REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DI SALA GIOCHI
Transcript
REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DI SALA GIOCHI
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALA GIOCHI INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 PREMESSA DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPLOGIE SOMMINISTEAZIONE DELLE BEVANDE DEFINIZIONE DI SUPERFICIE UTILE SUPERFICIE UTILE E MINIMA DISTANZE MINIME FISSAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI TERMINE PER L'ATTIVAZIONE ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA OBBLIGO TURNI DI CHIUSURA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' FISSAZIONE ETA' PER L'ACCESSO PROCEDURA PER LE DOMANDE SUBINGRESSI RILASCIO LICENZE ESERCIZI DI SALA GIOCHI ESISTENTI SANZIONI ART. 1 PREMESSA Il rilascio di licenze per l’esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti di cui all’art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n° 773, é disciplinato oltreché dalle leggi vigenti, anche dalle norme del presente regolamento. ART. 2 DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI Si definiscono SALE GIOCHI le sale per biliardi o per altri giochi leciti il cui esercizio avviene inlocali a ciò espressamente adibiti mediante installazione di apparecchi per lo svago ed iltrattenimento. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, esse sono convenzionalmentedistinte nelle seguenti tipologie: Tipologia 1: Sale giochi elettrici, video -giochi ed apparecchi similari;Tipologia 2: Sale gioco bowling;Tipologia 3: Sale gioco biliardo;Tipologia 4: Sale giochi di cui alle precedenti tipologie 1, 2 o 3, ove l’esercizio di sala giochi siaattivato in connessione con altro esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande tipo A (esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande) o tipo B (esercizi di somministrazione bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, pasticceria, gelateria, di dolciumi, e di prodotti di gastronomia) ed esercizi di tipo C; ART. 3 CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE Le tipologie di esercizio prefigurate al precedente articolo, sono individuabili per le seguenti principali caratteristiche: Tipologia 1: esercizi dotati in via prevalente di apparecchi elettrici, video-giochi e similari, giochi meccanici. Alla presente tipologia d’esercizio sono comunque ricondotti tutti gli esercizi di sala giochi che, per le loro caratteristiche, non possono essere inclusi nelle altre tipologie 2 e 3; Tipologia 2: esercizi attrezzati per il gioco di bowling. In tali esercizi potranno essere installati anche giochi elettrici, video-giochi e similari fino ad un massimo da determinarsi in ragione di un apparecchio per ogni 20 metri quadrati di superficie utile complessiva così come essa é definita al successivo articolo 5 e salvo quanto previsto al successivo articolo 8, 3° comma; Tipologia 3: esercizi attrezzati per il gioco del biliardo: in tali esercizi potranno essere installati anche giochi elettrici, video-giochi ed apparecchi similari entro il limite già previsto per la tipologia 2; Tipologia 4: esercizi riconducibili alle tipologie 1, 2 o 3 così come sopra definite, tuttavia attivasti in connessione con lo svolgimento di altra attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tipo A, B o C fermo restando che la disciplina di cui al presente regolamento é unicamente applicabile nel caso in cui per numero e tipo di giochi installati si eccedano i limiti eventualmente stabiliti per i Pubblici Esercizi ( N° 7 giochi); limiti entro i quali l’installazione di giochi é considerata puramente accessoria e non soggetta alla presente disciplina. Ai sensi del nuovo art. 110 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931, N. 773 commi 4 e 5, si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l’elemento abilità e trattenimento é preponderante rispetto all’elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un Euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di 10 volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a 12 secondi. Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore a un Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a 10 volte il costo della partita. I beni di cui sopra non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro. ART. 4 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE esclusivamente mediante l’uso di apparecchi distributori automatici. L’autorizzazione di Sala Giochi non costituisce attività prevalente ai fini del rilascio dell’autorizzazione di Pubblico Esercizio Tipologia “C”. ART. 5 DEFINIZIONE DI SUPERFICIE UTILE Si definisce superficie utile la superficie ove gli apparecchi di trattenimento e di svago sono installati e, comunque, la superficie ove non sia inibito l’accesso al pubblico compresa quella eventualmente destinata alla somministrazione; non é considerata superficie utile quella destinata ai servizi, uffici, depositi, ecc.. ART. 6 SUPERFICIE UTILE MINIMA Il rilascio della licenza per l’esercizio di sala giochi così come il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento può avvenire a condizione che siano state rispettate le sottoindicate superfici minime: Tipologia 1: mq. 150 Tipologia 2 e 3: mq. 200 Tipologia 4: valgono le stesse superfici minime previste per la tipologia 1 o, diversamente per le tipologie 2 e 3, da determinarsi in relazione alle specifiche caratteristiche dell’esercizio. ART. 7 DISTANZE MINIME (eliminato) ART. 8 FISSAZIONE DEL MASSIMO DI APPARECCHI Per gli esercizi di sala giochi tipologia 1, il numero massimo di giochi per i quali é consentital’installazione viene