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Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore INTRODUZIONE La presente dispensa, parte della quale, è un estratto di un manuale operativo pubblicato dall’Associazione Industriali di Vicenza ed opera dell’autore, affronta la problematica dei pagamenti internazionali, con particolare attenzione rivolta ai crediti documentari, alle garanzie bancarie internazionali e alle stand by letter of credit. Nella trattazione il lettore andrà via via convincendosi dell’assoluta importanza che assume il ruolo del trasportatore non solo nella sua funzione ‘’istituzionale’’ di trasportare e di custodire la merce, ma anche in quella, per certi versi più oscura, ma altrettanto ‘’strategica’’, di parte attiva nella buona riuscita dell’operazione di pagamento della merce a favore del venditore. Non ci si stancherà poi di sottolineare l’importanza di utilizzare un proprio fiduciario per il trasporto della merce e non solo per un più facile ottenimento della prova dell’avvenuta esportazione, ma anche per il fatto di poter ottenere, nel caso di ricorso ad un proprio spedizioniere, da un lato un controllo sulla merce, dall’altro maggiore facilità di ottenere documenti in utilizzo dei crediti documentari conformi; il ricorso poi, sempre più diffuso, all’utilizzo di polizze emesse dallo stesso spedizioniere, invece di quelle emesse direttamente dalle compagnie marittime, rende, sicuramente, il lavoro del mittente molto più semplice e snello. Per quanto concerne specificatamente i pagamenti internazionali affronteremo i crediti documentari, iniziando dai concetti basilari alle figure che entrano in gioco al significato dell’irrevocabilità e della conferma, per poi analizzare le discrepanze e i più comuni casi di conflitto interpretativo . Saranno poi analizzate nel dettaglio le novità introdotte con la Pubblicazione no. 600 della Camera di commercio Internazionale di Parigi entrata in vigore il 1° Luglio 2007 alla luce anche dei casi operativi che in questi tre anni sono stati affrontati dall’autore. Saranno quindi affrontate le garanzie bancarie internazionali, con riferimento anche alle novità introdotte dalla Pubblicazione no. 758 della CCI entrata in vigore il 1° Luglio 2010 e le stand by letter of credit evidenziando le differenze con le tradizionali lettere di credito. 1 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore I CREDITI DOCUMENTARI : introduzione A- I CONCETTI BASILARI SOTTOSTANTI ALLE LETTERE DI CREDITO Come nasce una lettera di credito export: Alla fine di una trattativa commerciale, una volta definite tutte le condizioni di vendita nel contratto di fornitura, e quindi anche la modalità di pagamento, normalmente l’esportatore prepara la fattura proforma* 1 che non è altro, da un lato che la sintesi di quanto definito in sede di trattativa commerciale, dall’altro una ‘’simulazione’’, soprattutto per quanto riguarda alcuni elementi, di come sarà la fattura commerciale definitiva. Sulla base della funzione e del significato giuridico-commerciale, essa dovrà riportare la descrizione dei beni ceduti - cercando, possibilmente, che questa descrizione sia , nello stesso tempo, rappresentativa ed identificativa della merce, ma goda del fatto di essere sintetica - , i prezzi, le rese, i tempi di consegna, i tipi di imballo etc. la banca dell’esportatore (i dati necessari e sufficienti sono: la denominazione e la sede della banca, il codice Swift e il telex*2 se esiste; il numero di conto corrente è ininfluente così come non si devono comunicare i codici Abi e Cab, né l’IBAN coordinate bancarie tipiche del sistema bancario italiano e/o comunque riferibili ad altre forme di pagamento, come, per esempio, per il bonifico bancario) . Normalmente è sufficiente che la fattura proforma sia inviata semplicemente per fax o per email, senza la necessità che uno o più esemplari siano inviati in originale - ci sono però delle eccezioni in alcuni paesi, in cui il cliente può richiedere l’invio dell’originale/i *3. Una volta ricevuta la fattura proforma il cliente si reca presso la propria banca e la incarica di aprire la lettera di credito a favore dell’esportatore sulla banca indicata dall’esportatore/fornitore stesso sulla base di quanto sintetizzato nella proforma invoice *4 (stiamo, naturalmente semplificando la realtà procedurale, in quanto non sempre la L/C viene aperta in perfetta sintonia con quanto definito commercialmente e sulla banca indicata dall’esportatore - molte volte infatti non ci sono rapporti diretti fra la banca dell’importatore, la banca emittente - o issuing bank - e la banca dell’esportatore e conseguentemente il Credito Documentario viene indirizzato su una banca diversa, con la quale la issuing bank intrattiene rapporti. A questo proposito sarebbe opportuno accertarsi, già in sede di definizione del contratto e comunque prima di preparare la fattura proforma, dei rapporti esistenti fra le due banche, banca dell’esportatore e banca dell’importatore, prima di preparare la profoma invoice, al fine di evitare il verificarsi di questa situazione). Pur tuttavia, malgrado esportatore e importatore si muovano in perfetta sintonia, capita che la lettera di credito arrivi su una banca diversa da quella concordata *5. Non si tratta di un’obbligazione assoluta, ma di una prassi consolidata Oramai il telex è scarsamente utilizzato anche fra le banche 3 E questo perché richiesto da particolari disposizioni normative delle banche di quei paesi 4 Il largo ricorso alla fattura proforma anziché al contratto sottoscritto è dovuto anche al fatto che alla banca emittente risulta più semplice far riferimento ad un documento di sintesi 5 Esiste infatti da parte di banche di alcune aree geografiche una certa ‘’pigrizia’’ nel far arrivare le L/C presso banche con le quali intrattengono rapporti molto scarsi. Talvolta invece si tratta di una vera e propria volontà di canalizzare una certa massa di operazioni verso loro corrispondenti o verso loro filiali nel paese di esportazione. 2 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: 1 2 [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Inoltre la proforma invoice difficilmente si presta a riportare tutte le condizioni poi espresse nel credito: sarebbe opportuno allegare alla fattura proforma uno schema completo di L/C che riporti, per quanto possibile, tutte le condizioni a cui la L/C definitiva dovrà soggiacere *6. Fac-simile di ‘’proforma invoice’’ Su carta intestata dell’azienda (Denominazione ed indirizzo completi del cliente importatore) Messrs Rossi Ltd 38 Milton Street Tel-Aviv Israel Vicenza, Italy + data .................... Object: Proforma invoice no. .......... dated .......................*7 Description of goods: (Descrizione della merce- la quale deve essere sintetica) Number of pairs Unit price Footwear in real leather in brown colour 1.000 EUR.30= Footwear in real leather in black colour 1.000 EUR.35= EUR.30.000= EUR.35.000= Total Proforma Invoice value EUR.65.000= Conditions (Terms) of sale(Condizioni di vendita): Delivery (Resa): Ripartizione dei costi e dei rischi sul trasporto della merce: attenzione utilizzare i termini di resa previsti dagli Incoterms 2000 Payment: By irrevocable (and confirmed) L/C at sight /// at .... days from B/L date Shipment Time: At ......weeks from our written acceptance of L/C clauses Packaging: Tipo di imballo (casse, cartoni, palette, groupage, container etc) Custom‘s Tariff:: Voce doganale *8 Expiry date: Others: Data di validità della fattura proforma: tempo entro cui l’importatore dovrà recarsi presso la sua banca per l’apertura della lettera di credito Altre condizioni che dipendono dal tipo di merce Timbro e firma dell’azienda Negli usi commerciali questo si chiama ‘’application form’’ o ‘’L/C draft’’ Ricordiamoci che la ‘’fattura proforma’’ non è un documento fiscale; molte aziende utilizzano un registro interno in cui allegano le copie delle fatture proforma in ordine progressivo 8 Quasi sempre ininfluente per la L/C ad eccezione di alcuni paesi i quali la richiedono esplicitamente : esempio gli Emirati Arabi Uniti con l’espressione ‘’H.S. CODE’’ che sta per ‘’Harmonised System Code’’ o l’Iran con l’espressione ‘’Custom’s Tariff’’ 3 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: 6 7 [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Le principali figure che entrano in gioco nelle operazioni di credito documentario Nell’operazione di apertura di una lettera di credito entrano in gioco due gruppi distinti di interesse, da un parte il cliente-importatore con la banca emittente, dall’altra, il fornitore-esportatore con la banca ricevente *9 ed, eventualmente, confermante. Importatore (Ordinante, applicant) Esportatore (Beneficiary) Messaggio trasmesso dalla alla banca ricevente, negoziante, confermante Banca emittente (issuing bank) --------------------- (receiving, negotiating, confirming bank) I diversi sistemi di invio di una Lettera di Credito: La banca emittente può utilizzare diversi sistemi per emettere ed inviare il testo della lettera di credito alla banca ricevente, i principali sono: lo Swift *10: strumento operativo estremamente snello perché non ha bisogno di essere autenticato, cioè non necessita di verifiche particolari da parte delle banche circa il fatto che il messaggio sia veramente stato immesso nel sistema da un’altra banca; il Telex: strumento più complesso del precedente, in