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L’etichettatura dei capi tessili in Europa. I requisiti
tecnici in vigore in Europa
Gabriella Alberti Fusi
Direttore Tecnico
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA)
Reggio Emilia – marzo 2016
Etichettatura dei Prodotti Tessili
Marchio
volontario
Identificazione
del prodotto: è
obbligatoria??
Composizione è
obbligatoria!! quali
denominazioni,
quale sequenza?
Dubbi da chiarire e
certezze da confermare
Manutenzione: è
obbligatoria??? si
possono usare solo i
simboli, quali simboli,
quale sequenza?
Autodichiarazione
Made In… è
obbligatorio, sempre,
quando, è un rischio?
Ragione Sociale: è
obbligatoria, di chi, come
va scritta ??
2
Composizione: il quadro normativo
Regolamento (UE) n. 1007/2011
del 27 settembre 2011 (relativo alle denominazioni delle fibre
tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei
prodotti tessili)
Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012
del 27 gennaio 2012 (nell’allegato I è aggiunta la seguente
riga 49: «49 polipropilene/poliammide a due componenti …»)
Composizione: il quadro normativo
I consideranda più significativi
(14)
La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto
del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza
del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti, e alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti .
(*)
(**)
(*)
Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
(**) Direttiva
2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti
Recepita con D.Lgs 21 maggio 2004, n.172
Codice del consumo Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 , G.U. 08.10.2005
4
Composizione: il quadro normativo
I consideranda più significativi
(20)
La tutela dei consumatori richiede norme commerciali
trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le indicazioni
di origine. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire
ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei
prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di
origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti.
L’indicazione di Origine continua a non essere un obbligo
5
Composizione: il quadro normativo
Campo di Applicazione (Articolo 2)
Il Regolamento non si applica a:

prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a
imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali
forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso

prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in
qualità di lavoratori autonomi
6
Composizione: il quadro normativo
Il Regolamento (UE) 1007/2011
abroga la Direttiva 2008/121/CE [denominazioni del settore tessile (rifusione)]
[e la Direttiva 73/44/CEE (quantitativa ternarie) e la Direttiva 96/73/CE (quantitativa binarie)]

Disposizioni transitorie: i prodotti tessili conformi alla Direttiva 2008/121/CE e
immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a
disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014

Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011: il Regolamento entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea (“fatto”27 settembre 2011 – “pubblicato” 18 ottobre 2011).
Il Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrere
dall'8 maggio 2012.
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Composizione: il quadro normativo nazionale
Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Nazionale???
Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194, attuazione della
Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore
tessile e successive integrazioni e modifiche. Art. 15.
Legge 883 - 25 novembre 1973 - “Disciplina della
denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili”
(solo articoli 14 – 30, i precedenti già abrogati). Art. 25.
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Composizione:
il quadro normativo nazionale
Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Nazionale???
Descrizione Violazione
Vendita di prodotti
tessili la cui etichetta di
composizione non
corrisponde alla reale composizione
Vendita di prodotti
tessili senza etichetta o con
etichetta compilata
in modo non corretto
Norma violata
Norma sanzionatoria
Sanzione amministrativa
Art. 25
della Legge 883/73
Art. 25
della Legge 883/73
da Euro 1.032,00
a Euro 5.164,00
È ammesso il pagamento in
misura ridotta ex art. 16
della Legge 689/81
Art. 8
D.Lgs. n. 194/99
Art. 15 del
D.Lgs. n. 194/99
Da Euro 103,00
a Euro 3.098
Non si applica l’art.16 della
Legge 689/81
Camera di Commercio
competente per
territorio
Art. 8, c. 1
D.Lgs. n.
194/99
Art. 15 del
D.Lgs. n.
194/99
(Art 25,c.3 della Legge
883/73)
(Art 25,c.3 della Legge
883/73)
da Euro 1.032
a Euro 5.164
Non si applica
l’art. 16 della Legge 689/81
Camera di Commercio
competente per
territorio
Art. 8, c.8
D.Lgs. n.
194/99
Art. 15 c. 2
D.Lgs. n.
da Euro 258
A Euro 4131
Non si applica
l’art. 16 della
Legge 689/81
Camera di Commercio
competente per
territorio
da Euro 2.500
a Euro 40.000
Si applica l’art.
16 della Legge
689/81
Camera di Commercio
competente per
territorio
(ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua
straniera, utilizzo di sigle)
Mancata o non corretta indicazione
delle indicazioni
di composizione sui documenti
commerciali
(fattura o DDT)
Mancata
conservazione
dei documenti
commerciali
Chiunque non assicura
la dovuta collaborazione
ai fini dello svolgimento
delle ispezioni
(sicurezza prodotti)
(Art.25 c.4 della Legge
883/73)
Art. 107, c.
