Direzionale 29-11-2006 - Cooperazione allo sviluppo
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Direzionale 29-11-2006 - Cooperazione allo sviluppo
Comitato direzionale (art. 9 legge n. 49 del 26-2-1987) Riunione del 29-11-2006 Delibera n. 92 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo; Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988; Vista la delibera del Comitato direzionale n. 38 dell’8-6-2004 di approvazione del finanziamento dell’iniziativa “Gibuti - Nuovo Ospedale di Balbalà”, la quale prevedeva, tra l’altro, l’istituzione di un “Trust Fund” presso la Banca mondiale; Tenuto conto delle difficoltà incontrate nella fase di perfezionamento dell’accordo di progetto con la Banca mondiale; Considerato che l’accordo bilaterale di conversione del debito con il Governo della Repubblica di Gibuti, firmato nel febbraio 2006, destinava prioritariamente le risorse liberate al finanziamento di attività nel settore sanitario; Ritenuta l’opportunità di concentrare le attività nel settore sanitario a Gibuti in un unico programma bilaterale di sostegno al settore sanitario; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera l’approvazione dell’iniziativa “Gibuti - Nuovo Ospedale di Balbalà” per un importo complessivo pari a euro 9.222.335,00 (novemilioniduecentoventiduemilatrecentotrentacinque/00), così ripartito: – Finanziamento al Governo ex art. 15 N. Aid: 7923.04.2 Capitolo 2182 – Fondo esperti N. Aid: 7923.05.3 Capitolo 2182 2007 2008 2009 Totale 2.534.835,00 3.000.000,00 3.000.000,00 8.534.835,00 152.000,00 300.000,00 235.500,00 687.500,00 Al suddetto onere si provvede mediante impegno sul relativo capitolo dell’Upb n. 9 “Cooperazione allo sviluppo” del Ministero degli Affari Esteri. Tempi e modi di erogazione del finanziamento restano condizionati alla conclusione di uno specifico accordo tra i Governi italiano e gibutino, il cui contenuto dovrà riflettere quello della bozza d’accordo, allegata alla presente delibera. Il testo dell’accordo stipulato dovrà formare oggetto di apposita informativa al Comitato direzionale. La presente delibera sostituisce e annulla la delibera del Comitato direzionale n. 38 dell’8-6-2004. Delibera n. 93 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolare l’art. 2 commi 4 e 5; Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988; 1 Rilevato che la presente iniziativa trae origine da un precedente progetto finanziato dalla Regione Piemonte nella Repubblica di Capo Verde, con il quale è stato fornito appoggio a una comunità di allevatori della zona di Bolona nell’isola di Santo Antão per la costruzione di ovili; Considerata l’importanza di assicurare il consolidamento dei risultati raggiunti dal precedente progetto e di contribuire concretamente allo sviluppo socioeconomico dell’area, includendo tra i beneficiari anche una più larga fascia della popolazione rurale dell’isola di Santo Antão; Vista la richiesta della Regione Piemonte datata 15-11-2005 per l’iniziativa “Repubblica di Capo Verde - Programma di miglioramento della produzione agrozootecnica nell’isola di Santo Antão, comune di Porto Novo”; Considerato che la Dgcs contribuirà alla realizzazione dell’iniziativa con un finanziamento pari al 41,94% dell’importo totale; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera il cofinanziamento dell’iniziativa di cooperazione decentrata “Repubblica di Capo Verde - Programma di miglioramento della produzione agrozootecnica nell’isola di Santo Antão, comune di Porto Novo” per un importo pari a euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00) a valere sul cap. 2182/0400 dell’Upb n. 9 “Cooperazione allo sviluppo” del Ministero degli Affari Esteri, così suddiviso: 2007 - euro 250.000,00 2008 - euro 200.000,00 2009 - euro 70.000,00 Autorizza la stipula di un’apposita convenzione tra la Dgcs e la Regione Piemonte per l’attuazione del suddetto programma. N. Aid: 8357.01.6 Delibera n. 94 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo; Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988; Considerato che il progetto “Mauritania - Salvaguardia delle Biblioteche del