nota informativa rc natanti

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nota informativa rc natanti
NOTA INFORMATIVA R.C. NATANTI
POLIZZA R.C. NATANTI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE
Edizione 07/2007
INTRODUZIONE
Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Cattolica
assicurazioni Soc. Coop. denominato R.C. Natanti, e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. N° 209 del 7 settembre 2005.
I. Terminologia
Cattolica:
Assicurato:
Contraente:
Proprietario:
Sinistro:
Indennizzo:
Franchigia:
Legge:
Regolamento:
Tariffa:
Cattolica assicurazioni Soc. Coop..
la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
l’intestatario al P.R.A. del natante o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
la somma dovuto da Cattolica in caso di sinistro.
importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell’assicurato per ogni
sinistro.
decreto legislativo 07/09/2005 n° 209 – Codice delle assicurazioni private.
il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
il prezzo fissato da Cattolica, in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o della modifica del contratto.
II. Informazioni relative all’impresa
A. Sede legale e sede sociale
Cattolica ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige
Cangrande n° 16 – 37126.
B. Autorizzazione all’esercizio dell’impresa
Cattolica è stata autorizzata all’esercizio quale impresa di
assicurazione a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966
Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237
III. Informazioni relative al contratto
A. Legislazione applicabile
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti
potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione
diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di
norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni
specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste
dall’ordinamento italiano.
B. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione
dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al
seguente indirizzo:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Servizio clienti
Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona (Italia)
Telefono: 045/8391622
Fax: 045/8391131
E-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo
o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,
potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del
Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206, corredando
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle
prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’autorità Giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
C. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno,
ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, e decorre dal giorno in cui il
terzo danneggiato ha richiesto all’assicurato, in via stragiudiziale o
giudiziale, il risarcimento dei propri danni.
IV. Informazioni relative alla garanzia RC Natanti
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione
su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non costituiscono
pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
A. Oggetto del contratto
Il contratto RC Natanti tiene indenne l’assicurato di quanto egli sia
tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a
terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge
e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti
convenuti (cosiddetto massimale).
B. Durata del contratto
Il contratto ha generalmente la durata di un anno. Tuttavia, qualora il
contratto sia emesso in sostituzione di altro contratto di durata
annuale, per la durata che ne residua, può avere durata inferiore ad
un anno.
C. Rinnovo del contratto/Disdetta
Qualora non venga apportata alcuna modifica alle condizioni di
premio il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza in assenza
di diversa pattuizione tra le parti, ed in mancanza di disdetta data da
una delle parti.
La disdetta deve essere comunicata tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o consegnata a mano, o a mezzo fax,
almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto stesso. In tal
caso, la garanzia cessa alla scadenza del contratto senza che trovi
applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’articolo
1901, 2° comma, del codice civile.
D. Pagamento del premio
Il contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze convenute.
Il contraente ha la possibilità di conoscere l’ammontare della tariffa
predisposta da Cattolica, recandosi in Agenzia, richiedendo un
preventivo telefonico all’Agenzia stessa o consultando il sito internet
di Cattolica.
Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti
modalità:
• assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o
girato a Cattolica o all’agente in qualità di agente Cattolica;
• ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o
postale che abbiano come beneficiario Cattolica o l’agente in
qualità di agente Cattolica.
Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio
annuo è superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00)
AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi
riferiti a contratti diversi, e quindi con un’unica operazione di importo
complessivamente
superiore
a
euro
12.500,00
(dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro
contante.
E. Modifica del premio al momento del rinnovo del contratto
Le condizioni di premio possono essere modificate al momento del
rinnovo del contratto. Le nuove condizioni di premio sono poste a
disposizione del contraente presso l’Agenzia a cui è stato assegnato
il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto
stesso. Il contraente può prendere visione delle nuove condizioni di
premio anche consultando il sito internet di Cattolica. il contraente
può rifiutare le nuove condizioni di premio offerte da cattolica. In tal
caso, egli deve comunicare a Cattolica tale sua intenzione entro la
scadenza annuale del contratto, determinandone in tal modo la
risoluzione al momento della scadenza stessa. Tuttavia, viene data
facoltà al contraente di comunicare la non accettazione del nuovo
premio anche nei 15 giorni successivi alla scadenza. In tal caso, il
contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata
tale decisione.
