Regolamento relativo alle armi in dotazione al Corpo di Polizia
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Regolamento relativo alle armi in dotazione al Corpo di Polizia
Regolamento relativo alle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia Approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 1 del 18.01.2010. In vigore dal SOMMARIO: Articolo 1: Campo di applicazione Articolo 2: Armi in dotazione per la difesa personale Articolo 3: Armi in dotazione per i compiti d'istituto Articolo 4: Servizi armati e modalità di assegnazione delle armi Articolo 5: Modalità e casi del porto dell'arma Articolo 6: Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale Articolo 7: Tenuta e custodia Articolo 8: Consegna delle armerie Articolo 9: Doveri dei consegnatari dì armeria Articolo 10: Registro di carico e scarico delle armi Articolo 11: Doveri degli assegnatari Articolo 12: Addestramento ART. 1 Campo di applicazione II presente regolamento disciplina, ai sensi dell'ari. 29 della Legge 11 febbraio 1992, n.157, in attuazione dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n° 65 e delle disposizioni contenute nella L.R. 9/2009 e quellevigenti in materia, relative all'acquisto, alla detenzione, al trasporto, al porto, alla custodia e all'impiego delle armi e delle munizioni. Le armi possono essere affidate in dotazione elusivamente agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi si fa riferimento al contratto di assicurazione stipulato dalla Provincia. ART. 2 Armi in dotazione per la difesa personale II numero complessivo delle armi corte per la difesa personale in dotazione al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia, con il relativo munizionamento, dovrà essere pari al numero delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un'arma come dotazione di riserva. Tale numero è fissato con provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia e dovrà essere comunicato al Prefetto. L'armamento in dotazione agli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale. Le armi corte per la difesa personale in dotazione del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia devono rientrare tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art.7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 3 Armi in dotazione per i compiti d'istituto Al personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia che svolge le funzioni di vigilanza faunistica e venatoria possono essere affidate in dotazione le armi da caccia di cui all'art. 13 della Legge 157/92, nonché le armi con proiettili a narcotico. ART. 4 Servizi armati e modalità di assegnazione delle armi Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e valutati idonei da apposita visita psico-fisicoattitudinale, portano le armi di cui all’art. 2 e 3 nell'espletamento delle attività d'istituto. L’assegnazione dell’arma da difesa personale di cui all’art. 2 è disposta in via continuativa dal Comandante, con provvedimenti singoli, con effetto fino alla cessazione o sospensione dal servizio o alla perdita dei requisiti per la qualifica di PS. Del provvedimento di assegnazione, unitamente alla matricola dell’arma, è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l’addetto è tenuto a portare con se. Delle assegnazioni e delle revisioni relative alla armi da difesa personale è data comunicazione al Prefetto. Al termine del servizio le armi da difesa personale di cui al precedente articolo 2 potranno essere riposte nell’apposito stipetto blindato in dotazione a ciascun addetto posto presso la sede del Comando di Polizia Locale. L’arma deve essere obbligatoriamente depositata in armeria nel caso di assenze prolungate dal servizio. L’assegnazione dell’arma da caccia di cui all’art. 3 è disposta dal Comandante esclusivamente per i servizi d’istituto e per il periodo necessario all’espletamento del Servizio. Per l’assegnazione dell'arma si procederà di volta in volta e questa sarà consegnata con le modalità previste dal successivo art. 10. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia disporrà l'effettuazione di visite periodiche che accertino tale idoneità, visite che dovranno essere comunque svolte con frequenza almeno biennale. Tutte le armi di cui all’art. 3 e le munizioni in dotazione al servizio di vigilanza provinciale devono essere annotate sul registro di carico di cui all'art. 14, comma 5 del D.M. 4/3/1987, n. 145, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. ART. 5 Modalità e casi del porto dell'arma Tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento, esplicano il servizio esterno indossando l'uniforme ed eventualmente portano l'arma da difesa personale assegnata nella fondina esterna, corredata dall'eventuale caricatore di riserva. Il Personale del Corpo occasionalmente autorizzato dal Comandante in forma scritta a prestare servizio in abiti borghesi porta l’arma da difesa personale di cui all’art. 2 in modo non visibile. Durante gli spostamenti con i mezzi in dotazione, le armi di cui all'art. 3 del presente regolamento vanno portate, scariche, nelle apposite custodie. Durante gli spostamenti nel corso di pattugliamenti a piedi, dette armi vanno portate, scariche, alla spalla. E' fatto divieto assoluto di portare in servizio armi diverse da quelle in dotazione. ART. 6 Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale Per i servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di competenza per soccorso od in supporto di altri Corpi e/o altri Enti, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Si applica comunque la disciplina di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145. ART. 7 Tenuta e custodia Le armi ed il munizionamento