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Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di
utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore
INTRODUZIONE
La presente dispensa, parte della quale, è un estratto di un manuale operativo pubblicato
dall’Associazione Industriali di Vicenza ed opera dell’autore, affronta la problematica dei
pagamenti internazionali, con particolare attenzione rivolta ai crediti documentari, alle
garanzie bancarie internazionali e alle stand by letter of credit.
Nella trattazione il lettore andrà via via convincendosi dell’assoluta importanza che assume
il ruolo del trasportatore non solo nella sua funzione ‘’istituzionale’’ di trasportare e di
custodire la merce, ma anche in quella, per certi versi più oscura, ma altrettanto
‘’strategica’’, di parte attiva nella buona riuscita dell’operazione di pagamento della merce
a favore del venditore.
Non ci si stancherà poi di sottolineare l’importanza di utilizzare un proprio fiduciario per il
trasporto della merce e non solo per un più facile ottenimento della prova dell’avvenuta
esportazione, ma anche per il fatto di poter ottenere, nel caso di ricorso ad un proprio
spedizioniere, da un lato un controllo sulla merce, dall’altro maggiore facilità di ottenere
documenti in utilizzo dei crediti documentari conformi; il ricorso poi, sempre più diffuso,
all’utilizzo di polizze emesse dallo stesso spedizioniere, invece di quelle emesse
direttamente dalle compagnie marittime, rende, sicuramente, il lavoro del mittente molto
più semplice e snello.
Per quanto concerne specificatamente i pagamenti internazionali affronteremo i crediti
documentari, iniziando dai concetti basilari alle figure che entrano in gioco al significato
dell’irrevocabilità e della conferma, per poi analizzare le discrepanze e i più comuni casi di
conflitto interpretativo .
Saranno poi analizzate nel dettaglio le novità introdotte con la Pubblicazione no. 600 della
Camera di commercio Internazionale di Parigi entrata in vigore il 1° Luglio 2007 alla luce
anche dei casi operativi che in questi tre anni sono stati affrontati dall’autore.
Saranno quindi affrontate le garanzie bancarie internazionali, con riferimento anche alle
novità introdotte dalla Pubblicazione no. 758 della CCI entrata in vigore il 1° Luglio 2010
e le stand by letter of credit evidenziando le differenze con le tradizionali lettere di credito.
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I CREDITI DOCUMENTARI : introduzione
A- I CONCETTI BASILARI SOTTOSTANTI ALLE LETTERE DI CREDITO
Come nasce una lettera di credito export:
Alla fine di una trattativa commerciale, una volta definite tutte le condizioni di vendita nel contratto
di fornitura, e quindi anche la modalità di pagamento, normalmente l’esportatore prepara la fattura
proforma* 1 che non è altro, da un lato che la sintesi di quanto definito in sede di trattativa
commerciale, dall’altro una ‘’simulazione’’, soprattutto per quanto riguarda alcuni elementi, di
come sarà la fattura commerciale definitiva.
Sulla base della funzione e del significato giuridico-commerciale, essa dovrà riportare la
descrizione dei beni ceduti - cercando, possibilmente, che questa descrizione sia , nello stesso
tempo, rappresentativa ed identificativa della merce, ma goda del fatto di essere sintetica - , i prezzi,
le rese, i tempi di consegna, i tipi di imballo etc. la banca dell’esportatore (i dati necessari e
sufficienti sono: la denominazione e la sede della banca, il codice Swift e il telex*2 se esiste; il
numero di conto corrente è ininfluente così come non si devono comunicare i codici Abi e Cab, né
l’IBAN coordinate bancarie tipiche del sistema bancario italiano e/o comunque riferibili ad altre
forme di pagamento, come, per esempio, per il bonifico bancario) .
Normalmente è sufficiente che la fattura proforma sia inviata semplicemente per fax o per email,
senza la necessità che uno o più esemplari siano inviati in originale - ci sono però delle eccezioni in
alcuni paesi, in cui il cliente può richiedere l’invio dell’originale/i *3.
Una volta ricevuta la fattura proforma il cliente si reca presso la propria banca e la incarica di aprire
la lettera di credito a favore dell’esportatore sulla banca indicata dall’esportatore/fornitore stesso
sulla base di quanto sintetizzato nella proforma invoice *4 (stiamo, naturalmente semplificando la
realtà procedurale, in quanto non sempre la L/C viene aperta in perfetta sintonia con quanto definito
commercialmente e sulla banca indicata dall’esportatore - molte volte infatti non ci sono rapporti
diretti fra la banca dell’importatore, la banca emittente - o issuing bank - e la banca dell’esportatore
e conseguentemente il Credito Documentario viene indirizzato su una banca diversa, con la quale la
issuing bank intrattiene rapporti. A questo proposito sarebbe opportuno accertarsi, già in sede di
definizione del contratto e comunque prima di preparare la fattura proforma, dei rapporti esistenti
fra le due banche, banca dell’esportatore e banca dell’importatore, prima di preparare la profoma
invoice, al fine di evitare il verificarsi di questa situazione). Pur tuttavia, malgrado esportatore e
importatore si muovano in perfetta sintonia, capita che la lettera di credito arrivi su una banca
diversa da quella concordata *5.
Non si tratta di un’obbligazione assoluta, ma di una prassi consolidata
Oramai il telex è scarsamente utilizzato anche fra le banche
3
E questo perché richiesto da particolari disposizioni normative delle banche di quei paesi
4
Il largo ricorso alla fattura proforma anziché al contratto sottoscritto è dovuto anche al fatto che alla banca
emittente risulta più semplice far riferimento ad un documento di sintesi
5
Esiste infatti da parte di banche di alcune aree geografiche una certa ‘’pigrizia’’ nel far arrivare le L/C presso
banche con le quali intrattengono rapporti molto scarsi. Talvolta invece si tratta di una vera e propria volontà di
canalizzare una certa massa di operazioni verso loro corrispondenti o verso loro filiali nel paese di esportazione.
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Inoltre la proforma invoice difficilmente si presta a riportare tutte le condizioni poi espresse nel
credito: sarebbe opportuno allegare alla fattura proforma uno schema completo di L/C che riporti,
per quanto possibile, tutte le condizioni a cui la L/C definitiva dovrà soggiacere *6.
Fac-simile di ‘’proforma invoice’’
Su carta intestata dell’azienda
(Denominazione ed indirizzo completi
del cliente importatore)
Messrs
Rossi Ltd
38 Milton Street
Tel-Aviv
Israel
Vicenza, Italy + data ....................
Object:
Proforma invoice no. .......... dated .......................*7
Description of goods: (Descrizione della merce- la quale deve essere sintetica)
Number of pairs
Unit price
Footwear in real leather in brown colour
1.000
EUR.30=
Footwear in real leather in black colour
1.000
EUR.35=
EUR.30.000=
EUR.35.000=
Total Proforma Invoice value EUR.65.000=
Conditions (Terms) of sale(Condizioni di vendita):
Delivery (Resa):
Ripartizione dei costi e dei rischi sul trasporto della merce: attenzione
utilizzare i termini di resa previsti dagli Incoterms 2000
Payment:
By irrevocable (and confirmed) L/C at sight /// at .... days from B/L date
Shipment Time:
At ......weeks from our written acceptance of L/C clauses
Packaging:
Tipo di imballo (casse, cartoni, palette, groupage, container etc)
Custom‘s Tariff::
Voce doganale *8
Expiry date:
Others:
Data di validità della fattura proforma: tempo entro cui l’importatore dovrà
recarsi presso la sua banca per l’apertura della lettera di credito
Altre condizioni che dipendono dal tipo di merce
Timbro e firma dell’azienda
Negli usi commerciali questo si chiama ‘’application form’’ o ‘’L/C draft’’
Ricordiamoci che la ‘’fattura proforma’’ non è un documento fiscale; molte aziende utilizzano un registro
interno in cui allegano le copie delle fatture proforma in ordine progressivo
8
Quasi sempre ininfluente per la L/C ad eccezione di alcuni paesi i quali la richiedono esplicitamente : esempio
gli Emirati Arabi Uniti con l’espressione ‘’H.S. CODE’’ che sta per ‘’Harmonised System Code’’ o l’Iran con
l’espressione ‘’Custom’s Tariff’’
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Le principali figure che entrano in gioco nelle operazioni di credito documentario
Nell’operazione di apertura di una lettera di credito entrano in gioco due gruppi distinti di interesse,
da un parte il cliente-importatore con la banca emittente, dall’altra, il fornitore-esportatore con la
banca ricevente *9 ed, eventualmente, confermante.
