nota informativa rc natanti
Transcript
nota informativa rc natanti
NOTA INFORMATIVA R.C. NATANTI POLIZZA R.C. NATANTI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE Edizione 07/2007 INTRODUZIONE Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Cattolica assicurazioni Soc. Coop. denominato R.C. Natanti, e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. N° 209 del 7 settembre 2005. I. Terminologia Cattolica: Assicurato: Contraente: Proprietario: Sinistro: Indennizzo: Franchigia: Legge: Regolamento: Tariffa: Cattolica assicurazioni Soc. Coop.. la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio. l’intestatario al P.R.A. del natante o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia. la somma dovuto da Cattolica in caso di sinistro. importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell’assicurato per ogni sinistro. decreto legislativo 07/09/2005 n° 209 – Codice delle assicurazioni private. il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni. il prezzo fissato da Cattolica, in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o della modifica del contratto. II. Informazioni relative all’impresa A. Sede legale e sede sociale Cattolica ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126. B. Autorizzazione all’esercizio dell’impresa Cattolica è stata autorizzata all’esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 III. Informazioni relative al contratto A. Legislazione applicabile La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. B. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Servizio clienti Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona (Italia) Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 E-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. C. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, e decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all’assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni. IV. Informazioni relative alla garanzia RC Natanti Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non costituiscono pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. A. Oggetto del contratto Il contratto RC Natanti tiene indenne l’assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale). B. Durata del contratto Il contratto ha generalmente la durata di un anno. Tuttavia, qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro contratto di durata annuale, per la durata che ne residua, può avere durata inferiore ad un anno. C. Rinnovo del contratto/Disdetta Qualora non venga apportata alcuna modifica alle condizioni di premio il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza in assenza di diversa pattuizione tra le parti, ed in mancanza di disdetta data da una delle parti. La disdetta deve essere comunicata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, o a mezzo fax, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto stesso. In tal caso, la garanzia cessa alla scadenza del contratto senza che trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del codice civile. D. Pagamento del premio Il contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze convenute. Il contraente ha la possibilità di conoscere l’ammontare della tariffa predisposta da Cattolica, recandosi in Agenzia, richiedendo un preventivo telefonico all’Agenzia stessa o consultando il sito internet di Cattolica. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: • assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all’agente in qualità di agente Cattolica; • ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario Cattolica o l’agente in qualità di agente Cattolica. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un’unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante. E. Modifica del premio al momento del rinnovo del contratto Le condizioni di premio possono essere modificate al momento del rinnovo del contratto. Le nuove condizioni di premio sono poste a disposizione del contraente presso l’Agenzia a cui è stato assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il contraente può prendere visione delle nuove condizioni di premio anche consultando il sito internet di Cattolica. il contraente può rifiutare le nuove condizioni di premio offerte da cattolica. In tal caso, egli deve comunicare a Cattolica tale sua intenzione entro la scadenza annuale del contratto, determinandone in tal modo la risoluzione al momento della scadenza stessa. Tuttavia, viene data facoltà al contraente di comunicare la non accettazione del nuovo premio anche nei 15 giorni successivi alla scadenza. In tal caso, il contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata tale decisione. F. Modifica delle condizioni di polizza Cattolica può apportare modifiche alle condizioni di polizza al momento della scadenza del contratto. In tal caso, Cattolica comunica al contraente le modifiche che intende effettuare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il contraente può rifiutare le nuove condizioni di polizza offerte da Cattolica In tal caso, egli deve comunicare a Cattolica tale sua intenzione entro la scadenza annuale del contratto, determinandone in tal modo la risoluzione al momento della scadenza stessa. Tuttavia, viene data facoltà al contraente di comunicare la non accettazione del nuovo premio anche nei 15 giorni successivi alla scadenza. In tal caso, il contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata tale decisione. G. Soggetti esclusi dalla garanzia I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all’articolo 129 della Legge e precisamente: • dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario; • dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente; • dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede. H. Denuncia dei sinistri Il contraente e l’assicurato devono denunciare a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro. La denuncia deve contenere l’indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui si è verificato il sinistro; dei natanti coinvolti nell’incidente nonché delle generalità dei conducenti. La denuncia di sinistro deve essere presentata dai conducenti dei natanti coinvolti, o dai proprietari, alla propria impresa di assicurazione su modulo di denuncia di sinistro – constatazione amichevole di incidente approvato dall’ISVAP. Il contraente è quindi invitato a richiedere tale modulo al momento della sottoscrizione del contratto, o successivamente, ad una delle Agenzie Cattolica. In caso di mancato adempimento, l’impresa di assicurazione potrà agire in rivalsa, ai sensi dell’articolo 144 della Legge, nei confronti dell’assicurato per il pregiudizio derivato dalla mancata denuncia del sinistro o dell’avviso tardivo ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile. I. Procedura rapida di risarcimento Qualora dal sinistro siano derivate esclusivamente lesioni personali non aventi carattere permanente guarite nel termina di quaranta giorni, il contraente può richiederne il risarcimento al responsabile e al suo assicuratore avvalendosi della procedura rapida di liquidazione prevista dagli artt. 143 e 148 della Legge, alle cui disposizioni si fa espresso rinvio. J. Prescrizione del diritto di risarcimento Il diritto del contraente ad ottenere il risarcimento del proprio danno da parte del responsabile e del suo assicuratore si prescrive nel termine di due anno, a decorrere dal giorno in cui il sinistro si è verificato. La richiesta di risarcimento va inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento osservando le disposizioni contenute nella Legge (artt. 143 – 145 – 148) e alle quali si fa espresso rinvio. K. Diritto di rivalsa Cattolica, in caso di in operatività della garanzia per eccezioni di carattere contrattuale, ha diritto di ottenere il rimborso, in tutto o in parte, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in rivalsa sono quelli espressamente indicati in polizza. Costituiscono inoltre motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (es.: dati relativi al natante, al proprietario, ecc…), nonché la guida del natante da parte del conducente in condizioni di inidoneità (stato di ebbrezza, di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, ecc…). NOTA BENE Si richiama l’attenzione del contraente sull’opportunità di leggere accuratamente il contratto prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alla nostra Agenzia.