capitolato speciale d`appalto per la fornitura di pane

Transcript

capitolato speciale d`appalto per la fornitura di pane
Foglio Patti e Condizioni
PER LA FORNITURA DI CARNI REFRIGERATE DI ORIGINE BOVINA, AVICUNICOLA , SUINA
Il presente Foglio patti e condizioni si riferisce alla fornitura di Carni Refrigerate, di origine
bovina, avicunicola, suina, per 12 mesi.
ART.1
ORIGINE DEL PRODOTTO
Le carni e tutte le preparazioni a base di carne dovranno provenire da animali allevati sul
territorio nazionale, o sui territori dei Paesi membri dell'Unione Europea e da stabilimenti
di macellazione, laboratori di sezionamento e laboratori di produzione in possesso, al
momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della fornitura, dei bolli
sanitari CE a norma della legislazione nazionale e dei regolamenti CE 853/2004, 854/2004,
2074/2005, 2076/2005 e disposizioni collegate e di applicazione.
La carne fresca oggetto della presente fornitura non deve aver subito alcun trattamento
diverso da quello del freddo, al fine di assicurarne la conservazione.
Le carni dovranno essere consegnate confezionate nell'assoluto rispetto delle norme
sanitarie vigenti in materia. I singoli tagli anatomici confezionati dovranno corrispondere a
quanto dichiarato in etichetta; il prodotto dovrà essere consegnato presso il Settore
Mensa-Magazzino dell'ERSU di Sassari. All'interno dell'involucro non dovranno essere
presenti sierosità di colore rosa superiori all'1% del peso del prodotto.
Verranno respinti tutti i tagli anatomici che non rispettino gli standard di peso e la
percentuale di grasso esterno di copertura indicati nel successivo art.5 -caratteristiche dei
prodotti-; similmente non verranno accettate quelle confezioni che presenteranno rotture
manifeste, scollamento parziale o totale dell'involucro.
Relativamente allo stato di conservazione, le carni fresche, al momento della consegna non
dovranno presentare imbrunimenti in corrispondenza dei tessuti muscolari scoperti, i grassi
in superficie non dovranno essere flaccidi, le superfici dei tagli anatomici non dovranno
presentare "patine" o "untuosità", o altri elementi che conferiscano l'aspetto di carni
"vecchie" o comunque con modificazioni dei caratteri organolettici.
Dovranno essere prive di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei loro
prodotti di trasformazione.
Dovranno presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e
fungine.
Le singole confezioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: involucro integro, ben
aderente alla carne.
1
ART. 2
TRASPORTO E CONSEGNA
Le carni fresche e le preparazioni di carne, oggetto della fornitura, devono essere
trasportate con automezzi idonei ed alle temperature previste dalla normativa vigente e
dalle altre norme relative al mantenimento della catena del freddo.
Tutte le merci dovranno essere consegnate agli operatori dell'Ente direttamente a terra,
nell'area riconosciuta dal responsabile del procedimento idonea al ricevimento dei prodotti.
La consegna della merce dovrà avvenire al netto di ogni tara.
ART. 3
ETICHETTATURA
L'etichetta dovrà essere conforme a quanto indicato nel D.L. 109/92 e norme relative alla
rintracciabilità.
Le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere
riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sottovuoto) o su un'etichetta
inseritavi o appostavi in forma inamovibile riportante le seguenti diciture:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
denominazione del prodotto;
stato fisico: fresco;
categoria commerciale da cui provengono le carni;
termine minimo di conservazione, indicato chiaramente con la menzione"da
consumarsi preferibilmente entro" seguito dalla data composta di giorno, mese ed
anno; tutti i prodotti dovranno essere consegnati nel rispetto del periodo della vita
commerciale che deve residuare dal momento della consegna alla scadenza, la quale
non dovrà essere inferiore al 75%;
modalità e temperatura di conservazione;
data di confezionamento, quest’ultima non deve essere superiore a 7 (sette) giorni da
quella di consegna.
il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede sociale del macellatoreconfezionatore;
la sede dello stabilimento di macellazione e di confezionamento;
la riproduzione del bollo sanitario ai sensi del regolamento CE 854/2004;
numero di lotto e data di produzione espressa in giorno, mese e anno;
peso netto;
indicazione sulla rintracciabilità del prodotto, ove previsto dalla normativa.
