TAR Lazio, I, 703, 3013 (unità.immobiliari.piano.casa)

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TAR Lazio, I, 703, 3013 (unità.immobiliari.piano.casa)
N. 00908/2012 REG.RIC.
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N. 00703/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2012, proposto da:
Ferdinando Bucci, Maria Grazia Di Rita e Veniero Rosati,
rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Reggio D'Aci, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Castelli in Latina, piazza
Roma, 4;
contro
Comune di Aprilia, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sesselego, con il quale
domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via
A. Doria, 4;
per l'annullamento
della nota comunale prot. n.66032 del 20 agosto 2012, avente ad
oggetto:" Denuncia d’inizio attività; ordine di non effettuare
l'intervento."
Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Aprilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il dott.
Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 22.10.2012, tempestivamente depositato, i
deducenti premettono in punto di fatto di essere comproprietari
dell’immobile sito in Aprilia, via della Vite snc; di aver presentato al
Comune intimato una denuncia d’ inizio attività per l’ampliamento in
adiacenza (di circa mq. 36,40 su 149,52 esistenti) del suddetto
fabbricato immobiliare con aumento dell’unità immobiliare (da una a
due) in virtù del disposto di cui al comma 3/a dell’art. 3 della L.R. n.
10/2011 (Piano casa del Lazio); che l’immobile ricade in zona E1 di
PRG su di una area di m. 15028,00, realizzato detto immobile in
virtù di permesso di costruire del 2 agosto 2005 n. 109 e successivo
del 17 gennaio 2012 n. 11.
Soggiungono i ricorrenti che tali opere sarebbero consistite
essenzialmente …nella
nella tamponatura di due verande coperte, con aumento di
volumetria senza interventi alla struttura in conglomerato edilizio.
edilizio
Il Comune di Aprilia ordinava, peraltro, ai ricorrenti con atto in data
20 agosto 2012, prot. n.66032 la sospensione del suddetto
intervento, sul rilievo che i lavori - consistendo nel frazionamento di
un’unità immobiliare autorizzata in zona agricola - non sarebbero
rientrati tra gli interventi consentiti dalla L.R. n. 10/2011
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Avverso detto provvedimento comunale è stato proposto il presente
ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione degli
artt. 22 e 23 del Testo Unico disposizioni in materia edilizia del
6.6.2001, n. 380; violazione dell’art. 4 della L. 241/1990 sul
procedimento amministrativo; oltre che per eccesso di potere per
errore, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei
fatti, sviamento, tenuto conto che la normativa sul Piano casa del
Lazio, così come modificata dalla L.R. n. 10/2011, non prevede
alcun limite per le zone agricole, come quella in esame, interventi di
ampliamento degli edifici esistenti del 20% della volumetria
realizzata, con il limite massimo dei 70 mq. per singola unità; 2)
violazione degli artt. 22 e 23 del Testo Unico disposizioni in materia
edilizia del 6.6.2001, n. 380; violazione dell’art. 19 della L. 241/90;
violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90, eccesso di potere per
difetto di motivazione e d’istruttoria.
Il comune di Aprilia si è costituito in giudizio, richiedendo la
reiezione del prodotto ricorso.
La ricorrente, nell’imminenza dell’udienza di discussione, ha
depositato memoria, insistendo nelle già svolte argomentazioni
difensive.
Con ordinanza n. 397, emessa nella camera di consiglio del 6.12.2012
il collegio accoglieva la proposta domanda cautelare
Alla pubblica udienza dell’11.7.2013 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso ha ad oggetto l’annullamento della nota prot. n.
66032 del 20 agosto 2012 con la quale il Responsabile del Settore
IV° - Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata ha intimato ai ricorrenti
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di non effettuare l’intervento di cui alla denuncia di inizio attività
presentata dai medesimi in data 24 luglio 2012, prot. n. 59943
Con il primo motivo introdotto la parte ricorrente lamenta la
violazione degli artt. e 23 del Testo Unico delle disposizioni in
materia edilizia n. 380/01, nonché dell’art. 19 della L. 241/1990 sul
procedimento amministrativo in relazione alle previsioni di cui alla
L.r. Lazio n. 21/09 così come modificata dalla L.r. 10/2011, oltre
che vizio di eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, il
difétto di istruttoria, atteso che le misure straordinarie per il settore
edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale (Piano casa del
Lazio) non escluderebbero dal loro ambito di applicazione le zone,
come quella in esame, aventi natura agricola.
