Piano Generale Impianti
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Piano Generale Impianti
1 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PUBBLICI E PRIVATI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 14 giugno 2011 2 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PUBBLICI E PRIVATI INDICE TITOLO I - DISCIPLINA DEL PGIP Art. 1 - FINALITA’CONTENUTI DEL PIANO Art. 2 - ZONIZZAZIONE Art. 3 - TIPOLOGIA, DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI Art. 4 - DIMENSIONAMENTO DEL PIANO Art. 5 - MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI Art. 6 - AREE DI ADDENSAMENTO Art. 7 - CRITERI GENERALI DI INSTALLAZIONE Art. 8 - TIPOLOGIE E LIMITI DI INSTALLAZIONE ENTRO IL CENTRO ABITATO TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 9 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 10 - INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI Art. 11 - INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 12 - AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI Art. 13 - PROGETTO DEGLI AMBITI DI ARREDO URBANO Art. 14 - PROGETTO UNITARIO DELLE AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO TITOLO III ALTRA PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO Art. 15 - PUBBLICITÀ FONICA Art. 16 - PUBBLICITÀ A MEZZO AEROMOBILI E/O PALLONI FRENATI Art. 17 - PUBBLICITÀ PER CONTO TERZI, SUI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI LINEA E NON, SUI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO TAXI E BUS-NAVETTA 3 Art. 18 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO Art. 19 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DIRETTA TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER EFFETTUARE PUBBLICITA’ PER CONTO ALTRUI Art. 20 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE Art. 21 - VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO PER PUBBLICITA’ PERMANENTE Art. 22 - DURATA E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Art. 23 - OBBLIGHI DELL’INTESTATARIO DELL’AUTORIZZAZIONE Art. 24 - ANTICIPATA RIMOZIONE Art. 25 - VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE Art. 26 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE TITOLO V - PENALITA' E SANZIONI Art. 27 - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALL’AUTORIZZAZIONE Art. 28 - PENALITA', SANZIONI, INTERESSI, COPERTURA IMMEDIATA E RIMOZIONE, DECORRENZA DELLA PUBBLICITA’ ABUSIVA TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 29 - SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE Art. 30 – IMPIANTI AUTORIZZATI Art. 31 - ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA 4 TITOLO I DISCIPLINA DEL PIGP ART. 1 - FINALITA’ E CONTENUTI DEL PIANO Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) disciplina, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento Comunale sulla Pubblicità approvato con deliberazione C. C. n. 60/2010, il corretto utilizzo delle varie “forme pubblicitarie”, con l’obiettivo di salvaguardare l’uniformità di arredo, le caratteristiche ambientali, architettoniche, archeologiche, artistiche e paesaggistiche del tessuto urbano e tenendo conto delle esigenze di traffico e sicurezza della circolazione stradale nel territorio comunale della Città di Lecce. Il P.G.I.P. disciplina, in particolare: 1 – le modalità di installazione degli impianti pubblicitari destinati a supportare: • la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e, comunque, non a rilevanza economica; • la pubblica affissione di natura commerciale; • l’affissione diretta dei privati; • la pubblicità esterna permanente e temporanea; 2 – la procedura amministrativa per l’ottenimento dell’autorizzazione comunale. Per quanto concerne tutte le forme pubblicitarie connesse specificatamente all’esercizio dell’attività, invece, il P.G.I.P. demanda alle norme e alle prescrizioni del Regolamento Edilizio per quanto qui non espressamente regolamentato. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di Attuazione si rinvia alle seguenti norme: • nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, d.lgs. n. 10 settembre 1993 n. 360); • norme tecniche di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e successive variazioni e/o modificazioni; • norme nazionali, regionali e comunali in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale e specificatamente: 5 – d.lgs. n. 42/2004; – Piano Paesistico Ambientale Regionale; – Piano Regolatore Generale; – deliberazione di Giunta Municipale che definisce le aree dentro e fuori il centro abitato; – Regolamento Comunale che indica la suddivisione del Territorio in zone omogenee. Il P.G.I.P. è formato dai seguenti elaborati: • Norme di attuazione; • Elaborati grafici: Tavola 1 - Zonizzazione del territorio comunale: - Centro storico; - Area di categoria speciale; Tavola 2 – Individuazione siti di installazione impianti per affissione pubblica “6.00x3.00” esistenti sul territorio al 10/06/2010; Tavola 3 – Individuazione siti di installazione nuovi impianti per affissione diretta; Tavola 4 – Criteri di dimensionamento e installazione; Allegato 1: a) Numeri del Piano; b) Requisiti tecnico-prestazionali degli impianti pubblicitari; c) Abaco distanze; d) Individuazione delle strade di categoria speciale; ART. 2 – ZONIZZAZIONE Il territorio del Comune di Lecce è suddiviso in aree individuate nella allegata zonizzazione (Tavola 1), in considerazione delle relative caratteristiche storico - ambientali, urbanistico architettoniche e/o commerciali. Le aree individuate sono le seguenti: a) - Centro Storico comprende la zona storica centrale esistente entro le mura cittadine cinquecentesche nonché le aree immediatamente adiacenti perimetrate dal P.R.G. vigente. b) - Zona di categoria Speciale – Art. 4 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507/93 6 comprende parte del territorio individuato dal P.G.I.P. in cui è applicata una maggiorazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. L’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni commerciali sono maggiorati sino al cento per cento (100%). c) - Zona di categoria normale comprende la restante parte di territorio così come individuata ed inclusa nella delimitazione del centro abitato approvata con deliberazione C. C. n. 32 del 21 aprile 2008. ART. 3 - TIPOLOGIA, DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI Il presente Piano disciplina le tipologie di impianti consentite nel centro abitato del Comune di Lecce, individuando i formati e le modalità di utilizzo. Per centro abitato si intende l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Gli impianti pubblicitari si distinguono in: • impianti di affissione pubblica; • impianti di affissione diretta; • impianti di pubblicità esterna permanente e temporanea (c. d. cartellonistica); • altri mezzi di pubblicità e propaganda. Gli impianti pubblicitari ammessi sul territorio Comunale sono i seguenti: a - INSEGNE: è da considerare insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 7 Disciplina e limitazioni: le insegne possono occupare sino al 20% della superficie dell'immobile sede dell'attività descritta; se le stesse sono totalmente aderenti alla facciata dell'immobile (esempio insegna a bandiera) la loro superficie non deve superare la metà di quanto sopra previsto. Se collocate sul tetto o su altre pertinenze diverse dalla facciata le insegne non possono, in ogni caso, eccedere la dimensione di 18 mq. b - TARGHE: mezzi indicativi di attività imprenditoriale e/o professionale da collocarsi in apposite porta targhe, eventualmente multipli, da installare nell'atrio di ingressi di edifici ovvero sul lato esterno dell'ingresso. Disciplina e limitazioni: devono avere dimensioni non superiori a cmq. 1200 e devono essere realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Devono essere collocate in appositi porta targhe, eventualmente multipli, installati nell'atrio di ingresso di edifici ovvero su lato esterno dell'ingresso. c - CARTELLO PUBBLICITARIO (pubblicità permanente): manufatto bidimensionale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc.). Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (art. 47 dpr 16.12.1992 n. 495). Disciplina e limitazioni: le dimensioni dei cartelli pubblicitari installati al suolo, sia opachi sia luminosi, non possono eccedere la superficie di mq. 12. Le dimensioni dei cartelli pubblicitari, sia opachi sia luminosi, collocati sul tetto dei fabbricati possono eccedere la dimensione di mq. 12 sino a un massimo di mq. 24 e comunque con una superficie complessiva per fabbricato non eccedente l’80% della superficie del prospetto. E’ consentito altresì ricoprire con cartelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato o decorato, purché i manufatti pubblicitari abbiano una valenza decorativa e di positivo impatto ambientale. Tali impianti possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal Codice della Strada, in considerazione della loro funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole situazioni. L'altezza massima dei cartelloni pubblicitari ubicati a terra e sui tetti, esclusi i supporti di sostegno, non può mai eccedere i metri 3,5. 8 Si applicano in ogni caso i divieti e limitazioni dimensionali previste dal presente Piano in relazione a particolari zone del centro urbano nello stesso individuate. d – MANIFESTO (affissione): manifesto realizzato in materiale cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi da cartelli pubblicitari e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. Disciplina e limitazioni: la dimensione dei manifesti può essere di cm. 70 x 100 e suoi multipli sino alla dimensione massima di metri 4.20 x 3.00; essi devono essere affissi sugli impianti e, comunque, negli spazi ad essi destinati. e - STRISCIONE E STENDARDO (pubblicità temporanea): impianto mono o bifacciale, bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio e, comunque, non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria; può essere luminoso per luce indiretta. Disciplina e limitazioni: possono essere installati nel rispetto di idonei criteri di sicurezza relativi alla stabilità e tenuta degli agganci, con espresso e assoluto divieto di utilizzare come superficie di appoggio: alberi, pali delle linee elettriche, pubblica illuminazione e telefoniche e strutture provvisorie. L'esposizione di striscioni e mezzi similari è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali, sportive e di carattere sociale anche quando sullo striscione compaiano, in qualità di sponsor della manifestazione, aziende private. Eccezionalmente può essere autorizzata anche l'esposizione di striscioni e stendardi commerciali. Gli striscioni devono essere installati da ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; tale ditta deve essere indicata nella richiesta di autorizzazione; alla richiesta deve essere anche allegata polizza di assicurazione – di idoneo massimale - per la copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi per eventuali danni derivanti dall’installazione degli striscioni e dalla loro permanenza su suolo pubblico. f - PANNELLO LUMINOSO (pubblicità permanente): impianto caratterizzato dall'impiego di diodi o lampadine e simili‚ mediante controlli elettronici, programmati in modo da 9 garantire la variabilità del messaggio pubblicitario e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante e similare. Disciplina e limitazione: non possono eccedere la dimensione di mq.18; possono essere collocati esclusivamente su lastrici solari ad un’altezza di almeno 7 metri dal piano stradale e, fermo restando il limite di mq 18.00, non possono eccedere l'80% della superficie del prospetto del fabbricato interessato. Tali impianti se ad esclusivo carattere istituzionale, per pubblica utilità e/o a carattere socialmente utile, possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal Codice della strada, in considerazione della loro funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole situazioni e, comunque, non possono superare la dimensione di cm. 280 x 200. g - PANNELLO LUMINOSO E ILLUMINATO (pubblicità permanente): impianto luminoso o illuminato, programmato mediante controllo elettromeccanico‚ in modo da garantire la variabilità, in maniera rotativa, del messaggio pubblicitario. Disciplina e limitazioni: la dimensione di tali impianti pubblicitari installati al suolo, sia illuminati che luminosi, non può eccedere la superficie di mq. 12. La dimensione degli impianti pubblicitari sia illuminati che luminosi, collocati sul tetto dei fabbricati, può eccedere la dimensione di mq. 12 sino a un massimo di mq. 50, e comunque la superficie complessiva per fabbricato non eccedente l'80% della superficie del prospetto. E’ consentito ricoprire con tali pannelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato e decorato, purché l’impianto pubblicitario abbia una valenza decorativa e di positivo impatto ambientale. h - PROIEZIONE LUMINOSA (pubblicità permanente) di diapositive, filmati e altri sistemi similari‚ effettuata su schermi o pareti riflettenti. Disciplina e limitazioni: tali proiezioni sono consentite senza limitazione alcuna all'interno di esercizi pubblici e strutture private aperte al pubblico. Se realizzate all'esterno devono essere di volta in volta autorizzate al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti. 10 i - PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI (pubblicità temporanea) mediante scritte, striscioni, disegni e fumogeni. Disciplina e limitazioni: è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione e non può avere una durata giornaliera superiore a120 minuti né può essere effettuata in concomitanza con altre iniziative pubblicitarie similari. l - PALLONI FRENATI E SIMILI (pubblicità temporanea): impianti caratterizzati dall'impiego di gas o aria calda. Disciplina e limitazioni: possono essere installati su aree pubbliche e private; possono avere una superficie non superiore a mq. 800 e devono essere ancorati su punti idonei che garantiscano la sicurezza e l'incolumità delle persone, da attestare in apposita relazione tecnica redatta da Ingegnere iscritto al relativo Albo professionale. In ogni caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione di tali mezzi deve essere accompagnata, oltre che dalla predetta relazione tecnica, anche dai certificati di collaudo di tali mezzi e da idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi di tutti i danni che possono derivare e da quanto altro previsto dalla normativa vigente. m - MANUFATTI GONFIABILI STATICI (pubblicità temporanea): impianti di qualsiasi altezza e dimensione, anche luminosi, caratterizzati dall'impiego di aria fredda e, pertanto, impossibilitati al distacco dal suolo. Disciplina e limitazioni: