Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche

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Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche
Paola Rebufatti
Laboratorio Chimico CCIAA Torino
Le informazioni facoltative
nutrizionali e salutistiche
Novara, 04 ottobre 2016
ETICHETTATURA VOLONTARIA
Nutrition Claims e Health Claims
Indicazione o claim: messaggio o rappresentazione che affermi,
suggerisca o sottintenda che un alimento ha caratteristiche particolari
comprese le
rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma
(Regolamento CE 1924/2006)
ETICHETTATURA VOLONTARIA
Nutrition Claims e Health Claims
Regole da seguire
(Regolamento CE1924/2006, Regolamento UE
432/2012)
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute
Regolamento UE 1169/2011 art.49
ETICHETTATURA VOLONTARIA
Nutrition Claims e Health Claims
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute
Regolamento 1169/2011 art.49
Obbligo a fornire informazioni nutrizionali secondo
schema Allegato XV
Quantità della sostanza che non figura nella
dichiarazione nutrizionale è indicata nello stesso campo
visivo (unità misura appropriate)
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Si applica ai prodotti alimentari che riportano
indicazioni nutrizionali e sulla salute, figuranti
nell’etichettatura, nella presentazione e nella
pubblicità, destinati:
- al consumatore finale
- ai ristoranti, ospedali, scuole, ristorazione
collettiva
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute
Regolamento 1924/2006 art.1 punto 2
Alimenti non preimballati
Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi,
quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore
finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti
confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente o
preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo 7 e l’articolo
10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano.
Non richiesta dichiarazione nutrizionale
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Marchi
Denominazione commerciale
Denominazione di fantasia
che possono essere interpretati come
indicazione nutrizionale o sulla salute
utilizzabili senza autorizzazione
a condizione che venga inserita anche una
corrispondente indicazione nutrizionale o sulla
salute conforme al regolamento
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Indicazione nutrizionale
“Qualunque indicazione che riguarda particolari
proprietà nutrizionali benefiche” (positive)
ENERGIA:
apporta
apporta a tasso ridotto
o accresciuto
non apporta
SOSTANZA NUTRITIVA:
contiene
contiene in proporzioni
ridotte o accresciute
non contiene
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
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Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
• FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 se l’alimento
contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per
100 g e per 100 kcal opp almeno 40 mg della somma
di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico
per 100 g e 100 kcal.
• RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 se l’alimento
contiene almeno 0,6 g di ALA per 100 g e per 100
kcal opp almeno 80 mg della somma di EPA e DHA
per 100 g e 100 kcal.
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RICCO DI ACIDI
GRASSI
OMEGA-3
se il prodotto
contiene almeno
0.6 g di ALA per
100 g e per 100
kcal
oppure
Almeno 80 mg
della somma di
EPA e DHA per
100 g e per 100
kcal
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Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute
Non essere false, ambigue, fuorvianti
Non dare adito a dubbi su sicurezza e/o adeguatezza
nutrizionale degli altri alimenti
Non incoraggiare o tollerare consumo eccessivo
Non svalutare apporto da dieta varia ed equilibrata
Non far riferimenti a cambiamenti funzioni corporee
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Bevande alcoliche (alcol > 1,2 %vol)
possono riportare
Ammesse
solo
riguardanti
• un basso tenore alcolico,
• una riduzione del tenore alcolico o
• una riduzione del valore energetico
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Indicazioni nutrizionali
Sono consentite solo se
elencate ALLEGATO e
conformi al REG CE 1924/2006
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Caratteri uniformi dell’indicazione per non confondere con
“senza zuccheri”
Uso vietato se è aggiunta sostanza dolcificante, ad esempio
succo d’uva concentrato (Consiglio di Stato, VI, n.
3901/2012).
Evitare confusioni con altre espressioni che facciano
riferimento a regimi dietetici controllati o particolari
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
CIOCCOLATO
Denominazione prevede l’uso di zuccheri
Utilizzo edulcoranti (maltitolo ecc)
Obbligatorio nella denominazione indicare “Cioccolato
con edulcorante”, facoltativo claim “senza zuccheri”
Attenzione al claim “Senza zuccheri ” in cioccolato al latte
(presenza lattosio)
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
alcuni esempi …..
