Regolamento per la pubblicità nei centri abitati

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Regolamento per la pubblicità nei centri abitati
Comune di Celle Ligure
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA’
NEI CENTRI ABITATI
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13
del 09 marzo 1999
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Generalità
Il presente regolamento disciplina il collocamento dei mezzi pubblicitari e la procedura da
seguire al fine di ottenere le relative autorizzazioni, ai sensi dell’art. 23 del Nuovo Codice della
Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ’
Art. 2 - Presupposto e soggetto passivo dell’imposta
Presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme
di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche
affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell’esercizio
di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati
a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Soggetto passivo dell’imposta è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il
quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta è
colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Art. 3 - Autorizzazione
I mezzi pubblicitari sono quelli definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Qualsiasi forma di pubblicità, comprese la modifica e la volturazione di quella preesistente,
deve essere preventivamente autorizzata ai sensi dell’art. 23, comma IV del D.Lgs. 285/92;
Quando la pubblicità comporti la posa in opera di impianti fissi, l’autorizzazione viene
rilasciata con specifico provvedimento formale.
L’autorizzazione all’installazione di cartelli, di insegne d’esercizio o di mezzi pubblicitari ha
validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, è precaria e revocabile in qualunque momento la
Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative,
derivando dal permanere dell’impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
Se i mezzi pubblicitari proposti modificano i serramenti o i partiti architettonici occorre
preliminarmente acquisire la prescritta concessione o autorizzazione edilizia che dovrà essere
allegata alla domanda.
Art. 4 - Modalità per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune e può essere anche
cumulativa per tipologie analoghe.
Nel caso di installazioni in aree o edifici vincolati, dovrà essere acquisito, a cura degli
interessati, il parere scritto favorevole degli Enti competenti (Regione o Sovrintendenza ai Beni
Ambientali ed Architettonici).
Per i mezzi pubblicitari che comportino la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà
essere corredata da:
a) una o più fotografie a colori di formato non inferiore a cm. 15 x 10, che evidenzino il luogo ove
devono essere posizionati i mezzi pubblicitari, nonché i cartelli stradali più prossimi ed il contesto
circostante;
b) un disegno esecutivo in duplice copia del mezzo pubblicitario con precisazione di quote,
prospetti, sezioni, materiali, colori, l’esatta dizione e carattere grafico proposto, con preciso
riferimento agli elementi della facciata se il mezzo pubblicitario è collocato su fabbricato. I disegni
dovranno essere controfirmati in originale dal richiedente e dal proprietario dell’area o fabbricato
interessato dalla pubblicità;
c) il nullaosta del proprietario del fabbricato e dell’area, o dell’amministratore nel caso di
condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla domanda, salvo che si tratti di insegne
sovrastanti gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi;
d) una planimetria in duplice copia in scala 1:100 con l’esatta indicazione della posizione del mezzo
pubblicitario, la presenza di marciapiedi, la larghezza della sede viaria, la distanza dello stesso dal
ciglio stradale e dalle intersezioni, la distanza da altri impianti pubblicitari e da cartelli stradali;
e) autodichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il
manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato, e sarà posto in opera tenendo conto
della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
f) l’impegno scritto al risarcimento dei danni causati dai mezzi pubblicitari, manlevando il Comune
da qualsiasi richiesta in tal senso.
Se i mezzi pubblicitari devono essere installati su strade non comunali deve altresì esser
prodotto il verbale di constatazione redatto da parte del capo cantoniere e del personale preposto, in
duplice copia, ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione.
L’ufficio competente, nel termine stabilito dal regolamento sul procedimento
amministrativo, rilascia l’autorizzazione o la nega specificandone i motivi di pubblico interesse.
Art. 5 - Volturazione delle autorizzazioni
Per le attività economiche soggette ad autorizzazione comunale o a denuncia di attività al
Comune l’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione o alla ricezione della denuncia trasmette
all’ufficio tributi le comunicazioni in materia di cambio di titolarità dell’attività stessa.
Negli altri casi il soggetto interessato deve comunicare al comune il cambio di titolarità
dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi.
L’ufficio tributi provvede alle volturazioni delle autorizzazioni relative ai mezzi pubblicitari
appena ricevute le comunicazioni di cui ai precedenti commi, salvo che il soggetto passivo non sia
in regola con il pagamento delle somme dovute.
Il cedente e l’acquirente sono obbligati in solido al pagamento delle somme dovute per la
pubblicità relativamente all’anno in cui è avvenuta la comunicazione della cessione.
CAPO III
IMPIANTI PUBBLICITARI
Art. 6 - Caratteristiche tecniche
I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri
abitati, debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall’art. 50, comma I e II del citato
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
Gli stessi cartelli e mezzi pubblicitari luminosi, posti nel centro abitato dovranno rispettare
le seguenti disposizioni:
- avere sagoma regolare e tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- l’uso dei colori verde e rosso dovrà essere improntato alla massima cautela al fine di non causare
difficoltà nella percezione della segnaletica luminosa, in particolare in corrispondenza o prossimità
delle intersezioni. Tale uso è comunque vietato ad una distanza inferiore a metri 100 dalle
intersezioni semaforizzate.
I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi non potranno essere collocati:
- ad una distanza inferiore a metri 50 da chiese, ospedali, case di riposo, ecc.;
- ad una distanza inferiore a metri 50 dagli edifici sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089 e successive modificazioni;
-
nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei casi in cui
deturpino il paesaggio o il panorama.
