Assicurazione responsabilità civile del committente della

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Assicurazione responsabilità civile del committente della
Allianz Suisse Società di Assicurazioni
Condizioni generali (CG)
Assicurazione responsabilità civile del
committente della costruzione
Edizione gennaio 2006
Indice
A Estensione dell assicurazione
C Obblighi nel corso della durata contrattuale
A1
Oggetto dell assicurazione
C14
Aggravamento e diminuzione del rischio
A2
Assicurati
C15
Eliminazione di una situazione pericolosa
A3
Disposizioni complementari per la proprietà per piani
C16
Obblighi particolari
A4
Spese per interventi immediati
A5
Disposizioni complementari relative ai pregiudizi all ambiente
A6
Delimitazione della copertura assicurativa
A7
Validità temporale
A8
Prestazioni della Società
A9
Franchigia
D Premio
D17
Scadenza, mora
E Sinistri
B Durata contrattuale e disdetta
E18
Obbligo di notifica
E19
Gestione dei sinistri e condotta del processo
E20
Cessione di pretese
B10
Inizio
E21
Conseguenze in caso di violazione degli obblighi contrattuali
B11
Fine
E22
Regresso
B12
Disdetta in caso di sinistro
B13
Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà (art. 54
LCA)
F Varie
F23
Comunicazioni
F24
Prescrizione, Foro competente
F25
Diritto applicabile
Indice analitico
Amianto
A6 lett. l
Lavori di ampliamento eseguiti su immobili in locazione
A2 lett. c
Approvvigionamento di acqua potabile
A6 lett. k
Lavori propri
A1 lett. c
Assicurati
Cambiamento di proprietà
Committente pubblico
Comunità di proprietari
A2
Mora
B13
A1 lett. b
Obbligo di notifica
A3, A6 lett. a + g
Condizioni complementari
C16
Condizioni particolari
C16
D17
Norme SIA
Oscillazioni, cedimenti
Pregiudizi all ambiente
F24
A1 lett. a
Prescrizione
A1 lett. a
Proprietari per piani
Danni materiali
A1 lett. a
Regresso
Esclusioni
Fine
Franchigia
Garanzia unica
A1 lett. c, A6 lett. i
B12
A6
C15
Strade, sentieri
Suva
A8
Validità
E19
Inizio
Interventi immediati
E18
Situazione pericolosa
A9
Gestione dei sinistri
A3
E22
Sinistro
Sorgenti
B11
A5
D17
Danni corporali
Disdetta
F23
A6 lett. f
Premio
Danni ad animali
Danni patrimoniali
C16 lett. a
A6 lett. k
A6 lett. f
C16 lett. a
A7
Variazione del pericolo
C14
B10
Variazione dell iter di costruzione
C14
A4
Violazione dell obbligo di notifica
E21
A Estensione dell assicurazione
_
A1 Oggetto dell assicurazione
a) L assicurazione ha per oggetto la responsabilità civile, disciplinata
dalle pertinenti norme di legge e derivante dal progetto di costruzione
indicato nella polizza, in caso di:
_
danni corporali, vale a dire morte, lesioni o altri pregiudizi alla
salute di soggetti terzi;
SEHA007I
1
danni materiali, vale a dire distruzione, danneggiamento o perdita
di cose, qualora il sinistro sia in rapporto causale con la demolizione, la costruzione o la trasformazione dell opera assicurata o con
lo stato del terreno che ne fa parte, con l esercizio dei diritti di
proprietà che ne derivano o con l adempimento degli obblighi di
manutenzione. La compromissione della funzionalità di una cosa
senza pregiudizio alla sua sostanza non costituisce un danno
materiale;
_
i danni ad animali, vale a dire la morte, il ferimento o altri danni
alla salute di animali, nonché lo smarrimento degli stessi, sono
equiparati ai danni materiali.
anche ai costi che l assicurato deve sostenere per l adozione immediata di
misure atte a scongiurare tale pericolo.
