Mobilia domestica

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Mobilia domestica
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA
Condizioni generali (CG)
Arte Privata
Edizione 01.2006
C Mobilia domestica
Indice
C1
Assicurati
C2
Cose assicurate
C3
Cose non assicurate
C4
Rischi e danni assicurati
C5
Rischi e danni non assicurati
C1 Assicurati
1.1
C6
Spese assicurate
C7
Prestazioni assicurate / Limitazioni delle prestazioni
C8
Calcolo del danno
C9
Calcolo dell indennità
C10
Sottoassicurazione
C11
Basi contrattuali complementari
2.3
vetri della mobilia e vetrate di stabili
A condizione che facciano parte di locali utilizzati esclusivamente
dagli assicurati.
Si intendono assicurati il contraente e le persone che vivono in
comunione domestica con lui.
Sono inoltre assicurati:
C2 Cose assicurate
a) plexiglas o materie sintetiche analoghe utilizzate al posto del
vetro;
Sono assicurati:
b) lastre di pietra naturale e artificiale utilizzate come mobilia o
per il rivestimento di cucine e stanze da bagno;
2.1
mobilia domestica
c) piani di cottura in vetroceramica;
Comprendono tutti i beni mobili, destinati all uso privato, di proprietà degli assicurati.
d) lavabi, lavandini, WC (incluse le cassette di scarico), bidè,
orinatoi e pareti divisorie;
La mobilia domestica comprende inoltre:
e) vaschette da doccia e vasche da bagno;
a) valori pecuniari, ovverosia denaro, carte di credito, cartevalori,
libretti di risparmio, francobolli, metalli preziosi (sotto forma di
scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose e
perle sciolte;
f)
b) gioielli, ovverosia oggetti realizzati con la lavorazione di metalli
preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da
tasca di ogni tipo;
C3 Cose non assicurate
c) oggetti di valore, ovverosia pellicce e strumenti musicali classici;
3.1
i veicoli a motore di cui alla legge sulla circolazione stradale
(LCStr) articolo 7;
d) oggetti d arte, ovverosia dipinti, grafiche, disegni, sculture, oggetti di antiquariato e da collezione, libri antichi, autografi e
opere d arte antiche;
3.2
i rimorchi;
3.3
i ciclomotori;
3.4
le roulotte e le abitazioni mobili;
3.5
gli accessori di autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, roulotte, abitazioni mobili e imbarcazioni non custoditi presso il luogo d assicurazione;
3.6
i natanti per i quali è prescritta un assicurazione obbligatoria di
responsabilità civile e quelli che non rientrano regolarmente presso
la residenza dell assicurato dopo l uso, compresi i loro accessori;
3.7
i velivoli per cui sia previsto l obbligo di iscrizione al registro
dell aviazione, compresi i loro accessori;
3.8
le cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto
cantonale di assicurazione;
3.9
oggetti di qualunque tipo per i quali sussiste un assicurazione
speciale. Questa clausola non si applica qualora l assicurazione
alla quale si fa riferimento contenga una clausola analoga;
installazioni da giardino
3.10
gli orti e le coltivazioni;
Se previsto dalla polizza, sono assicurati le installazioni da giardino di case residenziali, unifamiliari e di vacanza la cui ubicazione
sia conforme ai requisiti indicati all articolo A1.1 delle condizioni
generali (CG) per Arte Privata, A Disposizioni comuni per tutti i
rami, e che sono di proprietà degli assicurati oppure che vengono
usate esclusivamente da loro. Nelle installazioni da giardino rientrano ad esempio:
3.11
le attrezzature sportive e gli equipaggiamenti impiegati nel corso di
competizioni;
3.12
il contenuto dell abitazione e gli oggetti di locatari, di sublocatari e
di ospiti accolti a pagamento;
3.13
i supporti dati di tutti i tipi con i programmi e i dati ivi contenuti, se
utilizzati a scopo commerciale o professionale.
Non sono assicurati:
e) gli accessori di veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, roulotte,
abitazioni mobili e imbarcazioni custoditi presso il luogo d assicurazione;
che sono destinati all uso privato, sono di proprietà degli assicurati
e non costituiscono oggetto di patrimonio commerciale;
f)
animali domestici propri e in affidamento, detenuti a scopo
privato e non commerciale;
g) attrezzi e utensili professionali utilizzati dagli assicurati nello
svolgimento di un attività di lavoro dipendente;
h) cose prese in leasing, in locazione o affidate e destinate all utilizzo privato;
2.2
danni consecutivi e/o complementari conseguenti a danni assicurati di rottura vetri.
i)
effetti di ospiti (esclusi i valori pecuniari);
j)
costruzioni mobili.
le superfici erbose, gli arbusti ornamentali, i cespugli, i fiori, gli
alberi, le recinzioni, i recinti e le siepi (naturali o artificiali), i muri,
le ringhiere, i portoni (anche automatici), le scale, le statue, le
fontane, gli stagni con il loro contenuto, le aste delle bandiere, gli
impianti d illuminazione, gli impianti d allarme esterni allo stabile, le
vie lastricate e con fondo di ghiaia, le strade d accesso private, gli
specchi stradali, le antenne paraboliche, i collettori solari, ecc.