Nel territorio comunale non è prevista l’installazione di transenne parapedonali da utilizzarsi
per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Nel territorio comunale, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a
messaggio variabile.
Gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati conformemente a quanto stabilito dal
vigente P.R.G. in materia di zone urbanistiche, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamento sul
loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto
ordine.
Qualora venga accertata una carenza sullo stato di conservazione, l’Amministrazione Civica
potrà richiederne il ripristino assegnando un congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il
Comune procederà alla rimozione coattiva, con rivalsa delle spese in capo agli interessati.
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, debbono rispondere alle
caratteristiche fissate dall’art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 7 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
L’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza deve essere
effettuata nel rispetto dei precetti dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Nel centro abitato, il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi
pubblicitari è autorizzabile unicamente nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 15 metri lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali di
pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 10 metri lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti
semaforici e delle intersezioni;
c) 5 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali
di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
d) 5 metri dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze di cui sopra non si applicano nel caso di insegne sopra gli ingressi che indichino
la presenza in loco delle attività.
La distanza dal limite della carreggiata non deve essere inferiore a cm. 80 fatta eccezione per
i cartelli apposti in aderenza a fabbricati, muri o recinzioni parallele all’asse della strada.
Le distanze si applicano misurate nel senso delle singole direttrici di marcia.
Entro il centro abitato in prossimità di ciascuna fermata di attesa autobus è concessa non più
di un’installazione pubblicitaria posta di una palina con pannello di dimensioni non superiori a cm.
70 x 100.
E’ altresì possibile collocare mezzi pubblicitari di superficie non superiore a mq. 3
all’interno delle pensiline in muratura.
Le installazioni in prossimità delle fermate degli autobus devono essere collocate nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 1 del vigente Codice della Strada e delle
seguenti misure:
a) metri 1 dal limite della carreggiata;
b) metri 5 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di prescrizione, di indicazione e
di pericolo, dagli imbocchi delle gallerie;
c) metri 10, dalle intersezioni e dal punto di tangenza delle curve come definite all’articolo
3, comma 1, punto 20 del vigente Codice della Strada.
Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situati entro i centri abitati, possono
essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva
non supera il 2% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggi, a
condizione che la singola pubblicità non superi i mq. 3.
Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari non deve in ogni
caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e la sua percettibilità.
Art. 8 - Dimensioni
I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dal centro
abitato, debbono rispettare i limiti dimensionali fissati dall’art. 48, comma I del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
La dimensione per le installazioni entro i centri abitati non devono superare le seguenti:
cartelli
insegne di esercizio
striscione
locandina
stendardo
metri 2,00 x 1,50
metri 2,00 x 0,50
metri 1,00 x 6,00
metri 1,00 x 0,70
metri 0,70 x 1,50
In considerazione di un particolare interesse pubblico, possono essere autorizzate
installazioni pubblicitarie di dimensioni superiori, previo conforme parere della commissione
edilizia comunale, a condizione che il mezzo pubblicitario sia collocato su di un muro o in altra
posizione che non impedisca o limiti in alcun modo la vista del paesaggio.
Le insegne degli alberghi, formate da singole lettere staccate le une dalle altre e collocate
sull’edificio ove si svolge l’attività, possono avere anche dimensioni maggiori a quelle sopra
indicate, purché siano proporzionate alle dimensioni dell’edificio.
Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di
metri 1 x 0,20 e superiori di metri 1,50 x 0,30. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di
sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le
stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.
Art. 9 - Limitazione e divieti
Nel centro storico e sul lungomare, sono vietati:
a) i poster e cartelli pubblicitari su pali e incastellature propri per manifestazioni organizzate a fini
di lucro, fatta eccezione per i cartelli delle manifestazioni organizzate dal comune, da enti operanti
per il comune o da associazioni con sede nel comune;
b) le insegne vietate dal piano del centro storico o dal piano regolatore generale;
c) le insegne sui tetti degli edifici;
d) la consegna dei volantini pubblicitari al di fuori delle cassette postali o a mani delle persone;
e) locandine pubblicità circhi.
All’esterno del centro storico e del lungomare, nella rimanente parte del centro abitato,
l’installazione delle locandine della pubblicità dei circhi, i poster ed i cartelli pubblicitari su pali e
incastellature propri possono essere effettuate soltanto con le modalità di volta in volta concordate
con la polizia municipale.
Il soggetto interessato ha l’obbligo di rimuovere, in caso di cessazione dell’attività e
comunque al termine della concessione, il mezzo pubblicitario autorizzato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme degli
strumenti urbanistici vigenti in materia di materiali, caratteristiche e dimensioni dei mezzi
pubblicitari.
CAPO IV
SANZIONI
Art. 10 - Sanzioni amministrative
Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate dall’art. 23, comma 11 e 12 del
vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da £. 200.000 (duecentomila) a £. 2.000.000 (duemilioni), con le modalità di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le violazioni, debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati entro il termine
massimo di novanta giorni dall’accertamento.
Nelle more dell’esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 23,
comma XIII del nuovo Codice della Strada, il Comune può disporre l’immediata copertura della
pubblicità abusiva.
I mezzi pubblicitari abusivi possono, con ordinanza comunale, essere sequestrati a garanzia
del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle
relative sanzioni amministrative tributarie ed interesse.
Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
è il Comune interessato.
I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al comune e devoluti al
potenziamento e miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed
all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.