Non sono assicurati:
_
gli interventi immediati che si sostanziano in attività finalizzate al
corretto adempimento del contratto, quale l eliminazione di difetti e
danni a cose prodotte o fornite o a lavori eseguiti;
_
gli interventi immediati per eventi cagionati da impianti nucleari, veicoli
a motore, natanti e aeromobili o da parti o accessori degli stessi, se
non assicurati dal presente contratto;
_
le spese sostenute per accertare l esistenza di falle, difetti di funzionamento e cause di danni, per svuotare o riempire impianti, recipienti e
condutture, nonché i costi sostenuti per ripararli e modificarli (ad es.
spese di risanamento);
_
i danni patrimoniali indiretti derivanti da interventi immediati;
_
le spese per l eliminazione di una situazione pericolosa ai sensi
dell art. C15 CG.
b) Nell ambito delle presenti disposizioni sono altresì assicurate eventuali
azioni di rivalsa contro committenti pubblici (confederazione, cantoni,
comuni, ecc.) riguardanti la responsabilità civile sancita dal diritto
pubblico, per danni cagionati illecitamente a terreni o ad altre opere di
terzi.
c) Solo sulla base di accordi particolari è assicurata la responsabilità
civile per:
_
danni patrimoniali, ovverosia danni quantificabili in denaro che non
siano la conseguenza di un pregiudizio alla salute di persone o di
un danno materiale assicurato (in deroga all articolo A6 lett. i CG);
_
pretese risarcitorie per danni riconducibili alla progettazione, alla
direzione e alla sorveglianza di lavori, nonché ad operazioni di
scavo effettuate in parte o in toto da un assicurato.
L estensione della copertura è inoltre definita dalle presenti Condizioni
generali, da eventuali Condizioni particolari, dalle disposizioni della polizza
e dei supplementi.
A5 Disposizioni complementari relative ai pregiudizi all ambiente
La copertura assicurativa si estende anche ai pregiudizi all ambiente.
A2 Assicurati
a) È considerata pregiudizio all ambiente la perturbazione durevole dello
stato naturale dell aria, dell acqua (falde freatiche comprese), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, se da tale
perturbazione possono scaturire o sono scaturiti effetti nocivi per la
salute dell uomo, i beni materiali o gli ecosistemi.
È assicurata la responsabilità civile:
a) del contraente quale committente del progetto di costruzione indicato
nella polizza e quale proprietario del relativo terreno.
Se il contraente è una società di persone (ad es. una società in nome
collettivo) o una comunione a mani riunite (ad es. una comunione
ereditaria), i soci ovvero i membri della comunione a mani riunite
hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente. Se il contraente ha
stipulato l assicurazione per conto di terzi (ad es. nella sua funzione di
architetto o di imprenditore generale), i soggetti ai quali è stata intestata l assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente;
È parimenti considerato pregiudizio all ambiente uno stato di cose che
il legislatore definisce "danno all ambiente".
b) Fermo restando quanto disposto dall art. A6 CG, i danni corporali e
materiali in rapporto con un pregiudizio all ambiente sono assicurati
soltanto se sono la conseguenza di un unico evento, repentino e
imprevisto, che richiede provvedimenti immediati.
Non è accordata alcuna copertura assicurativa:
_
se più eventi simili quanto ai loro effetti (ad es. penetrazione
occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo, tracimazione ripetuta di liquidi da recipienti mobili) richiedono misure congiunte, nel senso succitato, che non sarebbero necessarie per
eventi isolati dello stesso tipo;
_
per veri e propri danni ambientali;
_
per pretese relative a oneri del passato.
b) dei dipendenti o di altri collaboratori del contraente (fatta eccezione
per gli imprenditori e i liberi professionisti ai quali il contraente è
ricorso, come imprenditore edile, architetto, ingegnere civile, geologo,
subappaltatore, ecc.) nell espletamento dei loro obblighi contrattuali o
professionali concernenti l opera assicurata e il relativo terreno. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e compensazione avanzate
da terzi per le prestazioni da essi accordate alle parti lese;
c) del proprietario o di colui che gode di un diritto reale limitato nei
confronti dell area fabbricabile e/o dell edificio, se il contraente è soltanto committente e non proprietario del terreno appartenente all opera
assicurata e/o all edificio (ad es. in caso di diritto di superficie o di
lavori di ampliamento eseguiti su immobili in locazione);
c) Sono escluse dall assicurazione le pretese relative a pregiudizi all ambiente cagionati da impianti di deposito, trattamento, trasferimento o
smaltimento di rifiuti, altri prodotti di scarto o materiale riciclabile. La
copertura assicurativa comprende invece gli impianti di proprietà
dell azienda destinati:
_
al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di rifiuti o
altri prodotti di scarto;
_
alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo.
d) del proprietario di un terreno gravato da un diritto di passaggio in virtù
di un contratto di servitù, per i danni verificatisi sul suo terreno in
relazione alla costruzione dell opera (conduttura, canale, strada, ecc.).
