quantitativi massimi detenibili - Associazione Cacciatori Bellunesi
Transcript
quantitativi massimi detenibili - Associazione Cacciatori Bellunesi
ARMI – QUANTITATIVI MASSIMI DETENIBILI NUMERO ARMI DETENIBILI CATEGORIA Armi comuni da sparo (1) Armi da caccia Armi per uso sportivo 3 Senza limite numerico (1) Armi antiche, artistiche e rare (2) 6 8 (3) RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 10 comma 6 L.110/75, confermato dall’art. 12 comma 8 del D.L. 306/92. Art. 37 comma 2 L.157/92, confermato dall’art. 9 comma 3 L. 489/92. Art. 10 comma 6 L.110/75, confermato dall’art. 9 comma 3 L. 489/92 Art. 7 Decreto Ministro dell’Interno del 14/04/1982 (1) Per superare i limiti delle armi comuni da sparo e per uso sportivo, deve essere richiesta la licenza di collezione ai sensi dell’art. 10 della Legge 18/04/1975 n. 110. (2) Per superare il limite delle armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica, deve essere richiesta la licenza di collezione ai sensi dell’art.31 del T.U.L.P.S. (3) Ogni mutamento di luogo di detenzione delle armi dovrà essere tempestivamente comunicato. (Artt. 38 e 59 del T.U.L.P.S. e Art, 697 del C.P.) MUNIZIONI – QUANTITATIVI MASSIMI DETENIBILI LA DENUNCIA NON E’ NECESSARIA: Detenzione fino a 1000 cartucce da caccia caricate a pallini (artt. 26 L.110/75 e 38 del T.U.P.S.). LA DENUNCIA E’ NECESSARIA: Detenzione di un numero compreso fra 1000 e 1500 cartucce da caccia caricate a pallini detenendo la relativa arma (38 del T.U.P.S.). Detenzione di un numero compreso fra 1 e 1500 cartucce caricate a palla per fucili ad anima liscia e per carabine detenendo la relativa arma (conteggiando anche il munizionamento a pallini, art. 38 del T.U.P.S.). Detenzione di un numero compreso fra 1 e 200 cartucce per pistola o revolver (art. 97 reg. es. del T.U.P.S.). Detenzione di un numero compreso fra 1 e 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia, senza detenere la relativa arma (ex art. 38 del T.U.P.S. e art. 26 L. 110/75). Si può detenere sino ad un massimo di Kg. 5 di polvere da sparo per confezionamento munizioni, detraendolo comunque dal totale delle munizioni già detenute e denunciate. Il Ministro dell’interno ha stabilito che ogni munizione possiede un quantitativo di polvere, quantificato il grammi 3. SUPERATI I QUANTITATIVI DI MUNIZIONAMENTO SOPRA ELENCATI E’ NECESSARIA LA LICENZA DI DEPOSITO. Fonte Carabinieri