Foglio informativo n. 122/010. Credito a Lungo Termine destinato
Transcript
Foglio informativo n. 122/010. Credito a Lungo Termine destinato
Foglio informativo n. 122/010. Credito a Lungo Termine destinato alle Imprese. “Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese” istituito con Legge N. 311 del 30/12/2004. Soggetto Finanziatore Informazioni sulla banca. Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino. Per chiamate dall’Italia: 800.303.303. Per chiamate dall’Estero: +39.011.80.19.200. Sito Internet: www.intesasanpaolo.com. Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361. Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158. Partita IVA 10810700152. Codice A.B.I. 3069.2. Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica Che cos’è il “Fondo Rotativo per il Sostegno delle Imprese”. Il Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese istituito con Legge 311/2004 art. 1, commi 354-361 è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale e prevede la concessione dell’agevolazione sotto forma di Finanziamento Agevolato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, a condizione che sussista a supporto del medesimo Progetto un Finanziamento Bancario di pari durata. Il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario e l’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo concorrono quindi alla costituzione del Finanziamento, così come previsto dalla citata normativa. Detto Finanziamento deve essere valutato nella sua complessità dalla Banca (Soggetto Finanziatore), per quanto attiene il merito creditizio e le garanzie, e dal Soggetto Convenzionato con il Ministero per quanto attiene ai profili di ammissibilità alle agevolazioni. La stipula, l’erogazione e la gestione del Finanziamento sono invece di competenza del Soggetto Agente. Il Soggetto Agente può essere diverso da Intesa Sanpaolo SpA. Il presente Foglio Informativo intende fornire l’informativa relativamente al Finanziamento Bancario ed al Finanziamento Bancario Integrativo, distinguendo le attività volte alla concessione da quelle successive, legate al perfezionamento, erogazione e gestione del medesimo che verranno viceversa svolte dal Soggetto Agente in nome e per conto del Soggetto Finanziatore. Fondo Rotativo per il Sostegno alle Imprese – Soggetto Finanziatore: caratteristiche e rischi. Il “Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese” prevede: Finanziamenti per i programmi di innovazione tecnologica (Programmi di sviluppo precompetitivo) di cui alla Legge 17.2.1982 N. 46); Finanziamenti per i progetti di ricerca e sviluppo (R&S) e progetti di formazione di ricercatori, di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999 N. 297. Aggiornato al 23.09.2016 Pagina 1 di 8 FOGLIO INFORMATIVO N. 122/010. CREDITO LT IMPRESE. “FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” – L. 311/04. Soggetti beneficiari, investimenti finanziabili ed importo finanziabile: per tali definizioni si rimanda all’art. 1 comma 354-361 della Legge 311/2004 (Fondo Rotativo) ed ai successivi specifici decreti di attuazione. Il finanziamento è destinato esclusivamente a clienti “non consumatori” (imprese individuali o società). Durata: da un minimo di 7 anni ad un massimo di 10 anni, compreso il periodo di preammortamento, a decorrere dal primo giorno del semestre nel quale ricade la stipula del contratto. Il periodo di preammortamento (e di conseguenza quello di ammortamento) è invece di durata diversa per le due quote: per il Finanziamento Agevolato il preammortamento è pari, nel caso in cui scopo del finanziamento sia un programma di sviluppo precompetitivo agevolato ai sensi della Legge n. 46/1982, alla durata “in anni interi” del programma e comunque sino ad un massimo di 4 anni; nel caso in cui scopo del finanziamento sia un progetto di ricerca o un progetto di formazio-ne agevolato ai sensi del D.Lgs. n. 297/1999, la durata del preammortamento (e quindi dell’intero finanziamento) è collegata alla effettiva conclusione del progetto e comunque non può superare 5 anni; per il Finanziamento Bancario (e l’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo) il preammortamento ha una durata maggiore in quanto si protrae fino all’avvenuto ammortamento di almeno il 50% del Finanziamento Agevolato. Nel periodo di realizzazione del Progetto è possibile ottenere delle erogazioni parziali in conto finanziamento (c.d. erogazioni rateali) in base allo stato di avanzamento (documentato) degli investimenti; le erogazioni saranno valutate dal Soggetto Convenzionato ed erogate dal Soggetto Agente al quale il Soggetto Finanziatore si limiterà