Importatore (Ordinante,
applicant)
Esportatore (Beneficiary)
Messaggio trasmesso dalla
alla banca ricevente, negoziante, confermante
Banca emittente
(issuing bank)
--------------------- (receiving, negotiating, confirming bank)
I diversi sistemi di invio di una Lettera di Credito:
La banca emittente può utilizzare diversi sistemi per emettere ed inviare il testo della lettera di
credito alla banca ricevente, i principali sono:
 lo Swift *10: strumento operativo estremamente snello perché non ha bisogno di essere
autenticato, cioè non necessita di verifiche particolari da parte delle banche circa il fatto che il
messaggio sia veramente stato immesso nel sistema da un’altra banca;
 il Telex: strumento più complesso del precedente, in quanto, pur essendo altrettanto veloce nella
trasmissione, necessita di essere autenticato attraverso la decodificazione;
 Cartaceo (invio di documenti per corriere espresso, per posta aerea ecc): strumento poco
pratico e che necessità del controllo da parte del ricevente, tramite la propria banca, circa
l’autenticità *11 (Questo sistema sta fortunatamente sparendo anche se le banche indiane, del
Bangladesh e del Pakistan lo usano ancora come strumento operativo nella notifica delle lettere
di credito)
Come si presenta la lettera di credito:
Attraverso i canali menzionati al punto precedente, arriva un testo (normalmente in lingua inglese o
francese - teoricamente il messaggio potrebbe arrivare in qualsiasi lingua, ma l’utilizzo di lingue
poco conosciute e di difficile interpretazione sconsigliano l’accettazione di un testo che si discosti
dalla lingua inglese e/o francese) nel quale vengono definite le condizioni da rispettare e i
documenti da preparare per la presentazione (nel caso di utilizzo del canale Swift, il testo della
lettera di credito è suddiviso in campi numerati - fields - che facilitano la lettura e l’interpretazione
della stessa), in quanto, normalmente, ad un certo numero di campo corrisponde un certo gruppo di
informazioni.
Questo testo arriva, solitamente (salvo quanto previsto al punto ‘’Come nasce una lettera di credito
export - ultimo capoverso -‘’ ) presso la banca indicata dall’esportatore, la quale normalmente, per
Chiamata normalmente dalle banche ‘’banca designata’’
Acronimo di ‘’Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications’’
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Pensiamo al caso che la L/C necessiti di un emendamento : anche questo normalmente ci perverrà via corriere
e anche per questo dovremo verificarne l’autenticità tramite la nostra banca
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dare un servizio veloce ed efficiente al proprio cliente, invia il fax del testo ricevuto, informando
che si tratta solo di un preavviso non operativo: questa prima fase non implica alcuna responsabilità
da parte della banca italiana, la quale dovrà poi, ufficialmente, notificare il credito al ‘’beneficiary’’
e solo da quel momento in poi il credito diventerà uno strumento operativo . Nel caso di messaggio
via swift il lasso di tempo intercorrente fra il preavviso e la notifica serve alla banca per controllare
se la lettera di credito presenta delle istruzioni che siano incomplete e/o non chiare; in tal caso essa
dovrà intervenire sulla banca emittente per chiedere alla stessa di fornire le necessarie
chiarificazioni. Di questa sua iniziativa dovrà informare il beneficiario, considerando, nel frattempo,
il Credito Documentario come uno strumento ‘’non operativo’’ e quindi non utilizzabile
dall’esportatore, il quale dovrà aspettare il chiarimento prima di spedire la merce .
Nel caso, invece, di ricevimento della lettera di credito per canale telex o per postale/corriere, la
banca ricevente dovrà, in aggiunta, controllare l’autenticità del messaggio e delle firme apposte
Perché si chiamano Lettere di Credito o Crediti Documentari ?
La denominazione prende origine dal fatto che l’impegno della banca emittente a pagare è
subornato alla presentazione, da parte del beneficiario attraverso la sua banca, di documenti che
sono dettagliati e definiti nella stessa lettera di credito; tali documenti, poi, devono essere
perfettamente conformi a quanto richiesto dal credito. Quindi il pagamento è subordinato alla
presentazione di una serie di documenti che risultino conformi alle richieste del credito.*12
Il significato commerciale e bancario della parola ‘’irrevocabile’’
Uno degli elementi che contraddistingue la Lettera di Credito, da molte altre forme di pagamento, è
il fatto di essere irrevocabile . Ciò comporta degli indiscussi vantaggi dal punto di vista
commerciale, in quanto la banca emittente una volta che ha emesso e inviato una lettera di credito
irrevocabile non può più tornare indietro nel suo impegno senza il consenso del beneficiario (il
nostro esportatore).
Commercialmente questo significa che una volta ricevuta la lettera di credito, nel caso in cui
l’esportatore sia in grado di rispettare compiutamente le condizioni imposte, - ci riferiamo alle
condizioni documentali e alle condizioni relative ai termini di spedizione (Latest Date of Shipment)
e quelle relative alla presentazione dei documenti (Expiry date), nonché tutte le altre condizioni
indicate nel credito che dovrebbero essere più in generale le condizioni commerciali, definite in
sede di trattativa, - l’esportatore potrà tranquillamente iniziare la produzione della merce senza il
pericolo di vedersi annullare l’ordine o cambiare qualunque altra condizione stabilita in sede di
contrattazione e indicata dalla lettera di credito.
L’emendamento o modifica
Può verificarsi il caso in cui la lettera di credito che perviene all’esportatore non sia conforme a
quanto pattuito commercialmente e/o presenti delle condizioni di difficile o rischiosa esecuzione per
l’esportatore stesso, oppure può verificarsi che in sede di preparazione dell’ordine ci siano dei
contrattempi che impediscono all’esportatore di rispettare i tempi di spedizione o altre condizioni:
in questi casi l’esportatore dovrà sollecitare il suo importatore affinchè incarichi la banca emittente
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Anche il nostro Codice Civile art. 1530 parla di ‘’Pagamento contro documenti a mezzo di banca’’
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ad effettuare il cambiamento : è importante precisare che si tratta comunque di un intervento
dipendente dalla volontà dell’importatore, il quale potrebbe anche rifiutarsi di effettuarlo con
conseguenze commerciali per l’esportatore (si pensi al caso in cui il bene oggetto della fornitura sia
quasi pronto e che ci si renda conto di non essere in grado di rispettare la latest date of shipment : il
mancato intervento dell’importatore sulla sua banca metterebbe l’esportatore in serie difficoltà
soprattutto nel caso in cui il bene oggetto della fornitura sia prodotto su commessa specifica e non
sia un prodotto di serie).
Dal punto di vista operativo l’accettazione parziale di una modifica, da parte dell’esportatore, non è
consentita : quindi l’emendamento o viene accettato nella sua interezza (cioè si devono accettare
integralmente tutte le modifiche riportate in un singolo emendamento), oppure, alternativamente, si
deve rifiutare completamente la modifica ricevuta.
Nel caso in cui ci siano più emendamenti, il beneficiario ha la facoltà di accettarli tutti, oppure solo
alcuni, oppure nessuno di essi.
Salvo che il credito non preveda diversamente, l’emendamento si intende accettato se il beneficiario
(l’esportatore ) presenterà i documenti conformemente all’emendamento (si tratta, quindi di un
comportamento concludente). Vorremmo, inoltre, aggiungere che la data dell’emendamento, salvo
che il credito non preveda diversamente, ha effetto retroattivo sulle condizioni del credito stesso.
Vorremmo, a tal proposito, riportare un esempio che riteniamo interessante:
Bill of lading datata 31.01.2006 (Latest date of shipment)
Il beneficiary chiede il cambiamento del porto di arrivo a nave già partita in quanto la Compagnia
Navale informa in ritardo il beneficiary del fatto che il porto indicato nel credito non è da lei
servito.
L’emendamento arriva il 03.02.2006 e il documento Bill of Lading viene compilato conformemente
all’emendamento arrivato : il documento deve essere accettato e la banca non può addurre che
l’emendamento è arrivato quando la nave era già partita e quindi la Bill of Lading doveva essere
già stata emessa (sempre che il credito non preveda diversamente ): qui il principio da tutelare è
comunque quello della volontà delle parti.
E’ chiaro, comunque, che nell’esempio riportato siamo di fronte ad una situazione ‘’ad alto
rischio’’: cosa sarebbe successo se l’importatore non fosse intervenuto presso la issuing bank per
apportare le modifiche al porto? Ci saremmo trovati con una B/L che dichiarava porto di arrivo X
con un porto di arrivo previsto dal credito diverso con la conseguenza che le banche avrebbero
sollevato una grave discrepanza.
La conferma
E’ un concetto estremamente importante : condizione necessaria affinchè la banca dell’esportatore
(o una terza banca - nel caso di triangolazioni fra banche) possa aggiungere il proprio impegno
inderogabile al pagamento è che la banca emittente abbia autorizzato la conferma (nel caso di
lettere di credito aperte per canale Swift il campo 78 - Confirmation - riporterà la dicitura Confirm
invece di Without). Solo nel caso in cui si verifichi la condizione menzionata, la banca italiana
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potrà (a sua discrezione) aggiungere la propria conferma13 - attenzione la conferma da parte della
banca dell’esportatore non è un impegno dovuto, ma bensì discrezionale : non si può imporre alla
propria banca di confermare un credito !
Nel momento in cui la banca aggiunge la propria conferma, e solo da quel momento in poi, il suo
impegno si aggiungerà a quello della banca emittente in modo irrevocabile e, qualora i documenti
presentati dall’esportatore siano perfettamente conformi al lettera di credito, sulla base dell’esame
effettuato dalla banca confermante, egli sarà al sicuro da ogni sorpresa : quando maturerà il
pagamento si ritroverà i soldi in conto !
E’ bene sottolineare, per allontanare qualsiasi dubbio, che nel momento in cui la banca
dell’esportatore aggiunge la propria conferma al credito, in quel preciso momento essa si accolla i
rischi connessi all’operazione (intendiamo i rischi paese e/o banca emittente) : ma la conferma
diventerà certezza per l’esportatore solo nel momento in cui presenterà documenti che risultino
perfettamente conformi all’analisi della banca confermante (nel caso in cui la banca confermante
dichiari i documenti perfettamente conformi e poi la banca emittente evidenzi una discrepanza
invalidante - sfuggita all’analisi della banca confermante -, in questo caso la banca confermante
dovrà, comunque, rispondere interamente dell’impegno assunto mettendo i soldi in conto
dell’esportatore alla scadenza stabilita).
