Regolamento per la disciplina dell`orario di lavoro
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Regolamento per la disciplina dell`orario di lavoro
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’orario di lavoro del personale del comparto, in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dall’art. 21 del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 21 dicembre 2006. Il rispetto dell’orario di lavoro costituisce obbligo contrattuale (art. 28 CCNL 1 settembre 1995 come modificato dall’art. 11 CCNL 19 aprile 2004), nonché specifico dovere del personale, nell’ambito dei principi richiamati all’art.2 del vigente codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al Decreto Ministeriale 28 novembre 2000. La definizione dei criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro è materia di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali. Articolo 2 Definizioni Per orario di servizio si intende il periodo di tempo necessario, nelle 24 ore, per assicurare la funzionalità della struttura e l’erogazione dei servizi all’utenza. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo contrattuale e nell’ambito dell’orario di servizio, ciascun dipendente assicura nelle fasce orarie, mattutine, pomeridiane e notturne la propria prestazione lavorativa. Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza. Per debito orario giornaliero si intende l’orario definito per il giorno considerato. Il debito orario giornaliero è definito, per il personale turnista, secondo la cadenza del turno di lavoro. Il debito orario giornaliero è, per il personale diurnista operante su due turni (fascia mattutina e pomeridiana) o su un unico turno (fascia mattutina eventualmente integrata con un rientro al lavoro nella fascia pomeridiana) quello definito per il giorno considerato. Per Responsabile di afferenza si intende il Direttore di Dipartimento/Distretto, il Direttore della Unità Operativa/Servizio, il Responsabile SATeR di Dipartimento/Distretto, il Responsabile Area Omogenea Assistenziale, il Coordinatore di Unità Assistenziale. Articolo 3 Finalità La disciplina dell’orario di lavoro è finalizzata a: garantire una efficiente ed efficace gestione delle presenze in servizio del personale, sulla base di standard di presenza individuati nelle diverse Unità Assistenziali/Operative e Servizi, delineare le fasce di fruibilità delle prestazioni, tenendo conto del rispetto dei tempi di attesa, accompagnare modelli innovativi di organizzazione del lavoro, armonizzare i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, erogare servizi sanitari ed amministrativi anche nelle ore pomeridiane per le esigenze dell’utenza; migliorare i rapporti tra le strutture intra ed extra aziendali, Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011 responsabilizzare tutti coloro che gestiscono personale, al rispetto degli obblighi contrattuali in materia di orario di lavoro. Articolo 4 Principi generali sull’orario di lavoro La pianificazione dell’orario di lavoro, nel rispetto delle 36 ore settimanali, è funzionale alle esigenze dell’utenza e persegue il miglioramento della qualità e della produttività dei servizi, l’economicità gestionale e la migliore utilizzazione delle risorse umane, L’orario di lavoro del personale del comparto è di 36 ore settimanali, fatte salve eventuali altre disposizioni contrattuali. L’articolazione dell’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico previsto per la Unità Operativa/Unità Assistenziale/Servizio di assegnazione del singolo dipendente. Nella articolazione dell’orario di lavoro devono essere tenuti presenti criteri di efficienza nell’utilizzo delle risorse umane e di adeguatezza alle esigenze di funzionalità dei servizi. Al fine di consentire il recupero psico fisico dei dipendenti, l’orario di lavoro è pianificato in modo da garantire un periodo di 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore successive la fine del turno e un riposo settimanale di 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro. In caso di oggettive e documentate necessità, il riposo settimanale può essere posticipato non oltre il 13° giorno dall’inizio della settimana o d ella turnazione. L’orario di lavoro giornaliero, a qualunque titolo prestato, non può superare le 13 ore/die, fermo restando quanto