Direzionale 29-11-2006 - Cooperazione allo sviluppo

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Direzionale 29-11-2006 - Cooperazione allo sviluppo
Comitato direzionale
(art. 9 legge n. 49 del 26-2-1987)
Riunione del 29-11-2006
Delibera n. 92
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988;
Vista la delibera del Comitato direzionale n. 38 dell’8-6-2004 di approvazione del finanziamento dell’iniziativa “Gibuti - Nuovo Ospedale di Balbalà”, la quale prevedeva, tra l’altro, l’istituzione di un “Trust
Fund” presso la Banca mondiale;
Tenuto conto delle difficoltà incontrate nella fase di perfezionamento dell’accordo di progetto con la
Banca mondiale;
Considerato che l’accordo bilaterale di conversione del debito con il Governo della Repubblica di
Gibuti, firmato nel febbraio 2006, destinava prioritariamente le risorse liberate al finanziamento di attività
nel settore sanitario;
Ritenuta l’opportunità di concentrare le attività nel settore sanitario a Gibuti in un unico programma
bilaterale di sostegno al settore sanitario;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
l’approvazione dell’iniziativa “Gibuti - Nuovo Ospedale di Balbalà” per un importo complessivo pari a
euro 9.222.335,00 (novemilioniduecentoventiduemilatrecentotrentacinque/00), così ripartito:
– Finanziamento al Governo ex art. 15
N. Aid: 7923.04.2
Capitolo 2182
– Fondo esperti
N. Aid: 7923.05.3
Capitolo 2182
2007
2008
2009
Totale
2.534.835,00
3.000.000,00
3.000.000,00
8.534.835,00
152.000,00
300.000,00
235.500,00
687.500,00
Al suddetto onere si provvede mediante impegno sul relativo capitolo dell’Upb n. 9 “Cooperazione
allo sviluppo” del Ministero degli Affari Esteri.
Tempi e modi di erogazione del finanziamento restano condizionati alla conclusione di uno specifico accordo tra i Governi italiano e gibutino, il cui contenuto dovrà riflettere quello della bozza d’accordo,
allegata alla presente delibera. Il testo dell’accordo stipulato dovrà formare oggetto di apposita informativa al Comitato direzionale.
La presente delibera sostituisce e annulla la delibera del Comitato direzionale n. 38 dell’8-6-2004.
Delibera n. 93
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo e in particolare l’art. 2 commi 4 e 5;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988;
1
Rilevato che la presente iniziativa trae origine da un precedente progetto finanziato dalla Regione
Piemonte nella Repubblica di Capo Verde, con il quale è stato fornito appoggio a una comunità di allevatori della zona di Bolona nell’isola di Santo Antão per la costruzione di ovili;
Considerata l’importanza di assicurare il consolidamento dei risultati raggiunti dal precedente progetto e di contribuire concretamente allo sviluppo socioeconomico dell’area, includendo tra i beneficiari
anche una più larga fascia della popolazione rurale dell’isola di Santo Antão;
Vista la richiesta della Regione Piemonte datata 15-11-2005 per l’iniziativa “Repubblica di Capo Verde - Programma di miglioramento della produzione agrozootecnica nell’isola di Santo Antão, comune di
Porto Novo”;
Considerato che la Dgcs contribuirà alla realizzazione dell’iniziativa con un finanziamento pari al
41,94% dell’importo totale;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
il cofinanziamento dell’iniziativa di cooperazione decentrata “Repubblica di Capo Verde - Programma di
miglioramento della produzione agrozootecnica nell’isola di Santo Antão, comune di Porto Novo” per un
importo pari a euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00) a valere sul cap. 2182/0400 dell’Upb n. 9 “Cooperazione allo sviluppo” del Ministero degli Affari Esteri, così suddiviso:
2007 - euro 250.000,00
2008 - euro 200.000,00
2009 - euro 70.000,00
Autorizza
la stipula di un’apposita convenzione tra la Dgcs e la Regione Piemonte per l’attuazione del suddetto programma.