Nel caso in cui, invece, la banca confermante evidenzi discrepanze nei documenti presentati e tali
discrepanze non siano sanabili dall’esportatore, essa sarà sollevata da qualsiasi responsabilità e
invierà i documenti per accettazione alla issuing bank, evidenziando alla stessa le discrepanze
rilevate.
Le discrepanze ‘’interne’’ e le discrepanze ‘’esterne’’
Volendoci soffermare maggiormente sul termine discrepanza, analizzandone il significato,
potremmo definirla come il termine tecnico-bancario con il quale si è soliti chiamare gli errori più o
meno gravi presenti nei documenti.
Nella pratica bancaria si è soliti parlare di discrepanze ‘’interne’’ e discrepanze ‘’esterne’’*14, le
prime ad evidenziare gli errori meno gravi riscontrati dalla banca dell’esportatore e non comunicate
alla banca emittente, le seconde ad evidenziare gli errori più gravi ed evidenti che verranno,
obbligatoriamente, comunicati alla controparte estera.
Trattandosi di una valutazione di prassi bancaria non prevista dalle Norme è molto pericolo
sottovalutare talune discrepanze interne perché potrebbero essere considerate dalla banca emittente
come discrepanze rilevanti . E’ poi difficile sapere esattamente con quale livello di gravità verrà
valutata una certa ‘’imperfezione’’ *15.
Non è poi assolutamente accettabile il comportamento di alcune banche italiane che hanno un
atteggiamento diverso a seconda che il credit doc sia da loro confermato o meno, cercando, nel caso
ovviamente in cui sia richiesta l’aggiunta del proprio impegno, di rilevare discrepanze interne di
Operativamente l’aggiunta della conferma si realizza quando la banca addebita o viene autorizzata ad
addebitare le commissioni di conferma nel conto del beneficiary
14
Le Norme ed Usi Uniformi Circolare no. 600 non distinguono le due tipologie, ma si limitano al termine
‘’discrepanza’’
15
Si pensi che alcune banche estere hanno decentrato a ‘’studi professionali esterni’’ l’esame dei documenti e la
rilevazione delle discrepanze offrendo una certa somma per ogni irregolarità rilevata !
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poco conto per poi accreditare il beneficiario con riserva cioè salvo buon fine (S.B.F.) sollevandosi
di fatto dalla propria responsabilità *16.
E’ quindi assolutamente opportuno che le discrepanze, soprattutto quando siano rilevate dalla banca
italiana, siano ‘’sanate’’ dal beneficiario, sostituendo e correggendo i documenti ripresentandoli
entro i termini stabiliti dalla L/C *17.
Nel caso in cui le discrepanze siano evidenziate dalla banca emittente difficilmente l’esportatore
sarà ancora in tempo per sostituire i documenti in quanto, normalmente, saranno già scaduti i
termini previsti.
In ogni caso è molto importante riuscire a preparare i documenti molto velocemente al fine di avere
comunque l’opportunità, quanto meno con la controparte bancaria italiana, di provvedere alla
eliminazione degli errori riscontrati.
E’ peraltro prassi consolidata che la banca italiana avvisi in tempo utile, senza aspettare i sette
giorni lavorativi successivi alla presentazione *18, il beneficiario sulla presenza delle discrepanze,
lasciandogli così il tempo necessario per poterli correggere.
Purtroppo però molte volte è lo stesso beneficiario che non si avvale del servizio e della
disponibilità della sua banca, vuoi per motivi di poca preparazione, vuoi per la troppa fiducia
riposta nei confronti del cliente compratore; spesso le banche si sentono dire dall’esportatore, in
presenza naturalmente di documenti discrepanti, ‘’Inviate senza problemi i documenti alla banca
estera, tanto quel cliente ha sempre pagato !’’; oppure ‘’E sono questi gli errori : siete troppo
pignoli ! Inviate pure i documenti tanto non mi faranno mai riserva !
Ricordiamo che se esiste uno strumento che ci permette di essere tutelati sarebbe opportuno
utilizzarlo in modo appropriato evitando inutili costi (costi per le discrepanza,
ritardi nei pagamenti eccetera) ed inutili rischi *19
I principi di formalismo, astrattezza e autonomia
Il principio del formalismo: questo principio comporta il fatto che l’interpretazione del testo del
credito e la relativa preparazione dei documenti deve essere fatta esclusivamente su base letterale,
cioè in caso di errore di ortografia - battitura nel testo del credito -, nella preparazione dei
documenti, si dovranno riportare gli errori così come stanno scritti nel testo.
A questo riguardo, si consiglia di preparare i documenti, di competenza del ‘’beneficiary’’ (issued
by beneficiary), con un normale sistema Word di Office o un qualsiasi altro sistema di video
scrittura disponibile, invece che usare la normale carta intestata dell’azienda, la quale, naturalmente
riporta la denominazione, l’indirizzo e gli altri dati dell’azienda corretti e quindi, in caso di errore
nel testo del credito, in contrasto con questo . Ci permettiamo di fare un piccolo esempio :
16
Almeno per quanto attiene al rapporto con il proprio cliente derivante dalle Norme. Infatti, secondo una
oramai assodata giurisprudenza, non è poi così scontata la mancata responsabilità della banca in presenza di ‘’riserve’’
del tutto irrilevanti se non pretestuose.
17
La sostituzione di uno o più documenti può essere fatta più volte purchè entro i termini stabiliti dalla L/C
per la presentazione dei documenti
18
Riprenderemo ed approfondiremo l’argomento dei termini di presentazione dei documenti nell’analisi
dettagliata degli articoli delle Norme
19
Riprenderemo nell’analisi dettagliata degli articoli delle Norme i rischi a cui va incontro il beneficiario nel
caso che siano rilevate discrepanze dalla banca emittente
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Supponiamo che la nostra azienda si chiami :
Rossi srl
Via Dante, 23
36100 Vicenza
e che, nella lettera di credito, il ‘’beneficiary’’ sia riportato come:
Rossi srl
Via Danto, 2
36100 Vicenza
In questo caso due sono le possibili strade che il ‘’beneficiary’’ può intraprendere:
1- o chiedere la modifica del credito attraverso lo strumento dell’emendamento;
2- o produrre tutti i documenti che richiedono la denominazione ed indirizzo del ‘’beneficiary’’ con
l’errore riproducendo la parola ‘’Danto’’ anziché ‘’Dante’’.
In questo semplice esempio, nella soluzione riportata al punto 2, risulta chiaro il fatto che è
necessario produrre i documenti con un sistema di videoscrittura anziché utilizzare la carta intestata
dell’azienda.
Questa soluzione è consigliata in quanto snellisce le procedure e, soprattutto, non richiede un
intervento del ‘’beneficiary’’ sull’importatore ‘’applicant’’.
Si noti, però, che nel caso in cui, fra i documenti richiesti dalla lettera di credito ci sia un Certificato
di Origine e/o un qualsiasi altro documento doganale - Eur 1, Atr, Ex 1 etc. le Camere di
Commercio e le Dogane si rifiuteranno di vistare i documenti riportanti un errore grossolano nella
denominazione e/o nell’indirizzo del ‘’beneficiary’’, sarà quindi necessario optare per la soluzione
proposta al punto 1, cioè chiedere la modifica del credito .
Il principio dell’astrattezza e dell’autonomia: la lettera di credito è uno strumento indipendente
dalla causa che l’ha originata, cioè il rapporto e la trattativa commerciale fra esportatore e
importatore, e non è vincolato in nessun modo a questo rapporto sottostante: questi 2 principi che
sono stati riuniti per la sostanziale coincidenza di significato comportano l’assoluta indipendenza
dello strumento lettera di credito dal rapporto commerciale fra le banche e il fornitore/cliente: il
cliente può, ad esempio, annullare l’ordine o modificarlo in sede di produzione, ma, una volta che la
lettera di credito è stata aperta essa sarà autonoma e l’esportatore potrà continuare la produzione
della fornitura senza problemi (vedere anche il punto - Il significato commerciale e bancario della
parola ‘’irrevocabile’’).
Così come le banche non potranno addurre qualsivoglia motivo fra fornitore - cliente e/o altro per
non far fronte al proprio impegno, ma dovranno esclusivamente basare il loro comportamento
sull’esito dell’analisi dei documenti *20
Unico limite per le banche è il così detto Provvedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c. di inibitoria del
pagamento della somma di cui alla lettera di credito riportiamo testualmente il menzionato articolo:
Art.700 ‘’Condizioni per la concessione: Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha
fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia
minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza,
che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito’’
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Le principali tipologie di commissioni nei crediti documentari
Ci soffermiamo ora, brevemente, ad elencare le principali tipologie di costi che, normalmente,
l’azienda deve sostenere in presenza di un credit doc.
