Regolamento per la gestione dei contratti di

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Regolamento per la gestione dei contratti di
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COMUNE DI BRIOSCO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRlAN7A
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REGOLAMENTO
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PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI
DI SPONSORIZZAZIONE
E DELLE EROGAZIONI LIBERALI
A FAVORE DEL COMUNE DI BRIOSCO
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ALLEGATO ALLA OELIBERAZIONE
C.C· cC?
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l, SO~MARIO
TITOLO 1- CO!'iTRATII DI SPONSORIZZAZIONE
ARTICOLO l ' Oggetto ..................................................................................................... 3 ARTICOLO 2 . Finalità ....................................................................................................... 3 ARTICOLO 3 ' Definizioni ................................................................................................. 3 ARTICOLO 4 - Finalità delle iniziative di sponsorizzazione" .." ..... ",,. ... ,,, ........ ,, ....
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ARTICOLO 5 . Vincoli ....................................................................................................... 5 ARTICOLO 6, Ambito di applìcaziono............................................................................... 5 ARTICOLO 7 ~ lndividuazionc e approvazione iniziative ... ,.'"" ... ,,,,, .... ,,, ...... ,,........... ,, ...... 5 ARTICOLO 8 • Oggetto e Contenuto ................................................................................... 5 ARTICOLO 9 - Presupposto per la stipula dci contratti di sponsorizzazione ........ " ....... " .. ti ARTiCOLO IO - La tigura dello Sponsor ........................................................................... 6 q
ARTICOW Il
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Sponsorizzazioni plunme
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ARTICOLO 12 - Atto di mecenatismo............................................................................... 6 ARTICOLO 13 ~ Sponsorizzazione tecnica ............ " ....... " ..... _" ........ " ......._..."" ............... " 7 ARTICOLO 14 - Sponsorizzazione iinanziaria .. , ...
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ARTICOLO !5·- Sponsorizzazione su beni culturaii. .." ........ " ............... ", ...... " ................. 9 ARTICOLO 16 "" Diritto di rifiuto ...................................................................................... IO ARTICOLO 17 ~ Contratto di sponsorizzazione ................................................................ 11 ARTICOLO! 8 - Aspetti contabili e fiscali ..................... " ................................ . , « . . . . " . . . . . . . t 2 ARTICOLO 19 - Verifiche e controlli ................................................................................. 12 ARTICOLO 20· Nonna di rinvio ..................................................................................... 12 o •• , . " , . •••••• " " . . . . . . , . •••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .
TITOLO Il- EROGAZIONI LIBERALI ARTICOLO 21 - Oggetto ................................................................................................... 13 ARTICOLO 22 ' Oggetto deU-atto di liberalità ................................................................... 13 ARTICOLO 23 . Iniziativa ................................................................................................. 13 ARTiCOLO 24 ~ Fonna e competenza.............. ,.................................. ,,, ............... " ........... 13 ARTICOLO 25 ~ Accettazione e rinuncia alla donazione .................................................. 14 ARnCOLO 26 ~ Donazioni promissorie ..................... " .............. ,,. .............. ,,,,,,., ..,,,." .... 14 ARTICOLO 27 - Casi particolari ........................................................................................ 15 ARTICOLO 28 . Obhlighl del Comune ............................................................................ 15 ARTICOLO 29 - Riconoscìmenti ".,. .............. ,... ,................ ' ..... ,... " .... " ....... " ....... "" ...... " 15 ARTICOLO 30 - Trattamento dei dati personali .." ........ , ................. " ......... ,.................... 15 ARTICOLO 31 - Norma di rinvio .............................................................................. 16 H
TITOLO III -
NOR~E
FINALI
ARTICOLO 32 - Entrata in vigore .... ,................ ,'" .......................... ".... ,... " ... ".... ,,, .. ~"., ....._16
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TITOLO I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE I
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ARTICOLO l - Oggetto
I, Il presente Regolamento disciplina le attjvità di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di
iniziative promosse, organizzate, gestite dal Comune Q comunque di interesse
dell' Amministrazione.
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2. Le iniziative dì sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione deIrorganil..zazionc, a
realizzare maggiori economie, a migliorare la qualità dei servizi. sempre nell'ottica del
persegu.imento di interesse pubblici.
