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CHIOMENTI
STUDIO LEGALE
COMPETITION LAW UPDATE
Rassegna delle principali novità nazionali e comunitarie in materia di concorrenza e aiuti di Stato
curata dal Dipartimento di diritto comunitario, anti-trust e internazionale
www.chiomenti.net
Numero 9: Ottobre 2006 - Giugno 2007
In particolare, si segnalano in questo numero:
Italia:
L’AGCM indaga nei settori della distribuzione
del carburante e bancario
Accolti impegni nel caso Merck e nel caso del
rigassificatore di Panigaglia
Autorizzate alcune fusioni bancarie
Autorizzata JV nel facility management
Vietata l’acquisizione di 1288
Il Consiglio di Stato conferma la decisione nel
caso Cassa Depositi e Prestiti
Sulla prescrizione delle azioni per danni
Unione Europea:
Novità in materia di clemenza
Regolamento de minimis: nuove soglie
Nuovo Regolamento su aiuti di Stato a ricerca ,
sviluppo e innovazione
Lucchini S.p.A. il Tribunale di primo Grado
annulla la decisione sull’incompatibilità degli
aiuti
Gaz de France / Suez autorizzazione con
impegni della fusione
Chiuse inchieste nel settore energia e bancario
Novità nel caso E.On / Endesa
Recupero di aiuti illegittimi
Approvati i contributi per i decoder
ITALIA
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
L’AGCM interviene sulla liberalizzazione del settore
della distribuzione di carburante in Italia.
In data 18 Gennaio 2007 l’AGCM ha pubblicato alcune
osservazioni in merito alle dinamiche del mercato nel
Œsettore della distribuzione di carburanti in rete.
L’Autorità, in particolare, sollecita un intervento al fine
di aumentare la competitività del settore e ridurre il
prezzo dei carburanti che, in Italia, è più elevato rispetto
al resto d’Europa. Secondo l’AGCM, infatti, gli
interventi regolatori avviati fino ad ora per dar vita al
processo di ristrutturazione e ammodernamento della
rete di distribuzione di carburanti sono stati
insoddisfacenti, hanno cristallizzato gli assetti
distributivi esistenti e hanno ostacolato l’ingresso di
nuovi operatori nel mercato. In particolare, l’Autorità
registra in Italia una presenza del tutto marginale degli
operatori appartenenti alla Grande Distribuzione
Organizzata (GDO) laddove, in altri paesi europei, la
percentuale delle vendite di carburante realizzata
attraverso tale canale è molto più alta e permette
un’effettiva liberalizzazione nel settore. L’AGCM
ritiene, quindi, che la normativa di settore, sia a livello
statale sia - soprattutto - a livello regionale, freni
l’accesso al mercato di nuovi operatori dotati di
adeguate risorse e incentivi imponendo loro restrizioni
quantitative (definizione di bacini di utenza, distanze e
superfici minime obbligatorie, ecc.) o regolando il loro
comportamento attraverso l’imposizione di orari di
servizio, turni obbligatori di chiusura. Inoltre, l’Autorità
rileva che la composizione e le modalità
di funzionamento della c.d. “Cabina di Monitoraggio e
valutazione del mercato”, istituita presso il Ministero
dello Sviluppo Economico e deputata a monitorare
costantemente l’andamento dei prezzi al consumo dei
carburanti e l’adeguamento dei listini prezzi in Italia
rispetto al resto d’Europa, agevola, di fatto, uno scambio
di informazioni sensibili tra gli operatori del settore. Si
segnala, infine, che lo stesso giorno l’AGCM ha avviato
un istruttoria nei confronti di nove compagnie petrolifere
per sospetta violazione dell’art 81 CE in quanto
avrebbero posto in essere meccanismi collusivi nella
determinazione del prezzo consigliato dei carburanti alla
distribuzione (AS379).
Pubblicati i risultati dell’indagine conoscitiva nel
settore bancario in Italia realizzata dall’AGCM.
L’AGCM ha pubblicato i risultati dell’indagine
conoscitiva sul settore bancario in Italia. Tale indagine
ha evidenziato come il costo medio annuale di tenuta e
movimentazione del conto corrente sia sensibilmente
maggiore in Italia rispetto ad altri Stati membri
dell’Unione. Tale analisi confermerebbe la maggiore
debolezza che si riscontra nel processo competitivo
italiano, rivelando inoltre che un numero elevato di
operatori presenti sul territorio nazionale non è di per se
sufficiente a garantire offerte competitive. Anche la
recente propensione delle banche a sostituire i conti a
consumo con quelli a canone è stata oggetto di
contestazione da parte dell’AGCM dal momento che
questi ultimi non tutelano la clientela. Inoltre, la scarsa
mobilità della clientela sembra incidere notevolmente
sul basso livello competitivo tra gli operatori del settore.
Tale scarsa mobilità sembrerebbe dovuta, in primo
luogo, a una mancanza d’informazione che determina
l’incapacità della clientela di compiere scelte razionali.
Inoltre si rileva la presenza di eccessivi elementi
fidelizzanti, quali costi di uscita elevati e cessazione dei
servizi legati al conto corrente, usati dalle banche per
disincentivare la clientela a rivolgersi a un concorrente.
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Tali pratiche di tying incidono sull’assetto dei mercati,
diventando un reale ostacolo alla concorrenza e quindi
“causa di uno scarso o assente confronto competitivo”. I
risultati di tale indagine si concludono con una serie di
previsioni ritenute idonee ad avviare un confronto
realmente competitivo tra i vari istituti bancari (provv. n.
16403 del 1/2/2007).
Accolti impegni nel caso Merck.
