in vigore 12 mesi dopo la
pubblicazione.
Riferimenti: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:IT:PDF
78
Rendimento energetico nell’edilizia
Data di pubblicazione: Direttiva 2010/31/Ue – Guue L153, 18.06.2010
Competenza: DG TREN, Commissario Günther Oettinger
Contesto:
Il settore dell’edilizia – edifici commerciali e residenziali – rappresenta il più grande
utilizzatore di energia e produttore di CO2 nell’UE ed è responsabile di circa il 40% del
consumo finale totale di energia e di emissioni di CO2.
Il 18 maggio 2010 i deputati europei hanno approvato la nuova normativa sull'efficienza
energetica degli edifici che aiuterà i consumatori a tagliare i costi della bolletta
energetica e l'Unione europea centrare l'obiettivo del 20% di risparmio energetico
contenuto nel pacchetto 'cambiamento climatico'. Gli Stati membri dovranno adeguare le
norme di fabbricazione in modo che tutti gli edifici costruiti dalla fine del 2020 saranno
conformi ai più elevati standard di risparmio energetico.
La nuova direttiva sull'efficienza energetica stabilisce i requisiti minimi per la
prestazione energetica degli immobili di nuova costruzione e per gli edifici esistenti. Gli
Stati membri dovranno adottare misure atte a raggiungere requisiti di rendimento
energetico a costi ottimali, secondo la metodologia comparativa.
Adozione della rifusione della direttiva:
Gli edifici del futuro: a emissioni zero…o quasi
Tutti gli edifici costruiti dalla fine del 2020 dovranno possedere elevati standard di
risparmio energetico e dovranno essere alimentati in larga misura con forme di energia
rinnovabili. I progetti di costruzione degli edifici pubblici dovranno dare l'esempio
partendo due anni prima. Una parte dei finanziamenti per queste innovazioni proverrà
dal bilancio dell'Unione europea.
Rinnovare le vecchie installazioni
Ove possibile il consumo energetico degli immobili esistenti dovrà essere migliorata nel
corso di lavori di ristrutturazione. Durante questi lavori i proprietari saranno incentivati
a installare "contatori intelligenti" e a sostituire gli impianti di riscaldamento, quelli
idraulici per l'acqua calda e i sistemi di climatizzazione con soluzioni alternative ad alta
efficienza come le pompe di calore. La normativa nazionale richiederà, inoltre, ispezioni
regolari alle caldaie e ai sistemi di climatizzazione.
Edifici, prima fonte di emissioni nell'UE
Gli immobili assorbono circa il 40% del consumo energetico totale dell'Unione europea e
costituiscono la più grande fonte di emissioni d'Europa, migliorando le loro prestazioni
energetiche si riuscirebbe a raggiungere gli obiettivi sulle emissioni di CO2.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:IT:PDF
79
Pacchetto di misure sull’implementazione di uno
schema di sostenibilità sui biocarburanti
Data di pubblicazione: due Comunicazioni e una Decisione, 10 giugno 2010.
Competenza: DG Energia, Commissario Günther Oettinger
Contesto: La Commissione ha deciso di incoraggiare l'industria, i governi e le ONG a
istituire sistemi di certificazione per tutti i tipi di biocarburanti usati nell'UE, compresi
quelli importati, e ha definito i requisiti che tali certificazioni devono rispettare per
ottenere il riconoscimento della Commissione. La certificazione facilita il rispetto dei
criteri stabiliti dall'UE in base ai quali i biocarburanti devono consentire riduzioni
considerevoli delle emissioni di gas a effetto serra e non devono provenire da foreste,
zone umide e aree naturali protette. Le regole applicabili ai sistemi di certificazione
rientrano in una serie di orientamenti esplicativi per l'attuazione della direttiva
sull'energia da fonti rinnovabili, che entrerà in vigore a dicembre 2010.
Obiettivi ed azioni: Il pacchetto è inteso ad aiutare le imprese e gli Stati membri ad
attuare la direttiva sull'energia da fonti rinnovabili. I documenti sono incentrati sui
criteri di sostenibilità per i biocarburanti e sulle azioni necessarie per verificare che
siano impiegati unicamente biocarburanti sostenibili.
• Certificati per biocarburanti sostenibili: la Commissione incoraggia l'industria, i
governi e le ONG a istituire "sistemi volontari" per certificare la sostenibilità dei
biocarburanti e spiega quali standard devono essere rispettati per ottenere il
riconoscimento dell'UE. Uno dei criteri principali è che i sistemi di certificazione
devono avvalersi di revisori indipendenti che esaminino l'intera catena di produzione,
dall'agricoltore e dallo stabilimento al commerciante fino al distributore che fornisce la
benzina o il carburante diesel alla stazione di servizio. In base agli standard fissati
dalla comunicazione, la procedura di revisione deve essere affidabile e non lasciare
margine per eventuali frodi.
• Proteggere la natura incontaminata: la comunicazione spiega che i biocarburanti
non dovrebbero essere ottenuti da materie prime provenienti da foreste tropicali o da
aree deforestate di recente, da torbiere drenate, zone umide o aree ad elevata
biodiversità e indica in che modo valutare questo elemento. Chiarisce inoltre che la
conversione di una foresta in una piantagione di palme da olio sarebbe in contrasto
con i requisiti di sostenibilità.
• Promuovere solo i biocarburanti che consentono elevati risparmi di gas
serra: la comunicazione ribadisce che gli Stati membri devono rispettare gli obiettivi
nazionali vincolanti in materia di energie rinnovabili e che solo i biocarburanti che
consentono di risparmiare grandi quantità di gas a effetto serra valgono ai fini
degli obiettivi nazionali; è spiegato inoltre come viene effettuato il calcolo. I
biocarburanti devono consentire un risparmio di gas a effetto serra rispetto a i
combustibili fossili del 35%, che salirà al 50% nel 2017 e al 60% (per i biocarburanti
prodotti da nuovi impianti) nel 2018.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:160:0008:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:160:0001:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:IT:PDF
80
L. FISCALITA’, UNIONE DOGANALE
Direttiva IVA in materia di fatturazione: modifica
Data di adozione: Direttiva 2010/45/Ue – Guue L189, 22 luglio 2010
Competenza: DG Fiscalità e Unione Doganale
Contesto:
La direttiva 2001/115/CE del Consiglio ( "direttiva sulla fatturazione"), oggi integrata
nella Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) ha introdotto norme UE comuni sulla
fatturazione dell'IVA, ma non è riuscita ad armonizzare i differenti sistemi nazionali. A
causa di ciò molte opzioni attualmente lasciate agli Stati membri sono realizzate in
maniera difforme. Le norme in materia di fatturazione fissate dalla direttiva IVA,
inoltre, impongono eccessivi oneri amministrativi alle imprese europee, ostacolandole
nell’utilizzo della fatturazione elettronica ed impedendo loro di realizzare risparmi su
dei costi consistenti.
Obiettivi:
Lo scopo è di incoraggiare l’uso della fatturazione elettronica e ridurre gli oneri
amministrativi per le imprese, semplificando, modernizzando e armonizzando le norme
in materia. La semplificazione della normativa in materia di fatturazione ha come scopo
di eliminare, infatti, gli ostacoli all'utilizzo delle nuove tecnologie, riducendo gli oneri
amministrativi a carico delle imprese, incoraggiandone l’efficienza.
Vantaggi per le piccole e medie imprese:
Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità
competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, occorre
dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite
un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA
all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla
cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga una
cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime
facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di
cassa legati alle loro entrate IVA.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0001:0008:IT:PDF
81
Lotta contro la frode intracomunitaria all’operatore o
“frode carosello”
Data di adozione: 25 giugno 2009
Competenza: DG Fiscalità e Unione doganale
Contesto: Dopo due anni di intenso dibattito sulla necessità di un approccio coordinato
nella lotta contro la frode fiscale nell’ambito del mercato interno, la Commissione ha
presentato nel maggio 2006 una proposta di direttiva in materia, approvata dal
Consiglio dell’Ue nel giugno 2009.
Obiettivi: Questa nuova direttiva offre agli Stati membri maggiore certezza sulle misure
da adottare per combattere le frodi e garantire la riscossione dell’IVA. Gli obiettivi della
direttiva sono, da un lato, chiarire le condizioni delle esenzioni già esistente ed oggetto
di frodi, e di fornire alle amministrazioni fiscali uno strumento per recuperare l’IVA da
operatori non stabiliti sul proprio territorio.
La direttiva modifica l’articolo 143, lettera d), della direttiva IVA che prevede
un’esenzione dall’IVA sull’importazione se essa è seguita da una cessione o da un
trasferimento intracomunitario dei beni importati a un soggetto passivo in un altro
Stato membro. L’applicazione pratica della presente disposizione, comprese le condizioni
necessarie all’applicazione dell’esenzione prevista, essendo lasciate agli Stati membri,
hanno causato talune divergenze. La modifica dell’articolo 143, lettera d, della direttiva
IVA prevede l’introduzione delle seguenti tre condizioni per l’applicazione dell’esenzione,
e precisamente:
• l’obbligo per l’importatore di essere identificato ai fini IVA o di designare un
rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione;
• l’obbligo per la persona che richiede detta esenzione di indicare che i beni lasceranno
lo Stato membro di importazione per essere spediti o trasportati verso un altro Stato
membro;
• l’obbligo per l’importatore di fornire al momento dell’importazione il numero di
identificazione IVA del soggetto passivo identificato ai fini IVA a cui saranno spediti i
beni in tale altro Stato membro.
Pertanto, la persona che importa i beni e che vuole beneficiare dell’esenzione IVA, dato
che i beni sono destinati a un altro Stato membro, dovrà dimostrare che egli è
identificato ai fini IVA nello Stato membro di importazione e deve indicare al momento
dell’importazione che i beni sono soggetti a una cessione intracomunitaria esente nello
Stato membro di importazione o a un trasferimento intracomunitario esente dallo Stato
membro di importazione.
Riferimenti:
Direttiva 2009/69/CE del Consiglio del 25 giugno 2009 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:175:0012:0013:IT:PDF
82
Sistema comune d’IVA
Data di adozione: 17 dicembre 2009
Competenza: DG Fiscalità e Unione doganale
Contesto:
Il 12 febbraio 2008, il Consiglio ha adottato il Pacchetto IVA che include, tra le altre, la
Direttiva 2008/2/CE. Questa direttiva modifica la Direttiva IVA per quando riguarda il
luogo di fornitura dei servizi che sono molto importanti per gli aoperatori economici.
L’obiettivo è di semplificare il funzionamento del sistema IVA. La maggior parte dei
cambiamenti dovrà essere recepita dagli Stati membri nella legislazione nazionale con
effetto dal 1° gennaio 2010.
Proposte:
Il Pacchetto IVA introduce modifiche che trasformano le principali regole che
disciplinano il luogo di prestazione dei servizi. Da un parte, enuncia una regola generale
secondo la quale una prestazione di servizi realizzata in favore di un soggetto passivo in
quanto tale è imposta nel Paese del destinatario, mentre una prestazione di servizi
realizzata in favore di un soggetto non passivo è imposta nel Paese del prestatario.
Affinché le regole siano applicate correttamente, è fondamentale quindi che il
prestatario determini con esattezza non solo il luogo in cui il destinatario è stabilito ma
anche lo status di quest’ultimo. Dall’altra parte, il Pachetto IVA presenta un serie di
disposizione che prevedono alcune eccezioni alla regola generale al fine di garantire nel
modo più efficace l’imposizione al momento del consumo. È il caso dei servzi di
ristorazione, dell’affitto dei mezzi di trasporto o dei servizi legati ai beni immobiliari.
Riferimento:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/legislation/proposals/taxation/
COM(2009)672_en.pdf
83
Meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di
determinati beni e alla prestazione di determinati
servizi a rischio di frodi
Data di adozione: 29 settembre 2009, COM(2009) 511
Competenza: DG Fiscalità e Unione doganale
Contesto:
Nel maggio 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione18 intesa ad avviare
un vasto dibattito a livello UE sull'esigenza di un approccio coordinato alla lotta contro
le frodi fiscali nel mercato interno. In seguito alla comunicazione della Commissione del
23.11.200719, che contribuiva all'introduzione di una strategia antifrode nell'UE, e alla
relazione sull'andamento dei lavori del gruppo di esperti sulla strategia di lotta contro la
frode fiscale (ATFS)20, la Commissione ha presentato una comunicazione nella quale
illustra misure più ambiziose mediante cui modificare il regime IVA per combattere la
frode21.
Obiettivi:
La presente proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, intende
consentire l'applicazione temporanea del meccanismo dell'inversione contabile per
contrastare le frodi che si riscontrano nell'ambito degli scambi dei certificati di emissioni
e nelle operazioni concernenti determinati beni a rischio di frodi. L'applicazione mirata
del meccanismo dell'inversione contabile non dovrebbe, tuttavia, alterare i principi
fondamentali del regime IVA, quali i pagamenti frazionati, e andrebbe pertanto limitata
ad un numero ben preciso di beni e servizi. Nel meccanismo dell'inversione contabile il
fornitore non addebita l'IVA all'acquirente soggetto passivo che, a sua volta, diventa il
debitore dell'imposta. In pratica l'acquirente (nella misura in cui si tratta di un soggetto
passivo normale con pieno diritto alla detrazione) dichiara e detrae l'IVA allo stesso
tempo senza alcun versamento effettivo all'erario. In questo senso la possibilità teorica
di commettere una frode è eliminata.
Con la presente proposta la Commissione intende offrire agli Stati membri interessati la
possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione contabile a una serie di beni e
servizi, scelti da un elenco predefinito, che gli Stati membri considerano particolarmente
esposti alle frodi. La presente proposta, intesa ad autorizzare l'applicazione di
un'inversione contabile mirata, si concentra sui settori elencati di seguito:
- settore dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra,
- determinata categoria di prodotti comprendente i telefoni cellulari e i dispositivi a
circuito integrato,
- altri prodotti (profumi e metalli preziosi, come il platino).
COM(2006) 254
COM(2007)758
20 SEC(2007)1584
21 COM(2008)109
18
19
84
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, gli Stati membri devono in primo luogo
informare la Commissione della loro intenzione di introdurre tale meccanismo. In
secondo luogo, l'applicazione sperimentale dell'inversione contabile mirata dovrà essere
subordinata a condizioni precise in modo da garantire il buon funzionamento del regime,
evitare per quanto possibile eventuali effetti negativi e consentire un'adeguata
valutazione dei risultati. Prima di procedere all'applicazione del regime dell'inversione
contabile è necessario che i soggetti passivi interessati, come fornitori/prestatori o come
acquirenti/destinatari, siano identificati ai fini dell'IVA mediante un numero
individuale, qualora non ne dispongano già. È inoltre previsto che gli Stati membri
interessati dovranno introdurre obblighi in materia di comunicazione delle informazioni
al fine di garantire un seguito adeguato della misura, tale da assicurare che essa
funzioni in modo efficace. Inoltre, per assicurare che l'applicazione del meccanismo
dell'inversione contabile rimanga mirata ed eccezionale rispetto alle norme IVA vigenti,
è stato redatto un elenco dei beni e dei servizi e ciascuno Stato membro può scegliere di
applicare tale meccanismo a un massimo di tre categorie, due delle quali possono essere
categorie di beni.
Aggiornamento:
Direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto
concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione
contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio frodi. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:072:0001:0002:IT:PDF
Riferimento:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0511:FIN:IT:PDF
85
“Direttiva IVA”: modifica
Data di pubblicazione: 24 giugno 2010, Com-2010-331
Competenza: DG Fiscalità e Unione Doganale
Obiettivi
L'articolo 97, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto statuisce che a decorrere dal 1° gennaio
2006 e fino al 31 dicembre 2010 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15%,
mentre l'articolo 97, paragrafo 2, della stessa direttiva stabilisce che il Consiglio fissa,
conformemente all'articolo 93 del trattato, il livello dell'aliquota normale da applicare
dopo il 31 dicembre 2010.
Per dare alle imprese la necessaria certezza del diritto e rendere possibile l'ulteriore
valutazione del livello adeguato dell'aliquota IVA normale in tutta l'UE, la Commissione
ha ritenuto opportuno, all’avvicinarsi della data di scadenza del 31 dicembre 2010,
prorogare la disposizione per altri cinque anni. Così facendo si avrebbe il tempo di
riflettere su una nuova strategia IVA e riesaminare l'aliquota normale adeguata ad un
approccio comune per una proposta di armonizzazione in via definitiva.
La Commissione si aspetta inoltre che il Consiglio rinnovi la dichiarazione relativa allo
scarto tra l'aliquota massima e l'aliquota minima applicate per lo stesso periodo. Lo
strumento proposto è una direttiva. Nessun altro strumento sarebbe adeguato, dato che
la proposta modifica disposizioni relative alle aliquote IVA già in vigore in una direttiva.
Stato dell’arte:
La Commissione del Parlamento europeo competente è la Commissione Affari economici
e monetari. Il responsabile del rapporto è David Casa, eurodeputato maltese, Partito
Popolare europeo.
Riferimenti:
Proposta: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0331:FIN:IT:PDF
Rapporto del PE:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE445.856+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
86
Cooperazione amministrativa e lotta alla frode in
materia di imposta sul valore aggiunto
Data di pubblicazione: 7 ottobre 2010, Regolamento (UE) 904/2010 del Consiglio
Competenza: DG Fiscalità e Unione Doganale
Contesto
Il presente Regolamento è una rifusione del Regolamento (CE) n. 1798/2003 del
Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia
d’imposta sul valore aggiunto e tiene conto della comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo su una
strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi IVA nell’Unione europea.
Obiettivi
Il Regolamento mira a definire le condizioni in base alle quali gli Stati devono realizzare
la cooperazione tra autorità competenti in materia fiscale, che costituisce il mezzo
principale con cui l’UE spera di arginare i fenomeni di frode IVA. Le autorità competenti
degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la
Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell’IVA alla fornitura di beni
e alla prestazione di servizi, all’acquisizione intracomunitaria e all’importazione di beni.
L’esperienza acquisita nell’ambito della lotta alle “frodi carosello” ha portato alla
necessità di un meccanismo di scambio di informazioni rapido, concernente informazioni
mirate. Tale meccanismo sarebbe istituito mediante una rete decentrata, senza
personalità giuridica, denominata Eurofisc, allo scopo di promuovere e facilitare una
cooperazione multilaterale e decentrata che permetta di lottare in modo mirato contro
frodi specifiche.
Le novità del Regolamento:
- Scambio di informazioni su richiesta (Capo II, Sezione 1): su richiesta
dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica le informazioni anche in
relazione ad uno o due casi specifici, entro tre mesi dalla data della richiesta. Si può
rifiutare di rispondere a un altro Stato se le indagini richiedono un onere eccessivo o
se c’è segreto di stato, informando le autorità competenti delle circostanze che ostano
la fornitura delle informazioni.
- Scambio di informazioni senza preventiva richiesta (Capo III): l’autorità
competente di ogni Stato membro può trasmettere senza preventiva richiesta le
informazioni con l’autorità competente in ogni altro stato membro qualora le
informazioni fornite dallo Stato membro di origine sono necessarie all’efficacia del
sistema di controllo dello Stato membro di destinazione; nel caso in cui uno Stato
membro ha motivo di credere che nell’altro Stato membro è stata o potrebbe essere
stata violata la legislazione sull’IVA e infine se esiste un rischio di perdita di gettito
fiscale nell’altro Stato membro;
- Feed back (Capo IV): L’autorità competente che fornisce informazioni a norma, può
chiedere all’autorità che riceve le informazioni di inviare un feedback. Laddove tale
richiesta sia formulata, l’autorità competente che riceve le informazioni, fatte salve le
norme sul segreto fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, lo
87
invia il più rapidamente possibile a condizione che ciò non imponga un onere
amministrativo sproporzionato.
- Controlli simultanei (Capo VIII): Gli Stati membri possono convenire di procedere a
controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un
controllo eseguito da un solo Stato membro.
- Informazione dei soggetti passivi (Capo IX, Art. 32): la Commissione pubblica sul
suo sito internet i dettagli delle disposizioni, approvate da ciascuno Stato membro, che
recepiscono il titolo XI, capo 3, della direttiva 2006/112/CE.
- Eurofisc (Capo X): Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella
lotta contro le frodi in materia di IVA, viene istituita una rete per lo scambio rapido di
informazioni mirate tra Stati membri, denominata “Eurofisc”. Gli Stati coordinano lo
scambio rapido multilaterale di informazioni mirate nel quadro dei settori in cui
Eurofisc opera.
- Il ruolo delle banche (Capo XV, Art. 54): le informazioni richieste non possono
essere rifiutate solo perché sono detenute da una banca o altro istituto finanziario o da
una persona designata o che agisce in qualità di agente, ovvero di fiduciario.
- Operazioni sensibili (Allegato 1): l’allegato 1 al regolamento individua una serie di
operazioni sensibili per le quali gli stati devono comunicare in automatico i dati
relativi alle operazioni effettuate dai contribuenti.
Riferimenti
Regolamento (UE) N. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e
alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (rifusione):
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0001:0018:IT:PDF
88
Dogane: Piano d’azione di lotta contro le violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale (2009-2012)
Data di pubblicazione: 16.03.09 - Risoluzione del Consiglio - GUCE C 71 25.03.2009
Contesto: La Commissione e gli Stati membri hanno esaminato le attività svolte nell'UE
per quanto riguarda le misure doganali volte a garantire il rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale (DPI) (2005-2008), periodo coperto dal precedente piano d'azione
doganale di lotta alla contraffazione. E’ emerso che l'attuazione del regolamento (CE) n.
1383/2003 del Consiglio e le attività previste nel piano d'azione hanno rappresentato una
risposta efficace al problema del commercio di merci contraffatte, tuttavia, la crescente
varietà dei prodotti sequestrati e le nuove tendenze che si delineano, come
l'importazione di piccole partite risultanti da vendite effettuate su Internet, rendono
necessarie nuove misure. Il nuovo piano d'azione UE dovrebbe mirare a:
-
migliorare e, se necessario, modificare la normativa esistente in materia di DPI;
migliorare la cooperazione con i titolari dei diritti;
rafforzare la cooperazione operativa tra autorità doganali UE e paesi terzi;
sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in tema di rispetto dei DPI;
migliorare l'informazione e la sensibilizzazione;
far fronte al problema delle vendite su Internet e provvedere alla formazione mirata
dei funzionari doganali.
Il nuovo piano dovrebbe tener conto anche delle altre nuove tendenze e delle forme
utilizzate nella distribuzione di merci contraffatte pericolose per la società a seguito
della globalizzazione del commercio mondiale, nonché del crescente coinvolgimento della
criminalità organizzata. Gli Stati membri e la Commissione hanno collaborato
strettamente su una serie di questioni connesse all'esame del quadro esistente relativo
alle attività doganali connesse al rispetto dei DPI. Tutti gli Stati membri hanno
dichiarato che la tutela dei DPI rappresenta per essi una chiara priorità e molti hanno
rilevato che, per rendere più efficaci le attività doganali al riguardo, sarebbe opportuno
creare e iniziare a utilizzare un database comune di informazioni contenente le domande
di intervento approvate. Quattro sono le principali sfide poste dalla contraffazione:
1. Merci contraffatte pericolose: I consumatori dovrebbero essere informati, attraverso
campagne di sensibilizzazione a livello di UE cui dovrebbero essere associate le autorità
doganali, delle conseguenze talvolta drammatiche derivanti dall'uso di merci
contraffatte. La normativa e le procedure a livello sia comunitario che nazionale
dovrebbero, se del caso, essere modificate per rafforzare la capacità delle autorità
doganali di intercettare merci contraffatte. Particolare attenzione andrebbe riservata
all'armonizzazione delle misure concernenti le procedure semplificate e le piccole
quantità di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale.
2. Criminalità organizzata: Un osservatorio europeo22, nell'ambito del quale le autorità
doganali possano offrire un contributo significativo e procedere allo scambio di buone
prassi, consentirebbe di valutare e analizzare regolarmente il ruolo crescente della
criminalità organizzata nel fenomeno della contraffazione. La cooperazione tra le parti
interessate andrebbe rafforzata mediante la messa a punto di sistemi elettronici per lo
scambio d'informazioni. L'analisi dei rischi a livello comunitario è necessaria e andrebbe
sviluppata avvalendosi dei meccanismi esistenti. Saranno realizzate operazioni doganali
Lanciato ufficialmente dalla Commissione europea il 2 aprile 2009 nell’ambito della Conferenza di alto
livello : “Sostenere l’attuazione attraverso un Osservatorio europeo sulla lotta alla contraffazione e pirateria”.
22
89
congiunte a livello europeo, incentrate su temi o settori particolari, e sarà rafforzato
l'essenziale partenariato tra autorità doganali e industria.
3. Globalizzazione della contraffazione: Il piano d'azione doganale con la Cina, messo a
punto dai servizi della Commissione, dovrebbe consentire di procedere allo scambio di
informazioni e funzionari con tale paese per lottare contro il fenomeno della
contraffazione. Gli Stati membri e la Commissione continueranno ad adoperarsi per
l'adozione di misure efficaci alle frontiere nei negoziati in corso per l'adozione di un
accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)23.
4. Vendita di merci contraffatte via Internet: Tutti gli Stati membri dovrebbero
esaminare attentamente il fenomeno delle vendite via Internet e condividere le «buone
prassi». Saranno organizzati seminari e gruppi di lavoro al fine di concludere
memorandum d'intesa con le piattaforme Internet e le istituzioni finanziarie coinvolte
nei pagamenti online e di scambiare informazioni e condividere buone prassi per il
controllo e l'identificazione dei venditori professionali di merci contraffatte.
Meccanismo di riesame. La Commissione ha altresì ritenuto opportuno istituire un
meccanismo di riesame per verificare l'attuazione delle attività previste nel piano. A tal
fine, al termine di ogni anno di attuazione del piano, la Commissione, in collaborazione
con la presidenza del Consiglio, presenterà i risultati del riesame. Nell'ultimo anno di
attuazione del piano d'azione, la Commissione, insieme agli Stati membri, elaborerà una
relazione più dettagliata.
Dogane: statistiche (2008) delle azioni doganali che rafforzano i diritti di
proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell’UE. Il 9 luglio 2009 la
Commissione europea ha pubblicato le statistiche relative ai beni che violano I diritti di
proprietà intellettuale (IPR). Tale documento mostra ancora (come le sei statistiche
precedenti) un significativo incremento delle attività doganali in questo settore. Nel
2008, le dogane hanno registrato piu’ di 49,000 casi di beni detenuti alle frontiere
esterne dell’UE, sospettati di violazione di IPR. Confrontati con i 43,000 casi nel 2007,
questo aumento dimostra un’ulteriore potenziamento della cooperazione tra le dogane e
le imprese. Il numero degli articoli detenuti, aumentato piu’ del doppio nel 2008, si eleva
a 178 milioni, di cui 20 milioni piu’ o meno sono degli articoli potenzialmente pericolosi
per la salute e la sicurezza dei consumatori europei.
Prospettive future: Nell’ambito del Consiglio Competitività del 1 e 2 Marzo 2010 (sotto
presidenza Spagnola), i ministri dell'industria hanno adottato una risoluzione che mira a
rendere più costrittiva l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) nel
mercato interno. Approfondendo quella del 2008, che stabilisce un piano europeo globale
di lotta contro la falsificazione e la pirateria, questa risoluzione precisa i compiti
dell'osservatorio europeo creato sotto l'egida della Commissione, raccomanda lo scambio
d’informazioni tra il settore pubblico e quello privato al livello nazionale e a quello
europeo e sottolinea quanto sia importante spiegare al pubblico l'impatto negativo che
possono avere la falsificazione e la pirateria.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/113098.pdf
Il 10 Round di Negoziati ACTA ha avuto luogo a Washington (16-20 agosto 2010). L’11 round è stato
concluso con successo a Tokyo (Giappone – 2 Ottobre 2010). Si attende il parere definitivo del Parlamento
europeo.
23
90
Codice doganale
Data di pubblicazione: Regolamento (CE) n. 450/2008 - Guue L145 – 04.06.2008
Competenza: Commissione europea - DG Taxud
Obiettivi: Il codice doganale comunitario aggiornato modifica il regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992. Il nuovo codice si iscrive nel contesto
dell'attuazione della strategia di Lisbona ed ha l’obiettivo di ammodernare il codice
doganale comunitario. Esso concerne segnatamente:
-
-
-
-
-
-
-
le disposizioni generali relative ai diritti e agli obblighi delle persone nei confronti
della normativa doganale (diritto di rappresentanza, informazioni, ecc..);
le disposizioni di base che regolano gli scambi di merci. Si tratta in particolare dei
dazi all'importazione o all'esportazione, del valore in dogana, della tariffa doganale
della CE, della classificazione tariffaria delle merci e dell'origine di queste ultime;
le disposizioni che disciplinano l'introduzione delle merci sul territorio doganale della
Comunità. Queste riguardano in particolare la presentazione in dogana, la
dichiarazione doganale, l'obbligo di assegnare una destinazione doganale alle merci e
la custodia temporanea;
le merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito;
le destinazioni doganali. Sono descritti il vincolo delle merci ad un regime doganale,
l'immissione in libera pratica, il transito, il deposito doganale, il perfezionamento
attivo e passivo, la trasformazione sotto controllo doganale nonché l'ammissione
temporanea e l'esportazione;
l'introduzione di una merce in una zona franca o in un deposito franco, la
riesportazione, la distruzione e l'abbandono delle merci all'Erario;
a rafforzare le esigenze in materia di sicurezza per i movimenti di merci che varcano
le frontiere internazionali. A tal fine, gli operatori economici sono obbligati a fornire
alle autorità doganali informazioni sulle merci prima della loro importazione nell'UE
o della loro esportazione a partire dal territorio comunitario. Ciò comporta la
creazione di uno sportello unico, che può essere contattato dagli importatori e dagli
esportatori;
ad istituire il nuovo concetto di operatore economico autorizzato (OEA). La nascita di
tale figura contribuisce alla semplifica degli scambi. Gli Stati membri possono
accordare lo statuto di OEA a qualsiasi operatore economico che soddisfi criteri
comuni. Questi criteri riguardano i sistemi di controllo, la solvibilità finanziaria e
l'affidabilità dell'operatore in materia di rispetto della regolamentazione;
l’utilizzo da parte degli Stati membri delle tecniche di analisi dei rischi. E' stato
istituito un meccanismo che stabilisce criteri comunitari uniformi per la selezione dei
rischi a fini di controllo, basato su sistemi automatizzati;
una razionalizzazione delle strutture ed un rafforzamento della coerenza
terminologica;
una razionalizzazione del sistema doganale di garanzia;
uno sviluppo del ricorso alle autorizzazioni uniche (un'autorizzazione rilasciata da
uno Stato membro al termine di una procedura è valida nell'intera Comunità).
Emendamento sicurezza del codice doganale. L’elemento di base della sicurezza
doganale a livello europeo in termini legislative e pratici é il cosi’ detto “Emendamento
sulla sicurezza” del codice doganale comunitario. L’emendamento ha l’obiettivo di
assicurare un livello equivalente di protezione attraverso i controlli doganali su tutte le
merci importate o esportate fuori dal territorio doganale comunitario. L’emendamento
riguarda quattro principali cambiamenti al Codice doganale:
91
•
Dal 1 luglio 2009 richiede ai commercianti di fornire alle autorità doganali
informazioni sulle merci prima dell’importazione o dell’esportazione dall’UE;
•
Fornire gli operatori affidabili di misure di facilitazione commerciali;
•
Introdurre un criterio comunitario uniforme sui rischi per i controlli, sostenuto da
sistemi computerizzati per le merci importate nell’UE, o esportate dal territorio
comunitario;
•
Introdurre, informazioni comunitarie di base che consentono la consultazione di tutti
i numeri nazionali di registrazione (EORI).
2008-2009-2010: Finalizzazione e adozione da parte della Commissione europea delle
misure di implementazione del Codice doganale comunitario (nell’ambito della
procedure della ‘comitologia’ che coinvolge le autorità nazionali).
A partire dal 2010: Applicazione delle misure di implementazione del Codice doganale
comunitario.
Aggiornamenti:
Il Nuovo Portale Europeo: Procedure Doganali di sicurezza ottenute
attraverso Internet. Il 19 aprile 2010, la Commissione europea ha lanciato la prima
fase del nuovo Portale Internet costituito per aiutare gli imprenditori a capire le
procedure doganali per importare ed esportare i beni all’interno e all’esterno dell’UE. Il
portale include scenari animati per spiegare ogni tappa dell’importazione, esportazione e
procedure di transito. Il Portale, inoltre, sottolinea l’ambito legale di queste procedure, e
prevede informazioni (come informazioni politiche, banche dati e servizi di assistenza)
provenienti dai siti Internet della Commissione e degli Stati membri. Questa prima
tappa del “Portale europeo delle informazioni doganali” (ECIP), si concentra
sull’applicazione dell’Emendamento sulla sicurezza del Codice Doganale, entrato in
vigore il 1 luglio 2009. Il Portale doganale è stato creato dagli Stati membri e dal Gruppo
di Contatto del Commercio (Trade Contact Group) della Commissione europea e sarà, in
futuro, esteso per coprire altre aree e fornire maggiori e piu’ approfondite informazioni
sulle procedure doganali.
Il 22 luglio la Commissione europea ha pubblicato la relazione annuale sulle azioni
dell’UE in ambito doganale per il rispetto dei diritto di proprietà intellettuale
(DPI). Le dogane europee sono intervenute in 43,500 casi che riguardavano milioni di
prodotti sospettati di essere stati contraffatti o piratati alle frontiere esterne dell’UE.
Questo quanto sottolineato dalla Relazione annuale della Commissione europea in
questione. Sigarette, abbigliamento e marchi commerciali sono stati tra i principali
articoli bloccati dalle dogane e sospettate di avere violato gli DPI. Una parte
significativa è tuttavia rappresentata dai prodotti di uso quotidiano potenzialmente
nocivi per la salute dei cittadini: shampoo, dentifricio, giocattoli, medicine o apparecchi
domestici.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/security_amendment/general_overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/legislation/legislation/customs/index_en.htm
Il nuovo Portale Europeo: http://ec.europa.eu/ecip/
La Relazione annuale:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm
92
M. GIUSTIZIA, DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA
Piano d’azione per l’attuazione del programma di
Stoccolma
Data di pubblicazione: 20 aprile 2010, Comunicazione della Commissione europea
[COM(2010) 171 def.]
Competenza: DG Giustizia
Sintesi
Il Programma di Stoccolma24 stabilisce le priorità Ue per lo sviluppo di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia nel periodo 2010-2014. Il piano d’azione intende realizzare
queste priorità e prepararsi alle sfide future a livello europeo e globale.
L’Europa dei diritti
Il piano d’azione prevede misure volte a garantire la protezione dei diritti fondamentali
che consistono nel rafforzare la protezione dei dati attraverso un nuovo quadro
giuridico globale e l’integrazione della protezione dei dati in tutte le politiche europee,
nel contrasto e nella prevenzione della criminalità oltre che nelle relazioni
internazionali. Le azioni intendono lottare contro tutte le forme di discriminazione,
razzismo, xenofobia e omofobia. Sarà riservata un'attenzione particolare ai diritti dei
minori e dei gruppi vulnerabili, comprese le vittime della criminalità e del
terrorismo. In particolare per queste ultime la Commissione proporrà uno strumento
complessivo di tutela delle vittime e alcune misure pratiche, tra cui l'istituzione di un
ordine di protezione europeo. Inoltre, la Commissione presenterà delle proposte
legislative in materia di diritti della persona nei procedimenti penali e azioni
relative alla detenzione. Oltre a ciò, il piano d’azione contempla le misure per rendere
effettivi i diritti dei cittadini europei, soprattutto riguardo al diritto di libera
circolazione, protezione in paesi extraeuropei e partecipazione civica.
L’Europa della giustizia
Per rafforzare lo spazio giudiziario europeo, il piano d’azione stabilisce una serie di
misure per proseguire nell’attuazione del riconoscimento reciproco che comprendono
delle proposte legislative per ottenere e raccogliere le prove, misure sulle decisioni di
decadenza dall'esercizio di diritti e sulle sanzioni pecuniarie in materia penale.
Inoltre, la Commissione intende proporre una nuova legislazione in materia civile, ad
esempio relativa al divorzio e rivedere il regolamento relativo ai giudici in materia civile
e commerciale. Affinché il principio del riconoscimento reciproco funzioni in modo
efficace, saranno proposte azioni per sviluppare norme minime comuni nel diritto
civile e penale. Oltre a ciò, per permettere ai cittadini di trarre beneficio dallo spazio
giudiziario europeo la Commissione proporrà delle azioni per agevolare l’accesso alla
giustizia, soprattutto riguardo alla legislazione in materia di atti di stato civile e per
Gazzetta ufficiale C 115 del 4.5.2010: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:IT:PDF
24
93
sostenere l’attività economica, ad esempio con proposte legislative relative
all’esecuzione delle sentenze.
L’Europa che protegge
Il piano d’azione prevede la redazione di una strategia di sicurezza interna per
proteggere meglio i cittadini e contrastare la criminalità transfrontaliera. Inoltre la
Commissione intende migliorare gli strumenti di sicurezza esistenti,
particolarmente quelli collegati alla gestione dei flussi di informazioni, e proporre di
introdurre strumenti di sicurezza tecnologici, come il Registro europeo dei cittadini
di paesi terzi condannati. Oltre a ciò, il piano d’azione prevede politiche migliori per
contrastare la criminalità transfrontaliera soprattutto attraverso una migliore
cooperazione in materia di applicazione della legge, compresa la cooperazione tra
l’Ufficio europeo di polizia, Eurojust e l’agenzia europea per le frontiere esterne
(Frontex) e una migliore prevenzione della criminalità. Per proteggere i cittadini
dalle forme gravi di criminalità organizzata, il piano d’azione predispone misure
specifiche per contrastare la criminalità che comprendono proposte legislative
riguardanti: *la tratta degli esseri umani; *lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pedopornografia; *la criminalità informatica e la sicurezza delle reti e delle informazioni;
*la criminalità economica e corruzione; *gli stupefacenti; *il terrorismo.
Accesso all’Europa
La Commissione intraprenderà delle azioni per sviluppare ulteriormente l’approccio
integrato alla gestione dei confini esterni dell’Unione, che comprendono le
proposte legislative per modificare Frontex, il codice frontiere Schengen e il sistema
europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur). La Commissione proporrà anche la
creazione di un sistema di registrazione ingressi/uscite e un programma per
viaggiatori registrati. Inoltre la Commissione continuerà la liberalizzazione dei visti
nell’ambito del negoziato sugli accordi per l’agevolazione di rilascio dei visti con i paesi
terzi e del lancio del sistema di informazione visti (VIS).
L’Europa della solidarietà
La Commissione intende portare avanti una politica d’immigrazione formata da
azioni che:
•
•
•
•
•
svilupperanno ulteriormente l’approccio globale dell’Unione alla migrazione per
accrescere la cooperazione con i paesi extraeuropei;
sosterranno l’immigrazione per soddisfare le esigenze dei mercati del lavoro degli
Stati membri;
promuoveranno l’integrazione e i diritti dei migranti;
affronteranno l’immigrazione clandestina con accordi di riammissione e politiche di
rimpatrio;
terranno in debito conto la situazione dei minori non accompagnati.