quanto, pur essendo altrettanto veloce nella trasmissione, necessita di essere autenticato attraverso la decodificazione; Cartaceo (invio di documenti per corriere espresso, per posta aerea ecc): strumento poco pratico e che necessità del controllo da parte del ricevente, tramite la propria banca, circa l’autenticità *11 (Questo sistema sta fortunatamente sparendo anche se le banche indiane, del Bangladesh e del Pakistan lo usano ancora come strumento operativo nella notifica delle lettere di credito) Come si presenta la lettera di credito: Attraverso i canali menzionati al punto precedente, arriva un testo (normalmente in lingua inglese o francese - teoricamente il messaggio potrebbe arrivare in qualsiasi lingua, ma l’utilizzo di lingue poco conosciute e di difficile interpretazione sconsigliano l’accettazione di un testo che si discosti dalla lingua inglese e/o francese) nel quale vengono definite le condizioni da rispettare e i documenti da preparare per la presentazione (nel caso di utilizzo del canale Swift, il testo della lettera di credito è suddiviso in campi numerati - fields - che facilitano la lettura e l’interpretazione della stessa), in quanto, normalmente, ad un certo numero di campo corrisponde un certo gruppo di informazioni. Questo testo arriva, solitamente (salvo quanto previsto al punto ‘’Come nasce una lettera di credito export - ultimo capoverso -‘’ ) presso la banca indicata dall’esportatore, la quale normalmente, per Chiamata normalmente dalle banche ‘’banca designata’’ Acronimo di ‘’Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications’’ 11 Pensiamo al caso che la L/C necessiti di un emendamento : anche questo normalmente ci perverrà via corriere e anche per questo dovremo verificarne l’autenticità tramite la nostra banca 4 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: 9 10 [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore dare un servizio veloce ed efficiente al proprio cliente, invia il fax del testo ricevuto, informando che si tratta solo di un preavviso non operativo: questa prima fase non implica alcuna responsabilità da parte della banca italiana, la quale dovrà poi, ufficialmente, notificare il credito al ‘’beneficiary’’ e solo da quel momento in poi il credito diventerà uno strumento operativo . Nel caso di messaggio via swift il lasso di tempo intercorrente fra il preavviso e la notifica serve alla banca per controllare se la lettera di credito presenta delle istruzioni che siano incomplete e/o non chiare; in tal caso essa dovrà intervenire sulla banca emittente per chiedere alla stessa di fornire le necessarie chiarificazioni. Di questa sua iniziativa dovrà informare il beneficiario, considerando, nel frattempo, il Credito Documentario come uno strumento ‘’non operativo’’ e quindi non utilizzabile dall’esportatore, il quale dovrà aspettare il chiarimento prima di spedire la merce . Nel caso, invece, di ricevimento della lettera di credito per canale telex o per postale/corriere, la banca ricevente dovrà, in aggiunta, controllare l’autenticità del messaggio e delle firme apposte Perché si chiamano Lettere di Credito o Crediti Documentari ? La denominazione prende origine dal fatto che l’impegno della banca emittente a pagare è subornato alla presentazione, da parte del beneficiario attraverso la sua banca, di documenti che sono dettagliati e definiti nella stessa lettera di credito; tali documenti, poi, devono essere perfettamente conformi a quanto richiesto dal credito. Quindi il pagamento è subordinato alla presentazione di una serie di documenti che risultino conformi alle richieste del credito.*12 Il significato commerciale e bancario della parola ‘’irrevocabile’’ Uno degli elementi che contraddistingue la Lettera di Credito, da molte altre forme di pagamento, è il fatto di essere irrevocabile . Ciò comporta degli indiscussi vantaggi dal punto di vista commerciale, in quanto la banca emittente una volta che ha emesso e inviato una lettera di credito irrevocabile non può più tornare indietro nel suo impegno senza il consenso del beneficiario (il nostro esportatore). Commercialmente questo significa che una volta ricevuta la lettera di credito, nel caso in cui l’esportatore sia in grado di rispettare compiutamente le condizioni imposte, - ci riferiamo alle condizioni documentali e alle condizioni relative ai termini di spedizione (Latest Date of Shipment) e quelle relative alla presentazione dei documenti (Expiry date), nonché tutte le altre condizioni indicate nel credito che dovrebbero essere più in generale le condizioni commerciali, definite in sede di trattativa, - l’esportatore potrà tranquillamente iniziare la produzione della merce senza il pericolo di vedersi annullare l’ordine o cambiare qualunque altra condizione stabilita in sede di contrattazione e indicata dalla lettera di credito. L’emendamento o modifica Può verificarsi il caso in cui la lettera di credito che perviene all’esportatore non sia conforme a quanto pattuito commercialmente e/o presenti delle condizioni di difficile o rischiosa esecuzione per l’esportatore stesso, oppure può verificarsi che in sede di preparazione dell’ordine ci siano dei contrattempi che impediscono all’esportatore di rispettare i tempi di spedizione o altre condizioni: in questi casi l’esportatore dovrà sollecitare il suo importatore affinchè incarichi la banca emittente 12 Anche il nostro Codice Civile art. 1530 parla di ‘’Pagamento contro documenti a mezzo di banca’’ 5 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore ad effettuare il cambiamento : è importante precisare che si tratta comunque di un intervento dipendente dalla volontà dell’importatore, il quale potrebbe anche rifiutarsi di effettuarlo con conseguenze commerciali per l’esportatore (si pensi al caso in cui il bene oggetto della fornitura sia quasi pronto e che ci si renda conto di non essere in grado di rispettare la latest date of shipment : il mancato intervento dell’importatore sulla sua banca metterebbe l’esportatore in serie difficoltà soprattutto nel caso in cui il bene oggetto della fornitura sia prodotto su commessa specifica e non sia un prodotto di serie). Dal punto di vista operativo l’accettazione parziale di una modifica, da parte dell’esportatore, non è consentita : quindi l’emendamento o viene accettato nella sua interezza (cioè si devono accettare integralmente tutte le modifiche riportate in un singolo emendamento), oppure, alternativamente, si deve rifiutare completamente la modifica ricevuta. Nel caso in cui ci siano più emendamenti, il beneficiario ha la facoltà di accettarli tutti, oppure solo alcuni, oppure nessuno di essi. Salvo che il credito non preveda diversamente, l’emendamento si intende accettato se il beneficiario (l’esportatore ) presenterà i documenti conformemente all’emendamento (si tratta, quindi di un comportamento concludente). Vorremmo, inoltre, aggiungere che la data dell’emendamento, salvo che il credito non preveda diversamente, ha effetto retroattivo sulle condizioni del credito stesso. Vorremmo, a tal proposito, riportare un esempio che riteniamo interessante: Bill of lading datata 31.01.2006 (Latest date of shipment) Il beneficiary chiede il cambiamento del porto di arrivo a nave già partita in quanto la Compagnia Navale informa in ritardo il beneficiary del fatto che il porto indicato nel credito non è da lei servito. L’emendamento arriva il 03.02.2006 e il documento Bill of Lading viene compilato conformemente all’emendamento arrivato : il documento deve essere accettato e la banca non può addurre che l’emendamento è arrivato quando la nave era già partita e quindi la Bill of Lading doveva essere già stata emessa (sempre che il credito non preveda diversamente ): qui il principio da tutelare è comunque quello della volontà delle parti. E’ chiaro, comunque, che nell’esempio riportato siamo di fronte ad una situazione ‘’ad alto rischio’’: cosa sarebbe successo se l’importatore non fosse intervenuto presso la issuing bank per apportare le modifiche al porto? Ci saremmo trovati con una B/L che dichiarava porto di arrivo X con un porto di arrivo previsto dal credito diverso con la conseguenza che le banche avrebbero sollevato una grave discrepanza. La conferma E’ un concetto estremamente importante : condizione necessaria affinchè la banca dell’esportatore (o una terza banca - nel caso di triangolazioni fra banche) possa aggiungere il proprio impegno inderogabile al pagamento è che la banca emittente abbia autorizzato la conferma (nel caso di lettere di credito aperte per canale Swift il campo 78 - Confirmation - riporterà la dicitura Confirm invece di Without). Solo nel caso in cui si verifichi la condizione menzionata, la banca italiana 6 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore potrà (a sua discrezione) aggiungere la propria conferma13 - attenzione la conferma da parte della banca dell’esportatore non è un impegno dovuto, ma bensì discrezionale : non si può imporre alla propria banca di confermare un credito ! Nel momento in cui la banca aggiunge la propria conferma, e solo da quel momento in poi, il suo impegno si aggiungerà a quello della banca emittente in modo irrevocabile e, qualora i documenti presentati dall’esportatore siano perfettamente conformi al lettera di credito, sulla base dell’esame effettuato dalla banca confermante, egli sarà al sicuro da ogni sorpresa : quando maturerà il pagamento si ritroverà