A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100
g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi
SENZA GRASSI
il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi
per 100 g o 100 ml
A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI
il prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75
g/100 ml per i liquidi
SENZA GRASSI SATURI
la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi
trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o
100 ml
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO
L’indicazione che sodio/sale non è stato aggiunto
o un indicazione simile può essere utilizzata solo
se il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto o
altro ingrediente che contiene sodio/sale e se il
prodotto non contiene più di 0,12 g di sodio , o
l’equivalente valore in sale per 100 g o 100 ml
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Senza sale aggiunto
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
A TASSO RIDOTTO DI
NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA
L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive
è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se
la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto
a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i
quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di
riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del
valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una
differenza del 25 %.
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
INDICAZIONI COMPARATIVE
Comunicazione scorretta:
“Con il 50 % di grassi in meno”
“- 30% zucchero”
Indicazione comparativa corretta:
“Con il 50 % di grassi in meno rispetto alla versione
classica di YY”
“Con il 50 % di grassi in meno rispetto alla media dei
biscotti più venduti”
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Indicazione sulla salute
Qualunque indicazione che riguarda l’esistenza di un
rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno
dei suoi componenti e la salute
ETICHETTATURA VOLONTARIA
Nutrition Claims e Health Claims
???????????
???????????
ES. Il magnesio contribuisce alla
normale funzione muscolare
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Indicazioni sulla salute
Devono essere comprese le seguenti informazioni:
Dieta varia ed equilibrata e stile di vita sano
Quantità alimento e modalità consumo per effetto
benefico indicato
Se del caso, persone che dovrebbero evitare il consumo
Avvertenza per prodotti che potrebbero presentare un
rischio per la salute se consumati in quantità eccessive
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Restrizioni impiego- Le indicazioni sulla salute
Non sono ammesse indicazioni che:
Suggeriscono che la salute potrebbe risultare
compromessa dal mancato consumo dell’alimento
Fanno riferimento alla percentuale o all’entità della
perdita di peso
Fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro
operatore sanitario o associazioni non contemplate nella
normativa
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Tipologia indicazioni sulla salute
♦ INDICAZIONI FUNZIONALI
GENERICHE
♦ INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DI UNFATTORE
DI RISCHIO DI UNA MALATTIA
♦ INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO ED
ALLA SALUTE DEI BAMBINI
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.
Le indicazioni sulla salute che
si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo
sviluppo e alla salute dei bambini:
Possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato
l’inserimento in un elenco comunitario unitamente a tutte le
condizioni necessarie per il loro impiego
Dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa
riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che
l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un
effetto benefico (solo per claim riduzione rischio malattia)
ETICHETTATURA VOLONTARIA:
Health Claims
Regolamento UE 432/2012 e s.m.i.
Il Reg. UE n. 432/2012 ha formalizzato l’
’elenco definitivo
delle indicazioni sulla salute consentite diverse da
quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
Condizioni di utilizzo (porzioni/quantitativi di assunzione
giornaliera, avvertenze)
INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE
ETICHETTATURA VOLONTARIA:
Health Claims
Regolamento UE 432/2012 e s.m.i.
Sostanza
Polifenoli
dell’olio di
oliva
Indicazione consentita
I polifenoli dell’olio di oliva
contribuiscono
alla
protezione dei lipidi ematici
dallo stress ossidativo
Condizione
Questa indicazione può essere
impiegata solo per l’olio d’oliva
che contiene almeno 5 mg di
idrossitirosolo e suoi derivati (ad
esempio, complesso oleuropeina
e tirosolo) per 20 g di olio
d’oliva.
L’indicazione
va
accompagnata dall’informazione
al consumatore che l’effetto
benefico
si
ottiene
con
l’assunzione giornaliera di 20 g
di olio d’oliva
ETICHETTATURA VOLONTARIA:
Health Claims
Regolamento UE 432/2012 e s.m.i.
Indicazione salutistica (soggetta a regole di presentazione)
Es, Beta glucani
Indicazione : i beta-glucani contribuiscono al mantenimento di
livelli normali di colesterolo nel sangue.
Condizione d’uso:almeno 1 g beta-glucani da avena, crusca
d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali fonti per porzione
quantificata.
