ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO Alberti e vari

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ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO Alberti e vari
avv. Fabio Dal Seno
avv. Anna Preto
Via F. Faccio n. 1
37122 - Verona
tel. 045.8673022
fax. 045.8016096
TRIBUNALE CIVILE DI VERONA
ATTO DI CITAZIONE
L’IPAB CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI, con sede legale
in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via del Donatore di Sangue n. 4, P. Iva
80024840235 (doc.1 - statuto), nella persona del Commissario Straordinario
Regionale e legale rappresentante pro tempore dott. Mirko Rugolo (doc. 2 –
delibera di nomina; doc. 3 - carta d’identità), rappresentata e difesa (doc. 4)
dagli
avvocati
Fabio
Dal
Seno
(C.F.
DLSFBA77C07C890I,
fax
045.8016096, pec:[email protected]) e Anna Preto (C.F:
PRTNNA79L70L781L, fax:045.8016096, pec:[email protected]
no.it) entrambi del foro di Verona, con domicilio eletto presso e nello studio
del primo sito in Verona, Via Franco Faccio n. 1, giusta procura a margine
del presente atto, espone quanto segue.
Cap. 1) - FATTO
1. Negli ultimi giorni del mese di dicembre 2012, a seguito dell’avvenuta
notificazione
personale
all’allora
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini, dott.
Marco Biasia, di documentazione inerente ad un procedimento penale
pendente per mancati versamenti di contributi, sono stati avviati
controlli in ordine all’operato del rag. Gian Luca Alberti, il quale ha
svolto sino al 2009 l’incarico di Ragioniere Economo e dal 2009 al
2013 quello di Segretario Direttore (doc.5 - verbale del CdA del
24.02.2009).
2. Con due successive lettere datate rispettivamente 16.01.2013 e
13.03.2013 sono stati contestati numerosi e significativi inadempimenti
al citato Segretario Direttore, con conseguente irrogazione del
provvedimento disciplinare del licenziamento tramite comunicazione
datata 10.05.2013 (doc. 6).
3. Preso atto delle gravi irregolarità riscontrate direttamente dal CdA in
capo al Segretario Direttore, rag. Alberti, e delle ulteriori irregolarità
rilevate dalla Direzione Regionale Attività Ispettiva e Vigilanza Settore
Socio-Sanitario (riassunte nella Deliberazione del Consiglio Regionale
Veneto n. 523 del 16.04.2013 - doc. 2), la Giunta Regionale Veneto ha
dichiarato sciolto il CdA della Casa di Riposo e nominato Commissario
straordinario regionale il dott. Mirko Rugolo, il quale si è insediato
nelle settimane successive.
4. I componenti dell’ultimo CdA in carica prima della nomina del
Commissario straordinario hanno altresì sporto denuncia nei confronti
del Segretario Direttore rag. Alberti, rimproverando allo stesso di aver,
tra l’altro, utilizzato svariati documenti ufficiali della Casa di Riposo
riportanti firme non autografe dei consiglieri medesimi e riferendo
anche alla Regione Veneto con lettera datata 24.01.2013 sugli
inadempimenti di Alberti (doc. 7).
5. Per circa vent’anni sino al 28.02.2009 l’incarico di Segretario Direttore
è stato ricoperto dal sig. Rino Gozzi.
6. Il citato rag. Gian Luca Alberti ha svolto sino dal 2009 l’incarico di
Ragioniere Economo e dal 01.03.2009 quello di Segretario Direttore,
fin dall’inizio con ampio mandato di gestione soprattutto nella
redazione e poi anche nella autonoma stipula della documentazione
inerente la gestione del personale.
2
7. All’esito di ulteriori e più approfondite verifiche effettuate anche dopo
l’insediamento del Commissario Straordinario sono emersi, con
riferimento alla situazione debitoria dell’Ente nei confronti degli enti
previdenziali e dell’Erario, numerosi e gravi inadempimenti
imputabili in via principale al rag. Gian Luca Alberti, riassunti in una
relazione datata 01.07.2013 redatta da professionisti incaricati facenti
parte di Studio Giallo Srl (doc. 8), tra cui ad esempio per il periodo
2008-2012 il mancato versamento di contributi previdenziali ex-Inpdap
ed INPS, la mancata presentazione delle denunce obbligatorie agli enti
di previdenza ed assistenza, il mancato versamento di ritenute
d’imposta. La relazione citata indica in 3.972.703,22 Euro la somma
dovuta dall’IPAB comprensiva di linea capitale e stimati interessi,
sanzioni e rivalutazione monetaria.
8. Come illustrato anche nelle comunicazioni di contestazione di addebito
e di licenziamento indirizzate al rag. Alberti, sono state rilevate anche
gravissime irregolarità nella gestione del personale, tra cui l’errata
compilazione delle buste paga, l’errata quantificazione ed erogazione
degli assegni familiari, l’erogazione degli incentivi di produttività ed il
riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali in assenza
dei requisiti di legge, cessione del quinto del proprio stipendio senza
alcuna autorizzazione, svolgimento di attività per altri Enti aventi
attività similari senza alcuna preventiva autorizzazione da parte
dell’Ente.
9. A ciò si aggiunga che dall’esame della documentazione rinvenuta
presso l’Ente è stato possibile appurare una gestione complessiva della
3
parte economico-finanziaria a dir poco disinvolta da parte del citato
rag. Alberti, il quale ha:
-
sottoposto all’approvazione del CdA quantomeno negli anni dal
2008 al 2012 dei bilanci preventivi e consuntivi non
corrispondenti al reale andamento ed in evidente contrasto con i
dati forniti dalla Tesoreria;
-
utilizzato documenti riportanti firme certamente non apposte dal
precedente Segretario Direttore, sig. Rino Gozzi, e/o dal
Presidente del CdA, dott. Marco Biasia;
-
prelevato ingenti somme (oltre 100.000,00 Euro all’anno dal
2008 al 2012) utilizzando la dicitura “mandato economale”, ma
senza alcuna dimostrata ragione;
-
inviato alla Tesoreria mandati di pagamento riportanti somme da
corrispondere allo stesso Alberti a titolo di salario di importo
pari a circa il doppio della somma indicata a busta paga;
-
utilizzato quantomeno nel 2012 una automobile Audi, il cui
contratto di leasing è risultato essere intestato ad un fornitore
dell’Ente.
10. Partendo dall’esame della gestione 2013 – il primo anno in cui la
direzione non è stata del rag. Alberti - che evidenzia un utile reale ed
una costante disponibilità di cassa (pur avendo pagato interamente nel
2013 i contributi per l’anno in corso ed avendo altresì spesato nel corso
del 2013 ingenti somme imputabili alle gestioni degli anni pregressi,
quali la rateazione dei contributi non versati nell’anno 2010), si giunge
alla conclusione che:
4
-
l’avanzo annuo del 2013 si sarebbe raggiunto anche negli anni
2008-2012;
-
la mala gestione ha fatto in modo che venisse utilizzato il
possibile avanzo di gestione e la liquidità generata dal mancato
versamento dei contributi, per sopportare spese eccessive ed
inutili in particolare dei fornitori e per garantire gli ingenti
prelievi economali non giustificati.
