Regolamento per la gestione dei contratti di
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Regolamento per la gestione dei contratti di
• I I I I I COMUNE DI BRIOSCO PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRlAN7A , i REGOLAMENTO \ I PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DELLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEL COMUNE DI BRIOSCO I I I I I I I , i ALLEGATO ALLA OELIBERAZIONE C.C· cC? 3J \0 Z<::V'l N-_, ,'.-:"0:.,, .. DeL.... ;" .. ,:.. : ...... 1 \ I I I I I I I I , i l' l, SO~MARIO TITOLO 1- CO!'iTRATII DI SPONSORIZZAZIONE ARTICOLO l ' Oggetto ..................................................................................................... 3 ARTICOLO 2 . Finalità ....................................................................................................... 3 ARTICOLO 3 ' Definizioni ................................................................................................. 3 ARTICOLO 4 - Finalità delle iniziative di sponsorizzazione" .." ..... ",,. ... ,,, ........ ,, .... 4 ARTICOLO 5 . Vincoli ....................................................................................................... 5 ARTICOLO 6, Ambito di applìcaziono............................................................................... 5 ARTICOLO 7 ~ lndividuazionc e approvazione iniziative ... ,.'"" ... ,,,,, .... ,,, ...... ,,........... ,, ...... 5 ARTICOLO 8 • Oggetto e Contenuto ................................................................................... 5 ARTICOLO 9 - Presupposto per la stipula dci contratti di sponsorizzazione ........ " ....... " .. ti ARTiCOLO IO - La tigura dello Sponsor ........................................................................... 6 q ARTICOW Il ~ Sponsorizzazioni plunme ........ » •• " , . . . . , ••• " " •• , . " . . . . . " , . . . . . " " , , , , , . . . . . . . . ,,, . . . . , ... ,,, ••• 6 ARTICOLO 12 - Atto di mecenatismo............................................................................... 6 ARTICOLO 13 ~ Sponsorizzazione tecnica ............ " ....... " ..... _" ........ " ......._..."" ............... " 7 ARTICOLO 14 - Sponsorizzazione iinanziaria .. , ... ".8 ARTICOLO !5·- Sponsorizzazione su beni culturaii. .." ........ " ............... ", ...... " ................. 9 ARTICOLO 16 "" Diritto di rifiuto ...................................................................................... IO ARTICOLO 17 ~ Contratto di sponsorizzazione ................................................................ 11 ARTICOLO! 8 - Aspetti contabili e fiscali ..................... " ................................ . , « . . . . " . . . . . . . t 2 ARTICOLO 19 - Verifiche e controlli ................................................................................. 12 ARTICOLO 20· Nonna di rinvio ..................................................................................... 12 o •• , . " , . •••••• " " . . . . . . , . •••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . TITOLO Il- EROGAZIONI LIBERALI ARTICOLO 21 - Oggetto ................................................................................................... 13 ARTICOLO 22 ' Oggetto deU-atto di liberalità ................................................................... 13 ARTICOLO 23 . Iniziativa ................................................................................................. 13 ARTiCOLO 24 ~ Fonna e competenza.............. ,.................................. ,,, ............... " ........... 13 ARTICOLO 25 ~ Accettazione e rinuncia alla donazione .................................................. 14 ARnCOLO 26 ~ Donazioni promissorie ..................... " .............. ,,. .............. ,,,,,,., ..,,,." .... 14 ARTICOLO 27 - Casi particolari ........................................................................................ 15 ARTICOLO 28 . Obhlighl del Comune ............................................................................ 15 ARTICOLO 29 - Riconoscìmenti ".,. .............. ,... ,................ ' ..... ,... " .... " ....... " ....... "" ...... " 15 ARTICOLO 30 - Trattamento dei dati personali .." ........ , ................. " ......... ,.................... 15 ARTICOLO 31 - Norma di rinvio .............................................................................. 16 H TITOLO III - NOR~E FINALI ARTICOLO 32 - Entrata in vigore .... ,................ ,'" .......................... ".... ,... " ... ".... ,,, .. ~"., ....._16 , TITOLO I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE I I I , ARTICOLO l - Oggetto I, Il presente Regolamento disciplina le attjvità di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di iniziative promosse, organizzate, gestite dal Comune Q comunque di interesse dell' Amministrazione. i 2. Le iniziative dì sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione deIrorganil..zazionc, a realizzare maggiori economie, a migliorare la qualità dei servizi. sempre nell'ottica del persegu.imento di interesse pubblici. 3, Il presente Titolo disciplìna le condizioni nonnative interne all'Ente neéessarie per la gestione delle attività di sponsorizzazione ed e approvato in ottemperanza ai principi delle seguenti nonne di carattere generale: art 43 della Legge 27 dicembre 1997. n. 449 e s.m.L; art. 119 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e g,m.i.; art. 26 D.Lgs. 12 apnle 2006. n. 163: art. 199-bis D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163: art. 120 D. Lgs. 42/2004. 4. Le procedure dì affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Titolo. si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa soprarichiamata. nel rispetto delle disposizìoni sul procedimento amministrativo di CUI alla Legge 7 agosto 1990. n. 241 e ss.mm,ii. c. per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilìte dal Codice Civile. I I I , , ARTICOLO 2 - Finalità L Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di l'ponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della nonnativa vigente e i principi di efficienza. trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano J'attìvità della Pubblìca Amministrazione. I I I , ARTICOLO 3 - Definizioni I. Ai fini del presente Titolo, si mtende: <l, per ··~ontrattoJ..L1il2QnsQJjZ:J;;\ZiQ!l!;:'· o 30jJ!ratt.~_--4LmOtiSoriZliazion.~_Qfdin~ria ~ I!rn!l~;iva": un contratto a prestazionj corrispettive mediante il quale un soggetto (Sponsor) offre un oontributo in denaro o una determinata prestazione al Comune di Briosco (Sponsee) il quale si obbliga verso il primQ a pubblicizzare o a consentire la pubblidzza7ionc del nomc!lugo!man::hio/immagine/segno distintivO nei modi previsti dal COntratto stesso: 3 SUD i , b. per "contratto di ~onsorizzazlOne .non ordinaria _9 non pennutativa": un contratto mediante il quale un soggetto (Sponsor) offre un contrihuto in denaro o una determinata prestazione al Comune di Briosco (Sponsee), il quale autorizza l'installazione dì cartelH pubblidtari su beni demaniali o patrimoniali indisponibUi; c. per "§.Ronsonzzazione"; ogni contributo çhe può consistere in una somma di denaro. nella fornitura di beni o nella prestazione dì servizi, nella realizzazione di lavori, opere pubbliche elo di pubblica utilità o in altre utilità provenienti da terzi. allo scopo di promuovere Il nome, 11 logo. il marchio. rìmmagine, il segno distintivo di un soggetto (Sponsor); (,1. per "~onsoriz7.azjone tecnic;a.'": la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (Sponsor) a tàvore dci Comune di Briosco (Sponsee) è costituito dalla rea1ìzzazìone di lavori o dalla prestazione di servizi o forniture: e, per "sponsorizzazion~-purd o finanzìaria": la sponsorizzazione dove il contributo di un Soggetto (Sponsor) a favore de1 Comune di Briosco (Sponsce) è costituito esclusivamente da una somma di denaro~ f. per "spoJ!~~azjone mista": la sponsorìzzazlone rìsultante dalla combinazione della sponsorizzazione tecnica e della sponsorizzaziooe finanziari~ g. per "S2onsotizzazione su beni cultura1i"; la spoosonzzazione relativa ai lavori sui beni culturali e alle prestazìoni di servizi e di forniture io essi inglobati e ad essi strumentali; h. per "SpQnso(': il soggetto, parte del contratto di sponsorìzzazìone. che si assume r obbligo di corrispondere una determìnata somma dì denaro o una determinata prestazione a favore del Comune di Briosco (Sponsec) ìn cambio dcHa ve1colazione del proprio nome!togo/marchio/immagineisegno distintivo attuata o consentita dal Comune di Briosco neU'ambito della propria attjvità~ i, per ".Sponscc·'; il soggetto. Comune di Briosco. che sì obbliga, verso un determinato corrispettivo (somma di denaro o prestazione) ad associare aUa propria auivita il nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo dello Sponsor; j, per "spazio p@licitario": lo spazio tiS1co o il supporto dì veicolazione delle informazioni messe a disposizione dal Comune di Briosco (Sponsee) per la pubblicità dello Sponsor, 2, Ai fini del presente Titolo sono individuati: a. t.:ome· Amministrazione', il Comune di Briosco parte di un contratto di sponsorizzazione; b, come nome, logo, marchio, immagine o segno distintivo, le rappresentazioni grafiche. le immfiglnì o le rappresentazioni testuali utilizzate dalle Sponsor oome elemento iUustrativo della propria attivita o del proprio ruolo commerciale da veicolare a tini pubblicitari. ARTICOLO 4 - Finalità delle iniziative