i soldi in conto ! E’ bene sottolineare, per allontanare qualsiasi dubbio, che nel momento in cui la banca dell’esportatore aggiunge la propria conferma al credito, in quel preciso momento essa si accolla i rischi connessi all’operazione (intendiamo i rischi paese e/o banca emittente) : ma la conferma diventerà certezza per l’esportatore solo nel momento in cui presenterà documenti che risultino perfettamente conformi all’analisi della banca confermante (nel caso in cui la banca confermante dichiari i documenti perfettamente conformi e poi la banca emittente evidenzi una discrepanza invalidante - sfuggita all’analisi della banca confermante -, in questo caso la banca confermante dovrà, comunque, rispondere interamente dell’impegno assunto mettendo i soldi in conto dell’esportatore alla scadenza stabilita). Nel caso in cui, invece, la banca confermante evidenzi discrepanze nei documenti presentati e tali discrepanze non siano sanabili dall’esportatore, essa sarà sollevata da qualsiasi responsabilità e invierà i documenti per accettazione alla issuing bank, evidenziando alla stessa le discrepanze rilevate. Le discrepanze ‘’interne’’ e le discrepanze ‘’esterne’’ Volendoci soffermare maggiormente sul termine discrepanza, analizzandone il significato, potremmo definirla come il termine tecnico-bancario con il quale si è soliti chiamare gli errori più o meno gravi presenti nei documenti. Nella pratica bancaria si è soliti parlare di discrepanze ‘’interne’’ e discrepanze ‘’esterne’’*14, le prime ad evidenziare gli errori meno gravi riscontrati dalla banca dell’esportatore e non comunicate alla banca emittente, le seconde ad evidenziare gli errori più gravi ed evidenti che verranno, obbligatoriamente, comunicati alla controparte estera. Trattandosi di una valutazione di prassi bancaria non prevista dalle Norme è molto pericolo sottovalutare talune discrepanze interne perché potrebbero essere considerate dalla banca emittente come discrepanze rilevanti . E’ poi difficile sapere esattamente con quale livello di gravità verrà valutata una certa ‘’imperfezione’’ *15. Non è poi assolutamente accettabile il comportamento di alcune banche italiane che hanno un atteggiamento diverso a seconda che il credit doc sia da loro confermato o meno, cercando, nel caso ovviamente in cui sia richiesta l’aggiunta del proprio impegno, di rilevare discrepanze interne di Operativamente l’aggiunta della conferma si realizza quando la banca addebita o viene autorizzata ad addebitare le commissioni di conferma nel conto del beneficiary 14 Le Norme ed Usi Uniformi Circolare no. 600 non distinguono le due tipologie, ma si limitano al termine ‘’discrepanza’’ 15 Si pensi che alcune banche estere hanno decentrato a ‘’studi professionali esterni’’ l’esame dei documenti e la rilevazione delle discrepanze offrendo una certa somma per ogni irregolarità rilevata ! 7 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: 13 [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore poco conto per poi accreditare il beneficiario con riserva cioè salvo buon fine (S.B.F.) sollevandosi di fatto dalla propria responsabilità *16. E’ quindi assolutamente opportuno che le discrepanze, soprattutto quando siano rilevate dalla banca italiana, siano ‘’sanate’’ dal beneficiario, sostituendo e correggendo i documenti ripresentandoli entro i termini stabiliti dalla L/C *17. Nel caso in cui le discrepanze siano evidenziate dalla banca emittente difficilmente l’esportatore sarà ancora in tempo per sostituire i documenti in quanto, normalmente, saranno già scaduti i termini previsti. In ogni caso è molto importante riuscire a preparare i documenti molto velocemente al fine di avere comunque l’opportunità, quanto meno con la controparte bancaria italiana, di provvedere alla eliminazione degli errori riscontrati. E’ peraltro prassi consolidata che la banca italiana avvisi in tempo utile, senza aspettare i sette giorni lavorativi successivi alla presentazione *18, il beneficiario sulla presenza delle discrepanze, lasciandogli così il tempo necessario per poterli correggere. Purtroppo però molte volte è lo stesso beneficiario che non si avvale del servizio e della disponibilità della sua banca, vuoi per motivi di poca preparazione, vuoi per la troppa fiducia riposta nei confronti del cliente compratore; spesso le banche si sentono dire dall’esportatore, in presenza naturalmente di documenti discrepanti, ‘’Inviate senza problemi i documenti alla banca estera, tanto quel cliente ha sempre pagato !’’; oppure ‘’E sono questi gli errori : siete troppo pignoli ! Inviate pure i documenti tanto non mi faranno mai riserva ! Ricordiamo che se esiste uno strumento che ci permette di essere tutelati sarebbe opportuno utilizzarlo in modo appropriato evitando inutili costi (costi per le discrepanza, ritardi nei pagamenti eccetera) ed inutili rischi *19 I principi di formalismo, astrattezza e autonomia Il principio del formalismo: questo principio comporta il fatto che l’interpretazione del testo del credito e la relativa preparazione dei documenti deve essere fatta esclusivamente su base letterale, cioè in caso di errore di ortografia - battitura nel testo del credito -, nella preparazione dei documenti, si dovranno riportare gli errori così come stanno scritti nel testo. A questo riguardo, si consiglia di preparare i documenti, di competenza del ‘’beneficiary’’ (issued by beneficiary), con un normale sistema Word di Office o un qualsiasi altro sistema di video scrittura disponibile, invece che usare la normale carta intestata dell’azienda, la quale, naturalmente riporta la denominazione, l’indirizzo e gli altri dati dell’azienda corretti e quindi, in caso di errore nel testo del credito, in contrasto con questo . Ci permettiamo di fare un piccolo esempio : 16 Almeno per quanto attiene al rapporto con il proprio cliente derivante dalle Norme. Infatti, secondo una oramai assodata giurisprudenza, non è poi così scontata la mancata responsabilità della banca in presenza di ‘’riserve’’ del tutto irrilevanti se non pretestuose. 17 La sostituzione di uno o più documenti può essere fatta più volte purchè entro i termini stabiliti dalla L/C per la presentazione dei documenti 18 Riprenderemo ed approfondiremo l’argomento dei termini di presentazione dei documenti nell’analisi dettagliata degli articoli delle Norme 19 Riprenderemo nell’analisi dettagliata degli articoli delle Norme i rischi a cui va incontro il beneficiario nel caso che siano rilevate discrepanze dalla banca emittente 8 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Supponiamo che la nostra azienda si chiami : Rossi srl Via Dante, 23 36100 Vicenza e che, nella lettera di credito, il ‘’beneficiary’’ sia riportato come: Rossi srl Via Danto, 2 36100 Vicenza In questo caso due sono le possibili strade che il ‘’beneficiary’’ può intraprendere: 1- o chiedere la modifica del credito attraverso lo strumento dell’emendamento; 2- o produrre tutti i documenti che richiedono la denominazione ed indirizzo del ‘’beneficiary’’ con l’errore riproducendo la parola ‘’Danto’’ anziché ‘’Dante’’. In questo semplice esempio, nella soluzione riportata al punto 2, risulta chiaro il fatto che è necessario produrre i documenti con un sistema di videoscrittura anziché utilizzare la carta intestata dell’azienda. Questa soluzione è consigliata in quanto snellisce le procedure e, soprattutto, non richiede un intervento del ‘’beneficiary’’ sull’importatore ‘’applicant’’. Si noti, però, che nel caso in cui, fra i documenti richiesti dalla lettera di credito ci sia un Certificato di Origine e/o un qualsiasi altro documento doganale - Eur 1, Atr, Ex 1 etc. le Camere di Commercio e le Dogane si rifiuteranno di vistare i documenti riportanti un errore grossolano nella denominazione e/o nell’indirizzo del ‘’beneficiary’’, sarà quindi necessario optare per la soluzione proposta al punto 1, cioè chiedere la modifica del credito . Il principio dell’astrattezza e dell’autonomia: la lettera di credito è uno strumento indipendente dalla causa che l’ha originata, cioè il rapporto e la trattativa commerciale fra esportatore e importatore, e non è vincolato in nessun modo a questo rapporto sottostante: questi 2 principi che sono stati riuniti per la sostanziale coincidenza di significato comportano l’assoluta indipendenza dello strumento lettera di credito dal rapporto commerciale fra le banche e il fornitore/cliente: il cliente può, ad esempio, annullare l’ordine o modificarlo in sede di produzione, ma, una volta che la lettera di credito è stata aperta essa sarà autonoma e l’esportatore potrà continuare la produzione della fornitura senza problemi (vedere anche il punto - Il significato commerciale e bancario della parola ‘’irrevocabile’’). Così come le banche non potranno addurre qualsivoglia motivo fra fornitore - cliente e/o altro per non far fronte al proprio impegno, ma dovranno esclusivamente basare il loro comportamento sull’esito dell’analisi dei documenti *20 Unico limite per le banche è il così detto Provvedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c. di inibitoria del pagamento della somma di cui alla lettera di credito riportiamo testualmente il menzionato articolo: Art.700 ‘’Condizioni per la concessione: Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito’’ 9 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: 20 [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Le principali