Notifica (valore ‘’una tantum’’)
Modifica (valore ‘’una tantum’’)
Utilizzo a vista (valore ‘’una tantum’’)
O alternativamente :
Utilizzo differito o pagamento differito *21 (Su base mensile o trimestrale)
Conferma, ove prevista, (Su base mensile o trimestrale)
Spese per corriere espresso, nel caso in cui venga utilizzato il corriere della banca. Il beneficiario
potrebbe istruire la banca italiana ad utilizzare un corriere da lui indicato
Costo fax per il preavviso della L/C
Costo swift relativo alla messaggeria swift fra banca e banca
Orbene, in base all’articolo menzionato, l’importatore può ottenere un provvedimento d’urgenza dal Giudice, il
quale intimi alla banca di sospendere il pagamento fino all’accertamento successivo.
Si tratta comunque di un provvedimento di carattere eccezionale anche se alcuni paesi lo hanno utilizzato,
talvolta, in modo crescente e senza i presupposti di eccezionalità menzionati nell’articolo stesso
21
Attenzione che talvolta le banche chiamano le ‘’commissioni per pagamento differito’’ con il termine
‘’commissioni di accettazione’’ : trattasi, ovviamente, della stessa tipologia di commissioni e quindi non devono
essere applicate due volte
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utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore
Prima analisi dei principali ‘’fields’’ nel modello Swift di apertura di un credito
documentario*22
Abbiamo già trattato della snellezza operativa del modello di emissione e trasmissione dei crediti
per canale ‘’Swift’’; vorremmo ora analizzare, dettagliatamente, i campi nei quali è suddivisa una
lettera di credito aperta per ‘’Swift’’
Codice numerico
del campo
Testo letterale del campo
Delucidazioni
Field 27
Sequence of total
Numero progressivo delle pagine componenti il
testo della L/C
Field 40 A
Form of doc. credit
Field 20
Doc. credit number
Field 31 D
Expiry date & place
Tipo di lettera di credito:
irrevocabile / non irrevocabile
Note e commenti: specifica l’irrevocabilità o meno della L/C .
Numero della L/C : codice alfa-numerico
della banca emittente
Note e commenti: è il numero che la banca emittente da alla lettera di credito; solitamente*23 deve
essere riportato quale riferimento nella presentazione dei documenti
Luogo e data di validità del credito
Note e commenti: è un campo molto importante perché definisce la validità temperale della L/C ; la
specificazione del luogo di scadenza diventa strategico nella valutazione della tempistica
relativamente alla presentazione dei documenti
Field 50
Applicant
Denominazione ed indirizzo completo
dell’ordinante
Note e commenti: l’ordinante di un credito può essere un terzo rispetto al destinatario della merce.
Esempio :
Ordinante :
Destinatario:
Beneficiario:
La merce viaggia
Cinese
Spagnolo
Italiano
Italia ----------------- Spagna
Altro vantaggio dell’utilizzo dello swift nei crediti documentari è che il testo è suddiviso in campi a ciascuno
dei quali, normalmente (Vedremo più avanti come esistano notevoli eccezioni alla regola), corrisponde un certo tipo di
informazione
23
Il credito documentario può chiedere specificamente che il numero della L/C non sia riportato come ad
esempio nel caso di esportazioni in Siria, in tal caso l’indicazione dovrà essere tassativamente rispettata
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Codice numerico
del campo
Testo letterale del campo
Delucidazioni
Field 59
Beneficiary
Denominazione ed indirizzo completo
del beneficiario
Field 32 B
Amount
Ammontare e valuta del credito
Field 39 A/B
Maximum credit amount
% of tollerance
Eventuali percentuali di tolleranza
Note e commenti: argomento molto importante che verrà trattato ed approfondito nell’analisi degli
articoli (Art. 39 Norme ed Usi Uniformi )
Field 41 A
Available with / by
Piazza di pagamento e/o negoziazione
altro
Field 43 P
Partial shipment allowed /
not allowed
Spedizioni parziali ammesse /
non ammesse
Field 43 T
Transshipment allowed /
not allowed
Trasbordi ammessi / non ammessi
Field 44 A
Loading in charge
Luogo di presa in carico della merce
Field 44 E
Port / airport of loading
Porto / aeroporto di partenza
Field 44 F
Port / airport of destination Porto / aeroporto di destinazione
Field 44 B
For transport to
Per trasporto a .......................
Field 44 C
Latest date of shipment
Ultima data di spedizione ammessa
Note e commenti: è un campo che può anche essere omesso
Field 45 A
Descript. of goods
Descrizione della merce
Note e commenti: è importante che sia riportata la ‘’resa’’ della merce (Incoterms 2000). Comunque
la ‘’resa’’ può essere riportata anche in un altro ‘’field’’ : la cosa importante è che essa sia sempre
presente in una lettera di credito
Field 46 A
Documents required
Documenti richiesti
Note e commenti: è in questo campo che vengono elencati i documenti richiesti dalla L/C
Field 47 A
Additional conditions
Condizioni aggiuntive
Note e commenti: è il campo delle condizioni aggiuntive: da analizzare con estrema cura
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Codice numerico
del campo
Testo letterale del campo
Delucidazioni
Field 71 B
Details of charges
Dettaglio delle spese bancarie
Field 48
Presentation period
Periodo di presentazione dei documenti
Note e commenti: può anche essere omesso: in tale caso il periodo di presentazione sarà di 21 gg
solari dalla data del documento di trasporto 24
Field 49
Confirmation : confirm /
without
Conferma : confermato o non confermato
Note e commenti: in questo campo viene autorizzata o meno, da parte della banca emittente, la
facoltà, per la banca dell’esportatore, di aggiungere la propria conferma
Field 78
Instruction
Istruzioni per l’invio documenti, rimborso etc.
Note e commenti: riguarda le istruzioni a cui le banche si devono attenere per l’invio dei documenti,
per l’effettuazione del rimborso etc. Tali istruzioni devono essere compatibili con la piazza di
pagamento
24
Non confondiamo la data del documento di trasporto con la data della fattura commerciale
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LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA PUBBLICAZIONE NO. 600
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI PARIGI
Dal 1° Luglio 2007 è entrata in vigore la Normativa no. 600 che va a sostituire la
precedente versione, la no. 500, che pur andando a modificare il numero degli articoli (si è
infatti passati dai 49 articoli della ‘’vecchia’’ versione ai 39 della ‘’nuova’’) ed il contenuto
di ciascuno di essi, non ha apportato mutamenti radicali, come invece era avvenuto in
passato nel passaggio fra la Pubblicazione no. 400 e la no. 500, soprattutto per quanto
concerne la compilazione dei documenti da parte del beneficiario, prevedendo le principali
novità, soprattutto, per le banche coinvolte nell’operazione di credito documentario (banca
emittente, banca designata ed, eventualmente, confermante, banca avvisante).
In questa breve trattazione, avendo noi come obiettivo primario il beneficiario, ci
soffermeremo maggiormente, invece, sui cambiamenti più rilevanti che lo riguardano.
Le principali novità per le banche
La Pubblicazione 600 come abbiamo detto poc’anzi interviene definendo ed evidenziando
quali siano i rapporti giuridici e le relative obbligazioni scaturenti dal mandato che la banca
emittente conferisce alla banca designata e, eventualmente, confermante.
Obblighi della banca emittente nei confronti della banca designata
Riprendendo il comma b dell’articolo 7 della nuova Pubblicazione che recita testualmente
‘’L’impegno della banca emittente a rimborsare la banca designata è indipendente da
quello della stessa banca emittente verso il beneficiario’’ .
Ci preme soffermarci sul fatto che esplicitamente la nuova Pubblicazione rimarca la netta
distinzione tra il rapporto fra le parti coinvolte nell’operazione e quello fra la banca
emittente e il beneficiario e questo per impedire che la banca emittente, per qualsivoglia
ragione, possa bloccare il rimborso alla banca designata, che abbia già pagato lo stesso
beneficiario.
Possiamo dire quindi che l’obbligazione della banca emittente nei confronti della banca
designata sia più forte che non nel passato a tal punto che, soprattutto nel caso di
pagamento differito, risulta chiaro che la banca designata, che abbia riscontrato documenti
conformi, ha il diritto alla scadenza di ottenere la copertura da parte della banca emittente
sia che abbia anticipato la somma al beneficiario su specifico mandato ricevuto dalla banca
emittente, sia che lo abbia fatto in assenza di tale specifico mandato in quanto insito nella
stessa operazione di designazione.
E ciò contrariamente a quanto previsto dal ‘’vecchio’’ art. 14 a) che non condiziona e,
soprattutto, non obbliga la banca emittente a rimborsare la banca designata in siffatta
fattispecie.
14
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In parole più semplici nella ’’nuova ‘’ designazione , di fatto, la banca emittente autorizza
la banca designata ad anticipare il ricavo dell’operazione al beneficiario, essendo obbligata
a provvedere alla copertura della stessa banca designata alla scadenza.
La conseguenza pratica è quella che in presenza di un’azione inibitoria (ex art. 700 Codice
di Procedura Civile) mossa dal compratore truffato ed atta ad intimare alla banca emittente
uno ‘’stop payment’’ nei confronti delle controparti estere (banca designata e beneficiario)
metterebbe la banca emittente nella posizione di dover comunque ‘’coprire’’ la banca
designata, non potendo resistere a lungo alle ‘’rimostranze’’ della stessa, proprio in forza al
mandato, che con le ‘’nuove’’ norme, la banca emittente ha conferito alla banca designata,
scaricando così il rischio di comportamenti commerciali fraudolenti proprio sulle banche
emittenti i crediti documentari.
