Statuto - Buzzi Unicem

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Statuto - Buzzi Unicem
STATUTO SOCIALE
Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2004.
Si segnala che gli articoli 5 (Misura del capitale) e 7 (relativamente alla delega agli amministratori
per aumentare il capitale sociale) tengono conto delle successive modifiche conseguenti
all’esecuzione dell’aumento del capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno
2004 e conclusosi il 6 agosto 2004.
Inoltre, l’articolo 5 (Misura del capitale) tiene conto altresì delle conversioni delle obbligazioni del
prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” presentate fino al 30 settembre 2004 e con
effetto dal 14 ottobre 2004.
L’art. 5 dello statuto sociale è stato altresì successivamente modificato:
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/10/2004-31/10/2004, di n. 30.804
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 30.804 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 12/11/2004. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 15/11/2004 ed iscritto in data 18/11/2004
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/11/2004-30/11/2004, di n. 124
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 124 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/12/2004. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/12/2004 ed iscritto in data 21/12/2004
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/12/2004-31/12/2004, di n. 35 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 35 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 14/1/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 14/1/2005 ed iscritto in data 17/1/2005
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/1/2005-31/1/2005, di n. 614.546
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 614.546 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/2/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/2/2005 ed iscritto in data 23/2/2005
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/2/2005-28/2/2005, di n. 516.910
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 516.910 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/3/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/3/2005 ed iscritto in data 15/3/2005
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/3/2005-31/3/2005, di n. 376 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 376 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 14/4/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 14/4/2005 ed iscritto in data 18/4/2005
‰ in seguito all’aumento gratuito del capitale sociale, mediante emissione di n. 147.180 azioni di
risparmio, con effetto dal 13/6/2005, da assegnare al personale con incarichi direttivi della
Buzzi Unicem e delle società dalla stessa controllate, deliberato dal Consiglio di
Amministrazione del 29/4/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 13/6/2005 ed iscritto in data 13/6/2005
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 9/5/2005-31/5/2005, di n. 1.860 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 1.860 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 14/6/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 14/6/2005 ed iscritto in data 15/6/2005
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/6/2005-30/6/2005, di n. 1.988 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 1.988 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 14/7/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 14/7/2005 ed iscritto in data 18/7/2005
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/7/2005-31/7/2005, di n. 1.713 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 1.713 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 12/8/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 12/8/2005 ed iscritto in data 12/8/2005
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/8/2005-31/8/2005, di n. 3.033 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 3.033 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 14/9/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 14/9/2005 ed iscritto in data 21/9/2005
Buzzi Unicem SpA
Sede: Casale Monferrato (AL) - via Luigi Buzzi n. 6
Capitale sociale: euro 123.636.658,80 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Alessandria: 00930290044
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in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/9/2005-30/9/2005, di n. 5.591 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 5.591 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 14/10/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 17/10/2005 ed iscritto in data 18/10/2005
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/10/2005-31/10/2005, di n. 3.406
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 3.406 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/11/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/11/2005 ed iscritto in data 15/11/2005
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/11/2005-30/11/2005, di n. 4.921
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 4.921 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/12/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/12/2005 ed iscritto in data 16/12/2005
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/12/2005-31/12/2005, di n. 209.632
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 209.632 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 13/1/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 13/1/2006 ed iscritto in data 17/1/2006
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/1/2006-31/1/2006, di n. 86.797
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 86.797 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/2/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/2/2006 ed iscritto in data 15/2/2006
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/2/2006-28/2/2006, di n. 12.062
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 12.062 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/3/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/3/2006 ed iscritto in data 16/3/2006
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/3/2006-31/3/2006, di n. 34.996
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 34.996 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 18/4/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 18/4/2006 ed iscritto in data 19/4/2006
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 22/5/2006-31/5/2006, di n. 98.584
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 98.584 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/6/2006 (tenuto conto dell'aggiunta di un comma all'art. 5 dello
statuto sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'11/5/2006 in seguito aumento
gratuito, con effetto dal 26/6/2006, del capitale sociale). Lo statuto sociale aggiornato è stato
depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 15/6/2006 ed iscritto in data
16/6/2006
in seguito all’aumento gratuito del capitale sociale, mediante emissione di n. 44.540 azioni di
risparmio, con effetto dal 26/6/2006, da assegnare al personale con incarichi direttivi della
Buzzi Unicem e delle società dalla stessa controllate, deliberato dal Consiglio di
Amministrazione dell'11/5/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 26/6/2006 ed iscritto in data 28/6/2006
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/6/2006-30/6/2006, di n. 4.197 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 4.197 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 14/7/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 14/7/2006 ed iscritto in data 14/7/2006
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/7/2006-31/7/2006, di n. 24.820
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 24.820 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/8/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 16/8/2006 ed iscritto in data 16/8/2006
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/8/2006-31/8/2006, di n. 1.100 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 1.100 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 14/9/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 14/9/2006 ed iscritto in data 21/9/2006