tipologie di commissioni nei crediti documentari Ci soffermiamo ora, brevemente, ad elencare le principali tipologie di costi che, normalmente, l’azienda deve sostenere in presenza di un credit doc. Notifica (valore ‘’una tantum’’) Modifica (valore ‘’una tantum’’) Utilizzo a vista (valore ‘’una tantum’’) O alternativamente : Utilizzo differito o pagamento differito *21 (Su base mensile o trimestrale) Conferma, ove prevista, (Su base mensile o trimestrale) Spese per corriere espresso, nel caso in cui venga utilizzato il corriere della banca. Il beneficiario potrebbe istruire la banca italiana ad utilizzare un corriere da lui indicato Costo fax per il preavviso della L/C Costo swift relativo alla messaggeria swift fra banca e banca Orbene, in base all’articolo menzionato, l’importatore può ottenere un provvedimento d’urgenza dal Giudice, il quale intimi alla banca di sospendere il pagamento fino all’accertamento successivo. Si tratta comunque di un provvedimento di carattere eccezionale anche se alcuni paesi lo hanno utilizzato, talvolta, in modo crescente e senza i presupposti di eccezionalità menzionati nell’articolo stesso 21 Attenzione che talvolta le banche chiamano le ‘’commissioni per pagamento differito’’ con il termine ‘’commissioni di accettazione’’ : trattasi, ovviamente, della stessa tipologia di commissioni e quindi non devono essere applicate due volte 10 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Prima analisi dei principali ‘’fields’’ nel modello Swift di apertura di un credito documentario*22 Abbiamo già trattato della snellezza operativa del modello di emissione e trasmissione dei crediti per canale ‘’Swift’’; vorremmo ora analizzare, dettagliatamente, i campi nei quali è suddivisa una lettera di credito aperta per ‘’Swift’’ Codice numerico del campo Testo letterale del campo Delucidazioni Field 27 Sequence of total Numero progressivo delle pagine componenti il testo della L/C Field 40 A Form of doc. credit Field 20 Doc. credit number Field 31 D Expiry date & place Tipo di lettera di credito: irrevocabile / non irrevocabile Note e commenti: specifica l’irrevocabilità o meno della L/C . Numero della L/C : codice alfa-numerico della banca emittente Note e commenti: è il numero che la banca emittente da alla lettera di credito; solitamente*23 deve essere riportato quale riferimento nella presentazione dei documenti Luogo e data di validità del credito Note e commenti: è un campo molto importante perché definisce la validità temperale della L/C ; la specificazione del luogo di scadenza diventa strategico nella valutazione della tempistica relativamente alla presentazione dei documenti Field 50 Applicant Denominazione ed indirizzo completo dell’ordinante Note e commenti: l’ordinante di un credito può essere un terzo rispetto al destinatario della merce. Esempio : Ordinante : Destinatario: Beneficiario: La merce viaggia Cinese Spagnolo Italiano Italia ----------------- Spagna Altro vantaggio dell’utilizzo dello swift nei crediti documentari è che il testo è suddiviso in campi a ciascuno dei quali, normalmente (Vedremo più avanti come esistano notevoli eccezioni alla regola), corrisponde un certo tipo di informazione 23 Il credito documentario può chiedere specificamente che il numero della L/C non sia riportato come ad esempio nel caso di esportazioni in Siria, in tal caso l’indicazione dovrà essere tassativamente rispettata 11 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: 22 [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Codice numerico del campo Testo letterale del campo Delucidazioni Field 59 Beneficiary Denominazione ed indirizzo completo del beneficiario Field 32 B Amount Ammontare e valuta del credito Field 39 A/B Maximum credit amount % of tollerance Eventuali percentuali di tolleranza Note e commenti: argomento molto importante che verrà trattato ed approfondito nell’analisi degli articoli (Art. 39 Norme ed Usi Uniformi ) Field 41 A Available with / by Piazza di pagamento e/o negoziazione altro Field 43 P Partial shipment allowed / not allowed Spedizioni parziali ammesse / non ammesse Field 43 T Transshipment allowed / not allowed Trasbordi ammessi / non ammessi Field 44 A Loading in charge Luogo di presa in carico della merce Field 44 E Port / airport of loading Porto / aeroporto di partenza Field 44 F Port / airport of destination Porto / aeroporto di destinazione Field 44 B For transport to Per trasporto a ....................... Field 44 C Latest date of shipment Ultima data di spedizione ammessa Note e commenti: è un campo che può anche essere omesso Field 45 A Descript. of goods Descrizione della merce Note e commenti: è importante che sia riportata la ‘’resa’’ della merce (Incoterms 2000). Comunque la ‘’resa’’ può essere riportata anche in un altro ‘’field’’ : la cosa importante è che essa sia sempre presente in una lettera di credito Field 46 A Documents required Documenti richiesti Note e commenti: è in questo campo che vengono elencati i documenti richiesti dalla L/C Field 47 A Additional conditions Condizioni aggiuntive Note e commenti: è il campo delle condizioni aggiuntive: da analizzare con estrema cura 12 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Codice numerico del campo Testo letterale del campo Delucidazioni Field 71 B Details of charges Dettaglio delle spese bancarie Field 48 Presentation period Periodo di presentazione dei documenti Note e commenti: può anche essere omesso: in tale caso il periodo di presentazione sarà di 21 gg solari dalla data del documento di trasporto 24 Field 49 Confirmation : confirm / without Conferma : confermato o non confermato Note e commenti: in questo campo viene autorizzata o meno, da parte della banca emittente, la facoltà, per la banca dell’esportatore, di aggiungere la propria conferma Field 78 Instruction Istruzioni per l’invio documenti, rimborso etc. Note e commenti: riguarda le istruzioni a cui le banche si devono attenere per l’invio dei documenti, per l’effettuazione del rimborso etc. Tali istruzioni devono essere compatibili con la piazza di pagamento 24 Non confondiamo la data del documento di trasporto con la data della fattura commerciale 13 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA PUBBLICAZIONE NO. 600 DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI PARIGI Dal 1° Luglio 2007 è entrata in vigore la Normativa no. 600 che va a sostituire la precedente versione, la no. 500, che pur andando a modificare il numero degli articoli (si è infatti passati dai 49 articoli della ‘’vecchia’’ versione ai 39 della ‘’nuova’’) ed il contenuto di ciascuno di essi, non ha apportato mutamenti radicali, come invece era avvenuto in passato nel passaggio fra la Pubblicazione no. 400 e la no. 500, soprattutto per quanto concerne la compilazione dei documenti da parte del beneficiario, prevedendo le principali novità, soprattutto, per le banche coinvolte nell’operazione di credito documentario (banca emittente, banca designata ed, eventualmente, confermante, banca avvisante). In questa breve trattazione, avendo noi come obiettivo primario il beneficiario, ci soffermeremo maggiormente, invece, sui cambiamenti più rilevanti che lo riguardano. Le principali novità per le banche La Pubblicazione 600 come abbiamo detto poc’anzi interviene definendo ed evidenziando quali siano i rapporti giuridici e le relative obbligazioni scaturenti dal mandato che la banca emittente conferisce alla banca designata e, eventualmente, confermante. Obblighi della banca emittente nei confronti della banca designata Riprendendo il comma b dell’articolo 7 della nuova Pubblicazione che recita testualmente ‘’L’impegno della banca emittente a rimborsare la banca designata è indipendente da quello della stessa banca emittente verso il beneficiario’’ . Ci preme soffermarci sul fatto che esplicitamente la nuova Pubblicazione rimarca la netta distinzione tra il rapporto fra le parti coinvolte nell’operazione e quello fra la banca emittente e il beneficiario e questo per impedire che la banca emittente, per qualsivoglia ragione, possa bloccare il rimborso alla banca designata, che abbia già pagato lo stesso beneficiario. Possiamo dire quindi che l’obbligazione della banca emittente nei confronti della banca designata sia più forte che non nel passato a tal punto che, soprattutto nel caso di pagamento differito, risulta chiaro che la banca designata, che abbia riscontrato documenti conformi, ha il diritto alla scadenza di ottenere la copertura da parte della banca emittente sia che abbia anticipato la somma al beneficiario su specifico mandato ricevuto dalla banca emittente, sia che lo abbia fatto in assenza di tale specifico mandato in quanto insito nella stessa operazione di designazione. E ciò contrariamente a quanto previsto dal ‘’vecchio’’ art. 14 a) che non condiziona e, soprattutto, non obbliga la banca emittente a rimborsare la banca designata in siffatta fattispecie. 