Sull'imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti
le indicazioni di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, del punto precedente.
I materiali impiegati per il confezionamento delle carni devono essere perfettamente
conformi alla vigente normativa per i materiali a contatto con gli alimenti (D.Lgs. n. 108 del
25 gennaio 1992).
2
ART. 4
REQUISITI ANALITICI
ESAME BATTERIOLOGICO: La Ditta fornitrice, su richiesta dell'Ente, deve essere in grado di
produrre la certificazione comprovante l'esecuzione di analisi di autocontrollo in fase di
produzione, dalla quale risultino parametri microbiologici compresi nei limiti di legge, ferma
restando la possibilità dell'Ente di far effettuare analisi riguardo al rispetto di tali limiti.
ART. 5
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
CARNI SUINE
1. Carni di magrone: tali carni dovranno provenire esclusivamente da suini di età non
superiore a 8 mesi in ottimo stato di nutrizione, di razza o ibridi specializzati per la
produzione di carne magra con un peso complessivo delle due mezzene con testa
variabile da 75/85 Kg.
Aspetto: il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici
della carne suina fresca (colore rosa chiaro, consistenza pastosa, tessitura
compatta, grana fina), senza segni di invecchiamento o di cattiva conservazione o di
alterazioni patologiche. I grassi presenti devono avere colorito bianco e consistenza
soda.
Saranno respinti all'origine i tagli che presentino sierosità esterna unitamente a
flaccidità del tessuto muscolare, segni di imbrunimento della sezione, colorito giallo
rosa slavato con evidente sierosità.
Caratteristiche: tutte le carni fresche devono provenire da allevamenti comunitari,
macellati e lavorati in stabilimenti riconosciuti idonei CEE. I tagli devono presentare
una percentuale di carne magra non inferiore al 50% (classi E ed U della
classificazione CEE) e devono essere privi di osso (ad eccezione del carrè) e senza
grassi solidi in superficie (mondatura zero).
Il peso della singola confezione (cartone) non dovrà superare i kg. 25
2. Porcetto da latte: (possibilmente da allevamenti sardi) di età non superiore a 40
giorni (da 30 a 40 gg.), di razza o ibridi selezionati per la produzione di carne magra,
di colorito roseo e grana fina.
3
CARNI BOVINE
Carni bovine fresche in tagli anatomici confezionati sottovuoto, ottenuti dal sezionamento
del vitellone R/2 secondo le griglie CEE.
Saranno respinti all'origine i tagli che presentano eccessiva sierosità esterna unitamente a
flaccidità del tessuto muscolare, segni di imbrunimento della sezione, colorito non proprio
della carne con evidente sierosità, tracce anche lievi di muffe sulle superfici, odori e sapori
anomali o impropri, perdita anche parziale del sottovuoto per difetto di materiale o per
lacerazioni dell'involucro preesistenti alla consegna.
1. Carne di bovino adulto: dovrà provenire da animali giovani in ottimo stato di
nutrizione.
Aspetto: il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici
della carne di bovino adulto giovane (vitellone) senza segni di invecchiamento, di
cattiva conservazione e di alterazioni patologiche.
Le carni, di colore rosso-rosa, o rosso-vivo, non dovranno presentare colorito rossocupo o rosso-scuro e dovranno avere consistenza compatta. Non dovranno
presentare tagli in superficie, dovranno essere ben sgrassate e toelettate; il grasso
su ogni singolo pezzo non dovrà essere superiore al 7% , di colore bianco o gialliccio
e quello di infiltrazione deve produrre una "venatura" delle masse muscolari.
CARNI OVINE
Agnello da latte: agnello sardo da latte con riconoscimento IGP, alimentato con
esclusivo latte materno, macellato all’età di 30-40 giorni; il peso della carcassa con
testa e senza corata deve essere di 5-7 Kg. La carne deve essere di colore rosa
chiaro, con masse muscolari solide, prive di sierosità, e moderata presenza di grasso
bianco sulla superficie esterna.