3, Il presente Titolo disciplìna le condizioni nonnative interne all'Ente neéessarie per la gestione
delle attività di sponsorizzazione ed e approvato in ottemperanza ai principi delle seguenti nonne
di carattere generale:
art 43 della Legge 27 dicembre 1997. n. 449 e s.m.L; art. 119 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e g,m.i.; art. 26 D.Lgs. 12 apnle 2006. n. 163: art. 199-bis D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163: art. 120 D. Lgs. 42/2004. 4. Le procedure dì affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal
presente Titolo. si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
soprarichiamata. nel rispetto delle disposizìoni sul procedimento amministrativo di CUI alla
Legge 7 agosto 1990. n. 241 e ss.mm,ii. c. per quanto in essa non espressamente previsto, nel
rispetto delle disposizioni stabilìte dal Codice Civile.
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ARTICOLO 2 - Finalità
L Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a definire una disciplina organica delle
iniziative di l'ponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della nonnativa vigente e i principi
di efficienza. trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano J'attìvità della Pubblìca
Amministrazione.
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ARTICOLO 3 - Definizioni
I. Ai fini del presente Titolo, si mtende:
<l, per ··~ontrattoJ..L1il2QnsQJjZ:J;;\ZiQ!l!;:'· o 30jJ!ratt.~_--4LmOtiSoriZliazion.~_Qfdin~ria ~
I!rn!l~;iva": un contratto a prestazionj corrispettive mediante il quale un soggetto (Sponsor) offre
un oontributo in denaro o una determinata prestazione al Comune di Briosco (Sponsee) il quale si
obbliga verso il
primQ a pubblicizzare o a consentire la pubblidzza7ionc del
nomc!lugo!man::hio/immagine/segno distintivO nei modi previsti dal COntratto stesso:
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b. per "contratto di ~onsorizzazlOne .non ordinaria _9 non pennutativa": un contratto
mediante il quale un soggetto (Sponsor) offre un contrihuto in denaro o una determinata prestazione
al Comune di Briosco (Sponsee), il quale autorizza l'installazione dì cartelH pubblidtari su beni
demaniali o patrimoniali indisponibUi;
c. per "§.Ronsonzzazione"; ogni contributo çhe può consistere in una somma di denaro. nella
fornitura di beni o nella prestazione dì servizi, nella realizzazione di lavori, opere pubbliche elo di
pubblica utilità o in altre utilità provenienti da terzi. allo scopo di promuovere Il nome, 11 logo. il
marchio. rìmmagine, il segno distintivo di un soggetto (Sponsor);
(,1. per "~onsoriz7.azjone tecnic;a.'": la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto
(Sponsor) a tàvore dci Comune di Briosco (Sponsee) è costituito dalla rea1ìzzazìone di lavori o dalla
prestazione di servizi o forniture:
e, per "sponsorizzazion~-purd o finanzìaria": la sponsorizzazione dove il contributo di un
Soggetto (Sponsor) a favore de1 Comune di Briosco (Sponsce) è costituito esclusivamente da una
somma di denaro~
f. per "spoJ!~~azjone mista": la sponsorìzzazlone rìsultante dalla combinazione della
sponsorizzazione tecnica e della sponsorizzaziooe finanziari~
g. per "S2onsotizzazione su beni cultura1i"; la spoosonzzazione relativa ai lavori sui beni
culturali e alle prestazìoni di servizi e di forniture io essi inglobati e ad essi strumentali;
h. per "SpQnso(': il soggetto, parte del contratto di sponsorìzzazìone. che si assume
r obbligo di corrispondere una determìnata somma dì denaro o una determinata prestazione a favore
del Comune di Briosco (Sponsec) ìn cambio dcHa ve1colazione del proprio
nome!togo/marchio/immagineisegno distintivo attuata o consentita dal Comune di Briosco
neU'ambito della propria attjvità~
i, per ".Sponscc·'; il soggetto. Comune di Briosco. che sì obbliga, verso un determinato
corrispettivo (somma di denaro o prestazione) ad associare aUa propria auivita il
nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo dello Sponsor;
j, per "spazio p@licitario": lo spazio tiS1co o il supporto dì veicolazione delle informazioni
messe a disposizione dal Comune di Briosco (Sponsee) per la pubblicità dello Sponsor,
2, Ai fini del presente Titolo sono individuati:
a. t.:ome· Amministrazione', il Comune di Briosco parte di un contratto di sponsorizzazione;
b, come nome, logo, marchio, immagine o segno distintivo, le rappresentazioni grafiche. le
immfiglnì o le rappresentazioni testuali utilizzate dalle Sponsor oome elemento iUustrativo della
propria attivita o del proprio ruolo commerciale da veicolare a tini pubblicitari.