La Commissione intende anche perseguire una politica comune in materia di asilo
per stabilire uno spazio comune per la protezione dei richiedenti l’asilo attraverso la
condivisione di responsabilità tra gli Stati membri. Il piano d’azione prevede una
dimensione esterna rafforzata mediante la cooperazione con l’Alto commissariato per i
rifugiati delle Nazioni unite e lo sviluppo del programma europeo di reinsediamento
assieme a nuovi programmi regionali di protezione.
L'Europa in un mondo globalizzato
Il piano d’azione ribadisce le interconnessioni tra la dimensione interna ed esterna delle
politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza stabilisce azioni in
grado di rafforzare la dimensione esterna, soprattutto per una migliore cooperazione
e per la condivisione delle informazioni tra Stati membri. Inoltre, la Commissione
intende tenere conto della dimensione esterna nelle relazioni con Paesi terzi, ivi
compresa una serie di accordi e partenariati.
94
Il futuro
Per trasformare le priorità politiche stabilite dal programma di Stoccolma in azioni e
risultati concreti, il piano d’azione prevede misure apposite per:
•
•
•
•
•
valutare i meccanismi e le politiche di libertà, sicurezza e giustizia;
la formazione europea degli operatori della sicurezza, delle autorità di contrasto e
delle autorità incaricate dell’applicazione della legge;
le attività di sensibilizzazione;
il dialogo con la società civile;
i nuovi programmi finanziari.
Riferimenti
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:IT:PDF
95
Regolamento Bruxelles I
Pubblicazione: Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio – Guue L12 (16.01.2001 pag.1)
Competenza: DG Giustizia
Contesto
Il 24 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione
del Regolamento Bruxelles I. Tale relazione era accompagnata da un Libro verde
contenente alcune proposte di intervento riguardanti le questioni esaminate nella
relazione. Entrambi i documenti hanno costituito la base per una consultazione
pubblica sul funzionamento del regolamento stesso.
Follow-up
Da una valutazione generale della relazione presentata dalla Commissione, si evince
che, nel suo complesso, il regolamento è considerato uno strumento estremamente utile,
che ha semplificato le controversie transfrontaliere istituendo un sistema efficace di
cooperazione giudiziaria basato su norme complete in materia di competenza, sul
coordinamento dei procedimenti paralleli e sulla circolazione delle decisioni giudiziali.
Per questo, il regolamento è particolarmente apprezzato dagli operatori della giustizia.
Tuttavia, secondo la Commissione, non vanno esclusi possibili miglioramenti.
La relazione della Commissione è stata discussa in quattro riunioni del Comitato per le
questioni di diritto civile (Coreper, che assiste il Consiglio dell’unione europea), durante
le quali sono stati presi in considerazione i seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
abolizione dell’exequatur: varie delegazioni, si legge, sono del parere che la
prossima revisione del regolamento Bruxelles I dovrebbe mirare all'abolizione
dell’exequatur. Altre delegazioni hanno sottolineato l’importanza di valutare
l'applicazione degli strumenti comunitari in cui l’exequatur è stato già abolito prima
di decidere le modalità di un’analoga abolizione nel quadro del regolamento Bruxelles
I. Tutti gli Stati membri ritengono che l’abolizione dell’exequatur debba essere
accompagnata da salvaguardie, come la garanzia del rispetto dei diritti della difesa,
l’adeguata notificazione della domanda giudiziale e della decisione e tempo
sufficiente per preparare la difesa;
funzionamento del regolamento nell’ambito dell’ordinamento giuridico
internazionale: concerne principalmente tre questioni relative, rispettivamente,
alla competenza giurisdizionale, alla litispendenza nonché al riconoscimento e
all'esecuzione;
scelta del giudice: mentre i requisiti formali per la validità di un accordo di scelta
del foro previsti dal regolamento Bruxelles I sono esaurienti, l'eventuale aggiunta di
alcuni requisiti sostanziali di validità rientranti nell'ambito della legislazione
nazionale degli Stati membri potrebbe creare difficoltà;
litispendenza e cause connesse: alcune delegazioni hanno chiesto di rafforzare le
possibilità di instaurare un unico giudizio, in particolare modificando la norma sulle
cause connesse di cui all'articolo 28 del regolamento Bruxelles I in modo da non
richiedere, ad esempio, che entrambe le cause siano contemporaneamente pendenti;
provvedimenti provvisori e cautelari: potrebbero essere necessarie ulteriori
riflessioni su questo tipo di provvedimenti nel quadro del regolamento;
arbitrato: alcune delegazioni ritengono necessario mantenere l’esclusione
dell'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento Bruxelles I ratione materiae;
altre, pur accettendo di mantenere l’esclusione, preferirebbero migliorare la
96
protezione delle procedure di arbitrato, in particolare in caso di procedimenti
paralleli, prevedendo alcune norme nel regolamento Bruxelles I.
Il Consiglio Giustizia e Affari interni, durante la sessione del 23 ottobre 2009, ha preso
atto della relazione, presentata dalla Commissione, sull’applicazione del regolamento in
questione e ha aggiunto che “il reciproco riconoscimento delle decisioni è considerato la
pietra miliare della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’UE”.
Riferimenti
Libro Verde della Commissione sulla revisione del regolamento (ce) n. 44/2001 del Consiglio
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale – COM(2009) 175 definitivo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0175:FIN:IT:PDF
Relazione della Commissione sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 44/2001:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0174:FIN:IT:PDF
Documento del Consiglio dell’Unione europea (Coreper) – 9 ottobre 2009
http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/a18c3ca3f8365c96c1257569005bfd5a/024e0066b492
d954c12575a8003515de/$FILE/14159-09_Lim_IT.PDF
97
Quadro di riferimento comune in materia di diritto dei
contratti (Common Frame of Reference)
Pubblicazione: Libro verde, Com-2010-348, 01/07/2010
Competenza: DG Giustizia
Contesto
Lo scambio di beni e servizi è disciplinato dalla normativa contrattuale. Problemi in
materia di utilizzo, conclusione, interpretazione e applicazione dei contratti nelle
transazioni transfrontaliere possono ripercuotersi sul buon funzionamento del mercato
interno. Fino ad oggi l'UE ha risolto i problemi di contraenti sul mercato interno,
adottando le misure relative a contratti o settori specifici. Questo approccio settoriale,
tuttavia, non è stato in grado di risolvere una serie di problemi. Il Parlamento
europeo e il Consiglio hanno ripetutamente affermato la necessità di una maggiore
coerenza, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Alla luce
della strategia Europa 2020, la Commissione si impegna per eliminare gli ostacoli al
mercato unico, in particolare offrendo soluzioni armonizzate per i contratti dei
consumatori e clausole contrattuali tipo a livello UE, e compiendo progressi nell'ambito
della coerenza del diritto dei contratti.
La creazione di uno strumento facoltativo di diritto dei contratti è anche una delle azioni
chiave previste dall’Agenda digitale europea, presentata il 19 maggio 2010.
Il Parlamento europeo ha appoggiato l'idea di un diritto dei contratti europeo in una
risoluzione25 del 25 novembre 2009. Anche il Professor Monti, ex Commissario per il
Mercato interno e la concorrenza, ha individuato nel suo Rapporto sul mercato unico
del 9 maggio i vantaggi che un "28° regime" facoltativo può apportare ai consumatori e
alle imprese.
Obiettivo
Il quadro di riferimento comune (CFR) mira a fornire al legislatore europeo
(Commissione, Consiglio e Parlamento europeo), un "pacchetto" o un manuale da
utilizzare per la revisione della esistente e la preparazione di una nuova legislazione in
materia di diritto dei contratti . Questo toolbox potrebbe contenere principi fondamentali
del diritto contrattuale, le definizioni dei concetti chiave e le disposizioni del modello.
Azioni
Il 26 aprile 2010 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti26 su un quadro
comune di riferimento in materia di contratto europeo (cfr. decisione 2010/233/EU). Il
gruppo, che si riunirà una volta al mese fino a maggio 2011, è composto da esponenti del
mondo accademico giuridico, da operatori che si occupano quotidianamente di diritto dei
contratti, quali avvocati e notai, e da rappresentanti dei consumatori e delle imprese.
Ricercatori finanziati dal programma generale di ricerca dell'UE (FP6)27 hanno lavorato
per anni in questa complessa branca del diritto privato, esponendo i risultati delle loro
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20090090+0+DOC+XML+V0//IT
25
Lista dei membri del gruppo di esperti:
http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/docs/cfr_expert_group_en.pdf
27 http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6HomePage
26
98
attività in un progetto di quadro di riferimento comune (Draft Common Frame of
Reference)28. Il nuovo gruppo avrà il compito di trasporne il testo in un linguaggio
semplice e accessibile al pubblico, ripercorrendo il ciclo di vita del contratto, dagli
obblighi precontrattuali e dalla formazione del contratto ai rimedi in caso di violazione e
alle conseguenze della risoluzione.
La Commissione intende garantire che i problemi pratici delle imprese negli scambi
transfrontalieri e l’interesse dei consumatori siano presi in considerazione. Per questo
motivo ha invitato le principali parti interessate provenienti da tutta Europa a
collaborare con il lavoro del gruppo di esperti, a cui saranno strettamente associati. Tra i
presenti: *Business Europe, EuroCommerce, Eurochambres, l'associazione europea
dell'artigianato e delle piccole e medie imprese o UEAPME e la Camera di Commercio
Internazionale; *BEUC, l'organizzazione europea dei consumatori; *Associazioni di
avvocati come il Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa e il Consiglio dei Notariati
dell'Unione Europea. Il presente gruppo, a partire dal 7 settembre 2010, si riunisce con
cadenza mensile per seguire il lavoro del gruppo di esperti.
Il lavoro del gruppo di esperti dovrebbe essere visto come un esercizio di fattibilità che
non pregiudica la futura decisione sulla necessità e/o forma giuridica di uno strumento
europeo di diritto dei contratti, che sarà presa dalla Commissione nella visualizzazione
dei risultati della consultazione pubblica sulle possibili opzioni sul modo di proseguire.
A tale proposito, infatti, si ricorda che la Commissione ha pubblicato il 1 luglio 2010 un
Libro Verde sulle opzioni strategiche in vista di un diritto europeo dei
contratti per i consumatori e le imprese, sul quale ha lanciato una consultazione
pubblica29 per chiedere il parere delle parti interessate fino al 31 gennaio 2011.
Riferimenti
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0052/consultation_questionaire_it.pdf
28
http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf
29
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0052_en.htm
99
Viaggi tutto compreso
Competenza: DG Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza
Riferimento: Direttiva 90/314/CEE
Stato dell’arte
A novembre (2009) la Commissione europea ha interrogato le parti interessate
sull'eventualità di estendere la copertura di base stabilita dalla direttiva UE del 1990
sui viaggi tutto compreso – in materia di informazioni, responsabilità per servizi
scadenti e protezione in caso di insolvenza – alla prossima generazione di "pacchetti
dinamici" vale a dire quelli che i consumatori compongono per proprio conto, spesso
online, avvalendosi di un unico sito web o di altri siti partner. Il 23% dei consumatori
dell'UE e più del 40% dei consumatori in paesi quali l'Irlanda e la Svezia acquistano
"pacchetti dinamici" molti dei quali attualmente esulano dalle regole UE in materia di
protezione dei consumatori (il 67% di essi ritiene erroneamente di essere protetto). In
seguito alla recente ondata di fallimenti di compagnie aeree il documento contempla
anche l'opportunità di estendere la protezione di base in caso d'insolvenza in generale
anche ai consumatori che non acquistano pacchetti o pacchetti dinamici e quindi anche
all'acquisto individuale di biglietti aerei.
La direttiva UE sui viaggi tutto compreso risale al 1990 allorché il tipo più comune di
vacanza era un pacchetto di due settimane acquistato presso un'agenzia di viaggio sulla
base di un opuscolo. La direttiva sui viaggi tutto compreso copre pacchetti vacanza
predefiniti che combinano almeno due dei seguenti elementi: 1) trasporto, 2) alloggio 3)
altri servizi turistici quali escursioni guidate (venduti a un prezzo forfettario).
La direttiva offre protezione in materia di: informazioni contenute negli opuscoli, diritto
di annullamento senza incorrere in penali, responsabilità per i servizi (ad esempio
alberghi di qualità carente) e protezione in caso di fallimento di un operatore turistico o
di una compagnia aerea. La direttiva del 1990 non è più all'altezza dell'odierno mercato
turistico. L'internet e le compagnie aeree low cost hanno trasformato i modelli
commerciali e modificato i comportamenti dei consumatori. Un numero sempre più
grande di prenotazioni è fatto da consumatori che compongono da soli i loro propri
pacchetti, spesso online.
La Commissione ha identificato sei ambiti prioritari da riesaminare:
1) Campo di applicazione della direttiva sui viaggi tutto compreso: il documento
esamina quali tipi di nuove vacanze tutto compreso dovrebbero essere coperti dalla
direttiva. Tra essi vi sono:
- pacchetti composti dal consumatore utilizzando internet a partire dallo stesso sito web
in un'unica operazione, ad esempio Expedia, Opodo;
- pacchetti composti mediante siti web collegati da accordi di partenariato. Ad esempio,
un consumatore può prenotare un volo online ed essere quindi indirizzato a un sito web
partner che offre un soggiorno in albergo o una macchina a nolo;
- altri tipi di viaggi attualmente non coperti, come ad esempio crociere o trasporti che
comprendono l'alloggio (ad esempio viaggi notturni in nave o in treno) e altro ancora.
2) Informazione: il documento apre una consultazione su quali informazioni debbano
essere fornite ai consumatori, quando e in quale formato. L'attuale direttiva sui viaggi
tutto compreso tiene conto degli opuscoli, ma non fa menzione di altri media, come ad
esempio i siti web.
100
3) Responsabilità per servizi carenti e assistenza ai consumatori: il documento
apre una consultazione per identificare chi dovrebbe essere responsabile della qualità
dei servizi e assistere i consumatori che si trovano ad affrontare problemi durante la
vacanza. Attualmente la vecchia distinzione tra vettori, operatori turistici e agenti di
viaggio è spesso confusa. Può non risultare chiaro chi è il responsabile se le cose vanno
male.
4) Cambiamenti di contratto: la direttiva sui viaggi tutto compreso consente ai
consumatori di annullare un contratto senza pagare penali se viene modificata una
"parte essenziale" ad esempio il prezzo complessivo o il vettore. Il documento esamina se
sia il caso di modificare le regole vigenti in materia di revisione dei prezzi.
5) Insolvenza: la direttiva sui viaggi tutto compreso impone all'operatore turistico o
all'agente di viaggio di fornire garanzie per il rimborso di tutti gli importi versati dal
consumatore e per il rimpatrio dello stesso in caso di bancarotta. Negli ultimi tempi il
rischio d'insolvenza è aumentato. In seguito alla recente ondata di fallimenti di
compagnie aeree il documento esamina se sia il caso di estendere la protezione di base in
caso di insolvenza per coprire anche i biglietti aerei acquistati individualmente (vale a
dire titoli di viaggio acquistati indipendentemente e che non rientrano in nessun
pacchetto) in modo da far sì che i passeggeri vengano rimborsati o rimpatriati in caso di
fallimento della compagnia aerea.
6) Label "Viaggio protetto": il documento esamina se sia il caso d'introdurre un "label
viaggio protetto" (Travel Protection Label) a livello UE per indicare che prodotti turistici
e/o combinazioni di prodotti sono tutelati de iure.
La Commissione dovrebbe presentare entro la fine del 2010 proposte concrete per il
riesame della direttiva sui viaggi tutto compreso.
Riferimenti
http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/consultation_en.htm
101
Nuova strategia sulla parità di genere 2010-2015
Pubblicazione: 21 settembre 2010 – Com/2010/791
Competenza: DG Giustizia
Contesto
La strategia quinquennale per la promozione della parità fra uomini e donne in Europa
mira in particolare a sfruttare meglio il potenziale delle donne, contribuendo così a
realizzare gli obiettivi socioeconomici generali dell'UE, e traduce i principi definiti nella
"Carta delle donne" della Commissione europea in misure specifiche che puntano tanto
ad aumentare la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società
quanto a combattere la violenza di genere. Da una nuova indagine Eurobarometro
emerge che l'87% dei cittadini europei sostiene l'azione dell'UE contro la violenza
domestica. Una persona su quattro conosce qualcuno che ne è stato vittima. La strategia
prevede una serie di azioni basate su cinque priorità: l'economia e il mercato del
lavoro, la parità salariale, la parità nei posti di responsabilità, la lotta contro la violenza
di genere e la promozione della parità all'esterno dell'UE.
Queste misure consistono in:
- attirare più donne nel mercato del lavoro e nel contribuire a realizzare l'obiettivo
di un tasso di occupazione complessivo del 75% per uomini e donne fissato nella
strategia Europa 2020;
- proporre iniziative mirate affinché
responsabilità nel settore economico;
più
donne
occupino
posti
di
- promuovere l'imprenditorialità femminile e il lavoro autonomo;
- istituire una Giornata europea per la parità salariale per sensibilizzare l'opinione
pubblica sul fatto che in Europa le donne continuano a guadagnare in media circa il 18%
in meno degli uomini;
- collaborare con tutti gli Stati membri per combattere la violenza contro le donne,
e specialmente per sradicare le pratiche di mutilazione genitale femminile in Europa e
nel mondo.
La Commissione europea si impegnerà inoltre in un dialogo annuale sulla parità di
genere ad alto livello, a cui parteciperanno il Parlamento europeo, le presidenze del
Consiglio europeo, i partner sociali europei e la società civile per valutare i progressi
compiuti nell'attuazione della strategia.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=199664
102
N. INDUSTRIA E IMPRENDITORIA
“Small Business Act” (SBA)
Data di pubblicazione: 25 giugno 2008 – Comunicazione - Com-2008-394
Competenza: Commissione europea – DG Impresa e Industria
Contesto:
La Comunicazione della Commissione europea: “Valutazione di medio termine in
merito all’attuazione della politica moderna sulle PMI”30 presentava i progressi
sostanziali ottenuti a livello sia comunitario che nazionale con l'applicazione del
principio "Pensare Prima in Piccolo" (2005-2007). Una serie di problemi che
impediscono alle PMI di sviluppare appieno le proprie potenzialità sono stati tuttavia
individuati. Il Consiglio europeo del marzo 2008 ha espresso un sostegno
all’iniziativa per rafforzare ulteriormente la crescita e la competitività
sostenibili delle PMI, chiedendo l’adozione dello “Small Business Act”.
Che cos’è?
- Riconoscimento del ruolo centrale delle PMI nel contesto economico europeo;
- Politica completa a favore delle PMI a livello europeo e nazionale;
- Insieme di principi politicamente vincolanti;
- Insieme di misure concrete (legislative e non-legislative).
Attuazione:
Il Consiglio competitività (28.5.09) ha riconosciuto i buoni progressi effettuati
nell’attuazione dello SBA. Tutte le proposte legislative sono attualmente sul tavolo di
discussione e il “Test delle PMI” è applicato nella procedura della Commissione di
valutazione di impatto. Gli Stati membri hanno dato all’unanimità il loro consenso
sull’importanza di migliorare l’accesso al credito e ridurre gli oneri amministrativi che
gravano sulle PMI. Il Pe ha adottato nella sua sessione plenaria del 9 marzo 2009 la
relazione della deputata Herczog (PSE/HU) che sostiene pienamente l’iniziativa della
Commissione a favore delle PMI e che chiede una veloce attuazione dello SBA.
Obiettivi:
Nell'ambito del Programma Comunitario di Lisbona, la Commissione europea ha
previsto la stesura di una Legge sulle piccole imprese per l'Europa (SBA), che
definisce i principi e i provvedimenti concreti volti al miglioramento delle condizioni
quadro per le PMI europee, senza perdere di vista le loro differenze. Lo SBA elenca 10
principi per guidare la formulazione e l’attuazione delle politiche a favore delle PMI sia a
livello UE che degli Stati membri. In particolare:
30
Com(2007) 592
103
1. Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e
che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;
2. Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano
rapidamente una seconda possibilità;
3. Formulare regole conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo”;
4. Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI;
5. Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la
partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti
di Stato per le PMI;
6. Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed
economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali;
7. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico;
8. Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;
9. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;
10. Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati.
Alcune Iniziative realizzate nell’ambito dello SBA:
-
La tua Europa – Imprese: Il nuovo Portale per rendere gli investimenti
transfrontalieri
piu’
facili
nell’UE
(26
marzo
2009).
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_it.htm;
-
La Settimana europea delle PMI: un'iniziativa per promuovere lo spirito
imprenditoriale in tempi difficili (6-14 maggio 2009);
-
L’istituzione di una rete europea di imprenditrici-ambasciatrici (5 ottobre 2009 –
Stoccolma, Svezia in collaborazione con la Presidenza UE Svedese): promuovere
schemi di tutorato per incitare le donne a fondare proprie imprese.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/index_en.htm#h2-annual-report
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm
104
Attuazione “Small Business Act” – Prima Valutazione
Data di pubblicazione: 15 dicembre 2009 – Com-2009-680
Competenza: Commissione europea – DG Impresa e Industria
Contesto:
La relazione, che sintetizza i passi avanti compiuti nel corso del 2009, si sofferma in
particolare sulle misure contenute nel piano d’azione SBA e nel piano europeo di
ripresa economica.
Attuazione dello SBA:
“Pensare anzitutto in piccolo”: Dal 2009 la Commissione applica il “Test PMI” per
valutare l’impatto di tutte le sue principali proposte legislative e strategiche sulle PMI.
Vari Stati membri31 hanno inserito un “test PMI” anche nei processi decisionali
nazionali. Sono stati eliminati superflui oneri amministrativi, La Commissione ha
intrapreso importanti iniziative per conseguire l’obiettivo di una riduzione del 25% degli
oneri amministrativi per un valore stimato in 123,8 miliardi di euro. I tempi e i costi
medi di costituzione di una società a responsabilità limitata sono oggi rispettivamente
otto giorni (rispetto a nove giorni nel 2009) e 417 EUR (rispetto ai 463 EUR nel 2008).
Diciotto paesi hanno predisposto uno sportello operativo unico che è in grado di gestire
la creazione delle società a responsabilità limitata e hanno messo a punto almeno alcune
procedure predefinite (registrazione delle imprese e delle società, attribuzione di un
codice fiscale, ecc.);
Accesso ai finanziamenti: Il nuovo regolamento di esenzione globale per categoria,
adottato nell’ambito dello SBA, armonizza e consolida in un unico testo le norme
precedentemente contenute in cinque distinti regolamenti e amplia le categorie di aiuti
di Stato che beneficiano dell’esenzione. La Commissione ha adottato anche un Manuale
sulla disciplina degli aiuti di Stato (25.02.2009), che presenta in sintesi una
panoramica delle forme di aiuti di Stato ammesse per le PMI dalla disciplina
comunitaria in materia. Nel 2009, il gruppo BEI32 ha svolto un ruolo essenziale nel
facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; le sue attività di credito destinate alle
PMI sono cresciute in misura sostanziale, passando da 8,1 miliardi di euro nel 2008
a circa 11,5 miliardi di euro nel 2009. Inoltre la Commissione ha operato in stretto
concerto con il FEI. Per rispondere alla crisi economica e finanziaria, la maggior parte
degli Stati membri ha adottato anche misure strategiche volte a migliorare l'accesso
delle PMI alla liquidità, in particolare al credito bancario, mediante la creazione e
l'estensione di strumenti di credito e garanzia33. Vari Stati34 sono intervenuti per ridurre
i ritardi di pagamento. In Grecia, Italia, Portogallo e Spagna resta da fare per ridurre i
termini di pagamento delle pubbliche amministrazioni (in media 150 giorni);
Accesso ai mercati: Per stimolare le attività transfrontaliere all'interno del mercato
unico, la Commissione e gli Stati membri hanno deciso di ridurre di un ulteriore 40% le
tasse sui marchi UE e di semplificare la procedura di registrazione dal 1º maggio 2009.
Per una parità di condizioni per tutti gli operatori economici che desiderino partecipare
a gare per gli appalti pubblici, la Commissione ha invitato gli Stati membri a sfruttare al
Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania
Banca europea degli Investimenti
33 Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Spagna e Ungheria
34 Bulgaria, Francia, Germania, Regno Unito
31
32
105
meglio il "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI
agli appalti pubblici" ("Codice PMI") (giugno 2008) nel quadro dello SBA. Nel 2010, la
Commissione avvierà una campagna per promuovere l’uso del codice PMI e uno
studio per aggiornare i dati sull’accesso delle PMI agli appalti pubblici. La Commissione
ha inoltre messo in evidenza l'importanza dell’attuazione della direttiva Servizi, che
agevolerà considerevolmente lo stabilimento delle imprese e la prestazione
transfrontaliera dei servizi. L'attività di monitoraggio dell’applicazione della Direttiva
da parte della Commissione proseguirà in futuro, in particolare attraverso un progetto
pilota su larga scala (SPOCS) destinato a un ulteriore rafforzamento degli
sportelli unici al di là del 2010;
Promozione dell’imprenditorialità: La Norvegia ha introdotto un piano d'azione per
la promozione dell'imprenditorialità femminile, il cui obiettivo è far sì che entro il 2013 il
40% degli imprenditori siano donne. Nell'ottobre 2009 è stata inaugurata a Stoccolma la
Rete europea delle ambasciatrici dell'imprenditoria femminile che mira a "colmare il
divario di genere" e a far aumentare il numero di donne creatrici di imprese in Europa.
L'iniziativa Ue ERASMUS per giovani imprenditori, li incoraggia a trascorrere un
periodo di tempo in un altro Stato UE a fianco di un imprenditore affermato.
Prossime fasi: continuare ad attuare il piano SBA al fine di creare un ambiente di
eccellenza a livello mondiale per le PMI, elemento importante ai fini della realizzazione
della strategia UE 2020.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html#handbook
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm#h2-annualreport
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
106
Documento di consultazione sul riesame dello ‘Small
Business Act’ per l’Europa
Data di pubblicazione: 7 maggio 2010 – Scadenza: 5 luglio 2010
Competenza: Dg Impresa e Industria
Contesto: Strategia ‘Europa 2020’
Obiettivi:
Obiettivo della consultazione era di raccogliere i punti di vista e i commenti delle parti
interessate in merito all'attuazione dello SBA, nonché idee relative a nuove azioni da
inserire nel contesto degli attuali dieci principi chiave, al fine di correlare strettamente
l'SBA con la strategia Europa 2020. La prima parte del documento definisce alcuni dei
principali ambiti pertinenti per le PMI nel contesto della strategia Europa 2020, fa il
punto delle sfide e delle opportunità che si offrono alle PMI e invita gli interessati a
formulare proposte di eventuali azioni future. La seconda parte si prefigge di ottenere
commenti dagli interessati sull'attuazione dell'SBA essenzialmente negli Stati membri,
ma anche ad opera della Commissione, e invita le parti interessate e formulare nuove
idee utili a migliorare l'attuazione.
Per integrare appieno le PMI nelle principali iniziative faro della strategia Europa 2020
la Commissione ha raccolto i pareri delle parti interessate in relazione ai seguenti
ambiti chiave:
- Potenziare l'attuazione del principio "pensare anzitutto in piccolo";
- Promuovere l'imprenditorialità, soprattutto femminile;
- Integrare le PMI nell'agenda europea del digitale;
- Trasformare le sfide ambientali in opportunità per le PMI;
- Promuovere l'internazionalizzazione delle PMI.
Stato dell’arte:
In attesa della pubblicazione della Comunicazione sulla revisione dello SBA nel gennaio
2011.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm
107
‘Mantenere le
amministrativi
Promesse’
–
Riduzione
degli
oneri
Data di pubblicazione: 22 ottobre 2009
Competenza: Commissione europea – DG Impresa e Industria
Contesto: Sulla base del "Programma d'azione per la riduzione degli oneri
amministrativi nell'Unione europea" del 2007 l'Unione europea si è fissata l'obiettivo
ambizioso di tagliare del 25% entro il 2012 i costi amministrativi che la normativa UE
impone. Obiettivo di questa strategia è promuovere la competitività, la crescita e
l'occupazione. La riduzione dei costi per le formalità amministrative gravanti sulle
imprese è anche in linea con lo Small Business Act (la normativa sulle piccole imprese) e
con il suo principio "pensare prima in piccolo" oltre ad essere uno degli ambiti
fondamentali d'intervento identificati nel piano europeo di ripresa economica.
Obiettivi: Analizzare come stanno andando i lavori e piani di riduzione settoriale
relativi a 13 ambiti prioritari. Complessivamente le misure proposte dalla Commissione
e in via di preparazione consentiranno alle imprese di risparmiare circa 40,4 miliardi di
euro su un importo di 123,8 miliardi di euro di oneri burocratici derivanti da 72 testi
legislativi UE e dalle misure di recepimento e attuazione negli Stati membri. Le misure
di riduzione attuate dalla Commissione o da essa proposte e già adottate potrebbero
portare a una riduzione di 7,6 miliardi di euro. Le misure proposte dalla Commissione e
che attendono di essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio
aggiungerebbero altri 30,7 miliardi di euro a tale importo. Ciò vale in particolare per due
importanti proposte avanzate all'inizio di quest'anno, una relativa all'IVA volta ad
agevolare la fatturazione elettronica (per un valore di 18 miliardi di euro), l'altra
relativa al diritto societario prevede l'esenzione delle microentità dal requisito
legale di elaborare e pubblicare i conti annuali).
Risultati: La misurazione di riferimento è ora terminata e ha confermato la scelta fatta
dalla Commissione di concentrarsi su determinati ambiti prioritari. Questa misurazione
ha anche confermato la vulnerabilità delle PMI agli oneri amministrativi. L'intervento
delle parti interessate in seno al gruppo ad alto livello presieduto da E. Stoiber ha
contribuito a valutare la fattibilità e a identificare la possibilità di ulteriori misure di
riduzione che potrebbero rientrare in nuove iniziative di riduzione degli oneri
amministrativi durante il mandato della prossima Commissione.Inoltre tutti gli Stati
membri hanno fissato ambiziosi obiettivi nazionali come concordato nel 2007.
La Commissione, per il tramite del suo sistema di valutazione d'impatto, continuerà ad
assicurare che gli oneri introdotti con il varo di nuove politiche siano mantenuti al
minimo indispensabile.
La rassegna conferma che la riduzione degli oneri amministrativi è un work in progress
con lo scopo di esercitare un impatto effettivo su tutti i settori dell'economia.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/index_en.htm
108
Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Data di adozione: 20 Ottobre 2010, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo
P7_TA(2010)0374 - Com-2009-126.
Competenza: Parlamento europeo
Contesto:
Sulla base di un impegno formulato nello “Small Business Act”, il 9 aprile 2009, la
Commissione ha presentato la proposta di regolamento per affrontare il problema dei
ritardi di pagamento. Il testo propone cambiamenti sostanziali alla direttiva CE 2000/35
sui ritardi di pagamento. Nonostante alcuni miglioramenti registrati nel corso degli
ultimi anni, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra
imprese e autorità pubbliche sono ancora una realtà nell'UE. È un fenomeno che
ostacola lo sviluppo delle imprese ed è addirittura all'origine del fallimento di imprese
altrimenti sane, soprattutto laddove si tratti di Pmi. Purtroppo a tutt'oggi la cultura dei
pagamenti da parte delle autorità pubbliche non è sempre lodevole. Considerata la crisi
attuale diversi Stati membri hanno perciò iniziato ad affrontare la questione a livello
nazionale.
Obiettivi:
Relazioni commerciali tra imprese (articolo 3)
• gli interessi per i ritardi di pagamento decorrono dal giorno successivo alla data o al
periodo per il pagamento stabiliti nel contratto. Qualora la data o il periodo per il
pagamento non siano stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi per il
ritardo di pagamento a far data dal trentesimo giorno di calendario dalla data del
ricevimento da parte del debitore della fattura o di equivalente richiesta di
pagamento. Qualora la data del ricevimento della fattura o di un equivalente richiesta
di pagamento siano incerte, gli interessi per il ritardo di pagamento decorreranno a
partire dal trentesimo giorno di calendario dalla data di ricevimento delle merci o dei
servizi;
• gli Stati membri devono assicurare che il periodo di pagamento stabilito nel contratto
non sia superiore al termine di 60 giorni di calendario, salvo diversamente concordato
tra le parti nel contratto e purché non sia gravemente iniquo per il creditore. L’articolo
6, nell’ambito della disciplina delle clausole contrattuali sleali, chiarisce quando una
pratica è gravemente iniqua;
• viene introdotto un limite di 30 giorni per la procedura di accettazione o verifica,
estendibile con l’accordo delle parti, e a condizione che non sia gravemente iniqua per
il creditore ai sensi dell’articolo 6;
• in caso di ritardo nei pagamenti dei contratti tra privati, verrà applicato il tasso di
interesse concordato tra le parti. Tuttavia, una clausola che preveda la rinuncia totale
a tale tasso dovrà intendersi, normalmente, come abusiva (considerando 12);
Relazioni commerciali tra imprese e pubblica amministrazione (articolo 5)
109
• per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese e pubblica
amministrazione il termine fissato per i pagamenti è di 30 giorni di calendario dalla
data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di un equivalente richiesta di
pagamento. Gli Stati membri avranno la facoltà di estendere questo limite fino a un
massimo di 60 giorni di calendario per:
¾
¾
per le pubbliche amministrazioni operanti in attività economiche di natura
industriale o commerciale e offerenti beni e servizi sul mercato;
per il settore della sanità;
• laddove è prevista una procedura di accettazione o verifica per la conformità delle
merci o dei servizi al contratto (di norma da effettuarsi entro 30 giorni di calendario
dal ricevimento dei beni o servizi), la richiesta degli interessi per i ritardi di
pagamento scatterà a far data dal trentesimo giorno dalla data dell’avvenuta
accettazione o verifica;
• nel caso in cui la pubblica amministrazione non paghi entro i termini stabiliti, verrà
applicato un interesse di mora pari al tasso della Banca Centrale europea maggiorato
dell'8%. L’applicazione di tale tasso dovrà essere automatica;
Termini e pratiche contrattuali sleali (articolo 6)
• vengono meglio definite e rafforzate le clausole e le pratiche commerciali sleali. Viene
introdotta la possibilità, per le associazioni di imprese legalmente riconosciute, di
agire presso le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi per conto delle
associate, per contrastare e prevenire l'uso di pratiche inique.
Stato dell’arte:
Il 28 aprile 2010 nell’ambito della commissione parlamentare per il mercato interno e la
protezione dei consumatori (IMCO) è stato votato il progetto di relazione del Parlamento
europeo in materia Il 13 settembre, Parlamento e Consiglio dei Ministri Ue hanno
raggiunto l’accordo politico per l’approvazione in prima lettura della proposta.
L’accordo è stato formalizzato nell’ambito del Comitato dei rappresentanti permanenti
(COREPER I) del Consiglio Ue il 29 settembre. Il 5 ottobre, l’IMCO ha adottato
l’accordo. Il 20 ottobre 2010 il PE ha votato la proposta di Direttiva in via
definitiva. Siamo pertanto in attesa dell’adozione formale da parte del Consiglio Ue.
Riferimenti:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20100374+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-19
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0126:FIN:IT:PDF
110
Responsabilità sociale delle imprese (CSR)
Titolo: Responsabilità sociale delle imprese o Corporate Social Responsibility
Riferimenti: Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle
imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile COM (2002) 347;
Comunicazione della Commissione: il partenariato per la crescita e l’occupazione. Fare
dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese COM
(2006) 136; Comunicazione della Commissione sul Rapporto Competitività in Europa
2008 (capitolo dedicato al CSR) COM (2008) 774.
Stato dell’arte
Secondo la definizione della Commissione europea del 2001, “la responsabilità sociale
delle imprese è un concetto nel quale le aziende integrano le loro preoccupazioni
ambientali e sociali sia relative ai loro affari che alle loro operazioni e interazioni con gli
altri stakeholders, su basi volontarie”.
A marzo del 2006, la Commissione europea ha adottato una comunicazione in cui
ribadisce l’importanza della responsabilità sociale delle imprese per il raggiungimento di
obiettivi legati allo sviluppo sostenibile e alla Strategia per la crescita e l’occupazione.
Nelle linee guida integrate della Strategia per la crescita e l’occupazione, il Consiglio
raccomanda agli Stati membri d’incoraggiare le imprese nello sviluppo della loro
responsabilità sociale.
Alla comunicazione del 2006 è seguita la relazione dell’On. Richard Howitt del
Parlamento europeo sulla responsabilità sociale delle imprese.
L’ultima pubblicazione della Commissione europea in materia di CSR è il Rapporto
competitività 2008 pubblicato questo dicembre, nel quale per la prima volta un intero
capitolo è dedicato all’analisi dei costi e dei benefici della responsabilità sociale e a
mettere in relazione CSR e competitività delle aziende.
Recentemente si è assistito ad un notevole incremento del numero di aziende che hanno
sviluppato un’ esplicita politica in materia di CSR.
Alcuni degli argomenti di discussione che interessano le imprese sono:
il rapporto tra i comportamenti socialmente responsabili dell’impresa e la
competitività della stessa (è un rapporto positivo, negativo o neutro?);
ƒ i costi che una politica in materia di CSR comporta per le aziende soprattutto per le
PMI;
ƒ il caso specifico delle PMI che spesso attuano politiche e comportamenti
socialmente responsabili inconsapevolmente, in materia più intuitiva e meno
formale, senza che questi comportamenti siano seguiti da una qualche
diffusione/promozione della pratica stessa (problema del raising awareness).
Anche le iniziative di EuroCommerce consistono per lo più in uno scambio di buone
pratiche tra i suoi membri e nel dialogo con la Commissione europea. Confcommercio
partecipa per esempio al progetto sito web dedicato alle pratiche CSR nel settore
del commercio. Tra gli obiettivi:
ƒ
ƒ
ƒ
aumentare la consapevolezza sul CSR e dare un incentivo alle imprese, soprattutto
alle PMI che non hanno ancora preso misure in materia di CSR;
rendere più trasparenti e visibili al pubblico le best practices dei membri di
EuroCommerce;
111
ƒ
ƒ
mostrare i risultati concreti ottenuti dal commercio in materia di CSR in modo da
giustificare la scelta di un approccio volontaristico;
facilitare lo scambio di buone pratiche e informazioni tra le aziende.
La parte centrale del sito web é costituita da una banca dati in cui saranno raccolte le
best practices dei membri di EuroCommerce in diversi settori: informazione dei
consumatori, politica dei prodotti responsabili, pari opportunità, salute e sicurezza,
catena di fornitura internazionale, trasporti e logistica, inclusione sociale (giovani,
anziani, migranti, disoccupati, disabili), impegno sociale promosso a livello locale,
formazione, condizioni di lavoro.
Il lancio ufficiale è avvenuto in occasione di una conferenza tenutasi a Bruxelles il 27
aprile 2010. Dopo il discorso di apertura del Segretario Generale di EuroCommerce e
una descrizione dettagliata del sito del responsabile del progetto, ha fatto seguito una
discussione sotto forma di tavola rotonda che ha ospitato due rappresentanti di
EuroCommerce, due rappresentanti degli stakeholders (sindacati e ONG), e i funzionari
della Commissione europea.