CARNI DI VOLATILI E CONIGLI ALLEVATI
Le carni non dovranno essere trattate con acque ossigenate o con altre sostanze
decoloranti o con coloranti naturali o artificiali, conservativi o qualunque sostanza che
renda tenera la carne ed essere priva di acqua aggiunta.
a)
Cosce di pollo
- provenienti da animali di classe A, di regolare sviluppo, di buona
conformazione, ed in ottimo stato di salute, di età non superiore a 10 mesi;
- di recente macellazione (non oltre i 3 giorni), raffreddati a secco, senza aggiunta
di acqua durante il raffreddamento;
- essere ben pulite e pronte per l'ultima lavorazione e per la cottura;
-
devono essere ricoperti da pelle pulita e non disseccata, senza soluzioni di
continuità, ecchimosi e macchie verdastre;
devono avere carne di colorito tendente al giallo, di buona consistenza, non
flaccida;
4
b)
Conigli nazionali
Conigli macellati e completamente eviscerati, senza frattaglie, senza pelle e con zampe
prive della parte distale che non può essere spellata.
Gli animali macellati devono avere un'età non superiore a 3 mesi, non possono appartenere
alla categoria dei riproduttori maschi e femmine, devono essere in buono stato di
nutrizione e con buono sviluppo delle masse muscolari, devono presentare solo nella cavità
del bacino ed attorno al rene i tessuti adiposi di deposito naturale che saranno di colorito
bianco latte, di consistenza soda e di dimensioni ridotte. I tessuti muscolari devono essere
ben scolpiti e mostrare profili rotondeggianti con carni dal colorito roseo chiaro lucente.
c)
Fesa di Tacchino :
Carni derivanti da maschi del peso di 5-6 kg corrispondenti ai muscoli pettorali senza pelle e
senza struttura ossea; in corrispondenza della carena dello sterno può residuare una lamina
fibrocartilaginea tenacemente connessa al tessuto muscolare.
ART. 6
Le carni refrigerate all’arrivo ai locali dell’Ente dovranno avere in ogni punto una
temperatura non superiore a + 6°.
ART. 7
Le carni devono essere accompagnate, in ogni caso, dal certificato sanitario rilasciato dal
veterinario della A.S.L., responsabile del servizio di Ispezione e controllo. Tale certificato
non potrà, in nessun caso, essere intestato all’Amm.ne dell’E.R.S.U., fermo restando che le
carni rimangono di proprietà del fornitore fino al momento della consegna e della
accettazione da parte dell’E.R.S.U.
Le carni che dopo gli adempimenti di legge verranno inviate all’E.R.S.U., dovranno portare
bene impressi e leggibili i bolli sanitari di visita e di categoria. Le carni trovate sprovviste di
bolli verranno rifiutate dall’Amm.ne dell’E.R.S.U..