14 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore In parole più semplici nella ’’nuova ‘’ designazione , di fatto, la banca emittente autorizza la banca designata ad anticipare il ricavo dell’operazione al beneficiario, essendo obbligata a provvedere alla copertura della stessa banca designata alla scadenza. La conseguenza pratica è quella che in presenza di un’azione inibitoria (ex art. 700 Codice di Procedura Civile) mossa dal compratore truffato ed atta ad intimare alla banca emittente uno ‘’stop payment’’ nei confronti delle controparti estere (banca designata e beneficiario) metterebbe la banca emittente nella posizione di dover comunque ‘’coprire’’ la banca designata, non potendo resistere a lungo alle ‘’rimostranze’’ della stessa, proprio in forza al mandato, che con le ‘’nuove’’ norme, la banca emittente ha conferito alla banca designata, scaricando così il rischio di comportamenti commerciali fraudolenti proprio sulle banche emittenti i crediti documentari. Anche se ragionevolmente l’autorità giudiziaria dovrà tenere conto della nuova disposizione in vista di una opportuna rivisitazione delle proprie posizioni, è plausibile uno scenario in cui la banca emittente, in fase di apertura di un credito, possa disporre una deroga al citato comma b dell’articolo 12. Al fine di eventuali contestazioni fra le parti commerciali (beneficiario ed ordinante) è assolutamente opportuno che tale deroga sia concordata in fase negoziale e soprattutto contrattuale. Resta pur sempre la possibilità da parte di un certo istituto di credito di accettare il rischio che tale estensione di responsabilità comporta, anche alla luce dell’effettiva esiguità dei provvedimenti cautelari, creando così un ‘’plus’’ di servizio alla propria clientela importatrice. La banca avvisante Il ‘’nuovo ‘’ art. 9 riprende estendendo i contenuti del ‘’vecchio ‘’art. 7 distinguendo espressamente i doveri della banca, semplicemente avvisante, da quella confermante. In particola la banca avvisante deve: ricevuto Verificare l’autenticità del messaggio ricevuto La notifica deve corrispondere esattamente a ciò che essa ha Il comma 1) ribadisce che la banca deve nel notificare un credito documentario verificare l’autenticità del messaggio, pratica peraltro semplificata nel caso di comunicazione via swift; per quanto concerne il comma 2) essa ha l’obbligo di non modificare nulla del messaggio ricevuto (Ad esempio non può ‘’trasformare’’ un credito ‘’liberamente negoziabile’’ in un credito ‘’strettamente negoziabile’’*25) . E’ stata, infine, introdotta la figura sella ‘’seconda banca avvisante’’ cioè la possibilità da parte della banca avvisante di utilizzare i servizi di un’altra banca, appunto la ‘’seconda banca avvisante’’, per raggiungere attraverso questa il beneficiario ove la ‘’prima’’ banca avvisante non fosse presente nella piazza dello stesso. 25 Cioè modificare il campo 41 A (available with /by) da ‘’any bank’’ a ‘’banca avvisante’’ 15 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore La banca confermante Nulla di nuovo per quanto attiene alla funzione e alle responsabilità in capo alla banca confermante rispetto alla precedente normativa. Le principali novità per il beneficiario Andiamo ora ad analizzare quali siano le principali novità che riguardano direttamente il beneficiario analizzando, ove necessario, le implicazioni nella compilazione dei documenti. Modifica dei crediti: Novità: verrà ignorata l’eventuale termine ultimo previsto dal credito per l’accettazione o il rifiuto del credito . Se, in altre parole, la banca emittente nell’inviare un emendamento richiedesse un certo termine temporale entro cui il beneficiario dovesse accettare o rifiutare tale modifica, tale disposizione deve essere ignorata. Ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti Novità: il nuovo termine temporale entro cui le banche devono provvedere all’esame dei documenti (Ricordiamo che l’eventuale silenzio è da intendersi come accettazione dei documenti) è stato accorciato a 5 giorni lavorativi bancari successivi alla data di presentazione *26. Mancato rispetto dell’indirizzo e del telefono e simili per quanto concerne il beneficiario e l’ordinante Novità: secondo il nuovo disposto l’indirizzo così come i riferimenti telefonici, fax eccetera del beneficiario e dell’ordinante possono differire nei documenti rispetto a quelli della L/C, salvo che essi non appaiano come parte integrante nelle indicazioni del destinatario o del soggetto da avvisare in un documento di trasporto, ad eccezione del ‘’country’’ riportato nella L/C. Di fronte ad una così ‘’rivoluzionaria’’ disposizione consigliamo soltanto prudenza almeno fino a quando non ci sarà un comportamento uniforme da parte di tutte le banche . La nostra posizione, seppur scolastica, è quella di rispettare esattamente le disposizioni letterali della L/C. Originali e copie Novità : si tratta di un articolo di nuova concezione nel senso che: 26 Rispetto ai 7 lavorativi successivi previsti dalla precedente Pubblicazione 16 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore 1. 2. 3. 4. Se la L/C richiede la presentazione di un certo documento in ‘’ONE COPY’’ (espressione del tipo) ‘PACKING LIST IN ONE COPY’ deve essere presentato un originale (La disposizione più precisamente recita ‘’Deve essere presentato almeno un originale per ogni documento previsto’’ * 27 ). Se invece l’espressione si presenta ‘ONE COPY OF PACKING LIST ‘’ allora di può presentare indifferentemente, 1 COPIA o, alternativamente, 1 ORIGINALE del packing list La firma diventa il primo elemento in base al quale un documento può essere considerato come originale, mentre nella precedente edizione era l’apposizione del termine ‘’ORIGINAL’’ che rendeva il documento originale. La firma, ricordiamo, come per la precedente edizione, può essere apposta a mano, ma anche semplicemente con un timbro, segno o etichetta e anche in fac simile L’apposizione comunque del termine ‘’ORIGINAL’’ attribuisce la connotazione di ‘’ORIGINALE’’ ad un documento Qualora il credito dovesse richiedere delle copie di un certo documento viene ammessa anche la presentazione degli originali Documenti di trasporto Novità: la Pubblicazione no. 600 ha voluto dare maggiore rilevanza al documento di trasporto multimodale relegando in seconda fila la ‘’tradizionale’’ polizza di carico, non denominandola più marittima/oceanica, ma semplicemente ‘’polizza di carico’’, andando così incontro alla diffusione degli scambi con trasporto multimodale . Un’altra considerazione riguarda la precisazione, peraltro già evidenziata in passato alla luce delle continue tensioni fra banche e operatori, che la richiesta di un documento ‘’CLEAN’’ non obbliga assolutamente l’apposizione di tale termine nella messa a bordo. Esempio : se una L/C richiede una ‘’CLEAN ON BOARD …’’ la condizione sarà soddisfatta semplicemente con indicazioni del tipo ‘’GOODS ON BOARD ..’’ o ‘’SHIPPED ON BOARD …’’ Alcune specifiche considerazioni sull’on board La messa a bordo, in una port-to-port Bill of Lading riveste un’importanza particolare, in quanto certifica che la merce è stata caricata a bordo porto di quella determinata nave ed è con essa, regolarmente, partita. Soffermiamoci ad analizzare, schematicamente, come questa annotazione debba essere effettuata, in conformità alle Norme ed Usi Uniformi Pubblicazione no. 600 Polizza di carico in cui è prestampato ''Received for Shipment'' a- Sia che sia riportano sia che non sia riportato un luogo di presa in carico la messa a bordo va eseguita come segue : shipped on board + data b- Se viene riportano un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco la messa a bordo deve essere completata con la ripetizione de porto di imbarco e della nave su cui è stata caricata la merce. Sarà quindi del tipo : ''Shipped on board on Vessel Augusta from Napoli Italian Port on 30/06/2010'' 27 Qualora invece il credito disponga la presentazione di una o più copie di un certo documento per il quale esiste un’altra disposizione nella stessa L/C per cui l’originale o gli originali va/vanno spedito/i a destino, in tal caso sarà sufficiente presentare la copia 17 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore 2) Polizza di carico in cui è prestampato ''Shipped on board'' con un altro prestampato in cui c'è scritto ''Shipped on board date'' a- Sia che sia riportano sia che non sia riportato un luogo di presa in carico, la data apposta nell'on board notation prestampata, si intende come data di spedizione b- Se viene riportano un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco la messa a bordo deve essere completata con la ripetizione de porto di imbarco e della nave su cui è stata caricata la merce. Sarà quindi del tipo : ''Shipped on board on Vessel Augusta from Napoli Italian Port on 30/06/2010'' Risulta pertanto rilevante procedere come indicato al fine di evitare le riserve bancarie I termini ‘’After’’ e ‘’From’’ Diversamente che dalla precedente Pubblicazione nella quale il termine ‘’From’’ includeva la data di spedizione, mentre il termine ‘’After’’ la escludeva, con la nuova disposizione i due termini vanno ad escludere la data di spedizione. Come nel caso precedente consigliamo, comunque, di concordare previamente il significato di tali termini, soprattutto se all’interno della L/C esiste una disposizione temporale tassativa a compiere una certa azione, con il proprio Istituto di Credito. Documenti di assicurazione L’unica novità sostanziale riguarda la possibilità che il documento di assicurazione oltre che essere emesso dalla stessa Compagnia di Assicurazione o dall’agente della stessa che, naturalmente, si qualifichi come tale, può essere emesso anche da un ‘’PROXY’’ (Procuratore). 