SASA002I
C4 Rischi e danni assicurati
L assicuratore versa l indennità se le cose assicurate di cui all articolo C2
vengono distrutte o danneggiate oppure spariscono in modo improvviso e
imprevisto.
1
C5 Rischi e danni non assicurati
proventi da sublocazione. Le spese risparmiate vengono portate in sottrazione;
Non sono assicurati:
5.1
i danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, limitazione o impossibilità d uso di oggetti a
causa dell azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o
biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici;
5.2
i danni
d) spese di trasporto e di stoccaggio
Fanno fede a tal riguardo le spese necessarie per il trasporto e
lo stoccaggio della mobilia domestica assicurata, qualora l abitazione sia divenuta inutilizzabile. I costi per lo stoccaggio
vengono risarciti fino al momento in cui l appartamento è nuovamente utilizzabile;
a) diretti e indiretti in relazione a:
_
eventi bellici;
_
violazione della neutralità;
_
rivoluzione, ribellione, insurrezione;
_
disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in
occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
_
terremoti ed eruzioni vulcaniche;
e) spese per vetrate, porte e serrature di emergenza
b) che, indipendentemente dal concorso di altre cause in qualsiasi
ordine, sono da attribuire in modo diretto o indiretto a:
_
materiale radioattivo;
_
scissione o fusione del nucleo dell atomo;
_
contaminazione radioattiva;
_
scorie e combustibili nucleari;
_
ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;
g) spese per nuova emissione di documenti
Sono determinanti le spese effettive necessarie per l attuazione
delle misure adottate;
f)
Fanno fede a tal riguardo le spese effettivamente sostenute per
la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative
chiavi nei luoghi indicati sulla polizza e delle cassette di sicurezza prese in affitto dall avente diritto;
Fanno fede a tal riguardo le spese effettivamente sostenute per
l emissione di documenti personali, certificati ecc. oppure per
ottenerne i duplicati;
h) spese di riparazione per i danni agli stabili
Fanno fede a tal riguardo le spese effettivamente sostenute per
le riparazioni dei danni agli stabili provocati da effrazione,
rapina o tentata effrazione e rapina nonché da atti di vandalismo;
e alle misure adottate contro di essi. Se l assicurato resta coinvolto
in un evento di cui agli articoli C5.2 a) o C5.2 b) all esterno del
territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein, le prestazioni
della società saranno sospese soltanto 14 giorni dopo la prima
manifestazione del suddetto evento;
i)
acque di bacini artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa;
5.4
infiltrazione d acqua nello stabile attraverso abbaini aperti o aperture del tetto in edifici di nuova costruzione, durante lavori di ristrutturazione o di altro genere;
5.5
azione di agenti climatici come pressione atmosferica, presenza o
assenza di umidità nell aria, effetti della luce o altri tipi di radiazioni;
5.6
caratteristiche naturali o vizi dell oggetto stesso;
5.7
normale usura, invecchiamento, logoramento, deformazione, deperimento, imbrattamento o danneggiamento a seguito di utilizzo
conforme allo scopo;
5.8
difetti di costruzione, fabbricazione e del materiale, nonché avarie
di funzionamento;
5.9
confisca, ritiro o altri interventi dello stato;
5.10
estorsione; si intende come tale la consegna o la sottrazione di
oggetti assicurati ottenuta con la minaccia di atti di violenza e
conseguente pericolo per l incolumità fisica e la vita degli assicurati, a condizione che gli oggetti vengano trasferiti sul luogo della
consegna o della sottrazione soltanto su richiesta dell autore del
reato;
5.11
appropriazione indebita o truffa;
5.12
parassiti, insetti dannosi di tutti i tipi, microrganismi;
5.13
animali domestici (p.es. graffi, escrementi), i danni consecutivi
restano assicurati. Non sono assicurati invece i danni agli animali
domestici dovuti a malattia.