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/9/2006-30/9/2006, di n. 130 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 130 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 13/10/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 13/10/2006 ed iscritto in data 16/10/2006
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/10/2006-31/10/2006, di n. 7.644.124
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 7.644.124 nuove
azioni ordinarie, con effetto dal 14/11/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato
presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/11/2006 ed iscritto in data
16/11/2006
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in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/11/2006-30/11/2006, di n. 70.019
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 70.019 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/12/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/12/2006 ed iscritto in data 15/12/2006
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/12/2006-31/12/2006, di n. 5.594
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 5.594 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 15/1/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 15/1/2007 ed iscritto in data 16/1/2007
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/1/2007-31/1/2007, di n. 10.148
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 10.148 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/2/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/2/2007 ed iscritto in data 14/2/2007
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/2/2007-28/2/2007, di n. 178.598
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 178.598 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/3/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/3/2007 ed iscritto in data 14/3/2007
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/3/2007-31/3/2007, di n. 2.707 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 2.707 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 17/4/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 18/4/2007 ed iscritto in data 19/4/2007
Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell'11 maggio 2007, in seguito alle
modifiche deliberate anche per adeguamento alla Legge Risparmio nonchè conferimento di
deleghe agli amministratori per aumento del capitale sociale ed emissione di convertibili e/o con
warrant, con conseguente variazione dei seguenti articoli dello statuto sociale: 7 (Aumento del
Capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione e
deliberazioni) e 13 (Consiglio di Amministrazione); introduzione di un nuovo articolo 22 (Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e conseguente rinumerazione dei
successivi articoli e dei loro richiami contenuti nell'art. 6 dello statuto sociale. Lo statuto sociale
aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 22/5/2007 ed
iscritto in data 24/5/2007
Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2007 in seguito a:
- aumento gratuito, con effetto dal 25/6/2007, del capitale sociale, mediante emissione di azioni
di risparmio da assegnare al personale con incarichi direttivi della Buzzi Unicem e delle società
dalla stessa controllate, con conseguente aggiunta di un comma all’art. 5
- modifica dell'art. 23 (Sindaci) per adeguamento alla Legge Risparmio e successive integrazioni
e modificazioni
Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in
data 25/5/2007 ed iscritto in data 30/5/2007
L’art. 5 dello statuto sociale è stato altresì successivamente modificato:
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 21/5/2007-31/5/2007, di n. 29.700
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 29.700 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/6/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/6/2007 ed iscritto in data 15/6/2007
‰ in seguito all’aumento gratuito del capitale sociale, mediante emissione di n. 94.395 azioni di
risparmio, con effetto dal 25/6/2007, da assegnare al personale con incarichi direttivi della
Buzzi Unicem e delle società dalla stessa controllate, deliberato dal Consiglio di
Amministrazione dell'11/5/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 25/6/2007 ed iscritto in data 27/6/2007
‰ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/6/2007-30/6/2007, di n. 801 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 801 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 13/7/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 13/7/2007 ed iscritto in data 13/7/2007
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in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/7/2007-31/7/2007, di n. 928 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 928 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 14/8/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 21/8/2007 ed iscritto in data 23/8/2007
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/8/2007-31/8/2007, di n. 66 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 66 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 14/9/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 17/9/2007 ed iscritto in data 18/9/2007
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/9/2007-30/9/2007, di n. 481 obbligazioni
del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 481 nuove azioni ordinarie, con
effetto dal 12/10/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle
Imprese di Alessandria in data 12/10/2007 ed iscritto in data 15/10/2007
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/10/2007-31/10/2007, di n. 123.242
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 123.242 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/11/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/11/2007 ed iscritto in data 15/11/2007
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/11/2007-30/11/2007, di n. 91.744
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 91.744 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/12/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/12/2007 ed iscritto in data 18/12/2007
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/12/2007-31/12/2007, di n. 221
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 221 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 15/1/2008. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 15/1/2008 ed iscritto in data 15/1/2008
in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/1/2008-31/1/2008, di n. 173.982
obbligazioni del prestito “Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile” in n. 173.982 nuove azioni
ordinarie, con effetto dal 14/2/2008. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il
Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/2/2008 ed iscritto in data 19/2/2008
A seguito dell'estinzione del prestito obbligazionario convertibile denominato “Buzzi Unicem 4%
2003-2008 convertibile” in data 24/2/2008, è stato soppresso il secondo comma dell'art. 5 dello
statuto sociale. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di
Alessandria in data 29/2/2008 ed iscritto in data 13/3/2008
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 agosto 2008 in seguito a:
- modifica dell'art. 9 (Convocazione), relativo ai termini di convocazione dell'assemblea, per
adeguamento al D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 195 (recepimento Direttiva Transparency)
Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato ed iscritto presso il Registro delle Imprese di
Alessandria in data 13/8/2008
Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2009, in seguito alle modifiche
deliberate per attribuzione al consiglio di amministrazione di delega per l’aumento del capitale
sociale mediante emissione di azioni di risparmio da assegnare gratuitamente a dipendenti della
società e delle sue controllate, con conseguente modifica dell’art. 7 (Aumento del capitale socialeObbligazioni-Delega agli amministratori) dello statuto sociale.
Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in
data 5/5/2009 ed iscritto in data 6/5/2009.
A seguito della scadenza della delega agli amministratori, per un periodo di cinque anni dalla
deliberazione dell’assemblea degli azionisti del 30 aprile 2004, di aumentare, in una o più volte, il
capitale sociale con emissione di azioni di risparmio da assegnare ai sensi dell’art. 2349 del
codice civile a dipendenti della società e delle sue controllate, è stato soppresso il nono comma
dell’art.7 dello statuto sociale. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro
delle Imprese di Alessandria in data 12/5/2009 ed iscritto in data 22/5/2009.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2010 in seguito a modifica
dell’art. 9 (Convocazione) relativamente ai termini di convocazione dell'assemblea.
Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in
data 5/5/2010 ed iscritto in data 6/5/2010.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 novembre 2010 in seguito a:
- modifica degli artt 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza nell’assemblea), 13
(Consiglio di Amministrazione) e 23 (Sindaci) dello statuto sociale per adeguamento al D.Lgs.
27 gennaio 2010 n. 27 (recepimento Direttiva Shareholders’ Rights).
Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato in data 17/11/2010 ed iscritto presso il Registro
delle Imprese di Alessandria in data 19/11/2010.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 13 maggio 2011 in seguito a modifica
degli artt. 8 (Assemblee degli Azionisti), 10 (Intervento e rappresentanza nell’assemblea), 17
(Poteri del consiglio di amministrazione) e 20 (Compensi)
Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in
data 3/6/2011 ed iscritto in data 6/6/2011.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’11 maggio 2012, in seguito al rinnovo
di deleghe agli amministratori per aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni
convertibili e/o con warrant, con conseguente variazione dell’articolo 7 (Aumento del Capitale
sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori dello statuto sociale).
Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in
data 29/5/2012 ed iscritto in data 31/5/2012.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2013 in seguito a modifica
degli artt. 7 (Aumento del Capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori dello statuto
sociale), 9 (Convocazione), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 23 (Sindaci) dello statuto sociale
e all’inserimento di un nuovo articolo 31 (Norma transitoria);
Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in
data 30/5/2013 ed iscritto in data 31/5/2013.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’8 novembre 2013 in seguito a modifica
dell’art. 5 (Misura del capitale) dello statuto sociale con inserimento del secondo comma a seguito
di delibera di aumento del capitale sociale di euro 8.257.224,60 da liberarsi in una o più volte
mediante emissione di massime n. 13.762.041 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,60
ciascuna, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione del prestito
obbligazionario denominato “Buzzi Unicem €220.000.000 1,375% Equity-Linked Bonds due
2019”, con scadenza il 17 luglio 2019;
Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in
data 26/11/2013 ed iscritto in data 29/11/2013.
Allegato "E" rep. 350/214
STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
Articolo 1 - Denominazione
E' costituita una società per azioni denominata "BUZZI UNICEM SpA",
senza vincoli di rappresentazione grafica.
Articolo 2 - Sede
La società ha sede in Casale Monferrato (AL).
Il consiglio di amministrazione potrà, con propria deliberazione,
istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia, sia all'estero,
sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze,
direzioni, agenzie e dipendenze.