a mettere a disposizione i fondi. Nel caso in cui scopo del finanziamento sia un progetto di ricerca o un progetto di formazione agevolato ai sensi del D.Lgs. n. 297/1999 può essere erogato, su richiesta del Soggetto Beneficiario e alle condizioni contrattualmente stabilite, un anticipo pari al 30% del Finanziamento. Garanzie: la Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele. Il Cliente è tenuto ad assicurare contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca o il privilegio per tutta la durata del finanziamento. La polizza può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di Assicurazione. I contenuti e i requisiti delle coperture assicurative sono riepilogati nel “Fascicolo Informativo” della polizza che il cliente può richiedere alla Compagnia di Assicurazione. La polizza deve coprire il costo per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’immobile ipotecato o dei bei oggetto di privilegi e deve essere vincolata a favore della Banca e depositata presso la medesima per tutta la durata del finanziamento. Modalità di rimborso: mediante pagamento posticipato di rate comprensive di capitale ed interesse aventi periodicità semestrale, con scadenza 30/6 e 31/12 di ogni anno. Nell’eventuale periodo iniziale di preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi. La durata del Finanziamento decorre, idealmente, dal primo giorno del semestre 1/1 o 1/7 in cui ricade la data di stipula del contratto di Finanziamento e la 1^ rata emessa sarà di soli interessi per i giorni effettivi di utilizzo. (es.: rimborso a rate semestrali con scadenza 30/6 – 31/12, durata 10 anni, di cui 2 di preammortamento, data stipula 16/4/2010, data prima erogazione 25/10/2010. Il finanziamento decorre idealmente dal 1/1/2010 con scadenza il 31/12/2019; la prima rata di preammortamento scadrà il 30/6/2010 per zero euro in assenza di erogazioni mentre la seconda rata scadrà il 31/12/2010 e gli interessi saranno conteggiati sulla base dei giorni effettivi di durata della rata (e cioè dal 25/10/2010 al 31/12/2010). Gli interessi vengono conteggiati utilizzando un tasso variabile per tutta la durata del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Bancario Integrativo. La tipologia di tasso non può variare nel corso della durata del Finanziamento. Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento è dovuta alla Banca sul Finanziamento Bancario e sul Finanziamento Bancario Integrativo una commissione contrattualmente pattuita. Nessun compenso è dovuto nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 40/2007 ("Bersani bis"). Rischi di Fondo Rotativo per il Sostegno alle Imprese – Soggetto Finanziatore. Tra i principali rischi finanziari va tenuta presente la possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale (per il Finanziamento Bancario e l’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo). Aggiornato al 23.09.2016 Pagina 2 di 8 FOGLIO INFORMATIVO N. 122/010. CREDITO LT IMPRESE. “FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” – L. 311/04. Condizioni economiche. Quanto può costare accedere al “Fondo Rotativo per il Sostegno delle Imprese”. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Viene riportato il TAEG nell’ipotesi che il Soggetto Finanziatore sia codesta Banca e che il soggetto Agente sia Intesa Sanpaolo SpA con l’avvertenza che, ovviamente, i valori riportati hanno mero carattere indicativo, essendo l’erogazione del finanziamento ipotizzata in unica soluzione al momento della stipula del contratto ed essendo il tasso del finanziamento bancario soggetto alla variazione del parametro di indicizzazione (Euribor 6 mesi). Il tasso è calcolato sulla base dell’anno civile (365 giorni), considerando un Finanziamento di complessivi € 1.000.000,00 così strutturato: Finanziamento agevolato: € 900.000,00; Finanziamento bancario: € 100.000,00; durata di 10 anni con 3 anni di preammortamento. Finanziamento Agevolato: il tasso è quello stabilito con apposito Decreto del Ministero (attualmente 0,50% nominale annuo); Finanziamento Bancario: parametro Euribor 6 mesi (1,802% rilevato il 29/06/2011 + spread 7,00%). Sono state considerate le seguenti spese: Cassa Depositi e Prestiti Spa: il rimborso del capitale; il pagamento degli interessi Soggetto Finanziatore - Intesa Sanpaolo Spa: il rimborso del capitale; il pagamento degli interessi (essendo il tasso variabile il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento); le spese di istruttoria e perizia, cioè le spese per l’analisi di concedibilità del finanziamento e per la valutazione dei beni offerti in garanzia; l’imposta sostitutiva sulla quota del Soggetto Finanziatore Soggetto Agente: le commissioni per la stipula, erogazione e gestione del Finanziamento; rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza; rimborso spese per invio delle comunicazioni previste dalla Legge. Fondo Rotativo per il Sostegno alle Imprese. 