N. Aid: 8357.01.6
Delibera n. 94
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988;
Considerato che il progetto “Mauritania - Salvaguardia delle Biblioteche del deserto” trae origine dalla riunione della Commissione mista economica e di cooperazione tenutasi a Nouakchott nel 2005, nel
corso della quale le Autorità mauritane hanno chiesto sostegno alla cooperazione italiana per la realizzazione di un intervento nel campo della tutela del patrimonio culturale, in particolare per la salvaguardia
delle Biblioteche del deserto;
Considerato che la Dgcs contribuirà alla realizzazione di tale iniziativa con un finanziamento corrispondente al 64,4% dell’importo totale;
Considerato che l’impegno finanziario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è pari al 15,9%
e il finanziamento della controparte locale è pari al 19,8%;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
il cofinanziamento dell’iniziativa di cooperazione decentrata “Mauritania - Salvaguardia delle Biblioteche
del deserto” per l’importo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) a valere sul cap. 2182/0300 dello stato di
previsione del Ministero degli Affari Esteri, così ripartito:
2007 - euro 455.146,00
2008 - euro 144.854,00
2
Autorizza
la stipula di un’apposita convenzione tra la Dgcs e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l’attuazione del suddetto programma.
N. Aid: 8494.01.0
Delibera n. 95
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in
particolare gli artt. 43 e 44;
Vista la delibera del Comitato direzionale n. 36 del 13-5-1997 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”;
Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”;
Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee
per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato:
Burkina Faso - Sviluppo locale e conservazione della natura nel quadro del processo di sostegno alla
Nepad. Gli investimenti nelle zone di sviluppo del blocco ecologico Wap (Rtb/W): sviluppo locale, gestione
partecipativa delle risorse naturali ed economia della biodiversità nei dipartimenti di Botou, Diapaga,
Tansarga e Logobou
Organismo esecutore: Acra - Associazione di cooperazione rurale in Africa e America Latina con
Ma ’70 - Movimento Africa ’70 e Rc - Ricerca e cooperazione
Importo totale del contributo: euro 772.948,89, così suddiviso:
2007 - euro 260.054,33
2008 - euro 257.693,23
2009 - euro 255.201,33
Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 91.000,00 a carico della Dgcs per
oneri previdenziali e assicurativi.
L’importo totale del finanziamento di euro 863.948,89 (ottocentosessantatremilanovecentoquarantotto/89) graverà sul cap. 2181.
N. Aid: 8461
Delibera n. 96
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29;
3
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in
particolare gli artt. 43 e 44;
Vista la delibera del Comitato direzionale n. 36 del 13-5-1997 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”;
Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”;
Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee
per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato:
Ghana - Miglioramento delle condizioni di vita degli “Street Children” e delle “Street Mothers” nella
città di Accra
Organismo esecutore: Rc - Ricerca e cooperazione
Importo totale del contributo: euro 774.128,48, così suddiviso:
2007 - euro 258.222,47
2008 - euro 258.186,73
2009 - euro 257.719,28
Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 54.000,00 a carico della Dgcs per
oneri previdenziali e assicurativi.
L’importo totale del finanziamento di euro 828.128,48 (ottocentoventottomilacentoventotto/48) graverà sul cap. 2181.
N. Aid: 8116
Delibera n. 97
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in
particolare gli artt. 43 e 44;
Vista la delibera del Comitato direzionale n. 36 del 13-5-1997 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”;
Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”;
Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee
per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato:
Mozambico - Salute mentale: intervento di prevenzione, cura e riabilitazione a livello comunitario,
Maputo
4
Organismo esecutore: Cies - Centro di informazione ed educazione allo sviluppo
Importo totale del contributo: euro 697.178,09, così suddiviso:
2007 - euro 249.578,85
2008 - euro 239.614,38
2009 - euro 207.984,86
Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 49.500,00 a carico della Dgcs per
oneri previdenziali e assicurativi del personale cooperante impiegato nel progetto.