2, lett. a)
D.Lgs. n.
206/2005
194/99
(Art.25 c.4 della Legge
883/73)
Art. 112, c.
4, D.Lgs. n.
206/2005
Arresto e/o
ammenda
Segnalazione all’A.G.
Comunicazione
all’A.G. (Frode in
Commercio)
Trasmissione verbale per
Applicazione della sanzione
amministrativa
Camera di Commercio
competente per
territorio
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Composizione:
il quadro normativo nazionale
Codice Penale – Articolo 515 (Frode in Commercio)
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare→ Titolo VIII Dei
delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499518) → Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccia
aperto al pubblico (1), consegna(2) all'acquirente (3) una cosa mobile per
un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (4), è punito, qualora il fatto
non costituisca un più grave delitto [440-445 (alimentari-medicinali), 455459 (falsità in monete)], con la reclusione fino a due anni o con
la multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se si tratta di oggetti preziosi (5), la pena è della reclusione fino a tre anni o
della multa non inferiore a centotre euro.
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Composizione:
il quadro normativo nazionale
Note [Codice Penale – Articolo 515]
(1) Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il
soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di
fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.
(2) La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma
anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di
carico. Non è richiesto i compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, in quanto la presenza di artifizi
e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.
(3) L'acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace, non
necessariamente di compravendita, in quanto possono rilevare anche quello di permuta,
somministrazione, estimatorio, etc. Può trattarsi poi anche di un imprenditore o di un produttore
rispetto alla fornitura di materie prime.
(4) La diversità può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie,
l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene
completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli
altri casi invece rileva piuttosto una difformità
(5) S'intendono oggetti preziosi quelli che hanno un valore superiore, determinato dalla loro rarità
oppure da ragioni storiche
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Composizione:
il quadro normativo nazionale
Codice del Consumo – Articoli 21-23 e 24-26
(Pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)
Il Codice del Consumo distingue le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.
Le prime (articoli 21-23 del Codice del consumo) sono idonee a indurre in errore il
consumatore medio, falsandone il processo decisionale. L’induzione in errore può riguardare il
prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo
impiego. L’Autorità considera illecite anche le pratiche che inducono il consumatore a trascurare
le normali regole di prudenza o vigilanza relativamente all’uso di prodotti pericolosi per la salute
e la sicurezza o che possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini o
adolescenti.
Se l’impresa agisce con molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento, il suo
comportamento è considerato aggressivo (articoli 24-26 del Codice del consumo).
L’aggressività di una pratica commerciale dipende dalla natura, dai tempi, dalle modalità,
dall’eventuale ricorso alle minacce fisiche o verbali.
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Composizione: il quadro normativo
Campo di Applicazione (Articolo 2)
Il Regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul
mercato dell’Unione e ai prodotti assimilati:

i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso

i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (le cui parti tessili costituiscano
almeno l’ 80% in peso)

le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per
pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da
campeggio (le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso)

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte
integrante, qualora ne venga specificata la composizione
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Composizione: il quadro normativo
Obblighi di etichettatura o contrassegni
(Articolo 15)
All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante
garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e
l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
[«fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o
Fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio]
Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore
garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e
l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
[«importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta
sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo]
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Composizione: il quadro normativo
Obblighi di etichettatura o contrassegni
(Articolo 15)
Un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente
regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il
proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o
ne modifichi il contenuto.
All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto
tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il
contrassegno appropriato previsto dalla legge
[«distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o
dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto]
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Composizione: il quadro normativo
Requisiti generali relativi alla messa a disposizione
sul mercato di prodotti tessili (Articolo 4)
I prodotti tessili sono messi a disposizione sul
mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati
o accompagnati da documenti commerciali
in conformità al presente regolamento.
Fatto salvo ciò che viene ulteriormente specificato all'articolo 14
(Etichettatura e marcatura) (cfr.) – L’etichetta e il contrassegno possono
essere attaccati esclusivamente sulla confezione, e non necessariamente
sul prodotto stesso, quando sarebbe inevitabilmente danneggiato.
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Composizione: il quadro normativo
Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5 )
Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel
contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre
tessili elencate nell'allegato I. (nota: cashmere e non più kashmir)
Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di “fibre
estranee” pari a:
- 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da
aggiunta sistematica
- 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato
- 0,3% per prodotti di lana vergine o lana di tosa
Nel caso di prodotti tessili composti da più fibre oltre
le percentuali di “fibre estranee” (2% - 5% - 0,3%) è
ammessa una “tolleranza di fabbricazione” del 3%,
riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta,
tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti
dall'analisi.