In relazione al procedimento per abuso di posizione
dominante nel mercato degli antibiotici a base di
imipemen-cilastatina, l’AGCM ha accettato, rendendoli
automaticamente vincolanti, gli impegni proposti da
Merck&Co e Merk Sharp & Dohme SpA (Merck). Nella
fase dell’avvio di istruttoria si era ipotizzato che la
violazione si sarebbe concretizzata in un abuso di
posizione dominante da parte di Merck che non avrebbe
dato in licenza il diritto di produrre in Italia un principio
attivo oggetto, all’epoca, di protezione brevettale. Già
nel giugno del 2005 l’AGCM era intervenuta, in via
cautelare, disponendo il rilascio coatto delle licenze di
produzione in Italia. In data 30 gennaio 2006 è scaduto
il certificato complementare di protezione da cui
derivava la tutela brevettale, facendo così venir meno gli
effetti anticoncorrenziali oggetto della verifica
dell’AGCM. Al fine di evitare l’accertamento della
violazione e la conseguente probabile sanzione, Merck
ha comunque proposto degli impegni aventi per oggetto
la concessione delle licenze per la produzione in Italia di
finasteride, la cui protezione brevettuale sarebbe scaduta
a luglio 2009, ciò presupponendo un legame causale tra
l’impegno proposto e i profili concorrenziali oggetto
dell’istruttoria. L’AGCM ha accettato gli impegni
proposti in relazione a un mercato diverso (quello della
finasteride appunto) rispetto a quello in cui si erano
verificate le condotte e gli effetti oggetto dell’istruttoria.
È interessante notare come una delle tre associazioni di
imprese chimiche interpellate dall’AGCM nell’ambito
del c.d. market test per la valutazione degli impegni,
oltre ad aver espressamente evidenziato che gli impegni
proposti da Merck non hanno alcuna relazione con
l’imipemen-cilastatina, ha contestato il pregiudizio
economico che l’accettazione dei medesimi avrebbe
arrecato non solo ai precedenti licenziatari del medesimo
principio attivo, ma anche ai titolari di prodotti
appartenenti alla stessa categoria terapeutica del farmaco
a base di finasteride. L’AGCM, prendendo atto della
censura, l’ha rigettata in base alla considerazione che
“l’eventuale riduzione delle rendite godute dalle imprese
già presenti nei mercati interessati […] rappresenta un
evento del tutto fisiologico, in quanto correlato a
legittime modalità di ingresso di nuovi concorrenti”. Sul
concetto di “legittimo ingresso” in un mercato distinto
da quello oggetto dell’istruttoria, tuttavia, l’AGCM non
ha fornito alcun ausilio interpretativo (provv. n. 16597
del 21/3/2007).
Chiuso con impegni il secondo procedimento nel
settore dell’energia.
A tre mesi dalla chiusura con impegni del procedimento
“Comportamenti Restrittivi sulla Borsa Elettrica”,
l’AGCM estende nuovamente l’applicabilità dell’art.
14-ter della Legge n. 287/90 (introdotto dal Decreto
Bersani) a una indagine in corso, e attraverso una
ex-ante
rispetto
all’accertamento
valutazione
dell’infrazione, accetta gli impegni presentati dalle parti
e chiude un procedimento istruttorio avviato nel 2005. In
data 16 novembre 2005 e con successivo ampliamento di
istruttoria, l’AGCM aveva avviato nei confronti della
società ENI e delle controllate GNL Italia e Snam Rete
Gas un procedimento per sospetto abuso di posizione
dominate nel mercato della gestione e utilizzazione
dell’unico terminale di rigassificazione in esercizio
sull’intero territorio italiano, sito in Pangaglia. I
comportamenti oggetto d’istruttoria si riferivano al
rifiuto da parte di GNL Italia - gestore dell’impianto - di
concedere ai terzi che ne avevano fatto richiesta
l’accesso alla capacità del rigassificatore per gli anni
2003-2004 e all’accaparramento da parte di ENI
dell’intera capacità di rigassificazione del terminale
negli anni termici 2002-2003 e 2003-2004. Secondo
l’Autorità tali comportamenti complessivamente
considerati realizzavano una pratica escludente posta in
atto da ENI e GNL Italia sul mercato dell’accesso alla
capacità continua di rigassificazione del terminale. Essi,
inoltre, avevano forti ripercussioni nel mercato a valle
dell’approvvigionamento all’ingrosso di gas naturale.
ENI ha presentato una serie di impegni comportamentali
consistenti essenzialmente nell’avvio di una procedura
di gas release a decorrere dal 1° luglio 2007 secondo due
modalità alternative: (i) allocazione proquota di un
quantitativo pari a 1,5 miliardi di metri cubi di gas al
prezzo di 27,06 eurocent/mc e (ii) allocazione a mezzo
procedura d’asta di un quantitativo massimo di 2
miliardi di metri cubi di gas a seconda del livello di
prezzo medio di aggiudicazione. All’esito del market test
e alla luce delle osservazioni pervenute dall’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas, ENI ha modificato la propria
posizione e, in particolare, si è impegnata a cedere il gas
in modalità proquota aumentando i volumi ceduti a 4
miliardi di mc e riducendo il prezzo a 26,45
eurocent/mc. L’AGCM ha considerato gli impegni
proposti quale misura idonea a far venire meno i profili
anticoncorrenziali oggetto di istruttoria (provv. n. 16530
del 6/3/2007).
Via libera alla fusione tra Banche Popolari Unite e
Banca Lombarda e Piemontesi.
L’AGCM ha autorizzato con condizioni la fusione di
Banca Lombarda e Piemontese in Banca Popolari Unite.
Di conseguenza, UBI Banca, la nuova entità nascente
dalla fusione, manterrà la forma giuridica di banca
popolare cooperativa. I mercati interessati sono stati non
solo quelli bancari tradizionali della raccolta e degli
impieghi, ma anche il mercato del risparmio gestito e
alcuni mercati assicurativi, come ad esempio il ramo
vita. In considerazione dei legami personali e strutturali
tra UBI Banca e il Gruppo Intesa San Paolo e della
rilevante presenza a livello locale della nuova entità,
l’AGCM ha ritenuto opportune alcune misure strutturali
e comportamentali, accettando e rendendo vincolanti gli
impegni presentati dalle parti. In particolare, UBI Banca
dovrà cedere un numero di sportelli tale da far in modo
che la propria quota di mercato non superi il 35% nelle
province di Brescia e Bergamo, dove rappresenta il
primo operatore, con uno scarto dai concorrenti
superiore al 10%. I contratti di cessione dovranno essere
stipulati entro sette mesi dalla decisione con soggetti
terzi, che non abbiano alcuna partecipazione nella nuova
banca, e dovranno perfezionarsi entro dieci mesi dalla
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decisione. Per evitare, inoltre, che i legami strutturali di
UBI Banca con il gruppo Intesa San Paolo affievoliscano
la pressione concorrenziale tra i due gruppi bancari e
influenzino le loro strategie commerciali, UBI Banca
non dovrà partecipare a possibili futuri patti di sindacato
di voto o di consultazione su Intesa San Paolo. A UBI
Banca è inoltre vietato di ricostituire ogni accordo che
sia eventualmente concluso relativamente a Intesa San
Paolo, avente partecipanti e/o finalità e/o contenuti
analoghi a quelli del c.d. “Gruppo Lombardo”, il patto di
sindacato in Banca Intesa, a cui partecipavano Banca
Lombarda, Carlo Tassara S.p.A. e il gruppo Mittel. UBI
Banca dovrà inoltre far sì che, nel caso in cui Carlo
Tassara S.p.A. e/o il gruppo Mittel sottoscrivano un
patto di sindacato di voto o di consultazione su Intesa
Sanpaolo, nessuna persona fisica che controlli o rivesta
cariche in tali società sia contemporaneamente presente
negli organi di governance di UBI Banca. UBI Banca è
tenuta a informare progressivamente l’AGCM sulle
modalità con le quali saranno adottate le misure volte ad
evitare che la fusione determini effetti pregiudizievoli
alla concorrenza nei mercati rilevanti (provv. n. 16673
del 12/4/2007).