possono essere installati sia su aree pubbliche che private. Nel caso di installazione su aree private, per un periodo inferiore a 30 giorni deve essere inviata al Sindaco una comunicazione con l'indicazione dell'area interessata, del periodo di installazione e di una descrizione del mezzo; per periodi di installazione superiori a 30 giorni, deve essere richiesta l'autorizzazione amministrativa. Tali impianti possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal Codice della strada, in considerazione della loro funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole situazioni. n - PUBBLICITÀ CARATTERIZZATA DALL'EMISSIONE SONORA DI MESSAGGI (pubblicità temporanea) e comunicati pubblicitari e/o promozionali‚ esercitata con l'uso di 11 apparecchi amplificatori e simili, effettuata in maniera fissa o itinerante con l'impiego di mezzi predisposti per questo uso. Disciplina e limitazioni: è consentita esclusivamente all'interno di esercizi pubblici, impianti pubblici, strutture private aperte al pubblico. E’ vietata nell'ambito del centro abitato, salvo che sia espressamente autorizzata in occasione di manifestazioni cittadine di particolare rilevanza. In ogni caso l'emissione sonora dei messaggi non deve recare disturbo alla quiete pubblica. o - DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI o altro materiale pubblicitario‚ da effettuarsi anche con l'uso di autoveicoli. Disciplina e limitazioni: deve essere comunicato al Comune il periodo di distribuzione e le zone cittadine interessate, unitamente ad una sommaria descrizione del materiale pubblicitario. La distribuzione deve essere fatta “ad personam” ovvero mediante recapito domiciliare. E' vietato disperdere nello spazio cittadino il materiale pubblicitario. p - PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI. Disciplina e limitazioni: si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni contenute nella lettera o) del presente articolo. q - PUBBLICITÀ VISIVA effettuata all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, barche e simili di uso pubblico o privato. Disciplina e limitazioni: per questa pubblicità si fa espresso rinvio alle norme del Codice della strada. r - MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI DELLA pedonali, STRADA quali: pensiline, paline di fermata, transenne para- orologi, contenitori per rifiuti, panchine, indicazioni toponomastiche ed altri mezzi caratterizzati da analoga destinazione. Disciplina e limitazioni: tale forma di pubblicità deve essere espressamente autorizzata e l'autorizzazione può essere revocata ove risulti per qualsiasi ragione menomata l'effettività del servizio prestato agli utenti della strada o a coloro ai quali tali mezzi sono destinati. 12 Nell'autorizzazione deve essere, in ogni caso, indicato il soggetto obbligato alla manutenzione di tali mezzi e gli interventi minimi di manutenzione diretti a salvaguardarne l'estetica e ad evitarne il degrado nel quadro di una più generale esigenza di tutela dell’immagine e dell'arredo urbano cittadino. In considerazione dell'abbinamento tra tale forma di pubblicità e il servizio prestato ai cittadini è consentita l'installazione, anche in deroga alle particolari limitazioni e prescrizioni previste per i mezzi pubblicitari dal presente P.G.I.P. e alle distanze dalle intersezioni, dal limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal Codice della Strada. s - MEZZI PUBBLICITARI CARATTERIZZATI DALL'ABBINAMENTO TRA UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO E/O PROMOZIONALE E LA FORNITURA DI UN SERVIZIO RITENUTO SOCIALMENTE UTILE E RILEVANTE. Disciplina e limitazioni: in considerazione del particolare interesse che tali mezzi rivestono per il Comune in quanto potenziali strumenti di comunicazione al servizio della collettività, è consentita l'installazione, anche in deroga alle particolari limitazioni e prescrizioni previste per i mezzi pubblicitari dal presente P.G.I.P. e alle distanze dalle intersezioni, dal limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal Codice della Strada. Si precisa che la fornitura del servizio abbinato al messaggio promozionale non potrà avere uno spazio inferiore a 1/6 rispetto alla potenzialità di comunicazione del mezzo. t - IMPIANTI DESTINATI ALL'AFFISSIONE DI MANIFESTI (affissione) realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici. Disciplina e limitazioni: i supporti per l’affissione di manifesti devono avere apposite tipologie e formati differenziati, rapportati alla misura base del foglio di dimensioni di cm. 70 x 100 e ai suoi multipli, sino ad una dimensione massima di cm. 420 x 300. Il presente Piano Generale degli Impianti individua la tipologia dei supporti per affissioni da istallare nelle diverse località, i limiti e gli eventuali divieti da osservare in relazione ad esigenze di rispetto ambientale e di pubblico interesse. u - SUPPORTI INFORMATIVI (pubblicità permanente). 13 Impianti costituiti da un manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari. Tale impianto può essere luminoso, illuminato o privo di luce. v - IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE di cui alle precedenti lettere f e g. Disciplina e limitazioni: la tipologia di tali impianti è definita con singoli progetti che dovranno tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze ambientali della zona. Ogni impianto è soggetto a singola e specifica autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio che ne giudicherà l’impatto relativamente all’edificio ed al contesto in cui è inserito. In ogni caso, a seguito di sopravvenute esigenze di carattere ambientale, di traffico, di sicurezza o altre esigenze di pubblico interesse, il Dirigente del Settore, può disporre la rimozione dell’impianto e consentire, se possibile, la rilocalizzazione in altra sede, prescrivendo, ove necessario, le opportune modifiche all’impianto. Se l’impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi. Coloro che utilizzano tali impianti con messaggi plurimi nell’arco dell’intera giornata e che riservano all’Amministrazione Comunale n. 20 messaggi giornalieri della durata massima di 120 secondi avranno diritto ad una riduzione dell’imposta di pubblicità del 20%. Gli impianti a messaggio variabile utilizzati dall’Amministrazione Comunale per messaggi istituzionali non rientrano nella quantità massima ammessa dal presente P.G.I.P.. w - PUBBLICITÀ DIVERSA DALL’AFFISSIONE EFFETTUATA SU STRUTTURE TEMPORANEE DI CANTIERI EDILI (pubblicità permanente). Impianto pubblicitario monofacciale, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di cantiere, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità. Disciplina e limitazioni: tale impianto può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (illuminato). La superficie pubblicitaria complessiva non può superare il 50 % del prospetto del ponteggio su cui insiste. La pubblicità su ponteggi edili può essere realizzata per la durata dei lavori e, comunque, per un periodo non superiore a un anno rinnovabile sino ad un massimo di tre anni, utilizzando le caratteristiche sopra riportate, su tutta la superficie di una facciata. 14 y - PUBBLICITÀ ITINERANTE SU VEICOLI (pubblicità temporanea) Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del d.lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del d.p.r. n. 495/92. Disciplina e limitazioni: tale forma pubblicitaria deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni. In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza dalle 7.30 alle 21.30 di ogni giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli utilizzati per tale forma di pubblicità. La sosta dei veicoli destinati a tale forma di pubblicità è sempre vietata vicino o in prossimità di centri commerciali, artigianali o industriali, di impianti sportivi nonché di intersezioni stradali od impianti semaforici. Ove vengano accertate violazioni dei divieti previsti dai precedenti commi si procederà alla immediata rimozione del veicolo oppure alla immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che il mezzo sia privato di efficacia pubblicitaria. z - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NON PREVISTI NELL’ELENCO DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA’. Disciplina e limitazioni: devono essere, di volta in volta, ammessi e autorizzati con specifici provvedimenti, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi generali del Regolamento sulla pubblicità e del Piano Generale degli Impianti. Art.4 - DIMENSIONAMENTO DEL PIANO In tutto territorio del Comune di Lecce è consentita una superficie globale di 16.500 mq di spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni così ripartita: Superficie per le affissioni mq. 9.000 distribuita in: - affissione pubblica mq 4.500 - affissione diretta mq 4.500 Superficie per la pubblicità esterna permanente in genere mq. 7.500 15 distribuita in: - superficie per impianti lum. a messaggio fisso e var. mq. 1.500 - superficie cartellonistica mq. 6.000 (esterna) L’art. 24 del Regolamento sull’Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni stabilisce che la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni venga così ripartita: 1) affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, in quanto funzione prioritaria del servizio delle pubbliche affissioni (art.18, comma 1 d.lgs. 507/93) su impianti pubblici: 45% (quarantacinque per cento); 2) affissioni di natura commerciale svolta dal servizio delle pubbliche affissioni su impianti pubblici: 55% (cinquantacinque per cento); 3) affissioni di cui all’art. 20/bis D.lgs. 507/93: 5% (cinque per cento). Per pubblicità esterna si intende quella effettuata su impianti privati in aree o spazi pubblici e su aree private. Gli impianti per pubbliche affissioni dovranno essere contraddistinti da apposite “cimase” riportanti: logo del Comune, numero progressivo identificativo dell’impianto, la scritta “affissione pubblica di natura istituzionale” o “affissione pubblica di natura commerciale” o “affissione pubblica di cui all’art. 20/bis d.lgs. n. 507/93”. Art. 5 - MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI Non rientrano nella quantità massima ammissibile in base al presente Piano, ma sono soggetti alla disciplina ivi contenuta, i seguenti mezzi pubblicitari: gli impianti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all’interno di mezzi di trasporto collettivo; gli impianti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali. 16 Non rientrano, inoltre, nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano gli impianti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale e di pubblica utilità, i cartelli che segnalano la realizzazione delle opere pubbliche e quelli che segnalano la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi. Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano pur essendo dallo stesso normate anche i seguenti tipi di pubblicità effettuata per conto altrui: • pubblicità fonica; • pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati; • pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, di taxi e di bus-navetta; • impianti pubblicitari all’interno di luoghi aperti al pubblico; • pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive comunali; • manufatti e cartelli con sponsor per la realizzazione di opere od attività pubbliche; • gigantografie su pareti cieche e ponteggi. Le distinzioni di cui ai commi precedenti sono stabilite sulla base della natura del messaggio pubblicitario, cioè se effettuato per conto di terzi ed installato in luogo estraneo alla sede dell’attività, ovvero installato nella sede o nelle pertinenze accessorie dell’attività cui il messaggio pubblicitario si riferisce. Non costituiscono criterio di distinzione né le caratteristiche del manufatto, né la collocazione del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o privato, né il carattere temporaneo o permanente dell’atto autorizzatorio. Art.6 - AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO Nelle zone di categoria speciale e normale possono essere individuate delle AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO dove, sulla base di un progetto unitario, si può consentire la localizzazione di impianti pubblicitari anche in deroga alle distanze di cui al successivo art. 7. Tali aree possono essere individuate nei pressi di impianti sportivi, zone a parcheggio, stazione ferroviaria, aree per medie e grandi strutture commerciali di vendita, mercati settimanali o permanenti coperti, ecc.. 17 Sono considerate, inoltre, aree di addensamento pubblicitario le stazioni di servizio; in esse possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalla stazione di servizio se trattasi di strade di tipo C e F e il 3% delle aree se si tratta di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari ammissibili sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione. ART. 7 - CRITERI GENERALI DI INSTALLAZIONE Il P.G.I.P. disciplina tutti gli impianti e i mezzi pubblicitari “ non di esercizio ”, cioè non collocati in corrispondenza od in area di pertinenza dell’attività; pertanto qualsiasi forma pubblicitaria che si realizzi con gli impianti o mezzi pubblicitari anche solo nei pressi o nelle vicinanze dell’attività stessa è da considerarsi soggetta alla regolamentazione del P.G.I.P.. Il P.G.I.P. si attiene, per quanto riguarda le caratteristiche e il dimensionamento degli impianti pubblicitari, alle direttive indicate dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e, dove questo non intervenga o demandi al Regolamento Comunale, provvede a dare norme e direttive individuando ulteriori vincoli o deroghe in relazione alle varie tipologie di cui all’articolo 3 del presente Piano. Più precisamente, 1 – in base a quanto previsto al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada in relazione alle dimensioni degli impianti pubblicitari “ fuori dei centri abitati ”, il P.G.I.P. si adegua all’art. 48 del Codice della Strada. 2 – in base a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada in merito alle caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi il P.G.I.P. si adegua all’art. 49 e all’art. 50 se sono luminosi. Per ragioni attinenti a criteri architettonici, urbanistici, di decoro e salvaguardia dell’immagine ambientale e paesaggistica, della pubblica sicurezza e incolumità, il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio potrà prevedere ulteriori vincoli ovvero limitare ulteriormente le dimensioni e/o le distanze e/o i limiti specifici di installazione stabiliti nel presente Piano che sono i seguenti. 