deserto” trae origine dalla riunione della Commissione mista economica e di cooperazione tenutasi a Nouakchott nel 2005, nel corso della quale le Autorità mauritane hanno chiesto sostegno alla cooperazione italiana per la realizzazione di un intervento nel campo della tutela del patrimonio culturale, in particolare per la salvaguardia delle Biblioteche del deserto; Considerato che la Dgcs contribuirà alla realizzazione di tale iniziativa con un finanziamento corrispondente al 64,4% dell’importo totale; Considerato che l’impegno finanziario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è pari al 15,9% e il finanziamento della controparte locale è pari al 19,8%; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera il cofinanziamento dell’iniziativa di cooperazione decentrata “Mauritania - Salvaguardia delle Biblioteche del deserto” per l’importo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) a valere sul cap. 2182/0300 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, così ripartito: 2007 - euro 455.146,00 2008 - euro 144.854,00 2 Autorizza la stipula di un’apposita convenzione tra la Dgcs e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l’attuazione del suddetto programma. N. Aid: 8494.01.0 Delibera n. 95 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29; Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in particolare gli artt. 43 e 44; Vista la delibera del Comitato direzionale n. 36 del 13-5-1997 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”; Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”; Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato: Burkina Faso - Sviluppo locale e conservazione della natura nel quadro del processo di sostegno alla Nepad. Gli investimenti nelle zone di sviluppo del blocco ecologico Wap (Rtb/W): sviluppo locale, gestione partecipativa delle risorse naturali ed economia della biodiversità nei dipartimenti di Botou, Diapaga, Tansarga e Logobou Organismo esecutore: Acra - Associazione di cooperazione rurale in Africa e America Latina con Ma ’70 - Movimento Africa ’70 e Rc - Ricerca e cooperazione Importo totale del contributo: euro 772.948,89, così suddiviso: 2007 - euro 260.054,33 2008 - euro 257.693,23 2009 - euro 255.201,33 Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 91.000,00 a carico della Dgcs per oneri previdenziali e assicurativi. L’importo totale del finanziamento di euro 863.948,89 (ottocentosessantatremilanovecentoquarantotto/89) graverà sul cap. 2181. N. Aid: 8461 Delibera n. 96 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29; 3 Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in particolare gli artt. 43 e 44; Vista la delibera del Comitato direzionale n. 36 del 13-5-1997 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”; Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”; Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato: Ghana - Miglioramento delle condizioni di vita degli “Street Children” e delle “Street Mothers” nella città di Accra Organismo esecutore: Rc - Ricerca e cooperazione Importo totale del contributo: euro 774.128,48, così suddiviso: 2007 - euro 258.222,47 2008 - euro 258.186,73 2009 - euro 257.719,28 Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 54.000,00 a carico della Dgcs per oneri previdenziali e assicurativi. L’importo totale del finanziamento di euro 828.128,48 (ottocentoventottomilacentoventotto/48) graverà sul cap. 2181. N. Aid: 8116 Delibera n. 97 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29; Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in particolare gli artt. 43 e 44; Vista la delibera del Comitato direzionale n. 36 del 13-5-1997 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”; Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”; Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato: Mozambico - Salute mentale: intervento di prevenzione, cura e riabilitazione a livello comunitario, Maputo 4 Organismo esecutore: Cies - Centro di informazione ed educazione allo sviluppo Importo totale del contributo: euro 697.178,09, così suddiviso: 2007 - euro 249.578,85 