TAR Lazio, I, 703, 3013 (unità.immobiliari.piano.casa)
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TAR Lazio, I, 703, 3013 (unità.immobiliari.piano.casa)
N. 00908/2012 REG.RIC. Pagina 1 di 7 N. 00703/2013 REG.PROV.COLL. N. 00908/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 908 del 2012, proposto da: Ferdinando Bucci, Maria Grazia Di Rita e Veniero Rosati, rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Castelli in Latina, piazza Roma, 4; contro Comune di Aprilia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sesselego, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4; per l'annullamento della nota comunale prot. n.66032 del 20 agosto 2012, avente ad oggetto:" Denuncia d’inizio attività; ordine di non effettuare l'intervento." Visti il ricorso e i relativi allegati; http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2012/201... 15/03/2014 N. 00908/2012 REG.RIC. Pagina 2 di 7 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Aprilia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato il 22.10.2012, tempestivamente depositato, i deducenti premettono in punto di fatto di essere comproprietari dell’immobile sito in Aprilia, via della Vite snc; di aver presentato al Comune intimato una denuncia d’ inizio attività per l’ampliamento in adiacenza (di circa mq. 36,40 su 149,52 esistenti) del suddetto fabbricato immobiliare con aumento dell’unità immobiliare (da una a due) in virtù del disposto di cui al comma 3/a dell’art. 3 della L.R. n. 10/2011 (Piano casa del Lazio); che l’immobile ricade in zona E1 di PRG su di una area di m. 15028,00, realizzato detto immobile in virtù di permesso di costruire del 2 agosto 2005 n. 109 e successivo del 17 gennaio 2012 n. 11. Soggiungono i ricorrenti che tali opere sarebbero consistite essenzialmente …nella nella tamponatura di due verande coperte, con aumento di volumetria senza interventi alla struttura in conglomerato edilizio. edilizio Il Comune di Aprilia ordinava, peraltro, ai ricorrenti con atto in data 20 agosto 2012, prot. n.66032 la sospensione del suddetto intervento, sul rilievo che i lavori - consistendo nel frazionamento di un’unità immobiliare autorizzata in zona agricola - non sarebbero rientrati tra gli interventi consentiti dalla L.R. n. 10/2011 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2012/201... 15/03/2014 N. 00908/2012 REG.RIC. Pagina 3 di 7 Avverso detto provvedimento comunale è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione degli artt. 22 e 23 del Testo Unico disposizioni in materia edilizia del 6.6.2001, n. 380; violazione dell’art. 4 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo; oltre che per eccesso di potere per errore, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, tenuto conto che la normativa sul Piano casa del Lazio, così come modificata dalla L.R. n. 10/2011, non prevede alcun limite per le zone agricole, come quella in esame, interventi di ampliamento degli edifici esistenti del 20% della volumetria realizzata, con il limite massimo dei 70 mq. per singola unità; 2) violazione degli artt. 22 e 23 del Testo Unico disposizioni in materia edilizia del 6.6.2001, n. 380; violazione dell’art. 19 della L. 241/90; violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria. Il comune di Aprilia si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del prodotto ricorso. La ricorrente, nell’imminenza dell’udienza di discussione, ha depositato memoria, insistendo nelle già svolte argomentazioni difensive. Con ordinanza n. 397, emessa nella camera di consiglio del 6.12.2012 il collegio accoglieva la proposta domanda cautelare Alla pubblica udienza dell’11.7.2013 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Il presente ricorso ha ad oggetto l’annullamento della nota prot. n. 66032 del 20 agosto 2012 con la quale il Responsabile del Settore IV° - Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata ha intimato ai ricorrenti http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2012/201... 15/03/2014 N. 00908/2012 REG.RIC. Pagina 4 di 7 di non effettuare l’intervento di cui alla denuncia di inizio attività presentata dai medesimi in data 24 luglio 2012, prot. n. 59943 Con il primo motivo introdotto la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. e 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia n. 380/01, nonché dell’art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo in relazione alle previsioni di cui alla L.r. Lazio n. 21/09 così come modificata dalla L.r. 10/2011, oltre che vizio di eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, il difétto di istruttoria, atteso che le misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale (Piano casa del Lazio) non escluderebbero dal loro ambito di applicazione le zone, come quella in esame, aventi natura agricola. Ad avviso del Comune invece - stante la natura eccezionale della