Bloccata l’acquisizione di 1288 Servizio di
Consultazione Telefonica (SCT) da parte di Seat
Pagine Gialle.
L’Autorità ha vietato l’operazione di acquisizione da
parte del Gruppo di Seat Pagine Gialle del controllo
esclusivo della società 1288 SCT, controllata dal gruppo
britannico Yell. Entrambi i soggetti coinvolti
nell’operazione sono attivi nel settore della fornitura di
servizi di informazione abbonati via telefono (c.d.
directory assistance): in particolare, Seat Pagine Gialle
offre servizi di directory assistance in Italia fin dal 2001
avvalendosi della numerazione “892424” e, dal 2005,
anche di altre numerazioni; la target, invece, opera nel
mercato interessato dal 2005 attraverso i numeri “1288”
e “1248”. Secondo l’Autorità, l’operazione in questione
avrebbe permesso a Seat Pagine Gialle di rafforzare la
sua posizione dominante, arrivando a detenere un quota
del mercato pari al 60-70%, attraverso l’acquisto dei
diritti d’uso esclusivo sulle numerazioni “1288” e
“1244”, sul marchio e sull’immagine aziendale.
L’AGCM ha sottolineato, inoltre, che il rafforzamento
della posizione dominante di Seat Pagine Gialle si
realizzerebbe ugualmente malgrado il mercato dei
servizi d’informazione abbonati via telefono non
presenti significative barriere all’ingresso. L’Autorità ha,
infine, sottolineato che l’operazione comporterebbe
l’uscita dal mercato di un importante operatore
internazionale specializzato nell’offerta di directory
assistance in assenza, peraltro, di altri importanti
operatori sul mercato capaci di esercitare una sufficiente
pressione concorrenziale su Seat Pagine Gialle
(provvedimento n. 16642 del 4/4/2007).
Autorizzata la joint venture tra Pirelli RE e Intesa
Sanpaolo nel settore del facility e project management.
Le autorità delle concorrenza italiana, francese,
irlandese, slovena, slovacca e greca hanno autorizzato la
costituzione di una joint venture tra Pirelli RE e Intesa
Sanpaolo nel settore del facility e project management.
Tale settore concerne l’offerta di soluzioni integrate per
gli utilizzatori di immobili, quali servizi agli edifici
(gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di
immobili e dei relativi impianti), servizi agli spazi
(space planning, space management, gestione archivi,
etc.), servizi alle persone (call center, desktop
management, reception, vigilanza, ecc.) e servizi di
project management (coordinamento della progettazione
esecutiva, pianificazione delle attività necessarie alla
progettazione e ristrutturazione di immobili). La nuova
società, Pirelli RE Integrated Facility Management BV.,
sarà controllata da Pirelli RE, per il 51%, e da Intesa
Sanpaolo, per il restante 49%. L’operazione si inserisce
nel quadro di una strategia di investimento nel mercato
europeo dei servizi integrati di facility e project
management, con particolare riferimento all’Italia, alla
Germania e ai paesi dell’Europa centrale. Le autorità
della concorrenza dei diversi paesi interessati
dall’operazione hanno giudicato la concentrazione
compatibile con le rispettive norme concorrenziali, in
quanto insuscettibile di eliminare o ridurre la
concorrenza in ciascuno dei mercati geografici
interessati.
Autorizzata la fusione tra BPVN e BPI.
L’AGCM ha autorizzato la fusione tra il Banco Popolare
di Verona e Novara e la Banca Popolare Italiana. Nel
corso del procedimento è stato verificato che la
concentrazione non è suscettibile di produrre effetti di
rilievo sulla concorrenza in nessuno dei mercati rilevanti
individuati, in particolar modo nei mercati bancari, di
ampiezza tendenzialmente provinciale e tradizionalmente
considerati una buona approssimazione della posizione
delle parti anche nei correlati mercati della distribuzione
finanziaria e assicurativa. I gruppi facenti capo alle due
banche popolari sono infatti presenti in ambiti
provinciali distinti e dunque l’operazione non
comporterà sovrapposizioni a livello geografico ma
valorizzerà la struttura complementare delle reti
distributive. A seguito della fusione si è creato quindi
uno dei primi gruppi bancari italiani, primo in assoluto
tra le popolari, basato su una holding capogruppo,
società bancaria cooperativa quotata, che coordinerà il
Gruppo tramite il controllo diretto delle principali
banche rete e delle società prodotto (provvedimento. n.
16598 del 29/3/2007).
Giurisprudenza
Consiglio di Stato: conferma parziale della decisione
dell’AGCM nel caso Cassa Depositi e Prestiti.
Il 12 febbraio sono state pubblicate le motivazioni della
sentenza del Consiglio di Stato sul caso che ha visto
contrapposte Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l’AGCM.
