Regolamento relativo alle armi in dotazione al Corpo di Polizia

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Regolamento relativo alle armi in dotazione al Corpo di Polizia
Regolamento relativo alle
armi in dotazione al
Corpo di Polizia Locale
della Provincia di Gorizia
Approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 1 del
18.01.2010.
In vigore dal
SOMMARIO:
Articolo 1: Campo di applicazione
Articolo 2: Armi in dotazione per la difesa personale
Articolo 3: Armi in dotazione per i compiti d'istituto
Articolo 4: Servizi armati e modalità di assegnazione delle armi
Articolo 5: Modalità e casi del porto dell'arma
Articolo 6: Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale
Articolo 7: Tenuta e custodia
Articolo 8: Consegna delle armerie
Articolo 9: Doveri dei consegnatari dì armeria
Articolo 10: Registro di carico e scarico delle armi
Articolo 11: Doveri degli assegnatari
Articolo 12: Addestramento
ART. 1
Campo di applicazione
II presente regolamento disciplina, ai sensi dell'ari. 29 della Legge 11 febbraio 1992, n.157,
in attuazione dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi in
armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia, fatte salve le
disposizioni della legge 7 marzo 1986, n° 65 e delle disposizioni contenute nella L.R.
9/2009 e quellevigenti in materia, relative all'acquisto, alla detenzione, al trasporto, al
porto, alla custodia e all'impiego delle armi e delle munizioni.
Le armi possono essere affidate in dotazione elusivamente agli appartenenti al Corpo di
Polizia Locale della Provincia di Gorizia in possesso della qualifica di agenti di pubblica
sicurezza.
Per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi si fa riferimento al contratto di
assicurazione stipulato dalla Provincia.
ART. 2
Armi in dotazione per la difesa personale
II numero complessivo delle armi corte per la difesa personale in dotazione al Corpo di
Polizia Locale della Provincia di Gorizia, con il relativo munizionamento, dovrà essere pari
al numero delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualità di
agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un'arma come dotazione di riserva.
Tale numero è fissato con provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale
della Provincia di Gorizia e dovrà essere comunicato al Prefetto.
L'armamento in dotazione agli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia,
in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato
all'esigenza di difesa personale.
Le armi corte per la difesa personale in dotazione del Corpo di Polizia Locale della
Provincia di Gorizia devono rientrare tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui
all'art.7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 3
Armi in dotazione per i compiti d'istituto
Al personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia che svolge le funzioni
di vigilanza faunistica e venatoria possono essere affidate in dotazione le armi da caccia di
cui all'art. 13 della Legge 157/92, nonché le armi con proiettili a narcotico.
ART. 4
Servizi armati e modalità di assegnazione delle armi
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia in possesso della
qualità di agente di pubblica sicurezza e valutati idonei da apposita visita psico-fisicoattitudinale, portano le armi di cui all’art. 2 e 3 nell'espletamento delle attività d'istituto.
L’assegnazione dell’arma da difesa personale di cui all’art. 2 è disposta in via continuativa
dal Comandante, con provvedimenti singoli, con effetto fino alla cessazione o sospensione
dal servizio o alla perdita dei requisiti per la qualifica di PS. Del provvedimento di
assegnazione, unitamente alla matricola dell’arma, è fatta menzione nel tesserino di
identificazione che l’addetto è tenuto a portare con se. Delle assegnazioni e delle revisioni
relative alla armi da difesa personale è data comunicazione al Prefetto. Al termine del
servizio le armi da difesa personale di cui al precedente articolo 2 potranno essere riposte
nell’apposito stipetto blindato in dotazione a ciascun addetto posto presso la sede del
Comando di Polizia Locale. L’arma deve essere obbligatoriamente depositata in armeria
nel caso di assenze prolungate dal servizio.
L’assegnazione dell’arma da caccia di cui all’art. 3 è disposta dal Comandante
esclusivamente per i servizi d’istituto e per il periodo necessario all’espletamento del
Servizio. Per l’assegnazione dell'arma si procederà di volta in volta e questa sarà
consegnata con le modalità previste dal successivo art. 10.
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia disporrà
l'effettuazione di visite periodiche che accertino tale idoneità, visite che dovranno essere
comunque svolte con frequenza almeno biennale.
Tutte le armi di cui all’art. 3 e le munizioni in dotazione al servizio di vigilanza provinciale
devono essere annotate sul registro di carico di cui all'art. 14, comma 5 del D.M. 4/3/1987,
n. 145, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.
ART. 5
Modalità e casi del porto dell'arma
Tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia di cui all'art.1, comma
2, del presente regolamento, esplicano il servizio esterno indossando l'uniforme ed
eventualmente portano l'arma da difesa personale assegnata nella fondina esterna, corredata
dall'eventuale caricatore di riserva.
Il Personale del Corpo occasionalmente autorizzato dal Comandante in forma scritta a
prestare servizio in abiti borghesi porta l’arma da difesa personale di cui all’art. 2 in modo
non visibile.
Durante gli spostamenti con i mezzi in dotazione, le armi di cui all'art. 3 del presente
regolamento vanno portate, scariche, nelle apposite custodie. Durante gli spostamenti nel
corso di pattugliamenti a piedi, dette armi vanno portate, scariche, alla spalla.