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Composizione: il quadro normativo
Un prodotto tessile reca l'indicazione
sull'etichetta o il contrassegno della
denominazione e della percentuale in peso
di tutte le fibre di cui è composto in
“ordine decrescente”.
Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso
totale del prodotto tessile o fibre che
rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso
totale del prodotto tessile possono,
qualora non possano essere facilmente identificate
al momento della fabbricazione, essere indicate con
i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o
seguiti dalla loro percentuale totale in peso.
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Composizione: il quadro normativo
Possono non essere menzionate in etichetta
 Le fibre isolabili, visibili e puramente
decorative che non superino il 7% del peso
totale del prodotto finito[frange e pizzi per
esempio].
 Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel
tessile con lo scopo di dare un effetto
antistatico che non superino il 2% del peso
totale del prodotto finito.
Se il prodotto è composto da più parti di
differente composizione fibrosa, deve riportare
un’etichetta indicante la composizione di
ciascuna delle parti.
Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che
rappresentano meno del 30% del peso totale del
prodotto, ad eccezione delle fodere principali
(cfr. Precisazioni - slide 20-21).
Due o più prodotti tessili che hanno la stessa
composizione fibrosa e costituiscono
normalmente un insieme inseparabile possono
recare una sola etichetta o un solo contrassegno.
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Composizione: il quadro normativo
Articolo 11 – Precisazioni
Se le componenti tessili (con fibre tessili diverse) rappresentano
meno o più del 30% del peso totale del prodotto tessile, il
prodotto tessile rimane il prodotto multifibra. L'articolo 11.2 è
una deroga all'articolo 11.1, ma non per l'articolo 9.1.
Pertanto, se i componenti rappresentano meno del 30% del peso
totale del prodotto tessile, essi non devono essere ignorati nella
divulgazione fibre, ma non devono essere visualizzati
separatamente.
20
Composizione: il quadro normativo
Articolo 11 – Precisazioni
Esempio:
Una giacca consiste di: parte anteriore (40% del peso totale): 60% cotone
e 40% poliestere + parte posteriore (40% del totale peso): 70% lana e
30% poliestere + manicotti (10% del peso totale): 100% viscosa +
cappuccio (10% del totale peso): 100% lino.
L'etichettatura adeguata o la marcatura è il seguente:
Parte Anteriore: 60% cotone 40% poliestere
Parte posteriore: 70% lana 30% poliestere
Altri componenti: 50% viscosa 50% Lino
21
Composizione: il quadro normativo
Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale
(Articolo 12)
1.
La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è
indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale»
sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al
momento della loro messa a disposizione sul mercato.
2.
L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in
modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.
Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente
di origine animale
Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni,
inserti, imbottiture in piuma)
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Composizione: il quadro normativo
Etichettatura e contrassegni
(Articolo 14)
1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro
composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.
L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente
leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è
saldamente fissata.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti
o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti
sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono
consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
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Composizione: il quadro normativo
Etichettatura e contrassegni
(Articolo 14)
3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni
fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei
documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del
presente articolo.
Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici
meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme
internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia
spiegato il significato.
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Composizione: il quadro normativo
Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e
delle descrizioni della composizione fibrosa (Articolo 16)
Esiste un obbligo di chiarezza e quindi:
nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le
descrizioni devono essere facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con
caratteri uniformi. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il
consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.
marchi di fabbrica o ragioni sociali possono essere indicati immediatamente
prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa (se un marchio di fabbrica o una
ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle
fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale
deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa)
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Composizione: il quadro normativo
Articolo 14 – Precisazioni
Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, 'etichettatura' significa apposizione
delle informazioni richieste per il prodotto tessile per mezzo di un'etichetta; e
per 'marcatura' si intende indicazione delle informazioni richieste direttamente
sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, goffratura o qualsiasi
altra tecnologia di applicazione.
Come indicato nella definizione di 'marcatura', esistono diverse
possibilità per portare le informazioni direttamente sui prodotti tessili,
in particolare mediante cucitura, ricamo, stampa, ecc
Così la differenza tra l'etichetta e la marcatura consiste in un modo o un
metodo di mettere le informazioni richieste, ma in entrambi i casi
l'informazione deve essere collegatoa al prodotto tessile e non solo al
confezionamento.