Oggetto del contendere sono state le condizioni imposte
dall’AGCM per l’acquisizione da parte della CDP di
Trasmissione elettrica rete nazionale Spa (Terna), già
proprietaria della rete di trasmissione elettrica (RTN). La
CDP aveva comunicato all’AGCM l’intenzione di
procedere a due operazioni di concentrazione miranti a
unificare in capo a un unico soggetto la proprietà della
RTN (detenuta da Terna) e la gestione della stessa
(spettante alla società pubblica GRTN). CDP avrebbe,
dapprima, acquisito parte del capitale sociale di Terna
detenuto da Enel S.p.A., e in secondo luogo, Terna
avrebbe acquisito da GRTN il ramo d’azienda relativo
all’esercizio delle attività di trasmissione e
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dispacciamento dell’energia elettrica.
All’esito di una complessa istruttoria l’AGCM,
ritenendo che l’operazione potesse ostacolare la
concorrenza nell’intero mercato elettrico, ne
subordinava l’attuazione a due condizioni: (i)
dismissione entro il 1 luglio 2007 da parte di CDP della
quota di partecipazione al capitale di Enel S.p.A e (ii)
obbligo di nominare in via transitoria almeno 6 dei 7
consiglieri del consiglio di amministrazione spettanti a
CDP nel CdA di Terna in base a requisiti di indipendenza
tali da garantire una gestione improntata a principi di
neutralità, imparzialità non discriminazione di utenti o
categorie di utenti, e con il mantenimento di analoga
proporzione qualunque fosse stato il numero dei membri
del CdA indicato. Il Consiglio di Stato ha confermato
l’obbligo, per CDP, di cedere la propria quota di capitale
di Enel S.p.A, annullando la seconda delle condizioni
imposte dall’AGCM (sentenza n. 550/2006 del
12/2/2007).
Corte di Cassazione: prescrizione delle azioni
risarcimento danni in materia antitrust.
La sentenza della Suprema Corte si inserisce in quel
filone di pronunce aventi a oggetto i danni subiti dagli
assicurati a seguito dell’intesa anticoncorrenziale tra le
compagnie assicuratrici, accertata e sanzionata
dall’AGCM (provv. n. 8546 del 28/7/2000). La
Cassazione segue il principio affermato nella sentenza n.
2207/2005 (s.u.), in base al quale la legge antitrust non è
la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge di tutti
i soggetti del mercato. L’assicurato (soggetto terzo
rispetto all’intesa illecita) è dunque legittimato ad agire
per il risarcimento del danno nei confronti delle
compagnie assicuratrici ex art. 33, Legge 287/1990. Il
profilo di maggiore interesse della pronuncia in esame
riguarda la decorrenza del termine di prescrizione per
l’esercizio delle azioni di risarcimento danni in materia
antitrust. La Corte ha chiarito che l’azione di
risarcimento del danno subito dal consumatore per
effetto di intesa anticoncorrenziale si prescrive in cinque
anni dal giorno in cui deve ritenersi che il danneggiato,
usando l’ordinaria diligenza, abbia avuto conoscenza del
danno ingiusto. La Corte, escludendo che la definitività
dell’accertamento amministrativo sia pregiudiziale
all’azione di danno aquiliano innanzi ai giudici ordinari,
ha chiaramente stabilito che il termine prescrizionale è
del tutto indipendente dall’iniziativa a tutela
dell’interesse pubblico. Da questi chiarimenti emerge
che l’accertamento della avvenuta esteriorizzazione del
danno agli occhi della vittime non è automatico all’esito
del procedimento amministrativo che sanzioni l’illecito.
Questo accertamento dovrà essere compiuto caso per
caso dal giudice di merito e sarà incensurabile in
cassazione se sufficientemente e coerentemente
motivato. Ne deriva che i soggetti sottoposti a
procedimento istruttorio da parte dell’AGCM non
potranno fare affidamento sul fatto che, una volta
concluso il procedimento, le successive azioni di seguito
(c.d. follow-on actions) incorreranno in un oggettivo
termine prescrizionale di 5 anni. La pronuncia della
Suprema Corte avrà l’effetto di incentivare
maggiormente il c.d. private enforcement, in quanto i
potenziali attori trarrebbero giovamento dal fatto che
l’inizio della decorrenza dei termini sia fatta coincidere
con l’avvenuta conoscenza del danno, dato difficilmente
contestabile da parte del convenuto (Cass., sez. III,
2/2/2007, n. 2305).
TAR Lazio: confermato il potere di controllo
dell’ANAS, per tutela del pubblico interesse, nella
fusione Autostrade-Abertis.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da
Autostrade S.p.A. e dalla spagnola Abertis
Infraestructuras S.A. contro il diniego di autorizzazione
alla realizzazione della concentrazione da parte di
ANAS in conformità a quanto ritenuto di concerto dai
Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia. I giudici
hanno affermato l’esistenza di un potere autorizzatorio
in capo all’ANAS sulla base di diverse considerazioni.
In primo luogo, hanno sostenuto che le esigenze di
salvaguardia dell’interesse pubblico si traducono, “a
fronte di una fattispecie complessa e di preminente
rilevo anche economico, quale è la concessione della
rete autostradale”, nel potere di controllo del soggetto
concessionario in presenza di vicende di trasformazione
societaria che in qualche modo lo interessino. Ciò al
fine, tra l’altro, di “vigilare sul mantenimento delle
condizioni di affidabilità nell’adempimento degli
obblighi derivanti dalla concessione stessa”. In secondo
luogo, richiamando la teoria sui poteri impliciti, secondo
la quale “non contrastano con il principio di legalità
quei poteri che seppure non espressamente contemplati
dalla legge, si muovono comunque nel solco della norma
attributiva del potere […] come misura concreta di
realizzazione dell’interesse pubblico messa a disposizione
dell’Amministrazione”. I giudici amministrativi hanno
precisato che se si è sempre riconosciuto un potere di
autotutela in capo all’Amministrazione, “simmetrico
rispetto all’attribuzione del potere provvedimentale, così
può ammettersi la configurabilità di un potere di
controllo dell’Autorità concedente sul soggetto
concessionario, evidenziandosi un identico interesse
pubblico, in armonia dunque con il fine legislativamente
prefissato”. Infine, il Tar ha sottolineato che la
procedura autorizzatoria censurata è rispettosa del
principio di proporzionalità. In ossequio a tale principio,
in particolare, “l’Autorità non può imporre, con atti
normativi o amministrativi, obblighi e restrizioni alle
libertà del cittadino, in misura superiore a quanto
strettamente necessario nel pubblico interesse”. Nel
caso esaminato, tuttavia, i giudici hanno ritenuto che
l’azione amministrativa sia stata correttamente esercitata
dal momento che “l’interesse pubblico perseguito, per
come valutato dall’amministrazione, è stato quello di
evitare una diminuzione del sistema di garanzie, rispetto
al quale il diniego di autorizzazione si è posto come
extrema ratio, conseguente alla non condivisione delle
proposte delle società ricorrenti” (sentenza n. 563/07 del
25/1/2007).
