Piano Generale Impianti

Transcript

Piano Generale Impianti
1
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
PUBBLICI E PRIVATI
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 14 giugno 2011
2
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
PUBBLICI E PRIVATI
INDICE
TITOLO I - DISCIPLINA DEL PGIP
Art. 1 - FINALITA’CONTENUTI DEL PIANO
Art. 2 - ZONIZZAZIONE
Art. 3 - TIPOLOGIA, DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI
Art. 4 - DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Art. 5 - MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI
Art. 6 - AREE DI ADDENSAMENTO
Art. 7 - CRITERI GENERALI DI INSTALLAZIONE
Art. 8 - TIPOLOGIE E LIMITI DI INSTALLAZIONE ENTRO IL CENTRO ABITATO
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 9 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 10 - INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI
Art. 11 - INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICHE
AFFISSIONI
Art. 12 - AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI
Art. 13 - PROGETTO DEGLI AMBITI DI ARREDO URBANO
Art.
14
-
PROGETTO
UNITARIO
DELLE
AREE
DI
ADDENSAMENTO
PUBBLICITARIO
TITOLO III
ALTRA PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI SU SUOLO
PUBBLICO E PRIVATO
Art. 15 - PUBBLICITÀ FONICA
Art. 16 - PUBBLICITÀ A MEZZO AEROMOBILI E/O PALLONI FRENATI
Art. 17 - PUBBLICITÀ PER CONTO TERZI, SUI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI
LINEA E NON, SUI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO TAXI E BUS-NAVETTA
3
Art. 18 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL
PUBBLICO
Art. 19 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
DIRETTA
TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI E PER EFFETTUARE PUBBLICITA’ PER CONTO ALTRUI
Art. 20 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
Art. 21 - VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO PER PUBBLICITA’
PERMANENTE
Art. 22 - DURATA E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Art. 23 - OBBLIGHI DELL’INTESTATARIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Art. 24 - ANTICIPATA RIMOZIONE
Art. 25 - VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE
Art. 26 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
TITOLO V - PENALITA' E SANZIONI
Art. 27 - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITÀ
DALL’AUTORIZZAZIONE
Art. 28 - PENALITA', SANZIONI, INTERESSI, COPERTURA IMMEDIATA E
RIMOZIONE, DECORRENZA DELLA PUBBLICITA’ ABUSIVA
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29 - SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
Art. 30 – IMPIANTI AUTORIZZATI
Art. 31 - ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI
GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA
4
TITOLO I
DISCIPLINA DEL PIGP
ART. 1 - FINALITA’ E CONTENUTI DEL PIANO
Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) disciplina, in coerenza con quanto
previsto nel Regolamento Comunale sulla Pubblicità approvato con deliberazione C. C. n.
60/2010, il corretto utilizzo delle varie “forme pubblicitarie”, con l’obiettivo di salvaguardare
l’uniformità di arredo, le caratteristiche ambientali, architettoniche, archeologiche, artistiche e
paesaggistiche del tessuto urbano e tenendo conto delle esigenze di traffico e sicurezza della
circolazione stradale nel territorio comunale della Città di Lecce.
Il P.G.I.P. disciplina, in particolare:
1 – le modalità di installazione degli impianti pubblicitari destinati a supportare:
•
la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e, comunque, non a rilevanza
economica;
•
la pubblica affissione di natura commerciale;
•
l’affissione diretta dei privati;
•
la pubblicità esterna permanente e temporanea;
2 – la procedura amministrativa per l’ottenimento dell’autorizzazione comunale.
Per quanto concerne tutte le forme pubblicitarie connesse specificatamente all’esercizio
dell’attività, invece, il P.G.I.P. demanda alle norme e alle prescrizioni del Regolamento Edilizio
per quanto qui non espressamente regolamentato.
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di Attuazione si rinvia alle
seguenti norme:
•
nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, d.lgs. n. 10 settembre 1993 n.
360);
•
norme tecniche di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495) e successive variazioni e/o modificazioni;
•
norme nazionali, regionali e comunali in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio
artistico ed ambientale e specificatamente:
5
– d.lgs. n. 42/2004;
– Piano Paesistico Ambientale Regionale;
– Piano Regolatore Generale;
– deliberazione di Giunta Municipale che definisce le aree dentro e fuori il centro
abitato;
–
Regolamento Comunale che indica la suddivisione del Territorio in zone omogenee.
Il P.G.I.P. è formato dai seguenti elaborati:
•
Norme di attuazione;
•
Elaborati grafici:
Tavola 1 - Zonizzazione del territorio comunale:
-
Centro storico;
-
Area di categoria speciale;
Tavola 2 – Individuazione siti di installazione impianti per affissione pubblica
“6.00x3.00” esistenti sul territorio al 10/06/2010;
Tavola 3 – Individuazione siti di installazione nuovi impianti per affissione diretta;
Tavola 4 – Criteri di dimensionamento e installazione;
Allegato 1:
a) Numeri del Piano;
b) Requisiti tecnico-prestazionali degli impianti pubblicitari;
c) Abaco distanze;
d) Individuazione delle strade di categoria speciale;
ART. 2 – ZONIZZAZIONE
Il territorio del Comune di Lecce è suddiviso in aree individuate nella allegata zonizzazione
(Tavola 1), in considerazione delle relative caratteristiche storico - ambientali, urbanistico architettoniche e/o commerciali.
Le aree individuate sono le seguenti:
a) - Centro Storico comprende la zona storica centrale esistente entro le mura cittadine cinquecentesche
nonché le aree immediatamente adiacenti perimetrate dal P.R.G. vigente.
b) - Zona di categoria Speciale – Art. 4 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507/93
6
comprende parte del territorio individuato dal P.G.I.P. in cui è applicata una
maggiorazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
L’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni commerciali sono
maggiorati sino al cento per cento (100%).
c) - Zona di categoria normale comprende la restante parte di territorio così come individuata ed inclusa nella
delimitazione del centro abitato approvata con deliberazione C. C. n. 32 del 21 aprile
2008.
ART.
3
-
TIPOLOGIA,
DEFINIZIONE
E
DISCIPLINA
DEI
MEZZI
PUBBLICITARI
Il presente Piano disciplina le tipologie di impianti consentite nel centro abitato del
Comune di Lecce, individuando i formati e le modalità di utilizzo.
Per centro abitato si intende l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno
di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada.
Gli impianti pubblicitari si distinguono in:
• impianti di affissione pubblica;
• impianti di affissione diretta;
• impianti di pubblicità esterna permanente e temporanea (c. d. cartellonistica);
• altri mezzi di pubblicità e propaganda.
Gli impianti pubblicitari ammessi sul territorio Comunale sono i seguenti:
a - INSEGNE: è da considerare insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di
qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie
della stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
7
Disciplina e limitazioni: le insegne possono occupare sino al 20% della superficie
dell'immobile sede dell'attività descritta; se le stesse sono totalmente aderenti alla facciata
dell'immobile (esempio insegna a bandiera) la loro superficie non deve superare la metà di
quanto sopra previsto. Se collocate sul tetto o su altre pertinenze diverse dalla facciata le
insegne non possono, in ogni caso, eccedere la dimensione di 18 mq.
b - TARGHE: mezzi indicativi di attività imprenditoriale e/o professionale da collocarsi in
apposite porta targhe, eventualmente multipli, da installare nell'atrio di ingressi di edifici
ovvero sul lato esterno dell'ingresso.
Disciplina e limitazioni: devono avere dimensioni non superiori a cmq. 1200 e devono essere
realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
Devono essere collocate in appositi porta targhe, eventualmente multipli, installati nell'atrio di
ingresso di edifici ovvero su lato esterno dell'ingresso.
c - CARTELLO PUBBLICITARIO (pubblicità permanente): manufatto bidimensionale,
supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite
sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc.).
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (art. 47 dpr 16.12.1992 n. 495).
Disciplina e limitazioni: le dimensioni dei cartelli pubblicitari installati al suolo, sia opachi sia
luminosi, non possono eccedere la superficie di mq. 12.
Le dimensioni dei cartelli pubblicitari, sia opachi sia luminosi, collocati sul tetto dei fabbricati
possono eccedere la dimensione di mq. 12 sino a un massimo di mq. 24 e comunque con una
superficie complessiva per fabbricato non eccedente l’80% della superficie del prospetto.
E’ consentito altresì ricoprire con cartelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo
stesso non sia finestrato o decorato, purché i manufatti pubblicitari abbiano una valenza
decorativa e di positivo impatto ambientale.
Tali impianti possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal
limite della carreggiata previste dal Codice della Strada, in considerazione della loro
funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in
relazione alle singole situazioni.
L'altezza massima dei cartelloni pubblicitari ubicati a terra e sui tetti, esclusi i supporti di
sostegno, non può mai eccedere i metri 3,5.
8
Si applicano in ogni caso i divieti e limitazioni dimensionali previste dal presente Piano in
relazione a particolari zone del centro urbano nello stesso individuate.
d – MANIFESTO (affissione): manifesto realizzato in materiale cartaceo, privo di rigidezza,
finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici, posto in opera su
strutture murarie o su altri supporti comunque diversi da cartelli pubblicitari e dagli altri
mezzi pubblicitari.
Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
Disciplina e limitazioni: la dimensione dei manifesti può essere di cm. 70 x 100 e suoi
multipli sino alla dimensione massima di metri 4.20 x 3.00; essi devono essere affissi sugli
impianti e, comunque, negli spazi ad essi destinati.
e - STRISCIONE E STENDARDO (pubblicità temporanea): impianto mono o bifacciale,
bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una
superficie di appoggio e, comunque, non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione
pubblicitaria; può essere luminoso per luce indiretta.
Disciplina e limitazioni: possono essere installati nel rispetto di idonei criteri di sicurezza
relativi alla stabilità e tenuta degli agganci, con espresso e assoluto divieto di utilizzare come
superficie di appoggio: alberi, pali delle linee elettriche, pubblica illuminazione e telefoniche
e strutture provvisorie.
L'esposizione di striscioni e mezzi similari è ammessa per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni culturali, sportive e di carattere sociale anche quando sullo striscione
compaiano, in qualità di sponsor della manifestazione, aziende private.
Eccezionalmente può essere autorizzata anche l'esposizione di striscioni e stendardi
commerciali.
Gli striscioni devono essere installati da ditta regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; tale ditta deve essere indicata nella richiesta
di autorizzazione; alla richiesta deve essere anche allegata polizza di assicurazione – di idoneo
massimale - per la copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi per eventuali
danni derivanti dall’installazione degli striscioni e dalla loro permanenza su suolo pubblico.
f - PANNELLO LUMINOSO (pubblicità permanente): impianto caratterizzato dall'impiego
di diodi o lampadine e simili‚ mediante controlli elettronici, programmati in modo da
9
garantire la variabilità del messaggio pubblicitario e la sua visione in forma intermittente,
lampeggiante e similare.
Disciplina e limitazione: non possono eccedere la dimensione di mq.18; possono essere
collocati esclusivamente su lastrici solari ad un’altezza di almeno 7 metri dal piano stradale e,
fermo restando il limite di mq 18.00, non possono eccedere l'80% della superficie del
prospetto del fabbricato interessato.
Tali impianti se ad esclusivo carattere istituzionale, per pubblica utilità e/o a carattere
socialmente utile, possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e
dal limite della carreggiata previste dal Codice della strada, in considerazione della loro
funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in
relazione alle singole situazioni e, comunque, non possono superare la dimensione di cm.
280 x 200.
g - PANNELLO LUMINOSO E ILLUMINATO (pubblicità permanente): impianto
luminoso o illuminato, programmato mediante controllo elettromeccanico‚ in modo da
garantire la variabilità, in maniera rotativa, del messaggio pubblicitario.
Disciplina e limitazioni: la dimensione di tali impianti pubblicitari installati al suolo, sia
illuminati che luminosi, non può eccedere la superficie di mq. 12.
La dimensione degli impianti pubblicitari sia illuminati che luminosi, collocati sul tetto dei
fabbricati, può eccedere la dimensione di mq. 12 sino a un massimo di mq. 50, e comunque
la superficie complessiva per fabbricato non eccedente l'80% della superficie del prospetto.
E’ consentito ricoprire con tali pannelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo
stesso non sia finestrato e decorato, purché l’impianto pubblicitario abbia una valenza
decorativa e di positivo impatto ambientale.
h - PROIEZIONE LUMINOSA (pubblicità permanente) di diapositive, filmati e altri
sistemi similari‚ effettuata su schermi o pareti riflettenti.
Disciplina e limitazioni: tali proiezioni sono consentite senza limitazione alcuna all'interno
di esercizi pubblici e strutture private aperte al pubblico.
Se realizzate all'esterno devono essere di volta in volta autorizzate al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti.
10
i - PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI (pubblicità temporanea) mediante
scritte, striscioni, disegni e fumogeni.
Disciplina e limitazioni: è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione e non può avere una
durata giornaliera superiore a120 minuti né può essere effettuata in concomitanza con altre
iniziative pubblicitarie similari.
l - PALLONI FRENATI E SIMILI (pubblicità temporanea): impianti caratterizzati
dall'impiego di gas o aria calda.
Disciplina e limitazioni: possono essere installati su aree pubbliche e private; possono avere
una superficie non superiore a mq. 800 e devono essere ancorati su punti idonei che
garantiscano la sicurezza e l'incolumità delle persone, da attestare in apposita relazione
tecnica redatta da Ingegnere iscritto al relativo Albo professionale.
In ogni caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione di tali mezzi deve essere
accompagnata, oltre che dalla predetta relazione tecnica, anche dai certificati di collaudo di
tali mezzi e da idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile nei
confronti dei terzi di tutti i danni che possono derivare e da quanto altro previsto dalla
normativa vigente.
m - MANUFATTI GONFIABILI STATICI (pubblicità temporanea): impianti di qualsiasi
altezza e dimensione, anche luminosi, caratterizzati dall'impiego di aria fredda e, pertanto,
impossibilitati al distacco dal suolo.