ARTICOLO 4 - Finalità delle iniziative di sponsorizzazione
l. Le iniziative di sponsorizzazione devono promuovere e incentivare la roilaborazi.one tra pubblico e privato e !'innovazione nell'organizzazìone tecnica e amministratìva dell'Ente realizzando: - una valorlzzazione delle competenze, delle professionalità. della disponibilItà di persone.
associazioni e aziende attivi sul territorio: ~ una migliore qualità nei servizi/prestazìoni erogati alla collettività~ - economie di spesa, ". enti. I
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ARTICOLO 5 - Vincoli ,
I. Le iniziative di sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
a. devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici~
b. devono escludere conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
c. devonO' essere compatibili con la natura istituzionale del Comune e garantìre la posizione
di neutralìtà di questo;
d. devonO' produrre risparmi di spesa.
ARTICOLO 6 - Ambito di applicazione I
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!, Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzaziooe con soggetti privati e pubblid. ARTICOLO 7 - Individuvjone e approvazione iniziative
:
t, l contratti di sponsorlzzazione possono essere attivati:
a. su iniziativa dell'Amministrazione;
b. su iniziativa di soggetti terzi.
2. Le iniziative di sponsorizzazione di cui alle precedenti lettere a, e b. devono, a prescindere
dall'importo. essere approvate dalla Giunta Comunale nelle linee generali a livello di progettazione
preliminare.
'. 3. Le inìziative che attengono J'ambìto dei lavori pubblici dovranno inoltre risultare - secondo i
presupposti di legge e, quindi, per interventi di valore superiore ad Euro 100.000,00 . anche in
apposito Allegato al Programma Triennalc dei lavori di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 16311006.
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ARTICOLO 8 - Oggetto e Contenuto
1. La Sponsorizzazione a favore deH'Ente, a carattere tecnico o tinanziario, può avere ad oggetto:
il. la fornitura di materiale/attrezzature/beni;
b. la realizzazione di un'opera o di un lavoro:
c. la fomirura di una prestazione dì servizio:
d. la gestione di un'opera o di un'area:
e. la gestione di un servizio. 2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prooottì. i beni. i st:rvizÌ e le prestazi<mi
in favore del Comune di Briosco. fra le quali si indiçano 11 titolo esemplificativo e non esaustivo:
u. \:vcnri spDrtivi e/o di rilevanza sociale: h. utilizzo a finì pubblìcìtari di :;pazì all'interno del Comune (es: bacheche. sale riunioni.
impianti sportivi, coperture con teli di opere eio lavori);
c servizi di manutenzione e gestione di aree verdi puhbliche, aree diverse e immobili
comunali, arredo urbano:
d. fornitura di heni con riterimentu, a titolo esemplificativo. ad attrezzature intonnatiche di
vario genere ed aUa fornitura di arredo urbano:
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attività di progcttazione~ direzione tavori, esecuzione di opere pubbliche o dì pubblica
utilità; f realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e. in genere, attività culturali; g. gestione dì sportelli informa-giovani, marketing e promozione territoriale:
h. attività di comunicazione, realizzazione di periodici, ca1endari, cartine stradali, libri.
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ARTJCOLO 9 - Presupposto per la stipula dei contratti di sponsot'Ìzzazione
L Presupposto necessario per la stipula deì contrattì dì sponsorizzazione di qualsiasi tipologia ­
Tecnica, Finanziaria e relativa ai Beni Culturali ~ è il possesso in capo a1l0 Sponsor e al Soggetto
Esecutore della prestazione qualora diverso dallo Sponsor, dei requisiti di carattere generale
necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione,
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ARTICOLO IO - La figura dello Sponsor
L Possono assumere la veste dì "Spùnsor" i seguenti soggetti:
J.. qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare
ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
b. qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali. quali te società di
persone e dl capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art, 2511 cod. civ.), le mutue di
assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);
c. le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile. le cui finaHtà
statuarie non risultino in contrasto con i fini Istituzionali del Comune:
d. glJ Enti Pubblici.
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ARTICOLO Il - Spoosorizzazioni plurime
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l, Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione, iniziatIva o
lavoro.
