Regolamento per la disciplina dell`orario di lavoro

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Regolamento per la disciplina dell`orario di lavoro
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’orario di lavoro del personale del comparto, in applicazione di
quanto previsto dalle disposizioni di legge, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dall’art. 21
del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 21 dicembre 2006.
Il rispetto dell’orario di lavoro costituisce obbligo contrattuale (art. 28 CCNL 1 settembre 1995
come modificato dall’art. 11 CCNL 19 aprile 2004), nonché specifico dovere del personale,
nell’ambito dei principi richiamati all’art.2 del vigente codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, di cui al Decreto Ministeriale 28 novembre 2000.
La definizione dei criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro è materia di contrattazione con
le Organizzazioni Sindacali.
Articolo 2
Definizioni
Per orario di servizio si intende il periodo di tempo necessario, nelle 24 ore, per assicurare la
funzionalità della struttura e l’erogazione dei servizi all’utenza.
Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo
contrattuale e nell’ambito dell’orario di servizio, ciascun dipendente assicura nelle fasce orarie,
mattutine, pomeridiane e notturne la propria prestazione lavorativa.
Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo che, nell’ambito dell’orario di
servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza.
Per debito orario giornaliero si intende l’orario definito per il giorno considerato. Il debito orario
giornaliero è definito, per il personale turnista, secondo la cadenza del turno di lavoro. Il debito
orario giornaliero è, per il personale diurnista operante su due turni (fascia mattutina e
pomeridiana) o su un unico turno (fascia mattutina eventualmente integrata con un rientro al lavoro
nella fascia pomeridiana) quello definito per il giorno considerato.
Per Responsabile di afferenza si intende il Direttore di Dipartimento/Distretto, il Direttore della
Unità Operativa/Servizio, il Responsabile SATeR di Dipartimento/Distretto, il Responsabile Area
Omogenea Assistenziale, il Coordinatore di Unità Assistenziale.
Articolo 3 Finalità
La disciplina dell’orario di lavoro è finalizzata a:
garantire una efficiente ed efficace gestione delle presenze in servizio del personale, sulla base di
standard di presenza individuati nelle diverse Unità Assistenziali/Operative e Servizi,
delineare le fasce di fruibilità delle prestazioni, tenendo conto del rispetto dei tempi di attesa,
accompagnare modelli innovativi di organizzazione del lavoro,
armonizzare i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori,
erogare servizi sanitari ed amministrativi anche nelle ore pomeridiane per le esigenze dell’utenza;
migliorare i rapporti tra le strutture intra ed extra aziendali,
Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011
responsabilizzare tutti coloro che gestiscono personale, al rispetto degli obblighi contrattuali in
materia di orario di lavoro.
Articolo 4
Principi generali sull’orario di lavoro
La pianificazione dell’orario di lavoro, nel rispetto delle 36 ore settimanali, è funzionale alle
esigenze dell’utenza e persegue il miglioramento della qualità e della produttività dei servizi,
l’economicità gestionale e la migliore utilizzazione delle risorse umane,
L’orario di lavoro del personale del comparto è di 36 ore settimanali, fatte salve eventuali altre
disposizioni contrattuali.
L’articolazione dell’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico
previsto per la Unità Operativa/Unità Assistenziale/Servizio di assegnazione del singolo
dipendente.
Nella articolazione dell’orario di lavoro devono essere tenuti presenti criteri di efficienza nell’utilizzo
delle risorse umane e di adeguatezza alle esigenze di funzionalità dei servizi.
Al fine di consentire il recupero psico fisico dei dipendenti, l’orario di lavoro è pianificato in modo da
garantire un periodo di 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore successive la fine del turno e un
riposo settimanale di 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro.
In caso di oggettive e documentate necessità, il riposo settimanale può essere posticipato non
oltre il 13° giorno dall’inizio della settimana o d ella turnazione.
L’orario di lavoro giornaliero, a qualunque titolo prestato, non può superare le 13 ore/die, fermo
restando quanto previsto art. 26 comma 3 lettera e) CCNL 1998/2001
La durata media dell’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore/settimana rilevato in
un periodo di sei mesi. Nella durata media dell’orario di lavoro settimanale viene computato anche
lo svolgimento di orario straordinario, a qualunque titolo prestato, ivi compreso quello reso a
seguito di chiamata in pronta disponibilità e quello reso attraverso prestazioni aggiuntive, il
supporto e la collaborazione alla Attività Libero Professionale intramuraria e la partecipazione ad
iniziative di aggiornamento previste nei piani di formazione aziendale.
