Relatori - ODCECPa

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Filippo Rizzo Ragioniere Commercialista
Erica Terranova Dottore Commercialista
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REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART.53 E 54)
CONTABILITA’ DEI PROFESSIONISTI: tipi di contabilità
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Semplificata
Ordinaria
Super semplificata (cenni in quanto in vigore fino al 31/12/2007)
Regime contribuenti minimi
COMPENSI PROFESSIONALE: RIEPILOGO DEL QUADRO E
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Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica
Altri proventi lordi
Plusvalenze patrimoniali
SPESE PROFESSIONALI: RIEPILOGO DEL QUADRO E
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Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 516,46
Canoni di locazione finanziaria
Spese relative agli immobili
Spese Per Prestazioni di lavoro dipendente e assimilato
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica
Interessi passivi
Consumi
Spese per alberghi, ristoranti, bar
Spese di rappresentanza
Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale
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Minusvalenze patrimoniali
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Altre spese documentate
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REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART.53 E 54)
• I redditi di lavoro autonomo, sono
disciplinati dal Capo V, Artt. 53 e 54,
D.P.R. 22 Dicembre 1986 n.987, e sono
quelli derivanti dall’esercizio abituale,
ancorché non esclusivo, di attività
lavorative diverse da quelle di impresa o
di lavoro dipendente.
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REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART.53 E 54)
• Il D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, individua le seguenti tipologie di redditi di
lavoro autonomo:
• attività artistiche e professionali ;
• i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore,
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali (Art. 53, c. 2,
lettera b);
• le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando
l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (Art. 53, c. 2,
lettera c);
• le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (Art. 53, c. 2, lettera
d);
• le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (Art. 53, c. 2, lettera e);
• i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari
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comunali (Art. 53, c. 2, lettera f);
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REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART.53 E 54)
• Tuttavia vi sono altri redditi che pur non essendo tipicamente di lavoro
autonomo sono ad essi assimilati :
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti
nell’ambito dei redditi professionali quando le stesse sono svolte nell’ambito
dell’esercizio tipico di una professione, e quando le collaborazioni pur non
essendo tipiche vengono svolte abitualmente ed in forma professionale ,
assimilabili ai redditi derivanti dall’esercizio di attività di lavoro autonomo
occasionale (Art. 67, c. 1, lettera l).
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• I requisiti principali richiesti, perché si
possa parlare di esercizio di arti e
professioni, sono:
• Abitualità
• Continuità
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• requisito richiesto è quello della abitualità, ossia della reiterazione nel tempo,
in difetto del quale il reddito in esame costituirà un “reddito diverso”.
• Infatti l’art 67, comma 1, lett. l, TUIR, traccia la distinzione tra il reddito di lavoro
autonomo e il reddito diverso, proprio sulla base dell’elemento dell’abitualità
affermando che:”Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale
ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in
relazione alla qualità di lavoratore dipendente: i redditi derivanti da attività di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di
fare, non fare o permettere”.
• Il requisito dell’abitualità, inoltre, assume importanza rilevante anche in fini
dell’applicazione degli adempimenti previsti dal D.P.R. 633/72 e succ. mod. in
relazione all’applicazione dell’I.V.A. sulle operazioni effettuate.
• Riepilogando, l’abitualità è anche condizione necessaria per la qualificazione
del requisito soggettivo di cui all’art. 5 del D.P.R. 633/72, per cui vi è
coincidenza tra la definizione di attività di lavoro autonomo ai II.DD. e I.V.A.
• Conseguentemente il lavoro autonomo occasionale non configurerà il
presupposto impositivo ai fini della IVA di cui all’art.5 sopracitato.
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L’altro requisito richiesto è inoltre, quello della continuità,
che non va intesa nel senso che la professione debba
svolgersi senza interruzioni, poiché si può avere
continuità anche quando l’attività è svolta per periodi
limitati di tempo, purché l’esercizio della stessa sia
destinato a ripetersi.
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Premessa :
• Per tutti i professionisti il regime naturale è uello
semplificato a prescindere dal volume d’affari
conseguito ( per coloro i quali superano un volume di
affari di 30.000,00 ).
•
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Con il presente regime i libri da tenere sono :
- Registro Iva acquisti ( spese )
- Registro Iva fatture emesse ( parcelle )
- Registro Incassi e Pagamenti ( Irpef )
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E’ applicabile solo per opzione dal 01.01.1997, da
esprimere in sede di inizio attività o nella
dichiarazione Iva relativa all’anno precedente. Ha
effetto fino a revoca e per almeno un triennio.
