Scarica

Transcript

Scarica
BIBLIOTECA DELL’AUTO E DELLA MOTO D’EPOCA
Club Auto d’Epoca Scalea & Motoretrò (C.A.E.S.M.)
REQUISITI RICHIESTI PER LA GUIDA O CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI,
MOTOVEICOLI, VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E ANIMALI
ART. 115 C.d.S.
Requisiti richiesti per la guida o conduzione di autoveicoli motoveicoli veicoli a trazione animale e
animali
Il Codice della strada richiede alcuni limiti di età per la guida. Non solo le persone che hanno compiuto la
maggiore età, ma anche anche minori di età possono mettersi alla guida di alcuni veicoli a motore purchè
abbiano raggiunto determinate fasce di età e conseguito i necessari titoli di guida.
14 anni
A 14 anni compiuti il minore può guidare o condurre:
 ciclomotori (di cilindrata non superiore a 50 c.c.), purché non siano trasportate altre persone oltre al
conducente;

può guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,
greggi o altri raggruppamenti di animali
16 anni
A 16 anni è ammessa la guida di:

motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc senza trasporto di altre persone oltre al conducente;

macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria
A, sempre che non trasportino altre persone oltre al conducente
18 anni
Il codice della strada richiede il compimento del diciottesimo anno di età per poter guidare:

ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;

autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;

macchine agricole di sagoma e di peso superiori a limiti stabiliti per i motoveicoli;

macchine agricole che trasportino altre persone oltre al conducente;

macchine operatrici;

autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui
massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui
massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché
munito di un Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) rilasciato dal competente ufficio del D.T.T.;
21 anni
Al compimento del ventunesimo anno di età la legge consente di guidare:

autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t,
quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale;
 motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri,
autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
www.caesm.it
BIBLIOTECA DELL’AUTO E DELLA MOTO D’EPOCA
Club Auto d’Epoca Scalea & Motoretrò (C.A.E.S.M.)
Naturalmente così come la legge fissa un limite minimo di età per consentire la guida, così la vieta all’aver
raggiunto un limite di età che è considerato massimo per la guida di determinati veicoli:
Limiti massimi di età per la guida di alcuni veicoli
Fino a 65 anni di età
Si possono guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
Fino a 60 anni di età
Si possono guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le
modalità stabilite nel regolamento.
Sanzioni
Chi guida senza avere i requisiti richiesti dall’art. 115 C.d.S.
E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €71,00 a €286,00
Chiunque guida veicoli o conduce animali non avendo compiuto i 14 anni di età e/o non possedendo i
requisiti fisici e psichici richiesti.
E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143,00 a €573,00
Chiunque guida autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t,
quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale, motocarrozzette ed
autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autobus, autocarri, autotreni, autosnodati,
adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza senza aver compiuto gli anni 21
o non è idoneo per requisiti fisici e psichici
E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €35,00 a €143,00

Il minore degli anni 18, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a
125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc.;

Il minore degli anni 18 che conduce il ciclomotore ma trasporta un passeggero.
E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €35,00 a €143,00
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli, ne affida o ne consente la condotta a persone che non
si trovino nelle condizioni richieste;
E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €21,00 a €85,00
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non
si trovino nelle condizioni richieste.
Sanzioni accessorie
Le violazioni appena specificate, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme del Codice della Strada.
www.caesm.it