Questa copertura è limitata alla parte di indennizzo eccedente i massimali dell assicurazione che tale proprietario ha stipulato onde coprire
la responsabilità civile legale derivante dalla proprietà del terreno
(assicurazione complementare). Tale restrizione decade qualora non
esista un assicurazione responsabilità civile di questo genere per il
suddetto terreno.
A6 Delimitazione della copertura assicurativa
Sono escluse dall assicurazione:
Il termine contraente utilizzato nella polizza e nelle Condizioni generali
designa i soggetti menzionati alla precedente lett. a, mentre il termine
assicurati comprende tutti i soggetti menzionati dalla lett. a alla lett. d.
a) le pretese per danni
_
del contraente;
_
che riguardano la persona del contraente (ad es. danni per perdita
di sostegno);
_
di persone che vivono nel nucleo familiare dell assicurato civilmente responsabile;
A3 Disposizioni complementari per la proprietà per piani
Se il progetto di costruzione concerne parti dello stabile acquisite in diritto
esclusivo dal proprietario del piano, l assicurazione si estende anche alle
pretese:
_
della comunità di proprietari nei confronti dei soggetti assicurati per
danni a parti di fabbricato e terreni ad uso comune (in parziale deroga
all art. A6 lett. a e lett. g delle CG;
_
di uno dei proprietari per piani nei confronti degli assicurati,
b) le pretese per danni corporali subiti da una persona impiegata dal
contraente in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione
di lavoro o di servizio), nell esercizio delle sue mansioni contrattuali o
professionali relative al progetto di costruzione indicato nella polizza.
L esclusione è limitata alle pretese di regresso e compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da essi accordate alle parti lese;
c) la responsabilità civile dell autore di un crimine o di un delitto intenzionale per i danni che ne conseguono;
qualora il sinistro sia in rapporto causale con la ristrutturazione o con
l esercizio dei diritti di proprietà derivanti dal diritto esclusivo ovvero con
l adempimento degli obblighi di manutenzione.
d) le richieste di risarcimento fondate su una responsabilità assunta per
contratto che eccede le prescrizioni legali, oppure le pretese derivanti
dal mancato adempimento di un obbligo legale o contrattuale d assicurazione;
In caso di pretese della comunità di proprietari non è assicurata la parte
del danno che corrisponde alla quota di proprietà dell assicurato.
I familiari (art. A6 lett. a paragrafo 3 CG) di un proprietario per piani sono
assimilati a quest ultimo.
e) la responsabilità civile che spetta al possessore e/o a chi fa uso di
veicoli a motore e velocipedi per i quali la legislazione svizzera in
materia di circolazione stradale prescriva l assicurazione obbligatoria,
nonché di natanti e aeromobili;
A4 Spese per interventi immediati
f)
Se, a seguito di un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di un
danno corporale o materiale assicurato, in deroga all art. A6 h e i CG o ad
altro regolamento subentrante in sua vece, l assicurazione si estende
2
le pretese per danni
_
le cui cause (come ad es. oscillazioni, cedimenti, fumo, polvere,
fuliggine, gas, vapori o liquidi) non sarebbero subentrate, nell ambi-
to dello svolgimento dei lavori pianificato, senza il verificarsi di un
evento repentino e imprevisto;
_
n) la responsabilità civile per danni cagionati da sostanze introdotte in
impianti di deposito, trattamento, trasferimento o smaltimento di rifiuti,
altri prodotti di scarto o materiale riciclabile. Tale disposizione non si
applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e trattamento preliminare delle acque di scolo.
la cui insorgenza doveva essere considerata altamente probabile
dall assicurato (ad es. danneggiamento del suolo e del terreno,
compresi strade e sentieri, provocato dal transito di persone e
veicoli o dal deposito di detriti, materiali e attrezzature). Lo stesso
vale per i danni la cui insorgenza era stata implicitamente accettata nello scegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le
spese, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali (ad es.