2,268% Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per la stipula del contratto e, quando presente, dell’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato. Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo. Dettaglio condizioni economiche. Descrizione condizione Importo Massimo finanziabile Durata Tassi. Tasso di interesse nominale annuo Parametro di indicizzazione Aggiornato al 23.09.2016 Valore. come da Decreto Ministeriale di approvazione Minimo: 7; Massimo: 10 anni comprendendo l’eventuale periodo di periodo di preammortamento. Parametro di indicizzazione + spread Euribor base 360 a 6 mesi, rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata. Pagina 3 di 8 FOGLIO INFORMATIVO N. 122/010. CREDITO LT IMPRESE. “FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” – L. 311/04. Descrizione condizione Spread Tasso di interesse di preammortamento Interessi di mora Spese. Spese per la stipula del contratto. Istruttoria. Rinuncia alla domanda e/o di diniego Perizia tecnica Istruttoria successiva a quella iniziale (eventuale) Perizia tecnica successiva a quella iniziale (eventuale) Mancato utilizzo del finanziamento bancario e dell’eventuale finanziamento integrativo Spese per la gestione del rapporto. Estinzione anticipata Piano di ammortamento. Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate Valore. Massimo 7,00% Uguale al tasso di interesse nominale annuo Tasso contrattuale (come sopra determinato) pro-tempore vigente + 2,00 punti percentuali 1,50% sull’importo del Finanziamento richiesto con un minimo di € 1.000,00 0,25% sull’importo del Finanziamento richiesto 0,50% sull’importo del Finanziamento richiesto con un minimo di € 1.000,00 Le spese sono dovute anche in caso di rinuncia alla domanda e/o di diniego dopo l’effettuazione della perizia. Per i casi di perizia esterna si rimanda alla sezione Altre Spese da Sostenere. massimo € 1.500,00 per accertamento massimo € 1.000,00 per accertamento 1,00% della differenza tra la somma complessivamente erogata e quella originariamente prevista dal contratto preliminare 1,00% del capitale estinto anticipatamente L’ammortamento del Finanziamento Bancario (e dell’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo) decorre dopo l’ammortamento di almeno il 50% del Finanziamento Agevolato. Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra la somma del residuo debito del Finanziamento Bancario e dell’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo sul residuo debito del Finanziamento Agevolato sia non inferiore al rapporto originario fra la somma del Finanziamento Bancario e dell’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo sul 50% del Finanziamento Agevolato. A tal fine si ipotizza che per il piano di rimborso del capitale del Finanziamento Bancario e dell’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo si utilizzi il metodo “Francese”, nel rispetto del rapporto sopra indicato. Variabile Semestrale Ultime rilevazioni del parametro di riferimento. Data. 29.06.2011 30.05.2011 28.04.2011 30.03.2011 25.02.2011 28.01.2011 30.12.2010 29.07.2010 Valore - Euribor 6 mesi. 1,777% 1,537% 1,669% 1,541% 1,377% 1,307% 1,234% 1,145% Il parametro Euribor base 360 a 6 mesi viene rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” / “Mutui con garanzia ipotecaria”, può essere consultato in filiale e sul sito internet indicato nella sezione “Informazioni sulla banca“nella sezione dedicata alla Trasparenza. Aggiornato al 23.09.2016 Pagina 4 di 8 FOGLIO INFORMATIVO N. 122/010. CREDITO LT IMPRESE. “FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” – L. 311/04. Altre spese da sostenere. Al momento della stipula del finanziamento l’impresa può sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Perizia tecnica Onere notarile Assicurazione immobili/beni mobili registrati contro i danni da incendio. Se acquistati attraverso la banca/intermediario In caso di ricorso a Periti Esterni incaricati dalla Banca, secondo il tariffario del professionista Secondo il tariffario del professionista Qualora venga richiesta una garanzia ipotecaria, l’Impresa è tenuta ad assicurare i fabbricati oggetto di garanzia contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine. La polizza può essere sottoscritta presso una Primaria Compagnia di Assicurazione. Le polizze dovranno essere