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Rassegna, oppure preferite riceverla via email,
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UNIONE EUROPEA
Antitrust
Legislazione
Procedure di clemenza: la Commissione adotta una
nuova Leniency Notice.
L’8 dicembre 2006 è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea la Comunicazione della
Commissione “relativa all’immunità dalle ammende o
alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra
imprese”. La Comunicazione, che sostituisce quella del
2002, è stato adottata dalla Commissione in
considerazione dei commenti pervenuti dai soggetti
interessati durante il periodo di consultazione che si è
concluso il 27 ottobre scorso, nonché dell’esperienza
maturata in relazione al programma di leniency e degli
ostacoli alla sua piena efficacia. Queste nuove linee
guida, elaborate dalla Commissione, hanno il fine di
ricompensare la cooperazione delle imprese nella
scoperta di cartelli segreti con effetti intracomunitari,
tramite la concessione della non applicazione della
sanzione o della riduzione della stessa.
La non applicazione della sanzione è concessa
all’impresa che fornisce per prima informazioni ed
elementi probatori utili ad effettuare un’ispezione mirata
o ad accertare l’esistenza di un cartello.
La riduzione delle sanzioni, invece, è concessa a tutte le
imprese che forniscano informazioni o elementi
probatori con un “valore aggiunto significativo” rispetto
a quanto già a disposizione della Commissione. La
misura della riduzione delle sanzioni è differente in
relazione al momento di presentazione della domanda,
con la previsione di fasce applicabili.
Solo a seguito di una collaborazione piena e continuata
da parte delle imprese richiedenti, si potrà ottenere dalla
Commissione la non imposizione o la riduzione delle
sanzioni purchè l’impresa, durante l’intero
procedimento amministrativo, dovrà cessi il
comportamento anticoncorrenziale denunciato e non
distrugga né alteri i documenti relativi al cartello.
La nuova comunicazione della Commissione, inoltre,
per incentivare le imprese a partecipare ai programmi di
clemenza senza temere che le informazioni e gli
elementi probatori forniti siano utilizzabili contro di loro
nei giudizi civili per risarcimento dei danni, introduce il
divieto di accesso alle dichiarazioni e ai documenti
forniti nell’ambito dei programmi di clemenza da parte
di soggetti diversi dalle imprese coinvolte nel cartello e
destinatarie della comunicazione delle risultanze
istruttorie.
Le nuove linee guida sui programmi di clemenza
dell’Unione Europea conferiscono maggiore certezza
alle imprese definiscono con chiarezza e precisione le
condizioni per l’ammissione ai programmi di clemenza
ma, nel complesso innalzano il livello di cooperazione
richiesto per accedere ai benefici (2006/C 298/11).
Commissione Europea: pubblicata la relazione finale
sull’inchiesta nel settore dell’energia.
Il 10 gennaio scorso la Commissione europea ha
pubblicato la sua relazione finale sull’indagine sulla
concorrenza nel settore energetico, secondo le cui
conclusioni i consumatori e le imprese pagano le spese
di mercati del gas e dell’elettricità inefficienti e costosi.
Tra i problemi specifici figurano: gli elevati livelli di
concentrazione del mercato, l'integrazione verticale
della fornitura, della produzione e dell'infrastruttura che
determina condizioni non paritarie di accesso, nonché
investimenti insufficienti nelle infrastrutture; infine, la
possibilità di collusione tra operatori storici per la
ripartizione dei mercati. Per risolvere tali problemi, la
Commissione continuerà a prendere provvedimenti
individuali e interverrà per migliorare il contesto
normativo ai fini della liberalizzazione dell'energia. La
Commissione rivolgerà particolare attenzione ai
seguenti aspetti: disinvestimenti, programmi di cessione
di contratti e/o gas, impatto dei contratti a monte a lungo
termine sulla concentrazione a valle. La Commissione
vigilerà sulla collusione tra operatori storici finalizzata
alla ripartizione dei mercati, una delle più gravi minacce
per la concorrenza. L’integrazione verticale tra imprese
operanti nel campo della fornitura, della produzione e
delle infrastrutture aggrava i problemi di concorrenza
poiché determina condizioni non paritarie di accesso a
informazioni fondamentali sul mercato e consente agli
operatori storici di pianificare una strategia. Il carente
accesso a infrastrutture quali reti di trasmissione e
distribuzione e/o gli impianti di stoccaggio ostacola
l’accesso per nuovi operatori, specialmente stranieri. Le
iniziative in questo campo devono comprendere
un’analisi delle riserve di capacità a lungo termine e dei
loro effetti sulla concorrenza a valle. Carenze o ritardi
negli investimenti da parte delle imprese di trasmissione
con società di fornitura integrate verticalmente
costituiscono un altro motivo di grave preoccupazione,
poiché impediscono l’integrazione del mercato.
Risultati dell’inchiesta settoriale della Commissione
sui conti correnti degli istituti di credito.
