Disposizioni in materia fiscale per la previdenza integrativa e per il

Transcript

Disposizioni in materia fiscale per la previdenza integrativa e per il
Ufficio Previdenza
Complementare
integrativa
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA E PER IL TFR
In questa scheda vengono trattati in maniera sintetica le principali disposizioni fiscali concernenti la
previdenza integrati ed il TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
In particolare vengono riepilogati:
-
Riferimenti legislativi
Punti principali della normativa
Trattamento fiscale dei contributi
Regime tributario dei fondi pensione
Trattamento fiscale della rendita
Trattamento fiscale delle prestazioni in forma capitale
Riscatto
Trattamento fiscale del TFR
Contribuzione a forme pensionistiche obbligatorie
Contratti di Assicurazione
Riferimenti legislativi
-
Decreto legislativo n. 47 del 18-2-2000
Decreto legislativo correttivo n. 168 del 12-4-2001
Circolare Agenzia Entrate 29/E del 20-3-2001
Circolare Agenzia Entrate 78/E del 6-8-2001
Per ulteriori riferimenti legislativi a carattere generali, si veda anche la “Collezione” pubblicata sul Portale
dei Servizi CGIL Milano.
I punti principali della attuale normativa sono:
-
Riordino fiscale del risparmio finalizzato alla previdenza integrativa
Agevolazioni delle forme di risparmio previdenziale
Privilegiare rendita vitalizia per integrare la pensione pubblica
Revisione fiscale del TFR (in attesa della riforma)
Contribuzione da non imponibile a deducibile
Deducibilità in busta paga
Benefici fiscali delle forme individuali identici ai fondi pensione complementari
Deduzione previdenza familiari, per la parte non dedotta dal familiare a carico, nel limite di 5.164 €
Deduzioni fiscali per contribuzioni facoltative eccedenti il massimale contributivo
Trattamento fiscale dei contributi
-
Sono deducibili nel limite del 12% del reddito complessivo, fino ad un limite di 5.164 € annui e
comunque non superiore al doppio del TFR versato al fondo.
Il limite comprende la somma dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore (escluso il TFR)
Regime tributario dei fondi pensione
-
Tassazione dei rendimenti all’11%
Tutti gli altri strumenti finanziari sono tassati al 12,5 %
Trattamento fiscale delle prestazioni in forma di rendita (pensione)
-
-
Le prestazioni periodiche in rendita sono assoggettate a tassazione piena, cioè concorrono
interamente alla formazione del reddito del periodo di imposta in cui vengono erogate, per la sola
quota relativa al capitale versato (contributi + TFR) al netto della parte corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta (componente finanziaria / rendimenti) e dei contributi non dedotti.
Applicazione della imposta sostitutiva del 12,5% sul rendimento finanziario annualmente maturato
sulle rendite in erogazione.
In sostanza i maggiori benefici fiscali si hanno con maggiori periodi di permanenza nel fondo.
Trattamento fiscale delle prestazioni in forma capitale
-
-
Al momento del pensionamento sarà possibile ottenere in forma capitale fino al 50% del montante
accumulato presso il fondo
Se l’importo è inferiore o uguale ad 1/3 dell’intero capitale accumulato, l’imponibile è solo sulla
componente capitale (senza rendimenti finanziari), con tassazione separata con aliquota media degli
ultimi 5 anni
Se l’importo è superiore ad 1/3 ma inferiore ad ½, l’imponibile sarà sull’intera somma riscossa, con
tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni
Se i 2/3 del capitale accumulato danno diritto ad una rendita di importo inferiore al 50% dell’assegno
sociale, si può riscattare tutto in capitale e si applica la tassazione separata (con esclusione dei
rendimenti) con aliquota media degli ultimi 5 anni
Riscatto
Si adotta la tassazione separata cioè lo stesso criterio del calcolo dell’aliquota per il TFR = aliquota media
degli ultimi 5 anni, solo se:
-
Permanenza nel fondo inferiore a 10 anni (vecchiaia), o inferiore a 15 anni (anzianità) – vedi requisiti
di pensione
Cause non dipendenti dalla volontà delle parti
Liquidazione a superstiti o designati
In tutti gli altri casi = tassazione piena con aliquota irpef ordinaria
Regime fiscale del trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR)
-
Annualmente le rivalutazioni ottenute vengono tassate all’11%
La base imponibile è rappresentata da quanto accumulato al netto delle rivalutazioni che sono già
state assoggettate ad imposta sostitutiva
Nel calcolo vanno comprese anche le quote versate alla previdenza integrativa
Il criterio del calcolo è quello della tassazione separata, cioè si adotta l’aliquota media degli ultimi 5
anni
Transitoriamente, fino al 2005, detrazione dalla imposta dovuta di 62 €/anno, per tempo
indeterminato e determinato
Contribuzione versata a forme pensionistiche obbligatorie
-
Per esempio: contribuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti….
Integralmente deducibili
La deducibilità vale sia per il contribuente che per il familiare a carico
Contratti di assicurazione
Sono esclusi dalla deducibilità i contratti di assicurazione diversi da quelli di natura previdenziale. A partire
da quelli stipulati dal 1-1-2001 (per esempio le vecchie polizze vita)