112
Revisione della politica comunitaria dell’innovazione
Data di pubblicazione: 2 settembre 2009 – Comuinazione della Commissione, Com-2009442
Competenza: Commissione europea – Dg Impresa e Industria
Contesto:
Il rilancio del partenariato di Lisbona per la crescita e l’occupazione ha posto
l’innovazione e l’imprenditorialità al centro dell’attenzione e ha chiesto un intervento
decisivo e piu’ coerente da parte della Comunità e degli Stati membri al fine di
padroneggiare il passaggio verso un’economia basata sulla conoscenza e su basse
emissioni di carbonio. Su questa base, è stata lanciata un’ambiziosa politica
dell’innovazione nel 2006 ed è stato adottato lo Small Business Act (SBA). La
comunicazione evidenzia i progressi raggiunti fino ad oggi grazie all’approccio di
partenariato tra l’UE e gli Stati membri. Quasi tutti gli Stati membri hanno migliorato
la loro capacità d’innovazione. Il divario tra l’UE e i suoi principali concorrenti, gli Stati
Uniti e il Giapponesi si è ridotto. Tuttavia, il documento della Commissione riconosce
anche le lacune politiche e indica le aree in cui ulteriori miglioramenti sia a livello
europeo che a livello di Stati membri sono necessari. L’analisi confluirà nella
preparazione della nuova agenda europea oltre il 2010.
Le condizioni quadro per consentire e stimolare l'innovazione: Alcuni progressi
sono stati raggiunti e in particolare la SBA mira a facilitare la vita degli imprenditori e
delle PMI. La direttiva sui servizi rafforzerà ulteriormente il funzionamento del mercato
interno dell'Unione europea, mentre le nuove norme sugli aiuti di Stato forniscono agli
Stati membri più efficaci strumenti di politica pubblica per sostenere la ricerca, lo
sviluppo (R & S) e l’innovazione. Sono stati ridotti i costi per la registrazione di un
marchio europeo. E’ stata riconosciuta l'importanza di eccellenze nei settori
dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, tuttavia storie di successi europei devono
ancora essere esposti in tutta l'UE. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale rimane
fondamentale. L'UE non può più permettersi di rimanere nel contesto di una situazione
troppo costosa e frammentata per quanto riguarda la registrazione dei brevetti
comunitari. Dovrà essere ulteriormente rafforzata l’innovazione nei servizi e l'uso delle
TIC.
Piu’ veloce e maggiore utilizzo nel mercato di prodotti e servizi innovativi: Le
Misure di regolamentazione e normalizzazione possono guidare l'innovazione. In
particolare le nuove norme per le emissioni auto, la normativa REACH, le misure di eco
progettazione nonché l’iniziativa dal titolo: Lead Market rafforzerà la capacità
innovativa dei vari settori dell'economia europea. Tuttavia, l’iniziativa Lead Market
deve ancora guadagnare terreno in tutta l'UE al fine di avere un impatto reale e il
potenziale degli appalti pubblici per sostenere l'innovazione deve essere ancora
pienamente sfruttato.
Il sostegno finanziario per la ricerca e l'innovazione: I Fondi europei si sono
concentrati molto di più che in passato sull’innovazione. Sono stati stanziati 86 miliardi
di euro nell'ambito dei fondi della politica di coesione per sostenere la ricerca e
l'innovazione nelle regioni e anche nelle zone rurali beneficiare di un maggiore sostegno.
Inoltre, il 7 Programma quadro di ricerca e il programma quadro a favore della
competitività e dell’innovazione fornisce strumenti utili, in particolare per le PMI.
113
Tuttavia, le procedure necessitano di essere riviste e snellite: si deve fare maggiormente
attenzione alla complessità delle norme e dei regimi. La questione che riguarda il
capitale di rischio è ancora un problema. Gli investitori finanziari dovrebbero essere più
disposti a investire in imprese innovative con prospettive di rendimento a lungo termine.
Creare maggiori sinergie tra i principali attori del processo di innovazione:
Delle misure sono state adottate per intensificare le sinergie tra istruzione superiore,
ricerca e industria, in particolare nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca, con il
lancio di una serie di iniziative tecnologiche congiunte e la fondazione dell’Istituto
europeo per la tecnologia e l’ innovazione. Guardando al futuro, la promozione
dell'innovazione deve rimanere una priorità politica fondamentale a tutti i livelli
nell’UE. Vi è una chiara necessità di una concentrazione di sforzi a livello UE su zone
selezionate con valore aggiunto europeo e massa critica. Le tecnologie che l'UE dovrebbe
controllare sia in termini di ricerca e produzione dovranno essere meglio definite al fine
di creare sinergie. Parallelamente gli Stati membri e le regioni dovrebbero inoltre
sfruttare meglio il potenziale del partenariato e della cooperazione.
Sulla base dell'analisi dei risultati raggiunti finora e delle lezioni apprese, la
Commissione esaminerà con gli Stati membri e le parti interessate la possibilità di
proporre una legge europea a favore dell’innovazione che ha l’obiettivo di rafforzare
l'approccio di partenariato in materia di innovazione come parte integrante della futura
agenda di riforma europea oltre il 2010.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/future-policy/index_en.htm
114
L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un
nuovo quadro politico per il turismo europeo
Data di pubblicazione: 30 giugno 2010, COM (2010) 352
Competenza: DG Industria ed imprenditoria
Contesto:
Far sì che l'Europa resti la prima destinazione turistica mondiale è l'obiettivo di una
comunicazione presentata il 30 giugno 2010 dalla Commissione europea. Con 370 milioni
di arrivi internazionali nel 2008 l'Europa rappresenta più del 40% della cifra globale:
una posizione che va mantenuta. Tuttavia, i veloci cambiamenti dell'economia mondiale
si ripercuotono sul settore del turismo con mutamenti significativi nelle abitudini dei
turisti e nei mercati di origine.
Oltre a richiamare l'attenzione su sfide quali le
variazioni stagionali e l'invecchiamento della popolazione, il documento della
Commissione delinea una politica volta a sostenere questo settore fondamentale
dell'economia europea e propone iniziative per promuovere la sua competitività e il suo
sviluppo sostenibile e di qualità, nonché la visibilità dell'Europa come destinazione
turistica eccezionale.
Il turismo svolge un ruolo significativo nella nostra economia: rappresenta 1,8 milioni di
imprese, tra cui numerose piccole e medie imprese. Provvede inoltre al 5,2% dei posti di
lavoro e contribuisce al PIL europeo per più del 5%. I prossimi anni pongono una serie
di sfide e di opportunità che necessitano di un approccio concordato su scala europea,
pur nel rispetto delle diverse caratteristiche presenti negli Stati membri a tutti i livelli.
Le destinazioni europee devono fronteggiare la crescente concorrenza di altre
destinazioni mondiali. D'altro canto l'Europa può anche attrarre dai mercati emergenti
turisti che intendono trascorrere qui le proprie vacanze. L'attuale tendenza demografica
si tradurrà tra qualche anno in un numero maggiore di turisti anziani – occorre che le
nostre infrastrutture e i nostri prodotti turistici siano ben preparati a questi sviluppi. I
nostri prodotti turistici devono inoltre essere più sostenibili, tenendo conto in tal modo
degli impegni relativi, ad esempio, ai cambiamenti climatici e alla dipendenza dall'acqua
e dall'energia. Anche le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, in continuo
sviluppo, offrono nuove possibilità che vanno sfruttate.
Per far sì che l'Europa resti la prima destinazione turistica mondiale, la comunicazione
della Commissione propone 21 azioni, tra le quali:
1. Migliorare la competitività del settore turistico in Europa.
L'innovazione va sostenuta affinché il settore e le sue imprese possano adattarsi alle
nuove abitudini dei consumatori superando i propri modelli fissi. I questo contesto la
Commissione europea sostiene l'idea di una piattaforma "TIC & turismo" tra i principali
operatori del settore (agenzie turistiche, alberghi, ecc...).
Prolungamento della stagione turistica. Facilitare una forma di programma di scambio
per permettere ai giovani, alle persone anziane, alle famiglie con difficoltà economiche e
alle persone con disabilità di viaggiare durante la bassa stagione. In secondo luogo, un
meccanismo di scambio delle informazioni a livello europeo potrebbe contribuire a un
migliore coordinamento delle vacanze scolastiche tra gli Stati membri.
115
È necessario approfondire le conoscenze socioeconomiche sul turismo per consentire un
migliore coordinamento delle attività di ricerca in corso nell'ambito del turismo. Un
osservatorio europeo virtuale del turismo potrebbe sviluppare a medio termine una rete
per il coordinamento e l'analisi della ricerca nel campo del turismo che potrebbe fungere
anche da archivio delle informazioni a livello di UE relative agli sviluppi dell'industria
del turismo.
2. Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità
Facilitare lo scambio di pratiche ottimali tra le reti di destinazioni regionali e sostenibili
al fine di elaborare indicatori di gestione sostenibile.
Sviluppare un marchio per il "turismo di qualità" come riconoscimento dei risultati
ottenuti nel migliorare la qualità dei servizi forniti dalle imprese e dalle destinazioni
europee.
Elaborare un marchio basato sugli indicatori di gestione sostenibile per promuovere le
destinazioni turistiche che rispettano criteri ambientali, sociali ed economici.
Proporre una carta che stabilisca i criteri per un turismo sostenibile e responsabile in
base ai quali verrà assegnato un premio europeo alle imprese e alle destinazioni
turistiche.
3. Consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni
sostenibili e di alta qualità
La creazione e la promozione di una "marca europea", in stretta collaborazione con gli
Stati membri, contribuirà a differenziarsi meglio dalle altre destinazioni internazionali.
Una migliore cooperazione con le organizzazioni nazionali e l'industria europea del
turismo consentirà di promuovere i prodotti del turismo europeo attraverso il portale
visiteurope.com.
4. Potenziare l'integrazione del turismo nelle politiche e negli strumenti finanziari UE
Il turismo è inevitabilmente connesso ad altre politiche. Per questa ragione la
Commissione migliorerà l'integrazione e il coordinamento delle politiche che hanno
ripercussioni sul turismo, quali diritti dei passeggeri, tutela dei consumatori e mercato
interno.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=199478
116
Iniziativa
faro
dell’Innovazione”
Strategia
2020
“Unione
Data di pubblicazione: 6 ottobre 2010, Proposta di direttiva, COM(2010) 546
Competenza: DG ENTR, Commissario Antonio Tajani
Contesto:
Il programma “Unione dell’innovazione” definisce un approccio strategico
all'innovazione, finalizzato a concentrare gli interventi dell'Europa – e la cooperazione
con i Paesi terzi – in ambiti quali i cambiamenti climatici, la sicurezza
dell'approvvigionamento energetico e alimentare, la salute e l'invecchiamento della
popolazione.
L’innovazione diventa l’obiettivo preponderante, in una prospettiva di mediolungo periodo, dove l’insieme degli strumenti politici, delle misure e delle risorse è
destinato a contribuire all’innovazione e dove le politiche comunitarie, nazionali e
regionali sono strettamente collegate in modo sinergico. Al contempo, le istituzioni
politiche a più alto livello saranno chiamate a presentare un’agenda strategica, a
monitorarne regolarmente l’attuazione e ad affrontarne gli eventuali ritardi.
Il programma intende utilizzare gli interventi pubblici per stimolare il settore privato e
rimuovere gli ostacoli che impediscono alle idee di raggiungere il mercato, quali ad
esempio la mancanza di finanziamenti, la frammentazione dei sistemi di ricerca e dei
mercati, lo scarso utilizzo degli appalti pubblici nel campo dell'innovazione e la lentezza
nella definizione delle norme.
Uno studio35 recente ha evidenziato che uno degli obiettivi della strategia Europa 2020 –
aumentare fino al 3% del PIL gli investimenti in R&S – consentirebbe, se
raggiunto, di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e di aumentare il PIL annuo di
795 miliardi di euro entro il 2025.
Nella Comunicazione viene ribadita la necessità di disporre di risorse finanziarie
adeguate per continuare gli investimenti nell’istruzione e nella formazione,
nella R&S, nell’innovazione - che deve essere intesa sia per prodotto che per
processo -, e nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).
Elementi chiave per sviluppare un approccio integrato all’innovazione:
1) La Commissione europea ha annunciato che lancerà i “Partenariati Europei per
l'Innovazione” che mirano a coinvolgere i soggetti interessati – a livello europeo,
nazionale e regionale, pubblico e privato – per conseguire obiettivi ben definiti in settori
che uniscano la capacità di affrontare importanti sfide per la società e le potenzialità
dell'Europa di affermarsi come leader mondiale. La Commissione erogherà
finanziamenti propri per attirarne altri, più cospicui, da tutti i soggetti interessati.
All'inizio del 2011 sarà avviato un partenariato pilota su come invecchiare mantenendosi
attivi e in salute, con l'obiettivo di prolungare (di due anni entro il 2020) il periodo di
vita in cui godiamo di buona salute. A questo seguiranno altri partenariati in settori
35
P. Zagamé, (2010) The cost of a non-innovative Europe (Il costo di un Europa non innovativa),
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html
117
quali l'energia, le "città intelligenti", la mobilità e i trasporti puliti, l'efficienza idrica, la
società digitale nonché le materie prime non energetiche.
2) La Commissione ha riunito 25 indicatori in un "Quadro valutativo dell'Unione
dell'innovazione" e ha definito un elenco di controllo relativo ai sistemi innovativi che
abbiano dimostrato la loro efficacia. La Commissione elaborerà un nuovo indicatore per
misurare la quota di società innovative a rapida crescita nell'economia e finanzierà la
creazione di un sistema indipendente di classificazione delle università.
3) Oggigiorno, le imprese innovative che dispongono del potenziale per espandersi nei
mercati internazionali hanno accesso limitato ai finanziamenti. La Commissione
proporrà misure per migliorare l'accesso ai finanziamenti. In particolare,
proporrà un regime transfrontaliero per il capitale di rischio e coopererà con la BEI, gli
intermediari finanziari nazionali e gli investitori privati al fine di presentare proposte
che facciano fronte ai seguenti divari: investimenti nel trasferimento di conoscenza e
nell’avvio delle imprese; capitali di rischio per le imprese in rapida espansione sui
mercati comunitario e mondiale; introduzione del "Meccanismo di finanziamento con
ripartizione dei rischi" per investimenti in R&S; nonché prestiti per la crescita rapida
delle imprese innovative e di media capitalizzazione. Entro il 2014, inoltre, l’UE creerà
strumenti finanziari tali da attirare un notevole incremento dei finanziamenti privati e
ridurre il divario tra gli investimenti in ricerca ed innovazione. I contributi provenienti
dal bilancio comunitario creeranno un effetto leva, aumentando il successo di programmi
quali il Settimo Programma Quadro (7PQ) ed il Programma per la Competitività e
l’Innovazione (CIP)
4) Saranno potenziate le iniziative di ricerca in atto. La Commissione intende proporre
misure per completare lo Spazio europeo della ricerca – obbligo giuridico previsto dal
trattato di Lisbona – entro il 2014. L'Ottavo Programma Quadro per la Ricerca verrà
elaborato in modo da sostenere gli obiettivi della Strategia UE 2020, ed in particolare
l’Unione dell’Innovazione. La Commissione designerà i futuri programmi di ricerca ed
innovazione a livello europeo in modo tale da garantire un accesso semplice ed un
maggior coinvolgimento delle PMI, in particolare quelle ad alto potenziale di crescita.
Entro la metà del 2011, l’istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) dovrebbe
presentare un’Agenda Strategica dell’Innovazione per espandere le proprie attività.
5) Nel 2011 la Commissione istituirà un Consiglio direttivo europeo in materia di
design e un marchio europeo del design di eccellenza. L’obiettivo è di rafforzare il ruolo
del design nella politica dell’innovazione.
6) Sempre nel 2011 la Commissione avvierà un programma di ricerca di ampia portata
in materia di settore pubblico e innovazione sociale ed un progetto pilota di quadro
valutativo dell'innovazione nel settore pubblico europeo; avvierà inoltre un progetto
pilota sull'innovazione sociale in Europa finalizzato a creare competenze per
l'innovazione sociale in quanto epicentro dei futuri programmi del FSE.
7) La Commissione propone che i governi destinino fondi ad hoc per gli appalti pubblici
di prodotti e servizi innovativi, con l'obiettivo di creare un mercato degli appalti a livello
europeo di un valore di almeno 10 miliardi di euro all'anno per le innovazioni che
consentono di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici, affrontando al
contempo le principali sfide provenienti dalla società. La Commissione fornirà
orientamenti in materia di appalti congiunti tra amministrazioni aggiudicatrici di Stati
membri differenti.
8) All'inizio del 2011 la Commissione presenterà una proposta legislativa per accelerare
e modernizzare il processo di normalizzazione allo scopo di consentire l'interoperabilità e
promuovere l'innovazione.
118
9) È necessario modernizzare il regime europeo della proprietà intellettuale.. I
mercati per la negoziazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale devono diventare meno
opachi e frammentati cosi che le transazioni tra acquirenti e venditori si effettuino in
modo leale. Un accordo sul brevetto UE consentirebbe alle imprese di risparmiare
250 milioni di euro all'anno; per questo motivo la Commissione presenterà nel 2011
proposte per un mercato europeo della conoscenza per brevetti e licenze.
10) Per dare impulso all'innovazione sarà necessario rivedere il quadro normativo in
materia di finanziamenti strutturali e aiuti di Stato. I Fondi strutturali hanno un ruolo
cruciale e concedono già investimenti sostanziali destinati alla ricerca e all’innovazione,
che pero spesso risultano non utilizzati. La Commissione coopererà con gli Stati membri
al fine di garantire un migliore utilizzo degli 86 miliardi di euro di tali Fondi nel periodo
2007-2013 e proporrà per il periodo successivo al 2013 un regime dei Fondi strutturali
maggiormente incentrato sull'innovazione. Nel 2011 infine verrà rivisto il quadro sugli
aiuti di Stato.
Riferimenti:
http://www.leru.org/files/general/innovation-union-communication_en.pdf
119
Elaborazione di un Programma che succede all’attuale
Programma
Quadro
per
l’innovazione
e
la
competitività (CIP) (2007-2013) – Consulazione
pubblica
Periodo di consulazione: 8 Novembre 2010 – 4 Febbraio 2011
Competenza: DG ENTR,
Contesto:
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul programma che segue
il Programma quadro per la Competitività e l'Innovazione 2007-2013 (CIP). La
consultazione pubblica sul finanziamento UE per la competitività e l'innovazione fa parte
di una valutazione di impatto e di una più ampia riflessione sul quadro pluriennale di
finanziamento dell'Ue dopo il 2013. Il campo di applicazione e gli obiettivi dei futuri
programmi non sono ancora decisi e la consultazione pubblica contribuirà all'elaborazione
di un possibile successore dell'attuale Programma quadro per la competitività e
l'innovazione (CIP 2007-2013). Il CIP costituisce il principale strumento finanziario Ue
destinato alla competitività al di là dei settori della ricerca e delle qualifiche. Le principali
priorità sono le PMI, l'accesso ai finanziamenti, l'innovazione (compresa l'eco-innovazione),
l'accesso e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC),
l'utilizzazione razionale dell'energia e le fonti di energia rinnovabili.
Obiettivi:
Mediante la consultazione il pubblico è invitato a dare il suo parere, indicando quali
dovrebbero essere le priorità dei finanziamenti UE per la futura competitività e
innovazione.
Prossime tappe:
La consultazione pubblica è aperta dall'8 novembre 2010 al 4 febbraio 2011. A
completamento della consultazione si terrà a Bruxelles il 25 gennaio 2011 una conferenza
che darà alle parti in causa un'ulteriore possibilità di esprimere il loro parere sui futuri
orientamenti dei finanziamenti dell'Unione europea per un eventuale programma per la
competitività e l'innovazione.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm
120
O. MERCATO INTERNO E SERVIZI
Atto per il mercato unico (Single Market Act)
Data di pubblicazione: 27 ottobre 2010 - COM(2010) 608.
Competenza: DG Mercato interno e servizi
Contesto
La Comunicazione –– intitolata “Verso un atto per il mercato unico – per
un’economia sociale di mercato altamente competitiva” ha lo scopo di incentivare
la creazione di nuovi posti di lavoro e di stimolare la crescita e la competitività alla luce
della nuova strategia “Europa 2020”.
Il documento è stato ispirato dal Rapporto Monti36, con cui lo scorso maggio il
Professor Mario Monti aveva presentato al Presidente Barroso una nuova strategia per
il mercato unico, individuando una serie di freni e strozzature che, allo stato dell’arte, ne
impediscono il pieno sviluppo. L’Atto per il mercato unico riprende anche la
Risoluzione del Parlamento europeo sulla creazione di un mercato unico per i
consumatori e i cittadini37.
Si tratta di un programma ambizioso, che prevede ben cinquanta proposte da attuare
entro il 2012 per porre rimedio ai freni e alle strozzature individuati nel Rapporto
Monti, sia nei settori tradizionali del mercato interno, sia in campi nuovi quali
tassazione, contraffazione e proprietà intellettuale.
La Commissione auspica che in tutta Europa si apra per quattro mesi un ampio dibattito
sul rilancio del mercato unico. A questo proposito, ha lanciato una consultazione
pubblica, che scadrà il 28 febbraio 2011, per conoscere l’opinione delle parti
interessate sulle misure proposte nell’Atto. Al termine del dibattito, la Commissione
proporrà alle altre istituzioni (Parlamento, Consiglio, Comitato Economico e
Sociale, Comitato delle Regioni) di suggellare il loro impegno sulla versione
definitiva dell'atto.
Obiettivi
La Commissione propone, innanzitutto, l’attuazione di una strategia globale che
riguarda tre tipi di azioni:
“Una nuova strategia per il mercato unico – al servizio dell'economia e della società europea” del 9 maggio
2010:
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/monti_report_final_10_05_2010_it.pdf
36
“Realizzare un mercato unico per i consumatori e i cittadini”, del 20 maggio 2010:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20100186+0+DOC+XML+V0//IT
37
121
• elaborare politiche di mercato al servizio di una crescita sostenibile ed equa per le
imprese;
• rafforzare l’economia sociale di mercato riposizionando le imprese e i cittadini
europei al centro del mercato unico per ritrovare la fiducia;
• predisporre gli strumenti per un'adeguata governance del mercato unico: il dialogo,
il partenariato e la valutazione.
Elenco Iniziative:
Vengono riportate di seguito, divise nelle tre aree tematiche, tutte le misure contenute
nell’Atto per il mercato unico che la Commissione europea si prefigge o raccomanda di
adottare e il periodo nel quale è prevista la loro adozione.
1. UNA CRESCITA FORTE, SOSTENIBILE ED EQUA CON LE IMPRESE
1.1 Incoraggiare e tutelare la creazione
Proposta n. 1: il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero fare il necessario per
adottare le proposte concernenti il brevetto dell'Unione europea, il suo regime
linguistico e il sistema unificato per la risoluzione delle controversie. L'obiettivo è la
concessione dei primi brevetti dell'UE nel 2014. Senza scadenza
Proposta n. 2: proposta di direttiva quadro sulla gestione dei diritti di autore
al fine di aprire l'accesso ai contenuti on line migliorando la governance, la trasparenza e
la gestione elettronica dei diritti d'autore. La Commissione proporrà una direttiva sulle
opere orfane. 2011
Proposta n. 3: un piano d'azione contro la contraffazione e la pirateria che
comporterà misure legislative e non. Proposte legislative per adeguare il quadro
normativo alle esigenze create dallo sviluppo di internet e rafforzare l'azione
delle dogane in questo settore. 2010/2011
1.2 Promuovere nuovi canali d'azione per l'economia sostenibile
Proposta n. 4: portare avanti, in cooperazione con gli Stati membri, lo sviluppo del
mercato interno dei servizi sulla base del processo di “valutazione reciproca”
della direttiva sui servizi, in fase di attuazione da parte degli Stati membri e della
Commissione. La Commissione indicherà le misure concrete da adottare a tal fine, anche
nel settore dei servizi per le imprese. 2011
Proposta n. 5: adozione di iniziative destinate allo sviluppo del commercio
elettronico nel mercato interno, incentrate sui problemi che i consumatori incontrano
nell'economia digitale: una Comunicazione sul funzionamento del commercio
elettronico e degli orientamenti destinati agli Stati membri per garantire l'adeguata
applicazione della disposizione della direttiva sui servizi che mira a lottare contro le
discriminazioni nei confronti dei destinatari dei servizi a causa della loro nazionalità o
del loro luogo di residenza. 2011
Proposta n. 6: proposta di modifica del quadro di regolamentazione per la
normalizzazione, al fine di rendere le procedure di normalizzazione più efficaci,
efficienti e partecipative e di estendere il ricorso a queste procedure ai servizi. 2011
122
Proposta n. 7: adozione di un Libro bianco sulla politica dei trasporti che
proporrà una serie di azioni destinate in particolare ad eliminare i rimanenti ostacoli tra
i modi di trasporto e i sistemi di trasporto nazionali. 2011
Proposta n. 8: proposta di revisione della direttiva sulla fiscalità dell'energia al
fine di rispecchiare meglio gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE nel contesto fiscale
basando i tassi minimi delle accise sulle emissioni di CO2 e sul contenuto energetico.
2011
Proposta n. 9: la Commissione proporrà un’iniziativa finalizzata all’istituzione di un
gruppo ad alto livello sui servizi alle imprese al fine di esaminare le carenze del
mercato, e le questioni di normalizzazione, innovazione e di commercio internazionale
nei settori della logistica, della gestione degli impianti, del marketing e della pubblicità.
Proposta n. 10: la Commissione valuterà l’opportunità di un'iniziativa sull'impronta
ecologica dei prodotti per rispondere al problema dell'impatto ambientale dei
prodotti, in particolare le emissioni di CO2. L'iniziativa esaminerà i mezzi per istituire
una metodologia europea comune per la loro valutazione e la loro indicazione. Entro il
2012
Proposta n. 11: un Piano sull'efficienza energetica per sfruttare il considerevole
potenziale di risparmio energetico integrando le politiche esistenti in tutti i settori di
consumo energetico. Inizio 2011
1.3 Per le piccole e medie imprese
Proposta n. 12: adozione di un Piano d'azione per il miglioramento dell'accesso
delle PMI ai mercati dei capitali. Il piano conterrà delle misure destinate a
migliorare la visibilità delle PMI nei confronti degli investitori, a sviluppare una rete
efficace di Borse o mercati regolamentati specificatamente destinati alle PMI e ad
adeguare alle PMI gli obblighi di quotazione e pubblicità. 2011
Proposta n. 13: la Commissione valuterà l'iniziativa concernente le PMI ("Small
Business Act") al fine di collegare strettamente lo "Small Business Act" alla strategia
Europa 2020. Fine 2010
Proposta n. 14: una proposta di revisione delle direttive sui principi contabili al
fine di semplificare gli obblighi in materia di informativa finanziaria e ridurre gli oneri
amministrativi, in particolare quelli che gravano sulle PMI. 2011
1.4 Finanziare l'innovazione e gli investimenti a lungo termine
Proposta n. 15: la Commissione valuterà l'opportunità di favorire l'emissione di
obbligazioni europee per il finanziamento di progetti europei ("project bonds").
Proposta n. 16: la Commissione esplorerà delle misure in grado di incentivare gli
investimenti privati, soprattutto quelli a lungo termine, sostenibili ed etici. La
Commissione, inoltre, farà in modo che i fondi di capitale di rischio istituiti in
qualsiasi Stato membro possano funzionare e investire liberamente nell'Unione europea
(eventualmente mediante l'adozione di un nuovo regime legislativo). Si impegnerà per
eliminare tutti i trattamenti fiscali sfavorevoli alle attività transfrontaliere. Entro il
2012
Proposta n. 17: al temine della valutazione della legislazione europea sugli appalti
pubblici (attualmente in corso) e a seguito di un'ampia consultazione, la
Commissione presenterà delle proposte legislative destinate a semplificare e
modernizzare le regole comunitarie per rendere più snella la procedura di
123
aggiudicazione degli appalti pubblici e permettere un uso migliore degli appalti pubblici
a sostegno di altre politiche. Entro il 2012
Proposta n. 18: adozione di un'iniziativa legislativa sulle concessioni di servizi.
Regole chiare e proporzionate consentiranno di migliorare l'accesso al mercato per le
imprese europee, garantendo trasparenza, parità di trattamento e regole del gioco
identiche per gli operatori economici; incoraggeranno i partenariati pubblico-privato e
svilupperanno il potenziale di un miglior rapporto qualità-prezzo per gli utilizzatori dei
servizi e per gli enti appaltanti. 2011
1.5 Creare un contesto giuridico e fiscale favorevole alle imprese
Proposta n. 19: adozione di iniziative per migliorare il coordinamento delle politiche
fiscali nazionali, in particolare mediante una proposta di direttiva destinata a
stabilire una base imponibile consolidata comune dell'imposta sulle società
(programma ACCIS). 2011
Proposta n. 20: pubblicazione di una nuova strategia in materia di IVA, sulla base
del Libro verde (che sarà pubblicato nel 2010) che riesamina in modo approfondito il
sistema IVA. 2011
Proposta n. 21: proposta di una legislazione sulla connessione tra i registri delle
imprese. 2011
Proposta n. 22: entro il 2012, la Commissione proporrà una decisione destinata a
garantire il mutuo riconoscimento dell'identificazione elettronica e dell'autenticazione
elettronica nell'UE, sulla base di servizi di autenticazione on-line che dovranno essere
messi a disposizione in tutti gli Stati membri. Nel 2011 la Commissione proporrà una
revisione della direttiva sulla firma elettronica.
1.6 Essere competitivi sui mercati internazionali
Proposta n. 23: ulteriore sviluppo della cooperazione regolamentare con i principali
partner commerciali (sia a livello bilaterale — dialoghi regolamentari — che
multilaterali — ad esempio in seno al G20). La Commissione negozierà degli accordi di
commercio internazionale (multilaterali e bilaterali) che porranno l'accento sia
sull'accesso al mercato sia sulla convergenza regolamentare, soprattutto per i servizi, i
diritti di proprietà intellettuale e le sovvenzioni. In corso
Proposta n: 24: una proposta legislativa concernente uno strumento comunitario
che si fonda sulla realizzazione degli impegni internazionali dell'Unione europea per
rafforzare la sua capacità di garantire una simmetria consolidata nell'accesso ai mercati
pubblici nei Paesi industrializzati e i grandi Paesi emergenti. 2011
2. GLI EUROPEI NEL CUORE DEL MERCATO PER RITROVARE LA FIDUCIA
2.1 Migliorare i servizi pubblici e le infrastrutture di interesse generale
Proposta n. 25: adozione di una Comunicazione corredata di una serie di azioni sui
servizi di interesse generale. Entro il 2011
Proposta n. 26: una revisione degli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti, nonché una proposta relativa ad un quadro complessivo di
finanziamento delle infrastrutture di trasporto. 2011
Proposta n. 27: adozione di una Comunicazione sulle priorità delle infrastrutture
energetiche entro il 2020-2030 al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato
124
interno dell'energia pienamente operativo, rispondendo al problema degli anelli
mancanti ed agevolando l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili. Gli strumenti
necessari per la realizzazione di queste priorità saranno proposti nel 2010 in un nuovo
strumento per la sicurezza e le infrastrutture energetiche europee. 2011
Proposta n. 28: Il Parlamento e il Consiglio dovrebbero adottare la proposta di
decisione che istituisce un programma di azioni sullo spettro radioelettrico
europeo per una gestione ed un utilizzo più efficaci dello spettro radio europeo. Senza
scadenza
2.2 Rafforzare la solidarietà nel mercato unico
Proposta n. 29: la Commissione si adopererà affinché si tenga conto dei diritti garantiti
dalla Carta dei diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di promuovere azioni
collettive. La Commissione analizzerà in via preliminare e in modo approfondito
l'impatto sociale di tutte le proposte legislative sul mercato unico. 2011
Proposta n. 30: una proposta legislativa destinata a migliorare l'attuazione della
direttiva sul distacco dei lavoratori che potrebbe comprendere o essere integrata da
un chiarimento sull'esercizio dei diritti sociali fondamentali nel contesto delle libertà
economiche del mercato unico. 2011
Proposta n. 31: riesame della direttiva sulle attività degli enti pensionistici
aziendali o professionali (fondi pensionistici) e sulla loro vigilanza. Seguiranno altre
proposte sulla base del Libro verde di luglio 2010 sulle pensioni, anche per eliminare gli
ostacoli incontrati dai lavoratori mobili quando vanno in pensione. 2011
Proposta n. 32: una consultazione dei partner sociali finalizzata all'istituzione di un
quadro europeo per l'anticipazione delle ristrutturazioni industriali. 2011
2.3 Un accesso all'occupazione e alla formazione permanente
Proposta n. 33: un'iniziativa legislativa per riformare i sistemi di riconoscimento
delle qualifiche professionali, sulla base di una valutazione dell'acquis nel 2011, al
fine di agevolare la mobilità dei lavoratori e di adeguare la formazione alle esigenze
attuali del mercato del lavoro. In questo ambito si esaminerà l'opportunità di istituire
una tessera professionale. 2012
Proposta n. 34: istituzione di una "carta Gioventù in movimento" che agevolerà la
mobilità di tutti i giovani per studiare in un altro Stato membro. 2012
Proposta n. 35: una Proposta di raccomandazione del Consiglio per promuovere e
convalidare la formazione al di fuori delle istituzioni scolastiche (il cosiddetto"non
formal and informal learning"); la creazione di un "passaporto europeo delle
competenze" che consentirà a ciascuno di elencare dettagliatamente le proprie
conoscenze e competenze acquisite nel corso del tempo; l’istituzione di una "passerella"
tra il quadro europeo delle certificazioni e la nomenclatura delle professioni in Europa.
2011
2.4 Nuovi mezzi per l'economia sociale di mercato
Proposta n. 36: un'iniziativa per l'imprenditoria sociale intesa a sostenere e ad
accompagnare lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi sul piano sociale
nell'ambito del mercato unico, utilizzando in particolare il rating sociale, l'etichettatura
etica e ambientale, gli appalti pubblici, l'attuazione di un nuovo regime per i fondi di
investimento e la captazione del risparmio "dormiente". 2011
125
Proposta n. 37: misure che permetteranno di migliorare la qualità delle forme
giuridiche interessate (fondazioni, cooperative, mutue ecc.), al fine di ottimizzarne il
funzionamento e promuoverne lo sviluppo nel mercato unico. 2011/2012.
Proposta n. 38: una consultazione pubblica (Libro verde) in materia di governance
delle imprese e una consultazione pubblica anche sulle possibili opzioni per migliorare
la trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese sugli aspetti sociali e ambientali
e sul rispetto dei diritti umani. Le consultazioni potranno sfociare in iniziative
legislative. 2011/2012
2.5 Un mercato unico al servizio dei consumatori
Proposta n. 39: un Piano di azione pluriennale per lo sviluppo della vigilanza
europea del mercato; linee direttrici sui controlli doganali nel settore della
sicurezza dei prodotti; una revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei
prodotti, per garantire un quadro coerente ed efficace per la sicurezza dei beni di
consumo nell'UE. 2011
Proposta n. 40: adozione di un'iniziativa legislativa sull'accesso a determinati
servizi bancari di base. La Commissione inviterà inoltre il settore bancario a
presentare un'iniziativa di autoregolamentazione mirante ad accrescere la trasparenza e
la comparabilità delle spese bancarie. 2011
Proposta n. 41: una Proposta di direttiva mirante a creare un mercato unico
integrato del credito ipotecario con un livello elevato di tutela dei consumatori. Entro
febbraio 2011
Proposta n. 42: adozione di una Comunicazione mirante a individuare ed eliminare
gli ostacoli fiscali cui devono ancora far fronte i cittadini europei. Fine 2010
Proposta n. 43: una proposta di modifica del regolamento relativo ai diritti dei
passeggeri aerei, in particolare alla luce delle conseguenze della recente crisi del
vulcano islandese, e, in caso di adozione della proposta legislativa relativa al settore
stradale (autobus e corriere), una comunicazione sui diritti dei passeggeri di tutti i tipi
di trasporto. 2012
3. DIALOGO, PARTENARIATO, VALUTAZIONE: GLI STRUMENTI DI UNA
BUONA GOVERNANCE DEL MERCATO UNICO
Proposta n. 44: cooperazione tra Commissione e Stati membri per proseguire lo
sviluppo del mercato interno, rafforzando il lavoro di valutazione dell'acquis, in
particolare sulla base del processo di "valutazione reciproca" della direttiva
servizi, attualmente in corso da parte degli Stati membri e della Commissione.
L'esperienza del processo di valutazione reciproca della direttiva servizi sarà estesa ad
altri atti normativi chiave del mercato unico.
Proposta n. 45: una proposta legislativa riguardo una strategia sull'estensione del
sistema di informazione del mercato interno (IMI) ad altri settori normativi nel 2011,
con l'obiettivo di creare una vera rete elettronica "faccia a faccia" delle amministrazioni
europee. Inizio 2011
Proposta n. 46: nel 2011, presentazione di un'iniziativa sull'uso dei modi alternativi
di risoluzione delle controversie nell'UE e adozione di una Raccomandazione
126
sulla rete dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per i servizi finanziari.
Entro il 2012, la Commissione proporrà un sistema europeo di risoluzione delle
controversie on-line per le operazioni mediante strumenti informatici e, nel biennio
2010-2011, organizzerà una consultazione pubblica su un approccio europeo alle
azioni collettive, per individuare le modalità che potrebbero iscriversi nel quadro
giuridico dell'Unione europea e negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Proposta n.47: sviluppo di una politica più decisa, in partenariato con gli Stati
membri, per fare rispettare le norme del mercato unico. La Commissione si
impegna a preparare piani di attuazione e progetti di tavole di concordanza per le
proposte normative previste dall'atto e a ridurre la durata media di trattamento dei casi
di infrazione. La Commissione invita gli Stati membri a ridurre il deficit in materia di
recepimento delle direttive del mercato unico allo 0,5% e a notificare le tavole di
concordanza assieme alle misure di recepimento. 2011
Proposta n. 48: rafforzamento della consultazione e del dialogo con la società civile
nelle fasi di preparazione e di attuazione dei testi. Si terrà conto con particolare
attenzione del punto di vista dei consumatori, delle ONG, dei sindacati, delle imprese,
dei risparmiatori, degli utilizzatori e degli enti territoriali nelle consultazioni effettuate
prima dell'adozione delle proposte, in particolare per quanto riguarda i lavori dei gruppi
di esperti. 2011
Proposta n. 49: la Commissione proseguirà la promozione dello sportello unico che
fornisca ai cittadini e alle imprese informazioni e accesso al servizio di assistenza sui
diritti attribuiti loro dal mercato unico, mediante internet, telefono, o tramite un
contatto personale, sviluppando il portale internet "la tua Europa" e coordinandolo
meglio con "Europe Direct". La Commissione rafforzerà inoltre i partenariati con gli
Stati membri per rendere disponibili le informazioni sulle norme e le procedure
nazionali anche tramite lo sportello unico. 2010
Proposta n. 50: rafforzamento degli strumenti informali di risoluzione dei
problemi, in particolare consolidando e rafforzando il progetto EU Pilot, la rete
SOLVIT e le reti dei centri europei dei consumatori. Per quanto riguarda SOLVIT, sulla
base di una valutazione effettuata nel 2010, la Commissione formulerà proposte concrete
nel 2011.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_it.htm
127
Esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del
commercio e della distribuzione (Retail Market
Monitoring)
Data di pubblicazione: Relazione, 5 luglio 2010 – Com-2010-355
Competenza: DG Mercato interno e servizi
Contesto
L’esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio è stato avviato all’inizio
del 2009 nel contesto dei lavori di sorveglianza dei mercati che hanno fatto seguito alla
comunicazione del 2007 “Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo46”.