11. Appare evidente che tali comportamenti sono stati posti in essere e
mantenuti quantomeno per il periodo 2008-2012 grazie al mancato
effettivo controllo da parte di alcune figure istituzionalmente preposte,
ovvero:
-
il Tesoriere, la cui funzione è stata svolta dal 2008 al 2012 da
Unicredit Banca Spa e dal 2012 ad oggi da Banco Popolare Soc.
Coop.;
-
i Consiglieri di Amministrazione ed il Presidente in particolare;
-
i componenti dei Collegi dei Revisori;
-
il Segretario Direttore in carica sino al 2009, sig. Rino Gozzi.
***
Cap. 2) - IN DIRITTO
2.1 Sulla natura giuridica e sull’attività dell’IPAB Casa di Riposo
Benedetto Albertini
La Casa di Riposo Benedetto Albertini è un’Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficienza (IPAB), la cui storia è riassunta nei cenni storicogiuridici contenuti nella premessa dello Statuto ed il cui inquadramento
giuridico è riportato nei primi articoli dello Statuto medesimo.
5
L’Ente si prefigge di fornire assistenza alle persone anziane, povere o
abbienti, in stato di autosufficienza o non-autosufficienza (art. 2 statuto).
In linea generale, si possono distinguere due tipologie di IPAB: quelle con
natura privatistica e quelle aventi natura pubblicistica.
L’IPAB Casa di Riposo Albertini rientra tra le IPAB aventi natura
pubblicistica in quanto:
-
così è chiaramente previsto nel testo dello Statuto vigente;
-
l’IPAB in questione non presenta i requisiti previsti dal DPCM
16.02.1990 per gli enti di natura privatistica.
La principale normativa di riferimento può essere così elencata:
-
Legge n. 6972/1890 (cd. Legge Crispi), la cui disciplina continua a
trovare concreta applicazione, in particolare per quanto riguarda i
compiti degli organismi delle IPAB;
-
Decreto legislativo di riordino delle IPAB del 04.05.2001 n. 207: il
decreto, nel prevedere la trasformazione in ASP delle IPAB che
svolgano direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali (ad
esclusione di quelle che abbiano personalità giuridica di carattere
privato ai sensi del DPCM 16.02.1990) all’art. 21 dispone che “nel
periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse
seguitano ad applicarsi le previsioni previgenti in quanto non
contrastanti con i principi della liberalità dell’assistenza, con i principi
della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo”.
-
art. 8 della Legge Regionale Veneto n. 43/2012 e Delibera di Giunta
Regione Veneto n. 780/2013 che prevedono il passaggio da un sistema
6
di contabilità finanziaria ad un sistema di tipo economico - patrimoniale
a partire dal 01.01.2014.
Gli organi dell’Ente sono il Consiglio di Amministrazione (artt. 10 e 11
Statuto), il Presidente (art. 12), il Segretario Direttore (art. 13) ed il Collegio
dei Revisori dei Conti (art. 14).
La rimozione e la revoca degli amministratori è di esclusiva competenza
dell’Autorità Regionale (art. 10).
L’IPAB è autorizzata ed accreditata dalla Regione Veneto quale centro
servizi per persone anziane non autosufficienti per una capacità ricettiva
totale di 83 posti, di cui 12 a maggior bisogno assistenziale, nonché come
centro diurno per persone non autosufficienti per una capacità ricettiva di 14
posti.
L’IPAB svolge anche altri servizi in convenzione, tra cui l’assistenza
domiciliare sul territorio del Comune di Isola della Scala e la preparazione
di pasti per la struttura ospedaliera confinante.
***
2.2 Sulla giurisdizione
Sulla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria anche in fattispecie
analoghe a quella oggetto del presente atto, si è già più volte favorevolmente
espressa la giurisprudenza ed in particolare la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in almeno due distinte sentenze.
Si richiamano in particolare:
-
Cass. Civ. Sez. Unite 27.05.1993 n. 5943, secondo cui: “La questione
della contemporanea pendenza davanti alla Corte dei Conti di un
giudizio per la condanna al pagamento di somma determinata pretesa
7
da quel Procuratore Generale a titolo di ristoro da responsabilità
amministrativa - patrimoniale, e davanti al Giudice Ordinario di un
giudizio per la condanna alla restituzione della medesima somma
promosso per via civile dall'Ente pubblico asseritamente danneggiato,
non può essere in questa sede di regolamento preventivo ex art. 41
c.p.c., utilmente dedotta poiché è questione che non attiene alla
individuazione - ed al controllo circa l'eventuale travalicamento - dei
limiti esterni della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti,
ma riguarda soltanto i modi ed i tempi di esercizio delle attribuzioni
istruttorie e cognitive devolute a quel giudice in riferimento alla
proponibilità
o
proseguibilità
dell'azione
di
responsabilità
amministrativa - patrimoniale (cfr. tra le altre, Cass. S.U. n. 400 del
1989, n. 2614 del 1990”);
-
Cass. Civ. Sez. Unite 23.11.1999 n. 822, nelle cui parte motiva si legge:
“in detto provvedimento si è precisato che la giurisdizione penale e
quella civile risarcitoria, da un lato, e la giurisdizione amministrativacontabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei profili
istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal
momento che l'interferenza può avvenire tra i giudizi ma non fra le
giurisdizioni (Cass., 3 febbraio 1989, n. 664).
La eventuale deduzione secondo cui la violazione del principio del "ne bis
in idem" può essere evitata solo ammettendo l'esistenza di una giurisdizione
alternativa, non può essere seguita, in quanto finisce con il trasformare una
questione di merito di conoscibilità della domanda in una questione di
giurisdizione.
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E’ opportuno precisare che, al momento della notifica del presente atto di
citazione, all’Ente non è stata notificata la pendenza di procedimenti avanti
alla Corte dei Conti.
La giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria risulta pertanto pacifica.
***
2.3 Gli inadempimenti imputabili al rag. Gian Luca Alberti
Come sopra riportato, il rag. Gian Luca Alberti ha svolto sino al 2009
l’incarico di Ragioniere Economo e dal 01.03.2009 quello di Segretario
Direttore, fin dall’inizio con ampio mandato.