quando non si provveda alla necessaria protezione dello scavo di
fondazione o in caso di costi di costruzione evitati all origine a fini
di risparmio);
A7 Validità temporale
L assicurazione copre i danni causati nel periodo di validità del contratto. Il
contraente deve dimostrare che il danno è stato cagionato durante tale
periodo. Ai sensi della presente disposizione, si considerano danni anche
le spese assicurate per l adozione di interventi immediati.
g) le pretese per danni connessi al progetto di costruzione specificato
nella polizza e agli stabili che ne sono riguardati, compresi i beni
mobili ivi collocati e i relativi terreni;
A8 Prestazioni della Società
Le prestazioni della Società consistono nella liquidazione di pretese fondate e nella tutela da pretese infondate. Esse sono limitate alla somma
assicurata ovvero al limite secondario stabiliti nella polizza o nelle condizioni contrattuali, al netto della franchigia concordata.
h) le pretese per danni
_
a cose di cui un assicurato disponga a scopo d uso, lavorazione,
custodia o trasporto o per altri motivi (ad es. in commissione, per
esposizioni), o che abbia preso in affitto o locazione; fra questi
rientrano in particolare anche gli stabili e i terreni che l assicurato
ha rilevato per il periodo dei lavori;
_
a cose con le quali o sulle quali un assicurato eserciti o ometta di
esercitare un attività (ad es. Iavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo); fra le attività nel senso summenzionato rientrano anche la progettazione, la direzione, la formulazione di ordini e
istruzioni, la sorveglianza, il controllo e altre funzioni analoghe;
i)
A prescindere dalla copertura assicurativa, per i danni che si sarebbero
potuti evitare con l adozione di un altro metodo di costruzione o di misure
complementari, il danno coperto dalla garanzia di responsabilità civile
viene decurtato della quota parte corrispondente alle spese non sostenute
per il suddetto metodo di costruzione o le misure complementari.
La somma assicurata s intende quale garanzia unica per la durata contrattuale, cioè essa viene corrisposta al massimo una volta per tutti i danni
verificatisi e per tutte le eventuali ulteriori spese assicurate.
le pretese relative a danni patrimoniali non riconducibili a un danno
corporale assicurato o a un danno materiale assicurato arrecato al
danneggiato;
A9 Franchigia
k) le pretese per danni dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di sorgenti.
a) Fatto salvo quanto disposto alla lett. b, la franchigia concordata nella
polizza vale per ciascun evento assicurato e viene sostenuta dall assicurato.
Le spese necessarie per mantenere l approvvigionamento di acqua
potabile pregiudicato sono tuttavia coperte, nell ambito del contratto,
per un importo massimo pari al 5% della somma assicurata;
l)
b) In caso di danni cagionati da:
_
demolizione, palificazione, vibrazione;
_
operazioni di scavo con pendenza superiore al 50% o profondità
degli scavi di fondazione superiore a 5 m.;
_
prosciugamenti locali;
_
lavori di sottopassaggio, sottomurazione, scavi tramite pressa, rimozione di palancole
le pretese in relazione all amianto;
m) la responsabilità civile
_
per danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese;
_
per danni dovuti agli effetti di radiazioni ionizzanti o raggi laser.
Tale limitazione non vale qualora i danni derivino dagli effetti di
raggi laser dovuti all utilizzo di apparecchi e strumenti della categoria laser I-IIIB;
l assicurato deve sostenere, per ciascun sinistro, l onere di
CHF 5 000.00 ovvero la franchigia più elevata concordata nella polizza.
c) In caso di danni corporali non viene applicata alcuna franchigia.
B Durata contrattuale e disdetta
B10 Inizio
Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà
dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.
L assicurazione decorre dalla data concordata nella polizza.
In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità
di quest ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà
ricevuto la disdetta.
B11 Fine
B 13 Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà
(art. 54 LCA)
L assicurazione termina quando tutte le prestazioni edilizie sono state
approvate o valgono come tali ai sensi delle norme SIA; in ogni caso non
oltre la data concordata nella polizza.
Se l oggetto assicurato cambia proprietario, la garanzia assicurativa è
tutelata in via precauzionale fino alla scadenza contrattuale, a condizione
che l assicuratore non rescinda il contratto entro 14 giorni da quando ha
appreso del passaggio di proprietà.