Ad avviso del Comune invece - stante la natura eccezionale della
norma la cui ratio va individuata nel rilancio del settore edile - le aree
agricole esulerebbero dall’ambito di applicazione della normativa,
dovendosi interpretare la normativa alla stregua di canoni esegetici
rigorosi e di stretta interpretazione.
Detto ordine d’idee non può essere condiviso.
Osserva, anzitutto, il Collegio che, l’art. 3 della L.r. 13.8.2011, n. 10
stabilisce testualmente che:…“ in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di
tali strumenti, sono consentiti, altresì, previa acquisizione del titolo abilitativo di
cui all'articolo 6, interventi di realizzazione di pertinenze che non comportino
aumenti di volume e di superficie utile. …..gli ampliamenti di cui al comma 1
sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari: a) in
adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti
esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia
estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo
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edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale”;… gli ampliamenti di cui
al comma 1 non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dalla
presente legge nonché da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali
sui medesimi edifici. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, le
percentuali di cui al comma 1 sono applicabili proporzionalmente alle singole
unità e gli ampliamenti devono essere realizzati sulla base di un progetto
unitario, riguardante l'intero edificio, fatta salva la fattispecie di cui al comma 1,
lettera a), per la quale l'ampliamento fino al 20 per cento della volumetria o della
superficie utile esistente, è applicabile integralmente alla singola unità
immobiliare. Gli ampliamenti di cui al comma 1, lettera a) sono cumulabili con
il recupero a fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), esclusivamente per le tipologie residenziali unifamiliari,
plurifamiliari a schiera e comunque per ogni unità immobiliare dell'edificio, così
come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, dotata di
specifica autonomia funzionale”…
funzionale
Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche possono,
dunque, trarsi le seguenti conclusioni in merito all’ambito applicativo
della normativa sul Piano casa per il Lazio e, precisamente:
- la ratio della surriferita normativa va ricercata, come del resto
puntualmente richiamata dalla difesa dello stesso comune, nel
rilancio del settore edilizio;
- la normativa non prevede alcun limite per le zone agricole, come
quella in esame, consentendo interventi di ampliamento degli edifici
esistenti del 20% della volumetria realizzata, con il solo limite
massimo dei 70 mq. per singola unità immobiliare autonoma;
- in virtù del comma 5 del medesimo articolo 3, la sopradetta
percentuale di ampliamento può essere aumentata di un 10% nel
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caso di utilizzo, come nella specie, di tecnologie che prevedano l’uso
di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1KW;
- nel caso di singola ed autonoma unità immobiliare, la normativa in
commento (cfr. comma 30) contempla la possibilità di aumento delle
unità immobiliari, senza apporre alcun limite in tal senso, nemmeno
sotto forma di necessità che la nuova unità immobiliare sia costituita
solo dall’ampliamento, salvo il limite del 20%, nella specie
ampiamente rispettati.
D’altro canto, non osta all’applicazione della normativa invocata la
circostanza che, nella specie, sia intervenuto un frazionamento
consistente in unità immobiliari “autonome”, tenuto conto anche
della nota della Regione Lazio in atti, laddove viene precisato che …
“è possibile contestualmente all’ampliamento del 20% della superficie sull’
esistente e comunque fino ad un massimo di 70 mq. anche il frazionamento
dell’edificio esistente finalizzato alla realizzazione di nuove unità immobiliari;
….è da ritenersi indifferente l’entità dell’ampliamento ed in che proporzione lo
stesso è attribuito ad una o ad entrambe le unità immobiliari derivate a
condizione che tuttavia ciascuna u.i. abbia i requisiti per l’abitabilità “.
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità
comunale, nella specie sussistono i presupposti richiesti per
l’ampliamento con frazionamento in due unità dell’edificio in
questione (ampliamento in adiacenza, rispetto dei limiti percentuali
consentiti, edificio autonomo etc)
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare
assorbiti i motivi non espressamente esaminati.
Le spese, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, seguono
la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma
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di € 1500,00, oltre ad oneri di legge, che sono poste a carico del
Comune di Aprilia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata
di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota
comunale 20 agosto 2012, prot 6603.
Condanna il Comune di Aprilia a corrispondere ai ricorrenti la
complessiva somma di € 1500,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 luglio
2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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