vincolate a favore della Banca e depositate presso la medesima per tutta la durata dell’operazione. Annullamento del contratto assicurativo per estinzione anticipata o trasferimento del mutuo In caso di estinzione anticipata totale del finanziamento – anche a seguito di un’operazione di surroga - la garanzia relativa al fabbricato il cui finanziamento è stato estinto cessa e l’impresa, qualora abbia pagato un premio unico in via anticipata, ha diritto alla restituzione della parte di detto premio relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione del finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione, al netto delle eventuali spese amministrative previste nelle Condizioni di Assicurazione. In alternativa, l’impresa potrà richiedere il mantenimento o, se necessario, la riattivazione della garanzia relativa al fabbricato il cui finanziamento è stato estinto anticipatamente, provvedendo in tal caso a segnalare l’eventuale nuovo beneficiario del contratto con le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione. Si rammenta che l’impresa ha il diritto di avvalersi degli eventuali strumenti di trasparenza predisposti dalla Compagnia di Assicurazione e stabiliti secondo la Normativa di settore. Imposta sostitutiva: in percentuale sull’importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente pari allo 0,25%). L’imposta è percepita solamente sul Finanziamento Bancario e sull’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo Altre spese da sostenere. Condizioni Soggetto Agente Per le condizioni del Soggetto Agente occorre fare riferimento al Foglio Informativo della Banca che svolge il ruolo di Soggetto Agente. Avvertenze. Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo “Servizi vari” disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca. Estinzione anticipata, portabilità e reclami. Estinzione anticipata. Il cliente, purché ricorrano le condizioni di cui al contratto, può scegliere di estinguere anticipatamente tutto o in parte il finanziamento pagando alla Cassa Depositi e Prestiti e alla Banca (Soggetto Finanziatore) un compenso contrattualmente pattuito. L’estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario è possibile solamente alla contestuale estinzione totale del Finanziamento Agevolato. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento. Aggiornato al 23.09.2016 Pagina 5 di 8 FOGLIO INFORMATIVO N. 122/010. CREDITO LT IMPRESE. “FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” – L. 311/04. Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera t del D.Lgs. 27/1/2010 nr. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Recesso. E’ causa di decadenza dal beneficio del termine qualsiasi delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., cui è convenzionalmente parificato l’accertamento di una responsabilità amministrativa del Soggetto Beneficiario ai sensi del D.Lgs. 231 che comporti l’applicazione di una sanzione, pecuniaria o interdittiva, che possa (a) influire negativamente in misura rilevante e sostanziale sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e operativa del Soggetto Beneficiario, ovvero (b) compromettere in misura rilevante e sostanziale la capacità, anche prospettica, del Soggetto Beneficiario di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal, o compromettere i diritti della CDP e/o del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto. La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Agevolato comporta automaticamente la decadenza dal beneficio del termine in relazione al Finanziamento Bancario e viceversa. Il verificarsi di un evento rilevante (mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta, inadempimento ad obbligazioni contrattuali, non veridicità o completezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate contrattualmente, esito negativo di una nuova valutazione, insolvenza, non mantenimento della polizza assicurativa dei beni offerti in garanzia, trascrizione di un preliminare di vendita riferito ai beni offerti in garanzia, modifica alla normativa agevolativa, insorgenza di contestazioni ed azioni, modificazioni patrimoniali, operazioni societarie che incidano negativamente sul patrimonio o sulla capacità di rimborso del Finanziamento, mancata sottoscrizione dell’atto di utilizzo a saldo e quietanza, mancato pagamento di Tasse, cross default, eventi rilevanti relativi ad eventuali altri soggetti partecipanti al Progetto) potrà da luogo alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. La revoca totale dell’agevolazione comporterà invece necessariamente la risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto al momento della sua comunicazione. In ogni altro caso si applica la risoluzione del Contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. Nei casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono altresì dovuti gli indennizzi contrattualmente previsti. Il verificarsi di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario, modifiche della garanzia, modifiche del Progetto oggetto del finanziamento (eventi contrattualmente identificati) comporta l’obbligo di segnalazione, la sospensione delle erogazioni, la possibilità di una nuova valutazione (se negativa, con risoluzione del contratto ) e dell’emissione di un nuovo decreto ministeriale. Tempi massimi di chiusura del rapporto. Il Finanziamento può essere chiuso in concomitanza con una data di pagamento (30/6 o 31/12 di ogni anno) previo preavviso scritto di almeno 30 giorni lavorativi. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO, o inviata sia per posta elettronica alla casella [email protected] che attraverso posta elettronica certificata (PEC) alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: ·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; ·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Aggiornato al 23.09.2016 Pagina 6 di 8 FOGLIO INFORMATIVO N. 122/010. CREDITO LT IMPRESE. “FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” – L. 311/04. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione. Aggiornato al 23.09.2016 Pagina 7 di 8 FOGLIO INFORMATIVO N. 122/010. CREDITO LT IMPRESE. “FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” – L. 311/04. Legenda. Contratto di finanziamento Euribor (Euro interbank offered rate) Finanziamento E’ il contratto con il quale il Soggetto Agente, in nome e per conto della CDP nonché in nome e per conto del Soggetto Finanziatore, perfeziona, con il Soggetto Beneficiario, il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con i soggetti concedenti. Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato giornalmente alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito, selezionato periodicamente dalla Federazione Bancaria Europea (FBE). Il tasso è diffuso sul circuito telematico Reuters e di norma pubblicato, il giorno successivo, su “Il Sole 24 Ore”. E’ l’insieme del Finanziamento Agevolato, del Finanziamento Bancario e dell’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo, concesso al singolo Soggetto Beneficiario per uno specifico progetto Finanziamento agevolato E’ il finanziamento a lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario Finanziamento bancario E’ il finanziamento a lungo termine concesso dal Soggetto Finanziatore. Finanziamento bancario integrativo E’ il Finanziamento aggiuntivo al Finanziamento Bancario - destinato ad integrare, senza superarlo, il fabbisogno finanziario per la completa copertura degli investimenti, avente pari durata e garanzie del Finanziamento Bancario Giorno lavorativo bancario Si intende un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated RealTime Gross-Settlement Express Transfer) Normativa Legge agevolativa di riferimento Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. mutui a tasso variabile) Periodo di preammortamento Il preammortamento è il periodo che intercorre tra l’erogazione (unica o finale) del finanziamento e l’inizio del suo ammortamento. In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale finanziato, ma semplicemente la corresponsione degli interessi calcolati al tasso contrattualmente stabilito per tale periodo, alle scadenze contrattualmente previste. Piano francese La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Progetto Specifico progetto agevolato; può consistere, a seconda della legge agevolativa, in un programma di sviluppo precompetitivo ovvero in progetto di ricerca ovvero in un progetto di formazione Soggetto agente E’ il soggetto al quale è affidata la gestione del Finanziamento. Soggetto convenzionato E’ il soggetto che ha sottoscritto con il Ministero una convenzione ovvero è abilitato per lo svolgimento delle attività richieste dalla Legge Agevolativa. Il Soggetto Convenzionato può coincidere con il Soggetto Agente e/o con il Soggetto Finanziatore. Soggetto finanziatore E’ la Banca che svolge la Valutazione di merito creditizio e concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e l’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo. Il Soggetto Finanziatore può coincidere con il Soggetto Agente. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso effettivo globale medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Aggiornato al 23.09.2016 Pagina 8 di 8