3-2013 - Mantova

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3-2013 - Mantova
ODCEC DI MANTOVA - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI SCHEDA DI DIRITTO CONCORSUALE
N. 03/2013
INTERESSI MONETARI
• entità e natura
Gli interessi sono prestazioni pecuniarie accessorie, cioè che si aggiungono ad una obbligazione pecuniaria avente
carattere principale (capitale). Essi possono essere legali, convenzionali, moratori, corrispettivi e compensativi.
INTERESSI LEGALI
INTERESSI
CONVENZIONALI
INTERESSI
MORATORI
Sono fissati dal legislatore nella misura del saggio di produzione degli interessi legali ai
sensi dell'art. 1284 c.c.
Sono fissati dalla volontà delle parti. La determinazione di un tasso superiore a quello
legale deve risultare per iscritto, altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale.
Se sono convenuti interessi usurari si applica l’art. 1815 , comma 2, c.c. : “Se sono
convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Sono dovuti quando il debitore di una somma di denaro è in ritardo nel pagamento ed
hanno funzione risarcitoria.
Oggi, in ragione del Dlgs.231/02, non è più necessaria la formale costituzione in
mora dell’inadempiente poiché, salva l’ipotesi in cui il debitore dimostri che il
ritardo nell’esecuzione dei pagamenti è avvenuto per causa a lui non imputabile,
gli interessi decorrono automaticamente dal giorno della scadenza del termine
per il pagamento.
La nuova disciplina trova diretta applicazione in tutte le transazioni
commerciali per le quali è previsto un corrispettivo, restano unicamente esclusi:
- i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- le richieste di pagamento inferiori a 5 euro;
- i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni compresi quelli eseguiti
dagli assicuratori.
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/02 con le modifiche apportate dal DLgs. 192
del 9/11/2012, salvo diverso accordo tra le parti, il tasso di riferimento da
considerare al fine del computo degli interessi, è determinato in misura pari al
saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale (T.U.S.) aumentato di otto punti percentuali.
In forza del 2° comma dell’art. 4 del D.Lgs. 231/02, qualora il giorno del
pagamento non fosse stabilito contrattualmente dalle parti, gli interessi
decorrono in maniera automatica:
- dal trentesimo giorno dal ricevimento della fattura o da una richiesta di
pagamento equipollente da parte del creditore;
- dal trentesimo giorno dalla data di ricevimento delle merci o dalla data
della prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della
fattura;
- dal trentesimo giorno dalla data di ricevimento delle merci o dalla data della
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la
richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione;
- dal trentesimo giorno dalla data della accettazione o della verifica
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini della conformità della
merce o del servizio alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la
fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data.
In generale gli interessi tipicamente richiesti, nelle istanze d’insinuazione, sulle
fatture scadute e impagate devono ritenersi quali interessi moratori.
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Ai sensi art. 1282 c.c. i crediti pecuniari liquidi (cioè già determinati nel loro
ammontare) ed esigibili (di cui il creditore può pretendere il pagamento) producono
interessi di diritto pieno ex art. 1224 c.c., ossia automaticamente, senza bisogno di
domanda giudiziale o di costituzione in mora del debitore.
INTERESSI
CORRISPETTIVI
Tale principio subisce due eccezioni:
a) sui crediti per fitti e pigioni, gli interessi, salvo patto contrario, decorrono
dalla costituzione in mora;
b) sui crediti che hanno per oggetto il rimborso di spese fatte per cose da
restituire non decorrono interessi, per il periodo di tempo in cui chi ha fatto dette
spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a rendere
conto del godimento.
Gli interessi corrispettivi corrono di pieno diritto dalla data in cui il credito è
divenuto liquido ed esigibile.
L’esigibilità del credito va comunque provata e pertanto la data deve essere certa
e documentata.
