Modestino Metodologie testi File

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Modestino Metodologie testi File
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G. Viarengo, Studi su Erennio Modestino. Metodologie e tecniche per
l’insegnamento del diritto
Torino, Giappichelli 2012
Traduzione dei testi latini e greci per pagina.
p. 27 Modestino libro 1 Regole D.1.3.7: Le funzioni della legge sono ordinare, vietare,
permettere e punire
p. 34 Autore incerto La Retorica ad Erennio 1.20: La controversia consiste in leggi
contraddittorie, quando una legge comanda o permette, un’altra vieta che qualcosa si faccia, in
questo modo: vieta una legge che colui che sia stato condannato per concussione tenga discorso
in assemblea pubblica; altra legge comanda che l’augure nomini in assemblea chi aspira (alla
carica) in sostituzione del defunto. Un tal augure, condannato per concussione, ha fatto la
nomina in luogo del morto; si esige da lui l’ammenda.
p. 35 Autore incerto La Retorica ad Erennio 2.15: Quando due leggi siano contraddittorie tra
loro, bisogna primamente esaminare, se vi sia qualche modifica o deroga; poi, se le leggi
discordino in modo che una comandi, l’altra vieti, o in modo che una imponga, l’altra permetta.
Sarà infatti insostenibile la difesa di chi affermerà di non aver fatto quello a cui era costretto,
perché un’altra legge permetteva: prevale infatti la norma sanzionante su quella permissiva.
p. 37 Cicerone Sulle leggi 1.6.18: …secondo la definizione di coloro che sono i più dotti
nella materia la legge consiste nella norma suprema inerente alla natura, la quale ordina ciò che
si deve fare, e proibisce il contrario.
p. 38 Cicerone Sulle leggi 1.12.33: A coloro che ebbero dalla natura la ragione, fu pure data
la retta ragione, cioè la legge, che è la retta ragione nel comandare e nel vietare; e se a loro è
data la legge, lo è anche il diritto; ma tutti partecipano della ragione; quindi il diritto è dato a
tutti..
p. 38 Cicerone Sulle leggi 3.19.44: Essendo questa l’essenza della legge: l’essere una
decisione ed un ordine valido per tutti.
p. 39 Quintiliano Istituzione oratoria 7.7: Parimenti, il diritto è riconosciuto da ambedue le
parti o controverso. Se è riconosciuto, i problemi che si pongono sono press’a poco questi:
Quale delle due leggi è più valida? Attiene agli dei o agli uomini? Allo stato o ai privati? Ha per
tema il premio o la pena? Questioni importanti o dappoco? permette, vieta o comanda?
p. 42 Marciano libro 1 Istituzioni D.1.3.2: la legge è sovrana delle cose divine e umane,
regola…del giusto e dell’ingiusto, che ordina quel che si deve fare, vieta quel che non si deve
fare.
p. 43 Ulpiano libro 1 Istituzioni D.1.4.1 pr.-1: Ciò che dispone il principe ha l’efficacia della
legge: perché il popolo conferisce a lui, mediante la legge di investitura, tutto il potere suo
proprio. E’ certo, dunque, che sia legge qualunque cosa l’imperatore abbia stabilito con una
epistola o con una risposta stilata in calce alla richiesta, o abbia decretato esercitando la sua
funzione giurisdizionale o deciso stragiudizialmente, o abbia ordinato con un editto. Questi
sono gli atti che chiamiamo comunemente costituzioni.
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p. 46 Modestino libro 2 Sulle pene D.48.14.1 pr.: Questa legge nella città oggi non ha più
valore, perché la creazione dei magistrati è di competenza del principe, non del popolo.
p. 48-49 Modestino libro 4 Sulle esenzioni dalla tutela e cura D.27.1.13.2: Se in linea di
massima il significato letterale della legge è questo, tuttavia l’intenzione del legislatore richiede
altro. Così scrivono Cervidio Scevola, Paolo e Domizio Ulpiano, i più ragguardevoli tra i
giuristi, affermando che…
p. 51 Modestino libro 1 Regole D.1.3.40: Perciò tutto il diritto o lo crea il consenso oppure lo
determina la necessità o lo conferma la consuetudine.
p. 58 Cicerone Sulla Repubblica 1.25.39: La Repubblica è dunque, - disse Scipione – cosa
del popolo, ed il popolo poi non è qualsivoglia agglomerato di uomini riunito in qualunque
modo, ma una riunione di gente associata per accordo nell’osservare la giustizia e per
comunanza di interessi.