2008 - euro 239.614,38 2009 - euro 207.984,86 Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 49.500,00 a carico della Dgcs per oneri previdenziali e assicurativi del personale cooperante impiegato nel progetto. L’importo totale del finanziamento di euro 746.678,09 (settecentoquarantaseimilaseicentosettantotto/09) graverà sul cap. 2181. N. Aid: 8427 Delibera n. 98 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29; Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in particolare gli artt. 43 e 44; Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”; Vista la delibera del Comitato direzionale n. 73 del 9-10-2006 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”; Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato: Mozambico - Sviluppo socioeconomico del distretto di Gilè, provincia di Zambesia Organismo esecutore: Mani tese ’76 Importo totale del contributo: euro 735.012,07, così suddiviso: 2007 - euro 389.616,31 2008 - euro 210.297,11 2009 - euro 135.098,65 Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 36.000,00 a carico della Dgcs per oneri previdenziali e assicurativi. L’importo totale del finanziamento di euro 771.012,07 (settecentosettantunomiladodici/07) graverà sul cap. 2181. N. Aid: 8017 Delibera n. 99 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29; 5 Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in particolare gli artt. 43 e 44; Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”; Vista la delibera del Comitato direzionale n. 36 del 28-3-2006 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”; Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato: Senegal - Sostegno all’inserimento di gruppi di giovani della “Commune d’Arrondissement des Parcelles Assainies” (Dakar) in attività generatrici di reddito Organismo esecutore: Mais - Movimento per l’autosviluppo, l’interscambio e la solidarietà in consorzio con Rete - Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale Importo totale del contributo: euro 881.861,00, così suddiviso: 2007 - euro 379.691,00 2008 - euro 265.544,00 2009 - euro 236.626,00 Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 81.000,00 a carico della Dgcs per oneri previdenziali e assicurativi. L’importo totale del finanziamento di euro 962.861,00 (novecentosessantaduemilaottocentosessantuno/00) graverà sul cap. 2181. N. Aid: 8317 Delibera n. 100 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29; Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in particolare gli artt. 43 e 44; Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”; Vista la delibera del Comitato direzionale n. 73 del 9-10-2006 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”; Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera la concessione di un contributo per il programma promosso da organismo non governativo di seguito indicato: Brasile - La rinascita delle sorgenti: progetto per la rivitalizzazione del ciclo dell’acqua in un territorio degradato del Brasile, Minas Novas 6 Organismo esecutore: Ciss - Cooperazione internazionale Sud-Sud Importo totale del contributo: euro 725.471,00, così suddiviso: 2007 - euro 252.182,00 2008 - euro 247.965,00 2009 - euro 225.324,00 Per l’iniziativa sopra indicata è altresì previsto l’importo di euro 54.000,00 a carico della Dgcs per oneri previdenziali e assicurativi. L’importo totale del finanziamento di euro 779.471,00 (settecentosettantanovemilaquattrocentosettantuno/00) graverà sul cap. 2181. N. Aid: 8492 Delibera n. 101 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolare gli artt. 1 comma 2; 2 comma 3 lett. e); 5 comma 3; 28 e 29; Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in particolare gli artt. 43 e 44; Vista la delibera del Comitato direzionale n. 36 del 13-5-1997 relativa all’approvazione del documento “Progetti promossi da Ong - Schema di presentazione e procedure”; Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004 “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”; Vista la domanda di verifica di conformità ai criteri stabiliti dalla legge, presentata dalla Ong Comi in relazione al programma