obblighi delle case preponenti

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obblighi delle case preponenti
OBBLIGHI DELLE CASE PREPONENTI
Quando si dà mandato ad un agente o ad un rappresentante di commercio, (che deve
essere iscritto all’albo professionale agenti per poter svolgere detta attività), la casa
mandante ha l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti di commercio
all’Enasarco e ciò deve avvenire entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’incarico.
Dal 1 gennaio 2005, questa operazione deve essere effettuata on line sul sito
www.enasarco.it.
L’Ente, nel proprio sito internet, nella sezione moduli, ha messo a disposizione l’intera
gamma della modulistica necessaria sia per l’iscrizione di agenti e rappresentanti operanti
in forma individuale (persone fisiche) che per quelli che operano in forma societaria
(società di persone : sas – snc- società di capitale srl – spa - sapa). L’Enasarco pone a
carico delle mandanti inadempienti una sanzione di € 250,00 per ciascun agente per ogni
mancata comunicazione o per iscrizione tardiva.
Anche la cessazione del rapporto, indipendentemente da chi l’ha proposta, deve essere
fatta dalla casa preponente entro 30 giorni dalla data di cessazione. Anche in questo
caso la modulistica è disponibile nel sito internet dell’Ente e, per tale violazione, valgono le
sanzioni come sopra riportato per le iscrizioni.
Copia dei modelli utilizzati per la comunicazione di cessazione, debbono essere dati con
firma e timbro in originale anche agli agenti per poter dar loro modo di sollecitare
l’Enasarco qualora l’accredito non venga effettuato automaticamente.
Una volta iscritti gli agenti e rappresentanti di commercio all’Enasarco, sia che operino in
forma individuale che in società di persone, la casa mandante, ha l’obbligo di accantonare
i contributi previdenziali Enasarco nella misura del 13,5% (6,75% a carico dell’agente e il
6,75% a proprio carico), da calcolarsi su tutto ciò che è maturato nel trimestre di
competenza, anche se non ancora corrisposto. Concorrono a formare il totale di quanto
maturato anche eventuali rimborsi o concorsi spese o di premi.
Le date di scadenza dei contributi previdenziali sono:
1° trimestre entro il 20 maggio
2° trimestre entro il 20 agosto
3° trimestre entro il 20 novembre
4° trimestre entro il 20 febbraio dell’anno successivo.
MASSIMALE PER PLURIMANDATARI in vigore dal 1 gennaio 2010:
€ 15.810,00 base imponibile delle provvigioni con versamento massimo annuo per
ciascuna casa mandante (pari all’13,50% di € 15.810,00 nella misura del 6,75% + 6,75%),
è di € 2.134,35
se il rapporto di agenzia ha inizio o termine nel corso d’anno, il massimale
provvigionale non è frazionabile
Il MINIMALE contributivo annuo è fissato in € 396,00 a partire dal 1° gennaio 2010
MASSIMALE PER MONOMANATARI:
€ 27.667,00 base imponibile delle provvigioni con versamento massimo annuo (pari
all’13,50% di € 27.667,00 nella misura del 6,75% + 6,75%), è di€ 3.735,05
se il rapporto di agenzia ha inizio o termine nel corso d’anno, il massimale
provvigionale non è frazionabile
Il MINIMALE contributivo annuo è fissato in € 789,00 a partire dal 1° gennaio 2010
La monomandatarietà deve essere prevista contrattualmente non basta operare per
una sola casa preponente per considerarsi tali e operare le ritenute previdenziali sul
massimale come sopra evidenziato. L’esclusiva che intende l’Enasarco è quella di:
“dovrete operare esclusivamente per noi non potrete assumere incarichi per altre società
anche se non in concorrenza con la nostra”. Per non creare interpretazioni diverse, è
meglio indicare in mandato: “ vi è conferito l’incarico di agente monomandatario”.
Produttività:
In base al principio di produttività il minimale contributivo è dovuto solamente se il
rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso
dell’anno.