La relazione e il documento di lavoro47 dei servizi della Commissione che la
accompagna riportano un primo bilancio dei problemi che incidono o possono incidere,
dal punto di vista del mercato interno, sulle prestazioni delle imprese attive nel settore
del commercio e della distribuzione, in termini economici, sociali o ambientali. La
soluzione dei problemi individuati potrebbe portare verso un mercato interno del
commercio e della distribuzione più efficiente e più equo, favorendo così una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione, alla luce della strategia “Europa
“202048”.
Nella presente relazione, per “settore del commercio e della distribuzione” si intende il
commercio al minuto. Tale settore comprende un’ampia varietà di forme (negozi,
commercio elettronico, mercati all’aperto, ecc.), dimensioni (dal piccolo negozio
all’ipermercato), prodotti (alimentari, non alimentari, medicinali con o senza
prescrizione, ecc.), strutture giuridiche (esercizi indipendenti, affiliati, gruppi integrati,
ecc.), ubicazioni (urbana/rurale, centro città/periferia, ecc.). L’analisi elaborata nella
presente relazione copre tutte queste varianti, con un’attenzione particolare al
commercio soprattutto di prodotti alimentari, tenuto conto del suo peso economico. La
Commissione, per questo esercizio di sorveglianza, ha scelto il settore del commercio al
minuto data la sua importanza per l’Unione europea in termini di PIL dell’UE, di
numero di addetti, di presenza di PMI e, in particolare, per gli stretti legami esistenti
con numerose attività economiche sia a monte sia a valle.
Contenuto
La Commissione sottolinea innanzitutto la portata trasversale del settore del dettaglio
e della distribuzione, che costituisce, appunto, il collegamento a valle con i consumatori
– incidendo direttamente sulla loro qualità di vita grazie all’accesso che offre a una vasta
gamma di prodotti di consumo – e a monte con tutti gli operatori interessati lungo
l’intera filiera.
La relazione prosegue descrivendo la modernizzazione del settore del commercio e
della distribuzione, che è iniziata con l’avvento della grande distribuzione e che ha
apportato miglioramenti positivi, in termini di lotta contro l’infrazione, offerta
demoltiplicata ai consumatori e prezzi competitivi, innovazione e crescita dell’economia,
COM(2007) 724:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0724:FIN:IT:PDF
46
Reperibile al seguente link:
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/working_document_en.pdf
47
COM(2010)2020:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
48
128
concorrenza, aumento della pressione sui margini e della competitività della catena
economica. Tuttavia, secondo la relazione, quest’evoluzione ha avuto ripercussioni per
i piccoli negozianti indipendenti, le autorità locali, i piccoli produttori di materie prime
agricole, le PMI industriali, i lavoratori dipendenti o i consumatori isolati o sfavoriti,
facendo venir meno gli obiettivi di protezione dell’ambiente, di coesione sociale e
territoriale perseguiti dall'Unione europea.
Dopo questa panoramica, la relazione è stata divisa in cinque ambiti dedicati ai diversi
attori a valle e a monte della catena distributiva, individuando i problemi che si devono
affrontare per raggiungere un mercato del commercio e della distribuzione più
efficace e più equo per:
•
•
•
•
•
i consumatori;
i commercianti;
i fornitori;
i lavoratori dipendenti;
le generazioni future.
Per quanto riguarda i consumatori, sono stati individuati problemi in termini di
accessibilità e di scelta dei negozi: la mancanza di efficienza e di coordinamento delle
norme sull’urbanistica commerciale e di quelle del mercato immobiliare commerciale;
l’insufficiente sviluppo del commercio elettronico; l’insufficiente sviluppo delle
comunicazioni commerciali e dei servizi di informazione indipendenti.
Nelle relazioni tra commercianti e fornitori sono stati identificati problemi che possono
ostacolare la loro capacità di investire e innovare, quali: la mancanza di norme che
regolino le pratiche commerciali sleali e le relazioni contrattuali tra le varie parti della
catena di fornitura; la mancanza di trasparenza dei sistemi di controllo di qualità.
Nell’ambito del lavoro dipendente, invece, sono emersi problemi dovuti alle divergenze in
materia di diritto del lavoro e di contratti collettivi applicabili al settore, all’impatto
negativo dell’economia “informale” sulle condizioni di lavoro, alla mancanza di
informazione ai consumatori sulla responsabilità sociale delle imprese e a
un’inadeguatezza tra i bisogni delle imprese e le competenze del personale.
Infine, per consegnare alle generazioni future un settore del commercio e della
distribuzione più sostenibile, efficiente ed equo, la relazione sostiene che si debbano
affrontare i problemi inerenti il consumo energetico elevato, i costi ambientali lungo
l’intera catena di approvvigionamento e la valutazione dell’impatto ambientale dei
prodotti e servizi venduti.
La Commissione ha lanciato, inoltre, una consultazione pubblica per conoscere il
parere delle parti interessate sulle problematiche individuate nella relazione e per
stabilire le priorità politiche future in questo settore. La consultazione si è conclusa il 10
settembre 2010. Confcommercio-Imprese per l’Italia ha inviato il proprio contributo in
merito.
Passi successivi
Alla luce delle conclusioni tratte la Commissione definirà, in un secondo tempo e
nell'ambito del rilancio del mercato interno annunciato nella strategia per l'Europa
2020, le misure che si potrebbero adottare per migliorare il funzionamento del mercato
interno in questo settore, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità e alla luce degli altri obiettivi fondamentali perseguiti dall’Unione
europea.
Il Parlamento europeo si pronuncerà sul documento della Commissione: la relazione è
stata affidata, all’interno della Commissione IMCO (Mercato interno e protezione dei
consumatori) all’Onorevole Anna Maria Corazza Bildt (italiana, eletta in Svezia, del
Partito Popolare Europeo). A fine ottobre la relatrice ha presentato, in seno ai lavori
della Commissione IMCO, le prime idee in merito alla portata della sua relazione che è
129
prevista per marzo 2011. Ha sottolineato che la relazione dovrebbe concentrarsi su
misure che possono essere promosse a livello dell’Unione e su quattro aree
prioritarie, in particolare:
-
la rimozione delle barriere nella libera circolazione dei beni;
le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra imprese (B2B);
l’accessibilità dei servizi al dettaglio e
le soluzioni sostenibili per il settore del commercio e della distribuzione.
Riferimento
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/monitoring_report_it.pdf
130
Direttiva Servizi
Data di adozione e pubblicazione: Direttiva 2006/123/CE – Guue L376 – 27.12.06
Contesto e campo di applicazione
La direttiva servizi costituisce un notevole passo avanti affinché sia i prestatori di
servizi che i destinatari (consumatori e imprese) beneficino più facilmente delle libertà
fondamentali garantite dagli articoli 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunità
europea, ovvero la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi
transfrontalieri.
Sostenendo lo sviluppo di un mercato interno dei servizi veramente integrato, la
direttiva contribuirà a realizzare il notevole potenziale del settore dei servizi europeo a
livello di crescita economica e di creazione di posti di lavoro. Per tale motivo, la direttiva
costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona rinnovata per la
crescita e l’occupazione49. Inoltre, prevedendo obblighi di semplificazione
amministrativa, essa sostiene anche il programma per legiferare meglio50.
Il campo di applicazione della direttiva è molto ampio e comprende tutti i servizi
prestati dietro corrispettivo economico dai soggetti stabiliti nel territorio dell’Ue.
Vi rientrano i servizi di interesse economico generale, con alcune eccezioni (quali, i
servizi finanziari, sanitari, audiovisivi, di sicurezza privata, il settore dei trasporti, i
servizi e le reti di comunicazione elettronica).
Obiettivo
Progredire verso la creazione di un vero mercato interno dei servizi in modo tale
che, nel più grande settore dell’economia europea, sia le imprese sia i consumatori
possano trarre massimo beneficio dalle opportunità che esso offre. Al fine di raggiungere
tale obiettivo, le disposizioni della direttiva mirano a semplificare le procedure
amministrative, a eliminare gli ostacoli relativi alle attività di servizi e ad accrescere sia
la fiducia reciproca tra gli Stati membri che la fiducia dei prestatori e dei consumatori
nel mercato interno dei servizi.
Oltre ad imporre agli Stati membri di adottare misure legislative concrete, la direttiva
richiede anche l’adozione di una serie di modalità pratiche, quali gli sportelli unici per
i prestatori di servizi, le procedure elettroniche e la cooperazione amministrativa.
Essa introduce inoltre alcuni strumenti innovativi quali la revisione della
legislazione nazionale51 e il processo di valutazione reciproca. Affinché la
presente direttiva possa raggiungere i propri obiettivi, è indispensabile che venga
recepita in maniera completa e tempestiva.
Recepimento e misure attuative
Comunicazione della Commissione «Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione: il rilancio della strategia
di Lisbona» — COM(2005) 24, del 2.2.2005.
49
50 Comunicazione della Commissione «Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione
europea» — COM(2006) 690, del 14.11.2006.
Gli Stati membri sono chiamati a compiere una verifica di tutta la legislazione esistente per controllare che
tutte le disposizioni interne rispettino i principi di non discriminazione, di necessità ( giustificati da
motivi imperativi di interesse generale) e di proporzionalità (l’obiettivo non può essere raggiunto tramite
misure meno restrittive).
51
131
La direttiva servizi è stata adottata il 12 dicembre 2006 e doveva essere attuata dagli
Stati membri entro tre anni dalla sua pubblicazione, ovvero entro il 28 dicembre 2009.
Entro tale data gli Stati membri hanno dovuto presentare alla Commissione una
relazione nella quale indicavano: A) i regimi di autorizzazione che hanno deciso
di mantenere in vigore, indicando le motivazioni che ne hanno giustificano la
permanenza; B) i requisiti (da valutare) relativi alla libertà di stabilimento e alla
libera prestazione di servizi, indicando sia quelli che sono stati soppressi o attenuati,
sia quelli mantenuti specificandone le ragioni.
Si è instaurato, così, il “processo di valutazione reciproca” previsto dalla direttiva:
la Commissione ha trasmesso le relazioni agli Stati interessati, che hanno avuto sei mesi
di tempo per comunicare le loro osservazioni. Nell’ambito di questo processo innovativo,
la Commissione europea ha invitato le parti interessate a condividere il loro punto di
vista sugli aspetti della legislazione nazionale oggetto di discussione tra gli Stati
membri. La consultazione pubblica52, sottoforma di questionario, è terminata il 13
settembre 2010. Entro la fine dell’anno, la Commissione presenterà al Parlamento
europeo e al Consiglio i risultati del “processo di valutazione reciproca” e della
consultazione delle parti interessate: si tratterà di una relazione di sintesi
accompagnata, eventualmente, da proposte di iniziative supplementari.
Secondo quanto emerso dall’ultima nota presentata dalla Commissione al
Consiglio Competitività del 25-26 maggio53, sullo stato di recepimento della
direttiva, fino a quel momento 20 Stati membri, tra cui l’Italia, avevano adottato una
normativa orizzontale per l’attuazione dei principi e degli obblighi generali previsti dalla
direttiva. In altri tre Stati membri (Austria, Cipro e Lussemburgo), la normativa era in
discussione in Parlamento. In due Stati membri – Irlanda e Portogallo – la normativa
orizzontale era ancora in fase di elaborazione, mentre in Francia e Germania – che
avevano scelto di inserire i principi generali della direttiva in vari atti legislativi – i
lavori sembravano essersi conclusi in Germania e non ancora, invece, in Francia.
Più recentemente, a fine giugno, la Commissione ha inviato un parere motivato agli
Stati membri che non hanno ancora notificato alla Commissione l’adozione di tutte le
modifiche normative richieste dalla direttiva – vale a dire Austria, Belgio, Cipro,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo , Romania, Slovenia e
Regno Unito54.
Il Parlamento europeo segue il processo di recepimento della direttiva. La
Commissione IMCO, infatti, ha organizzato un workshop il 29 settembre in cui è stato
presentato uno studio55 commissionato dalla IMCO alla Direzione Generale per le
Politiche Interne56 per avere dei dati aggiornati sullo stadio di recepimento della
direttiva servizi e sul lavoro di screening legislativo avvenuto nei diversi Stati membri.
In Italia la direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario 75/L) n. 94 del 23 aprile 2010 .
Per quanto riguarda le misure di attuazione, la Commissione – oltre al Manuale per
l’attuazione della direttiva servizi57, che mira a fornire agli Stati membri assistenza
Reperibile al sito:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm#
52
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/10/st09/st09475.it10.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/821&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en
53
54
Riportato al seguente indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201009/20100930ATT84040/20100930ATT84040EN.p
df
55
Si tratta di una Direzione della Commissione europea, formata da dipartimenti che effettuano ricerche per
fornire un supporto specializzato alle Commissioni parlamentari o alle delegazioni interparlamentari.
56
57
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_it.pdf
132
tecnica nel corso del processo di recepimento – ha adottato, il 16 ottobre 2009, una
Decisone che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via
elettronica mediante gli «sportelli unici»58. A proposito degli sportelli unici, la
Commissione ha lanciato sul proprio sito internet un portale59 in cui sono registrati
tutti gli sportelli unici che sono stati attivati in ogni Stato membro. Tutti gli Stati
membri ad eccezione di due hanno stabilito gli sportelli unici.. In Italia, questa
operazione ha preso il nome di “Impresa in un giorno”60 e il portale è stato reso
disponibile sia in italiano che in inglese.
Un notevole lavoro è stato portato avanti con gli Stati membri per facilitare l’uso
transfrontaliero delle procedure elettroniche (ad esempio attraverso la creazione di un
«marchio comune» e un logo (EUGO) o, ancora, tramite «test reciproci» per verificare il
puntuale funzionamento dei loro Sportelli Unici).
La prima misura attuativa di accompagnamento offerta dalla Commissione, al fine di
facilitare gli Stati membri nella procedura di recepimento della direttiva servizi, è stata
la Decisione del 2 ottobre 2009 che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio
di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri61 , con la quale la
Commissione ha confermato l’utilizzo del Sistema di Informazione del Mercato Interno
(IMI)62 a supporto della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. La
Commissione ha pubblicato on-line la brochure IMI63 disponibile in tutte le lingue, la
quale spiega in poche pagine e termini semplici come funziona l’IMI, in quali aree viene
utilizzato e come poter registrarsi.
Recentemente la Commissione ha inoltre reso disponibile il link64 per accedere alla
pubblicazione “I servizi di cui avete bisogno ovunque voi siate. Perché le nuove norme
della direttiva servizi sono così importanti per i consumatori?”.
Riferimenti
Testo della direttiva servizi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF
Sito DG Mercato Interno sulla direttiva servizi:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm
Approfondimenti:
il recepimento della direttiva servizi:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_en.htm
il Sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI):
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
58
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:299:0018:0054:IT:PDF
59
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_it.htm
http://www.impresainungiorno.gov.it/index.html
61 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:263:0032:0034:IT:PDF
60
62
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_brochure_it.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/leaflet/leaflet_for_consumers_it.pdf
63
64
133
Copyright nell’economia della conoscenza
Data di adozione: 23 Aprile 2009
Competenza: DG Mercato Interno
Obiettivi
Viste le attuali differenze in materia di durata della protezione del diritto d’autore e dei
diritti degli artisti ed esecutori, la Commissione europea ha presentato una proposta di
direttiva il cui obiettivo è di estendere la durata della protezione per artisti, interpreti o
esecutori e produttori di fonogrammi da 50 a 95 anni.
Al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra i benefici per le case discografiche e gli
artisti affermati e gli autentici bisogni sociali dei musicisti di sessione, la proposta
contiene diverse misure di accompagnamento, quali l'istituzione di un fondo per i
musicisti di sessione, l'introduzione delle clausole "use it or lose it" nei contratti tra
artisti, interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi e una "nuova piattaforma" per i
contratti nel periodo di estensione oltre i 50 anni iniziali.
Dal punto di vista giuridico, la proposta implica una modifica della direttiva
2006/116/CE del 12 dicembre 2006 sulla durata della protezione del diritto d’autore e di
alcuni diritti connessi, che codificava e sostituiva, senza tuttavia modificarla nella
sostanza, la precedente direttiva 93/98/CEE concernente l’armonizzazione della durata
di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (sovente indicata come
“direttiva sulla durata di protezione”).
Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 23 aprile 2009 ha sostenuto in prima
lettura la proposta della Commissione che, in ragione dell’estensione della durata del
diritto d’autore, porterebbe ricavi supplementari anche ai produttori. Inoltre, in
considerazione della sempre maggiore prevalenza di composizioni scritte a più mani, la
proposta prevede inoltre un sistema di calcolo uniforme della durata di protezione che,
in tutta l’UE, estenderebbe la protezione di una composizione musicale con testo scritta
da più autori sino a 70 anni dopo il decesso dell'ultimo dei coautori, sia esso responsabile
del testo o della musica.
Riferimenti
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-20090282&language=IT&ring=A6-2009-0070
134
Rafforzare l’applicazione dei diritti
intellettuale nel mercato interno
di
proprietà
Data di pubblicazione: 11.09.09 – Comunicazione, Com-2009-467
Competenza: Commissione europea
Obiettivi:
Il documento descrive una serie di iniziative concrete per rafforzare le gravi conseguenze
della contraffazione e della pirateria sull’economia europea e sulla società in generale.
La Commissione propone di integrare il quadro giuridico esistente concentrandosi
maggiormente sull’applicazione dei diritti attraverso una maggiore collaborazione tra il
settore privato, le autorità nazionali e i consumatori in tutto il mercato interno. I diritti
di proprietà intellettuale sono la pietra miliare di una società della conoscenza creativa,
competitiva e portatrice di benessere. La contraffazione e la pirateria compromettono
questa posizione, esponendo i creatori, gli imprenditori, i posti di lavoro e i consumatori
sempre piu’ a rischio a causa di prodotti contraffatti e di servizi che costituiscono una
minaccia reale per la salute e la sicurezza. La Commissione mira ad assicurare un
sistema di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale altamente efficace, sia
all’interno che all’esterno del mercato interno. L’attuale quadro normativo prevede
meccanismi per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni eque, efficaci
e proporzionate.
Le azioni – menzionate nella comunicazione - hanno l’obiettivo di:
-
Promuovere il rispetto dei diritti IPR attraverso il nuovo Osservatorio Europeo sulla
contraffazione e la pirateria che riunisce i rappresentanti nazionali, esperti del
settore privato e i consumatori. L’osservatorio raccoglie dati sul problema, analizza la
portata e le dimensioni del problema, condivide informazioni, promuove le migliori
pratiche e le strategie, solleva consapevolezze e propone soluzioni a problemi chiave;
-
Incoraggiare la cooperazione amministrativa in tutta Europa attraverso un maggiore
coordinamento per garantire lo scambio di informazioni piu’ efficace e reciproca
assistenza. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti a designare coordinatori
nazionali. Sarà necessaria una rete elettronica per lo scambio di informazioni;
Costituire coalizioni fra le parti interessate per risolvere i conflitti e le controversie
attraverso lo sviluppo di accordi di cooperazione volontaria. Tali accordi dovrebbero
concentrarsi su problemi specifici, come la vendita di prodotti contraffatti su Internet ed
essere rapidamente adattati all’evoluzione dei mercati e delle tecnologie. Tali accordi
possono anche essere facilmente estesi oltre i confini dell’UE e diventare un pilastro per
le migliori pratiche a livello mondiale.
La Comunicazione è il risultato della Strategia della Commissione in materia di diritti di
proprietà intellettuale in Europa adottata lo scorso anno. Essa si basa sulla recente
risoluzione del Consiglio per un piano doganale di lotta alla contraffazione epirateria.
Il Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione del 22 settembre 2010
sull’applicazioene dei diritti di proprietà intellettuale del mercato interno della Relatrice
Marielle Gallo. Il Parlamento invita la Commissione a presentare urgentemente (entro
la fine del 2010) una strategia sui diritti di proprietà intellettuale, con specifico riguardo
alla funzione del diritto d’autore, non condividendo l’opinione della Commissione secondo
la quale già esiste il principale corpus di leggi per la tutela dei DPI: a questo proposito
135
sottolinea che i negoziati sulla direttiva relativa alle sanzioni di carattere penale non
sono stati coronati con successo.
Per le PMI:
Nella sua Risoluzione, il Parlamento ha ribadito che la Commissione dovrebbe tener
conto dei problemi specifici che incontrano le PMI in materia di rafforzamento dei diritti
di proprietà intellettuale, in linea con il principio “Pensare innanzitutto in piccolo”
stabilito dallo Small Business Act for Europe, applicando in particolare il principio di
non discriminazione delle PMI.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/index_en.htm
136
Esenzione delle micro entità
redazione dei conti annuali
dall’obbligo
della
Data di pubblicazione: 26 febbraio 2009 – Com-2009-83.
Competenza: DG Mercato Interno e Servizi
Contesto: Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha evidenziato l'importanza di
ridurre gli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea, specialmente in
considerazione dei potenziali benefici per le PMI. Esso ha messo in rilievo la necessità di
un forte sforzo congiunto dell'Unione europea e degli Stati membri per ridurre gli oneri
amministrativi all'interno dell'UE2. In occasione della riunione del marzo 2008 il
Consiglio europeo ha invitato la Commissione a formulare nuove proposte legislative per
ridurre gli oneri amministrativi, da adottare con iter accelerato. La contabilità e la
revisione contabile sono state individuate come due aree prioritarie per ridurre gli oneri
amministrativi che gravano sulle imprese europee.
Obiettivi: La proposta mira a semplificare il contesto imprenditoriale e in particolare gli
obblighi in materia di informativa finanziaria a carico delle microentità, al fine di
accrescerne la competitività e realizzare il loro potenziale di crescita. Le modifiche
devono consentire di ridurre gli oneri amministrativi, garantendo allo stesso tempo una
tutela adeguata e l'informazione delle parti in causa, e permettere di allineare gli
obblighi di informativa cui sono soggette le microentità alle esigenze reali degli
utilizzatori e dei redattori. La presente proposta dovrebbe essere considerata in
connessione con altre misure di semplificazione della quarta e della settima direttiva sul
diritto societario, e il controllo e la valutazione relativi dovrebbero essere effettuati
congiuntamente.
La Commissione suggerisce di accordare agli Stati membri la facoltà di escludere le
microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario,
esentandole in tal modo dall'obbligo della redazione dei conti annuali. Conformemente,
la Commissione propone di aggiungere un nuovo articolo 1 bis alla quarta direttiva sul
diritto societario, che estende la discrezionalità degli Stati membri alla facoltà di
esentare le microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto
societario. In particolare, gli Stati membri possono disporre l'esenzione dagli obblighi di
cui alla presente direttiva delle società che alla data di chiusura del bilancio non
superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato
patrimoniale: 500 000 EUR; b) importo netto del volume di affari: 1 000 000 EUR; c)
numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.
Tuttavia, occorre ricordare che le imprese (ivi comprese le microentità), per i loro
dirigenti e a fini fiscali, sono tenute alla tenuta dei registri delle vendite e delle
operazioni. La direttiva consentirà agli Stati membri di allineare l'informativa
finanziaria ad altre esigenze di informazione per evitare inutili oneri amministrativi. Le
microentità possono ancora, su base volontaria, redigere conti annuali, sottoporli a
revisione e inviarli al registro nazionale.
Stato dell’arte: Votazione al PE in 1a lettura il 10 marzo 2010; in attesa dell’accordo
politico al Consiglio Ue.
Riferimento: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=197998
137
Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA)
Data di pubblicazione: Direttiva 2007/64/CE.
Competenza: DG Mercato Interno e Servizi
Contesto:
Il passaggio dagli strumenti di pagamento nazionali a quelli paneuropei sta avvenendo
gradualmente. Entro la fine del 2010 una massa critica di pagamenti nazionali
dovrà essere trasferita agli schemi SEPA (Single Euro Payments Area).
Sono 31 i Paesi che partecipano al progetto: i 27 Stati membri dell’UE e 4 Paesi al
di fuori dell’Unione (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Il piano programmatico elaborato dall’EPC (organismo decisionale e di coordinamento
del settore bancario europeo preposto alla realizzazione di SEPA), la cosiddetta SEPA
Roadmap, ha fissato varie tappe, concordate con il sistema europeo delle Banche
centrali, per la realizzazione del progetto.
-
-
-
La prima fase è cominciata a gennaio 2008 con l’introduzione dei bonifici SEPA. E
la realizzazione di schemi e standard comuni per il bonifico con l’obiettivo di ridurne
progressivamente costi e tempi. In tutti i paesi SEPA è pertanto adottato l’IBAN
(International Bank Account Number) come unico codice identificativo del conto
corrente per i bonifici bancari.
La seconda fase, anch’essa iniziata alla fine di novembre 2009, prevede
l’armonizzazione dovrà coinvolgere anche i servizi di addebitamento
transnazionali (direct debit), ovvero il sistema attraverso il quale delle transazioni
sono effettuate automaticamente da una banca ad un'altra su richiesta di un cliente
(per esempio per il pagamento mensile di un affitto) nei 31 Paesi del SEPA.
La terza ed ultima fase dell’entrata in vigore del SEPA consisterà nell’introduzione
– entro la fine del 2010 – di una carta di credito europea comprendente un
sistema di sicurezza comune. Le imprese che la distribuiranno saranno le stesse ma
le condizioni per l’uso delle nuove carte saranno armonizzate attraverso i 31 Paesi.
La terza fase dovrà coincidere con la trasposizione della direttiva europea sui
sistemi di pagamento (PSD) - che costituisce la cornice legale del SEPA - da
parte di tutti Stati interessati.
La Commissione europea e la Banca Centrale Europea hanno recentemente rinnovato il
loro sostegno al SEPA e continuano a fare pressione affinché le tre fasi del nuovo
sistema europeo dei pagamenti si realizzino entro le date stabilite e al minor costo
possibile per tutti gli stakeholders (banche, imprese, consumatori, pubblica
amministrazione).
In una risoluzione sul SEPA adottata il 12 marzo 2009, il Parlamento europeo ha
chiesto alla Commissione europea di fissare per il passaggio verso i prodotti SEPA un
termine obbligatorio entro la fine del 2012.
L’8 giugno 2009 la Commissione europea ha lanciato una consultazione per stabilire
la necessità o meno di introdurre una data limite per la migrazione dei sistemi
nazionali di pagamento verso un’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).
I risultati della consultazione mostrano che una grande maggioranza di coloro che hanno
risposto sostiene l’ipotesi paventata dalla Commissione di stabilire delle date di
138
scadenza per completare la migrazione al SEPA e crede che detta migrazione dovrebbe
riguardare non solo le transazioni tra le banche, ma anche quelle tra clienti e banche.
Una grande maggioranza di stakeholders considera inoltre che due scadenze diverse
dovrebbero essere introdotte per i bonifici e gli addebiti diretti SEPA, in quanto i due
sistemi non sono stati lanciati contemporaneamente e non presentano perciò lo stesso
livello di avanzamento.
Infine, secondo molti, la data dovrebbe essere stabilita a livello europeo, lasciando allo
stesso tempo la possibilità agli Stati di stabilire scadenze più ravvicinate per alcuni
prodotti specifici, in modo da tenere in conto la specificità di ciascun mercato.
Nelle conclusioni adottate alla fine del Consiglio ECOFIN il 2 dicembre 2009, i
Ministri europei delle finanze esortano la Commissione europea, la Banca Centrale
Europea e tutti gli attori potenzialmente interessati, ad elaborare uno studio
d’impatto sulla necessità di una proposta legislativa per fissare una scadenza
per la realizzazione del SEPA. Secondo i Ministri, infatti, il processo che conduce alla
fissazione dei termini, permetterà di ridurre il periodo – costoso per l’industria – in cui
circolano in parallelo i prodotti nazionali tradizionali e i prodotti SEPA.
La Commissione europea ha infatti avviato una consultazione pubblica con la quale
ha chiesto il parere degli attori coinvolti (in particolare utenti, operatori economici e
banche) sul tipo di migrazione che si dovrà effettuare per passare dai prodotti bancari
tradizionali ai prodotti SEPA e con quali scadenze.
Prossime tappe:
La Commissione terrà una pubblica audizione il 17 novembre “Verso una piena
migrazione SEPA”, allo scopo di avere uno scambio di vedute circa le date di scadenza
per la piena entrata in vigore del sistema. La proposta di Regolamento, attesa
inizialmente per settembre, è stata ritardata a dicembre.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/ec_en.htm
139
Servizi di pagamento (PSD)
Data di pubblicazione: Direttiva 2007/64/CE (13 novembre 2007) - Guue L 319.
Contesto:
La direttiva rappresenta la cornice normativa di riferimento per la realizzazione
dell'Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area - SEPA).
La nuova disciplina si propone di accrescere l'efficienza dei pagamenti nel
mercato interno, stimolando una maggiore concorrenza nel settore, migliorando le
condizioni dell'offerta e le forme di tutela per gli utenti finali (cittadini e imprese) e
concentrando l'intervento sugli strumenti di pagamento più evoluti con l'esclusione dal
relativo ambito di applicazione degli strumenti cartacei e del contante.
Le principali novità introdotte dalla PSD sono:
-
-
la previsione di una nuova figura di soggetto specializzato nell'offerta di servizi di
pagamento e dotato di passaporto europeo, l'istituto di pagamento, che potrà
abbinare all'attività finanziaria attività commerciali. Gli Stati membri dovranno
designare le autorità responsabili per la vigilanza degli istituti di pagamento. Dovrà
trattarsi di enti pubblici o riconosciuti dal diritto nazionale o di autorità pubbliche
competenti a tal fine. L'autorizzazione in qualità di istituto di pagamento sarà valida
in tutti gli Stati membri e sarà iscritta in un registro comunitario periodicamente
aggiornato e accessibile on line;
l'introduzione di requisiti informativi proporzionati alle esigenze degli utenti finali;
una chiara ripartizione di responsabilità tra fornitori e utenti di servizi di
pagamento;
la fissazione di alcune condizioni dell'offerta di servizi di pagamento (ad esempio,
tempi di esecuzione, forme di tutela in caso di pagamenti non autorizzati, criteri
tariffari).
La direttiva è in vigore negli Stati membri dal 1° novembre 2009.
La Commissione europea ha avviato un’azione di monitoraggio della trasposizione
della direttiva in tutti gli Stati Membri. Chi fosse interessato può visionare le azioni
intraprese dai paesi comunitari via internet nonché porre domande a riguardo.
Riferimento:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/transposition_en.htm
140
Carte di pagamento
La Commissione europea sta seguendo dei provvedimenti formali anti-trust contro
MasterCard e Visa riguardanti la Multilateral Interchange Fee (commissione
interbancaria multilaterale) per le transazioni transfrontaliere e per la cosiddetta
“honour–all–cards–rule”, una clausola contrattuale che obbliga il commerciante ad
accettare tutte le carte di un circuito, indipendentemente dalle loro caratteristiche e
dalle commissioni applicate. La MIF è una commissione fissata in modo unilaterale
all’interno del circuito che viene trattenuta dalla banca del cliente/consumatore (banca
emittente) e addebitata alla banca del commerciante (banca acquirente). Quest’ultima
quindi, tiene conto di questo elemento di costo nella determinazione della commissione
richiesta all’esercente.
¾
CASO MASTERCARD
Stato dell’arte
L'indagine della Commissione europea è iniziata con una serie di notifiche che il
predecessore giuridico di MasterCard (Europay International S.A.) ha presentato tra
maggio 1992 e luglio 1995, nonché su una denuncia presentata da EuroCommerce nel
maggio 1997. La decisione della DG Concorrenza riguarda esclusivamente la
commissione interbancaria multilaterale standard (nota anche con l’acronimo
MIF), ovvero una spesa che viene addebitata al momento del pagamento presso un
esercizio commerciale.
Secondo le autorità comunitarie, le commissioni interbancarie multilaterali non
sono illegali in quanto tali ma, in un sistema aperto di carte di pagamento come
quello in cui opera MasterCard, una MIF è compatibile con le regole UE di concorrenza
soltanto se contribuisce al progresso tecnico ed economico e va a vantaggio dei
consumatori. Pertanto, ogni decisione della Commissione Europea in tema di MIF è
presa caso per caso.
Nel caso di MasterCard la Commissione ha vietato la MIF concludendo che la MIF
applicata da MasterCard ai pagamenti transfrontalieri effettuati nel SEE con carte di
debito Maestro e carte di credito MasterCard, viola le norme del Trattato CE relative
alle pratiche commerciali restrittive della concorrenza (articolo 81 TCE).
MasterCard ha quindi presentato uno specifico ricorso alla Corte di Giustizia
europea contro la decisione della Commissione. Nonostante la presentazione di tale
ricorso, MasterCard ha proceduto comunque all’abrogazione della MIF per le
transizioni transfrontaliere a partire da giugno 2008.
Dopo uno stallo durato dieci mesi, il primo aprile 2009, la commissaria europea alla
concorrenza - Neelie Kroes - ha dichiarato che, sulla base delle informazioni disponibili,
non ritiene necessario procedere contro MasterCard per non aver rispettato la decisione
della Commissione del 2007. Quest’ultima posizione della Commissione sul caso
MasterCard scaturisce dagli impegni, relativi all’applicazione delle MIF per le
operazioni transfrontaliere, che l’impresa ha deciso recentemente di assumere.
Una nuova metodologia di calcolo ridurrà infatti considerevolmente la media
ponderata della MIF rispetto a quella che aveva violato le norme antitrust
dell’UE. Con questa nuova metodologia, la media ponderata della MIF massima per
operazione scenderà dal prossimo luglio allo 0,30% per le carte di credito al
consumo e allo 0,20% per le carte di debito al consumo. A titolo di confronto, nel
2007 la MIF transfrontaliera di MasterCard variava dallo 0,80% all’1,90% e quella di
Maestro da oltre lo 0,40% a oltre lo 0,75%.
141
Gli impegni assunti da MasterCard sono temporanei. La revisione delle MIF sarà infatti
rivista ulteriormente a partire dalla fine del 2009. La Commissione europea ha affidato
intanto ad una società di consulenza olandese, uno studio per determinare il costo del
contante. Il calcolo economico (detto “tourist test”) alla base della definizione delle nuove
MIF di MasterCard lega infatti il costo massimo delle carte al costo del contante per i
commercianti (un costo per altro molto difficile da stimare). I risultati dello studio sono
attesi per dicembre 2009 o inizio 2010.
¾
CASO VISA
Riferimento: Commissione europea: decisione 914/2002/CE
Stato dell’arte
Per quanto riguarda il caso Visa, va ricordato che nel 2002 la Commissione europea ha
autorizzato un sistema di MIF applicata ai pagamenti transfrontalieri con carta Visa ad
uso dei privati presso i punti vendita nello SEE per cinque anni, dopo che Visa stessa si
era impegnata ad una riforma sostanziale della propria MIF.
In particolare, Visa propose di ridurre progressivamente il livello della sua commissione,
passando da una media dell’1,1% allo 0,7% entro la fine del 2007 e di fissare un livello
massimo dei costi per alcuni servizi specifici. Visa inoltre si impegnò a migliorare la
trasparenza delle commissioni.
Essendo terminato il 31 dicembre 2007 il periodo di esenzione concesso, e in mancanza
di un provvedimento da parte di Visa, la Commissione europea ha preso un
provvedimento inviando a Visa Europe, il 6 aprile scorso una comunicazione degli
addebiti che costituisce la prima fase della procedura d’infrazione per il non rispetto
delle regole comunitarie in materia di concorrenza. La comunicazione degli addebiti
esprime la preoccupazione che le MIF abbiano per oggetto ed effetto una rilevante
restrizione della concorrenza sui mercati dell'affiliazione a scapito degli operatori
commerciali e, indirettamente, dei loro clienti.
A seguito di detta comunicazione, Visa Europe ha proposto di assumere alcuni
impegni al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza nel
segmento delle carte di debito ad addebito immediato.
- Visa Europe si impegna a limitare a 20 punti di base (0,2 %) le proprie MIF
transfrontaliere a ponderazione annuale applicabili alle transazioni effettuate con le
proprie carte di debito ad addebito immediato entro i due mesi successivi la notifica della
decisione di impegno a Visa Europe;
- Visa Europe si impegna inoltre ad attuare e a migliorare ulteriormente i
dispositivi di trasparenza.
Tali impegni non riguardano le attuali MIF per transazioni effettuate con carte di credito e di
debito ad addebito differito, che saranno incluse nelle indagini antitrust della Commissione
in corso relative alle MIF applicate in passato da Visa Europe sulle transazioni effettuate con
carte di credito e di debito ad addebito differito.
Questi impegni sono esclusivamente applicabili a Visa Europe. Di conseguenza, le indagini
antitrust in corso proseguiranno nei confronti di Visa Inc. e Visa International Service
Association, riguardanti tra l'altro le MIF relative alle carte di debito ad addebito immediato,
in attesa di ulteriore esame da parte della Commissione, recante eventuali osservazioni in
risposta alla presente comunicazione.
La Commissione europea ha inviato le parti interessate ad esprimere delle osservazioni
su tali impegni. Eurocommerce ha risposto in via ufficiale alla Commissione europea
dichiarando il rifiuto degli impegni presi da Visa.
142
Libro Verde sull’estensione
elettronici nell’UE
dell’uso
degli
appalti
Data di pubblicazione: 18.10.2010, COM (2010) 571.
Competenza: DG Mercato Interno e Servizi
Contesto:
L’introduzione progressiva degli appalti elettronici rientra nel programma più vasto
dell’e-government, che mira a trasformare interamente il funzionamento e le prestazioni
dell’amministrazione pubblica. Il presente Libro Verde ha come scopo quello di sfruttare
il potenziale delle tecnologie informatiche per migliorare gli appalti pubblici in tutto il
mercato unico e costituisce il primo passo verso un riesame coordinato, ambizioso e
completo del vigente quadro UE in materia di appalti pubblici, su cui si baseranno le
proposte di riforma attese per il 2011.
Obiettivi:
Secondo la Commissione, la diffusione degli appalti elettronici sarebbe importante per
tre ragioni principali:
• maggiore accessibilità e trasparenza attraverso procedure aperte, documentate e
pubblicizzate;
• benefici a livello delle singole procedure: rispetto ai sistemi cartacei, le procedure
sarebbero meno costose e più celeri;
• benefici in termini di gestione più efficiente degli appalti: dove esistono centrali di
committenza, il ricorso alle procedure elettroniche può contribuire alla
centralizzazione di costose procedure di back-office e alla realizzazione di economie di
scala negli appalti;
• possibilità di integrazione dei mercati UE degli appalti: gli appalti elettronici possono
ridurre gli ostacoli dovuti alla distanza e alla mancanza di informazioni ed
incoraggiare ed incoraggiare una più grande partecipazione anche ai fornitori
stranieri.
Il Libro Verde suggerisce alcune idee nuove per superare l’inerzia delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli operatori economici che blocca attualmente la migrazione agli
appalti elettronici, assieme ad un certo numero di percorsi per assicurare che
l’introduzione di tali procedure di appalto non porti alla creazione di nuovi ostacoli
tecnici e amministrativi alla partecipazione transfrontaliera.
Dal momento che regioni, Stati membri e i settori economici si muovono a ritmi diversi
per sfruttare le opportunità offerte dagli appalti elettronici, occorre assicurare che
questa “geometria variabile” non crei ostacoli inutili o sproporzionati agli appalti
transfrontalieri.
Vengono anche effettuate una serie di proposte per dotare le amministrazioni
aggiudicatrici e gli operatori economici dei mezzi necessari per interagire efficacemente
nel contesto degli appalti on-line.