Articolo 3 - Oggetto
La società ha per oggetto la produzione ed il commercio del cemento,
della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali
da costruzione in genere, dei relativi imballaggi, la ricerca e
la coltivazione dei materiali di miniera e di cava, nonchè lo
svolgimento, diretto o indiretto, di attività nel settore
impiantistico.
Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società
potrà assumere
partecipazioni ed interessenze in società od
imprese di ogni tipo e forma; potrà acquisire, nell'interesse
proprio e delle società ed enti in cui partecipa, la titolarità
e l'uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo
a favore delle medesime società ed enti in cui partecipa; potrà
promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e
di sperimentazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati.
La società potrà acquistare, vendere e collocare azioni, quote ed
obbligazioni, nonchè provvedere al finanziamento delle società ed
enti in cui partecipa ed al coordinamento tecnico, commerciale,
finanziario ed amministrativo delle loro attività, con la
prestazione a favore delle stesse di idonei servizi, nel rispetto
della normativa vigente.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà
compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui
partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali,
finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la
costituzione di società, nonchè l'assunzione di mutui e
finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli,
fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese.
Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione
delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di
quelle vietate dalla presente e futura legislazione.
Articolo 4 - Durata
La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre
duemilaottantacinque (31 dicembre 2085) e potrà essere prorogata
con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti,
con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno
concorso all'approvazione della deliberazione.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE
Articolo 5 - Misura del capitale
Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 (centoventitremilioni
seicentotrentaseimilaseicentocinquantotto
virgola
ottanta),
suddiviso
in
numero
165.349.149
(centosessantacinquemilionitrecentoquaranta
novemilacento
quarantanove) azioni ordinarie ed in numero 40.711.949
(quarantamilionisettecentoundicimilanovecentoquaranta
nove)
azioni di risparmio da euro 0,60 cadauna.
L’assemblea straordinaria del 8 novembre 2013 ha deliberato di
aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo
di
nominali
euro
8.257.224,60
(ottomilioniduecentocinquantasettemiladue-centoventiquattro
virgola sessanta), da liberarsi in una o più volte mediante
emissione
di
massime
n.
13.762.041
(tredicimilionisettecentosessantaduemila-quarantuno)
azioni
ordinarie della Società del valore nominale di euro 0,60 ciascuna,
aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a
servizio
della
conversione
del
prestito
obbligazionario
equity-linked,
di
importo
pari
ad
euro
220.000.000
(duecento-ventimilioni), con scadenza il 17 luglio 2019, riservato
a investitori qualificati, denominato “Buzzi Unicem €220.000.000
1,375% Equity-Linked Bonds due 2019”, fermo restando che il termine
ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato
al 17 luglio 2019 e che, nel caso in cui a tale data l’aumento di
capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si
intenderà comunque aumentato per un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte e a far tempo dalle medesime, con espressa
autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via
via che esse saranno sottoscritte.
Articolo 6 - Azioni di risparmio e rappresentante comune
Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai successivi
articoli 25 e 28.
La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la
riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per
la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo
delle altre azioni.
In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio,
le stesse verranno convertite in azioni privilegiate, mantenendo
i medesimi diritti patrimoniali, con caratteristiche e modalità
da determinarsi con deliberazione dell'assemblea straordinaria
entro tre mesi dall'esclusione dalla quotazione.
In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie,
il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettante alle
azioni di risparmio e di cui al successivo art. 25 sarà
automaticamente incrementato in misura tale da risultare pari al
4,5% del valore nominale.
Al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata
informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento
delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno
inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le
comunicazioni relative alle predette materie.
Articolo 7 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega
agli amministratori
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione
di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in
circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di
crediti.
In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di
ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in
opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in
mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.
Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale
sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del
capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in
denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che
il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle
azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una società di revisione legale.
Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento
del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra
categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali
degli azionisti delle singole categorie di azioni.
L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi
dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di
utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle
sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare
corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni
di risparmio.
Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni
dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio
2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a
pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro
25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni
ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di
opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:
- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice
civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in
società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini
o complementari;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore
di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi
attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini
o complementari, quando l'interesse della società lo esige.
Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere
obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il
periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli
azionisti dell'11 maggio 2012, di emettere, in una o più volte,
obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo
di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta
in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega
ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5°
comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati
italiani o esteri o di società aventi attività rientranti
nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse
della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma,
secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma
seguente.
Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di
cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti
dell'11 maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale
sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro
12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni
ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di
obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del
diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo
periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati
italiani o esteri o di società aventi attività rientranti
nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.
TITOLO III
ASSEMBLEE
Articolo 8 - Assemblee degli azionisti
Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano
l'universalità degli azionisti, o di quelli delle rispettive
categorie, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e
i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.
Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonchè,
in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti
e delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal
Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli
azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento
assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli
azionisti.
Sono, altresì, di competenza dell'assemblea ordinaria le
deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di
amministrazione riguardanti le politiche di remunerazione del
consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità
strategiche e quelle sottoposte alla sua autorizzazione per il
compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate
nel caso di parere contrario degli amministratori indipendenti o
del diverso organo competente, ai sensi delle procedure adottate
nel rispetto della normativa applicabile.
Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal
consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe
consentite dalla normativa applicabile con riferimento alle
deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di
urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.
Articolo 9 - Convocazione
L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso
la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di
convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet
della società nonchè con le altre modalità previste dalla normativa
applicabile.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla
legge, può essere elevato a centottanta giorni.
L'assemblea può essere prevista in un'unica convocazione oppure
possono essere previste la prima, la seconda e, in caso di assemblea
straordinaria, la terza convocazione; nell'avviso di convocazione
può essere indicato, oltre al giorno per la prima convocazione,
anche il giorno per la seconda o, ove applicabile, per la terza
convocazione.
Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea
Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme
di legge.
Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in
conformità alla normativa applicabile.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata,
secondo
quanto
indicato
nell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito
internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla
casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso
stesso.
La società può designare per ciascuna assemblea, dandone
indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai
quali i titolari di diritto di voto possono conferire, nei modi
e nei termini previsti dalle disposizioni legislative o
regolamentari, delega con istruzioni di voto per tutte o alcune
delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni
di voto.
Articolo 11 - Costituzione e deliberazioni
Per la regolarità della costituzione e la validità delle
deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie,
valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 13 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale.
Articolo 12 - Lavori assembleari
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di
amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano
di età. In mancanza, l'assemblea è presieduta da altro
amministratore designato dall'assemblea stessa.
Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del
presidente. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due
scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti.
Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal presidente
dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo
stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del
segretario.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di
intervento e la regolarità delle deleghe, nonchè la direzione dei
lavori assembleari, fissandone modalità e termini, compresa la
determinazione del sistema di votazione.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Articolo 13 - Consiglio di amministrazione
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione
formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici
secondo la determinazione fatta dall'assemblea.
La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di
liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in
numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero
progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede della
società nei termini previsti dalla normativa applicabile.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che,
da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di
azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del
capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa
percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario
alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare
presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita
documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli
azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta al momento della
presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la
titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista
è stata depositata presso la sede della società. La certificazione
può pervenire anche successivamente purchè comunque nei termini
previsti dalla normativa applicabile.
Ogni azionista, nonchè gli azionisti facenti parte di un gruppo
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto
parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono
presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il
tramite di società fiduciaria, più di una lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate,
devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati.
Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa
vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonchè
l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come
indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da
società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria.
In ciascuna lista costituita da almeno tre candidati deve essere
contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due
soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il
caso che l'assemblea determini il numero dei consiglieri superiore
a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998
(d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").
Le liste costituite da almeno tre candidati devono essere composte
in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il
numero minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente, con
arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità
superiore.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste
dal presente articolo è considerata come non presentata.
All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di
seguito indicato:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista
di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con
il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari
al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente
stabilito dall'assemblea, meno uno;
b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista
di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista
di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato
indicato con il primo numero della lista medesima.
Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste
che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla
metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione
delle liste stesse.
Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera
a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto
la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati
elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero
fissato dall'assemblea.
Qualora, per effetto dell'applicazione delle regole sopra
indicate, non risulti eletto il numero di Amministratori
Indipendenti ex art. 147 ter, previsto dalla normativa applicabile
risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo
previsto, in luogo dell'ultimo e, se necessario, del penultimo
eletto nella Lista di Maggioranza il primo e, se necessario, il
secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella
lista stessa.
Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate,
un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto
dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso
di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti,
fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti
al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista
di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più
rappresentato ultimi eletti nella medesima lista; qualora per
effetto di tale sostituzione non risultasse più rispettato il
numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, gli
appartenenti al genere meno rappresentato risulteranno eletti in
luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti
nella lista non aventi le caratteristiche di Amministratori
Indipendenti ex art. 147 ter, in modo tale da consentire la
formazione del consiglio nel rispetto delle disposizioni
normative.
Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla
nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a
maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi
compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.
Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che
devono nominare amministratori a seguito della cessazione
anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione
di aumento del numero di componenti del consiglio di
amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza
relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la
disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.
In caso di sostituzione di amministratori ai sensi dell'art. 2386,
1° comma del codice civile, la nomina dovrà avvenire nel rispetto
della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce
l'equilibrio tra i generi.
L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della
carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli
amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la
maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero
consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli
amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto
l'assemblea.
Articolo 14 - Cariche sociali
Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia
provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente e, se lo
ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.
Può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle
riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, al
presidente, ai vice presidenti e ad uno o più amministratori
delegati, determinando i contenuti, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega.
Il consiglio di amministrazione può designare un segretario anche
all'infuori dei suoi componenti.
Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola almeno
trimestralmente anche fuori della sede sociale, purché in Paesi
dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, su convocazione
del presidente o di un vice presidente, ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno, oppure su richiesta di un amministratore
delegato o della maggioranza degli amministratori.
Gli amministratori devono riferire con periodicità almeno
trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio
sindacale sull'attività svolta nell'esercizio dei propri poteri
e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate;
in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi
abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano
influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di
direzione e coordinamento.
E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per
video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di
seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere
o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il
consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il
presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da
entrambi.
La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno
cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i
casi di urgenza.
Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua
assenza, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità,
da quello più anziano di età.
In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore
designato dal consiglio di amministrazione.
Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione
Per
la
validità
delle
deliberazioni
del
consiglio
di
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità,
prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni si fa constare con verbale sottoscritto dal
presidente della riunione e dal segretario.
Articolo 17 - Poteri del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna
limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria
e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli
atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il
raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato
- ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe,
postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali
che parziali, nonchè di fare e cancellare trascrizioni e
annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal
pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e
annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla
competenza dell'assemblea.
Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono,
altresì,
attribuiti
alla
competenza
del
consiglio
di
amministrazione:
- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del
codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una
o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote
o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni
o delle quote;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal
consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe
consentite dalla normativa applicabile con riferimento agli atti
degli amministratori da assumersi in caso di urgenza.
Articolo 18 - Comitato esecutivo
Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni,
escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria
competenza, ad un comitato esecutivo formato di amministratori,
determinandone la composizione ed i poteri.
Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente e i
vice presidenti, se nominati.
Per il funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse norme
previste per il consiglio di amministrazione.
Articolo 19 - Direttori
Il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, nominare
direttori generali e vice direttori generali, determinandone i
poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.
I direttori generali e i vice direttori generali possono assistere,
se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed
eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.
Articolo 20 - Compensi
Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato
dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa
deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle
competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con
deliberazione del consiglio stesso.
L'assemblea può deliberare un
compenso annuale al comitato
esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa
deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso
è stabilito con deliberazione del comitato stesso.
Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno
dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere
assegnati speciali compensi.
L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per
la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui
sono affidati speciali incarichi.
Articolo 21 - Rappresentanza legale
La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio,
spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che,
se nominati, disgiuntamente a ciascuno dei vice presidenti e degli
amministratori delegati.
Articolo 22 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari
Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo
parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra
soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
di professionalità:
- iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- aver svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali
nei settori contabile, amministrativo o finanziario in società di
capitali;
- essere stato per un congruo periodo di tempo componente di organi
di amministrazione o controllo in società di capitali.
Il consiglio di amministrazione vigila affinchè il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga
di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti
a tale soggetto ai sensi della normativa vigente, nonchè sul
rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 23 - Sindaci
Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due
o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di
un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.
La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste
presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non
superiore ai componenti da eleggere, sono elencati mediante un
numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica
di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di
sindaco supplente.
Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla
carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco
supplente.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che,
da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di
azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale
stabilita ai sensi del precedente articolo 13 per la presentazione
delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.
