Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche
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Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche
Paola Rebufatti Laboratorio Chimico CCIAA Torino Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche Novara, 04 ottobre 2016 ETICHETTATURA VOLONTARIA Nutrition Claims e Health Claims Indicazione o claim: messaggio o rappresentazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento ha caratteristiche particolari comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma (Regolamento CE 1924/2006) ETICHETTATURA VOLONTARIA Nutrition Claims e Health Claims Regole da seguire (Regolamento CE1924/2006, Regolamento UE 432/2012) Le indicazioni nutrizionali e sulla salute Regolamento UE 1169/2011 art.49 ETICHETTATURA VOLONTARIA Nutrition Claims e Health Claims Le indicazioni nutrizionali e sulla salute Regolamento 1169/2011 art.49 Obbligo a fornire informazioni nutrizionali secondo schema Allegato XV Quantità della sostanza che non figura nella dichiarazione nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo (unità misura appropriate) Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Si applica ai prodotti alimentari che riportano indicazioni nutrizionali e sulla salute, figuranti nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, destinati: - al consumatore finale - ai ristoranti, ospedali, scuole, ristorazione collettiva Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute Regolamento 1924/2006 art.1 punto 2 Alimenti non preimballati Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo 7 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Non richiesta dichiarazione nutrizionale Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Marchi Denominazione commerciale Denominazione di fantasia che possono essere interpretati come indicazione nutrizionale o sulla salute utilizzabili senza autorizzazione a condizione che venga inserita anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme al regolamento Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Indicazione nutrizionale “Qualunque indicazione che riguarda particolari proprietà nutrizionali benefiche” (positive) ENERGIA: apporta apporta a tasso ridotto o accresciuto non apporta SOSTANZA NUTRITIVA: contiene contiene in proporzioni ridotte o accresciute non contiene Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. 9 Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. • FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 se l’alimento contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal opp almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e 100 kcal. • RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 se l’alimento contiene almeno 0,6 g di ALA per 100 g e per 100 kcal opp almeno 80 mg della somma di EPA e DHA per 100 g e 100 kcal. 10 RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 se il prodotto contiene almeno 0.6 g di ALA per 100 g e per 100 kcal oppure Almeno 80 mg della somma di EPA e DHA per 100 g e per 100 kcal 11 Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute Non essere false, ambigue, fuorvianti Non dare adito a dubbi su sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale degli altri alimenti Non incoraggiare o tollerare consumo eccessivo Non svalutare apporto da dieta varia ed equilibrata Non far riferimenti a cambiamenti funzioni corporee Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Bevande alcoliche (alcol > 1,2 %vol) possono riportare Ammesse solo riguardanti • un basso tenore alcolico, • una riduzione del tenore alcolico o • una riduzione del valore energetico Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Indicazioni nutrizionali Sono consentite solo se elencate ALLEGATO e conformi al REG CE 1924/2006 Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Caratteri uniformi dell’indicazione per non confondere con “senza zuccheri” Uso vietato se è aggiunta sostanza dolcificante, ad esempio succo d’uva concentrato (Consiglio di Stato, VI, n. 3901/2012). Evitare confusioni con altre espressioni che facciano riferimento a regimi dietetici controllati o particolari Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. CIOCCOLATO Denominazione prevede l’uso di zuccheri Utilizzo edulcoranti (maltitolo ecc) Obbligatorio nella denominazione indicare “Cioccolato con edulcorante”, facoltativo claim “senza zuccheri” Attenzione al claim “Senza zuccheri ” in cioccolato al latte (presenza lattosio) Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. alcuni esempi ….. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi SENZA GRASSI il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI il prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi SENZA GRASSI SATURI la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO L’indicazione che sodio/sale non è stato aggiunto o un indicazione simile può essere utilizzata solo se il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto o altro ingrediente che contiene sodio/sale e se il prodotto non contiene più di 0,12 g di sodio , o l’equivalente valore in sale per 100 g o 100 ml Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Senza sale aggiunto Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. A TASSO RIDOTTO DI NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %. Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. INDICAZIONI COMPARATIVE Comunicazione scorretta: “Con il 50 % di grassi in meno” “- 30% zucchero” Indicazione comparativa corretta: “Con il 50 % di grassi in meno rispetto alla versione classica di YY” “Con il 50 % di grassi in meno rispetto alla media dei biscotti più venduti” Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Indicazione sulla salute Qualunque indicazione che riguarda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute ETICHETTATURA VOLONTARIA Nutrition Claims e Health Claims ??????????? ??????????? ES. Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Indicazioni sulla salute Devono essere comprese le seguenti informazioni: Dieta varia ed equilibrata e stile di vita sano Quantità alimento e modalità consumo per effetto benefico indicato Se del caso, persone che dovrebbero evitare il consumo Avvertenza per prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Restrizioni impiego- Le indicazioni sulla salute Non sono ammesse indicazioni che: Suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell’alimento Fanno riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso Fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario o associazioni non contemplate nella normativa Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Tipologia indicazioni sulla salute ♦ INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE ♦ INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DI UNFATTORE DI RISCHIO DI UNA MALATTIA ♦ INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO ED ALLA SALUTE DEI BAMBINI Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i. Le indicazioni sulla salute che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini: Possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato l’inserimento in un elenco comunitario unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego Dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico (solo per claim riduzione rischio malattia) ETICHETTATURA VOLONTARIA: Health Claims Regolamento UE 432/2012 e s.m.i. Il Reg. UE n. 432/2012 ha formalizzato l’ ’elenco definitivo delle indicazioni sulla salute consentite diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini Condizioni di utilizzo (porzioni/quantitativi di assunzione giornaliera, avvertenze) INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE ETICHETTATURA VOLONTARIA: Health Claims Regolamento UE 432/2012 e s.m.i. Sostanza Polifenoli dell’olio di oliva Indicazione consentita I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo Condizione Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva ETICHETTATURA VOLONTARIA: Health Claims Regolamento UE 432/2012 e s.m.i. Indicazione salutistica (soggetta a regole di presentazione) Es, Beta glucani Indicazione : i beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. Condizione d’uso:almeno 1 g beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. Informazione: l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali beta-glucani ETICHETTATURA VOLONTARIA: Health Claims Es, Beta glucani dell’orzo Indicazione : è stato dimostrato che i beta-glucani dell’orzo abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto é un fattore di rischio per lo sviluppo di patologia cardiache coronariche. L’indicazione può essere utilizzata per i prodotti alimentari che contengono almeno 1 g di beta-glucani dell’orzo per porzione quantificata. Per l’effetto benefico assunzione giornaliera di 3 g beta-glucani dell’orzo. INDICAZIONI RIDUZIONE RISCHIO MALATTIA ETICHETTATURA VOLONTARIA: Health Claims Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (AGCM) Claim non approvato: • “Riduce Riduce il colesterolo in tre settimane settimane”;; • “Rallenta l’invecchiamento cellulare” • “La pasta della salute … Indicata nella dieta del diabetico; azione di controllo sul colesterolo; aiuta il cuore e le arterie” Claim approvato: •“ “Gli steroli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue” ” ETICHETTATURA VOLONTARIA: Health Claims Claim scorretto: “L’alimento XXXX con i betaglucani dell’orzo che aiutano a RIDURRE IL COLESTEROLO”, seguita dall’informazione che “una porzione fornisce il 25% del quantitativo giornaliero” Claim corretto: “I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue ” ; alimenti devono contenere almeno 1 g; l’indicazione va accompagnata dall’informazione che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g (da valutare il quantitativo presente nell’alimento) ETICHETTATURA VOLONTARIA Nutrition Claims e Health Claims Regolamento CE 1924/2006 s.m.i. - considerando 22 LATTOSIO GLUTINE Le indicazioni relative all’assenza di lattosio o di glutine sono oggetto di normative specifiche Prodotti delattosati Tra i provvedimenti più recenti: Circolare Ministero della Salute del 7 luglio 2015 “Aggiornamenti conseguenti all’evoluzione normativa connessa con l’entrata in vigore del reg. UE 609/2013”. Senza lattosio nei latti e prodotti lattiero-caseari a partire da un tenore di lattosio inferiore a 0,1 g/100g o ml utilizzato anche in presenza di soglie più basse inferiore a 0,01g/100g o ml più informazione sulla specifica soglia residua di lattosio, ad es. “meno di ….” A ridotto contenuto di lattosio nei latti e latti fermentati se il tenore residuo è inferiore a 0,5 g/100g o ml più indicazione “meno di 0,5g per 100g o ml” Sui prodotti “senza lattosio” o “a ridotto tenore di lattosio” si richiede per un’informazione precisa, di inserire in etichetta anche un’indicazione del tipo: “il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio” Alimenti non contenenti ingredienti lattei: “naturalmente privo di lattosio…” nel rispetto dell’articolo 7 del Reg. UE1169/2011 REG. UE 828/2014 dal 20 luglio 2016 e Circolare Ministero della Salute 7 luglio 2015 • SENZA GLUTINE: se il contenuto di glutine dell’alimento non è superiore a 20mg/kg • CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO: se il contenuto di glutine, consistente di uno o più ingredienti specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine o contenente uno o più di tali ingredienti, non è superiore a 100mg/kg. Le informazioni possono essere corredate dalle diciture “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto di celiaci”. Possibilità di usare le diciture “specialmente formulato per persone intolleranti al glutine” o “specificamente formulato per celiaci” se l’alimento è stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato per ridurre il contenuto di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine oppure sostituire gli ingredienti con glutine con altri naturalmente privi. Gli alimenti naturalmente privi di glutine, potranno riportare il claim “senza glutine”, anche con l’indicazione “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”, però alle condizioni dell’art. 7 Regolamento UE 1169/2011.