•
26
Composizione: il quadro normativo
Articolo 16 – Precisazioni
Ad esempio, se una maglietta è confezionata in un sacchetto/scatola non
trasparente sigillato e non apribile, le informazioni sulla composizione
delle fibre della maglietta deve comparire sul prodotto e sulla confezione,
poiché l'articolo 16.1 richiede che le informazioni sulla composizione
fibrosa di un prodotto debba essere chiaramente visibile al consumatore
prima dell'acquisto.
Ma quando una maglietta è confezionato in un sacchetto trasparente e la
composizione fibrosa dichiarata sull'etichetta o il contrassegno sono
chiaramente visibili al momento dell'acquisto, l'imballaggio stesso non
deve recare l'indicazione della composizione fibrosa.
27
Composizione: il quadro normativo
Articolo 16 – Precisazioni
Ogni prodotto tessile deve essere etichettato o contrassegnato
per mostrare la sua composizione fibrosa ogni volta che il
prodotto viene messo a disposizione sul mercato, sia a titolo
oneroso o gratuito.
Questo vale anche per i prodotti tessili che non sono destinati alla
vendita ai consumatori finali, ma che sono presi di nuovo o
venduti agli acquirenti aziendali (ad esempio noleggio uniforme e
imprese di pulizia), indossati dai loro dipendenti, raccolti per la
pulizia e poi inviati di nuovo ai dipendenti.
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Composizione: il quadro normativo
Articolo 16 – Precisazioni
L‘elenco di cui all'articolo 16.1 di diversi mezzi di informazione, che
impongono l'indicazione della composizione di fibre tessili, vale a dire i
cataloghi, prospetti, imballaggi, etichette e marcature è solo indicativo e
non deve essere inteso come esaustivo. Altri mezzi di informazione, come
cartelle, opuscoli o volantini, sono anche soggetti all'obbligo dell'articolo
16.1, a condizione che possano essere utilizzati dal consumatore per
l'acquisto diretto di prodotti tessili.
Il criterio per sapere quali informazioni (in particolare spot televisivi e
campagne pubblicitarie) richiedano l'indicazione della composizione
fibrosa è un collegamento con la presentazione di un prodotto e altre
informazioni relative al prodotto, in particolare dei prezzi, consentendo
l'esecuzione di una transazione di vendita, compresi quelli on-line.
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Sicurezza: identità ed estremi del produttore
I riferimenti.
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229“ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8
ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162
[Nel 2007 il Codice si è arricchito con l’introduzione dell’articolo 140-bis,
che disciplina l’ “azione di classe” (più nota come “class action”), la
procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento
del danno da parte di un gruppo di consumatori danneggiati da un
medesimo fatto. Il Codice è stato ancora aggiornato con le modifiche e
integrazioni introdotte con il Decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79.]
30
Sicurezza: identità ed estremi del produttore
Parte I - Disposizioni Generali
Titolo I - Disposizioni Generali e Finalità
Art. 1 Finalità e Oggetto
Nel rispetto della Costituzione e in conformità ai principi contenuti nei
trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione
europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo
all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica
europea, nonché nei trattati internazionali,
il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i
processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello
di tutela dei consumatori e degli utenti.
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Sicurezza: identità ed estremi del produttore
Titolo II - Informazioni ai Consumatori
...omisssis…
Capo II - Indicazione dei Prodotti
Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e
leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti
per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini
di fruizione e sicurezza del prodotto.
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Sicurezza: informazioni al consumatore
Titolo II - Informazioni ai Consumatori
...omisssis…
Capo II - Indicazione dei Prodotti
Art. 8. Ambito di applicazione
Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti
oggetto di specifiche disposizioni contenute in
direttive o in altre disposizioni comunitarie e
nelle relative norme nazionali di recepimento.
33
Sicurezza: informazioni al consumatore
Sintesi
L’articolo 6 non è applicabile ai prodotti tessili in virtù di quanto
riportato all’articolo 8.
I prodotti tessili sono infatti disciplinati da specifiche disposizioni
comunitarie
Ritenere applicabile l’articolo 6 farebbe scattare immediatamente
una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia
Di fatto si deve applicare solo l’etichetta di composizione.
34
Sicurezza: informazioni al consumatore
Parte IV
Sicurezza e Qualità
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI (parte di recepimento della Direttiva 2001/95/CE sulla
sicurezza generale dei prodotti)
Art. 102.Finalità e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul
mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti
…. laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente,
disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei
prodotti.
35
Sicurezza: informazioni al consumatore
Sintesi
Tutta la parte relativa alla sicurezza dei prodotti è applicabile ai
prodotti tessili in quanto non sono soggetti a requisiti di
sicurezza prescritti da normativa comunitaria specifica.