p. 58 Cicerone Sulla Repubblica 3.31.43: Dunque chi potrebbe ancora chiamare proprietà del
popolo, ciò che è appunto la Repubblica (Res-publica), allorché tutti fossero oppressi dalla
crudeltà di uno solo, e non esistesse quell’unico vincolo del diritto e la concordia e
l’associazione degli abitanti, il che costituisce il popolo?
p. 62 Salvio Giuliano libro 84 Digesto D.1.3.32.1: infatti quale differenza c’è tra la
situazione in cui il popolo dichiara la sua volontà tramite il voto oppure con il comportamento
(rebus ipsis et factis)? Perciò è stato recepito molto giustamente che le leggi sono abrogate non
solo tramite il voto del popolo, ma anche per desuetudine con il tacito consenso di tutti.
p. 63 Gaio Istituzioni 3.82: Ci sono anche successioni di altro genere, che non sono state
introdotte né dalla legge delle 12 Tavole né dall’editto del pretore, ma da quel diritto che è
accolto attraverso il tacito consenso.
p. 67. Cicerone L’invenzione retorica 2.170: Penso dunque che questa necessità sia quella
alla quale non si può impedire, in nessun modo, di portare a termine ciò di cui essa è capace e
che, peraltro, non può essere né mutato, né limitato…Che la fiamma possa bruciare la materia
lignea è una cosa necessaria. Che un corpo mortale ad un certo punto muoia è necessario; ed è
così necessario, come richiede la forza della necessità nel modo che abbiamo descritto.
p. 68 Cicerone Sui doveri 2.74: Se poi ad un qualche stato sopraverrà qualche necessità di
una tale prestazione – cosa che preferirei augurare ad un altro, anziché al nostro; ma qui parlo
degli stati in generale, e non del nostro specificatamente - bisognerà adoperarsi affinchè tutti
comprendano la necessità di ubbidire all’inevitabile, se si vuole essere salvi.
p. 68 Cicerone Timeo 12: …impose e suggerì leggi funeste e necessarie.
p. 68 Cicerone L’invenzione retorica 2.145: …quindi si cercherà quale delle due leggi
obblighi e quale autorizzi, giacché ciò che si ordina è obbligatorio, mentre ciò che si autorizza è
volontario…
p. 70 Pomponio Piccolo manuale D.1.2.2.9: In seguito, poiché per la grande massa della
popolazione la plebe cominciò a trovare difficile tenere delle adunanze, e ancora più difficile
era ciò per tutto il popolo, la necessità stessa portò ad attribuire al senato la cura della comunità;
e così il senato cominciò a ingerirsi in tutto, e ogni sua decisione veniva rispettata, e questo
diritto si chiamava senatoconsulto.
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p. 70 Pomponio Piccolo manuale D.1.2.2.11: Da ultimo, siccome sembrava che sotto la
spinta delle cose a poco a poco la comunità fosse giunta ad un numero troppo scarso di vie per
costituire il diritto, si rivelò la necessità che fosse una sola persona a provvedere alla comunità
(infatti il senato non poteva reggere correttamente allo stesso modo tutte le branche
dell’amministrazione); perciò, riconosciuto un principe, gli fu concesso il diritto che qualunque
cosa stabilisse fosse vincolante.
p. 73 Ulpiano 10 All’Editto D.3.5.1: Questo editto è necessario, poiché è di grande utilità per
gli assenti, affinché non debba subire senza difesa bonorum possessio o venditio o vendita di
pegno o un’azione di pena da eseguire, o perdano la loro proprietà ingiustamente.
p. 75 Modestino libro 2 Regole D. 44.7.52 pr.; 7: Ci obblighiamo o attraverso la consegna di
cosa o attraverso parole o con entrambi i modi o per consenso o per legge o per diritto onorario
o per necessità o per delitto… Si obbligano per necessità coloro, ai quali non è consentito di
fare altro che ciò che è stabilito [cosa che avviene per gli eredi necessari].
p. 78 Modestino libro 3 Regole D.50.1.34: Chi ha il domicilio in un certo luogo ed è stato
destinato agli oneri pubblici non può rinunciare al domicilio se non ha completato
l’adempimento dell’onere.
p. 78 Modestino libro 3 Regole D.50.11.1: Colui che ha ottenuto in concessione dal principe
spazi pubblici per i mercati, non usandoli per dieci anni perde la concessione.
p. 81 Autore incerto La Retorica ad Erennio 2.13.19. Il diritto è composto da queste parti: la
natura, la legge, la consuetudine, il giudicato, l’equo e buono, il patto….la consuetudine è il
diritto, che, senza legge, è entrato in uso come se fosse legittimo…
p. 81 Cicerone L’invenzione retorica 2.22.67: Si ritiene fondato sulla consuetudine il diritto
consacrato dal tempo, sulla base del consenso generale, anche se non è sancito da una legge.