Numerosi e gravi sono gli inadempimenti imputabili al rag. Alberti che, per
rapidità di esposizione ed a titolo esemplificativo, possono essere così
riassunti:
a) negli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali e
dell’Erario nel periodo 2008-2012: il mancato versamento di
contributi previdenziali ex-Inpdap ed INPS, la mancata presentazione
delle denunce obbligatorie agli enti di previdenza ed assistenza, il
mancato versamento di ritenute d’imposta;
b) nella gestione del personale, l’errata compilazione delle buste paga,
l’errata quantificazione ed
erogazione degli assegni familiari,
l’erogazione degli incentivi di produttività ed il riconoscimento delle
progressioni economiche orizzontali in assenza dei requisiti di legge, la
cessione del quinto del proprio stipendio senza alcuna autorizzazione, lo
svolgimento di attività per altri Enti aventi attività similari senza alcuna
preventiva autorizzazione da parte dell’Ente, il mancato rispetto della
disciplina applicabile in materia di reclutamento e di rinnovo dei
9
contratti a termine; il mancato pagamento delle somme spettanti alle
sigle sindacali;
c) nella gestione complessiva della parte economico-finanziaria: aver
sottoposto all’approvazione del CdA quantomeno negli anni dal 2008 al
2012 dei bilanci preventivi e consuntivi non corrispondenti al reale
andamento ed in evidente contrasto con i dati forniti alla e dalla
Tesoreria; aver utilizzato documenti riportanti firme certamente non
apposte dal precedente Segretario Direttore, sig. Rino Gozzi, e/o dal
Presidente del CdA, dott. Marco Biasia; aver prelevato ingenti somme
(oltre 100.000,00 Euro all’anno dal 2008 al 2012) utilizzando la dicitura
“mandato economale”, ma senza alcuna dimostrata ragione; aver inviato
alla Tesoreria mandati di pagamento riportanti somme da corrispondere
allo stesso Alberti a titolo di salario di importo pari a circa il doppio
della somma indicata a busta paga; non aver rispettato la normativa di
settore ed i regolamenti nella tenuta delle scritture contabili e nei
rapporti con la Tesoreria;
d) nella gestione complessiva delle attività dell’Ente: nel mancato
rispetto della normativa vigente e dei regolamenti nella selezione dei
fornitori, nella mancata verifica della congruità e della copertura della
spesa, nel mancato rispetto dei criteri di priorità nella effettuazione delle
spese, nella mancata illustrazione al CdA ed ai Revisori.
In linea generale il rag. Alberti è responsabile di una mala gestio resasi
evidente nel 2013 dopo il suo allontanamento.
Infatti, nel corso del 2013 l’Ente ha presentato e presenta un esercizio
positivo, nonché una costante disponibilità di cassa.
10
Quest’ultimo aspetto (costante disponibilità di cassa) risulta di particolare
interesse se si considera che nel 2013 sono state spesate numerose e
significative voci (es. contributi pregressi, forniture pregresse, etc) maturate
negli anni precedenti il 2013.
Da quanto sopra si ricava che:
-
una corretta gestione delle attività affidate al rag. Alberti avrebbe
consentito di spesare regolarmente tutte le voci di spesa;
-
l’avanzo dell’anno del 2013 si sarebbe potuto ottenere anche negli anni
2008-2012;
-
la mala gestione del rag. Alberti ha fatto in modo che venisse utilizzato
l’avanzo di gestione e la liquidità generata dal mancato versamento dei
contributi, per sopportare spese eccessive e/o inutili con particolare ma
non esclusivo riferimento ai fornitori ed agli ingenti prelievi economali
non giustificati.
La responsabilità del rag. Alberti nello svolgimento dei propri incarichi
risulta chiaramente e pacificamente prevista:
-
già dalla Legge Crispi (n. 6972/1890) “Gli amministratori che abbiano
ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero
abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e
approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido. Alla
stessa responsabilità soggiace chiunque, dall’esattore tesoriere in
fuori, s’ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o
di valori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficienza” (art.
30);
11
-
in base allo Statuto dell’Ente quale “responsabile della gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Istituzione” (art. 13) ed
avente il compito di “adotta(re) tutti i provvedimenti relativi alla
gestione finanziaria e al patrimonio dell’Ente non espressamente
devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione”.
Ne consegue che il rag. Alberti è chiamato a tenere indenne e risarcire
l’IPAB da ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, accertato ed in corso
di accertamento, conseguente ai propri numerosi, gravi e protratti
inadempimenti.
***
2.4 Gli inadempimenti imputabili al sig. Rino Gozzi
Per circa vent’anni sino al 28.02.2009 l’incarico di Segretario Direttore è
stato ricoperto dal sig. Rino Gozzi.
I numerosi inadempimenti sopra indicati e riconducibili in prima battuta al
rag. Alberti non sono mai stati oggetto di verifica e di segnalazione dal
Segretario Direttore pro tempore, sig. Rino Gozzi, quantomeno nel periodo
compreso tra il 2008 e sino al 28.02.2009.
Il fondamento della responsabilità del Segretario Direttore sig. Gozzi si
ritrova nelle medesime norme di legge e di statuto sopra citate.
Con tutta evidenza, il principale inadempimento imputabile al sig. Gozzi è
stata la mancata vigilanza sull’operato del sottoposto rag. Alberti.
Pertanto, anche il sig. Gozzi è chiamato a tenere indenne e risarcire l’IPAB
da ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, accertato ed in corso di
accertamento, conseguente ai propri inadempimenti e, in via solidale, anche
per gli inadempimenti imputabili al rag. Alberti.
12
***
2.5 Gli inadempimenti imputabili agli Istituti facenti funzione di Tesoreria
Il servizio di tesoreria è stato affidato dal 01.01.2005 al 31.12.2011 ad
Unicredit Banca Spa (doc.9 – convenzione datata 01.02.2005) e,
successivamente, a partire dal 01.01.2012 (doc.10 – lettera datata
14.12.2011) a Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero Spa
(ora Banco Popolare Società Cooperativa).
Gli Istituti di Credito che hanno gestito nel periodo 2008-2012 il servizio di
tesoreria sono incorsi in evidenti inadempimenti agli obblighi di legge e
contrattuali, tra i quali si possono annoverare:
-
il versamento dei salari in assenza di pagamento dei contributi,
nonostante l’importo degli stessi venisse indicato anche nei mandati
di pagamento;
-
la mancata verifica sui numerosi, ripetuti e significativi prelievi
economali privi di giustificazione;
-
la mancata chiusura, prolungatasi anche alcuni anni, dei bilanci dal
2008 al 2011.
Se i due Istituti avessero rispettato gli obblighi contrattuali e di legge,
segnalando da subito agli Organi di controllo dell’Ente il mancato
pagamento dei contributi, nessun danno si sarebbe verificato, in quanto
sarebbe stata evidenziata e bloccata immediatamente la mala gestio
imputabile principalmente al rag. Alberti.