18 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Le Garanzie Bancarie Internazionali e le Stand By Letter of Credit nelle operazioni di export Le garanzie bancarie nelle operazioni di export Questo capitolo è dedicato all’analisi delle garanzie bancarie internazionali, evidenziando le principali differenze con le ‘’tradizionali’’ lettere di credito. Le garanzie bancarie: differenze sostanziali con le “tradizionali” lettere di credito Mentre, come abbiamo visto, per la “tradizionale” lettera di credito, l’impegno della banca emittente estera a pagare a vista o ad una certa data, un certo importo, è subordinato al fatto che il beneficiario presenti, entro i termini stabiliti, i documenti richiesti e che questi risultino conformi, nella garanzia bancaria, la banca emittente l’impegno (la banca dell’importatore) si impegna irrevocabilmente a pagare, senza eccezioni*28, il beneficiario (l’esportatore italiano) subordinatamente alla presentazione, da parte dello stesso beneficiario, di una semplice dichiarazione *29 attestante il mancato pagamento da parte dell’obbligato principale (il cliente importatore): tale operazione si definisce escussione della garanzia bancaria da parte del beneficiario. La differenza quindi è che, mentre nel primo caso, l’impegno della banca è “semplicemente” vincolato a documenti che siano riscontrati da essa conformi, nel secondo caso, invece, l’intervento sulla banca - l’escussione - avviene solo ed esclusivamente nel caso in cui l’obbligato non faccia fronte, nei termini stabiliti, al suo impegno di pagamento * 30. Le garanzie bancarie : gli elementi essenziali Gli elementi contenutistici essenziali del testo della garanzia bancaria possono essere sintetizzati come segue: Preambolo (fissa i riferimenti): definisce il venditore e l’acquirente, la merce oggetto della compravendita, la resa e gli altri elementi contrattuali definiti dalle parti * 31; Dichiarazione di impegno della banca (il punto centrale del testo della garanzia) la banca emittente la garanzia definisce i termini del suo impegno (Inopponibilità, autonomia rispetto al contratto sottostante, importo dell’impegno, casi in cui è richiesto il suo pagamento e relativa dichiarazione che il beneficiario deve effettuare); 28 1. In questa sede, ci occupiamo esclusivamente delle garanzie bancarie autonome a prima richiesta, cioè di quelle garanzie completamente svincolate dal rapporto commerciale sottostante (Normalmente la compravendita di merce) ed escutibili, da parte del beneficiario, a prima richiesta 29 Normalmente, ma non necessariamente, trasmessa alla banca estera tramite la banca dello stesso esportatore 30 Un caso, per fortuna abbastanza raro, è quando avviene un’escussione fraudolenta: in tal caso, il creditore beneficiario della garanzia, benchè interamente pagato dall’obbligato principale, dichiara, falsamente, alla banca estera, di non aver ricevuto la somma dovutagli obbligando la stessa, comunque, al pagamento, essendo, in questo caso, l’impegno della banca autonomo sia dal rapporto di debito che da quello contrattuale 31 Peraltro alcuni elementi fra quelli citati possono essere anche omessi 19 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Clausole di scarico automatico parziale / totale: vengono definiti i casi in cui l’impegno della banca diminuisce (scarico parziale) o si estingue (scarico totale) ; Luogo e data di scadenza : definisce il luogo e la data di cessazione dell’impegno della banca; Clausole cautelative: non trasferibilità a terze parti, ritorno del documento originale ecc.; Clausole della legge applicabile e del foro competente: definisce la legge applicabile e il foro competente in caso di contenzioso. Nell’analizzare i punti essenziali sopra esposti ci preme evidenziare quanto segue: a- b- c- d- e- f- Preambolo: è importante che siano posti i capisaldi fondamentali da cui scaturisce l’impegno della banca: non è qui necessario riportare tutti gli elementi del contratto, ma soltanto i punti più importanti e in forma sintetica (ad esempio se la descrizione della merce nel contratto è complessa e composita, nel testo della garanzia sarà sufficiente riportare il tipo di merce oggetto della compravendita facendo magari riferimento al contratto ‘’ as per contract number ..... dated .....’’); Dichiarazione di impegno della banca: in questo punto della garanzia la banca definisce l’importo del suo impegno e l’esatta modalità di escussione, nonché i fondamenti principi dell’inopponibilità, dell’assoluta autonomia (attraverso normalmente il testo della dichiarazione che il beneficiario deve fare)32; Clausole di scarico automatico parziale / totale: si ha lo scarico parziale quando ad esempio sono previste spedizioni parziali della merce o quando l’obbligato principale non ha provveduto al pagamento integrale del suo debito e l’escussione viene effettuata per il saldo; Luogo e data di scadenza: fondamentale è definire la data entro cui può essere effettuata l’escussione e il luogo in cui tale domanda scade (Nel caso più comune, la scadenza è nel Paese estero presso cui si trova la banca emittente); Clausole cautelative: queste clausole servono a tutelare le parti affinchè il rapporto di credito debito non possa essere ceduto e/o trasferito a terzi (non trasferibilità a terze parti); oppure la banca che vuole ritornato l’originale del testo del suo impegno ad operazione esaurita (questo nel caso di garanzia bancaria emessa e trasmessa per via cartacea)*33 Clausole della legge applicabile e del foro competente: nella quasi totalità dei casi la banca emittente preferisce, naturalmente, definire la legge e il tribunale del suo Paese (E questo può comportare un grave rischio per il beneficiario, soprattutto per quelle aree geografiche in cui l’eventuale ottenimento del diritto per via giudiziale sia di difficile -, se non impossibile, realizzazione). Per completezza di informazione anche la Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha emanato un regolamento specifico per le garanzie bancarie internazionali, la Pubblicazione no. 458, Uniform Rules for Demand Guarantees, che, però, fin dall’inizio è stato osteggiato dalle banche e ha avuto scarsissima diffusione * 34. 32 Talvolta le banche prevedono anche la presentazione, in caso di escussione, di determinati documenti normalmente la fattura e copia del documento di trasporto - a parziale tutela dell’ordinante, anche se, in linea di principio, la garanzia bancaria dovrebbe limitarsi a richiedere una semplice dichiarazione, senza alcuna integrazione documentale. 33 Esiste anche la possibilità che la garanzia bancaria sia emessa per canale swift:in questo caso non ci sono rischi di perdita del messaggio, di falsificazione e di ritorno del testo originale, snellendo notevolmente lo strumento. Talvolta, comunque, le banche preferiscono, anche nel caso di trasmissione Swift di inserire clausole del tipo ‘’Our guarantee shall become null and void irrespective of whether the present instrument is returned to us or not’’. 34 Molte volte ci siamo chiesti il perché di tale insuccesso; forse la ragione sta nella difficoltà, da parte delle banche, di accettare un regolamento che le ponga in una stato di assoluta neutralità nei confronti della controparte estera e che non tenga conto, direttamente, degli ordinamenti di ciascun paese preferendo, invece, una ‘’soluzione interna’’ regolata dalle leggi del proprio paese, senza quindi correre il rischio di inaspettate sorprese. 20 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Le garanzie bancarie: tipologie principali Le principali forme di garanzia bancarie sono le seguenti: 3.1 BANK GUARANTEE IN FAVOR OF SELLER: usata prevalentemente per garantire il venditore di eventuali mancati pagamenti da parte del compratore; 3.2 ADVANCE PAYMENT BOND: usata prevalentemente per garantire all’importatore le somme versate come anticipo al fornitore qualora questi non adempia alle proprie obbligazioni (normalmente la spedizione del bene entro i termini di tempo stabiliti); 3.3 PERFORMANCE BOND: usata prevalentemente dall’importatore per tutelarsi dell’eventuale danno subito nel caso in cui l’esportatore-produttore esegua la propria prestazione (quella di produrre il bene), ma che questo non sia esattamente conforme a quanto pattuito contrattualmente, oppure presenti dei vizi o dei difetti, ottenendo, attraverso l’escussione della ‘’performance bond’’, un risarcimento; 3.4 BID BOND: usata prevalentemente nel caso di partecipazione ad una gara : la banca italiana su ordine del partecipante al ‘’tender’’ rilascia un impegno (normalmente attorno al 3% del valore totale della fornitura) a garanzia che lo stesso partecipante, nel caso di vittoria, adempia alle obbligazioni richiestegli, pena il diritto per il beneficiario (il committente) di escutere la somma a garanzia. L’impegno, talvolta, ha anche la funzione di scoraggiare potenziali offerenti privi di una qualsiasi base finanziaria e strutturale per far fronte agli impegni imposti dal contratto di appalto. In questi due ultimi casi, l’esportatore rischia che la garanzia venga escussa in modo arbitrario e soggettivo dalla controparte estera, senza potersi opporre *35 . Garanzia bancaria internazionale a prima richiesta senza eccezioni Situazione commerciale Siamo nel caso in cui, a garanzia, del regolare pagamento di una fornitura o a copertura di un ‘’continuum’’ di ordini, richiediamo alla nostra controparte estera che si attivi affinchè un suo primario istituto di credito emetta un proprio impegno diretto a salvaguardarci da, eventuali, mancati pagamenti . Advanced payment bond Situazione commerciale La situazione commerciale da cui nasce questa garanzia sta nella necessità da parte di un produttore, soprattutto di un bene su commessa, di farsi anticipare una certa somma all’ordine, dall’altra, il compratore, di vedersi garantire il recupero di tale somma qualora il venditore non ottemperi alle proprie obbligazioni contrattuali come, ad esempio, spedire la merce entro i termini temporali stabiliti. 