In particolare sulle PMI:
Una sezione del Libro Verde è indirizzata alle Piccole e Medie Imprese. In relazione al
quinto principio contenuto nello Small Business Act (“Adeguare l’intervento politico
pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti
pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI”), la Commissione
143
chiede alle PMI un suggerimento per quanto riguarda le misure che possono essere
adottate per migliorare il loro accesso agli appalti elettronici. È necessaria infatti
un’inversione di tendenza da parte delle autorità pubbliche, che allo stato attuale
preferiscono per comodità assegnare taluni appalti “a grandi imprese di comprovata
esperienza piuttosto che a giovani società innovative” . Secondo la Commissione inoltre
gli appalti elettronici potrebbero contribuire a ridurre il consumo delle risorse
ambientali, aumentando la trasparenza e rendendo più facile “la concezione, attuazione
e verifica di politiche per orientare la spesa a favore di obiettivi politici innovativi,
sostenibili ed inclusivi”.
Le prossime tappe:
La Commissione ha formulato una serie di domande collegate alla valutazione della
situazione in materia di appalti elettronici in Europa e ai possibili percorsi per
affrontare i problemi chiave inerenti alla diffusione e all’uso degli appalti elettronici nel
mercato unico. La Commissione invita tutte le parti interessate a rispondere alle
domande entro il 31 gennaio 2011. Sulla base di tale valutazione la Commissione
presenterà entro il 2012 delle proposte destinate a semplificare e modernizzare le regole
comunitarie per rendere più snella la procedura di aggiudicazione e permettere un uso
migliore degli appalti pubblici a sostegno di altre politiche.
L’agenda digitale europea prevede inoltre l’adozione di un Libro bianco per illustrare le
misure da adottare per creare un’infrastruttura interconnessa per gli appalti elettronici.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/e-procurement/green-paper_it.pdf
144
Libro Verde: “La politica di revisione contabile: gli
insegnamenti della crisi”
Data di pubblicazione: 13.10.2010, COM (2010) 561 definitivo
Competenza: DG Mercato Interno e Servizi
Contesto: La Commissione europea ha ritenuto opportuno iniziare a discutere ed
analizzare il ruolo della revisione contabile e la sua portata nel contesto generale della
riforma della regolamentazione dei mercati finanziari. La revisione contabile, assieme
alla vigilanza e al governo societario dovrebbe infatti dare un contributo alla stabilità
finanziaria, fornendo la sicurezza della veridicità della solidità finanziaria delle imprese.
Fondamentale a questo punto si rivela il ruolo dei revisori contabili, aventi il compito di
effettuare revisioni legali dei conti, fornendo un parere sulla verità e la giustezza dei
bilanci delle entità sottoposte a revisione. La verifica che tale indipendenza sia
effettivamente rispettata è uno degli scopi fondamentali della consultazione.
Obiettivi:
I 38 quesiti contenuti del Libro Verde si concentrano su questioni quali:
- Il ruolo del revisore contabile; - Il governo societario e l’indipendenza delle imprese di
revisione contabile; - Il ruolo delle autorità di vigilanza; - I rischi legati alle
concentrazioni del mercato; - Il ruolo internazionale della revisione contabile.
In particolare sulle PMI:
Un intero paragrafo è dedicato alla semplificazione per le piccole e medie imprese (PMI)
e per il piccoli e medi professionisti (PMP). La Commissione sostiene che la revisione
legale costituisca una fonte di oneri amministrativi per le PMI, e che quindi gli sforzi
dovrebbero essere diretti a scoraggiare la revisione legale, o in alternativa introdurre un
nuovo tipo di revisione ridotta, nettamente più adeguata alle esigenze delle piccole
imprese. Per quanto riguarda poi i PMP, il contesto in cui operano non è
necessariamente idoneo alle pratiche, né alle esigenze delle imprese che ricorrono ai loro
servizi. Anche nel caso dei piccoli e medi professionisti dunque, un tipo di “revisione
limitata” o “riesame legale” ridurrebbe i costi amministrativi, pur sempre accompagnato
ad un certo controllo di qualità, al fine di garantire la fornitura di un servizio adeguato
ai clienti.
Le prossime tappe:
Il Libro Verde sarà oggetto di consultazione fino all’8 dicembre 2010. La Commissione
organizzerà una conferenza di alto livello il 10 febbraio 2011 con l’obiettivo di discutere
dei principali risultati della consultazione con tutte le parti in causa e di analizzare le
possibili soluzioni. Sulla base di tale conferenza e dei risultati della consultazione, la
Commissione proporrà una revisione delle direttive sui principi contabili.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_it.pdf
145
P. ISTRUZIONE, MULTILINGUISMO,CULTURA E GIOVENTÚ
Iniziativa faro Strategia 2020 “Youth on the move”
Data di pubblicazione: 15 settembre 2010, COM (2010) 477
Competenza: DG Istruzione e cultura
La Commissione europea ha dato il via a Youth on the Move (gioventù in movimento),
una nuova iniziativa faro destinata ad aiutare questi giovani ad acquisire le conoscenze,
le abilità e le esperienze di cui hanno bisogno per trovare il loro primo posto di lavoro.
L'iniziativa Youth on the Move, che rientra nella nuova strategia dell'UE "Europa 2020",
propone 28 azioni chiave intese a rendere l'istruzione e la formazione più rispondenti ai
bisogni dei giovani ed incoraggiare un maggior numero di giovani ad avvalersi delle
borse UE per studiare o ricevere una formazione in un altro paese. Ciò accrescerà
l'occupabilità dei giovani e ne agevolerà l'accesso al mercato del lavoro.
Contesto:
Attualmente troppi giovani abbandonano prematuramente la scuola e troppo pochi
partecipano all'istruzione superiore, il che pregiudica la base di qualifiche di cui l'Europa
avrà bisogno in futuro. Youth on the Move contribuirà a raggiungere l'obiettivo
principale della strategia "Europa 2020" inteso a far scendere la percentuale di giovani
che abbandonano prematuramente la scuola dal 15% al 10% e di aumentare il numero di
giovani dotati di un titolo d'istruzione terziaria o equivalente portandolo dal 31% ad
almeno il 40% entro il 2020. Le azioni di Youth on the Move aiuteranno anche gli Stati
membri a raggiungere l'importante obiettivo dell'UE consistente nel raggiungere, nel
prossimo decennio, un'occupazione al 75%, contribuendo ad assicurare che i giovani
siano dotati delle abilità necessarie per occupare i posti di lavoro di domani. Da studi
effettuati per conto della Commissione emerge che entro il 2020 il 35% dei nuovi posti di
lavoro richiederà qualifiche di alto livello e che il 50% richiederà qualifiche di livello
medio.
La crisi economica e finanziaria ha reso più difficile per i giovani europei inserirsi nel
mercato del lavoro. Il numero di giovani che cercano lavoro è aumentato passando da 4 a
5 milioni dall'inizio della crisi finanziaria e la disoccupazione giovanile si situa ora
nell'UE a circa il 21%.
Queste sfide richiedono un'azione concertata e un forte coordinamento politico per
identificare le azioni necessarie a livello dell'UE e degli Stati membri. La Commissione
sosterrà gli Stati membri nell'elaborazione di politiche volte a dare sostegno alle persone
maggiormente esposte al rischio di disoccupazione, a incoraggiare maggiormente i
giovani imprenditori e ad affrontare gli ostacoli legali e amministrativi che si
frappongono alla mobilità dell'apprendimento e del lavoro.
Da studi indipendenti emerge che più del 40% dei datori di lavoro attribuisce
importanza all'esperienza ottenuta in seguito ad attività di studio e di lavoro all'estero,
che non solo consentono ai giovani di migliorare le loro competenze linguistiche ma
anche di acquisire altre abilità estremamente apprezzate. La Commissione ha già una
146
lunga tradizione di sostegno alla mobilità tramite le borse che essa eroga sulla base dei
programmi Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e Marie Curie.
Youth on the Move intende ampliare le opportunità di mobilità dell'apprendimento per
tutti i giovani europei entro il 2020. La Commissione ha lanciato inoltre una
consultazione pubblica sul futuro dei suoi programmi di mobilità per il periodo
successivo al 2013 (cfr. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).
Dieci azioni principali
La strategia Youth on the Move si articola nelle seguenti azioni mirate:
• Inaugurazione di un sito web dedicato a Youth on the Move che rappresenterà uno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sportello unico per ottenere informazioni sulle opportunità di studio o di esperienze
lavorative all'estero, comprese informazioni sulle borse UE e sui diritti individuali. A
tal fine si prenderanno le mosse da iniziative esistenti quali il portale sulle
opportunità di apprendimento nello spazio europeo (PLOTEUS).
Un progetto pilota "Your first EURES job" (il tuo primo posto di lavoro EURES)
fornirà consulenze, aiuto nella ricerca di un posto di lavoro e sostegno finanziario ai
giovani in cerca di lavoro che intendono lavorare all'estero e alle imprese – in
particolare le piccole e medie imprese. Il progetto sarà gestito da EURES, la rete dei
servizi pubblici dell'occupazione europei, e sarà operativo nel 2011.
Un quadro di valutazione della mobilità (mobility scoreboard) servirà da strumento di
riferimento per valutare i progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli legali e
tecnici che si oppongono alla mobilità dell'apprendimento.
La Commissione sta esaminando, in collaborazione con la Banca europea per gli
investimenti, la creazione di uno strumento europeo di prestiti agli studenti per
aiutare gli studenti che desiderano studiare o ricevere una formazione all'estero.
La Commissione pubblicherà i risultati di uno studio volto ad accertare la fattibilità di
un sistema multidimensionale e globale per la graduatoria delle università al fine di
fornire un quadro più completo e più realistico dei risultati dell'istruzione superiore
rispetto alle classificazioni esistenti.
La Commissione intende anche sviluppare una carta Youth on the Move che
assicurerà ai giovani prestazioni e sconti.
Un nuovo sistema di monitoraggio delle offerte di lavoro su scala europea (European
Vacancy Monitor) costituirà uno strumento intelligente avente per oggetto la domanda
di lavoro in tutta Europa nell'ottica delle persone in cerca di lavoro e dei consulenti
per l'occupazione. L'avvio del sistema è previsto per la fine di quest'anno.
Il nuovo strumento europeo di micro finanziamento Progress darà un sostegno
finanziario ai giovani imprenditori per aiutarli a creare o sviluppare la loro azienda.
La Commissione incoraggerà gli Stati membri a introdurre una garanzia per i giovani
per assicurare che tutti i giovani trovino un posto di lavoro, seguano una formazione o
abbiano un'esperienza lavorativa entro sei mesi dal termine della scuola.
La Commissione proporrà un passaporto europeo delle competenze basato su Europass
(il CV europeo online) per consentire di registrare le competenze in modo trasparente
e comparabile. Avvio: autunno 2011.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=199645
147
Q. OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INTEGRAZIONE
Dialogo sociale
La Commissione europea incoraggia il dialogo sociale tra le parti sociali europee, ovvero
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e patronali europee (COM (2002) 341).
L’istituto del dialogo sociale trova un fondamento istituzionale nel Trattato delle
Comunità europee (artt. 154 e 155 TFUE, ex artt. 138 e 139 TCE): le parti sociali hanno
il diritto di essere consultate dalla Commissione e possono decidere di negoziare anche
degli accordi vincolanti. Il dialogo sociale comprende discussioni, consultazioni,
negoziazioni e azioni comuni intraprese tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Grazie a questo strumento, le parti sociali hanno potuto concludere più di
trecento testi comuni. Esse possono beneficiare di un supporto finanziario della
Commissione per lo svolgimento delle loro attività.
Si è conclusa nel 2008 una consultazione pubblica lanciata dalla Commissione
europea in vista di una valutazione del dialogo sociale settoriale europeo:
Confcommercio ha fornito le sue osservazioni a EuroCommerce che ha in seguito inviato
la risposta del nostro settore alla Commissione europea. A seguito di detta
consultazione, la Commissione europea ha pubblicato il 23 luglio 2010 un documento
di lavoro. L’obiettivo della Commissione è di fare un bilancio dell’istituto del
dialogo sociale europeo a dodici anni dalla sua introduzione: i traguardi
raggiunti e le lacune persistenti in vista di un’eventuale revisione del funzionamento dei
comitati settoriali.
Dal 1998 ad oggi la Commissione europea ha creato 40 comitati settoriali del dialogo
sociale. Essi coprono i 145 milioni di lavoratori dell’UE ed includono settori strategici
quali il trasporto, l’energia, il commercio, l’edilizia, l’agricoltura, la metallurgia,
l’istruzione, ecc. Il dialogo sociale settoriale ha finora prodotto più di 500 testi di diversa
natura giuridica, dalle posizioni congiunte, le risposte alla consultazioni lanciate dalla
Commissione, fino ad accordi che sono stati in seguito resi vincolanti dalla normativa
europea. In questo modo i partenr sociali europei (rappresentanti dei datori di lavoro e
dei lavoratori) hanno contributo al miglioramento delle condizioni di lavoro in Europa.
Hanno inoltre contributo alla modernizzazione delle relazioni industriali e alla
promozione del modello sociale europeo.
Gli Stati membri hanno fino ad oggi recepito cinque direttive, derivanti da testi
giuridicamente vincolanti firmati dai partner sociali nei diversi settori del dialogo
sociale europeo.
Nonostante i notevoli risultati raggiunti, la Commissione europea ritiene che ci siano
ancora margini di miglioramento ed intende quindi incoraggiare ulteriormente i
partner sociali nazionali ed europei affinché si impegnino a migliorare la loro
capacità di condurre negoziati attraverso il potenziamento amministrativo e della loro
rappresentatività, creando – ove possibile – sinergie tra i differenti settori.
L’analisi d’impatto effettuata dalla Commissione europea dimostra infine l’esistenza di
una correlazione diretta tra l’efficacia del dialogo sociale europeo e quello nazionale il
primo dando impulso al secondo e viceversa.
148
Temi attualmente in discussione nell’ambito del dialogo sociale europeo:
-
Promozione di un ambiente di lavoro più sicuro (prevenzione della violenza
da parte di terzi): realizzazione di un progetto comune di EuroCommerce e UniEuropa finanziato dalla Commissione europea (settembre 2008 – settembre 2009).
Scopo del progetto è stato la realizzazione di un “toolkit” (vademecum) redatto dai
rappresentanti del imprese/commercio e dai delegati dei lavoratori contenente dei
consigli/pratiche relative alla prevenzione, gestione di eventuali conflitti sul luogo di
lavoro e assistenza delle vittime in caso di aggressione o minaccia. I risultati concreti
del progetto sono stati presentati in occasione di una conferenza/rassegna stampa che
si è tenuta a Bruxelles il 21 ottobre 2009, in presenza di funzionari e deputati
europei;
-
Istruzione e formazione: le parti sociali europee discutono della necessità di
sviluppare nuove competenze nel settore del commercio, soprattutto in seguito
all’introduzione di nuove tecnologie. Si è concluso recentemente un progetto comune
per la traduzione di moduli di formazione interattivi con l’obiettivo di fornire ai
destinatari conoscenze di base che permettano loro di lavorare nel settore del
commercio ad un livello europeo attraverso il conseguimento di un certificato di
attestazione europeo. EuroCommerce ha inoltre avviato, con il sostegno della
Commissione europea, un nuovo progetto (1° dicembre 2009 – 1° dicembre 2010)
consacrato alla formazione e più precisamente alla gestione previsionale delle
competenze professionali nel settore del commercio. L’adatamento delle
competenze al nuovo mercato del lavoro è infatti una delle priorità della
Commissione europea.
-
occupazione dei giovani/integrazione immigrati: contributo di EuroCommerce e
Uni-Europa alla consultazione della DG Cultura ed Educazione della Commissione
europea sull’educazione dei giovani immigrati (Confcommercio ha trasmesso a
EuroCommerce le sue osservazioni in merito);
-
altri argomenti: monitoraggio del mercato del lavoro europeo e dell’occupazione in
tempo di crisi, pari opportunità uomini/donne, cambiamento demografico, riduzione
delle spese amministrative per le PMI, valutazione dell’impatto sociale delle diverse
politiche settoriali europee.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/questionnaire2009_en.pdf
149
Agenda Sociale Rinnovata
Data di pubblicazione: luglio 2008, COM (2008) 412
Competenza: Direzione Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità
Pacchetto riconciliazione vita professionale e familiare: congedo maternità e
lavoratrici autonome
¾
CONGEDO MATERNITÀ
Titolo: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che emenda la direttiva del
Consiglio 92/85/CEE sull’introduzione di misure per incoraggiare miglioramenti della
sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici incinte, che hanno partorito da poco, o che
allattano.
Riferimenti: Commissione europea COM (2008) 600
Stato dell’arte:
La Commissione europea ha presentato il 3 ottobre 2008 un pacchetto di misure volte a
favorire l’equilibrio tra la vita professionale e la vita familiare. Secondo la
proposta della Commissione sul congedo maternità (che rappresenta la revisione
della direttiva attualmente in vigore, 92/85/CEE, del 1992), il periodo minimo di congedo
viene portato da 14 a 18 settimane e raccomanda di versare alle donne il 100% della
retribuzione, offrendo anche agli Stati membri l'alternativa di stabilire un tetto massimo
pari ad una retribuzione equivalente all'indennità di malattia. Inoltre si chiede
l’introduzione obbligatoria del congedo per i padri di 2 settimane. Le donne godranno
inoltre di una maggiore flessibilità per quanto riguarda la parte non obbligatoria del
congedo (prima o dopo la nascita) e pertanto non saranno costrette a beneficiare di una
parte specifica del congedo prima della nascita, come si fa attualmente in alcuni Stati
membri. L’unico obbligo è quello di prendere almeno 6 settimane dopo la nascita. Vi
saranno inoltre misure più vincolanti contro i licenziamenti e per il diritto a reintegrare
il medesimo posto di lavoro o un posto di lavoro equivalente dopo il congedo maternità.
Infine verrà introdotto il diritto di chiedere al datore di lavoro un orario flessibile dopo la
fine del congedo maternità, sebbene il datore di lavoro abbia la facoltà di respingere la
richiesta.
Ad aprile 2009 la commissione parlamentare per i diritti delle donne (FEMM) ha
approvato la relazione dell’On.Estrela (PSE,Portogallo) che modifica la proposta della
Commissione europea chiedendo un estensione del congedo maternità da 14 a 20
settimane (la Commissione aveva proposto 18 settimane).
Nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo del mese di maggio, i deputati,
su proposta del partito popolare, hanno deciso di non procedere alla votazione.
Con l’elezione del nuovo Parlamento europeo l’On. Edit Estrela è stata riconfermata
relatrice e ha presentato a dicembre (2009) la sua nuova relazione.
L’orientamento della commissione FEMM del Parlamento europeo non è cambiato
rispetto a quello della precedente legislatura: un congedo maternità di 20 settimane
interamente retribuite e in più un congedo obbligatorio di 2 settimane per i
padri.
La commissione ha approvato la relazione dell’On. Estrela il 22 febbraio scorso (2010).
150
I coordinatori dei diversi gruppi politici del Parlamento hanno richiesto infatti uno
studio di impatto per conoscere gli effetti di un eventuale prolungamento del congedo a
20 settimane interamente retribuite sulla spesa pubblica delgi Stati membri e i benefici
sociali che questa misura comporterebbe. Lo studio è stato pubblicato a settembre
(2010).
Il 20 ottobre 2010 il Parlamento riunito in sessione plenaria ha adottato la relazione
dell’On. Estrela con 390 voti a favore, 192 contrari e 59 astensioni confermando il
contenuto del testo approvato in commissione FEMM. Tuttavia, i deputati hanno
approvato una serie di emendamenti per chiarire che nei paesi con regimi di congedo
parentale (per i due genitori), le ultime 4 settimane saranno considerate come congedo di
maternità, remunerate almeno al 75%.
Il Consiglio dell’UE dovrà trovare un accordo in prima lettura definendo la sua posizione
comune.
¾
LAVORATRICI AUTONOME
Titolo: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione del principio di
pari trattamento tra uomini e donne impegnati in un’attività autonoma in deroga della
direttiva 86/613/CEE.
Riferimenti: COM (2008) 601
Stato dell’arte
In base alla proposta le lavoratrici autonome godranno degli stessi diritti di accesso al
congedo maternità delle lavoratrici dipendenti, ma su base volontaria (in sostituzione
delle disposizioni della direttiva attualmente in vigore, 86/613/CEE). Al tempo stesso i
coniugi e i conviventi (riconosciuti come tali in base alla legislazione nazionale) che
lavorano a titolo informale nell'ambito di una piccola impresa familiare quali un'azienda
agricola o uno studio medico (i cosiddetti "coniugi collaboratori") avranno accesso, su
richiesta, a una copertura di sicurezza sociale per un livello almeno equivalente a quello
dei lavoratori autonomi.
Approvando con 550 voti favorevoli, 14 contrari e 57 astensioni la relazione di Astrid
Lulling (PPE/DE, LU), il Parlamento ha accolto con favore la proposta di modificare il
quadro giuridico comunitario relativo all'applicazione del principio della parità di
trattamento fra gli uomini e le donne per quanto concerne i lavoratori autonomi e i
relativi coniugi, al fine di attuarlo in modo più efficace. Ha però presentato alcuni
emendamenti.
Contrariamente alla Commissione, che propone un'affiliazione ai regimi di
sicurezza sociale su base volontaria, il Parlamento ritiene che questa dovrà essere
obbligatoria e, pertanto, sostiene che gli Stati membri dovrebbero prendere le misure
necessarie affinché i coniugi coadiuvanti possano beneficiare di un livello di protezione
almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni applicabili a
questi ultimi. Tali misure, precisa un emendamento, dovrebbero garantire l'affiliazione
autonoma dei coniugi coadiuvanti ai regimi di previdenza sociale esistenti per i
lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni d'invalidità
e di vecchiaia.
Un altro emendamento chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari
affinché le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti possano beneficiare di un
periodo di congedo di maternità di 14 settimane.
Il 30 novembre 2009 il Consiglio dell’UE ha raggiunto un accrodo politico sulla proposta
di direttiva. Si è aperta così la seconda lettura della procedura ordinaria prevista dal
trattato di Lisbona.
151
¾
PARI OPPORTUNITÀ E ANTIDISCRIMINAZIONE
Titolo: Comunicazione della Commissione europea: Non discriminazione e pari
opportunità. Un impegno rinnovato; direttiva del Consiglio recante applicazione del
principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le
convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Riferimenti: COM (2008) 420; COM (2008) 426
Stato dell’arte
Secondo la Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio scorso, assicurare
pari opportunità significa migliorare l'accesso per le persone svantaggiate. Tutti i
cittadini devono avere accesso ad un'istruzione di buona qualità, alla protezione sociale,
alla sanità e a servizi che possono contribuire a compensare le disuguaglianze di
partenza e permettere a tutti di godere di una vita più lunga e più sana.
Tre direttive esistono già per garantire l'applicazione dell'articolo 13 del trattato CE
(2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE). Queste direttive vietano qualunque
discriminazione basata sull'età, l'orientamento sessuale, la disabilità, la religione o le
convinzioni in materia di occupazione, di lavoro, di formazione professionale,
mentre con la nuova proposta, la protezione contro qualunque è ampliata al di là del
settore dell'occupazione, in modo tale da includere la protezione sociale e l'accesso ai
beni e ai servizi.
Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato quindi la proposta di direttiva anti
discriminazione e parità di trattamento tra le persone, indipendentemente
dalla religione, dalle convinzioni, handicap, età e orientamento sessuale, fuori
dall’ambiente di lavoro, ovvero nei settori della protezione sociale, delle cure
sanitarie, l’istruzione e l’accesso ai beni e ai servizi, per colmare il vuoto giuridico.
La proposta di direttiva apre la via al completamento del quadro giuridico europeo di
lotta contro la discriminazione.
Il 2 aprile 2009, il Parlamento europeo ha approvato con 363 voti favorevoli, 226 contrari
e 64 astensioni la relazione di Kathalijne Buitenweg (Verdi/ALE, Paesi Bassi) sulla
proposta di direttiva. Il PEarlamento ha inoltre proposto alcuni emendamenti volti a
rafforzarne la portata.
La proposta di direttiva pone un divieto di discriminazione da applicare a tutte le
persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto
pubblico, per quanto attiene alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria, alle
prestazioni sociali, all'istruzione e all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e
alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. I deputati chiedono di includere esplicitamente
anche i trasporti e di escludere le transazioni tra privati che non costituiscono
un'attività commerciale o professionale. Propongono inoltre di applicare il divieto
all'affiliazione e all'attività in associazioni nonché alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni.
Rilevanza per il settore del commercio
La proposta precisa inoltre che si deve procedere all'identificazione e all'eliminazione di
ostacoli e barriere che impediscono l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e
strutture disponibili al pubblico. Ove possibile, poi, l'accesso deve essere fornito agli
stessi termini e alle stesse condizioni previsti per le persone senza disabilità, mentre
dev'essere agevolato l'uso di dispositivi ausiliari, come ad esempio sedie a rotelle o cani
guida addestrati ed altre forme di assistenza. Qualora, malgrado ogni sforzo, non sia
possibile trovare «soluzioni ragionevoli», dovrebbe essere fornita «un'alternativa
appropriata». Un altro emendamento precisa poi che le misure «non devono costituire un
152
onere sproporzionato o richiedere modifiche sostanziali». Dette soluzioni ragionevoli, non
devono necessariamente comportare significativi cambiamenti strutturali agli edifici la
cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione del loro
valore storico, culturale o architettonico.
L’iter legislativo segue la procedura di consultazione, il parere del Parlamento europeo
non è vincolante e il Consiglio dell’UE dovrà trovare un accordo sul testo all’unanimità.
Allo stato attuale i dibattiti in seno al Consiglio dell’UE hanno messo in evidenza molte
divergenze di interpretazione del testo tra gli Stati membri. La sua adozione presenta
quindi ancora molte difficoltà.
153
Organizzazione dell’orario di lavoro
Data di pubblicazione: settembre 2004, Com(2004) 607, posizione comune 2004/0209
(COD) settembre 2008
Competenza: Direzione Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità
Stato dell’arte: La revisione della direttiva relativa ad alcuni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro avviata a settembre del 2004, costituisce una materia molto delicata
per gli Stati membri. I punti oggetto della posizione più discussi sono i seguenti:
- Periodi di guardia: nell'attuale direttiva manca una definizione del periodo di
servizio di guardia. D'altra parte, diverse sentenze della Corte di giustizia hanno
stabilito che il periodo di guardia doveva essere incluso nell'orario di lavoro. I deputati
non contestano le definizioni di "servizio di guardia" e di "periodo inattivo di servizio di
guardia" introdotte dal Consiglio nella posizione comune. Il primo è «il periodo durante il
quale il lavoratore è obbligato a tenersi a disposizione sul proprio luogo di lavoro al fine
di intervenire, su richiesta del datore di lavoro, per esercitare la propria attività o le
proprie funzioni». Il secondo è invece definito come il periodo durante il quale il
lavoratore è di guardia ... ma non è chiamato dal suo datore di lavoro ad esercitare di
fatto la propria attività o le proprie funzioni». Contrariamente al Consiglio, però, il
Parlamento ritiene che l'intera durata del servizio di guardia, «incluso il periodo
inattivo», deve essere considerata orario di lavoro, ribadendo così quanto sostenuto in
prima lettura. Concede tuttavia la possibilità che i periodi inattivi siano «calcolati in
modo specifico, sulla base di contratti collettivi o di altri accordi tra le parti», oppure
mediante disposizioni legislative e regolamentari, per quanto riguarda l'osservanza della
durata massima settimanale della media dell'orario di lavoro.
- Periodi di riposo compensatori: l'attuale direttiva prevede un periodo minimo di
riposo giornaliero di 11 ore consecutive, un periodi di riposo settimanale ininterrotto di
24 ore e almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite, nonché norme sulla durata del
lavoro notturno. Tuttavia, contempla anche la possibilità di derogare a tali disposizioni
sulla base di contratti collettivi o accordi con le parti sociali e purché ai lavoratori siano
accordati periodi equivalenti di "riposo compensativo". Se il Consiglio propone di
precisare che queste compensazioni devono essere concesse entro "un termine
ragionevole", il Parlamento chiede che il periodo di riposo segua quello trascorso in
servizio, conformemente alla legislazione applicabile oppure a un contratto collettivo o
altro accordo. Delle disposizioni specifiche in materia sono stabilite per i lavoratori
mobili e attività offshore» e per i lavoratori a bordo di pescherecci.
- Limite massimo di ore lavorative settimanale di 48 ore: a suo tempo il Regno
Unito aveva ottenuto l'introduzione di una clausola di opt-out che, a certe condizioni,
permette di non rispettare la limitazione di 48 ore lavorative settimanali. Attualmente
sono 15 gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità: Bulgaria, Cipro, Estonia,
Malta e Regno Unito consentono l'opt-out in tutti i settori, mentre Repubblica ceca,
Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia
e Spagna lo consentono solo nei settori in cui vi è un esteso ricorso ai periodi di guardia.
Con l'accordo raggiunto lo scorso settembre, il Consiglio ha confermato questa possibilità
precisando che, in ogni caso, il consenso a lavorare più del massimo consentito non può
superare 60 ore come media trimestrale o 65 ore, sempre come media su tre mesi, in
assenza di un contratto collettivo e se "il periodo inattivo del servizio di guardia è
considerato orario di lavoro”. La maggior parte dei deputati della commissione affari
154
sociali (EMPL) del Parlamento ritiene che la durata massima del tempo di lavoro
nell'UE dovrebbe limitarsi alle 48 ore settimanali e che ogni tipo di eccezione a questa
regola dovrebbe essere vietato.
La posizione del Parlamento europeo, pertanto, si oppone radicalmente a quella del
Consiglio dell’UE. Il Parlamento europeo (sessione plenaria) ha votato infatti contro la
posizione comune del Consiglio (17 dicembre 2008), confermando l’impossibilità di un
accordo in prima lettura. L’ultima fase dell’iter legislativo è stata la convocazione del
comitato di conciliazione. Il comitato interviene in caso di disaccordo tra le due
istituzioni in seguito alla seconda lettura di una proposta, al fine di concordare un testo
accettabile per le due parti. La Commissione partecipa altresì al comitato di
conciliazione per promuovere un ravvicinamento delle posizioni tra il Parlamento
europeo e il Consiglio. Il 28 marzo 2009 si è tenuta l’ultima riunione del comitato di
conciliazione che non è riuscito a trovare un compromesso sulla revisione della direttiva.
Il 24 marzo 2010 la Commissione europea ha lanciato la prima fase di consultazione
delle parti sociali europee sulla revisione della direttiva sull’orario di lavoro:
la prima fase della consultazione delle parti sociali a livello UE ha il suo fondamento
giuridico nell'articolo 154, paragrafo 2, del TFUE. La Commissione sente il parere delle
parti sociali per sapere se si avverta la necessità di un'azione a livello europeo in
relazione alla direttiva sull'orario di lavoro e quale dovrebbe essere la portata di una tale
iniziativa. La Commissione esaminerà i pareri espressi nella prima fase di consultazione
e deciderà quindi se sia opportuna un'azione a livello UE. Se la Commissione deciderà in
tal senso essa avvierà una seconda fase di consultazione delle parti sociali a livello UE.
Questa fase riguarderà il contenuto di un'eventuale proposta di azione conformemente
all'articolo 154, paragrafo 3, del TFUE.
Le parti sociali hanno sei settimane per esprimere il loro punto di vista alla
Commissione. Parallelamente alle consultazioni, la Commissione condurrà
un'approfondita valutazione di impatto in cui rientrerà anche l'esame
dell'applicazione legale della direttiva negli Stati membri e lo studio degli aspetti
socioeconomici da tener presenti all'atto di un riesame approfondito della direttiva.
155
Strumento di microfinanziamento Progress
Data di pubblicazione: Proposta di decisione, luglio 2009, COM (2009) 333
Competenza: Direzione Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità
Contesto: La proposta di decisione rappresenta un’iniziativa di carattere
prevalentemente sociale promossa dalla Commissione europea per ridurre l’impatto
devastante della crisi sull’occupazione.
Contenuto:
Il nuovo strumento:
- amplierà la gamma del sostegno finanziario destinato ai nuovi imprenditori
nell'attuale contesto di stretta creditizia. I singoli imprenditori e i fondatori di
microimprese saranno inoltre assistiti con servizi di orientamento, formazione,
preparazione e rafforzamento delle capacità, e godranno di tassi d'interesse agevolati
grazie al Fondo sociale europeo;
- si affiancherà agli altri programmi comunitari fornendo strumenti di condivisione del
rischio e finanziamento con ricorso al credito e finanziamento azionario;
- Si avvarrà dell’attività delle istituzioni finanziarie internazionali, il gruppo BEI
(Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti) per la
gestione del contributo comunitario. Basandosi su un accordo di gestione congiunta, le
istituzioni finanziarie internazionali forniranno un'ulteriore spinta mediante il
sostegno agli istituti (bancari o meno) di microfinanza in tutta l'Unione europea.
Il "microfinanziamento" si riferisce al microcredito e alla condivisione dei rischi. La
raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 200365.
Dotazione finanziaria:
il contributo finanziario del bilancio comunitario è pari a 100 milioni di euro per il
periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. E’ previsto inoltre un intervento da
parte del FSE per la riduzione dei tassi. Lo strumento avrà una durata massima di 8
anni. Lo strumento è attuato, a seconda dei casi, utilizzando i seguenti tipi di azioni:
a. garanzie e strumenti di condivisione del rischio;
b. strumenti rappresentativi di capitale;
c. titoli di debito;
d. misure di sostegno quali attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit e
valutazione, direttamente necessarie per l’efficace attuazione della decisione e per il
conseguimento dei suoi obiettivi.
Lo strumento è aperto ad organismi pubblici e privati stabiliti negli Stati membri
che forniscono microfinanziamenti a persone e microimprese.
65
La raccomandazione definizione delle microimprese, piccole e medie imprese definisce "microcredito" i
prestiti inferiori a 25.000 euro e "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone, comprese le
attività a titolo individuale, e il cui fatturato annuo e/o totale di bilancio non supera 2 milioni d euro.
156
Beneficiari:
- persone svantaggiate che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una
propria microimpresa, compresa un'attività autonoma;
tutte le microimprese, in particolare quelle dell'economia sociale, che
impiegano persone che hanno perso il proprio posto di lavoro oppure che danno lavoro a
persone svantaggiate, inclusi i giovani.
Gestione:
- La Commissione europea è responsabile della gestione dello strumento di
microfinanziamento: essa conclude accordi con il gruppo BEI contenenti disposizioni
dettagliate per l’attuazione dei compiti affidati alle istituzioni finanziarie.
- Le istituzioni finanziarie internazionali concludono accordi scritti con gli istituti di
microfinanza pubblici e privati, esplicitando il loro obbligo di utilizzare le risorse
rese disponibili dallo strumento conformemente agli obiettivi fissati (aiuto ai gruppi
svantaggiati, in primo luogo i disoccupati) e di fornire informazioni utili per la stesura
delle relazioni annuali.
Stato dell’arte:
Grazie ad un compromesso proposto dalla Presidenza spagnola, il Parlamento europeo e
il Consiglio dell’UE hanno infine trovato un accordo sulle modalità di finanziamento del
nuovo strumento europeo di microcredito proposto dalla Commissione europea a luglio
dello scorso anno (COM(2009) 33).
La somma di 100 milioni di euro prevista dal nuovo strumento per un periodo di 4
anni sarà erogata in parte attraverso lo strumento Progress (programma europeo per
l’occupazione e la solidarietà sociale che stanzia 743,25 milioni di euro per il periodo
2007 – 2013) e in parte dalle risorse del bilancio comunitario non ancora assegnate.
157
Congedo parentale
Data di pubblicazione: luglio 2009, COM (2009) 410
Competenza: Direzione Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità
Contesto:
In seguito alle due fasi di consultazione in merito alla conciliazione della vita privata,
della vita professionale e di quella familiare, cui hanno partecipato le parti sociali
europee, le organizzazioni del dialogo sociale intersettoriale hanno optato per la
negoziazione di un accordo relativo al congedo parentale. Ne è scaturito un primo
accordo quadro a livello comunitario concluso nel dicembre 1995, cui ha fatto seguito una
direttiva del Consiglio nel 1996 (direttiva 96/34/CE).
Più di 15 anni dopo, ritenendo che fosse giunto il momento di aggiornare il contenuto di
questo accordo, le parti sociali si sono riunite per produrne una versione riveduta. I
negoziati sono iniziati nel settembre 2008 e si sono conclusi nel marzo 2009.
Il nuovo accordo quadro stipulato il 18 giugno dalle parti sociali europee - CES,
BUSINESSEUROPE, CEEP e UEAPME - è il risultato di sei mesi di negoziati tra le
parti sociali e rispecchia i cambiamenti intervenuti nella società e sul mercato del lavoro
dopo la firma del primo accordo quadro sul congedo parentale avvenuta nel 1995.
Il nuovo accordo:
•
innalza la durata del congedo parentale portandolo da 3 a 4 mesi per ciascun
genitore. Uno dei 4 mesi sarà non trasferibile da un genitore all'altro;
•
chiarisce che si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma del loro
contratto (lavoro a tempo determinato, part-time, ecc.);
•
offre anche la possibilità ai genitori che ritornano al lavoro dopo il congedo parentale
di chiedere l'adattamento delle loro condizioni di lavoro (ad esempio dell'orario di
lavoro);
•
conferisce una maggiore protezione non solo contro il licenziamento ma anche contro
ogni trattamento sfavorevole legato all'esercizio del diritto al congedo parentale.
Stato dell’arte
La proposta della Commissione europea ha lo scopo di conferire valore giuridico
all'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso il 18 giugno 2009
dalle parti sociali europee a livello intersettoriale.
Tale accordo quadro sostituisce il precedente accordo del 14 dicembre 1995. La direttiva
96/34/CE che conferiva valore giuridico al primo accordo sarà pertanto abrogata.
L'accordo riveduto estende da tre a quattro mesi il diritto individuale dei lavoratori di
entrambi i sessi al congedo parentale e introduce vari miglioramenti e chiarimenti
relativi all'esercizio di tale diritto. I lavoratori saranno protetti da discriminazioni
derivanti dalla richiesta o dall'esercizio del congedo parentale. La ripresa dell'attività
professionale dopo il periodo di congedo sarà facilitata, segnatamente accordando ai
lavoratori il diritto di richiedere orari di lavoro flessibili.
158
Lo scopo della presente proposta è coerente con le politiche dell'UE e in particolare con
la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Promuovendo una distribuzione
più equilibrata delle responsabilità familiari tra madri e padri mediante il
miglioramento delle condizioni per l'esercizio del congedo parentale, contribuirà a
ridurre la disparità tra i generi in termini di tassi occupazionali, come prescrive uno
degli obiettivi della strategia di Lisbona.
La direttiva è stata approvata dal Consiglio dell’UE il 27 agosto 2009 a maggioranza
qualificata.
159
Libro verde sulle pensioni
Data di pubblicazione: 7 luglio 2010, COM (2010) 365
Competenza: DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità, DG Mercato interno e
dei servizi, DG affari economici e monetari
La Commissione europea ha aperto il 7 luglio 2010 un dibattito pubblico a livello
europeo sui modi per garantire pensioni adeguate, sostenibili e sicure e sulle migliori
possibilità che ha l’UE di sostenere gli sforzi nazionali in questo senso. L'invecchiamento
della popolazione in tutti gli Stati membri ha posto i sistemi pensionistici esistenti sotto
un'enorme pressione, accentuata dalla crisi economica e finanziaria. Il documento di
consultazione, un Libro verde, pone una serie di domande e invita tutte le parti
interessate a comunicare osservazioni, opinioni e idee per affrontare il problema delle
pensioni - uno dei maggiori problemi in Europa e in molte altre parti del mondo – e sul
modo in cui l’UE può contribuire alla sua soluzione.