E’ pertanto sufficiente la maturazione delle provvigioni anche per un solo trimestre per far
scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui
il rapporto non ha prodotto alcuna provvigione.
Se il rapporto di agenzia è rimasto improduttivo per tutto l’anno, il minimale
contributivo non dovuto.
Frazionabilità:
In base all’art. 6 del nuovo Regolamento il minimale è frazionabile in trimestri.
Pertanto, nell’ipotesi di inizio o cessazione dell’attività nel corso d’anno, sarà necessario
calcolare il minimale contributivo riferito al singolo trimestre ed effettuare il versamento
moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia.
Ciò naturalmente a condizione che in almeno un trimestre sia maturato il diritto alla
provvigione (principio di produttività)
La differenza tra il minimale e l’entità dei contributi maturati è a totale carico del
preponente.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
MINIMALE CONTRIBUTIVO
ANNUO (frizionabile)
AGENTE INDIVIDUALE
MONOMANDATARIO
PLURIMANDATARIO
€ 789,00
€ 396,00
AGENTE IN FORMA DI
SNC O SAS
MONOMANDATARIO
€ 394,50 per ciascun
socio illimitatamente
responsabile
PLURIMANDATARIO
€ 198,00 per ciascun
socio illimitatamente
responsabile
MASSIMALI PROVVIGIONALI
I massimali provvigionali, previsti esclusivamente per gli agenti che operano in forma di ditta
individuale o di società di persone sono pari a:
MASSIMALE
PROVVIGIONALE
AGENTE
MONOMANDATARIO
(agenti di commercio impegnati per atto scritto ad esercitare
l'attività per una' sola casa mandate)
PLURIMANDATARIO
euro 27.667,00
€euro 15.810,00
Se il rapporto di agenzia ha inizio o termine in corso anno, il massimale provvigionale non è
frizionabile.
Per le società di capitali (srl – spa - sapa), non si operano ritenute ai fini previdenziali ma,
è posto interamente a carico della casa mandante, un contributo assistenziale da
calcolarsi su tutto ciò che è maturato nei trimestri considerati. le aziende dovranno
determinare il contributo al Fondo di Assistenza Enasarco come indicato nello specchietto
qui sotto riportato:
SCAGLIONI DEGLI IMPORTI PROVVIGIONALI ANNUI
% CONTRIBUTIVA
Fino a 13.000.000 euro
Da 13.000.001 a 20.000.000
Da 20.000.001 a 26.000.000
Oltre 26.000.001
2
1
0,5
0,1
I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè:
1° trimestre entro il 20 maggio
2° trimestre entro il 20 agosto
3° trimestre entro il 20 novembre
4° trimestre entro il 20 febbraio dell’anno successivo
******
E’ altresì interamente a carico delle case mandanti il F.I.R.R. (Fondo Indennità
Risoluzione Rapporto) che si versa all’ Enasarco entro il 31 marzo di ogni anno e va
calcolato su tutto ciò che è stato corrisposto a favore dell’agente nell’anno solare (da
gennaio a dicembre) da calcolare sulla base imponibile delle fatture emesse dall’agente
con i seguenti scaglioni:
AGENTI PLURIMANDATARI (sia individuali che società di persone o di capitale)
Da 0 a € 6.200,00
4%
Da € 6.200,01 a € 9.300,00
2%
Oltre a € 9.300,01
1%
AGENTI MONOMANDATARI (sia individuali che società di persone o di capitale)
4%
DA 0 A € 12.400,00
Da € 12.400,01 a € 18.600,00
2%
Oltre a € 18.600,01
1%
Le ditte che accantonano il F.I.R.R. all’Enasarco entro il 31 marzo di ogni anno, non
devono stipulare alcuna polizza di assicurazione a favore dei propri agenti e
rappresentanti in quanto se ne fa carico l’Ente stesso che, come in passato, continuerà a
calcolare gli interessi sul F.I.R.R. versato e con questi paga il premio ad una propria
compagnia di assicurazione in sostituzione della casa mandante.