La Commissione Europea ha pubblicato in data 31
gennaio la relazione finale sull’indagine relativa al
settore dei servizi bancari, avviata nel 2005. La
Commissione ha manifestato la propria preoccupazione
per l’esistenza di distorsioni della concorrenza nei
mercati delle carte di pagamento, dei sistemi di
pagamento e dei prodotti bancari al dettaglio. In tale
indagine si è accertata la presenza di notevoli ostacoli
allo sviluppo di un sufficiente grado di concorrenza nel
settore da cui deriva un aumento dei costi dei servizi
bancari al dettaglio. Le cause principali della distorsione
della concorrenza sono (i) la cooperazione tra le banche
già operanti nel settore, facilitata dall’elevata
concentrazione dei mercati nei vari Stati membri; (ii)
l’asimmetria tra banche e utenti nell’ informazione e
nella forza contrattuale. Quanto ai distinti mercati,
risulta che (i) nel settore delle carte e dei sistemi di
pagamento, pur essendo apprezzabile il progetto di
un’Area Unica di Pagamento in euro allo stato, le banche
operanti nel settore posso ancora imporre regole e
pratiche che indeboliscono la concorrenza al dettaglio;
(ii) nel mercato dei prodotti bancari al dettaglio, la
cooperazione tra le banche, oltre a ridurre la concorrenza
e scoraggiare nuovi ingressi sul mercato, determina uno
squilibrio nella forza contrattuale delle parti. A fronte di
tali distorsioni, la Commissione si è dichiarata pronta ad
esercitare i poteri ad essa attribuiti dagli articoli 81, 82 e
86 CE.
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Decisioni della Commissione europea
Sanzionato cartello sui deviatori elettrici isolati a gas.
A pochi mesi dall’entrata in vigore della Comunicazione
che introduce puntualizzazioni sui programmi di
clemenza e, in particolare, su informazioni ed elementi
probatori che l’impresa autodenunciate deve apportare,
la Commissione europea rende nota la sanzione, pari a
750 milioni di Euro, per un cartello tra imprese
produttrici di deviatori elettrici isolati a gas durato oltre
16 anni. In base alla conclusione di due dettagliati
accordi le imprese hanno (i) alterato i sistemi di
approvvigionamento delle apparecchiature in questione,
(ii) fissato i prezzi di vendita, (iii) ripartito le quote di
mercato. La collusione in riferimento alle procedure di
gara per l’acquisto dei deviatori prevedeva procedure
coordinate, suddivisione delle quote di mercato, anche
secondo la cd. home market rule tra Europa e Giappone,
e prezzi minimi. Per il calcolo delle ammende, inflitte
anche alle imprese giapponesi, la Commissione ha
tenuto conto della dimensione del mercato, della durata
dell’intesa e delle dimensioni delle imprese (decisione n.
6762 del 24/1/2007).
Giurisprudenza comunitaria
Der Grüne Punkt - Duals System Deutschland GmbH
c. Commissione: confermata la decisione della
Commissione.
Il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee ha
rigettato integralmente il ricorso presentato dalla Der
Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH
(DSD), confermando la decisione della Commissione
adottata nel 2001. Nella fattispecie, l’abuso di posizione
dominante si concretizzava nella richiesta, da parte di
DSD, di un corrispettivo per l’utilizzo del suo logo “il
Punto Verde” da apporre su ogni imballaggio anche
qualora lo stesso fosse raccolto e riciclato attraverso un
sistema riconducibile a operatori concorrenti. DSD ha
impugnato la decisione della Commissione chiedendone la sospensione dell’esecuzione e proponendo
l’adozione di un sistema di etichettatura selettiva per
imballaggi a seconda del sistema di raccolta utilizzato. Il
Tribunale ha rigettato le motivazioni della ricorrente
sottolineando come l’obbligo posto a carico della DSD
dalla Commissione è proporzionalmente diretto a porre
fine all’infrazione accertata e non reca alcun pregiudizio
agli interessi di DSD in quanto la stessa resta comunque
remunerata per il servizio che fornisce nei confronti dei
produttori e distributori aderenti al suo sistema. Il
Tribunale, inoltre, ha respinto la richiesta avanzata dalle
parti per l’adozione di un sistema di etichettatura
selettiva. L’utilizzo di tale sistema, prosegue il
Tribunale, permetterebbe a DSD di continuare ad
abusare della sua posizione dominante sul mercato in
quanto i costi connessi a tale differenziazione, dati dalla
necessità di introdurre linee separate di imballaggio e
differenti circuiti di distribuzione, disincentiverebbero i
clienti DSD, intenti a commercializzare in modo
uniforme i loro prodotti, ad avvalersi di sistemi
riconducibili ad operatori concorrenti (causa T-151/01,
sentenza del 24/5 2007).
Concentrazioni
Legislazione
La nuova Comunicazione consolidata sul controllo
delle operazioni di concentrazione.
La Commissione europea ha adottato una
Comunicazione consolidata che sostituisce le quattro
comunicazioni vigenti che riguardano rispettivamente:
“la nozione di concentrazione”, “la nozione di imprese
comuni”, “la nozione di imprese interessate” e il
“calcolo del fatturato”, che risalivano al 1998. La nuova
Comunicazione si propone di facilitare la comprensione
della materia nonché di introdurre quelle modifiche che
si sono dimostrate opportune alla luce del Regolamento
n. 138/2004, della giurisprudenza del Tribunale di Primo
Grado e della prassi della Commissione. Così nel testo si
chiariscono alcuni punti rivelatisi problematici in
passato, quali la nozione di controllo e le differenti
possibile tipologie, le condizioni affinché una serie di
operazioni possa costituire un’unica concentrazione, le
circostanze nelle quali un’impresa decentri la
produzione di servizio o di beni, precedentemente svolta
al suo interno, a una società terza.
Il testo pubblicato dalla Commissione è stato sottoposto
a una consultazione pubblica, nella quale i soggetti
interessati a pronunciarsi in materia hanno avuto
l’occasione di esprimere posizioni e suggerimenti per un
ulteriore perfezionamento della disciplina che tenga in
considerazione le preoccupazioni dei diversi operatori
interessati. Il testo in questione e relativi commenti sono
sul
sito
http://ec.europa.eu/comm/competition/
mergers/legislation/draft_jn.html.
Decisioni della Commissione europea
Gaz de France/Suez: la Commissione accetta gli impegni delle parti e autorizza la fusione.
In merito alla proposta di fusione tra Suez e Gaz de
France (GdF), la Commissione ha affermato che essa
rientra nella sfera di esclusiva competenza comunitaria,
viste le dimensioni europee dell’operazione, con un
chiaro monito alle autorità belghe che avevano invece
iniziato ad occuparsene.
Facendo seguito alle denuncie in merito a problemi di
concorrenza nel mercato dell’elettricità e del gas in
Belgio ed in quello della distribuzione di gas in Francia,
la Commissione ha rilevato, innanzitutto, come le
elevate barriere all’ingresso nei mercati interessati e la
posizione dominante delle parti fossero tali da
accentuare in maniera significativa gli effetti
anticompetitivi dell’operazione, prima della quale, al
contrario, si riscontrava un’elevata pressione
concorrenziale per l’appunto tra Gaz de France e Suez.
