canone rai - SPI CGIL PAVIA
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CANONE RAI CONCETTI FONDAMENTALI: Il canone RAI è forse una delle imposte più contestate ed è dovuta in ragione del mero possesso di un apparecchio televisivo nella propria abitazione, a nulla rilevando che l’utente si serva o meno del servizio radiotelevisivo pubblico e perfino nell’ipotesi che l’impianto sia ubicato in una zona in cui i canali RAI non siano visibili. Giustamente viene messo in rilievo che questa è una delle imposte (di fatto un TRIBUTO) tra le più contestate. Questo deriva probabilmente dalla storia che abbiamo conosciuto (e che ancora presenta evidenze in tal senso) della OCCUPAZIONE di fatto dei canali televisivi da parte dei maggiori partiti già presenti in Parlamento. L’ammiraglia (RAI 1) alla DC: chi non si ricorda Bernabei?; RAI 2 al PSI RAI 3 al PCI Grosso modo era questa la divisione che si era conformata. Quindi, proseguono i concetti fondamentali: Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone di abbonamento TV. Trattandosi di un'imposta sul possesso o sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. Esistono due tipi di canone: quello per uso ordinario, dovuto da chi possiede o detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare, e quello speciale, dovuto da chi possiede o detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare. Nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Non esistono più i canoni per le seconde case, L. 06/08/1990 n. 223 per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto. L.27/12/1997 n. 449 I termini di scadenza per il pagamento del canone sono i seguenti: D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542 Il 31 gennaio (pagamento annuale); Il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale); Il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre (pagamento a rate). Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473). In caso di ritardo inferiore ai trenta giorni, è dovuta una sanzione amministrativa pari ad €.4,29. In caso di ritardo superiore a trenta giorni la sanzione ammonta a €.8,58. Inoltre, qualora il ritardo superi i sei mesi, sono in aggiunta dovuti gli interessi di mora, attualmente determinati nella misura dell' 1% per ogni semestre compiuto. Unico modo per non pagare il canone è quello di dichiarare all’Agenzia delle Entrate Ufficio cedere l’apparecchio TV a terzi (vendendolo o regalandolo), ovvero di “rottamarlo”. L’abbonamento si può, infatti, disdettare al verificarsi dei seguenti eventi: A) L’abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore (la disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino). Successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato dal cedente e dal cessionario e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento. B) L’abbonato comunica di non essere più in possesso di alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio). La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino). Anche in questo caso, successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento. La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo. La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal primo luglio. Qualora l’abbonato abbia già corrisposto l’intera annualità non è previsto per legge chiedere il rimborso. Poiché il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non è possibile dare disdetta dell’abbonamento senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre. C) Nel caso che gli abbonati intendano rinunciare all’abbonamento senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi. Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi posseduti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora. La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal primo gennaio dell’anno successivo. VEDEREMO SUCCESSIVAMENTE COME SIA CONTROVERSA QUESTA NORMA, in quanto cozza contro il concetto base che prevede il pagamento del canone per il “mero” possesso di un apparecchio televisivo, a prescindere se lo stesso sia utilizzato o meno: se viene oscurato se ne ha ancora il possesso ed equivale ad averlo e tenerlo spento. Contemporaneamente all’invio della disdetta gli abbonati devono versare a: Ag. delle Entrate DP I Uff. Terr. To 1 Casella Postale 22 10121 – Torino Vaglia e Risparmi indicando nella causale il numero dell’abbonamento, l’importo di €.5,16 per ogni apparecchio da suggellare. La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino). Successivamente all'invio della raccomandata di disdetta, l'abbonato riceverà dal S.A.T. Sportello Abbonamenti alla Televisione, un modulo di dichiarazione integrativa della richiesta di suggellamento, dove dovranno essere indicate precisazioni circa