A titolo esemplificativo basti rilevare che l’art. 7.5 della convenzione
conclusa tra l’IPAB ed Unicredit Banca Spa prevede espressamente quanto
segue: “Il Tesoriere versa i contributi dovuti dall’Ente all’Istituto Nazionale
13
Previdenza Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ai sensi dell’art. 22
della legge 29 ottobre 1987 n. 440. Allo scopo l’Ente si impegna a produrre,
contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni, anche quelli
relativi al versamento dei contributi sopracitati e, debitamente compilata in
triplice copia, la relativa distinta per il versamento dei contributi medesimi.
Il Tesoriere è autorizzato ad accantonare l’importo dei contributi in parola a
garanzia del corrispondente pagamento da eseguire nei termini di legge.”
Entrambi gli Istituti non hanno evidenziato il mancato pagamento dei
contributi, non hanno accantonato l’importo dei contributi medesimi, non
hanno segnalato agli Organismi di controllo dell’Ente le evidenti anomalie,
disattendendo a loro specifici obblighi e consentendo così che si
verificassero tutti gli ingenti danni in capo all’Ente.
Unicredit Banca Spa per il periodo 2005-2011 e Banco Popolare per l’anno
2012 sono chiamate a tenere indenne e risarcire l’IPAB da ogni e qualsiasi
danno, diretto ed indiretto, accertato ed in corso di accertamento,
conseguente ai propri inadempimenti e, in via solidale, anche per gli
inadempimenti imputabili al rag. Gian Luca Alberti ed al sig. Rino Gozzi.
***
2.6 Gli inadempimenti imputabili ai Consiglieri di amministrazione ed al
Presidente del CdA
I consiglieri di amministrazione che si sono succeduti sono stati:
-
dal 2008 al 24.02.2009 Marco Biasia (Presidente), Gabriele Pasquale
(Vice Presidente), Soave Alberto (Consigliere – dimesso in data
02.05.2008), Rancan Maria Grazia (Consigliere) (doc.11 – verbale di
insediamento del Cda datato 23.02.2004), Faccioli Fausto (Consigliere
14
dal 31.07.2006 – doc.12), Rossignoli Luciano (Consigliere dal
19.05.2008 – doc. 13);
-
dal 24.02.2009 alla data di subentro del Commissario Straordinario nel
2013: Marco Biasia (Presidente), Gabriele Pasquale (Vice Presidente),
Mattia Munari (Consigliere -
dimesso in data 20.04.2010), Maria
Grazia Rancan (Consigliere), Luciano Rossignoli (Consigliere) (doc.14
– verbale di Cda del 24.02.2009), Giorgio Tamassia (Consigliere dal
04.06.2010 – doc.15).
La principale disciplina in ordine agli obblighi dei componenti del Consiglio
di Amministrazione può ritrovarsi nella già citata Legge Crispi e negli
articoli statutari, tra cui in particolare:
-
Legge Crispi: “le amministrazioni debbono formare ogni anno, nei
limiti e nei modi stabiliti dal regolamento, il bilancio preventivo” (art.
20); “le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e modi stabiliti dal
regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da
una relazione morale sulla gestione” (art. 21); “gli amministratori che
abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione
ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non
adottati e approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in
solido. Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall’esattoretesoriere in fuori, s’ingerisce, senza legale autorizzazione, nel
maneggio di denari o di valori di una istituzione pubblica di assistenza
e beneficienza” (art. 30);
15
-
art. 11 dello Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione, a
cui sono devolute le funzioni di indirizzo politico - amministrativo,
“verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione degli indirizzi impartiti”. Ad esso compete, tra il resto,
“l’approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo,
l’assestamento, le variazioni e gli storni di bilancio”.
Il
principale
inadempimento
imputabile
a
tutti
i
consiglieri
di
amministrazione consiste nella mancata adeguata verifica del reale
andamento economico - finanziario dell’Ente e dell’attività posta in essere
dal Segretario Direttore e/o Ragioniere Economo.
***
Con specifico riferimento alla figura del Presidente del CdA, l’art. 12 dello
Statuto stabilisce che esso “promuove e dirige l’attività del Consiglio di
Amministrazione e controlla l’esecuzione delle relative deliberazioni “
nonché “vigila sulle applicazione delle leggi, dei regolamenti e del presente
Statuto”.
Anche per il Presidente del Cda, in carica dal 2004 al 2013, il principale
inadempimento consiste nella mancata adeguata verifica del reale
andamento economico - finanziario dell’Ente e dell’attività posta in essere
dal Segretario Direttore e/o Ragioniere Economo, a cui si aggiunge la
mancata adeguata vigilanza dell’applicazione di leggi, regolamenti e Statuto.
***
I Consiglieri di Amministrazione ed il Presidente del CdA, ognuno in
relazione al danno patito e patendo dall’Ente in riferimento al periodo di
permanenza in carica, sono chiamati a tenere indenne e risarcire l’IPAB da
16
ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, accertato ed in corso di
accertamento, conseguente ai propri inadempimenti e, in via solidale, anche
per gli inadempimenti imputabili al rag. Gian Luca Alberti ed al sig. Rino
Gozzi.
***
2.7 Gli inadempimenti imputabili ai Collegi dei Revisori
I Revisori che si sono succeduti sono stati:
-
dal 29.11.2010 alla data odierna: rag. Arrigo Tomiolo (Presidente), dott.
Lorenzo Zanini (Revisore) e rag. Walter Turrina (Revisore) (doc. 16 –
verbale del CdA di nomina del collegio revisori 2010-2013 del
29.11.2010);
-
dal 2007 al 2010: dott. Giampaolo Bertaglia (Presidente), dott. Lorenzo
Zanini (Revisore) e rag. Walter Turrina (Revisore) (doc. 17 – verbale
del CdA di nomina del collegio revisori 2007-2010).
La disciplina fondamentale in ordine agli obblighi dei componenti del
Collegio dei Revisori può ritrovarsi in particolare:
-
nell’art. 14 dello Statuto che rinvia l’individuazione delle funzioni ad
un apposito regolamento interno;
-
nella Legge Regionale Veneto 01.09.1993, n. 45, dove all’art. 2, c. 6, si
dispone
che
“I
revisori
collaborano
con
il
Consiglio
di
Amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente”. Inoltre
“rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai
propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi
irregolarità nella sua gestione, ne riferiscano immediatamente al
17
Consiglio”. (art. 2, c. 8). Si evidenzia ulteriormente che “I revisori
hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’ente” (art. 2, c. 5);
-
nel D. Lgs. 30.06.2011, n. 123, titolo III (“I controlli dei revisori dei
conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici”), dove si
specifica che i Collegi dei Revisori dei conti e sindacali in particolare
devono:
a) “verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo
o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità
generale tenuta nel corso della gestione”;
b) “verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle
attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la
correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della
gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei
prospetti di bilancio e nei relativi allegati”;
c) “effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine
alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo,
acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio”;
d) “vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il
rispetto dei principi di corretta amministrazione”;
e) “verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e
l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio”;
f) “esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli
18
organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli
enti”;
g) “effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla
consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di
proprietà e sui depositi e i titoli a custodia”;
h) “effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e
sulla corresponsione dei trattamenti accessori.”