ARTICOLO 12 - Atto di mecenatismo
I. Le sponsonzzazioni offerte o proposte da privati o da entì e soggetti giuridici privi di finalità di
lucro. specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un
sostanziale contratto a prestazioni economicamente uniJaterali, con la prevalenza di protBì c.d, di
"mecenatismo" da parte dello Sponsor. sono fonnatizzate con procedure di atlidamento diretto.
qualunque sia il valore della prestazione resa, In tal caso SI deve unicamente verificare çne i soggetti
realizzatori posseggano le necessarie qualificazioni tecnicheio professionali necessarie per la
realizzazione del! "intervent%pera /manifestazione,
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ARTJCOLO 13 - Sponsorizzazionc Tecnica
l. Nei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto lavori. servizi o fomìture~ quando questi sono
acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta deUo Sponsor è effettuata in base al
valore economico della sponsorizzazione, secondo le modalità contenute nei seguenti commi del
presente articolo.
2. I contratti di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00 (o comunque aUa soglia prevista
dall'attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblìcì) possono essere affidati direttamente
daWArnmìnlstraziQne, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dci necessari
requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
Qualora [o Sponsor sia soggetto diverso dal Soggetto Esecutore, quest'ultimo deve possedere, oltre
ai requisiti di carattere generale, adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell'Ente e rispettare
te normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni - abiHtazioni ­
autorizzazlonil.
3. Per i suddetti contrattì l'Amministrazione:
a. ha sempre la facoltà, tenuto <;onto del valore e della tipologia contrattuale: - in çaso di iniziativa dì soggetto terLO, di non accettare la proposta di sponsorizzazionc o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto dj prelazionc del soggetto proponente: - in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa. b. dO\Tà Impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione nonché all'es\X:uzione del contratto. c. ha il controllo suWesecuzìone del contratto. 4. I contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00 (o comunque alla soglia prevista
dall'attuale articolo 26 del Codice dei contratti pubblìci) e inferiore ad Euro 207.000,00 (o
oomunque alla soglia prtWIsta per servizi e forniture di rilevanza comunitaria) per forniture e
servizi e ad Euro 1.000.000,00 per lavori sono affidati tramite procedura negoziata, ristretta o
aperta, tenuto conto deUa specificità dell'oggetto del çontratto.
5, J contratti di importo pari o superiore ad Euro 207.000.00 (o comunque aUa soglia
prevista per servizi e forniture di rilevanza comunitaria) per servizi e forniture e ad Euro
l.OOO.OO(UlO per lavori devono essere affidati mediante procedura aperta o ristretta secondo
motivazione del Responsabile del Servizio competente.
!t Il Bando. sia nel caso di procedura aperta sia nel caso di procedura ristretta, deve essere
pubblicato per almeno 15 giorni ali' Albo on·line deil'Ente e. per estratto. su due quotidiani a
diffusione nazionale.
Norme comuni alle sponsorizzazìoni di cui ai commi 4 e 5
6. Gli Sponsor che efièUuano direttamente i lavori/servizilfornirure ù i Soggetti Esecutori. qualora
diversi dallo Sponsor nt.1nché i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere ìn
possesso. oltre che dei requisiti dì carattere generale, dei requiSiti di qualificazione tecnica previsti
dal Codice dei Pubblici Contratti e dal relativo Regolamento di Attuazione,
1. Il Bando e la Lettera d'Invito devono contenere:
a, la volontà del C'mnune e i riferimenti dì legge;
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b. gli obiettivi della sponsorizz3Zione;
c. le opportunità per 10 Sponsor;
d. la tipologia, la durata e il valore contrattuale;
e. la mooahtà per la vCloolazlone dei segni distintivi dello Sponsor;
f. le modalità e i tennini di presentazione delle offerte~
g. i requisiti di partecipazione/qualificazione/obblighi in materia di sicure-Lza/obblìghì
assicurativi;
h. le modalità e i criteri di valutazIOne delle offerte. L le prescrizioni tecniche progettuali cd esecutive. I
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8. Il Comune procede aHa stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ba proposto
l'offerta rcalizzativa giudicata migliore.
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9. ln caso di iniziativa di soggetto terzo. ['Amministrazione ha sempre facoltà, in relazione a
qualsiasi procedura di affidamento scelta, di prevedere il diritto di prelazione - a parità di condizioni
offerte dal soggetto miglior offerente - a favore del soggetto proponente.
IO. Nel caso in cui la procedura negoziata o la procedura aperta o ristretta siano andate deserte o
non sia stata presentaJa alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate
irregolari ovvero inammissibilì rispetto al dispos10 del Codice dcì Contratti Pubblici o non siano
rispondenti ai requisiti tònnali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo
sponsor con cui negoziare 11 contratto di sponsorizzazione, renne restando la natura e le condizioni
essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.