In base a tale applicabilità vale quanto previsto dall’articolo
104, comma 4, lettera a ...e quindi…
36
Sicurezza: informazioni al consumatore
Sintesi
[Art. 104 - Obblighi del produttore e del distributore]
...e quindi … l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio,
dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di
prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte,
salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata.
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Marchi «volontari» e «autodichiarazioni»
Esigenze di Sostenibilità
molte aziende non arrivano sul mercato con il loro nome, e quindi non
possono attendersi un effetto premiante dell’impegno focalizzato a
ottenere migliori “prestazioni ambientali dei prodotti e dei processi”.
E’ necessario dunque migliorare e
diffondere gli “strumenti”
della comunicazione al mercato
E’ necessario controllare la corretta
applicazione dei marchi per evitarne la
contraffazione
38
Manutenzione: la situazione nazionale
Nessuna Direttiva e Nessun Regolamento Europeo ha modificato le
leggi nazionali preesistenti alla costituzione dell’Unione Europea
In Italia l’applicazione dell’etichettatura di manutenzione
sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda
non è obbligatoria (non lo è mai stata).
In ogni caso quando l’etichetta viene applicata deve essere corretta e
rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto.
In Unione Europea era ed è obbligatoria in: Austria, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia…
39
Manutenzione: la norma di riferimento
La norma a livello internazionale: ISO 3758:2012
 il sistema di etichettatura e i segni grafici sono di proprietà di
GINETEX [Groupment International d’ Etiquetage pour l'Entretien de Textiles]
che ne concede l’uso agli organismi nazionali e all’ISO
[International Organization for Standardization]
 i criteri generali del sistema sono:


utilizzo per ragioni di costi di un numero limitato di scelte e
simboli;
indicazione del “maximum process” applicabile [danno
irreversibile] e non “optimum process” [problema per la durata del
prodotto tessile e relativo impatto ambientale];

disponibilità di metodi di prova riconosciuti per verificare la
corretta etichettatura
40
Manutenzione: la norma di riferimento
I simboli devono apparire nel seguente ordine
Lavaggio
Candeggio
Asciugatura
Stiro
Trattamento
Professionale
Qualora sia indicato più di un simbolo di asciugatura o più di
un simbolo di trattamento professionale, i simboli dovranno
apparire nel seguente ordine:
Qualora uno dei cinque simboli principali non venga indicato , si intende che
qualunque trattamento di manutenzione previsto da quel simbolo può
essere utilizzato.
41
Manutenzione: la norma di riferimento
Allegato C:
Esempi di frasi addizionali che possono accompagnare i
simboli - le frasi devono essere ridotte al minimo









Lavare separatamente;
Lavare con colori simili
Lavare prima dell’uso
Lavare a rovescio
Stirare solo a rovescio
Non stirare gli elementi decorativi
Non stirare a vapore
Asciugare lontano da fonti di calore dirette
…..
42
Manutenzione: la norma di riferimento
Allegato A:
Caratteristiche e metodi di prova per la corretta selezione dei
simboli di manutenzione
 Machine (full scale) methods
Metodi di prova in cui si applicano procedure standardizzate simili a quelle
utilizzate nella pratica quotidiana:
 Lavaggio e asciugatura in tumbler: ISO 6330;
 Lavaggio a secco: ISO 3175-2 e ISO 3175-3;
 Trattamento professionale a umido: ISO 3175-4
Per valutare:
 Stabilità dimensionale;
 Aspetto cuciture;
 Pilling etc…
43
Manutenzione: la norma di riferimento
Allegato A:
Caratteristiche e metodi di prova per la corretta selezione dei
simboli di manutenzione
 Laboratory methods
Metodi di prova in cui si utilizza strumentazione di laboratorio per
simulare le procedure utilizzate nella pratica quotidiana:
 Solidità del colore:
principi generali (ISO 105-A01);
scale dei grigi (ISO 105-A02, ISO 105-A03);
metodi specifici (solidità del colore allo stiro – ISO-X11 etc..)
44
Manutenzione: la norma di riferimento
I simboli di manutenzione devono essere posti direttamente
o sull’articolo o sull’etichetta.
Quando ciò non è possibile, è sufficiente indicare
le istruzioni di manutenzione sul packaging.
Le etichette devono essere costituite da un materiale adatto con una
resistenza ai cicli di trattamenti di manutenzione indicati in etichetta
almeno uguale a quella dell’articolo sul quale sono poste. Le
etichette e i simboli devono essere leggibili per tutto il ciclo di vita del
prodotto.