L’importo totale del finanziamento di euro 746.678,09 (settecentoquarantaseimilaseicentosettantotto/09) graverà sul cap. 2181.
N. Aid: 8427
Delibera n. 98
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in
particolare gli artt. 43 e 44;
Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”;
Vista la delibera del Comitato direzionale n. 73 del 9-10-2006 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”;
Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee
per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato:
Mozambico - Sviluppo socioeconomico del distretto di Gilè, provincia di Zambesia
Organismo esecutore: Mani tese ’76
Importo totale del contributo: euro 735.012,07, così suddiviso:
2007 - euro 389.616,31
2008 - euro 210.297,11
2009 - euro 135.098,65
Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 36.000,00 a carico della Dgcs per
oneri previdenziali e assicurativi.
L’importo totale del finanziamento di euro 771.012,07 (settecentosettantunomiladodici/07) graverà
sul cap. 2181.
N. Aid: 8017
Delibera n. 99
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29;
5
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in
particolare gli artt. 43 e 44;
Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”;
Vista la delibera del Comitato direzionale n. 36 del 28-3-2006 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”;
Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee
per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato:
Senegal - Sostegno all’inserimento di gruppi di giovani della “Commune d’Arrondissement des Parcelles Assainies” (Dakar) in attività generatrici di reddito
Organismo esecutore: Mais - Movimento per l’autosviluppo, l’interscambio e la solidarietà in consorzio con Rete - Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale
Importo totale del contributo: euro 881.861,00, così suddiviso:
2007 - euro 379.691,00
2008 - euro 265.544,00
2009 - euro 236.626,00
Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 81.000,00 a carico della Dgcs per
oneri previdenziali e assicurativi.
L’importo totale del finanziamento di euro 962.861,00 (novecentosessantaduemilaottocentosessantuno/00) graverà sul cap. 2181.
N. Aid: 8317
Delibera n. 100
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in
particolare gli artt. 43 e 44;
Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”;
Vista la delibera del Comitato direzionale n. 73 del 9-10-2006 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”;
Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee
per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato:
Brasile - La rinascita delle sorgenti: progetto per la rivitalizzazione del ciclo dell’acqua in un territorio degradato del Brasile, Minas Novas
6
Organismo esecutore: Ciss - Cooperazione internazionale Sud-Sud
Importo totale del contributo: euro 725.471,00, così suddiviso:
2007 - euro 252.182,00
2008 - euro 247.965,00
2009 - euro 225.324,00
Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 54.000,00 a carico della Dgcs per
oneri previdenziali e assicurativi.
L’importo totale del finanziamento di euro 779.471,00 (settecentosettantanovemilaquattrocentosettantuno/00) graverà sul cap. 2181.
N. Aid: 8492
Delibera n. 101
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in
particolare gli artt. 43 e 44;
Vista la delibera del Comitato direzionale n. 36 del 13-5-1997 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”;
Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”;
Vista la domanda di verifica di conformità ai criteri stabiliti dalla legge, presentata dalla Ong Comi in
relazione al programma promosso da realizzare in Uruguay;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
Si riconosce conforme ai criteri stabiliti dalla legge n. 49/1987 il programma di seguito indicato:
Uruguay - Intervento di formazione e recupero socioeconomico della periferia di Montevideo (zona
Cerro)
Organismo esecutore: Comi - Cooperazione per il mondo in via di sviluppo
Si approva l’assunzione a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dell’importo di euro 26.400,00 per il pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi in favore del personale
volontario di cui è previsto l’impiego nell’ambito del suddetto programma.
L’importo del finanziamento di euro 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00) graverà sul cap. 2181
per l’esercizio finanziario 2006.