18 A – Dimensioni e caratteristiche Le dimensioni dei mezzi pubblicitari sono definite tenuto conto delle specifiche prescrizioni dettate rispetto ad ogni singola tipologia di impianto. In ogni caso, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, è necessario verificare il rispetto delle dovute proporzioni tra lunghezza, altezza e profondità al fine assicurare un corretto inserimento dimensionale che tenga conto anche della larghezza della strada, della fruibilità visiva, dell’ambiente circostante, che assicuri un rapporto armonico con i fronti edilizi e tuteli i profili paesaggistici. Inoltre: 1 – tutte le dimensioni e/o distanze si intendono calcolate in rapporto al limite estremo del volume di massimo ingombro dell’impianto pubblicitario e, cioè, del volume che lo contiene, verificando la presenza di elementi o spigoli in aggetto anche attraverso la proiezione della figura complessiva dell’impianto; 2 – il perimetro di ancoraggio del volume alla base di un impianto pubblicitario posto in area pedonale, inoltre, non può subire variazioni di forma in arretramento e/o in aggetto sino ad un’altezza di metri 2.10 da terra allo scopo di evitare intralcio o pericolo ai pedoni; 3 – il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere di natura chiara e sintetica, non deve mai presentare aspetti che possono recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o altro soggetto giuridico, in piena coerenza con quanto stabilito dal Codice Civile; 4 – tutti gli impianti devono essere realizzati in materiali non facilmente oggetto di atti vandalici e devono essere rifiniti accuratamente anche sul retro, sia quando questo è esposto alla pubblica vista che in caso contrario; 5 – tutti gli impianti pubblicitari, in qualunque posto ed in qualunque modo collocati, devono essere posti in opera in modo da essere visibili e non intralciati da alcun ostacolo fisso che ne impedisca la totale o parziale vista; ove taluni impianti non risultino conformi a tale regola il titolare può presentare istanza di ricollocazione; altrimenti dovranno essere rimossi; 6 - la distanza di tutti i mezzi pubblicitari da: edifici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 Titolo II -, dalle zone sottoposte a vincolo dal P.U.T.T. Paesaggio, da sedi di Istituzioni pubbliche, dai cimiteri, dagli edifici religiosi, deve essere non inferiore a mt. 50; 19 7 – sono vietati segnali pubblicitari anche in ridotte dimensioni posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali di qualsiasi tipo o precariamente collegati ad accessori ed attrezzature dello spazio urbano, dell’architettura o del paesaggio; 8 - non sono consentite sovrapposizioni in altezza di mezzi pubblicitari; 9 - l’installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario in ancoraggio agli edifici non è consentita su balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l’immagine compositiva nel suo insieme; 10 - il titolare dell’autorizzazione alla pubblicità, sia permanente che temporanea, è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell’osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione dell’impianto nonché, in caso di scadenza dell’autorizzazione, della rimozione volontaria o, in difetto, coatta dell’impianto, del ripristino dello status quo ante; 11 - il titolare dell’autorizzazione, al momento dell’installazione dell’impianto su suolo pubblico, è tenuto a comunicare ai competenti Settori, l’inizio dei lavori 10 giorni prima. Al termine dei lavori deve ripristinare lo status quo ante, dandone comunicazione al competente Settore; 12 – è vietata l’installazione di impianti permanenti e temporanei sulle rotatorie e, in particolare, lungo il perimetro dell’aiuola interna e lungo il perimetro esterno della carreggiata. B – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi Tutte le tipologie, i mezzi ed i sistemi di comunicazione pubblicitaria previsti dal P.G.I.P. possono essere realizzati con tecnologia e sistemi sia “ non luminosi ” che “ luminosi ”, illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria e, in particolare, devono rispettare le seguenti prescrizioni specifiche: 1 – l’ effetto cromatico dell’apparato pubblicitario deve essere studiato attentamente per non creare situazioni disarmoniche nei confronti del preesistente assetto edilizio e/o paesaggistico, situazioni di pericolo per la viabilità nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 49, comma 4 delle norme di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada e per porsi in rapporto coordinato agli altri impianti pubblicitari; 2 – la luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione, in base a quanto specificato dall’art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione del Codice 20 della strada alle cui condizioni il Comune di Lecce si attiene per le installazioni degli impianti pubblicitari luminosi collocati dentro i centri abitati; 3 – la collocazione di qualunque impianto con parti elettriche deve rispettare la distanza di 2.00 metri da terra; la natura, la posizione e le dimensioni dei componenti elettrici devono essere dichiarate nel progetto di installazione dell’impianto pubblicitario per una valutazione corretta dei sistemi e delle modalità di installazione. L’uso di elementi e componenti di serie, in assenza di uno specifico disegno tecnico, può essere chiarito con foto e dichiarazione di conformità alle normative di legge. C – Ubicazione impianti lungo le strade In tutto il territorio del Comune di Lecce è vietata la collocazione di qualsiasi impianto pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente Piano. Per gli impianti pubblicitari installati al di fuori del centro abitato l’ubicazione deve avvenire nel rispetto dell’art. 53 comma 3 del D.P.R. n. 495 del 16/12/92. Le distanze da rispettare nell’ubicazione degli impianti all’interno del centro abitato e nelle strade extraurbane per le quali è imposto, in considerazione di particolari situazioni non a carattere transitorio, un limite di velocità non superiore a 50 km/h, sono, in deroga all’art. 53 comma 2 del D.P.R. n. 495 del 16/012/92, quelle riportate nel successivo art. 8. E’ vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali, case di cura e chiese. L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti. E’ vietata la collocazione o l’ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree. La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare, neppure parzialmente, la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ….) o di altre indicazioni di interesse pubblico. In una stessa strada, o per tratti di essa, il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio può richiedere il posizionamento o solo verticale o solo orizzontale ed allineamenti con uguale altezza dal piano stradale degli impianti. E' vietata l’installazione di gonfaloni e di striscioni trasversali alle strade adiacenti alle postazioni di telecamere di centrali operative. 21 L’ubicazione degli impianti pubblicitari localizzati in proprietà privata deve essere conforme alle previsioni di PRG. Inoltre, le distanze stabilite dentro i centri abitati non valgono per gli impianti pubblicitari a prevalente fruizione pedonale collocati all’interno delle aree pedonali ovvero nel caso in cui essi non siano visibili dalla strada. D – Considerazione di carattere generale 1 – Gli impianti per “ annunci funebri ” potranno essere rimossi se collocati in luoghi ritenuti non compatibili per la collocazione di un messaggio commemorativo e ricollocati su impianti posti in luoghi idonei. 2 - Gli annunci funebri sono consentiti sia su spazi pubblici ad essi esclusivamente riservati sia sugli impianti per affissione pubblica. E’, inoltre, consentita l’apposizione di annunci funebri anche nei pressi dell’abitazione e del luogo di lavoro del defunto e dei più stretti familiari purché collocati su strutture temporanee e amovibili. 3 – Tutti i sistemi e mezzi pubblicitari a “carattere provvisorio”, messi in opera “ dentro i centri abitati ” durante lo svolgimento di manifestazioni di “ interesse sociale e culturale per la città ”, fatti salvi i diritti di terzi, la pubblica incolumità e quanto obbligatoriamente stabilito dal Codice della Strada, possono andare in deroga a quanto previsto nel presente Piano a patto che siano riportate, chiare e leggibili, le diciture o i simboli di patrocino degli enti promotori. 4 – Negli impianti sportivi o ricreativi pubblici o privati (stadi e campi sportivi, centri di ricreazione, circoli sportivi, palestre e palazzi dello sport, quartieri fieristici, teatri o centri congressi) la ditta o l’ente di gestione degli impianti, qualora l’Amministrazione Comunale lo richieda, deve presentare un progetto di pianificazione dei sistemi e dei mezzi pubblicitari di carattere stabile. 5 – I gestori di cinema, teatri o altri esercizi di pubblico spettacolo devono presentare un progetto di installazione di impianti di affissione dei manifesti e/o delle locandine su plance a muro o autoportanti, che abbia come obiettivo il coordinamento formale, dimensionale e cromatico ed un corretto posizionamento dei manifesti relativi agli spettacoli nello spazio pubblico; tale progetto dovrà essere approvato dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio attraverso i propri organi tecnici e nell’autorizzazione verranno definiti gli impegni inerenti la messa in opera di tali impianti. 22 5 - Manufatti cartelli con sponsor I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli aventi la funzione di segnalare la realizzazione di opere pubbliche e quelli aventi la funzione di segnalare la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l’eventuale logo dello sponsor. Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità. Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che: riporti solo il nome ed il marchio dello sponsor; non sia intercambiabile; sia contenuto nelle seguenti superfici : sui manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a 250 cmq., sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino a 1500 cmq., sui cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi fino a 1000 cmq. ART. 8 TIPOLOGIE E LIMITI DI INSTALLAZIONE ENTRO IL CENTRO ABITATO 8.1 – IMPIANTO PUBBLICITARIO PER AFFISSIONE PUBBLICA E DIRETTA 8.1.1. PLANCE A MURO Impianto monofacciale su supporto murario finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei. La forma e le dimensioni di tali impianti devono garantire una corretta collocazione all’interno di superfici e/o riquadrature murarie e garantire un corretto rapporto di equilibrio visivo con il contesto urbano e/o paesaggistico circostante. Le strutture dell’impianto devono essere realizzate nel rispetto delle norme di cui l’art. 7 del presente Piano e delle seguenti ulteriori prescrizioni specifiche: A – Dimensioni e caratteristiche 23 1 – Per le plance di affissione al muro le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali; di regola hanno dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati: -140 x 100 - 100 x 140 (2fogli); -140 x 200 - 200 x 140 (4fogli); - 280 x 200 (8 fogli); - 400 x 280 (16 fogli); - 420 x 200 (12 fogli); - 420 x 300 (18 fogli); o dimensioni inferiori a patto che sia garantita una corretta impaginazione; 2 – le plance devono essere ricondotte al modello allegato al presente Piano (Tavola 4); 3 – tutte le plance a muro devono essere collocate in modo tale che il bordo inferiore della stessa sia posizionato a non meno di mt. 1.20 dal piano stradale e, comunque, secondo quanto previsto nell’allegato (Tavola n. 4); 4 – la plancia a muro deve essere leggermente distanziata dal muro in modo da permettere un minimo di aereazione retrostante il pannello impedendo il verificarsi di fenomeni di condensa ed umidità stagnante; 5 – non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità per incuria o mancanze da parte di chi effettua o gestisce l’affissione; 6 – le plance devono essere realizzate con materiali, forme, tipologia e colori, secondo il modello allegato e secondo le indicazioni date dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio al momento del rilascio dell’autorizzazione; quelli destinati ad affissione pubblica avranno una targhetta con logo del Comune di Lecce, numero progressivo identificativo dell’impianto, la scrittura “affissione pubblica di natura istituzionale” o “affissione pubblica di natura commerciale” o “affissione pubblica di cui all’art. 20 bis d.lgs. n. 507/93”; quelli destinati alle affissioni dirette avranno una targhetta con riportata la denominazione della ditta privata. Tutte le targhette dovranno riportare il numero dell’autorizzazione e il numero identificativo dell’impianto. Gli impianti specificatamente destinati agli “Annunci Funebri” recheranno una piccola tabella nella parte superiore recante la scritta “Annunci Funebri”; 7 – sui muri di recinzione privi di decorazione o segni particolari, si possono inserire plance per affissioni a condizione che tutto lo sviluppo del muro verso la pubblica via sia coinvolto in un 24 progetto che definisca i criteri di collocazione in funzione delle dimensioni, della presenza di zoccolo e/o cornici. In tale ipotesi la superficie massima copribile deve essere inferiore al 50% della superficie totale, le plance per affissione a muro possono avere una sporgenza massima di cm.10; non sono ammissibili collocazioni di plance sovrapposte; 8 – sono vietate le plance fissate su recinzioni “a giorno” o su rete metallica, steccati o simili a carattere stabile o provvisorio. B – Ubicazione e zonizzazione 1 – Nella zona del centro storico (zona A1 del PRG) e, comunque, in prossimità di Chiese, monumenti, immobili vincolati e immobili di rilievo storico è vietata l’installazione di plance a muro. 2 - Dentro il centro abitato le plance a muro poste in posizione parallela al senso di marcia dovranno rispettare le seguenti norme: 2a – la distanza da altri impianti deve essere di almeno metri 10; 2b – la distanza dai segnali stradali di pericolo e dai segnali di prescrizione deve essere di almeno metri 10; 2c – la distanza da intersezioni stradali e intersezioni semaforiche deve essere di almeno a metri 10. 