L’Azienda, coerentemente con quanto disposto dall’art.28 del D.Lgvo 81/2008 e successive
modifiche e circolare ministeriale, ha già avviato la valutazione del rischio e di tutti i suoi fattori.
Le fasi attuattive del percorso saranno oggetto di informativa al tavolo sindacale, nonché la dovuta
consultazione dei RLS tramite la Direzione del Servizio Sistemi per la Sicurezza.
Articolo 5
Tipologie di orario di lavoro
Sono individuate le seguenti tipologie di orario di lavoro:
- orario sulle 24 ore: è previsto per assicurare la presenza in servizio nell’arco delle 24 ore.
La rotazione su 5 giorni (pomeriggio, mattina, notte, smonto-notte e riposo), viene assunta
quale modello ordinario di articolazione della presenza nelle 24 ore a maggiore efficacia per
conciliare le esigenze organizzative a quelle biologiche e personali dei dipendenti.
- orario sulle 12 ore: è previsto per assicurare la presenza in servizio nell’arco delle 12 ore
diurne. Il personale inserito in tale orario di servizio alterna la presenza al lavoro su fascia
oraria mattutina e/o pomeridiana.
- orario ordinario: è previsto per assicurare la presenza in servizi ad attività diurne articolate
su 5 o 6 giorni settimanali che non necessitano di turnazione
- orario flessibile: è previsto per adeguare l’organizzazione del lavoro alle esigenze
dell’Azienda e/o dei lavoratori. Questa tipologia di orario è intesa come segue:
Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011
1. nel rispetto del monte ore annuale, ricorrendo alla definizione di calendari di
presenza pluri settimanali o annuali con orari diversi dalle 36 ore settimanali, possono
essere previsti periodi con orari di lavoro fino ad un minimo di 28 ore/settimana e,
conseguentemente, periodi con orario di lavoro fino ad un massimo di 44 ore/settimana
non oltre i tre mesi/anno; previa informazione al tavolo sindacale e SPP. Da tale
previsione è escluso il personale con orario di lavoro a turno articolato su h12 e h24.
2. per personale con ruoli di responsabilità o coordinamento, nonché operatori
autorizzati, è prevista la flessibilità nell’orario di entrata e/o uscita. Tale flessibilità è
riferita alla fascia oraria di lavoro e, di norma, consente di anticipare l’ingresso/uscita o
posticipare l’ingresso/uscita fino a 30 minuti. Per particolari esigenze, previa
autorizzazione del Responsabile di afferenza, la flessibilità può essere maggiore senza
mai eccedere il 50% del debito orario giornaliero.
3. per esigenze personali dei dipendenti, con particolare attenzione per i dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale, familiare.
La flessibilità di orario è ammessa ove compatibile con le esigenze di servizio. La stessa non può
essere riconosciuta al personale che svolge attività lavorativa a diretto contatto con l’utenza, nelle
fasce orarie di apertura al pubblico.
Per quanto concerne l’assolvimento del debito orario, nei casi di cui al comma 1, dovrà avvenire
nell’arco dell’anno solare. Per i casi di cui al comma 2, la eventuale carenza rispetto al debito
orario contrattuale dovrà essere compensata, di norma, entro il mese successivo, in conformità
alle indicazioni fornite dal Responsabile competente. Il debito orario eventualmente non assolto
verrà compensato con recupero economico delle ore non lavorate in ragione d’anno.
L’assolvimento del debito orario è comunque verificato con cadenza mensile e annuale.