ART.8
L’ERSU ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito
atto scritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e senza pregiudizio di ogni altra azione
per rivalsa di danni, nei seguenti casi: inadempimento e ritardo contestato per due volte
consecutive; mancato inizio dell’esecuzione della fornitura nei termini previsti dal presente
foglio patti e condizioni e/o dai suoi allegati;interruzione, mancata esecuzione o negligenza
nella fornitura oggetto del presente contratto, salvo il caso di forza maggiore non
imputabile alla Ditta;gravi violazioni degli obblighi contrattuali,non eliminate in seguito alla
diffida formale da parte dell’ERSU; impiego di personale non numericamente sufficiente o
professionalmente preparato e/o mezzi non idonei a garantire la corretta esecuzione della
fornitura;violazione delle norme di sicurezza e di igiene;fallimento, concordato fallimentare
5
o liquidazione amministrativa; per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la
prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile;per ogni altra causa
risolutiva prevista da norme di legge. In tali casi l’ERSU sarà tenuto a corrispondere
all’appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente
effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute e
fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. L’appaltatore inoltre
corrisponderà all’ERSU una somma pari all’eventuale differenza di prezzo tra quello
previsto nel presente contratto e quello che la stessa riuscirà ad ottenere per la fornitura,
nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale della
fornitura. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore è comunque tenuta a garantire,
nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all’attivazione del
medesimo da parte del nuovo gestore. L’ERSU si riserva altresì la facoltà di risolvere anche
parzialmente il contratto nei casi di cui, per cause di forza maggiore non imputabili alla
stessa, venga meno la necessità oggettiva di garantire quote della fornitura così come
originariamente previste.===
ART. 9
Le partite dei prodotti che, a giudizio dell’Amm.ne dell’E.R.S.U, non risultassero conformi
alle caratteristiche precedentemente indicate, saranno rifiutate e la ditta aggiudicataria
dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
La contestazione della partita sarà comunicata al Responsabile dell’azienda aggiudicataria,
che dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
In caso di impossibilità del fornitore a provvedere alla sostituzione delle merci non
conformi, o in caso di ritardo, inadempienza o impossibilità assoluta del fornitore a
provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce
ordinata, l’Amm.ne dell’E.R.S.U. potrà procedere all’acquisto sul libero mercato della
quantità di prodotto richiesta, addebitando le spese sostenute alla ditta aggiudicataria,
oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.
ART. 10
Per ogni fornitura dovrà essere prodotta la bolla di consegna con specificato il prezzo, il
peso effettivo che verranno di volta in volta controllati al momento della consegna.
ART. 11
La carne dovrà essere fornita nelle quantità e nei giorni ed ora fissati di volta in volta
dall’Amm.ne; il trasporto dovrà effettuarsi con automezzi ben puliti, riservandosi l’Amm.ne
di richiedere, se del caso, documentazione relativa alla disinfezione periodica
dell’automezzo.
Nel caso in cui nel mezzo di trasporto siano presenti altre carni, quelle destinate all’Ente
dovranno essere contrassegnate con un cartellino inamovibile le cui caratteristiche
dovranno essere accertate dall’Ente stesso.
6
ART. 12
L’Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, tutte
le prove ed esami che riterrà necessari per controllare la rispondenza della fornitura ai
requisiti stabiliti nel presente Capitolato e dalle norme vigenti, la partita interessata verrà
resa al fornitore che avrà l’obbligo di provvedere al suo immediato ritiro. Del risultato delle
analisi ed esami attuati farà fede il referto dell’Istituto incaricato dall’Amm.ne.
ART. 13
La quantità dei prodotti da fornire, descritta a puro titolo indicativo nel presente Capitolato
è meramente presunta.
L’Ente si riserva la facoltà di estendere o diminuire la fornitura in oggetto fino alla
concorrenza di 1/5 quinto dell’importo contrattuale, restando ferme le altre condizioni
previste dal contratto e, particolarmente, escluso ogni aumento dei prezzi unitari.
7
ART. 14
Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro sessanta giorni dalla presentazione,
all’E.R.S.U., di regolare fattura, mediante mandato presso il Banco di Sardegna – Agenzia N°
1 – Sassari previa verifica della regolarità.
L’appaltatore si impegna a comunicare per iscritto qualsiasi variazione riguardante la
riscossione dei mandati di pagamento.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità
per i pagamenti già eseguiti.
ART. 15
Per quanto non disposto, si farà riferimento a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti
vigenti in materia di commercio e vendita dei prodotti descritti nel presente Atto.
ART. 16
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13
agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’ERSU sia nei rapporti con i subappaltatori
e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente
contratto.
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’ERSU ed alla Prefettura‐Ufficio
territoriale del Governo.
L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia
attivi da parte dell’ERSU sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via
non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei
subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all’appalto.
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i
bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in
oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal
rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del detto conto
o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare
eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
8
Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’ERSU
gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme
restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri
soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gara (CIG): _______.
L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura,
trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità
assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.
Il Direttore del Servizio Utenze
Ing. Ines Lai
9