quantitativi massimi detenibili - Associazione Cacciatori Bellunesi

Transcript

quantitativi massimi detenibili - Associazione Cacciatori Bellunesi
ARMI – QUANTITATIVI MASSIMI DETENIBILI
NUMERO ARMI
DETENIBILI
CATEGORIA
Armi comuni da sparo
(1)
Armi da caccia
Armi per uso sportivo
3
Senza limite
numerico
(1)
Armi antiche, artistiche e rare (2)
6
8
(3)
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 10 comma 6 L.110/75, confermato
dall’art. 12 comma 8 del D.L. 306/92.
Art. 37 comma 2 L.157/92, confermato
dall’art. 9 comma 3 L. 489/92.
Art. 10 comma 6 L.110/75, confermato
dall’art. 9 comma 3 L. 489/92
Art. 7 Decreto Ministro dell’Interno del
14/04/1982
(1) Per superare i limiti delle armi comuni da sparo e per uso sportivo, deve essere richiesta la
licenza di collezione ai sensi dell’art. 10 della Legge 18/04/1975 n. 110.
(2) Per superare il limite delle armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica, deve essere
richiesta la licenza di collezione ai sensi dell’art.31 del T.U.L.P.S.
(3) Ogni mutamento di luogo di detenzione delle armi dovrà essere tempestivamente comunicato.
(Artt. 38 e 59 del T.U.L.P.S. e Art, 697 del C.P.)
MUNIZIONI – QUANTITATIVI MASSIMI DETENIBILI
 LA DENUNCIA NON E’ NECESSARIA:
 Detenzione fino a 1000 cartucce da caccia caricate a pallini (artt. 26 L.110/75 e 38 del T.U.P.S.).
 LA DENUNCIA E’ NECESSARIA:
 Detenzione di un numero compreso fra 1000 e 1500 cartucce da caccia caricate a pallini
detenendo la relativa arma (38 del T.U.P.S.).
 Detenzione di un numero compreso fra 1 e 1500 cartucce caricate a palla per fucili ad anima
liscia e per carabine detenendo la relativa arma (conteggiando anche il munizionamento a pallini,
art. 38 del T.U.P.S.).
 Detenzione di un numero compreso fra 1 e 200 cartucce per pistola o revolver (art. 97 reg. es. del
T.U.P.S.).
 Detenzione di un numero compreso fra 1 e 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia, senza
detenere la relativa arma (ex art. 38 del T.U.P.S. e art. 26 L. 110/75).
 Si può detenere sino ad un massimo di Kg. 5 di polvere da sparo per confezionamento
munizioni, detraendolo comunque dal totale delle munizioni già detenute e denunciate. Il
Ministro dell’interno ha stabilito che ogni munizione possiede un quantitativo di polvere,
quantificato il grammi 3.
SUPERATI I QUANTITATIVI DI MUNIZIONAMENTO SOPRA ELENCATI E’
NECESSARIA LA LICENZA DI DEPOSITO.
Fonte Carabinieri