Articolo 6
Gestione dell’orario di lavoro e relative responsabilità
La definizione della articolazione di orario di lavoro, nell’ambito di quanto indicato al precedente
articolo 5, compete:
a.
al Coordinatore di Unità Assistenziale, per il personale del ruolo sanitario ed il
personale ausiliario del ruolo tecnico (ausiliari specializzati, OTA, OSS), che definisce
l’articolazione dell’orario di lavoro in accordo con il Responsabile della Area Omogenea
Assistenziale e il Responsabile SATeR di Dipartimento/Distretto;
b.
al Direttore/Responsabile Amministrativo della struttura di assegnazione, per il
personale del ruolo amministrativo e del restante personale del ruolo tecnico, per i
Dipartimenti ospedalieri e territoriali e Distretti;
c.
al Responsabile/Direttore della Unità Operativa/Servizio di assegnazione, per il
personale inserito nei Servizi Centrali e per quanto non riconducibile ai casi previsti alle
lettere A e B.
Il Responsabile mette a conoscenza dei lavoratori la pianificazione della turnistica di norma
almeno entro 10 giorni dalla fine del mese che precede quello di riferimento.
Ogni modifica alla turnistica prevista, richiesta dal dipendente, necessita della preventiva
autorizzazione scritta del Responsabile di afferenza, salvo casi particolari.
Analogamente ogni modifica dovuta a esigenze organizzative/assistenziali deve essere
comunicata al dipendente secondo le modalità in uso presso le UUAA/UUOO e proceduralizzato.
Ogni definizione di articolazione dell’orario di lavoro deve essere trasmessa al competente Ufficio
Gestione Presenze-Assenze (Centri di Gestione) e comunicata al singolo dipendente a cura del
Responsabile di afferenza.
Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011
In ogni Dipartimento/Distretto sono definite l’articolazione dell’orario di lavoro e le modalità per il
passaggio, ad ogni fine/inizio turno, delle informazioni inerenti i processi di assistenza diretta alla
persona, secondo le indicazioni organizzativo/gestionali della Direzione SATeR. Queste ultime
previa informativa alle RSU/OOSS.
Qualsiasi modifica nella articolazione dell’orario di lavoro già definita, dovrà essere formalizzata
con nota scritta seguendo il percorso di responsabilità sopra indicato, dandone comunicazione
all’Ufficio Relazioni Sindacali, per il seguito di competenza.
Tutti coloro che hanno diretta responsabilità di gestione del personale per gli ambiti di rispettiva
responsabilità nelle funzioni, così come elencate alle lettere a,b e c, sono tenuti ad operare nel
rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e delle disposizioni di cui al presente
regolamento e ad adoperarsi per un’efficace organizzazione delle attività del personale gestito.
Ogni Responsabile opera con criteri di economicità, efficacia e razionalità nell’impiego delle risorse
assegnate.
Ogni Responsabile pertanto risponde degli effetti che l’articolazione e la gestione dell’orario di
lavoro e la pianificazione delle presenze e delle assenze a vario titolo del personale produce nei
processi di lavoro e di assistenza ed è tenuto a fornire adeguate motivazioni per eventuali
disfunzioni occorse e rilevate alla Direzione di riferimento.
La corretta ed appropriata gestione delle risorse umane, riferita alla funzione di organizzazione,
gestione e controllo, costituisce specifico elemento di valutazione in sede di verifica periodica e/o
al termine dell’incarico attribuito.
L’orario di lavoro del titolare di Posizione Organizzativa, nel rispetto delle esigenze di servizio e
degli obiettivi annuali assegnati dal Responsabile di afferenza, è articolato secondo le
responsabilità connesse alla posizione ed al principio della flessibilità oraria.
Articolo 7
Indennità di turno
Al personale dipendente che opera nei servizi con orario di lavoro articolato su tre turni o su due
turni compete la specifica indennità secondo quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. e dal Contratto
Integrativo Aziendale.
L’orario di lavoro è articolato su tre turni quando prevede la presenza in servizio a rotazione dei
dipendenti nelle fasce orarie mattutine, pomeridiane e notturne.
L’orario di lavoro è articolato su due turni quando prevede la presenza in servizio a rotazione dei
dipendenti nelle fasce orarie pomeridiane e mattutine.
I criteri per il riconoscimento della relativa indennità sulla base dell’effettiva rotazione del personale
su tre o su due turni, saranno definiti tra le parti, al fine di superare le diverse modalità attualmente
applicate in Azienda per effetto di accordi sottoscritti dalla ex Aziende Bologna Nord, Bologna Sud
e Bologna Città.