N. Aid: 8498
Delibera n. 102
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo e in particolare gli artt. 2 comma 3 lett. m); 28 e 29;
7
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in
particolare gli artt. 19; 43 e 44;
Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004, “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative
relative alle organizzazioni non governative”;
Vista la delibera n. 19 del Comitato direzionale del 27-2-1997, modificata con delibera del Comitato
direzionale n. 38 del 28-3-2006, che approva lo schema di presentazione e le procedure relative alle iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo promosse dalle Ong;
Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee
per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione;
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
Si approva il contributo per l’iniziativa di informazione, promossa da organismo non governativo, di
seguito indicata:
Italia - Diritti fondamentali e mercato globale. La clausola democratica della Ue come avvio della discussione sulla centralità degli individui e dei soggetti sociali negli accordi commerciali
Organismo esecutore: Tdh Italia - Fondazione Terre des Hommes Italia
Importo totale del contributo per l’anno 2006: euro 19.055,00 (diciannovemilacinquantacinque/00).
Il suddetto importo graverà sul cap. 2181.
N. Aid: 8508
Delibera n. 103
Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di
sviluppo e in particolare l’art. 6 riguardante la concessione ai Pvs di crediti finanziari agevolati (crediti di
aiuto);
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988;
Vista la delibera del Comitato direzionale n. 139 del 29-7-2003 che disciplina i criteri di eleggibilità
dei Pvs ai crediti di aiuto;
Considerato che la citata delibera prevede una revisione delle disposizioni in essa contenute da parte del Ministero degli Affari Esteri (Dgcs) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del
Tesoro);
Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione;
Delibera
L’accesso dei Pvs alle diverse modalità dell’aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) e, in particolare, ai
crediti di aiuto e ai diversi gradi di concessionalità di questi ultimi, viene stabilito in relazione ai seguenti
elementi:
– la situazione debitoria dei paesi beneficiari;
– il reddito annuo pro capite;
– gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo dell’Italia;
– la priorità politica riservata al paese;
– l’eventuale status di paese meno avanzato;
– la situazione politico-economica e sociale dei paesi destinatari dei crediti;
– la tipologia degli interventi da finanziare (sostenibilità finanziaria del progetto).
8
In considerazione di quanto sopra, nell’ambito dei princìpi e dei criteri dell’accordo “Consensus” (1)
e dei gradi di libertà da esso permessi si stabiliscono i seguenti criteri e categorie di paesi beneficiari:
1a categoria: paesi eleggibili all’iniziativa Hipc
Paesi: paesi poveri maggiormente indebitati con debito estero insostenibile così come individuati dal
Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale nel quadro dell’iniziativa Hipc-rafforzata.
Strumenti e condizioni: ai fini delle condizioni da applicare i paesi della 1a categoria vengono divisi
in due sottogruppi, segnatamente:
– paesi Hipc (inclusi i potenziali beneficiari dell’iniziativa) che ancora non hanno raggiunto il “completion point” (cfr. paesi 1b e 1c dell’allegato 1): ai paesi suddetti verranno concessi soltanto finanziamenti a dono;
– paesi Hipc che abbiano raggiunto il “completion point” (cfr. paesi 1a dell’allegato 1): ai paesi suddetti verranno concessi finanziamenti a dono e/o crediti di aiuto con un elemento di concessionalità non
inferiore al 50 per cento e non superiore all’80 per cento. La concessionalità verrà modulata, nel caso dei
paesi Ida-Only, attraverso l’esame della Debt Sustainability Analysis (utilizzata dall’Ida per definire la percentuale crediti/doni da allocare a ciascun paese) e di altre informazioni su eventuali limiti all’indebitamento da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Prgf Review) relative al paese in questione. A tale fine, prima della presentazione al Comitato direzionale di un nuovo credito di aiuto per il prescritto parere, verrà esperita un’istruttoria formale di approfondimento sulla situazione debitoria del paese, da effettuarsi a cura dell’Ufficio VIII della Dgcs, sentite la Dgae e il Mef.
Deroghe: non sono previste deroghe.