promosso da realizzare in Uruguay; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera Si riconosce conforme ai criteri stabiliti dalla legge n. 49/1987 il programma di seguito indicato: Uruguay - Intervento di formazione e recupero socioeconomico della periferia di Montevideo (zona Cerro) Organismo esecutore: Comi - Cooperazione per il mondo in via di sviluppo Si approva l’assunzione a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dell’importo di euro 26.400,00 per il pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi in favore del personale volontario di cui è previsto l’impiego nell’ambito del suddetto programma. L’importo del finanziamento di euro 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00) graverà sul cap. 2181 per l’esercizio finanziario 2006. N. Aid: 8498 Delibera n. 102 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolare gli artt. 2 comma 3 lett. m); 28 e 29; 7 Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988 e in particolare gli artt. 19; 43 e 44; Visto il Dm n. 337 del 15-9-2004, “Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative”; Vista la delibera n. 19 del Comitato direzionale del 27-2-1997, modificata con delibera del Comitato direzionale n. 38 del 28-3-2006, che approva lo schema di presentazione e le procedure relative alle iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo promosse dalle Ong; Viste le domande di contributo presentate da organizzazioni non governative riconosciute idonee per il parziale finanziamento di iniziative di cooperazione; Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera Si approva il contributo per l’iniziativa di informazione, promossa da organismo non governativo, di seguito indicata: Italia - Diritti fondamentali e mercato globale. La clausola democratica della Ue come avvio della discussione sulla centralità degli individui e dei soggetti sociali negli accordi commerciali Organismo esecutore: Tdh Italia - Fondazione Terre des Hommes Italia Importo totale del contributo per l’anno 2006: euro 19.055,00 (diciannovemilacinquantacinque/00). Il suddetto importo graverà sul cap. 2181. N. Aid: 8508 Delibera n. 103 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo Vista la legge n. 49 del 26-2-1987 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolare l’art. 6 riguardante la concessione ai Pvs di crediti finanziari agevolati (crediti di aiuto); Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con Dpr n. 177 del 12-4-1988; Vista la delibera del Comitato direzionale n. 139 del 29-7-2003 che disciplina i criteri di eleggibilità dei Pvs ai crediti di aiuto; Considerato che la citata delibera prevede una revisione delle disposizioni in essa contenute da parte del Ministero degli Affari Esteri (Dgcs) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro); Vista la documentazione predisposta dalla Dgcs e acquisita agli atti della presente riunione; Delibera L’accesso dei Pvs alle diverse modalità dell’aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) e, in particolare, ai crediti di aiuto e ai diversi gradi di concessionalità di questi ultimi, viene stabilito in relazione ai seguenti elementi: – la situazione debitoria dei paesi beneficiari; – il reddito annuo pro capite; – gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo dell’Italia; – la priorità politica riservata al paese; – l’eventuale status di paese meno avanzato; – la situazione politico-economica e sociale dei paesi destinatari dei crediti; – la tipologia degli interventi da finanziare (sostenibilità finanziaria del progetto). 