Nel diritto consuetudinario vi sono alcuni diritti che, in ragione della loro vetustà, hanno valore
giuridico ben definito. In questo tipo di diritto ve ne sono effettivamente molti, ma di essi la
maggior parte è costituita soprattutto da quelli che i pretori sono soliti formulare nei loro editti.
Inoltre alcuni sono divenuti, in forza dell’uso, norme ben precise di diritto; sono di questo
genere pactum/ accordo, par/ diritto uguale per tutti, iudicatum/ la sentenza.
p. 81 Cicerone L’invenzione retorica 2.53.160; 162: Il suo principio (della giustizia) risale
alla natura: vi furono poi norme accolte nella consuetudine, in base ad un criterio di utilità; in
seguito, il timore delle leggi e il vincolo religioso sanzionarono quanto era derivato dalla natura
e convalidato dalla consuetudine….Il diritto consuetudinario è quello che, emerso
insensibilmente dalla natura, fu alimentato ed esteso dall’uso, come, per esempio, la religione; o
qualcuno dei principi esposti precedentemente che – sebbene derivato anch’esso dalla natura – è
stato chiaramente man mano consacrato dall’uso; oppure ancora quanto, col lungo trascorere
del tempo e con l’approvazione pubblica, fu tramutato in costume; a questa categoria
appartengono il patto, l’equità, il precedente giuridico.
pp. 81-82 Cicerone La partizione oratoria 37.129: Le regole che non sono scritte si ricavano
dalla consuetudine o dalle convenzioni degli uomini, come se fossero frutto del comune
consenso. E perciò, in una certa misura, è a noi prescritto dalle leggi di natura quello, che noi
conserviamo come nostri costumi e nostre leggi.
p. 82 Cicerone Topica 5.28: …se uno definisse lo ius civile, come costituito da leggi,
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senatoconsulti, sentenze, autorità dei giuristi, editti dei magistrati, costume ed equità.
p. 82 Cicerone Topica 7.31: se qualcuno dividesse il diritto in legge, costume ed equità...
p. 83 Quintiliano Istituzione oratoria 5.10.12-13: Certe noi riteniamo in primo luogo le cose
che si colgono con i sensi…oltre a queste, quelle che sono stabilite dalle leggi, le quali, in
seguito a convinzione, se non di tutta l’umanità, almeno di quella comunità o di quel popolo
presso cui si discute la causa, sono passate a far parte del costume: come del resto la maggior
parte delle norme è fissata non da leggi, ma dagli usi…
p. 83 Quintiliano Istituzione oratoria 12.3.6: E, infatti, tutto il diritto incontrovertibile si basa
sullo scritto o sui costumi, mentre quello dubbio deve essere esaminato in base alla regola
dell’equità.
p. 85 Salvio Giuliano libro 84 Digesto D.1.3.32: Su tali cause non adoperiamo leggi scritte
ed è opportuno che sia custodito quello che è introdotto dai costumi e dalla consuetudine: e se
qualche cosa mancasse, allora si usa quello che ad esso prossimo o conseguente, se questo non
appare, allora è opportuno che sia osservato il diritto che usa la città di Roma. La consuetudine
mantenuta costante/ radicata viene custodita non a torto come se fosse legge, e questo è il diritto
che viene detto costituito attraverso i costumi. Infatti poiché le stesse leggi per nessun altro
motivo ci vincolano, che per il fatto che sono state ricevute dal giudizio del popolo, giustamente
le cose che senza nessun scritto il popolo ha approvato, vincolano tutti: infatti quale differenza
c’è tra la situazione in cui il popolo dichiara la sua volontà tramite il voto oppure con il
comportamento (rebus ipsis et factis)? Perciò è stato recepito molto giustamente che le leggi
sono abrogate non solo tramite il voto del popolo, ma anche per desuetudine con il tacito
consenso di tutti.
p. 88 Capitoli dall’opera di Ulpiano pr. 4: i costumi sono il tacito consenso del popolo
mantenuto costante da una lunga consuetudine.
p. 100 Modestino libro 2 Pandette: Il testamento è la piena espressione della nostra volontà
su quello, che si vuole dopo la nostra morte.