2a categoria: paesi a basso reddito e paesi meno avanzati (non-Hipc)
Paesi: paesi classificati dalla Banca mondiale come Low Income Countries (2), e paesi che rientrano
nella categoria definita dalle Nazioni Unite come Least Developed Countries - Paesi meno avanzati (Pma),
non appartenenti alla 1a categoria, e che non siano soggetti a particolari restrizioni o limitazioni.
Strumenti e condizioni: ai paesi suddetti verranno concessi finanziamenti a dono e/o crediti di aiuto
con un elemento di concessionalità non inferiore al 50 per cento e non superiore all’80 per cento. Il grado di concessionalità per ogni paese verrà modulato in relazione al reddito pro capite, alla priorità politica riservata al paese, all’eventuale status di Pma, alla tipologia dell’intervento da finanziare e quindi anche
alla sostenibilità finanziaria del progetto e, laddove disponibile, alla Debt Sustainability Analysis (Dsa) e
ad altre informazioni sui limiti all’indebitamento da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Prgf Review).
Deroghe: non sono previste deroghe.
3a categoria: paesi a reddito medio-basso
Paesi: paesi classificati dalla Banca mondiale come Lower-middle income economies (3) – non appartenenti alla 1a e 2a categoria – e/o che soddisfino i criteri di eleggibilità stabiliti dall’accordo “Consensus”.
Strumenti e condizioni: ai paesi suddetti verranno concessi crediti di aiuto con un elemento di concessionalità non inferiore al 35 per cento e non superiore al 60 per cento. Il grado di concessionalità per
ogni paese verrà modulato in relazione al reddito pro capite, alla priorità politica riservata al paese, all’eventuale status di Pma, alla tipologia dell’intervento da finanziare e quindi anche alla sostenibilità finanziaria del progetto, all’applicabilità o meno della clausola “de minimis” dell’accordo “Consensus” e, laddove disponibile, alla Debt Sustainability Analysis (Dsa) e ad altre informazioni sui limiti all’indebitamento
da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Prgf Review).
Deroghe: eventuali finanziamenti a credito di aiuto con un maggior grado di concessionalità (ma solo fino all’80 per cento) potranno essere autorizzati dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo solo in considerazione delle particolari condizioni del paese beneficiario e/o a fronte di interventi
nei settori prioritari della politica di cooperazione allo sviluppo o in quei settori centrali nella lotta alla
(1) “Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits” (Oecd Document, April 1978).
(2) Al momento dell’approvazione della presente delibera, paesi con reddito pro capite annuo inferiore a 875
dollari (dati 2005).
(3) Al momento dell’approvazione della presente delibera, con un reddito pro capite annuo tra 876 e 3.465 dollari (dati 2005).
9
povertà. Il maggiore grado di concessionalità dei crediti verrà stabilito di volta in volta, di concerto tra il
Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Altri paesi non eleggibili ai crediti di aiuto (secondo il “Consensus”)
I paesi a reddito medio-alto (reddito pro capite annuo, nel 2005, compreso tra 3.466 e 10.725 dollari) non soddisfano i criteri di eleggibilità ai crediti di aiuto legati stabiliti dall’accordo “Consensus” (ineligible countries).
Tuttavia, possono essere concessi crediti, in via straordinaria, a tali paesi (con una concessionalità
superiore all’80 per cento), ma solo successivamente a una delibera ad hoc a firma del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che stabilisca l’eleggibilità del paese
ai crediti di aiuto legati, prima che il credito venga sottoposto al Comitato direzionale per il prescritto parere. Tale deroga è necessaria anche per quanto riguarda i paesi soggetti al cosiddetto “soft ban” (4).
Applicabilità della delibera (Starting point)
Le suddette disposizioni entreranno in vigore alla data di approvazione della delibera e saranno applicate a tutte le nuove approvazioni sottoposte al Comitato direzionale successivamente a tale data, con
l’esclusione di quelle operazioni per cui si è in presenza di impegni politici assunti in passato dal Ministro
o da Sottosegretari agli Affari Esteri italiani prima della data di approvazione della nuova delibera, recepiti
in accordi internazionali, e/o Memorandum ad alto livello (Commissioni miste) che prevedano esplicitamente percentuali di concessionalità.