Ogni azionista, nonchè gli azionisti facenti parte di un gruppo
ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale
avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè
votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società
fiduciaria, più di una lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano
in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono
rieleggibili.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della
Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:
a) settori di attività strettamente attinenti a quello
dell'attività in cui opera la società sono:
- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione
del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e
dei materiali da costruzione in genere;
- i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;
b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la
società sono:
- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica
applicata e fisica tecnica;
- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro
nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie
affini e finanza aziendale.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della
società nei termini previsti dalla normativa applicabile,
corredate:
a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci
che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale
di partecipazione complessivamente detenuta nonchè della
certificazione attestante la titolarità delle azioni con
riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la
sede della società. La certificazione può pervenire anche
successivamente purchè nei termini previsti dalla normativa
applicabile;
b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo
o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies
del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999, e successive modificazioni;
c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati nonchè di una dichiarazione dei
medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti
dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre
candidati devono includere in ciascuna sezione, qualora sia
composta da almeno due candidati, candidati appartenenti a generi
diversi.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra
è considerata come non presentata.
I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli
incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso
altre società.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista
ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai
sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni,
possono essere presentate ulteriori liste entro il termine
indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la
percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è
ridotta alla metà.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di
voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista,
due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista
di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero
di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista,
il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non
risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla
minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza
è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i
candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza
e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla
carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in
assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo
della stessa.
In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti
i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso
della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior
numero di soci.
La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo
nominato dalla minoranza.
Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera
a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto
la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista
presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo
posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.
Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate,
un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto
dalla normativa pro-tempore vigente con arrotondamento, in caso
di numero frazionario, all'unità superiore, risulteranno eletti,
fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti
al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista
di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più
rappresentato ultimi eletti nella medesima lista.
Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle
nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a
maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi
compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente
richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di
Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima
lista di quello cessato nel rispetto, ove necessario, della
normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi; in caso di
sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i
sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai
supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine
progressivo nella quale sono elencati nella stessa nel rispetto,
ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra
i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti
rispettato l'equilibrio tra i generi, il consiglio di
amministrazione dovrà al più presto convocare l'assemblea ai sensi
dell'art. 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non
si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di
legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie
per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di
sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a
maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o
sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio
di necessaria rappresentanza delle minoranze nel rispetto della
vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce
l'equilibrio tra i generi.
Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del
consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il
consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.
I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente
da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere
di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo
da almeno due membri del collegio sindacale.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale
si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione
che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati
e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera
riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere
presente almeno un sindaco.
TITOLO VI
BILANCIO E UTILI
Articolo 24 - Esercizi sociali
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 25 - Ripartizione degli utili
L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come
segue:
· alla riserva legale il cinque per cento fino a quando essa non
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
· alle azioni di risparmio un dividendo preferenziale fino a
concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale;
· la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa
deliberazione dell'assemblea, in modo che alle azioni di risparmio
spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello
delle azioni ordinarie, in misura pari al quattro per cento del
loro valore nominale.
Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio
un dividendo inferiore al cinque per cento del loro valore
nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo
privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.
Articolo 26 - Acconti sul dividendo
Il consiglio di amministrazione può deliberare, ai sensi di legge,
il pagamento di acconti sul dividendo.
Articolo 27 - Pagamento dei dividendi
I dividendi saranno pagati presso la sede della società e le casse
da questa incaricate. I dividendi non richiesti entro un
quinquennio dal giorno in cui
sono divenuti esigibili si
prescrivono a favore della società.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 28 - Liquidazione, diritto di prelazione e distribuzione
di riserve
La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme
di legge. In caso di scioglimento della società l'assemblea
stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più
liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.
In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così ripartito in
ordine di priorità:
* alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore
nominale;
* alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore
nominale;
* l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale
misura.
In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno
gli stessi diritti delle altre azioni.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29 - Domicilio degli azionisti
Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con
la società è quello risultante dal libro dei soci.
Articolo 30 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le
disposizioni di legge.
Articolo 31 - Norma Transitoria
Le disposizioni degli art. 13 e 23 finalizzate a garantire il
rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi
trovano
applicazione
a
decorrere
dal
primo
rinnovo,
rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati
consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo
mandato una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori
e dei sindaci effettivi e per i successivi due mandati, almeno un
terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi (con
arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto
non risulti un numero intero).
All'originale firmato:
Alessandro Buzzi
Patrizia Cauchi Baralis notaio Casale Monferrato, 8 novembre 2013