previsto art. 26 comma 3 lettera e) CCNL 1998/2001 La durata media dell’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore/settimana rilevato in un periodo di sei mesi. Nella durata media dell’orario di lavoro settimanale viene computato anche lo svolgimento di orario straordinario, a qualunque titolo prestato, ivi compreso quello reso a seguito di chiamata in pronta disponibilità e quello reso attraverso prestazioni aggiuntive, il supporto e la collaborazione alla Attività Libero Professionale intramuraria e la partecipazione ad iniziative di aggiornamento previste nei piani di formazione aziendale. L’Azienda, coerentemente con quanto disposto dall’art.28 del D.Lgvo 81/2008 e successive modifiche e circolare ministeriale, ha già avviato la valutazione del rischio e di tutti i suoi fattori. Le fasi attuattive del percorso saranno oggetto di informativa al tavolo sindacale, nonché la dovuta consultazione dei RLS tramite la Direzione del Servizio Sistemi per la Sicurezza. Articolo 5 Tipologie di orario di lavoro Sono individuate le seguenti tipologie di orario di lavoro: - orario sulle 24 ore: è previsto per assicurare la presenza in servizio nell’arco delle 24 ore. La rotazione su 5 giorni (pomeriggio, mattina, notte, smonto-notte e riposo), viene assunta quale modello ordinario di articolazione della presenza nelle 24 ore a maggiore efficacia per conciliare le esigenze organizzative a quelle biologiche e personali dei dipendenti. - orario sulle 12 ore: è previsto per assicurare la presenza in servizio nell’arco delle 12 ore diurne. Il personale inserito in tale orario di servizio alterna la presenza al lavoro su fascia oraria mattutina e/o pomeridiana. - orario ordinario: è previsto per assicurare la presenza in servizi ad attività diurne articolate su 5 o 6 giorni settimanali che non necessitano di turnazione - orario flessibile: è previsto per adeguare l’organizzazione del lavoro alle esigenze dell’Azienda e/o dei lavoratori. Questa tipologia di orario è intesa come segue: Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011 1. nel rispetto del monte ore annuale, ricorrendo alla definizione di calendari di presenza pluri settimanali o annuali con orari diversi dalle 36 ore settimanali, possono essere previsti periodi con orari di lavoro fino ad un minimo di 28 ore/settimana e, conseguentemente, periodi con orario di lavoro fino ad un massimo di 44 ore/settimana non oltre i tre mesi/anno; previa informazione al tavolo sindacale e SPP. Da tale previsione è escluso il personale con orario di lavoro a turno articolato su h12 e h24. 2. per personale con ruoli di responsabilità o coordinamento, nonché operatori autorizzati, è prevista la flessibilità nell’orario di entrata e/o uscita. Tale flessibilità è riferita alla fascia oraria di lavoro e, di norma, consente di anticipare l’ingresso/uscita o posticipare l’ingresso/uscita fino a 30 minuti. Per particolari esigenze, previa autorizzazione del Responsabile di afferenza, la flessibilità può essere maggiore senza mai eccedere il 50% del debito orario giornaliero. 3. per esigenze personali dei dipendenti, con particolare attenzione per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale, familiare. La flessibilità di orario è ammessa ove compatibile con le esigenze di servizio. La stessa non può essere riconosciuta al personale che svolge attività lavorativa a diretto contatto con l’utenza, nelle fasce orarie di apertura al pubblico. Per quanto concerne l’assolvimento del debito orario, nei casi di cui al comma 1, dovrà avvenire nell’arco dell’anno solare. Per i casi di cui al comma 2, la eventuale carenza rispetto al debito orario contrattuale dovrà essere compensata, di norma, entro il mese successivo, in conformità alle indicazioni fornite dal Responsabile competente. Il debito orario eventualmente non assolto verrà compensato con recupero economico delle ore non lavorate in ragione d’anno. L’assolvimento del debito orario è comunque verificato con cadenza mensile e annuale. Articolo 6 Gestione dell’orario di lavoro e relative responsabilità La definizione della articolazione di orario di lavoro, nell’ambito di quanto indicato al precedente articolo 5, compete: a. al Coordinatore di Unità Assistenziale, per il personale del ruolo sanitario ed il personale ausiliario del ruolo