Si aggiunga inoltre che, ad ulteriore chiarimento dei compiti già ampiamente
dettagliati nelle normative citate, il Servizio Ispettivo del Consiglio
Regionale Veneto ha recentemente emanato delle “Linee Guida per il
controllo interno delle Ipab del Veneto” (dicembre 2012). E’ opportuno
precisare che tali Linee Guida operano una ricognizione, in base alla
normativa vigente, dell’attività di controllo da svolgersi all’interno delle
Istituzioni in oggetto e, per tale ragione si può ritenere che le stesse non
siano altro che l’esposizione organica e più dettagliata dei controlli che i
Revisori avrebbero comunque dovuto effettuare in base alla normativa
vigente.
L’attività di vigilanza e di controllo, in base alle citate linee guida, deve
riguardare la gestione dell’Ente nella sua interezza. La vigilanza sul rispetto
dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi ad aspetti formali, ma
deve essere estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria,
patrimoniale ed economica della gestione. In particolare, tra il resto,
19
l’Organo di revisione deve effettuare la verifica ordinaria degli obblighi
fiscali dell’Ente relativi a: registri e dichiarazioni IVA; F24 e modello 770,
IRAP; dichiarazione dei redditi; versamenti previdenziali mensili con
relative denunce (INDAP, INPS, INAIL).
In particolare le linee guida specificano che: “L’Organo di revisione deve:
-
verificare che al bilancio di previsione siano allegati almeno i seguenti
documenti:
o la relazione tecnica illustrativa del Segretario / Direttore;
o il rendiconto del penultimo esercizio antecedente a quello cui
si riferisce il bilancio;
o il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale
dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006;
o il parere dei Responsabili dei servizi finanziario e tecnicoamministrativo in merito alla regolarità contabile e tecnica;
o la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di
valorizzazione (art. 8, c. 4, Legge Regionale n. 43/2012).
-
richiedere ed esaminare i documenti di dettaglio utilizzati dagli
uffici per pervenire alla formazione delle previsioni relative ai
singoli capitoli / conti del Bilancio;
-
verificare l’attendibilità delle voci di previsione, confrontando i
singoli capitoli / conti con quelli corrispondenti all’ultimo
rendiconto. In caso di scostamenti significativi, dovrà acquisire le
necessarie informazioni conseguendo la ragionevole certezza della
congruità delle stime;
-
effettuare la verifica degli equilibri, ovvero:
20
o verifica del pareggio finanziario / economico complessivo e
dell’equivalenza fra entrate e spese in partite di giro (fino a
quando l’Ente non avrà adottato la contabilità economico
patrimoniale);
o verifica dell’equilibrio corrente;
o verifica dell’equilibrio di parte straordinaria;
o verifica dell’eventuale iscrizione in bilancio del presunto
avanzo di amministrazione / utile d’esercizio e della sua
destinazione”.
Se tali controlli fossero stati effettuati dai revisori succedutisi nel tempo in
conformità a quanto previsto dalla disciplina e con la richiesta diligenza, si
sarebbero immediatamente evidenziate le gravi carenze gestionali (a titolo di
mero esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni agli enti di
previdenza, i mancati pagamenti dei contributi, la mancata corrispondenza
tra la documentazione contabile ed il reale andamento dell’attività, etc) e,
conseguentemente, si sarebbe evitato il danno e l’aggravamento dello stesso
nel tempo.
I Revisori, ognuno in relazione al danno patito e patendo dall’Ente in
riferimento al periodo di permanenza in carica, sono chiamati a tenere
indenne e risarcire l’IPAB da ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto,
accertato ed in corso di accertamento, conseguente ai propri inadempimenti
e, in via solidale, anche per gli inadempimenti imputabili al rag. Gian Luca
Alberti ed al sig. Rino Gozzi.
***
2.8 Le coperture assicurative di Lloyd’s
21
La Compagnia di Assicurazione Lloyd’s ha sottoscritto due polizze
assicurative:
-
la n. 10307564Y (doc. 18), che assicura la Casa di Riposo Benedetto
Albertini, avente effetto dal 15.09.2011, con retroattività quinquennale,
finalizzata a (art. 13) tenere indenne l’assicurato nel caso in cui sia
chiamato a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali
derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio
dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei dipendenti indicati
nella scheda di copertura (tra cui il rag. Alberti);
-
la n. 10307519I (doc. 19), che assicura il rag. Gian Luca Alberti, avente
effetto dal 15.09.2011, con retroattività quinquennale, prestata “per la
copertura della responsabilità civile e professionale per perdite
patrimoniali cagionata a terzi derivanti da responsabilità amministrativa
ed amministrativa-contabile, in conseguenza di atti, fatti, omissioni,
ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie
funzioni…sono comprese le somme che gli assicurati sono tenuti a
corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia”
(art. 13).
L’IPAB ha provveduto a segnalare tempestivamente i gravi inadempimenti
con due distinte lettere (doc. 20).
Alla luce dei contratti assicurativi e del reale andamento dei fatti, Lloyd’s è
certamente tenuta a risarcire l’Ente del danno cagionato a quest’ultimo dai
soggetti sopra indicati - tra cui in particolare il rag. Alberti ed i componenti
del Consiglio di Amministrazione - nella misura indicata nel presente atto
e/o nella diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa.
22
***
Cap 3) I DANNI E LA QUANTIFICAZIONE
Gli inadempimenti sopra individuati hanno determinato l’ammanco di una
somma estremamente rilevante in capo all’IPAB Casa di Riposo Benedetto
Albertini.
A seguito di puntuali accertamenti effettuati dai consulenti incarica
dall’Ente è stato riportato nella relazione datata 01.07.2013 (doc. 8) un
conteggio dei mancati versamenti relativi al periodo 2008 - 2012 da cui si
evince che:
-
il totale dei mancati versamenti (ad Inps gestione ex Inpdap, ad Inps
gestione separata e DS, Irap, Ritenute mod. 770, ad Inail) ammonta in
linea capitale ad Euro 3.051.400,14;
-
il totale delle sanzioni ed interessi da pagare al 30.06.2013 ammontava
ad Euro 698.980,60;
-
il totale delle sanzioni ed interessi pagati al 30.06.2013 ammonta ad
Euro 222.322,48;
-
il
totale
complessivo
dell’ammanco
raggiunge pertanto
Euro
3.972.703,22.
I consulenti incaricati dall’Ente hanno altresì accertato che sono stati
corrisposti nel periodo 2008 - 2012:
-
assegni nucleo familiare non dovuti (non sussistendo le condizioni e
non essendo stata aggiornata la posizione dei lavoratori) per Euro
45.691,81;
-
somme a titolo di produttività per Euro 239.307,60 in assenza di
contrattazione decentrata e di adeguata costituzione del fondo.