Nel fallimento è necessario che esista un atto bilaterale per il riconoscimento di
interessi corrispettivi. A tal fine non è sufficiente la generica indicazione in
fattura “ in caso di ritardato pagamento si applicheranno interessi nella misura
del...“, ma è necessario che sin dalla stipulazione dell’ordine fossero concordati
interessi nel caso di ritardato/dilazionato pagamento, tale clausola deve inoltre
essere sottoscritta dal debitore.
Hanno il carattere di interesse corrispettivo a titolo esemplificativo:
a) gli interessi sulle somme riscosse dal mandatario per conto del mandante, con
decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto farne consegna al mandante stesso;
b) gli interessi a carico del mandante sulle somme anticipate dal mandatario, dal
giorno in cui sono state fatte;
c) gli interessi a favore del fidejussore sulle somme da lui pagate ad estinzione
del debito, dal giorno del pagamento.
La definizione di interessi compensativi è rubricata dal legislatore nell'art. 1499
c.c. " Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al
compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo
anche se questo non é ancora esigibile".
Tale tipo di interessi appare previsto, oltre che nell'art. 1499, negli artt. 1815
c.c., interessi sulla somma mutuata, e nel 1825 c.c. interessi sulle rimesse in
conto corrente.
INTERESSI
COMPENSATIVI
•
In generale la giurisprudenza afferma che gli interessi compensativi sono quelli
dovuti in tutti i contratti di scambio, quando le reciproche prestazioni non
avvengono contemporaneamente, e che così sono chiamati perché servono a
compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui
consegnata all'altro, prima di ricevere da questi la controprestazione.
Naturalmente la loro decorrenza ha inizio dal giorno di consegna della cosa
fruttifera e non dal momento della conclusione del contratto, prescindendo
quindi dalla mora del debitore e dalla scadenza del credito.
In generale per ottenere la liquidazione degli interessi compensativi occorre una
specifica domanda al giudice, incorrendo altrimenti il giudice, qualora dovesse
ugualmente decretarne la liquidazione, nel vizio di ultra petita.
Trattamento endoconcorsuale
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Art. 55 L.F. - Regola
generale
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o
legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i
crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è
disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla
data di dichiarazione del fallimento.
L'art. 54 l. fall. (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo) è
stato modificato dal d.lgs. 9.1.2006, n. 5 solo nel terzo comma, prevedendo come si legge nella Relazione illustrativa - l'estensione del diritto di prelazione
Art. 54 L.F. - Modifiche
agli interessi, non solo con riferimento agli artt. 2788 e 2855 c.c., ma, anche,
introdotte dalla Novella
all'art. 2749 c.c. specificando che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il
decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel
quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente.
Il primo e secondo comma dell'art. 54 l. fall. - che assieme all'art. 55, primo
comma e all'art. 111 quater l. fall. disciplina i crediti assistiti da cause legittime
di prelazione - dettano le regole con le quali si realizza il trattamento
preferenziale dei crediti assistiti da cause di prelazione.
La norma in esame va letta in stretta connessione con l'art. 111 quater l. fall. il
quale stabilisce che i crediti assistiti da privilegio generale e quelli garantiti da
ipoteca, pegno o privilegio speciale hanno diritto di prelazione sul prezzo
ricavato dalla liquidazione, sia del patrimonio, sia dei beni vincolati alla loro
garanzia, per capitale, spese ed interessi, nei limiti degli artt. 54 e 55 l. fall.
Il regime dei crediti
assistiti da cause di
prelazione
È anche puntualizzato che, qualora i creditori pignoratizi non vengano
soddisfatti dal ricavato della vendita dei beni sui quali insiste la causa legittima
di prelazione, essi concorrono con i creditori chirografari nella ripartizione
dell'attivo residuo, con le regole stabilite per questi ultimi e nella percentuale
loro spettante, compresa quella relativa alla sospensione del corso degli interessi
ai sensi dell'art. 55 l. fall., la cui deroga vale, infatti, soltanto per la parte del
credito soddisfatta con prelazione.
La norma in esame, peraltro, attribuisce ai creditori prelatizi il diritto di
concorrere anticipatamente con i chirografari, per capitale spese ed interessi, nei
riparti parziali che si svolgono prima della distribuzione del ricavato dai beni
oggetto di prelazione. L’eventuale importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori
sarà detratto “dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori
chirografari” così come disposto dall’art. 54, comma 2, l.f.