di sponsorizzazione l. Le iniziative di sponsorizzazione devono promuovere e incentivare la roilaborazi.one tra pubblico e privato e !'innovazione nell'organizzazìone tecnica e amministratìva dell'Ente realizzando: - una valorlzzazione delle competenze, delle professionalità. della disponibilItà di persone. associazioni e aziende attivi sul territorio: ~ una migliore qualità nei servizi/prestazìoni erogati alla collettività~ - economie di spesa, ". enti. I I I i ARTICOLO 5 - Vincoli , I. Le iniziative di sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione: a. devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici~ b. devono escludere conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; c. devonO' essere compatibili con la natura istituzionale del Comune e garantìre la posizione di neutralìtà di questo; d. devonO' produrre risparmi di spesa. ARTICOLO 6 - Ambito di applicazione I I I i !, Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzaziooe con soggetti privati e pubblid. ARTICOLO 7 - Individuvjone e approvazione iniziative : t, l contratti di sponsorlzzazione possono essere attivati: a. su iniziativa dell'Amministrazione; b. su iniziativa di soggetti terzi. 2. Le iniziative di sponsorizzazione di cui alle precedenti lettere a, e b. devono, a prescindere dall'importo. essere approvate dalla Giunta Comunale nelle linee generali a livello di progettazione preliminare. '. 3. Le inìziative che attengono J'ambìto dei lavori pubblici dovranno inoltre risultare - secondo i presupposti di legge e, quindi, per interventi di valore superiore ad Euro 100.000,00 . anche in apposito Allegato al Programma Triennalc dei lavori di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 16311006. I , I I , ARTICOLO 8 - Oggetto e Contenuto 1. La Sponsorizzazione a favore deH'Ente, a carattere tecnico o tinanziario, può avere ad oggetto: il. la fornitura di materiale/attrezzature/beni; b. la realizzazione di un'opera o di un lavoro: c. la fomirura di una prestazione dì servizio: d. la gestione di un'opera o di un'area: e. la gestione di un servizio. 2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prooottì. i beni. i st:rvizÌ e le prestazi<mi in favore del Comune di Briosco. fra le quali si indiçano 11 titolo esemplificativo e non esaustivo: u. \:vcnri spDrtivi e/o di rilevanza sociale: h. utilizzo a finì pubblìcìtari di :;pazì all'interno del Comune (es: bacheche. sale riunioni. impianti sportivi, coperture con teli di opere eio lavori); c servizi di manutenzione e gestione di aree verdi puhbliche, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano: d. fornitura di heni con riterimentu, a titolo esemplificativo. ad attrezzature intonnatiche di vario genere ed aUa fornitura di arredo urbano: 5 : I I I I I I i , i , I , I , C. attività di progcttazione~ direzione tavori, esecuzione di opere pubbliche o dì pubblica utilità; f realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e. in genere, attività culturali; g. gestione dì sportelli informa-giovani, marketing e promozione territoriale: h. attività di comunicazione, realizzazione di periodici, ca1endari, cartine stradali, libri. I I , ARTJCOLO 9 - Presupposto per la stipula dei contratti di sponsot'Ìzzazione L Presupposto necessario per la stipula deì contrattì dì sponsorizzazione di qualsiasi tipologia Tecnica, Finanziaria e relativa ai Beni Culturali ~ è il possesso in capo a1l0 Sponsor e al Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dallo Sponsor, dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, I , I I , ARTICOLO IO - La figura dello Sponsor L Possono assumere la veste dì "Spùnsor" i seguenti soggetti: J.. qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione; b. qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali. quali te società di persone e dl capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art, 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.); c. le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile. le cui finaHtà statuarie non risultino in contrasto con i fini Istituzionali del Comune: d. glJ Enti Pubblici. I , I I I , ARTICOLO Il - Spoosorizzazioni plurime , l, Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione, iniziatIva o lavoro. ARTICOLO 12 - Atto di mecenatismo I. Le sponsonzzazioni offerte o proposte da privati o da entì e soggetti giuridici privi di finalità di lucro. specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente uniJaterali, con la prevalenza di protBì c.d, di "mecenatismo" da parte dello Sponsor. sono fonnatizzate con procedure di atlidamento diretto. qualunque sia il valore della prestazione resa, In tal caso SI deve unicamente verificare çne i soggetti realizzatori posseggano le necessarie qualificazioni tecnicheio professionali necessarie per la realizzazione del! "intervent%pera /manifestazione, I I I I i , , 6 ARTJCOLO 13 - Sponsorizzazionc Tecnica l. Nei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto lavori. servizi o fomìture~ quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta deUo Sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le modalità contenute nei seguenti commi del presente articolo. 