Disciplina e limitazioni: possono essere installati sia su aree pubbliche che private.
Nel caso di installazione su aree private, per un periodo inferiore a 30 giorni deve essere
inviata al Sindaco una comunicazione con l'indicazione dell'area interessata, del periodo di
installazione e di una descrizione del mezzo; per periodi di installazione superiori a 30
giorni, deve essere richiesta l'autorizzazione amministrativa.
Tali impianti possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal
limite della carreggiata previste dal Codice della strada, in considerazione della loro funzione
di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle
singole situazioni.
n - PUBBLICITÀ CARATTERIZZATA DALL'EMISSIONE SONORA DI MESSAGGI
(pubblicità temporanea) e comunicati pubblicitari e/o promozionali‚ esercitata con l'uso di
11
apparecchi amplificatori e simili, effettuata in maniera fissa o itinerante con l'impiego di
mezzi predisposti per questo uso.
Disciplina e limitazioni: è consentita esclusivamente all'interno di esercizi pubblici, impianti
pubblici, strutture private aperte al pubblico.
E’ vietata nell'ambito del centro abitato, salvo che sia espressamente autorizzata in occasione
di manifestazioni cittadine di particolare rilevanza.
In ogni caso l'emissione sonora dei messaggi non deve recare disturbo alla quiete pubblica.
o - DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI o altro materiale pubblicitario‚ da effettuarsi
anche con l'uso di autoveicoli.
Disciplina e limitazioni: deve essere comunicato al Comune il periodo di distribuzione e le
zone cittadine interessate, unitamente
ad una sommaria descrizione del materiale
pubblicitario.
La distribuzione deve essere fatta “ad personam” ovvero mediante recapito domiciliare.
E' vietato disperdere nello spazio cittadino il materiale pubblicitario.
p - PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI
CON
CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.
Disciplina e limitazioni: si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni
contenute nella lettera o) del presente articolo.
q - PUBBLICITÀ
VISIVA
effettuata all'interno e all'esterno di veicoli in genere,
di vetture autofilotranviarie, barche e simili di uso pubblico o privato.
Disciplina e limitazioni: per questa pubblicità si fa espresso rinvio alle norme del Codice della
strada.
r - MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI
UTENTI DELLA
pedonali,
STRADA quali: pensiline, paline di fermata, transenne para-
orologi, contenitori per rifiuti, panchine,
indicazioni
toponomastiche ed
altri mezzi caratterizzati da analoga destinazione.
Disciplina e limitazioni: tale forma di pubblicità deve essere espressamente autorizzata e
l'autorizzazione può essere revocata ove risulti per qualsiasi ragione menomata l'effettività del
servizio prestato agli utenti della strada o a coloro ai quali tali mezzi sono destinati.
12
Nell'autorizzazione deve essere, in ogni caso, indicato il soggetto obbligato alla manutenzione
di tali mezzi e gli interventi minimi di manutenzione diretti a salvaguardarne l'estetica e ad
evitarne il degrado nel quadro di una più generale esigenza di tutela dell’immagine e
dell'arredo urbano cittadino.
In considerazione dell'abbinamento tra tale forma di pubblicità e il servizio prestato ai
cittadini è consentita l'installazione, anche in deroga alle particolari limitazioni e prescrizioni
previste per i mezzi pubblicitari dal presente P.G.I.P. e alle distanze dalle intersezioni, dal
limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal Codice della Strada.
s - MEZZI PUBBLICITARI CARATTERIZZATI DALL'ABBINAMENTO TRA UN
MESSAGGIO PUBBLICITARIO E/O PROMOZIONALE E LA FORNITURA DI UN
SERVIZIO RITENUTO SOCIALMENTE UTILE E RILEVANTE.
Disciplina e limitazioni: in considerazione del particolare interesse che tali mezzi rivestono
per il Comune in quanto potenziali strumenti
di comunicazione al servizio della
collettività, è consentita l'installazione, anche in deroga alle particolari limitazioni e
prescrizioni previste per i mezzi pubblicitari dal presente P.G.I.P. e alle distanze dalle
intersezioni, dal limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal Codice della
Strada.
Si precisa che la fornitura del servizio abbinato al messaggio promozionale non potrà avere
uno spazio inferiore a 1/6 rispetto alla potenzialità di comunicazione del mezzo.
t - IMPIANTI DESTINATI ALL'AFFISSIONE DI MANIFESTI (affissione) realizzati con
materiali resistenti agli agenti atmosferici.
Disciplina e limitazioni: i supporti per l’affissione di manifesti devono avere apposite
tipologie e formati differenziati, rapportati alla misura base del foglio di dimensioni di cm.
70 x 100 e ai suoi multipli, sino ad una dimensione massima di cm. 420 x 300.
Il presente Piano Generale degli Impianti individua la tipologia dei supporti per affissioni da
istallare nelle diverse località, i limiti e gli eventuali divieti da osservare in relazione ad
esigenze di rispetto ambientale e di pubblico interesse.
u - SUPPORTI INFORMATIVI (pubblicità permanente).
13
Impianti costituiti da un manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su
di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi
pubblicitari. Tale impianto può essere luminoso, illuminato o privo di luce.
v - IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE di cui alle precedenti lettere
f e g.
Disciplina e limitazioni: la tipologia di tali impianti è definita con singoli progetti che
dovranno tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze ambientali della zona.
Ogni impianto è soggetto a singola e specifica autorizzazione rilasciata dal Dirigente del
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio che ne giudicherà l’impatto relativamente
all’edificio ed al contesto in cui è inserito. In ogni caso, a seguito di sopravvenute esigenze di
carattere ambientale, di traffico, di sicurezza o altre esigenze di pubblico interesse, il
Dirigente del Settore, può disporre la rimozione dell’impianto e consentire, se possibile, la
rilocalizzazione in altra sede, prescrivendo, ove necessario, le opportune modifiche
all’impianto.
Se l’impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio
deve avere una frequenza minima di 90 secondi.
Coloro che utilizzano tali impianti con messaggi plurimi nell’arco dell’intera giornata e che
riservano all’Amministrazione Comunale n. 20 messaggi giornalieri della durata massima di
120 secondi avranno diritto ad una riduzione dell’imposta di pubblicità del 20%.
Gli impianti a messaggio variabile utilizzati dall’Amministrazione Comunale per messaggi
istituzionali non rientrano nella quantità massima ammessa dal presente P.G.I.P..
w - PUBBLICITÀ DIVERSA DALL’AFFISSIONE EFFETTUATA SU STRUTTURE
TEMPORANEE DI CANTIERI EDILI (pubblicità permanente).
Impianto pubblicitario monofacciale, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di cantiere,
deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità.
Disciplina e limitazioni: tale impianto può essere luminoso sia per luce propria che per luce
indiretta (illuminato). La superficie pubblicitaria complessiva non può superare il 50 % del
prospetto del ponteggio su cui insiste. La pubblicità su ponteggi edili può essere realizzata per
la durata dei lavori e, comunque, per un periodo non superiore a un anno rinnovabile sino ad
un massimo di tre anni, utilizzando le caratteristiche sopra riportate, su tutta la superficie di
una facciata.
14
y - PUBBLICITÀ ITINERANTE SU VEICOLI (pubblicità temporanea)
Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso, di cui all'art.
54, comma 1, lett. g) del d.lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del d.p.r. n. 495/92.
Disciplina e limitazioni: tale forma pubblicitaria deve essere svolta mantenendo una velocità
di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei
veicoli ed a quella dei pedoni.
In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza dalle 7.30 alle 21.30 di ogni
giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli utilizzati per tale forma di
pubblicità.
La sosta dei veicoli destinati a tale forma di pubblicità è sempre vietata vicino o in prossimità
di centri commerciali, artigianali o industriali, di impianti sportivi nonché di intersezioni
stradali od impianti semaforici.
Ove vengano accertate violazioni dei divieti previsti dai precedenti commi si procederà alla
immediata rimozione del veicolo oppure alla immediata copertura della pubblicità abusiva in
modo che il mezzo sia privato di efficacia pubblicitaria.
z - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NON PREVISTI NELL’ELENCO DELL’ART. 5
DEL REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA’.
Disciplina e limitazioni: devono essere, di volta in volta, ammessi e autorizzati con specifici
provvedimenti, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi
generali del Regolamento sulla pubblicità e del Piano Generale degli Impianti.
Art.4 - DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
In tutto territorio del Comune di Lecce è consentita una superficie globale di 16.500 mq di
spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni così ripartita:
Superficie per le affissioni
mq. 9.000
distribuita in:
- affissione pubblica
mq
4.500
- affissione diretta
mq
4.500
Superficie per la pubblicità esterna permanente
in genere
mq. 7.500
15
distribuita in:
- superficie per impianti lum. a messaggio fisso e var.
mq. 1.500
- superficie cartellonistica
mq. 6.000
(esterna)
L’art. 24 del Regolamento sull’Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni stabilisce che la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni venga così
ripartita:
1) affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, in
quanto funzione prioritaria del servizio delle pubbliche affissioni (art.18, comma 1 d.lgs.
507/93) su impianti pubblici:
45% (quarantacinque per cento);
2) affissioni di natura commerciale svolta dal servizio delle pubbliche affissioni su impianti
pubblici:
55% (cinquantacinque per cento);
3) affissioni di cui all’art. 20/bis D.lgs. 507/93:
5% (cinque per cento).
Per pubblicità esterna si intende quella effettuata su impianti privati in aree o spazi pubblici e
su aree private.
Gli impianti per pubbliche affissioni dovranno essere contraddistinti da apposite “cimase”
riportanti: logo del Comune, numero progressivo identificativo dell’impianto, la scritta
“affissione pubblica di natura istituzionale” o “affissione pubblica di natura commerciale” o
“affissione pubblica di cui all’art. 20/bis d.lgs. n. 507/93”.
Art. 5 - MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI
Non rientrano nella quantità massima ammissibile in base al presente Piano, ma sono soggetti
alla disciplina ivi contenuta, i seguenti mezzi pubblicitari:
gli impianti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all’interno di mezzi di trasporto
collettivo;
gli impianti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo
Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.
16
Non rientrano, inoltre, nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano gli impianti per la
comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale e di pubblica utilità, i cartelli
che segnalano la realizzazione delle opere pubbliche e quelli che segnalano la sponsorizzazione
della manutenzione delle aree verdi.
Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano pur essendo dallo stesso
normate anche i seguenti tipi di pubblicità effettuata per conto altrui:
•
pubblicità fonica;
•
pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati;
•
pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, di taxi e di bus-navetta;
•
impianti pubblicitari all’interno di luoghi aperti al pubblico;
•
pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive comunali;
•
manufatti e cartelli con sponsor per la realizzazione di opere od attività
pubbliche;
•
gigantografie su pareti cieche e ponteggi.
Le distinzioni di cui ai commi precedenti sono stabilite sulla base della natura del messaggio
pubblicitario, cioè se effettuato per conto di terzi ed installato in luogo estraneo alla sede
dell’attività, ovvero installato nella sede o nelle pertinenze accessorie dell’attività cui il
messaggio pubblicitario si riferisce.
Non costituiscono criterio di distinzione né le caratteristiche del manufatto, né la collocazione
del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o privato, né il carattere temporaneo o permanente
dell’atto autorizzatorio.
Art.6 - AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO
Nelle zone di categoria speciale e normale possono essere individuate delle AREE DI
ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO dove, sulla base di un progetto unitario, si può
consentire la localizzazione di impianti pubblicitari anche in deroga alle distanze di cui al
successivo art. 7.
Tali aree possono essere individuate nei pressi di impianti sportivi, zone a parcheggio,
stazione ferroviaria, aree per medie e grandi strutture commerciali di vendita, mercati
settimanali o permanenti coperti, ecc..
17
Sono considerate, inoltre, aree di addensamento pubblicitario le stazioni di servizio; in esse
possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie
complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalla stazione di servizio se trattasi di strade
di tipo C e F e il 3% delle aree se si tratta di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non
siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in
corrispondenza degli accessi.
Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi
pubblicitari ammissibili sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione.
ART. 7 - CRITERI GENERALI DI INSTALLAZIONE
Il P.G.I.P. disciplina tutti gli impianti e i mezzi pubblicitari “ non di esercizio ”, cioè non
collocati in corrispondenza od in area di pertinenza dell’attività; pertanto qualsiasi forma
pubblicitaria che si realizzi con gli impianti o mezzi pubblicitari anche solo nei pressi o nelle
vicinanze dell’attività stessa è da considerarsi soggetta alla regolamentazione del P.G.I.P..
Il P.G.I.P. si attiene, per quanto riguarda le caratteristiche e il dimensionamento degli impianti
pubblicitari, alle direttive indicate dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice
della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e, dove questo non intervenga o demandi al
Regolamento Comunale, provvede a dare norme e direttive individuando ulteriori vincoli o
deroghe in relazione alle varie tipologie di cui all’articolo 3 del presente Piano.
Più precisamente,
1 – in base a quanto previsto al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della
Strada in relazione alle dimensioni degli impianti pubblicitari “ fuori dei centri abitati ”, il
P.G.I.P. si adegua all’art. 48 del Codice della Strada.
2 – in base a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della
Strada in merito alle caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi il
P.G.I.P. si adegua all’art. 49 e all’art. 50 se sono luminosi.
Per ragioni attinenti a criteri architettonici, urbanistici, di decoro e salvaguardia dell’immagine
ambientale e paesaggistica, della pubblica sicurezza e incolumità, il Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio potrà prevedere ulteriori vincoli ovvero limitare ulteriormente le
dimensioni e/o le distanze e/o i limiti specifici di installazione stabiliti nel presente Piano che
sono i seguenti.