L'art. 2855, secondo comma, c.c., richiamato dall'art. 54 l. fall., in materia di
crediti ipotecari, stabilisce la regola generale della collocazione degli interessi
dovuti sul credito garantito da ipoteca nello stesso grado del capitale.
Ipoteca - Art. 2855 c.c.
Estensione degli effetti
dell’iscrizione e artt.
54,55 l.f.
Tale regola, però, soggiace ad una condizione per l'estensione della prelazione:
che nei sia indicata la misura nella nota di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art.
2839, n. 5, c.c.
È da ritenere che la norma faccia riferimento, sia agli interessi corrispettivi, che
conseguono alla normale produttività del denaro, sia a quelli moratori che
hanno una funzione risarcitoria conseguente alla mora.
Ciò si desume agevolmente dal fatto che gli artt. 2855 c.c. e 54 e 55 l.f. non
distinguono le due tipologie (secondo cui se la mora non si era verificata prima
del fallimento, non possono essere riconosciuti interessi di mora, quantunque
iscritti, poiché il residuo credito eventuale deve ritenersi scaduto alla data del
fallimento che non produce, come evento, danno risarcibile).
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Sul punto la S.C. si è pronunciata ritenendo che la norma dell'art. 2839, n. 5, c.c.,
secondo cui la nota per l'iscrizione dell'ipoteca deve contenere l'indicazione degli
interessi e le annualità che il credito produce, si riferisce agli interessi
cosiddetti moratori o corrispettivi (artt. 1282, 1224, primo comma c.c.)
prodotti dalla somma capitale per la quale l'iscrizione è presa, non già agli
interessi "compensativi", in quanto questi ultimi costituiscono una componente
del danno e non sono prodotti dalla somma rappresentate il credito per
"capitale", con la conseguenza che possono essere legittimamente compresi nella
somma complessiva indicata dal creditore nella nota medesima (art. 2839, n. 4
c.c.).
L'estensione, poi, della prelazione agli interessi al tasso convenzionale è
limitata a tre annate; vale a dire alle due annate anteriori a quella in corso
al giorno del pignoramento ed a quella in corso alla data dello stesso
pignoramento.
Gli interessi successivi sono, invece, privilegiati soltanto nella misura legale
e fino alla vendita.
Quanto, poi, alla questione relativa all'ammissibilità o meno in via chirografaria
della differenza fra il tasso convenzionale ed il tasso legale degli interessi sui
crediti ipotecari o pignoratizi, maturati dopo il compimento dell'annata in corso
alla data del pignoramento, ed ammessi al passivo in sede privilegiata fino alla
vendita, nei limiti del tasso legale, la novella non ha ritenuto di risolvere il
problema con una esplicita indicazione al riguardo.
Sul punto, pare preferibile seguire la tesi negativa basata sul fatto che per i
crediti chirografari - quali sono quelli per tale differenza - vale la regola generale
della sospensione del corso degli interessi posta dall'art. 55 l. fall., mentre
l'inciso «salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente» si
riferisce alla maturazione degli interessi quale elemento di delimitazione della
deroga alla sospensione del loro corso, con riferimento esclusivo e nei limiti
delle norme richiamate dal terzo comma dell'art. 54 l. fall.
Quanto ai crediti pignoratizi, la disciplina, peraltro con un diverso limite
temporale di riconoscimento della prelazione, è ricalcata su quella appena
considerata in materia di interessi ipotecari.
In ordine, da ultimo, agli interessi sui crediti tributari, deve sottolinearsi che,
trattandosi di crediti privilegiati trova oggi applicazione la nuova disciplina
(novellata) del terzo comma dell'art. 54 l. fall., con la conseguente applicazione
dell'art. 2749 c.c.