8 In considerazione di quanto sopra, nell’ambito dei princìpi e dei criteri dell’accordo “Consensus” (1) e dei gradi di libertà da esso permessi si stabiliscono i seguenti criteri e categorie di paesi beneficiari: 1a categoria: paesi eleggibili all’iniziativa Hipc Paesi: paesi poveri maggiormente indebitati con debito estero insostenibile così come individuati dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale nel quadro dell’iniziativa Hipc-rafforzata. Strumenti e condizioni: ai fini delle condizioni da applicare i paesi della 1a categoria vengono divisi in due sottogruppi, segnatamente: – paesi Hipc (inclusi i potenziali beneficiari dell’iniziativa) che ancora non hanno raggiunto il “completion point” (cfr. paesi 1b e 1c dell’allegato 1): ai paesi suddetti verranno concessi soltanto finanziamenti a dono; – paesi Hipc che abbiano raggiunto il “completion point” (cfr. paesi 1a dell’allegato 1): ai paesi suddetti verranno concessi finanziamenti a dono e/o crediti di aiuto con un elemento di concessionalità non inferiore al 50 per cento e non superiore all’80 per cento. La concessionalità verrà modulata, nel caso dei paesi Ida-Only, attraverso l’esame della Debt Sustainability Analysis (utilizzata dall’Ida per definire la percentuale crediti/doni da allocare a ciascun paese) e di altre informazioni su eventuali limiti all’indebitamento da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Prgf Review) relative al paese in questione. A tale fine, prima della presentazione al Comitato direzionale di un nuovo credito di aiuto per il prescritto parere, verrà esperita un’istruttoria formale di approfondimento sulla situazione debitoria del paese, da effettuarsi a cura dell’Ufficio VIII della Dgcs, sentite la Dgae e il Mef. Deroghe: non sono previste deroghe. 2a categoria: paesi a basso reddito e paesi meno avanzati (non-Hipc) Paesi: paesi classificati dalla Banca mondiale come Low Income Countries (2), e paesi che rientrano nella categoria definita dalle Nazioni Unite come Least Developed Countries - Paesi meno avanzati (Pma), non appartenenti alla 1a categoria, e che non siano soggetti a particolari restrizioni o limitazioni. Strumenti e condizioni: ai paesi suddetti verranno concessi finanziamenti a dono e/o crediti di aiuto con un elemento di concessionalità non inferiore al 50 per cento e non superiore all’80 per cento. Il grado di concessionalità per ogni paese verrà modulato in relazione al reddito pro capite, alla priorità politica riservata al paese, all’eventuale status di Pma, alla tipologia dell’intervento da finanziare e quindi anche alla sostenibilità finanziaria del progetto e, laddove disponibile, alla Debt Sustainability Analysis (Dsa) e ad altre informazioni sui limiti all’indebitamento da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Prgf Review). Deroghe: non sono previste deroghe. 3a categoria: paesi a reddito medio-basso Paesi: paesi classificati dalla Banca mondiale come Lower-middle income economies (3) – non appartenenti alla 1a e 2a categoria – e/o che soddisfino i criteri di eleggibilità stabiliti dall’accordo “Consensus”. Strumenti e condizioni: ai paesi suddetti verranno concessi crediti di aiuto con un elemento di concessionalità non inferiore al 35 per cento e non superiore al 60 per cento. Il grado di concessionalità per ogni paese verrà modulato in relazione al reddito pro capite, alla priorità politica riservata al paese, all’eventuale status di Pma, alla tipologia dell’intervento da finanziare e quindi anche alla sostenibilità finanziaria del progetto, all’applicabilità o meno della clausola “de minimis” dell’accordo “Consensus” e, laddove disponibile, alla Debt Sustainability Analysis (Dsa) e ad altre informazioni sui limiti all’indebitamento da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (Prgf Review). Deroghe: eventuali finanziamenti a credito di aiuto con un maggior grado di concessionalità (ma solo fino all’80 per cento) potranno essere autorizzati dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo solo in considerazione delle particolari condizioni del paese beneficiario e/o a fronte di interventi nei settori prioritari della politica di cooperazione allo sviluppo o in quei settori centrali nella lotta alla (1) “Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits” (Oecd Document, April 1978). (2) Al momento dell’approvazione della presente delibera, paesi con reddito pro capite annuo inferiore a 875 dollari (dati 2005). (3) Al momento dell’approvazione della presente delibera, con un reddito pro capite annuo tra 876 e 3.465 dollari (dati 2005). 