2. I contratti di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00 (o comunque aUa soglia prevista dall'attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblìcì) possono essere affidati direttamente daWArnmìnlstraziQne, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dci necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione. Qualora [o Sponsor sia soggetto diverso dal Soggetto Esecutore, quest'ultimo deve possedere, oltre ai requisiti di carattere generale, adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell'Ente e rispettare te normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni - abiHtazioni autorizzazlonil. 3. Per i suddetti contrattì l'Amministrazione: a. ha sempre la facoltà, tenuto <;onto del valore e della tipologia contrattuale: - in çaso di iniziativa dì soggetto terLO, di non accettare la proposta di sponsorizzazionc o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto dj prelazionc del soggetto proponente: - in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa. b. dO\Tà Impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione nonché all'es\X:uzione del contratto. c. ha il controllo suWesecuzìone del contratto. 4. I contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00 (o comunque alla soglia prevista dall'attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblìci) e inferiore ad Euro 207.000,00 (o oomunque alla soglia prtWIsta per servizi e forniture di rilevanza comunitaria) per forniture e servizi e ad Euro 1.000.000,00 per lavori sono affidati tramite procedura negoziata, ristretta o aperta, tenuto conto deUa specificità dell'oggetto del çontratto. 5, J contratti di importo pari o superiore ad Euro 207.000.00 (o comunque aUa soglia prevista per servizi e forniture di rilevanza comunitaria) per servizi e forniture e ad Euro l.OOO.OO(UlO per lavori devono essere affidati mediante procedura aperta o ristretta secondo motivazione del Responsabile del Servizio competente. !t Il Bando. sia nel caso di procedura aperta sia nel caso di procedura ristretta, deve essere pubblicato per almeno 15 giorni ali' Albo on·line deil'Ente e. per estratto. su due quotidiani a diffusione nazionale. Norme comuni alle sponsorizzazìoni di cui ai commi 4 e 5 6. Gli Sponsor che efièUuano direttamente i lavori/servizilfornirure ù i Soggetti Esecutori. qualora diversi dallo Sponsor nt.1nché i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere ìn possesso. oltre che dei requisiti dì carattere generale, dei requiSiti di qualificazione tecnica previsti dal Codice dei Pubblici Contratti e dal relativo Regolamento di Attuazione, 1. Il Bando e la Lettera d'Invito devono contenere: a, la volontà del C'mnune e i riferimenti dì legge; ì I 1 b. gli obiettivi della sponsorizz3Zione; c. le opportunità per 10 Sponsor; d. la tipologia, la durata e il valore contrattuale; e. la mooahtà per la vCloolazlone dei segni distintivi dello Sponsor; f. le modalità e i tennini di presentazione delle offerte~ g. i requisiti di partecipazione/qualificazione/obblighi in materia di sicure-Lza/obblìghì assicurativi; h. le modalità e i criteri di valutazIOne delle offerte. L le prescrizioni tecniche progettuali cd esecutive. I I , , I I , I 8. Il Comune procede aHa stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ba proposto l'offerta rcalizzativa giudicata migliore. I 9. ln caso di iniziativa di soggetto terzo. ['Amministrazione ha sempre facoltà, in relazione a qualsiasi procedura di affidamento scelta, di prevedere il diritto di prelazione - a parità di condizioni offerte dal soggetto miglior offerente - a favore del soggetto proponente. IO. Nel caso in cui la procedura negoziata o la procedura aperta o ristretta siano andate deserte o non sia stata presentaJa alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibilì rispetto al dispos10 del Codice dcì Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti tònnali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare 11 contratto di sponsorizzazione, renne restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. • • ! 