p. 100 Modestino libro 3 Pandette: Il legato è una donazione lasciata per testamento.
p. 100 Modestino libro 4 Pandette: Si intende per debitore colui, al quale, contro la sua
volontà, può essere richiesto del denaro.
p. 100 Modestino libro 6 Pandette: La compensazione è il bilancio del debito e del credito.
p. 100 Modestino libro 2 Regole: L’accettilazione è la liberazione attraverso una reciproca
interrogazione, con la quale si ottiene l’uno nei confronti dell’altro la liberazione dallo stesso
obbligo.
p. 101 Modestino libro 5 Pandette: L’usucapione è il raggiungimento della proprietà
attraverso il mantenimento del tempo del possesso definito dalla legge.
p. 101 Modestino libro 3 Pandette: “Assegnare il liberto” è attestare quale dei figli ha deciso
che il soggetto diventasse liberto.
p. 101 Modestino libro 1 Regole D.48.5.35 pr.-1: Commette stupro chi accoglie una donna
nata libera per convivere con lei e non per contrarre matrimonio, fatta eccezione evidentemente
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per la concubina. L’adulterio si commette con la donna sposata; lo stupro nei confronti della
vedova, della vergine o del giovane.
p. 101 Modestino libro 9 Differenze: Alcuni ritengono che tra “stupro” e “adulterio” ci sia
questa differenza, che l’adulterio è commesso nei confronti della domma sposata, lo stupro nei
confronti della vedova. Ma la legge Giulia Sugli adulteri usa questa parola indifferentemente.
pp. 103-104 Papiniano libro 1 Sugli adulterii D.48.5.6.1: La legge chiama in modo
promiscuo e improprio stupro anche l’adulterio. Ma, propriamente, l’adulterio si commette con
la donna sposata; il suo nome deriva dal fatto che nasce un figlio concepito con un uomo
diverso dal marito: lo stupro, invece, viene commesso con una vergine o con una vedova, atto
che i greci chiamano corruzione.
p. 105 Modestino libro 9 Differenze D.50.16.101.1: Si dice “divorzio” quello che avviene tra
marito e moglie, il “ripudio” risulta, invece, inviato alla fidanzata. Ciò si addice, non
inopportunamente, anche alla moglie.
p. 105 Paolo 35 All’editto D.50.16.191: Tra “divorzio” e “ripudio” c’è questa differenza che
si può ripudiare anche il matrimonio futuro, infatti, non è corretto dire che una fidanzata abbia
divorziato, e il divorzio è così denominato poiché coloro che si separano vanno verso direzioni
diverse (o posizioni giuridiche diverse).
p. 106 Modestino libro 3 Regole D.17.2.4 pr.-3: Non c’è dubbio che sia possibile riunirsi in
società sia attraverso consegna di cosa, sia verbalmente, sia attraverso un messaggero. Ci
dissociamo con la rinuncia, la capitis deminutio e l’impoverimento.
p. 107 Modestino libro 6 Pandette D. 50.16.110: Si dice “intermediario” colui presso il quale
più persone depongono una cosa sulla quale c’è una lite: è detto da ciò che viene affidato a colui
che si offre o, per così dire, seguisse coloro che litigano.
p. 107 Modestino libro 7 Pandette D.42.1.1: Si dice cosa giudicata quella che pone fine alla
controversia con la pronuncia del giudice: cosa che porta ad una condanna o ad una assoluzione.
P. 108 Modestino libro 5 Differenze D.50.4.10.5: Non può essere imposto un onere a colui
che sostiene un onore: a colui che sostiene un onere può essere conferito un onore.
p. 109 Modestino libro 1 Regole D.23.2.1: Le nozze sono la congiunzione di un maschio e di
una femmina e la condivisione di un’intera vita, punto d’incontro tra diritto divino e diritto
umano.
p. 111 Quintiliano Declamazioni 373, 417, 6 ss.: Il matrimonio è perpetuo nel caso che ci si
unisca con la volontà reciproca. A me si acquista una moglie, una socia del talamo, una
compagna di vita, in ogni secolo.
p. 111 Quintiliano Declamazioni 368, 403, 25 ss.: I matrimoni sono inventati dalla stessa
natura delle cose. Così i maschi si uniscono alle femmine, affinché il sesso più debole riceva
protezione dalla mutua società.
p. 112 Imp. Gordiano a Basso, anno 242, C.9.32.4: Contro la moglie, che viene accolta come
socia delle cose umane e divine della casa, gli eredi del marito defunto non possono portare
avanti l’accusa di eredità depredata.