determinato in ragione di un apparecchio per ogni due metri quadrati disuperficie utile.Per le sale giochi di tipologia 2 e 3, valgono i criteri già fissati al precedente articolo 3.Per le sale giochi aventi tipologia 4, valgono gli stessi criteri di cui sopra che si renderanno di voltain volta applicabili in relazione alle singole tipologie 1, 2 o 3 alle quali l’esercizio sarà riconducibile;ai fini della determinazione del numero massimo di giochi installabili vale quanto previsto alprecedente punto. TERMINE PER L’ATTIVAZIONE L’attivazione degli esercizi di sala giochi conseguente al rilascio di nuova licenza o di autorizzazione al trasferimento dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio della licenza o dell’autorizzazione medesima, pena la decadenza dei titoli medesimi, salvo proroga per motivazioni valide e documentate. ART. 10 ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di sala giochi sono stabiliti dal sindaco nel rispetto delle sottoindicate fasce estiva ed invernale: Esercizi di sala giochi tipologia 1 Fascia oraria estiva (1 Giugno -30 Settembre) dalle ore 9.00 alle ore 24.00; Fascia oraria invernale (1 Ottobre -31 Maggio) dalle ore 9.00 alle ore 23.00. Esercizi di sala giochi tipologia 2 e 3 Fascia oraria estiva (1 Giugno -30 Settembre) dalle ore 9.00 alle ore 2.00; Fascia oraria invernale (1 Ottobre -31 Maggio) dalle ore 10.00 alle ore 2.00. Esercizi di sala giochi tipologia 4 L’apertura antimeridiana e la chiusura serale potranno essere attuate congiuntamente agli orari di chiusura per il pubblico esercizio di somministrazione tipologia A, B o C. Relativamente agli esercizi di sala giochi tipologie 1, 2 e 3, non sono ammesse deroghe ai suindicati limiti giornalieri se non in occasione di gare e tornei nel qual caso potrà essere concessa dal Sindaco, su motivata istanza degli interessati, l’autorizzazione temporanea a protrarre, per la durata della gara o del torneo, alle tre l’orario di chiusura serale.Le suddette deroghe all’orario di chiusura serale non potranno comunque superare, per ogni singoloesercizio, i 60 giorni complessivi per anno solare. ART. 11 OBBLIGO TURNO DI CHIUSURA Gli esercizi di sala giochi tipologia 4 osservano la chiusura della stessa giornata prevista, ai sensidella legge vigente, per l’esercizio di somministrazione di tipo A, B o C.Gli esercizi della sala giochi di tipologia 1, 2 e 3 non sono soggetti all’obbligo della giornata dichiusura settimanale. ART. 12 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ L’eventuale sospensione dell’attività deve essere comunicata almeno 10 giorni prima qualora si protragga per più di un mese; qualora essa superi il periodo di un anno, la licenza decade. FISSAZIONE ETA’ PER L’ACCESSO L’accesso agli esercizi di Sala Giochi é vietato ai minori di anni 14; é ammessa la deroga al disposto di cui sopra nel caso in cui il minore di anni 14 sia accompagnato da genitore o da chi ne fa le veci. ART. 14 PROCEDURE PER LE DOMANDE Coloro i quali siano interessati all’apertura di esercizio di Sala Giochi dovranno inoltrare regolare domanda al Sindaco indicando: Generalità complete del richiedente, ovvero, per soggetti diversi dalla persona fisica, la ragione sociale o denominazione della società, la sede legale della stessa. Le generalità complete del legale rappresentante. Il numero del codice fiscale o partita I.V.A.. • L’esatta ubicazione ove potrà avere sede l’esercizio. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: Nulla Osta Sanitario per svolgimento Sala Giochi; Agibilità e destinazione d’uso dei locali a Sala Giochi; Copia del regolamento concernente il funzionamento degli apparecchi automatici; Nulla osta degli apparecchi automatici rilasciato dall’Agenzia delle entrate; Piantina planimetrica dei locali scala 1:100 firmata da tecnico, con indicata la superficie complessiva e quella relativa all’Attività di Sala Giochi; Dichiarazione a firma di un tecnico, da cui risulti garantita la solidità del locale nel quale vengono collocati gli apparecchi automatici o semiautomatici, in rapporto al sovraccarico; Disponibilità dei locali; Certificato prevenzione incendi (solo se la capienza é superiore a 100 persone) ; Marca da bollo di corso legale per autorizzazione. ART. 15 SUBINGRESSI Il subingresso nella titolarità o nella gestione degli esercizi di Sala Giochi é disciplinato nella misurain cui esse sono applicabili, dalle disposizioni che regolano i subingressi delle attività di eserciziopubblico per la somministrazione di alimenti e bevande.E’ ammessa la rappresentanza. ART. 16 RILASCIO LICENZE Il rilascio delle licenze di Sale Giochi é subordinato, oltreché al rispetto delle norme del presente regolamento, anche all’osservanza di ogni altra legge o regolamento che si renda applicabile. E’ condizionante per il rilascio della licenza di cui al precedente comma che l’esercizio venga attivato in locali idonei ad impedire la propagazione dei rumori o di altra molestia alle civili abitazioni eventualmente adiacenti o vicine . ART. 17 ESERCIZI DI SALA GIOCHI ESISTENTI Agli esercizi di Sala Giochi esistenti si applica la disciplina prevista dal presente regolamento, fermo restando che sarà ad essi consentito di mantenere il numero di giochi già autorizzato all’entrata in vigore del regolamento stesso anche se in eccesso rispetto ai limiti fissati al precedente articolo 8. Agli stessi non si applica la disciplina di cui al disposto dell’art. 7. ART. 18 SANZIONI Le violazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi delle leggi vigenti. torna all'inizio (Approvato con delibera C.C. n. 8 dell'1 febbraio 2002, modificato con delibera C.C. n. 35 del23 marzo 2009)