35 Estremamente difficile sarà poi far valere, in sede giudiziale, il proprio diritto leso 21 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Ora, supponiamo, che il compratore, una volta ricevuta l’advanced bond, provveda al pagamento dell’anticipo, ma che, successivamente, non faccia più emettere la L/C o la garanzia bancaria a copertura del saldo: orbene l’esportatore non potrà più spedire il bene e, naturalmente, il compratore escuterà la garanzia in quanto non verrà rispettata l’ultima data di spedizione della merce ! In altre parole, al di là delle obbligazioni contrattuali e delle, evidenti, inadempienze del compratore*36, il nostro ‘’povero’’ esportatore si ritroverà con un bene in magazzino, magari appositamente prodotto per quel cliente e quindi difficilmente vendibile, e senza un soldo in tasca ! Per ovviare a questa ‘’pericolosa’’ situazione è necessario prevedere nel testo della garanzia bancaria ciò che le parti hanno regolato contrattualmente. Performance bond Situazione commerciale Può verificarsi il caso, del tutto usuale nel settore degli impianti e dei macchinari, che il compratore, a garanzia del buon funzionamento del bene, non si limiti ad accettare la ‘’semplice’’ garanzia contrattuale, ma che richieda una garanzia bancaria a fronte di tale impegno. E’ usuale che il compratore desideri un impegno del tutto autonomo rispetto al rapporto sottostante, tale da permettergli di escutere la somma a sua semplice dichiarazione. E’ evidente che tale fattispecie comporta il rischio per il venditore sia di un’escussione del tutto fraudolenta e, più spesso, di un’escussione comunque non giustificata da sostanziali vizi o difetti sul bene. E’ di fondamentale importanza quindi che la performance preveda, nel modo più dettagliato possibile, le fattispecie che autorizzino il compratore ad escutere la garanzia, introducendo, se possibile, eventuali controlli ispettivi da parte di autorità ‘’super partes’’ atti a confermare quanto dichiarato dal compratore. Contro-garanzia bancaria Situazione commerciale (Primo caso a favore di esportatore italiano) Può verificarsi il caso in cui al venditore non sia sufficiente ottenere una garanzia bancaria a prima richiesta senza eccezioni direttamente dalla banca del compratore, vuoi per il fatto che la banca estera non ha ‘’caratura’’ internazionale, vuoi, piuttosto, perché il paese da cui proviene l’impegno bancario non offre sufficienti garanzie. In questa situazione l’esportatore può richiedere ed ottenere che la banca del paese dell’importatore invii una garanzia bancaria ad una primaria banca europea e che quest’ultima, forte della 36 Siamo comunque convinti come sia estremamente difficile far valere le proprie ragioni contrattuali soprattutto se la controparte estera si trova in aree geografiche di ‘’difficile’’ approccio giudiziale 22 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore ‘’copertura’’ ricevuta dalla banca emittente, sia disposta ad aprire direttamente un proprio impegno al fornitore italiano. Facciamo un esempio: supponiamo che il venditore italiano debba fornire un acquirente russo. Orbene la banca russa apre una garanzia a favore di una primaria banca tedesca istruendola ad aprire, a sua volta, una contro-garanzia a favore del venditore italiano con l’indubbio vantaggio, per quest’ultimo, di avere un impegno diretto da parte di una banca tedesca e non russa. Situazione commerciale (Secondo caso : a favore di importatore estero) Siamo nel caso in cui l’acquirente estero richieda una garanzia a proprio favore (o per un pagamento anticipato o, ad esempio, per la buona funzionalità o qualità della merce fornita), ma non si accontenti di un impegno diretto da parte della banca italiana del fornitore, ma che ‘’imponga’’ che l’impegno, a proprio favore, sia emesso da una banca del suo paese: è una situazione che si verifica, tipicamente, nel caso di esportazioni in Medio Oriente. Il rischio principale, a cui va incontro il nostro esportatore, è che, essendo i testi di queste contro garanzie ‘‘imposti’’ dalle banche di quei paesi, senza grosse possibilità di negoziazione, egli debba accettare il ricorso alla legge araba con il sostanziale problema che, a prescindere dalla data di scadenza apposta nella garanzia, la banca italiana e, quindi di fatto dal venditore italiano, non potrà far scadere l’impegno finchè ciò non sia ‘’esplicitamente’’ autorizzato dalla controparte araba. Abbiamo casi di garanzie bancarie in vigore da decenni, per le quali, malgrado i continui solleciti, continuano a procurare spese (le commissioni bancarie richieste dalla banca estera) e a tenere ‘’congelato’’ il fido, con il rischio, in aggiunta, di una sempre possibile escussione. Consigliamo pertanto di valutare con estrema attenzione queste operazioni, consapevoli dei costi e dei rischi che comportano. La nuova normativa sulle Garanzie Bancarie Internazionali La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha, nei mesi scorsi, definitivamente approvato le nuove URDG (Uniform Rules on Demand Guarantees) 758, sulle garanzie bancarie internazionali, che entreranno in vigore 1° Luglio 2010, portando così una ''ventata' di rinnovamento alle ''vecchia'' Normativa (La URDG 458) . Le figure, che hanno un ruolo predominante nell'operazione, sono : Ordinante : è il soggetto indicato nella garanzia come titolare dell'obbligazione connessa al rapporto contrattuale sottostante Garante : normalmente la banca emittente la garanzia Beneficiario: è il soggetto, a favore del quale, la garanzia è emessa 23 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Avvisante : normalmente la banca che notifica la garanzia al beneficiario I principali aspetti meritevoli di attenzione della Pubblicazione sono : Elenco delle definizioni utilizzate : rispetto alla versione precedente, è previsto un più completo elenco delle definizioni dei principali termini utilizzati nei testi delle garanzie e delle principali figure coinvolte nell'operazione e ciò al fine di tentare di ridurre al minimo gli spazi lasciati all’interpretazione soggettiva delle banche, soprattutto in relazione ai dubbi che potrebbero sorgere nel caso di rigetto di una ''Not Complying Demand'' Irrevocabilità della garanzia: la garanzia si intende ''irrevocabile '', anche se non espressamente indicato nel testo, così come previsto per le ''tradizionali'' lettere di credito le cui Norme (Che ricordiamo sono le UCP 600) all'articolo 3 (Interpretazioni) citano testualmente al secondo capoverso ''Il credito è irrevocabile anche in assenza di un'indicazione in tal senso''37 Autonomia della garanzia: è stato rafforzato, rispetto alla precedente versione, il concetto di autonomia della garanzia dagli eventi contrattuali sottostanti, anche in presenza, nel testo, di specifici riferimenti al contratto Richieste multiple: le richieste (Cioè le escussioni) multiple sono accettabili, salvo che ciò non sia espressamente vietato (L'espressione di diniego comunemente utilizzata è ''Multiple Demands Prohibited'') Intrasferibilità della garanzia: è opportuno, invece, prevedere, esplicitamente, una clausola di intrasferibilità della garanzia. In mancanza, l'avente diritto potrà, liberamente, ''cedere'' tale beneficio a terzi estranei totalmente all'operazione. Situazione questa del tutto inopportuna per l'ordinante. Not Complying Demand: I criteri generali in base ai quali la banca escussa possa respingere la richiesta del beneficiario sono i seguenti: - Quando il controvalore sia superiore a quello previsto dalla garanzia - Quando i documenti presentati supportino un valore complessivo inferiore a quello della richiesta - se, invece, i documenti presentati sono per valore superiore, ma la richiesta è per il valore della garanzia, l'escussione è conforme e il garante non può muovere obiezioni Termini per rigettare la domanda : La banca escussa può rigettare la ''Demand'', ma deve darne comunicazione al richiedente entro il 5° giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta (Parimenti alle ''tradizionali'' L/C) pena la perdita del diritto di eccepire . Tale rigetto deve indicare le discordanze in base alle quali la richiesta viene ritenuta difforme (Comunemente denominate, anche in questo contesto, come ''discrepancies'') La comunicazione di rigetto deve, opportunamente, avvenire via swift (Ciò deve essere esplicitamente indicato nel testo della garanzia), onde evitare inutili perdite di tempo, a discapito del beneficiario, il quale potrebbe vedere frustrata la facoltà concessagli di sanare la precedente richiesta, presentando in sotituzione/integrazione, entro la scadenza della garanzia, una ''Comply Demand''. Legge e foro competente: salvo che non sia indicato diversamente, la legge e il foro competenti sono quelli dell'emittente Applicazione della Normativa 758: condizione affinché la nuova Normativa possa essere applicata, è che nel testo della garanzia ne sia fatta esplicita menzione Conclusione: la revisione della Normativa sulle garanzie bancarie internazionali, ha sicuramente il merito