La misura legale degli interessi - indicata nell'art. 2749 c.c. - è quella prevista
dall'art. 1284 c.c., in aderenza al generale principio concorsuale della parità di
trattamento dei creditori, che prevale anche sulla deroga prevista dalla
legislazione speciale in materia tributaria.
Interessi privilegiati
postfallimentari
Credito fondiario ed
interessi
Hanno privilegio nella misura legale, con decorrenza fino alla data della vendita
(data decreto di trasferimento) per i privilegi speciali, e con decorrenza fino al
deposito del piano di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche
parzialmente, per i privilegi generali; ciò in virtù della norma speciale introdotta
dall'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 54 l. fall.
La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l'art. 54 l.f., il quale, per i
crediti assistiti da ipoteca, estende la prelazione agli interessi nei limiti
contemplati dall'art. 2855, secondo e terzo comma, c.c., trova applicazione anche
nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario (soggetti alla disciplina del r.d.
16.7.1905, n. 646, successivamente integrata dal d.P.R. 21.1.1976, n. 7 e dalla l.
6.6.1991, n. 175 ) ma soltanto nella misura legale, senza che a tale principio
possano derogare le norme sul credito fondiario.
E poiché l'art. 2855 c.c. fa riferimento, come si desume dall'espressione usata
nel secondo comma, ove si fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di
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un capitale «che produce interessi», ai soli interessi compensativi, che
costituiscono una remunerazione del capitale, e non agli interessi moratori, i
quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore, è esclusa,
ai fini della applicazione della norma in esame all'ipotesi di credito
fondiario, ogni possibilità di assimilazione delle due categorie di interessi,
non rilevando al riguardo la circostanza che l'art. 14 del citato D.P.R. 21.1.1976,
n. 7, sulla disciplina del credito fondiario, stabilisca che gli interessi moratori, in
caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento, sono dovuti di diritto
dal giorno dalla scadenza. Tale espressione non può, infatti, essere intesa se non
nel senso che, nelle ipotesi considerate, non è necessario un apposito atto di
costituzione in mora.
Quanto, poi, all'ammissione al passivo del credito fondiario, si deve
ulteriormente osservare che, in base al principio stabilito dall'art. 55, secondo
comma, l. fall. - per cui tutti i debiti pecuniari del fallito, che non fossero già
scaduti, debbono intendersi scaduti alla data della dichiarazione di fallimento - il
piano di ammortamento, quale mezzo di adempimento, diviene inoperante,
dovendosi fare riferimento esclusivamente al capitale residuo dovuto dal
mutuatario a quella data, ovvero alla precedente data in cui fosse
eventualmente intervenuta la risoluzione del contratto per inadempimento
del debitore: [Bozza-Schiavon (5); Carozzi (7) 489-495; Lamanna (15) 786805; G. Lo Cascio (16) 348].
Interessi Moratori
Interessi Compensativi
e Corrispettivi
Interessi maturati dalla
Sentenza di Fallimento
su crediti chirografari
Devono essere specificatamente e dettagliatamente richiesti, con indicazione del
calcolo effettuato.
Per quanto attiene all'entità si rinvia a quanto già illustrato nella parte generale.
Come già enunciato in precedenza gli interessi corrispettivi e compensativi
possono essere ammessi solo se risultano esplicitamente richiesti e se ne viene
dettagliatamente definita l'entità.
Non vanno riconosciuti ex art. 55 L.F. perché viene sospeso il decorso degli
interessi dalla sentenza di fallimento.
Interessi in caso di
La sospensione degli interessi, ex art. 55 L.F., decorre dalla data di
fallimento conseguente presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
a concordato preventivo preventivo.
Interessi in caso di
concordato preventivo
La sospensione degli interessi, ex art. 55 L.F., decorre dalla data di
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo anche se in bianco.
Interessi in caso di
fallimento conseguente
ad amministrazione
controllata
La sospensione degli interessi, ex art. 55 L.F., non opera nel caso di ammissione
alla procedura di amministrazione controllata.
OSSERVAZIONI
Gli interessi vanno computati secondo il regime di capitalizzazione semplice.
Giugno 2013
Marco Malerba
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