18
A – Dimensioni e caratteristiche
Le dimensioni dei mezzi pubblicitari sono definite tenuto conto delle specifiche prescrizioni
dettate rispetto ad ogni singola tipologia di impianto.
In ogni caso, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, è necessario verificare il rispetto delle
dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità al fine assicurare un corretto inserimento
dimensionale che tenga conto anche della larghezza della strada, della fruibilità visiva,
dell’ambiente circostante, che assicuri un rapporto armonico con i fronti edilizi e tuteli i profili
paesaggistici.
Inoltre:
1 – tutte le dimensioni e/o distanze si intendono calcolate in rapporto al limite estremo del
volume di massimo ingombro dell’impianto pubblicitario e, cioè, del volume che lo contiene,
verificando la presenza di elementi o spigoli in aggetto anche attraverso la proiezione della
figura complessiva dell’impianto;
2 – il perimetro di ancoraggio del volume alla base di un impianto pubblicitario posto in area
pedonale, inoltre, non può subire variazioni di forma in arretramento e/o in aggetto sino ad
un’altezza di metri 2.10 da terra allo scopo di evitare intralcio o pericolo ai pedoni;
3 – il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere di natura chiara e sintetica, non deve
mai presentare aspetti che possono recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o altro
soggetto giuridico, in piena coerenza con quanto stabilito dal Codice Civile;
4 – tutti gli impianti devono essere realizzati in materiali non facilmente oggetto di atti
vandalici e devono essere rifiniti accuratamente anche sul retro, sia quando questo è esposto
alla pubblica vista che in caso contrario;
5 – tutti gli impianti pubblicitari, in qualunque posto ed in qualunque modo collocati, devono
essere posti in opera in modo da essere visibili e non intralciati da alcun ostacolo fisso che ne
impedisca la totale o parziale vista; ove taluni impianti non risultino conformi a tale regola il
titolare può presentare istanza di ricollocazione; altrimenti dovranno essere rimossi;
6 - la distanza di tutti i mezzi pubblicitari da: edifici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 Titolo II -, dalle zone sottoposte a vincolo dal P.U.T.T. Paesaggio, da sedi di Istituzioni
pubbliche, dai cimiteri, dagli edifici religiosi, deve essere non inferiore a mt. 50;
19
7 – sono vietati segnali pubblicitari anche in ridotte dimensioni posti sui bordi dei marciapiedi
o sui cigli stradali di qualsiasi tipo o precariamente collegati ad accessori ed attrezzature dello
spazio urbano, dell’architettura o del paesaggio;
8 - non sono consentite sovrapposizioni in altezza di mezzi pubblicitari;
9 - l’installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario in ancoraggio agli edifici
non è consentita su balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento
architettonico atto a caratterizzare l’immagine compositiva nel suo insieme;
10 - il titolare dell’autorizzazione alla pubblicità, sia permanente che temporanea, è
responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai
sedimi, dell’osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione dell’impianto nonché, in
caso di scadenza dell’autorizzazione, della rimozione volontaria o, in difetto, coatta
dell’impianto, del ripristino dello status quo ante;
11 - il titolare dell’autorizzazione, al momento dell’installazione dell’impianto su suolo
pubblico, è tenuto a comunicare ai competenti Settori, l’inizio dei lavori 10 giorni prima. Al
termine dei lavori deve ripristinare lo status quo ante, dandone comunicazione al competente
Settore;
12 – è vietata l’installazione di impianti permanenti e temporanei sulle rotatorie e, in
particolare, lungo il perimetro dell’aiuola interna e lungo il perimetro esterno della carreggiata.
B – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
Tutte le tipologie, i mezzi ed i sistemi di comunicazione pubblicitaria previsti dal P.G.I.P.
possono essere realizzati con tecnologia e sistemi sia “ non luminosi ” che “ luminosi ”,
illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria e, in particolare, devono rispettare le
seguenti prescrizioni specifiche:
1 – l’ effetto cromatico dell’apparato pubblicitario deve essere studiato attentamente per non
creare situazioni disarmoniche nei confronti del preesistente assetto edilizio e/o paesaggistico,
situazioni di pericolo per la viabilità nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 49, comma 4
delle norme di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada e per porsi in rapporto
coordinato agli altri impianti pubblicitari;
2 – la luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve
essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione, in base a
quanto specificato dall’art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione del Codice
20
della strada alle cui condizioni il Comune di Lecce si attiene per le installazioni degli impianti
pubblicitari luminosi collocati dentro i centri abitati;
3 – la collocazione di qualunque impianto con parti elettriche deve rispettare la distanza di
2.00 metri da terra; la natura, la posizione e le dimensioni dei componenti elettrici devono
essere dichiarate nel progetto di installazione dell’impianto pubblicitario per una valutazione
corretta dei sistemi e delle modalità di installazione. L’uso di elementi e componenti di serie, in
assenza di uno specifico disegno tecnico, può essere chiarito con foto e dichiarazione di
conformità alle normative di legge.
C – Ubicazione impianti lungo le strade
In tutto il territorio del Comune di Lecce è vietata la collocazione di qualsiasi impianto
pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente Piano.
Per gli impianti pubblicitari installati al di fuori del centro abitato l’ubicazione deve avvenire
nel rispetto dell’art. 53 comma 3 del D.P.R. n. 495 del 16/12/92.
Le distanze da rispettare nell’ubicazione degli impianti all’interno del centro abitato e nelle
strade extraurbane per le quali è imposto, in considerazione di particolari situazioni non a
carattere transitorio, un limite di velocità non superiore a 50 km/h, sono, in deroga all’art. 53
comma 2 del D.P.R. n. 495 del 16/012/92, quelle riportate nel successivo art. 8.
E’ vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri,
sugli edifici adibiti a sedi di ospedali, case di cura e chiese.
L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è
consentita esclusivamente sugli appositi supporti.
E’ vietata la collocazione o l’ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze
arboree.
La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare, neppure parzialmente, la
visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ….) o di altre
indicazioni di interesse pubblico.
In una stessa strada, o per tratti di essa, il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio può
richiedere il posizionamento o solo verticale o solo orizzontale ed allineamenti con uguale
altezza dal piano stradale degli impianti.
E' vietata l’installazione di gonfaloni e di striscioni trasversali alle strade adiacenti alle
postazioni di telecamere di centrali operative.
21
L’ubicazione degli impianti pubblicitari localizzati in proprietà privata deve essere conforme
alle previsioni di PRG.
Inoltre, le distanze stabilite dentro i centri abitati non valgono per gli impianti pubblicitari a
prevalente fruizione pedonale collocati all’interno delle aree pedonali ovvero nel caso in cui
essi non siano visibili dalla strada.
D – Considerazione di carattere generale
1 – Gli impianti per “ annunci funebri ” potranno essere rimossi se collocati in luoghi ritenuti
non compatibili per la collocazione di un messaggio commemorativo e ricollocati su impianti
posti in luoghi idonei.
2 - Gli annunci funebri sono consentiti sia su spazi pubblici ad essi esclusivamente riservati sia
sugli impianti per affissione pubblica.
E’, inoltre, consentita l’apposizione di annunci funebri anche nei pressi dell’abitazione e del
luogo di lavoro del defunto e dei più stretti familiari purché collocati su strutture temporanee e
amovibili.
3 – Tutti i sistemi e mezzi pubblicitari a “carattere provvisorio”, messi in opera “ dentro i
centri abitati ” durante lo svolgimento di manifestazioni di “ interesse sociale e culturale per
la città ”, fatti salvi i diritti di terzi, la pubblica incolumità e quanto obbligatoriamente stabilito
dal Codice della Strada, possono andare in deroga a quanto previsto nel presente Piano a patto
che siano riportate, chiare e leggibili, le diciture o i simboli di patrocino degli enti promotori.
4 – Negli impianti sportivi o ricreativi pubblici o privati (stadi e campi sportivi, centri di
ricreazione, circoli sportivi, palestre e palazzi dello sport, quartieri fieristici, teatri o centri
congressi) la ditta o l’ente di gestione degli impianti, qualora l’Amministrazione Comunale lo
richieda, deve presentare un progetto di pianificazione dei sistemi e dei mezzi pubblicitari di
carattere stabile.
5 – I gestori di cinema, teatri o altri esercizi di pubblico spettacolo devono presentare un
progetto di installazione di impianti di affissione dei manifesti e/o delle locandine su plance a
muro o autoportanti, che abbia come obiettivo il coordinamento formale, dimensionale e
cromatico ed un corretto posizionamento dei manifesti relativi agli spettacoli nello spazio
pubblico; tale progetto dovrà essere approvato dal Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio attraverso i propri organi tecnici e nell’autorizzazione verranno definiti gli impegni
inerenti la messa in opera di tali impianti.
22
5 - Manufatti cartelli con sponsor
I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli
aventi la funzione di segnalare la realizzazione di opere pubbliche e quelli aventi la funzione di
segnalare la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi non possono contenere
messaggi pubblicitari ma soltanto l’eventuale logo dello sponsor.
Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche
per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo
scopo indiretto di farsi pubblicità.
Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso
pubblico a condizione che:
riporti solo il nome ed il marchio dello sponsor;
non sia intercambiabile;
sia contenuto nelle seguenti superfici :
sui manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a 250
cmq.,
sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino a 1500 cmq.,
sui cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi fino a 1000 cmq.
ART. 8
TIPOLOGIE E LIMITI DI INSTALLAZIONE ENTRO IL CENTRO ABITATO
8.1 – IMPIANTO PUBBLICITARIO PER AFFISSIONE PUBBLICA E DIRETTA
8.1.1.
PLANCE A MURO
Impianto monofacciale su supporto murario finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari
o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.
La forma e le dimensioni di tali impianti devono garantire una corretta collocazione all’interno
di superfici e/o riquadrature murarie e garantire un corretto rapporto di equilibrio visivo con il
contesto urbano e/o paesaggistico circostante.
Le strutture dell’impianto devono essere realizzate nel rispetto delle norme di cui l’art. 7 del
presente Piano e delle seguenti ulteriori prescrizioni specifiche:
A – Dimensioni e caratteristiche
23
1 – Per le plance di affissione al muro le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in
rapporto agli standard affissionali; di regola hanno dimensioni pari o multiple di cm. 70x100,
nei seguenti formati:
-140 x 100 - 100 x 140
(2fogli);
-140 x 200 - 200 x 140
(4fogli);
- 280 x 200
(8 fogli);
- 400 x 280
(16 fogli);
- 420 x 200
(12 fogli);
- 420 x 300
(18 fogli);
o dimensioni inferiori a patto che sia garantita una corretta impaginazione;
2 – le plance devono essere ricondotte al modello allegato al presente Piano (Tavola 4);
3 – tutte le plance a muro devono essere collocate in modo tale che il bordo inferiore della
stessa sia posizionato a non meno di mt. 1.20 dal piano stradale e, comunque, secondo quanto
previsto nell’allegato (Tavola n. 4);
4 – la plancia a muro deve essere leggermente distanziata dal muro in modo da permettere un
minimo di aereazione retrostante il pannello impedendo il verificarsi di fenomeni di condensa
ed umidità stagnante;
5 – non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo
per la pubblica incolumità per incuria o mancanze da parte di chi effettua o gestisce
l’affissione;
6 – le plance devono essere realizzate con materiali, forme, tipologia e colori, secondo il
modello allegato e secondo le indicazioni date dal Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio al momento del rilascio dell’autorizzazione; quelli destinati ad affissione pubblica
avranno una targhetta con logo del Comune di Lecce, numero progressivo identificativo
dell’impianto, la scrittura “affissione pubblica di natura istituzionale” o “affissione pubblica di
natura commerciale” o “affissione pubblica di cui all’art. 20 bis d.lgs. n. 507/93”; quelli
destinati alle affissioni dirette avranno una targhetta con riportata la denominazione della ditta
privata. Tutte le targhette dovranno riportare il numero dell’autorizzazione e il numero
identificativo dell’impianto.
Gli impianti specificatamente destinati agli “Annunci Funebri” recheranno una piccola tabella
nella parte superiore recante la scritta “Annunci Funebri”;
7 – sui muri di recinzione privi di decorazione o segni particolari, si possono inserire plance per
affissioni a condizione che tutto lo sviluppo del muro verso la pubblica via sia coinvolto in un
24
progetto che definisca i criteri di collocazione in funzione delle dimensioni, della presenza di
zoccolo e/o cornici.
In tale ipotesi la superficie massima copribile deve essere inferiore al 50% della superficie
totale, le plance per affissione a muro possono avere una sporgenza massima di cm.10; non
sono ammissibili collocazioni di plance sovrapposte;
8 – sono vietate le plance fissate su recinzioni “a giorno” o su rete metallica, steccati o simili a
carattere stabile o provvisorio.
B – Ubicazione e zonizzazione
1 – Nella zona del centro storico (zona A1 del PRG) e, comunque, in prossimità di Chiese,
monumenti, immobili vincolati e immobili di rilievo storico è vietata l’installazione di plance a
muro.
2 - Dentro il centro abitato le plance a muro poste in posizione parallela al senso di marcia
dovranno rispettare le seguenti norme:
2a – la distanza da altri impianti deve essere di almeno metri 10;
2b – la distanza dai segnali stradali di pericolo e dai segnali di prescrizione deve essere di
almeno metri 10;
2c – la distanza da intersezioni stradali e intersezioni semaforiche deve essere di almeno a metri
10.