di chiarire alcuni aspetti che erano rimasti di dubbia interpretazione nella precedente 37 Attenzione fattispecie applicabile in caso di L/C trasmessa via swift 24 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore versione, soprattutto attraverso l'uso delle definizioni che appaiono sufficientemente chiare e il ricorso ad alcuni aspetti operativi tipici dei crediti documentari (Termini di presentazione e determinazione delle specifiche ''discrepancies'' nelle ''Not Comply Demand'', irrevocabilità dell'impegno) nonché rafforzare, più che nella precedente formulazione, la totale autonomia dello strumento rispetto al contratto sottostante. Purtuttavia, restano i dubbi relativi ai criteri per determinare la conformità dei documenti presentati con riferimento al principio della ''letterarietà'', motivo di tante discussioni nelle ''tradizionali'' lettere di credito. Auspichiamo, infine, che il mondo bancario si faccia artefice, più che con la precedente Normativa, che è stata quasi del tutto disattesa, della diffusione di questo nuovo ''veicolo'' che si pone, fra gli altri, l'obiettivo di raggiungere un maggiore grado di uniformità dei testi e degli atteggiamenti degli '' attori' coinvolti. Le stand by letter of credit nelle operazioni di export Le stand by letter of credit : fonti normative Le “stand by letter of credit”, fino a qualche anno fa’, erano esclusivamente regolate ed assoggettate alla Pubblicazione no.600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (la stessa Pubblicazione che regola le ‘’tradizionali’’ lettere di credito) e solo pochi anni fa’ hanno trovato autonomia normativa nella Pubblicazione no. 590 della stessa Camera di Commercio Internazionale - Pubblicazione denominata e conosciuta anche come ISP 98 (International Stand-by Practice), fortemente voluta dal mondo bancario americano. Ovviamente, resta, qualora le parti lo stabiliscono, ancora la possibilità, fortemente caldeggiata dalle banche europee, di assoggettare le stand by alla Pubblicazione no. 600 *38. Le stand by letter of credit : funzionamento e differenze sostanziali con le ‘’tradizionali’’ lettere di credito Diversamente che dalle ‘’tradizionali’’ lettere di credito nelle stand by letter of credit, la banca emittente e l’eventuale banca confermante vengono chiamate a rispondere del loro impegno (scaturito, la prima, con l’emissione della stand by, la seconda con l’aggiunta della sua conferma) solo qualora l’importatore non adempia agli obblighi assunti (solitamente non effettui il pagamento dovuto alle scadenze stabilite). Nel qual caso il beneficiario deve dichiarare l’inadempienza del suo cliente e nello stesso tempo deve dimostrare di aver ottemperato alle sue obbligazioni (cioè prodotto e spedito la merce pattuita) attraverso la presentazione di una serie di documenti richiesti dalla stessa stand by letter of credit. Nel caso, invece, di regolare pagamento della fornitura da parte dell’obbligato principale (normalmente il compratore) la stand by si estingue. 38 E noi propendiamo assolutamente per questa soluzione, la quale deve essere inserita già nel contratto di fornitura. Da quello che ci risulta, infatti, nessuna banca italiana è disposta ad aggiungere la propria conferma nel caso in cui la stand by sia sottoposta alla Pubblicazione no. 590 25 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Le stand by letter of credit: rischi connessi I rischi principali per l’esportatore derivano dal fatto che, nel caso di mancato pagamento da parte del cliente, dovrà agire in una situazione conflittuale con il suo partner e dovrà preoccuparsi che i documenti richiesti dalla “stand by”, e che dovrà presentare per l’escussione, siano perfettamente conformi (usando la stessa diligenza prevista dalle “tradizionali” lettere di credito, sempre che la “stand by” sia stata assoggetta alla normativa no. 600), dovendo, però, in aggiunta, tenere a debito conto il fatto che il suo cliente è già entrato in possesso della merce, senza ottemperare alla sua obbligazione di pagamento. Schema illustrativo di come opera la stand by letter of credit Esportatore -------------------------------------------------------------------------Importatore (Beneficiario della stand by) (Ordinante della stand by) Banca designata Banca emittente (eventualmente confermante) Fase 1: contratto di compravendita fra esportatore ed importatore Fase 2: l’importatore incarica la sua banca ad emettere la stand by Fase 3: la banca dell’importatore emette ed invia la stand by alla banca designata dall’esportatore Fase 4:la banca designata notifica il testo della stand by al proprio cliente Fase 5: l’esportatore da corso all’esportazione Ipotesi a - l’importatore paga regolarmente la fornitura alla scadenza stabilita e la stand by si estingue Ipotesi b - l’importatore non paga nel qual caso: Fase 6 : il beneficiario presenta alla banca designata i documenti richiesti dalla stand by insieme con la sua dichiarazione che l’obbligato principale non ha pagato Fase 7: i documenti sono riscontrati conformi dalla banca designata la quale o li paga direttamente, alla scadenza pattuita, se è stata incaricata dalla banca emittente a farlo o li invia alla banca emittente stessa Fase 8: la banca emittente controlla i documenti e li trova in ordine: il beneficiario viene pagato. Nel caso in cui i documenti, invece, non siano riscontrati conformi dalla banca designata e/o emittente, essi saranno messi a disposizione del beneficiario, il quale difficilmente otterrà lo scioglimento delle ‘’riserve’’ e quindi pagamento della fornitura. Vale la pena infine di sottolineare, riprendendo quanto disposto dall’art. 14 C delle CCI 600, che qui citiamo testualmente, per la parte rilevante in questo contesto, ‘’…… La presentazione che include uno o più documenti di trasporto ……. Deve essere effettuata dal beneficiario, o per suo conto, non oltre i 21 giorni di calendario dopo la data di spedizione …………………’’ i rischi che ci possono essere nel vedersi rifiutati i documenti per il fatto di non aver previsto una clausola esplicita che autorizzi la presentazione dei documenti oltre i ‘’classici’’ 21 giorni . 26 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Malgrado infatti esista una posizione della CCI, la quale prevede la non applicabilità di quanto disposto dal citato articolo in presenza di una stand by, quando essa richieda solo la copia del documento di trasporto, preferiamo optare, onde evitare qualsivoglia conflitto, per la soluzione che esplicitamente evidenzi tale possibilità, attraverso l’inserimento, all’interno del testo della stand by di espressioni del tipo ‘’STALE DOCUMENTS ARE ACCEPTABLE’’ (Documenti ‘’vecchi’’ sono accettabili) *39 o ‘’ART. 14 C OF CCI 600 IS NOT APPLICABLE’’ o , meglio, l’espressione ‘’DOCUMENTS PRESENTED AFTER 21 DAYS FROM TRANSPORT DOCUMENT DATE ARE ACCEPTABLE’’. Qui di seguito un fac simile di stand by letter of credit: Modello stand by LC – STATI UNITI (In case of confirmed credit) FORM OF STAND BY LETTER OF CREDIT FIELD 40 Irrevocable STAND BY LETTER OF CREDIT NUMBER (Issuing bank reference) FIELD 20 DATE OF ISSUE (Please open the L/C within …) FIELD 31/C DATE AND PLACE OF EXPIRY FIELD 31/D 30/04/2006 in Italy (60 days – così come previsto nel pagamento +30 days per l’escussione e la presentazione dei documenti) APPLICANT FIELD 50 (Your complete Company name and address with country) BENEFICIARY FIELD 59 (Riportare la Vs completa ragione sociale ed indirizzo della sede legale) CURRENCY CODE, AMOUNT EUR/USD ……,.. FIELD 32/B MAXIMUM CREDIT AMOUNT Not exceeding FIELD 39/B AVAILABLE WITH / BY FIELD 41 (Riportare le coordinate della Vs banca - nome banca, branch+ Swift) BY PAYMENT PAYMENT TERMS ….... (Da usare solo nel caso di pagamento differito) FIELD 42/C PARTIAL SHIPMENTS Allowed FIELD 43/P TRANSSHIPMENT FIELD 43/T Come già segnalato nell’analisi degli articoli delle Norme questa prima espressione viene sconsigliata per foriera di dubbi interpretativi 27 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: 39 [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore Allowed LOADING ON BOARD / DISPATCH TAKING IN CHARGE AT / FROM Any Italian port FIELD 44/A FOR TRANSPORTATION TO .... …… port FIELD 44/B LATEST DATE OF SHIPMENT 31/01/2006 FIELD 44/C DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES FIELD 45 Inserire la descrizione della merce con la resa (usare gli Incoterms 2000) DOCUMENTS REQUIRED FIELD 46 + Beneficiary’s declaration stating that applicant has not paid within 60 days from B/L date + Copy of unpaid invoice (s) + Copy of bill of lading ADDITIONAL CONDITIONS FIELD 47 + Shipment prior to dc opening date not acceptable and the number of this credit must be indicated on all documents. DETAILS OF CHARGES FIELD 71/B all charges outside country of issue for account of beneficiary/exporter. Confirmation charges are for account of beneficiary. PERIOD FOR PRESENTATION FIELD 48 + documents presented after the 21 days from B/L date are acceptable provided that are presented within credit validity CONFIRMATION INSTRUCTIONS confirm FIELD 49 REIMBURSEMENT BANK (reserved to issuing bank) FIELD 53 INSTRUCTIONS (reserved to issuing bank) FIELD 78 28 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected] Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore L’AUTORE DR PAOLO FUSARI 29 Studio Fusari sas Via E. Monico 41 36077 Altavilla (VI) tel. 0444 371304 email: [email protected]