45
Origine delle merci: Premesse Generali
Al concetto di origine è collegato il “cosiddetto marchio di
origine” o “Made In … del prodotto”.
Tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha
un effetto importante nella fase di commercializzazione, poiché,
agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare a
orientare le scelte di acquisto dei consumatori.
Il concetto di origine
non deve essere confuso con il concetto di provenienza.
La provenienza infatti, non è il luogo in cui il bene è stato fabbricato,
ma il luogo da cui il bene viene spedito; è pertanto possibile che
l’origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano.
46
Origine delle merci:
le Regole Comunitarie. I Regolamenti
La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni
comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce.
Tali disposizioni sono contenute:
 nel Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario –
CDC) [ora sostituito dal Regolamento CE n. 450/2008 – codice doganale aggiornato –
CDA non ancora applicabile]
 nel Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di Applicazione del
Codice Doganale Comunitario - DAC) e nei relativi allegati.
In particolare gli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario individuano i
due criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale: “criterio delle
merci interamente ottenute” o “ criterio dell’ultima lavorazione o
trasformazione sostanziale ” (economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si
sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione)
47
Origine delle merci: sezione tessili
Sezione XI (Codice Doganale)
Materie tessili e loro manufatti
50
Seta
51
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
52
Cotone
53
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
54
Filamenti sintetici o artificiali
55
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
56
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi;
manufatti di corderia
57
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
48
Origine delle merci: sezione tessili
Sezione XI (Codice Doganale)
Materie tessili e loro manufatti
58
Tappeti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi;
passamaneria; ricami
59
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di
materie tessili
60
Stoffe a maglia
61
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
62
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
63
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e
stracci
49
Origine delle merci: il percorso per la verifica
Articolo 38 DAC
operazioni sempre insufficienti a conferire l’origine
Prodotti compresi nell’Allegato 10 delle DAC
Consultare le note introduttive dell’Allegato 9 delle DAC e poi verificare se le
operazioni effettuate sui prodotti non originari sono quelle descritte come
idonee a conferire l’origine
Prodotti non compresi nell’Allegato 10 delle DAC
Origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce della
nomenclatura combinata diversa da quella del/dei prodotto/prodotti di partenza
(Articolo 24 CDC)
Casi dubbi
Si può consultare l’elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale
presentato dalla UE in ambito WTO (non è ancora recepito ma rappresenta la
posizione ufficiale della UE in materia)
(http://europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm)
50
Origine delle merci: il percorso per la verifica
Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale
Comunitario - DAC) – Articolo 38
Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il
carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento
di voce tariffaria:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il
magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la
composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
c)
i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e
ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di
condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).
51
Allegato 10 del DAC
Le regole per il tessile
Allegato 10 del DAC
Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere
inquadrate in alcune categorie generali:
- FABBRICAZIONE A PARTIRE DA …
Fibre
Extra
UE
Filati
Tessuto
Italia
Italia
Prodotto finito
Italia
Made In Italy
52
Allegato 10 del DAC
Le regole per il tessile
Allegato 10 del DAC
Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere
inquadrate in alcune categorie generali:
- FABBRICAZIONE A PARTIRE DA …
Fibre
Cina
Filati
Tessuto
Cina
Italia
Prodotto finito
Italia
Made In China
53
Allegato 10 del DAC
Le regole per il tessile
Allegato 10 del DAC
Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere
inquadrate in alcune categorie generali:
- FABBRICAZIONE A PARTIRE DA … IL CUI VALORE NON SUPERA X% DEL
PREZZO FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO
Cotone
greggio
Extra
UE
Valore aggiunto pari o
superiore al 50%
Italia
Made In Italy
54
Allegato 10 del DAC
Le regole per il tessile
Allegato 10 del DAC
Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere
inquadrate in alcune categorie generali:
- CONFEZIONE COMPLETA …
Tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio
dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia
55
Allegato 10 del DAC
Le regole per il tessile
Allegato 10 del DAC
CONFEZIONE COMPLETA
Il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non
implica che la confezione debba considerarsi incompleta:





applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura
confezione di asole
rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche,
orli inferiori di camicie, gonne o abiti
apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche,
etichette, distintivi, ecc.
 stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».