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! 1. L"Amministrazione ha il controllo sull"esecuzione del contratto.
ART1COLO 14 - Sponsorizzazione finanziaria
2. I contratti di importo inferiore Q pari ad Euro 40.000~OO (o comunque. per analogìa, aHa
soglia prevista dall'attuale artìcolo 26 del Codice dci contratti pubblici) possono essere atTidati
direttamente daJl' Amministrazione. con facoltà delrEnte di avviare procedure comparative tramite
puhblicazlone di avviso esplorativo.
40.000~OO
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I. i'Jei contratti di Sponsorizzazione pura o finanziaria, la scelta dello Sponsor è effettuata secondo
le modalità contenute nei seguenti commi del presente articolo.
J. I contratti di importo superiore ad Euro
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sono affidati mediante pubhlicazione di un
l.Jando aIrAlbo on-Hne deH'Ente per almeno 15 giorni.
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4. Il Bando deve contenere:
ii. I.. volontà del Comune e i ritèrimenti di legge;
b" gli obiettivi della Sponsorizzazione;
c. le opportunità per lo Sponsor. Q, il valore contrattuale: e, la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor:
t: le modalità e i tennini di pres.entazione delle otTerte~
g. ì requìsiti di partccipaziol1e.
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5. n Comune procede alla stipula del contratto dì sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto H finQnziamento maggiore. Nel caso di contributo economico superiore al valore della prestazione, l'eccedenza rimarrà vinéOlata al finanzìamento di prestazioni analoghe/simili. 6. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibiH o non siano rispondenti ai requisiti formali deHa procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo Sponsor con cui negoziare Il contratto dì sponsorizzazìone, fenne restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. oftt.~e
ARTICOLO 15 - Sponsorizzazione su beni culturali
I. i contratti di sponsorizzazione dj beni culturali comprendono ogni contributo, anche in beni o
servizi. erogato per la progettazione o l'attuazione di ìniziative in ordine alla tutela ovvero alla
valorizzazlone del patrimonio culturale.
2, l contratti dì sponsorl7.zazione su beni culturali, come sopra definiti, richiedono necessariamente
che la promozione del nome, del marchio. del logo o del1'immagìne avvenga in fmme compatibili
con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro dci bene culturale da tutelare o valorizzare.
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3. La Sponsorizzazione può essere tecnica, finanziaria l) mista. Nel caso di sponsorizzazione mista,
questa e valutata secondo il criterio della ·otterta eçonomicamentc più vantaggiosa',
4. Per gli Ìnterv{."Uti sui beni culturali di qualsiasi importo (comma 5 e 7 del presente articolo) i
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Soggetti Esecutori devono essere 1n possesso dei requisiti dì quaJificazìone tecnica previsti
LlaU'articolo 201 del Codice dei Pubblici Contratti approvato con D.lgs. 163/2006 e 55.mm.iL. dal
relativo Regolamento di Attuazione, approvato con DPR 207/2010. dalle normative specifiche di
settore per i beni e te attività culturali.
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caso di interventi su beni culturali di importo inferiore o pari ad Euro 40.000,00 (o comunque, per analogia, alla sogHa prevista dall"auuale articolo 26 del Codice dei contraUi pubblici). sia la sponsorizzazione tecnica sia Ia sponsorizzazjone finanziaria possono essere affidate direttamente. 6. Per i suddetti interventi r Amministrazione ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale: - in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazionc o dì avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prdazione del soggetto proponente; ~ in caso di ini7iativa propria, di avviare una procedura çomparativa" 7, Nel uso di interventi su beni cuhuraU di importo superiore ad Euro 40.000,00. (o
comunque. per analogia, alla soglia prevista dall'attuale articolo 16 dei Codice dei contratti
pubblici} la ricerca dello Sponsor avviene mediante Bando puhblkato aH'Albo Pretorio on-line del
Comune per almeno 30 giorni. Di detta pubblicazione è Jato avviso su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale de1la Repubblica UaHana nonché, per i
contratti di importo superiore alle soglie europee, anche nella Gazzetta L'ftìciale delrUnione
Europea.