8.1.2 PLANCE AUTOPORTANTI PER AFFISSIONE PUBBLICA E DIRETTA
Impianto bifacciale o monofacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti
cartacei
Tali impianti devono essere realizzati in osservanza delle norme di cui all’art. 7 del presente
Piano e alle seguenti ulteriori prescrizioni specifiche:
A – Dimensioni e caratteristiche
1 – Per le affissioni su plance autoportanti le dimensioni consentite sono soltanto quelle
modulate in rapporto agli standard affissionali; di regola hanno dimensioni pari o multiple di
cm. 70x100, nei seguenti formati:
-140 x 100 - 100 x 140
(2fogli);
25
-140 x 200 - 200 x 140
(4fogli);
- 280 x 200
(8fogli);
- 400 x 280
(16 fogli);
- 420 x 200
(12 fogli);
- 420 x 300
(18 fogli);
o dimensioni inferiori a patto che sia garantita una corretta impaginazione (Tavola n. 4)
2 – tutte le plance, ove consentite, non dovranno superare all’interno del centro abitato, la
superficie utile di 12 mq. per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio;
3 – tutte le plance con superficie minore di 3.00 mq devono essere collocate in modo tale che il
bordo inferiore della stessa sia posizionato a non meno di mt. 0.80 dal piano stradale; con
superficie maggiore di 3.00 mq. devono essere collocate in modo tale che il bordo inferiore
della stessa sia posizionato a non meno di mt. 1.20 dal piano stradale se installate
parallelamente al senso di marcia, non meno di mt. 2.20 se installate perpendicolarmente al
senso di marcia con un’altezza massima da terra dell’impianto (compresi i supporti) minore o
uguale a mt. 6;
4 – tutte le plance devono essere ricondotte al modello allegato al presente Piano (allegato 4);
5 – gli impianti bifacciali non possono mai risultare formati dall’accostamento di due impianti
monofacciali, ma devono essere progettati e realizzati in forme idonee allo scopo;
6 – non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo da generare condizioni di pericolo per
la pubblica incolumità;
7 – tali impianti devono essere realizzati con materiali, forme, tipologia e colori, secondo il
modello allegato e comunque contenuto nelle autorizzazioni rilasciate; quelli destinati ad
affissione pubblica avranno una targhetta con logo del Comune di Lecce numero progressivo
identificativo dell’impianto, la scrittura “affissione pubblica di natura istituzionale” o
“affissione pubblica di natura commerciale” o “affissione pubblica di cui all’art. 20 bis d.lgs. n.
507/93”; quelli destinati alle affissioni dirette avranno una targhetta con riportata la
denominazione della ditta privata. Tutte le targhette dovranno riportare il numero
dell’autorizzazione e il numero identificativo dell’impianto
Gli impianti specificatamente destinati agli “Annunci Funebri” recheranno una piccola tabella
nella parte superiore recante la scritta “Annunci Funebri”;
B – Ubicazione e zonizzazione
26
1 – Nella zona del centro storico (zona A1 del PRG) e, comunque, in prossimità di Chiese,
monumenti, immobili vincolati e immobili di rilievo storico è vietata l’installazione di plance
autoportanti.
Fanno eccezione a tale divieto gli impianti destinati ad affissione di natura istituzionale, sociale
e comunque prive di rilevanza economica di dimensioni inferiori a 3.00 mq per faccia che
possono essere autorizzati nel centro storico (zona A1) previa valutazione da parte del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio e secondo un progetto che assicuri il pieno rispetto
dell’architettura, del paesaggio e del decoro urbano e il rispetto delle prescrizioni del Codice
della Strada.
C – Ubicazione lungo le strade ( Abaco distanze – Allegato n. 4 )
Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1) la distanza dalla carreggiata deve essere:
impianti con dimensioni
100 x 140, 140 x 100
140 x 200, 200 x 140 m 0.50 se paralleli;
m 2.00 se perpendicolari
280 x 200
m 1.00 se parallelo
m 2.00 se perpendicolari
420 x 300
m 1.00 se paralleli
m 3 se perpendicolari
2) la distanza da altri impianti deve essere non inferiore a m 10.00 se paralleli al senso di
marcia, a m 20 se perpendicolari;
3) la distanza da segnali stradali di pericolo e prescrizioni deve essere non inferiore a m 10.00
se paralleli, a m 20 se perpendicolari;
4) la distanza da intersezioni stradali e intersezioni semaforiche deve essere non inferiore a m.
10.00 se paralleli, a m 20 se perpendicolari;
5) la distanza da curve, gallerie, cunette e dossi, sottopassi sovrappassi e rampe deve essere:
impianti con dimensioni
100 x 140, 140 x 100
140 x 200, 200 x 140
280 x 200
m 20.00 se parallelo
m 50.00 se perpendicolari
420 x 300
m 100.00 se paralleli
non ammessi
27
6) la distanza da edifici vincolati deve essere:
impianti con dimensioni
100 x 140, 140 x 100
140 x 200, 200 x 140
280 x 200
m 20.00 se parallelo
m 50.00 se perpendicolari
420 x 300
m 50.00 se paralleli
m 100.00 se perpendicolari.
Nel caso in cui gli impianti di 420 x 300 siano situati in orientamento parallelo è possibile
l’installazione continua fino al numero massimo di 2 impianti.
8.2. CARTELLI PUBBLICITA’ PERMANENTE
8.2.1 CARTELLO A MURO
Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno con una sola entrambe
le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente
sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso
sia per luce propria sia per luce indiretta (art. 47 dpr 16.12.1992 n. 495).
La forma e le dimensioni di tali impianti devono garantire una corretta collocazione
all’interno di superfici e/o riquadrature murarie e garantire un corretto rapporto di equilibrio
visivo con il contesto urbano e/o paesaggistico circostante.
Le strutture dell’impianto devono essere realizzate nel rispetto delle norme di cui l’art. 7 del
presente Piano.
Sui prospetti degli edifici possono essere realizzati collage affissionali giganti a più fogli,
avente ad oggetto un unico messaggio pubblicitario, su telaio autoportante o ancorati a
struttura muraria, di dimensioni maggiori di quelle consentite per le affissioni su cartelli a
muro o autoportanti, in situazioni, occasioni o luoghi ritenuti idonei previa valutazione della
documentazione di progetto da parte del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.
In tale ipotesi costituisce condizione essenziale per l'approvazione del progetto che il soggetto
e il messaggio pubblicitario si integrino coerentemente e discretamente nell'architettura, nel
paesaggio urbano e/o naturale e che gli impianti vengano costantemente ed adeguatamente
mantenuti in ottimo stato.
Possono essere ammesse anche soluzioni pubblicitarie, da realizzare con le tecniche della
"pittura murale", dipinta anche con effetti "trompe l'oeil", a seconda dei casi, in relazione alla
28
situazione edilizia ambientale e, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi e la salvaguardia della
pubblica incolumità.
Dimensioni e caratteristiche
Il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio può autorizzare impianti pubblicitari anche
di grandi dimensioni a condizione che tutto lo spazio disponibile, percepibile dalla pubblica
via, sia progettato nella sua interezza e non si proceda con successivi interenti improntati alla
casualità. La superficie massima dell’impianto con unico messaggio pubblicitario non potrà
superare l’80% della superficie del prospetto, con dimensione massime di mq 24.
La sporgenza dell'impianto dal filo muro non deve essere superiore a 10 cm.
Nel caso in cui tali mezzi siano di tipo luminoso è consentita la sporgenza della sola sorgente
luminosa fino ad un massimo di mt 0,50.
Ubicazione
Nella zona del centro storico (zona A1 del PRG) e, comunque, in prossimità di Chiese,
monumenti, immobili vincolati e immobili di rilievo storico è vietata l’installazione di
cartellonistica di qualsiasi dimensione e su qualsiasi supporto.
E’ vietata l’installazione dei maxiposter in tutta la zona A del P.R.G. e in prossimità di
Chiese, monumenti, immobili vincolati e immobili di rilievo storico.
In ogni caso l’installazione dei maxiposter può essere consentita solo se ha ad oggetto un
unico messaggio pubblicitario e se posti sui frontespizi ciechi di edifici o sulle recinzioni privi
di decori e segni particolari nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) l’installazione in ancoraggio ad edifici non è consentita su balaustre ed inferriate decorate,
su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine
compositiva nel suo insieme;
b) possono essere autorizzate solo sulla base di un progetto armonioso che assicuri il corretto
inserimento urbanistico e che tenga conto dell’approccio visivo prospettico;
c) deve essere garantito il rispetto, con riferimento alle caratteristiche e alla collocazione,
delle prescrizioni dettate nel presente Piano con riferimento alla cartellonistica.
8.2.2 CARTELLO PUBBLICITARIO SU STRUTTURA AUTOPORTANTE
Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno con una sola entrambe
le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente
29
sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso
sia per luce propria sia per luce indiretta (art. 47 dpr 16.12.1992 n. 495).
A – Dimensioni e caratteristiche
1 – Ove è consentito, all’interno dei centri abitati, i cartelli non potranno superare la superficie
utile complessiva massima per ogni lato di affaccio di mq 12;
2 – i cartelli, sia paralleli che perpendicolari alla carreggiata, dovranno essere collocati in
modo tale che il bordo inferiore degli stessi sia portato a non meno di mt. 2.10 dal piano
stradale e ad un’altezza massima da terra dell’impianto (compresi i supporti) minore o uguale
a m 6.00;
3 – gli impianti bifacciali non potranno mai risultare formati dall’accostamento di due
impianti monofacciali, ma devono essere opportunamente progettati e realizzati nelle forme
idonee allo scopo.
B – Ubicazione e zonizzazione
1 – Nelle zona tipizzata A1 dal P.R.G., in prossimità di Chiese, monumenti, immobili
vincolati e immobili di rilievo storico è vietata la collocazione di cartellonistica di qualsiasi
dimensione e su qualsiasi supporto.
2 – Nelle altre zone è consentita la loro collocazione nel pieno rispetto del Codice della
Strada nonché del presente P.G.I.P..
C – Ubicazione lungo le strade ( Abaco distanze – Allegato n. 1 )
Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1 – In caso di collocazione lungo le strade, i cartelli dovranno rispettare le distanze di seguito
riportate in deroga all’art.51 comma 4 delle Norme di Attuazione ed Esecuzione del codice
della Strada e le seguenti norme:
1) la distanza dalla carreggiata dovrà essere:
con dimensioni sino a 12 mq
m 1.00 se paralleli;
m 2.00 se perpendicolari
2)
la distanza da altri impianti,
30
con dimensioni sino a 12 mq
m 10.00 se paralleli;
m 20.00 se perpendicolari
3) la distanza da segnali stradali di pericolo e prescrizioni
con dimensioni sino a 12 mq
m 10.00 se paralleli;
m 20.00 se perpendicolari
4) la distanza da intersezioni, intersezioni semaforiche
con dimensioni sino a 12 mq
m 10.00 se paralleli;
m 20.00 se perpendicolari
5) la distanza curve, gallerie, cunette e dossi, sottopassi, sovrapassi
con dimensioni sino a 12 mq
m 20.00 se paralleli;
m 50.00 se perpendicolari
6) la distanza da edifici vincolati
con dimensioni sino a 12 mq
m 20.00 se paralleli;
m 1000.00 se perpendicolari
Nel caso in cui gli impianti siano situati in orientamento parallelo è possibile l’installazione
continua fino al numero massimo di 2 impianti.
8.2.3 CARTELLI PUBBLICITARI UBICATI SUI LASTRICI SOLARI
E’ vietata la collocazione di impianti pubblicitari su lastrici solari di edifici in tutta la zona
tipizzata A dal P.R.G..
Nelle restanti zone è consentita l’installazione di impianti pubblicitari su lastrico solare.
I mezzi pubblicitari bidimensionali realizzati in materiale idoneo possono avere spessore
massimo 40 cm e devono avere le seguenti ulteriori caratteristiche:
a) l’altezza massima pari a :
- mt 1,50 per edifici fino a 3 livelli fuori terra;
- oltre i 3 livelli fuori terra, l’altezza può essere incrementata di mt 0,50 per ogni ulteriore
livello e in ogni caso l’impianto non deve superare la dimensione di mq 18;
b) la larghezza massima dell’impianto non deve superare i due terzi del fronte dell’edificio;
c) l’impianto va posizionato parallelamente al fronte dell’edificio e non sono consentite
posizioni oblique;
31
d) gli impianti tridimensionali devono essere inscrivibili in un cubo che deve avere la
dimensione massima dei lati, rapportata ai livelli dei piani fuori terra di cui al punto
precedente comma a;
e) a tale tipologia di impianto devono essere applicate le limitazioni relative all’ubicazione
lungo le strade individuate per la tipologia di impianto pubblicitario maggiormente
assimilabile. Restano salve le disposizioni relative ai vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 e le
norme poste a tutela della pubblica e privata incolumità.
8.2.4 CARTELLI PUBBLICITARI UBICATI NEI CANTIERI
1. Costituisce pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere l’installazione di impianto
bidimensionale, monofacciale, privo di rigidezza che occupa tutta o parte della superficie del
ponteggio o recinzione ed è a questi opportunamente ancorato.
2. Nell’ipotesi di cantieri a cielo aperto e di ponteggi riguardanti interventi edilizi su opere
pubbliche o private, il Comune può autorizzare la pubblicità sulle recinzioni o sui ponteggi
medesimi per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non
superiore ad un anno salvo proroga sino a massimo tre anni.
Nell’istanza di autorizzazione devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire (o
altro titolo abilitativo) con indicazione della tipologia dei lavori e deve essere allegata una
autocertificazione del proprietario dell’immobile (o Amministratore del condominio)
attestante l’ultima esposizione pubblicitaria che abbia riguardato l’immobile.
3. In caso di lavori di ordinaria manutenzione di edifici non appartenenti alla Pubblica
amministrazione, la pubblicità sulle recinzioni o sui ponteggi può essere autorizzata per un
periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e, comunque, non superiore a un
anno, salva proroga massimo sino a tre anni; in tal caso dovrà essere prodotta una relazione a
firma del progettista che indichi la durata di lavori.