9 povertà. Il maggiore grado di concessionalità dei crediti verrà stabilito di volta in volta, di concerto tra il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Altri paesi non eleggibili ai crediti di aiuto (secondo il “Consensus”) I paesi a reddito medio-alto (reddito pro capite annuo, nel 2005, compreso tra 3.466 e 10.725 dollari) non soddisfano i criteri di eleggibilità ai crediti di aiuto legati stabiliti dall’accordo “Consensus” (ineligible countries). Tuttavia, possono essere concessi crediti, in via straordinaria, a tali paesi (con una concessionalità superiore all’80 per cento), ma solo successivamente a una delibera ad hoc a firma del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che stabilisca l’eleggibilità del paese ai crediti di aiuto legati, prima che il credito venga sottoposto al Comitato direzionale per il prescritto parere. Tale deroga è necessaria anche per quanto riguarda i paesi soggetti al cosiddetto “soft ban” (4). Applicabilità della delibera (Starting point) Le suddette disposizioni entreranno in vigore alla data di approvazione della delibera e saranno applicate a tutte le nuove approvazioni sottoposte al Comitato direzionale successivamente a tale data, con l’esclusione di quelle operazioni per cui si è in presenza di impegni politici assunti in passato dal Ministro o da Sottosegretari agli Affari Esteri italiani prima della data di approvazione della nuova delibera, recepiti in accordi internazionali, e/o Memorandum ad alto livello (Commissioni miste) che prevedano esplicitamente percentuali di concessionalità. Inadempienze Nella concessione dei crediti di aiuto si terrà conto della posizione del paese beneficiario ai sensi della delibera del Comitato direzionale n. 135 del 18-7-2002. “Concessionalità” o “elemento dono” Entro il 30 gennaio di ogni anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Ufficio VIII della Dgcs, definisce le condizioni dei crediti per i diversi scaglioni di concessionalità (5). Per calcolarla viene applicato come tasso di sconto il Ddr (Differentiated Discount Rate), fornito il 15 gennaio di ogni anno dall’Ocse sulla base dei valori di mercato di ciascuna valuta (Cirr). Detta modalità di calcolo verrà applicata a tutti i crediti, legati e slegati (6). Disposizioni future La delibera sarà oggetto di una revisione da parte dei Ministeri degli Affari Esteri (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) e dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro), da effettuarsi nel primo semestre del 2009, qualora non siano intervenute modifiche legislative che ne rendano necessario l’aggiornamento prima di tale data. Classificazione dei paesi L’allegato 1 contiene la lista dei paesi che potranno beneficiare dei nuovi impegni per crediti di aiuto nell’anno 2007, suddivisi in categorie, ottenute utilizzando la lista dei paesi Hipc così come aggiornata (4) “Notwithstanding the classifications of countries ineligible or eligible to receive tied aid, the Participants should avoid providing any tied aid credit, other than outright grants, food and humanitarian aid as well as aid designed to mitigate the effects of nuclear or major industrial accidents or to prevent their occurrence, for Belarus, Bulgaria, Latvia, Lithuania, Romania, the Russian Federation and Ukraine” (traduzione: “I partecipanti, nonostante le classificazioni dei paesi come eligibili o non eligibili a ricevere crediti di aiuto legati, non potranno concedere crediti di aiuto legati, ma solo doni, aiuti alimentari e aiuti umanitari, come pure quegli aiuti destinati a mitigare gli effetti di incidenti nucleari o gravi incidenti industriali o prevenire i loro effetti, per la Bielorussia, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania, Federazione Russa e Ucraina”) Consensus, par. 33, B, 5. (5) Per ogni scaglione di concessionalità compreso tra il 35 e l’80 per cento verrà inclusa anche un’opzione di condizioni a tasso zero. (6) Nel caso dei crediti slegati sarà cura degli uffici competenti calcolare, a fini puramente informativi, l‘”elemento dono” (con un Ddr pari al 10 per cento), per finalità relative alla notifica al Dac Bulletin Board dell’aiuto slegato e per la verifica della rispondenza ai criteri del Dac (l’elemento dono non deve essere inferiore al 25 per cento, pena la mancata trascrizione del credito come Aps). 