8. n Bando suddetto deve contenere: a, una sommaria descrizione dell'intervento; b, rindicazione del valore di massima; c. l'indicazione dei tempi di realizzazione~ d. se: si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento anche mediante
accollo da parte dello Sponsor delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti
dal Comune. ovvero una sponsorizzazione tecnica consistente in una forma di partenariato estesa
alla progettazione e aIla realizzazione di parte o di tutto !'intervento a cura e a spese dello sponsor:
e, i requisiti di partecjpazìone~
f. nel caso di sponsorizzazione linanziaria, la rithiesta di oH'erte in aumento sull'importo di
finanziamento minimo indicato;
g. neI ca:'iO di sponsorizzazione tecnica, gli elementi e i criteri di valutazione delle otferte:
h. il termine. non inferiore a 60 glorni, t.lltro il quale i soggetti interessati possono far
pervenire offerte ìmpegnative di sponsorizzazionc.
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9. La pubblicazione del Bando deve essere preceduta, sctondo legge, daJl'integrazione Programma
Triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del Codice dei Pubblici Contratti con un apposìto
allegato, che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali si intende ricercare Sponsor
per il finanziamento o la realizzazione di questi interventi. AI fine dell'inserimento di questo
Elenco, il Comune provvede a predisporre i relatìvi studi di fattibilità, anche semplificati, o ì
progetti preliminari, lO. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto:
il finanziamento maggiore. in ca<:;o di sponsorizzazione pura; - l'otferta giudicata migliore, in caso cii sponsorizzazione tecnica; - l'otTerta economicamente più vantnggiosa, nel caso di sponsorizzazione mista. ~
Il, !Sel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna atl'erta appropriata, ovvero tutte
le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del Codice
dei Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può,
nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo Sponsor con CU! negoziare il contratto di
sponsotiz7.azione. ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella
sollecitazione puhblica, 12. l progetti per i quali non sono pervenute offerte utiH possono essere nuovamente pubblicati
nl:!ll'allegato al Programma Trìennale dei lavori del!'anno successivo.
ARTICOLO 16 - Diritto di tifium
l. Il Comune dì
Briosco. a suo insindacabìle giudizio. si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
.I., ritenga possa derivare un c\)l1tlìtto di interesse tra r attività pUbblica e quella privata:
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b. ravvisi Ilei mezzi utilizzat} dalrazìenda 'Sponsor' un possibile pregiudizio o danno alla
sua Immagine/iniziative/attività;
c. reputi inaccettabile la proposta per motivi di opportunità generale.
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2. Sono comunque esclusi, quali aziende Sponsor, i soggetti che; nelle proprie attività, non
garantiscano:
u. il rispetto del diritto ane pari opportunità e al trattamento non discriminatorio delle
persone;
b. il rispetto del diritto alla sicurezza e alta salute delle persone;
c. il nspetto dei diritti dei lavoratori;
d. il rispetto degli assetti istituzionali. delle nonne e delle prassi amministrative, degli
interessi pubhlici, delle politiche sociaH. economiche e culturali:
e, il rispetto degli obhlighi riguardanti la tutela dei consumatori ai sensi della nonnàtìva
vigente (specie ìn relazione alla quaHtà e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e
prezzi. alla pubblicità ingannevole. a politiche di 'dumping'. aIrimpiego dì prodotti e processi
hasali su mutazioni genetiche non sicure);
t: il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai
dannì o minacce alla biodiversità., a processi industriali causa di effetto serra e di distruzione della
faseia di ozono, aUa distruzione di risorse oaturali, agli inquinamenti chimici),
3, Sono inoltre escluse le sponsorizzazioni ri&tUardanti:
3.
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la propaganda dì natura politica, sindacale, tilosofica o religiosa;
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}a pubblicità diretta o collegata alla produzione
distribuzione di tabacco o prodotti
alcolici:
c. messaggi ofIensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo. odio o minaccia;
d. messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
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ARTICOLO 17 - Contratto di spuDsorizzazione
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1.
n contratto
di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e da! Responsabile del Servizio
competente,
2, Il conuarto, in particolare, deve contenere i seguenti elementi:
a. nndicazione ana1ìtica degli impegni assunti daHo Sponsor secondo ì contenuti dello specifico progettO' di sponsonzzazione;
b. le obbligazioni che il Comune garantisce allo Sponsor in tennini di pubhlicità dell'iniziativa supportata daHo stesso (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza de! logo
déJlo sponsor sul materiale di propaganda, etc,);
c. le modalità di controllo del Comune. a cura de! Responsabile del Procedimento. sull"esatta
t:sccuzione del contratto;
d, le clausole inerenti le garanzie e le fonne di tutela dei marchi con specificazione
dell'utilizzo dei laghi e dei segni diSTintivi dello Sponsor:
e. la definizione degli aspetti fiscali;
f. le eventuall sanzioni in caso di inadempienza:
g. la disciplina di eventuali contenziosi:
h. le cause e le modalità di recesso dei contratto da parte dell' Amministrazione.