Anche se ragionevolmente l’autorità giudiziaria dovrà tenere conto della nuova
disposizione in vista di una opportuna rivisitazione delle proprie posizioni, è plausibile uno
scenario in cui la banca emittente, in fase di apertura di un credito, possa disporre una
deroga al citato comma b dell’articolo 12.
Al fine di eventuali contestazioni fra le parti commerciali (beneficiario ed ordinante) è
assolutamente opportuno che tale deroga sia concordata in fase negoziale e soprattutto
contrattuale.
Resta pur sempre la possibilità da parte di un certo istituto di credito di accettare il rischio
che tale estensione di responsabilità comporta, anche alla luce dell’effettiva esiguità dei
provvedimenti cautelari, creando così un ‘’plus’’ di servizio alla propria clientela
importatrice.
La banca avvisante
Il ‘’nuovo ‘’ art. 9 riprende estendendo i contenuti del ‘’vecchio ‘’art. 7 distinguendo
espressamente i doveri della banca, semplicemente avvisante, da quella confermante.
In particola la banca avvisante deve:


ricevuto
Verificare l’autenticità del messaggio ricevuto
La notifica deve corrispondere esattamente a ciò che essa ha
Il comma 1) ribadisce che la banca deve nel notificare un credito documentario verificare
l’autenticità del messaggio, pratica peraltro semplificata nel caso di comunicazione via
swift; per quanto concerne il comma 2) essa ha l’obbligo di non modificare nulla del
messaggio ricevuto (Ad esempio non può ‘’trasformare’’ un credito ‘’liberamente
negoziabile’’ in un credito ‘’strettamente negoziabile’’*25) .
E’ stata, infine, introdotta la figura sella ‘’seconda banca avvisante’’ cioè la possibilità da
parte della banca avvisante di utilizzare i servizi di un’altra banca, appunto la ‘’seconda
banca avvisante’’, per raggiungere attraverso questa il beneficiario ove la ‘’prima’’ banca
avvisante non fosse presente nella piazza dello stesso.
25
Cioè modificare il campo 41 A (available with /by) da ‘’any bank’’ a ‘’banca avvisante’’
15
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La banca confermante
Nulla di nuovo per quanto attiene alla funzione e alle responsabilità in capo alla banca
confermante rispetto alla precedente normativa.
Le principali novità per il beneficiario
Andiamo ora ad analizzare quali siano le principali novità che riguardano direttamente il
beneficiario analizzando, ove necessario, le implicazioni nella compilazione dei
documenti.
Modifica dei crediti:
Novità: verrà ignorata l’eventuale termine ultimo previsto dal credito per l’accettazione o il
rifiuto del credito .
Se, in altre parole, la banca emittente nell’inviare un emendamento richiedesse un certo
termine temporale entro cui il beneficiario dovesse accettare o rifiutare tale modifica, tale
disposizione deve essere ignorata.
Ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti
Novità: il nuovo termine temporale entro cui le banche devono provvedere all’esame dei
documenti (Ricordiamo che l’eventuale silenzio è da intendersi come accettazione dei
documenti) è stato accorciato a 5 giorni lavorativi bancari successivi alla data di
presentazione *26.
Mancato rispetto dell’indirizzo e del telefono e simili per quanto concerne il
beneficiario e l’ordinante
Novità: secondo il nuovo disposto l’indirizzo così come i riferimenti telefonici, fax
eccetera del beneficiario e dell’ordinante possono differire nei documenti rispetto a quelli
della L/C, salvo che essi non appaiano come parte integrante nelle indicazioni del
destinatario o del soggetto da avvisare in un documento di trasporto, ad eccezione del
‘’country’’ riportato nella L/C.
Di fronte ad una così ‘’rivoluzionaria’’ disposizione consigliamo soltanto prudenza almeno
fino a quando non ci sarà un comportamento uniforme da parte di tutte le banche . La
nostra posizione, seppur scolastica, è quella di rispettare esattamente le disposizioni
letterali della L/C.
Originali e copie
Novità : si tratta di un articolo di nuova concezione nel senso che:
26
Rispetto ai 7 lavorativi successivi previsti dalla precedente Pubblicazione
16
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1.
2.
3.
4.
Se la L/C richiede la presentazione di un certo documento in ‘’ONE COPY’’
(espressione del tipo) ‘PACKING LIST IN ONE COPY’ deve essere presentato un
originale (La disposizione più precisamente recita ‘’Deve essere presentato almeno
un originale per ogni documento previsto’’ * 27 ). Se invece l’espressione si presenta
‘ONE COPY OF PACKING LIST ‘’ allora di può presentare indifferentemente, 1
COPIA o, alternativamente, 1 ORIGINALE del packing list
La firma diventa il primo elemento in base al quale un documento può essere
considerato come originale, mentre nella precedente edizione era l’apposizione del
termine ‘’ORIGINAL’’ che rendeva il documento originale. La firma, ricordiamo,
come per la precedente edizione, può essere apposta a mano, ma anche
semplicemente con un timbro, segno o etichetta e anche in fac simile
L’apposizione comunque del termine ‘’ORIGINAL’’ attribuisce la connotazione di
‘’ORIGINALE’’ ad un documento
Qualora il credito dovesse richiedere delle copie di un certo documento viene
ammessa anche la presentazione degli originali
Documenti di trasporto
Novità: la Pubblicazione no. 600 ha voluto dare maggiore rilevanza al documento di
trasporto multimodale relegando in seconda fila la ‘’tradizionale’’ polizza di carico, non
denominandola più marittima/oceanica, ma semplicemente ‘’polizza di carico’’, andando
così incontro alla diffusione degli scambi con trasporto multimodale .
Un’altra considerazione riguarda la precisazione, peraltro già evidenziata in passato alla
luce delle continue tensioni fra banche e operatori, che la richiesta di un documento
‘’CLEAN’’ non obbliga assolutamente l’apposizione di tale termine nella messa a bordo.
Esempio : se una L/C richiede una ‘’CLEAN ON BOARD …’’ la condizione sarà
soddisfatta semplicemente con indicazioni del tipo ‘’GOODS ON BOARD ..’’ o
‘’SHIPPED ON BOARD …’’
Alcune specifiche considerazioni sull’on board
La messa a bordo, in una port-to-port Bill of Lading riveste un’importanza particolare, in
quanto certifica che la merce è stata caricata a bordo porto di quella determinata nave ed è
con essa, regolarmente, partita.
Soffermiamoci ad analizzare, schematicamente, come questa annotazione debba essere
effettuata, in conformità alle Norme ed Usi Uniformi Pubblicazione no. 600
Polizza di carico in cui è prestampato ''Received for Shipment''
a- Sia che sia riportano sia che non sia riportato un luogo di presa in carico
la messa a bordo va eseguita come segue : shipped on board + data
b- Se viene riportano un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco
la messa a bordo deve essere completata con la ripetizione de porto di
imbarco e della nave su cui è stata caricata la merce. Sarà quindi del tipo :
''Shipped on board on Vessel Augusta from Napoli Italian Port on
30/06/2010''
27
Qualora invece il credito disponga la presentazione di una o più copie di un certo documento per il quale esiste
un’altra disposizione nella stessa L/C per cui l’originale o gli originali va/vanno spedito/i a destino, in tal caso sarà
sufficiente presentare la copia
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2) Polizza di carico in cui è prestampato ''Shipped on board'' con un altro prestampato in cui c'è
scritto ''Shipped on board date''
a- Sia che sia riportano sia che non sia riportato un luogo di presa in carico,
la data apposta nell'on board notation prestampata, si intende come data di
spedizione
b- Se viene riportano un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco la messa
a bordo deve essere completata con la ripetizione de porto di imbarco e della nave su
cui è stata caricata la merce. Sarà quindi del tipo :
''Shipped on board on Vessel Augusta from Napoli Italian Port on
30/06/2010''
Risulta pertanto rilevante procedere come indicato al fine di evitare le riserve bancarie
I termini ‘’After’’ e ‘’From’’
Diversamente che dalla precedente Pubblicazione nella quale il termine ‘’From’’ includeva
la data di spedizione, mentre il termine ‘’After’’ la escludeva, con la nuova disposizione i
due termini vanno ad escludere la data di spedizione.
Come nel caso precedente consigliamo, comunque, di concordare previamente il
significato di tali termini, soprattutto se all’interno della L/C esiste una disposizione
temporale tassativa a compiere una certa azione, con il proprio Istituto di Credito.
Documenti di assicurazione
L’unica novità sostanziale riguarda la possibilità che il documento di assicurazione oltre
che essere emesso dalla stessa Compagnia di Assicurazione o dall’agente della stessa che,
naturalmente, si qualifichi come tale, può essere emesso anche da un ‘’PROXY’’
(Procuratore).
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Le Garanzie Bancarie Internazionali e le Stand By Letter of Credit nelle operazioni di export
Le garanzie bancarie nelle operazioni di export
Questo capitolo è dedicato all’analisi delle garanzie bancarie internazionali, evidenziando le
principali differenze con le ‘’tradizionali’’ lettere di credito.