tecnico (ausiliari specializzati, OTA, OSS), che definisce l’articolazione dell’orario di lavoro in accordo con il Responsabile della Area Omogenea Assistenziale e il Responsabile SATeR di Dipartimento/Distretto; b. al Direttore/Responsabile Amministrativo della struttura di assegnazione, per il personale del ruolo amministrativo e del restante personale del ruolo tecnico, per i Dipartimenti ospedalieri e territoriali e Distretti; c. al Responsabile/Direttore della Unità Operativa/Servizio di assegnazione, per il personale inserito nei Servizi Centrali e per quanto non riconducibile ai casi previsti alle lettere A e B. Il Responsabile mette a conoscenza dei lavoratori la pianificazione della turnistica di norma almeno entro 10 giorni dalla fine del mese che precede quello di riferimento. Ogni modifica alla turnistica prevista, richiesta dal dipendente, necessita della preventiva autorizzazione scritta del Responsabile di afferenza, salvo casi particolari. Analogamente ogni modifica dovuta a esigenze organizzative/assistenziali deve essere comunicata al dipendente secondo le modalità in uso presso le UUAA/UUOO e proceduralizzato. Ogni definizione di articolazione dell’orario di lavoro deve essere trasmessa al competente Ufficio Gestione Presenze-Assenze (Centri di Gestione) e comunicata al singolo dipendente a cura del Responsabile di afferenza. Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011 In ogni Dipartimento/Distretto sono definite l’articolazione dell’orario di lavoro e le modalità per il passaggio, ad ogni fine/inizio turno, delle informazioni inerenti i processi di assistenza diretta alla persona, secondo le indicazioni organizzativo/gestionali della Direzione SATeR. Queste ultime previa informativa alle RSU/OOSS. Qualsiasi modifica nella articolazione dell’orario di lavoro già definita, dovrà essere formalizzata con nota scritta seguendo il percorso di responsabilità sopra indicato, dandone comunicazione all’Ufficio Relazioni Sindacali, per il seguito di competenza. Tutti coloro che hanno diretta responsabilità di gestione del personale per gli ambiti di rispettiva responsabilità nelle funzioni, così come elencate alle lettere a,b e c, sono tenuti ad operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e delle disposizioni di cui al presente regolamento e ad adoperarsi per un’efficace organizzazione delle attività del personale gestito. Ogni Responsabile opera con criteri di economicità, efficacia e razionalità nell’impiego delle risorse assegnate. Ogni Responsabile pertanto risponde degli effetti che l’articolazione e la gestione dell’orario di lavoro e la pianificazione delle presenze e delle assenze a vario titolo del personale produce nei processi di lavoro e di assistenza ed è tenuto a fornire adeguate motivazioni per eventuali disfunzioni occorse e rilevate alla Direzione di riferimento. La corretta ed appropriata gestione delle risorse umane, riferita alla funzione di organizzazione, gestione e controllo, costituisce specifico elemento di valutazione in sede di verifica periodica e/o al termine dell’incarico attribuito. L’orario di lavoro del titolare di Posizione Organizzativa, nel rispetto delle esigenze di servizio e degli obiettivi annuali assegnati dal Responsabile di afferenza, è articolato secondo le responsabilità connesse alla posizione ed al principio della flessibilità oraria. Articolo 7 Indennità di turno Al personale dipendente che opera nei servizi con orario di lavoro articolato su tre turni o su due turni compete la specifica indennità secondo quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e dal Contratto Integrativo Aziendale. L’orario di lavoro è articolato su tre turni quando prevede la presenza in servizio a rotazione dei dipendenti nelle fasce orarie mattutine, pomeridiane e notturne. L’orario di lavoro è articolato su due turni quando prevede la presenza in servizio a rotazione dei dipendenti nelle fasce orarie pomeridiane e mattutine. I criteri per il riconoscimento della relativa indennità sulla base dell’effettiva rotazione del personale su tre o su due turni, saranno definiti tra le parti, al fine di superare le diverse modalità attualmente applicate in Azienda per effetto di accordi sottoscritti dalla ex Aziende Bologna Nord, Bologna Sud e Bologna Città. Articolo 8 Registrazione e rilevazione delle Presenze/Assenze L’orario di lavoro è registrato mediante l’utilizzo del badge elettronico personale ed è rilevato attraverso procedure informatizzate ed uniformi in tutto il territorio aziendale. I dipendenti sono tenuti a registrare personalmente l’entrata/uscita e le eventuali pause presso la sede di assegnazione, o se diversa, per esigenze di servizio o di continuità assistenziale, è autorizzata la rilevazione presso questa sede. La rilevazione dell’orario di lavoro viene identificata con specifico codice della sede sulla stampa mensile del cartellino. Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011 Nel caso di mancato utilizzo del badge, il dipendente indica sotto la propria responsabilità l'orario di ingresso e/o uscita dal lavoro precisando il motivo della mancata registrazione degli orari. Il Responsabile di afferenza valida gli orari di ingresso e/o uscita indicati dal dipendente, affinché gli stessi siano poi inseriti nella procedura di rilevazione delle presenze. Tutti gli schemi riepilogativi mensili dell’orario di lavoro firmati dal dipendente devono essere validati dal Responsabile di afferenza e se richiesti consegnati in copia al lavoratore. Tale validazione ha valore formale di certificazione della presenza registrata e non rileva ai fini di eventuale riconoscimento di orario straordinario, che deve risultare espressamente autorizzato. Ogni tipologia di attività prestata, Pronta Disponibilità, Attività di Supporto alla Libera Professione, Prestazioni Aggiuntive è registrata utilizzando l’apposito “tasto funzione” degli orologi marcatempo; Il dipendente può assentarsi dal luogo di lavoro previa autorizzazione del Responsabile di afferenza. L’assenza temporanea per ragioni personali dal luogo di lavoro è registrata mediante l’utilizzo del badge elettronico. Gli spostamenti per motivi di lavoro sono riconosciuti in orario di lavoro secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del trattamento di trasferta e rilevati secondo modalità definite dal Responsabile di U.O./U.A.. Articolo 9 Lavoro straordinario La prestazione lavorativa, qualora richiesta dall’Azienda, in orario eccedente il debito orario, costituisce specifico obbligo contrattuale per il dipendente. La prestazione in orario straordinario ha carattere di eccezionalità, risponde a oggettive esigenze di servizio ed avviene di norma previa formale richiesta o autorizzazione del Responsabile di afferenza. La richiesta di effettuazione di orario straordinario è formulata al personale della U.A./U.O./Servizio utilizzando, di norma, il criterio della rotazione e tenuto conto che ogni dipendente non può effettuare più di n° 180 ore/anno di orario straord inario elevabili, per non più del 5% del personale assegnato alla macrogestione, fino al limite massimo di 250 ore/anno. Le ore di lavoro straordinarie possono essere retribuite, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo contrattuale, ovvero compensate con riposi sostitutivi a domanda del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio. L’autorizzazione alla remunerazione o il recupero avviene, di norma, entro il mese successivo alla effettuazione. Il recupero delle ore eccedenti l’orario di lavoro previsto può avvenire a giornata/e, compatibilmente con le esigenze di servizio e previa fruizione dei giorni di ferie maturati e non goduti al 31/12 dell’anno precedente. Lo stesso può inoltre essere fruito ad ore per un massimo del 50% del debito orario giornaliero. La remunerazione di ore di lavoro straordinario, a qualunque titolo effettuate, non è consentita ai dipendenti titolari di incarico di posizione organizzativa. Le eventuali ore eccedenti il debito orario contrattualmente stabilito possono essere recuperate entro il 30 giugno dell’anno successivo, in coerenza al principio della flessibilità oraria. La disciplina del lavoro straordinario per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, è prevista dall’apposito regolamento aziendale. Per la remunerazione dello straordinario si rimanda alle modalità di calcolo previste dal vigente CCNL. Lo straordinario effettuato nelle chiamate in Pronta Disponibilità viene di norma retribuito salvo diversa richiesta del dipendente. Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011 Articolo 10 Ferie Le ferie, finalizzate ad assicurare il recupero psico fisico del dipendente, costituiscono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili e devono essere fruite, a giornate intere, di norma nell’anno solare di relativa spettanza. La fruizione delle ferie, ivi comprese quelle relative agli anni precedenti, è pianificata annualmente dal Responsabile di afferenza con criteri di equa distribuzione e rotazione, in modo da garantire il recupero psico fisico del personale e il regolare andamento della attività istituzionale, tenuto conto delle richieste del dipendente. Nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno, è garantito a tutti i dipendenti un periodo di ferie di almeno 20gg continuativi di calendario. Tale programmazione avviene di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Al di fuori del periodo dal 1/6 al 30/9, il dipendente può richiedere, con congruo anticipo, la fruizione di altri periodi di ferie utilizzando l’apposito modulo. Il responsabile di afferenza autorizza almeno 5 giorni prima della data di inizio del periodo di ferie richieste. L’autorizzazione ed eventuale successivo diniego avvengono in forma scritta. All’eventuale diniego alla richiesta vi è contestuale proposta di altro periodo da convenire, per quanto possibile, con il dipendente interessato. In ogni caso il godimento delle ferie va richiesto ed autorizzato in forma scritta anticipatamente alla fruizione delle stesse. Qualora il dipendente richieda la fruizione delle ferie estive al di fuori del periodo 1/6 – 30/9, il Responsabile di afferenza, procede alla assegnazione tenendo conto delle esigenze organizzative e delle preferenze del dipendente stesso. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, si applica quanto previsto dal comma 10 dell’ art.19 del CCNL 1/9/1995 e disposizioni vigenti in materia. Durante le ferie non è consentito lo svolgimento di attività di supporto e collaborazione alla libera professione o di prestazioni aggiuntive. Le ferie non godute nell’anno di spettanza per motivate esigenze di carattere personale o per indifferibili e documentate esigenze di servizio, sono fruite entro il primo semestre dell’anno successivo, secondo una programmazione disposta dal Responsabile di afferenza, sentito il dipendente interessato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti che, per indifferibili e documentate esigenze di servizio o per motivi indipendenti dalla loro volontà debitamente documentati, non abbiano potuto fruire delle ferie prima della cessazione, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Il Responsabile di afferenza ha la facoltà di far fruire al personale dipendente le ferie durante il periodo di preavviso, rinunciando implicitamente in tutto o in parte al periodi di preavviso. In tutti i casi di recesso del dipendente senza rispetto dei termini di preavviso, ivi compresi quelli intervenuti a seguito di periodi di aspettativa, eventuali residui ferie non sono monetizzabili. Nei casi di trasferimento del dipendente in altre Aziende o Enti, le eventuali ferie residue non sono monetizzabili in quanto in questo caso non si verifica la cessazione del rapporto di lavoro Ai dipendenti provenienti da altre Aziende tramite procedura di trasferimento non saranno riconosciuti, di norma, i periodi di ferie maturati e non goduti presso l’Ente di provenienza. Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011 Articolo 11 Permessi Brevi Il dipendente può assentarsi dal lavoro previo assenso del Responsabile di afferenza. Tali assenze non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero e, comunque, non possono eccedere le 36 ore annue. Eventuali uscite anticipate dal lavoro, per indisposizione che non richiede certificazione medica, sono da ricondurre alla disciplina di cui al presente articolo. La richiesta di fruire di un permesso breve è presentata in tempo utile per consentire l’adozione delle necessarie misure organizzative. Eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all’interessato. Il recupero delle ore non lavorate, di norma, avviene non oltre il mese successivo e secondo modalità concordate con il Responsabile di afferenza, utilizzando le eventuali ore in eccedenza accantonate (ROS-RAP). Il mancato recupero, a conclusione d’anno, delle ore non effettuate per fruizione di permessi brevi, comporta