1. L"Amministrazione ha il controllo sull"esecuzione del contratto. ART1COLO 14 - Sponsorizzazione finanziaria 2. I contratti di importo inferiore Q pari ad Euro 40.000~OO (o comunque. per analogìa, aHa soglia prevista dall'attuale artìcolo 26 del Codice dci contratti pubblici) possono essere atTidati direttamente daJl' Amministrazione. con facoltà delrEnte di avviare procedure comparative tramite puhblicazlone di avviso esplorativo. 40.000~OO I , I I , I. i'Jei contratti di Sponsorizzazione pura o finanziaria, la scelta dello Sponsor è effettuata secondo le modalità contenute nei seguenti commi del presente articolo. J. I contratti di importo superiore ad Euro I I sono affidati mediante pubhlicazione di un l.Jando aIrAlbo on-Hne deH'Ente per almeno 15 giorni. , I I , ,, I I , 4. Il Bando deve contenere: ii. I.. volontà del Comune e i ritèrimenti di legge; b" gli obiettivi della Sponsorizzazione; c. le opportunità per lo Sponsor. Q, il valore contrattuale: e, la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor: t: le modalità e i tennini di pres.entazione delle otTerte~ g. ì requìsiti di partccipaziol1e. , I 5. n Comune procede alla stipula del contratto dì sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto H finQnziamento maggiore. Nel caso di contributo economico superiore al valore della prestazione, l'eccedenza rimarrà vinéOlata al finanzìamento di prestazioni analoghe/simili. 6. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibiH o non siano rispondenti ai requisiti formali deHa procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo Sponsor con cui negoziare Il contratto dì sponsorizzazìone, fenne restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. oftt.~e ARTICOLO 15 - Sponsorizzazione su beni culturali I. i contratti di sponsorizzazione dj beni culturali comprendono ogni contributo, anche in beni o servizi. erogato per la progettazione o l'attuazione di ìniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazlone del patrimonio culturale. 2, l contratti dì sponsorl7.zazione su beni culturali, come sopra definiti, richiedono necessariamente che la promozione del nome, del marchio. del logo o del1'immagìne avvenga in fmme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro dci bene culturale da tutelare o valorizzare. • 3. La Sponsorizzazione può essere tecnica, finanziaria l) mista. Nel caso di sponsorizzazione mista, questa e valutata secondo il criterio della ·otterta eçonomicamentc più vantaggiosa', 4. Per gli Ìnterv{."Uti sui beni culturali di qualsiasi importo (comma 5 e 7 del presente articolo) i • Soggetti Esecutori devono essere 1n possesso dei requisiti dì quaJificazìone tecnica previsti LlaU'articolo 201 del Codice dei Pubblici Contratti approvato con D.lgs. 163/2006 e 55.mm.iL. dal relativo Regolamento di Attuazione, approvato con DPR 207/2010. dalle normative specifiche di settore per i beni e te attività culturali. 5. ~el caso di interventi su beni culturali di importo inferiore o pari ad Euro 40.000,00 (o comunque, per analogia, alla sogHa prevista dall"auuale articolo 26 del Codice dei contraUi pubblici). sia la sponsorizzazione tecnica sia Ia sponsorizzazjone finanziaria possono essere affidate direttamente. 6. Per i suddetti interventi r Amministrazione ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale: - in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazionc o dì avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prdazione del soggetto proponente; ~ in caso di ini7iativa propria, di avviare una procedura çomparativa" 7, Nel uso di interventi su beni cuhuraU di importo superiore ad Euro 40.000,00. (o comunque. per analogia, alla soglia prevista dall'attuale articolo 16 dei Codice dei contratti pubblici} la ricerca dello Sponsor avviene mediante Bando puhblkato aH'Albo Pretorio on-line del Comune per almeno 30 giorni. Di detta pubblicazione è Jato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale de1la Repubblica UaHana nonché, per i contratti di importo superiore alle soglie europee, anche nella Gazzetta L'ftìciale delrUnione Europea. 8. n Bando suddetto deve contenere: a, una sommaria descrizione dell'intervento; b, rindicazione del valore di massima; c. l'indicazione dei tempi di realizzazione~ d. se: si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento anche mediante accollo da parte dello Sponsor delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dal Comune. ovvero una sponsorizzazione tecnica consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e aIla realizzazione di parte o di tutto !'intervento a cura e a spese dello sponsor: e, i requisiti di partecjpazìone~ f. nel caso di sponsorizzazione linanziaria, la rithiesta di oH'erte in aumento sull'importo di finanziamento minimo indicato; g. neI ca:'iO di sponsorizzazione tecnica, gli elementi e i criteri di valutazione delle otferte: h. il termine. non inferiore a 60 glorni, t.lltro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte ìmpegnative di sponsorizzazionc. .. 