Alimenti non preimballati - FIPE - Federazione Italiana Pubblici

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Alimenti non preimballati - FIPE - Federazione Italiana Pubblici
Reg. (UE) 1169/2011
Le nuove norme sull’etichettatura
Roma – 18 dicembre 2014
Il Nuovo Regolamento
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE,
1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il
regolamento (CE) n. 608/2004 – GU. 22.11.2011
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Entrata in vigore
Il Regolamento è entrato ufficialmente in vigore il
13 dicembre 2014.
Essendo un regolamento è direttamente applicabile negli
Stati membri, senza bisogno di alcun atto di recepimento
da parte dei Governi.
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Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica agli operatori del
settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare
quando le loro attività riguardano la fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a
tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi
quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla
fornitura delle collettività.
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Definizione di collettività
Art. 2, comma 2, lett. d) del Regolamento:
«collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o
un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti,
mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui,
nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati
alimenti destinati al consumo immediato da parte del
consumatore finale.
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Le novità
Il Regolamento detta nuove disposizioni sull’etichettatura
dei prodotti confezionati/preimballati nonché di quelli non
preimballati (non-prepacked food) tra i quali rientrano sia i
prodotti venduti sfusi che gli alimenti somministrati.
Queste nuove norme devono essere coordinate con il
D.Lgs. 109/1992, l’attuale normativa italiana
sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
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Alimenti confezionati/preimballati
Definizione – art. 2, comma 2, lett. e) Regolamento: l’unità di vendita
destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle
collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato
confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in
parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non
possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento
preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita
su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
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Alimenti confezionati/preimballati
Disciplina: L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 109/1992
sull’elenco delle indicazioni dei prodotti confezionati
viene superato dall’art. 9, comma 1, del Regolamento.
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Art.3 D.Lgs. 109/1992
Elenco delle indicazioni dei prodotti
preconfezionati.
Articolo 9 Reg. UE 1169/2011
Elenco delle indicazioni obbligatorie
Denominazione di vendita
Denominazione dell’alimento
Elenco degli ingredienti
Identica
Quantità netta o nominale
Quantità netta
Termine minimo di conservazione o data di
scadenza
Identica
Il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e la sede del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore stabilito nell’UE
Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare responsabile
delle informazioni
La sede dello stabilimento di produzione e di
confezionamento
Non prevista
Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le
bevande aventi un contenuto alcolico superiore a
1,2 % in volume
Identica
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Art.3 D.Lgs. 109/1992
Elenco delle indicazioni dei prodotti
preconfezionati.
Articolo 9 Reg. UE 1169/2011
Elenco delle indicazioni obbligatorie
Il lotto di appartenenza del prodotto
Non prevista dal regolamento, ma ancora
obbligatoria ai sensi della direttiva 2011/91/UE
Le modalità di conservazione e di utilizzazione,
qualora sia necessaria l’adozione di particolari
accorgimenti in funzione della natura del prodotto
Le condizioni particolari di conservazione o
d’impiego
Le istruzioni per l’uso, ove necessario
Le istruzioni per l’uso, nei casi in cui la loro
omissione renderebbe difficile un uso adeguato
dell’alimento
Il luogo di origine o di provenienza nel caso in cui
l’omissione possa indurre in errore l’acquirente
circa l’origine o la provenienza del prodotto
Il paese di origine e il luogo di provenienza ove
previsto dall’art 26
La quantità di taluni ingredienti o categorie di
ingredienti (ingrediente caratterizzante evidenziato)
Identica
Prevista dall’art. 5, comma 2
Allergeni: qualsiasi ingrediente o coadiuvante
tecnologico (o suo derivato) che provochi allergie
o intolleranze
Facoltativa
Una dichiarazione nutrizionale
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Alimenti non preimballati
Definizione – art. 44, comma 1, Regolamento: alimenti offerti in
vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio
oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o
preimballati per la vendita diretta.
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Alimenti non preimballati
Disciplina – art. 44 Regolamento:
a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), è obbligatoria (ALLERGENI);
b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è
obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni
nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali
indicazioni o loro elementi.
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Alimenti non preimballati
Disciplina – art. 44 Regolamento:
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi
con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono
essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e
presentazione.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle
disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.alimenti offerti in
vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure
imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la
vendita diretta.
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Alimenti non preimballati
Disciplina – Chiarimenti Commissione UE gennaio 2013:
•
L’indicazione degli allergeni è obbligatoria e non può essere data
a semplice richiesta del cliente, ma deve essere disponibile e
facilmente visibile.
•
Lo Stato membro può disciplinare la forma con cui dare queste
informazione, in assenza di disposizioni nazionali la forma deve
essere scritta.