23
Una circolarizzazione dei fornitori in corso di effettuazione a cura dell’Ente
ha evidenziato mancati pagamenti per forniture pregresse ed i cui pagamenti
erano ampiamente scaduti per circa Euro 600.000,00; il dato è in corso di
aggiornamento sulla base dei riscontri dei fornitori e delle verifiche
incrociate dei mandati di pagamento eseguiti.
Risulta inoltre che dal 2008 al 2012 il rag. Alberti abbia liquidato sulla
propria busta paga emolumenti senza giustificazione per Euro 60.302,51.
Da un esame dei mandati degli anni dal 2008 al 2012 sono stati evidenziati
prelievi di somme in contanti effettuati direttamente dal rag. Alberti presso
la Tesoreria, utilizzando molto spesso una voce generica “rimborso spese
economali” per un importo complessivo di Euro 563.189,66, in carenza di
adeguate pezze giustificative e con imputazione del tutto casuale sui capitoli
di bilancio.
Sulla base di tali voci di danno e fermo restando il possibile emergere di
ulteriori elementi mano a mano che gli accertamenti proseguono, l’ammanco
determinato in capo all’IPAB risulta pari ad Euro 5.481.194,80.
A ciò si aggiunga che l’anno in corso (2013) sta evidenziando un avanzo
previsionale di Euro 300.000,00. Dal momento che il 2013 è il primo anno
in cui la gestione dell’Ente non è stata affidata, in tutto o in parte, al rag.
Alberti ed agli altri soggetti ritenuti responsabili dell’ammanco, risulta
evidente che se la gestione fosse avvenuta sulla scorta dei criteri di
efficienza ed efficacia e non fosse stata viziata dai numerosi e gravi
inadempimenti sopra descritti, tale avanzo di gestione si sarebbe generato
anche in ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, mettendo così a disposizione
dell’Ente la somma complessiva di Euro 1.500.000,00.
24
Vi sono poi numerose e rilevanti voci di spesa che l’Ente si è trovato ad
affrontare esclusivamente a causa della precedente mala gestio e
dell’omessa vigilanza; si pensi alle spese per consulenze esterne (necessarie,
ad esempio, per ricostruire la complessa situazione previdenziale, oppure
per la difesa legale, etc), per straordinari del personale dipendente, per
trasferte, per la gestione in un momento di difficoltà delle relazioni esterne
con ospiti, familiari e lavoratori, etc. Tali spese ammontano ad oggi a circa
Euro 226.000,00.
Inutile dire che l’eco della notizia riportato per mesi sulla stampa locale ha
inoltre determinato un conclamato danno all’immagine dell’IPAB Casa di
Riposo Benedetto Albertini, la quale ha registrato un drastico calo delle
richieste e degli effettivi inserimenti di ospiti soprattutto nei primi mesi del
2013. Basti rilevare che la Casa di Riposo ha sempre avuto una “lista di
attesa” ed ha sempre registrato una costante elevata presenza di ospiti. La
perdita economica quantificabile per il significativo calo degli ospiti è
quantomeno pari ad Euro 70.000,00, mentre l’ulteriore danno complessivo
di immagine risulta quantomeno pari ad Euro 300.000,00.
Sulla base dei dati attualmente a disposizione e delle verifiche esperite,
l’ammanco e gli ulteriori danni subiti dall’IPAB ammantano quindi
complessivamente ad Euro 7.577.194,80, così ripartibili per anno:
2008
INPS
gestione
2009
ex
2010
403.080,20
25
2011
499.760,83
2012
399.910,17
INPDAP
Sanzioni/interessi
INPS
47.391,63
119.795,03
76.257,42
61.252,13
117.218,63
73.251,79
73.251,79
73.251,79
73.251,79
41.348,09
41.348,09
41.348,09
41.348,09
110.573,95
146.905,00
156.799,00
161.264,64
39.931,27
25.708,38
23.519,85
20.158,08
144.879,09
224.599,00
223.092,00
219.003,60
55.214,54
43.681,76
33.463,80
27.375,45
INAIL
16740,19
18.698,35
20.000,00
Sanzioni/interessi INAIL
2.155,04
4.287,54
4.984,23
6.000,00
9.138,36
9.138,36
9.138,36
9.138,36
9.138,36
52.789,47
42.067,36
53.384,84
45.952,81
45.113,12
61.815,74
113.140,2
122.641,45
111.973,53
153.618,74
gestione ex INPDAP
INPS gestione separata e
DS
Sanzioni/interessi
INPS
gestione separata e DS
Sanzioni/interessi
INPS
17.881,53
gestione separata
INPS DS
Sanzioni/interessi
13.086,99
INPS
7.852,27
DS
IRAP
Sanzioni/interessi IRAP
1.029,48
Ritenute modello 770
Sanzioni/interessi ritenute
20.752,63
mod. 770
Assegni Nucleo Fam. non
dovuti
Somme per produttività
senza presupposti
Rimborso
spese
economali
26
Debiti verso fornitori
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
420,00
1.092,13
17.113,00
4.213,20
37.464,18
di
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Spese sostenute dall’Ente
45.200,00
45.200,00
45.200,00
45.200,00
45.200,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Danno d’immagine
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
TOTALE per anno
771.358,10
1.308.527,04
1.799.295,18
1.847.949,62
1.850.064,86
2008
2009
2010
2011
2012
Emolumenti Alberti senza
giustificazione
Mancato
avanzo
gestione
per consulenza e difesa
Mancata
presenza
di
ospiti
anno
TOT. COMPLESSIVO
Euro 7.577.194,80
***
Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori, ut sopra legittimati,
citano
rag. Gian Luca Alberti, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via del
Granatiere n. 5, LBRGLC62C08E349Y, in qualità di Ragioniere Economo e
Segretario Direttore pro tempore dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto
Albertini;
sig. Rino Gozzi, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via Aleardo
Aleardi n. 2, in qualità di Ragioniere Economo e Segretario Direttore pro
tempore dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini;
27
UniCredit Spa, con sede legale in 00186 – Roma, Via Alessandro Specchi
n. 16, P. Iva 00348170101, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in 37121 – Verona,
Piazza Nogara n. 2, P. Iva: 03700430238, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
dott. Marco Biasia, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via
Mandello n. 15, C.F: BSIMRC68T20E349F, in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione pro tempore dell’IPAB Casa di Riposo
Benedetto Albertini;
sig. Gabriele Pasquale, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via
Roma n. 9, C.F: PSQGRL39R25H056P, in qualità di Consigliere di
Amministrazione pro tempore dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto
Albertini;
sig. Alberto Soave, residente in 37063 – Isola della Scala (Vr), Via 28
Gennaio n. 9, in qualità di Consigliere di Amministrazione pro tempore
dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini;
sig.ra Maria Grazia Rancan, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr),
Via Guasto n. 10, in qualità di Consigliere di Amministrazione pro tempore
dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini;
sig. Fausto Faccioli, residente in 37063 – Isola della Scala (Vr), Via Doltra
n. 201, in qualità di Consigliere di Amministrazione pro tempore dell’IPAB
Casa di Riposo Benedetto Albertini;
sig. Luciano Rossignoli, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via
Monte Bianco n. 2, C.F:RSSLCN47P08E349L in qualità di Consigliere di
28
Amministrazione pro tempore dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto
Albertini;
sig. Giorgio Tamassia, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via
Rimembranza n. 30, C.F: TMSGRG47D10E349P, in qualità di Consigliere
di Amministrazione pro tempore dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto
Albertini;
sig. Mattia Munari, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via Doltra
n.