56
Allegato 10 del DAC
Le regole per il tessile
Allegato 10 del DAC
Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere
inquadrate in alcune categorie generali:
- CONFEZIONE COMPLETA …
Fibre
Cina
Filati
Tessuto
Confezione
Cina
Cina
Italia
Made In Italy
57
La Difesa del Made In Italy
Fonti normative
Accordo di Madrid
L’Accordo Internazionale di Madrid del 14 aprile 1891 rivisto da ultimo a Lisbona
il 31 ottobre 1958 – recepito in Italia con il DPR n°676/1967 – Disposizioni
applicative nazionali DPR n° 656/1968
L’ Accordo di Madrid e le norme di recepimento interno non impongono alcun
obbligo di indicazione dell’origine dei prodotti ma si limitano a vietare l’uso di
indicazioni di origine false o ingannevoli.
[Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione
sono soggette a fermo a cura degli uffici doganali che ne danno immediatamente notizia
all’autorità' giudiziaria e agli interessati.
E’ consentita agli interessati di chiedere la regolarizzazione (generalmente attuata mediante
l’asportazione delle etichette contenenti le false o fallaci indicazioni di origine) prevista
dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid.
Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione all’autorità giudiziaria senza che questa abbia
disposto il sequestro della merce, gli uffici doganali possono procedere alla restituzione
della stessa previamente regolarizzata.]
58
La Difesa del Made In Italy
Fonti normative
Legge Finanziaria 2004
(legge 350/2003 – articolo 4, comma 49)
…”l’importazione e l’esportazione ai fini della commercializzazione di prodotti
recanti falsi o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è
punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale”.
… “le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana
per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio”…
Falsa Indicazione: consiste nella stampigliatura "made in Italy" sui prodotti e merci che
non abbiano l'origine italiana
Fallace indicazione: comprende l'apposizione, sia su prodotti privi di indicazioni di origine
sia su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o
quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce stessa sia di
origine italiana.
[Il funzionario doganale procede al sequestro delle merci e inoltra la notizia di reato al PM
competente che provvederà a convalidare o meno il sequestro, attivando l’azione penale.
E’ sempre ammessa la regolarizzazione che deve essere autorizzata dal magistrato.
Nota: il reato, per effetto della legge 99/2009, è stato iscritto tra gli illeciti cui sono
applicabili le disposizione del D.Lgs. 231/2001]
59
La Difesa del Made In Italy
Fonti normative
Fallace indicazione, l’interpretazione
L’agenzia delle Dogane con la Circolare 20/D del 13 maggio 2005 ha dato
alcune precisazioni per permettere di uniformare l’operato degli uffici doganali, in
particolare è stato chiarito quanto segue:
Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera,
l’espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350
del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e
quant’altro) abbia caratteristiche tali da “oscurare”, fisicamente o simbolicamente,
l’etichetta di origine.
Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine,
perché l’indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a
riconoscere al prodotto un’origine errata (in particolare, quella italiana).
60
La Difesa del Made In Italy
Fonti normative
Fallace indicazione, l’interpretazione
Dall’interpretazione dell’Agenzia risulta quindi evidente che la fallace indicazione di
origine è costituita dall’inserimento nelle etichette dei prodotti di espliciti rimandi al
territorio italiano che possono concretizzarsi in figure ovvero in nomi di luoghi (rimane
quindi impregiudicata la possibilità di importare il prodotto “neutro”).
Questo secondo aspetto ha posto un problema di compatibilità fra gli obblighi previsti dal Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) che prevede che i prodotti
commercializzati nel territorio nazionale riportino, in modo visibile e leggibile, la sede legale del
produttore o dell’importatore comunitario e l’articolo 4 comma 49 della legge n°350 del 2003.
L’indicazione della denominazione e della sede dell’importatore (riferimento al territorio italiano)
su prodotti fabbricati all’estero potrebbe far sussistere sussistenza l’ipotesi di reato di fallace
indicazione di origine.
La successiva nota dell’Agenzia delle Dogane (n° protocollo 2704 del 9 agosto 2005) ha
offerto la seguente soluzione operativa:
si ritiene che l’apposizione della chiara indicazione
“IMPORTATO DA: [NOME E SEDE DELL’IMPRESA]” nell’etichetta consenta il rispetto congiunto delle
predette disposizioni di legge
61
La Difesa del Made In Italy
Fonti normative
Decreto Legge 135 del 25 settembre 2009
(convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166).