4. Nel centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F, la pubblicità sui ponteggi e
recinzioni dei cantieri può essere effettuata anche in deroga all’art. 51 del DPR n. 495/92, in
applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 285/92 in considerazione del preminente interesse
pubblico alla riqualificazione urbana.
5. La domanda di autorizzazione deve essere corredata anche dal consenso della ditta
responsabile dei ponteggi e da un esplicito accordo sottoscritto con il proprietario
dell’immobile o l’Amministratore di condominio nonché dall’ autorizzazione alla
occupazione di suolo pubblico.
32
6. Il proprietario dell’immobile e la ditta responsabile dei ponteggi sono obbligati, in solido
con il titolare dell’autorizzazione alla pubblicità, alla rimozione della pubblicità abusiva o
pericolosa per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale e al pagamento di sanzioni
e spese di esecuzione in danno.
7. La superficie della pubblicità effettuata su ponteggi e recinzioni di cantiere, in
considerazione del carattere non permanente, non rientra nella quantità massima di pubblicità
stabilita dal piano generale degli impianti pubblicitari.
Resta fermo che la stessa è soggetta al pagamento dell’imposta comunale di pubblicità.
8. Nel caso in cui per lavori edili su edifici sia necessario coprire integralmente la facciata di
un immobile con ponteggi, sul telo di copertura (apposto sull’intera superficie dei ponteggi)
possono essere diffusi messaggi pubblicitari di tipo pittorico, anche illuminati, che impegnino
sino al 100% della superficie occupata dal ponteggio come specificato di seguito.
9. Nel caso di copertura totale dei ponteggi a scopo pubblicitario il titolare dell’impianto deve
riservare agli esercizi o attività presenti nell’immobile la superficie espositiva minima
corrispondente alle insegne esistenti.
10. Nel centro storico (zona A1del PRG) e su beni e monumenti soggetti a vincolo o ricadenti
in zone vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/04 è espressamente consentita l’installazione di teli
pubblicitari solo su ponteggi.
In tale ipotesi i teli pubblicitari devono essere di colore prevalentemente chiaro; il messaggio
pubblicitario, costituito da un’unica immagine di colore prevalentemente chiaro, non può
occupare più del 50% della superficie della facciata di ponteggio interessata (nel calcolo della
percentuale si deve escludere la parte sotto il paraschegge) e deve rispettare le partiture
architettoniche riprodotte nel trompe l’oeil; la parte restante della superficie occupata dal
ponteggio e non interessata dal messaggio pubblicitario deve essere ricoperta da una
raffigurazione che riproduca l’immobile sottostante attuata con la tecnica del trompe l’oeil
In ogni caso l’istanza di autorizzazione deve accompagnarsi ad un progetto che riporti sia il
messaggio pubblicitario sia la riproduzione dell’immobile e che assicuri il giusto
coordinamento dell’impianto pubblicitario con l'architettura, il paesaggio e il decoro urbano.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata al parere dell’Autorità preposta alla tutela del
vincolo.
Per tale tipologia di impianti la durata dell’autorizzazione è limitata alla durata del cantiere e,
comunque, la durata di un anno salvo proroga sino a massimo tre anni.
33
11. Il telo di supporto dell’immagine pubblicitaria deve essere in poliestere, avere resistenza
agli agenti atmosferici secondo normative vigenti, nonché una resistenza al fuoco di classe II.
12. Le recinzioni di cantiere possono essere autorizzate all’esposizione di messaggi
pubblicitari purché essi assumano carattere di arredo urbano; dette recinzioni devono essere
realizzate con materiali e colori che si integrano nel contesto architettonico circostante. E’
vietata l’esposizione pubblicitaria su recinzioni di carattere precario e di lamiera ondulata.
13. Per l’utilizzo delle recinzioni ai fini pubblicitari é altresì necessario che:
a) la superficie destinata alla pubblicità fine a se stessa non superi il 40% del fronte, ripartita
su due spazi uguali posti agli estremi dello stesso;
b) il 20%, ripartito anch’esso su due spazi uguali, venga destinato alle attività delle affissioni
e delle comunicazioni comunali;
c) il restante 40%, posizionato al centro della recinzione, sia destinato a riproduzioni
decorative.
14. La pubblicità dovrà essere installata direttamente sulla struttura di recinzione,
appositamente predisposta, senza che a questa vengano sovrapposti altri impianti pubblicitari
di qualsiasi natura e tipo.
15. In ogni caso ai fini del calcolo delle superfici i loghi e/o marchi saranno computati come
messaggio pubblicitario.
8. 3. – TOTEM PUBBLICITARI
Impianto pubblicitario collocato e ancorato direttamente a terra ovvero saldamente sostenuto
da una base fissata a terra; può contenere uno o più messaggi pubblicitari fissi o
intercambiabili; può essere installato anche in modo da costituire punto di riferimento
informativo stabile; deve essere realizzato in modo tale da non creare nello spazio pubblico
situazioni di pericolo e, comunque, eventuali danni da esso derivanti saranno a totale carico
del titolare dell’autorizzazione; il totem posto in area pedonale - ad esclusione del centro
storico ove ne è vietata l’installazione - collocato da operatori economici privati su suolo
pubblico può essere utilizzato solo al fine di pubblicizzare attività poste nella Città.
Tutti i totem devono in ogni caso essere realizzati osservando le regole di cui all’art.7 del
presente Piano e le seguenti ulteriori prescrizioni specifiche:
A – Dimensioni e caratteristiche
34
I totem pubblicitari, per caratteristiche fisiche di posizionamento nello spazio e in relazione
all’utenza pedonale o veicolare, si possono suddividere in due tipologie:
totem a prevalente fruizione pedonale e totem a prevalente fruizione veicolare.
Le dimensioni e le caratteristiche sono così definite:
1 – i totem a prevalente fruizione veicolare:
a – possono avere dimensioni variabili in altezza, larghezza e profondità ( compresi i supporti )
e superficie pubblicizzata libera con un massimo di quattro lati di affaccio;
b – nei totem a carattere economico di tipo multiplo, cioè dove si preveda l’installazione di più
di un’indicazione pubblicitaria per lato, ogni pannello pubblicitario non deve superare le
dimensioni massime in altezza di m 1.00;
2 – i totem a prevalente fruizione pedonale:
a – devono essere di altezza minore o uguale a mt. 3.00, larghezza e profondità minore o uguale
a mt. 1.50 e superficie pubblicizzata inferiore a mq. 4.50 per ogni lato di affaccio ed un
massimo di quattro lati ovvero non superare nel complesso la superficie di mq. 12.00 o di mc.
7.00 nel caso esso riproduca un elemento figurativo tridimensionale;
b – i totem possono essere collocati temporaneamente nelle vie pedonali, nei marciapiedi ed in
tutti gli spazi gravati da servitù di pubblico passaggio, purché sia lasciato uno spazio libero per
il passaggio di almeno m 1.50 all’intero perimetro della proiezione sul pavimento;
c – il perimetro di ancoraggio del volume posto alla base dei totem, inoltre, non potrà subire
variazioni di forma in arretramento e/o in aggetto sino ad un'altezza di m 2.20 da terra allo
scopo di evitare intralcio o pericolo per i pedoni.
B – Ubicazione e zonizzazione
1 – è vietata l’installazione di totem nel centro storico (zona A1 del PRG) e in prossimità di
immobili o monumenti vincolati o di interesse storico;
2 – i totem, ove collocati lungo i porticati, devono essere di modeste dimensioni e non devono
creare ostacolo alla circolazione pedonale.
C – Ubicazione lungo le strade ( Abaco distanze – Allegato n. 1 )
Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1) la distanza dalla carreggiata deve essere non inferiore a m 3.00;
2) la distanza da altri impianti deve essere non inferiore a m 30.00;
35
3) la distanza da segnali stradali di pericolo e segnali di prescrizione deve essere non inferiore
a m 30.00;
4) la distanza da intersezioni stradali e intersezioni semaforiche deve essere non inferiore a m.
30.00;
5) la distanza da edifici vincolati deve essere non inferiore a m. 30.00;
8. 4 – TELONI TESI
Impianto pubblicitario costituito da teli in cotone impermeabile, cotone plastificato o PVC
montato e teso su apposito telaio, in legno o metallo, tramite corde in nailon o di altro tipo che
attraversano apposite linee di occhielli metallici in alluminio o comunque inossidabili.
Tali impianti possono essere collocati solo in via provvisoria in spazi concessi per brevi
periodi.
A – Dimensioni e caratteristiche
Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le norme previste
per i cartelli.
B – Ubicazione e zonizzazione
E’ vietata la pubblicità con tali sistemi nelle zone del centro storico (zona A1 del PRG) e su
monumenti o immobili vincolati in base al d.lgs. n. 42/04 o di interesse storico, salvo quanto
previsto per la pubblicità nei cantieri dall’art. 8.2.4, comma 10.
Nelle altre zone occorre rispettare le prescrizioni dettate per i cartelli.
C – Ubicazione lungo le strade
A tali impianti pubblicitari si applica quanto già previsto per i cartelli o altri mezzi pubblicitari
a loro più assimilabili per forma, posizionamento ed uso.
Il bordo inferiore dei teloni tesi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade
urbane sia sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a
5,1 mt. rispetto al piano della carreggiata.
8.5 – IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE
Impianto pubblicitario che nel suo complesso può essere assimilato ai cartelli; la sua peculiarità
consiste nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari
36
variabili; ciò può realizzarsi attraverso l’ausilio di sistemi automatici di tipo meccanico ovvero
attraverso sistemi elettronico-digitali che, opportunamente interfacciati con una stazione di
comando computerizzata, possono originare messaggi scritti, immagini monocromatiche, a
colori, fisse o in movimento.
A – Dimensioni, caratteristiche e ubicazione
Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
1 – gli impianti a messaggio variabile di tipo meccanico (prismi rotanti o altro), eventualmente
luminoso o illuminato, non potranno eccedere la dimensione di mq. 12 se installati al suolo.
Non potranno eccedere la dimensione di mq. 18 se installati sui lastrici solari.
Se installati in aderenza ai fabbricati (ove il prospetto non sia finestrato e decorato purché i
manufatti pubblicitari abbiano una valenza decorativa e di positivo impatto ambientale) non
possono eccedere la dimensione di mq. 50 e, comunque, non occupare oltre l’80% della
superficie del prospetto;
- gli impianti a messaggio variabile attraverso sistemi elettronico-digitali possono essere
installati esclusivamente sui lastrici solari ed avere dimensioni massime di mq. 18;
2 – è consentita la loro installazione in corrispondenza di parcheggi, autostazioni o luoghi
interessati a manifestazioni sportive, sugli edifici, sempre e comunque nella piena salvaguardia
del patrimonio architettonico – ambientale e nel rispetto delle limitazioni dimensionali e di
ubicazione previste dal presente Piano e dal Codice della Strada in considerazione delle loro
caratteristiche di impatto visivo;
3 – tali impianti devono essere considerati nella loro dimensione e posizione spaziale in
funzione della distanza e del modo di fruizione visiva ovvero del mutare del messaggio stesso
nel trascorrere del tempo (in alcuni casi in movimento esso stesso) e, pertanto, si deve attuare
un’accurata analisi dell’impatto visivo, urbanistico e ambientale da effettuare in relazione
tecnica da allegre all’istanza di autorizzazione;
4 – la non adeguata progettazione ed installazione di tali forme pubblicitarie può portare a
fenomeni di instabilità dell’equilibrio fisico e/o visivo, disorientamento momentaneo,
mancanza improvvisa dell’attenzione ovvero abbagliamento ed accecamento momentaneo della
vista e, pertanto, è obbligatoria una verifica preventiva di tali fenomeni con riferimento agli
automobilisti e agli abitanti limitrofi e i risultati di tale devono essere attestati da idonea
documentazione allegata all’istanza di autorizzazione.
37
B –Zonizzazione
E’ vietata la pubblicità in forma stabile realizzata con tali sistemi nella zona tipizzata A1 del
PRG e in prossimità di monumenti o immobili vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/04 o di
interesse storico ad eccezione di impianti collocati su rientranze di prospetto laddove queste
abbiano una profondità di almeno 50 cm. E poste ad un’altezza di almeno 7 mt. Dal piano
stradale e purchè l’immobile abbia destinazione direzionale e mista e non sia soggetto alle
previsioni di tutela del d.lgs. n. 42/2004.
L’installazione di impianti maxischermo può essere autorizzata solo se sussiste un’utilità
pubblica di informazione e purché venga attentamente valutato l’impatto visivo e ambientale;
in ogni caso il rilascio dell’autorizzazione è rimesso a valutazione altamente discrezionale
dell'Amministrazione comunale e, per essa, del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo
del Territorio.
Se l’impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio
deve avere una frequenza minima di 90 secondi.
8. 6 – INDICATORI DIREZIONALI PUBBLICITA’ PERMANENTE
Elementi piani metallici realizzati in serigrafia o con applicazione di diciture adesive ed una
freccia che indica la direzione da percorrere per giungere al luogo ove trovasi collocata
un’attività; sono concessi solo se realizzati secondo impianti multipli anche se non totalmente
occupati; solo caso di comprovata necessità (presenza di una singola attività) il Comune potrà
autorizzare anche impianti singoli.