10 dal Fmi e la classificazione adottata dalla Banca mondiale sulla base del reddito pro capite dei Pvs. Tale classificazione, aggiornata dalla Banca mondiale entro il 30 giugno di ogni anno per fungere da parametro di riferimento per il successivo anno fiscale (7), verrà utilizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, al fine di riclassificare entro il 30 settembre di ogni anno i paesi in via di sviluppo, raggruppandoli secondo le categorie sopra evidenziate, che si intenderanno valide per tutto l’anno successivo (8). La presente delibera sostituisce la delibera del Comitato direzionale n. 139 del 29-7-2003. Allegato 1 1a Categoria Hipc - Heavily Indebted Poor Countries (*) 1a Post-Completion Point Countries 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Benin Bolivia Burkina Faso Cameroon Ethiopia Ghana Guyana Honduras Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambico Nicaragua Niger Rwanda Senegal Tanzania Uganda Zambia Reddito pro capite 2005 (**) 1b Decision Point Interim Countries (between Decision and Completion Point) 510 1.010 400 1.010 160 450 1.000 1.170 290 160 380 560 310 890 240 230 710 340 280 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Burundi Chad Congo, Democratic Republic Congo, Republic Gambia, The Guinea Guinea-Bissau Sao Tomé Principe Sierra Leone 1c Pre-Decision Point Countries 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Central African Republic Comoros Côte d’Ivoire Eritrea Haiti Kyrgyz Republic Liberia Nepal Somalia Sudan Togo Myanmar Reddito pro capite 2005 (**) 100 400 120 950 290 370 180 390 220 Reddito pro capite 2005 (**) 350 640 840 220 450 440 130 280 n.d. 640 350 n.d. (*) Imf - World Bank - Hipc Initiative. (**) Annual Report 2006 - Country elegibility for borrowing from the World Bank, as of July 1st 2006. (7) L’anno fiscale della Banca mondiale decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo. (8) Per il 2007 sono in vigore le categorie di cui all’allegato 1. Le categorie in vigore per il 2008 verranno stabilite, secondo la procedura indicata, entro il 30-9-2007, e così in seguito. 11 2a Categoria Least Developed Countries Pma (Paesi meno avanzati) (esclusi Hipc) Reddito pro capite 2005 (**) Other Low Income Countries (Altri paesi a basso reddito) (esclusi Hipc) (reddito pro capite < $875 nel 2005) Reddito pro capite 2005 (**) Afghanistan Angola Bangladesh Bhutan Cambodia Cape Verde Djibouti Equatorial Guinea Kiribati Laos Lesotho Liberia Maldives Myanmar Samoa Solomon Islands Timor-Leste Tuvalu Vanuatu Yemen n.d. 1.350 470 870 380 1.870 1.020 n.d. 1.350 440 950 130 2.390 n.d. 2.090 560 750 n.d. 1.450 600 India Kenya Korea, Dem. Rep. Mongolia Nigeria Pakistan Papua New Guinea Tajikistan Uzbekistan Viet Nam Zimbabwe 730 530 n.d. 670 560 690 660 330 520 620 340 (**) Annual Report 2006 - Country elegibility for borrowing from the World Bank, as of July 1st 2006. 12 3a Categoria Lower Middle Income Countries and Territories (Paesi e territori a reddito medio-basso) (esclusi Hipc) (reddito pro capite $876-$3.465 nel 2005) Reddito pro capite 2005 (**) Albania Algeria Armenia Azerbaijan Belarus Bosnia and Herzegovina Brazil China Colombia Cuba Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Fiji Georgia Guatemala Indonesia Iran Iraq Jamaica Jordan Kazakhstan Macedonia, Former Yugoslav Marshall Islands Micronesia, Fed. States Moldova Morocco Namibia Niue Palestinian Adm. Areas Paraguay Peru Philippines Serbia and Montenegro Sri Lanka Suriname Swaziland Syria Thailand (.) Tokelau Tonga Tunisia Turkmenistan Ukraine (.) Wallis and Futuna 2.570 2.730 1.470 1.240 2.750 2.550 3.460 1.740 2.290 n.d. 2.470 2.590 1.250 2.450 3.140 1.310 2.330 1.270 2.770 n.d. 3.370 2.470 2.930 2.790 2.980 1.910 880 1.730 2.990 n.d. n.d. 1.280 2.710 1.250 3.280 1.160 2.540 2.280 1.380 2.750 n.d. 2.130 2.890 n.d. n.d. n.d. (.) Territory. (**) Annual Report 2006 - Country elegibility for borrowing from the World Bank, as of July 1st 2006. 13