Articolo 8
Registrazione e rilevazione delle Presenze/Assenze
L’orario di lavoro è registrato mediante l’utilizzo del badge elettronico personale ed è rilevato
attraverso procedure informatizzate ed uniformi in tutto il territorio aziendale.
I dipendenti sono tenuti a registrare personalmente l’entrata/uscita e le eventuali pause presso la
sede di assegnazione, o se diversa, per esigenze di servizio o di continuità assistenziale, è
autorizzata la rilevazione presso questa sede.
La rilevazione dell’orario di lavoro viene identificata con specifico codice della sede sulla stampa
mensile del cartellino.
Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011
Nel caso di mancato utilizzo del badge, il dipendente indica sotto la propria responsabilità l'orario
di ingresso e/o uscita dal lavoro precisando il motivo della mancata registrazione degli orari. Il
Responsabile di afferenza valida gli orari di ingresso e/o uscita indicati dal dipendente, affinché gli
stessi siano poi inseriti nella procedura di rilevazione delle presenze.
Tutti gli schemi riepilogativi mensili dell’orario di lavoro firmati dal dipendente devono essere
validati dal Responsabile di afferenza e se richiesti consegnati in copia al lavoratore.
Tale validazione ha valore formale di certificazione della presenza registrata e non rileva ai fini di
eventuale riconoscimento di orario straordinario, che deve risultare espressamente autorizzato.
Ogni tipologia di attività prestata, Pronta Disponibilità, Attività di Supporto alla Libera Professione,
Prestazioni Aggiuntive è registrata utilizzando l’apposito “tasto funzione” degli orologi marcatempo;
Il dipendente può assentarsi dal luogo di lavoro previa autorizzazione del Responsabile di
afferenza.
L’assenza temporanea per ragioni personali dal luogo di lavoro è registrata mediante l’utilizzo del
badge elettronico.
Gli spostamenti per motivi di lavoro sono riconosciuti in orario di lavoro secondo quanto previsto
dal Regolamento per la disciplina del trattamento di trasferta e rilevati secondo modalità definite
dal Responsabile di U.O./U.A..
Articolo 9
Lavoro straordinario
La prestazione lavorativa, qualora richiesta dall’Azienda, in orario eccedente il debito orario,
costituisce specifico obbligo contrattuale per il dipendente. La prestazione in orario straordinario ha
carattere di eccezionalità, risponde a oggettive esigenze di servizio ed avviene di norma previa
formale richiesta o autorizzazione del Responsabile di afferenza.
La richiesta di effettuazione di orario straordinario è formulata al personale della U.A./U.O./Servizio
utilizzando, di norma, il criterio della rotazione e tenuto conto che ogni dipendente non può
effettuare più di n° 180 ore/anno di orario straord inario elevabili, per non più del 5% del personale
assegnato alla macrogestione, fino al limite massimo di 250 ore/anno.
Le ore di lavoro straordinarie possono essere retribuite, nei limiti delle disponibilità del relativo
fondo contrattuale, ovvero compensate con riposi sostitutivi a domanda del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio. L’autorizzazione alla remunerazione o il recupero
avviene, di norma, entro il mese successivo alla effettuazione.
Il recupero delle ore eccedenti l’orario di lavoro previsto può avvenire a giornata/e,
compatibilmente con le esigenze di servizio e previa fruizione dei giorni di ferie maturati e non
goduti al 31/12 dell’anno precedente. Lo stesso può inoltre essere fruito ad ore per un massimo del
50% del debito orario giornaliero.
La remunerazione di ore di lavoro straordinario, a qualunque titolo effettuate, non è consentita ai
dipendenti titolari di incarico di posizione organizzativa. Le eventuali ore eccedenti il debito orario
contrattualmente stabilito possono essere recuperate entro il 30 giugno dell’anno successivo, in
coerenza al principio della flessibilità oraria.
La disciplina del lavoro straordinario per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, è
prevista dall’apposito regolamento aziendale.
Per la remunerazione dello straordinario si rimanda alle modalità di calcolo previste dal vigente
CCNL. Lo straordinario effettuato nelle chiamate in Pronta Disponibilità viene di norma retribuito
salvo diversa richiesta del dipendente.
Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011
Articolo 10
Ferie
Le ferie, finalizzate ad assicurare il recupero psico fisico del dipendente, costituiscono un diritto
irrinunciabile, non sono monetizzabili e devono essere fruite, a giornate intere, di norma nell’anno
solare di relativa spettanza.
La fruizione delle ferie, ivi comprese quelle relative agli anni precedenti, è pianificata annualmente
dal Responsabile di afferenza con criteri di equa distribuzione e rotazione, in modo da garantire il
recupero psico fisico del personale e il regolare andamento della attività istituzionale, tenuto conto
delle richieste del dipendente.
Nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno, è garantito a tutti i
dipendenti un periodo di ferie di almeno 20gg continuativi di calendario.
Tale programmazione avviene di norma entro il mese di aprile di ogni anno.
Al di fuori del periodo dal 1/6 al 30/9, il dipendente può richiedere, con congruo anticipo, la
fruizione di altri periodi di ferie utilizzando l’apposito modulo. Il responsabile di afferenza autorizza
almeno 5 giorni prima della data di inizio del periodo di ferie richieste. L’autorizzazione ed
eventuale successivo diniego avvengono in forma scritta.
All’eventuale diniego alla richiesta vi è contestuale proposta di altro periodo da convenire, per
quanto possibile, con il dipendente interessato.
In ogni caso il godimento delle ferie va richiesto ed autorizzato in forma scritta anticipatamente alla
fruizione delle stesse.
Qualora il dipendente richieda la fruizione delle ferie estive al di fuori del periodo 1/6 – 30/9, il
Responsabile di afferenza, procede alla assegnazione tenendo conto delle esigenze organizzative
e delle preferenze del dipendente stesso.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, si applica
quanto previsto dal comma 10 dell’ art.19 del CCNL 1/9/1995 e disposizioni vigenti in materia.
Durante le ferie non è consentito lo svolgimento di attività di supporto e collaborazione alla libera
professione o di prestazioni aggiuntive.
Le ferie non godute nell’anno di spettanza per motivate esigenze di carattere personale o per
indifferibili e documentate esigenze di servizio, sono fruite entro il primo semestre dell’anno
successivo, secondo una programmazione disposta dal Responsabile di afferenza, sentito il
dipendente interessato.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti che, per indifferibili e documentate
esigenze di servizio o per motivi indipendenti dalla loro volontà debitamente documentati, non
abbiano potuto fruire delle ferie prima della cessazione, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse. Il Responsabile di afferenza ha la facoltà di far fruire al personale dipendente le ferie
durante il periodo di preavviso, rinunciando implicitamente in tutto o in parte al periodi di preavviso.
In tutti i casi di recesso del dipendente senza rispetto dei termini di preavviso, ivi compresi quelli
intervenuti a seguito di periodi di aspettativa, eventuali residui ferie non sono monetizzabili.
Nei casi di trasferimento del dipendente in altre Aziende o Enti, le eventuali ferie residue non sono
monetizzabili in quanto in questo caso non si verifica la cessazione del rapporto di lavoro
Ai dipendenti provenienti da altre Aziende tramite procedura di trasferimento non saranno
riconosciuti, di norma, i periodi di ferie maturati e non goduti presso l’Ente di provenienza.
Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011
Articolo 11
Permessi Brevi
Il dipendente può assentarsi dal lavoro previo assenso del Responsabile di afferenza. Tali assenze
non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero e, comunque, non possono
eccedere le 36 ore annue.
Eventuali uscite anticipate dal lavoro, per indisposizione che non richiede certificazione medica,
sono da ricondurre alla disciplina di cui al presente articolo.
La richiesta di fruire di un permesso breve è presentata in tempo utile per consentire l’adozione
delle necessarie misure organizzative. Eventuale diniego deve essere motivato e comunicato
all’interessato.
Il recupero delle ore non lavorate, di norma, avviene non oltre il mese successivo e secondo
modalità concordate con il Responsabile di afferenza, utilizzando le eventuali ore in eccedenza
accantonate (ROS-RAP).
Il mancato recupero, a conclusione d’anno, delle ore non effettuate per fruizione di permessi brevi,
comporta la violazione dell'obbligo contrattuale dell'assolvimento del debito d'orario. Tale
violazione determina il recupero del trattamento economico corrisposto, fatta comunque salva
l'eventuale responsabilità disciplinare in merito al mancato recupero delle ore.