spese di sorveglianza
Fanno fede a tal riguardo le spese effettive per la sorveglianza
del luogo di assicurazione, qualora i dispositivi di chiusura o
altri elementi di sicurezza non offrano una protezione sufficiente;
nonché i danni derivanti da:
5.3
spese per la sostituzione di serrature
j)
spese per perdita d acqua
Fanno fede a tal riguardo le spese per il consumo aggiuntivo
derivante dalla fuoriuscita incontrollata di acqua a seguito della
rottura di una condotta e addebitato dall azienda erogatrice di
acqua;
k) spese dovute a gelate
Fanno fede a tal riguardo le spese per scongelare e riparare
gli impianti idraulici danneggiati dal gelo e degli apparecchi che
vi sono collegati, qualora essi siano stati installati dal contraente in qualità di locatario.
6.2
Bagaglio sostitutivo
Fanno fede a tal riguardo le spese per acquisti resisi indispensabili
per la ritardata consegna del bagaglio di viaggio da parte del
vettore incaricato del trasporto.
6.3
Spese di ricostituzione dei dati
Fanno fede a tal riguardo le spese effettive necessarie per la
ricostituzione di dati privati su computer. Non vengono risarciti i
danni dovuti a errori di programmazione o utilizzo nonché quelli
provocati dai virus informatici.
6.4
Spese per la limitazione del danno
Vengono inoltre risarcite le spese sostenute per la riduzione del
danno; se, sommate all indennità, risultano superiori alla somma
assicurata, tali spese vengono rimborsate soltanto se sono state
ordinate della società. Fanno fede le spese effettivamente sostenute per la riduzione del danno. Non vengono indennizzati gli interventi di vigili del fuoco pubblici, polizia o altri soggetti tenuti a
prestare soccorso.
C6 Spese assicurate
C7 Prestazioni assicurate / Limitazioni delle prestazioni
Qualora si verifichi un danno assicurato, sono altresì coperte:
6.1
7.1
Salvo convenzione contraria nella polizza, le seguenti spese fino al
10 % della somma assicurata per la mobilia domestica:
a) Mobilia domestica, installazioni da giardino nonché vetri della
mobilia e vetrate di stabili di cui all articolo C2 al valore a
nuovo, salvo pattuizione di copertura al valore attuale, fino a
concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza. Per
la mobilia domestica quest ultima deve corrispondere all importo necessario per il riacquisto di tutti gli oggetti assicurati
(conseguenze della sottoassicurazione: articolo C10).
a) spese di spostamento e protezione
Fanno fede a tal riguardo le spese effettive derivanti dagli
spostamenti, dalle modifiche o dalla protezione di altri beni
rese necessarie per la ricostruzione o il riacquisto di oggetti
assicurati;
b) spese di sgombero
Per gli oggetti di valore e artistici di cui all articolo C2.1 c) e d)
è determinante il prezzo di riacquisto di oggetti del medesimo
tipo e qualità.
Fanno fede a tal riguardo le spese effettivamente sostenute per
sgomberare dal luogo del sinistro i resti della mobilia domestica assicurata e trasportarli sino al più vicino e adeguato luogo
di deposito, nonché le spese di deposito e smaltimento;
Per gli oggetti indicati singolarmente nella polizza e per cui
viene riportato un valore pattuito, si applica quest ultimo.
c) spese supplementari relative al costo della vita
b) Spese di cui agli articoli da C6.1 a C6.3
Fanno fede a tal riguardo le spese che risultano dal mancato
utilizzo dei locali assicurati danneggiati nonché dalla perdita di
SASA002I
Valore assicurato / Assicurazione automatica
La prestazione è limitata alla somma indicata nelle condizioni
generali o nella polizza.
2
c) Assicurazione automatica
C8 Calcolo del danno
In caso di nuovi acquisti e incrementi di valore (esclusi gli
oggetti con valore pattuito), la somma assicurata concordata
per la mobilia domestica aumenta automaticamente di un importo pari al 10 %. Tale importo comprende i nuovi acquisti di
gioielli, oggetti di valore e artistici di cui all articolo C2.1 b), c)
e d) complessivamente fino a CHF 100 000 senza incrementi di
premi.
7.2
8.1
a) In caso di assicurazione con valori pattuiti specificamente la
società risarcisce la distruzione o lo smarrimento degli oggetti
con la somma assicurata (valore singolo o collettivo dichiarato
di gioielli, oggetti di valore e artistici).
Limitazioni delle prestazioni
a) Danni della natura
b) Se l assicurazione viene stipulata al valore attuale, il danno
viene calcolato in base all importo di riacquisto al momento del
sinistro, da cui viene sottratto il deprezzamento dovuto all usura o ad altre cause.