Informazione: l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione
giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o
crusca d’orzo o da miscele di tali beta-glucani
ETICHETTATURA VOLONTARIA:
Health Claims
Es, Beta glucani dell’orzo
Indicazione : è stato dimostrato che i beta-glucani dell’orzo
abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto é
un fattore di rischio per lo sviluppo di patologia cardiache
coronariche.
L’indicazione può essere utilizzata per i prodotti alimentari che
contengono almeno 1 g di beta-glucani dell’orzo per porzione
quantificata.
Per l’effetto benefico assunzione giornaliera di 3 g beta-glucani
dell’orzo.
INDICAZIONI RIDUZIONE RISCHIO MALATTIA
ETICHETTATURA VOLONTARIA:
Health Claims
Autorità Garante delle Concorrenza e del
Mercato (AGCM)
Claim non approvato:
• “Riduce
Riduce il colesterolo in tre settimane
settimane”;;
• “Rallenta l’invecchiamento cellulare”
• “La pasta della salute … Indicata nella dieta del diabetico; azione
di controllo sul colesterolo; aiuta il cuore e le arterie”
Claim approvato:
•“
“Gli steroli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli
normali di colesterolo nel sangue”
”
ETICHETTATURA VOLONTARIA:
Health Claims
Claim scorretto:
“L’alimento XXXX con i betaglucani dell’orzo che aiutano a
RIDURRE IL COLESTEROLO”, seguita dall’informazione che
“una porzione fornisce il 25% del quantitativo giornaliero”
Claim corretto:
“I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli
normali di colesterolo nel sangue ” ; alimenti devono
contenere almeno 1 g; l’indicazione va accompagnata
dall’informazione che l’effetto benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 3 g (da valutare il quantitativo
presente nell’alimento)
ETICHETTATURA VOLONTARIA
Nutrition Claims e Health Claims
Regolamento CE 1924/2006 s.m.i. - considerando 22
LATTOSIO
GLUTINE
Le indicazioni relative all’assenza di lattosio o di
glutine sono oggetto di normative specifiche
Prodotti delattosati
Tra i provvedimenti più recenti:
Circolare Ministero della Salute del 7 luglio 2015
“Aggiornamenti conseguenti all’evoluzione normativa
connessa con l’entrata in vigore del reg. UE 609/2013”.
Senza lattosio
nei latti e prodotti lattiero-caseari a partire da un tenore di lattosio
inferiore a 0,1 g/100g o ml
utilizzato anche in presenza di soglie più basse
inferiore a 0,01g/100g o ml
più informazione sulla specifica soglia residua di lattosio,
ad es. “meno di ….”
A ridotto contenuto di lattosio
nei latti e latti fermentati se il tenore residuo è
inferiore a 0,5 g/100g o ml
più indicazione “meno di 0,5g per 100g o ml”
Sui prodotti “senza lattosio” o “a ridotto tenore di
lattosio” si richiede per un’informazione precisa, di inserire in
etichetta anche un’indicazione del tipo:
“il prodotto contiene glucosio e galattosio in
conseguenza della scissione del lattosio”
Alimenti non contenenti ingredienti lattei:
“naturalmente privo di lattosio…”
nel rispetto dell’articolo 7 del Reg. UE1169/2011
REG. UE 828/2014 dal 20 luglio 2016 e
Circolare Ministero della Salute 7 luglio 2015
• SENZA GLUTINE: se il contenuto di glutine dell’alimento non
è superiore a 20mg/kg
• CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO: se il
contenuto di glutine, consistente di uno o più ingredienti
specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine o
contenente uno o più di tali ingredienti, non è superiore a
100mg/kg.
Le informazioni possono essere corredate dalle diciture
“adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto di
celiaci”.
Possibilità di usare le diciture “specialmente formulato per
persone intolleranti al glutine” o “specificamente
formulato per celiaci” se l’alimento è stato espressamente
prodotto, preparato e/o lavorato per ridurre il contenuto di
glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine oppure
sostituire gli ingredienti con glutine con altri naturalmente privi.
Gli alimenti naturalmente privi di glutine, potranno riportare il
claim “senza glutine”, anche con l’indicazione “adatto alle
persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”, però
alle condizioni dell’art. 7 Regolamento UE 1169/2011.