Articolo 12
Permessi per Motivi Personali o Famigliari
Il dipendente a tempo indeterminato ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti motivi:
a.
8 giorni/anno per partecipazione a concorsi, esami o per aggiornamento facoltativo
attinente alla attività di servizio;
b.
3 giorni consecutivi per lutto, fruibili a seguito del decesso di coniuge, convivente,
parenti entro il II grado ed affini entro il I primo grado;
c.
15 giorni consecutivi per matrimonio, fruibili anche entro i 30 giorni prima o dopo
l’evento;
d.
permessi per donazione sangue/midollo osseo.
e.
n. 18 ore/anno di permesso retribuito per motivi personali debitamente documentati,
relativi ai seguenti motivi e nel limite del debito orario giornaliero:
effettuazione di visite mediche e/o prestazioni sanitarie di diagnostica
strumentale;
assistenza, in caso di ricovero ospedaliero o altri motivi di salute, al coniuge,
ovvero al convivente, a figli, genitori, fratelli, suoceri, nonni, generi e nuore;
inserimento dei figli all’asilo nido o scuola materna, per il tempo necessario
individuato dalla struttura scolastica;
testimonianza in tribunale per fatti non d’ufficio;
nascita figli;
altri motivi personali o eventi eccezionali, debitamente documentati, che
dovranno essere valutati, ai fini della concessione del beneficio, dal Responsabile di
afferenza.
Non rientrano invece nei permessi per motivi personali, di cui al punto e. le prestazioni
effettuate per esecuzione di screening oncologici ed altri accertamenti recanti la
specificazione che trattasi di prevenzione oncologica o di controllo, debitamente certificate
per il tempo di effettiva presenza presso la struttura sanitaria.
Le visite effettuate nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale di cui al Decreto Lgvo
81/08 sono riconosciute a tutti gli effetti come orario di lavoro, senza oneri a carico del
dipendente.
Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011
La concessione dei permessi retribuiti è subordinata alla verifica di compatibilità dell’assenza con
le esigenze di servizio ed avviene sulla base di idonea documentazione prodotta mediante
autocertificazione o certificazione medica, laddove richiesta, nel limite del riconoscimento del
debito orario giornaliero. Eventuale diniego per esigenze di servizio sarà motivato e comunicato al
dipendente.
Per quanto concerne i permessi riconosciuti dalla normativa contrattuale a tutela della
maternità/paternità, diritto allo studio, tutela delle persone portatrici di gravi disabilità nonché
permessi per attività sindacale, si rinvia alle specifiche regolamentazioni in materia.
Il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti, comunque
denominati, previste da specifiche disposizioni di legge (comma 7 art. 21 CCNL 1/9/1995).
Articolo 13
Riposi e pause
Il diritto al riposo settimanale è previsto dal CCNL che quantifica i riposi nel numero di 52 all'anno.
Il riposo settimanale ha durata di 24 ore consecutive che si cumulano con le 11 ore di riposo
giornaliero.
I riposi sono irrinunciabili e non sono monetizzabili.
In via sperimentale, fino a diverso accordo tra le parti o definitiva disciplina della materia
nell’ambito del CCNL, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei
lavoratori, e al fine di preservare la continuità assistenziale e conseguente necessità organizzative
legate alla turnistica di lavoro, le parti convengono sulla opportunità, con riferimento alle brevi
pause quando il debito orario giornaliero è superiore alle 6 ore, di applicare il combinato disposto
di cui all’art. 17 del D. Lgvo 66/2003 e art. 5 CCNL 10/11/2008.
Nel caso il debito orario giornaliero diurno superi le 8 ore, è d’obbligo una pausa di 20’ e nel caso
superi le 9 ore di 30’, fatto salvo l’effettuazione di una pausa di almeno 20’ che interrompono la
continuità delle 9 ore lavorative. Dette pause possono coincidere con la consumazione del pasto.
Articolo 14 - Servizio di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dall’immediata reperibilità del dipendente e
dall’obbligo dello stesso di raggiungere la struttura, di norma, entro 30 minuti e comunque nel
minor tempo possibile dalla chiamata, fatte salve particolari situazioni individuate dalla Direzione
competente.