la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti, che dovrà essere restituito debitamente compilato ai fini di una corretta e completa definizione della pratica di annullamento. In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato. Attenzione a queste affermazioni, un po’ troppo, diciamo così, deterministiche e affrettate: analizzeremo più avanti i risvolti negativi. Il canone RAI è stato abolito per soggetti di età pari o superiore a 75 anni (cfr. art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248). Anche tale affermazione va presa con le dovute cautele, infatti: per avere diritto all'esenzione occorre: aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone; non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio; Per reddito si intende la somma: o del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD; o dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti; o delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; o dei redditi di fonte estera non tassati in Italia. Viceversa, sono esclusi dal calcolo: i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili); 2. il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze; 3. i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni 4. altri redditi assoggettati a tassazione separata. 1. Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. 2 possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad €.516,46 per tredici mensilità (€.6.713,98 annui). A mero esempio, che può servire per gli anni successivi, la domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010 doveva essere presentata entro il 30 novembre 2010. Il modulo (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) viene scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, http://www.agenziaentrate.gov.it, oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai. Ad ogni buon conto, leggendo il modulo (che è redatto in forma di ATTO NOTORIO), si evince come sia OBBLIGATORIO presentare la dichiarazione ISEE, che già evidenzia tutte le informazioni sopra menzionate. La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 10121 - Torino (To) oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione e all’istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre è a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000. La domanda di esenzione per l'anno 2011 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2011. Per avere diritto all’esenzione annuale è necessario aver compiuto 75 anni (o un età superiore) entro il 31 gennaio 2011. Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio 2011) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio 2011. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli per verificare le condizioni di età e di reddito. La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovrà essere effettuata tramite l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, http://www.agenziaentrate.gov.it, oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione. La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 10121 - Torino (To) oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvederà ad informare l’utente. Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone. Da ultimo si fa presente che l’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo compreso tra €.500,00 e €.2000,00 per ciascuna annualità evasa. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000. RIFERIMENTI NORMATIVI Il PRINCIPALE e pressoché l’unico: Regio Decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1938 n. 246, oltre a quella sopra menzionata del 2007, per le sanzioni. Note rilevanti: quando si fa un reclamo, una richiesta o una semplice comunicazione alla RAI, è sempre necessario (ed indispensabile) corredare tali atti da DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (la legge impone che le dichiarazione siano sempre VERITIERE) e copia della carta di identità, nonché del CODICE FISCALE (unico identificativo certo delle persone nel nostro paese). E’ del tutto inutile attendere che tali documenti vengano successivamente richiesti, in quanto occorre ripetere tutto l’atto con ulteriori spese per raccomandate. Attenzione alla forma: l’invio di una lettera raccomandata A.R. non è forma consigliata, bensì OBBLIGATORIA. Dalla lettura dell’indirizzo della RAI a Torino, non sfugge che la sede non è null’altro che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate Torino 1 e quindi emanazione del Ministero delle Finanze. L’invio di reclami, in ogni caso DEVE essere fatto a tale ufficio con le forme indicate, atteso che uno non desideri, peggiorando la situazione, ricorrere alla commissione tributaria provinciale, in quanto il canone televisivo E’ UN TRIBUTO a tutti gli effetti: Attenzione: tale canone non