In risposta alle preoccupazioni manifestate da Bruxelles,
il 20 settembre i due gruppi hanno sottoposto alla
Commissione una serie di proposte per vincere tali
resistenze.
Esse includono la cessione della partecipazione di
Distrigaz, società belga partecipata per un terzo da Suez,
e Spe, società pure belga controllata da GdF attraverso
una partecipazione del 51% nella società Segbel, nonché
l’abbandono da parte di Suez del controllo
dell’operatore della rete belga Fluxys.
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La Commissione ha valutato questi impegni di “ampia
portata” tali da assicurare l’effettiva concorrenza nei
mercati energetici di Belgio e Francia e sulla base di tali
proposte ha dato il via libera alla fusione (decisione n.
4180 del 14/11/2006).
Avviato ricorso per inadempimento contro la Spagna per il caso E.ON / Endesa.
È da tempo in corso una lunga battaglia legale tra la
Commissione e il Governo spagnolo in merito all’OPA
lanciata nel febbraio del 2006 dalla tedesca E.ON sulla
principale compagnia elettrica nazionale Endesa.
L’oggetto del contendere sono le condizioni, prima fra
tutte la dismissione da parte di Endesa di alcuni assets
strategici, imposte in Spagna dalla Commissione
Nazionale per l’Energia (CNE) anche a seguito di un
ampliamento dei suoi poteri. A seguito di un primo
monito della Commissione per la violazione dell’artt. 21
del Regolamento sulle Concentrazioni (mancata
comunicazione alla Commissione del provvedimento
CNE condizionante l’operazione e natura dei rimedi
strutturali proposti, in pieno contrasto con gli artt. 43 e
56 del Trattato CE) il Ministro dell’Industria spagnolo
ha apportato modifiche alla decisione della CNE.
Successivamente
la
Commissione,
valutando
insufficienti le modifiche proposte, ha ammonito
nuovamente la Spagna e, nel marzo 2007, ha emesso un
parere motivato. Persistendo l’inadempienza a
conformarsi a quanto indicato nel parere motivato, la
Commissione ha deferito la Spagna dinanzi alla Corte di
Giustizia (decisione n. 2429 del 28/3/2007).
Acquisita Endemol da un consorzio partecipato da
Mediaset.
Un consorzio formato da Mediaset, Telecinco, Cyrte
Fund II e GS Capital Partners VI (Goldman Sachs) ha
acquisito da Telefonica il 99,7% di Endemol,
multinazionale presente in 25 Paesi nel mondo leader
nella creazione, commercializzazione e produzione di
programmi televisivi. A seguito di contatti preliminari
informali la Commissione ha comunicato di non ritenere
necessaria una notifica ai sensi del Regolamento n.
139/2004 sul controllo delle concentrazioni, poiché
l’operazione non costituisce una concentrazione ai sensi
del diritto comunitario, in considerazione della struttura
di governance del consorzio. L’operazione è stata anche
notificata alle autorità antitrust tedesca e austriaca, le cui
legislazioni prevedono una definizione specifica di
concentrazione, non perfettamente allineata con quella
comunitaria.
Aiuti di Stato
Legislazione
Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore della ricerca, sviluppo e innovazione.
La Commissione europea ha adottato nuove norme sugli
aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese che
realizzano progetti di ricerca, sviluppo e innovazione,
senza trasgredire le regole del trattato CE in materia di
aiuti di Stato.
Il nuovo Regolamento, che permette di incoraggiare un
uso "su misura" di tali aiuti come strumenti di
incentivazione di programmi di ricerca, sviluppo e
innovazione da parte delle imprese, definisce una serie
di orientamenti per tipologie di aiuti di Stato
chiaramente individuate, quali l’aiuto ai progetti di
ricerca e sviluppo, l’aiuto alle giovani imprese
innovatrici e l’aiuto ai poli d’innovazione.
Tale approccio comunitario poggia su un’analisi
economica dettagliata, come auspicato nel piano
d'azione per gli aiuti di Stato e nella comunicazione sugli
aiuti di Stato per l’iinnovazione.
La principale novità del Regolamento consiste
nell’ampliamento del suo ambito di applicazione alla
categoria degli aiuti all’innovazione, in aggiunta a quelle
degli aiuti a ricerca e sviluppo già contemplate dalla
normativa preesistente.
Più in particolare, la quota di aiuti di Stato dedicata alla
ricerca, allo sviluppo e all'innovazione può essere
autorizzata se soddisfa i seguenti 3 criteri (i) essa pone
rimedio a un fallimento del mercato chiaramente
accertato; (ii) essa costituisce uno strumento adeguato,
proporzionato e incentivante rispetto a tale fallimento
del mercato; (iii) essa non ha effetti eccessivamente
lesivi della concorrenza nel mercato rilevante.
Quanto al primo dei tre criteri, nel regolamento è inserita
una tabella delle grandi carenze del mercato che
ostacolano la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione:
carenze a livello della diffusione della conoscenza, della
coordinazione, delle reti e dell'informazione imperfetta e
asimmetrica.
Sulla base di tale elenco, si ritrovano poi indicazioni su
tutta una serie di differenti aiuti di Stato, atti a rimediare
a queste mancanze del mercato, che gli Stati membri
possono adottare in virtù delle loro preferenze e
necessità nazionali, nel rispetto dei tre criteri indicati,
oltre che della disciplina generale in materia di aiuti di
Stato: aiuti destinati al progetto e agli studi di fattibilità
quando il beneficiario dell’aiuto è una PMI e l’importo
di aiuto è inferiore a 7,5 milioni di euro per PMI per
progetto; aiuti per gli studi di realizzabilità tecnica; aiuti
per coprire le spese legate ai diritti di proprietà
industriale delle PMI; aiuti alle imprese innovatrici; aiuti
per servizi di consulenza in materia di innovazione; aiuti
per servizi a sostegno dell’innovazione; aiuti per la
messa a disposizione di personale altamente qualificato.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal
1° gennaio 2007 (2006/C 323/01).
Regolamento relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore de
minimis.