47,
C.F:MNRMTT79H19E349D,
in
qualità
di
Consigliere
di
Amministrazione pro tempore dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto
Albertini;
rag. Arrigo Tomiolo, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via Della
Mondina n. 12, C.F: TMLRRG62M18E349W, in qualità di Revisore pro
tempore dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini;
rag. Walter Turrina, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via G.
Donizzetti n. 5, C.F: TRRWTR54E15L567X, in qualità di Revisore pro
tempore dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini;
dott. Lorenzo Zanini, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via B.
Croce n. 3 int. 2, C.F: ZNNLNZ76C02E349Z, in qualità di Revisore pro
tempore dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini;
dott. Giampaolo Bertaglia, residente in 37063 - Isola della Scala (Vr), Via
Tavole di Casalbergo n. 9, C.F: BRTGPL44A26L396U, in qualità di
Revisore pro tempore dell’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini;
Lloyd’s Rappresentanza Generale in Italia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in 20121 – Milano, Corso Garibaldi n.
86;
29
a comparire avanti l’Ill.mo Tribunale di Verona, sezione e G.U. designandi,
all’udienza del giorno
27 marzo 2014, ore di rito
invitandoli a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima
dell’udienza indicata, mediante deposito di atto scritto, con avvertimento
che il mancato rispetto di tale termine comporta gravi limitazioni al diritto di
difesa e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che la mancata
costituzione alla prima udienza comporta la dichiarazione di contumacia,
per ivi sentir accogliere le seguenti
conclusioni:
voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria eccezione o istanza
anche istruttoria disattesa,
in via principale
Nei confronti del rag. Gian Luca Alberti:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del rag. Gian
Luca Alberti alle obbligazioni su di esso incombenti in qualità di
Ragioniere-Economo e Segretario-Direttore dell’IPAB Casa di Risposo
Benedetto Albertini;
•
conseguentemente condannarsi il rag. Gian Luca Alberti a risarcire,
anche in via solidale con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB
Casa di Riposo Benedetto Albertini, nella persona del legale
rappresentante pro tempore, i danni subiti nella misura di Euro
7.577.194,80 o nella diversa misura – maggiore o minore – che verrà
accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio
legale e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
30
Nei confronti del sig. Rino Gozzi:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del sig. Rino
Gozzi alle obbligazioni su di esso incombenti in qualità di SegretarioDirettore dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto Albertini;
•
conseguentemente condannarsi il sig. Rino Gozzi a risarcire, anche in
via solidale con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB Casa di
Riposo Benedetto Albertini, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, i danni subiti nella misura di Euro 989.445,94, o nella diversa
misura – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa o
ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione
monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti di UniCredit Spa in persona del legale rappresentante pro
tempore:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti di UniCredit
Spa alle obbligazioni su di essa incombenti in qualità Tesoriere
dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto Albertini nel periodo dal
01.01.2008 al 31.12.2011;
•
conseguentemente condannarsi UniCredit Spa in persona del legale
rappresentante pro tempore a risarcire, anche in via solidale con altri
soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB Casa di Riposo Benedetto
Albertini, nella persona del legale rappresentante pro tempore, i danni
subiti nella misura di Euro 5.727.129,94 o nella diversa misura –
maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di
giustizia, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dal dì
della domanda al saldo effettivo;
31
Nei confronti di Banco Popolare Società Cooperativa in persona del legale
rappresentante pro tempore:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti di Banco
Popolare Società Cooperativa alle obbligazioni su di essa incombenti in
qualità Tesoriere dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto Albertini nel
periodo dal 01.01.2012 ad oggi;
•
conseguentemente condannarsi Banco Popolare Società Cooperativa in
persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire, anche in via
solidale con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB Casa di Riposo
Benedetto Albertini, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, i danni subiti nella misura di Euro 1.850.064,86, o nella
diversa misura – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di
causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e
rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti del dott. Marco Biasia:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del dott.
Marco Biasia alle obbligazioni su di esso incombenti in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2008 al 2013
dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto Albertini;
•
conseguentemente condannarsi il dott. Marco Biasia a risarcire, anche
in via solidale con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB Casa di
Riposo Benedetto Albertini, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, i danni subiti nella misura di Euro 7.577.194,80 o nella
diversa misura – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di
32
causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e
rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti dei sig.ri Gabriele Pasquale, Maria Grazia Rancan, Luciano
Rossignoli:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti dei sigg.ri
Gabriele Pasquale, Maria Grazia Rancan, Luciano Rossignoli alle
obbligazioni su di essi incombenti in qualità di Consiglieri di
Amministrazione dal 24.02.2009 al 2013 dell’IPAB Casa di Risposo
Benedetto Albertini;
•
conseguentemente condannarsi i sigg.ri Gabriele Pasquale, Maria
Grazia Rancan, Luciano Rossignoli a risarcire, in via solidale tra loro ed
in via solidale anche con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB
Casa di Riposo Benedetto Albertini, nella persona del legale
rappresentante pro tempore, i danni subiti nella misura di Euro
6.587.748,86, o nella diversa misura – maggiore o minore – che verrà
accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio
legale e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti del sig. Mattia Munari:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del sig.
Mattia Munari alle obbligazioni su di esso incombenti in qualità di
Consigliere di Amministrazione dal 24.02.2009 al 20.04.2010
dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto Albertini;
•
conseguentemente condannarsi il sig. Mattia Munari a risarcire, in via
solidale con gli altri Consiglieri di Amministrazione ed in via solidale
anche con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB Casa di Riposo
33
Benedetto Albertini, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, i danni subiti nella misura di Euro 1.690.204,26 o nella
diversa misura – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di
causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e
rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti del sig. Giorgio Tamassia:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del sig.