Detto servizio è limitato ai turni notturni e festivi, fatte salve particolari esigenze organizzative,
assistenziali o tecniche, specificatamente individuate dalla Direzione di macrogestione di
riferimento, da prevedere nel piano annuale di cui al punto successivo.
All’inizio di ogni anno l’Azienda predispone il piano annuale per la Pronta Disponibilità previa
concertazione con RSU/OO.SS per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla
dotazione organica, ai profili professionali necessari per la erogazione delle prestazioni nei servizi
e presidi individuati dal piano stesso e dagli aspetti organizzativi delle strutture..
Il turno del servizio di pronta disponibilità è predisposto dal Responsabile di afferenza, con
cadenza mensile, di norma entro 10 giorni dalla fine del mese che precede quello di riferimento,
prevedendo di norma la non continuità tra pronta disponibilità e servizio attivo.Ogni modifica al
turno di servizio di pronta disponibilità è definita per iscritto.
Il turno del servizio di pronta disponibilità è tempestivamente diffuso agli operatori coinvolti ed a
coloro che hanno il compito di attivare il dipendente reperibile.
Di regola non potranno essere previsti più di 6 turni di pronta disponibilità / mese pro-capite.
A fronte dello svolgimento del servizio di pronta disponibilità è corrisposta una specifica indennità,
nella misura prevista dal CCNL, per ciascun turno della durata di 12 ore e con maggiorazione del
10% per le frazioni di turno, che comunque non possono essere inferiori alle 4 ore.
Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011
L’inizio del turno di pronta disponibilità avviene fuori dell’orario ordinario di lavoro, debitamente
registrato. Ai fini del riconoscimento economico della relativa indennità non sono ammesse
sovrapposizioni tra orario ordinario e turno di pronta disponibilità.
L'attività prestata a seguito di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità, è retribuita come
lavoro straordinario, fatta salva l'eventuale espressa richiesta del dipendente di computare
nell'orario di lavoro ordinario, con riferimento a periodi di almeno un mese, le ore di tale attività.
In applicazione dell’art. 7, c. 12 del CCNL del 20/9/01, per eccezionali esigenze di funzionalità
delle strutture è consentita la pronta disponibilità al personale appartenente ad altri ruoli in base a
quanto previsto nel piano annuale delle pronte disponibilità.
Articolo 15
Violazioni in materia di orario di lavoro
Le violazioni in materia di orario di lavoro, di cui alle disposizioni di legge, contratti collettivi ed al
presente regolamento, ivi comprese le attestazioni non veritiere di presenza in servizio,
costituiscono oggetto di valutazione nelle competenti sedi disciplinari.
Le inosservanze delle presenti norme regolamentari, in materia di programmazione, vigilanza e
controllo, dei Responsabili di cui all’art. 6, costituiscono altresì oggetto di valutazione in sede di
verifica dell’incarico ricoperto.
Articolo 16
Disposizioni finali
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i Responsabili competenti
provvedono, a seguito di ricognizione, all’adozione delle misure organizzative eventualmente
necessarie al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolato.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai
CC.CC.NN.LL dell’area Comparto – Sanità e normativa in materia.
Il presente regolamento entra in vigore dall’1 marzo 2011 e sostituisce, nelle materie dal
medesimo disciplinate, tutti gli accordi stipulati dalle Aziende confluite nella Azienda USL di
Bologna.
Nelle materie di cui ai rispettivi artt. 7 e 14 le parti convengono di disciplinare le stesse per
superare gli accordi di cui alle ex Aziende confluite all’Azienda USL di Bologna, entro il
31/03/2011.
Letto, approvato e sottoscritto Bologna, li 20 gennaio 2011
Azienda USL di BOLOGNA
R.S.U. AZIENDALI
Maria Rita Ferretti
Massimo Bernardi
Ivano Rocca
OO.SS. TERRITORIALI
FP/CGIL
Marco Baldo
CISL/FPS
Nadia Ortensi
Gina Risi
UIL/FPL
Massimo Aufieri
Annamaria Testa
FSI
Maurizio Cavicchioli
FIALS ConfSal
Daniele Bedetti
firmato
firmato
firmato
firmato
firmato
firmato
firmato
firmato
firmato
Regolamento orario di lavoro siglato il 20/1/2011