•
•
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Con il presente regime i libri da tenere sono :
Registro Iva acquisti ( spese )
Registro Iva fatture emesse ( parcelle )
Registro Cronologico dei componenti di reddito e
delle movimentazioni finanziarie ( Irpef )
• Registro dei Beni Ammortizzabili ( non più
obbligatorio dal 21.02.1997 ) Relatori
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Premessa :
• Il presente regime accoglie coloro che nell’anno abbiano percepito
compensi non superiori a euro 30.000,00. Tale regime è naturale
per coloro che iniziano l’attività ed indicano compensi ragguagliati
all’anno pari o inferiori a euro 30.000,00, ed opzionale negli esercizi
successivi.
• Con il presente regime non è prevista alcuna tenuta di registri
obbligatori, ma si ritiene opportuno al fine di poter determinare il
reddito conseguito, la tenuta di un prospetto dettagliato delle spese
pagate e dei compensi incassati.
• In alternativa si possono tenere i registri previsti per i precedenti
regimi, senza che tale scelta possa invalidare il regime contabile
applicato.
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Art. 54
• - Compensi in natura o in denaro per onorari,
indennità etc.. al netto dei contributi previdenziali
• - Interessi di mora e dilazione
• - Indennità o risarcimenti
• - Contributo gestione separata INPS
• - acconti per anticipazioni di onorari
• - Rimborsi spese incluse negli onorari o indicate a
parte, sostenute in nome del professionista ma per
conto del cliente applicato.
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• Redditi diversi
• Compensi professionali incassati dagli eredi
• Cessione della clientela
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• Plusvalenze patrimoniali derivanti dall’alienazione di
beni strumentali o per destinazione di beni al
consumo personale, ovvero a finalità estranee.
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• le spese per l’acquisizione di beni mobili strumentali di costo unitario Inf. euro 516,46,
ovvero il 50 per cento se i beni sono utilizzati promiscuamente;
• l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili
• Strumentali utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione,
determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988, ovvero il 50 per cento di
dette quote se utilizzati promiscuamente;
• l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica e mobile;
• il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e
• motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di
acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i
motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori ;
• il 90 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso
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promiscuo ai dipendenti.
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•
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•
i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di
detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della
professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;
il 40 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell’ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le
autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori,
ragguagliati ad anno; si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal
1° gennaio 2007 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che
non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito
dagli appositi decreti ministeriali;
il 90 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti;
l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi
di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del
codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.
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•
il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o
di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione
l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di
costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero
acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2008; si precisa che per gli immobili
strumentali acquistati nel 2007 e nel 2008 gli importi deducibili delle quote di ammortamento
devono essere ridotti ad un terzo;
• l’ammontare del canone di locazione corrisposto nell’anno 2008 per l’immobile utilizzato
esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione;
• la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione
finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14
giugno 1990, ovvero nel periodo 1° Gennaio 2007 – 31 dicembre 2008. • l’ammontare deducibile
nell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad
incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, nonché le
quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
• le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della
locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
• il 50 per cento delle spese per servizi e dell’ammontare della quota deducibile nell’anno delle
spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del
costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e
all’uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di
locazione anche finanziaria , nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie
sostenute negli esercizi precedenti.
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Relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi
assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico
del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo
d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da
precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette
quote maturate nell’anno.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un
ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per
le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè
di lista.
Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori
di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l’opera
svolta, nei confronti dell’artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato.
L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi
pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti
accantonamenti maturati nel periodo d’imposta. Rimangono deducibili, invece, i contributi
previdenziali e assistenziali versati dall’artista o professionista per i familiari sopra indicati
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• l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni
professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del
contribuente determinati in base ai criteri di cassa.
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• l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per
finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti
per l’acquisto
• dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per
l’esercizio dell’arte o professione. Ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331
del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato
per il versamento trimestrale dell’IVA.
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• vanno indicati i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in
esame, va considerato l’ammontare deducibile delle spese sostenute nell’anno
per servizi telefonici compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.
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• va indicato l’ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal
committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura,
integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi del comma 5
dell’art. 54 del TUIR.
• In colonna 2 va indicato l’intero ammontare delle stesse spese effettivamente
sostenute dal professionista.
• In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di
colonna 1 più colonna2. L’importo deducibile di colonna 2 non può essere
superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza
tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4 e agli importi
indicati in colonna 1 del rigo RE3).
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• va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e
simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute
per l’eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione
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• Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1-bis del medesimo articolo dell’art. 54 del TUIR
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l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico;
il 40 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l’acquisto
di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di
autovetture, autocaravan , ciclomotori e motocicli, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute
relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
il 40 per cento delle altre spese, (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e
simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture,
autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai veicoli
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
i maggiori importi deducibili, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli compresi i
veicoli concessi ai dipendenti come fringe benefit, per il periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre
2006, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo
2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286;
il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della
professione e all’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria o di noleggio;
l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e
debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che
le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50%.
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