8.1.2 PLANCE AUTOPORTANTI PER AFFISSIONE PUBBLICA E DIRETTA Impianto bifacciale o monofacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei Tali impianti devono essere realizzati in osservanza delle norme di cui all’art. 7 del presente Piano e alle seguenti ulteriori prescrizioni specifiche: A – Dimensioni e caratteristiche 1 – Per le affissioni su plance autoportanti le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali; di regola hanno dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati: -140 x 100 - 100 x 140 (2fogli); 25 -140 x 200 - 200 x 140 (4fogli); - 280 x 200 (8fogli); - 400 x 280 (16 fogli); - 420 x 200 (12 fogli); - 420 x 300 (18 fogli); o dimensioni inferiori a patto che sia garantita una corretta impaginazione (Tavola n. 4) 2 – tutte le plance, ove consentite, non dovranno superare all’interno del centro abitato, la superficie utile di 12 mq. per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio; 3 – tutte le plance con superficie minore di 3.00 mq devono essere collocate in modo tale che il bordo inferiore della stessa sia posizionato a non meno di mt. 0.80 dal piano stradale; con superficie maggiore di 3.00 mq. devono essere collocate in modo tale che il bordo inferiore della stessa sia posizionato a non meno di mt. 1.20 dal piano stradale se installate parallelamente al senso di marcia, non meno di mt. 2.20 se installate perpendicolarmente al senso di marcia con un’altezza massima da terra dell’impianto (compresi i supporti) minore o uguale a mt. 6; 4 – tutte le plance devono essere ricondotte al modello allegato al presente Piano (allegato 4); 5 – gli impianti bifacciali non possono mai risultare formati dall’accostamento di due impianti monofacciali, ma devono essere progettati e realizzati in forme idonee allo scopo; 6 – non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità; 7 – tali impianti devono essere realizzati con materiali, forme, tipologia e colori, secondo il modello allegato e comunque contenuto nelle autorizzazioni rilasciate; quelli destinati ad affissione pubblica avranno una targhetta con logo del Comune di Lecce numero progressivo identificativo dell’impianto, la scrittura “affissione pubblica di natura istituzionale” o “affissione pubblica di natura commerciale” o “affissione pubblica di cui all’art. 20 bis d.lgs. n. 507/93”; quelli destinati alle affissioni dirette avranno una targhetta con riportata la denominazione della ditta privata. Tutte le targhette dovranno riportare il numero dell’autorizzazione e il numero identificativo dell’impianto Gli impianti specificatamente destinati agli “Annunci Funebri” recheranno una piccola tabella nella parte superiore recante la scritta “Annunci Funebri”; B – Ubicazione e zonizzazione 26 1 – Nella zona del centro storico (zona A1 del PRG) e, comunque, in prossimità di Chiese, monumenti, immobili vincolati e immobili di rilievo storico è vietata l’installazione di plance autoportanti. Fanno eccezione a tale divieto gli impianti destinati ad affissione di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica di dimensioni inferiori a 3.00 mq per faccia che possono essere autorizzati nel centro storico (zona A1) previa valutazione da parte del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio e secondo un progetto che assicuri il pieno rispetto dell’architettura, del paesaggio e del decoro urbano e il rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada. C – Ubicazione lungo le strade ( Abaco distanze – Allegato n. 4 ) Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1) la distanza dalla carreggiata deve essere: impianti con dimensioni 100 x 140, 140 x 100 140 x 200, 200 x 140 m 0.50 se paralleli; m 2.00 se perpendicolari 280 x 200 m 1.00 se parallelo m 2.00 se perpendicolari 420 x 300 m 1.00 se paralleli m 3 se perpendicolari 2) la distanza da altri impianti deve essere non inferiore a m 10.00 se paralleli al senso di marcia, a m 20 se perpendicolari; 3) la distanza da segnali stradali di pericolo e prescrizioni deve essere non inferiore a m 10.00 se paralleli, a m 20 se perpendicolari; 4) la distanza da intersezioni stradali e intersezioni semaforiche deve essere non inferiore a m. 10.00 se paralleli, a m 20 se perpendicolari; 5) la distanza da curve, gallerie, cunette e dossi, sottopassi sovrappassi e rampe deve essere: impianti con dimensioni 100 x 140, 140 x 100 140 x 200, 200 x 140 280 x 200 m 20.00 se parallelo m 50.00 se perpendicolari 420 x 300 m 100.00 se paralleli non ammessi 27 6) la distanza da edifici vincolati deve essere: impianti con dimensioni 100 x 140, 140 x 100 140 x 200, 200 x 140 280 x 200 m 20.00 se parallelo m 50.00 se perpendicolari 420 x 300 m 50.00 se paralleli m 100.00 se perpendicolari. Nel caso in cui gli impianti di 420 x 300 siano situati in orientamento parallelo è possibile l’installazione continua fino al numero massimo di 2 impianti. 8.2. CARTELLI PUBBLICITA’ PERMANENTE 8.2.1 CARTELLO A MURO Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno con una sola entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (art. 47 dpr 16.12.1992 n. 495). La forma e le dimensioni di tali impianti devono garantire una corretta collocazione all’interno di superfici e/o riquadrature murarie e garantire un corretto rapporto di equilibrio visivo con il contesto urbano e/o paesaggistico circostante. Le strutture dell’impianto devono essere realizzate nel rispetto delle norme di cui l’art. 7 del presente Piano. Sui prospetti degli edifici possono essere realizzati collage affissionali giganti a più fogli, avente ad oggetto un unico messaggio pubblicitario, su telaio autoportante o ancorati a struttura muraria, di dimensioni maggiori di quelle consentite per le affissioni su cartelli a muro o autoportanti, in situazioni, occasioni o luoghi ritenuti idonei previa valutazione della documentazione di progetto da parte del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio. In tale ipotesi costituisce condizione essenziale per l'approvazione del progetto che il soggetto e il messaggio pubblicitario si integrino coerentemente e discretamente nell'architettura, nel paesaggio urbano e/o naturale e che gli impianti vengano costantemente ed adeguatamente mantenuti in ottimo stato. Possono essere ammesse anche soluzioni pubblicitarie, da realizzare con le tecniche della "pittura murale", dipinta anche con effetti "trompe l'oeil", a seconda dei casi, in relazione alla 28 situazione edilizia ambientale e, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi e la salvaguardia della pubblica incolumità. Dimensioni e caratteristiche Il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio può autorizzare impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni a condizione che tutto lo spazio disponibile, percepibile dalla pubblica via, sia progettato nella sua interezza e non si proceda con successivi interenti improntati alla casualità. La superficie massima dell’impianto con unico messaggio pubblicitario non potrà superare l’80% della superficie del prospetto, con dimensione massime di mq 24. La sporgenza dell'impianto dal filo muro non deve essere superiore a 10 cm. Nel caso in cui tali mezzi siano di tipo luminoso è consentita la sporgenza della sola sorgente luminosa fino ad un massimo di mt 0,50. Ubicazione Nella zona del centro storico (zona A1 del PRG) e, comunque, in prossimità di Chiese, monumenti, immobili vincolati e immobili di rilievo storico è vietata l’installazione di cartellonistica di qualsiasi dimensione e su qualsiasi supporto. E’ vietata l’installazione dei maxiposter in tutta la zona A del P.R.G. e in prossimità di Chiese, monumenti, immobili vincolati e immobili di rilievo storico. In ogni caso l’installazione dei maxiposter può essere consentita solo se ha ad oggetto un unico messaggio pubblicitario e se posti sui frontespizi ciechi di edifici o sulle recinzioni privi di decori e segni particolari nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) l’installazione in ancoraggio ad edifici non è consentita su balaustre ed inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme; b) possono essere autorizzate solo sulla base di un progetto armonioso che assicuri il corretto inserimento urbanistico e che tenga conto dell’approccio visivo prospettico; c) deve essere garantito il rispetto, con riferimento alle caratteristiche e alla collocazione, delle prescrizioni dettate nel presente Piano con riferimento alla cartellonistica. 8.2.2 CARTELLO PUBBLICITARIO SU STRUTTURA AUTOPORTANTE Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno con una sola entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente 29 sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (art. 47 dpr 16.12.1992 n. 495). A – Dimensioni e caratteristiche 1 – Ove è consentito, all’interno dei centri abitati, i cartelli non potranno superare la superficie utile complessiva massima per ogni lato di affaccio di mq 12; 2 – i cartelli, sia paralleli che perpendicolari alla carreggiata, dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi sia portato a non meno di mt. 2.10 dal piano stradale e ad un’altezza massima da terra dell’impianto (compresi i supporti) minore o uguale a m 6.00; 3 – gli impianti bifacciali non potranno mai risultare formati dall’accostamento di due impianti monofacciali, ma devono essere opportunamente progettati e realizzati nelle forme idonee allo scopo. B – Ubicazione e zonizzazione 1 – Nelle zona tipizzata A1 dal P.R.G., in prossimità di Chiese, monumenti, immobili vincolati e immobili di rilievo storico è vietata la collocazione di cartellonistica di qualsiasi dimensione e su qualsiasi supporto. 2 – Nelle altre zone è consentita la loro collocazione nel pieno rispetto del Codice della Strada nonché del presente P.G.I.P.. C – Ubicazione lungo le strade ( Abaco distanze – Allegato n. 1 ) Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1 – In caso di collocazione lungo le strade, i cartelli dovranno rispettare le distanze di seguito riportate in deroga all’art.51 comma 4 delle Norme di Attuazione ed Esecuzione del codice della Strada e le seguenti norme: 1) la distanza dalla carreggiata dovrà essere: con dimensioni sino a 12 mq m 1.00 se paralleli; m 2.00 se perpendicolari 2) la distanza da altri impianti, 30 con dimensioni sino a 12 mq m 10.00 se paralleli; m 20.00 se perpendicolari 3) la distanza da segnali stradali di pericolo e prescrizioni con dimensioni sino a 12 mq m 10.00 se paralleli; m 20.00 se perpendicolari 4) la distanza da intersezioni, intersezioni semaforiche con dimensioni sino a 12 mq m 10.00 se paralleli; m 20.00 se perpendicolari 5) la distanza curve, gallerie, cunette e dossi, sottopassi, sovrapassi con dimensioni sino a 12 mq m 20.00 se paralleli; m 50.00 se perpendicolari 6) la distanza da edifici vincolati con dimensioni sino a 12 mq m 20.00 se paralleli; m 1000.00 se perpendicolari Nel caso in cui gli impianti siano situati in orientamento parallelo è possibile l’installazione continua fino al numero massimo di 2 impianti. 8.2.3 CARTELLI PUBBLICITARI UBICATI SUI LASTRICI SOLARI E’ vietata la collocazione di impianti pubblicitari su lastrici solari di edifici in tutta la zona tipizzata A dal P.R.G.. Nelle restanti zone è consentita l’installazione di impianti pubblicitari su lastrico solare. I mezzi pubblicitari bidimensionali realizzati in materiale idoneo possono avere spessore massimo 40 cm e devono avere le seguenti ulteriori caratteristiche: a) l’altezza massima pari a : - mt 1,50 per edifici fino a 3 livelli fuori terra; - oltre i 3 livelli fuori terra, l’altezza può essere incrementata di mt 0,50 per ogni ulteriore livello e in ogni caso l’impianto non deve superare la dimensione di mq 18; b) la larghezza massima dell’impianto non deve superare i due terzi del fronte dell’edificio; c) l’impianto va posizionato parallelamente al fronte dell’edificio e non sono consentite posizioni oblique; 31 d) gli impianti tridimensionali devono essere inscrivibili in un cubo che deve avere la dimensione massima dei lati, rapportata ai livelli dei piani fuori terra di cui al punto precedente comma a; e) a tale tipologia di impianto devono essere applicate le limitazioni relative all’ubicazione lungo le strade individuate per la tipologia di impianto pubblicitario maggiormente assimilabile. Restano salve le disposizioni relative ai vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 e le norme poste a tutela della pubblica e privata incolumità. 8.2.4 CARTELLI PUBBLICITARI UBICATI NEI CANTIERI 1. Costituisce pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere l’installazione di impianto bidimensionale, monofacciale, privo di rigidezza che occupa tutta o parte della superficie del ponteggio o recinzione ed è a questi opportunamente ancorato. 2. Nell’ipotesi di cantieri a cielo aperto e di ponteggi riguardanti interventi edilizi su opere pubbliche o private, il Comune può autorizzare la pubblicità sulle recinzioni o sui ponteggi medesimi per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non superiore ad un anno salvo proroga sino a massimo tre anni. Nell’istanza di autorizzazione devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire (o altro titolo abilitativo) con indicazione della tipologia dei lavori e deve essere allegata una autocertificazione del proprietario dell’immobile (o Amministratore del condominio) attestante l’ultima esposizione pubblicitaria che abbia riguardato l’immobile. 3. In caso di lavori di ordinaria manutenzione di edifici non appartenenti alla Pubblica amministrazione, la pubblicità sulle recinzioni o sui ponteggi può essere autorizzata per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e, comunque, non superiore a un anno, salva proroga massimo sino a tre anni; in tal caso dovrà essere prodotta una relazione a firma del progettista che indichi la durata di lavori. 4. Nel centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F, la pubblicità sui ponteggi e recinzioni dei cantieri può essere effettuata anche in deroga all’art. 51 del DPR n. 495/92, in applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 285/92 in considerazione del preminente interesse pubblico alla riqualificazione urbana. 5. La domanda di autorizzazione deve essere corredata anche dal consenso della ditta responsabile dei ponteggi e da un esplicito accordo sottoscritto con il proprietario dell’immobile o l’Amministratore di condominio nonché dall’ autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico. 32 6. Il proprietario dell’immobile e la ditta responsabile dei ponteggi sono obbligati, in solido con il titolare dell’autorizzazione alla pubblicità, alla rimozione della pubblicità abusiva o pericolosa per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale e al pagamento di sanzioni e spese di esecuzione in danno. 7. La superficie della pubblicità effettuata su ponteggi e recinzioni di cantiere, in considerazione del carattere non permanente, non rientra nella quantità massima di pubblicità stabilita dal piano generale degli impianti pubblicitari. Resta fermo che la stessa è soggetta al pagamento dell’imposta comunale di pubblicità. 8. Nel caso in cui per lavori edili su edifici sia necessario coprire integralmente la facciata di un immobile con ponteggi, sul telo di copertura (apposto sull’intera superficie dei ponteggi) possono essere diffusi messaggi pubblicitari di tipo pittorico, anche illuminati, che impegnino sino al 100% della superficie occupata dal ponteggio come specificato di seguito. 