Le garanzie bancarie: differenze sostanziali con le “tradizionali” lettere di credito
Mentre, come abbiamo visto, per la “tradizionale” lettera di credito, l’impegno della banca
emittente estera a pagare a vista o ad una certa data, un certo importo, è subordinato al fatto che il
beneficiario presenti, entro i termini stabiliti, i documenti richiesti e che questi risultino conformi,
nella garanzia bancaria, la banca emittente l’impegno (la banca dell’importatore) si impegna
irrevocabilmente a pagare, senza eccezioni*28, il beneficiario (l’esportatore italiano)
subordinatamente alla presentazione, da parte dello stesso beneficiario, di una semplice
dichiarazione *29 attestante il mancato pagamento da parte dell’obbligato principale (il cliente importatore): tale operazione si definisce escussione della garanzia bancaria da parte del
beneficiario.
La differenza quindi è che, mentre nel primo caso, l’impegno della banca è “semplicemente”
vincolato a documenti che siano riscontrati da essa conformi, nel secondo caso, invece, l’intervento
sulla banca - l’escussione - avviene solo ed esclusivamente nel caso in cui l’obbligato non faccia
fronte, nei termini stabiliti, al suo impegno di pagamento * 30.
Le garanzie bancarie : gli elementi essenziali
Gli elementi contenutistici essenziali del testo della garanzia bancaria possono essere sintetizzati
come segue:
 Preambolo (fissa i riferimenti): definisce il venditore e l’acquirente, la merce oggetto della
compravendita, la resa e gli altri elementi contrattuali definiti dalle parti * 31;
 Dichiarazione di impegno della banca (il punto centrale del testo della garanzia) la banca
emittente la garanzia definisce i termini del suo impegno (Inopponibilità, autonomia rispetto al
contratto sottostante, importo dell’impegno, casi in cui è richiesto il suo pagamento e relativa
dichiarazione che il beneficiario deve effettuare);
28
1. In questa sede, ci occupiamo esclusivamente delle garanzie bancarie autonome a prima richiesta, cioè di
quelle garanzie completamente svincolate dal rapporto commerciale sottostante (Normalmente la compravendita di
merce) ed escutibili, da parte del beneficiario, a prima richiesta
29
Normalmente, ma non necessariamente, trasmessa alla banca estera tramite la banca dello stesso esportatore
30
Un caso, per fortuna abbastanza raro, è quando avviene un’escussione fraudolenta: in tal caso, il creditore
beneficiario della garanzia, benchè interamente pagato dall’obbligato principale, dichiara, falsamente, alla banca estera,
di non aver ricevuto la somma dovutagli obbligando la stessa, comunque, al pagamento, essendo, in questo caso,
l’impegno della banca autonomo sia dal rapporto di debito che da quello contrattuale
31
Peraltro alcuni elementi fra quelli citati possono essere anche omessi
19
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 Clausole di scarico automatico parziale / totale: vengono definiti i casi in cui l’impegno della
banca diminuisce (scarico parziale) o si estingue (scarico totale) ;
 Luogo e data di scadenza : definisce il luogo e la data di cessazione dell’impegno della banca;
 Clausole cautelative: non trasferibilità a terze parti, ritorno del documento originale ecc.;
 Clausole della legge applicabile e del foro competente: definisce la legge applicabile e il foro
competente in caso di contenzioso.
Nell’analizzare i punti essenziali sopra esposti ci preme evidenziare quanto segue:
a-
b-
c-
d-
e-
f-
Preambolo: è importante che siano posti i capisaldi fondamentali da cui scaturisce l’impegno
della banca: non è qui necessario riportare tutti gli elementi del contratto, ma soltanto i punti più
importanti e in forma sintetica (ad esempio se la descrizione della merce nel contratto è
complessa e composita, nel testo della garanzia sarà sufficiente riportare il tipo di merce oggetto
della compravendita facendo magari riferimento al contratto ‘’ as per contract number ..... dated
.....’’);
Dichiarazione di impegno della banca: in questo punto della garanzia la banca definisce
l’importo del suo impegno e l’esatta modalità di escussione, nonché i fondamenti principi
dell’inopponibilità, dell’assoluta autonomia (attraverso normalmente il testo della dichiarazione
che il beneficiario deve fare)32;
Clausole di scarico automatico parziale / totale: si ha lo scarico parziale quando ad esempio
sono previste spedizioni parziali della merce o quando l’obbligato principale non ha provveduto
al pagamento integrale del suo debito e l’escussione viene effettuata per il saldo;
Luogo e data di scadenza: fondamentale è definire la data entro cui può essere effettuata
l’escussione e il luogo in cui tale domanda scade (Nel caso più comune, la scadenza è nel Paese
estero presso cui si trova la banca emittente);
Clausole cautelative: queste clausole servono a tutelare le parti affinchè il rapporto di credito debito non possa essere ceduto e/o trasferito a terzi (non trasferibilità a terze parti); oppure la
banca che vuole ritornato l’originale del testo del suo impegno ad operazione esaurita (questo
nel caso di garanzia bancaria emessa e trasmessa per via cartacea)*33
Clausole della legge applicabile e del foro competente: nella quasi totalità dei casi la banca
emittente preferisce, naturalmente, definire la legge e il tribunale del suo Paese (E questo può
comportare un grave rischio per il beneficiario, soprattutto per quelle aree geografiche in cui
l’eventuale ottenimento del diritto per via giudiziale sia di difficile -, se non impossibile,
realizzazione). Per completezza di informazione anche la Camera di Commercio Internazionale
di Parigi ha emanato un regolamento specifico per le garanzie bancarie internazionali, la
Pubblicazione no. 458, Uniform Rules for Demand Guarantees, che, però, fin dall’inizio è stato
osteggiato dalle banche e ha avuto scarsissima diffusione * 34.
32
Talvolta le banche prevedono anche la presentazione, in caso di escussione, di determinati documenti normalmente la fattura e copia del documento di trasporto - a parziale tutela dell’ordinante, anche se, in linea di
principio, la garanzia bancaria dovrebbe limitarsi a richiedere una semplice dichiarazione, senza alcuna integrazione
documentale.
33
Esiste anche la possibilità che la garanzia bancaria sia emessa per canale swift:in questo caso non ci sono
rischi di perdita del messaggio, di falsificazione e di ritorno del testo originale, snellendo notevolmente lo strumento.
Talvolta, comunque, le banche preferiscono, anche nel caso di trasmissione Swift di inserire clausole del tipo ‘’Our
guarantee shall become null and void irrespective of whether the present instrument is returned to us or not’’.
34
Molte volte ci siamo chiesti il perché di tale insuccesso; forse la ragione sta nella difficoltà, da parte delle
banche, di accettare un regolamento che le ponga in una stato di assoluta neutralità nei confronti della controparte estera
e che non tenga conto, direttamente, degli ordinamenti di ciascun paese preferendo, invece, una ‘’soluzione interna’’
regolata dalle leggi del proprio paese, senza quindi correre il rischio di inaspettate sorprese.
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Le garanzie bancarie: tipologie principali
Le principali forme di garanzia bancarie sono le seguenti:
3.1 BANK GUARANTEE IN FAVOR OF SELLER: usata prevalentemente per garantire il
venditore di eventuali mancati pagamenti da parte del compratore;
3.2 ADVANCE PAYMENT BOND: usata prevalentemente per garantire all’importatore le somme
versate come anticipo al fornitore qualora questi non adempia alle proprie obbligazioni
(normalmente la spedizione del bene entro i termini di tempo stabiliti);
3.3 PERFORMANCE BOND: usata prevalentemente dall’importatore per tutelarsi dell’eventuale
danno subito nel caso in cui l’esportatore-produttore esegua la propria prestazione (quella di
produrre il bene), ma che questo non sia esattamente conforme a quanto pattuito contrattualmente,
oppure presenti dei vizi o dei difetti, ottenendo, attraverso l’escussione della ‘’performance bond’’,
un risarcimento;
3.4 BID BOND: usata prevalentemente nel caso di partecipazione ad una gara : la banca italiana su
ordine del partecipante al ‘’tender’’ rilascia un impegno (normalmente attorno al 3% del valore
totale della fornitura) a garanzia che lo stesso partecipante, nel caso di vittoria, adempia alle
obbligazioni richiestegli, pena il diritto per il beneficiario (il committente) di escutere la somma a
garanzia. L’impegno, talvolta, ha anche la funzione di scoraggiare potenziali offerenti privi di una
qualsiasi base finanziaria e strutturale per far fronte agli impegni imposti dal contratto di appalto.
In questi due ultimi casi, l’esportatore rischia che la garanzia venga escussa in modo arbitrario e
soggettivo dalla controparte estera, senza potersi opporre *35 .
Garanzia bancaria internazionale a prima richiesta senza eccezioni
Situazione commerciale
Siamo nel caso in cui, a garanzia, del regolare pagamento di una fornitura o a copertura di un
‘’continuum’’ di ordini, richiediamo alla nostra controparte estera che si attivi affinchè un suo
primario istituto di credito emetta un proprio impegno diretto a salvaguardarci da, eventuali,
mancati pagamenti .
Advanced payment bond
Situazione commerciale
La situazione commerciale da cui nasce questa garanzia sta nella necessità da parte di un produttore,
soprattutto di un bene su commessa, di farsi anticipare una certa somma all’ordine, dall’altra, il
compratore, di vedersi garantire il recupero di tale somma qualora il venditore non ottemperi alle
proprie obbligazioni contrattuali come, ad esempio, spedire la merce entro i termini temporali
stabiliti.
