REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DI SALA GIOCHI

Transcript

REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DI SALA GIOCHI
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALA GIOCHI
INDICE
ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5
ART. 6
ART. 7
ART. 8
ART. 9
ART. 10
ART. 11
ART. 12
ART. 13
ART. 14
ART. 15
ART. 16
ART. 17
ART. 18
PREMESSA
DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI
CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPLOGIE
SOMMINISTEAZIONE DELLE BEVANDE
DEFINIZIONE DI SUPERFICIE UTILE
SUPERFICIE UTILE E MINIMA
DISTANZE MINIME
FISSAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI
TERMINE PER L'ATTIVAZIONE
ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA
OBBLIGO TURNI DI CHIUSURA
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
FISSAZIONE ETA' PER L'ACCESSO
PROCEDURA PER LE DOMANDE
SUBINGRESSI
RILASCIO LICENZE
ESERCIZI DI SALA GIOCHI ESISTENTI
SANZIONI
ART. 1
PREMESSA
Il rilascio di licenze per l’esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti di cui all’art. 86
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n° 773, é
disciplinato oltreché dalle leggi vigenti, anche dalle norme del presente regolamento.
ART. 2
DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI
Si definiscono SALE GIOCHI le sale per biliardi o per altri giochi leciti il cui esercizio avviene inlocali
a ciò espressamente adibiti mediante installazione di apparecchi per lo svago ed iltrattenimento. Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, esse sono convenzionalmentedistinte nelle seguenti
tipologie:
Tipologia 1: Sale giochi elettrici, video -giochi ed apparecchi similari;Tipologia 2: Sale gioco
bowling;Tipologia 3: Sale gioco biliardo;Tipologia 4: Sale giochi di cui alle precedenti tipologie 1, 2 o
3, ove l’esercizio di sala giochi siaattivato in connessione con altro esercizio per la somministrazione di
alimenti e bevande tipo A (esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande) o tipo B
(esercizi di somministrazione bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, pasticceria,
gelateria, di dolciumi, e di prodotti di gastronomia) ed esercizi di tipo C;
ART. 3
CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE
Le tipologie di esercizio prefigurate al precedente articolo, sono individuabili per le seguenti principali
caratteristiche:
Tipologia 1: esercizi dotati in via prevalente di apparecchi elettrici, video-giochi e similari, giochi
meccanici. Alla presente tipologia d’esercizio sono comunque ricondotti tutti gli esercizi di sala giochi
che, per le loro caratteristiche, non possono essere inclusi nelle altre tipologie 2 e 3;
Tipologia 2: esercizi attrezzati per il gioco di bowling. In tali esercizi potranno essere installati anche
giochi elettrici, video-giochi e similari fino ad un massimo da determinarsi in ragione di un apparecchio
per ogni 20 metri quadrati di superficie utile complessiva così come essa é definita al successivo
articolo 5 e salvo quanto previsto al successivo articolo 8, 3° comma;
Tipologia 3: esercizi attrezzati per il gioco del biliardo: in tali esercizi potranno essere installati anche
giochi elettrici, video-giochi ed apparecchi similari entro il limite già previsto per la tipologia 2;
Tipologia 4: esercizi riconducibili alle tipologie 1, 2 o 3 così come sopra definite, tuttavia attivasti in
connessione con lo svolgimento di altra attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
tipo A, B o C fermo restando che la disciplina di cui al presente regolamento é unicamente applicabile
nel caso in cui per numero e tipo di giochi installati si eccedano i limiti eventualmente stabiliti per i
Pubblici Esercizi ( N° 7 giochi); limiti entro i quali l’installazione di giochi é considerata puramente
accessoria e non soggetta alla presente disciplina. Ai sensi del nuovo art. 110 del T.U.L.P.S. R.D.
18.06.1931, N. 773 commi 4 e 5, si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l’elemento abilità e trattenimento é
preponderante rispetto all’elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore
della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un Euro. Tali apparecchi possono distribuire
premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel
prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di 10 volte. La durata di
ciascuna partita non può essere inferiore a 12 secondi.
Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la
sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di una moneta metallica
o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita a quello della moneta
metallica corrente di valore non superiore a un Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente
dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in
denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a 10 volte il
costo della partita. I beni di cui sopra non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro
od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.
ART. 4
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
esclusivamente mediante l’uso di apparecchi distributori automatici. L’autorizzazione di Sala Giochi
non costituisce attività prevalente ai fini del rilascio dell’autorizzazione di Pubblico Esercizio Tipologia
“C”.
ART. 5
DEFINIZIONE DI SUPERFICIE UTILE
Si definisce superficie utile la superficie ove gli apparecchi di trattenimento e di svago sono installati e,
comunque, la superficie ove non sia inibito l’accesso al pubblico compresa quella eventualmente
destinata alla somministrazione; non é considerata superficie utile quella destinata ai servizi, uffici,
depositi, ecc..
ART. 6
SUPERFICIE UTILE MINIMA
Il rilascio della licenza per l’esercizio di sala giochi così come il rilascio dell’autorizzazione al
trasferimento può avvenire a condizione che siano state rispettate le sottoindicate superfici minime:
Tipologia 1: mq. 150 Tipologia 2 e 3: mq. 200 Tipologia 4: valgono le stesse superfici minime previste
per la tipologia 1 o, diversamente per le tipologie 2 e 3, da determinarsi in relazione alle specifiche
caratteristiche dell’esercizio.
ART. 7
DISTANZE MINIME (eliminato)
ART. 8
FISSAZIONE DEL MASSIMO DI APPARECCHI
Per gli esercizi di sala giochi tipologia 1, il numero massimo di giochi per i quali é
consentital’installazione viene determinato in ragione di un apparecchio per ogni due metri quadrati
disuperficie utile.Per le sale giochi di tipologia 2 e 3, valgono i criteri già fissati al precedente articolo
3.Per le sale giochi aventi tipologia 4, valgono gli stessi criteri di cui sopra che si renderanno di voltain
volta applicabili in relazione alle singole tipologie 1, 2 o 3 alle quali l’esercizio sarà riconducibile;ai fini
della determinazione del numero massimo di giochi installabili vale quanto previsto alprecedente punto.
TERMINE PER L’ATTIVAZIONE
L’attivazione degli esercizi di sala giochi conseguente al rilascio di nuova licenza o di autorizzazione
al trasferimento dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio della licenza o dell’autorizzazione
medesima, pena la decadenza dei titoli medesimi, salvo proroga per motivazioni valide e
documentate.
ART. 10
ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA
Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di sala giochi sono stabiliti dal sindaco nel rispetto
delle sottoindicate fasce estiva ed invernale:
Esercizi di sala giochi tipologia 1
Fascia oraria estiva (1 Giugno -30 Settembre) dalle ore 9.00 alle ore 24.00;
Fascia oraria invernale (1 Ottobre -31 Maggio) dalle ore 9.00 alle ore 23.00.
Esercizi di sala giochi tipologia 2 e 3
Fascia oraria estiva (1 Giugno -30 Settembre) dalle ore 9.00 alle ore 2.00;
Fascia oraria invernale (1 Ottobre -31 Maggio) dalle ore 10.00 alle ore 2.00.
Esercizi di sala giochi tipologia 4
L’apertura antimeridiana e la chiusura serale potranno essere attuate congiuntamente agli orari di
chiusura per il pubblico esercizio di somministrazione tipologia A, B o C. Relativamente agli esercizi
di sala giochi tipologie 1, 2 e 3, non sono ammesse deroghe ai suindicati limiti giornalieri se non in
occasione di gare e tornei nel qual caso potrà essere concessa dal Sindaco, su motivata istanza degli
interessati, l’autorizzazione temporanea a protrarre, per la durata della gara
o del torneo, alle tre l’orario di chiusura serale.Le suddette deroghe all’orario di chiusura serale non
potranno comunque superare, per ogni singoloesercizio, i 60 giorni complessivi per anno solare.