La Commissione europea ha adottato in data 12
dicembre 2006 un regolamento, in vigore dal 1° gennaio
2007, in base al quale viene fissato all’importo di euro
200.000 il limite per la concessione di aiuti d’importanza
minore de minimis, per i quali non vi è l’obbligo di
notifica preventiva alla Commissione in applicazione
delle regole sugli aiuti di Stato. In base all’esperienza
della Commissione, gli aiuti che non superino tale soglia
nell’arco di tre anni non incidono sugli scambi tra Stati
membri e/o non falsano né minacciano di falsare la
concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di
applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del Trattato.
Sono pertanto ammessi gli aiuti concessi sotto forma di
conferimenti di capitale o con “misure a favore del
capitale di rischio” ove l’apporto pubblico non sia
superiore alla soglia di 200.000 Euro per singola impresa
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beneficiaria. Potranno inoltre rientrare nel regime de
minimis, le garanzie sui prestiti concesse dai fondi
pubblici di garanzia, purchè la parte del prestito assistito
dalla garanzia non sia superiore ad 1,5 milioni di euro
(0,75 milioni di euro per le imprese di trasporto su
strada) e non superi l’80% del valore del prestito
concesso.
Sono esclusi dal Regolamento gli “aiuti non trasparenti”,
ossia le forme di aiuto il cui importo preciso non sia
calcolabile anticipatamente, nonché gli aiuti alle imprese
in difficoltà e alle attività connesse all’esportazione
verso paesi terzi o Stati membri. Il Regolamento non si
applica inoltre per le attività connesse alla
trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli, e alle imprese nel settore della pesca.
Il nuovo Regolamento si applicherà invece al settore dei
trasporti con una soglia di 100.000 Euro (Regolamento
(CE) n. 1998/2006 del 12 dicembre 2006, GU-CE
L379/5).
Giurisprudenza comunitaria
Lucchini S.p.A.: annullata la Decisione che dichiarava incompatibile l’aiuto dello Stato italiano
all’impresa siderurgica per parte degli impianti.
Il Tribunale di Primo Grado ha accolto il ricorso della
Lucchini S.p.A. relativamente all’annullamento di parte
della decisione della Commissione in cui era dichiarata
l’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto da
parte dello Stato italiano alla impresa ricorrente, nella
forma di investimenti in impianti, motivati da finalità di
tutela ambientale.
Il Tribunale ha ritenuto in particolare che per alcune
tipologie di impianti, l’impresa Lucchini ha adempiuto
all’onere di dimostrare, anche con dati specifici e con
un’opportuna analisi comparativa, che gli investimenti
notificati derivavano dalla decisione liberamente
adottata dall’impresa di migliorare la protezione
dell’ambiente e non rispondevano a ragioni economiche.
Poiché la replica della Commissione a tali
argomentazioni conteneva talvolta errori di diritto,
talaltra una insufficiente motivazione, il Tribunale di
primo grado ha annullato la decisione contestata, nella
parte in cui classificava gli aiuti da parte dell’Italia
destinati a tali impianti come incompatibili con il
mercato comune (sentenza 19 settembre 2006, causa T166/01).
Tribunale di Primo Grado in data 16 aprile 2007
dall’Italia (T-119/07) e da Eurallumina S.p.A., in data 7
giugno 2007 (T-207/07) (C80/2001 decisione n. 286 del
7/2/2007).
Italia deferita dinanzi alla Corte di Giustizia per
mancato recupero di aiuti illegali.
Il 25 novembre 1999 la Commissione aveva dichiarato
illegale il regime di aiuti sotto forma di sgravi fiscali
concessi alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia,
in numero totale di 494, per un ammontare pari a oltre 44
milioni di Euro. Contro tale decisione è pendente
un’impugnazione dinanzi al Tribunale di Primo Grado
(T-228/00, pendente). Conseguentemente diversi giudici
nazionali avevano sospeso la loro pronuncia sugli ordini
di recupero contestati dalle imprese beneficiarie.
Tuttavia, ricordando che i ricorsi contro le decisioni non
sospendono l’obbligo di rimborsare gli aiuti illegali e
incompatibili, il 10 maggio la Commissione ha anche
deferito l’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia, per non
aver dato corretta esecuzione alla decisione, e per aver
recuperato solo l’1% di tali aiuti (CR 81/1997).
Approvati i contributi fiscali per l’acquisto di
decoder digitali.
Con decisione del 27 giugno, le detrazioni fiscali a
favore dei consumatori che acquistano nel corso del
2007 apparecchiature per la ricezione della televisione
digitale sono state classificate come aiuti di Stato,
conformemente a quanto già stabilito dalla
Commissione nella sua decisione del 24 gennaio 2006,
in quanto conferiscono a favore delle emittenti che
utilizzano tecnologie digitali un vantaggio indiretto dato
dalla possibilità di incrementare il loro pubblico più
rapidamente e a minor costo. A differenza della
decisione citata nella quale si riscontravano profili di
selettività, la misura in questione è stata approvata in
quanto rispetta i principi di trasparenza, necessità,
proporzionalità e neutralità tecnologica, elaborati da
parte della Commissione nelle comunicazioni del 2003 e
2005 per indirizzare l’azione degli Stati membri
nell’auspicato passaggio alla radiodiffusione in tecnica
digitale (N.107/2007, decisione del 27/6/2007).
Decisioni della Commissione europea
Energia: la Commissione ordina il recupero parziale
degli sgravi fiscali su alcuni prodotti energetici.
La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali
concesse fin dal 1990 da parte dell’Italia (così come di
Francia e Irlanda) sugli olii combustibili pesanti per la
produzione di allumina costituiscono aiuti di Stato
incompatibili con il mercato comune, in quanto concessi
selettivamente a vantaggio indiretto dell’industria di
allumina, senza essere vincolati al miglioramento
dell’efficienza in campo ambientale. L’Italia dovrà
dunque sospendere l’erogazione della totalità degli aiuti,
in attesa che l’impresa beneficiaria Eurallumina S.p.A.
ne rimborsi il 20% classificato come illegale. Contro la
presente decisione è stato presentato, ricorso presso il
ROMA - MILANO - TORINO - LONDRA - NEW YORK - BRUXELLES - PECHINO