Chi però non provvede a questo accantonamento, ha l’obbligo di stipulare una polizza di
assicurazione a favore dei propri agenti pagando il premio in proporzione al numero delle
mandanti da questo rappresentate. Al termine del loro rapporto, il F.I.R.R. relativo a tutta
la durata dell’incarico sarà versato direttamente all’agente.
Solo il F.I.R..R relativo all’anno di cessazione non va versato all’Enasarco ma
direttamente all’agente applicando la ritenuta d’acconto del 20% se erogato a persona
fisica e a società di persone, mentre le società di capitale non sono soggette a nessuna
ritenuta. Nel primo caso al ricevimento dell’importo l’agente emetterà ricevuta quietanza
con marca da bolla da € 1,81 se l’importo ricevuto è superiore a € 77,50, nel secondo caso
(società di persone) fattura non soggetta ad Iva ma con ritenuta d’acconto del 20%
(sempre con marca da bollo da € 1,81 se l’importo fatturato è superiore a € 77,50) nel
terzo caso (società di capitale) fattura non soggetta ad IVA.
Schema Riepilogativo
CONTRIBUZIONE
ANNUALE
Agente in forma di ditta
individuale / snc o sas
Agente in forma di spa o srl
Monomandatario / Plurimandatario
Monomandatari
Plurimandatari
Scaglioni provvigioni
Percentuale
contributiva
fino a € 13.000.000,00
2%
da € 13.000.000,01
a € 20.000.000,00
Aliquota
contributiva
1%
13,50%
da € 20.000.000,01
a € 26.000.000,00
oltre € 26.000.000,01
Massimale
provvigionale
€ 27.667,00
Minimale
contributivo
€ 789 (*)
0,5%
0,1%
€ 15.810,00
NON SONO PREVISTI NÈ MASSIMALI NÈ
MINIMALI
€ 396 (*)
(*) per le società di persone, in presenza di due o più soci illimitatamente responsabili, l’importo
del contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno di essi.
MODALITÀ DI VERSAMENTO ED INVIO DELLA DISTINTA
SOGGETTI INTERESSATI
Il nuovo Regolamento ENASARCO ha altresì modificato le modalità di versamento ed invio della
distinta alla Fondazione.
Le nuove modalità interessano tutte le case mandanti, indipendentemente dalla tipologia di
agenti con cui collaborano.
INVIO DELLA DISTINTA
Il versamento dei contributi dovuti alla Fondazione ENASARCO è preceduto dall'invio di
un'apposita distinta.
Dal 2005 è previsto l'obbligo di trasmissione della distinta esclusivamente per via
telematica.
.
Contestualmente non è più ammesso l'utilizzo del bollettino postale per il versamento dei contributi
dovuti.
Le modalità per l'invio telematico delle distinte sono differenziate a seconda che la casa
mandante presenti più o meno di 100 agenti.
L’invio telematico va effettuato tramite il sito internet della Fondazione ENASARCO
(www.enasarco.it).
A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l’abilitazione ai servizi telematici. Per l’invio
della distinta da parte delle case mandanti con più di 100 agenti è stato istituito il “Protocollo
grandi ditte”.
INVIO DISTINTA
MODALITÀ TELEMATICA
TRAMITE SITO INTERNET
ENASARCO
TRAMITE SITO INTERNET
ENASARCO
PROTOCOLLO GRANDI
DITTE
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Modalità di versamento
Dal 2005 il versamento dei contributi va effettuato mediante addebito automatico sul conto
corrente bancario della casa mandante tramite procedura RID (Rapporti Interbancari Diretti) e
non più utilizzando il bollettino postale inviato dalla Fondazione.
Per usufruire dell’addebito automatico è necessaria la sottoscrizione permanente di addebito sul
proprio conto corrente bancario.
Tale operazione è svolta on line sul sito internet della Fondazione.
Termini di versamento
I termini entro cui devono essere effettuati i versamenti dei contributi (versamenti trimestrali e
FIRR) non sono stati modificati e pertanto gli stessi vanno effettuati entro il giorno 20 del secondo
mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.