norma la cui ratio va individuata nel rilancio del settore edile - le aree agricole esulerebbero dall’ambito di applicazione della normativa, dovendosi interpretare la normativa alla stregua di canoni esegetici rigorosi e di stretta interpretazione. Detto ordine d’idee non può essere condiviso. Osserva, anzitutto, il Collegio che, l’art. 3 della L.r. 13.8.2011, n. 10 stabilisce testualmente che:…“ in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, altresì, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'articolo 6, interventi di realizzazione di pertinenze che non comportino aumenti di volume e di superficie utile. …..gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari: a) in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2012/201... 15/03/2014 N. 00908/2012 REG.RIC. Pagina 5 di 7 edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale”;… gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dalla presente legge nonché da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, le percentuali di cui al comma 1 sono applicabili proporzionalmente alle singole unità e gli ampliamenti devono essere realizzati sulla base di un progetto unitario, riguardante l'intero edificio, fatta salva la fattispecie di cui al comma 1, lettera a), per la quale l'ampliamento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, è applicabile integralmente alla singola unità immobiliare. Gli ampliamenti di cui al comma 1, lettera a) sono cumulabili con il recupero a fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), esclusivamente per le tipologie residenziali unifamiliari, plurifamiliari a schiera e comunque per ogni unità immobiliare dell'edificio, così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, dotata di specifica autonomia funzionale”… funzionale Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche possono, dunque, trarsi le seguenti conclusioni in merito all’ambito applicativo della normativa sul Piano casa per il Lazio e, precisamente: - la ratio della surriferita normativa va ricercata, come del resto puntualmente richiamata dalla difesa dello stesso comune, nel rilancio del settore edilizio; - la normativa non prevede alcun limite per le zone agricole, come quella in esame, consentendo interventi di ampliamento degli edifici esistenti del 20% della volumetria realizzata, con il solo limite massimo dei 70 mq. per singola unità immobiliare autonoma; - in virtù del comma 5 del medesimo articolo 3, la sopradetta percentuale di ampliamento può essere aumentata di un 10% nel http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2012/201... 15/03/2014 N. 00908/2012 REG.RIC. Pagina 6 di 7 caso di utilizzo, come nella specie, di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1KW; - nel caso di singola ed autonoma unità immobiliare, la normativa in commento (cfr. comma 30) contempla la possibilità di aumento delle unità immobiliari, senza apporre alcun limite in tal senso, nemmeno sotto forma di necessità che la nuova unità immobiliare sia costituita solo dall’ampliamento, salvo il limite del 20%, nella specie ampiamente rispettati. D’altro canto, non osta all’applicazione della normativa invocata la circostanza che, nella specie, sia intervenuto un frazionamento consistente in unità immobiliari “autonome”, tenuto conto anche della nota della Regione Lazio in atti, laddove viene precisato che … “è possibile contestualmente all’ampliamento del 20% della superficie sull’ esistente e comunque fino ad un massimo di 70 mq. anche il frazionamento dell’edificio esistente finalizzato alla realizzazione di nuove unità immobiliari; ….è da ritenersi indifferente l’entità dell’ampliamento ed in che proporzione lo stesso è attribuito ad una o ad entrambe le unità immobiliari derivate a condizione che tuttavia ciascuna u.i. abbia i requisiti per l’abitabilità “. Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità comunale, nella specie sussistono i presupposti richiesti per l’ampliamento con frazionamento in due unità dell’edificio in questione (ampliamento in adiacenza, rispetto dei limiti percentuali consentiti, edificio autonomo etc) In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati. Le spese, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2012/201... 15/03/2014 N. 00908/2012 REG.RIC. Pagina 7 di 7 di € 1500,00, oltre ad oneri di legge, che sono poste a carico del Comune di Aprilia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota comunale 20 agosto 2012, prot 6603. Condanna il Comune di Aprilia a corrispondere ai ricorrenti la complessiva somma di € 1500,00 oltre ad oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati: Francesco Corsaro, Presidente Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore Roberto Maria Bucchi, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/08/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2012/201... 15/03/2014