9. La pubblicazione del Bando deve essere preceduta, sctondo legge, daJl'integrazione Programma Triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del Codice dei Pubblici Contratti con un apposìto allegato, che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali si intende ricercare Sponsor per il finanziamento o la realizzazione di questi interventi. AI fine dell'inserimento di questo Elenco, il Comune provvede a predisporre i relatìvi studi di fattibilità, anche semplificati, o ì progetti preliminari, lO. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto: il finanziamento maggiore. in ca<:;o di sponsorizzazione pura; - l'otferta giudicata migliore, in caso cii sponsorizzazione tecnica; - l'otTerta economicamente più vantnggiosa, nel caso di sponsorizzazione mista. ~ Il, !Sel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna atl'erta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del Codice dei Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo Sponsor con CU! negoziare il contratto di sponsotiz7.azione. ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione puhblica, 12. l progetti per i quali non sono pervenute offerte utiH possono essere nuovamente pubblicati nl:!ll'allegato al Programma Trìennale dei lavori del!'anno successivo. ARTICOLO 16 - Diritto di tifium l. Il Comune dì Briosco. a suo insindacabìle giudizio. si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: .I., ritenga possa derivare un c\)l1tlìtto di interesse tra r attività pUbblica e quella privata: IO I I I I I I I I I I I , , I I I I I I I , I I I i b. ravvisi Ilei mezzi utilizzat} dalrazìenda 'Sponsor' un possibile pregiudizio o danno alla sua Immagine/iniziative/attività; c. reputi inaccettabile la proposta per motivi di opportunità generale. I I , 2. Sono comunque esclusi, quali aziende Sponsor, i soggetti che; nelle proprie attività, non garantiscano: u. il rispetto del diritto ane pari opportunità e al trattamento non discriminatorio delle persone; b. il rispetto del diritto alla sicurezza e alta salute delle persone; c. il nspetto dei diritti dei lavoratori; d. il rispetto degli assetti istituzionali. delle nonne e delle prassi amministrative, degli interessi pubhlici, delle politiche sociaH. economiche e culturali: e, il rispetto degli obhlighi riguardanti la tutela dei consumatori ai sensi della nonnàtìva vigente (specie ìn relazione alla quaHtà e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi. alla pubblicità ingannevole. a politiche di 'dumping'. aIrimpiego dì prodotti e processi hasali su mutazioni genetiche non sicure); t: il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai dannì o minacce alla biodiversità., a processi industriali causa di effetto serra e di distruzione della faseia di ozono, aUa distruzione di risorse oaturali, agli inquinamenti chimici), 3, Sono inoltre escluse le sponsorizzazioni ri&tUardanti: 3. o. •• I I I I i , I , I I , I I I la propaganda dì natura politica, sindacale, tilosofica o religiosa; ° }a pubblicità diretta o collegata alla produzione distribuzione di tabacco o prodotti alcolici: c. messaggi ofIensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo. odio o minaccia; d. messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica. i I I , ARTICOLO 17 - Contratto di spuDsorizzazione I Ii I 1. n contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e da! Responsabile del Servizio competente, 2, Il conuarto, in particolare, deve contenere i seguenti elementi: a. nndicazione ana1ìtica degli impegni assunti daHo Sponsor secondo ì contenuti dello specifico progettO' di sponsonzzazione; b. le obbligazioni che il Comune garantisce allo Sponsor in tennini di pubhlicità dell'iniziativa supportata daHo stesso (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza de! logo déJlo sponsor sul materiale di propaganda, etc,); c. le modalità di controllo del Comune. a cura de! Responsabile del Procedimento. sull"esatta t:sccuzione del contratto; d, le clausole inerenti le garanzie e le fonne di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo dei laghi e dei segni diSTintivi dello Sponsor: e. la definizione degli aspetti fiscali; f. le eventuall sanzioni in caso di inadempienza: g. la disciplina di eventuali contenziosi: h. le cause e le modalità di recesso dei contratto da parte dell' Amministrazione. I , I I : i I I , I I I i I , [l I • 3. [rapporti contrattuali sono tenuti dal Servizio interessato, ARTICOLO 18 - Aspetti contabili e fiscali l. II corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad IVA, ai sensi dci DPR 633172 e S.m..ì. 2. Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione dì fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia" • Nel caso in cui vi sia sponsorizzazione di natura finanziaria, lo Sponsee presenterà allo Sponsor faltura con importo pari al contributo ricevuto. comprensivo d"Iv3. • Nel caso in cui la sponsorizzazione sìa di natura tecnica, ovvero siano gratuitamente benj o servizi. è fatto d'obbligo la doppia fatturazione, ovvero la dello Sponsor all'ente del valore del servizio o deì beni, soggetto ad Iva, e la dell'ente ano Sponsor di pari importo. sempre soggetto ad lva. per l'attività di stati ceduli fatturazione fatturazione promozione dell'immagine eio dei prodotti e servizi dello Sponsor. • Nel caso in cui. infine, vi sia una compartecipazione economica diretta da parte dello Sponsor alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dali 'ente. è fatto d'obbligo la doppia tàtturazione: lo Sponsor presentera futturd con importo pari alle spese sostenute ed il Comune emetterà una fattura di uguale importo a tìtolo dì sponsorizzazione. 3. Le spese relatìve alla stipula del contr.itto ed alla sua eventuale registrazione. solo in caso d'uso. saranno interamente a carico dello Sponsor, • 4. l soggetti che verranno individuati come Sponsor potranno godere dì vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione prevtsti dalla normativa vigente, 5. Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative a1 pagamento di imposte, tasse canoni e corrispettivi previsti da leggi eia regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realìzzazione del1e artivìtà sponsorizzate. ARTICOl,O 19 - Verifiche e controlli L Le 'sponsorlzz,azioni' sono soggette a periodiche veritiche da parte del Servizio interessato al tine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti. 2. Le diffonnità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo Sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nei contratto di sponsodzzazione. ARTICOLO 20 - Norma di rinvio L Per quanto non disciplinato nel presente Titolo. si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto dì sf'onsorizzazione, Tutti i richiami alle nonne contenuti nel presente Titolo devonO' intendersi effettuati alle di:o:posizioni vigenti al momento dell'attuazione concreta del Titolo stesso, senza nel.::essità di adeguamento espresso del present(! regolamento (c.d. rinvio dinamico). 12 1: I I .1 I ! i TITOLO Il EROGAZIONI LIBERALI ARTICOLO 21- Oggetto I. n presente Titolo, integrando la disciplina codìcistJca., detta norme in materia di atti di Hberalità I I , fra vivì a favore del Comune, intendendosi per "atti di liberalità" quegli atti che. con spirito di generosità cui non corrisponde. pertanto. alcun interesse economico, non economìco ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante. ARTICOl.O 22 - Oggetto dell'alto di liberalità I. La erogazione liberale a favore del Comune può consistere princìpalmente: - nella donazione dì una somma di denaro, di un bene mobile. immobile o universalità di beni mobili (donazione con etfetti reali): - nella donazione di una somma di denaro, di un bene mohile, immobile o universafita di beni mobili finalizzata ad un detenninato scopo (donazIOne modale); - nella donazìone che \:onsÌste ncH'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un serviZIO, di un lavoro (donazioni promlssorie). • I i I I i I 2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dane altre nonne di Legge gli arti di liberalità mortis t;aUSCl. I ARTICOLO 23 -Iniziativa I i L L 'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte della Giunta rivolta aUa cittadinanza. con ~-pecifica finalizzazione alracquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità. 2. 111 esecuzione di lale indirizzo viene predisposto dal Responsabile deI Servizio competente apposito avviso; lo stesso e Teso pubblico rnedìante affissione aIrAlbo Pretorio on-line del Comune per qUIndici giorni consecutivi ed eventualmente mediante jnvio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei. 3. L"\lvviso deve rendere noto che. a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, ìnteresse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri dI accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione, I 1 I I i ARTICOLO 24 - Forma e competenza l. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di fonna previsti dal Codice Civile e dalle altre nonne di Legge. 13 . " • 2. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione. esprimere l'indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto clj donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizIone dcI relativo contratto è demandata al Dirigente competente per materia a nonna dell'art. 107 del T.U.EELL ARTICOLO 25 - Accettazione e rinuncia alla donazione l" Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che i1 Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante. siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione. 2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionalt 3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente nnunciare all'accettazione deUa donazione. 