L’autorizzazione di tali indicatori direzionali potrà essere concessa:
1 – per attività di carattere industriale, artigianale o commerciale (secondo la classificazione
dettata dall’art.134 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della
Strada) delle aree semicentrali e periferiche solo se poste all’ingresso di queste; per le attività
collocate in tali aree è permessa l’installazione, in vari punti del territorio comunale, di impianti
pubblicitari totemici aventi funzione di indicare sinteticamente con una dicitura ed una freccia
la direzione da percorrere per raggiungere la zona industriale, artigianale o commerciale e la
distanza di quel punto ad essa;
2 – per attività di carattere industriale, artigianale o commerciale poste all’interno delle aree
industriali, artigianali o commerciali, in punti o zone sparse, valgono comunque le modalità di
installazione ivi indicate;
3 – per le attività di servizio privato di pubblico interesse (hotel, cinema, officine meccaniche,
ospedali, farmacie…) esse potranno essere installate secondo le regole dettate per le plance
autoportanti dal presente P.G.I.P.;
38
4 – è vietata la collocazione di indicatori economici relativi a singole “attività di commercio e
vendita al dettaglio” per le quali è concessa esclusivamente l’installazione di pubblicità di
esercizio; si prevede comunque che, qualora uno o più gestori di attività di commercio al
dettaglio desiderino segnalare in luogo lontano o nei pressi dell’attività la loro presenza
collettiva, essi possono congiuntamente proporre l’installazione di un totem pubblicitario
secondo quanto stabilito del presente P.G.I.P..
Tutti gli impianti, ove concessi, devono essere realizzati nel rispetto delle norme di cui l’art. 7
del presente P.G.I.P. e delle ulteriori prescrizioni specifiche.
A – Dimensioni e caratteristiche
1 – Possono avere dimensioni massime di cm.125 di base e cm.25 di altezza, devono essere
strutturate in modo da consentire una facile lettura e, quindi, riportare semplicemente il nome
della Ditta e la relativa freccia direzionale; sono consentite installazioni singole o multiple su di
uno o più pali come previsto dai successivi punti del presente articolo;
2 – su ogni impianto direzionale multiplo installato non potranno essere collocate più di dieci
tabelle e la tabella al vertice che identifica l’area o la zona di collocazione dell’attività nella
quale dovrà essere prevista anche la segnalazione della distanza che separa il punto dalla zona
dell’attività;
3 – qualora lo spazio di collocazione sia adeguatamente ampio ed i margini di sicurezza e
distanza dalla strada lo consentano, possono essere installati impianti direzionali multipli
composti da 30 tabelle poste su una o due colonne parallele ed ancorate ad un’unica struttura
portante;
4 – ogni tabella direzionale dovrà essere collocata in armonia con le indicazioni direzionali
delle altre tabelle e nel caso siano aggiunte tabelle nel corso del tempo dovrà, se necessario,
essere riorganizzata la distribuzione delle tabelle stesse nell’impianto direzionale multiplo;
5 – l’eventuale ulteriore collocazione abusiva di indicazioni direzionali, da parte di privati
negli spazi vuoti, rende responsabile anche la ditta che gestisce l’intero impianto. In ogni caso
per prevenire il verificarsi di tale abuso si rende obbligatorio predisporre appositi indicatori
direzionali “senza alcuna dicitura” sino ad occupare il carico massimo autorizzato;
6 – sono vietate le collocazioni “fronte-retro” degli indicatori direzionali a carattere economico
posti cioè sul lato opposto al senso di marcia degli autoveicoli, in relazione alla scarsa fruibilità
visiva ed al pericolo che potrebbe generarsi dalla distrazione del conducente dalla guida; essi,
pertanto, andranno di regola posti sempre sul margine destro della strada rispetto al senso di
39
marcia degli autoveicoli; si potrà derogare a tale regola, consentendo quindi anche il raddoppio
delle concessioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, solo nel caso tali impianti si collochino
all’interno di aree di sosta, parcheggi o autostazioni;
7 – su tali impianti autorizzati, l’Amministrazione comunale ha facoltà di collocare ulteriori
segnali di interesse urbano o pubblico, mentre è in ogni caso vietato collocare indicatori
direzionali a carattere economico su impianti installati dall’Amministrazione comunale ed
aventi esclusiva funzione di pubblico interesse o utilità ovvero su uno spazio riservato e libero
adatto alla collocazione di indicazioni provvisorie in occasione di manifestazioni di interesse
pubblico che saranno autorizzate di volta in volta dal Comune; occorre in ogni caso riservare
uno spazio strutturale ogni 10 (dieci) indicatori direzionali, posto alla base dell’impianto, adatto
alla collocazione di 1 tabella “pubblica” in aggiunta agli indicatori previsti;
8 – i colori di fondo dei singoli pannelli e delle lettere devono rispettare la normativa relativa
all’art.134 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e non
devono determinare confusione con quelli previsti dall’art.78 del Regolamento di Attuazione
ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada relativi alla segnaletica stradale ivi comprese le
segnalazioni turistiche.
B – Ubicazione e zonizzazione
1 – E’ vietata la pubblicità in forma stabile realizzata con tali sistemi, ad eccezione degli
impianti installati secondo un progetto unitario e coordinato, sottoposto al Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione, da gruppi di
esercenti o associazioni, pubbliche o private, nel rispetto delle esigenze di inserimento
ambientale armonico.
2 – In prossimità degli incroci viari, delle zone industriali, delle aree commerciali ed artigianali,
a patto che siano rispettate le distanze previste dal Codice della Strada, possono essere collocati
solo impianti indicatori direzionali di tipo multiplo.
3 – Nelle restanti zone e punti di installazione sono consentiti indicatori singoli o multipli con
meno di 10 tabelle nel rispetto delle normative del Codice della Strada; in ogni caso
l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di obbligare, nel corso del tempo, i gestori o gli
installatori, alla trasformazione degli impianti singoli in un unico impianto multiplo, con spese
da ripartirsi tra le ditte in proporzione agli spazi occupati; il rispetto di tale obbligo sarà la
condizione per il rilascio delle nuove autorizzazioni, anche nella fase di adeguamento secondo
le disposizioni di cui all’art. 30 del presente P.G.I.P..
40
C – Ubicazione lungo le strade (Abaco distanze – Allegato n. 1 )
La suddetta tipologia di impianto pubblicitario deve rispettare le prescrizioni relative ai cartelli
o agli altri mezzi pubblicitari ad essi più assimilabili per forma, posizionamento ed uso.
8. 7 – TRANSENNE PARAPEDONALI PUBBLICITA’ PERMANENTE
Impianto pubblicitario direttamente ancorato a terra ed assemblato in sequenza a formare un
cordone di altezza compresa tra cm.100 e cm.120 da terra ed avente funzione di protezione dei
pedoni dalla sede stradale limitrofa.
Tali impianti devono essere realizzati osservando le regole di cui all’art. 7 del presente Piano e
le seguenti ulteriori prescrizioni specifiche:
A – Dimensioni caratteristiche
Le transenne parapedonali possono essere collocate solo in presenza di un marciapiede o di
un’area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento e, quindi, non possono essere
collocate solo al fine di inserirvi messaggi pubblicitari.
Le dimensioni dell’impianto pubblicitario non possono superare cm.100 di base e cm.70 di
altezza.
B – Ubicazione e zonizzazione
Tali impianti possono essere localizzati in ogni parte della città a patto che siano rispettate le
norme di cui al presente articolo; in ogni caso la loro conformazione, per struttura e per forma,
deve armonizzarsi con il contesto ambientale - urbano di riferimento.
C – Ubicazione lungo le strade
1 – Se la pubblicità è rivolta verso la strada valgono tutte le norme e le prescrizioni adottate per
i cartelli, in base all’art.51 comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della
Strada.
2 – La pubblicità posta sugli elementi che formano le transenne parapedonali non è soggetta
alle limitazioni di cui al precedente punto se il messaggio pubblicitario è rivolto verso il
passaggio pedonale.
3 – La pubblicità su tali impianti può essere collocata liberamente nelle intersezioni delle strade
ad uso prevalentemente pedonale.
41
8.8 – TROMPE L’OIL E SUPERGRAFICHE
Manufatto pubblicitario monofacciale luminoso, illuminato o privo di luce interamente
vincolato su facciate cieche, prive cioè di qualsiasi tipo di apertura, mediante la realizzazione di
un trompe-d’oeil o di altro intervento anche decorativo o artistico che sia in armonia con le
caratteristiche architettoniche dell’edificio.
Il manufatto ha dimensioni massime pari all’80% della stessa facciata su cui sono vincolati.
Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Ogni impianto deve prevedere
lo spazio di dimensioni massime 30 x 10 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la
proprietà del manufatto, gli estremi dell'autorizzazione (numero e data) e il numero
identificativo dell’impianto.
Di massima essi possono essere autorizzati solo in luoghi ritenuti idonei e dopo aver valutato la
documentazione di progetto e le tecniche di realizzazione.
In ogni caso condizione essenziale per concedere l’autorizzazione è che il soggetto e il
messaggio pubblicitario si integrino coerentemente e discretamente nel contesto urbano e che
vengano costantemente e adeguatamente mantenuti in ottimo stato.
In ogni caso è vietata l’installazione nella zona A del PRG.
8. 9 – STRISCIONI – STENDARDI
Impianti bidimensionali, mono o bifacciali, realizzati in materiale privo di rigidezza, mancante
di una superficie di appoggio o, comunque, non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione
pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse; possono essere in tela di
cotone impermeabile, in tela plastificata o in PVC e comunque luminosi solo per luce indiretta.
A – Dimensioni e caratteristiche
1 – Gli “ stendardi ” non possono avere superficie superiore a mq. 10; devono essere dotati di
opportuni agganci per la sospensione e tesatura; se posti in aderenza di fabbricato non possono
superare il 50% del fronte del fabbricato.
Gli “ striscioni ” devono essere contenuti tra una base minima di cm. 600 e massima di cm.
1000 ed un’altezza massima di 140cm.; devono essere realizzati in modo tale da resistere al
vento e altri agenti atmosferici.
2 – Per la messa in opera degli “ striscioni ” a cavallo degli assi viari è assolutamente vietato
l’utilizzo, quale supporto di aggancio, di lampioni ovvero di pali tranviari e/o di qualsiasi altro
42
mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o
calcolato per sostenerli; l’aggancio può venire solo tramite sostegni ad hoc o tramite due
facciate edilizie prospicienti, a patto che siano fatti salvi i diritti di terzi e siano rispettati i
criteri di sicurezza pubblica e di salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale,
urbano e paesaggistico.
3 – La collocazione degli “ striscioni ”, simmetrica rispetto alla mezzeria della strada, deve
risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di mt.
5.10 della parte inferiore del supporto pubblicitario e posti a distanza reciproca non inferiore a
mt. 50.00.
4 – L’esposizione di “ striscioni e stendardi ” è ammessa nel periodo di svolgimento della
manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce e durante la settimana precedente e le 24 ore
successive all’evento.
5 – E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità appesa a balconi e a parapetti.
B – Ubicazione e zonizzazione
1 – Gli “ striscioni ” che attraversano le vie non possono mai essere ammessi nel Centro Storico
(zona A1 del PRG); tali tipologie pubblicitarie sono consentite nelle altre zone in occasione di
manifestazioni a carattere temporaneo quali fiere campionarie, congressi, mostre, gare sportive
ovvero eventi di pubblico interesse.
2 – Gli “ stendardi ” caratterizzati da una maggiore compatibilità ambientale ( da verificarsi in
sede progettuale con riferimento e alla forma e ai colori ) possono essere inseriti su elementi
architettonici limitatamente a manifestazioni di carattere temporaneo, escludendo la pubblicità
privata, purché i colori siano in armonia con il contesto urbano, la tipologia si adatti al contesto
architettonico, il supporto (proprio, su palo, sulle facciate, sui balconi, sui pilastri dei portici
…) sia studiato attentamente in funzione di ogni particolare situazione ed il telo sia
preferibilmente in cotone impermeabile o PVC telato di colore chiaro ed a superficie opaca.
Non né è ammessa la collocazione nel centro storico (zona A1 PRG).
C – Ubicazione lungo le strade ( Abaco distanze – Allegato n. 1)
8. 10 – PUBBLICITA’ E ARREDO URBANO PUBBLICITA’ PERMANENTE
43
Impianti pubblicitari che per forma, installazione e funzione entrano in stretto rapporto con gli
elementi di arredo urbano e che nell’insieme svolgono, in parte, una funzione di pubblico
interesse.
Non sono autorizzate collocazioni di mezzi pubblicitari inserite su fioriere, orologi, termometri
o barometri, cassonetti, cestini per rifiuti, campane per raccolta differenziata dei rifiuti,
panchine se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata, in stretta correlazione
con l’immagine dello spazio urbano in cui sono collocati.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare le tipologie degli elementi di
arredo con funzione di mezzo pubblicitario da collocare in una o più aree urbane.
Tali impianti sono, comunque, soggetti alle norme generali previste dall’art. 7 del presente
Piano ed alle ulteriori prescrizioni specifiche:
A – Dimensioni e caratteristiche
Tali impianti pubblicitari si uniformeranno a quelli che per tipologia, forma, dimensione e
caratteristiche risulteranno ad essi più simili ( cartelli, totem, plance o altro ) e, comunque,
andranno valutati in funzione della loro capacità di inserimento in linea con l’elemento
funzionale di arredo e più in generale con il contesto urbano circostante.
Possono essere presentate proposte progettuali di inserimento di tali elementi anche su
iniziativa privata, purché basate su programmi, sistemi e mezzi congruenti all’interesse
collettivo e che comunque saranno oggetto di attenta analisi e valutazione da parte de Settore
competente; in questo caso l’inserimento di tali impianti sarà regolamentato da un’apposita
convenzione tra il soggetto privato ed il Comune di Lecce.
B – Ubicazione e zonizzazione
Non sussistono limitazioni zonali all’installazione di tali sistemi purché il progetto di
realizzazione e installazione trovi motivate ragioni di inserimento, per qualità fisiche e visive,
in rapporto armonico con il contesto in cui vanno a collocarsi.