9. Nel caso di copertura totale dei ponteggi a scopo pubblicitario il titolare dell’impianto deve riservare agli esercizi o attività presenti nell’immobile la superficie espositiva minima corrispondente alle insegne esistenti. 10. Nel centro storico (zona A1del PRG) e su beni e monumenti soggetti a vincolo o ricadenti in zone vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/04 è espressamente consentita l’installazione di teli pubblicitari solo su ponteggi. In tale ipotesi i teli pubblicitari devono essere di colore prevalentemente chiaro; il messaggio pubblicitario, costituito da un’unica immagine di colore prevalentemente chiaro, non può occupare più del 50% della superficie della facciata di ponteggio interessata (nel calcolo della percentuale si deve escludere la parte sotto il paraschegge) e deve rispettare le partiture architettoniche riprodotte nel trompe l’oeil; la parte restante della superficie occupata dal ponteggio e non interessata dal messaggio pubblicitario deve essere ricoperta da una raffigurazione che riproduca l’immobile sottostante attuata con la tecnica del trompe l’oeil In ogni caso l’istanza di autorizzazione deve accompagnarsi ad un progetto che riporti sia il messaggio pubblicitario sia la riproduzione dell’immobile e che assicuri il giusto coordinamento dell’impianto pubblicitario con l'architettura, il paesaggio e il decoro urbano. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata al parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Per tale tipologia di impianti la durata dell’autorizzazione è limitata alla durata del cantiere e, comunque, la durata di un anno salvo proroga sino a massimo tre anni. 33 11. Il telo di supporto dell’immagine pubblicitaria deve essere in poliestere, avere resistenza agli agenti atmosferici secondo normative vigenti, nonché una resistenza al fuoco di classe II. 12. Le recinzioni di cantiere possono essere autorizzate all’esposizione di messaggi pubblicitari purché essi assumano carattere di arredo urbano; dette recinzioni devono essere realizzate con materiali e colori che si integrano nel contesto architettonico circostante. E’ vietata l’esposizione pubblicitaria su recinzioni di carattere precario e di lamiera ondulata. 13. Per l’utilizzo delle recinzioni ai fini pubblicitari é altresì necessario che: a) la superficie destinata alla pubblicità fine a se stessa non superi il 40% del fronte, ripartita su due spazi uguali posti agli estremi dello stesso; b) il 20%, ripartito anch’esso su due spazi uguali, venga destinato alle attività delle affissioni e delle comunicazioni comunali; c) il restante 40%, posizionato al centro della recinzione, sia destinato a riproduzioni decorative. 14. La pubblicità dovrà essere installata direttamente sulla struttura di recinzione, appositamente predisposta, senza che a questa vengano sovrapposti altri impianti pubblicitari di qualsiasi natura e tipo. 15. In ogni caso ai fini del calcolo delle superfici i loghi e/o marchi saranno computati come messaggio pubblicitario. 8. 3. – TOTEM PUBBLICITARI Impianto pubblicitario collocato e ancorato direttamente a terra ovvero saldamente sostenuto da una base fissata a terra; può contenere uno o più messaggi pubblicitari fissi o intercambiabili; può essere installato anche in modo da costituire punto di riferimento informativo stabile; deve essere realizzato in modo tale da non creare nello spazio pubblico situazioni di pericolo e, comunque, eventuali danni da esso derivanti saranno a totale carico del titolare dell’autorizzazione; il totem posto in area pedonale - ad esclusione del centro storico ove ne è vietata l’installazione - collocato da operatori economici privati su suolo pubblico può essere utilizzato solo al fine di pubblicizzare attività poste nella Città. Tutti i totem devono in ogni caso essere realizzati osservando le regole di cui all’art.7 del presente Piano e le seguenti ulteriori prescrizioni specifiche: A – Dimensioni e caratteristiche 34 I totem pubblicitari, per caratteristiche fisiche di posizionamento nello spazio e in relazione all’utenza pedonale o veicolare, si possono suddividere in due tipologie: totem a prevalente fruizione pedonale e totem a prevalente fruizione veicolare. Le dimensioni e le caratteristiche sono così definite: 1 – i totem a prevalente fruizione veicolare: a – possono avere dimensioni variabili in altezza, larghezza e profondità ( compresi i supporti ) e superficie pubblicizzata libera con un massimo di quattro lati di affaccio; b – nei totem a carattere economico di tipo multiplo, cioè dove si preveda l’installazione di più di un’indicazione pubblicitaria per lato, ogni pannello pubblicitario non deve superare le dimensioni massime in altezza di m 1.00; 2 – i totem a prevalente fruizione pedonale: a – devono essere di altezza minore o uguale a mt. 3.00, larghezza e profondità minore o uguale a mt. 1.50 e superficie pubblicizzata inferiore a mq. 4.50 per ogni lato di affaccio ed un massimo di quattro lati ovvero non superare nel complesso la superficie di mq. 12.00 o di mc. 7.00 nel caso esso riproduca un elemento figurativo tridimensionale; b – i totem possono essere collocati temporaneamente nelle vie pedonali, nei marciapiedi ed in tutti gli spazi gravati da servitù di pubblico passaggio, purché sia lasciato uno spazio libero per il passaggio di almeno m 1.50 all’intero perimetro della proiezione sul pavimento; c – il perimetro di ancoraggio del volume posto alla base dei totem, inoltre, non potrà subire variazioni di forma in arretramento e/o in aggetto sino ad un'altezza di m 2.20 da terra allo scopo di evitare intralcio o pericolo per i pedoni. B – Ubicazione e zonizzazione 1 – è vietata l’installazione di totem nel centro storico (zona A1 del PRG) e in prossimità di immobili o monumenti vincolati o di interesse storico; 2 – i totem, ove collocati lungo i porticati, devono essere di modeste dimensioni e non devono creare ostacolo alla circolazione pedonale. C – Ubicazione lungo le strade ( Abaco distanze – Allegato n. 1 ) Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1) la distanza dalla carreggiata deve essere non inferiore a m 3.00; 2) la distanza da altri impianti deve essere non inferiore a m 30.00; 35 3) la distanza da segnali stradali di pericolo e segnali di prescrizione deve essere non inferiore a m 30.00; 4) la distanza da intersezioni stradali e intersezioni semaforiche deve essere non inferiore a m. 30.00; 5) la distanza da edifici vincolati deve essere non inferiore a m. 30.00; 8. 4 – TELONI TESI Impianto pubblicitario costituito da teli in cotone impermeabile, cotone plastificato o PVC montato e teso su apposito telaio, in legno o metallo, tramite corde in nailon o di altro tipo che attraversano apposite linee di occhielli metallici in alluminio o comunque inossidabili. Tali impianti possono essere collocati solo in via provvisoria in spazi concessi per brevi periodi. A – Dimensioni e caratteristiche Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le norme previste per i cartelli. B – Ubicazione e zonizzazione E’ vietata la pubblicità con tali sistemi nelle zone del centro storico (zona A1 del PRG) e su monumenti o immobili vincolati in base al d.lgs. n. 42/04 o di interesse storico, salvo quanto previsto per la pubblicità nei cantieri dall’art. 8.2.4, comma 10. Nelle altre zone occorre rispettare le prescrizioni dettate per i cartelli. C – Ubicazione lungo le strade A tali impianti pubblicitari si applica quanto già previsto per i cartelli o altri mezzi pubblicitari a loro più assimilabili per forma, posizionamento ed uso. Il bordo inferiore dei teloni tesi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane sia sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 mt. rispetto al piano della carreggiata. 8.5 – IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE Impianto pubblicitario che nel suo complesso può essere assimilato ai cartelli; la sua peculiarità consiste nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari 36 variabili; ciò può realizzarsi attraverso l’ausilio di sistemi automatici di tipo meccanico ovvero attraverso sistemi elettronico-digitali che, opportunamente interfacciati con una stazione di comando computerizzata, possono originare messaggi scritti, immagini monocromatiche, a colori, fisse o in movimento. A – Dimensioni, caratteristiche e ubicazione Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 1 – gli impianti a messaggio variabile di tipo meccanico (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato, non potranno eccedere la dimensione di mq. 12 se installati al suolo. Non potranno eccedere la dimensione di mq. 18 se installati sui lastrici solari. Se installati in aderenza ai fabbricati (ove il prospetto non sia finestrato e decorato purché i manufatti pubblicitari abbiano una valenza decorativa e di positivo impatto ambientale) non possono eccedere la dimensione di mq. 50 e, comunque, non occupare oltre l’80% della superficie del prospetto; - gli impianti a messaggio variabile attraverso sistemi elettronico-digitali possono essere installati esclusivamente sui lastrici solari ed avere dimensioni massime di mq. 18; 2 – è consentita la loro installazione in corrispondenza di parcheggi, autostazioni o luoghi interessati a manifestazioni sportive, sugli edifici, sempre e comunque nella piena salvaguardia del patrimonio architettonico – ambientale e nel rispetto delle limitazioni dimensionali e di ubicazione previste dal presente Piano e dal Codice della Strada in considerazione delle loro caratteristiche di impatto visivo; 3 – tali impianti devono essere considerati nella loro dimensione e posizione spaziale in funzione della distanza e del modo di fruizione visiva ovvero del mutare del messaggio stesso nel trascorrere del tempo (in alcuni casi in movimento esso stesso) e, pertanto, si deve attuare un’accurata analisi dell’impatto visivo, urbanistico e ambientale da effettuare in relazione tecnica da allegre all’istanza di autorizzazione; 4 – la non adeguata progettazione ed installazione di tali forme pubblicitarie può portare a fenomeni di instabilità dell’equilibrio fisico e/o visivo, disorientamento momentaneo, mancanza improvvisa dell’attenzione ovvero abbagliamento ed accecamento momentaneo della vista e, pertanto, è obbligatoria una verifica preventiva di tali fenomeni con riferimento agli automobilisti e agli abitanti limitrofi e i risultati di tale devono essere attestati da idonea documentazione allegata all’istanza di autorizzazione. 37 B –Zonizzazione E’ vietata la pubblicità in forma stabile realizzata con tali sistemi nella zona tipizzata A1 del PRG e in prossimità di monumenti o immobili vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/04 o di interesse storico ad eccezione di impianti collocati su rientranze di prospetto laddove queste abbiano una profondità di almeno 50 cm. E poste ad un’altezza di almeno 7 mt. Dal piano stradale e purchè l’immobile abbia destinazione direzionale e mista e non sia soggetto alle previsioni di tutela del d.lgs. n. 42/2004. L’installazione di impianti maxischermo può essere autorizzata solo se sussiste un’utilità pubblica di informazione e purché venga attentamente valutato l’impatto visivo e ambientale; in ogni caso il rilascio dell’autorizzazione è rimesso a valutazione altamente discrezionale dell'Amministrazione comunale e, per essa, del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio. Se l’impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi. 8. 6 – INDICATORI DIREZIONALI PUBBLICITA’ PERMANENTE Elementi piani metallici realizzati in serigrafia o con applicazione di diciture adesive ed una freccia che indica la direzione da percorrere per giungere al luogo ove trovasi collocata un’attività; sono concessi solo se realizzati secondo impianti multipli anche se non totalmente occupati; solo caso di comprovata necessità (presenza di una singola attività) il Comune potrà autorizzare anche impianti singoli. L’autorizzazione di tali indicatori direzionali potrà essere concessa: 1 – per attività di carattere industriale, artigianale o commerciale (secondo la classificazione dettata dall’art.134 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) delle aree semicentrali e periferiche solo se poste all’ingresso di queste; per le attività collocate in tali aree è permessa l’installazione, in vari punti del territorio comunale, di impianti pubblicitari totemici aventi funzione di indicare sinteticamente con una dicitura ed una freccia la direzione da percorrere per raggiungere la zona industriale, artigianale o commerciale e la distanza di quel punto ad essa; 2 – per attività di carattere industriale, artigianale o commerciale poste all’interno delle aree industriali, artigianali o commerciali, in punti o zone sparse, valgono comunque le modalità di installazione ivi indicate; 3 – per le attività di servizio privato di pubblico interesse (hotel, cinema, officine meccaniche, ospedali, farmacie…) esse potranno essere installate secondo le regole dettate per le plance autoportanti dal presente P.G.I.P.; 38 4 – è vietata la collocazione di indicatori economici relativi a singole “attività di commercio e vendita al dettaglio” per le quali è concessa esclusivamente l’installazione di pubblicità di esercizio; si prevede comunque che, qualora uno o più gestori di attività di commercio al dettaglio desiderino segnalare in luogo lontano o nei pressi dell’attività la loro presenza collettiva, essi possono congiuntamente proporre l’installazione di un totem pubblicitario secondo quanto stabilito del presente P.G.I.P.. Tutti gli impianti, ove concessi, devono essere realizzati nel rispetto delle norme di cui l’art. 7 del presente P.G.I.P. e delle ulteriori prescrizioni specifiche. A – Dimensioni e caratteristiche 1 – Possono avere dimensioni massime di cm.125 di base e cm.25 di altezza, devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e, quindi, riportare semplicemente il nome della Ditta e la relativa freccia direzionale; sono consentite installazioni singole o multiple su di uno o più pali come previsto dai successivi punti del presente articolo; 2 – su ogni impianto direzionale multiplo installato non potranno essere collocate più di dieci tabelle e la tabella al vertice che identifica l’area o la zona di collocazione dell’attività nella quale dovrà essere prevista anche la segnalazione della distanza che separa il punto dalla zona dell’attività; 3 – qualora lo spazio di collocazione sia adeguatamente ampio ed i margini di sicurezza e distanza dalla strada lo consentano, possono essere installati impianti direzionali multipli composti da 30 tabelle poste su una o due colonne parallele ed ancorate ad un’unica struttura portante; 4 – ogni tabella direzionale dovrà