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Alimenti non preimballati
Disciplina – Chiarimenti MISE luglio 2014:
Gli alimenti non preimballati sono:
• Gli alimenti venduti sfusi (gastronomia, pasticceria, ecc.) per i
quali rimane in vigore l’art. 16 del D.Lgs. 109/1992, quindi
l’elenco degli ingredienti prodotto per prodotto;
• Gli alimenti somministrati (piatto di pasta servito al tavolo) per i
quali devono essere indicati gli allergeni, come previsto dal
Regolamento.
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Alimenti non preimballati – venduti sfusi
Disciplina – Art. 16 D.Lgs. 109/1992
(verrà modificato, ad oggi occorre evidenziare l’allergene presente nell’elenco degli ingredienti):
Vendita dei prodotti sfusi .
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente
preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai
fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono
oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 ;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
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Alimenti non preimballati – venduti sfusi
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni
alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure,
per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione
dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente
sull'impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi
pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua
potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica.
6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al
consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul
contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni
di cui all' articolo 3 , comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un
documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si
riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.
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Alimenti non preimballati – somministrati
Disciplina – Art. 44 Regolamento:
Indicazione degli allergeni in forma scritta.
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Cosa sono gli allergeni?
Sono ingredienti comunemente usati negli alimenti, che però in
alcuni individui scatenano una reazione allergica non dovuta di per
sé alle caratteristiche chimiche dell’ingrediente ma dovuta al fatto
che alcune persone hanno un assetto costituzionale (atopico) che li
espone maggiormente ad una reazione avversa in seguito
all’ingestione di alcune sostanze (essenzialmente proteine).
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Quali sono gli allergeni che devono essere indicati?
L’allegato II del Regolamento indica i 14 tipi di allergeni che devono essere indicati: 1)
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi
ibridati) e prodotti derivati; 2) Crostacei e prodotti derivati; 3) Uova e prodotti derivati; 4)
Pesce e prodotti derivati; 5) Arachidi e prodotti derivati; 6) Soia e prodotti derivati; 7) Latte
e prodotti derivati, incluso lattosio; 8) Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci
comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e
prodotti derivati; 9) Sedano e prodotti derivati; 10) Senape e prodotti derivati; 11) Semi di
sesamo e prodotti derivati; 12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10
mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2; 13) Lupini e prodotti derivati; 14) Molluschi e prodotti
derivati.
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Perché vanno indicati?
Oggi si stima che le allergie interessino l’8% dei bambini e circa il 3% degli adulti; in Italia,
secondo dati ISTAT, la popolazione affetta da tale problema ammonterebbe al 9,9%.
Attualmente, gli unici strumenti per prevenire la malattia poggiano su due capisaldi:
l’identificazione del componente pericoloso e l’esclusione temporanea o permanete
dell’alimento a rischio dalla dieta del soggetto affetto dalla malattia. Per questa ragione,
l’attuale normativa fa obbligo agli OSA di informare il soggetto allergico o intollerante con
appropriate indicazioni della presenza di ogni sostanza o ingrediente utilizzati nella
preparazione dei prodotti alimentari o residuati nel prodotto finito, anche se in forma
alterata, indicandoli con il loro nome specifico qualora appartengano o siano derivati da un
potenziale allergene.
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Indicazioni operative
La Federazione, conscia delle responsabilità che hanno gli operatori della ristorazione nei
confronti della clientela che soffre di allergie od intolleranze e delle conseguenze civili e
penali che possono derivare ai ristoratori in ragione di indicazioni omissive od errate
fornite dai dipendenti, ha già previsto nel proprio Manuale di Corretta Prassi Operativa,
validato dal Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2013 n. 135), una modalità
di dichiarazione degli allergeni, attraverso l’elenco, sotto ciascun allergene, dei piatti che lo
contengono. Esempio:
ALLERGENE:
UOVA
Piatti in menù :
Omelette
Insalata russa
Tagliatelle ai funghi
Cotoletta alla milanese
Polpette
Sarde impanate e fritte
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Indicazioni operative
Tabella contenente tutti i 14 tipi di allergeni
Cereali
contenenti
glutine
Crostacei e
prodotti a
base di
crostacei
Uova e
prodotti a
base di
uova
Pesce e
prodotti a
base di
pesce
Arachidi e
prodotti a
base di
arachidi.
Soia e
prodotti a
base di
soia
Latte e
prodotti a
base di
latte
Frutta a
guscio
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Sedano e
prodotti
a base di
sedano
Senape e
prodotti
a base di
senape
Semi di
sesamo
e
prodotti
a base di
semi di
sesamo
Anidride
solforosa
e solfiti
Lupini e
prodotti
a base
di lupini
Molluschi
e prodotti
a base di
molluschi
Criticità e novità
• Allergeni occulti;
• Informazioni dai fornitori;
• Vendita per asporto pizza o piatti ristorante;
• Vendita telefonica e consegna a domicilio;
• Catering/Banqueting;
• Sanzioni;
• Tavolo di concertazione al MISE.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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