35
Estremamente difficile sarà poi far valere, in sede giudiziale, il proprio diritto leso
21
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Ora, supponiamo, che il compratore, una volta ricevuta l’advanced bond, provveda al pagamento
dell’anticipo, ma che, successivamente, non faccia più emettere la L/C o la garanzia bancaria a
copertura del saldo: orbene l’esportatore non potrà più spedire il bene e, naturalmente, il compratore
escuterà la garanzia in quanto non verrà rispettata l’ultima data di spedizione della merce !
In altre parole, al di là delle obbligazioni contrattuali e delle, evidenti, inadempienze del
compratore*36, il nostro ‘’povero’’ esportatore si ritroverà con un bene in magazzino, magari
appositamente prodotto per quel cliente e quindi difficilmente vendibile, e senza un soldo in tasca !
Per ovviare a questa ‘’pericolosa’’ situazione è necessario prevedere nel testo della garanzia
bancaria ciò che le parti hanno regolato contrattualmente.
Performance bond
Situazione commerciale
Può verificarsi il caso, del tutto usuale nel settore degli impianti e dei macchinari, che il
compratore, a garanzia del buon funzionamento del bene, non si limiti ad accettare la ‘’semplice’’
garanzia contrattuale, ma che richieda una garanzia bancaria a fronte di tale impegno.
E’ usuale che il compratore desideri un impegno del tutto autonomo rispetto al rapporto
sottostante, tale da permettergli di escutere la somma a sua semplice dichiarazione.
E’ evidente che tale fattispecie comporta il rischio per il venditore sia di un’escussione del tutto
fraudolenta e, più spesso, di un’escussione comunque non giustificata da sostanziali vizi o difetti
sul bene.
E’ di fondamentale importanza quindi che la performance preveda, nel modo più dettagliato
possibile, le fattispecie che autorizzino il compratore ad escutere la garanzia, introducendo, se
possibile, eventuali controlli ispettivi da parte di autorità ‘’super partes’’ atti a confermare quanto
dichiarato dal compratore.
Contro-garanzia bancaria
Situazione commerciale (Primo caso a favore di esportatore italiano)
Può verificarsi il caso in cui al venditore non sia sufficiente ottenere una garanzia bancaria a prima
richiesta senza eccezioni direttamente dalla banca del compratore, vuoi per il fatto che la banca
estera non ha ‘’caratura’’ internazionale, vuoi, piuttosto, perché il paese da cui proviene l’impegno
bancario non offre sufficienti garanzie.
In questa situazione l’esportatore può richiedere ed ottenere che la banca del paese dell’importatore
invii una garanzia bancaria ad una primaria banca europea e che quest’ultima, forte della
36
Siamo comunque convinti come sia estremamente difficile far valere le proprie ragioni contrattuali soprattutto
se la controparte estera si trova in aree geografiche di ‘’difficile’’ approccio giudiziale
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Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di
utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore
‘’copertura’’ ricevuta dalla banca emittente, sia disposta ad aprire direttamente un proprio impegno
al fornitore italiano.
Facciamo un esempio: supponiamo che il venditore italiano debba fornire un acquirente russo.
Orbene la banca russa apre una garanzia a favore di una primaria banca tedesca istruendola ad
aprire, a sua volta, una contro-garanzia a favore del venditore italiano con l’indubbio vantaggio, per
quest’ultimo, di avere un impegno diretto da parte di una banca tedesca e non russa.
Situazione commerciale (Secondo caso : a favore di importatore estero)
Siamo nel caso in cui l’acquirente estero richieda una garanzia a proprio favore (o per un
pagamento anticipato o, ad esempio, per la buona funzionalità o qualità della merce fornita), ma non
si accontenti di un impegno diretto da parte della banca italiana del fornitore, ma che ‘’imponga’’
che l’impegno, a proprio favore, sia emesso da una banca del suo paese: è una situazione che si
verifica, tipicamente, nel caso di esportazioni in Medio Oriente.
Il rischio principale, a cui va incontro il nostro esportatore, è che, essendo i testi di queste contro
garanzie ‘‘imposti’’ dalle banche di quei paesi, senza grosse possibilità di negoziazione, egli debba
accettare il ricorso alla legge araba con il sostanziale problema che, a prescindere dalla data di
scadenza apposta nella garanzia, la banca italiana e, quindi di fatto dal venditore italiano, non potrà
far scadere l’impegno finchè ciò non sia ‘’esplicitamente’’ autorizzato dalla controparte araba.
Abbiamo casi di garanzie bancarie in vigore da decenni, per le quali, malgrado i continui solleciti,
continuano a procurare spese (le commissioni bancarie richieste dalla banca estera) e a tenere
‘’congelato’’ il fido, con il rischio, in aggiunta, di una sempre possibile escussione.
Consigliamo pertanto di valutare con estrema attenzione queste operazioni, consapevoli dei costi e
dei rischi che comportano.
La nuova normativa sulle Garanzie Bancarie Internazionali
La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha, nei mesi scorsi, definitivamente approvato le
nuove URDG (Uniform Rules on Demand Guarantees) 758, sulle garanzie bancarie internazionali,
che entreranno in vigore 1° Luglio 2010, portando così una ''ventata' di rinnovamento alle ''vecchia''
Normativa (La URDG 458) .
Le figure, che hanno un ruolo predominante nell'operazione, sono :
Ordinante : è il soggetto indicato nella garanzia come titolare dell'obbligazione connessa al rapporto
contrattuale sottostante
Garante : normalmente la banca emittente la garanzia
Beneficiario: è il soggetto, a favore del quale, la garanzia è emessa
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utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore
Avvisante : normalmente la banca che notifica la garanzia al beneficiario
I principali aspetti meritevoli di attenzione della Pubblicazione sono :
Elenco delle definizioni utilizzate : rispetto alla versione precedente, è previsto un più completo
elenco delle definizioni dei principali termini utilizzati nei testi delle garanzie e delle principali
figure coinvolte nell'operazione e ciò al fine di tentare di ridurre al minimo gli spazi lasciati
all’interpretazione soggettiva delle banche, soprattutto in relazione ai dubbi che potrebbero sorgere
nel caso di rigetto di una ''Not Complying Demand''
Irrevocabilità della garanzia: la garanzia si intende ''irrevocabile '', anche se non espressamente
indicato nel testo, così come previsto per le ''tradizionali'' lettere di credito le cui Norme (Che
ricordiamo sono le UCP 600) all'articolo 3 (Interpretazioni) citano testualmente al secondo
capoverso ''Il credito è irrevocabile anche in assenza di un'indicazione in tal senso''37
Autonomia della garanzia: è stato rafforzato, rispetto alla precedente versione, il concetto di
autonomia della garanzia dagli eventi contrattuali sottostanti, anche in presenza, nel testo, di
specifici riferimenti al contratto
Richieste multiple: le richieste (Cioè le escussioni) multiple sono accettabili, salvo che ciò non sia
espressamente vietato (L'espressione di diniego comunemente utilizzata è ''Multiple Demands
Prohibited'')
Intrasferibilità della garanzia: è opportuno, invece, prevedere, esplicitamente, una clausola di
intrasferibilità della garanzia. In mancanza, l'avente diritto potrà, liberamente, ''cedere'' tale
beneficio a terzi estranei totalmente all'operazione. Situazione questa del tutto inopportuna per
l'ordinante.
Not Complying Demand:
I criteri generali in base ai quali la banca escussa possa respingere la richiesta del beneficiario sono
i seguenti:
- Quando il controvalore sia superiore a quello previsto dalla garanzia
- Quando i documenti presentati supportino un valore complessivo inferiore a quello della richiesta
- se, invece, i documenti presentati sono per valore superiore, ma la richiesta è per il valore della
garanzia, l'escussione è conforme e il garante non può muovere obiezioni
Termini per rigettare la domanda :
La banca escussa può rigettare la ''Demand'', ma deve darne comunicazione al richiedente entro il 5°
giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta (Parimenti alle ''tradizionali'' L/C) pena la
perdita del diritto di eccepire . Tale rigetto deve indicare le discordanze in base alle quali la richiesta
viene ritenuta difforme (Comunemente denominate, anche in questo contesto, come
''discrepancies'')
La comunicazione di rigetto deve, opportunamente, avvenire via swift (Ciò deve essere
esplicitamente indicato nel testo della garanzia), onde evitare inutili perdite di tempo, a discapito del
beneficiario, il quale potrebbe vedere frustrata la facoltà concessagli di sanare la precedente
richiesta, presentando in sotituzione/integrazione, entro la scadenza della garanzia, una ''Comply
Demand''.
Legge e foro competente: salvo che non sia indicato diversamente, la legge e il foro competenti
sono quelli dell'emittente
Applicazione della Normativa 758: condizione affinché la nuova Normativa possa essere
applicata, è che nel testo della garanzia ne sia fatta esplicita menzione
Conclusione: la revisione della Normativa sulle garanzie bancarie internazionali, ha sicuramente il
merito di chiarire alcuni aspetti che erano rimasti di dubbia interpretazione nella precedente
37
Attenzione fattispecie applicabile in caso di L/C trasmessa via swift
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Trattasi di opera i cui diritti d'autore sono già stati registrati. Pertanto è fatto divieto di
utilizzare il presente materiale se non espressamente autorizzati dall'autore
versione, soprattutto attraverso l'uso delle definizioni che appaiono sufficientemente chiare e il
ricorso ad alcuni aspetti operativi tipici dei crediti documentari (Termini di presentazione e
determinazione delle specifiche ''discrepancies'' nelle ''Not Comply Demand'', irrevocabilità
dell'impegno) nonché rafforzare, più che nella precedente formulazione, la totale autonomia dello
strumento rispetto al contratto sottostante. Purtuttavia, restano i dubbi relativi ai criteri per
determinare la conformità dei documenti presentati con riferimento al principio della ''letterarietà'',
motivo di tante discussioni nelle ''tradizionali'' lettere di credito. Auspichiamo, infine, che il mondo
bancario si faccia artefice, più che con la precedente Normativa, che è stata quasi del tutto disattesa,
della diffusione di questo nuovo ''veicolo'' che si pone, fra gli altri, l'obiettivo di raggiungere un
maggiore grado di uniformità dei testi e degli atteggiamenti degli '' attori' coinvolti.