E' fatto divieto assoluto di portare in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
ART. 6
Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale
Per i servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di competenza per soccorso od in
supporto di altri Corpi e/o altri Enti, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati
dal Comandante, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni
interessate. Si applica comunque la disciplina di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 4 marzo
1987 n° 145.
ART. 7
Tenuta e custodia
Le armi ed il munizionamento in dotazione al Corpo sono custodite in appositi armadi
metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, sotto
l'osservanza delle disposizioni compatibili sulla tenuta e custodia delle armi di cui al D.M 4
marzo 1987, a 145.
ART. 8
Consegna delle armerie
Gli incarichi di consegnatario delle armi e delle munizioni del Corpo di Polizia Locale
della Provincia di Gorizia, nei casi e per gli effetti di cui all'art. 9, sono attribuiti con
appositi provvedimenti di nomina del Comandante.
In caso di impedimento delle persone incaricate, al fine di consentire la continuità del
servizio, le funzioni di consegnatario delle armi saranno svolte dal Comandante o di altro
appartenente al Corpo dallo stesso formalmente designato.
ART. 9
Doveri dei consegnatari dì armeria
I consegnatari delle armi di cui all'art. 8, curano e provvedono con la massima diligenza, in
relazione a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145:
1. la custodia e la conservazione delle armi in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a
chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, dei registri di carico e scarico delle
armi e delle munizioni e della documentazione relativa;
2. che le munizioni siano conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di
uguali caratteristiche;
3. l'effettuazione dei controlli periodici.
Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni.
Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni sono
conservate, durante le ore di servizio, dai consegnatari delle armi e delle munizioni, che ne
rispondono.
Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite in appositi contenitori metallici con
chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se dai consegnatari delle armi e
delle munizioni.
Copia di riserva delle chiavi dei contenitori metallici, nonché degli armadi corazzati dove
sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, a cura del Presidente della
Provincia, in buste sigillate controfirmate dai consegnatari delle armi e delle munizioni, in
luogo sicuro.
I consegnatari curano inoltre i seguenti adempimenti burocratici:
1. predisposizione del provvedimento del Comandante per la fissazione del numero delle
armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
2. predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni della Provincia al Prefetto per
i servizi fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto di altre forze dell'ordine
o di altri enti.
ART. 10
Registro di carico e scarico delle armi
Presso l’armeria del Corpo e a disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza è custodito
il registro di carico e scarico delle armi e del munizionamento in dotazione le cui pagine,
numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante.
Nel registro vengono annotati dettagliatamente tutti i movimenti relativi all’affidamento e
alla riconsegna delle armi e delle munizioni in dotazione. Ogni operazione è accompagnata
dalla firma del responsabile dell’armeria e dalla controfirma della persona che prende in
carico o riconsegna le armi e le munizioni.
Le armi devono essere consegnate e versate scariche.
ART. 11
Doveri degli assegnatari
L'addetto al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia cui è assegnata l'arma deve:
1. verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma
e le condizioni in cui questa e le munizioni sono assegnate;
2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
3. segnalare immediatamente al proprio consegnatario delle armi e delle munizioni, ogni
inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
4. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro
programmate dal Comandante del Corpo;
5. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo
da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria o altrui;
6. in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma, inoltrare immediata denuncia al più
vicino Commissariato di P.S. o Stazione dei Carabinieri ed avvisare senza indugio il
Comandante del Corpo, nonché il consegnatario di riferimento;
7. astenersi da qualsiasi esibizione dell’arma, sia con estranei che tra colleghi;
8. evitare di tenere armi cariche in locali chiusi, tranne che in situazioni di pericolo
specifico e prevedibile, avendo presente che l'arma è scarica allorché, a doppio
controllo, risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura;
9. evitare di abbandonare l'arma all'interno dì veicoli, anche se chiusi a chiave;
10. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
11. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
Nel caso in cui venga usata l'arma di cui all’art. 2 con fini di difesa personale, l'addetto che
ne ha fatto uso è tenuto ad informare immediatamente la Procura della Repubblica e a
darne contestuale notizia al Comandante del Corpo, nonché al proprio consegnatario.
Ogni qualvolta si renda necessario, per ragioni di servizio, usare le armi di cui all'art. 2 e 3
del presente regolamento per l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica, l'addetto che ne
ha fatto uso deve darne tempestiva comunicazione, mediante redazione di rapporto
informativo al Comandante del Corpo.
ART. 12
Addestramento
Gli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia, che rivestono la qualità di
agente di pubblica sicurezza, possono prestare il servizio armati dopo aver conseguito il
necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni
regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con
armi comuni da sparo.
A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia
Locale della Provincia di Gorizia, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza,
al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'ari 1 della Legge 28/5/1981, n. 286.
E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso
dell'anno e disporre altresì affinché siano effettuati corsi di tiro con le armi di cui all'art. 3,
per tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia.
Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in una provincia diversa da quella in cui prestano
servizio, gli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia, purché muniti del
tesserino di riconoscimento di cui all'art. 4 del presente regolamento e comandati ad
effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli
giorni stabiliti, fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza fino alla sede del poligono e
viceversa.
La disposizione di servizio è comunicata al Prefetto almeno sette giorni prima, il quale
potrà chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.