B12 Disdetta in caso di sinistro
Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può
disdire il contratto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in
sede di versamento dell indennità; il contraente, al massimo entro quattro
settimane dalla ricezione della notifica di versamento.
Tale garanzia decade con effetto retroattivo al momento del cambiamento
di proprietà se vi è un rimborso del premio ai sensi dell art. 24 LCA
ovvero se sussiste un altra copertura assicurativa per l oggetto in questione.
C Obblighi nel corso della durata contrattuale
C14 Aggravamento e diminuzione del rischio
notifica, per il periodo successivo la Società non è più vincolata al
contratto. Se il contraente adempie correttamente al suo obbligo di comunicazione, l assicurazione si estende anche al rischio aggravato. La Società si riserva tuttavia il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni
dalla ricezione della notifica. A partire dall aggravamento del rischio è
dovuto alla Società l eventuale sovrappremio.
Se nel corso del periodo assicurativo si modifica un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in altra forma (ad es. variazione dell iter o dei metodi
di costruzione, ampliamento o estensione dell opera), provocando un sostanziale aggravamento del rischio, il contraente è tenuto a informare
tempestivamente la Società. Se il contraente non provvede all invio di tale
3
In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà proporzionalmente il
premio a datare dalla notifica del contraente.
Qualora gli assicurati violino le presenti disposizioni per colpa grave,
l indennizzo sarà decurtato in proporzione al grado di colpa.
b) Per progettazione, calcolo e direzione dei lavori di costruzione in caso
di
_
interventi tecnici sulle fondamenta comprensivi di modifiche al terreno;
_
disposizioni per opere di sottomurazione;
_
interventi sulla struttura portante
C15 Eliminazione di una situazione pericolosa
Gli assicurati sono tenuti a eliminare, a proprie spese ed entro un termine
adeguato, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un sinistro e
la cui soppressione sia stata richiesta dalla Società.
C16 Obblighi particolari
deve essere interpellato per contratto uno studio ingegneristico indipendente, le cui disposizioni sono vincolanti.
Il contraente è ritenuto responsabile affinché gli obblighi formulati nelle
Condizioni generali (CG), nelle Condizioni complementari (CC) e nelle
Condizioni particolari (CP) siano resi noti a tempo debito ai soggetti
preposti allo svolgimento dei lavori di costruzione.
Devono inoltre essere rispettati gli obblighi specificati nelle Condizioni
complementari (CC) e nelle Condizioni particolari (CP).
Se l assicurato viola la presente disposizione, l obbligo di prestazione
decade. Tale sanzione non viene applicata qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa o che il danno si
sarebbe verificato anche in caso di adempimento degli obblighi previsti.
a) I soggetti coinvolti nel progetto di costruzione (in particolare committenti, imprenditori e artigiani, ingegneri e architetti)
_
sono tenuti ad osservare le prescrizioni delle autorità e dell Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
nonché le regole generalmente riconosciute dell edilizia (ad es.
norme SIA);
_
prima di iniziare gli interventi sul terreno (movimentazione terra,
scavo, palificazione, trivellazione, scavi tramite pressa) sono tenuti
a consultare i progetti presso le sedi competenti e a procurarsi le
necessarie informazioni sull esatta ubicazione delle condutture sotterranee;
_
devono provvedere affinché l utilizzo, il trattamento, il deposito, la
pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all ambiente siano
eseguiti nel rispetto delle disposizioni legali e delle autorità.
c) I soggetti coinvolti nel progetto di costruzione sono tenuti ad adottare,
a proprie spese, tutte le misure funzionali alla tutela delle opere
confinanti in base alle regole generalmente riconosciute dell edilizia,
anche se tali misure si rivelano necessarie solo nel corso di lavori di
demolizione o di costruzione.
d) La Società si riserva di visitare il cantiere in qualunque momento, di
prendere visione dei progetti e della documentazione cui fa riferimento
la direzione dei lavori e di richiedere, a propria discrezione, un colloquio con le persone responsabili della costruzione sulle misure già
adottate e su quelle da implementare.
D Premio
D17 Scadenza, mora
Se il contraente non adempie all obbligo di pagamento, viene diffidato per
iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora,
affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall invio della
diffida.