Il Libro verde esamina il quadro pensionistico europeo in modo completo ed integrato,
sfruttando le sinergie della politica economica e sociale e della regolamentazione dei
mercati finanziari. È per questo che in esso sono trattati numerosi temi, come: il
prolungamento della vita attiva, il mercato interno delle pensioni, la mobilità delle
pensioni attraverso l'UE, le lacune della normativa UE, il futuro regime di solvibilità per
i fondi pensione, il rischio di insolvenza dei datori di lavoro, un processo decisionale
informato e la governance a livello dell'Unione.
Esso mira in particolare ad affrontare le seguenti questioni:
- garantire redditi da pensione adeguati e la sostenibilità a lungo termine dei
sistemi pensionistici;
- conseguire il giusto equilibrio tra lavoro e pensione e facilitare il prolungamento
della vita attiva;
- eliminare gli ostacoli per le persone che lavorano in diversi paesi dell'UE,
come pure gli ostacoli al mercato interno dei prodotti pensionistici;
- rendere le pensioni più sicure, nel quadro della recente crisi sconomica, sia
nell’immediato che a lungo termine;
- garantire che le pensioni siano più trasparenti affinché i cittadini possano prendere
decisioni informate sui propri redditi da pensione.
La consultazione è un'iniziativa congiunta dei commissari Andor, Barnier (Mercato
interno e servizi) e Rehn (Affari economici e monetari) e riguarda sia le politiche
economiche e sociali che la regolamentazione del mercato finanziario. Non presenta
proposte politiche concrete, ma intende raccogliere opinioni su possibili azioni future a
livello europeo.
Contesto:
Garantire un reddito da pensione adeguato e sostenibile per i cittadini UE è attualmente
una priorità per l'Unione e continuerà ad esserlo in futuro. Conseguire questi obiettivi in
un'Europa che invecchia costituisce una sfida di rilievo. La maggior parte dei paesi
dell'UE ha cercato di prepararsi a questa situazione riformando i propri sistemi
pensionistici.
160
Nel 2008 erano quattro le persone in età lavorativa (15-64 anni) per ogni cittadino UE di
65 anni o più. Entro il 2060 tale rapporto diventerà di due ad uno. La recente crisi
economica e finanziaria ha aggravato e amplificato l'impatto di queste tendenze
demografiche. Le difficoltà a livello di crescita economica, bilanci pubblici, stabilità
finanziaria ed occupazione hanno reso più urgente l'adeguamento delle pratiche di
pensionamento e delle modalità di accumulo dei diritti alla pensione. La crisi ha
mostrato che occorrono maggiori sforzi per migliorare l'efficienza e la sicurezza dei
regimi pensionistici. Da una recente indagine Eurobarometro è emerso che il 73% dei
cittadini dell'Unione si aspetta chiaramente prestazioni pensionistiche ridotte o ritiene
di dover posticipare la propria pensione o risparmiare di più per la vecchiaia. Il 54%
teme che il proprio reddito durante la vecchiaia sia insufficiente a garantire una vita
dignitosa, come pure la maggior parte degli intervistati in 17 dei 27 Stati membri
dell'UE.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=199522
161
R. POLITICA REGIONALE
Microcredito: “Jasmine”
Data di nascita: Settembre 2008, Conferenza di Nizza
Competenza: Commissione europea – DG Politica Regionale
Contesto:
Nel 2008 si è svolta a Nizza la conferenza annuale della Rete europea di microfinanza in
collaborazione con EUROFI, think tank dedicato all'integrazione finanziaria in Europa.
La conferenza è stata l'occasione per fare il punto sull'applicazione dei diversi
componenti dell' "Iniziativa europea per lo sviluppo del Microcredito a sostegno della
crescita e dell'occupazione", lanciata il 13 novembre 2007 dalla Commissione europea.
Iniziativa articolata intorno a quattro assi, ossia il miglioramento dell'ambiente
istituzionale del microcredito e delle microimprese, l'estensione delle buone pratiche e la
creazione di un finanziamento appropriato. L’iniziativa rientra nell’ambito della
strategia di Lisbona e fa anche parte dello Small Business Act Europeo così come la
politica di lotta contro l'esclusione.
Strumento molto diffuso nei paesi in via di sviluppo, il microcredito viene anche
utilizzato nei paesi sviluppati o in transizione. Si tratta di prestiti con un importo
massimo di 25.000 euro destinati alle microimprese, cioè imprese con 0–9 dipendenti,
alle persone auto-occupate (attività generatrici di redditi) ed alle persone escluse
dall’accesso al credito bancario.
La comunicazione della Commissione europea
Nel 2007, la comunicazione66 proponeva alcuni modi per eliminare gli ostacoli che si
frappongono allo sviluppo del microcredito. In primo luogo, gli Stati membri erano
invitati a adeguare in modo appropriato i quadri istituzionali, giuridici e commerciali
necessari per promuovere un ambiente più favorevole allo sviluppo del microcredito. In
secondo luogo, la Commissione proponeva di istituire una nuova struttura, dotata del
personale necessario, per fornire tutta l’assistenza necessaria.
La comunicazione prevedeva pertanto un sostegno finanziario per tale struttura
proveniente dal bilancio disponibile per l’assistenza tecnica nel quadro dei fondi
strutturali (FESR). Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) aveva espresso interesse
in questo settore, e quindi si era reso disponibile per una sua gestione, il Fei è anche
responsabile dell’iniziativa JEREMIE volta a sostenere l’accesso ai finanziamenti da
parte delle PMI.
Jasmine: Joint Action to Support Micro-finance institutions in Europe – Azione comune
per sostenere le istituzioni di microfinanze in europa. Iniziativa che prevede da una
66
Com(2007) 708
162
parte la fornitura di un’assistenza tecnica alle istituzioni di micro-finanziamento (IMF)
al fine di aiutarle ad essere degli intermediari finanziari credibili e ottenere più
facilmente dei capitali. Lo strumento “JASMINE” che sarà attuato nell’ambito del FEI
dovrà valutate i piani d’impresa degli IMF candidati ad un finanziamento e aiutarle a
raggiungere un livello di qualità sia in tema di governance che in tema di gestione
finanziaria e della loro politica commerciale. L’obiettivo è di portare tali istituzioni ad
adottare delle “buone pratiche” che permettono loro di fornire un marchio di qualità.
JASMINE parteciperà altresì all’organizzazione di formazioni e ad azioni di pubblicità,
intorno all’iniziativa europea per il microcredito, destinate agli Stati membri, alle
regioni, alle banche e alle IMF. Lo strumento vuole, d’altre parte, finanziare le
operazioni delle istituzioni non-bancarie più impegnative affinché possano consentire
maggior prestiti a chi presenta un progetto. La cellula JASMINE esaminerà la fattibilità
delle richieste che saranno formulate, farà delle proposte adeguate per garantire il
cofinanziamento di queste operazioni dalla BEI e dai partner privati. JASMINE associa
diverse istituzioni dell’Ue (Commissione, BEI, Parlamento) nonché banche pubbliche e
private, la rete EUROFI (gruppo di riflessione dedicato ai servizi finanziari e bancari
europei) e donatori.
Inizio del progetto:
Il progetto iniziato del 2009 attraverso una fase pilota che dovrebbe durare tre anni. Il
capitale di avvio dell’insieme del progetto è di circa 50 milioni di euro. La Commissione
europea e il FEI contribuiranno all’attuazione di tale iniziativa dedicando delle risorse
disponibili nell’ambito della politica di coesione e dei mezzi messi a disposizione dal
gruppo BEI/FEI e da altri partner finanziari.
Parlamento europeo:
Il 24 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato, nell’ambito della sua sessione
plenaria, la Risoluzione recante raccomandazione alla Commissione sull’iniziativa
europea per lo sviluppo del Microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione
(P6_TA(2009)0166).
Riferimenti:
http://www.eif.org/jasmine/activity/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-20090166&language=IT&ring=A6-2009-0041#BKMD-24
163
Rapporto strategico del 2010 sulla Politica di Coesione
EU
Data di pubblicazione: Relazione strategica 2010, 3 marzo 2010, COM(2010) 110.
Competenza: DG Regio, Commissario Johannes Hahn
Contesto:
La presente comunicazione fornisce, per la prima volta, una panoramica completa
dell'attuazione dei programmi della politica di coesione per il periodo 2007-2013. Essa si
basa essenzialmente sulle 27 relazioni strategiche nazionali, che costituiscono uno
strumento nuovo della politica di coesione per questo periodo.
Nel periodo 2007-2013, attraverso i suoi tre fondi – il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione – l'UE investirà
347 miliardi di EUR nei 27 Stati membri, vale a dire il 35% del bilancio complessivo
dell'UE per il periodo (pari a 975 miliardi di EUR).
Ostacoli sistemici ad una rapida attuazione dei programmi per il periodo 2007-2013:
• i ritardi nell'approvazione del bilancio dell'UE, l'adozione in ritardo dei regolamenti,
gli orientamenti strategici comunitari e l'accordo successivo sui programmi;
• le modifiche delle regole sul controllo finanziario sono considerate la causa più
frequente di ritardo nell'attuazione, poiché gli Stati membri si devono adeguare al nuovo
sistema di controllo;
• la complessità di gestire periodi di programmazione che si sovrappongono;
• la distribuzione poco chiara dei compiti a livello nazionale, l'esperienza insufficiente, la
mancanza di capacità amministrativa sia delle autorità di gestione sia dei beneficiari e I
processi di riorganizzazione interna delle pubbliche amministrazioni.
Fattori di successo nell’attuazione dei programmi per il periodo 2007-2013:
• una stretta cooperazione tra gli Stati membri e Commissione nella fase conclusiva di
messa a punto dei regolamenti e delle linee guida;
• sinergie positive tra gli obiettivi della politica di coesione e le riforme settoriali in
ambiti quali l'istruzione, la scienza e la ricerca, la sanità e il contesto imprenditoriale;
• l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
• gli effetti positivi dei piani d'investimento e delle riforme nazionali di più ampio
respiro (riforma dell'amministrazione regionale o locale, riforma del bilancio pubblico,
riforma delle norme in materia di ambiente e di appalti pubblici), sebbene i ritardi di
alcune riforme abbiano avuto anche conseguenze negative;
• la semplificazione delle procedure amministrative (nazionali e/o regionali);
• il sostegno all'imprenditorialità e le iniziative per colmare le carenze del mercato del
lavoro attraverso la promozione della capacità di adattamento.
164
Conclusioni:
Le relazioni strategiche di questo esercizio costituiscono un importante passo avanti in
termini di assunzione di responsabilità per raggiungere gli obiettivi della politica di
coesione. Nonostante l'esperienza di questo primo esercizio abbia evidenziato dei limiti,
essa costituisce una base promettente su cui costruire un'analisi inter pares più
approfondita delle prestazioni che dia slancio ad una politica maggiormente orientata ai
risultati. Tali relazioni arricchiscono il dibattito di messaggi importanti e puntuali sul
potenziale della politica di coesione di accelerare l'uscita dalla crisi rispondendo alle
esigenze di sviluppo e al contempo contrastando gli effetti della crisi, fornendo uno
strumento di controllo utile ed evidenziando le aree in cui è necessario aumentare gli
sforzi per dare un contributo anticipato alla Strategia 2020.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/reporting2010/com_2010_110_it.pdf
165
Proposte legislative sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale ed il Fondo di Coesione
Data di pubblicazione: 24 giugno 2010.
Competenza: DG Regio
Contesto:
In data 24 giugno 2010 l'UE ha adottato nuove misure che mirano a semplificare le
regole di gestione dei fondi strutturali e di coesione. Le modifiche introdotte dovrebbero
agevolare l'accesso ai finanziamenti e accelerare i flussi di investimenti in un momento
di particolare pressione per i bilanci pubblici. Nel quadro delle misure intese a
contrastare la crisi economica, ad alcuni Stati membri saranno versati anticipi
addizionali per un totale di 775 milioni di euro per far fronte ai problemi immediati di
liquidità. Grazie ai tre fondi della politica di coesione – il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione – i 455
programmi della politica di coesione stanno investendo un totale di 347 miliardi di euro
tra il 2007 e il 2013 in tutte le regioni dell'UE. Una delle principali conseguenze della
crisi è che gli Stati membri e le regioni stanno incontrando difficoltà nel fornire i
cofinanziamenti necessari per completare gli investimenti europei. Onde ovviare a tale
situazione, le modifiche annunciate mirano a superare queste difficoltà per accelerare
l'attuazione dei programmi e semplificarne la gestione quotidiana.
Misure introdotte:
• introdurre un massimale unico generale di 50 milioni di euro per tutti i tipi di grandi
progetti che richiedono l'approvazione della Commissione: questo nuovo massimale
uniforme farà sì che i progetti ambientali di dimensioni più ridotte possano essere
approvati dagli stessi Stati membri, il che ne consentirà un avvio più rapido;
• consentire che i progetti di maggiori dimensioni siano finanziati da più di un
programma: ad esempio, la costruzione di un grande tratto di autostrada che
attraversa varie regioni potrà ora essere cofinanziata da vari programmi regionali,
mentre ciò non era possibile con le norme precedenti;
• introdurre procedure più semplici per la revisione dei programmi in modo da rendere
possibile un adeguamento più rapido ai problemi attuali;
• rafforzare il ricorso all'ingegneria finanziaria: sarà possibile introdurre programmi di
credito intesi a stimolare la spesa nel campo dell'efficienza energetica e delle energie
rinnovabili nelle abitazioni;
• alleggerire l'obbligo di mantenere gli investimenti: queste norme si applicheranno
d'ora in avanti solo a determinati progetti, come nel caso dei settori delle
infrastrutture e degli investimenti produttivi. Non si applicheranno invece alle
imprese vittime di fallimento involontario. Per le operazioni nel quadro dell'FSE,
questa misura è inoltre in linea con le norme sugli aiuti di Stato;
• semplificare le norme relative ai progetti "generatori di entrate" (come le autostrade a
pedaggio o i progetti che comportano la locazione o la vendita di terreni): al fine di
ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri, le entrate saranno ora
sottoposte a controllo solo fino alla conclusione del relativo programma;
166
• destinare anticipi supplementari per un totale di 775 milioni di euro (4% dall'FSE e
2% dal Fondo di coesione) agli Stati membri che hanno ricevuto un prestito nel quadro
del programma dell'FMI per il risanamento della bilancia dei pagamenti o che hanno
registrato una diminuzione del PIL superiore al 10%: sulla base di questi due criteri,
questa misura si applica a Estonia, Lettonia, Lituania, Romania e Ungheria;
• posticipare l'applicazione della regola di "disimpegno N+2": in base a tale regola, un
finanziamento stanziato nel 2007 che non è stato speso entro la fine del 2009 viene
automaticamente riversato nel bilancio dell'UE. Grazie alle modifiche introdotte gli
impegni per il 2007 potranno essere spesi su un periodo più lungo. Questo consentirà
di evitare la perdita di circa 220 milioni di euro (125 milioni di euro per la Spagna, 56
milioni di euro per l'Italia, 9 milioni di euro per il Regno Unito, 6 milioni di euro per la
Germania, 4 milioni di euro per i Paesi Bassi e 20 milioni di euro per progetti di
cooperazione fra vari paesi).
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/index_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=736
167
Il contributo della politica regionale alla crescita
intelligente nell'ambito di Europa 2020
Data di pubblicazione: 6 ottobre 2010, COM(2010) 533.
Competenza: DG Regio, Commissario Johannes Hahn
Contesto:
La comunicazione illustra il ruolo della politica regionale nell'attuazione della crescita
intelligente che rientra nella strategia Europa 2020, concentrandosi in particolare
sull'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione". La politica regionale, come evidenziato
dal Consiglio europeo67, può liberare il potenziale di crescita dell'UE promuovendo
l'innovazione in tutte le regioni e garantendo al contempo la complementarità tra il
sostegno UE, nazionale e regionale all'innovazione, R&S, imprenditorialità e TIC. La
politica regionale è uno strumento chiave per tradurre le priorità dell'Unione
dell'innovazione in effettive azioni pratiche.
Le regioni rivestono un ruolo centrale in quanto sono il principale partner istituzionale
delle università, di altri istituti di ricerca e istruzione e delle PMI, attori chiave del
processo di innovazione e quindi elementi indispensabili della strategia Europa 2020.
L'iniziativa "L'Unione dell'innovazione" si basa su un concetto ampio di innovazione che
comprende non solo prodotti e processi nuovi o perfezionati, ma anche servizi, nuovi
metodi di marketing, branding e design, nuove forme di organizzazione aziendale e
accordi di collaborazione. L'innovazione è sempre più spesso intesa come un sistema
aperto in cui collaborano e interagiscono diversi attori.
Azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente di Europa
2020 mediante la politica regionale e il suo finanziamento:
Azione 1: sviluppare strategie di specializzazione intelligente. Questa azione
mira a concentrare le risorse nei settori più promettenti di vantaggio comparato, ad
esempio, cluster, settori esistenti e attività transettoriali, eco-innovazione, mercati ad
elevato valore aggiunto o settori specifici della ricerca.
Azione 2: fare ricorso in modo più esteso agli strumenti di ingegneria finanziaria a
sostegno dell'innovazione, compresi prestiti agevolati, garanzie e capitale di rischio, in
base al tipo e alle dimensioni dell'impresa e al rischio connesso. L'estensione dei prestiti
e dei finanziamenti azionari per l'innovazione, in particolar modo alle PMI, mediante gli
strumenti esistenti (compreso il gruppo BEI) dovrebbe essere una priorità politica.
Azione 3: puntare sulla possibilità, prevista dall'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1083/2006, di finanziare la cooperazione interregionale per
promuovere ricerca e innovazione nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e
"Competitività regionale e occupazione" e su un migliore accesso alle reti internazionali
di ricerca e innovazione nel quadro del PQ7 e del CIP.
Azione 4: garantire coerenza tra le politiche di innovazione e ricerca che puntano
sull'incentivazione dell'offerta e quelle incentrate sull'attrazione della domanda
avvalendosi delle opportunità offerte dagli appalti pubblici co-finanziati dal FESR
al fine di incrementare l'innovazione nei prodotti, nei processi e nei servizi.
67
Consiglio dell'UE EU 13/10, del 17 giugno 2010.
168
Azione 5: fare ricorso in modo più sistematico a valutazioni paritetiche (peer
review) di esperti indipendenti nell'ambito dei progetti di ricerca al fine di
potenziare l'efficacia del sostegno offerto.
Azione 6: valutare la possibilità di fare ricorso al FESR per il finanziamento di adeguati
progetti PQ7 e CIP selezionati.
Azione 7: avvalersi delle possibilità di migliorare la politica di innovazione regionale
mediante l'apprendimento tra pari offerto da PQ7, CIP e dalle reti e piattaforme
INTERREG IV C.
L'attuazione delle azioni sopra descritte dovrebbe costituire l'oggetto di una sezione
specifica delle relazioni di attuazione ed essere discussa dai comitati di monitoraggio dei
programmi.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_it.pdf
169
S. SALUTE E POLITICA DEI CONSUMATORI
Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori
Data di adozione: Proposta di direttiva, 8 ottobre 2008– COM(2008) 614
Obiettivi
Tale proposta, frutto del riesame dell'acquis relativo ai consumatori iniziato nel 2004,
riunisce le direttive 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo, 97/7/CE in materia di contratti a distanza e 85/577/CEE sui contratti negoziati
fuori dei locali commerciali, semplificando il quadro normativo esistente concernente il
diritto dei consumatori. Le direttive, contenendo clausole di armonizzazione minima e
permettendo agli Stati membri l’adozione di norme più severe in materia di tutela dei
consumatori, hanno causato un quadro normativo frammentato, controproducente tanto
per le imprese che desiderano operare a livello transfrontaliero tanto per il benessere e
la protezione del consumatore. L'obiettivo della proposta, elemento centrale della
strategia dell'UE 2007-2013 in materia di politica dei consumatori, è quello di
contribuire ad un migliore funzionamento del mercato interno aumentando la fiducia del
consumatore nel mercato interno e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a
livello transfrontaliero.
Tra i punti esaminati dalla proposta di direttiva, che copre tutti i contratti
relativi a vendite di beni e servizi tra imprese e consumatori (business-toconsumer B2C), vi sono:
• Informazione precontrattuale: la proposta di direttiva fa obbligo al commerciante di
fornire al consumatore un insieme di informazioni chiare e ciò vale per tutti i
contratti di consumo in modo da consentire al consumatore di fare una scelta
informata, ad esempio gli si devono comunicare le caratteristiche principali del
prodotto, l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante, il prezzo tasse comprese,
tutti i costi addizionali, le spese di consegna o postali.
• Regole in materia di consegna e di passaggio del rischio al consumatore: il
commerciante disporrà di un massimo di 30 giorni di calendario per consegnare il
bene al consumatore a decorrere dalla firma del contratto. Il commerciante sostiene il
rischio e i costi legati al deterioramento o alla perdita del bene fino al momento in cui
il consumatore lo riceve. In caso di consegna tardiva o di mancata consegna il
consumatore avrà il diritto a un indennizzo nei tempi più brevi possibile e comunque
entro 7 giorni dalla data di consegna prevista.
• Periodo di riflessione (vendite a distanza, vale a dire vendite tramite Internet,
telefono mobile, catalogo o vendite aggressive): è previsto un periodo di ripensamento
per poter recedere dal contratto, valido su scala UE, pari a 14 giorni di calendario.
• Clausole contrattuali inique: è prevista una nuova lista nera di clausole contrattuali
abusive vietate in tutta l'UE ed una lista grigia di clausole contrattuali ritenute
inique fintanto che il commerciante non provi il contrario.
• Aste online: la direttiva impone che le aste, comprese le aste elettroniche, soddisfino i
requisiti in materia di informazione.
170
Iter procedurale
La direttiva sui diritti dei consumatori deve essere approvata dal Parlamento europeo e
dai governi dell'UE, in sede di Consiglio dei ministri, prima di entrare in vigore. Allo
stato attuale la proposta è stata affidata alla Commissione parlamentare Mercato
Interno e protezione dei consumatori (IMCO), il cui relatore – il tedesco Andreas
Schwab (Partito Popolare Europeo) – ha elaborato un Progetto di relazione sulla
proposta di direttiva, datato 25 giugno 201068. Il 18 ottobre, termine ultimo per la
presentazione, sono stati presentati circa 1.500 emendamenti, che verranno esaminati
dalla Commissione IMCO il 18 novembre. Il testo finale della proposta dovrebbe essere
votato in Commissione IMCO il 9 dicembre 2010 e, indicativamente, in sessione
Plenaria il 15 febbraio 2011.
Il Consiglio dell’Unione europea sta procedendo a un’analisi della direttiva capitolo
per capitolo. In riferimento al capitolo IV – che coinvolge maggiormente la sensibilità
del settore e delle realtà rappresentate da Confcommercio – il Consiglio ha discusso un
documento di lavoro su tale capitolo il 25 ottobre. Dalla discussion tra i vari
rappresentanti degli Stati membri, nonostante l’impegno della Rappresentanza italiana
nel sostenere le tesi di Confcommercio, non è risultata la volontà di inserire nel testo il
diritto di regresso. L’esame definitivo della proposta di direttiva in seno ai lavori del
Consiglio è atteso per il 10 dicembre 2010.
Riferimento
Proposta di direttiva – COM(2008) 614 definitivo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0614:FIN:IT:PDF
Documento di lavoro del Parlamento, relatore Andreas Schwab:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE439.177+02+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE442.789+04+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
68
171
Libro verde sui ricorsi collettivi dei consumatori
Data di pubblicazione: Libro verde, 27 novembre 2008, COM(2008) 794
Obiettivi
Il Libro verde sui ricorsi collettivi dei consumatori si prefigge lo scopo di fornire mezzi
efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l’UE, vale a dire meccanismi
mediante i quali un gruppo importante di consumatori, vittime delle prassi di un unico
operatore commerciale, può ottenere un indennizzo effettivo, qualsiasi sia la sede
dell'operatore commerciale nell'Unione europea.
Nel documento viene menzionato, accanto all’obiettivo della Commissione di assicurare
ai consumatori lesi da pratiche commerciali illegali il giusto indennizzo per il danno
subito, la necessità di tutelare le imprese da richieste non fondate o costi eccessivi.
Valutando non soddisfacente la situazione attuale in materia di ricorso dei consumatori
nell'UE, la Commissione ha identificato un certo numero di opzioni utilizzabili:
1.
Nessun intervento comunitario: questa alternativa non prevede alcun
intervento comunitario e si basa sulle misure nazionali e comunitarie esistenti
destinate ad ottenere un adeguato risarcimento dei consumatori.
2.
Cooperazione tra gli Stati membri: garantisce che i consumatori nell’UE
possano accedere ai meccanismi di ricorso collettivo disponibili nei vari Stati
membri ed estende i sistemi nazionali di ricorso collettivo ai consumatori di altri
Stati membri in cui non sussiste un meccanismo di ricorso collettivo.
3.
Associazione di strumenti diversi: un mix di strumenti, vincolanti e non
vincolanti, per rafforzare i mezzi di ricorso per i consumatori. Prevede: il
miglioramento dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
l’ampliamento del campo d’applicazione delle procedure relative alle controversie di
modesta entità ai ricorsi di massa; l’ampliamento del campo di applicazione del
regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori; l’incoraggiamento
delle imprese a migliorare i sistemi di gestione dei reclami; le azioni per
sensibilizzare i consumatori circa i meccanismi di ricorso esistenti.
4.
Procedura giudiziaria di ricorso collettivo a livello comunitario: questa
alternativa propone una misura comunitaria, vincolante o meno, per garantire che
in tutti gli Stati membri esista un meccanismo di ricorso giudiziario collettivo. In tal
modo tutti i consumatori dell'UE potrebbero ottenere un adeguato risarcimento nei
ricorsi di massa attraverso azioni rappresentative, azioni di gruppo o "test case".
Iter procedurale
La Commissione europea ha invitato gli interessati ad esprimere un parere inviando le
loro risposte entro il 1° marzo 2009. La Commissione, dopo aver esaminato i contributi, ha
avviato un’ulteriore consultazione sul follow-up del richiamato Libro verde, al fine di
completare l’analisi dell’impatto delle opzioni prospettate. La seconda consultazione si è
conclusa il 3 luglio 2009 ed in base ai risultati la Commissione dovrebbe presentare un
nuovo documento orientativo.
La DG Concorrenza, parallelamente, ha presentato il Libro bianco in materia di
azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust
comunitarie, COM(2008) 165 def., del 2 aprile 2008. Lo scopo della Commissione è
introdurre una serie di regole per permettere un effettivo risarcimento di tutte le vittime
(consumatori e imprese) di danni causati dalla violazione degli articoli 101 e 102 (ex artt.
172
81 e 82 Trattato CE) del TFUE. Sulla base delle risposte ricevute, la Commissione ha
redatto una bozza di direttiva, che sarebbe dovuta essere discussa dal Collegio dei
Commissari lo scorso 7 ottobre 2009, ma che è stata invece rimossa dall’agenda e verrà
quindi trattata dalla nuova Commissione.
L’Atto per il mercato unico prevede, alla Proposta n. 46, che nel biennio 2010-2011 la
Commissione organizzerà una consultazione pubblica su un approccio europeo alle
azioni collettive, per individuare le modalità che potrebbero iscriversi nel quadro giuridico
dell'Unione europea e negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Riferimento
Testo del Libro verde – COM(2008) 794 definitivo – DG SANCO:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/greenpaper_it.pdf
Documento di consultazione sul follow-up al Libro Verde:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/consultation_paper2009.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm
Testo del Libro bianco – COM(2008) 165 definitivo – DG COMP:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0165:FIN:IT:PDF
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sul Libro bianco:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20090187+0+DOC+PDF+V0//IT
173
Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli
Data di pubblicazione: Direttiva 2009/48/CE - Guue L170 - 30 giugno 2009
Contesto
La direttiva va a sostituire – a partire dal 20 luglio 2011 – la precedente direttiva
88/378/CEE, che per circa vent’anni ha fissato i requisiti essenziali di sicurezza dei
giocattoli. La presente direttiva modifica sostanzialmente la vecchia direttiva
migliorando il quadro normativo applicabile alla commercializzazione dei giocattoli che
sono prodotti e importati nell’UE, allo scopo di ridurre gli incidenti connessi al giocattolo
e soddisfare il più alto livello richiesto dai più recenti standard di salute e sicurezza.
I giocattoli sono parimenti disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti, che si applica in modo complementare alle legislazioni specifiche di settore.
Cosa prevede
La direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a
essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni, con alcune
eccezioni69. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi
causati da sostanze chimiche presenti nei giocattoli, l’uso di sostanze pericolose, in
particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
(CMR), nonché le sostanze allergeniche e taluni metalli, dovrebbero essere oggetto di
particolare attenzione. La dichiarazione CE di conformità, periodicamente
aggiornata, attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti definiti all’articolo
10 e all’allegato II. Il fabbricante ne è responsabile.
Obblighi degli operatori economici
La presente direttiva stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi
corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.
Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di
progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura
completa di valutazione della conformità relativa ai giocattoli. La valutazione della
conformità rimane quindi obbligo del solo fabbricante. La direttiva prevede inoltre un
obbligo esplicito a carico dei fabbricanti di effettuare un’analisi dei pericoli che il
giocattolo può presentare – in particolare per quanto riguarda le sostanze chimiche –,
con una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.
È indispensabile garantire che i giocattoli prodotti da Paesi terzi che entrano nel
mercato comunitario siano conformi a tutte le prescrizioni comunitarie applicabili. Gli
importatori si devono assicurare che siano state fatte procedure di valutazione della
conformità e che la marcatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti
siano a disposizione per controlli da parte delle autorità di vigilanza.
Il distributore deve operare con la dovuta attenzione per garantire che la conformità
dei giocattoli, immessi sul mercato dal fabbricante e dall’importatore, non venga
compromessa in seguito alle manipolazione del prodotto. I distributori garantiscono che,
mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o
Tra le quali, decorazioni e addobbi per festività e feste, attrezzature sportive come pattini a rotelle o
skateboard, puzzle di oltre 500 pezzi, attrezzature subacquee, fuochi d'artificio, forni, ferri da stiro o altri
prodotti elettrici venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici sotto sorveglianza di un adulto,
apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco e, ancora, accessori di moda per bambini non destinati
a scopo ludico.
69
174
di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e
all’allegato II. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della
presente direttiva, ed è quindi soggetto agli obblighi del fabbricante, quando immette sul
mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già
immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili possa
esserne condizionata.
Entrata in vigore e recepimento
La presente direttiva è entrata in vigore il 20 luglio 2009 e dovrà essere trasposta nelle
legislazioni nazionali di tutti i Paesi UE entro il 20 gennaio 2011. Durante questo periodo di
transizione entrambe le direttive, la vecchia e la nuova, potranno essere utilizzate. Gli Stati
membri devono iniziare ad applicare le nuove misure dal 20 luglio 2011. Le disposizioni
relative alle sostanze chimiche entreranno in vigore il 20 luglio 2013. La Commissione
europea ha inoltre realizzato, assieme all’industria del giocattolo – Toy Industries of
Europe (TIE) –, una serie di schede informative volte a fornire una panoramica generale dei
cambiamenti introdotti dalla nuova direttiva.
Riferimenti
Testo direttiva:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:it:PDF
Schede informative TIE:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/directives/index_en.htm
Documenti di orientamento del Gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
175
Consumer Market Scoreboard – quarta edizione
Data di adozione
22 ottobre 2010
Contesto: Il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo si fonda su un
monitoraggio dei mercati che compara esperienze e opinioni dei consumatori con recenti
esperienze di acquisto, rilevate su ciascun mercato. Esso classifica i mercati al consumo
secondo criteri quali comparabilità, fiducia e soddisfazione dei consumatori,
problemi o reclami provocati, facilità di cambiare fornitori, stabilità dei prezzi,
ecc.. Il Quadro di valutazione mira a individuare i mercati che presentano i rischi
maggiori di funzionamento difettoso e che non rispondono in misura sufficiente alle
esigenze dei consumatori. Ciò permette interventi correttivi oculati e agevola, in seno al
più ampio lavoro di controllo della Commissione, il funzionamento del mercato unico.
Nel 2010, per la prima volta, esso raccoglie dati relativi a 50 mercati di beni di
consumo, che rappresentano oltre il 60% del bilancio delle famiglie. Nel biennio
2009-2010, i mercati dei beni al consumo analizzati sono stati: il commercio
elettronico transfrontaliero (2009), i servizi finanziari al dettaglio (2009) e il
mercato al dettaglio dell'energia elettrica (2010).
Risultati:
• Dal punto di vista dei consumatori, tre mercati di servizi scontentano in modo
costante i consumatori, indipendentemente dalla dimensione dello Stato membro
interessato. Essi sono: “Investimenti, pensioni e titoli”, “Servizi immobiliari” e
“Fornitura di servizi Internet”.
• Nel campo dei beni di consumo, i tre mercati “peggiori” per i consumatori sono:
“Automobili d’occasione”, “Abbigliamento e calzature” e “Prodotti della
carne”.
• Fra i mercati più apprezzati, vengono invece posti quelli dei “Libri, riviste e
giornali” nonché dei “Servizi culturali e ricreativi”.
• I consumatori pongono i servizi aerei nella metà superiore della classifica, al di sopra
di altri servizi di trasporto e, soprattutto, nonostante il periodo difficile trascorso
dall’industria.
La Commissione ha pubblicato una sintesi per i cittadini su questa quarta edizione del
quadro di valutazione70.
I passi successivi: La Commissione europea affiderà a 2 studi di di mercato il compito di
comprendere le ragioni di questi risultati e di individuarne i rimedi. I mercati interessati
saranno:
• fornitura di servizi Internet, che nella classifica generale dei peggiori mercati è al
terzultimo posto e quello con cui la più alta percentuale di consumatori ha avuto
problemi e in cui i prezzi variano di più da un luogo all’altro. L’accesso a Internet è
essenziale per l’integrazione e il mercato unico digitale.
• Prodotti della carne: nella classifica dei mercati dei beni di consumo occupa uno
dei posti più bassi. Le carni sono oltretutto prodotti acquistati di frequente e che
rappresentano una parte notevole dei bilanci dei consumatori.
Riferimenti: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/4th_edition_scoreboard_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#4CMS
70
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2010_citizen_summary_4th_it.pdf
176
Sicurezza generale dei prodotti
Data di pubblicazione: 14 gennaio 2009, Relazione COM(2008) 905
Contesto
La direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE) è stata adottata
il 3 dicembre 2001; è entrata in vigore il 15 gennaio 2002 e il termine per il suo
recepimento da parte degli Stati membri è stato fissato al 15 gennaio 2004. Lo scopo
della direttiva è quello di permettere che vengano immessi sul mercato comunitario solo
prodotti di consumo (qui prodotti non alimentari) sicuri, imponendo agli operatori
economici l’obbligo di fornire informazioni ai consumatori e alle autorità degli Stati
membri in particolare sulla tracciabilità dei prodotti.
La presente relazione è stata redatta in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della
direttiva e comprende informazioni:
• sulla sicurezza dei prodotti di consumo, in particolare il miglioramento della
tracciabilità dei prodotti;
• sul funzionamento della sorveglianza del mercato e del sistema RAPEX;
• sulla normalizzazione;
• sulle misure adottate a titolo dell’articolo 13 della direttiva (intervento rapido della
Commissione).
Risultati
Dopo un’ampia analisi la Commissione sottolinea come la direttiva si sia rivelata un
potente strumento per garantire ai consumatori un elevato livello di protezione ed in
particolare come il sistema RAPEX creato dalla direttiva stessa (sistema che consente
un’efficace e rapida diffusione delle informazioni a tutti gli Stati membri) abbia
funzionato toccando l’insieme dei prodotti e non solo quelli più tradizionalmente
monitorati quali i giocattoli, i cosmetici, le apparecchiature elettriche e di illuminazione,
le attrezzature di protezione individuale e i veicoli. Il notevole aumento delle notifiche
RAPEX nel corso degli ultimi quattro anni (2004 – 2008) indica chiaramente che la
sorveglianza del mercato in applicazione della direttiva ha dato i suoi frutti. Tuttavia, in
un mercato sempre più globalizzato e con un numero crescente di prodotti che entrano
nell'Unione da Paesi terzi, è necessario un migliore coordinamento degli Stati membri
nelle loro attività di sorveglianza del mercato, anche per quanto riguarda la
cooperazione tra le autorità doganali.
Il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è nell'insieme adeguato, ma
rimangono alcune incoerenze. La Commissione auspica che gli Stati membri migliorino
la tracciabilità (identificazione del produttore sul prodotto o sull’imballaggio) e la
normalizzazione dei prodotti secondo requisiti di standardizzazione internazionale.
Aggiornamento
Nella prospettiva di una revisione della direttiva, la Commissione europea ha lanciato
una consultazione pubblica in data 18 maggio – la cui scadenza è stata estesa al 20
agosto 2010 –, al fine di misurare la dimensione dei problemi individuati nell'attuazione
della DSGP e di trovare soluzioni praticabili, nonché spazio per ulteriori miglioramenti.
Le parti interessate sono state invitate a rispondere ad un questionario sulle seguenti
questioni: le procedure di normalizzazione, l’armonizzazione delle divergenti valutazioni
sulla sicurezza dei prodotti di consumo, il Quadro di sorveglianza del mercato in questo
settore, l’allineamento con il Pacchetto sulla libera circolazione dei prodotti.
177
Anche il Parlamento europeo è interessato alla revisione della direttiva, prevista
dall’Atto per il mercato unico nel 2011. La Commissione parlamentare IMCO ha infatti ,
a fine settembre, un workshop sul tema. In quell’occasione è stato presentato uno
studio richiesto dalla IMCO alla Direzione Generale per le Politiche Interne, dal quale è
emersa la necessità di allineare alcune delle definizioni presenti nella direttiva al nuovo
quadro legislativo71 e di rivedere le linee guida RAPEX, al fine di garantire
un'interpretazione coerente e uniforme di prodotti che presentano gravi rischi. Nel
workshop si è concluso che la direttiva si è rivelata uno strumento legislativo efficace,
ma che va migliorato e aggiornato alla luce delle nuove problematiche che riguardano il
settore, come le differenze tra i prodotti armonizzati e non armonizzati, la mancanza di
risorse per le autorità nazionali di vigilanza del mercato e l'importanza di avere un
sistema coerente unico per le autorità di vigilanza del mercato. La danese Christel
Schaldemose (Gruppo dei Socialisti e Democratici) elaborerà una relazione sul tema.