4. Non costituisce impedimento all'accettazione dell'atto di liberalità il fatto che l'attività cui fdarglzione si riferisce sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione a meno che, al momento dell'accettazione. il procedimento stesso risulti concluso con provvedimento dì affidamento, ARTICOLO 26· Donazioni promissorie • L La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione dì fare in capo al donante può Ijvcre ad oggetto: . la prestazione dì una fornitura strumentale all'attivltà del Comune o alla collettività~ - 'a prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività; - la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili. suoli o terreni nella disponibilità del Comune. 1. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante òvvero da un terzo. 3. La donazione sì perfeziona con la stipula di una cx}Ovenzione tra donante e Comune che, à presidio degli interesse pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere: - che l'esecuzione della fornitura. del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto: • . in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione deH'Ente e nd rispetto delle normative tecniche di settore {es; possesso di particolari certificazioni, abilitazioni. autorizzazioni); • operante nel rispetto delle nonne in materia di sicurezza sul lavoro~ • dotato di copertura assh::urativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se oçcorrente~ un regime dì responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha aflìdato l'esecuzione della ('onvenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune: . là estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante.:d i propri dipendenti o tra il soggetto quaiitkato utt!izzato ed il relativo personale impiegato: , • 14 • • I I I I I I i - il divieto di cessione del contratto di donazione; - la durata e t'indicazione specifica deHe cause di risoluzione e dì eventuaH penali che il Comune sì riserva dì far valere, per ragioni di interesse pubblk'O:. 4. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi Q lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cuì al comma 3. anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione. I : i , ARTICOLO 27 - Casi particolari I. Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per inizìatìve a sostegno della cultura o finalizzate all'acquisto di determinati benì e servizi per i quali vengono utilizzate le Convenzioni Consip o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si applica la Ilormativa di settore. \ i \ i I ARTICOLO 28 - Obblighi del Comune l. Il Comune sì impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modalì. 1. NeJrutilizzo delle somme di denaro ricevute. il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano razione della Pubblica Amministrazlone, •• . 3. Il Comune tissa un limite temporale per l'utilizzo dei tondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante. senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. il tennine può essere motivatamente prorogato . \, I I I I I I I I I i I : i ARTICOLO 29 - Riconoscimenti l. l i Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità. 2. Il riconoscimento artribuìto al donante-impresa commerciale non deve detennìnare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione. , i ARTICOLO 30 - Trattamento dati personali i I. ! dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste: i soggetti interessati hanno tàeoltà di esercitare j diritti loro riconosciuti ai sensI del D, Lgs. 196/03 e s,m.i. 2. I dati trattati in contonnità alle nonne vigenti, daglI addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento. possono è$sere òggetto di comunicazione e/o Jitlusione a soggettI pubblici o privati in relazione alle tinalità del Regolamento. \, I I i •• • 15 " I • "• I·, ARTICOLO 31- Norma di rinviQ l. Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali. si applicano le nonne in materia di atti dì liberalità contenute nel Codke Ovile e nelle altre norme di Legge, TITOLO III NORME FINALI ARTICOLO 32 - Entrata in vigore l. Il presente Regolamento diventa esecutivo con l'entrata in vigore della deliberazione che lo approva, 2. Sono abrogate le nonne del Regolamenti comunali c degli atti aventi natura regolamentare che nsultino in contrasto con quanto disposto da1 presente Regolamento, I I I i I . i ' I I i I I I I i I • • • 16