lo si paga per “vedere” le trasmissioni televisive. E’ stato chiarito dalla Corte di Cassazione CHE LA Legge 103 del 1975 che sancisce l’obbligo del pagamento del Canone PER IL POSSESSO DELL’APPARECCHIO TELEVISIVO, e non già per la visione delle trasmissioni televisive. E’ pertanto del tutto risibile la richiesta di fare oscurare i canali per i quali si presume siano collegati al pagamento del canone, tenendo in possibile visione i canali liberi (Mediaset – SKY etc), tant’é che la Cassazione, con sentenza del 3 agosto 1993 n° 8549, ha sancito la scissione tra la prestazione del servizio nazionale (alla quale viene equiparata anche la prestazione offerta da emittenti private) e la sua ricezione. Infatti vi è peraltro differenza sostanziale tra “CANONE”, che implica proprio la tassa di possesso, come in vigore attualmente, e “ABBONAMENTO” che poteva implicare il pagamento di una tassa per la visione delle trasmissioni televisive (come era in passato). Altra specifica essenziale: nel caso di ricorsi contro le richieste di pagamento del CANONE da parte delle RAI, allorquando NON SI POSSIEDE un apparecchio televisivo, è necessario dichiarare (come abbiamo visto sempre con un atto notorio) che non si possiede alcun apparecchio televisivo, oppure “atto a ricevere onde via etere”. Tale specificazione è fondamentale in quanto così dice la legge che, occorre ricordarlo è sempre il Regio Decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1938 n. 246, e successive modifiche e integrazioni. Tali integrazioni peraltro sono inserite nelle leggi di bilancio e, ad esempio, la legge 6/8/90 n° 223 aveva validità solo dal 24/8/1990 al 5/5/2004 e la legge 27/12/97 n° 449 aveva vigore solo dal 1/1/98 al 31/12/99. Si possono detenere, una volta pagato il canone, un numero illimitato di apparecchi televisivi, purché nelle abitazioni di proprietà del titolare, o dei suoi parenti inseriti nello stato di famiglia. A volte viene richiesto il canone per il possesso di computer o addirittura per i videocitofoni. E’ un chiaro abuso della RAI, che di solito viene tentato dagli uffici periferici, che servono solo per mestare nel torbido. Una volta che uno paga il canone, anche se per sbaglio, diviene problematico, se le pratiche non vengo redatte bene, farsi dare il rimborso ed eliminare quel balzello. E’ stato chiarito, anche su precisa istanza da parte di Federconsumatori, che i privati NON pagano il canone per il possesso di computer, anche se è certo possibile vedere la TV in “streeming”, mentre l’obbligo di CANONE SPECIALE permane per apparecchi esposti in locali ai quali può accedervi il pubblico. I computer degli uffici sono parimenti esclusi a meno che, chiarito dalla stessa RAI, i computer siano utilizzati da Uffici, Società, Aziende o Associazioni, come “apparecchi specificamente destinati ad essere utilizzati come televisori”. Come si vede, la materia è parecchio complessa, ed è opportuno farsi assistere in tutti i passaggi (per non perpetuare errori) da una associazione dei consumatori, in quanto, come già detto, si tende a risposte faidatè che, quasi sempre, sono sbagliate o monche e vanno rifatte. Ultime considerazioni: riprendendo il tema del suggellamento del canone, presente sia nel testo redatto per il formulario, che pubblicizzato da parte di alcuni avvocati in rete (in verità pochi e facenti capo ad una ben precisa area politica che ha sempre osteggiato il canone televisivo), tali tesi, a mio avviso, devono essere preso con le pinze e non tenerlo in considerazione con leggerezza e sicuramente non con la determinazione di cui fanno sfoggio coloro che abbiamo menzionato. Infatti si afferma che, basta pagare € 5,16 con bollettino postale e inviare una raccomandata entro il 31 dicembre chiedendo che il televisore venga suggellato, per essere liberati dall’obbligo di pagare il canone dal 1° gennaio, sapendo che, di solito, nessuno viene ad effettuare l’operazione. Dicerto metteranno in campo i controlli a distanza con minacce e diffide per il mancato pagamento. E mettiamo il caso che uno chieda il suggellamento di un apparecchio e continui a vedere le trasmissioni in altri apparecchi posseduti. Ne potrebbe derivare una causa lunga; difficile e costosa, soltanto derivante dal fatto che la RAI avanzi dei dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. Per ultimo, occorre non sottovalutare alcuna lettera in arrivo dalla RAI, soprattutto da parte nostra, invitando l’utenza ad aprire una vertenza, anche solo per dichiarare che NON si possiede alcun apparecchio televisivo (oppure atto a ricevere onde via etere). A chi si occuperà di questa partita, consiglio di prepararsi al meglio, in quanto, come già detto, la materia è complessa e parecchio ostica. Vi ringrazio. Milano, 17 settembre 2014.