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3. [rapporti contrattuali sono tenuti dal Servizio interessato,
ARTICOLO 18 - Aspetti contabili e fiscali
l. II corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad IVA, ai sensi dci DPR 633172 e S.m..ì.
2. Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione dì fattura e sono
soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia"
• Nel caso in cui vi sia sponsorizzazione di natura finanziaria, lo Sponsee presenterà allo
Sponsor faltura con importo pari al contributo ricevuto. comprensivo d"Iv3.
• Nel caso in cui la sponsorizzazione sìa di natura tecnica, ovvero siano
gratuitamente benj o servizi. è fatto d'obbligo la doppia fatturazione, ovvero la
dello Sponsor all'ente del valore del servizio o deì beni, soggetto ad Iva, e la
dell'ente ano Sponsor di pari importo. sempre soggetto ad lva. per l'attività di
stati ceduli
fatturazione
fatturazione
promozione
dell'immagine eio dei prodotti e servizi dello Sponsor.
• Nel caso in cui. infine, vi sia una compartecipazione economica diretta da parte dello
Sponsor alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dali 'ente. è fatto d'obbligo
la doppia tàtturazione: lo Sponsor presentera futturd con importo pari alle spese sostenute ed
il Comune emetterà una fattura di uguale importo a tìtolo dì sponsorizzazione.
3. Le spese relatìve alla stipula del contr.itto ed alla sua eventuale registrazione. solo in caso d'uso.
saranno interamente a carico dello Sponsor,
•
4. l soggetti che verranno individuati come Sponsor potranno godere dì vantaggi fiscali derivati
dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione prevtsti dalla normativa vigente,
5. Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative a1 pagamento di imposte, tasse canoni e
corrispettivi previsti da leggi eia regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla
realìzzazione del1e artivìtà sponsorizzate.
ARTICOl,O 19 - Verifiche e controlli
L Le 'sponsorlzz,azioni' sono soggette a periodiche veritiche da parte del Servizio interessato al tine
di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.
2. Le diffonnità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo Sponsor.
La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nei contratto di sponsodzzazione.
ARTICOLO 20 - Norma di rinvio
L Per quanto non disciplinato nel presente Titolo. si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto dì sf'onsorizzazione,
Tutti i richiami alle nonne contenuti nel presente Titolo devonO' intendersi effettuati alle
di:o:posizioni vigenti al momento dell'attuazione concreta del Titolo stesso, senza nel.::essità di
adeguamento espresso del present(! regolamento (c.d. rinvio dinamico).
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TITOLO Il EROGAZIONI LIBERALI ARTICOLO 21- Oggetto
I.
n presente Titolo, integrando
la disciplina codìcistJca., detta norme in materia di atti di Hberalità
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fra vivì a favore del Comune, intendendosi per "atti di liberalità" quegli atti che. con spirito di
generosità cui non corrisponde. pertanto. alcun interesse economico, non economìco ed alcun
corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un
impoverimento del donante.
ARTICOl.O 22 - Oggetto dell'alto di liberalità
I. La erogazione liberale a favore del Comune può consistere princìpalmente:
- nella donazione dì una somma di denaro, di un bene mobile. immobile o universalità di beni
mobili (donazione con etfetti reali):
- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mohile, immobile o universafita di beni
mobili finalizzata ad un detenninato scopo (donazIOne modale); - nella donazìone che \:onsÌste ncH'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha
ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un serviZIO, di un lavoro (donazioni promlssorie). •
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2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dane altre nonne di Legge gli arti di
liberalità mortis t;aUSCl.
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ARTICOLO 23 -Iniziativa
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L L 'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per
sollecitazione da parte della Giunta rivolta aUa cittadinanza. con ~-pecifica finalizzazione
alracquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. 111 esecuzione di lale indirizzo viene predisposto dal Responsabile deI Servizio competente
apposito avviso; lo stesso e Teso pubblico rnedìante affissione aIrAlbo Pretorio on-line del Comune
per qUIndici giorni consecutivi ed eventualmente mediante jnvio ai soggetti potenzialmente
interessati ovvero altri mezzi idonei.