Riferimenti
Testo della Relazione – COM(2008) 905 definitivo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0905:FIN:IT:PDF
Sito della consultazione:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/GPSD_consultation/index_en.htm
Si tratta di un pacchetto di tre misure adottato in Consiglio il 9 luglio 2008, che ha l'obiettivo di rimuovere
gli ultimi ostacoli alla libera circolazione dei prodotti rappresenta una spinta importante per il commercio di
merci tra gli Stati membri dell'UE: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatorypolicies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/#
71
178
Comunicazione
consumatori
sull’applicazione
dell’acquis
dei
Data di pubblicazione: 2 luglio 2009, Comunicazione – COM(2009) 330 definitivo
Contesto
La presente Comunicazione si inserisce all’interno di un “Pacchetto per la tutela dei
consumatori” che la Commissione europea ha adottato il 2 luglio 2009 al fine di
rinforzare l’applicazione delle regole sui consumatori a livello europeo. L’iniziativa cerca
di garantire il più alto livello possibile di protezione del consumatore così da infondere
nei consumatori maggiore fiducia per sfruttare il pieno potenziale del mercato interno. Il
Pacchetto consiste in:
a) una Comunicazione sull’applicazione dell’acquis dei consumatori;
b) una Relazione sui primi due anni di applicazione del “Regolamento sulla
cooperazione per la tutela dei consumatori” (Regolamento (CE) N. 2006/2004 del
27 ottobre 2004), che stabilisce una rete di autorità pubbliche di vigilanza in tutto il
territorio comunitario (denominata “CPC Network”), dotate di un minimo di poteri
investigativi ed esecutivi comuni al fine di applicare il Regolamento in modo efficace
e dissuadere i venditori e i fornitori dal commettere infrazioni intracomunitarie.
Obiettivi
La Comunicazione prevede cinque settori prioritari di azione che la Commissione
ha considerato come prossime sfide per un’applicazione effettiva della tutela dei
consumatori:
1. il potenziamento delle strutture di cooperazione (come la sopracitata rete CPC) e dei
sistemi di sorveglianza del mercato per i prodotti pericolosi (come il sistema RAPEX),
che migliorino l’uso di sistemi internet sicuri, provvedendo a corsi di formazione e
ulteriori linee guida per le autorità degli Stati membri;
2. il miglioramento della trasparenza nella sorveglianza del mercato e nell’attuazione
delle indagini;
3. lo sviluppo di visioni comuni sull’interpretazione della legge comunitaria sui
consumatori e sulle questioni riguardanti la legge applicabile;
4. il rafforzamento del monitoraggio del mercato, in particolare per identificare quei
mercati dove possano essere necessari dei provvedimenti esecutivi;
5. l’aumento della cooperazione internazionale, attraverso accordi con le autorità di
vigilanza, dotate di poteri esecutivi, nei Paesi terzi (come Stati Uniti e Cina).
Riferimenti
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/Communication_it.pdf
179
Fornitura di informazioni alimentari ai consumatori
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2008, Proposta di Regolamento - (Com-2008-40)
Competenza: Commissione europea – DG “Sanco”
Obiettivi:
Modernizzare e migliorare le regole UE in materia di etichettatura degli alimenti per far
sì che i consumatori dispongano, in modo leggibile e comprensibile, delle informazioni
essenziali per fare scelte consapevoli. Pertanto la proposta consolida e riforma due aree
delle legislazione alimentare, l’alimentazione generale e l’etichettatura nutrizionale
coperte dalle Direttive 2000/13/EC e 90/496/EEC. In base alla proposta:
¾ Tutti gli alimenti preconfezionati dovranno recare informazioni nutrizionali
essenziali sulla parte anteriore della confezione;
¾ Sono stabiliti requisiti generali sul modo in cui le informazioni nutrizionali vanno
presentate sulle etichette degli alimenti, anche se gli Stati membri hanno facoltà di
applicare misure nazionali addizionali sempre che queste non vanifichino le regole
UE;
Per motivi di salute pubblica il progetto di regolamento estende gli attuali requisiti in
materia di etichettatura degli allergeni in modo da coprire anche gli alimenti non
preconfezionati, compresi gli alimenti venduti nei ristoranti e in altri luoghi di
ristorazione. In particolare:
Regole moderne per un mercato moderno. Oggi, il modo in cui le informazioni sugli
alimenti sono presentate diventa sempre più diversificato e complesso e la qualità delle
etichette sugli alimenti diverge notevolmente da prodotto a prodotto e da uno Stato
membro all’altro. Molti consumatori sono pertanto confusi o sconcertati davanti alle
moderne etichette degli alimenti e hanno difficoltà ad identificare le informazioni chiave.
La proposta della Commissione vuole dare un accesso agevole ai dati più importanti
sulle etichette degli alimenti e assicurare una certa uniformità della loro presentazione
nei 27 Stati membri. Le nuove misure sono anche flessibili in modo da tener conto
dell’evoluzione del mercato e intendono incoraggiare l'innovazione nell'industria degli
alimenti.
Incoraggiare scelte più sane. Una delle priorità della Commissione è promuovere
un'alimentazione più sana tra i cittadini UE. In ciò rientra anche il mettere a
disposizione dei consumatori strumenti che consentano loro di fare scelte nutrizionali
consapevoli. Informazioni chiare, accurate e pertinenti sulle etichette degli alimenti
possono essere uno strumento prezioso per consentire ai consumatori di sapere con
precisione cosa acquistano e mangiano. La proposta odierna impone che sulla parte
anteriore della confezione siano indicati l’apporto energetico, il tenore di grassi, grassi
saturi, carboidrati con un riferimento specifico al contenuto di zuccheri e sale per
porzione o per 100 ml/g di prodotto. Inoltre, dev’essere indicata la proporzione di questi
elementi rispetto ai consumi di riferimento (ad esempio la dose giornaliera
raccomandata).
Informazioni chiare e comprensibili. La lamentela più ricorrente dei consumatori in
relazione alle etichette degli alimenti è che essi non sono in grado di reperire o leggere le
informazioni che cercano. Spesso informazioni essenziali sono scritte in caratteri molto
piccoli, sono nascoste o coperte da slogan commerciali. Per questo motivo il progetto di
regolamento stabilisce principi generali di etichettatura degli alimenti che il settore
180
alimentare dovrà rispettare. Tra questi principi vi sono l’obbligo che l’etichetta sia
leggibile (caratteri di almeno 3 mm), chiara e accurata e che la presentazione delle
informazioni volontarie non vada a scapito delle informazioni obbligatorie.
Maggiore protezione contro gli allergeni. Considerato il grave rischio che gli
allergeni presentano, il progetto di regolamento propone che tutti gli alimenti contenenti
sostanze allergizzanti (come ad esempio noccioline americane, latte, senape o pesce)
debbano indicarlo sull’etichetta o in altro modo adeguatamente chiaro. Questo è un
passo avanti rispetto all’attuale requisito in materia di etichettatura degli allergeni che
concerne soltanto gli alimenti preconfezionati. In forza delle nuove regole, gli alimenti
venduti sfusi e i cibi serviti nei ristoranti o in altri luoghi di ristorazione dovranno
anch’essi indicare la presenza di allergeni per meglio proteggere le persone sensibili a
tali sostanze.
Stato dell’arte:
Il 16 marzo 2010 ha avuto luogo la votazione in 1° lettura nell’ambito della commissione
competente per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI). Il 16
giugno 2010, il Parlamento europeo nell’ambito della sessione plenaria ha adottato in via
definitiva in 1° lettura la risoluzione relativa all’informazione alimentare al
consumatore. La Commissione europea dovrebbe presentare la proposta emendata nel
mese di novembre prima che il Consiglio presenti la sua posizione comune. Quest’ultima
dovrebbe essere adottata probabilmente nel corso del 2011.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm
181
Strategia europea in tema di salute animale
Data di pubblicazione: 10 settembre 2008 - (COM-2008-545)
Competenza: Commissione europea - DG “Sanco”
Obiettivi:
Il Piano è strutturato sulla base di quattro pilastri o aree d'attività principali:
Definizione delle priorità dell'intervento dell'UE. Globalizzazione, mutamenti
climatici e spostamenti delle persone sono fattori che favoriscono la diffusione delle
malattie animali e che rendono più difficile tenerle sotto controllo. Nuove sfide sono
pertanto da affrontare, quali alcune malattie. La Commissione metterà a punto una
configurazione e una categorizzazione dei rischi connessi alle malattie animali che
fungerà da base per la definizione delle priorità. Essa prenderà in considerazione la
possibilità d'integrare quest'impostazione nel nuovo contesto giuridico per la salute degli
animali nell'UE (possibilmente CLWP 2010).
Quadro comunitario per la salute degli animali. La Commissione:
- elaborerà una proposta legislativa entro il 2010 definendo nuovamente le interfacce
con l'acquis comunitario relativo alla salute animale, al benessere, all'alimentazione
animale, alla sicurezza alimentare, alla sanità pubblica, alla tutela dell'ambiente, ai
prodotti farmaceutici, alla legislazione in materia di politica agricola comune definita
dalle organizzazioni competenti a livello internazionale (Ufficio internazionale delle
epizoozie - OIE, Codex Alimentarius) nonché per quanto riguarda le responsabilità, il
che inciderà sulle future norme di finanziamento;
- Entro il 2011 dovrebbe adottare una proposta destinata ad introdurre un contesto
comunitario armonizzato per condividere le responsabilità e le spese al fine di
garantire che tutti gli attori si assumano le proprie responsabilità e partecipino
all'identificazione e all'eradicazione delle malattie;
- Avvierà peraltro un processo di consultazione per valutare la necessità e l'opportunità
di mettere a punto un contesto armonizzato comunitario di garanzie finanziarie nel
settore dell'alimentazione animale. Vista la vasta competenza della Comunità per
quanto riguarda i settori d'attività dell'OIE, a lungo termine è auspicabile che la
Comunità aderisca a questa organizzazione.
Prevenzione, controllo e capacità di reazione. La Commissione vuole incoraggiare
le parti in causa a elaborare linee guida comunitarie in materia di biosicurezza (isolamento nuovi animali introdotti in un allevamento; - isolamento animali malati; uso corretto dei mangimi; ecc.). Da parte sua, la Commissione: - rifletterà sul ruolo del
bilancio UE nella promozione della salute animale; - adotterà una proposta per una
strategia più efficace delle ispezioni frontaliere basata sul rischio e destinata a
concentrarsi maggiormente sul commercio illegale; - proseguirà gli sforzi per aiutare i
paesi terzi a combattere alla fonte le minacce per la salute animale e la sicurezza
alimentare e per il rispetto delle norme sanitarie richieste; - intende creare, entro il
2011, un sistema elettronico integrato, con una base dati unificata che comprenderà
tutti gli elementi dell'attuale sistema relativamente alla certificazione, identificazione,
salute e benessere degli animali; - intende adottare, entro il 2011, una proposta di
regolamento per l'introduzione dell'identificazione elettronica dei bovini; - istituirà,
entro il 2011, un sistema d'informazione sulle malattie animali (Animal Diseases
Information System - ADIS), compatibile con il sistema dell'OIE, in grado di fornire ai
cittadini informazioni sulla situazione zoosanitaria in Europa.
182
Scienza, innovazione e ricerca. La nuova strategia rafforza la posizione Ue sulla
scena internazionale e contribuisce a sostenerla nella risoluzione delle controversie con i
partner commerciali. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) continuerà
a mobilitare e coordinare le risorse scientifiche. Basata su una valutazione esterna
(2008-2009), la rete dei laboratori comunitari e dei laboratori nazionali di riferimento
verrà ulteriormente sviluppata. La Commissione ha inoltre accolto favorevolmente
l'iniziativa dell'industria intesa a raggruppare tutti i partner, ivi compreso il settore
agricolo, quello governativo, i veterinari e le istituzioni internazionali, mediante la
creazione di una piattaforma tecnologica per la salute animale a livello mondiale.
Partenariato e comunicazione: Il piano d'azione riconosce l'importanza del dialogo
fra tutte le parti interessate. Dal febbraio 2008 è già in funzione un "comitato consultivo
per la salute degli animali", di cui fanno parte rappresentanti delle ONG del settore
della salute animale, dei consumatori e dei governi. Il comitato fornirà un orientamento
strategico sul livello adeguato o accettabile di protezione della salute animale o della
salute pubblica e sulle priorità in materia di azione e comunicazione. Il documento
europeo di programmazione sulla Strategia europea (2007-2013) fornisce l’evoluzione
delle attività nell’ambito del quadro comunitario per la salute degli animali. La
Commissione procederà ad una valutazione intermedia e riferirà al Pe e al Consiglio
sull'attuazione del piano d'azione nel 2011, il che potrà rispecchiare eventuali modifiche
a livello delle priorità.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/actionplan_en.htm
183
Benessere animale: etichettatura
Data di pubblicazione: 28 ottobre 2009, Relazione COM-2009-584
Competenza: Commissione europea – DG “Sanco”
Contesto: Programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli
animali 2006-2010 – Comunicazione della Commissione72. Tale Programma esamina le
azioni specifiche intraprese a livello comunitario relative al benessere degli animali.
Obiettivi: Rendere più facile ai consumatori identificare e scegliere prodotti con elevati
standard di protezione animale e quindi fornire un incentivo economico ai produttori per
migliorare il benessere animale.
Nell'Ue, dall'adozione nel 2002 della relazione comunitaria Legislazione in materia di
benessere degli animali d'allevamento nei paesi terzi e le implicazioni per l'UE,
è in corso un dibattito su come migliorare la comunicazione ai consumatori in
materia di benessere degli animali d'allevamento. La conferenza organizzata dal
Comitato economico e sociale europeo, dalla Commissione europea e dalla residenza
della Germania del Consiglio, intitolata Benessere degli animali - Etichettare per
migliorare? (Bruxelles, 28/3/2007), ha consentito una prima ampia discussione con tutti
gli interessati. In seguito alla conferenza nel maggio 2007 il Consiglio dei Ministri ha
adottato conclusioni sull'etichettatura relativa al benessere animale e ha invitato la
Commissione a presentare una relazione per consentire un dibattito approfondito in
materia. A tal fine uno studio di fattibilità è stato realizzato insieme a un'ampia
consultazione delle parti interessate per valutare ulteriormente la questione e
raccogliere il maggior numero possibile di contributi dagli interessati all'interno e
all'esterno dell'UE. Lo studio, conclusosi nel gennaio 2009, indica la necessità di
approfondire la discussione su come migliorare le informazioni sul benessere animale e
utilizzare al meglio gli strumenti appropriati.
La relazione sottolinea che in futuro la politica dell'UE sull'informazione riguardante il
benessere animale negli allevamenti dovrebbe offrire agli agricoltori UE il sostegno
necessario per vincere la battaglia della qualità: vale a dire fornire la qualità richiesta e
far conoscere ai consumatori il livello di qualità dei prodotti, ricevendo in cambio
un'adeguata ricompensa economica. Le questioni ivi esaminate sono:
- in quale misura gli strumenti attuali, il contesto giuridico e le misure che riguardano
le informazioni sulla qualità del benessere animale dei prodotti di allevamento stanno
raggiungendo questo obiettivo;
- se e come possono essere migliorati questi elementi per realizzare l'obiettivo; e
- quali nuovi meccanismi sono necessari per contribuire a raggiungere l'obiettivo.
Conclusioni: La Commissione intende pertanto promuovere un dibattito politico alla
luce dello studio di fattibilità, in particolare con il Parlamento europeo, il Consiglio, il
Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni. La discussione
interistituzionale fornirà la base per le riflessioni della Commissione sulle opzioni future
della politica in materia. Le proposte concrete che risulteranno dal dibattito politico
saranno oggetto di un’ulteriore valutazione d’impatto.
Riferimenti: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/labelling_en.htm
72
Com(2006)13
184
Strategia europea: alimentazione, sovrappeso e obesità
Data di pubblicazione: 30 maggio 2007, Libro bianco Com-2007-279
Competenze: Commissione europea - DG “Sanco”
Contesto:
Il documento si basa sulle recenti iniziative della Commissione in particolare nell’ambito
della Piattaforma europea per la sicurezza alimentare” e il “Libro Verde sulla
promozione di una dieta sana e l’attività fisica: una dimensione europea nella
prevenzione di soprappeso, obesità e malattie croniche”
Obiettivi:
Definire un approccio europeo integrato per contribuire a ridurre le malattie causate da
una alimentazione scorretta, dal sovrappeso e dall’obesità. Nel corso degli ultimi tre
decenni i livelli di soprappeso e obesità nella popolazione europea sono aumentati in
maniera significativa, in particolare nei bambini, per i quali la prevalenza stimata del
soprappeso risultava del 30% nel 2006.
Quattro principali azioni
Partenariato. Piattaforma europea per la sicurezza alimentare: lo sviluppo di un
effettivo partenariato, attraverso la “Piattaforma europea per la sicurezza alimentare è
un elemento importante a livello europeo per contribuire alla lotta contro l’obesità e il
sovrappeso. Creata nel marzo 2005 la Piattaforma é considerata un forum importante
per presentare azioni volontarie. L’ultima riunione della Piattaforma ha avuto luogo il 9
settembre 2010. La prossima avrà luogo il 25 novembre 2010. Rafforzamento delle reti
locali in vista delle azioni da intraprendere: risultati concreti potranno essere raggiunti
attraverso un pieno partenariato con il contributo delle parti in causa a livello locale. In
base a questa considerazione, la Commissione istituirà un Gruppo di Alto Livello per
migliorare il collegamento tra i governi nazionali e realizzare un effettivo scambio di
buone pratiche e di idee politiche tra gli Stati membri nell’ambito della nutrizione e
dell’attività fisica.
Coerenza delle politiche a livello comunitario. Il Libro bianco si basa su azioni che
possono essere intraprese a livello europeo per migliorare l’alimentazione e i relativi
aspetti sanitari: definizione della legislazione, finanziamento dei programmi e misure
che creano un valore aggiunto con la dimensione europea ad esempio; facilitazione del
dialogo con l’industria alimentare o definizione di indicatori comparativi per il
monitoraggio delle azioni in tutti gli Stati membri. Nello specifico: - Etichettatura
nutrizionale; - Regolamento N° 1924/2006 relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla
salute che figurano sui prodotti alimentari; - Pubblicità e marketing; - La disponibilità di
un’alternativa sana; - Riformulare i prodotti alimentari; - Campagne pubblicitarie; Favorire l’attività fisica; - Gruppi e contesti prioritari; - Sviluppare la base di conoscenze
per sostenere la formulazione di politiche; - Messa a punto di sistemi di monitoraggio.
A livello degli Stati membri. Le misure prese dagli Stati membri svolgono un ruolo
importante nell’ambito della lotta contro l’obesità. Tutte le azioni della Commissione
rafforzano e completano le misure adottate dagli Stati membri. La diversità dei regimi
alimentari negli Stati membri e la differenza nell’approccio strategico sono elementi
importanti ed inoltre è essenziale che le azioni continuino ad essere sviluppate a livello
regionale e locale, in modo da risultare più vicine ai cittadini europei. La Commissione
assieme al Gruppo di Alto Livello valuterà queste azioni nazionali e regionali e renderà
185
le informazioni disponibili sul suo sito web. La Commissione intende rivolgersi al citato
gruppo ad alto livello per promuovere la diffusione delle buone prassi, nonché per fornire
qualsiasi sostegno che potrebbe essere ritenuto necessario a livello comunitario.
Ruolo degli attori privati. Gli attori privati hanno un ruolo importante da svolgere
nel promuovere scelte sane da parte dei consumatori e nel conferire loro la capacità di
compiere delle scelte orientate ad uno stile di vita sano. In particolare: - Fare in modo
che sia disponibile ed economica la scelta di un’alimentazione sana; - Informare i
consumatori; - Favorire l’attività fisica; - Gruppi e contesti prioritari.
Cooperazione internazionale. La Commissione collaborerà con l’Organizzazione
mondiale della salute (OMS) per mettere a punto un sistema di sorveglianza in materia
di alimentazione e attività fisica per l’UE 27.
Conclusioni:
Nel 2010, la Commissione valuterà i progressi raggiunti relativamente all’obesità, per
stabilire in quale misura le sue politiche sono state allineate agli obiettivi del Libro
bianco e in quale misura gli attori europei hanno contribuito al raggiungimento degli
obiettivi. Il 4 Maggio 2010, la Commissione europea ha adottato la relazione finale
annuale (2010) sulla valutazione dei progressi raggiunti nella lotta contro l’obesità. Al
riguardo, l’8 e il 9 Dicembre 2010 la Commissione europea assieme alla Presidenza di
turno dell’UE (Belgio) organizzeranno una conferenza.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/keydocs_nutrition_en.ht
m
186
Strategia europea: ridurre i danni dovuti dall’alcol
Data di pubblicazione: 24 ottobre 2006, Comunicazione, Com-2006-625
Competenza: Commissione europea - DG Sanco
Obiettivi:
Aiutare gli Stati membri a ridurre i danni dovuti all’alcol. La comunicazione affronta gli
effetti negativi per la salute del consumo dannoso e pericoloso d’alcol in Europa,
consumo che si ritiene causi la morte di 195.000 persone l’anno nell’UE.
Priorità: - proteggere i giovani e i bambini; - ridurre le lesioni e i decessi dovuti a
incidenti stradali ascrivibili all’abuso di alcol; - limitare i danni fra gli adulti e ridurre gli
effetti negativi sull’economia; - accrescere la consapevolezza sulle conseguenze per la
salute dell’eccessivo consumo di alcol; - aiutare a compilare statistiche affidabili.
La Commissione ha individuato aree in cui l’UE può appoggiare e coordinare iniziative
degli Stati membri tese a ridurre i danni causati dall’alcol, nell’ambito del finanziamento
di progetti in seno a programmi di sanità pubblica e di ricerca, degli scambi di pratiche
esemplari sui modi per contrastare l’abbassamento dell’età di iniziazione all’alcol, sulla
collaborazione finalizzata a campagne d’informazione, sulla guida in stato di ebbrezza e
su altre iniziative comunitarie.
La comunicazione illustra anche provvedimenti che gli Stati membri stanno prendendo
per promuovere pratiche esemplari. E’ stato creato, nel 2007, un "Forum Alcol e Salute”,
per sostenere, alimentare e controllare l'attuazione della strategia descritta nella
comunicazione, che si concentra su iniziative di ricerca, educative e sulla raccolta di
informazioni e dati.
La Commissione migliorerà anche il coordinamento tra le azioni in materia di sicurezza
stradale e quelle contro la guida in stato d’ebbrezza come quelle finanziate dal
Programma di sanità pubblica e dal Programma d'azione per la sicurezza stradale, per
contribuire a ridurre gli incidenti stradali attribuibili all'abuso di alcol e per
incrementare la lotta contro la guida in stato di ebbrezza. I servizi della Commissione
collaborano con le parti interessate per promuovere con vigore la cooperazione nel campo
delle comunicazioni commerciali o delle vendite responsabili.
L'obiettivo principale é di sostenere le azioni dell'UE e le azioni delle amministrazioni
nazionali/locali per prevenire il marketing irresponsabile delle bevande alcoliche ed
esaminare i dati sulla tendenza della pubblicità. Uno degli obiettivi é il perfezionamento
di un accordo con le parti interessate in relazione a codici per la comunicazione
commerciale da attuarsi a livello nazionale e di UE. Al momento attuale la Commissione
non intende proporre interventi legislativi a livello europeo su tale argomento
riconoscendo il ruolo attivo svolto a livello nazionale. L’ultima riunione del forum ha
avuto luogo il 30 aprile 2009 e la prossima riunione è prevista per il 12 novembre dello
stesso anno. A tali riunioni partecipano tutte le parti in causa (Eurcommerce inclusa).
Eurocommerce sta valutando di collaborare con alcuni membri del Forum al fine di
individuare delle possibili azioni comuni nella lotta contro l’alcol e lo scambio di buone
pratiche. Eurocommerce ha adottato un questionario contenente tutte le azioni
legislative e non adottate a livello nazionale. L’ultima riunione del forum ha avuto luogo
il 12 novembre 2009. Tale questionario viene aggiornato constantemente da parte dei
membri di Eurocommerce. Il 23 giugno 2009 nel corso della riunione della commissione
di Eurcommerce “Politica alimentare e del consulmatore” è stato adottato il documento
dal titolo: “Le linee guida di Eurcommerce per ridurre la lotta contro l’alcol”.
187
Stato dell’arte:
Il 22 e 23 settembre 2009 la Presidenza Svedese, in cooperazione con la DG Sanco, ha
organizzato un incontro tecnico sull’alcol e la salute. L’obiettivo è stato di incoraggiare
una strategia sostenibile, per ridurre il consumo pericoloso dell’alcol nell’UE.
Eurocommerce ha partecipato all’incontro tecnico sull’auto-regolamentazione del
marketing e della pubblicità dell’alcol.
Il 30 settembre 2009, è stato adottato il Parere del Comitato economico e sociale europeo
sul tema: “Come rendere la strategia UE in materia di danni derivanti dal consumo di
alcol una strategia sostenibile, di lungo periodo e multisettoriale”73.
Il 12 dicembre 2009 è stato pubblicato il Progetto di conclusioni del Consiglio del 1
dicembre 2009 in materia di alcol e salute74.
Nel luglio 2009 la Commissione europea (DG Sanco) ha pubblicato la relazione che
identifica le azioni e attività intraprese dagli Stati membri nell’ambito della lotta contro
l’alcol. Una grande parte di questo lavoro si è svolto nell’ambito del Forum europeo per
la lotta contro l’alcol. La relazione in questione costituisce il primo tentativo di
individuare le azioni e migliori pratiche intraprese dagli Stati membri in termini di
auto-regolamentazione. Essa dimostra come lo sviluppo del sistema di autoregolamentazione in Europa sia molto variabile. In alcuni paesi, come il Regno Unito,
Spagna, Germania, Grecia, Irlanda e Italia l’auto-regolamentazione é quasi pienamente
attuata. Questa situazione contrasta con altri paesi come Lituania, Lettonia e Malta. Il
25 Febbraio 2010, la DG Sanco ha organizzato un seminario dal titolo “Il consumo
eccessivo delle bevande alcoliche tra i giovani”. L’11 Marzo 2010, la sessione plenaria del
Forum europeo ‘Alcol e salute’ si è concentrata nel monitorare l’implementazione della
strategia.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/Forum/docs/regulation_en.pdf
73
74
(SOC/340, Relatrice: Ms. Van Turnhout)
GUEE C 302/15, 12 dicembre 2009
188
Sanità pubblica: programma d’azione Ue (2008-2013)
Data di pubblicazione: 9 ottobre 2007
Competenza: Commissione europea - DG Sanco
Contesto:
Libro Bianco dal titolo: “Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE
per il periodo 2008-2013, (Com-2007-630). Si tratta del secondo programma d’azione nel
campo della sanità pubblica 2008-2013. Il primo primo programma d’azione comunitario
nel campo della sanità 2003-2008 ha finanziato più di 300 progetti e altre azioni.
Dotazione finanziaria: 321 500 000 milioni di Euro.
Obiettivi:
1. Aumentare la sicurezza sanitaria dei cittadini:
- Sviluppare la capacità europea e nazionale di rispondere alle minacce sanitarie;
- Azioni che riguardano la salute dei pazienti.
2. Promuovere la salute, inclusa la riduzione delle disuguaglianze sanitarie:
- Azioni nel settore della nutrizione, alcool, tabacco e consumo di droga;
- Misure sulla prevenzione delle gravi malattie e riduzione delle disuguaglianze
sanitarie a livello europeo;
3. Informazioni e conoscenze sanitarie:
- Azioni sugli indicatori sanitari e mezzi per diffondere le informazioni ai cittadini;
- Puntare l’attenzione per un’azione comunitaria nell’ambito di uno scambio di
conoscenze nelle aree che riguardano il genere umano, la salute dei bambini o le
malattie rare.
Attuazione:
Il Programma é attuato attraverso piani di lavoro anuali che istituiscono aree di priorità
e criteri di finanziamento. Si attende la pubblicazione del Piano di lavoro 2010.
Nell’ambito del nuovo Programma, sono promosse le partecipazioni e le consultazioni con
le parti in causa.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/pgm2008_2013_en.htm
189
Revisione della direttiva sui prodotti del tabacco Consultazione
Competenza: DG Salute pubblica e consumatori (SANCO)
Scadenza: 17 dicembre 2010
Contesto: La Commissione europea ha lanciato una consultazione per rivedere la
direttiva 2001/37/CE relativa ai prodotti del tabacco. Questa consultazione si basa
su un ampio spettro di opzioni fondate sulle conoscenze esistenti. Diverse opzioni
implicano che le misure a livello comunitario possono essere o vincolanti o non
vincolanti. La Commissione invita tutte le parti interessate a dare la propria opinione
sulle varie opzioni e a commentare eventuali provvedimenti tesi a migliorare la
consapevolezza sui pericoli derivanti dall’uso del tabacco, ad aumentare la motivazione a
smettere di fumare e a scoraggiare l’iniziazione al fumo. La consultazione rappresenta
una fase importante verso l’adozione di una proposta legislativa prevista per l’inizio
del 2012.
Contenuto: Esempi dei provvedimenti che potrebbero essere presi in considerazione sono
immagini pubblicitarie a contenuto sanitario più grandi e distribuite su 2 lati dei
pacchetti di sigarette, norme di imballaggio diverse, nonché una regolamentazione delle
sostanze nocive, tese a indurre dipendenza e attrazione da parte dei prodotti del tabacco.
La Commissione invita tutti gli interessati a inviare commenti sui problemi individuati
dalla consultazione pubblica, che sono:
• la legislazione varia notevolmente a seconda degli Stati membri e non affronta in
misura sufficiente i problemi sanitari e di sicurezza relativi a taluni prodotti del
tabacco e alla nicotina come le sigarette elettroniche;
• le avvertenze grafiche sono attualmente utilizzate in 4 Stati membri: ciò significa che
il livello d’informazione dei consumatori UE sui pericoli del fumo può variare
notevolmente da uno Stato membro a un altro;
• la regolamentazione che permette o vieta sostanze potenzialmente nocive, che
inducono alla dipendenza e attraenti, come gli aromi, varia notevolmente tra Stati
membri;
• attualmente, le informazioni sugli ingredienti del tabacco sono difficili da capire, da
comparare e da analizzare. Ciò è dovuto alla varietà dei formati e dei meccanismi di
informazione nei vari Stati membri.
E’ possibile contribuire alla consultazione anche solo all'interno di una specifica area di
possibile cambiamento, come: 1. campo di applicazione della direttiva; 2. prodotti del
tabacco non da fumo; 3. informazione dei consumatori; 4. segnalazione e registrazione
degli ingredienti; 5. regolamento degli ingredienti; 6. accesso ai prodotti del tabacco.
Le parti interessate sono invitate a sottoporre le loro osservazioni, in qualsiasi lingua
ufficiale dell’UE, utilizzando il modulo on-line reperibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=tobacco6
Riferimenti
Documento di consultazione:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_consultation_en.pdf
Pagina web della consultazione:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm
Servizio responsabile: European Commission, DG SANCO B 232, B-1049 Brussels, Belgium
E-mail: [email protected]
190
T. TRASPORTI E MOBILITA’
Pacchetto per i trasporti sostenibili
Data di pubblicazione: 08 luglio, 2008, COM(2008) 433
Competenza: Direzione Generale Trasporti
Obiettivi:
La Commissione europea ha presentato l’8 luglio 2008 un pacchetto di nuove
iniziative per rendere i trasporti più ecocompatibili e garantire una maggiore
sostenibilità del settore.
1. Comunicazione “Rendere i trasporti più ecologici”
La Comunicazione, pur riconoscendo l’importanza capitale della mobilità per la qualità
della vita e la competitività dell’UE, ne sottolinea il costo sociale per la collettività.
Secondo la Commissione, gli alti prezzi già pagati dagli utilizzatori dei trasporti sono
scarsamente correlati ai veri costi che la collettività deve sostenere e non hanno
incentivato comportamenti più sostenibili; proprio per questo l’esecutivo europeo
considera fondamentale calcolare il “prezzo effettivo” dei trasporti, affinché gli
utilizzatori scelgano veicoli o modalità più ecologici, utilizzino infrastrutture meno
congestionate o si muovano in orari diversi. La Commissione presenta due tipi diversi di
iniziative volte ad intensificare il proprio impegno a favore di trasporti più ecologici e
sostenibili:
• la determinazione del “prezzo effettivo” dei trasporti al fine di internalizzarne i costi
esterni;
• l’adozione di una serie di provvedimenti complementari consistenti in strumenti
normativi, misure riguardanti le infrastrutture e altre sulle attività di ricerca e
sviluppo.
Il Parlamento europeo, benché accolga favorevolmente la comunicazione della
Commissione quale primo passo verso una politica di trasporti sostenibili, si dice
rammaricato del fatto che la Commissione non abbia presentato un piano integrato volto
a rendere tutti i settori dei trasporti più rispettosi dell'ambiente ed invita l’esecutivo
europeo a sviluppare, per tutti i modi di trasporto, le misure e gli strumenti necessari
per rendere i trasporti più ecologici.
2. Strategia per l’internalizzazione dei costi esterni
La Comunicazione della Commissione per l’internalizzazione dei costi esterni ed i
relativi allegati COM(2008) 435 presentano un quadro comune per il calcolo dei costi
esterni dei trasporti, finalizzato al riesame delle buone pratiche in materia,
all’elaborazione di una metodologia e alla preparazione di un manuale contenente i
parametri di riferimento da utilizzare per i costi esterni, nonché una strategia per
l’internalizzazione dei costi esterni in tutti i modi di trasporto, che considera le
variazioni dei costi che gli utilizzatori dei trasporti impongono alla collettività in base al
tempo, al luogo e al modo di trasporto considerato.
191
3. Proposta di revisione della direttiva “Eurovignette”
Nel settore del trasporto su strada, la Commissione ha presentato nel 2008 una
proposta di modifica della direttiva sulla tassazione di autoveicoli pesanti
(oltre le 3,5 tonnellate) adibiti al trasporto merci su strada per l’uso di talune
infrastrutture .
La legislazione attualmente in vigore costituita dalla direttiva 1999/62/CE75, che ha
riconosciuto il principio “chi utilizza paga” ed ha autorizzato gli Stati membri ad imporre
pedaggi basati sulla distanza percorsa per coprire i costi di costruzione, manutenzione
ed esercizio delle infrastrutture, così come modificata dalla direttiva 2006/38/CE76 che
ha definito le regole di calcolo dei costi di infrastruttura imputabili ed autorizzato un
aumento dei pedaggi fino ad un massimo del 25% per cofinanziare lo sviluppo delle
infrastrutture della rete transeuropea77, non consente ancora agli Stati membri, a parere
della Commissione, di applicare una tariffazione ottimale. Secondo l’esecutivo
comunitario, infatti, la direttiva limita gli introiti provenienti dai pedaggi a quanto
strettamente necessario per coprire i costi di infrastruttura e non prevede incentivi
efficaci che inducano gli utenti ad utilizzare veicoli meno inquinanti, adattare il loro
itinerario e modificare il loro comportamento in materia di mobilità.
Al fine di migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali del trasporto stradale di
merci, l’obiettivo della direttiva proposta dalla Commissione è di consentire agli Stati
membri di integrare, nei pedaggi riscossi dagli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto
merci, un importo che corrisponda al costo dell'inquinamento atmosferico e acustico
dovuto al traffico, autorizzandoli a calcolare i prezzi dei pedaggi, nei periodi di punta, in
base al costo della congestione imposta agli altri veicoli ed a farli variare in funzione
delle distanze percorse, del luogo e del momento di utilizzo delle strade.
La commissione dei trasporti del Parlamento europeo ha adottato mercoledì 11
febbraio 2009, ad ampia maggioranza la relazione di Saïd El Khadraoui (PSE, Belgio)
sulla proposta di direttiva riveduta relativa alla tassazione dei camion che sostiene la
proposta della Commissione in quasi tutti i suoi elementi. Contrariamente alla proposta
della Commissione europea e del testo approvato in commissione trasporti, il
Parlamento, riunito in sessione plenaria l’11 marzo 2009, ha escluso l'applicazione
generalizzata del criterio del congestionamento delle strade tra i costi esterni anche per
quanto riguarda le auto private, limitando così a due i costi esterni previsti nella
proposta: inquinamento atmosferico e inquinamento acustico.
Il Consiglio UE dei trasporti -dopo uno stallo durato circa diciotto mesi - ha raggiunto
il 15 ottobre 2010 un accordo politico sulla proposta di revisione della direttiva. Il
compromesso è stato adottato a maggioranza qualificata, Italia e Spagna hanno votato
contro il testo e i rappresentanti di Irlanda e Paesi Bassi si sono astenuti. Il Portogallo
esprimerà invece una posizione ufficiale in occasione dell’adozione formale della
posizione comune del Consiglio dell’UE prevista per il 2 dicembre 2010 (adozione che
coinciderà quindi con la conclusione della prima lettura della procedura legislativa di codecisione). La Commissione europea ha espresso il suo sostegno all’accordo nonostante le
Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa
alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture,
COM(2008)
(28) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione
a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:187:0042:0050:IT:PDF
76 Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , che modifica la direttiva
1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per
l'uso di alcune infrastrutture
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0008:0023:IT:PDF
77 Questa maggiorazione viene attualmente applicata sull'autostrada del Brennero (Austria) per cofinanziare
la galleria ferroviaria del Brennero, che è una componente dell'asse prioritario Berlino-Palermo.
75
192
sostanziali modifiche apportate alla più ambiziosa proposta di revisione che aveva
presentato nel 2008 (COM (2008) 436).
LA CONGESTIONE
L’accordo in questione autorizza ma non obbliga gli Stati ad applicare maggiorazioni
tariffarie ai veicoli pesanti per coprire i costi esterni derivanti dal trasporto merci su
strada. Per costi esterni si dovrà intendere l’inquinamento atmosferico e acustico.
La congestione – parametro inizialmente proposto dalla Commissione europea –
resterà esclusa dal calcolo dei costi esterni. Gli Stati membri potranno però aumentare i
costi legati all’uso delle infrastrutture (già previsti in molti Stati membri) tenendo conto
della congestione.
La differenza rispetto ai costi esterni consiste nel fatto che i costi legati all’uso delle
infrastrutture non potranno generare profitto: se gli Stati decidono di applicare una
maggiorazione per l’uso di determinate infrastrutture in un momento preciso della
giornata con l’obiettivo di incentivare i mezzi pesanti a circolare nelle ore non di punta,
saranno poi costretti ad abbassare i costi in atri orari per compensare il suddetto
aumento.
Il periodo di punta, ovvero le fasce orarie durante le quali sarà possibile applicare la
maggiorazione, è stato fissato ad un massimo di 5 ore al giorno (invece delle 6 ore
proposte dalla presidenza belga). La variazione massima consentita per l’inclusione della
congestione nel calcolo sarà del 175% della media ponderata dei pedaggi (la proposta
iniziale permetteva di arrivare al 300 %).
L’aumento del costo esterno è stato calcolato di circa 3 – 4 centesimi di euro a
chilometro e a veicolo (dipenderà dal tipo di veicolo, dall’ubicazione della strada e dal
livello di congestione) rispetto agli attuali 15 – 25 centesimi di euro.
Il metodo per il calcolo dei costi è stabilito dalla direttiva stessa e qualsiasi modifica
dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e Consiglio dell’UE in co-decisione e non
più attraverso la comitatologia.
LE STRADE INTERESSATE
A differenza della normativa attualmente in vigore, la nuova direttiva Eurovignette non
interesserà solo le strade della rete transeuropea TEN-T ma coinvolgerà tutte le
autostrade europee per un totale di circa 30.000 km (contro i 15.000 della rete
TEN-T).
Gli Stati membri nei quali sia già in vigore un sistema come il bollo di circolazione non
potranno applicare entrambi i pedaggi (sistema nazionale e Eurovignette) e quindi
imporre una doppia tassazione.
Nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati potranno invece continuare ad
applicare pedaggi alle strade dei centri urbani; tali provvedimenti non rientrano infatti
nel campo d’applicazione della direttiva Eurovignette (si pensi a Londra e a Stoccolma).
DEROGHE PER ALCUNI VEICOLI
Gli Stati potranno limitare la portata della direttiva agli autoveicoli di 12 tonnellate e
superiori a questo peso, escludendo i più leggeri (tra le 3,5 t e le 12t).
