Codice disciplinare
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ESTRATTI PROCEDURE DISCIPLINARI CCNL APPLICATI 1. Disciplina del lavoro Il prestatore di lavoro dipende gerarchicamente dal datore di lavoro, che è il capo dell’impresa (art. 2086 C.c) Egli deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende (art. 2104 C.c). Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (art. 2105 C.c). Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare: eseguire con la massima diligenza il compito affidatogli; attenersi alle direttive dell’impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni; osservare l’orario di lavoro; comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico; avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell’impresa. Per danni eventualmente arrecati il lavoratore ne risponde mediante trattenute sulla retribuzione, salvo maggiori responsabilità; uniformarsi all’ordinamento gerarchico stabilito dall’impresa; osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’impresa porterà a sua conoscenza. 2. Art. 7 Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) 1. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. 2. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 3. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 4. Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. 5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 6. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. 7. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 3. Provvedimenti disciplinari L’inosservanza delle disposizioni disciplinari può dar luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari, secondo la gravità della infrazione (art. 2106 cod. civ). Non possono essere irrogate sanzioni che comportino un mutamento definitivo del rapporto di lavoro, salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. L’infrazione deve essere contestata per iscritto al lavoratore, che deve essere sentito a sua difesa, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. I provvedimenti più gravi del rimprovero verbale devono essere contestati per iscritto e non possono essere applicati prima di 5 giorni dalla contestazione, per permettere al lavoratore di presentare le sue giustificazioni. I contratti collettivi applicati in Azienda sono: 1. Contratto Collettivo Nazione del Lavoro – Imprese di Pulimento-Multiservizi. Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, servizi integrati e multiservizi 2. Contratto Collettivo Nazione del Lavoro – Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi 3. Contratto Collettivo Nazione del Lavoro – Imprese Edili e affini 4. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – Portieri – Portieri Fabbricati 5. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – Cooperative Sociali 3.1. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI PULIMENTO Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, servizi integrati e multiservizi Art. 47 - Provvedimenti disciplinari L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti: (a) richiamo verbale; (b) ammonizione scritta; (c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare; (d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni; (e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 49. Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere adottati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà adottato entro i 15 giorni lavorativi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante della Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la RSU. Qualora il lavoratore entro i 5 giorni dalla contestazione dichiari formalmente l'intenzione di avvalersi dell'assistenza di un rappresentante sindacale, l'eventuale incontro tra lavoratore e rappresentante sindacale con l'impresa dovrà tenersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla contestazione, nella provincia o nel comune ove insiste il relativo appalto (cui il lavoratore è adibito), decorsi il quali le giustificazioni potranno essere presentate solo per iscritto, entro i successivi 3 giorni. Tale termine decade qualora l'incontro non possa tenersi per causa imputabile al datore di lavoro. L'adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B), art. 49, potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7, legge n. 604 del 15.7.66 confermate dall'art. 18, legge n. 300 del 20.5.70. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro adozione. Art. 48 – Ammonizioni scritte, multe e sospensioni Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che: a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato; b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori; d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli; e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda o del committente; f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro; g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa; h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello; i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'appalto. L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia. Art. 49 – Licenziamenti per mancanze A) Licenziamento con preavviso In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 48, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) insubordinazione ai superiori; b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del committente; c) rissa sul luogo di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B); e) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie; f) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa, successivamente all'assunzione, non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore; g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 48, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 48, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 47. B) Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) grave insubordinazione ai superiori; b) furto nell'azienda o presso il committente; c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell'azienda o del committente; d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente; e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti; g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda; h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione. Art. 50 – Sospensione cautelare non disciplinare In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell'art. 49, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione. 3.2. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI Accordo del 26 febbraio 2011 Titolo V – Capo XXI DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI Art. 225 – Provvedimenti disciplinari 1) La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 193; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di Legge. 2) Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli; - si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione; - non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi. 3) Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata. 4) Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare; - recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo la formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220, 1° e 2° comma; - infrazione alle norme di Legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto; - l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro; - la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. 5) L’importo delle multe sarà destinato al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento. Art. 226 – Codice disciplinare 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. 2) Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla SEZIONE TERZA del presente Contatto. Art. 227 – Normativa provvedimenti disciplinari 1) L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. 2) Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purchè l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. 3.3. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E INDUSTRIA ACCORDO DEL 19 aprile 2010 Art. 99 – Provvedimenti disciplinari 1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8) dell'art. 44 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni. 2) L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore: a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute; c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo; e) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione; f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro; g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere. In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 98 per il licenziamento senza preavviso. Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni. I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile. Art. 100 - Licenziamenti Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente: 1) per riduzione di personale; 2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; 3) per giusta causa senza preavviso, nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito: a) insubordinazione o offese verso i superiori; b)furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali; d) trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti di proprietà del committente; e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere; f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro; g) assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell'art. 98; h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente; Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione. In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge. 3.4. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I PORTIERI – PROPRIETARI FABBRICATI - DIPENDENTI 21 aprile 2008 TITOLO XIII - NORME DISCIPLINARI Art. 125 - Provvedimenti disciplinari Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa; d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni; e) licenziamento disciplinare senza preavviso. Il rimprovero, verbale o scritto, può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri. 3. La multa può essere inflitta, a titolo esemplificativo: - per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l’applicazione del rimprovero; - per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro. La multa non può eccedere l’ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla Croce Rossa Italiana. Copia dell’attestato di versamento deve pervenire all’Ente bilaterale al lavoratore. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta per mancanze più gravi di quelle indicate al comma 3, ma di gravità inferiore a quelle indicate al comma 5. Il lavoratore è passibile di licenziamento disciplinare senza preavviso, a, titolo esemplificativo, nel caso di: - ripetuta ubriachezza in servizio; - assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi; - altre mancanze di tale gravità che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. Art. 126 - Procedure disciplinare I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale si applicano nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7, della legge n. 300/1970. Le contestazioni devono essere effettuate dal datore di lavoro con tempestività rispetto al verificarsi dei fatti. La comminazione delle sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità dei fatti contestati, può avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine a difesa concesso al lavoratore. Art. 127 - Provvedimenti in caso di procedimento penale Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, per reato non colposo, può essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. In ogni caso mantiene il godimento degli eventuali elementi in natura della retribuzione, ove non si proceda al suo licenziamento. La sospensione cessa con la fine del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva. 3.5. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO Verbale incontro 30 ottobre 2008. Art. 42 - Provvedimenti disciplinari. Indicazione dei provvedimenti disciplinari. In conformità all'art. 7 della legge n. 300/70 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda: - richiamo verbale; - richiamo scritto; - multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione; - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni; - licenziamento. Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari. L'azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni. Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte. Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della O.S. alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la direzione provinciale del Lavoro competente , di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da 1 rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora l'azienda cooperativa non provveda entro 10 giorni dall'invito della direzione provinciale del lavoro competente a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni. Nel caso di persone svantaggiate le norme e i provvedimenti disciplinari dovranno essere individualmente armonizzati con i programmi personalizzati di risocializzazione. Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari. A) Rimprovero verbale. Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale. B) Rimprovero scritto. E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno. C) Multa. Vi si incorre per: - inosservanza dell'orario di lavoro; - assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento; - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno; - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni. D) Sospensione. Vi si incorre per: - inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro; - assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3; - inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone; - presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti; - abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento; - insubordinazione verso i superiori; - irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva; - assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona; - rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite. La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento). E) Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.