Valgono le franchigie e le limitazioni delle prestazioni imposte
dalla legge ai sensi delle disposizioni del capitolo «Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali» della «Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d assicurazione private».
c) In caso di danni parziali, il danno viene calcolato in base alle
spese necessarie per una sostituzione parziale o per la riparazione e viene risarcito l eventuale deprezzamento (in ogni caso
non oltre il prezzo d acquisto di un oggetto nuovo equivalente
ovvero il valore pattuito per i singoli oggetti).
I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un
unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.
Sono considerati danni della natura: piene, inondazioni, uragani
(= vento di almeno 75 km/h, in grado di sradicare alberi o
scoperchiare stabili nelle vicinanze delle cose assicurate),
grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti. Tale elenco si intende conclusivo.
8.2
9.1
L indennizzo viene calcolato seguendo la progressione qui indicata:
a) dall importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della
legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
La prestazione è limitata alla somma convenuta nella polizza.
Fuori domicilio
b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalla condizioni generali o dalla polizza;
La prestazione è limitata alla somma convenuta nella polizza.
c) il massimale dell indennizzo è costituito dalla somma assicurata (fatto salvo l articolo C6.4).
In occasione di soggiorni in albergo, i valori pecuniari che
l assicurato non porta con sé devono essere custoditi in
una cassetta di sicurezza.
9.2
c) Gioielli di cui all art. C2.1 b)
_
A domicilio
Su richiesta, il contraente è tenuto a presentare una distinta degli
oggetti esistenti prima e dopo il sinistro, nonché degli oggetti
danneggiati, indicandone il valore.
C10 Sottoassicurazione
La prestazione è limitata alla somma convenuta nella polizza.
_
Per le spese il danno viene calcolato secondo quanto sancito
all articolo C6.
C9 Calcolo dell indennità
b) Valori pecuniari di cui all art. C2.1 a)
_
A domicilio
_
Per la mobilia domestica, le installazioni da giardino nonché vetri
della mobilia e vetrate di stabili il danno viene calcolato in base
all importo necessario per il riacquisto al momento del sinistro (=
valore di risarcimento), meno il valore di ciò che resta.
10.1
Se la somma assicurata per la mobilia domestica, tenendo conto
dell assicurazione automatica secondo l articolo C7.1 c), è inferiore
al valore di risarcimento della totalità della mobilia domestica (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione
esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento alla
data del sinistro, il che causerà una riduzione dell indennità.
10.2
Questa regola non si applica:
Fuori domicilio
La prestazione è limitata alla somma convenuta nella polizza.
In occasione di soggiorni in albergo, i gioielli che l assicurato non porta con sé devono essere custoditi in una cassetta di sicurezza.
a) agli oggetti assicurati con valori pattuiti;
Queste limitazioni di prestazioni si riferiscono unicamente ai
danni da furto, perdita, smarrimento o sottrazione; in tale categoria non rientrano i danni derivanti da rapina, cioè furto con
minaccia di o effettivo ricorso alla violenza contro gli assicurati
oppure furto perpetrato ai danni di persona incapace di difendersi a seguito di decesso, stato di incoscienza o incidente.
b) ai valori pecuniari assicurati di cui all articolo C2.1 a);
c) alle installazioni da giardino assicurate di cui all articolo C2.2;
d) alle spese assicurate di cui agli articoli da C6.1 a C6.3;
e) in caso di rotture di vetri.
10.3
d) Attrezzi / Utensili professionali ai sensi dell articolo C2.1 g)
La prestazione è limitata a CHF 10 000 per evento.
Fino a un danno pari al 10 % della somma assicurata, in ogni
caso non oltre l importo di CHF 50 000, si rinuncia al computo
della sottoassicurazione.
e) Installazioni da giardino ai sensi dell articolo C2.2
C11 Basi contrattuali complementari
La prestazione è limitata alla somma convenuta nella polizza.
f)
Rottura vetri ai sensi dell articolo C2.3
Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG)
per Arte Privata su cui si fonda il presente contratto:
Per i danni consecutivi e/o complementari la prestazione per
ciascun evento è limitata a CHF 10 000.
a) A Disposizioni comuni per tutti i rami.
g) Bagaglio sostitutivo ai sensi dell articolo C6.2
I costi per gli acquisti indispensabili (bagaglio di viaggio) sono
limitati a CHF 5 000 per evento.
h) Spese di ricostituzione dei dati ai sensi dell articolo C6.3
La prestazione è limitata a CHF 5 000 per evento.
SASA002I
3