L’ Articolo 16 , commi 5 e seguenti, introduce nel corpo dell’Articolo 4, comma 49,
della Legge n°350/2003 il comma 49 bis che amplia la casistica della “fallace
indicazione” definendo tale anche:
l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da
indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano
accompagnati da:
- indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o
comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del
consumatore sull'effettiva origine del prodotto
- attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio,
circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di
commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
62
La Difesa del Made In Italy
Fonti normative
Con lo stesso articolo 16, commi da 1 a 4 del decreto 135 del 25 settembre 2009
(convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stata inoltre introdotta una
nuova condotta passibile di sanzione consistente
‐ “nell’uso (su prodotti non realizzati interamente in Italia) di un'indicazione di vendita (per
indicazione di vendita si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero
l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla
presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al
dettaglio) che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in
Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia
analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione
interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace
convinzione “
Tale condotta è punita con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale (reclusione fino
a due anni o multa fino a 20.000 Euro), aumentate di un terzo.
Viene prevista l’emanazione di decreti ministeriali per chiarimenti relativi alle concrete
modalità di applicazione. Fino ad ora i decreti non sono stati emanati.
63
La Difesa del Made In Italy
Fonti normative
“Pertanto, mentre l’Articolo 4, comma 49 della legge n° 350/2003 continua a sanzionare
penalmente, ai sensi dell’Art. 517 del Codice Penale , sia tutte le ipotesi di falsa indicazione che i casi
di fallace indicazione che non riguardano prodotti contrassegnati da marchi aziendali:
il nuovo comma 49 bis prevede che nei casi di fallace indicazione di origine su prodotti
contrassegnati da marchi aziendali legittimamente apposti (come tali non più suscettibili di fermo in
presenza della dichiarazione di impegno) qualora le indicazioni sulla effettiva origine estera della
merce non vengano apposte a cura del responsabile dell’illecito, sul prodotto, o sulla confezione o
sui documenti di corredo per il consumatore, si applica la sanzione pecuniaria (da 10 mila a 250
mila Euro) e si procede alla confisca della merce.
Il 9 novembre 2009 il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato la circolare esplicativa
n° 124898 con la quale sono state chiarite le modalità applicative delle cosiddette “indicazioni
precise ed evidenti sull’origine estera” e “dell’attestazione circa le informazioni che verranno rese in
fase di commercializzazione”.
Le indicazioni precise sull’origine estera potranno concretizzarsi in un’appendice informativa sul
prodotto, sulla confezione o sulle etichette contenente le seguenti informazioni:
Prodotto fabbricato in… - Prodotto fabbricato in paesi Extra UE - Prodotto di provenienza Extra UE Prodotto importato da Paesi Extra UE - Prodotto non fabbricato in Italia
64
Made In Italy
Importazione: la Sintesi
Confezione senza alcuna
indicazione o con logo
dell’azienda (marchio
non registrato) o con
marchio registrato
Legge n° 350 Art. 4
comma 49 (art. 517 C.P.)
Riporta
“Made In Italy”
Blocco
Legge n° 676
(Accordo di Madrid)
(FALSA INDICAZIONE)
Confezione senza alcuna
indicazione senza
marchio o logo
dell’azienda
Prodotto con o senza
indicazione dell’origine,
con segni, diciture e
figure riconducibili
all’Italia
Legge n° 350 Art. 4
comma 49 (art. 517 C.P.)
Blocco
Legge n° 676
(Accordo di Madrid)
(FALLACE INDICAZIONE)
65
Made In Italy
Importazione: la Sintesi
Marchio® o logo
dell’azienda
(marchio non registrato)
Marchio® o logo
dell’azienda
(marchio non registrato)
Prodotto con o senza
indicazione dell’origine,
con segni, diciture e
figure riconducibili
all’Italia
Made In … evidente
oppure
Prodotto importato da…
(nome e sede importatore)
Prodotto non fabbricato
in Italia
Blocco
(fatta salva la
presentazione dell’apposito
attestazione)
VIA LIBERA
all’importazione
Legge n° 350 Art. 4
comma 49 bis
(USO FALLACE DEL
MARCHIO)
Legge n° 350 Art. 4
comma 49 bis
(anche con indirizzo e sito
internet)
66
Made In Italy
Importazione: la Sintesi
100 % Made In Italy
100% Italia
100 % Made In Italy
100% Italia
Indicazioni di vendita
che presenti il prodotto
come interamente
realizzato in Italia
Indicazioni di vendita
che presenti il prodotto
come interamente
realizzato in Italia
(disegno, progettazione,
lavorazione,
confezionamento)
Blocco
Decreto Legge 135
convertito con
modificazioni con Legge
166 - Art.16
(FALSA INDICAZIONE)
VIA LIBERA
all’importazione
Decreto Legge 135
convertito con
modificazioni con Legge
166 - Art.16
67
Grazie per l’attenzione
Gabriella Alberti Fusi
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa
Piazza Sant’Anna, 2
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 696711 - Fax 0331 680056
p.e. [email protected]
sito www.centrocot.it
68