3. L"\lvviso deve rendere noto che. a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun
corrispettivo, ìnteresse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri dI accettazione nel
caso in cui siano presentate più proposte di donazione,
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ARTICOLO 24 - Forma e competenza
l. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di fonna previsti dal Codice Civile e dalle altre
nonne di Legge.
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2. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione. esprimere l'indirizzo politico in ordine
all'accettazione o al rifiuto clj donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile,
per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizIone dcI relativo contratto è
demandata al Dirigente competente per materia a nonna dell'art. 107 del T.U.EELL
ARTICOLO 25 - Accettazione e rinuncia alla donazione
l" Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che i1 Soggetto donante e il Soggetto
Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante. siano in possesso dei requisiti di carattere
generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità
indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionalt
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente nnunciare
all'accettazione deUa donazione.
4. Non costituisce impedimento all'accettazione dell'atto di liberalità il fatto che l'attività cui
fdarglzione si riferisce sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione a meno che, al momento
dell'accettazione. il procedimento stesso risulti concluso con provvedimento dì affidamento,
ARTICOLO 26· Donazioni promissorie
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L La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione dì fare in capo al donante può Ijvcre ad oggetto: . la prestazione dì una fornitura strumentale all'attivltà del Comune o alla collettività~ - 'a prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività; - la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili. suoli o terreni nella disponibilità del Comune. 1. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante òvvero da un terzo. 3. La donazione sì perfeziona con la stipula di una cx}Ovenzione tra donante e Comune che, à presidio degli interesse pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere: - che l'esecuzione della fornitura. del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto: • . in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione deH'Ente e nd rispetto delle
normative tecniche di settore {es; possesso di particolari certificazioni, abilitazioni.
autorizzazioni);
• operante nel rispetto delle nonne in materia di sicurezza sul lavoro~
• dotato di copertura assh::urativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale
impiegato a svolgere la prestazione, se oçcorrente~
un regime dì responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha aflìdato
l'esecuzione della ('onvenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento
per danni a terzi o al Comune:
. là estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante.:d
i propri dipendenti o tra il soggetto quaiitkato utt!izzato ed il relativo personale impiegato:
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- il divieto di cessione del contratto di donazione; - la durata e t'indicazione specifica deHe cause di risoluzione e dì eventuaH penali che il Comune sì riserva dì far valere, per ragioni di interesse pubblk'O:. 4. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi Q lavori soggiace, oltre
che ai vincoli di cuì al comma 3. anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad
attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.
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ARTICOLO 27 - Casi particolari
I. Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per inizìatìve a sostegno della cultura o finalizzate
all'acquisto di determinati benì e servizi per i quali vengono utilizzate le Convenzioni Consip o il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si applica la Ilormativa di settore.
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ARTICOLO 28 - Obblighi del Comune
l. Il Comune sì impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modalì.
1. NeJrutilizzo delle somme di denaro ricevute. il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e
regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano razione
della Pubblica Amministrazlone,
•• .
3. Il Comune tissa un limite temporale per l'utilizzo dei tondi ricevuti sia nel caso in cui
l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa
spontanea del donante. senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. il tennine può essere
motivatamente prorogato .
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ARTICOLO 29 - Riconoscimenti
l. l i Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di
liberalità.
2. Il riconoscimento artribuìto al donante-impresa commerciale non deve detennìnare un ritorno di
immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.
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ARTICOLO 30 - Trattamento dati personali i
I. ! dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente
per le finalità dallo stesso previste: i soggetti interessati hanno tàeoltà di esercitare j diritti loro
riconosciuti ai sensI del D, Lgs. 196/03 e s,m.i.
2. I dati trattati in contonnità alle nonne vigenti, daglI addetti degli uffici comunali tenuti
all'applicazione del presente Regolamento. possono è$sere òggetto di comunicazione e/o
Jitlusione a soggettI pubblici o privati in relazione alle tinalità del Regolamento.
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ARTICOLO 31- Norma di rinviQ
l. Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali. si applicano le
nonne in materia di atti dì liberalità contenute nel Codke Ovile e nelle altre norme di Legge,
TITOLO III NORME FINALI ARTICOLO 32 - Entrata in vigore
l. Il presente Regolamento diventa esecutivo con l'entrata in vigore della deliberazione che lo
approva,
2. Sono abrogate le nonne del Regolamenti comunali c degli atti aventi natura regolamentare che
nsultino in contrasto con quanto disposto da1 presente Regolamento,
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