essere collocata in armonia con le indicazioni direzionali delle altre tabelle e nel caso siano aggiunte tabelle nel corso del tempo dovrà, se necessario, essere riorganizzata la distribuzione delle tabelle stesse nell’impianto direzionale multiplo; 5 – l’eventuale ulteriore collocazione abusiva di indicazioni direzionali, da parte di privati negli spazi vuoti, rende responsabile anche la ditta che gestisce l’intero impianto. In ogni caso per prevenire il verificarsi di tale abuso si rende obbligatorio predisporre appositi indicatori direzionali “senza alcuna dicitura” sino ad occupare il carico massimo autorizzato; 6 – sono vietate le collocazioni “fronte-retro” degli indicatori direzionali a carattere economico posti cioè sul lato opposto al senso di marcia degli autoveicoli, in relazione alla scarsa fruibilità visiva ed al pericolo che potrebbe generarsi dalla distrazione del conducente dalla guida; essi, pertanto, andranno di regola posti sempre sul margine destro della strada rispetto al senso di 39 marcia degli autoveicoli; si potrà derogare a tale regola, consentendo quindi anche il raddoppio delle concessioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, solo nel caso tali impianti si collochino all’interno di aree di sosta, parcheggi o autostazioni; 7 – su tali impianti autorizzati, l’Amministrazione comunale ha facoltà di collocare ulteriori segnali di interesse urbano o pubblico, mentre è in ogni caso vietato collocare indicatori direzionali a carattere economico su impianti installati dall’Amministrazione comunale ed aventi esclusiva funzione di pubblico interesse o utilità ovvero su uno spazio riservato e libero adatto alla collocazione di indicazioni provvisorie in occasione di manifestazioni di interesse pubblico che saranno autorizzate di volta in volta dal Comune; occorre in ogni caso riservare uno spazio strutturale ogni 10 (dieci) indicatori direzionali, posto alla base dell’impianto, adatto alla collocazione di 1 tabella “pubblica” in aggiunta agli indicatori previsti; 8 – i colori di fondo dei singoli pannelli e delle lettere devono rispettare la normativa relativa all’art.134 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e non devono determinare confusione con quelli previsti dall’art.78 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada relativi alla segnaletica stradale ivi comprese le segnalazioni turistiche. B – Ubicazione e zonizzazione 1 – E’ vietata la pubblicità in forma stabile realizzata con tali sistemi, ad eccezione degli impianti installati secondo un progetto unitario e coordinato, sottoposto al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione, da gruppi di esercenti o associazioni, pubbliche o private, nel rispetto delle esigenze di inserimento ambientale armonico. 2 – In prossimità degli incroci viari, delle zone industriali, delle aree commerciali ed artigianali, a patto che siano rispettate le distanze previste dal Codice della Strada, possono essere collocati solo impianti indicatori direzionali di tipo multiplo. 3 – Nelle restanti zone e punti di installazione sono consentiti indicatori singoli o multipli con meno di 10 tabelle nel rispetto delle normative del Codice della Strada; in ogni caso l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di obbligare, nel corso del tempo, i gestori o gli installatori, alla trasformazione degli impianti singoli in un unico impianto multiplo, con spese da ripartirsi tra le ditte in proporzione agli spazi occupati; il rispetto di tale obbligo sarà la condizione per il rilascio delle nuove autorizzazioni, anche nella fase di adeguamento secondo le disposizioni di cui all’art. 30 del presente P.G.I.P.. 40 C – Ubicazione lungo le strade (Abaco distanze – Allegato n. 1 ) La suddetta tipologia di impianto pubblicitario deve rispettare le prescrizioni relative ai cartelli o agli altri mezzi pubblicitari ad essi più assimilabili per forma, posizionamento ed uso. 8. 7 – TRANSENNE PARAPEDONALI PUBBLICITA’ PERMANENTE Impianto pubblicitario direttamente ancorato a terra ed assemblato in sequenza a formare un cordone di altezza compresa tra cm.100 e cm.120 da terra ed avente funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa. Tali impianti devono essere realizzati osservando le regole di cui all’art. 7 del presente Piano e le seguenti ulteriori prescrizioni specifiche: A – Dimensioni caratteristiche Le transenne parapedonali possono essere collocate solo in presenza di un marciapiede o di un’area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento e, quindi, non possono essere collocate solo al fine di inserirvi messaggi pubblicitari. Le dimensioni dell’impianto pubblicitario non possono superare cm.100 di base e cm.70 di altezza. B – Ubicazione e zonizzazione Tali impianti possono essere localizzati in ogni parte della città a patto che siano rispettate le norme di cui al presente articolo; in ogni caso la loro conformazione, per struttura e per forma, deve armonizzarsi con il contesto ambientale - urbano di riferimento. C – Ubicazione lungo le strade 1 – Se la pubblicità è rivolta verso la strada valgono tutte le norme e le prescrizioni adottate per i cartelli, in base all’art.51 comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. 2 – La pubblicità posta sugli elementi che formano le transenne parapedonali non è soggetta alle limitazioni di cui al precedente punto se il messaggio pubblicitario è rivolto verso il passaggio pedonale. 3 – La pubblicità su tali impianti può essere collocata liberamente nelle intersezioni delle strade ad uso prevalentemente pedonale. 41 8.8 – TROMPE L’OIL E SUPERGRAFICHE Manufatto pubblicitario monofacciale luminoso, illuminato o privo di luce interamente vincolato su facciate cieche, prive cioè di qualsiasi tipo di apertura, mediante la realizzazione di un trompe-d’oeil o di altro intervento anche decorativo o artistico che sia in armonia con le caratteristiche architettoniche dell’edificio. Il manufatto ha dimensioni massime pari all’80% della stessa facciata su cui sono vincolati. Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 30 x 10 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto, gli estremi dell'autorizzazione (numero e data) e il numero identificativo dell’impianto. Di massima essi possono essere autorizzati solo in luoghi ritenuti idonei e dopo aver valutato la documentazione di progetto e le tecniche di realizzazione. In ogni caso condizione essenziale per concedere l’autorizzazione è che il soggetto e il messaggio pubblicitario si integrino coerentemente e discretamente nel contesto urbano e che vengano costantemente e adeguatamente mantenuti in ottimo stato. In ogni caso è vietata l’installazione nella zona A del PRG. 8. 9 – STRISCIONI – STENDARDI Impianti bidimensionali, mono o bifacciali, realizzati in materiale privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o, comunque, non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse; possono essere in tela di cotone impermeabile, in tela plastificata o in PVC e comunque luminosi solo per luce indiretta. A – Dimensioni e caratteristiche 1 – Gli “ stendardi ” non possono avere superficie superiore a mq. 10; devono essere dotati di opportuni agganci per la sospensione e tesatura; se posti in aderenza di fabbricato non possono superare il 50% del fronte del fabbricato. Gli “ striscioni ” devono essere contenuti tra una base minima di cm. 600 e massima di cm. 1000 ed un’altezza massima di 140cm.; devono essere realizzati in modo tale da resistere al vento e altri agenti atmosferici. 2 – Per la messa in opera degli “ striscioni ” a cavallo degli assi viari è assolutamente vietato l’utilizzo, quale supporto di aggancio, di lampioni ovvero di pali tranviari e/o di qualsiasi altro 42 mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o calcolato per sostenerli; l’aggancio può venire solo tramite sostegni ad hoc o tramite due facciate edilizie prospicienti, a patto che siano fatti salvi i diritti di terzi e siano rispettati i criteri di sicurezza pubblica e di salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale, urbano e paesaggistico. 3 – La collocazione degli “ striscioni ”, simmetrica rispetto alla mezzeria della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di mt. 5.10 della parte inferiore del supporto pubblicitario e posti a distanza reciproca non inferiore a mt. 50.00. 4 – L’esposizione di “ striscioni e stendardi ” è ammessa nel periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce e durante la settimana precedente e le 24 ore successive all’evento. 5 – E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità appesa a balconi e a parapetti. B – Ubicazione e zonizzazione 1 – Gli “ striscioni ” che attraversano le vie non possono mai essere ammessi nel Centro Storico (zona A1 del PRG); tali tipologie pubblicitarie sono consentite nelle altre zone in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali fiere campionarie, congressi, mostre, gare sportive ovvero eventi di pubblico interesse. 2 – Gli “ stendardi ” caratterizzati da una maggiore compatibilità ambientale ( da verificarsi in sede progettuale con riferimento e alla forma e ai colori ) possono essere inseriti su elementi architettonici limitatamente a manifestazioni di carattere temporaneo, escludendo la pubblicità privata, purché i colori siano in armonia con il contesto urbano, la tipologia si adatti al contesto architettonico, il supporto (proprio, su palo, sulle facciate, sui balconi, sui pilastri dei portici …) sia studiato attentamente in funzione di ogni particolare situazione ed il telo sia preferibilmente in cotone impermeabile o PVC telato di colore chiaro ed a superficie opaca. Non né è ammessa la collocazione nel centro storico (zona A1 PRG). C – Ubicazione lungo le strade ( Abaco distanze – Allegato n. 1) 8. 10 – PUBBLICITA’ E ARREDO URBANO PUBBLICITA’ PERMANENTE 43 Impianti pubblicitari che per forma, installazione e funzione entrano in stretto rapporto con gli elementi di arredo urbano e che nell’insieme svolgono, in parte, una funzione di pubblico interesse. Non sono autorizzate collocazioni di mezzi pubblicitari inserite su fioriere, orologi, termometri o barometri, cassonetti, cestini per rifiuti, campane per raccolta differenziata dei rifiuti, panchine se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata, in stretta correlazione con l’immagine dello spazio urbano in cui sono collocati. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare le tipologie degli elementi di arredo con funzione di mezzo pubblicitario da collocare in una o più aree urbane. Tali impianti sono, comunque, soggetti alle norme generali previste dall’art. 7 del presente Piano ed alle ulteriori prescrizioni specifiche: A – Dimensioni e caratteristiche Tali impianti pubblicitari si uniformeranno a quelli che per tipologia, forma, dimensione e caratteristiche risulteranno ad essi più simili ( cartelli, totem, plance o altro ) e, comunque, andranno valutati in funzione della loro capacità di inserimento in linea con l’elemento funzionale di arredo e più in generale con il contesto urbano circostante. Possono essere presentate proposte progettuali di inserimento di tali elementi anche su iniziativa privata, purché basate su programmi, sistemi e mezzi congruenti all’interesse collettivo e che comunque saranno oggetto di attenta analisi e valutazione da parte de Settore competente; in questo caso l’inserimento di tali impianti sarà regolamentato da un’apposita convenzione tra il soggetto privato ed il Comune di Lecce. B – Ubicazione e zonizzazione Non sussistono limitazioni zonali all’installazione di tali sistemi purché il progetto di realizzazione e installazione trovi motivate ragioni di inserimento, per qualità fisiche e visive, in rapporto armonico con il contesto in cui vanno a collocarsi. C – Ubicazione lungo le strade L’installazione di tali mezzi pubblicitari, se posti lungo le strade, è condizionata al rispetto delle norme di cui al Codice della Strada ed alle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione, tranne l’ipotesi in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di 44 esposizione inferiore ad un metro quadrato; in questo caso infatti non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari. 8.11 – SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicola adesiva, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici solo in occasione di eventi del tutto eccezionali quali manifestazioni pubbliche o sportive, che giustificano il loro provvisorio inserimento. A – Dimensioni e caratteristiche Non vi sono limitazioni particolari a patto che siano realizzati con modalità e sistemi adatti ad evitare qualsiasi pericolo per il transito delle persone e dei mezzi sulla strada stessa; devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi in base all’art. 49 comma 6 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada. B – Ubicazione e zonizzazione Non esistono ulteriori divieti zonali in quanto questi elementi sono ammessi unicamente all’interno di aree di uso pubblico e/o di pertinenza di complessi industriali o commerciali ovvero lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere ( art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada ). C – Ubicazione lungo le strade Tali forme di segnalazione pubblicitaria non sono, comunque, consentite su pavimentazioni stradali di pregio. 