la violazione dell'obbligo contrattuale dell'assolvimento del debito d'orario. Tale violazione determina il recupero del trattamento economico corrisposto, fatta comunque salva l'eventuale responsabilità disciplinare in merito al mancato recupero delle ore. Articolo 12 Permessi per Motivi Personali o Famigliari Il dipendente a tempo indeterminato ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti motivi: a. 8 giorni/anno per partecipazione a concorsi, esami o per aggiornamento facoltativo attinente alla attività di servizio; b. 3 giorni consecutivi per lutto, fruibili a seguito del decesso di coniuge, convivente, parenti entro il II grado ed affini entro il I primo grado; c. 15 giorni consecutivi per matrimonio, fruibili anche entro i 30 giorni prima o dopo l’evento; d. permessi per donazione sangue/midollo osseo. e. n. 18 ore/anno di permesso retribuito per motivi personali debitamente documentati, relativi ai seguenti motivi e nel limite del debito orario giornaliero: effettuazione di visite mediche e/o prestazioni sanitarie di diagnostica strumentale; assistenza, in caso di ricovero ospedaliero o altri motivi di salute, al coniuge, ovvero al convivente, a figli, genitori, fratelli, suoceri, nonni, generi e nuore; inserimento dei figli all’asilo nido o scuola materna, per il tempo necessario individuato dalla struttura scolastica; testimonianza in tribunale per fatti non d’ufficio; nascita figli; altri motivi personali o eventi eccezionali, debitamente documentati, che dovranno essere valutati, ai fini della concessione del beneficio, dal Responsabile di afferenza. Non rientrano invece nei permessi per motivi personali, di cui al punto e. le prestazioni effettuate per esecuzione di screening oncologici ed altri accertamenti recanti la specificazione che trattasi di prevenzione oncologica o di controllo, debitamente certificate per il tempo di effettiva presenza presso la struttura sanitaria. Le visite effettuate nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale di cui al Decreto Lgvo 81/08 sono riconosciute a tutti gli effetti come orario di lavoro, senza oneri a carico del dipendente. Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011 La concessione dei permessi retribuiti è subordinata alla verifica di compatibilità dell’assenza con le esigenze di servizio ed avviene sulla base di idonea documentazione prodotta mediante autocertificazione o certificazione medica, laddove richiesta, nel limite del riconoscimento del debito orario giornaliero. Eventuale diniego per esigenze di servizio sarà motivato e comunicato al dipendente. Per quanto concerne i permessi riconosciuti dalla normativa contrattuale a tutela della maternità/paternità, diritto allo studio, tutela delle persone portatrici di gravi disabilità nonché permessi per attività sindacale, si rinvia alle specifiche regolamentazioni in materia. Il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti, comunque denominati, previste da specifiche disposizioni di legge (comma 7 art. 21 CCNL 1/9/1995). Articolo 13 Riposi e pause Il diritto al riposo settimanale è previsto dal CCNL che quantifica i riposi nel numero di 52 all'anno. Il riposo settimanale ha durata di 24 ore consecutive che si cumulano con le 11 ore di riposo giornaliero. I riposi sono irrinunciabili e non sono monetizzabili. In via sperimentale, fino a diverso accordo tra le parti o definitiva disciplina della materia nell’ambito del CCNL, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori, e al fine di preservare la continuità assistenziale e conseguente necessità organizzative legate alla turnistica di lavoro, le parti convengono sulla opportunità, con riferimento alle brevi pause quando il debito orario giornaliero è superiore alle 6 ore, di applicare il combinato disposto di cui all’art. 17 del D. Lgvo 66/2003 e art. 5 CCNL 10/11/2008. Nel caso il debito orario giornaliero diurno superi le 8 ore, è d’obbligo una pausa di 20’ e nel caso superi le 9 ore di 30’, fatto salvo l’effettuazione di una pausa di almeno 20’ che interrompono la continuità delle 9 ore lavorative. Dette pause possono coincidere con la consumazione del pasto. Articolo 14 - Servizio di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dall’immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo dello stesso di