Inoltre le deroghe temporanee potranno applicarsi ai veicoli in base al loro livello di
emissioni inquinanti: i veicoli della classe Euro VI potranno essere esonerati fino al 31
dicembre 2017 e i veicoli Euro V fino al 31 dicembre 2013.
EARMARKING – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Per quanto riguarda l’earnmarking, ovvero l’assegnazione degli introiti provenienti dal
pagamento dei costi esterni, il testo di compromesso prevede delle modifiche rispetto alla
proposta iniziale. Mentre quest’ultima avrebbe obbligato gli Stati a destinare
integralmente i proventi derivanti dalla tassazione ai settori delle infrastrutture, dei
trasporti e della logistica, il testo di compromesso si limita ad incoraggiare gli Stati ad
allocare le risorse nel settore dei trasporti per contribuire alla sua sostenibilità.
Il Parlamento europeo, invece, intende rendere obbligatoria l’assegnazione delle risorse
al settore dei trasporti e durante la seconda lettura di co-decisione sfrutterà il sostegno
193
già espresso da alcuni Stati – tra cui l’Italia - per far accettare questo principio al
Consiglio dell’UE.
BASE GIURIDICA DELLA DIRETTIVA
L’accordo chiarisce la base giuridica della direttiva: l’art. 91 del TFUE applicabile ai
trasporti piuttosto che l’art. 113 relativo alla politica fiscale, in questo secondo caso
infatti l’approvazione dell’accordo in seno al Consiglio dell’UE avrebbe richiesto
l’unanimità.
ITER PROCEDURALE
Se il compromesso finora descritto sarà formalmente adottato in occasione del Consiglio
UE dei trasporti di dicembre, la prima lettura della procedura di co-decisione potrà
considerarsi conclusa (il Parlamento europeo si era espresso in prima lettura a marzo
del 2009).
Il Parlamento europeo deciderà tra qualche giorno se avviare con il Consiglio dell’UE un
dialogo informale o invece proseguire la procedura legislativa ordinaria (co-decisione)
per pervenire ad un accordo in seconda lettura e all’adozione del testo in via definitiva.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0433:FIN:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090113+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/117113.pdf
194
Revisione della direttiva sull’orario di lavoro degli
autotrasportatori
Data di pubblicazione: 15 ottobre, 2008, COM(2008) 650
Competenza: Direzione Generale Trasporti
Obiettivi:
La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002,
concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto16, entrata in vigore il 23 marzo 2005, è volta a garantire norme
minime di protezione sociale per i lavoratori mobili nel settore del trasporto stradale al
fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili del
settore, rafforzare la sicurezza stradale e garantire condizioni eque di concorrenza.
La Commissione era stata invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo e
al Consiglio, accompagnata da una proposta legislativa, per sancire l'inclusione o meno
degli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva.
Alla luce della valutazione d'impatto e da quanto esposto nella relazione17 presentata al
Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione non ha valutato necessaria
l’inclusione degli autotrasportatori autonomi nell'ambito della direttiva. Ha, tuttavia,
sottolineato l’importanza di chiarire e modificare la nozione di "lavoratore mobile",
includendovi i cosiddetti "falsi" autotrasportatori autonomi, ossia gli autotrasportatori
non legati ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro ma allo stesso tempo non
liberi di intrattenere relazioni commerciali con più clienti.
Al di là delle misure di aggiornamento strutturale, la commissione parlamentare affari
sociali ha approvato il 6 marzo 2009 la relazione dell’On. Marie PanayotopoulosCassiotou78 (PPE, Grecia) che ha rilevato il pericolo che il fenomeno dei “falsi” lavoratori
mobili autonomi si presenti a causa delle diverse interpretazioni della direttiva
2002/15/CE. La commissione parlamentare ha sostanzialmente sostenuto la posizione
della Commissione di esclusione dei lavoratori autonomi dal campo della direttiva ma
non ha accettato la definizione di due ore come periodo minimo di lavoro notturno.
Il 5 maggio 2009, il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha invece rigettato in prima
lettura, con 332 voti a favore, 307 contrari e 6 astensioni la proposta di revisione della
direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto79. Secondo i deputati, infatti, la proposta
era in contraddizione con la richiesta del Parlamento europeo di includere in maniera
totale nell’ambito della direttiva i lavoratori autonomi a partire dal 23 marzo 2009
prevista nella direttiva in vigore.
Stato dell’arte
A seguito dell’elezione del nuovo Parlamento europeo, il mandato di redigere una nuova
relazione sulla proposta di revisione della direttiva 2002/15/CE è stato affidato all’On.
Edit Bauer (PPE, Slovacchia).
78 Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva
2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto
(A6-0120/2009)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0120+0+DOC+XML+V0//IT
79 Il processo verbale della riunione è disponibile al seguente indirizzo :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20090505+ITEM-005
08+DOC+XML+V0//IT&language=IT
195
La prima relazione dell’On. Bauer chiedeva alla Commissione europea di di ritirare la
sua proposta (quindi l’inclusione dei lavoratori autonomi) e di intraprendere con il
Parlamento i lavori per una nuova proposta di modifica. La relazione è stata votata e
respinta il 29 settembre 2009 in commissione parlamentare affari sociali.
Nella sua seconda relazione l’On. Bauer riconosce, come la Commissione europea, la
generalità del problema dei falsi autonomi ma sostiene la loro esclusione dal campo
d’applicazione della direttiva 2002/15/CE proponendo che si lasci impregiudicata la
facoltà degli Stati membri di prevedere l’inclusione di questa categoria di lavoratori
nella direttiva.
Il 28 aprile 2010 la commissione parlamentare occupazione e affari sociali si è
pronunciata a favore dell’inclusione degli autotrasportatori autonomi nel campo
d’applicazione della direttiva adottando gli emendamenti presentati dal gruppo S&D e
cambiando di fatto l’orientamento espresso dalla relatrice On. Bauer.
Il 16 giugno 2010 con 368 voti in favore, 301 contrari e 8 astensioni, la sessione plenaria
del Parlamento europeo ha confermato l'opinione della commissione per l'occupazione e
gli affari sociali contraria a tale esclusione, sulla base di motivazioni riguardanti la
salute e la sicurezza degli autisti, la sicurezza stradale e le norme sulla concorrenza.
La Commissione europea ha pertanto ritirato la sua proposta, la legislazione corrente
rimane quindi in vigore senza modifiche, incluso l'articolo che prevede l'inclusione dei
lavoratori autonomi dal 23 marzo 2009.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0650:FIN:IT:PDF
196
Piano d’azione sulla mobilità urbana
Data di pubblicazione: 30 settembre 2009, COM(2009) 490
Competenza: Direzione Generale Trasporti
Obiettivi:
Il 30 settembre 2009 la Commissione europea ha adottato il Piano d’azione sulla
mobilità urbana, presentando per la prima volta un programma globale di sostegno alla
mobilità urbana.
Se si considera che, nel 2007, il 72% della popolazione europea viveva in aree urbane –
che sono la chiave della crescita e dell’occupazione – e che circa l’85% del PIL dell’UE
viene generato nelle città, si capisce come sia fondamentale optare per un approccio
integrato che prenda in considerazione tutte quelle politiche che hanno un impatto sulla
mobilità urbana: dalle politiche ambientali, a quelle regionali a quelle sociali e di
protezione della salute dei cittadini.
Alla luce di ció, e facendo tesoro dei risultati ottenuti nel corso della consultazione a
seguito della presentazione del Libro verde, la Commissione ha voluto definire un
quadro coerente per le iniziative UE nel campo della mobilità urbana, rispettando al
contempo il principio di sussidiarietà.
La Commissione ha proposto 20 diverse azioni basate su sei temi corrispondenti ai
messaggi principali che sono emersi dalla consultazione prevista dal Libro verde,
lanciata nel 2007.
Tema 1 — Promuovere le politiche integrate
La Commissione ritiene fondamentale un approccio di tipo integrato e multisettoriale
che tenga conto delle diverse politiche che hanno un impatto sulla mobilità urbana,
sostenendo la cooperazione con e tra gli operatori dei trasporti.
In tale ottica, le azioni previste riguardano, da una parte, lo sviluppo di piani di mobilità
urbana sostenibili per il trasporto merci e passeggeri nelle aree urbane e periurbane, e,
dall’altra, la pubblicazione di una serie di informazioni sui rapporti tra mobilità urbana
sostenibile e obiettivi di politica regionale, promuovendo lo scambio di buone pratiche tra
i vari attori del settore.
Tema 2 — Concentrarsi sui cittadini
La Commissione si impegnerà affinché siano rafforzati i diritti dei passeggeri nel
trasporto pubblico urbano, migliorando in particolare l’accesso per le persone a mobilità
ridotta. L’obiettivo è di includere la dimensione della mobilità nella strategia UE in
materia di disabilità 2010-2020.
La Commissione lancerà anche uno studio sulle diverse norme di accesso per i diversi
tipi di aree verdi nell’UE per conoscere meglio il funzionamento pratico dei vari sistemi e
si impegnerà sul versante energetico, integrando la guida efficiente sotto il profilo del
consumo energetico nella formazione alla guida.
Tema 3 — Trasporti urbani non inquinanti
L’obiettivo è rafforzare i mercati delle nuove tecnologie per veicoli puliti e carburanti
alternativi tramite un’azione coordinata a livello europeo. A tal fine, la Commissione
continuerà a promuovere i progetti di ricerca e dimostrazione finanziati tramite il
Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7° PQ) per facilitare
l’introduzione sul mercato di veicoli a basse emissioni, a zero emissioni e carburanti
alternativi, allo scopo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
197
Tema 4 — Rafforzamento dei finanziamenti
Per raccogliere i frutti di una mobilità urbana sostenibile, sono spesso necessari
investimenti in infrastrutture, veicoli, nuove tecnologie e miglioramento dei servizi.
In tal senso, la Commissione si impegnerà, da una parte, ad ottimizzare le attuali fonti
di finanziamento (7°PQ, Energia Intelligente – Europa, URBACT), e, dall’altra, ad
analizzare le necessità di futuri finanziamenti, a partire dalla terza edizione
dell’iniziativa CIVITAS.
Tema 5 — Condividere l’esperienza e la conoscenza
Per fronteggiare l’assenza di dati e statistiche, la Commissione avvierà uno studio su
come migliorare la raccolta dei dati per il trasporto e la mobilità urbana ed istituirà un
osservatorio in materia per i professionisti del trasporto urbano sotto forma di
piattaforma virtuale. Al fine di contribuire al dialogo internazionale e allo scambio di
informazioni, la rete del forum CIVITAS verrà aperta alle città delle regioni del Vicino
Oriente, del Mediterraneo e dell’Africa.
Tema 6 — Ottimizzare la mobilità urbana
L’integrazione, l’interoperabilità e l’interconnessione tra le varie reti di trasporto, se
efficienti, rappresentano un elemento chiave per il sistema dei trasporti. Il prerequisito
per la creazione di un sistema sostenibile è l’utilizzo di trasporti pubblici, l’andare a
piedi o in bicicletta, nonché l’esame di nuove forme di mobilità (car-sharing, car-pooling
e bike-sharing). La Commissione intende fornire aiuto su come ottimizzare l’efficienza
logistica del trasporto urbano, spiegando come migliorare i collegamenti tra i percorsi a
lunga distanza, interurbani e del trasporto merci urbano, al fine di garantire
un’efficiente consegna “ultimo miglio”, nonché sviluppo e assistenza sulle applicazioni
dei Sistemi di trasporto intelligenti per la mobilità urbana.
La Commissione europea parteciperà attivamente alla realizzazione delle misure
previste dal Piano d’azione e ne effettuerà una revisione nel 2012. Valuterà quindi
l’esigenza di promuovere ulteriori iniziative in materia.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0490:FIN:IT:PDF
198
Diritti dei passeggeri
Competenza: DG Trasporti e mobilità
Trasporto aereo
Stato dell’arte
Il regolamento 261/2004 migliora sensibilmente la protezione dei diritti dei
passeggeri aerei nell’UE e contribuisce a una drastica riduzione dei casi di negato
imbarco per i quali le compagnie aeree devono versare compensazioni dissuasive (250
euro per le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km, 400 euro per quelle comprese fra
1 500 e 3 500 km e 600 euro per quelle superiori a 3 500 km). I passeggeri possono
ottenere un risarcimento anche per la cancellazione tardiva del volo e ricevere
assistenza in caso di ritardi prolungati. Non è previsto alcun risarcimento se la
compagnia aerea può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze
straordinarie inevitabili. Il regolamento si applica a tutti i voli delle compagnie europee,
compresi i charter, da e verso gli aeroporti europei e a tutti i voli provenienti
dall’Unione europea. La Commissione è convinta che l’applicazione di questi nuovi diritti
migliorerà sensibilmente la qualità dei servizi offerti dalle compagnie aeree alla
clientela. La competitività delle compagnie ne risulterà rafforzata.
Il regolamento 1107/2006 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 5 luglio
2006 affronta il problema dell’accesso al trasporto aereo per le persone disabili o
con mobilità ridotta affinché anch’esse possano viaggiare in aereo senza difficoltà.
Il 15 dicembre 2009 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica
nell’intento di rivedere e, se necessario, migliorare la legislazione vigente in materia di
diritti dei passeggeri aerei, in particolare per quanto riguarda la gestione dei reclami
(armonizzazione o meno delle procedure di presentazione dei reclami), il trasporto dei
bagagli e la protezione in caso di fallimento delle compagnie aeree.
L’indagine della Commissione passa in rassegna tutti i testi attinenti al diritto dei
passeggeri aerei, ovvero il regolamento sulla responsabilità dei vettori in caso di
incidente (889/2002/CE), il regolamento che stabilisce regole comuni di compensazione e
di assistenza ai passeggeri in caso di ritardo prolungato o cancellazione del volo
(261/2004/CE), il regolamento sui diritti dei passeggeri a mobilità ridotta (1107/2006/CE)
e i testi riguardanti i servizi aerei comunitari, i servizi a terra e le misure di sicurezza.
La consultazione è stata aperta fino al 1° marzo 2010. Entro la fine del 2010 la
Commissione europea dovrebbe presentare una Comunicazione sui diritti dei passeggeri
che riguarerà tutti i modi di trasporto.
http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.ht
m
Autobus e Pullman
Riferimento: COM (2008) 817, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
Stato dell’arte
Per quanto concerne il trasporto effettuato con autobus, la Commissione ha individuato
tre principali aree di intervento: 1) i diritti delle persone a mobilità ridotta, 2) la
questione della responsabilità, 3) le forme di compensazione l'assistenza in caso di
interruzione del viaggio.
199
Attualmente, non esiste una disciplina comune relativa al trattamento dei reclami e alla
composizione delle controversie insorte tra i viaggiatori e le imprese di trasporto. La
tutela dei passeggeri che viaggiano in autobus è diversa da uno Stato membro all'altro.
Questa situazione impedisce che si realizzi una concorrenza leale fra gli operatori di
trasporto dei vari Stati membri.
Obiettivo della proposta della Commissione europea trasmessa il 4 dicembre 2008
al Parlamento europeo e al Consiglio, è definire i diritti dei passeggeri nel
trasporto effettuato con autobus allo scopo di istituire pari condizioni di concorrenza
tra i vettori dei vari Stati membri e fra i diversi modi di trasporto.
La proposta di regolamento è entrata nella fase di seconda lettura della procedura
di codecisione.
L’accordo politico è stato raggiunto in seno al Consiglio dell’UE il 17 dicembre 2009 e
prevede quanto riportato di seguito.
In casi di ritardo prolungato (più di due ore per i viaggi che hanno una durata che
supera le tre ore) o cancellazione, il passeggero avrà diritto al rimborso del biglietto
ma a nessuna ulteriore compensazione (diversamente dal trasporto ferroviario e aereo),
ad una bevanda, ad un pasto e ad assistenza nella ricerca di un eventuale alloggio (il
trasportatore non è obbligato a farsi carico delle spese dell’hotel).
Per quanto riguarda il trasporto di persone a mobilità ridotta, contrariamente agli
altri tipi di trasporto, le imprese di pullman e autobus non saranno obbligate a garantire
assistenza in tutte le stazioni (il personale degli autobus dovrà essere comunque formato
adeguatamente per assistere le persone affette da mobilità ridotta). In caso di
incidente, la responsabilità del trasportatore sarà disciplinata dalla legislazione
nazionale (non c’è un regime di responsabilità uniforme). Le indennità garantite in caso
di morte, ferite, perdita e danneggiamento dei bagagli dovranno corrispondere ai minimi
stabiliti dall’accordo (220.000 euro per passeggero in caso di decesso o ferite, 500 euro
per smarrimento dei bagagli nei trasporti locali e sporadici e 1200 euro per smarrimento
bagagli su altre linee).
A causa del mancato accordo tra Parlamento europeo e consiglio dell’UE la proposta di
regolamento è entrata a settembre 2010 nella fase di conciliazione.
Trasporto marittimo
Riferimento: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, COM (2008) 816.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo, la Commissione europea ha presentato la
sua proposta a seguito di una consultazione pubblica avviata nel 2006 sui diritti dei
passeggeri marittimi, che si concentrava in parte sulla protezione dei diritti delle
persone a mobilità ridotta in caso di viaggi via mare e per vie navigabili interne.
Obiettivo della proposta è definire i diritti dei passeggeri marittimi nazionali e
internazionali, comprese le persone con disabilità o a mobilità ridotta, al fine di
rendere più interessante e affidabile il trasporto marittimo e realizzare condizioni di
concorrenza paritarie fra i vettori dei vari Stati membri e rispetto ad altri modi di
trasporto.
La proposta riguarda i servizi passeggeri commerciali via mare e per vie navigabili
interne a livello nazionale e internazionale. L’obiettivo è definire norme minime in
materia di informazione di tutti i passeggeri marittimi prima e durante il viaggio
regolando le questioni connesse all’interruzione del viaggio, le norme da osservare in
caso di ritardi, il trattamento di reclami e l’assistenza alle persone a mobilità ridotta.
200
Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la presente proposta di
regolamento prevede l’istituzione di organismi indipendenti.
Stato dell’arte
Il 6 luglio 2010 il Parlamento europeo ha votato a favore di un regolamento sui diritti dei
passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
I nuovi diritti comprendono in particolare:
• una garanzia di rimborso o reinstradamento su percorso alternativo in caso di
cancellazione o ritardo alla partenza superiore ai 90 minuti;
• un’adeguata assistenza (mediante distribuzione di spuntini, pasti e bevande e, se
necessario, sistemazione in albergo fino a tre notti, con una copertura massima
di 80 euro a notte) in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti;
• un risarcimento, compreso fra il 25% e il 50% del prezzo del biglietto, in caso di
ritardo all’arrivo o cancellazione del viaggio;
• un trattamento non discriminatorio e un’assistenza specifica gratuita per le persone
disabili o a mobilità ridotta sia ai terminal portuari che a bordo delle navi, nonché un
risarcimento in caso di perdita o danneggiamento dei dispositivi che ne agevolano la
mobilità;
• norme minime in materia di informazione dei passeggeri prima e durante il viaggio
nonché informazioni a carattere generale sui loro diritti nei terminal e a bordo delle
navi;
• l’istituzione, da parte dei vettori e degli operatori dei terminal, di un sistema per la
gestione dei reclami accessibile ai passeggeri;
• l’istituzione di organismi nazionali indipendenti responsabili di garantire
l’applicazione del regolamento, se del caso anche mediante l’imposizione di sanzioni.
Il voto del Parlamento europeo dovrà essere confermato dal Consiglio ai fini
dell’adozione ufficiale del regolamento. Quest’ultimo dovrebbe entrare in vigore dopo due
anni dalla sua adozione.
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=197720
201
Libro Verde sul futuro delle Reti Transeuropee di
Trasporto
Data di pubblicazione: 4 febbraio 2009, COM(2009) 44
Competenza: Direzione Generale Energia e Trasporti
Contesto
La politica in materia di rete transeuropea di trasporto (TEN-T) persegue l'obiettivo di
realizzare l'infrastruttura necessaria per favorire il corretto funzionamento del mercato
interno e il conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona in materia di crescita e
occupazione. Inoltre intende contribuire ad assicurare l'accessibilità e a incentivare la
coesione economica, sociale e territoriale.
I 400 miliardi di euro finora investiti in una rete istituita mediante una decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio nel 1996 e modificata da ultimo nel 2004[1] hanno
aiutato a completare molti progetti di interesse comune finalizzati a collegare fra loro le
reti nazionali e a superare le barriere tecnologiche alle frontiere nazionali. Tuttavia,
resta ancora molto da fare per attuare pienamente i piani iniziali. Integrando gli
obiettivi economici e ambientali, orientandosi chiaramente verso le esigenze di servizi di
trasporto merci e passeggeri su base co-modale ed efficienti e ricorrendo all'innovazione,
la futura politica TEN-T dovrebbe gettare solide fondamenta per apportare un valido
contributo al conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di cambiamenti
climatici.
Stato dell’arte
Con il Libro verde “Verso una rete di trasporto transeuropea meglio integrata al servizio
della politica comune di trasporto”, la Commissione ha chiesto un parere alle parti
interessate al fine di revisionare la politica delle reti transeuropee di trasporti (RTE-T)
in un’ottica intra ed extra europea. La consultazione ha ricevuto circa 300 risposte da
parte di un’ampia gamma di parti interessate che sono attualmente oggetto di
un’approfondita analisi da parte della Commissione. I contributi ricevuti saranno infatti
alla base della revisione della politica delle reti transeuropee che sarà oggetto di
interventi legislativi e non. All’inizio del 2010 è stata pubblicata una Comunicazione
della Commissione sul futuro della politica delle reti transeuropee di trasporto mentre
alla fine dello stesso anno ci sarà la revisione delle Linee Guida comunitarie per lo
sviluppo delle Reti TEN.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0044:FIN:IT:PDF
202
Comunicazione “un futuro sostenibile per i trasporti”
Data di pubblicazione: 17 giugno 2009, COM(2009) 279
Competenza: Direzione Generale Trasporti e mobilità
Contesto
Avvicinandosi la scadenza del 2010, orizzonte temporale di riferimento del Libro Bianco
del 2001 per la politica europea dei trasporti e del suo riesame intermedio nel 2006, la
Commissione europea ha voluto lanciare con questa Comunicazione una riflessione sul
futuro del settore per il prossimo decennio, individuandone le tendenze e le sfide.
Tra le principali tendenze e fattori di evoluzione del settore, la Commissione individua l’
invecchiamento della popolazione, per la quale saranno necessari servizi affidabili e
sicuri, la forte immigrazione, che renderà necessari maggiori collegamenti intra ed extra
comunitari, le sfide ambientali, che richiederanno una riconversione sostenibile del
settore, la scarsità di combustibili fossili, che causerà una diminuzione della loro offerta
ed un aumento dei prezzi, e la crescente urbanizzazione che continuerà a causare
congestione ed inquinamento.
Per far fronte alle sfide future e soddisfare le necessità di “accessibilità” e sostenibilità
del sistema trasporti, la Commissione propone di riflettere su sette grandi obiettivi
politici:
• Miglioramento della qualità e sicurezza del trasporto, per garantire l’accesso ai beni e
ai servizi a una società che invecchia;
• Maggiore integrazione ed un’adeguata manutenzione della rete, che può contribuire
•
•
•
•
•
alla riduzione della congestione, delle emissioni e degli incidenti;
Riduzione del consumo di risorse non rinnovabili per un trasporto più sostenibile;
Rafforzamento degli investimenti nel settore di ricerca e sviluppo, per consolidare la
leadership dell’Europa nel settore ed incrementarne l’efficienza;
Miglioramento della formazione dei lavoratori, che dovranno adattarsi a nuovi
contesti economici ed energetici;
Aumento dell’efficienza economica dei trasporti, tramite i prezzi che internalizzino i
costi esterni;
Miglioramento dell’accessibilità, grazie ad una pianificazione territoriale che tenga
conto dei trasporti.
La Comunicazione suggerisce i possibili strumenti per raggiungere gli obiettivi
summenzionati ed affrontare la sfida della sostenibilità: la piena integrazione ed
interoperabilità delle reti; la ricerca di finanziamenti alternativi a quelli statali e il
ricorso all’autofinanziamento; la realizzazione di un quadro regolamentare e
commerciale che favorisca veicoli a basse emissioni o fonti alternative; la completa
liberalizzazione del settore e il completamento di un mercato interno che abbia obblighi
ambientali e sociali uniformi; l’attuazione di campagne di educazione e informazione sul
tema della mobilità; la realizzazione da parte dei decision-makers di un quadro
normativo e finanziario solido; la promozione della dimensione extraeuropea della
politica dei trasporti.
203
Stato dell’arte
Su tali obiettivi e azioni, la Commissione europea ha invitato tutte le parti interessate a
fornire il proprio parere tramite una consultazione pubblica. I risultati della
consultazione, insieme ai contributi ricevuti del Parlamento europeo e dal Consiglio,
saranno alla base di un Libro bianco che definirà le misure politiche da adottare nel
decennio 2010-2020.
Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in merito nel luglio 2010. Il 15
ottobre 2010, il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni sulla strategia e il
futuro dei trasporti nel periodo 2010-2020, basandosi su un questionario elaborato dalla
presidenza, i ministri hanno posto in rilievo una serie di priorità, strategie e misure che
dovrebbero essere prese in considerazione nel nuovo Libro bianco. Riconoscendo la
necessità di creare un sistema di trasporti sicuro, integrato e sostenibile, essi hanno
posto l'accento su questioni specifiche quali la lotta contro i cambiamenti climatici e altri
problemi ambientali, il rafforzamento della competitività e il miglioramento
dell'accessibilità e della sicurezza stradale. Le priorità citate comprendono
l'internalizzazione dei costi esterni, l'innovazione, il finanziamento e la combinazione di
diversi modi di trasporto. Varie delegazioni soprattutto dei nuovi Stati membri dell'UE
hanno sottolineato l'importanza di ridurre le disparità nelle infrastrutture dei trasporti
per rafforzare la coesione territoriale dell'UE e migliorare il funzionamento del mercato
interno.
Già nell'ottobre e nel dicembre 2009 il Consiglio aveva svolto un dibattito in merito alla
comunicazione, i risultati del dibattito sono sintetizzati nelle conclusioni elaborate dalla
presidenza svedese che suggeriscono che la Commissione “incoraggi, dove appropriato”,
un trasferimento verso modi di trasporto più sostenibili e a più basso consumo di
energia. Il testo della Presidenza svedese menziona altresì il bisogno di ridurre l’impatto
ambientale dei trasporti, le emissioni di CO2, la dipendenza dai combustibili fossili e di
promuovere l’internalizzazione dei costi esterni in tutti i modi di trasporto.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:IT:PDF
204
Programma d’azione per la sicurezza stradale 20112020
Data di pubblicazione: 20 luglio 2010, COM (2010) 389
Competenza: Direzione Generale Trasporti e mobilità
Il programma sulla sicurezza stradale è inteso a dimezzare le vittime di incidenti
stradali in Europa nei prossimi dieci anni. Il programma definisce una serie di
iniziative, a livello europeo e a livello nazionale, intese essenzialmente a migliorare la
sicurezza del veicolo, la sicurezza dell'infrastruttura e il comportamento degli utenti
della strada.
Dati chiave:
- La sicurezza stradale è un grosso problema sociale. Nel 2009 più di 35 000 persone
sono morte sulle strade dell'Unione europea, cioè l'equivalente di una città di media
grandezza.
- Secondo le stime, per ogni morto sulle strade d'Europa ci sono 4 invalidi permanenti,
con danni al cervello o al midollo spinale, 10 feriti gravi e 40 feriti lievi.
- I costi economici per la società sono stimati a 130 miliardi di euro all'anno.
Nel Programma sono indicati sette obiettivi strategici:
1. Misure per migliorare la sicurezza dei veicoli
Nel periodo 2001-2010 si è lavorato molto sui dispositivi di sicurezza “passivi” per i
veicoli, come le cinture di sicurezza e gli airbag. Tra il 2011 e il 2020 entrerà in vigore
una serie di nuove misure di "sicurezza attiva" per i dispositivi di sicurezza che
comprenderà:
- controllo elettronico obbligatorio della stabilità (per automobili, autobus ed autocarri)
per ridurre il rischio di perdita di stabilità o di ribaltamento.
- Sistemi obbligatori di avviso di uscita di corsia (per autocarri e autobus).
- Sistemi automatici obbligatori di frenaggio di emergenza (per autocarri e autobus).
- Dispositivi obbligatori che ricordano di allacciare la cintura di sicurezza (automobili ed
autocarri).
- Limitatori di velocità obbligatori per veicoli commerciali/furgoni leggeri (già obbligatori
per gli autocarri).
- Per i veicoli elettrici, la Commissione proporrà un pacchetto di misure concrete che
fisseranno norme tecniche per la sicurezza.
- La Commissione esaminerà la possibilità di estendere l'applicazione di sistemi avanzati
di assistenza alla guida, come i sistemi di allarme anticollisione, adattandoli ai veicoli
commerciali e/o privati.
2. Realizzare infrastrutture stradali più sicure
-Potranno beneficiare di fondi europei soltanto le infrastrutture conformi alle direttive
sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza nelle gallerie. Questo avviene già per il
finanziamento delle TEN-T; la Commissione vuole estendere questa prassi come
205
principio generale da rispettare per qualsiasi finanziamento dell'UE, per esempio
nell'ambito del Fondo di coesione.
- Si esamineranno i principi della normativa UE esistente sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture, estendendoli alle strade rurali degli Stati membri. In base a questa
legislazione quando si realizza un'infrastruttura, nel processo di pianificazione, in fase
preprogettuale e progettuale, occorre tenere conto dei requisiti in materia di sicurezza.
Sono inoltre previsti audit di sicurezza per l'infrastruttura, l'identificazione dei punti
pericolosi e controlli. L'estensione di questi principi alle strade rurali potrebbe avvenire
sulla base di uno scambio di buone pratiche da parte degli Stati membri.
3. Incrementare le tecnologie intelligenti
- La Commissione proporrà nuove specifiche tecniche, nel quadro della direttiva ITS
(direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti), in modo da facilitare lo scambio di dati e
di informazioni tra veicoli e tra veicoli e infrastruttura (ad esempio, per permettere la
trasmissione in tempo reale di informazioni su limiti di velocità, flussi di traffico,
congestione, riconoscimento di pedoni).
- La Commissione accelererà l'introduzione del sistema elettronico di chiamata di
emergenza (e-Call) e ne studierà l'estensione ai motociclisti, ai veicoli commerciali
pesanti e agli autobus.
4. Rafforzare l'istruzione e la formazione per gli utenti della strada
L'utente della strada è il primo anello nella catena di sicurezza e quello più debole, in
quanto più incline all'errore. Quali che siano le misure tecniche adottate, l'efficacia della
politica di sicurezza stradale dipende in ultima analisi dal comportamento degli utenti.
L'istruzione, la formazione e il controllo sono essenziali. La Commissione collaborerà
con gli Stati membri al fine di sviluppare una strategia comune per l'istruzione e la
formazione in materia di sicurezza stradale. A livello dell'UE ciò significherà innanzi
tutto migliorare il sistema di formazione e di rilascio delle patenti, in particolare
ampliando la direttiva sulla patente di guida UE, in modo da:
- Definire criteri minimi per gli istruttori di guida.
- Inserire, nella fase precedente il rilascio della patente, un periodo di tirocinio/guida
accompagnata (concordando con i paesi che hanno scelto di utilizzare questo sistema età
minima, esperienza e condizioni).
- Esaminare la possibilità di introdurre periodi di prova dopo l'esame di guida (durante i
quali i neopatentati sono oggetto di controlli più rigorosi).
- Esaminare la possibilità di introdurre la guida ecologica fra le prove teoriche e
pratiche, per una guida più sicura e meno inquinante.
5. Migliorare i controlli
L'efficacia delle politiche di sicurezza stradale dipende in larga misura dall'intensità dei
controlli e dal rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza. L'applicazione delle
norme è determinante perché si creino le condizioni per una netta riduzione del numero
di morti e feriti. La velocità, l'alcool e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza
continuano ad essere considerate le tre principali cause di morte sulla strada. Le misure
per rafforzare i controlli a livello nazionale e nell'intera UE includeranno:
- Lo sviluppo da parte degli Stati membri di piani nazionali di attuazione (ad esempio
obiettivi per quanto riguarda le questioni prioritarie e l'intensità dei controlli a livello
nazionale).
- Campagne di sensibilizzazione in tutta l'UE
- Per la guida in stato di ebbrezza le multe dovrebbero essere accompagnate da misure di
prevenzione. Ad esempio, la Commissione studierà misure legislative intese ad imporre
l'utilizzo obbligatorio di sistemi alcolock per casi specifici, come gli autobus scolastici, o
nel quadro di programmi di riabilitazione (per conducenti professionisti e non
professionisti) dopo la contestazione di infrazioni per guida in stato di ebbrezza.
206
- L'infrazione transfrontaliera più diffusa continua ad essere l'eccesso di velocità. La
Commissione darà la priorità all'adozione di misure legalmente vincolanti sullo scambio
transfrontaliero di informazioni nel campo della sicurezza stradale (proposta di direttiva
del 2008) per permettere l'identificazione dei trasgressori stranieri e l'imposizione agli
stessi di sanzioni per le infrazioni concernenti il mancato utilizzo delle cinture di
sicurezza, l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e il passaggio con semaforo
rosso.
6. Fissare un obiettivo per i feriti della strada
La riduzione del numero di feriti sarà un'azione prioritaria di importanza chiave per
l'Europa nei prossimi dieci anni. La Commissione definirà gli elementi di una strategia
di azione globale riguardante i feriti della strada e il primo soccorso che comprenderà:
- L'adozione di definizioni comuni delle lesioni gravi e di quelle meno gravi per
individuare degli obiettivi al fine di stabilire poi un obiettivo comune a livello UE da
inserire negli Orientamenti in materia di sicurezza stradale 2010-2020.
- Promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri sulla risposta del
servizio di emergenza agli incidenti, provvedendo altresì ad organizzare in tutta l'UE la
raccolta e l'analisi dei dati sui feriti.
- Esaminare il valore aggiunto che comporterebbe la realizzazione e l'installazione, in
particolare sui veicoli professionali, di registratori di dati relativi ad eventi incidentali
(le cosiddette "scatole nere"), al fine di migliorare le indagini tecniche e l'analisi degli
incidenti.
7. Maggiore attenzione ai motociclisti
La Commissione concentrerà in particolare la sua attenzione sui motocicli e su altri
"veicoli a due ruote a motore" (PTW). Mentre per altri tipi di trasporto su veicoli nel
corso del tempo si è registrata una sensibile riduzione delle vittime e dei feriti, per gli
utenti di PTW la riduzione è stata molto inferiore o addirittura non c'è stata affatto.
Saranno proposte misure a livello europeo per i veicoli a due ruote a motore al fine di:
- introdurre una serie di misure funzionali per la sicurezza del veicolo, come ad esempio
l'obbligo di installare sistemi di frenatura avanzati, sistemi di sicurezza Automatic
Headlamp On e misure aggiornate contro la manomissione per determinate categorie di
PTW (in modo che non possano essere rimossi i limitatori di velocità);
- elaborare norme tecniche sui dispositivi di protezione individuale come gli indumenti e
studiare la fattibilità di installare sui motocicli airbag e/o di integrare l'airbag
nell'indumento protettivo,
- estendere la normativa UE sulle ispezioni/ controlli tecnici alle motociclette e ad altri
veicoli a due ruote a motore (al momento assente)
Riferimenti:
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=199548
207
U. VARIE
“Legiferare con intelligenza” nell’Unione europea
Data di pubblicazione: 8 ottobre 2010, COM (2010) 543
Competenza: Commissione europea, Segretariato Generale
Contesto:
Tutte le iniziative legislative che hanno un impatto significativo sono corredate di
valutazioni d'impatto e la loro qualità è controllata da un comitato indipendente per la
valutazione d'impatto. A fine agosto 2010 la Commissione aveva realizzato 520 valutazioni
d'impatto. La Commissione ha esteso le opportunità offerte alle parti interessate per
contribuire al processo di elaborazione politica, redigendo tra l'altro tabelle di marcia
accessibili al pubblico e contenenti informazioni sulle politiche programmate e sulle
consultazioni relative a tutte le grandi iniziative della Commissione. Entro la fine del 2010
saranno state adottate complessivamente circa 200 proposte di semplificazione.
Il programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi è in procinto di superare
l'obiettivo di sfoltire del 25% l'eccessiva burocrazia entro il 2012. Le proposte della
Commissione, se verranno adottate, produrranno annualmente economie dell'ordine di 38
miliardi di euro per le imprese europee, riducendo così gli oneri amministrativi del 31%. Il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato di recente una proposta in materia
d'imposta sul valore aggiunto che permetterà di realizzare 18,4 miliardi di euro di queste
economie, e stanno discutendo un'altra proposta che dovrebbe permettere a oltre 5 milioni di
micro-imprese di essere esonerate dalla normativa contabile UE.
La Commissione ha prorogato il mandato del gruppo ad alto livello di parti interessate
indipendenti, presieduto da Edmund Stoiber, fino alla fine del 2012. L’accordo
interistituzionale “Legiferare meglio” e l’approccio interistituzionale comune sulle
valutazioni d’impatto definiscono il modo in cui la Commissione europea, il Parlamento
europeo e il Consiglio collaborano in questo settore. La Commissione e gli esperti degli Stati
membri collaborano e scambiano pareri tramite il gruppo ad alto livello di esperti nazionali
in materia di regolamentazione.
Obiettivi:
Anzitutto, la Commissione guarderà all'intero ciclo di definizione delle politiche, dando
maggior importanza alla valutazione della legislazione e delle politiche esistenti.
L'elaborazione delle normative nuove e la revisione di quelle vigenti saranno incentrate su
tale esame, oltre che sulle valutazioni d'impatto. Queste ultime continueranno ad essere
condotte per tutte le grandi iniziative legislative, affinché il processo decisionale possa
fondarsi su riscontri oggettivi e i benefici e costi delle scelte politiche risultino trasparenti. La
Commissione intende anche sottoporre al suo riesame sistematico della normativa vigente le
misure in atto per snellire la legislazione e ridurre gli oneri amministrativi, onde
ottimizzarne l'impatto.
In secondo luogo, poiché legiferare con intelligenza è una responsabilità condivisa tra tutti i
soggetti del processo di elaborazione politica a livello UE (Parlamento europeo, Consiglio e
208
Stati membri), la Commissione continuerà a collaborare con loro per garantire che tutti si
impegnino fattivamente ad applicare il programma. Essa intende inoltre migliorare
l'attuazione delle politiche rendendo i testi legislativi più chiari e più accessibili, e
collaborerà con gli Stati membri per garantirne un'applicazione rigorosa. La Commissione
esorta il Parlamento europeo e il Consiglio a proseguire nell'impegno di analizzare l'impatto
di qualsiasi modifica sostanziale apportata alle sue proposte.
Da ultimo, la voce dei cittadini e delle altre parti interessate sarà ulteriormente rafforzata
portando, dal 2012, la durata delle consultazioni da 8 a 12 settimane, procedendo nel 2011 a
un riesame della politica di consultazione della Commissione e rendendo più prevedibili le
proposte programmate della Commissione e le valutazioni a posteriori, affinché le parti
interessate possano preparare i loro contributi in una fase molto più precoce.
La Commissione riferirà sui progressi raggiunti nell'attuare il programma per una normativa
intelligente nel secondo semestre 2012.
Riferimenti:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0543:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm
209