Inadempienze
Nella concessione dei crediti di aiuto si terrà conto della posizione del paese beneficiario ai sensi
della delibera del Comitato direzionale n. 135 del 18-7-2002.
“Concessionalità” o “elemento dono”
Entro il 30 gennaio di ogni anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Ufficio VIII della Dgcs, definisce le condizioni dei crediti per i diversi scaglioni di concessionalità (5). Per calcolarla viene applicato come tasso di sconto il Ddr (Differentiated Discount Rate), fornito il 15 gennaio di ogni anno
dall’Ocse sulla base dei valori di mercato di ciascuna valuta (Cirr). Detta modalità di calcolo verrà applicata a tutti i crediti, legati e slegati (6).
Disposizioni future
La delibera sarà oggetto di una revisione da parte dei Ministeri degli Affari Esteri (Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo) e dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro), da effettuarsi nel primo semestre del 2009, qualora non siano intervenute modifiche legislative che ne rendano
necessario l’aggiornamento prima di tale data.
Classificazione dei paesi
L’allegato 1 contiene la lista dei paesi che potranno beneficiare dei nuovi impegni per crediti di aiuto nell’anno 2007, suddivisi in categorie, ottenute utilizzando la lista dei paesi Hipc così come aggiornata
(4) “Notwithstanding the classifications of countries ineligible or eligible to receive tied aid, the Participants
should avoid providing any tied aid credit, other than outright grants, food and humanitarian aid as well as aid designed to mitigate the effects of nuclear or major industrial accidents or to prevent their occurrence, for Belarus, Bulgaria, Latvia, Lithuania, Romania, the Russian Federation and Ukraine” (traduzione: “I partecipanti, nonostante le classificazioni dei paesi come eligibili o non eligibili a ricevere crediti di aiuto legati, non potranno concedere crediti di
aiuto legati, ma solo doni, aiuti alimentari e aiuti umanitari, come pure quegli aiuti destinati a mitigare gli effetti di incidenti nucleari o gravi incidenti industriali o prevenire i loro effetti, per la Bielorussia, Bulgaria, Lettonia, Lituania,
Romania, Federazione Russa e Ucraina”) Consensus, par. 33, B, 5.
(5) Per ogni scaglione di concessionalità compreso tra il 35 e l’80 per cento verrà inclusa anche un’opzione di
condizioni a tasso zero.
(6) Nel caso dei crediti slegati sarà cura degli uffici competenti calcolare, a fini puramente informativi, l‘”elemento dono” (con un Ddr pari al 10 per cento), per finalità relative alla notifica al Dac Bulletin Board dell’aiuto slegato e per la verifica della rispondenza ai criteri del Dac (l’elemento dono non deve essere inferiore al 25 per cento,
pena la mancata trascrizione del credito come Aps).
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dal Fmi e la classificazione adottata dalla Banca mondiale sulla base del reddito pro capite dei Pvs. Tale
classificazione, aggiornata dalla Banca mondiale entro il 30 giugno di ogni anno per fungere da parametro di riferimento per il successivo anno fiscale (7), verrà utilizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, al fine di riclassificare entro il 30 settembre di ogni
anno i paesi in via di sviluppo, raggruppandoli secondo le categorie sopra evidenziate, che si intenderanno valide per tutto l’anno successivo (8).
La presente delibera sostituisce la delibera del Comitato direzionale n. 139 del 29-7-2003.