ART. 11
OBBLIGO TURNO DI CHIUSURA
Gli esercizi di sala giochi tipologia 4 osservano la chiusura della stessa giornata prevista, ai
sensidella legge vigente, per l’esercizio di somministrazione di tipo A, B o C.Gli esercizi della sala
giochi di tipologia 1, 2 e 3 non sono soggetti all’obbligo della giornata dichiusura settimanale.
ART. 12
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
L’eventuale sospensione dell’attività deve essere comunicata almeno 10 giorni prima qualora si
protragga per più di un mese; qualora essa superi il periodo di un anno, la licenza decade.
FISSAZIONE ETA’ PER L’ACCESSO
L’accesso agli esercizi di Sala Giochi é vietato ai minori di anni 14; é ammessa la deroga al disposto di
cui sopra nel caso in cui il minore di anni 14 sia accompagnato da genitore o da chi ne fa le veci.
ART. 14
PROCEDURE PER LE DOMANDE
Coloro i quali siano interessati all’apertura di esercizio di Sala Giochi dovranno inoltrare regolare
domanda al Sindaco indicando:
Generalità complete del richiedente, ovvero, per soggetti diversi dalla persona fisica, la ragione
sociale o denominazione della società, la sede legale della stessa.
Le generalità complete del legale rappresentante.
Il numero del codice fiscale o partita I.V.A..
•
L’esatta ubicazione ove potrà avere sede l’esercizio.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Nulla Osta Sanitario per svolgimento Sala Giochi;
Agibilità e destinazione d’uso dei locali a Sala Giochi;
Copia del regolamento concernente il funzionamento degli apparecchi automatici;
Nulla osta degli apparecchi automatici rilasciato dall’Agenzia delle entrate;
Piantina planimetrica dei locali scala 1:100 firmata da tecnico, con indicata la superficie
complessiva e quella relativa all’Attività di Sala Giochi;
Dichiarazione a firma di un tecnico, da cui risulti garantita la solidità del locale nel quale
vengono collocati gli apparecchi automatici o semiautomatici, in rapporto al sovraccarico;
Disponibilità dei locali;
Certificato prevenzione incendi (solo se la capienza é superiore a 100 persone) ;
Marca da bollo di corso legale per autorizzazione.
ART. 15
SUBINGRESSI
Il subingresso nella titolarità o nella gestione degli esercizi di Sala Giochi é disciplinato nella misurain
cui esse sono applicabili, dalle disposizioni che regolano i subingressi delle attività di
eserciziopubblico per la somministrazione di alimenti e bevande.E’ ammessa la rappresentanza.
ART. 16
RILASCIO LICENZE
Il rilascio delle licenze di Sale Giochi é subordinato, oltreché al rispetto delle norme del presente
regolamento, anche all’osservanza di ogni altra legge o regolamento che si renda applicabile.
E’ condizionante per il rilascio della licenza di cui al precedente comma che l’esercizio venga attivato
in locali idonei ad impedire la propagazione dei rumori o di altra molestia alle civili abitazioni
eventualmente adiacenti o vicine .
ART. 17
ESERCIZI DI SALA GIOCHI ESISTENTI
Agli esercizi di Sala Giochi esistenti si applica la disciplina prevista dal presente regolamento, fermo
restando che sarà ad essi consentito di mantenere il numero di giochi già autorizzato all’entrata in
vigore del regolamento stesso anche se in eccesso rispetto ai limiti fissati al precedente articolo 8.
Agli stessi non si applica la disciplina di cui al disposto dell’art. 7.
ART. 18
SANZIONI
Le violazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi delle leggi vigenti.
torna all'inizio
(Approvato con delibera C.C. n. 8 dell'1 febbraio 2002, modificato con delibera C.C. n. 35 del23 marzo 2009)