Le stand by letter of credit nelle operazioni di export
Le stand by letter of credit : fonti normative
Le “stand by letter of credit”, fino a qualche anno fa’, erano esclusivamente regolate ed
assoggettate alla Pubblicazione no.600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (la
stessa Pubblicazione che regola le ‘’tradizionali’’ lettere di credito) e solo pochi anni fa’ hanno
trovato autonomia normativa nella Pubblicazione no. 590 della stessa Camera di Commercio
Internazionale - Pubblicazione denominata e conosciuta anche come ISP 98 (International
Stand-by Practice), fortemente voluta dal mondo bancario americano.
Ovviamente, resta, qualora le parti lo stabiliscono, ancora la possibilità, fortemente caldeggiata
dalle banche europee, di assoggettare le stand by alla Pubblicazione no. 600 *38.
Le stand by letter of credit : funzionamento e differenze sostanziali con le ‘’tradizionali’’
lettere di credito
Diversamente che dalle ‘’tradizionali’’ lettere di credito nelle stand by letter of credit, la banca
emittente e l’eventuale banca confermante vengono chiamate a rispondere del loro impegno
(scaturito, la prima, con l’emissione della stand by, la seconda con l’aggiunta della sua conferma)
solo qualora l’importatore non adempia agli obblighi assunti (solitamente non effettui il pagamento
dovuto alle scadenze stabilite). Nel qual caso il beneficiario deve dichiarare l’inadempienza del suo
cliente e nello stesso tempo deve dimostrare di aver ottemperato alle sue obbligazioni (cioè prodotto
e spedito la merce pattuita) attraverso la presentazione di una serie di documenti richiesti dalla
stessa stand by letter of credit.
Nel caso, invece, di regolare pagamento della fornitura da parte dell’obbligato principale
(normalmente il compratore) la stand by si estingue.
38
E noi propendiamo assolutamente per questa soluzione, la quale deve essere inserita già nel contratto di
fornitura. Da quello che ci risulta, infatti, nessuna banca italiana è disposta ad aggiungere la propria conferma nel caso
in cui la stand by sia sottoposta alla Pubblicazione no. 590
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Le stand by letter of credit: rischi connessi
I rischi principali per l’esportatore derivano dal fatto che, nel caso di mancato pagamento da parte
del cliente, dovrà agire in una situazione conflittuale con il suo partner e dovrà preoccuparsi che i
documenti richiesti dalla “stand by”, e che dovrà presentare per l’escussione, siano perfettamente
conformi (usando la stessa diligenza prevista dalle “tradizionali” lettere di credito, sempre che la
“stand by” sia stata assoggetta alla normativa no. 600), dovendo, però, in aggiunta, tenere a debito
conto il fatto che il suo cliente è già entrato in possesso della merce, senza ottemperare alla sua
obbligazione di pagamento.
Schema illustrativo di come opera la stand by letter of credit
Esportatore -------------------------------------------------------------------------Importatore
(Beneficiario della stand by)
(Ordinante della stand by)
Banca designata
Banca emittente
(eventualmente confermante)
Fase 1: contratto di compravendita fra esportatore ed importatore
Fase 2: l’importatore incarica la sua banca ad emettere la stand by
Fase 3: la banca dell’importatore emette ed invia la stand by alla banca designata dall’esportatore
Fase 4:la banca designata notifica il testo della stand by al proprio cliente
Fase 5: l’esportatore da corso all’esportazione
Ipotesi a - l’importatore paga regolarmente la fornitura alla scadenza stabilita e la stand by si
estingue
Ipotesi b - l’importatore non paga nel qual caso:
Fase 6 : il beneficiario presenta alla banca designata i documenti richiesti dalla stand by insieme
con la sua dichiarazione che l’obbligato principale non ha pagato
Fase 7: i documenti sono riscontrati conformi dalla banca designata la quale o li paga direttamente,
alla scadenza pattuita, se è stata incaricata dalla banca emittente a farlo o li invia alla banca
emittente stessa
Fase 8: la banca emittente controlla i documenti e li trova in ordine: il beneficiario viene pagato.
Nel caso in cui i documenti, invece, non siano riscontrati conformi dalla banca designata e/o
emittente, essi saranno messi a disposizione del beneficiario, il quale difficilmente otterrà lo
scioglimento delle ‘’riserve’’ e quindi pagamento della fornitura.
Vale la pena infine di sottolineare, riprendendo quanto disposto dall’art. 14 C delle CCI 600, che
qui citiamo testualmente, per la parte rilevante in questo contesto, ‘’…… La presentazione che
include uno o più documenti di trasporto ……. Deve essere effettuata dal beneficiario, o per suo
conto, non oltre i 21 giorni di calendario dopo la data di spedizione …………………’’ i rischi che
ci possono essere nel vedersi rifiutati i documenti per il fatto di non aver previsto una clausola
esplicita che autorizzi la presentazione dei documenti oltre i ‘’classici’’ 21 giorni .
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Malgrado infatti esista una posizione della CCI, la quale prevede la non applicabilità di quanto
disposto dal citato articolo in presenza di una stand by, quando essa richieda solo la copia del
documento di trasporto, preferiamo optare, onde evitare qualsivoglia conflitto, per la soluzione che
esplicitamente evidenzi tale possibilità, attraverso l’inserimento, all’interno del testo della stand by
di espressioni del tipo ‘’STALE DOCUMENTS ARE ACCEPTABLE’’ (Documenti ‘’vecchi’’
sono accettabili) *39 o ‘’ART. 14 C OF CCI 600 IS NOT APPLICABLE’’ o , meglio, l’espressione
‘’DOCUMENTS PRESENTED AFTER 21 DAYS FROM TRANSPORT DOCUMENT DATE
ARE ACCEPTABLE’’.
Qui di seguito un fac simile di stand by letter of credit:
Modello stand by LC – STATI UNITI (In case of confirmed credit)
FORM OF STAND BY LETTER OF CREDIT
FIELD 40
Irrevocable
STAND BY LETTER OF CREDIT NUMBER
(Issuing bank reference)
FIELD 20
DATE OF ISSUE
(Please open the L/C within …)
FIELD 31/C
DATE AND PLACE OF EXPIRY
FIELD 31/D
30/04/2006 in Italy (60 days – così come previsto nel pagamento +30 days per l’escussione e la
presentazione dei documenti)
APPLICANT
FIELD 50
(Your complete Company name and address with country)
BENEFICIARY
FIELD 59
(Riportare la Vs completa ragione sociale ed indirizzo della sede legale)
CURRENCY CODE, AMOUNT
EUR/USD ……,..
FIELD 32/B
MAXIMUM CREDIT AMOUNT
Not exceeding
FIELD 39/B
AVAILABLE WITH / BY
FIELD 41
(Riportare le coordinate della Vs banca - nome banca, branch+ Swift) BY PAYMENT
PAYMENT TERMS …....
(Da usare solo nel caso di pagamento differito)
FIELD 42/C
PARTIAL SHIPMENTS
Allowed
FIELD 43/P
TRANSSHIPMENT
FIELD 43/T
Come già segnalato nell’analisi degli articoli delle Norme questa prima espressione viene sconsigliata per
foriera di dubbi interpretativi
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Allowed
LOADING ON BOARD / DISPATCH
TAKING IN CHARGE AT / FROM
Any Italian port
FIELD 44/A
FOR TRANSPORTATION TO ....
…… port
FIELD 44/B
LATEST DATE OF SHIPMENT
31/01/2006
FIELD 44/C
DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES
FIELD 45
Inserire la descrizione della merce con la resa (usare gli Incoterms 2000)
DOCUMENTS REQUIRED
FIELD 46
+ Beneficiary’s declaration stating that applicant has not paid within 60 days from B/L date
+ Copy of unpaid invoice (s)
+ Copy of bill of lading
ADDITIONAL CONDITIONS
FIELD 47
+ Shipment prior to dc opening date not acceptable and the number of this credit
must be indicated on all documents.
DETAILS OF CHARGES
FIELD 71/B
all charges outside country of issue for account of beneficiary/exporter.
Confirmation charges are for account of beneficiary.
PERIOD FOR PRESENTATION
FIELD 48
+ documents presented after the 21 days from B/L date are acceptable provided that are
presented within credit validity
CONFIRMATION INSTRUCTIONS
confirm
FIELD 49
REIMBURSEMENT BANK
(reserved to issuing bank)
FIELD 53
INSTRUCTIONS
(reserved to issuing bank)
FIELD 78
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L’AUTORE
DR PAOLO FUSARI
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