C – Ubicazione lungo le strade
L’installazione di tali mezzi pubblicitari, se posti lungo le strade, è condizionata al rispetto
delle norme di cui al Codice della Strada ed alle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione,
tranne l’ipotesi in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di
44
esposizione inferiore ad un metro quadrato; in questo caso infatti non si applicano le distanze
rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.
8.11 – SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI
Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicola adesiva, di scritte in caratteri alfanumerici,
di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici solo
in occasione di eventi del tutto eccezionali quali manifestazioni pubbliche o sportive, che
giustificano il loro provvisorio inserimento.
A – Dimensioni e caratteristiche
Non vi sono limitazioni particolari a patto che siano realizzati con modalità e sistemi adatti ad
evitare qualsiasi pericolo per il transito delle persone e dei mezzi sulla strada stessa; devono
essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla
superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi in base all’art.
49 comma 6 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.
B – Ubicazione e zonizzazione
Non esistono ulteriori divieti zonali in quanto questi elementi sono ammessi unicamente
all’interno di aree di uso pubblico e/o di pertinenza di complessi industriali o commerciali
ovvero lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo
svolgimento di manifestazioni di vario genere ( art. 51, comma 9, del Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada ).
C – Ubicazione lungo le strade
Tali forme di segnalazione pubblicitaria non sono, comunque, consentite su pavimentazioni
stradali di pregio.
8.12 – ULTERIORI COLLOCAZIONI PUBBLICITARIE
8.12.1 – NELLE AUTOSTAZIONI E PARCHEGGI
Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si possono inserire tutte le tipologie di
impianti pubblicitari sopra descritte nel rispetto delle limitazioni di cui all’art.52 del
45
Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada e in ogni caso nel rispetto
delle norme del presente Piano.
Nelle autostazioni e nei parcheggi posti lungo le strade urbane di scorrimento (tipo D) e nelle
strade urbane di quartiere (tipo E) possano essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui
superficie complessiva, al netto delle strutture di sostegno, non superi nel complesso il 10%
della superficie occupata dall’autostazione o dal parcheggio stesso, sempreché gli stessi non
siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in
corrispondenza degli accessi.
Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in
misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di
servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato (es. mappe della
città luminose e non), inseriti con un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un
servizio di informazione aggiuntivo che colga l’occasione della sosta delle auto e degli utenti
per informare sulle attività del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l’utente
si trova ovvero per indicare la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi.
La collocazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della
strada è ammessa anche nelle aree a parcheggio del centro storico (zona A1 PRG) purché
valutata coerente con il contesto urbano dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.
8.12.2 – PUBBLICITA’ NEI CHIOSCHI E NELLE EDICOLE
Sono consentiti solo impianti pubblicitari relativi alla specifica attività di esercizio
commerciale da collocarsi secondo le regole proprie delle insegne.
In aderenza alle sole edicole è ammessa anche la collocazione di impianti pubblicitari, di
modeste dimensioni, da utilizzare per la sola pubblicità editoriale, monofaciali, privi di audio,
a messaggio variabile.
I gestori di attività collocate in chioschi ed edicole devono:
a) allestire il proprio banco, chiosco, vetrina o carrettino con decoro;
b) mantenere sempre in buono stato il materiale usato per l’appoggio dei giornali, riviste, libri
ecc.;
c) evitare qualsiasi appoggio ai muri;
d) contenere l’occupazione del suolo nei limiti di spazio e di orario fissati dalla concessione;
46
e) non appoggiare materiale a terra, su muri, alberi, sostegni pubblici o altri manufatti
accessori di carattere urbano e non utilizzare corde, fili, stendini o altro per l’appoggio di
materiale;
f) non apporre alcunché sulla segnaletica stradale.
TITOLO II
ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 9
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO
Il Piano si attua secondo le seguenti modalità:
intervento diretto da parte dei privati ( pubblicità esterna permanente e temporanea);
intervento diretto da parte del Servizio pubbliche affissioni;
affissione diretta da parte dei privati;
progetto degli ambiti di arredo urbano;
progetti unitari delle aree di addensamento pubblicitario.
Tali modalità di attuazione sono riferibili alle tipologie degli impianti pubblicitari come
previsto dagli articoli seguenti.
Art. 10
INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI
Tipologie ammesse
L'intervento diretto da parte dei privati è ammesso per le tipologie di impianti descritti all’art.
3 come pubblicità esterna permanente e temporanea.
Procedura di presentazione dell’istanza di AUTORIZZAZIONE presso gli Uffici del
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione diretta, deve contenere:
1. generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente;
47
2. in caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice
fiscale o partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati anagrafici del
legale rappresentante;
3. ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l’impianto;
4. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile e
di avere l’assenso del proprietario dell’edificio o dell’area interessata (in caso di
condominio dell’Amministratore).
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico
abilitato:
1. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell’impianto
pubblicitario;
2. documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà
collocato; le due fotografie, una panoramica e l’altra particolareggiata, dovranno avere
formato minimo di cm 9x12;
3. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello
stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei
supporti o sistemi di ancoraggio e della qualità della luce emessa;
4. disegni particolareggiati dell’impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali,
colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:
- per la collocazione su edificio : stato attuale e di progetto in scala non inferiore a
1:100 della facciata interessata;
- per la collocazione su sedime : stato attuale e di progetto in scala non inferiore a
1:200 della porzione di area interessata, con l’esatta posizione richiesta, riferita ad
elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.
5. bozzetto della pubblicità da installare;
6. relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:
- il rispetto delle norme P.G.I.P.;
- la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nell'
allegato 1 del presente Piano, l’idoneità statica attestando che il manufatto è
stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del
48
terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da
garantire la stabilità.
Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l’inserimento ambientale
dell’impianto e il suo inserimento nel contesto urbano circostante.
Ogni istanza deve riferirsi ad un’unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più
di un impianto.
Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, il Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio deve rilasciare la relativa autorizzazione o
comunicare motivato diniego, previa comunicazione dei motivi ostativi.
Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso
in cui l’Ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del
procedimento ne fa richiesta entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Qualora l’ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall’interessato entro 30 giorni
dalla richiesta, la domanda viene archiviata e dell’avvenuta archiviazione viene data notizia
all’interessato.
L’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari è negata in caso di morosità nel
pagamento dell’imposta di pubblicità, definitivamente accertata, verificatasi nell’ultimo
triennio.
La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale
sanzionata.
Art. 11
INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati di norma al Servizio pubbliche
affissioni.
La tipologia ammessa è : – Affissioni su plance
49
Il Comune o, ove esistente, il Concessionario pubblico ha l’obbligo di provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni, al loro
adeguamento nel rispetto del Regolamento Comunale e del presente Piano Generale degli
Impianti, nonché al potenziamento degli impianti stessi, nei limiti previsti dalla normativa e
dal Piano Generale degli Impianti.
ART. 12
AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI
Per l’installazione dei sistemi e dei mezzi pubblicitari di “ Affissione Diretta ”, il P.G.I.P.
individua una quantità pari a mq. 4.500 – corrispondenti a n. 375 impianti di dimensioni m.
4.20 x 3.00 - suddivisi in lotti all’interno del centro abitato.
Il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio svolgerà una gara con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione e la gestione di tali sistemi in base a
quanto stabilito nel bando e nel capitolato speciale di appalto (i cui schemi si allegano in
copia).
I criteri in base ai quali verrà valutata l’offerta sono il canone e il progetto. La valutazione
del progetto, a sua volta, sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri : caratteristiche
estetiche e funzionali, qualità di realizzazione degli impianti, utilizzo di tecnologie innovative,
facilità di integrazione nel tessuto urbano, tecnologie utilizzate, funzionalità degli impianti in
relazione alla loro utilità cittadina; tempi di consegna e di installazione; progetto di
manutenzione degli impianti.
Il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio potrà, comunque, richiedere altre eventuali
garanzie e/o inserire nel bando e nel capitolato ulteriori criteri di preferenza di natura tecnica
ritenuti necessari e/o opportuni nonché di operare variazioni per ragioni di natura giuridica.
E’, in ogni caso, negata la partecipazione alla gara in caso di morosità, definitivamente
accertata, nel pagamento dell’imposta sulla pubblicità e/o del canone annuo dovuto ex art. 23
del Regolamento, verificatasi nell’ultimo triennio.
ART.13
PROGETTO DEGLI AMBITI DI ARREDO URBANO
Per la collocazione delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari, l'Amministrazione
Comunale procederà alla stipula di una convenzione sulla base della presentazione di un
progetto di installazione di arredo urbano.
50
La tipologia ammessa è : impianti di pubblicità o propaganda tramite elementi di arredo
urbano.
ART.14
PROGETTO UNITARIO DELLE AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO
Le AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO, sono attuate mediante Progetto
unitario di iniziativa privata.
Tali Progetti dovranno localizzare compiutamente tutti gli impianti pubblicitari proposti e
contenere:
1. analisi dello stato attuale degli spazi interessati dall'intervento evidenziando il degrado
funzionale e visivo e gli elementi in contrasto con il presente Piano;
2. proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente Piano che
- evidenzi gli impianti previsti in deroga a quanto stabilito in materia di
distanze;
- valuti il corretto inserimento ambientale dei nuovi impianti;
- tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali, compositive ed
architettoniche dello spazio interessato dall'intervento e del suo intorno urbano;
- contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana;
- risponda alle esigenze di circolazione e di traffico.
In ogni area di addensamento pubblicitario gli impianti pubblicitari devono appartenere ad
una linea unitaria per l'uso di forme, colori e materiali e contribuire a conferire una specifica
identità al luogo urbano oggetto dell'intervento.
Gli impianti ammessi nei Progetti di addensamento pubblicitario sono: cartelli di pubblicità
permanente e temporanea.
Procedure di autorizzazione per installazione di impianti pubblicitari tramite progetti
unitari
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere:
1. generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente;
51
2. in caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice
fiscale o partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati anagrafici del
legale rappresentante;
3. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile e
di avere l’assenso del proprietario dell’edificio o dell’area interessata (in caso di
condominio dell’Amministratore).
I Progetti Unitari di iniziativa privata sono costituiti dai seguenti elaborati:
1. planimetria di inquadramento dello stato di fatto in scala 1:2000;
2. planimetria di inquadramento estratta dal PRG in scala 1.2000;
3. rilievo fotografico;
4. stato attuale e di progetto in scala 1:200 e comunque non inferiore alla scala
1:500, costituito da planimetria, sezioni, profili con indicazione degli
allineamenti e di tutti gli impianti previsti, corredato dal computo delle
superfici pubblicitarie per ciascun impianto e della superficie complessiva;
5. progetti di ciascun impianto, completo di sezione in scala non inferiore a 1:50
con particolari tecnologici inerenti le caratteristiche di realizzazione, i materiali
impiegati, i supporti o sistemi di ancoraggio e la qualità della luce emessa;
6. vedute prospettiche, simulazioni o eventuale ulteriore documentazione
necessaria a descrivere l’inserimento ambientale degli impianti e il loro
inserimento organico alla scena urbana attuale, in relazione allo specifico
intervento;
7. bozzetto della pubblicità da installare;
8. relazione tecnica illustrativa;
9. norme tecniche di attuazione;
10. relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:
-
il rispetto delle norme P.G.I.P.;
-
la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali
indicati nell'Allegato 1 al presente P.G.I.P.;
-
idoneità statica attestando che l’impianto è stato calcolato, realizzato
e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della
52
spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da
garantire la stabilità;
11. eventuale autorizzazione del proprietario degli immobili su cui insistono gli
impianti.
Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione completa di cui al precedente comma, il Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio sottopone il progetto unitario alla Giunta Municipale.
In caso di esito favorevole, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, verrà rilasciata
autorizzazione cumulativa all’installazione degli impianti oggetto del progetto unitario.
TITOLO III
ALTRA PUBBLICITA’
Art.15
PUBBLICITÀ FONICA
Pubblicità fonica effettuata per conto altrui a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e
simili.
E’ ammessa all’interno degli impianti sportivi e, su suolo pubblico, previa autorizzazione,
solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza
cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.
E’ ammessa la pubblicità dei candidati a cariche pubbliche nel periodo della campagna
elettorale, con le modalità e prescrizioni previste dalla legge elettorale.
Tale forma di pubblicità in ogni caso non può superare i limiti massimi di esposizione al
rumore, fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini di cui all’art. 155 del Codice della Strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e
ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente
messaggi di pubblico interesse disposti dall’autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
Art.16
PUBBLICITÀ A MEZZO AEROMOBILI E/O PALLONI FRENATI
La pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati è consentita esclusivamente in occasione
di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale.
53
Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo,
solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale.
La durata dell’autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione.
Art.17
PUBBLICITÀ PER CONTO TERZI SUI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI
LINEA E NON, SUI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO TAXI E BUS-NAVETTA.
Pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli adibiti a trasporto di linea.
Tale forma di pubblicità non può essere luminosa o rifrangente ai sensi dell’art. 57 del
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:
che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la
percettibilità degli stessi;
che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
che eventuali pannelli aggiuntivi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie
sulla quale sono applicati.
La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi
unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e
simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra
dell’abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve
avere dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi
variabili;
che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della
misura di cm 100x12;
che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di
quelle vetrate.
Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.
La pubblicità per conto terzi sui veicoli utilizzati per bus-navetta, è ammessa alle seguenti
condizioni:
54
che l’automezzo sia nella piena disponibilità di colui che effettua la pubblicità;
che sia realizzata con un massimo di due pannelli monofacciali rettangolari con dimensioni
massime di cm 200x50 in relazione alle dimensioni del veicolo, con sporgenza massima non
superiore a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo, saldamente ancorati alle fiancate
dell'automezzo.