8.12 – ULTERIORI COLLOCAZIONI PUBBLICITARIE 8.12.1 – NELLE AUTOSTAZIONI E PARCHEGGI Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si possono inserire tutte le tipologie di impianti pubblicitari sopra descritte nel rispetto delle limitazioni di cui all’art.52 del 45 Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada e in ogni caso nel rispetto delle norme del presente Piano. Nelle autostazioni e nei parcheggi posti lungo le strade urbane di scorrimento (tipo D) e nelle strade urbane di quartiere (tipo E) possano essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva, al netto delle strutture di sostegno, non superi nel complesso il 10% della superficie occupata dall’autostazione o dal parcheggio stesso, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato (es. mappe della città luminose e non), inseriti con un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio di informazione aggiuntivo che colga l’occasione della sosta delle auto e degli utenti per informare sulle attività del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l’utente si trova ovvero per indicare la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi. La collocazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada è ammessa anche nelle aree a parcheggio del centro storico (zona A1 PRG) purché valutata coerente con il contesto urbano dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio. 8.12.2 – PUBBLICITA’ NEI CHIOSCHI E NELLE EDICOLE Sono consentiti solo impianti pubblicitari relativi alla specifica attività di esercizio commerciale da collocarsi secondo le regole proprie delle insegne. In aderenza alle sole edicole è ammessa anche la collocazione di impianti pubblicitari, di modeste dimensioni, da utilizzare per la sola pubblicità editoriale, monofaciali, privi di audio, a messaggio variabile. I gestori di attività collocate in chioschi ed edicole devono: a) allestire il proprio banco, chiosco, vetrina o carrettino con decoro; b) mantenere sempre in buono stato il materiale usato per l’appoggio dei giornali, riviste, libri ecc.; c) evitare qualsiasi appoggio ai muri; d) contenere l’occupazione del suolo nei limiti di spazio e di orario fissati dalla concessione; 46 e) non appoggiare materiale a terra, su muri, alberi, sostegni pubblici o altri manufatti accessori di carattere urbano e non utilizzare corde, fili, stendini o altro per l’appoggio di materiale; f) non apporre alcunché sulla segnaletica stradale. TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 9 MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO Il Piano si attua secondo le seguenti modalità: intervento diretto da parte dei privati ( pubblicità esterna permanente e temporanea); intervento diretto da parte del Servizio pubbliche affissioni; affissione diretta da parte dei privati; progetto degli ambiti di arredo urbano; progetti unitari delle aree di addensamento pubblicitario. Tali modalità di attuazione sono riferibili alle tipologie degli impianti pubblicitari come previsto dagli articoli seguenti. Art. 10 INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI Tipologie ammesse L'intervento diretto da parte dei privati è ammesso per le tipologie di impianti descritti all’art. 3 come pubblicità esterna permanente e temporanea. Procedura di presentazione dell’istanza di AUTORIZZAZIONE presso gli Uffici del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione diretta, deve contenere: 1. generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente; 47 2. in caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati anagrafici del legale rappresentante; 3. ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l’impianto; 4. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile e di avere l’assenso del proprietario dell’edificio o dell’area interessata (in caso di condominio dell’Amministratore). All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato: 1. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell’impianto pubblicitario; 2. documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato; le due fotografie, una panoramica e l’altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di cm 9x12; 3. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio e della qualità della luce emessa; 4. disegni particolareggiati dell’impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre: - per la collocazione su edificio : stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata; - per la collocazione su sedime : stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata, con l’esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc. 5. bozzetto della pubblicità da installare; 6. relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara: - il rispetto delle norme P.G.I.P.; - la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nell' allegato 1 del presente Piano, l’idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del 48 terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità. Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l’inserimento ambientale dell’impianto e il suo inserimento nel contesto urbano circostante. Ogni istanza deve riferirsi ad un’unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un impianto. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego, previa comunicazione dei motivi ostativi. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l’Ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l’ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall’interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda viene archiviata e dell’avvenuta archiviazione viene data notizia all’interessato. L’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari è negata in caso di morosità nel pagamento dell’imposta di pubblicità, definitivamente accertata, verificatasi nell’ultimo triennio. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale sanzionata. Art. 11 INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati di norma al Servizio pubbliche affissioni. La tipologia ammessa è : – Affissioni su plance 49 Il Comune o, ove esistente, il Concessionario pubblico ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni, al loro adeguamento nel rispetto del Regolamento Comunale e del presente Piano Generale degli Impianti, nonché al potenziamento degli impianti stessi, nei limiti previsti dalla normativa e dal Piano Generale degli Impianti. ART. 12 AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI Per l’installazione dei sistemi e dei mezzi pubblicitari di “ Affissione Diretta ”, il P.G.I.P. individua una quantità pari a mq. 4.500 – corrispondenti a n. 375 impianti di dimensioni m. 4.20 x 3.00 - suddivisi in lotti all’interno del centro abitato. Il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio svolgerà una gara con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione e la gestione di tali sistemi in base a quanto stabilito nel bando e nel capitolato speciale di appalto (i cui schemi si allegano in copia). I criteri in base ai quali verrà valutata l’offerta sono il canone e il progetto. La valutazione del progetto, a sua volta, sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri : caratteristiche estetiche e funzionali, qualità di realizzazione degli impianti, utilizzo di tecnologie innovative, facilità di integrazione nel tessuto urbano, tecnologie utilizzate, funzionalità degli impianti in relazione alla loro utilità cittadina; tempi di consegna e di installazione; progetto di manutenzione degli impianti. Il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio potrà, comunque, richiedere altre eventuali garanzie e/o inserire nel bando e nel capitolato ulteriori criteri di preferenza di natura tecnica ritenuti necessari e/o opportuni nonché di operare variazioni per ragioni di natura giuridica. E’, in ogni caso, negata la partecipazione alla gara in caso di morosità, definitivamente accertata, nel pagamento dell’imposta sulla pubblicità e/o del canone annuo dovuto ex art. 23 del Regolamento, verificatasi nell’ultimo triennio. ART.13 PROGETTO DEGLI AMBITI DI ARREDO URBANO Per la collocazione delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari, l'Amministrazione Comunale procederà alla stipula di una convenzione sulla base della presentazione di un progetto di installazione di arredo urbano. 50 La tipologia ammessa è : impianti di pubblicità o propaganda tramite elementi di arredo urbano. ART.14 PROGETTO UNITARIO DELLE AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO Le AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO, sono attuate mediante Progetto unitario di iniziativa privata. Tali Progetti dovranno localizzare compiutamente tutti gli impianti pubblicitari proposti e contenere: 1. analisi dello stato attuale degli spazi interessati dall'intervento evidenziando il degrado funzionale e visivo e gli elementi in contrasto con il presente Piano; 2. proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente Piano che - evidenzi gli impianti previsti in deroga a quanto stabilito in materia di distanze; - valuti il corretto inserimento ambientale dei nuovi impianti; - tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali, compositive ed architettoniche dello spazio interessato dall'intervento e del suo intorno urbano; - contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana; - risponda alle esigenze di circolazione e di traffico. In ogni area di addensamento pubblicitario gli impianti pubblicitari devono appartenere ad una linea unitaria per l'uso di forme, colori e materiali e contribuire a conferire una specifica identità al luogo urbano oggetto dell'intervento. Gli impianti ammessi nei Progetti di addensamento pubblicitario sono: cartelli di pubblicità permanente e temporanea. Procedure di autorizzazione per installazione di impianti pubblicitari tramite progetti unitari L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere: 1. generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente; 51 2. in caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati anagrafici del legale rappresentante; 3. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile e di avere l’assenso del proprietario dell’edificio o dell’area interessata (in caso di condominio dell’Amministratore). I Progetti Unitari di iniziativa privata sono costituiti dai seguenti elaborati: 1. planimetria di inquadramento dello stato di fatto in scala 1:2000; 2. planimetria di inquadramento estratta dal PRG in scala 1.2000; 3. rilievo fotografico; 4. stato attuale e di progetto in scala 1:200 e comunque non inferiore alla scala 1:500, costituito da planimetria, sezioni, profili con indicazione degli allineamenti e di tutti gli impianti previsti, corredato dal computo delle superfici pubblicitarie per ciascun impianto e della superficie complessiva; 5. progetti di ciascun impianto, completo di sezione in scala non inferiore a 1:50 con particolari tecnologici inerenti le caratteristiche di realizzazione, i materiali impiegati, i supporti o sistemi di ancoraggio e la qualità della luce emessa; 6. vedute prospettiche, simulazioni o eventuale ulteriore documentazione necessaria a descrivere l’inserimento ambientale degli impianti e il loro inserimento organico alla scena urbana attuale, in relazione allo specifico intervento; 7. bozzetto della pubblicità da installare; 8. relazione tecnica illustrativa; 9. norme tecniche di attuazione; 10. relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara: - il rispetto delle norme P.G.I.P.; - la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nell'Allegato 1 al presente P.G.I.P.; - idoneità statica attestando che l’impianto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della 52 spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità; 11. eventuale autorizzazione del proprietario degli immobili su cui insistono gli impianti. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al precedente comma, il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio sottopone il progetto unitario alla Giunta Municipale. In caso di esito favorevole, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, verrà rilasciata autorizzazione cumulativa all’installazione degli impianti oggetto del progetto unitario. TITOLO III ALTRA PUBBLICITA’ Art.15 PUBBLICITÀ FONICA Pubblicità fonica effettuata per conto altrui a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili. E’ ammessa all’interno degli impianti sportivi e, su suolo pubblico, previa autorizzazione, solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa. E’ ammessa la pubblicità dei candidati a cariche pubbliche nel periodo della campagna elettorale, con le modalità e prescrizioni previste dalla legge elettorale. Tale forma di pubblicità in ogni caso non può superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini di cui all’art. 155 del Codice della Strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall’autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco. Art.16 PUBBLICITÀ A MEZZO AEROMOBILI E/O PALLONI FRENATI La pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale. 53 Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale. La durata dell’autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione. Art.17 PUBBLICITÀ PER CONTO TERZI SUI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI LINEA E NON, SUI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO TAXI E BUS-NAVETTA. Pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli adibiti a trasporto di linea. Tale forma di pubblicità non può essere luminosa o rifrangente ai sensi dell’art. 57 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni: che non sia realizzata mediante messaggi variabili; che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo; che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; che sia contenuta entro forme geometriche regolari; che eventuali pannelli aggiuntivi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell’abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di cm 100x12; che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. La pubblicità per conto terzi sui veicoli utilizzati per bus-navetta, è ammessa alle seguenti condizioni: 54 che l’automezzo sia nella piena disponibilità di colui che effettua la pubblicità; che sia realizzata con un massimo di due pannelli monofacciali rettangolari con dimensioni massime di cm 200x50 in relazione alle dimensioni del veicolo, con sporgenza massima non superiore a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo, saldamente ancorati alle fiancate dell'automezzo. L’apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; che la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3; che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore a 1/6 della superficie; che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva e che non interessi le superfici vetrate; che non sia realizzata mediante messaggi variabili. In tutti i casi di cui ai commi precedenti, le scritte i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. E’ vietata la pubblicità luminosa all’interno dei veicoli. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada d.lgs. 30.04.1992, n. 285. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del d.lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Art. 18 PUBBLICITÀ COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO All’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simili o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto altrui. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori. 55 Il materiale non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a mq 2. All’interno degli ascensori, ai sensi della L. 14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16.01.95 n. 42, è ammessa l’esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a mezzo apparecchi sonori. La pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive di proprietà comunale è ammessa l’esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 0.5 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile La pubblicità commerciale e non, effettuata per conto altrui mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari è consentita sul territorio comunale. E’ vietato l’abbandono di materiale pubblicitario (quali volantini, depliants e altro) lungo le strade o in luogo pubblico sia da parte delle aziende distributrici che da parte di privati cittadini; in caso di violazione di tale divieto colui che abbandona il suddetto materiale incorre nelle sanzioni previste dall’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000. Art.19 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DIRETTA L’installazione di pubblicità per conto altrui di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, è soggetta a preventiva autorizzazione diretta rilasciata dal Comune. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione diretta, deve contenere: 1. generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente; 2. in caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati anagrafici del legale rappresentante; 3. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile; 4. ubicazione esatta del luogo dove si intende installare la pubblicità per conto altrui; All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 1. bozzetti in triplice copia della pubblicità da esporre ovvero dell’intero impianto se trattasi di esposizione in vetrinette, raccoglitori e simili; 2. fotografia in formato minimo di cm 9x12 del luogo dove il mezzo pubblicitario sarà installato; 56 3. breve relazione descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa. 4. nel caso di impianti luminosi o illuminati, dichiarazione che gli impianti saranno installati nel rispetto delle normative vigenti in materia. 5. progetto con indicazioni riguardanti l’ubicazione, stralcio del PRG, dimensioni del manufatto, quantità degli impianti, lay-out; 6. eventuale autorizzazione del proprietario degli immobili su cui insistono gli impianti. Nel caso della pubblicità fonica di cui all'art. 16 è sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l’Ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l’ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall’interessato entro 60 giorni dalla richiesta, la domanda viene archiviata e della relativa archiviazione viene data comunicazione al richiedente. TITOLO IV AUTORIZZAZIONE PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI Art.20 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente Piano devono essere presentate o inviate al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Comune di Lecce. L’autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’installazione, dalla gestione e dalla permanenza del mezzo pubblicitario. 57 L’Amministrazione comunale terrà un registro (eventualmente informatizzato) delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l’indicazione dell’intestatario, di una sommaria descrizione dell’impianto, nonché degli estremi dell’autorizzazione. Le posizioni di tutti i mezzi pubblicitari non temporanei su proprietà privata e su suolo pubblico, saranno riportate nella cartografia dello stato di fatto conservata presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio. Quando gli impianti pubblicitari sono installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, gli stessi devono ottenere il preventivo nulla osta dell’ente proprietario della strada. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Piano nonché per le tipologie di altra pubblicità per conto altrui, non trova applicazione l’istituto del silenzioassenso né della SCIA (artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241), atteso che il rilascio dell’autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell’ambito di limiti di contingente complessivo. Art. 21 VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO PER PUBBLICITA’ PERMANENTE Fermo restando la permanenza del messaggio pubblicitario per un tempo non inferiore a mesi tre, è consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari a condizione che non sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione, previa trasmissione al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, del nuovo bozzetto relativo alla nuova pubblicità da installare e successiva autorizzazione del Dirigente di detto Settore, da rilasciare entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza decorsi i quali si intende rilasciata. Art. 22 DURATA E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Salvo diversa indicazione, l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni. Qualora l’Amministrazione lo ritenga ammissibile e opportuno, l’autorizzazione è rinnovabile e, comunque, prorogabile sino all’approvazione del nuovo Regolamento sulla pubblicità. Ai fini del rinnovo e/o proroga il titolare deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni 58 di autorizzabilità dell’impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. L’autorizzazione all’installazione di pubblicità su ponteggi ha validità limitata al tempo dell’autorizzazione del ponteggio e, in ogni caso, per un periodo non superiore alla durata dei lavori e, comunque, per un periodo non superiore a un anno, salvo proroga a massimo tre anni. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 15 giorni antecedenti l'evento e 24 ore successive. L’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari permanenti può essere rinnovata e/o prorogata con provvedimento espresso dell’Amministrazione comunale da richiedersi almeno sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione originaria. L’istanza di rinnovo e/o proroga deve essere presentata con le stesse modalità della prima istanza. In mancanza del provvedimento espresso, l’autorizzazione scade alla data nella stessa indicata senza necessità di alcuna disdetta. Art. 23 OBBLIGHI DELL’INTESTATARIO DELL’AUTORIZZAZIONE L’installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell’autorizzazione, previa corresponsione dell’imposta dovuta. Entro un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione il titolare ha l’obbligo di comunicare all’ufficio competente l’avvenuta installazione dell’impianto pubblicitario allegando una o più foto in formato digitale o stampate per ogni impianto pubblicitario installato. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di: 1. effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell’impianto pubblicitario; 2. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza; 3. adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell’autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze; 59 4. provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltreché in caso di revoca dell’autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Comune; 5. provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 12 ore successive alla data di scadenza indicata nell’ autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi; 6. in caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l’autorità competente potrà ordinare la rimozione d’ufficio dell’impianto a spese del titolare. 7. provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina dell’imposta. 8. su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati: • Comune di Lecce; • Soggetto titolare; • Numero e data dell’autorizzazione e relativa scadenza con indicazione del numero identificativo dell’impianto. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. In tutti i casi in cui la collocazione dell’impianto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede pubblico devono essere osservate le norme che regolano tale materia; gli interessati dovranno altresì osservare, oltre alle disposizioni del P.G.I.P., anche le vigenti disposizioni in materia di edilizia, estetica cittadina, polizia municipale e pubblica sicurezza. Art. 24 VOLTURA DELLA AUTORIZZAZIONE 60 La voltura dell’autorizzazione, riguardante esclusivamente gli impianti di pubblicità permanente, dovrà essere comunicata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all’Ufficio del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio che, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al subentrante, provvederà alla voltura. L’Ufficio provvederà all’inoltro della comunicazione all’Ufficio Tributi per la conseguente modifica dell’intestazione del ruolo. Art. 25 REVOCA E DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE 1. L’autorizzazione è revocata, prima della scadenza, per i seguenti motivi: - sopravvenute esigenze di interesse pubblico che contrastino con la permanenza dell’impianto; - impianto pubblicitario che arrechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a cose o persone; - impianto pubblicitario che sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all’esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse; - autorizzazione rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o non veritiere; - qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non è più rispondente alle esigenze di decoro e/o estetica e/o sicurezza; - esigenze correlate alla realizzazione e fruizione da parte di privati di edifici realizzati in forza di regolare permesso di costruire. Contestualmente alla revoca il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, salvo il caso in cui l’impianto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell’autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale provvede alla rimozione d’ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare. 2. Sono cause di decadenza dell’autorizzazione: - violazione di norme di legge, del Regolamento, del presente Piano, delle prescrizioni impartite dal Comune per l’installazione, manutenzione, sicurezza e decoro dell’impianto; - mancata installazione dell’impianto nei termini previsto nel presente Piano; - rinuncia espressa con documentazione dell’avvenuta rimozione dell’impianto; - mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità e/o diritto sulla pubblicità e/o canone previsto dall’art. 23 del Regolamento. 61 Contestualmente alla decadenza il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio dà comunicazione al titolare dell’autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale provvede alla rimozione d’ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare. Art. 26 ANTICIPATA RIMOZIONE E RINUNCIA Costituisce obbligo di rimozione integrale dell’impianto e dei suoi supporti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, oltre la scadenza dell’autorizzazione, anche la: - denuncia cessazione pubblicità, che deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dai dati identificativi dell’impianto; - revoca dell’autorizzazione o sua decadenza. La rinuncia ad una esposizione regolarmente autorizzata comporta: il pagamento dell’imposta e di tutti gli oneri dovuti, oltre le spese di istruttoria quantificate con separato atto dirigenziale. Il mezzo pubblicitario rimosso d’ufficio resta custodito nei depositi comunali. Nella diffida di rimozione viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione. In mancanza di richiesta entro il termine indicato nella diffida e pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto o alienato mediante asta pubblica. TITOLO V PENALITA' E SANZIONI Art. 27 MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALLA AUTORIZZAZIONE. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione. E’ considerata altresì abusiva ogni variazione non autorizzata negli impianti di tipologia gigantografia artistica su ponteggi. 62 Sono considerate difformi tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle condizioni e caratteristiche dell’autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario. Art. 28 PENALITA', SANZIONI, INTERESSI, COPERTURA IMMEDIATA E RIMOZIONE, DECORRENZA DELLA PUBBLICITA’ ABUSIVA. Gli impianti non compatibili e ritenuti abusivi, oltre ad essere soggetti alle sanzioni amministrative e tributarie previsti dagli artt. 23 e 24 del d.lgs. 507 del 1993 e dall’art.23 del Nuovo Codice della Strada, e dal Regolamento sulla pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, devono essere rimossi. Sono considerate abusive, e quindi soggette alle sanzioni previste: a) le forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla predetta autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione; b) le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune; c) le forme di pubblicità non adeguate alle disposizioni del presente P.G.I.P. entro i termini stabiliti; d) le forme di pubblicità in contrasto con le disposizioni, ovvero prive delle relative autorizzazioni come stabilito nel Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285 del 1992) e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495 del 1992, modificato dal D.P.R. 610 del 1996); e) gli impianti sprovvisti di targhetta di identificazione; f) gli impianti per cui è avvenuto pagamento dell'imposta ma non muniti di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la forma pubblicitaria; g) gli impianti in cui sono apportate variazioni non autorizzate; h) gli impianti per cui siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché dell’imposta e/o diritto e/o canone evasa. Nella diffida di rimozione viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale 63 sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione. In mancanza di richiesta entro il termine indicato nella diffida e pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto o alienato mediante asta pubblica. ART. 29 - SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per necessità estetiche, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Piano. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito. TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 30 – IMPIANTI AUTORIZZATI Le autorizzazioni in essere, che rispondono alle disposizioni del presente P.G.I.P. alla data della sua approvazione, dovranno tutte seguire la scadenza naturale che comunque non può superare l’ambito di validità dello stesso. Art. 31 64 ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa che non rispondono alle disposizioni del presente P.G.I.P., devono essere adeguati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. I titolari degli impianti di cui al precedente comma dovranno pertanto, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente P.G.I.P, indirizzare domanda atta ad ottenere la nuova autorizzazione. L'Amministrazione si pronuncerà, previo contraddittorio, sull'istanza di adeguamento entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, si avrà la decadenza con conseguente obbligo di rimozione. L'Amministrazione può, in caso di impianti per i quali non sia possibile l'adeguamento, consentire la delocalizzazione previa istanza secondo quanto previsto dal presente P.G.I.P , con reinstallazione esclusivamente in altra zona. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.