Il premio deve essere versato in anticipo per tutta la durata dell assicurazione. Il calcolo del premio si basa sui dati riportati nella proposta di
assicurazione.
Se la diffida rimane senza effetto, l obbligo della società di fornire prestazioni è da ritenersi sospeso dalla scadenza del termine di diffida al
pagamento completo dei premi e delle spese.
E Sinistri
E18 Obbligo di notifica
la Società, ove possibile, nella gestione del sinistro (rispetto del contratto).
Il contraente è tenuto a informare tempestivamente la Società qualora si
verifichi un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l assicurazione o qualora vengano avanzate pretese risarcitorie contro un assicurato
riguardanti la responsabilità civile.
c) Qualora non sia possibile giungere ad un accordo con il danneggiato e
si proceda alle vie legali, su richiesta della Società gli assicurati
devono lasciare a quest ultima la conduzione del processo civile. Essa
ne assumerà le spese nell ambito della copertura assicurativa. Il risarcimento per spese processuali eventualmente accordato a un assicurato spetta alla Società se non è volto a coprire le spese personali
dell assicurato stesso.
La Società deve essere altresì essere informata se, a seguito di un
sinistro, viene avviata un inchiesta di polizia o una procedura penale nei
confronti di un assicurato ovvero se il danneggiato adisce le vie legali per
ottenere risarcimento.
E20 Cessione di pretese
E19 Gestione dei sinistri e condotta del processo
Senza la preventiva autorizzazione della Società l assicurato non può
cedere alle parti lese o a soggetti terzi pretese riguardanti il presente
contratto assicurativo.
a) La Società assume la gestione di un sinistro solo nel caso in cui le
pretese siano superiori alla franchigia stabilita.
In caso di pretese risarcitorie, oggetto di controversia, che non superano la franchigia, la Società non assume le spese di difesa.
E21 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi contrattuali
b) La Società conduce le trattative con il danneggiato. Essa rappresenta
gli assicurati e le modalità di liquidazione delle pretese avanzate da
quest ultimo sono vincolanti per gli assicurati. La Società ha facoltà di
versare l indennizzo direttamente al danneggiato senza dedurre
un eventuale franchigia. In questo caso gli assicurati sono tenuti a
rimborsare la franchigia alla Società rinunciando a sollevare contestazioni.
In caso di violazione colposa dell obbligo di notifica, gli assicurati devono
assumere tutte le conseguenze che derivano da tale omissione.
Con la violazione colposa del contratto da parte di un assicurato decade
l obbligo di prestazione della Società nei suoi confronti.
E22 Regresso
Gli assicurati hanno l obbligo di astenersi da qualsiasi trattativa diretta
con il danneggiato o i suoi rappresentanti in merito a pretese risarcitorie; inoltre, non è consentito loro riconoscere responsabilità o richieste,
concludere transazioni e versare indennizzi senza l autorizzazione della Società. Gli assicurati devono altresì fornire spontaneamente alla
Società qualsiasi ulteriore informazione sul sinistro e sulle misure
intraprese dal danneggiato, consegnare tempestivamente alla Società
gli elementi di prova e i documenti (in particolare gli atti giudiziari quali
mandati di comparizione, atti scritti, sentenze, ecc.), nonché assistere
a) Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le
disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto
d assicurazione che limitano o annullano la copertura, la Società può
esercitare un diritto di regresso nei confronti dell assicurato, nella
misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
b) La Società conserva in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti di
architetti, ingegneri e imprenditori.
4
F Varie
F23 Comunicazioni
2. In caso di controversie giuridiche, il contraente o l avente diritto può
intentare una causa alla sede della Società oppure al suo domicilio o
sede in Svizzera o nel Principato del Lichtenstein.
A norma di legge, per adempiere correttamente all obbligo di notifica
sancito dal contratto, gli assicurati devono inviare le necessarie comunicazioni alla sede competente della Società indicata nella polizza.
F25 Diritto applicabile
F24 Prescrizione, Foro competente
Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i
contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti.
1. Le pretese di un assicurato derivanti dal presente contratto a seguito
di un sinistro cadono in prescrizione dopo due anni dalla conclusione
di una concordato extragiudiziale o giudiziale o dall emissione di una
sentenza definitiva.
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