Giorgio Tamassia alle obbligazioni su di esso incombenti in qualità di
Consigliere di Amministrazione dal 04.06.2010 al 2013 dell’IPAB Casa
di Risposo Benedetto Albertini;
•
conseguentemente condannarsi il sig. Giorgio Tamassia a risarcire, in
via solidale con gli altri Consiglieri di Amministrazione ed in via
solidale anche con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB Casa di
Riposo Benedetto Albertini, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, i danni subiti nella misura di Euro 4.747.603,33 o nella
diversa misura – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di
causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e
rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti dei sig.ri Gabriele Pasquale e Maria Grazia Rancan:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti dei sigg.ri
Gabriele Pasquale e Maria Grazia Rancan alle obbligazioni su di essi
incombenti in qualità di Consiglieri di Amministrazione dal 01.01.2008
al 24.02.2009 dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto Albertini;
•
conseguentemente condannarsi i sigg.ri Gabriele Pasquale e Maria
Grazia Rancan a risarcire, in via solidale tra loro ed in via solidale
34
anche con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB Casa di Riposo
Benedetto Albertini, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, i danni subiti nella misura di Euro 989.445,94, o nella diversa
misura – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa o
ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione
monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti del sig. Alberto Soave:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del sig.
Soave Alberto alle obbligazioni su di esso incombenti in qualità di
Consigliere di Amministrazione dal 01.01.2008 al 02.05.2008
dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto Albertini;
•
conseguentemente condannarsi il sig. Alberto Soave a risarcire, in via
solidale con gli altri Consiglieri di Amministrazione ed in via solidale
anche con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB Casa di Riposo
Benedetto Albertini, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, i danni subiti nella misura di Euro 257.119,36, o nella diversa
misura – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa o
ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione
monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti del sig. Fausto Faccioli:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del sig.
Fausto Faccioli alle obbligazioni su di esso incombenti in qualità di
Consigliere di Amministrazione dal 01.01.2008 al 24.02.2009
dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto Albertini;
35
•
conseguentemente condannarsi il sig. Fausto Faccioli a risarcire, in via
solidale con gli altri Consiglieri di Amministrazione ed in via solidale
anche con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB Casa di Riposo
Benedetto Albertini, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, i danni subiti nella misura di Euro 989.445,94, o nella diversa
misura – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa o
ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione
monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti del sig. Luciano Rossignoli:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del sig.
Luciano Rossignoli alle obbligazioni su di esso incombenti in qualità di
Consigliere di Amministrazione dal 09.05.2008 al 24.02.2009
dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto Albertini;
•
conseguentemente condannarsi il sig. Luciano Rossignoli a risarcire, in
via solidale con gli altri Consiglieri di Amministrazione ed in via
solidale anche con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB Casa di
Riposo Benedetto Albertini, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, i danni subiti nella misura di Euro 732.326,57 o nella diversa
misura – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa o
ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione
monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti del rag. Arrigo Tomiolo, del rag. Walter Turrina e del dott.
Lorenzo Zanini:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del rag.
Arrigo Tomiolo, del rag. Walter Turrina e del dott. Lorenzo Zanini alle
36
obbligazioni su di essi incombenti in qualità di Revisori dal 29.11.2010
ad oggi dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto Albertini;
•
conseguentemente condannarsi il rag. Arrigo Tomiolo, il rag. Walter
Turrina ed il dott. Lorenzo Zanini a risarcire, in via solidale tra loro ed
in via solidale anche con altri soggetti ritenuti responsabili, all’IPAB
Casa di Riposo Benedetto Albertini, nella persona del legale
rappresentante pro tempore, i danni subiti nella misura di Euro
3.847.955,74 o nella diversa misura – maggiore o minore – che verrà
accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio
legale e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
Nei confronti del dott. Giampaolo Bertaglia, del dott. Lorenzo Zanini e del
rag. Walter Turrina:
•
accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del dott.
Giampaolo Bertaglia, del dott. Lorenzo Zanini e del rag. Walter Turrina
alle obbligazioni su di essi incombenti in qualità di Revisori dal
19.06.2007 al 28.11.2010 dell’IPAB Casa di Risposo Benedetto
Albertini;
•
conseguentemente condannarsi il dott. Giampaolo Bertaglia, il dott.
Lorenzo Zanini e il rag. Walter Turrina a risarcire, in via solidale tra
loro ed in via solidale anche con altri soggetti ritenuti responsabili,
all’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini, nella persona del legale
rappresentante pro tempore, i danni subiti nella misura di Euro
3.729.239,05 o nella diversa misura – maggiore o minore – che verrà
accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio
legale e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo;
37
Nei confronti di Lloyd’s Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s
•
accertarsi l’operatività delle polizze assicurative Lloyd’s indicate nel
presente atto di citazione in relazione agli inadempimenti ed ai danni
contestati ai soggetti indicati nelle polizze medesime;
•
in caso di condanna al risarcimento di uno o più dei soggetti indicati
nelle polizze Lloyd’s, dichiarare il diritto degli stessi ad essere garantiti
da Lloyd’s, nei limiti dei massimali di polizza, e conseguentemente
condannarsi Lloyd’s in persona del legale rappresentante pro tempore a
risarcire, anche in via solidale anche con altri soggetti ritenuti
responsabili, all’IPAB Casa di Riposo Benedetto Albertini, nella
persona del legale rappresentante pro tempore, i danni subiti nella
misura verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre
interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dal dì della domanda
al saldo effettivo.
in via istruttoria
Si allegano i seguenti documenti:
1.
Statuto dell’Ipab Casa di Riposo Benedetto Albertini;
2.
delibera di nomina del Commissario Straordinario Regionale;
3.
carta d’identità dott. Mirko Rugolo;
4.
incarico difesa legale;
5.
verbale del CdA del 24.02.2009;
6.
comunicazione di licenziamento del 10.05.2013;
7.
lettera alla Regione Veneto del 24.01.2013;
8.
relazione redatta da Studio Giallo srl;
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9.
convenzione datata 01.02.2005 per il servizio di Tesoreria con Unicredit Banca
spa;
10.
lettera datata 14.12.2011 a Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero
Scpa;
11.
verbale di insediamento del CdA per il quinquennio 2004/2009 datato 23.02.2004;
12.
verbale del CdA del 31.07.2006: delibera insediamento Consigliere Faccioli
Fausto;
13.
verbale del CdA del 19.05.2008: delibera insediamento Consigliere Rossignoli
Luciano;
14.
verbale di insediamento del CdA per il quinquennio 2009/2014 del 24.02.2009;
15.
verbale del CdA del 04.06.2010: delibera insediamento Consigliere Tamassia
Giorgio;
16.
verbale del CdA di nomina del collegio revisori 2010-2013 del 29.11.2010
17.
verbale del CdA di nomina del collegio revisori 2007-2010 del 19.06.2007;
18.
polizza n. 10307564Y;
19.
polizza n. n. 10307519I;
20.
lettere di denuncia sinistro.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Ai fini del dpr 115/02, si dichiara che il valore del procedimento è
indeterminato e pertanto l’importo del C.U. versato è pari ad € 450,00
Verona, 14 novembre 2013
avv. Fabio Dal Seno
avv. Anna Preto
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