in dotazione al Corpo sono custodite in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, sotto l'osservanza delle disposizioni compatibili sulla tenuta e custodia delle armi di cui al D.M 4 marzo 1987, a 145. ART. 8 Consegna delle armerie Gli incarichi di consegnatario delle armi e delle munizioni del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia, nei casi e per gli effetti di cui all'art. 9, sono attribuiti con appositi provvedimenti di nomina del Comandante. In caso di impedimento delle persone incaricate, al fine di consentire la continuità del servizio, le funzioni di consegnatario delle armi saranno svolte dal Comandante o di altro appartenente al Corpo dallo stesso formalmente designato. ART. 9 Doveri dei consegnatari dì armeria I consegnatari delle armi di cui all'art. 8, curano e provvedono con la massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145: 1. la custodia e la conservazione delle armi in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, dei registri di carico e scarico delle armi e delle munizioni e della documentazione relativa; 2. che le munizioni siano conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche; 3. l'effettuazione dei controlli periodici. Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni. Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate, durante le ore di servizio, dai consegnatari delle armi e delle munizioni, che ne rispondono. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite in appositi contenitori metallici con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se dai consegnatari delle armi e delle munizioni. Copia di riserva delle chiavi dei contenitori metallici, nonché degli armadi corazzati dove sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, a cura del Presidente della Provincia, in buste sigillate controfirmate dai consegnatari delle armi e delle munizioni, in luogo sicuro. I consegnatari curano inoltre i seguenti adempimenti burocratici: 1. predisposizione del provvedimento del Comandante per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto; 2. predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni della Provincia al Prefetto per i servizi fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto di altre forze dell'ordine o di altri enti. ART. 10 Registro di carico e scarico delle armi Presso l’armeria del Corpo e a disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza è custodito il registro di carico e scarico delle armi e del munizionamento in dotazione le cui pagine, numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante. Nel registro vengono annotati dettagliatamente tutti i movimenti relativi all’affidamento e alla riconsegna delle armi e delle munizioni in dotazione. Ogni operazione è accompagnata dalla firma del responsabile dell’armeria e dalla controfirma della persona che prende in carico o riconsegna le armi e le munizioni. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. ART. 11 Doveri degli assegnatari L'addetto al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia cui è assegnata l'arma deve: 1. verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui questa e le munizioni sono assegnate; 2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia; 3. segnalare immediatamente al proprio consegnatario delle armi e delle munizioni, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa; 4. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante del Corpo; 5. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria o altrui; 6. in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma, inoltrare immediata denuncia al più vicino Commissariato di P.S. o Stazione dei Carabinieri ed avvisare senza indugio il Comandante del Corpo, nonché il consegnatario di riferimento; 7. astenersi da qualsiasi esibizione dell’arma, sia con estranei che tra colleghi; 8. evitare di tenere armi cariche in locali chiusi, tranne che in situazioni di pericolo specifico e prevedibile, avendo presente che l'arma è scarica allorché, a doppio controllo, risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura; 9. evitare di abbandonare l'arma all'interno dì veicoli, anche se chiusi a chiave; 10. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni; 11. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza. Nel caso in cui venga usata l'arma di cui all’art. 2 con fini di difesa personale, l'addetto che ne ha fatto uso è tenuto ad informare immediatamente la Procura della Repubblica e a darne contestuale notizia al Comandante del Corpo, nonché al proprio consegnatario. Ogni qualvolta si renda necessario, per ragioni di servizio, usare le armi di cui all'art. 2 e 3 del presente regolamento per l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica, l'addetto che ne ha fatto uso deve darne tempestiva comunicazione, mediante redazione di rapporto informativo al Comandante del Corpo. ART. 12 Addestramento Gli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia, che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza, possono prestare il servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'ari 1 della Legge 28/5/1981, n. 286. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell'anno e disporre altresì affinché siano effettuati corsi di tiro con le armi di cui all'art. 3, per tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in una provincia diversa da quella in cui prestano servizio, gli addetti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 4 del presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. La disposizione di servizio è comunicata al Prefetto almeno sette giorni prima, il quale potrà chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.