Allegato 1
1a Categoria
Hipc - Heavily Indebted Poor Countries (*)
1a
Post-Completion Point
Countries
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Benin
Bolivia
Burkina Faso
Cameroon
Ethiopia
Ghana
Guyana
Honduras
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambico
Nicaragua
Niger
Rwanda
Senegal
Tanzania
Uganda
Zambia
Reddito
pro capite
2005 (**)
1b
Decision Point
Interim Countries
(between Decision and
Completion Point)
510
1.010
400
1.010
160
450
1.000
1.170
290
160
380
560
310
890
240
230
710
340
280
490
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Burundi
Chad
Congo, Democratic Republic
Congo, Republic
Gambia, The
Guinea
Guinea-Bissau
Sao Tomé Principe
Sierra Leone
1c
Pre-Decision Point
Countries
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Central African Republic
Comoros
Côte d’Ivoire
Eritrea
Haiti
Kyrgyz Republic
Liberia
Nepal
Somalia
Sudan
Togo
Myanmar
Reddito
pro capite
2005 (**)
100
400
120
950
290
370
180
390
220
Reddito
pro capite
2005 (**)
350
640
840
220
450
440
130
280
n.d.
640
350
n.d.
(*) Imf - World Bank - Hipc Initiative.
(**) Annual Report 2006 - Country elegibility for borrowing from the World Bank, as of July 1st 2006.
(7) L’anno fiscale della Banca mondiale decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
(8) Per il 2007 sono in vigore le categorie di cui all’allegato 1. Le categorie in vigore per il 2008 verranno stabilite, secondo la procedura indicata, entro il 30-9-2007, e così in seguito.
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2a Categoria
Least Developed Countries
Pma
(Paesi meno avanzati)
(esclusi Hipc)
Reddito
pro capite
2005
(**)
Other Low Income Countries
(Altri paesi a basso reddito)
(esclusi Hipc)
(reddito pro capite < $875 nel 2005)
Reddito
pro capite
2005
(**)
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Bhutan
Cambodia
Cape Verde
Djibouti
Equatorial Guinea
Kiribati
Laos
Lesotho
Liberia
Maldives
Myanmar
Samoa
Solomon Islands
Timor-Leste
Tuvalu
Vanuatu
Yemen
n.d.
1.350
470
870
380
1.870
1.020
n.d.
1.350
440
950
130
2.390
n.d.
2.090
560
750
n.d.
1.450
600
India
Kenya
Korea, Dem. Rep.
Mongolia
Nigeria
Pakistan
Papua New Guinea
Tajikistan
Uzbekistan
Viet Nam
Zimbabwe
730
530
n.d.
670
560
690
660
330
520
620
340
(**) Annual Report 2006 - Country elegibility for borrowing from the World Bank, as of July 1st 2006.
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3a Categoria
Lower Middle Income
Countries and Territories
(Paesi e territori a reddito medio-basso)
(esclusi Hipc)
(reddito pro capite $876-$3.465 nel 2005)
Reddito
pro capite 2005
(**)
Albania
Algeria
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia and Herzegovina
Brazil
China
Colombia
Cuba
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Fiji
Georgia
Guatemala
Indonesia
Iran
Iraq
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Macedonia, Former Yugoslav
Marshall Islands
Micronesia, Fed. States
Moldova
Morocco
Namibia
Niue
Palestinian Adm. Areas
Paraguay
Peru
Philippines
Serbia and Montenegro
Sri Lanka
Suriname
Swaziland
Syria
Thailand
(.) Tokelau
Tonga
Tunisia
Turkmenistan
Ukraine
(.) Wallis and Futuna
2.570
2.730
1.470
1.240
2.750
2.550
3.460
1.740
2.290
n.d.
2.470
2.590
1.250
2.450
3.140
1.310
2.330
1.270
2.770
n.d.
3.370
2.470
2.930
2.790
2.980
1.910
880
1.730
2.990
n.d.
n.d.
1.280
2.710
1.250
3.280
1.160
2.540
2.280
1.380
2.750
n.d.
2.130
2.890
n.d.
n.d.
n.d.
(.) Territory.
(**) Annual Report 2006 - Country elegibility for borrowing from the World Bank, as of July 1st 2006.
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