raggiungere la struttura, di norma, entro 30 minuti e comunque nel minor tempo possibile dalla chiamata, fatte salve particolari situazioni individuate dalla Direzione competente. Detto servizio è limitato ai turni notturni e festivi, fatte salve particolari esigenze organizzative, assistenziali o tecniche, specificatamente individuate dalla Direzione di macrogestione di riferimento, da prevedere nel piano annuale di cui al punto successivo. All’inizio di ogni anno l’Azienda predispone il piano annuale per la Pronta Disponibilità previa concertazione con RSU/OO.SS per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per la erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso e dagli aspetti organizzativi delle strutture.. Il turno del servizio di pronta disponibilità è predisposto dal Responsabile di afferenza, con cadenza mensile, di norma entro 10 giorni dalla fine del mese che precede quello di riferimento, prevedendo di norma la non continuità tra pronta disponibilità e servizio attivo.Ogni modifica al turno di servizio di pronta disponibilità è definita per iscritto. Il turno del servizio di pronta disponibilità è tempestivamente diffuso agli operatori coinvolti ed a coloro che hanno il compito di attivare il dipendente reperibile. Di regola non potranno essere previsti più di 6 turni di pronta disponibilità / mese pro-capite. A fronte dello svolgimento del servizio di pronta disponibilità è corrisposta una specifica indennità, nella misura prevista dal CCNL, per ciascun turno della durata di 12 ore e con maggiorazione del 10% per le frazioni di turno, che comunque non possono essere inferiori alle 4 ore. Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011 L’inizio del turno di pronta disponibilità avviene fuori dell’orario ordinario di lavoro, debitamente registrato. Ai fini del riconoscimento economico della relativa indennità non sono ammesse sovrapposizioni tra orario ordinario e turno di pronta disponibilità. L'attività prestata a seguito di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità, è retribuita come lavoro straordinario, fatta salva l'eventuale espressa richiesta del dipendente di computare nell'orario di lavoro ordinario, con riferimento a periodi di almeno un mese, le ore di tale attività. In applicazione dell’art. 7, c. 12 del CCNL del 20/9/01, per eccezionali esigenze di funzionalità delle strutture è consentita la pronta disponibilità al personale appartenente ad altri ruoli in base a quanto previsto nel piano annuale delle pronte disponibilità. Articolo 15 Violazioni in materia di orario di lavoro Le violazioni in materia di orario di lavoro, di cui alle disposizioni di legge, contratti collettivi ed al presente regolamento, ivi comprese le attestazioni non veritiere di presenza in servizio, costituiscono oggetto di valutazione nelle competenti sedi disciplinari. Le inosservanze delle presenti norme regolamentari, in materia di programmazione, vigilanza e controllo, dei Responsabili di cui all’art. 6, costituiscono altresì oggetto di valutazione in sede di verifica dell’incarico ricoperto. Articolo 16 Disposizioni finali Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i Responsabili competenti provvedono, a seguito di ricognizione, all’adozione delle misure organizzative eventualmente necessarie al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolato. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai CC.CC.NN.LL dell’area Comparto – Sanità e normativa in materia. Il presente regolamento entra in vigore dall’1 marzo 2011 e sostituisce, nelle materie dal medesimo disciplinate, tutti gli accordi stipulati dalle Aziende confluite nella Azienda USL di Bologna. Nelle materie di cui ai rispettivi artt. 7 e 14 le parti convengono di disciplinare le stesse per superare gli accordi di cui alle ex Aziende confluite all’Azienda USL di Bologna, entro il 31/03/2011. Letto, approvato e sottoscritto Bologna, li 20 gennaio 2011 Azienda USL di BOLOGNA R.S.U. AZIENDALI Maria Rita Ferretti Massimo Bernardi Ivano Rocca OO.SS. TERRITORIALI FP/CGIL Marco Baldo CISL/FPS Nadia Ortensi Gina Risi UIL/FPL Massimo Aufieri Annamaria Testa FSI Maurizio Cavicchioli FIALS ConfSal Daniele Bedetti firmato firmato firmato firmato firmato firmato firmato firmato firmato Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011