L’apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente
alle seguenti condizioni:
che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
che la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e
comunque non sia superiore a mq. 3;
che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore a 1/6 della superficie;
che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai
dispositivi di segnalazione visiva e che non interessi le superfici vetrate;
che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
In tutti i casi di cui ai commi precedenti, le scritte i simboli e le combinazioni di colori non
devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma
di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo,
obbligo, prescrizione o indicazione.
E’ vietata la pubblicità luminosa all’interno dei veicoli.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle
competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada d.lgs. 30.04.1992,
n. 285.
E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del
d.lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92.
Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia
privata di efficacia.
Art. 18
PUBBLICITÀ COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
All’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di
pubblico spettacolo è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simili o con
mezzi audiovisivi per pubblicità per conto altrui.
Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori.
55
Il materiale non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a mq 2.
All’interno degli ascensori, ai sensi della L. 14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16.01.95 n. 42, è
ammessa l’esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq, con
esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a
mezzo apparecchi sonori.
La pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive di proprietà comunale è ammessa
l’esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 0.5 mq, con esclusione di
proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile
La pubblicità commerciale e non, effettuata per conto altrui mediante distribuzione di
manifestini o altro materiale pubblicitario e mediante persone circolanti con cartelli e altri
mezzi pubblicitari è consentita sul territorio comunale.
E’ vietato l’abbandono di materiale pubblicitario (quali volantini, depliants e altro) lungo
le strade o in luogo pubblico sia da parte delle aziende distributrici che da parte di privati
cittadini; in caso di violazione di tale divieto colui che abbandona il suddetto materiale incorre
nelle sanzioni previste dall’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.
Art.19
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DIRETTA
L’installazione di pubblicità per conto altrui di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, è soggetta a
preventiva autorizzazione diretta rilasciata dal Comune.
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione diretta, deve contenere:
1. generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente;
2. in caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice
fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati anagrafici del
legale rappresentante;
3. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;
4. ubicazione esatta del luogo dove si intende installare la pubblicità per conto altrui;
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1. bozzetti in triplice copia della pubblicità da esporre ovvero dell’intero impianto se
trattasi di esposizione in vetrinette, raccoglitori e simili;
2. fotografia in formato minimo di cm 9x12 del luogo dove il mezzo pubblicitario sarà
installato;
56
3. breve relazione descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello
stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei
supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa.
4. nel caso di impianti luminosi o illuminati, dichiarazione che gli impianti saranno
installati nel rispetto delle normative vigenti in materia.
5. progetto con indicazioni riguardanti l’ubicazione, stralcio del PRG, dimensioni del
manufatto, quantità degli impianti, lay-out;
6. eventuale autorizzazione del proprietario degli immobili su cui insistono gli impianti.
Nel caso della pubblicità fonica di cui all'art. 16 è sufficiente breve relazione contenente
l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.
Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, il Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio deve rilasciare la relativa autorizzazione o
comunicare motivato diniego.
Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso
in cui l’Ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del
procedimento ne fa richiesta entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Qualora l’ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall’interessato entro 60 giorni
dalla richiesta, la domanda viene archiviata e della relativa archiviazione viene data
comunicazione al richiedente.
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art.20
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente Piano devono essere presentate o
inviate al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Comune di Lecce.
L’autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti
di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’installazione,
dalla gestione e dalla permanenza del mezzo pubblicitario.
57
L’Amministrazione comunale terrà un registro (eventualmente informatizzato) delle
autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l’indicazione dell’intestatario, di una
sommaria descrizione dell’impianto, nonché degli estremi dell’autorizzazione.
Le posizioni di tutti i mezzi pubblicitari non temporanei su proprietà privata e su suolo
pubblico, saranno riportate nella cartografia dello stato di fatto conservata presso il Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio.
Quando gli impianti pubblicitari sono installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o
statale, gli stessi devono ottenere il preventivo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Piano nonché per le
tipologie di altra pubblicità per conto altrui, non trova applicazione l’istituto del silenzioassenso né della SCIA (artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241), atteso che il rilascio
dell’autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni
tecniche e discrezionali nell’ambito di limiti di contingente complessivo.
Art. 21
VARIAZIONI
DEL
MESSAGGIO
PUBBLICITARIO
PER
PUBBLICITA’
PERMANENTE
Fermo restando la permanenza del messaggio pubblicitario per un tempo non inferiore a mesi
tre, è consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari a condizione che non
sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione, previa
trasmissione al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, del nuovo bozzetto relativo
alla nuova pubblicità da installare e successiva autorizzazione del Dirigente di detto Settore,
da rilasciare entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza decorsi i quali si intende rilasciata.
Art. 22
DURATA E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Salvo diversa indicazione, l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari ha validità
per un periodo di 3 anni.
Qualora l’Amministrazione lo ritenga ammissibile e opportuno, l’autorizzazione è rinnovabile
e, comunque, prorogabile sino all’approvazione del nuovo Regolamento sulla pubblicità.
Ai fini del rinnovo e/o proroga il titolare deve presentare apposita domanda corredata da
idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni
58
di autorizzabilità dell’impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di
manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.
L’autorizzazione all’installazione di pubblicità su ponteggi ha validità limitata al tempo
dell’autorizzazione del ponteggio e, in ogni caso, per un periodo non superiore alla durata dei
lavori e, comunque, per un periodo non superiore a un anno, salvo proroga a massimo tre
anni.
L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di
manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 15
giorni antecedenti l'evento e 24 ore successive.
L’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari permanenti può essere rinnovata e/o
prorogata con provvedimento espresso dell’Amministrazione comunale da richiedersi almeno
sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione originaria. L’istanza di rinnovo e/o proroga
deve essere presentata con le stesse modalità della prima istanza.
In mancanza del provvedimento espresso, l’autorizzazione scade alla data nella stessa indicata
senza necessità di alcuna disdetta.
Art. 23
OBBLIGHI DELL’INTESTATARIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza
entro un anno dalla data dell’autorizzazione, previa corresponsione dell’imposta dovuta.
Entro un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione il titolare ha l’obbligo di
comunicare all’ufficio competente l’avvenuta installazione dell’impianto pubblicitario
allegando una o più foto in formato digitale o stampate per ogni impianto pubblicitario
installato.
Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:
1. effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato
dell’impianto pubblicitario;
2. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di
sicurezza;
3. adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al
momento del rilascio dell’autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute
e motivate esigenze;
59
4. provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza
oltreché in caso di revoca dell’autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte
del Comune;
5. provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli
autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati
autorizzati, entro le 12 ore successive alla data di scadenza indicata nell’
autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
6. in caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano
la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio
pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e
responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno
eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al
presente comma, l’autorità competente potrà ordinare la rimozione d’ufficio
dell’impianto a spese del titolare.
7. provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina dell’imposta.
8. su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a
cura e spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione
facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
•
Comune di Lecce;
•
Soggetto titolare;
•
Numero e data dell’autorizzazione e relativa scadenza con indicazione del numero
identificativo dell’impianto.
La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo
dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa
riportati.
In tutti i casi in cui la collocazione dell’impianto comporti la manomissione di suolo
comunale o di marciapiede pubblico devono essere osservate le norme che regolano tale
materia; gli interessati dovranno altresì osservare, oltre alle disposizioni del P.G.I.P., anche le
vigenti disposizioni in materia di edilizia, estetica cittadina, polizia municipale e pubblica
sicurezza.
Art. 24
VOLTURA DELLA AUTORIZZAZIONE
60
La voltura dell’autorizzazione, riguardante esclusivamente gli impianti di pubblicità
permanente, dovrà essere comunicata congiuntamente dal cedente e dal subentrante
all’Ufficio del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio che, in presenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi in capo al subentrante, provvederà alla voltura.
L’Ufficio provvederà all’inoltro della comunicazione all’Ufficio Tributi per la conseguente
modifica dell’intestazione del ruolo.
Art. 25
REVOCA E DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L’autorizzazione è revocata, prima della scadenza, per i seguenti motivi:
- sopravvenute esigenze di interesse pubblico che contrastino con la permanenza
dell’impianto;
- impianto pubblicitario che arrechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo
a cose o persone;
- impianto pubblicitario che sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e
pedoni o all’esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
- autorizzazione rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o non veritiere;
- qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non è più rispondente alle
esigenze di decoro e/o estetica e/o sicurezza;
- esigenze correlate alla realizzazione e fruizione da parte di privati di edifici realizzati
in forza di regolare permesso di costruire.
Contestualmente alla revoca il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, salvo il caso
in cui l’impianto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare
dell’autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale
provvede alla rimozione d’ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare.
2. Sono cause di decadenza dell’autorizzazione:
- violazione di norme di legge, del Regolamento, del presente Piano, delle prescrizioni
impartite dal Comune per l’installazione, manutenzione, sicurezza e decoro dell’impianto;
- mancata installazione dell’impianto nei termini previsto nel presente Piano;
- rinuncia espressa con documentazione dell’avvenuta rimozione dell’impianto;
- mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità e/o diritto sulla pubblicità e/o canone
previsto dall’art. 23 del Regolamento.
61
Contestualmente alla decadenza il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio dà
comunicazione al titolare dell’autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla
rimozione, scaduto il quale provvede alla rimozione d’ufficio. Le relative spese sono
addebitate al titolare.
Art. 26
ANTICIPATA RIMOZIONE E RINUNCIA
Costituisce obbligo di rimozione integrale dell’impianto e dei suoi supporti nonché di
ripristino dello stato dei luoghi, oltre la scadenza dell’autorizzazione, anche la:
- denuncia cessazione pubblicità, che deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno,
corredata dai dati identificativi dell’impianto;
- revoca dell’autorizzazione o sua decadenza.
La rinuncia ad una esposizione regolarmente autorizzata comporta: il pagamento dell’imposta
e di tutti gli oneri dovuti, oltre le spese di istruttoria quantificate con separato atto
dirigenziale.
Il mezzo pubblicitario rimosso d’ufficio resta custodito nei depositi comunali. Nella diffida di
rimozione viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la
restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e
delle spese sostenute per le operazioni di rimozione.
In mancanza di richiesta entro il termine indicato nella diffida e pagamento del dovuto, il
mezzo potrà essere distrutto o alienato mediante asta pubblica.
TITOLO V
PENALITA' E SANZIONI
Art. 27
MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALLA
AUTORIZZAZIONE.
Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta
preventiva autorizzazione.
E’ considerata altresì abusiva ogni variazione non autorizzata negli impianti di tipologia
gigantografia artistica su ponteggi.
62
Sono considerate difformi tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle
condizioni e caratteristiche dell’autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni,
colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.
Art. 28
PENALITA', SANZIONI, INTERESSI, COPERTURA IMMEDIATA E RIMOZIONE,
DECORRENZA DELLA PUBBLICITA’ ABUSIVA.
Gli impianti non compatibili e ritenuti abusivi, oltre ad essere soggetti alle sanzioni
amministrative e tributarie previsti dagli artt. 23 e 24 del d.lgs. 507 del 1993 e dall’art.23 del
Nuovo Codice della Strada, e dal Regolamento sulla pubblicità e delle Pubbliche Affissioni,
devono essere rimossi.
Sono considerate abusive, e quindi soggette alle sanzioni previste:
a) le forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero
risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla predetta autorizzazione per forma,
contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione;
b) le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune;
c) le forme di pubblicità non adeguate alle disposizioni del presente P.G.I.P. entro i termini
stabiliti;
d) le forme di pubblicità in contrasto con le disposizioni, ovvero prive delle relative
autorizzazioni come stabilito nel Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285 del 1992) e nel
Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495 del 1992, modificato dal D.P.R. 610
del 1996);
e) gli impianti sprovvisti di targhetta di identificazione;
f) gli impianti per cui è avvenuto pagamento dell'imposta ma non muniti di tutti i permessi,
autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la forma
pubblicitaria;
g) gli impianti in cui sono apportate variazioni non autorizzate;
h) gli impianti per cui siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune sono sequestrati e custoditi nei
depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia,
nonché dell’imposta e/o diritto e/o canone evasa. Nella diffida di rimozione viene stabilito un
termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale
63
sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per
le operazioni di rimozione.
In mancanza di richiesta entro il termine indicato nella diffida e pagamento del dovuto, il
mezzo potrà essere distrutto o alienato mediante asta pubblica.
ART. 29 - SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO
INTERESSE
Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque
momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per necessità
estetiche, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di
un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse,
dandone comunicazione scritta all'interessato.
Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di
pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi
pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per
quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità
previste nel presente Piano. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a
categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di
competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio. È fatto comunque salvo il
diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di
rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30 – IMPIANTI AUTORIZZATI
Le autorizzazioni in essere, che rispondono alle disposizioni del presente P.G.I.P. alla data della
sua approvazione, dovranno tutte seguire la scadenza naturale che comunque non può superare
l’ambito di validità dello stesso.
Art. 31
64
ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA'
AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA
Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in
completa conformità alla stessa che non rispondono alle disposizioni del presente P.G.I.P.,
devono essere adeguati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
I titolari degli impianti di cui al precedente comma dovranno pertanto, entro e non oltre 30
giorni dall'entrata in vigore del presente P.G.I.P, indirizzare domanda atta ad ottenere la
nuova autorizzazione.
L'Amministrazione si pronuncerà, previo contraddittorio, sull'istanza di adeguamento entro e
non oltre 30 giorni dal suo ricevimento.
In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, si avrà la
decadenza con conseguente obbligo di rimozione.
L'Amministrazione può, in caso di impianti per i quali non sia possibile l'adeguamento,
consentire la delocalizzazione previa istanza secondo quanto previsto dal presente P.G.I.P ,
con reinstallazione esclusivamente in altra zona.
Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per
l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.