F. Modifica delle condizioni di polizza
Cattolica può apportare modifiche alle condizioni di polizza al
momento della scadenza del contratto. In tal caso, Cattolica
comunica al contraente le modifiche che intende effettuare almeno
30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il contraente
può rifiutare le nuove condizioni di polizza offerte da Cattolica In tal
caso, egli deve comunicare a Cattolica tale sua intenzione entro la
scadenza annuale del contratto, determinandone in tal modo la
risoluzione al momento della scadenza stessa. Tuttavia, viene data
facoltà al contraente di comunicare la non accettazione del nuovo
premio anche nei 15 giorni successivi alla scadenza. In tal caso, il
contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata
tale decisione.
G. Soggetti esclusi dalla garanzia
I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del
sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle
cose subiti dai soggetti indicati all’articolo 129 della Legge e
precisamente:
• dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente
con patto di riservato dominio, locatario;
• dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more
uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro
il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei
soggetti di cui al punto precedente;
• dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano
con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.
H. Denuncia dei sinistri
Il contraente e l’assicurato devono denunciare a Cattolica il
verificarsi di ogni sinistro. La denuncia deve contenere l’indicazione
della data, del luogo e dell’ora in cui si è verificato il sinistro; dei
natanti coinvolti nell’incidente nonché delle generalità dei
conducenti.
La denuncia di sinistro deve essere presentata dai conducenti dei
natanti coinvolti, o dai proprietari, alla propria impresa di
assicurazione su modulo di denuncia di sinistro – constatazione
amichevole di incidente approvato dall’ISVAP. Il contraente è quindi
invitato a richiedere tale modulo al momento della sottoscrizione del
contratto, o successivamente, ad una delle Agenzie Cattolica. In
caso di mancato adempimento, l’impresa di assicurazione potrà
agire in rivalsa, ai sensi dell’articolo 144 della Legge, nei confronti
dell’assicurato per il pregiudizio derivato dalla mancata denuncia del
sinistro o dell’avviso tardivo ai sensi dell’articolo 1915 del codice
civile.
I. Procedura rapida di risarcimento
Qualora dal sinistro siano derivate esclusivamente lesioni personali
non aventi carattere permanente guarite nel termina di quaranta
giorni, il contraente può richiederne il risarcimento al responsabile e
al suo assicuratore avvalendosi della procedura rapida di
liquidazione prevista dagli artt. 143 e 148 della Legge, alle cui
disposizioni si fa espresso rinvio.
J. Prescrizione del diritto di risarcimento
Il diritto del contraente ad ottenere il risarcimento del proprio danno
da parte del responsabile e del suo assicuratore si prescrive nel
termine di due anno, a decorrere dal giorno in cui il sinistro si è
verificato. La richiesta di risarcimento va inoltrata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento osservando le disposizioni
contenute nella Legge (artt. 143 – 145 – 148) e alle quali si fa
espresso rinvio.
K. Diritto di rivalsa
Cattolica, in caso di in operatività della garanzia per eccezioni di
carattere contrattuale, ha diritto di ottenere il rimborso, in tutto o in
parte, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione
della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in
rivalsa sono quelli espressamente indicati in polizza. Costituiscono
inoltre motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal
contraente al momento della stipulazione, relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio (es.: dati relativi al natante,
al proprietario, ecc…), nonché la guida del natante da parte del
conducente in condizioni di inidoneità (stato di ebbrezza, di
alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, ecc…).
NOTA BENE
Si richiama l’attenzione del contraente sull’opportunità di leggere accuratamente il contratto prima di procedere alla sua
sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alla nostra Agenzia.