Legge 215/92 Imprenditoria femminile

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Legge 215/92 Imprenditoria femminile
Legge 215/92 Imprenditoria femminile - Donne imprenditrici e belle idee
In Italia, come in altri paesi europei, spesso conciliare la vita familiare e quella lavorativa diventa
davvero difficile. Oltre a non esistere particolari agevolazioni per chi è madre di famiglia, spesso
non esistono nel territorio strutture adatte a cui poter affidare i propri figli. In tal senso leggi il nostro
articolo sui Nidi familiari. Questo comporta spesso per la madre il doversi assentare dal lavoro o
addirittura il licenziamento. Chi poi vorrebbe iniziare un’attività spesso si deve scontrare con la
difficoltà di reperire finanziamenti e incentivi e per le pratiche burocratiche. Dal 1992, le cose sono
un po’ cambiate. Infatti sono state introdotte alcune agevolazioni per chi vuole aprire un’impresa
in rosa. In primo luogo è stata emanata la Legge 215 del 1992, denominata “Azioni positive per
l’imprenditoria femminile”, modificata con il DPR 28 luglio 2000, n. 314, che, al comma 2
dell’articolo 1, stabilisce che le disposizioni sono dirette a:
a) “a favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne
imprenditrici;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle
donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile
nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi”.
Per accedere ai finanziamenti è necessario possedere alcune caratteristiche. La ditta individuale
deve avere come titolare una donna, le cooperative e le società di persone devono essere
costituite da donne per almeno il 60 per cento, le società di capitali devono avere quote di
partecipazione femminile per almeno due terzi e gli organi di amministrazione devono essere
costituiti per almeno i due terzi da donne.
L’art. 3 della Legge 215/92 istituisce il Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
per concedere:
“a. contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di
attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del
commercio o dei servizi, nonché, per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione
e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b. contributi per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione
organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento
dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di
commercializzazione, nonché, per lo sviluppo di sistemi di qualità”.
I benefici e i finanziamenti sono concessi sia alle imprese da avviare sia alle imprese femminili già
avviate. In questo ultimo caso i finanziamenti servono per acquisire dei servizi o per avviare progetti
aziendali innovativi.
Inoltre l’art 10 della Legge 215/92 prevede l’istituzione del Comitato per l’imprenditoria femminile
con “compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli eventi previsti dalla legge” e
promozione dello studio, ricerca e informazione sull’imprenditorialità femminile. Sono stati costituiti
Comitati in ogni regione e provincia.
Per vedere alcune realizzazioni di sogni e idee leggi Donne imprenditrici e belle idee e le altre Idee
imprenditoriali. Leggi anche cosa è e come si valuta una idea imprenditoriale
IL BANDO
La legge 215/92 prevede il meccanismo del bando. Una volta lanciato il bando da parte del
Ministero dello sviluppo economico le domande possono essere presentate a partire da un
determinato giorno e fino a una determinata scadenza. Le domande devono essere presentate
alla propria Regione entro le date previste dai bandi. Inoltre molte Regione in questi ultimi anni
hanno lanciato iniziativi per incentivare la creazione dell’imprenditoria femminile, che si vanno a
sommare con quelle statale.
LA SOMMA EROGABILE
L’importo globale degli investimenti deve essere compreso tra 60.000 euro e massimo 400.000 euro.
Su queste spese ammissibili possono essere richiesti i finanziamenti per l’imprenditoria femminile,
che in ogni caso devono essere in linea con i minimi imposti dalla normativa comunitaria sugli aiuti
di stato. I contribuiti sono erogati per un 50% come finanziamento a fondo perduto, per un 50%
come finanziamento a tasso agevolato con interesse dello 0,50% annuo, e la durata dei
finanziamenti è al massimo di 10 anni dalla data di approvazione del progetto.
FONDO SOCIALE EUROPEO
Vale la pena ricordare che la Commissione Europea sta investendo molto sul tema, attraverso
Fondi Strutturali e in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) al fine di ridurre il divario
occupazionale tra uomini e donne e rafforzare il mainstreaming, ossia gli sforzi effettuati per
assicurare che i provvedimenti e le iniziative tengano conto della condizione maschile e femminile.
Per un approfondimento sul tema è possibile consultare il sito dell’Unione Europea dedicato
all’imprenditoria femminile.
Dal documento di consultazione della Direzione generale piccole e medie imprese ed enti
cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico emerge fra l’altro un dato interessante:
aumentano le imprese individuali italiane che hanno come titolare una donna, che però non fa
parte della UE. I settori più interessati sono il commercio e il manifatturiero.
Si riporta di seguito, molto utile, anche la normativa italiana per il sostegno della maternità e della
paternità che ha come fine un pari trattamento lavorativo tra uomini e donne.
- Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246 178
- Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma della legge 8 marzo 2000, n. 53
- Legge 8 marzo 2000 n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
- Legge 10 aprile 1991 n. 125, Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro
- Legge 9 dicembre 1977 n. 903, Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Per iniziare un'attività potete chiedere informazioni e supporto al SUAP sportello unico attività
produttive del vostro Comune di residenza
Leggi tutto: http://www.informagiovani-italia.com/imprenditoria_femminile.htm#ixzz1a5Diztan
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