Le scadenze sono le seguenti:
Trimestre di riferimento
Scadenza
Primo trimestre
20 Maggio
Secondo trimestre
20 Agosto
Terzo trimestre
20 Settembre
Quarto trimestre
20 Febbraio dell'anno successivo
Il versamento del FIRR dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENASARCO
AGENTI E RAPPRESENTANTI IMPEGNATI AD ESERCITARE LA PROPRIA
ATTIVITA'
Per un solo Preponente
Massimale annuo
delle provvigioni
Dal 1/1/1973
L. 2/2/1973, n.12, art.6
(G.U. 23/2/1973, n. 50)
Minimale annuo
dei contributi
Per due o più Preponenti
Massimale annuo
delle provvigioni
Minimale annuo
dei contributi
Contributo da calcolare
nei limiti dei massimali
delle provvigioni e con il
rispetto dei minimali
contributivi
9.000.000
60.000
7.500.000
36.000
3% + 3%
Dal 1/10/1978
D.P.R. 24/6/1978, n. 460
(G.U. 19/8/1978,n. 231)
12.000.000
240.000
7.500.000
120.000
4% + 4%
Dal 1/7/1983
D.P.R.31/3/1983, n. 277
(G.U.9/6/1983, n. 157)
24.000.000
240.000
10.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1/1/1988
D.P.R.11/12/1987
(G.U.1/4/1988, n.77)
30.000.000
240.000
16.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1/1/1989
D.P.R.11/12/1987
(G.U.1/4/1988, n. 77
34.000.000
240.000
20.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 01/07/1998
Regolamento di Previdenza
01/10/1998
42.000.000
480.000
24.000.000
240.000
5,75% + 5,75%
Dal 01/01/2004
Regolamento di Previdenza
31/10/2003
€ 24.548,00
€ 247,90
€ 14.027,00
€ 123,95
6,25% + 6,25%
Dal 01/01/2005
Regolamento di Previdenxa
31/10/2003
€ 24.548,00
€ 700,00
€ 14.027,00
€ 350,00
6,50% + 6,50%
Dal 01/01/2006
Regolamento di Previdenza
31/10/2003
€ 25.481,00
€ 727,00
€ 14.561,00
€ 364,00
6,75% + 6,75%
€ 25.481,00
€ 727,00
€ 14.561,00
€ 364,00
6,75% + 6,75%
Dal 01/01/2007
Regolamento di Previdenza
31/10/2003
Dal 01/01/2008
Art. 4, Comma 5 del
Regolamento di Previdenza
31/10/2003
€ 26.603,00
€ 759,00
€ 15.202,00
€ 381,00
6,75% + 6,75%
Dal 01/01/2009
Art. 4, Comma 5 del
Regolamento di Previdenza
31/10/2003
€ 26.603,00
€ 759,00
€ 15.202,00
€ 381,00
6,75% + 6,75%
Dal 01/01/2010
Art. 4, Comma 5 del
Regolamento di Previdenza
31/10/2003
€ 27.667,00
€ 789,00
€ 15.810,00
€ 396,00
6,75% + 6,75%
SAGGIO DEGLI INTERESSI
DA APPLICARE NEI CASI DI RITARDO NEI PAGAMENTI NELLE TRANSIZIONE COMMERCIALI
AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS 9 OTTOBRE 2002, N. 231
Dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002
3,35% + 7 = 10,35%
Dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003
2,85% + 7 = 9,85%
Dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2003
2,10% + 7 = 9,10%
Dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004
2,02% + 7 = 9,02%
Dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre 2004
2,01% + 7 = 9,01%
Dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2005
2,09% + 7 = 9,09%
Dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2005
2,05% + 7 = 9,05%
Dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2006
2,25% + 7 = 9,25%
Dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre 2006
2,83% + 7 = 9,83%
Dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007
3,58% + 7 = 10,58%
Dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2007
4,07% + 7 = 11,07%
Dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008
4,20% + 7 = 11,20%
Dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008
4,10% + 7 = 11,10%
Dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009
2,50% + 7 =
9,50%
Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009
1,00% + 7 =
8,00%
Dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2010
1,00% + 7 =
8,00%